IL DEPOSITO DI UN ATTO
“ENDOPROCESSUALE” A CURA DI UN
SOGGETTO NON COSTITUITO
Di Avv. Fabio Salomone
Luca Sileni
Pietro Calorio
Capita molto spesso di dover aiutare un collega ad effettuare un deposito di un atto, spesso in scadenza
termini.
Cosa accade se il deposito viene fatto da una PEC diversa da quella dell’intestatario della busta? In buona
sostanza, posso io depositare con la mia PEC, al posto di un collega, il file “Atto.enc” in un fascicolo
telematico?
La risposta è affermativa.
Ciò potrebbe rendere la vita molto più semplice a molti colleghi che possono “delegare” l’attività del
deposito anche a soggetti terzi (purché l'indirizzo PEC di questi ultimi sia censito nel Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici – c.d. ReGIndE).
Ripercorriamo i vari “step” formali.
La Direzione Generale del Ministero, a seguito dell'emanazione delle Specifiche Tecniche (Provvedimento
DGSIA 16/4/2014), ha pubblicato una nuova versione dei c.d. “schemi XSD” contenenti, fra l'altro, alcune
nuove funzionalità di accettazione degli atti depositati telematicamente nel contesto del sistema SICID1.
Nel documento della DGSIA2 viene dato atto di quanto segue: “i meccanismi attualmente present
impongono una relazione tra l’indirizzo di PEC del mittente e il firmatario dell’atto depositato
telematcamente. Tali meccanismi di controllo saranno modificat in modo da slegare il mittente del
deposito dai firmatari present nell’atto principale. Verrà pertanto consentto a un firmatario dell’atto di
utlizzare un indirizzo di PEC del ReGIndE associato anche ad altri soggetti (è il caso tpico di avvocat
appartenent a uno stesso studio legale che condividono un uguale indirizzo PEC comunicato sul ReGIndE).”
I sistemi risultano aggiornati in tal senso a partire dal giugno 20143.
Vediamo nel dettaglio cosa è stato fatto.
Abbiamo simulato un deposito di una memoria 183 c.p.c. predisponendo un file PDF testuale, firmato
digitalmente dal titolare del fascicolo telematico (creato ad hoc sul Tribunale di test di “Model Office”);
abbiamo altresì seguito analogo procedimento per un atto endoprocessuale di esecuzione (un'istanza di
vendita mobiliare), per verificare che la modifica fosse operativa anche per i depositi SIECIC
Il file “Atto.enc” è stato poi inviato ad un collega (non associato al fascicolo) a mezzo posta elettronica,
affinché effettuasse il deposito vero e proprio dalla propria PEC.
Per testare un'ulteriore possibilità del sistema, il collega mittente ha modificato il nome del file “atto.enc”4.
Così si presenta la ricevuta di consegna del messaggio PEC inviato:
1Notizia del 6/5/2014 pubblicata su http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3_1&contentId=NEW1159.
2http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Descrizione_XSD_0414.pdf, punto “b) GESTIONE DEL FIRMATARIO DEGLI
ATTI DEPOSITATI”.
3 Dal giorno 03/06/2014, ad eccezione del distretto giudiziario di Milano (anticipato al 19/05/2014); notizia completa su
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW1163
4 Vedi l'all. 6 al Provv. DGSIA 16/4/2014:
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/specifiche_tecniche_provv_16042014_all_6.pdf
L’esito dei controlli automatici è stato, come si può notare, del tutto positivo, con l’accettazione del deposito
(Codice 1 – Descrizione esito: controlli terminati con successo. Busta in attesta di accettazione).
Il deposito, lato Cancelleria, è risultato privo di “allarmi”, confermando con ciò la piena fattibilità del
deposito operato da soggetto diverso dal titolare del fascicolo telematico; come si vede dagli “eventi busta”,
inoltre, il mittente è diverso dal firmatario dell'atto (codice evento “BUSTA:MITTENTE).
La maschera di “intervento manuale” raffigurata di seguito mostra i dati del deposito, e (lo si ribadisce)
nessun errore formale.
Sostanzialmente, la DGSIA ha così dato attuazione, anche nel PCT, del principio sancito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 4 marzo 2009 n. 51605, nella quale veniva affermato il seguente
principio di diritto: “L’attività materiale di deposito degli atti in cancelleria, che è priva di un requisito volitvo
autonomo, non deve essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio
personalmente, ma può essere realizzata anche da persona da loro incaricata.”
Il sistema ModelOffice, pur essendo un Tribunale virtuale, funziona esattamente come quello reale, con
controlli del tutto simili a quelli operati dalla Cancelleria ordinaria (correttezza dei formati utilizzati,
completezza formale e congruità logica delle informazioni e degli atti inviati, integrità informatica della
busta elettronica, correttezza nella modalità informatica di invio, ecc..), ESCLUSI tutti quelli che
presuppongono verifiche sui Registri di Cancelleria. Questo rende del tutto attendibile l’esperimento
realizzato e qui descritto.
Disclaimer: la presente procedura, pur non avendo segnalato errori sul Tribunale virtuale Model Office, non
ha caratteristche di attendibilità e di certezza nel tempo, in quanto le procedure del deposito possono
essere soggette a verifiche/modifiche da parte del Ministero. Non ci si assume alcuna responsabilità in
ordine al mancato perfezionamento del deposito utlizzando la descritta procedura, che si dichiara
effettuata a mero scopo dimostratvo e sperimentale.
5 Pubblicata ad es. in http://www.altalex.com/index.php?idnot=45478&idstr=20. Il caso della sentenza era quello di una comparsa
di costituzione in un giudizio ordinario dinanzi ad un Giudice di Pace trasmessa alla cancelleria a mezzo posta.
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