ITALIA LAVORO SPA – PON ENTI BILATERALI 2012-14
Gli Enti Bilaterali in Italia Primo Rapporto Nazionale 2013
ITALIA LAVORO SPA – PON ENTI BILATERALI 2012-14
INDICE
13.6 VIGILANZA PRIVATA............................................................................................................. 581
13.6.1 DATI DI SCENARIO ....................................................................................................................... 584
13.6.2 ELEMENTI SULLA CONTRATTAZIONE........................................................................................... 585
13.6.2.1 Ccnl Assiv e cooperazione .................................................................................................... 585
13.6.2.2 Ccnl Assicurezza-Confesercenti ............................................................................................ 588
13.6.3 IL WELFARE CONTRATTUALE: QUADRO D’INSIEME .................................................................... 589
13.6.3.1 Gli Enti Bilaterali mutualistici ............................................................................................... 589
13.6.3.2 Gli altri istituti di welfare contrattuale ................................................................................. 590
13.6.4 LA CONTRIBUZIONE ..................................................................................................................... 592
13.6.5 LA GOVERNANCE ......................................................................................................................... 592
13.6.6 LE FORME DI INTEGRAZIONE....................................................................................................... 593
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13.6 VIGILANZA PRIVATA
Il presente capitolo tratta del sistema di welfare contrattuale del comparto Vigilanza Privata,
che rientra nel macro-settore Servizi, originato dai due assi contrattuali, riconducibili
rispettivamente a Assiv-Confindustria e alle tre Centrali Cooperative con le Oo.Ss. (FilcamsCgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) e a Assicurezza-Confesercenti con le stesse Oo.Ss.
I primi due paragrafi, introduttivi, rilevano lo scenario economico e occupazionale del
comparto e ricostruiscono, in chiave storica, i passaggi che, nell’ambito della
contrattualistica di riferimento, segnano la nascita e l’attuale configurazione dei relativi
sistemi bilaterali, descritti nel terzo paragrafo. Per logica argomentativa, gli Enti Bilaterali
mutualistici sono distinti dagli altri istituti di welfare contrattuale.1503
Gli Enti Bilaterali mutualistici sono quei soggetti giuridici che, costituiti e gestiti
pariteticamente dalle Parti Sociali in autonomia e senza inferenze normative, si riallacciano
ai principi storici della mutualità ed erogano ai propri iscritti servizi, prestazioni e tutele
contrattuali in altro modo difficilmente esigibili (Ebinvip ed Ebnter).
Ulteriori organismi paritetici sono invece tesi a sviluppare, nei rispettivi ambiti di
competenza, funzioni integrative riconosciute dalla legge e obiettivi rispondenti a finalità
pubbliche, quali la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa e la
formazione professionale e continua. I Ccnl del comparto Vigilanza Privata, al riguardo,
aderiscono a un Fondo bilaterale di previdenza complementare (originato da un diverso asse
contrattuale), costituiscono un proprio Fondo di assistenza sanitaria integrativa e, per la
categoria dei quadri, aderiscono a un Fondo di assistenza sanitaria integrativa (originato da
un diverso asse contrattuale).
Il quarto paragrafo si concentra sulla contribuzione al sistema bilaterale nel suo complesso,
dunque sul modello di finanziamento negli anni adottato dai Ccnl di riferimento per
garantirne il funzionamento.
1503
Pag.
Per un approfondimento sul punto si rinvia sia al paragrafo 2.3 di cui alla Prima Parte del presente Rapporto
Nazionale, sia all’Introduzione generale, sotto la rubrica Termini e significati.
583
Il successivo è dedicato alle caratteristiche della governance; il sesto e ultimo paragrafo
mette in luce le forme di integrazione perseguite, intendendosi per tali le modalità
attraverso cui un determinato organismo bilaterale sia di riferimento per più settori, o Ccnl
(riconducibili a un medesimo asse contrattuale o ad assi contrattuali differenti) o, ancora,
esperienze di collaborazione tra organismi bilaterali, e tra questi e altri attori non paritetici,
pubblici e privati, del mercato del lavoro.
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13.6.1 DATI DI SCENARIO
Il comparto Vigilanza Privata ricomprende le imprese che svolgono attività di vigilanza e di
custodia di beni mobili o immobili, per la tutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che
non implichi l’esercizio di pubbliche funzioni, o non sia riservata agli organi di polizia.1504
L’attività di vigilanza è assoggettata a una specifica disciplina normativa1505 e può essere
svolta solo dietro rilascio di autorizzazione del Prefetto. I servizi resi dagli Istituti di vigilanza
ricomprendono il piantonamento, il servizio ispettivo, il trasporto valori, la sala conta, la
custodia beni e valori, la localizzazione satellitare, il teleallarme, il telesoccorso e la
videosorveglianza.
Nel 20121506, gli istituti di vigilanza sono 896, in lieve aumento rispetto alle 888 aziende
censite nel 2011 (+0,9%), ma in netto calo rispetto al 2007 (n. 954).1507 Gli addetti occupati
sono 52.227, in calo del 2,4% rispetto all’anno precedente (53.515); di questi, l’89% sono
guardie giurate (47.064, con una riduzione di quasi il 2% rispetto al 2011).1508
La maggioranza delle guardie giurate proviene dalle Regioni meridionali (ca. il 53%) e il 34%
ha un’età compresa fra i trentacinque e i quarantaquattro anni; concentrate a Roma e
Milano (16.176, il 34,4% del totale), mentre il Trentino Alto-Adige, il Molise e la Valle d’Aosta
registrano la numerazione più bassa (con 224, 168 e 20 unità).1509
Le ripercussioni della crisi economica sul comparto sono evidenti, se collegate al ricorso agli
ammortizzatori sociali: nel 2012, la cassa integrazione supera ampiamente il milione di ore
autorizzate1510, con +48% per la cassa integrazione straordinaria rispetto al 2011 (1.123.083
ore contro 756.464) e +91% della cassa integrazione in deroga (1.076.728 ore contro
563.590 del 2011). Le domande di disoccupazione, in lieve diminuzione rispetto al 2011,
sono 3.215, concentrate soprattutto nelle province di Roma, Milano, Sassari e Foggia che,
nel complesso, formano circa un quarto del totale nazionale. In flessione anche le domande
di mobilità (820), presenti soprattutto nelle province di Caserta e Milano.1511
Definizione data dall’art. 256-bis del regio decreto n. 635/1940, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 153/2008.
1505
Disciplina contenuta in una serie di atti normativi: il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato
con regio decreto del 18 giugno 1931 (artt. 133 a 141); il regio decreto legge del 26 settembre 1935 (artt. 1 a
6); il regio decreto legge del 12 novembre 1936 (artt. 1 a 6); il Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 635/1940 (artt. 249 a 260) e modificato con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 153/2008 e, infine, il decreto del Ministro dell’Interno n. 269/ 2010.
1506
Osservatorio Assiv sulla sicurezza sussidiaria e complementare, I numeri della vigilanza privata, disponibile
nel sito www.assiv.it.
1507
Federsicurezza, Rapporto FederSicurezza 2010. Realtà e scenari della vigilanza privata italiana nel contesto
europeo.
1508
Osservatorio Assiv sulla sicurezza sussidiaria e complementare, I numeri della vigilanza privata, cit.
1509
Federsicurezza, Rapporto FederSicurezza 2012. Realtà e scenari della vigilanza privata italiana nel contesto
europeo.
1510
Secondo Fonti Inps.
1511
Osservatorio Assiv sulla sicurezza sussidiaria e complementare, Ricorso agli ammortizzatori sociali settore
Vigilanza Privata, Anno 2012. Disponibile nel sito www.assiv.it. Elaborazioni su dati Inps.
Pag.
584
1504
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13.6.2 ELEMENTI SULLA CONTRATTAZIONE
I sistemi di welfare contrattuale del comparto Vigilanza Privata sono originati da due distinte
contrattualistiche:
- Ccnl per dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, stipulato
tra Assiv (Confindutria), Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, AgciServizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, (di seguito, per brevità, “Ccnl Assiv e cooperazione”);
- Ccnl per dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sottoscritto
da Assicurezza-Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl (di seguito, per brevità, “Ccnl
Assicurezza-Confesercenti”).
I paragrafi seguenti ripercorrono i passaggi più rilevanti che, progressivamente, segnano la
nascita e le caratteristiche degli attuali sistemi bilaterali del comparto, riconducibili alle
contrattualistiche sopra citate.
13.6.2.1 CCNL ASSIV E COOPERAZIONE
Le fondamenta del welfare contrattuale che oggi interessa i lavoratori e le imprese della
Vigilanza Privata (afferenti all’asse contrattuale unitario di Assiv e delle tre Centrali
Cooperative con le Oo.Ss. di comparto) sono poste dal Ccnl 8 gennaio 2002, sottoscritto da
Anivp, Assvigilanza, Federvigilanza, Univ, Ancst, Legacoop, Federlavoro e ServiziConfcoopeartive, Ancosel-Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Il Ccnl del 2002 porta a compimento il processo di unificazione di tre differenti contratti
collettivi:
- il Ccnl per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata, sottoscritto da Anivp, Assivigilanza e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
- il Ccnl per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata, sottoscritto da Univ e Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
- il Ccnl per i dipendenti da Cooperative di Vigilanza Privata, sottoscritto da Federlavoro e
Servizi-Cci, Ancst-Lega, Ancotat-Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Antecedentemente all’unificazione, i tre Ccnl sopra citati, a partire dall’inizio degli anni
Novanta1512, seguono uno schema tendenzialmente comune rispetto al welfare contrattuale.
Le relative Parti Sociali firmatarie si impegnano sia a costituire Enti Bilaterali a livello
nazionale e territoriale, sia a costituire una Commissione paritetica per esaminare le
tematiche connesse all'istituzione di un sistema di previdenza complementare.
Il Ccnl unificato dell’8 gennaio 2002 struttura il sistema bilaterale mutualistico, composto
dall’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata, Ebinvip, e da Enti Bilaterali Territoriali
regionali, secondo l’assetto della contrattazione di secondo livello. Il Ccnl, in allegato, riporta
Statuto e Regolamento dell’Ente Bilaterale Nazionale, di cui specifica le funzioni. Tra queste,
la governance del sistema: promuove la costituzione degli Enti Bilaterali a livello regionale e
Pag.
Il Ccnl per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata, sottoscritto il 21 dicembre 1995 da Anivp, Assivigilanza
e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil; il Ccnl per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata, sottoscritto il 5
marzo 1996 da Univ e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil; il Ccnl per i dipendenti da Cooperative di Vigilanza
Privata, sottoscritto il 21 luglio 1991 e rinnovato il 24 luglio 1996 da Federlavoro e Servizi-Cci, Ancst-Lega,
Ancotat-Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
585
1512
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ne coordina l'attività e formula uno schema di regolamento (v. par. 13.6.5).
Contestualmente, il Ccnl stabilisce una apposita contribuzione per garantire il
funzionamento del sistema.1513 Inoltre, demanda alla contrattazione collettiva di secondo
livello «la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente
Bilaterale e in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui
attuazione è demandata all’Ente stesso», in relazione alle concrete esigenze avvertite nei
territori di competenza.
L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata, Ebinvip, è costituito il 1° ottobre 2002, da
Assiv, Assvigilanza, Univ, Legacoop Servizi, Federlavoro e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil.
Il rinnovo contrattuale del 2 maggio 2006 – firmato da Assiv 1514 , Assvigilanza, Univ,
Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Ancst-Legacoop, Agci-Produzione e Servizi di Lavoro e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, non sottoscritto da Uiltucs-Uil – rafforza i compiti di governance di
Ebinvip rispetto agli Enti Bilaterali Territoriali e ne amplia le competenze agli ambiti del
mercato del lavoro e del sostegno al reddito (v. par. 13.6.3.1).
Il Ccnl dell’8 aprile 2013, attualmente in vigore, non è sottoscritto da tutte le Parti Sociali
firmatarie dei precedenti contratti. La trattativa si protrae per quattro anni e ha un diverso
epilogo per le Parti coinvolte. Assiv e le tre Centrali Cooperative, per il fronte
imprenditoriale, e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, per la parte sindacale, siglano l’accordo di
rinnovo. La Uiltucs-Uil non firma. Per Federsicurezza, che oggi associa Assvigilanza, Anivp1515
e Univ, la trattativa con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil risulta in corso.
Il Ccnl 8 aprile 2013 conferma l’impostazione dell’Ente Bilaterale, cui attribuisce compiti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la funzione di sportello della Previdenza
complementare, in supporto alle attività dei Fondi (v. più avanti nel paragrafo) e come
canale di informazione per i lavoratori. Inoltre, introduce il principio dell’obbligatorietà della
contribuzione, per incentivare l’adesione delle imprese e sostenere il welfare
contrattuale. 1516 L’istituto di vigilanza che ometta di versare il contributo è tenuto a
corrispondere al lavoratore, per quattordici mensilità, un elemento distinto della
retribuzione di pari importo.
Al fianco dell’Ente Bilaterale mutualistico, il sistema di welfare contrattuale originato dalla
contrattazione in esame garantisce ulteriori prestazioni, quali la previdenza complementare
e l’assistenza sanitaria integrativa.
La previdenza complementare è contemplata per la prima volta dal Ccnl 8 gennaio 2002: le
Parti Sociali riconoscono l’importanza di sviluppare un sempre più elevato livello di
copertura previdenziale a favore dei lavoratori e concordano di aderire a Fondi di previdenza
costituiti in settori affini e pertanto già operativi. Contestualmente, determinano il sistema
di contribuzione, a carico del datore di lavoro e del lavoratore.1517
1513
Sul punto si rinvia all’approfondimento svolto nel paragrafo 13.6.4.
Assiv nasce nel 2006 dalla fusione di Federvigilanza e Anivp.
1515
Anivp, sebbene nel 2006 abbia contribuito con Federvigilanza (Confindustria) alla costituzione di Assiv,
attualmente aderisce al sistema Federsicurezza.
1516
Vedi paragrafo 13.6.4.
1517
Sul punto si rinvia all’approfondimento svolto nel paragrafo 13.6.4.
Pag.
586
1514
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Il successivo rinnovo del 2 maggio 2006 conferma l’impegno a garantire la tutela
previdenziale e la rende esigibile, individuando diversi Fondi a seconda dell’associazione
datoriale di riferimento. Per i lavoratori degli Istituti di vigilanza aderenti ad Assvigilanza e
Univ, le Parti Sociali individuano il Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da
aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), Fonte, costituito in attuazione
dell’Accordo Collettivo Nazionale del settore Terziario del 29 novembre 1996, da
Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil (v. cap. 15). Per le imprese aderenti
al sistema Assiv, il Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione dei dipendenti da
aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori affini, Marco Polo, costituito il 24
gennaio 2000 da Confindustria-Aica, Confesercenti, Federturismo, Federterme e FilcamsCgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Infine, per i lavoratori delle Cooperative, il Fondo Pensione
Complementare dei lavoratori, soci e dipendenti delle cooperative di lavoro, Cooperlavoro,
costituito in data 28 giugno 1998 dalle tre Centrali Cooperative, dalle Confederazioni
Sindacali e relative Federazioni di settore1518, in attuazione dell’Accordo interconfederale del
12 febbraio 1998 sottoscritto da Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil e
dell’Accordo intercategoriale del 6 maggio 1998 per l’istituzione del Fondo pensione dei
lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro.1519
L’ultimo rinnovo contrattuale dell’8 aprile 2013 tiene conto delle decisioni sul Fondo Marco
Polo, liquidato e i cui iscritti confluiscono1520 nel Fondo Pensione Complementare per i
Dipendenti da Aziende del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi), Fonte.
In merito all’assistenza sanitaria integrativa, le Parti Sociali, con il Ccnl 8 gennaio 2002,
incaricano l’Ente Bilaterale Nazionale di «predisporre uno studio *…+ per individuare
strumentazioni e schemi applicativi, nonché valutare eventuali rapporti tra offerte di servizio
e modalità di finanziamento, che una volta definiti saranno oggetto di contrattazione
nazionale o territoriale».
Con il rinnovo del 2 maggio 2006, le Parti Sociali si impegnano a costituire un Fondo di
assistenza sanitaria integrativa, definendone, entro il termine del 30 settembre 2006, lo
Statuto e il Regolamento. Stabiliscono inoltre la misura della contribuzione.1521
Il 26 marzo 2008, le Parti Sociali1522 costituiscono il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Pag.
Lega nazionale delle cooperative e mutue e Ancpl, Ancst, Anca, Legapesca, Confcooperative e Federlavoro e
Servizi, Federsolidarietà, Federcoopesca, Federagroalimentare, Federcultura Turismo e Sport, Agci e Aicpl-Agci,
Agica-Agci, Ancotat-Agci, Aicp-Agci e Cgil e Fiom, Fillea, Filcams, Filcea, Flai, Filtea, Funzione Pubblica, Filt, Slc,
Cisl e Fim, Filca, Fisascat, Flerica, Fai, Fist, Fit, Filta, Fistel, Uil e Uilm, Feneal, Uiltucs, Uilcer, Uila, Uiltrasporti,
Uilsanità, Uilta, Uilsic.
1519
Con il primo degli accordi citati, le tre Centrali Cooperative e le Confederazioni Sindacali si impegnano a
configurare un sistema di più Fondi di previdenza complementare per il Movimento Cooperativo, distinti per
settore di attività: Fondo pensione per i lavoratori dipendenti delle cooperative, enti e società facenti parte
della distribuzione cooperativa e dei settori affini; Fondo pensione per i lavoratori dipendenti di cooperative,
enti e società dei settori: agricoltura, agroalimentari, forestali e pesca e dei settori affini; Fondo pensione per i
lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro. Con l’Accordo del 6 maggio 1998, le tre Centrali
Cooperative, le Confederazioni Sindacali e relative Federazioni di settore convengono sulla costituzione di un
unico Fondo di previdenza complementare per l’intero Movimento Cooperativo.
1520
Accordo in materia di previdenza complementare – Adesione e confluenza dei lavoratori al Fondo di
Previdenza complementare Fonte, sottoscritto da Confindustria-Aica, Confesercenti, Federturismo, Federterme,
Assiv, Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in data 15 settembre 2010.
1521
Sul punto si rinvia all’approfondimento svolto nel paragrafo 13.6.4.
1522
Assiv, Assvigilanza, Univ, Ancst Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Agci-Servizi di lavoro e
587
1518
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per i Dipendenti da Aziende del Settore Vigilanza Privata, Fasiv.
Nel Ccnl 8 aprile 2013, le Parti «dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si
rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi
ripartizioni diverse».
Per la categoria dei quadri, il Ccnl 8 aprile 2013, prevede l’adesione all’apposita Cassa
Assistenza Sanitaria Quadri, Cassa Quas, costituita il 31 ottobre 1989 da Confcommercio e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. (v. cap. 15).
13.6.2.2 CCNL ASSICUREZZA-CONFESERCENTI
Il 10 giugno 2013, Assicurezza-Confesercenti, che rappresenta le Pmi del comparto, stipula
con Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl il Ccnl per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata
e servizi fiduciari, recependo integralmente le disposizioni contenute nel contratto collettivo
esaminato nel precedente paragrafo.
Le Parti Sociali si impegnano, pertanto, anche a garantire ai lavoratori un sistema di welfare
contrattuale. L’intento, in particolare, è di giungere a un’armonizzazione con il sistema
operativo nel comparto. In attesa che tale armonizzazione si realizzi, con apposito Protocollo
d’intesa allegato al Ccnl, le Parti aderiscono all’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario,
Ebnter, afferente al sistema Confesercenti (v. cap. 15). Le funzioni previste dal Ccnl sono
pertanto assegnate a Ebnter e a favore di quest’ultimo gli Istituti di vigilanza privata versano
la contribuzione.
Le altre prestazioni di welfare contrattuale sono garantite dal Ccnl attraverso l’adesione a
organismi bilaterali già costituiti per settori affini.
Il Fondo di previdenza complementare individuato è il Fondo Pensione Complementare per i
dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), Fonte, costituito da
Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in attuazione dell’Accordo Collettivo
Nazionale del settore Terziario del 29 novembre 1996 (v. cap. 15).
Con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa, anche il Ccnl Assicurezza-Confesercenti
opera una distinzione tra i lavoratori con qualifica di quadro e gli altri lavoratori. Per questi
ultimi la tutela è resa esigibile attraverso l’adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria
Integrativa per i Dipendenti da Aziende del Settore Vigilanza Privata, Fasiv, costituito nel
comparto (v. sopra).
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Pag.
588
Per i quadri, il Ccnl Assicurezza-Confesercenti stabilisce che «le imprese che aderiscono al
sistema Confesercenti saranno vincolate ad Higeya Mutua Sanitaria, in attesa di
armonizzazione e del recepimento della *…+ intesa contrattuale da parte del Quas». In
prospettiva, è prevista l’adesione alla Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, Cassa Quas,
costituita il 31 ottobre 1989 da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. (v.
cap. 15).
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13.6.3 IL WELFARE CONTRATTUALE: QUADRO D’INSIEME
Il sistema di welfare contrattuale del comparto Vigilanza Privata, originato dai Ccnl oggetto
di analisi nei precedenti paragrafi, si compone di due Enti Bilaterali mutualistici Nazionali e
dei relativi Enti Bilaterali Territoriali, nonché di ulteriori organismi che assicurano la tutela
della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa.
Il Ccnl Assiv e cooperazione e il Ccnl Assicurezza-Confesercenti configurano i rispettivi sistemi
di welfare contrattuale in modo analogo e attribuiscono agli Enti Bilaterali mutualistici le
stesse funzioni, così riflettendo la vicinanza contrattuale; pertanto, i sistemi Ebinvip (Assiv e
cooperazione) ed Ebnter (Confesercenti) sono trattati congiuntamente.
Il quadro sinottico che segue mostra la composizione del sistema bilaterale nel comparto,
oggetto di analisi nei seguenti paragrafi.
Quadro sinottico – Organismi bilaterali del comparto Vigilanza Privata
CCNL
ORGANISMI BILATERALI
PARTI
SOCIALI
Ente Bilaterale
Nazionale
mutualistico*
Fondo di
Previdenza
Complementare
Fondo di
Assistenza
Sanitaria
Integrativa
Fondo Paritetico
Interprofessionale
per la formazione
continua
di riferimento
Fondo di
Formazione
Professionale
Fondo di
Sostegno al
Reddito
Fondo
(Assiv e
Fonte
cooperazione)
(adesione a;
Assiv,
confluenza
Assvigilanza,
Fondo Fasiv
anche degli
Univ, Legacoop
Ente Bilaterale
iscritti a Marco
servizi,
Nazionale
Polo fino al
Federlavoro e
Vigilanza Privata
settembre 2010)
Servizi, Agci- Ebinvip Servizi
Fondo
e
Cassa Quas
Cooperlavoro
Filcams-Cgil,
(adesione a)
(adesione a)
Fisascat-Cisl
(AssicurezzaEnte Bilaterale
Confesercenti)
Nazionale per il
Fondo
Assicurezza
Fondo Fasiv
Terziario
Fonte
e
(adesione a)
- Ebnter (adesione a)
Filcams-Cgil,
(adesione a)
Fisascat-Cisl
* Per la rete territoriale afferente a ciascun Ente Nazionale, v. par. 13.6.3.1
Per un’analisi puntuale rispetto a nascita, evoluzione e attuale configurazione del sistema
Ebnter si rinvia al Capitolo Terziario, Distribuzione e Servizi (TDS).
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Pag.
Due gli Enti Bilaterali mutualisti operativi nel comparto:
- l’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata, Ebinvip, costituito il 1° ottobre 2002, da
Assiv, Assvigilanza, Univ, Legacoop Servizi, Federlavoro e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil;
- l’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario, Ebnter, costituito nel 1997 da Confesercenti e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, cui aderisce il Ccnl per dipendenti da Istituti e
imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sottoscritto da Assicurezza-Confesercenti e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl.
589
13.6.3.1 GLI ENTI BILATERALI MUTUALISTICI
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Le funzioni attribuite dal Sistema Assiv e cooperazione e dal sistema AssicurezzaConfesercenti rispettivamente a Ebinvip ed Ebnter sono riconducibili alle seguenti macroaree: studi e ricerche, mercato del lavoro, formazione professionale, welfare e governance.
Nella prima macro-area rientra la promozione di studi e ricerche sul comparto della Vigilanza
Privata, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione.1523
Con riferimento all’area del mercato del lavoro, gli Enti Bilaterali Nazionali hanno il compito
di promuovere e attivare le iniziative necessarie per favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Inoltre, con il supporto degli Enti Bilaterali Regionali, sono chiamati a
costituire una banca dati, relativa alle professionalità richieste nel comparto.
Nel campo della formazione, rientrano le iniziative in materia di formazione continua e di
formazione e riqualificazione professionale. Inoltre, gli Enti Bilaterali Nazionali possono
partecipare ai programmi di finanziamento comunitari, come i Fondi strutturali e il Fondo
Sociale Europeo, e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione.
Con riferimento al welfare, Ebinvip ed Ebnter valutano l’opportunità di avviare forme di
sostegno al reddito e iniziative inerenti a progetti di formazione e/o riqualificazione, per
agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro.
Nel 2012, Ebinvip ha inoltre erogato alle guardie giurate un assegno per nascita di
cinquecento euro e un contributo, di settecento euro, per figli portatori di invalidità non
inferiore al 74%.1524
Infine, agli Enti Bilaterali Nazionali è attribuita la funzione di governance del sistema (v.
paragrafo 13.6.5).
Per lo svolgimento delle proprie funzioni gli Enti Bilaterali Nazionali si avvalgono di un
Osservatorio costituito al loro interno.
La rete territoriale in cui si articola il sistema di welfare contrattuale riconducibile a Ebinvip è
formata da sette Enti Bilaterali Territoriali costituiti a livello regionale. Gli Enti Bilaterali
Territoriali sono strutturati sul territorio in base alle modalità organizzative e funzionali
tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale. L’Ente Bilaterale Nazionale può
autorizzare la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a specifiche aree
territoriali. Anche gli Enti Bilaterali Territoriali costituiscono un proprio Osservatorio, quale
strumento per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.
La rete territoriale riconducibile a Ebnter (Confesercenti) si articola in 20 Enti Bilaterali
Territoriali, di cui 4 (uno regionale e 3 provinciali) operativi esclusivamente per il settore
Terziario e 16 (15 a livello regionale/provincia autonoma e uno interprovinciale) di
riferimento sia per il settore Terziario che per il settore Turismo afferenti all’asse
contrattuale di Confesercenti con le Oo.Ss. (v. cap. 15).
13.6.3.2 GLI ALTRI ISTITUTI DI WELFARE CONTRATTUALE
1523
1524
I risultati delle ricerche condotte da Ebinvip sono consultabili sul sito dell’Ente, www.ebinvip.it.
Vedi Regolamento delle Prestazioni sociali, consultabile sul sito www.ebinvip.it.
Pag.
590
Al fianco degli Enti Bilaterali mutualistici, di cui si è detto nel precedente paragrafo, nel
comparto Vigilanza Privata operano altri organismi paritetici, che erogano servizi e
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prestazioni di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa.
Le Parti Sociali hanno deciso di garantire ai lavoratori del comparto la tutela della previdenza
complementare attraverso l’adesione a organismi già costituiti per settori affini.
Il Ccnl Assiv e cooperazione aderisce a due diversi Fondi di previdenza complementare,
rispettivamente di riferimento per i lavoratori dipendenti da imprese e per i lavoratori di
cooperative di lavoro. Il primo è il Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da
aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), Fonte, costituito da Confcommercio e
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale del
settore Terziario del 29 novembre 1996. Per i lavoratori dipendenti di cooperative,
l’organismo di riferimento è il Fondo Pensione Complementare dei lavoratori, soci e
dipendenti delle cooperative di lavoro, Cooperlavoro, costituito in data 28 giugno 1998, dalle
tre Centrali Cooperative, dalle Confederazioni Sindacali e relative Federazioni di settore1525
in attuazione dell’Accordo interconfederale del 12 febbraio 1998 sottoscritto da Agci,
Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil e dell’Accordo intercategoriale del 6 maggio 1998
per l’istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di
lavoro.
Il Ccnl Assicurezza-Confesercenti aderisce al Fondo Pensione Complementare per i dipendenti
da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), Fonte (v. sopra).
Ai sensi di entrambi i Ccnl, la tutela riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con
contratto a tempo pieno o parziale, compresi gli apprendisti e i quadri.
I Fondi Fonte e Cooperlavoro sono associazioni riconosciute e sono iscritti all’Albo Covip. Da
Statuto, hanno lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di
prestazioni complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, raccolgono i contributi,
gestiscono le risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti ed erogano le prestazioni
secondo quando disposto dalla normativa vigente in materia. Costituiti successivamente
all’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare del 19931526, operano in
regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche è pertanto
determinata in funzione delle contribuzioni versate e capitalizzate (v. anche Prima Parte del
Rapporto, par. 3.2 e seguenti).
Con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa, le Parti firmatarie il Ccnl Assiv e
cooperazione hanno costituito il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti da
Aziende del Settore Vigilanza Privata, Fasiv, cui aderisce anche il Ccnl AssicurezzaConfesercenti. Fasiv ha natura giuridica di associazione non riconosciuta1527 e non persegue
scopi di lucro; eroga trattamenti di assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori assunti a
tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, compresi gli
apprendisti.
Pag.
Lega nazionale delle cooperative e mutue e Ancpl, Ancst, Anca, Legapesca, Confcooperative e Federlavoro e
Servizi, Federsolidarietà, Federcoopesca, Federagroalimentare, Federcultura Turismo e Sport, Agci e Aicpl-Agci,
Agica-Agci, Ancotat-Agci, Aicp-Agci e Cgil e Fiom, Fillea, Filcams, Filcea, Flai, Filtea, Funzione Pubblica, Filt, Slc,
Cisl e Fim, Filca, Fisascat, Flerica, Fai, Fist, Fit, Filta, Fistel, Uil e Uilm, Feneal, Uiltucs, Uilcer, Uila, Uiltrasporti,
Uilsanità, Uilta, Uilsic.
1526
Decreto legislativo n. 124/1993, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art. 3,
comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1527
Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile.
591
1525
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Per i lavoratori con qualifica di quadro afferenti al Ccnl Assiv e cooperazione è prevista
l’iscrizione alla Cassa Assistenza Sanitaria per i Quadri, Cassa Quas, costituita il 31 ottobre
1989 da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Da Statuto, Cassa Quas
provvede al rimborso di spese sanitarie e ad altre attività accessorie e connesse, a favore dei
lavoratori iscritti.
13.6.4 LA CONTRIBUZIONE
Il sistema di welfare contrattuale descritto è alimentato dai contributi versati dagli aderenti,
secondo quanto stabilito dalla contrattazione di riferimento; il montante economico
sostiene il costo delle prestazioni e dei servizi erogati dagli organismi bilaterali e le spese di
gestione.
Entrambi i Ccnl esaminati prevedono l’obbligo di versare una contribuzione a favore dei
rispettivi Enti Bilaterali mutualistici, Ebinvip ed Ebnter, nella misura dello 0,15% a carico del
datore di lavoro e dello 0,10% a carico del lavoratore, calcolata sulla paga tabellare
conglobata mensile, per quattordici mensilità. Gli Enti Bilaterali Nazionali provvedono a
trasferire agli Enti Bilaterali Territoriali la quota di loro competenza. Il versamento della
contribuzione avviene attraverso sistema bancario (per mezzo del conto corrente intestato
all’Ente Bilaterale Nazionale).
Per quanto riguarda la previdenza complementare, entrambi i Ccnl fissano nella misura
dello 0,5% l’aliquota a carico rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore, calcolata
sulla retribuzione utile al calcolo del Tfr. Il lavoratore può incrementare la sua quota. La
quota di iscrizione richiesta dal Regolamento del Fondo Fonte è di 15,50 euro, di cui 11,88
euro a carico dell’azienda e 3,62 a carico del lavoratore. La quota di iscrizione richiesta dal
Regolamento del Fondo Cooperlavoro è 10 euro, interamente a carico del datore di lavoro.
Entrambi i Ccnl prevedono, inoltre, l’obbligo di versare ai Fondi di riferimento una quota
mensile dell’accantonamento del Tfr, pari al 50%. Per i lavoratori il cui primo impiego è
successivo al 28 aprile 1993, il Tfr è da destinare integralmente.
Per quanto riguarda, infine, l’assistenza sanitaria integrativa, le Parti hanno stabilito la
misura della contribuzione a carico del datore di lavoro, distinguendola in base al regime
orario di lavoro del dipendente. Per il personale assunto a tempo pieno, la contribuzione è
10 euro mensili; per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili. Il datore di lavoro,
inoltre, versa al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti da Aziende del
Settore Vigilanza Privata, Fasiv, una quota una tantum, di 30 euro per ciascun lavoratore
iscritto al Fondo.
Pag.
592
Per i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, iscritti alla Cassa Quas ai sensi del Ccnl
Assiv e cooperazione, il contributo dovuto è di 406 euro, di cui 350 a carico del datore di
lavoro e 56 a carico del lavoratore.
13.6.5 LA GOVERNANCE
La governance del sistema bilaterale del comparto Vigilanza Privata si caratterizza per le
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo attribuite all’Ente Bilaterale Nazionale
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rispetto alla rete territoriale.
L’esercizio centralizzato della governance è espressamente stabilito da entrambi i Ccnl, che
affidano all’Ente Bilaterale Nazionale il compito di promuovere la costituzione degli Enti
Bilaterali Territoriali, di coordinarne l’attività, di verificare la coerenza degli Statuti con lo
schema predisposto a livello nazionale, rilasciando i relativi visti di conformità. La finalità
perseguita è garantire uniformità sul piano della composizione, dei meccanismi di
funzionamento, degli scopi e delle attività.
La proiezione del livello centrale su quello locale si coglie, ulteriormente, laddove i Ccnl
stabiliscono che ogni Ente Bilaterale territoriale istituisca al proprio interno un Osservatorio,
con funzioni speculari a quelle svolte dall’Osservatorio Nazionale.
Entrambi i Ccnl, nel campo della previdenza complementare, assegnano ai rispettivi Enti
Bilaterali Nazionali e agli Enti Bilaterali territoriali la funzione di sportello, in supporto alle
attività dei Fondi e come canale di informazione per i lavoratori.
13.6.6 LE FORME DI INTEGRAZIONE
Nel quadro complessivo del welfare contrattuale del comparto Vigilanza Privata, si
riscontrano forme di integrazione, attraverso le quali più contratti collettivi fanno
riferimento a uno stesso organismo bilaterale.1528
A un’integrazione peculiare dà luogo il Ccnl Assicurezza-Confesercenti, attraverso l’adesione
all’Ente Bilaterale mutualistico Nazionale di un altro settore, riconducibile alle stesse
confederazioni datoriale e sindacale. Le Parti Sociali firmatarie si impegnano a garantire ai
lavoratori un sistema di welfare contrattuale, attraverso un’armonizzazione con il sistema
operativo nel comparto, ma, in attesa che tale armonizzazione si realizzi, aderiscono all’Ente
Bilaterale Nazionale per il Terziario, Ebnter, afferente al sistema Confesercenti (v. cap. 15), e
affidano ad esso le funzioni previste dal Ccnl. Le forme di integrazione interne al sistema
Confesercenti non sono rare. Rispetto alla rete territoriale, si segnala infatti che (v. par.
13.6.3.1), la maggior parte degli Enti Bilaterali regionali di cui si compone operano
trasversalmente nei settori Turismo e Terziario, Distribuzione e Servizi (v. cap. 15).
L’integrazione si rileva inoltre nel campo della previdenza complementare, tramite il
meccanismo dell’adesione a organismi paritetici costituiti e già operativi per settori
economici affini. I Fondi attraverso i quali sono garantite le prestazioni di previdenza
complementare sono il Fondo Fonte e il Fondo Cooperlavoro, di riferimento,
rispettivamente, per l’intero macro-settore del Terziario (TDS) e per il settore della
Cooperazione. È peraltro da rilevare che, nell’ambito della tutela previdenziale,
l’integrazione tra assi contrattuali si giustifica anche a seguito del sollecito espresso dalla
Covip1529 a favorire le sinergie possibili tra i diversi Fondi e la fusione di Fondi minori in quelli
di maggiori dimensioni.
Pag.
Nel presente paragrafo non sono trattate le forme di integrazione che riguardano la collaborazione tra
organismi bilaterali e attori non paritetici, pubblici e privati, del mercato del lavoro, che saranno oggetto di
specifici approfondimenti.
1529
Sul punto si rinvia al par. 3.2. e seguenti.
593
1528
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