L’armonizzazione
dei bilanci pubblici
Dott. Carlo Casari, Dott.ssa Stefania Storti
Comune di Modena
Il programma di lavoro
La nuova contabilità pubblica - “armonizzazione”:
•
•
•
•
•
i nuovi Principi Contabili
il percorso verso la competenza finanziaria potenziata
il fondo crediti di dubbia esigibilità
il fondo pluriennale vincolato
il riaccertamento dei residui nell’armonizzazione
D.Lgs 126 del 10/08/2014: la nuova contabilità entra in vigore
dall’1/1/2015, seppur con gradualità (primo bilancio
conoscitivo).
I principali contenuti
1.
PRINCIPI CONTABILI (generali e applicati)
2.
COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA e COMPETENZA ECONOMICA
3.
adozione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - scompare quasi interamente
l’attuale gestione dei RESIDUI
4.
comune PIANO DEI CONTI (finanziario ed economico), articolato su 5 livelli, usato
dal preventivo per “tracciare” TUTTA la gestione
5.
ridefinizione MISSIONI e PROGRAMMI e revisione della struttura dell’ENTRATA
e della SPESA
6.
modifica delle COMPETENZE DEGLI ORGANI - diverse competenze per le
VARIAZIONI DI BILANCIO
7.
reintroduzione del BILANCIO DI CASSA
8.
nuovi SCHEMI DI BILANCIO
9.
redazione del BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE e del BILANCIO
CONSOLIDATO
I principi contabili: C. finanziaria
Competenza finanziaria (art 36)
(“potenziata”)
Le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate
nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale esse
vengono a scadenza; ferma restando, nel caso di attività di investimento che
comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi
finanziari, la necessità di predisporre sin dal primo anno la copertura
finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento.
Attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
passive sono imputate nell’esercizio finanziario in cui le obbligazioni
sono perfezionate.
Con la nuova competenza finanziaria potenziata, i concetti di impegno e
accertamento cambiano profondamente.
I principi contabili: C. economica
Competenza economica
Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni, delle
attività amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve
essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti finanziari.
In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri)
devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio o con altre risorse resesi
disponibili per lo svolgimento dell’attività istituzionale (ricavi e proventi).
Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di
competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai
componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti
economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.
Il bilancio di cassa
Il bilancio è SIA di competenza CHE di cassa; lo stanziamento di cassa è autorizzatorio.
Se lo stanziamento è insufficiente, in spesa non si può procedere al pagamento.
Per la parte entrata, invece, è possibile incassare anche oltre lo stanziamento.
Di norma, se le previsioni sono effettuate nel rispetto del principio contabile, lo
stanziamento di competenza coincide con quello di cassa.
Come per la competenza, ai fini della gestione lo stanziamento è effettuato sul singolo
capitolo; la competenza per la verifica di incassi e pagamenti però è l’aggregato
Titolo/Tipologia o Missione/Programma/Titolo.
Di norma le variazioni di cassa (sia spostamenti compensativi che aumenti/riduzioni
dell’ammontare complessivo) sono di competenza della Giunta.
Però, ha senso prevedere che alcune movimentazioni possano essere effettuate anche dal
Dirigente stesso, per non appesantire la gestione; es: spostamenti compensativi tra
capitoli rientranti nella competenza del Dirigente; riduzioni di cassa connesse a
radiazioni di residui…
Il piano dei conti 1
•
è una classificazione per NATURA, che sostituisce le precedenti codifiche
di Titoli, categorie, risorse / Titoli, interventi
è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unita' elementari del bilancio
finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali
evidenzia le modalita' di raccordo dei dati finanziari ed economicopatrimoniali
consente la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e
ammortamento
rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti
contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche
è articolato su 5 livelli, via via più dettagliati, al fine di classificare in modo
puntuale e uniforme entrate e spese
•
•
•
•
•
•
•
Il piano dei conti è detto INTEGRATO perché è costituito da una parte
finanziaria, da una economico-patrimoniale e da una matrice di raccordo tra
le due parti.
Il piano dei conti 2
Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, per il raccordo
con capitoli e articoli, è il IV LIVELLO in previsione e il V livello in
gestione.
Ogni atto gestionale genera una TRANSAZIONE ELEMENTARE, cioè una è
attribuita una codifica che racchiude numerose informazioni (codice
bilancio + CIG + CUP + SIOPE + ID europeo) e consente di movimentare
il piano dei conti integrato:
•
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: il codice di conto completo deve
essere attribuito in sede di accertamento / impegno
•
PIANO DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALE: il codice di conto
dovrà essere attribuito, di norma, in sede di liquidazione della spesa e di
accertamento dell’entrata
Missioni e programmi 1
La spesa è rappresentata anche per missioni e programmi:
MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali
ad esse destinate
PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni.
La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di
responsabilità amministrativa; è fatta salva l’autonomia organizzativa
dell’ente, ma l’applicazione di questo punto può suggerire interventi sulla
struttura e richiede un’attenta riflessione.
Il Ministero ha inoltre realizzato un GLOSSARIO per una imputazione più
omogenea delle attività, anche al fine di poter effettuare confronti e
consolidamenti fra enti di pari o diverso livello.
Missioni e programmi 2
Le missioni e i programmi “sostituiscono” le attuali Funzioni e Servizi.
Però, mentre Funzioni e Servizi rappresentano una chiave di lettura del bilancio,
Missioni e Programmi ne costituiscono un LIVELLO DI
ARTICOLAZIONE: la ripartizione delle voci di spesa per titoli va fatta
all’interno di ogni Missione e Programma (v. esempio slide successiva).
Il PROGRAMMA è l’unità di voto per l’approvazione dei bilanci di previsione; di
norma, quindi, il passaggio di risorse tra un programma e l’altro è di
competenza del CONSIGLIO.
Attenzione a non confondere i programmi del bilancio con i programmi della
Relazione Previsionale Programmatica; pur essendo stati chiamati con lo
stesso nome, i due oggetti restano diversi.
Spesa 1
La spesa è classificata su 2+5 livelli, tutti gerarchicamente ordinati; i primi due sono
Missione e Programma, i successivi 5 sono i livelli del piano dei conti; i principali
sono i primi 2:
•
•
TITOLI: identificano la TIPOLOGIA di spesa
MACROAGGREGATI: specificano la NATURA della spesa, nell’ambito
di ogni tipologia (corrispondono logicamente agli attuali interventi)
Ai fini della gestione e rendicontazione, i macroaggregati sono articolati in capitoli.
•
La competenza del Consiglio Comunale è a livello di PROGRAMMA/TITOLO.
•
Le variazioni compensative fra MACROAGGREGATI del medesimo programma
possono essere effettuate dalla GIUNTA
•
Le variazioni tra le spese del PERSONALE possono essere effettuate dalla GIUNTA
•
Le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di CASSA e al fondo di riserva
possono essere effettuate dalla GIUNTA
•
Le variazioni compensative fra CAPITOLI di spesa del medesimo macroaggregato
possono essere effettuate con provvedimento amministrativo DIRIGENZIALE
Spesa 2
titoli attuale bilancio
titoli bilancio armonizzato
Titolo I
spese correnti
Titolo I
spese correnti
Titolo II
spese in conto capitale
Titolo II
spese in conto capitale
Titolo III
spese per incremento attività finanziarie
Titolo III
spese per rimborso di prestiti
Titolo IV
rimborso prestiti
Titolo V
chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo IV
spese per servizi per conto di terzi
Titolo VI
uscite per conto terzi e partite di giro
Entrata 1
L’entrata è su 5 livelli, gerarchicamente ordinati; i principali sono i primi 3 (4 per Tit 1 e 2):
–
TITOLI: rappresentano la FONTE di provenienza delle entrate
–
TIPOLOGIE: individuano la NATURA delle entrate, nell’ambito di ogni fonte
–
CATEGORIE: specificano l’OGGETTO delle entrate, per ogni titolo e ogni
tipologia
Ai fini della gestione e rendicontazione, le categorie sono articolate in capitoli.
•
•
•
•
La competenza del Consiglio Comunale è a livello di TIPOLOGIA
Le variazioni compensative fra CATEGORIE della medesima tipologia di entrata
sono di competenza della GIUNTA
Le variazioni compensative fra CAPITOLI di entrata della medesima categoria sono
di competenza DIRIGENZIALE
Le variazioni relative agli stanziamenti di CASSA possono essere effettuate dalla
GIUNTA
Entrata 2
titoli attuale bilancio
titoli bilancio armonizzato
Titolo I
entrate tributarie
Titolo I
entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo II
entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni
delegate dalla regione
Titolo II
trasferimenti correnti
Titolo III
entrate extratributarie
Titolo III
entrate extratributarie
Titolo IV
entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti
Titolo IV
entrate in conto capitale
Titolo V
entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo VI
accensione di prestiti
Titolo V
entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo VI
anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo VI
entrate per conto terzi e partite di giro
Titolo VII
entrate per conto terzi e partite di giro
Schemi di bilancio
Gli schemi per la redazione dei bilanci vengono ridefiniti:
•
Bilancio solo triennale (l’annuale è il primo anno)
•
Schemi anche per variazioni da comunicare in corso d’anno
Principali differenze:
•
Adozione dello schema per Missioni programmi e Piano Dei Conti
•
Presenza della cassa
•
Evidenziazione del Fondo pluriennale vincolato, delle quote
impegnate in anni precedenti, del Fondo crediti di dubbia e difficile
esigibilità, anche con specifici prospetti
•
Predisposizione di un nuovo schema degli equilibri
•
Esplicitazione di informazioni di dettaglio in preventivo (presenza
di prospetti al IV livello)
Competenze: prima e dopo
Entrata
Spesa
Competenze
Missione
Programma
Consiglio
Liv 1 Titolo - 1 e 2
Liv 1 Titolo - 3 e oltre
Liv 1 Titolo (tutti)
Liv 2 MacroTipologia
Liv 2 Tipologia
Liv 2 Macroaggregato
Giunta
Liv 3 Tipologia
Liv 3 Categoria
Liv 3 Mesoaggregato
Dirigente
Liv 4 Categoria
Liv 4 Sottocategoria
Liv 4 Aggregato
Capitoli/articoli
Liv 5 Voce di dettaglio
Liv 5 Voce di dettaglio
Liv 5 Voce di dettaglio
Unità di voto del Consiglio
Entrata: Tipologia, Spesa: Programma/Titolo
Il percorso di avvio
La formazione interna
• L’avvio dell’innovazione contabile deve avere
come promotore direttamente il responsabile
finanziario
• E’ quindi indispensabile realizzare una intensa
attività di formazione interna dei funzionari e
degli operatori della ragioneria
• E’ subito indispensabile estendere l’attività di
formazione a tutti i responsabili dei servizi del
comune e ai loro operatori addetti alle attività
amministrative e contabili
Il percorso di avvio
Il contesto degli organi istituzionali
• E’ contestualmente indispensabile organizzare per il
Sindaco e la Giunta una accelerata attività di informazione
sui principali cambiamenti che modificano il significato
stesso dei principali risultati di bilancio, sia rispetto al
bilancio previsionale che al rendiconto della gestione
• Analogamente è necessario coinvolgere il Consiglio
Comunale, o la Commissione Consiliare che si occupa di
politiche finanziarie, per informarli delle nuove categorie
contabili in via di introduzione e del loro diverso
significato rispetto al passato
Il percorso di avvio
Il sistema informativo bilancio
• Per potersi approcciare al meglio è indispensabile
dotarsi di un sistema informativo bilancio già
aggiornato rispetto ai principi della nuova
contabilità.
• L’assenza di un prodotto all’altezza del
cambiamento comporta la necessità di una
gestione dei nuovi istituti, in particolare del fondo
pluriennale vincolato, informaticamente parlando,
extrabilancio, con tutti i rischi di errore della
situazione .
Il Fondo Pluriennale Vincolato 1
•
Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento di risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, effettuato al fine
di garantire la copertura delle spese stesse.
•
Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile
assumere impegni ed effettuare pagamenti.
•
Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito
dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere
all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita
dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all’impegno delle spese
esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
•
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi
anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate
a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi
precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 2
•
Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo
pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale
riduzione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. Al termine
dell’esercizio l’economia confluisce nel risultato di amministrazione,
utilizzabile nell’esercizio successivo secondo le modalità previste nel principio
applicato della contabilità finanziaria 9.2.
•
E’ possibile evitare la contestuale riduzione del fondo pluriennale iscritto in
entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno
finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato
rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie
di danno per l’ente.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 3 - esempio
Esempio: In sede di programmazione per l’esercizio 2013, il Comune
decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 € e di
finanziarla con un mutuo tradizionale, che comporta l’erogazione
immediata del finanziamento (accertato perciò sulla competenza
dell’esercizio 2013). La costruzione della scuola richiederà 3 anni di
lavori (2014-2016). Quindi:
– l’anno 2013 sarà dedicato alla progettazione definitiva e alla definizione
della gara di appalto: spesa complessiva 100 €;
– la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel triennio
2014/2016, in ragione del cronoprogramma: 100 € per esercizio.
Nello schema successivo sono riportati gli stanziamenti di bilancio in
entrata e in spesa per il triennio.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 4 - esempio
ESERCIZIO 2013
ENTRATA
Importo
SPESA
Importo
Progettazione scuola MP 4.1
100
Mutuo per scuola (tip. 300)
400
Fondo pluriennale vincolato scuola
MP 4.1
300
Totale entrata
400
Totale spesa
400
ESERCIZIO 2014
ENTRATA
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
Totale entrata
Importo
SPESA
Importo
Realizzazione scuola MP 4.1
100
300
Fondo pluriennale vincolato scuola
MP 4.1
200
300
Totale spesa
300
ESERCIZIO 2015
ENTRATA
Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
200
Totale entrata
200
SPESA
Importo
Realizzazione scuola MP 4.1
100
Fondo pluriennale vincolato scuola
MP 4.1
100
Totale spesa
200
Il Fondo Pluriennale Vincolato 5 - esempio
Fuori dal bilancio triennale
ESERCIZIO 2016
ENTRATA
Importo
SPESA
Progettazione scuola
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
100
Fondo pluriennale vincolato scuola
Totale entrata
100
Totale spesa
Importo
100
0
100
Il Fondo Pluriennale Vincolato 6
Nel corso della gestione dell’esercizio 2013, l’ente:
– a seguito della firma del contratto di mutuo tradizionale:
• accerta e incassa l’entrata di 400 € nell’apposito
stanziamento di entrata riguardante il mutuo;
– a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola:
• impegna le relative spese di 100 €;
– a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione della scuola:
• impegna 100 in ciascuno degli esercizi 2014, 2015,
2016*, sulla base del cronoprogramma dei lavori (che si
ipotizza confermi quanto previsto in sede di
progettazione preliminare).
Il Fondo Pluriennale Vincolato 7
E se servono variazioni?
• E’ necessario:
– aggiornare il cronoprogramma
– effettuare le variazioni di bilancio su spese e fondo pluriennale vincolato
– re imputare gli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del
cronoprogramma aggiornato
• Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di
previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio.
Le reimputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel
cronoprogramma.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 8
Ad esempio, nell’esercizio 2014 l’andamento dei lavori è più rapido:
•
il cronoprogramma aggiornato prevedrà che:
– le spese del 2014 siano pari a 120 €,
– le spese del 2015 siano pari a 90 €,
– le spese del 2016 siano pari a 90 €,
sempre per un totale di 300 €;
•
Nel 2014 l’ente effettua le seguenti variazioni e reimputazioni:
– sul 2014 si riduce di 20 lo stanziamento di spesa di cui “Fondo pluriennale vincolato”, il
cui importo passa da 200 a 180; si aumenta inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100
a 120)
– sul 2015, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 20 (passa
da 200 a 180). Tra le spese è ridotto di 20 lo stanziamento del programma “Scuola
dell'infanzia”, che passa da 200 a 180, ed è ridotto di 10 il relativo stanziamento “di cui
Fondo pluriennale vincolato” (passa da 100 a 90); si riduce inoltre di 10 lo stanziamento
di spesa (da 100 a 90).
– nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all’anno 2016, il Fondo pluriennale
vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese è
ridotto di 10 l’importo del programma “Scuola dell'infanzia”, che passa da 100 a 90; si
riduce inoltre di 10 lo stanziamento di spesa. Il Fondo Pluriennale di spesa resta = 0
perché non si prevedono nel futuro ulteriori spese.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 8
ESERCIZIO 2013 – variazione e
ENTRATA
assestato
Importo
SPESA
Importo
Progettazione scuola MP 4.1
100
Mutuo per scuola (tip. 300)
400
Fondo pluriennale vincolato
scuola MP 4.1
300
Totale entrata
400
Totale spesa
400
ESERCIZIO 2014 – variazione e
ENTRATA
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
Totale entrata
ESERCIZIO 2015 – variazione e
ENTRATA
assestato
Importo
SPESA
Importo
Realizzazione scuola MP 4.1
100+20=120
300
Fondo pluriennale vincolato
scuola MP 4.1
200-20=180
300
Totale spesa
300
assestato
Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
200-20=180
Totale entrata
200-20=180
SPESA
Importo
Realizzazione scuola MP 4.1
100-10=90
Fondo pluriennale vincolato
scuola MP 4.1
100-10=90
Totale spesa
200-20=180
Il Fondo Pluriennale Vincolato 9
Fuori dal bilancio triennale
ESERCIZIO 2016 – variazione e
ENTRATA
assestato
Importo
SPESA
Progettazione scuola
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
100-10=90
Fondo pluriennale vincolato scuola
Totale entrata
100-10=90
Totale spesa
Importo
100-10=90
0
100-10=90
Il Fondo Pluriennale Vincolato 10
Se, invece, l’andamento dei lavori è più lento:
•
il crono programma aggiornato prevedrà che:
–
–
–
–
le spese del 2014 siano pari a 80 €,
le spese del 2015 siano pari a 80 €,
le spese del 2016 siano pari a 80 €,
le spese del 2017 siano pari a 60 €,
sempre per un totale di 300 €;
•
nel 2014 l’ente effettua le seguenti variazioni e reimputazioni:
– sul 2014 è necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa del FPV (passa da 200 a
220); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80)
– sul 2015, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 20 (passa da 200 a 220). In spesa
sale di 20 lo stanziamento del programma “Scuola dell'infanzia”, che passa da 200 a 220,
ed aumenta di 40 il relativo stanziamento FPV (passa da 100 a 140); si riduce inoltre di
20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80)
– sul 2016, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 40 (passa da 100 a 140). In spesa
sale di 40 l’importo del programma “Scuola dell'infanzia” (passa da 100 a 140). Tra le
spese d aumenta di 60 il relativo stanziamento “di cui Fondo pluriennale vincolato”
(passa da 0 a 60); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80)
– sul 2017, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 60 (passa da 0 a 60); si stanziano 60
nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola.
Il Fondo Pluriennale Vincolato 11
ESERCIZIO 2013 – variazione e
ENTRATA
assestato
Importo
SPESA
Importo
Progettazione scuola MP 4.1
100
Mutuo per scuola (tip. 300)
400
Fondo pluriennale vincolato
scuola MP 4.1
300
Totale entrata
400
Totale spesa
400
ESERCIZIO 2014 – variazione e
ENTRATA
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
Totale entrata
ESERCIZIO 2015 – variazione e
ENTRATA
assestato
Importo
SPESA
Importo
Realizzazione scuola MP 4.1
100-20=80
300
Fondo pluriennale vincolato
scuola MP 4.1
200+20=220
300
Totale spesa
300
assestato
Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
200+20=220
Totale entrata
200+20=220
SPESA
Importo
Realizzazione scuola MP 4.1
100-20=80
Fondo pluriennale vincolato
scuola MP 4.1
100+40=140
Totale spesa
200+20=220
Il Fondo Pluriennale Vincolato 12
Fuori dal bilancio triennale
ESERCIZIO 2016 – variazione e
ENTRATA
assestato
Importo
SPESA
Progettazione scuola
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
100+40=140
Fondo pluriennale vincolato
scuola
Totale entrata
100+40=140
Totale spesa
ESERCIZIO 2017 – variazione e
assestato
ENTRATA
Utilizzo fondo pluriennale vincolato
scuola (FPV2)
Totale entrata
Importo
+60=60
SPESA
Fondo pluriennale vincolato
scuola
Totale spesa
100-20=80
+60=60
100+40=140
Progettazione scuola
+60=60
Importo
Importo
+60=60
0
+60=60
Il Fondo Pluriennale Vincolato 13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E PATTO DI STABILITA’
•
Economie per reimputazione e utilizzo fondi pluriennali vincolati sono neutrali
ai fini del patto di stabilità
•
Il calcolo del saldo finale di competenza di parte corrente prevede una sorta di
sterilizzazione mediante il seguente conteggio:
accertamenti di competenza +
fondo pluriennale vincolato in entrata fondo pluriennale vincolato in spesa impegnato competenza
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 1
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono
verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione i
seguenti elementi:
•
•
•
•
•
la ragione del credito;
il titolo giuridico che supporta il credito;
l’individuazione del soggetto debitore;
l’ammontare del credito;
la relativa scadenza.
L’accertamento presuppone idonea documentazione.
Si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed
attestati i requisiti e con il quale si dà atto della scadenza del credito
per ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 2
Funzione:
Di norma l’accertamento dei crediti avviene per competenza, per l’intero importo,
anche nei casi in cui non è certa la riscossione integrale:
•
le sanzioni amministrative al codice della strada,
•
gli oneri di urbanizzazione,
•
i proventi derivanti dalla lotta all’evasione,
•
ecc..
Per questi crediti, detti “di dubbia e difficile esazione”, va effettuato un
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota
dell’avanzo di amministrazione.
A tal fine nel bilancio di previsione è stanziata un’apposita voce contabile, il cui
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio,
della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per
ciascuna tipologia di entrata).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno;
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di
amministrazione come quota accantonata.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 3
Gradualità e integrità:
•
•
•
Nel primo esercizio di applicazione è possibile stanziare in bilancio una quota
almeno pari al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel
prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio
di previsione.
Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti
di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell’accantonamento quantificato
nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al
bilancio di previsione
Dal terzo esercizio l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo.
•
In sede di rendiconto, però, fin dal primo esercizio, l’ente accantona
nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia
esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto
di esercizio.
•
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile
esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota
integrativa al bilancio.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 4
Calcolo in previsione:
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione di nuovi principi sono
state accertate per cassa, il FCDDE è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli
ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi
relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei
medesimi esercizi.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 4
Calcolo in previsione:
Per ciascuna entrata di dubbia esigibilità si calcola la media tra incassi in
c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.
La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
–
media semplice;
–
rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i
seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria
degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi
indicati per gli incassi;
–
media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in
ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno
degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del
primo triennio;
Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza
e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni
effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:
incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X
In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo
della media, indietro di un anno.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 5
Esempio in previsione:
ACCERTAMENTI E INCASSI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE
media
2013 semplice
media
ponderata
media
ponederata
delle
percentuali
2009
2010
2011
2012
accertamenti
1,3
1,0
0,9
0,9
0,9
0,98
0,93
incassi
0,8
0,8
0,7
0,5
0,5
0,64
0,56
% incassi su accertamenti
61,63%teorici 75,34%
82,87%
54,79%
53,18%
65,44%
60,04%
59,77%
%
accertamenti
non incassati
per fondo
svalutazione
crediti
17,13%
45,21%
46,82%
34,56%
39,96%
40,23%
0,30
0,34
0,35
38,37%
previsioni accertamenti 2014
24,66%
0,86
FCDE
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 6
Calcolo in assestamento:
Si confronta la percentuale relativa all’incidenza degli incassi utilizzata per il
calcolo del fondo con l’incidenza, rilevata alla data in cui si effettua la
verifica di:
–
–
incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti,
incassi in c/competenza rispetto agli stanziamenti.
Si individua la minore delle due percentuali rilevate, e la si confronta con
l’incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo.
Se è INFERIORE:
- è necessario incrementare il fondo, applicando la percentuale utilizzata in
occasione della predisposizione del bilancio al maggiore tra lo stanziamento
e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento.
Se è SUPERIORE:
- è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per il calcolo del fondo.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 7
Esempio in assestamento:
contravvenzioni codice strada
previsonale situazione assestamento
assestamento
stanziamento
0,86
1
accertamento
1
incasso
0,56
0,6
%
incasso/stanzi
amento
65%
%FCDE
35%
35%
FCDE
0,30
0,35
incassi/stanziamento
incassi/accertamenti
adeguamento FCDE
incremento FCDE
69,77%
60,00%
0,35
0,05
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 8
Calcolo a rendiconto:
Si provvede a determinare l’importo considerato “congruo” del fondo:
- per ciascuna delle categorie di entrate individuate, si determina l’importo
complessivo dei residui, come risultano alla fine dell’esercizio appena
concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui
all’articolo 7, comma 3, del decreto;
- in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto precedente, si calcola la
media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi
all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al
primo punto, si applica una percentuale pari al complemento a 100 delle
medie di cui al secondo punto.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 8
Calcolo a rendiconto:
Si confronta tale dato con l’importo accantonato nel risultato di amministrazione,
costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei
precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si
riferisce il rendiconto.
Se il fondo accantonato è INFERIORE all’importo “congruo”:
- è necessario incrementare la quota del risultato di amministrazione dedicata al
fondo crediti di dubbia esigibilità.
Se il fondo accantonato è SUPERIORE all’importo “congruo”:
- è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.
In caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di
dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta
come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.
Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 9
Esempio a rendiconto:
Il riaccertamento dei residui 1
Riaccertamento straordinario:
-
Va effettuato dopo il riaccertamento ordinario.
-
Serve ad adeguare il complesso dei residui mantenuti ai nuovi principi
contabili: radia i residui in quanto tali e li riescrive negli anni di competenza
in relazione alla loro esigibilità.
-
Va eseguito all’1.1.2015, con un unico atto deliberativo, che non consente
rettifiche successive. Esiste un allegato obbligatorio da compilare.
-
Costituisce di fatto una variazione di bilancio (sia provvisorio che di
previsione).
-
Comporta di norma l’istituzione del fondo in entrata, con modifiche anche
sul bilancio tradizionale.
-
Il decreto indica le modalità per la gestione nel caso di disavanzo
Il riaccertamento dei residui 2
Riaccertamento straordinario:
-
Vanno esaminati sia i residui passivi che quelli attivi
-
E necessario fare attenzione alle situazioni di residui passivi correlati a
residui attivi: in questo caso, è sempre opportuno (quando possibile)
reimputare entrata e spesa nello stesso anno
IL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ENTE LOCALE
10 ottobre 2014
Riferimenti normativi
Legge 5.5.2009 n. 42
“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione”
D.Lgs. 23.6.2011 n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
D.Lgs. 10.8.2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.” – MODIFICA ANCHE D.LGS. 267/2000 (TUEL)
Riferimenti normativi
Per gli enti partecipanti alla sperimentazione anche:
D.P.C.M. 28-12-2011
Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
con il relativo Allegato 4:
Principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato
(del quale esistono 2 versioni: una per il 2013 e una per il 2014)
e il relativo Allegato 11:
Schemi di conto economico e stato patrimoniale consolidati
(dei quali esistono 2 versioni: una per il 2013 e una per il 2014)
Riferimenti normativi
Normativa, principio contabile e schemi di bilancio A REGIME
(da 1/1/2015), ai quali faremo riferimento:
D.Lgs. 23.6.2011 n. 118
(nuovo testo coordinato con le modifiche introdotte da D.Lgs. 126/2014 –
in vigore da 12.9.2014)
Principio contabile applicato del bilancio consolidato
(Allegato n. 4/4 al nuovo D.Lgs. 118/2011)
Schemi di Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali
(Allegato n. 11 al nuovo D.Lgs. 118/2011)
Finalità del bilancio consolidato
1) Sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli
enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti
strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie
scelte di indirizzo, pianificazione e controllo
2) Attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo
strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore
efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
3) Ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e
finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad
un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.
Soggetti obbligati a predisporre il consolidato
Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica
è obbligatorio dal 2015 per:
- le Regioni
- gli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità
montane, Comunità isolane, Unioni di comuni)
- i loro enti e organismi strumentali
L’adozione del bilancio consolidato può essere rinviata
all’esercizio 2016 (tranne per gli enti che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione)
Secondo il principio contabile (all. 4/4 al DLgs 118/2011) sono
esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che
sono tenuti alla predisposizione solo a decorrere dall’esercizio
2018 con riferimento all’esercizio 2017.
Termini di approvazione del consolidato
Presenza di due diversi termini nelle fonti normative:
Art. 18 del D.Lgs. 118/2011
(come modificato da D.Lgs. 126/2014)
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano il
bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
Art. 151, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
(come modificato da D.Lgs. 126/2014)
Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei
propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Struttura del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato è costituito da:
- Conto economico consolidato
- Stato patrimoniale consolidato
- Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa;
- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera
qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica
pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili
da quelle degli altri componenti del gruppo.
(Rif. Art. 11-bis del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Organismo strumentale = articolazione organizzativa della regione o
dell’ente locale, anche a livello territoriale, dotata di autonomia
gestionale e contabile, priva di personalità giuridica.
Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art.
114, comma 2, del TUEL sono organismi strumentali.
(Rif. Art. 1 del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Ente strumentale controllato = azienda o ente, pubblico o privato, nei
cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o
nell'azienda;
b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le
scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di
un'azienda;
c) maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla propria quota di partecipazione;
e) influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la
legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di
concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività
oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
(Rif. Art. 11-ter del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Ente strumentale partecipato = tutte le altre aziende e tutti gli altri
enti, pubblici o privati, nei quali la regione o l'ente locale ha una
partecipazione ma non il controllo.
(Rif. Art. 11-ter del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Società controllata = società nella quale la regione o l'ente locale ha
una delle seguenti condizioni:
a) possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali,
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o
dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante
sull'assemblea ordinaria;
b) diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali
contratti o clausole.
I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con
società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti
comportano l'esercizio di influenza dominante.
Per esercizi 2015-2017 sono escluse le quotate e le loro controllate.
(Rif. Art. 11-quater del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Società partecipata = società nella quale la regione o l'ente locale,
direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili
in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se
trattasi di società quotata.
In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi
2015 – 2017:
Società partecipata = società a totale partecipazione pubblica
affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale,
indipendentemente dalla quota di partecipazione.
(Rif. Art. 11-quinquies del nuovo D.Lgs. 118/2011)
Definizioni
Enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati, società controllate
e società partecipate devono essere distinti nelle seguenti tipologie:
a) servizi istituzionali, generali e di gestione
b) istruzione e diritto allo studio
c) ordine pubblico e sicurezza
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
e) politiche giovanili, sport e tempo libero
f) turismo
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
i) trasporti e diritto alla mobilità
j) soccorso civile
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia
l) tutela della salute
m) sviluppo economico e competitività
n) politiche per il lavoro e la formazione professionale
o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
p) energia e diversificazione delle fonti energetiche
q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali
r) relazioni internazionali
Individuazione dell’area di consolidamento
La prima operazione finalizzata alla predisposizione del bilancio
consolidato è la predisposizione di 2 elenchi:
ELENCO 1
Comprende gli enti, le aziende e le società (secondo
le definizioni prima indicate) che compongono il “gruppo
amministrazione pubblica”, evidenziando gli enti, le aziende e le
società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di
amministrazioni pubbliche o di imprese.
ELENCO 2
Comprende gli enti, le aziende e le società
componenti del gruppo che sono propriamente oggetto di
consolidamento.
Entrambi gli elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono approvati
dalla Giunta.
Individuazione dell’area di consolidamento
I soggetti compresi nell’elenco 1 possono non essere inseriti
nell’elenco 2 (e quindi non consolidati) nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è
irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del
gruppo.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate (solo eventi di natura straordinaria: terremoti,
alluvioni e altre calamità naturali).
Individuazione dell’area di consolidamento
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(elenco 1)
Enti e società con
bilanci irrilevanti o
con impossibilità di
reperire informazioni
ENTI E SOCIETA’
OGGETTO DI
CONSOLIDAMENTO
(elenco 2)
Individuazione dell’area di consolidamento
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno
dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% (per gli
enti locali) o al 5% (per Regioni e Province autonome) rispetto
alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
E’ possibile considerare non irrilevanti i bilanci di enti/società che
presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
Sono in ogni caso considerate irrilevanti le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società
partecipata.
Comunicazioni ai componenti del gruppo
Prima dell’avvio dell’esercizio in cui sussiste l’obbligo di
redazione del bilancio consolidato l’Amministrazione pubblica
capogruppo:
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese
nell’elenco 2 che saranno comprese nel proprio bilancio
consolidato del prossimo esercizio;
b) trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco 2;
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la
predisposizione del bilancio consolidato.
Comunicazioni ai componenti del gruppo
Le direttive da impartire da parte della Capogruppo riguardano:
1) modalità e tempi di trasmissione dei bilanci e delle
informazioni integrative (tempi: entro 10 gg da approvazione
bilanci e comunque entro il 20 agosto. Se alle scadenze
previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono
ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il
bilancio predisposto ai fini dell’approvazione).
2) indicazioni di dettaglio su documentazione e informazioni
integrative da trasmettere (di norma: bilancio di esercizio +
dettaglio delle operazioni infragruppo)
3) istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta,
in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del
gruppo ai criteri previsti nel principio all. 4/4, se non in
contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo
in contabilità economico-patrimoniale.
Elaborazione del bilancio consolidato
1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare
Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati
nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro
uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali
bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.
E’ accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di
valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più
idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e
corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio
consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili
utilizzati e i motivi che ne sono alla base.
La difformità nei principi contabili è altresì accettabile se essi non
sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto
al valore consolidato della voce in questione.
Elaborazione del bilancio consolidato
2. Eliminazione delle operazioni infragruppo
In sede di consolidamento occorre eliminare le operazioni e i
saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il
trasferimento di risorse all’interno del gruppo.
La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone
l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle
eventuali differenze. La redazione del bilancio consolidato
richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei
componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i
proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del
gruppo amministrazione pubblica.
Elaborazione del bilancio consolidato
2. Eliminazione delle operazioni infragruppo (segue)
Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate
oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è
oggetto di elisione. Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile,
l’imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a
componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non è
oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico
consolidato.
L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad
operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il
motivo nella nota integrativa.
Elaborazione del bilancio consolidato
3. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi
Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o
gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le
modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota
di pertinenza di terzi del risultato economico d’esercizio, positivo
o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto,
distinta da quella di pertinenza della capogruppo
Elaborazione del bilancio consolidato
4. Consolidamento dei bilanci
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati
secondo le modalità indicate, sono aggregati voce per voce,
facendo riferimento ai singoli valori contabili, sommando tra loro
i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e
patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e
oneri):
- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci
degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd.
metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con
riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti
strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).
Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di Modena
Enti componenti il Gruppo (elenco 1)
Organismi strumentali
nessuno
Enti strumentali
ASP Patronato Figli Popolo
ASP Charitas
IPAB Opera Pia Storchi
Fondazione Cresci@Mo
Fondazione Teatro Comunale
Consorzio Attività Produttive
Società controllate
Hsst-Mo S.p.A.
CambiaMo S.p.A.
ForModena Soc. cons. a r.l.
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
AMo S.p.A.
Società partecipate
nessuna
Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di Modena
Enti oggetto di consolidamento (elenco 2)
Organismi strumentali
nessuno
Enti strumentali
ASP Patronato Figli Popolo
ASP Charitas
IPAB Opera Pia Storchi
Fondazione Cresci@Mo
Fondazione Teatro Comunale
Consorzio Attività Produttive
Società controllate
Hsst-Mo S.p.A.
CambiaMo S.p.A.
ForModena Soc. cons. a r.l.
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
AMo S.p.A.
Società partecipate
nessuna
Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di Modena
Consolidamento con metodo integrale
Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di Modena
Le operazioni effettuate
Rettifiche di pre-consolidamento (per operazioni infragruppo
non reciproche)
Eliminazione operazioni infragruppo
Elisione della voce dividendi
Consolidamento delle partecipazioni e determinazione della
differenza di consolidamento
Determinazione delle quote di pertinenza di terzi
Grazie per l’attenzione
Davide Manelli
Dirigente U.S. Programmazione e Partecipazioni societarie
del Comune di Modena
[email protected]
059.203.2822
www.comune.modena.it/partecipazioni
CORSO DI FORMAZIONE
REVISORI ENTI LOCALI
14 Novembre 2014
a cura della Commissione di Studio
“Revisione Enti Locali”
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Enti Locali
Requisiti Revisori
Per tutti 10 crediti (entro 30/11)
Fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti
Fascia 1: 2 anni di iscrizione
(Revisore unico)
Fascia 2: comuni 5.000 ≤abitanti≥ 14.999
unioni di comuni
comunità montane
Fascia 2: 5 anni di iscrizione
aver già svolto 1 incarico
(Revisore unico)
fascia 3: comuni ≥ 15.000 abitanti
province
Fascia 3: 10 anni di iscrizione
aver già svolto 2 incarichi
(Collegio di tre revisori)
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Enti in Emilia Romagna (tot 396)
Comuni (340) Province (9) Unioni e Comunità (47)
16%
38%
fascia 1
fascia 2
fascia 3
totale
149
182
65
396
46%
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Revisori in Emilia Romagna (tot 827)
Scelte espresse
fascia 1
fascia 2
fascia 3
fascia 1 2
fascia 1 3
fascia 2 3
fascia 1 2 3
totale
446
16
38
63
3
36
225
827
Suddivisione per scelta
fascia 1
737
fascia 2
340
fascia 3
302
Suddivisione per anzianità
fascia 1
40
fascia 2
130
fascia 3
657
totale
827
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Revisori in Emilia Romagna (tot 827)
suddivisi nelle fasce scelte (tot 1379)
22%
53%
fascia 1
fascia 2
fascia 3
737
340
302
25%
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Revisori in Emilia Romagna suddivisi per anzianità (tot 827)
5%
16%
fascia 1
fascia 2
fascia 3
40
130
657
79%
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Estrazioni in Emilia Romagna dal 1/1 al 10/11 2014 (tot 67)
12%
fascia 1
fascia 2
fascia 3
36
23
8
67
54%
34%
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Estrazioni in Emilia Romagna nei prossimi 2 anni (tot 329)
17%
35%
fascia 1
fascia 2
fascia 3
113
159
57
329
48%
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Estrazioni da fare nei prossimi 2 anni (tot 329)
Estrazioni fatte dal 1/1 al 10/11 2014 (tot 67)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
da fare
fatte
fascia 1 (149)
113
fascia 2 (182)
159
fascia 3 (65)
57
36
23
8
CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014
Revisori disponibili per fasce
e posti da estrarre nei prossimi 2 anni
800
700
0,14%
0,29%
1,00%
600
500
400
300
200
100
0
revisori
posti
fascia 1 (revisore unico)
737
fascia 2 (revisore unico)
340
fascia 3 (collegio di 3)
302
113
159
171
La spesa del personale
14 novembre 2014
Dr. Rag. Pietro Parisi
1
Sommario:
• vincoli sulla spesa di personale ed assunzioni
(cenni organismi partecipati ASP e Istituzioni)
• i diversi aggregati di spesa
• questionari della Corte dei Conti
• programmazione del fabbisogno annuale e
triennale del personale
• conto annuale
2
Principali riferimenti normativi
• D.lgs.30/3/2001, n.165;
• art.39, della L. 27 dicembre 1997,n.449,
• art.89, e art.91, commi 1^ e 2^ del Tuel;
• art.19, della L. 28/12/2001 n.448;
• art.1, commi da 557 a 562 della L. 296/2006;
• art.3, comma 90, lett.b) e 94 della L. 24/12/2007,n.244;
• art.9 e 14 del d.l. 31/5/2010, n.78;
• CCNL 1/4/1999; CCNL 14/9/2000; CCNL 5/10/2001; CCNL
22/01/2004;
• L. 24 /12/2007, n. 244.
• DL 66/2014 convertito dalla L. 23/6/14, n. 89
• DL 90 del 24/06/2014 convertito in L. 114/2014
3
Riepilogo L. 296/2006 :
Enti
sottoposti
al patto
• Comma 557 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
PRINCIPIO :
assicurare la riduzione della spesa di
personale garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale attraverso:
•
riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
•
ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico;
•
contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa
Nb: costituiscono spesa di personale anche i co.co.co , somm.
di lavoro, i 110 TUEL, nonché tutti i soggetti a vario titolo
utilizzato in organ. e/o strutture partecipati
Enti non
sottoposti al patto
• Comma 562 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
•
Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale non
devono superare il corrispondente ammontare
dell'anno 2008
•
possono procedere all'assunzione di personale
nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso
il personale di cui al comma 558
PERIODO DI RIFERIMENTO: Ai fini dell'applicazione del
comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti
assicurano,
nell'ambito
della
programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio precedente 2011 – 2013 (termine
fisso)
SANZIONE: In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
4
Limiti di spesa e assunzionali di
personale
In termini assoluti
Turn-over ( tempo indeterminato)
Rapporto spesa personale/spesa corrente
Lavoro flessibile
5
1) TETTO DI SPESA COMPLESSIVO
a-b
per comuni non soggetti al patto
per comuni soggetti al patto di stabilità
interno (Comuni con più di 1000 ab.),
- il limite consiste nella spesa complessiva media del
triennio precedente al 2014 (art.1, c.557, quater L.
296/06).
TERMINE FISSO modificato dal art.3, comma 5-bis,
Dl 90 del24/06/2014
N.B. Per il calcolo del tetto della spesa del personale ex.
art. 1, c. 557, L. n. 296/2006, non si calcolano le
assunzioni programmate e non ancora effettuate;
sembra aver messo fine ad una lunga diatriba in tal
senso la Corte dei Conti, sez. autonomie, del. n. 27 del
20/12/13, anche se tale posizione è contestata dall‘Anci.
Novità
Art 11, c. 4-ter, ( primo periodo) Dl 90/20014 : a decorrere
dal 2014 , i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio
2012 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, i
vincoli di spesa, di cui al comma 557 ,art 1 L. 296/06 si
applicano con riferimento alla spesa di personale del
2011
Art 11, c. 4-quater, Dl 90/20014: a decorrere dal 2014, in
materia di riduzione del personale, i comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, in
riferimento alle disposizioni di cui ai commi 557 dell’art
1 L. n. 296 del 27/12/2006, non si applicano per le sole
spese di personale stagionale assunto con forme di
contratto a tempo determinato , che sono strettamente
necessarie a garantire l‘esercizio delle funzioni di
polizia locale, in ragioni di motivate caratteristiche
socio economiche e territoriali connesse a significative
presenze di turisti, nell’ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente
(Comuni con meno di 1000 ab.),
• il limite consiste nella spesa
complessiva dell‘anno 2008
(art.1, c.562, L. 296/06. Art.
4ter, c.11 DL16-2012).
Per gli enti sperimentatori della nuova contabilità
armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011 vi sono regole
specifiche al fine di eliminare le distorsioni nella
prima fase di applicazione delle norme (Vedasi
parere del Ragioniere Generale dello Stato prot.
77981 del 29/8/2012) per tali enti il triennio da
assumere a riferimento è costituito non dagli esercizi
2011, 2012 e 2013, bensì dagli esercizi 2011, 2011
(che viene pertanto conteggiato due volte) e 2013.
6
2) RAPPORTO SPESE PERSONALE E
SPESE CORRENTI a/sp.c
• Il limite del rapporto tra spese di personale e spese correnti ex
art. 76, c.7, del DL 112/08 è stato ABROGATO dall‘art. 3, c.5 del
DL n. 90/2014.
NB.: Resta fra i parametri di virtuosità
Anzi a ben guardare tale principio è stato esteso agli organismi strumentali e partecipati quale obbiettivo da conseguire mediante
coordinamento delle loro politiche assunzionali da parte proprio della Amministrazioni partecipanti
Infatti:
•
il comma 557 (art.1) della legge 296/2006 afferma che il contenimento delle spese di personale da un anno all’altro deve avvenire
utilizzando, come leva, anche la “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
•
l’art. 3 comma 5 , ultimo periodo, del d.l. 90/2014 afferma che gli enti locali “coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui
all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale
riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.
I soggetti indicati all’articolo 18, comma 2-bis sono proprio le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le aziende speciali e le istituzioni.
7
3) TURN-OVER
art. 3, c.5, del DL 24/6/14, n. 90.
a) per enti soggetti al patto:
• - anni 2014-2015 = 60% della
spesa del personale di ruolo
cessato nell‘anno precedente.
- anni 2016-2017 = 80% della
spesa del personale di ruolo
cessato nell‘anno precedente.
- da anno 2018 = 100% della
spesa del personale di ruolo
cessato nell‘anno precedente.
•
b) per enti non soggetti al patto (comuni con
meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni
• rimane confermata la regola
del turnover integrale
fissata dall‘art. 1, c.562,
L.296/2006
(uno a uno ovvero turn -over al
100%)
previo esperimento delle procedure di mobilità
(art. 6 , comma 1 e art. 30 comma 2 bis del
d.lgs 165/20001)
N.B. con l‘abrogazione dell‘art. 76, c.7, del DL 112/08 effettuata dall‘art. 3, c.5 del DL n. 90/2014 non vi sono più le agevolazioni per
polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale.
Divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per le Province, così come stabilito dall’art. 16, comma 9, d.l. 95/2012,
convertito in legge 135/2012; anche nel caso di soggetti appartenenti alle categorie protette , vedi delibera n. 181/2014/PAR del
19/09/2014 Corte dei Conti Emilia Romagna. ( art 3 comma 6 bis DL 90/2014)
Inoltre i limiti suddetti non si applicano alle assunzioni di personale appartenete alle categorie protette ai fini delle coperture
delle quote d’obbligo . (art 3, comma 6 del Dl 90 del 24/06/2014). La mancata copertura è sanzionata sul piano penale,
amministrativo e disciplinare dall’art. 15, comma 3, della L. n.68 del 12 marzo 1999
8
3.1) TURN-OVER
art. 3, c.5-quater, del DL 24/6/14, n. 90.
a) per enti soggetti al patto: virtuosi
-anno 2014= 80% della spesa
del personale di ruolo cessato.
nell‘anno precedente
-anni 2015-2018 = 100% della
spesa del personale di ruolo
cessato nell‘anno precedente.
b) per enti non soggetti al patto (comuni con
meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni
non si applica
NB.: Solo se il rapporto della
spesa di personale sulla spesa
corrente è pari o inferiore al
25%
9
4) ASSUNZIONI FLESSIBILI
Rimane fermo il tetto di spesa delle assunzioni flessibili, pari al 50% della spesa (per le
stesse finalità) dell‘anno 2009 (art. 4, c.102 L. 183/11: a partire dall‘entrata in vigore della L.
183/11, si applica anche agli enti locali il limite dell‘art. 9,c. 28,DL 78/10). NB: per gli enti
sperimentatori la percentuale , per l’anno 2014 , passa al 60%.
Tuttavia rispetto alle assunzioni a tempo determinato:
•
Art 11, c. 4-bis, Dl 90/20014 :a decorrere dal 2014 : gli enti locali ( soggetti e non
soggetti al patto di stabilità) non applicano le limitazioni suddette se hanno
rispettato i vincoli di contenimento/riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e
562 dell’art 1 L. n. 296 del 27/12/2006.
In sostanza la norma rimane applicabile fino al 2013 ma non devono
comunque superare la corrispondente spesa del 2009
•
(opinioni discordanti sull’ultra-vigenza di tale limite .. lo vediamo dopo)
•
Art 11, c. 4-ter, (secondo periodo) Dl 90/20014 : i comuni colpiti dagli eventi sismici del
maggio 2012 , i limiti di spesa suddetti non si applicano a decorrere dal 2013 e per tutto il
periodo dello stato di emergenza.
•
.
10
4) ASSUNZIONI FLESSIBILI segue
• Art 3, c. 9, lett b) DL 90/2014 : sono esclusi dal computo del limite
suddetto le spese per lavoro flessibile “anche con riferimento ai lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso
in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da
altri soggetti”.
• Art. 3, comma 6-bis , Dl 90/2014: i contratti di lavoro a tempo
determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi
dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono
essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino
all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11
C’è il limite della spesa del 2009??
•
•
•
Sul tema in oggetto, la sezione regionale Puglia della Corte dei Conti, con la
deliberazione n. 179/PAR/2014 del 23 ottobre 2014, resta ferma sulla propria
posizione (già espressa con precedente deliberazione n. 174/PAR/2014), in questi
termini: “... ritiene che gli enti locali, nell’eventualità del ricorso a forme di lavoro
‘flessibile’, sono tenuti a garantire l’osservanza della predetta disposizione
vincolistica che impedisce di oltrepassare l’ammontare della spesa sostenuta
nell’esercizio 2009 per le medesima finalità. Infatti, come chiarito dalla recente
deliberazione Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 15/09/2014,
le previsioni recate dalle novelle del D. L. n. 90/2014 che hanno introdotto ipotesi
ben precise di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di
spesa di personale, sembrerebbero confermare, da una parte, la tecnica con la
quale è intervenuto negli ultimi anni il legislatore in subiecta materia e dall’altra, la
validità della linea ermeneutica (ubi lex voluit dixit) di stretta interpretazione del
dettato normativo, fino ad ora seguito”.
Dello stesso tenore la deliberazione n. 232/2014/Par della sezione regionale
Campania della Corte dei Conti.
Come noto, diverso avviso ha espresso la sezione regionale Lombardia, con la
deliberazione n. 264/2014/PAR, a parere della quale gli enti che rispettano i limiti
alla spesa complessiva di personale (art. 1, comma 557 o 562, legge 296/2006) non
avrebbero questo ulteriore limite di riferimento (100% spesa anno 2009).
12
6) INCARICHI DI CONSULENZA - STUDIO E RICERCA
Fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni :
•
•
•
Articolo 6, c. 7 del dl. 78/2010
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore
al 20 % di quella sostenuta nell'anno 2009.
Articolo 1 c. 5 del dl 101/2013
La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 % del
limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 % dell'anno 2014 così
come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7
dell'articolo 6 del dl 78/2010,
Art. 14 c. 1 DL 66/2014 convertito dalla L. 23/6/14, n. 89
Nuovo limite di spesa, a decorrere dal 2014, per incarichi di consulenza, studio e
ricerca pari al 4,2% o 1,4% della spesa del personale (risultante dal conto annuale
2012), rispettivamente, per le PA con spesa di personale fino a 5 ml o superiore.
13
7) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Nuovo limite di spesa per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa pari
al 4,5% o 1,1% della spesa del personale
(risultante dal conto annuale 2012),
rispettivamente, per le PA con spesa di
personale fino a 5 ml o superiore.
L. 23/6/14, n. 89, conversione in legge del DL 66/2014, Art. 14 comma 2)
14
ALTRI LIMITI DI SPESA
15
Risorse bloccate e limiti per stipendi e integrativi - incentivo alla mobilità
•
L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 dispone che negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico
accessorio, non potrà superare il trattamento spettante per l’anno 2010. Il D.P.R. 4 settembre
2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) che: le disposizioni recate
dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31
dicembre 2014.
•
La stretta sugli stipendi si estende anche al blocco dei fondi per il trattamento accessorio (
comma 456) . Infatti l’art 9, comma 2bis Dl 78/2010 prevedeva che il Fondo non potesse
superare quello del 2010, ridotto in proporzione al personale cessato. Il vincolo viene esteso
anche al 2014, stabilendo inoltre che il meccanismo entri a regime dal 2015 quindi continuano le
decurtazioni anche dopo.
•
L’art. 9 , comma 17, del Dl 78/2010 aveva bloccato , senza possibilità di recupero, i contratti
collettivi per il triennio 2010-2012. Successivamente, prima l’art 14 del Dl 95/2012 poi il DPR
122/2013 , estendevano il blocco al 2013. La legge di stabilità 2014, all’art 1 commi da 452 a
453, conferma il blocco per il biennio 2013-2014
•
Le progressioni di carriera (ex progressioni orizzontali) comunque denominate ed i passaggi fra le
aree eventualmente disposti negli anni dal 2011 al 2013, hanno effetto per detti anni, ai fini
esclusivamente giuridici (art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010). Il D.P.R. 4 settembre 2013, n.
122 ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) che: le disposizioni recate dall'articolo 9,
commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.
16
Risorse bloccate e limiti per stipendi e integrativi – incentivo alla mobilità
segue
• Infine la L.S. 2014 al comma 471, specifica che nessun soggetto può
ricevere dalla PA, né come dipendente ne come lavoratore autonomo ,
retribuzioni o emolumenti superiori a quelli previsti per il primo
Presidente di Cassazione (circa 300mila euro). Dal 01/05/2014 l’art 13
comma 1 del dl 66/2014 porta il limite ad € 240.000 al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
• L’art. 4 del DL 90/2014 , per la copertura di posti vacanti in organico, tratta
della mobilità obbligatoria e volontaria. Al comma 2, prevede che i
dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa
amministrazione , in sedi collocate nel territorio dello stesso comune
ovvero a distanza non superiore a 50km dalla sede attuale. Al comma 1
punto 2.3 viene costituito un Fondo, dove altresì confluiscono le risorse
corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale
trasferito. Si attende decreto attuativo. Per favorire i processi di mobilità si
provvederà dare attuazione al DPCM previsto dall’art. 29 bis del DL n.138
del 13/08/2011,entro 60gg dalla conversione in legge del DL 90/2014
17
Divieti di assunzione
18
MANCATO RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL
PATTO DI STABILITA‘ INTERNO
In caso di mancato rispetto obiettivi del patto
scatta nell‘anno successivo il divieto di
procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di
contratto, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riguardo ai
processi di stabilizzazione in atto
(art 76 comma 4 DL 112/2008, articolo 31 comma 26 della legge n. 183 del 2011 come
sostituito dall’articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012).
19
DIVIETO DI ASSUNZIONI PER INADEMPIMENTI NELLA
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLA PA
In caso di mancato rispetto dell‘obbligo di
certificazione dei crediti e diniego non
motivato delle certificazioni, divieto di
assunzione di personale e divieto di
indebitamento.
Art 9, comma 3bis , DL 185/2008
(come modificato
dall’art. 27, comma 2, lett. c), del DL 66/2014, convertito dalla L. 23/6/14, n. 89)
20
DIVIETO DI ASSUNZIONI PER RITARDI NEI
PAGAMENTI
In caso di tempi medi dei pagamenti superiori a
90gg nel 2014 e 60gg nel 2015, nell'anno
successivo a quello di riferimento non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
(L. 23/6/14, n. 89, conversione in legge del DL 66/2014, art. 41, c.2)
21
Altri divieti di assunzione
Non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che:
• a) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale. Se con la
•
•
•
•
•
ricognizione emergono situazioni di eccedenza, è necessario predisporre apposita
dichiarazione annuale da comunicare al dipartimento della funzione pubblica (art. 33, comma
2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla Legge di stabilità per il 2012 art 16
L.183/2011);
b) non hanno effettuato una valutazione periodica , almeno triennale della consistenza ed
eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione della organizzazioni sindacali, ovvero quando risulti necessario a seguito
di trasferimento di funzioni, trasformazioni ecc. (art. 6, del D.Lgs. 165/2001);
c) non hanno approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui all’art 39 della L.
449/97 in linea con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria pluriennale: il
mancato adempimento della disposizione determina il divieto di assunzioni di cui all’art. 6,
comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
d) non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità
(art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006): il mancato adempimento della disposizione
determina il divieto di assunzioni di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
e) non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs.150/2009)
f) che non abbiano accolto la domanda di ricollocazione presentata dal personale iscritto
negli appositi elenchi di disponibilità predisposto dalla Funzione pubblica. (art. 2 , comma
13, DL 95/2012)
22
CERTIFICAZIONE DEI REVISORI
SUI LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE
23
Certificazione dei limiti e dei vincoli
assunzionali
• Art. 3 comma 10-bis DL 90 del 24/06/2014:
Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni
di cui al presente articolo da parte degli enti locali
viene certificato dai revisori dei conti nella
relazione di accompagnamento alla delibera di
approvazione del bilancio annuale dell’Ente. In
caso di mancato adempimento, il Prefetto
presenta una relazione al Ministero dell’Interno.
Con la medesima relazione viene altresì verificato
il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4
dell’articolo 11 del presente decreto.
24
Certificazione dei limiti e dei vincoli
assunzionali (segue)
•
Art. 11 comma 4 DL 90 del 24/06/2014:
Modifiche all’art. 90 del TUEL (uffici di staff agli organi politici) viene
aggiunto il comma 3-bis :
- il personale assegnato a detti uffici non può svolgere attività gestionale;
- il trattamento economico stabilito nel contratto individuale può essere
parametrato a quello dirigenziale, prescindendo dal possesso del titolo di
studio.
•
Articolo 90 TUEL Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto
dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
((3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di
lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.))
25
I DIVERSI AGGREGATI DELLA SPESA
di PERSONALE
26
1
Personale
1
1
20
Retribuzioni lorde
1101
1102
1103
1104
1105
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavo-ratori socialmente utili)
1106
1107
1109
1110
Rimborsi spese per personale comandato
Straordinario al personale per consultazioni elettorali
Arretrati di anni precedenti
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative
Contributi effettivi a carico dell’Ente
Contributi obbligatori per il personale
Contributi previdenza complementare
Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
Contributi aggiuntivi
Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti
Interventi assistenziali
Borse di studio e sussidi per il personale
21
1111
1112
1113
1114
1115
1
25
1121
1122
1123
1124
1
26
1131
1132
1133
1134
3
1305
1307
1309
1321
1325
1327
1330
7
1701
Centri attività sociali, sportive e culturali Contributi per
prestazioni sanitarie Indennizzi
Oneri per il personale in quiescenza
Pensioni
Pensioni integrative
Altri oneri per il personale in quiescenza
Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Lavoro interinale
Incarichi professionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa
Spese per gli organi istituzionali dell’Ente - Indennità
Buoni pasto e mensa per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
IMPOSTE E TASSE
Irap
27
QUESTIONARI
28
QUESTIONARI
normativa di riferimento L. 266/2005
• 166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di
revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul
bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto
dell'esercizio medesimo.
• 167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida
cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al
comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli
obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza
del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119,
ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarita'
contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non
abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di
revisione.
29
Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR) (14A03411) (GU Serie
Generale n.105 del 8-5-2014 - Suppl. Ordinario n. 38
Con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR in data 15 aprile 2014
(depositata il 18 aprile 2014) la Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti ha adottato, in attuazione dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), le linee
guida riferite agli enti locali sulla cui base gli organi di revisione
economico- finanziaria sono tenuti a predisporre la relazione sul
rendiconto dell'esercizio 2013 da trasmettere alla competente Sezione
regionale.
Dette linee guida e i questionari sono stati pubblicati nel Supplemento
Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 38 dell'8 maggio 2014.
Con la presente si richiede che le relazioni degli Organi di revisione
pervengano a questa Sezione, a far data dal 3 novembre 2014,
inderogabilmente entro il 15 gennaio 2015, seguendo le indicazioni e le
modalità riportate nell'allegato.
30
31
32
La configurazione della spesa di personale
ai fini della riduzione in termini assoluti
•
•
•
La spesa deve essere considerata al netto degli oneri derivanti dai contratti
collettivi nazionali intervenuti negli anni 2006, 2007, 2008 e successivi.
Sul calcolo degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali è poi intervenuta la sezione
riunite della Corte (delibera n. 27/CONTR/1 1 del 12 maggio 2011) affermando che
sono compresi gli oneri della contrattazione integrativa entro il tetto massimo
fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote monte salari, mentre sono
da ritenersi esclusi gli oneri conseguenti alle scelte di politica del personale.
Circa le componenti di spesa da prendere come riferimento del calcolo se la base è
costituita dall’intervento 1 del titolo I, dalla quota di intervento 7 del titolo I
rappresentativa dell’Irap e da quella quota di intervento 3 considerata spesa di
personale (co.co.co., somministrazione di lavoro, ...), occorre fare riferimento alle
indicazioni che la stessa Corte dei Conti fornisce nei questionari sul rendiconto e
sul bilancio di previsione ex articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
33
Tabella A) – Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:
Importo
1
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
2
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni
3
Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
4
Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte
di costo effettivamente sostenuto
5
Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL
6
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 TUEL
7
Spese per personale con contratto di formazione lavoro
8
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque
facenti capo all’Ente
9
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
10
Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate
Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada
11
12
IRAP
13
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
14
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
15
Altre spese (specificare)
Totale
0,00
34
Tabella B) – Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:
Importo
1
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
2
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal
Ministero dell’Interno
3
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
4
Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate
5
Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro
6
Spese per il personale appartenente alle categorie protette
7
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle
amministrazioni utilizzatrici
8
Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con
quote di proventi per violazione codice della strada
9
Incentivi per la progettazione
10
Incentivi recupero ICI
11
Diritto di rogito
12
Spese di personale per l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT (d.l. n. 78/2010, art. 50,
commi 2 e 7)
13
Spese per l’assunzione di personale ex Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)
14
Altre (da specificare)
Totale
0,00
La differenza tra componenti incluse ed escluse (Tabella A - Tabella B) costituisce il valore
assoluto ovvero tetto di spesa entro il quale dal 2014 le spese vanno contenute e non
ridotte.
35
Tabella C) – Modalità di calcolo, comma 557 – medesimo calcolo aggregati per intervento
Anno 2011
Anno 2012 Anno 2013
Spesa intervento 01
0,00
0,00
0,00
Spese incluse nell’intervento 03
0,00
0,00
0,00
IRAP
0,00
0,00
0,00
Altre spese di personale incluse
0,00
0,00
0,00
Altre spese di personale escluse
0,00
0,00
0,00
Totale spese di personale
0,00
0,00
0,00
36
Tabella D) – Riduzione nel tempo della spesa di personale, comma 557 – dopo d.l.90/2014 media
triennio 2011/2013
Anno
Importo
2011
0,00
2012
0,00
2013
0,00
Media triennio
0,00
In pratica , stabilita la media del triennio 2011/2013 l’Ente potrà anche scendere anno
dopo anno , non precludendosi , però, la possibilità di risalire fino a questo limite . Del
resto se il rispetto del limite si verifica in sede di rendiconto, è ovvio che sin dalla fase della
programmazione dovranno essere posti i presupposti per il suo rispetto. Analogamente
durante la gestione è opportuno che l’Organo di revisione effettui un monitoraggio
37
sull’andamento della spesa di personale.
COMUNE SOGGETTO A PATTO DAL
2013
SPESA DI PERSONALE DEL 2004 : EURO 460.000
SPESA DI PERSONALE DEL 2008 : EURO 450.000
Anno 2011/ Anno 2012 /Anno 2013 /Media
400.000
425.000 420.000
415.000
triennio
38
Tabella E) – Modalità di calcolo, comma 562
Anno 2008
Anno x
Spesa intervento 01
0,00
0,00
Spese incluse nell’int.03
0,00
0,00
IRAP
0,00
0,00
Altre spese di personale incluse
0,00
0,00
Altre spese di personale escluse
0,00
0,00
Totale spese di personale
0,00
0,00
Per gli Enti non soggetti al Patto di stabilità, in base a quanto disposto dal
comma 562, le medesime basi di calcolo hanno un diverso termine di
confronto. Infatti la riduzione della spesa di personale deve essere garantita
non con riferimento all’esercizio precedente ma con il valore conseguito nel
2008.
39
Consolidamento della spesa di personale delle partecipate nel bilancio
degli enti
- Deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG •
•
•
•
la Sezione ha elaborato un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle
spese di personale degli enti proprietari:
“Il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del
personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all’ente, che è l'incognita da calcolare.
Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore
della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza
operare particolari depurazioni, rispondendo all’esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della
spesa di personale dell’ente”.
Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi,
associati agli utenti di ciascun ente proprietari, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti.
Per il calcolo dell’incidenza ( già previsto dall’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008 – abrogato) , la quota di spese del personale della società
partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell’ente, e il totale si divide per le spese correnti dell’ente.
QUINDI
•
1. Quota costo di personale partecipata di competenza dell’ente
spesa di personale partecipata x corrispettivi/(ricavi da tariffa + eventuali corrispettivi)
valore della produzione
•
2. Verifica ai fini del comma 557
spesa di personale ente + quota partecipata (punto 1)
40
Deliberazione n. 170-172/2014/Par Sez. Reg. di Controllo per
l’Emilia Romagna della Corte dei Conti
•
L’ente è tenuto a consolidare la sola quota di spesa riferita al personale utilizzato nell’Azienda di servizi alla persona (Asp) per
il quale non sia stata recisa la titolarità del rapporto di lavoro con l’Ente partecipante.
"il comune deve computare nella propria spesa di personale la quota relativa al personale occupato presso l'ASP solo ai fini
del rispetto dell'art. 1, comma 557-bis, L. n. 296 del 2006, ma non dovrà procedere a nessun'altra tipologia di
consolidamento diversa da quella appena descritta, essendo stato abrogato l'art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008, che
imponeva agli enti locali di computare nella propria spesa di personale (da mettere in rapporto con la spesa corrente ai fini
della misurazione della propria capacità assunzionale) anche la spesa del personale delle proprie società partecipate, aziende
speciali ed istituzioni”
“Essendo rimasto in vigore l'articolo 1, comma 557 bis, 1.n. 296/2006, che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità
interno, ai fini del contenimento del trend storico della spesa di personale, debbano computare nella propria spesa di
personale anche la quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati, purché non vi sia stata estinzione del
rapporto di pubblico impiego.".... e che si "dovrà computare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al
personale occupato presso l'ASP, purchè non vi sia estinzione del rapporto di pubblico impiego, solo ai fini del rispetto
dell'articolo 1, comma 557 bis,
•
Ciò è in linea con il comma 557 bis dell’art 1 della L. 296/2006 secondo il quale nella determinazione dell’aggregato vanno
ricomprese pure le spese “ sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.”
•
Non è più richiesta la “summa” obbligatoria di voci contabili tra Autonomie territoriali e proprie gestioni parallele ai fini del
calcolo dell’indicatore “ spese personale / spesa corrente” per stabilire se l’Ente locale oltrepassasse la soglia oltre il quale
gli era inibita la possibilità di assumere personale .
•
La stessa Corte (in particolare CdC ER n.170/2014 ) ha evidenziato i limiti e le difficoltà di coordinamento tra le disposizioni di
fonte statale in materia di assunzioni e spesa di personale per le aziende speciali, istituzioni e società partecipate (art. 18,
comma 2 bis, d.l.n. 112/2008, come modificato dall'articolo 4, comma 12 bis, d.l.n. 66/2014 e art. 3, comma 5, d.l. n.
90/2014, sesto periodo) e la disposizione di fonte regionale costituita dall'articolo 3, comma 2, 1. n. 12/2013. Così come ha
individuato la particolare qualificazione del personale dipendente delle Asp operanti nel territorio della Regione Emilia
Romagna: l'applicazione a tale personale del d.lgs. n. 165/2001 anche per quel che riguarda la disciplina del rapporto di
lavoro con il personale dipendente, fa scattare lo status di dipendente pubblico, con applicazione del comma 557 bis
dell'articolo 1 della legge 296/2006 anche se in modo non coerente con la previsione contenuta nell'articolo 11 d.lgs. n.
207/2001 (decreto delegato adottato dal legislatore statale in attuazione della legge-quadro n. 328/2000 in materia di
sistema integrato di interventi e servizi sociali) ai sensi del quale la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente
dalle ASP è di natura privatistica.
41
TURN-OVER
La questione dei resti assunzionali.
Art 3 , comma 5 , DL 90 del 24/06/2014
“A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.
Il riferimento alle cessazioni va inteso al risparmio economico dovuto alle cessazioni e non alle unità di personale
cessato.
La Funzione Pubblica con parere n. 46078 del 18/10/2010, ha sostenuto che la spesa deve essere sempre calcolata su
dodici mesi a prescindere dalla data di effettiva cessazione.
Viene quantificato sul tabellare delle varie categorie e sui profili professionali del CCNL vigente.
Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto n. 401/2014/PAR del 24 luglio 2014
la Corte conferma i princìpi contenuti nelle richiamate deliberazioni, con riferimento al vincolo di spesa del personale, imposto per gli
enti soggetti al patto dal nuovo art. 3 del d.l. 90/2014, ritenendo in particolare che sia “tuttora consentito riportare nell’anno in corso
eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti: nel contempo una siffatta possibilità
per l’ente locale volta a modulare l’esercizio delle facoltà assunzionali, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti che l’ordinamento
pone a disposizione delle amministrazioni in un’ottica di concorso alla riduzione della spesa – ed, in particolare, della valutazione
periodica, almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche previa verifica degli effettivi fabbisogni,
prevista dall’art. 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall’art. 39,
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (questa Sezione, deliberazione n. 390/2012/PRSP) – va riconosciuta
unicamente ove l’Ente sia in grado di garantire la riduzione, da un anno all’altro, della spesa per il personale, secondo le indicazioni
fornite dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 2/2010/QMIG e n. 3/2010/QMIG)”.
42
esempio
CESSAZIONI
•
-
Cessati nel 2010:
Nessuna cessazione del personale di ruolo
•
-
Cessati nel 2011:
ctg C = importo tabellare 20.000 annue
-
Cessati nel 2012:
ctg C = importo tabellare 20.000 annue
•
-
Cessati nel 2013:
ctg C = importo tabellare 20.000 annue
--
Cessati nel 2014:
ctg C = importo tabellare 20.000 annue
•
Cessati nel 2015:
Nessuna cessazione del personale di ruolo
•
-
Cessati nel 2016:
ctg B = importo tabellare 18.000 annue
CAPACITA ASSUNZIONALE
•
ANNO 2011 il 20% del 2010 = ZERO
•
ANNO 2012 il 40% del 2011 = 8.000,00
•
ANNO 2013 il 40% del 2012 = 8.000,00
•
ANNO 2014 il 60% del 2013 =12.000,00
•
ANNO 2015 il 60% del 2014 = 12.000,00
•
ANNO 2016 il 60% del 2015 = ZERO
Significa che :
nel 2014, si calcola il turn-over al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2013 e, se questa quota non si utilizza (o si utilizza
parzialmente), si può trascinare al massimo in un arco temporale di tre anni (quindi, per gli anni 2014, 2015 e 2016); ovviamente, nel
2015, si aggiungono le risorse pari al 60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2014 e, così, per gli anni successivi”.
43
Altro esempio
44
segue
45
Rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente
In tale computo è necessario considerare anche quota parte delle spese di personale delle società
partecipate che hanno le caratteristiche stabilite dall’art. 20, comma 9, d.l. n. 98/2011.
“societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza
gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.
La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari."
Sulle modalità di calcolo di tale quota, in assenza di un chiarimento del
legislatore, è intervenuta più volte la Corte dei Conti. Il dubbio principale
relativo a questa disposizione consisteva in : quale spesa di personale inserire
al numeratore. Anche in questo caso a dirimere le diverse interpretazioni è
intervenuta la sezione riunite della Corte con delibera n. 27/2011 secondo la
quale l’importo da prendere in considerazione per il numeratore è quello
indicato nella Tabella A, senza operare alcuna rettifica in diminuzione ma solo
in aumento. Nella stessa delibera la Corte ha chiarito che le spese correnti a
cui fare riferimento sono quelle impegnate nell’esercizio precedente desunte
dal rendiconto e nei primi mesi dell’esercizio dallo schema di rendiconto
predisposto dagli uffici o approvato dalla Giunta.
•
La Corte ha fornito le seguenti indicazioni: “d) Per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno, la spesa di personale, da
raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 7 dell’art. 76 del decreto legge n. 112 del
2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come
convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione
dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica. e) Per la verifica del limite della spesa di personale, da
raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del
bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal
rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima
dell’approvazione del documento ufficiale, sia necessario – ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di
rendiconto – fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli
uffici”.
46
Trend rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente
costo medio dipendente ( segue)
2011 2012 2013
Spesa per personale
Spesa corrente
Incidenza spesa personale su spesa corrente
__%____%____%_
Dipendenti (rapportati ad anno)
Costo medio per dipendente
47
quindi
• 1. Quota costo di personale partecipata di competenza dell’ente
spesa di personale partecipata x corrispettivi/(ricavi da tariffa + eventuali corrispettivi)
valore della produzione (B9)
• 2. Verifica ai fini del comma 557
spesa di personale ente + quota partecipata (punto 1)
3. Verifica enti virtuosi
spesa di personale ente__
spesa corrente ente
48
Limiti di spesa per ASP e ISTITUZIONI
Riguardo agli obblighi facenti capo all’Asp in materia di vincoli assunzionali e di contenimento della spesa
del personale, la Sezione dell’Emilia Romagna precisa che, in quanto trattasi di Organismo operante in un
settore c.d. “ sensibile” esso dovrà esclusivamente attenersi al principio fissato nella nuova veste dell’art.
18, comma 2-bis, del Dl. N. 112/08
Tuttavia proprio l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 richiama la previsione dell'art. 18, comma 2bis, del
D.L. n. 112/2008, conv. nella L. n. 133/2008, che, nell'attuale testo (dopo la modifica di cui al DL 66/2014
art.4 comma 12 bis che ha sostituito il testo originario molto più rigido nei confronti degli enti e delle
società partecipate), così dispone:
Vincoli DIRETTI
"2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo
si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo,
tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di
attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun
soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri
contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi„ scolastici e per l'infanzia, culturali e alla
persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando
l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi
erogati.....”
Vincoli INDIRETTI
l’art. 3 comma 5 , ultimo periodo, del d.l. 90/2014 afferma che gli enti locali “coordinano le
politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.
112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della
percentuale tra spese di personale e spese correnti”.
Si ritiene che non è prevista alcuna deroga per il settore c.d. “ sensibile”
49
Governance delle Società partecipate
limite di spesa
•
•
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 del Decreto 90/2014 riscrive interamente il comma
4 dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012 prevedendo che nelle società controllate direttamente o
indirettamente che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, i consigli
di amministrazione devono essere composti da non più di tre membri, fatta salva la facoltà di
nomina di un amministratore unico eferme le disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
Va detto che le amministrazioni pubbliche, pur nel contesto di maggiore discrezionalità
concessa loro dal legislatore del Decreto Madia, nella scelta degli organi di governance delle
loro società strumentali saranno tuttavia vincolate ad osservare il rigido vincolo finanziario
dettato dal medesimo nuovo comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012, per effetto del
quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi
compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per
cento del corrispondente costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Infine, in virtù
del principio di onnicomprensività della retribuzione, nel caso di nomina, come detto
facoltativa e non più obbligatoria, di dipendenti dell’amministrazione titolare della
partecipazione, o della società controllante in ipotesi di partecipazione indiretta, i relativi
compensi sono obbligatoriamente riversati all’amministrazione o alla società di appartenenza
e, ove riassegnabili, in base alle norme vigenti, al fondo per il finanziamento del trattamento
economico accessorio. È fatto comunque salvo il diritto alla copertura assicurativa e al
rimborso delle spese documentate.
50
INCARICHI DI CONSULENZA -STUDIO
E RICERCA - esempio
2009
2011
2012
2013
2014
2015
anno base 20% del 2009 20% del 2009 20% del 2009 80% del 2013 75% del 2014
16% del 2009 12% del 2009
€ 1.000,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 160,00 € 120,00
51
Segue esempio
Limite max di spesa
una amministrazione che nel 2012 ha
sostenuto una spesa per il personale pari a 3
milioni di euro, applicando la soglia del 4,2
per cento, potrà conferire incarichi fino a
126.000 euro
• (3.000.000*4,2/100).
52
COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE - esempio
Limite max di spesa
una amministrazione che nel 2012 ha
sostenuto una spesa per il personale pari a 3
milioni di euro, applicando la soglia del 4,5
per cento, potrà conferire incarichi fino a
135.000 euro
• (3.000.000*4,5/100).
53
LA PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO DEL PERSONALE
ANNUALE E TRIENNALE
54
NORME DI RIFERIMENTO
•
La programmazione del fabbisogno di personale è prevista dall’art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 e dall’art. 6 del
d.lgs. n. 165/2001.
•
Gli articoli 89, comma 5 e art. 91, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 impongono agli Enti locali di assumere provvedimenti in
materia di struttura organizzativa e di modalità di assunzione del personale
•
L’art. 91, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 impone agli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche (al fine di assicurare
le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio) l’obbligo di effettuare la programmazione triennale del fabbisogno di personale con il
fine della riduzione programmata delle spese del personale.
•
all’art.6 comma 1 del d.lgs.165/01, effettuano una valutazione periodica , almeno triennale della consistenza della
dotazione organica ed eventualmente procedono alla variazione della medesima , previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione della organizzazioni sindacali, nonché verifica delle situazioni di soprannumero;
•
all’art.1, comma 558, della L. 296/2006 e all’art.3, comma 90, lett. b) e 94 della L. 24/12/2007, n.244. che prevede
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni siano altresì essere predisposti piani per la progressiva
stabilizzazione del personale precario.
•
all’art.6, comma 4 bis del d.lgs. 165/2001, che richiede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno ed i
suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti;
•
all’art.6 commi 3 e 4 e l'art.35, comma 4 del d.lgs.165/01, in tema di variazione delle dotazioni organiche e procedure di
reclutamento da effettuarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale e vanno approvate
dall’organo di vertice; (giunta)
•
all’art.6, comma 6 del d.lgs. 165/01, che vieta l’assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette in mancanza dell’atto di programmazione del fabbisogno di personale e di quello della dotazione organica.
55
PARERE REVISORI
L’art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, a partire dall’anno 2002,
richiede all’Organo di revisione che i
documenti di programmazione del fabbisogno
del personale siano improntati al rispetto del
principio di riduzione complessiva della spesa
di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, citato
in precedenza e nel caso di eventuali deroghe
a tale principio siano adeguatamente
motivate.
56
VERIFICHE DA FARE
• che l’atto sia approvato prima della deliberazione del bilancio di
previsione, costituisce un allegato importante della RPP;
• che siano evidenziate le modificazioni rispetto agli anni precedenti;
• la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio
(equilibri finanziari ed obiettivi di finanza pubblica) annuali e
pluriennali tenendo conto che gli stanziamenti del bilancio
pluriennale, ai sensi del 4^ comma dell’art.171 del Tuel, hanno
carattere autorizzatorio;
• il conseguimento dell’obiettivo di contenimento/riduzione della
spesa di personale. L’obiettivo di riduzione delle spese di personale
come disposto dai commi 557, per gli enti soggetti al patto di
stabilità e 562 per gli altri, dell’art.1 della L. 296/06, costituisce un
obiettivo di finanza pubblica all’interno del più ampio obiettivo di
rispetto del patto di stabilità.
57
CONTO ANNUALE
58
NORME DI RIFERIMENTO
• Art 60,comma 1 e 2 del D.lgs 165 del
30/03/2001
• Art.40-bis, comma 3 del D.lgs 165 del
30/03/2001
• Art 53,comma 12 del D.lgs 165 del 30/03/2001
• Art 30,comma 11, L. n.468 del 1978
• Circolare MEF Dipart. RGS del 31 marzo 2014
n. 13 (interessa Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Asl e aziende ospedaliere)
59
Sanzioni per mancato adempimento
Per gli Enti inadempienti e nel caso siano
fornite informazioni incomplete e chiaramente
inattendibili scattano le previste sanzioni (art.
30, comma 11, l. n. 468/1978 e art. 60,
comma 2 del d.lgs. n. 165/2001).
La mancata presentazione del conto e della
relazione determina la sospensione dei
trasferimenti statali.
60
MODALITA’
• Il modello di rilevazione deve essere
sottoscritto dal responsabile del procedimento
e dal Presidente dell’Organo di revisione o
revisore unico. La sottoscrizione risponde a
quanto previsto dall’art. 40-bis, comma 3 del
d.lgs. n. 165/2001
61
CONTENUTI
Le informazioni fornite sono volte ad accertare, oltre il rispetto
dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse
assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia
all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante
dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione
ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e
della qualità della performance individuale, con riguardo ai
diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché
a parametri di selettività, con particolare riferimento alle
progressioni economiche. art. 40-bis, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001
Il conto annuale segue un criterio di cassa, ad eccezione della
tabella 15 che accoglie i dati per competenza.
62
COSA VERIFICARE
• In ogni caso l’Organo di revisione deve verificare la
congruità dei dati e la loro corrispondenza con le risultanze
contabili, nonché il rispetto dei termini per gli
adempimenti. Tenuto conto del rilievo contabile che il
conto annuale assume, nel caso di accertamento di
situazioni di ritardo, o di incompletezza o non
corrispondenza, i revisori devono segnalare l’irregolarità al
fine di consentire i dovuti interventi.
• I dati trasmessi al MEF vengono elaborati dal sistema
“SICO” mediante un portale web.
• Per gli adempimenti pubblicitari occorre verificare che
nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito”
del sito web del Comune venga pubblicata annualmente la
scheda informativa 2 e la tabella 15 del conto annuale.
63
64
65
La revisione contabile
14 novembre 2014
Dott. Pietro Speranzoni
Requisiti e nomina
Le nuove modalità di nomina dell’organo di revisione negli
enti locali
Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno
n.23 del 15/2/2012, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20/3/2012, è stata
data piena applicazione alla disposizione contenuta
nell’art.16, comma 25 del d.l. 13/8/2011 n.138,convertito
con modificazioni nella legge 14/9/2011 n.148.
2
Occorre essere iscritti in un elenco istituito presso il
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali.
L’elenco è ripartito a livello regionale in relazione alla
residenza anagrafica del richiedente.
L’elenco è ripartito in tre fasce:
1. Comuni fino a 4.999 abitanti
2. Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e
comunità montane
3. Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti
e province.
L’elenco è stilato in ordine alfabetico, suddiviso per regione e
reso pubblico sul sito internet del Ministero dell’Interno con
effetti di pubblicità legale.
3
Requisiti per essere iscritti nell’elenco
a) Essere iscritti:
nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010
o all’ODCEC, da almeno:
• 2 anni per accedere alla fascia 1
• 5 anni per accedere alla fascia 2
• 10 anni per accedere alla fascia 3
4
b) Aver conseguito almeno 10 crediti formativi specifici in
eventi convalidati dal Min. Interno nel periodo 1 gennaio - 30
novembre dell’anno precedente;
c) Aver svolto in precedenza:
-almeno un incarico di revisione presso un ente locale per la
durata di 3 anni per accedere alla fascia 2;
-almeno due incarichi di revisione presso un ente locale per la
durata di 3 anni ciascuno per accedere alla fascia 3;
non sono richiesti incarichi precedenti per accedere alla fascia 1;
5
Validità degli elenchi
Dal 1/1/2014 il mantenimento nell’elenco è subordinato
annualmente alla dimostrazione del permanere dei requisiti a
pena di cancellazione.
Per l’inserimento nell’elenco è necessario aver conseguito, nel
periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente,
almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali
per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente
condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il
superamento di test finali di verifica.
.
6
L’avviso approvato con D.M. del 27 ottobre 2014
• per la nuova iscrizione, ovvero
• per la richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco
da parte dei soggetti già iscritti per l’anno 2014.
ha fissato dal 3 novembre 2014 al 16 dicembre 2014 il
periodo utile per presentare la domanda al Ministero
dell’Interno esclusivamente per via telematica
Nel sito www.finanzalocale.interno.it è pure possibile
interrogare l’elenco dei revisori iscritti.
La cancellazione dall’elenco è disposta oltre che nel caso di
cancellazione dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o
dal registro dei revisori legali anche al verificarsi delle condizioni di cui
all’art. 248 del Tuel (dissesto).
7
Nomina con estrazione a sorte
Gli enti locali dovranno comunicare la scadenza dell’ organo di
revisione alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno:
- 15 gg. di anticipo nel primo mese di effettivo avvio della nuova
procedura;
- almeno 2 mesi della scadenza nella fase successiva
- immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo in caso
di cessazione anticipata.
8
Per ciascun componente sono estratti tre nominativi il primo dei
quali è designato per la nomina mentre gli altri subentrano
nell’ordine di estrazione, nel caso di rinuncia o impedimento.
Dell’esito viene redatto verbale e data comunicazione a ciascun
ente locale.
Il Consiglio dell’ente provvede con delibera a nominare l’organo
di revisione previa verifica:
-
delle cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del Tuel;
degli impedimenti di rieleggibilità di cui all’art. 235
limite all’affidamento degli incarichi di cui all’ art.238
eventuale rinuncia.
9
Nel caso di collegio la funzione di presidente è attribuita al
componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di
incarichi di revisione presso enti locali e in caso di egual numero
la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali è
stato svolto l’incarico.
Resta in capo al Consiglio la possibilità di attribuire ulteriori
funzioni e di stabilire il compenso da attribuire entro i limiti
massimi di legge.
10
Inizio e cessazione della carica
L'organo di revisione entra in carica dalla data di esecutività
della delibera o di immediata eseguibilità della stessa (art.
235, comma 1, Tuel).
È opportuno che lo statuto o il regolamento di contabilità
dell'ente subordinino l'elezione all'accettazione della carica e
all'attestazione resa nelle forme di legge (legge 4 gennaio
1968, n. 15) di non sussistenza di cause di incompatibilità e
ineleggibilità e del rispetto del limite degli incarichi.
L'organo di revisione dura in carica tre anni ed i revisori sono
rieleggibili (per ulteriori tre anni) una sola volta.
11
La cessazione dell'incarico può essere determinata da:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità a svolgere l'incarico per un periodo di
tempo stabilito dal regolamento dell'ente;
d) revoca per inadempienza (regolamentata dall'ente).
È necessario regolamentare la revoca per inadempienza, indicando la
casistica e le modalità di previa contestazione all'interessato.
e) revoca per mancata presentazione della relazione al
rendiconto entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta.
Essendo l'incarico collegato alla iscrizione all'albo o registro
professionale, può essere considerata causa di decadenza la
cancellazione dall'albo o registro.
12
Alla scadenza del mandato l'organo di revisione può
continuare la sua attività per non più di 45 giorni (art.
3, DL 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444).
Decorso tale termine l'organo di revisione decade ed
eventuali atti adottati sono nulli.
La responsabilità per i danni conseguenti agli atti
nulli o alla mancanza dell'organo di revisione è
imputata ai titolari della competenza alla ricostituzione
(art. 6, DL 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444).
13
Salvo il caso di decadenza automatica di cui sopra, il
collegio o il revisore per il principio della continuità
amministrativa, deve assolvere le sue funzioni fino
all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo
organo o del revisore unico.
14
Limite agli incarichi
Ciascun revisore, non può assumere complessivamente più di otto
incarichi negli enti locali, così distinti:
a) non più di 4 in comuni con popolazione inferiore a 5 mila
abitanti e nelle comunità montane;
b) non più di 3 in comuni con popolazione tra 5 mila e 99.999
abitanti;
c) non più di uno in comuni con popolazione pari o superiore a 100
mila abitanti o province.
Tale limitazione è derogabile con diversa disposizione contenuta
nel regolamento di contabilità.
Nel caso di vigenza di norma limitativa, l'affidamento dell'incarico
è subordinato alla presentazione di una dichiarazione resa nelle
forme di legge, con la quale il revisore attesta il rispetto dei limiti.
15
Ineleggibilità e incompatibilità
L'incompatibilità è un impedimento che non consente il
corretto svolgimento dell'attività per un cumulo di
funzioni o situazioni che potrebbero generare un conflitto
di interessi.
Se viene rimossa la funzione o la situazione che genera il
conflitto non rende nulla l'elezione se preesistente e non
comporta la decadenza se sorge durante il mandato.
16
L'ineleggibilità è causa ostativa all'elezione e se
quest'ultima è avvenuta è nulla e insanabile fin
dall'origine.
Le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità alla
carica di revisore degli enti locali, elencate all'art. 236
del Tuel, sono tipiche e nominate e quindi non
possono essere derogate, né estese per analogia ad altri
casi non espressamente individuati nella legge.
17
a) cause previste dal Codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo
dell'ente (art. 2399, comma primo, Cod. civ.);
Si tratta precisamente di:
1) persona interdetta, inabilitata, il fallito, chi è stato
condannato a una pena che comporta l'interdizione anche
temporanea dai pubblici uffici o incapacità a esercitare
uffici direttivi;
2) coniuge, parenti e affini degli amministratori entro il
quarto grado;
3) coloro che sono legati all'ente o alle società da questi
controllate (art. 2359, Cod. civ.) da un rapporto
continuativo di opera retribuita.
18
b) cause previste dall'art. 236, comma 2, Tuel;
Si tratta precisamente di:
1) componenti degli organi dell'ente locale;
2) coloro che hanno ricoperto incarichi in organi
dell'ente locale nel biennio precedente la nomina;
3) segretario e dipendenti dell'ente presso cui deve
essere nominato il revisore;
4) dipendenti delle regioni, delle province, della città
metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di
comuni per incarichi negli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
19
c) cause di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 3,
Tuel, in essere all'atto dell'elezione o per incarichi assunti
successivamente
Si tratta precisamente di:
1) incarichi o consulenze presso l'ente locale
2) incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza
dello stesso.
20
Funzionamento
Il collegio dei revisori è validamente costituito qualora
siano presenti almeno due componenti.
Il collegio deve riunirsi presso la sede dell'ente o
eventualmente in luogo diverso, se deciso dai suoi
componenti.
Il singolo revisore può compiere verifiche, ispezioni, e
controlli riferendone al collegio nella prima riunione.
21
Insediamento e primi passi
Prima di accettare l’incarico può essere opportuno:
• informarsi preventivamente sul compenso;
•
visionare le Relazioni del precedente Organo di
revisione al Bilancio di previsione ed al Rendiconto;
al fine di una rapida valutazione.
Per l’accettazione dell'incarico si presenta una apposita
dichiarazione che contenga pure le varie attestazioni di
non sussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità
e del rispetto del limite degli incarichi.
22
Al momento dell’insediamento (o subito dopo) è utile tenere
un incontro con:
 Organo Politico (Sindaco e assessore al Bilancio);
 Responsabile del Servizio finanziario;
 Segretario Comunale;
 Organo di Revisione precedente;
per assumere le prime informazioni di massima, accertarsi di
eventuali scadenze imminenti e programmare le prime
attività da svolgere.
Nel contempo occorre richiedere una serie di documenti
necessari per l’attività (elenco indicativo):
• Statuto dell’Ente;
• Regolamento di contabilità dell’Ente;
23
• Regolamenti vari, specie quelli relativi a imposte ed
economato;
• Bilancio di previsione e PEG anno corrente (ed
eventualmente precedenti) e relativi allegati;
• Rendiconto ultimo approvato (ed eventualmente
precedenti) e relativi allegati;
• Relazione ai medesimi dell’Organo di Revisione
(ultimi tre anni) e verbali / pareri rilasciati (tre anni);
• Quadro delle partecipazioni in essere e bilanci degli
organismi partecipati (tre anni);
• Comunicazioni con la Corte dei Conti, in primis i
questionari Siquel;
• Area fiscale: quadro generale degli adempimenti;
24
FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE
(art. 239, comma 1, Tuel)
Le funzioni obbligatorie dell'organo di revisione sono
così riassumibili:
Collaborazione pareri obbligatori su sette tipologie di atti
Vigilanza, regolarità amministrativa e contabile
Attestazioni, rilievi, proposte, relazione al rendiconto
Controllo sugli agenti contabili
Referto
25
Oltre alle funzioni previste dal Tuel, diverse leggi negli
ultimi anni hanno richiesto all’organo di revisione
numerose
attestazioni,
certificazioni
e verifiche
26
Collaborazione con l'organo consiliare
(art. 239, comma 1, lett. a), Tuel)
L'organo di revisione deve collaborare con l'organo consiliare
secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento.
La qualificazione legislativa di "collaboratore" del consiglio
caratterizza il controllo come teso - con pareri, rilievi,
osservazioni e proposte - a suggerire diversi comportamenti
per conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati,
una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
La collaborazione è comunque limitata alla funzione di
controllo e indirizzo del consiglio e necessariamente agli
aspetti economico-patrimoniali e finanziari delle materie di
competenza consiliare (art. 57, legge 8 giugno 1990, n. 142 - ora cfr.
artt. 234 e 239, Tuel; Corte dei conti, del. n. 2/92).
27
.
I pareri rientrano nella funzione di
collaborazione con il Consiglio.
I pareri obbligatori devono essere espressi,
solo su proposte di deliberazione da sottoporre
al Consiglio.
28
.
Il comma 1 bis dell’ articolo 239, indica che nel caso di
rilievi l’organo consiliare è tenuto ad adottare i
provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente
la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di
revisione.
29
.
Le sette tipologie di materie sulle quali sono richiesti i
pareri obbligatori sono una parte di quelle attribuite al
Consiglio dall’art.42 del Tuel
(Corte dei Conti sez.controllo Piemonte del. 345/2013)
e in particolare,
seguendo la numerazione della nuova lettera b) dell’art.
239 del Tuel:
30
.
1) Strumenti di programmazione
economico-finanziaria
Sono quelli a contenuto economico- finanziario indicati
nella lettera b) del comma 2 del citato art.42 del Tuel e gli
atti di programmazione di competenza del Consiglio e cioè:
• i piani finanziari;
• il programma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici;
• programmazione triennale del fabbisogno di personale;
• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
(art.58, comma 1 della legge 133/2008);
31
.
•piano triennale di contenimento delle spese di cui
all’art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;
•in generale tutti gli atti di programmazione di
competenza del consiglio che fanno scaturire effetti
sulle previsioni annuali e pluriennali.
Alcuni strumenti di programmazione economicofinanziaria costituiscono allegato al bilancio di
previsione e sono approvati unitamente allo stesso.
In tal caso il parere dell’organo di revisione sul
bilancio potrebbe incorporare anche quello sulle
proposte di atti programmatori.
32
2) proposta di bilancio di previsione,
verifica degli
.
equilibri e variazioni di bilancio
Al tradizionale parere sul bilancio di previsione e
sue variazioni è stato aggiunto il parere obbligatorio
sulla verifica degli equilibri che tutti gli enti devono
effettuare ai sensi dell’art.193 del Tuel, con la
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e
comunque entro il 30 settembre di ogni anno.
La verifica degli equilibri se non eseguita comporta
la stessa conseguenza della mancata approvazione
del bilancio di previsione.
33
. servizi e proposte di
3. modalità di gestione dei
costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.
Riguarda il parere sugli atti attribuiti al Consiglio
dalla lettera e) del comma 2 dell’art.42 del Tuel.
L’art.147 quater introdotto nel Tuel dal d.l.174,
istituisce per gli enti con popolazione superiore a
15.000 abitanti, un sistema di controlli interni sulle
società partecipate con monitoraggio periodico del
loro andamento.
34
.
I pareri richiesti riguardano sia le proposte
di deliberazione
di costituzione
o di partecipazione ad organismi esterni
che le modalità di gestione dei servizi strumentali,
pubblici locali a rilevanza economica e privi di
rilevanza, sia gestiti direttamente che affidati
all’esterno.
35
.
Nel caso di costituzione di organismi partecipati
l’organo di revisione
deve asseverare
ai sensi dell’art.3 comma 32, della legge 244/2007
il trasferimento delle risorse umane e finanziarie
e trasmettere una relazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e
delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato,
segnalando eventuali inadempimenti anche alle
sezioni competenti della Corte dei Conti.
36
I controlli dell’organo di revisione
sulla costituzione,
.
acquisto di partecipazioni ed affidamento dei servizi a
società partecipate si possono così sintetizzare:
1) in generale
•a) se la forma societaria, l'entità della partecipazione
ed i servizi affidati sono compatibili con le norme
statutarie dell'ente;
•b) se la stessa attività è esercitata direttamente o
indirettamente da altri organismi dell'ente
•c) se per la costituzione o l'acquisizione della
partecipazione sono state rispettati le disposizioni
regolamentari dell’ente
37
.
•d) se sono state rispettate le modalità di
affidamento del servizio;
•e)se sono previsti nel bilancio annuale e pluriennali
gli oneri ed i proventi derivanti dal contratto di
servizio;
•f) se sono stati rispettati i limiti, i compensi
attribuiti e le cause di incompatibilità, ineleggibilità
ed interdizione dell'organo amministrativo.
38
.
2) società in house
•se il capitale è interamente pubblico
•se sono indicate le modalità per esercitare il controllo
analogo
•se l’attività prevalente in termini di fatturato è a favore
dell’ente o della sua popolazione
•se il contratto di servizio indica chiaramente i rapporti
finanziari, economici, patrimoniali e fiscali fra le parti e
che gli oneri previsti nel contratto di servizio siano
coerenti con le previsione di bilancio
•se sono rispettate le regole fiscali
39
3) società strumentali .
•a) se il servizio è strumentale a favore
dell'ente o a favore di una società per servizi
pubblici;
•b) se il servizio strumentale è gestito con
società mista il partner privato è stato scelto
con gara a doppio oggetto.
40
.
4. proposte di ricorso all’indebitamento
Concerne il parere sugli atti d’indebitamento attribuiti
al Consiglio dalla lettera h) del comma 2 del citato
art.42 del Tuel se non previsti in precedenti atti
fondamentali.
Se il ricorso all’indebitamento è previsto nel bilancio
di previsione il parere dovrà essere formulato in tale
contesto.
Si ritiene che per indebitamento debbano intendersi
non solo le fonti di cui al capo II del Tuel, ma anche
quelle indicate dall'art.3, comma 17 della legge
n.350/2003 (cartolarizzazioni ed up front)
41
.
Non costituiscono investimento ma rientrano nella
spesa corrente le operazioni di ripiano delle perdite e di
ricapitalizzazione (vedi punto 9 del principio contabile
n. 2).
Pertanto non solo non si può ricorrere
all’indebitamento per il finanziamento di tali
operazioni (vedi art. 3, comma 19 della legge
350/2003) ma trovano anche applicazione i limiti per
l’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione di cui
all’articolo 187 del Tuel.
42
.
Non è possibile ricorrere all’indebitamento per il
finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di
aziende o società finalizzati al ripiano delle perdite.
Invece, le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di
capitale costituiscono forme di investimento ( vedi art.
3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350) e
come tali finanziabili con ricorso all’indebitamento
ovvero con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
accertato e non altrimenti vincolato.
43
.
Le determinazioni e le deliberazioni con le quali
dovesse farsi ricorso all’ indebitamento per finanziare
spese diverse da quelle di investimento, nonché i
relativi contratti sono nulli (art.30, comma 15 legge
289/2002).
Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni
in violazione possono essere condannati dalla sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti ad una sanzione
pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad
un massimo di venti volte l’indennità di carica
percepita al momento della violazione stessa. (comma
15 dell’art. 30 della legge 289/2002).
44
.
L’organo di revisione deve segnalare, come disposto dalla
lettera e) del 1° comma dell’art.239 del Tuel, al Consiglio
la grave irregolarità di gestione e contestualmente
denunciarla ai competenti organi giurisdizionali
45
.
E’ vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività
che prevedano il rimborso del capitale in un’unica
soluzione (art.62,comma 2 d.l.112/2008)
E’ vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività
in valuta estera (legge 147/2013 art. 1 comma 572)
La durata di ogni singola operazione di indebitamento,
anche se consistente nella rinegoziazione di una
passività esistente, non può essere superiore a 30 anni
né inferiore a 5 anni
46
.
Il ricorso all’indebitamento con assunzione di prestiti,
è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
•Rispetto del patto di stabilità nell’anno precedente;
•Approvazione del rendiconto dell’esercizio del
penultimo anno precedente quello in cui si intende
deliberare il ricorso al prestito;
•Avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale
sono indicate le relative previsioni, oppure adottando
apposita variazione di bilancio annuale e pluriennale e
della relazione previsionale e programmatica;
47
L’importo annuale degli interessi sui prestiti (mutui,
.
prestiti obbligazionari ed apertura
di credito) sommato a
quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi
dell’art.207 del Tuel, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi non deve superare il 8%
delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per
le unioni di comuni e comunità montane) del rendiconto
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l’assunzione del prestito.
L’art.6 del D.l. n.16 del 6/3/2014, consente per gli anni
2014 e 2015 di superare il limite di cui sopra per un
importo non superiore alle quote di capitale per mutui e
prestiti rimborsati nell’anno precedente,
48
Costituiscono indebitamento
(art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)
• mutui;
• prestiti obbligazionari;
• aperture di credito;
• cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
• cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di
mercato dell’attività;
• cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
• cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche
amministrazioni;
• premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate
49
50
Definizione di investimento finanziabile con indebitamento
(art.3, comma 18 legge 24/12/2003 n.350)
Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
119, ultimo comma, della Costituzione
• acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
immobili residenziali e non residenziali
• costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti
• acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni
mobili ad uso pluriennale
gli oneri per beni immateriali ad uso pluriennale
• acquisizione aree, espropri e servitù onerose
• partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale
50
51
• trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altro
ente appartenente alla p.a.
• trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari di
lavori pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti
che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti
committenti alla data di scadenza
•interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio
51
.
Nella legge 243/2012 di attuazione del principio
costituzionale del pareggio di bilancio è disposto che dal
2016:
L’indebitamento sarà ammesso con un ammortamento
non superiore alla vita utile dell’investimento.
I piani dovranno evidenziare gli oneri sui futuri esercizi e
le relative coperture.
52
.
5.proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa,
nel rispetto della disciplina statale vigente in materia
Riguarda il parere su operazioni non tipizzate di natura
finanziaria che non rientrano nella definizione
d’indebitamento.
E’ vietato:
(art.62 d.l.112/2008 come modificato dalla legge 147/2013)
•Stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati
•Rinegoziare contratti derivati in essere
•Stipulare contratti di finanziamento che includono
componenti derivate
53
.
Sono esclusi dal divieto:
•Estinzioni anticipate totali dei contratti derivati
•Riassegnazione dei contratti a controparti diverse nelle
forma di novazioni soggettive senza modifica dei termini
e condizioni finanziarie
•Ristrutturazione del derivato a seguito modifica della
passività di riferimento esclusivamente nella forma di
operazioni prive di componenti opzionali e volte a
trasformare il tasso fisso in variabile o viceversa e con la
finalità di mantenere la corrispondenza tra passività
rinegoziata e la collegata operazione di copertura
•Perfezionamento di contratti di finanziamento che
includono l’acquisto di cap da parte dell’ente
54
.
Sono altresì esclusi dal divieto:
•La cancellazione dai contratti di eventuali clausole di
risoluzione anticipata mediante regolazione per cassa
nell’esercizio di riferimento;
•La facoltà di procedere alla cancellazione dai contratti
esistenti di componenti opzionali diverse dall’opzione
cap di cui gli enti siano acquirenti, mediante
regolazione per cassa nell’esercizio di riferimento.
55
.
6.proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio e
transazioni.
Riguarda sia il parere sugli atti di riconoscimento e
finanziamento dei debiti elencati nell’art.194 del Tuel
che quello sull’opportunità e convenienza delle
transazioni.
Sulla competenza a deliberare gli accordi transattivi si
ritiene che la competenza del Consiglio sia limitata:
- agli accordi che generano immediatamente debito
fuori bilancio nei casi previsti dalle lettera a) d) ed e)
dell’art.194 comma 1 del Tuel)
56
.
- accordi
che comportano l’assunzione di impegni per
gli esercizi successivi ( art. 42, comma 2 lettera i del
Tuel)
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni di
immobili e relative permute (art. 2,comma 2,lett.l del
Tuel)
-accordi che comportano variazione di bilancio
57
.
Il debito fuori bilancio può essere riconosciuto e
finanziato come tale se rientra nelle tipologie indicate
nell’art.194 del Tuel.
Qualsiasi transazione di debiti “fuori bilancio” è di
competenza del Consiglio.
Non è invece di competenza del Consiglio la
transazione di debiti impegnati nel bilancio e quindi
che non comporta una sopravvenienza passiva.
58
.
Il debito fuori bilancio si configura come
un’obbligazione perfezionatasi nell’ordinamento
civilistico indipendentemente da una specifica previsione
di bilancio, in violazione di norme, che disciplinano il
procedimento di spesa e che sussiste pur in assenza di
specifico impegno contabile.
Il mancato riconoscimento da parte del Consiglio
produce la conseguenza prevista dall’art.191 del Tuel per
cui il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore e il
funzionario o amministratore che hanno consentito la
fornitura o la prestazione in violazione delle norme
sull’assunzione di impegni di spesa.
59
.
La Corte Costituzionale con sentenze 445/1995 e
295/1997 ha precisato che sussistono in favore del
funzionario o amministratore le condizioni affinchè
egli possa esercitare l’azione ex art. 2041 del codice
civile verso l’ente nei limiti dell’arricchimento da
questo conseguito.
Il contraente privato è legittimato ad agire contro la
pubblica amministrazione anche contestualmente alla
proposizione della domanda per il pagamento del
prezzo nei confronti del funzionario o amministratore
in via surrogatoria ex art. 2900 del codice civile, per
assicurare che siano soddisfatte o conservate le sua
ragioni quando il patrimonio del funzionario o
amministratore non offra adeguata garanzia.
60
.
I debito fuori bilancio possono derivare (art.194 Tuel)
-Da sentenze esecutive
-Da copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali
e istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purchè sia rispettato
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art,114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione
-Da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste
dal codice civile o da norme speciali di società di
capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici
locali
61
.
-Da procedure espropriative o di occupazione di urgenza
per opere di pubblica utilità
-Da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di ai commi 1,2 e 3 dell’art.191 del Tuel nei
limiti accertati e dimostrati di utilità ed arricchimento per
l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza.
62
.
La sentenza esecutiva può anche essere non passata in
giudicato (di primo grado - Corte Conti Sezione
controllo per la Campania parere 384/2011).
L’art. 282 del cpc indica che la «sentenza di primo
grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti».
L’elencazione dell’art.194 è tassativa e non suscettibile
di interpretazione estensiva.
La Corte di Cassazione con sentenza 17396/2005 sez.1
ha chiarito che occorre identificare l’effettivo valore
semantico della disposizione, tenendo conto
dell’intenzione del legislatore.
63
.
Per il ripiano dei debiti fuori bilancio il comma 3
dell’art. 193 del Tuel offre la possibilità di utilizzare,
per l’anno in corso e per i due successivi, tutte le
entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle:
• provenienti dall’assunzione di prestiti;
• aventi specifica destinazione per legge;
• derivanti da alienazioni di beni patrimoniali
disponibili.
64
.
E’ ammesso il pagamento tramite il ricorso ad un piano
di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, da
concordare con i creditori.
L'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002 dispone
che "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti
in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla
competente procura della corte dei conti."
65
.
7) proposte di regolamento di contabilità, economatoprovveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi
locali
Riguarda il parere sui regolamenti che si riferiscono alla
contabilità, finanza e servizio di economato degli enti locali.
I regolamenti concernenti le entrate ed i tributi locali sono i
seguenti:
•Regolamento per la disciplina IUC
oppure:
Regolamento per la disciplina dell’IMU
Regolamento per la disciplina della TASI
Regolamento per la disciplina della TASI
66
.
• Regolamento imposta di soggiorno
• Regolamento applicazione addizionale comunale Irpef
• Regolamento per applicazione imposta sulla pubblicità e per
l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni
• Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e per
l’applicazione del relativo canone
•Regolamento per la concessione di rateizzazione per il
pagamento delle entrate comunali
•Regolamento per l’adesione all’accertamento
•Regolamento sul diritto di interpello del contribuente.
67
.
Per esprimere il parere occorre verificare:
•Il rispetto del campo di potestà regolamentare consentito
dalla legge
•Gli effetti di carattere finanziario, economico e
patrimoniale sulla gestione e l’eventuale necessità di
apportare variazioni al bilancio
•Il rispetto dei principi dello statuto del contribuente
•Il rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e
adeguatezza
68
pareri sul bilancio e sue variazioni
(art. 239, comma 1, lett. b), Tuel)
Sulle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), sui
programmi e progetti e relative variazioni l'organo di
revisione deve esprimere un motivato giudizio
obbligatorio di congruità, coerenza, attendibilità.
Il parere-giudizio deve tenere conto, oltre che di ogni
elemento utile, dei seguenti tre fattori:
a) parere espresso (art. 153, Tuel) dal responsabile del
servizio finanziario;
b) variazioni rispetto all'anno precedente;
c) parametri di deficitarietà strutturale , che (art. 172
Tuel) fanno parte degli allegati obbligatori al bilancio.
69
Il giudizio-parere dell'organo di revisione è obbligatorio e
deve comprendere proposte e suggerimenti all'organo
consiliare per ricondurre
all'attendibilità,
congruità
e coerenza interna ed esterna le previsioni,
nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri in
corso di gestione e prospettici.
L'organo consiliare, al quale è trasmesso il parere,
dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alle
modifiche, integrazioni o azioni proposte dall'organo di
revisione,
oppure motivarne il non accoglimento.
71
L'organo di revisione deve effettuare una puntuale
verifica del bilancio, dei programmi progetti e dei relativi
allegati articolata come segue:
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la
pianificazione, la programmazione e la previsione.
Gli atti relativi devono essere strumentali al
perseguimento dei medesimi obiettivi.
72
implica che la relazione previsionale e programmatica sia
conseguente alla pianificazione dell'ente e agli atti
fondamentali della gestione, quali:
•Relazione di inizio mandato (art.4 d.lgs.n.249/2011)
•Piano generale di sviluppo dell’ente e suo adeguamento
(art.165 co. 7 del Tuel e Pcel n.1 p.19)
•Programma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici (art.128 d.lgs. 163/2006)
73
•programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 Tuel);
•piani economico-finanziari;
•piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.
58 DL n. 112/2008);
•piano triennale di contenimento delle spese (art. 2,
commi 594 e 599, legge n. 244/ 2007
74
La circolare del Ministero dell’Interno Fl 28/97 del 14
novembre 1997, ai fini della coerenza delle previsioni di
bilancio con la relazione previsionale e programmatica,
precisa che
“Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei
progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione, debbono
essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le
rendono necessarie, le parti della relazione che vengono
modificate e con quali conseguenze sugli equilibri di
bilancio annuale e di quello pluriennale”.
75
Ai fini della coerenza interna
occorre quindi assicurare che i documenti
• di programmazione generale e settoriale
• di previsione
• di gestione
siano strumentali al perseguimento dei medesimi
obiettivi.
76
comporta una connessione fra la programmazione
dell’ente, quella regionale e gli obiettivi di finanza
pubblica.
Concerne la coerenza del bilancio con :
•I vincoli del patto di stabilità interno
•Il contenimento/riduzione di alcune tipologie di spesa
•Contenimento/riduzione dell’indebitamento
77
Gli enti soggetti devono iscrivere in bilancio le entrate
correnti e le spese correnti in termini di competenza in
misura tale che unitamente alla previsione dei flussi di
cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della
riscossione crediti, da raggiungere l’obiettivo
programmatico stabilito per ciascun anno.
A tal fine occorre allegare un prospetto dimostrativo al
bilancio di previsione
Art.31, comma 18, legge 183/2011
78
Concerne la verifica dell'accertabilità ed esigibilità delle
previsioni di entrata e la congruità e compatibilità delle
previsioni di spesa al fine di mantenere o ricondurre in
equilibrio la gestione.
L'attendibilità e la congruità devono essere dimostrate
con valutazioni, analisi e descrizioni.
79
Verifica attendibilità e congruità sulla base del trend storico
La verifica dell’attendibilità delle entrate e della congruità
delle spese deve essere effettuata anche sulla base dei valori
rilevati negli anni precedenti.
Ogni sostanziale variazione rispetto alla previsione
precedente deve trovare motivazione nella relazione
previsionale e programmatica
80
L'attendibilità delle entrate deve essere valutata in
relazione all'accertabilità delle stesse tenendo conto
•degli atti che predeterminano il diritto alla riscossione
•di idonei ed obiettivi elementi di riferimento
•nonché fondate su aspettative di acquisizione ed utilizzo
delle risorse
(postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 53).
81
La congruità delle spese deve essere valutata in relazione
agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al
riflesso nel periodo degli impegni pluriennali
(postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 52).
Concerne la congruità e compatibilità delle previsioni di
spesa derivanti da leggi, contratti e decisioni assunte che
producono effetti sul periodo del bilancio autorizzato.
82
Congruità delle spese
La mancata congruità della previsione di spesa
per fattori produttivi consolidati ed assolutamente
necessari per assicurare il funzionamento
deve essere evidenziata nel giudizio al fine di richiedere
al Consiglio un adeguamento delle previsioni o un
diverso indirizzo gestionale.
83
Se dall’esame scaturiscono previsioni di entrate prive di
certezza di accertabilità nel corso dell’esercizio o la cui
accertabilità dipenda da atti e da azioni da porre in essere,
queste devono essere evidenziate dall’organo di revisione
ed opportunamente collegate a previsioni di spesa da
impegnarsi solo al conseguimento di tali entrate.
(spese autorizzate a condizione)
84
Limitazione contenimento spese di personale
Per gli enti soggetti al patto: obbligo di ridurre la spesa di
personale rispetto all’anno precedente (art.1, comma 557
legge 296/2006)
Dal 2015 il parametro è la media del triennio 2011/2013
(art. 3, comma 5 bis dl n. 90/2014)
Per gli enti non soggetti al patto: obbligo di contenere la
spesa di personale entro i limiti dell’anno 2008 al netto
dei rinnovi contrattuali (art.1 comma 562 legge 296/2006)
85
Limitazione contenimento spese di personale a tempo
determinato
E’ possibile avvalersi di personale a tempo determinato,
con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e
continuativa solo nel limite del 50% della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell’anno 2009.
E’ possibile superare tale limite per garantire la funzione
di polizia locale, di istruzione pubblica e sociale.
86
Previsione fondo di riserva
Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrata a
specifica destinazione il limite minimo è elevato dallo
0,30 allo 0,45% delle spese correnti.
87
Previsione fondo svalutazione crediti
E’ obbligatorio iscrivere in bilancio un fondo
svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei
residui attivi di cui ai titoli I e III aventi anzianità
superiore a 5 anni.
Gli enti che beneficiano dell’anticipazione della Cassa
DD.PP. per pagare i debiti ex d.l. 35/2013 per i cinque
esercizi successivi la percentuale di cui sopra è elevata al
30%.
Con motivato parere dell’organo di revisione è possibile
escludere dalla base di calcolo i residui per i quali è
certificato l’elevato tasso di esigibilità.
88
Limite utilizzo avanzo d’amministrazione
Se l’ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrate a
specifica destinazione ai fini di cassa l’avanzo non
vincolato non può essere utilizzato.
E’ fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio
ex art. 193 del Tuel.
89
Utilizzo contributo permesso di costruire
Per l’anno 2014 le entrate per contributo per permesso di
costruire e relative sanzioni iscritte al titolo IV possono
essere destinate alla spesa corrente nel limite del 50%
senza vincoli e di un ulteriore 25% con il vincolo della
spesa per manutenzione ordinaria del verde, delle strade e
del patrimonio comunale
90
Proventi codice della strada infrazioni per eccesso di
velocità (art. 142 CdS e comma 16 art. 4 ter del D.L. 16/2012)
Occorre rilevare separatamente i proventi da sanzioni al
codice della strada rispetto a quelli per eccesso di velocità.
I proventi per sanzioni per eccesso di velocità rilevati sulle
strade appartenenti a enti diversi da quelli di quali
dipendono gli organi accertatori devono essere ripartiti in
misura uguale. Restano escluse le strade in concessione.
Per la trasmissione delle informazioni occorre attendere il
decreto interministeriale di attuazione dell’art.25 co.2 legge
120/2010
91
(art. 239, comma 1, lett. c), Tuel)
Vigilanza – regolarità amministrativa e contabile
Ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera c) del Tuel,
avvalendosi della tecnica del campionamento da
motivare nel verbale, l’organo di revisione, con l’ausilio
di eventuali di collaboratori (art. 239, comma 4, del Tuel),
deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione.
92
In particolare le aree di verifica sono le seguenti:
acquisizione delle entrate
effettuazione delle spese
attività contrattuale
amministrazione dei beni
completezza della documentazione
adempimenti fiscali
tenuta della contabilità
93
Sostiene la Corte dei Conti che la regolarità concerne:
-il rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla
gestione del bilancio;
-la completezza del procedimento amministrativo;
-la verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi
contraenti e dei creditori in genere.
La regolarità amministrativa concerne la conformità
degli atti a determinate norme e la loro rispondenza e
proporzione a determinati fini.
94
L’art. 147 bis del Tuel introdotto dal d.l. n.174 del 10/10/2012,
precisa che la verifica di regolarità amministrativa e contabile
nella fase successiva è assicurato secondo principi generali di
revisione aziendale.
95
L’art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011 considera quali indicatori di
accentuazione delle verifiche di regolarità amministrativo contabile:
a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi.
In caso di mancata vigilanza e segnalazione con dolo o
colpa grave i revisori possono essere chiamati a rispondere
solidalmente del danno arrecato.
Ugualmente convenuti sono in caso di omissioni (per
inadempimento di doveri), per il danno che non avrebbe
avuto luogo, o sarebbe stato eliminato o ridotto, se essi
avessero tenuto una condotta diligente e finalizzata a
sollecitare all’autocorrezione o ad interventi tempestivi.
96
Il controllo di regolarità è un’attività gestionale, duratura
sistematica, e tipicamente ausiliaria che non sfocia in un
atto tipico (parere, relazione ecc.), ma in una denuncia ad
un altro organo cui poi compete provvedere.
A fronte di gravi irregolarità l’organo di revisione deve fare
referto all’organo consiliare con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi
di responsabilità. (art.239, comma 1, lettera e) del Tuel).
97
La possibilità di effettuare la vigilanza con la tecnica del
campionamento è stabilita dal comma 1, lettera c) dell’art. 239
del Tuel.
La tecnica utilizzata deve essere motivata e la scelta può essere
effettuata secondo selezioni soggettive o statistiche da indicare
nel verbale.
Nella sua attività l’organo di revisione dovrà avvalersi delle
carte di lavoro.
Unitamente ai verbali le carte di lavoro hanno effetto probatorio
circa l’attività espletata.
I processi logici e sistematici attraverso i quali si è pervenuti a
formulare pareri o a determinate conclusioni, sono dimostrati
nelle carte di lavoro. Con le stesse sarà inoltre possibile
dimostrare la correttezza e la completezza del proprio operato.
98
La dimensione del campionamento dipende:
• dal rischio insito nel metodo prescelto;
• dall’ errore accettabile;
• dall’errore atteso.
Il rischio è riferito alla stima in eccesso o in difetto di
errore in modo da far estendere all’intera area controllata
valutazioni errate.
Più il campione è numeroso più si riduce il margine di
rischio.
L’errore è accettabile in funzione del principio della
significatività.
Assumono, infatti, diversa rilevanza una lieve irregolarità,
una irregolarità sanabile, ed una grave irregolarità.
99
Se in una determinata area, qualificata ad alto rischio, si
teme una irregolarità (errore atteso), occorre esaminare un
campione più ampio.
Nel caso di elementi da sottoporre a campione omogenei
per qualità e peso occorre per fare in modo che ognuno
abbia uguale possibilità di essere selezionato si può
utilizzare la tavola dei numeri casuali.
Sono facilmente reperibili tavole di numeri casuali nel sito
www servizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/ è
possibile generare i numeri casuali da sottoporre a
campione.
100
Ipotesi di irregolarità nella gestione
L’organo di revisione deve verificare e segnalare al Consiglio
le eventuali irregolarità derivanti da:
• mancato rispetto del principio della competenza nella
rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
• esistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili;
• mancato adozione del provvedimento di riequilibrio;
• la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori
pubblici di somma urgenza;
• maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;
• esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza
assunzione dell’impegno;
101
• irregolare tenuta della contabilità;
• variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a
ratifica del Consiglio;
• mancanza di pareri sugli atti amministrativi;
• utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per
scopi diversi da quelli stabiliti;
• il mancato rispetto del limite di anticipazione di
tesoreria e per il ricorso all’indebitamento;
• la mancata resa del conto degli agenti contabili;
• la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del
disavanzo e del riequilibrio della gestione;
102
• l’esistenza di debiti fuori bilancio senza
provvedimento di copertura;
• l’esistenza di gestioni fuori bilancio;
• la mancata tenuta degli inventari;
• la violazione di norme fiscali, previdenziali ed
assicurative sanzionabili;
• la non applicazione delle sanzioni sul mancato
rispetto del patto di stablità;
• il mancato rispetto della normativa sui limiti
assunzioni del personale;
103
• il mancato rispetto dei vincoli di spesa sul
personale e nella contrattazione decentrata
integrativa;
• il mancato rispetto della normativa contrattuale e
delle procedure di aggiudicazione che vadano ad
inficiare la “par condicio” dei concorrenti;
• stipulazione di contratti in violazione di norme di
contabilità o con inosservanza dei necessari
accertamenti tecnici;
• mancato rispetto delle norme fondamentali in
materia di procedura di gara.
104
RELAZIONE AL RENDICONTO
(art. 239, comma 1, lett. d), Tuel)
Il consiglio deve deliberare il rendiconto entro il 30 aprile
dell'anno successivo, tenendo conto motivatamente della
relazione dell'organo di revisione.
La mancata approvazione del rendiconto da parte dell’organo
consiliare nei termini determina, sino all’adempimento, la
condizione di ente locale strutturalmente deficitario,
assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi.
105
L’inadempienza nella presentazione del certificato del
rendiconto, comporta la sospensione della seconda rata
del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene
l’inadempienza.
La relazione al rendiconto presenta quale contenuto
essenziale l'attestazione della corrispondenza del
rendiconto (conto del bilancio, conto economico e conto
del patrimonio) alle risultanze della gestione.
L'attestazione ha valore di certificazione della
conformità dei dati dei rendiconto con i documenti
contabili, gli inventari e i conti del tesoriere e degli altri
agenti contabili.
106
L'organo esecutivo deve approvare lo schema di rendiconto
e trasmetterlo unitamente alla proposta di deliberazione
consiliare al collegio entro un termine tale da lasciare
all'organo di revisione almeno 20 giorni per l'esame e la
formulazione della relazione.
per successivamente mettere rendiconto, allegati e relazione
a disposizione del consiglio almeno 20 giorni prima della
sessione consiliare di esame e approvazione.
107
In sede di deliberazione del rendiconto l'organo consiliare
dell'ente deve tenere motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione (art. 227, comma 2, Tuel).
108
Verifica dei debiti e crediti reciproci tra ente locale e società
partecipate
L’art.6 comma 4 del d.l. 6/7/2012, n.95 richiede di allegare a
decorrere dal rendiconto 2012, una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente
e le società partecipate.
La nota deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze
e fornire adeguata motivazione. In caso di discordanze l’ente
locale deve adottare senza indugio e comunque entro il termine
dell’esercizio finanziario in corso al momento della verifica i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle
partite debitorie e creditorie.
L’organo di revisione deve asseverare la nota informativa.
109
VERIFICHE DI CASSA
(art. 239, comma 1, lett. f), Tuel)
L'organo di revisione deve provvedere (art. 223, Tuel) con
cadenza trimestrale alle verifiche ordinarie di cassa, alla
verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni
degli altri agenti contabili (economo, riscuotitori speciali,
consegnatari, sub-consegnatari, ecc.).
L'organo di revisione deve inoltre partecipare alle verifiche
straordinarie di cassa (art. 224, Tuel), necessarie nel caso di
mutamento del sindaco, del presidente della provincia, del
sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana.
110
L'organo di revisione partecipa alle verifiche straordinarie
unitamente agli amministratori cessanti ed entranti, al
segretario e al responsabile del servizio finanziario.
La Corte dei conti ha affermato la responsabilità dell'organo
di revisione che ha omesso di riscontrare per lungo tempo
gli adempimenti dell'istituto tesoriere e le gravi irregolarità
di numerosi titoli di pagamento, concorrendo con ciò alla
produzione di danno erariale (Corte dei conti, sez. riunite,
sent. 10 giugno 1986, n. 496).
111
Resa del conto degli agenti contabili
(art. 233, Tuel)
L'organo di revisione deve verificare che siano resi i conti
completi di documentazione del tesoriere e degli altri agenti
contabili interni ed esterni entro trenta giorni dalla chiusura
dell'esercizio.
I conti devono essere parificati con le scritture contabili
dell'ente.
Il conto del tesoriere è contabilmente e giuridicamente distinto
dal conto del bilancio.
112
Il tesoriere e gli altri agenti contabili di diritto o di fatto
interni o esterni sono soggetti alla giurisdizione della
Corte dei conti (art. 93, comma 2, Tuel).
Spetta all'amministrazione a cui il conto viene reso di
presentarlo alla Corte dei conti (Corte dei conti, sez.
giurisdizionale Regione Sicilia, sent. n. 21/97).
113
Un breve decalogo
Il quadro complessivo per l’Organo di revisione non si
presenta semplice, stanti le difficoltà degli enti locali ed una
normativa in continua evoluzione e sempre più stringente.
In conclusione di questo lavoro si danno alcuni consigli
dettati dall’esperienza su come operare in un Ente locale.
1) L’attenzione sul sistema di bilancio nel suo insieme
• Nell’ente locale il bilancio non è di facile lettura quanto quello di una
società, ma la sua analisi è necessaria a comprendere il comune
• Esaminare quindi per bene le singole voci ma senza perdere la
visione d’insieme
Esempi:
 Ammontare eccessivo dei residui attivi e passivi
 Entità visibilmente alterata delle partite di giro
114
2) Linee guida della Corte dei Conti
• Sono documenti essenziali e sempre aggiornati
• Insegnano a intercettare i dati più delicati e le zone più a rischio dei
bilanci pubblichi
Esempi:
 Tabella di lettura dei residui attivi e passivi
 Rapporti con partecipate
3) Attenzione ai segnali di criticità
• La crisi non è mai un fulmine a ciel sereno: occorrono anni per
sperperare un patrimonio
• I segnali, nel caso, non mancano:
 Residui vetusti;
 Tentativi improbabili di cessioni di beni patrimonaili
 Ricorso strutturale all’anticipazione
 Lentezza estrema nei pagamenti
 Eccessi di creatività finanziaria
115
4) Fidarsi è bene….
• Al di là dei buoni rapporti con i dirigenti e gli organi di gestione,
questi sono una controparte (con cui collaborare) dell’organo di
revisione che ha il ruolo di staff del Consiglio comunale
• Controllare atti e documenti con attenzione
5) L’indebitamento
•
•
•
La regola per le spese del titolo II° è l’indebitamento: se si rispettano
i limiti la scelta è legittima, anche se più o meno opportuna in quanto
trascinano un aumento della spesa corrente
Diffidare di operazioni complesse e di «finanza innovativa» al posto
del mutuo: servono talvolta ad andare oltre i limiti di spesa concessi
o per eludere altre imposizioni di legge
Attenzione alle operazioni di indebitamento delle società in house o
di quelle patrimoniali
116
6) Le partecipate
• Attenzione alle società «insincere», cioè strumenti di elusione per fare
ciò che direttamente l’ente non può: assunzioni, debiti, ecc.
• L’organo di revisione deve controllare i contratti di servizio
• Non esistono «società strutturalmente in perdita»: se la società è in
perdita o è male amministrata o il contratto di servizio è inadeguato
7) Riaccertamento dei Residui
• E’ uno dei temi più delicati del processo di contabilità finanziaria: gli
scheletri sono spesso in questi armadi
• Non a caso:
 il Governo Monti ha imposto un consistente accantonamento a fondo
svalutazione per i residui troppo vetusti
 La nuova contabilità armonizzata ne ha rivisto radicalmente la
gestione
117
8) Le spese di personale
• E’ il controllo più improprio affidato all’organo di revisione (più
appropriato sarebbe stato l’Organismo Indipendente di Valutazione)
che ha una formazione contabile e poco conosce dei contratti di
lavoro pubblici e delle loro (a volte) bizzarre interpretazioni
• Il parere obbligatorio sulle pre-intese sindacali sul fondo
contrattazione decentrata è uno dei più spinosi e dove le pressioni
sono spesso molto forti
9) Aggiornarsi continuamente
Le norme di contabilità e controllo degli enti locali cambiano di
continuo
e occorre mantenere un aggiornamento costante e seguire :
le attività dei ministeri competenti (specie Mef e Interno)
la giurisprudenza della Corte dei conti (utilissima);
tramite riviste specializzate, banche dati, siti dedicati, newsletters, ecc.
Essenziale è il confronto con i Colleghi
118
10) Buon lavoro
e grazie
LA RAGIONERIA PUBBLICA E
L’ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED
INTERRELAZIONI
LA GESTIONE FINANZIARIA
IL
COMPLESSO
DI
OPERAZIONI
AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN
ATTI
GLI
INDIRIZZI
DELLA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE
RILEVA
I
FATTI
E
GLI
ATTI
AMMINISTRATIVI CHE CONSENTONO LA
RENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLO
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA GESTIONE FINANZIARIA
IL COMPLESSO DI OPERAZIONI
AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN
ATTI GLI INDIRIZZI DELLA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE
RILEVA I FATTI E GLIATTIAMMINISTRATIVI
CHE CONSENTONO LA RENDICONTAZIONE ED
IL CONTROLLO
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA GESTIONE SUCCEDE ALLA
PROGRAMMAZIONE PRECEDENDO LA
RENDICONTAZIONE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LE FASI DELL’ENTRATA
 L’ACCERTAMENTO
 LA RISCOSSIONE
 IL VERSAMENTO
Anche se a questo andrebbe premessa
 LA PREVISIONE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
L‘ACCERTAMENTO
ART. 179 DEL T.U.EE.LL.
E’ UN IMPLICITO DIVIETO AD OGNI FORMA DI
ACCERTAMENTO PROVVISORIO, ALEATORIO,
PROSPETTICO PER LE QUALI ESISTE UN TITOLO
GIURIDICO CHE COSTITUISCA L’ENTE LOCALE
CREDITORE DALLA CORRELATIVA ENTRATADISTINGUERE
LA PARTE CORRENTE DA QUELLA RELATIVA AGLI
INVESTIMENTI E I FINANZIAMENTI
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LE MODALITA’ DI ACCERTAMENTO CHE DEFINIAMO
AUTOMATICHE PER LE QUALI SI HA IL SEGUENTE
QUADRO DI RIFERIMENTO:
1.
ENTRATE DI CARATTERE TRIBUTARIO I RUOLI O
ALTRE FORME STABILITE DALLA LEGGE;
2.
ENTRATE PATRIMONIALI LISTE DI CARICO O RUOLI
3.
ENTRATE COMPENSATIVE ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA
4.
ENTRATE SPECIALI CONTRATTI, PROVVEDIMENTI
GIUDIZIARI, ATTI AMMINISTRATIVI SPECIFICI
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
ACCERTAMENTO PLURIENNALE
ART. 179
POTRANNO ESSERE ACCERTATI SUGLI ESERCIZI
FUTURI PER TRE ESERCIZI
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA RISCOSSIONE
MATERIALE INTROITO DELLA SOMMA DA PARTE
DEL TESORIERE DELL’ENTE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
ORDINATIVO D’INCASSO
DEVE CONTENERE:

L’INDICAZIONE DEL DEBITORE;

L’AMMONTARE DELLA SOMMA DA RISCUOTERE;

LA CAUSALE;

GLI EVENTUALI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE SOMME;

L’INDICAZIONE DELLA RISORSA O DEL CAPITOLO DI BILANCIO CUI E’
RIFERITA L’ENTRATA, DISTINTAMENTE PER RESIDUI O COMPETENZA;

LA CODIFICA;

IL NUMERO PROGRESSIVO;

L’ESERCIZIO FINANZIARIO E LA DATA DI EMISSIONE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
VERSAMENTO
TRASFERIMENTO DELLA SOMMA RISCOSA NELLE
CASSE DELL’ENTE DA PARTE DEGLI INCARICATI
ALLA RISCOSSIONE SIA INTERNI CHE ESTERNI
COINCIDE CON LA PRECEDENTE FASE ALLORCHE’
LA RISCOSSIONE E’ FATTA DIRETTAMENTE DAL
TESORIERE
SI ESPLICA CON IL VERSAMENTO DELLE SOMME AL
TESORIERE.
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LE FASI DELLA SPESA ART. 182
a. L’IMPEGNO
b. LA LIQUIDAZIONE
c. L’ORDINAZIONE
d. IL PAGAMENTO
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
DIPENDENTI ABILITATI ALLA GESTIONE
DELL’INTERO PROCESSO
LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DA PARTE
DEI DIPENDENTI STRAVOLGE IL GIA’
INNOVATIVO QUADRO SCATURITO DALLA
LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE
LOCALI SPECIE SE SI PENSA CHE FINO A
TUTTO L’ANNO 1996 TALI POTERI ERANO IN
CAPO AGLI ORGANI POLITICI
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
L’IMPEGNO ART. 183
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI:
 LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA PAGARE;
 LA DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO
CREDITORE;
 CAUSALE E RAGIONE DEL DEBITO;
 LA COSTITUZIONE DI VINCOLO SULLE PREVISIONI
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA PROPEDEUTICA DETERMINAZIONE DEL
SOGGETTO CREDITORE E’ ELEMENTO
INDISPENSABILE PROPRIO PER REALIZZARE
IL PRINCIPIO CHE E’ A BASE DELLA RIFORMA
VALE A DIRE CHE IL RESIDUO PASSIVO DEVE
EQUIVALERE AI DEBITI E CHE IL DEBITORE E’
UN COSTO DELL’ESERCIZIO
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
DIFFERENZA:
DISCIPLINA CIVILISTICA DI DEBITO
NON SI RISCONTRANO NELL’IMPEGNO I
CARATTERI DELLA CERTEZZA E DELLA
LIQUIDITA’ DI CUI ALLA DISCIPLINA
RELATIVA AI DEBITI DELLE IMPRESE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
SOLO I DEBITI
DEFINITIVAMENTE ASSUNTI
ANDRANNO NEL CONTO DEI
RESIDUI
IMPEGNI PRENOTATI
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
ATTO INTERPROCEDIMENTALE AVENTE
VALENZA DI PRENOTAZIONE DI
IMPEGNO
IMPEGNO PLURIENNALE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
ALCUNE FATTISPECIE:
o TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE
o RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI
o SPESE DOVUTE SULLA BASE DI CONTRATTI O
DISPOSIZIONI DI LEGGE CON VALENZA PLURIENNALE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA LIQUIDAZIONE ART. 184
SERVE A DETERMINARE LA SOMMA CERTA E
LIQUIDA DA PAGARE AL CREDITORE NEI
LIMITI DELL’IMPEGNO
COMPROVA IL DIRITTO ACQUISITO DEL
CREDITORE CHE DIVIENE PRESUPPOSTO
ESSENZIALE PER LA LEGITTIMITA’
DELL’ATTO.
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
L’ORDINAZIONE
CONSISTE NELLA DISPOSIIZONE
TRASMESSA AL TESORIERE, MEDIANTE IL
MANDATO DI PAGAMENTO CHE E’ LO
STRUMENTO DOCUMENTALE CHE VIENE
PREDISPOSTO ALLO SCOPO DI PROVVEDERE
AL PAGAMENTO DELLE SPESE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL PAGAMENTO
QUELLA FASE CHE SI IDENTIFICA
CON IL MANDATO DI PAGAMENTO
CHE VIENE DEFINITO NEI SUOI
ELEMENTI
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA DISCIPLINA DELL’ ACCERTAMENTO
E DELL’ IMPEGNO
17 MAGGIO 1995
ACCERTAMENTO
RAGIONE DEL CREDITO
INDIVIDUAZIONE DI UN DEBITORE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
GLI IMPEGNI
DETERMINAZIONI
POSSONO ESSERE ASSUNTI:
 IN VIA AUTOMATICA
 CON DETERMINAZIONI DEL DIPENDENTE
 CON DELIBERE DELL’ORGANO POLITICO
POSSONO ESSERE ANCHE SOLO
“PRENOTATI”
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
DEROGHE:
A.
SPESE COLLEGATE AD ENTRATE CON
DESTINAZIONE VINCOLATA
A.
IN CORRISPONDENZA DEL MUTUO
STIPULATO O CONCESSO
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO CHE SI E’ DI
CONSEGUENZA FORMATO
L’ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ AL
“DIPENDENTE” E NON SOLO
ALL’AMMINISTRATORE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LE DETERMINAZIONI ART. 151 COMMA 4 T.U.EE.LL.
DEVONO RIPORTARE PARERI DI
REGOLARITA’ CONTABILE E
L’ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA
COPERTURA FINANZIARIA
GLI UNICI AUTORIZZATI A SOTTOSCRIVERE LE
DETERMINAZIONI SONO I DIPENDENTI
RESPONSABILI DEI SERVIZI
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
I RESIDUI
RESIDUI ATTIVI
LE SOMME
ACCERTATE E
NON RISCOSSE NEL
RISPETTO DEI
NUOVI CRITERI
CASI PARTICOLARI
I MUTUI
RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO
RESIDUI PASSIVI
SONO FORMATI DALLE
SOMME IMPEGNATE
E NON PAGATE
ENTRO
IL TERMINE
DELL’ESERCIZIO
STANZIAMENTI COLLEGATI
ACCERTAMENTI
DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
COSTITUITO DA:
 FONDO DI CASSA
 AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI
 DIMINUITO DEI RESIDUI PASSIVI
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
CASSA
CREDITI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI NON
INCASSATI
DEBITI RELATIVI AGLI IMPEGNI NON ANCORA
PAGATI
VIENE ACCERTATO CON
L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
L’ISTITUTO
DELL’APPLICAZIONE
TALE MOMENTO SI REALIZZAVA SOLO
DOPO L’APPROVAZIONE DEL CONTO
CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO
PRECEDENTE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA STRUTTURA DELL’AVANZO
A. I FONDI NON VINCOLATI
B. I FONDI VINCOLATI PER DESTINAZIONE
C. I FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE
SPESE IN CONTO CAPITALE
D. I FONDI DI AMMORTAMENTO
E. SPESE UNA-TANTUM
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
SUCCESSIVAMENTE AL SUO
“ACCERTAMENTO” L’AVANZO
POTRA’ ESSERE UTILIZZATO:
a.
FONDI NON VINCOLATI

DEBITI FUORI BILANCIO

FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTI

FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI IN SEDE DI
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO O DI CONTROLLO
GESTIONE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
b.
FONDI VINCOLATI PER DESTINAZIONE

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
L’INTERVENTO IN QUESTIONE E’
OBBLIGATORIO COSTITUISCE MERAMENTE UN
CENTRO CONTABILE DI IMPUTAZIONE DI VALORI
b.
FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO
CAPITALE

UTILIZZATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE
SPESE DI INVESTIMENTO
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
d.
FONDI DI AMMORTAMENTO
 FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO
e.
SPESE UNATANTUM (SPESE ELETTORALI
INCLUSE)
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL DISAVANZO ACCERTATO VA INVECE
OBBLIGATORIAMENTE APPLICATO AL BILANCIO
LA MANCATA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI
RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE COMPORTA
CONSEGUENTEMENTE IL SUCCESSIVO
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO ED IL
COMMISSARIAMENTO DELL’ENTE COSI’
COME PREVISTO DALL’ART. 141 DEL
T.U.EE.LL.
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL DISAVANZO
DEVE ESSERE SEMPRE AUMENTATO DELLE QUOTE DI
AMMORTAMENTO ACCANTONATE IN QUANTO NON
E’ CONSENTITO L’ESONERO DA TALE VINCOLO DI
ACCANTONAMENTO
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IMPEGNO DI SPESA NON RITUALE
SONO RICONOSCIBILI I DEBITI FUORI BILANCIO
NEI LIMITI DEGLI ACCERTATI E DIMOSTRATI
BENEFICI IN RIFERIMENTO ALL’UTILITA’ E
ALL’ARRICCHIMENTO PER L’ENTE
NELL’AMBITO DELL’ESPLETAMENTO DI
PUBBLICHE FUNZIONI E SERVIZI DI
COMPETENZA
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
LA GESTIONE ECONOMICA
-
IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
-
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, LA RELAZIONE
PREVISIONALE PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO
PLURIENNALE
-
I PROCESSI DI CONTROLLO, PROFILI
DELL’EFFICACIA, DELL’EFFICIENZA E DELLA
QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI EROGATE
-
CONTROLLI INTERNI DI ECONOMICITA’ DELLA
GESTIONE
LA RAGIONERIA PUBBLICA E L’ECONOMIA
AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI
IL CONTROLLO ECONOMICO
UNA SEQUENZA
PROGRAMMAZIONE
GESTIONE
RISULTATI
CONTROLLI
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