NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI
NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 3_2015 DEL 20 GENNAIO 2015
A cura di:
DATA MANAGEMENT HRM S.P.A.
Presidio Normativo
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TRIBUTARIO
CORINALDESI
NEWSLETTER n. 3_2015
20 GENNAIO 2015
Indice Argomenti
ADEMPIMENTI ....................................................................................................................................................... 2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2014 ........................................................... 2
SCADENZARIO GENNAIO 2015 ................................................................................................................................ 3
20 GENNAIO: PREVINDAI ........................................................................................................................................... 3
26 GENNAIO: CASSA INTEGRAZIONE.......................................................................................................................... 3
31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ................................................................................................... 3
31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .................................................................................................................. 3
31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS ......................................................................................................................... 4
31 GENNAIO: COMUNICAZIONE PERIODICA SOMMINISTRATI
...................................................................... 4
SCADENZARIO FEBBRAIO 2015................................................................................................................................ 5
16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI
.......................................................................................................... 5
16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
16 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
................................. 5
...................................................................................................... 5
28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI
.................................................................................................................... 6
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................. 7
LEGGE DI STABILITÀ 2015: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO ................................................................................................ 7
OCCUPAZIONE REGIONE PIEMONTE: PART-TIME E CONTRIBUTI AGLI OVER 50 PER FARE SPAZIO AI GIOVANI ..... 10
SCADENZARIO CONTRATTUALE GENNAIO 2015 .....................................................................................................11
CCNL DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI: ACCORDO DI RINNOVO ............................................................................ 11
NUOVA CAUSALE F24 PER IL VERSAMENTO DEL FONDO "FASDA"
.............................................................. 11
FASI – COMUNICATO DEL 13 GENNAIO 2015 – RIEPILOGO NORME CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PER I DIRIGENTI
ISCRITTI – ANNO 2015
.................................................................................................................................. 11
FOCUS ...................................................................................................................................................................26
PROCEDURA DI RIDUZIONE COLLETTIVA DI PERSONALE ......................................................................................... 26
IL QUESITO DEL MESE.............................................................................................................................................27
Oggetto: Regole normative pagamento festività domenicale in CIGS. .................................................................... 27
NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA .....................................................................................................................28
LEGGE DI STABILITÀ 2015: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO .............................................................................................. 28
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO DEL 16 DICEMBRE 2014 (G.U. N. 301 DEL 30 DICEMBRE
2014): Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. ................ 30
INPS – COMUNICATO STAMPA DEL 30 DICEMBRE 2014: Nessuna novità sui pagamenti di gennaio. .................... 31
INPS - MESSAGGIO N. 211 DEL 12 GENNAIO 2015: Articolo 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
importo complessivo del trattamento pensionistico. ............................................................................................... 32
INPS – MESSAGGIO N. 365 DLE 16 GENNAIO 2015: Pensioni delle gestioni private in regime internazionale Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo- venezuelana. .................................................... 33
RASSEGNA PERIODICA ...........................................................................................................................................34
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 618 DEL 15 GENNAIO 2015: Orario e fisso mensile – parametri per la
subordinazione. ........................................................................................................................................................ 34
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Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
20 GENNAIO 2015
ADEMPIMENTI
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2014
I
l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015,
è pari a 1,500000%.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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20 GENNAIO 2015
SCADENZARIO GENNAIO 2015
20 GENNAIO: PREVINDAI
V
L
ersamento dei contributi relativi al 4° trimestre dovuti sulla retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti
al Previndai.
Sul sito internet sono disponibili per la compilazione e la stampa la dichiarazione (modello 050) ed il
relativo modulo di bonifico (modello 053).
I moduli 050, una volta confermati e stampati, devono essere inoltrati al Fondo via fax debitamente datati,
timbrati e sottoscritti, senza lettere di accompagno ed annotazioni.
Si segnala che entro il mese di dicembre le aziende - per i dirigenti con anzianità presso l'impresa superiore
a 6 anni - sono tenute a verificare che la quota a proprio carico sia almeno pari al minimo contrattualmente
stabilito, fissato dall'anno 2013 in euro 4.800,00 (si veda la Circolare 32/IMPRESE e la Circolare
33/IMPRESE).
In caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso
d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo.
Il versamento dell'eventuale differenza deve essere effettuato alla scadenza del 4° trimestre (ovvero, del
trimestre nel quale ricade la risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente al quarto) e nel modulo 050 il
relativo importo va sommato alla quota azienda e non inserito nella casella destinata ad accogliere la
"Contribuzione aggiuntiva azienda".
Ricordiamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro del proprio personale dirigente con
erogazione di indennità sostitutiva del preavviso, è necessario indicare nel modulo 050, oltre alla data di
cessazione:
- la data di scadenza dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'ammontare della contribuzione dovuta a tale titolo cumulativamente agli altri contributi del
trimestre nel quale si verifica la cessazione.
26 GENNAIO: CASSA INTEGRAZIONE
I
datori di lavoro interessati dall’intervento della Cig e della Cigs devono presentare all’Inps domanda di
pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con
modalità telematiche a mezzo mod. Ig15 (Cig) e Cigs on line (Cigs).
31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI
T
ermine ultimo per la trasmissione del Prospetto Informativo disabili inerente la situazione
occupazionale riferita al 31 dicembre 2014.
31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO
D
atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.
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esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
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20 GENNAIO 2015
31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS
I
datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla
contribuzione del mese precedente.
31 GENNAIO: COMUNICAZIONE PERIODICA SOMMINISTRATI
I
datori di lavoro che durante lo scorso anno hanno utilizzato lavoratori dipendenti delle Agenzie di
Somministrazione, sono obbligati ad effettuare la comunicazione, con i dati sottoelencati alle proprie
rappresentanze sindacali interne o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali di
categoria, aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto di corrispondente previsione contenuta nell'art. 24,comma 4, lett.b) del D.Lgs. n.
276/2003, tenuto conto che l'omesso o non corretto adempimento della comunicazione periodica può dar
luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria varabile da 250 a 1250 euro (art. 18, comma 3-bis aggiunto
dal D.Lgs. n. 24/2012). La comunicazione annuale deve contenere i seguenti dati:
- numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
-
motivi dell’utilizzo;
-
durata dei contratti;
-
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
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20 GENNAIO 2015
SCADENZARIO FEBBRAIO 2015
16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI
I
L
contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
Entratel o Fisconline – con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti
contributi ed imposte:
a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta
nel mese precedente;
b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
scaduto il mese precedente;
c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
e) addizionale regionale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
f) liquidazione periodica Iva;
g) versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr per l’anno 2014.
Per i non titolari di partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite:
h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
i) Uffici postali abilitati;
j) Concessionario della riscossione.
16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO
DIPENDENTE
I
L
datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
mese precedente all'Inpgi a mezzo modello F24.
Entro lo stesso termine deve essere presentata all'Inpgi la denuncia contributiva mensile a mezzo supporto
magnetico (procedura Dasm).
16 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
I
L
datori di lavoro soggetti all’assicurazione Inail
dell’autoliquidazione Inail tramite le seguenti operazioni:
devono
procedere
alla
predisposizione
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) ed il conguaglio per l’anno precedente
(regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
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NEWSLETTER n. 3_2015
20 GENNAIO 2015
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il «modello F24» o il «modello di pagamento F24
Enti Pubblici».
28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI
L
e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i
contributi per i dirigenti in servizio relativi al 1° trimestre 2015.
L
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20 GENNAIO 2015
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
LEGGE DI STABILITÀ 2015: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO
Comma 18: Cessione dei crediti, sufficiente il DURC del cessionario.
L’art. 1, comma 18, legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (cd. legge di stabilità 2015) prevede che la regolarità
contributiva del cedente dei crediti, certificati mediante piattaforma elettronica, sia definitivamente
attestata dal Documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC) del cessionario.
Questo, in estrema sintesi, l’effetto dell’inserimento del comma 7-quinquies nell’art. 37 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il cui testo si riporta:
“La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo” (37, n.d.r.) “è
definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità,
allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto
dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici
acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario”.
Comma 107: Finanziamento degli ammortizzatori sociali.
Con 2.200 milioni di euro per ciascun anno 2015 e 2016; con 2.000 milioni per il 2017 e gli anni a seguire,
vengono finanziati dal comma 107:
a) la riforma degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
b) la riforma dei servizi per il lavoro e le politiche attive;
c) il riordino dell’attività ispettiva;
d) la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
e) gli oneri volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Comma 110: Gestione dei piani esubero.
Viene esteso a tutto il 2015, nel limite di 60 milioni di euro ed al fine di consentire il completamento (nel
corso dello stesso 2015) dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, il finanziamento art.
1, co. 183, della c.d. Legge stabilità 2014 (L. 147/2013) ed erogato per la proroga di 24 mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività.
Comma 166: Competenze INAIL relative a persone con disabilita da lavoro.
È aggiunto il comma 166 che attribuisce all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro) le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con
disabilita da lavoro, attraverso progetti ed interventi volti alla conservazione del posto di lavoro o alla
ricerca di nuova occupazione, alla riqualificazione professionale, al superamento ed all’abbattimento delle
barriere architettoniche sui luoghi di lavoro ed all’adeguamento e all’adattamento delle postazioni di
lavoro.
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NEWSLETTER n. 3_2015
20 GENNAIO 2015
L’attuazione di quanto disposto è a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Comma 248. Costi minimi inderogabili.
Aboliti i costi minimi inderogabili nel compenso all'autotrasportatore, dichiarati illegittimi dalla Corte Ue: si
torna all'autonomia delle parti, oppure sarà il giudice a valutare se il compenso è adeguato a sicurezza
stradale e tutela del lavoro.
Fissato un parametro oggettivo e verificabile già dal committente per presumere il rispetto delle norme di
tutela del lavoro da parte del vettore: quest'ultimo deve fornirgli l'attestazione (rilasciata dagli enti
previdenziali non più di tre mesi prima) di regolarità dei versamenti contributivi. Il controllo va effettuato
sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti e sul pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali;
inizialmente avviene sulla base della documentazione rilasciata dal vettore, poi si farà sulla base dei dati
contenuti in un portale che dovrà essere predisposto dall'Albo autotrasportatori. Se il committente affida il
trasporto al vettore non in regola omettendo la verifica, risponde dei mancati pagamenti in solido col
vettore stesso; tale responsabilità è comunque limitata nel tempo, perché si estingue un anno dopo che il
contratto di trasporto è cessato. Sulle somme eventualmente pagate come responsabile in solido, il
committente può esercitare la rivalsa nei confronti del vettore.
Comma 301. Cure termali
A decorrere dal 1° Gennaio 2016 non sono più a carico dell’INPS le prestazioni economiche accessorie
(soggiorno in albergo, spese di viaggio ecc.) relative alle cure termali.
Comma 313: Fondo sgravi contributivi
Il comma 313 della Stabilità 2015 interviene in merito al Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi
per incentivare la contrattazione di 2° livello. In particolare, viene disposta la riduzione della dotazione
di tale Fondo (art. 1, comma 68 della Legge n. 247/2007) nella misura di:
-
208 milioni di euro per l’anno 2015;
- 200 milioni di euro a partire dall’anno 2016.
Comma 637 – 640. Ravvedimento Operoso.
Ecco quali sono i nuovi limiti temporali e le rispettive sanzioni per il ravvedimento operoso:
- riduzione della sanzione a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal
termine di presentazione della dichiarazione oppure, quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore (la novità è applicabile in tutti i settori
tributari e per tutte le violazioni, tranne l’omessa presentazione della dichiarazione, per la quale
esiste una disposizione ad hoc);
- riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni
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20 GENNAIO 2015
dall’omissione o dall’errore (la novità riguarda esclusivamente i tributi amministrati dall’Agenzia
delle entrate);
- riduzione della sanzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall’omissione o dall’errore (la novità riguarda esclusivamente i tributi amministrati dall’Agenzia
delle entrate);
- riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene al termine di attività
di accesso, ispezione e verifica, con conseguente consegna del processo verbale di constatazione.
Nelle ultime modifiche alla Legge di Stabilità il legislatore ha precisato che il pagamento e la
regolarizzazione tramite ravvedimento non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di controllo ed accertamento.
Comma 726: Rimborso Irpef da 730 superiore a 4.000 euro, erogazione entro il 28 febbraio.
Il comma 726 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 ha fissato un termine preciso per il rimborso da parte
dell'Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di
detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. In particolare, il
rimborso dovrà essere effettuato “non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti
per la trasmissione della dichiarazione … ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa
sia successiva alla scadenza di detti termini”, ossia entro il 28 febbraio, considerato che secondo quanto
stabilito dal Decreto Legislativo semplificazioni fiscali il nuovo termine per la trasmissione del 730 è il 7
luglio (art. 4, D.Lgs. n. 175/2014).
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20 GENNAIO 2015
OCCUPAZIONE REGIONE PIEMONTE: PART-TIME E CONTRIBUTI AGLI OVER 50 PER
FARE SPAZIO AI GIOVANI
È
I
imminente il bando regionale che aprirà in Piemonte una finestra di agevolazioni contributive
previdenziali per i lavoratori over 50 che hanno i requisiti per andare in pensione nell’arco di uno-tre
anni al massimo e che per questo periodo di tempo sceglieranno di trasformare il loro contratto da fulltime a part-time. Producendo, nel contempo, anche un beneficio sociale: la loro decisione aprirà le porte
dell’azienda di appartenenza all’assunzione di giovani, inoccupati o disoccupati, trai 18 e i 32 anni, per
colmare la perdita di ore di lavoro, con la sigla di contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche di
apprendistato. L’iniziativa, chiamata “Staffetta generazionale”, è della Giunta regionale piemontese su
iniziativa dell’attuale assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, ma è lo sviluppo di una delibera approvata dal
precedente esecutivo regionale il 2 luglio del 2013. Soggetto gestore è l’Agenzia Piemonte Lavoro, al quale
le imprese interessate dovranno inviare (forse entro metà luglio prossimo) la loro domanda di adesione.
Potranno accedere ai benefici i lavoratori occupati nel territorio regionale e in forza ad imprese che abbiano
sede o unità produttive in Piemonte e che risultino dipendenti delle aziende da almeno cinque anni.
L’agevolazione, per il lavoratore cosiddetto “maturo”, consisterà nell’erogazione direttamente da parte
dell’Inps al dipendente dell’integrazione contributiva corrispondente alla riduzione d’orario per il periodo
(fino ad un massimo di tre anni) oggetto dell’accordo con il datore di lavoro.
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20 GENNAIO 2015
SCADENZARIO CONTRATTUALE GENNAIO 2015
CCNL DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI: ACCORDO DI RINNOVO
I
I
n data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto, tra Confindustria e Federmanager, l’accordo per il rinnovo
del ccnl dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 25 novembre 2009, in scadenza il 31 dicembre
2014.
Nel rinnovo contrattuale sono previsti importanti novità sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto di
lavoro ed il trattamento economico, ma anche con riferimento al sistema di welfare contrattuale.
In particolare, il nuovo contratto innova la disciplina economica in vigore, fissando un solo livello retributivo
denominato TMCG (trattamento minimo complessivo di garanzia) ed affidando, poi, al rapporto fra impresa
e dirigente il compito di definire un sistema retributivo incentivante, collegato alle performance o agli
obiettivi aziendali.
Inoltre, le parti rafforzano il proprio sistema di welfare contrattuale in tema di previdenza, sanità e politiche
attive, valorizzando l’autonomia gestionale per assicurare al dirigente un’adeguata copertura assicurativa
non solamente durante la vita lavorativa.
Il nuovo contratto collettivo scadrà il 31 dicembre 2018.
NUOVA CAUSALE F24 PER IL VERSAMENTO DEL FONDO "FASDA"
L
I
’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 93 del 23 ottobre 2014, ha istituito la causale contributo
per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo di
Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali “FASDA”.
La causale contributo istituita è la causale “FASD, denominata Fondo di Assistenza Sanitaria per i
Dipendenti dei servizi Ambientali – FASDA”.
La causale in questione deve essere inserita nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in
corrispondenza degli “importi a debito versati”.
Inoltre, devono essere indicati:
-
nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
-
nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;
-
nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza
del contributo.
La colonna “a mm/aaaa”, invece, deve rimanere vuota.
FASI – COMUNICATO DEL 13 GENNAIO 2015 – RIEPILOGO NORME CONTRIBUTI E
PRESTAZIONI PER I DIRIGENTI ISCRITTI – ANNO 2015
ACCORDO CONFINDUSTRIA-FEDERMANAGER
Nel quadro del rinnovo del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, Confindustria e
Federmanager hanno sottoscritto un Accordo riguardante il FASI.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
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stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
20 GENNAIO 2015
Conseguentemente, di seguito vengono riportati gli interventi che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2015,
riguardanti la contribuzione e le prestazioni:
a) Contribuzione: la contribuzione al Fondo è stata così elevata:
-
il contributo annuo a carico delle imprese, dovuto per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si
iscriva al Fondo (art. F del Regolamento) è pari ad € 1.872,00;
-
il contributo annuo a carico delle imprese per i dirigenti pensionati (art. G del Regolamento) dovuto
per ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al FASI, è pari ad € 1.272,00;
-
il contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti in servizio iscritti o che si iscrivano al
Fondo (art. H del Regolamento) è pari ad € 960,00;
-
il contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti pensionati post anno 1987 (art. H del
Regolamento) è pari ad € 1.152,00;
-
il contributo annuo dovuto individualmente dai dirigenti pensionati ante anno 1988 (art. H del
Regolamento) è pari ad € 1.044,00.
Sempre in materia di contribuzione, il Consiglio di Amministrazione del FASI ha fissato in € 2.040,00 l'entità
del contributo aggiuntivo annuo dovuto per ciascun genitore eventualmente iscritto.
b) Prestazioni:
-
i Nomenclatori-Tariffari (Generale ed Odontoiatria) edizione 1.1.2011 rimangono invariati anche
per l'anno 2015;
-
a far data dal 1° gennaio 2015, pur nell'invarianza dei Nomenclatori-Tariffari, come riportato nel
punto precedente, per le spese fatturate successivamente al 31 dicembre 2014, il Fondo non
rimborserà l'IVA sulle prestazioni cui si applica.
Relativamente alle ulteriori decisioni assunte dalle Parti Sociali, nell'ambito del sopra citato Accordo, con
efficacia dal 1° gennaio 2016, queste formeranno oggetto di ulteriori e specifiche comunicazioni nel corso
dell'anno 2015.
IMPORTANTI NOVITÀ PER L'ANNO 2015
Nell'ambito della semplificazione delle procedure e delle modalità di interagire con il Fondo, delle quali è
stata data ampia informazione con le nostre precedenti comunicazioni, si desidera portare alla attenzione
degli iscritti l'importante innovazione introdotta dal 1° gennaio 2015:
PER RICHIEDERE I RIMBORSI DELLE SPESE SANITARIE, SI DOVRANNO INVIARE AL FONDO SOLO LE
FOTOCOPIE DELLE FATTURE E NON PIU' GLI ORIGINALI
Tale importante nuova modalità di trasmissione delle Richieste di Prestazioni Trimestrali, decisa dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo con il parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero
della Salute, vale per le sole fatture emesse dal 1° gennaio 2015 relativamente alle prestazioni rese dopo il
31 dicembre 2014, da trasmettere al Fondo a partire dal 1° aprile 2015, con riferimento al 1° Trimestre
dello stesso anno.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
20 GENNAIO 2015
Inoltre, ad ulteriore semplificazione, sempre con riferimento alle prestazioni la cui data di emissione della
relativa documentazione di spesa risulterà successiva al 31 dicembre 2014, e quindi emessa nel corso del 1°
trimestre 2015:
SARÀ RESA OPERATIVA UNA PROCEDURA ON LINE CHE OFFRE LA POSSIBILITÀ DI TRASMETTERE IN
MODALITÀ DIGITALE LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA ACCEDENDO AL SITO DEL FONDO (www.fasi.it)
TRAMITE CARD USB A SUO TEMPO TRASMESSA DAL FONDO A TUTTI GLI ISCRITTI (NELL'AMBITO DEL
PROGETTO MYFASI) OD UTILIZZANDO LE CREDENZIALI PERSONALI (CODICE DI ISCRIZIONE E PASSWORD)
I vantaggi saranno subito evidenti perché, utilizzando la modalità on line, si avrà la certezza nella
trasmissione dei documenti di spesa, l'immediatezza di accesso ai servizi, la riduzione dei tempi di
liquidazione da parte del FASI delle richieste di rimborso, la conservazione digitale della documentazione di
spesa nel tempo, la disponibilità costante per l'iscritto di poter accedere per la consultazione a tutta la
documentazione di spesa trasmessa on line, l'azzeramento per l'iscritto delle spese postali per la
trasmissione delle prestazioni, l'abbattimento dei costi sostenuti dal Fondo per la conservazione dei
documenti cartacei, che potranno essere destinati ad altre iniziative in favore degli iscritti.
Per le nuove modalità on line - che si raccomanda di utilizzare e che, si ricorda ulteriormente, saranno
introdotte ed utilizzabili a partire dalle sole fatture emesse dal 1° gennaio 2015 in poi, da trasmettere al
Fondo a partire dal 1° aprile 2015, con riferimento al 1° Trimestre dello stesso anno - sarà reso disponibile
agli iscritti, nell'ambito della specifica pagina web personale, una semplice guida alla compilazione ed invio
al Fondo on line della richiesta trimestrale di prestazioni, senza dover far seguito da parte dell'iscritto alla
trasmissione cartacea della propria documentazione di spesa.
OVVIAMENTE, IL FASI INTENDE COMUNQUE GARANTIRE COLORO CHE, INVECE, NON AVESSERO LA
POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE TALE NUOVA MODALITÀ DI TRASMISSIONE.
PER QUESTI ULTIMI, SARÀ INFATTI MANTENUTA IN ESSERE LA POSSIBILITÀ DI INVIARE LE RICHIESTE DI
PRESTAZIONI UNENDO LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA IN COPIA FOTOSTATICA, SERVENDOSI DEI
TRADIZIONALI CANALI POSTALI.
Per le cure effettuate presso le Strutture Sanitarie convenzionate in forma diretta, il rimborso previsto sarà
richiesto al Fondo dalle Strutture stesse solo in modalità telematica.
Conseguentemente, gli originali della documentazione di spesa dovranno obbligatoriamente essere
consegnati agli iscritti da parte delle suddette Strutture Sanitarie.
Si precisa, inoltre, che tutte le altre norme che disciplinano l'erogazione dei rimborsi da parte del Fondo
rimangono immutate.
Si segnala, altresì, che gli iscritti saranno unici responsabili della corretta conservazione dei propri
documenti contabili originali, rispondendone personalmente nel caso di accertamenti da parte degli uffici
preposti ai controlli in materia fiscale.
Il FASI stesso si riserva, quando ritenuto necessario e per le verifiche di competenza, di richiedere agli
iscritti visione della documentazione originale, la cui copia fotostatica sarà stata trasmessa al FASI stesso
per il rimborso. La eventuale mancata produzione da parte degli iscritti degli originali richiesti impedirà
l'erogazione dei rimborsi.
Si consiglia, infine, di consultare il sito del Fondo per una più ampia e dettagliata informativa in merito
all'argomento trattato.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
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A - MODULISTICA ANNO 2015
Si conferma che, anche per l'anno 2015, a tutti gli iscritti che già dallo scorso anno hanno dichiarato di non
poter usufruire dei servizi telematici viene trasmesso un plico che non contiene le Guide alle Convenzioni
Dirette, stipulate dal FASI, ciò in quanto, essendo la relativa rete in continuo ampliamento, una eventuale
stampa verrebbe immediatamente superata da nuovi accordi.
Eventuali richieste tendenti ad ottenere le suddette Guide in formato cartaceo non potranno, pertanto,
essere soddisfatte.
Ovviamente, informazioni sulle Strutture Sanitarie e Odontoiatriche convenzionate in forma diretta nonché
le modalità da seguire per l'utilizzo delle prestazioni in tale forma, sono consultabili sul sito internet
www.fasi.it o richiedibili contattando i Servizi Informativi Telefonici al numero 06.518911. I predetti servizi
possono essere contattati anche per ottenere assistenza all'utilizzo del sito internet.
B - CONTRIBUZIONE
In riferimento al sopra citato Accordo, intercorso tra le Parti Sociali, nonché agli articoli E, F, H e L del
Regolamento in vigore, premesso che:
-
l'articolo E del Regolamento dispone espressamente il criterio della infrazionabilità della
contribuzione dovuta trimestralmente;
-
il medesimo articolo E dispone, altresì, che il versamento delle quote trimestrali venga effettuato
entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario;
-
espressa deroga al principio della infrazionabilità della contribuzione trimestrale è prevista nel caso
di iscrizione effettuata al Fondo nel corso del trimestre di calendario, ferma, peraltro, anche in tale
ipotesi, la cadenza trimestrale del versamento;
-
i contributi da versare al FASI per l'anno 2015 - per le diverse fattispecie di iscrizione ed
indipendentemente dal nucleo familiare assistito, ad eccezione degli eventuali genitori iscritti per i
quali è previsto un contributo aggiuntivo di € 510,00 trimestrali - possono così riepilogarsi:
a) dirigenti in attività di servizio, appartenenti ad aziende che versano al Fondo il contributo per
l'assistenza ai dirigenti in servizio: il contributo individuale trimestrale è pari ad € 240,00 ovvero ai
ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario.
I predetti contributi devono essere versati al FASI, nei termini sopra indicati, dall'azienda di
appartenenza unitamente al contributo a carico dell'azienda stessa, previa trattenuta sulla
retribuzione dell'interessato, specificatamente autorizzata.
I dirigenti in servizio che dovessero, nel corso dell'anno, risolvere il rapporto di lavoro, pur
mantenendo i requisiti di iscrizione al FASI ad altro titolo, tra quelli espressamente indicati (vedere
articolo 2 dello Statuto), sono tenuti ad informare il Fondo, nei termini previsti e riportati
all'articolo C del Regolamento. Il FASI, accertata la presenza di tali requisiti per il mantenimento
dell'iscrizione al Fondo, provvederà alle dovute registrazioni, dandone conferma al dirigente
interessato, trasmettendo anche i bollettini bancari (bollettini freccia) per gli adempimenti
contributivi;
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
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b) dirigenti pensionati, con data di pensionamento uguale o successiva all'1.1.1988, già appartenenti
ad aziende che versano da almeno quattro anni il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati
oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti: il
contributo individuale trimestrale è pari ad € 288,00, ovvero ai ratei mensili nel caso di nuova
iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario;
c) titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente iscritto alla data del decesso e già titolare
di pensione avente decorrenza uguale o successiva all'1.1.1988, già appartenenti ad aziende che
versano da almeno quattro anni il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad
aziende cessate o senza dirigenti in servizio purché ricorrano i requisiti previsti: il contributo
individuale trimestrale è pari ad € 288,00;
d) dirigenti pensionati, titolari di pensione di reversibilità o ai superstiti, con data di pensionamento
antecedente all'1.1.1988 (i titolari di pensione di reversibilità devono fare riferimento alla data di
pensionamento del dirigente), già appartenenti ad aziende che versano da almeno quattro anni il
contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati oppure ad aziende cessate o senza dirigenti in
servizio purché ricorrano i requisiti previsti: il contributo individuale trimestrale è pari ad € 261,00;
e) dirigenti in servizio appartenenti ad aziende che non versano il contributo per l'assistenza ai
dirigenti in servizio, nonché dirigenti in aspettativa già iscritti al FASI: il contributo da versare
trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 240,00 e del contributo aziendale
di € 468,00, per un totale di € 708,00, ovvero ai ratei mensili nel caso di nuova iscrizione al Fondo
nel corso del trimestre di calendario;
f)
dirigenti pensionati, titolari di pensione di reversibilità o superstiti, già appartenenti ad aziende che
non versano il contributo per l'assistenza ai dirigenti pensionati o che non hanno ancora
completato il periodo minimo di 4 anni di tale tipologia di contribuzione: il contributo da versare
trimestralmente è pari alla somma del contributo individuale di € 240,00 e del contributo aziendale
di € 468,00, per un totale di € 708,00, ovvero ai ratei mensili nel caso di nuova iscrizione al Fondo
nel corso del trimestre di calendario;
g) prosecutori volontari dei contributi previdenziali: il contributo da versare trimestralmente è pari
alla somma del contributo individuale di € 240,00 e del contributo aziendale di € 468,00, per un
totale di € 708,00, ovvero ai ratei mensili nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del
trimestre di calendario;
h) dirigenti di aziende tenute al versamento dei contributi al FASI, già iscritti al FASI stesso alla data di
risoluzione del rapporto di lavoro, non ancora pensionati che usufruiscono dell'indennità sostitutiva
del preavviso, purché presentino richiesta al FASI di mantenere l'iscrizione entro due mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro, dandone contestualmente comunicazione alla propria
azienda: limitatamente al periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla
fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla
scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto da indennità, il
contributo individuale trimestrale è pari ad € 240,00.
I predetti contributi devono essere versati al FASI, nei termini sopra indicati, dall'azienda di
appartenenza, unitamente al contributo a carico dell'azienda stessa, previa trattenuta sulla
retribuzione dell'interessato, specificatamente autorizzata;
i)
dirigenti già iscritti al Fondo che risolvano il rapporto di lavoro senza riconoscimento del preavviso
né lavorato né sostituito dalla corrispondente indennità, limitatamente ad un periodo di sei mesi
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
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dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro,
sempreché avanzino al FASI domanda di mantenimento dell'iscrizione entro due mesi dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro: il contributo da versare trimestralmente è pari alla somma del
contributo individuale di € 240,00 e del contributo aziendale di € 468,00, per un totale di € 708,00;
j)
dirigenti di aziende contribuenti al FASI che vadano ad operare alle dipendenze di una azienda
estera controllata/controllante o collegata all'azienda contribuente, o che comunque risulti
appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l'azienda contribuente
al FASI:
-
senza diritto alle prestazioni: versando un contributo trimestrale figurativo pari ad €
318,00;
-
con diritto alle prestazioni: versando un contributo trimestrale pari alla somma del
contributo individuale di € 240,00 e del contributo aziendale di € 468,00, per un totale di €
708,00.
Contribuzione maggiorata a sensi dell'articolo H del Regolamento (pensionati dal 1° gennaio 2006)
Il contributo individuale dovuto dal dirigente che, successivamente al 31.12.2005, abbia acquisito il diritto
al pensionamento, che non sia in attività di servizio e che non abbia raggiunto, quale dirigente in servizio,
una anzianità di iscrizione al FASI di almeno 10 anni, anche non consecutivi, è maggiorato:
-
del 25% del contributo individuale previsto per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, se
l'anzianità è di almeno 2 anni e fino a 10 anni (€ 1.440,00 annuali; € 360,00 trimestrali);
-
del 50% del contributo individuale previsto per ciascuna delle fattispecie sopra descritte, se
l'anzianità è inferiore a due anni (€ 1.728,00 annuali; € 432,00 trimestrali).
Al fine del raggiungimento delle predette anzianità si terrà conto anche dei periodi di iscrizione a forme di
assistenza sanitaria sostitutive del FASI (opportunamente documentati), poste in essere dalle aziende
versanti al FASI i contributi di cui all'art. G del Regolamento.
Quota di Ingresso, di cui all'Articolo L del Regolamento
La Quota di Ingresso, pari ad € 500,00 o ad € 1.500,00, secondo quanto stabilito dalle Parti Sociali, è dovuta
da coloro che si iscrivano o reiscrivano al Fondo con riferimento alle diverse fattispecie previste all'articolo
L del Regolamento e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.
Modalità di versamento
Le sole modalità di versamento previste sono:
-
il bollettino bancario denominato "bollettino freccia";
-
l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD).
Il FASI non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti ad
eventuali versamenti eseguiti con modalità diverse dalle precedenti.
Pertanto, i dirigenti che NON hanno ritenuto di utilizzare la domiciliazione bancaria dei contributi (addebito
diretto SEPA), dovranno trimestralmente versare al FASI, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e
30 novembre, i contributi previsti utilizzando esclusivamente i "bollettini freccia" (bollettini bancari) preintestati, riportanti già prestampato l'importo da versare con riferimento al titolo di iscrizione, come
risultante al FASI. Eventuali variazioni che implichino modifiche dell'entità del contributo dovuto, una volta
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
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eseguite, genereranno automaticamente l'invio agli interessati dei bollettini freccia riportanti gli esatti
importi trimestrali da versare. Tali bollettini, comunque, sono stampabili, aggiornati, dalla home page
personale del sito Internet del FASI, accessibile con numero di posizione e password oppure tramite la
CARD MYFASI a suo tempo trasmessa a tutti gli iscritti.
I dirigenti che versano in proprio i contributi trimestrali previsti e che hanno espresso il consenso al
pagamento attraverso l'addebito automatico sul proprio conto corrente bancario (SEPA ex RID), avendone
ricevuta espressa e preventiva conferma da parte del FASI, non dovranno effettuare altri versamenti (a
meno di eventuali contributi arretrati).
Comunque, per tutti gli iscritti che decidessero in futuro di avvalersi dell'addebito diretto dei contributi
previsti oppure varino il codice IBAN di addebito, dovranno perfezionare tale operazione, compilando il
relativo modulo "Mandato per addebito diretto CORE SEPA", anche accedendo al sito del FASI www.fasi.it,
alla home personale, seguendo le relative istruzioni.
La richiesta o la variazione o la revoca di tale domiciliazione può essere effettuata mediante la procedura
"domiciliazione bancaria" presente nella home page personale accedibile con codice iscrizione e password
o mediante CARD MYFASI.
Ritardato versamento dei contributi
Nel caso di versamento dei contributi dovuti oltre i termini sopra riportati, a sensi degli articoli I ed M del
Regolamento, l'erogazione di eventuali prestazioni richieste è sospesa ed è applicato sui contributi stessi un
interesse di mora, su base annua, pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.
La sospensione delle prestazioni è prevista fino alla regolarizzazione contributiva, sempreché questa
avvenga entro un massimo di sei mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto periodo la richiesta
di prestazioni si considera definitivamente respinta ad ogni effetto, fermo restando il debito contributivo
nonché i relativi interessi di mora.
C - PRESTAZIONI
Come già riferito, per l'anno 2015, pur nell'invarianza dei Nomenclatori-Tariffari (Generale ed Odontoiatria)
edizione 1.1.2011, per le spese fatturate successivamente al 31 dicembre 2014, il Fondo non rimborserà
l'IVA sulle prestazioni cui si applica.
Si ricorda altresì che per la documentazione di spesa emessa dal 1° gennaio 2015, da trasmettere al Fondo
a partire dal 1° aprile 2015, con riferimento al 1° trimestre dello stesso anno, dovranno essere inviate al
Fondo solamente le fotocopie delle fatture e non più gli originali.
Relativamente alle nuove modalità di trasmissione delle richieste di prestazioni, si raccomanda una attenta
lettura di quanto riportato in questa circolare nel precedente capitolo "Importanti Novità per l'anno 2015".
È proseguito inoltre l'impegno del FASI nei confronti degli assistiti che si trovano in uno stato di non
autosufficienza, per i quali il Fondo continua ad assicurare specifici servizi di assistenza socio sanitaria.
Infatti, anche per l'anno 2015, è stata confermata una copertura di tipo assicurativo che prevede un
indennizzo forfetario, per ciascun mese di assistenza, pari ad € 750,00 per un numero di 270 giorni per
anno, di massimo indennizzo. Sono state altresì confermate tutte le ulteriori garanzie già previste per l'anno
2014, tra le quali si ricorda:
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
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NEWSLETTER n. 3_2015
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-
il rimborso di n. 1 visita medica per ogni anno assicurativo, effettuata dal medico curante per
accertare e certificare lo stato di non autosufficienza, entro il limite di € 50,00, dietro presentazione
di regolare documentazione di spesa;
-
il riconoscimento di trattamenti di fisiokinesiterapia e di massoterapia a seguito di non
autosufficienza, effettuati ai fini riabilitativi e rieducativi, in misura di 1 prestazione a settimana per
un massimo di 4 mesi per anno assicurativo.
Tali trattamenti verranno riconosciuti direttamente dalla Compagnia di Assicurazioni soltanto se erogati da
strutture e/o fisioterapisti convenzionati con Blue Assistance, in preventivo accordo con la Centrale
Operativa.
Ulteriori dettagli sono riportati nel Nomenclatore-Tariffario 2011, consultabile sul sito Internet del FASI,
nell'apposita sezione.
Inoltre, in materia di Prevenzione Sanitaria, che rappresenta oggi uno dei punti di forza del Fondo, continua
l'offerta, rivolta agli assistiti, di diversi Pacchetti di Screening, che prevedono:
-
DONNA con età dai 45 anni in poi: prevenzione del cancro del collo dell'utero, del colon retto e del
seno. Prestazioni previste: Pap Test, esame feci, mammografia bilaterale;
-
UOMO con età dai 45 anni in poi: prevenzione del cancro della prostata. Prestazioni previste: PSA,
PSA Free, Ecografia Transrettale;
-
UOMO/DONNA con età dai 45 anni in poi: prevenzione del carcinoma del cavo orale. Prestazioni
previste: Fluorescenza riflessa;
-
UOMO/DONNA con età dai 65 anni in poi: prevenzione patologie a seguito di edentulia (completa
mancanza di elementi dentari naturali). Prestazioni previste: Impianti, Protesi e prestazioni
odontoiatriche associate;
-
UOMO/DONNA con età dai 30 anni in poi: prevenzione maculopatia e glaucoma. Prestazioni
previste: OCT, Pachimetria corneale, Campimetria computerizzata;
-
UOMO/DONNA con età uguale o maggiore di 45 anni: prevenzione del cancro della tiroide.
Prestazioni previste: TSH (analisi cliniche), ecografia tiroidea;
-
DONNA con età compresa fra i 14 e 44 anni (minore di 45 anni): prevenzione del cancro della
cervice uterina. Prestazioni previste: Ricerca Papilloma Virus (HPV). Tipizzazione HPV (eventuale);
-
UOMO/DONNA con età da 45 a 70 anni: prevenzione cardiovascolare, finalizzata a rilevare
patologie in atto o a prevenire possibili future malattie più gravi. Prestazioni previste: visita
cardiologica; E.C.G. di base; Ecografia grossi vasi (tronchi sovraortici).
Tutte le prestazioni sono a completo carico del FASI, ad eccezione di quelle odontoiatriche, per le quali è
prevista una partecipazione dell'iscritto fino ad un importo massimo di € 500,00 ad arcata, qualora si
rendesse necessaria l'applicazione di una nuova protesi completa, e possono essere eseguite
esclusivamente in forma diretta presso Strutture Sanitarie convenzionate con il Fondo che hanno aderito al
progetto. Informazioni al riguardo sono consultabile sul sito www.fasi.it, mediante la specifica funzione di
ricerca presente su "Le Convenzioni" o scaricando la Guida presente nella sezione "La Modulistica" o
richiedibili alla Centrale Informativa Servizi Medici.
In merito al Progetto Prevenzione Sanitaria, informazioni sulle Strutture Sanitarie convenzionate in forma
diretta sono consultabili sul sito www.fasi.it mediante la specifica funzione di ricerca presente su "Le
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
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Convenzioni" o scaricando la Guida presente nella sezione "La Modulistica" o richiedibili ai Servizi
Informativi Telefonici al numero 06.518911.
Richieste di Prestazioni diverse da quelle odontoiatriche - Termine di inoltro e modalità di spedizione
(Documentazione di spesa solo in fotocopia e non più in originale)
Premesso che il FASI eroga ai propri iscritti, in regola con i contributi dovuti, le prestazioni riferite alle voci
riportate sul Nomenclatore/Tariffario edizione 1.1.2011, nei limiti previsti, si ricorda che l'articolo M del
Regolamento prevede, tra l'altro, che la richiesta di prestazioni deve:
a) essere trimestrale per l'intero nucleo familiare;
b) riguardare esclusivamente le spese sostenute nel corso di un trimestre;
c) essere inoltrata al Fondo a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello nel corso del
quale ricade la data dei documenti di spesa ai quali la richiesta si riferisce;
d) essere inoltrata al Fondo entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello nel corso del quale
sono stati emessi i documenti di spesa ai quali si riferisce la richiesta di prestazioni. L'ultimo giorno
del trimestre, come in precedenza indicato, deve essere considerato essenziale per il rimborso delle
prestazioni e comunque ad ogni e qualsiasi effetto.
Ciò premesso e confermato, per quanto riguarda, in particolare, i termini di inoltro delle richieste di
prestazioni, diverse da quelle odontoiatriche, il sopra richiamato articolo M del Regolamento dà facoltà
all'iscritto di anticipare, rispetto al termine indicato alla precedente lettera c), l'invio delle spese mediche
sostenute per un ammontare complessivo uguale o superiore ad € 2.500,00.
Per esercitare la facoltà di cui sopra, nel caso di impossibilità ad utilizzare la procedura on line, l'iscritto
dovrà trasmettere al FASI il Modulo di Richiesta di Prestazioni, applicando una delle etichette autoadesive
priva del codice a barre e stampata in colore rosso, conservando le tradizionali etichette riportanti il
trimestre di competenza, il codice a barre e stampate in colore nero, da utilizzare per l'eventuale successivo
invio (nei termini statutari previsti e ricordati al precedente punto d) di ulteriori spese sostenute (con
esclusione delle spese odontoiatriche, per le quali è previsto un diverso modulo di richiesta di rimborso).
Il corretto utilizzo dell'etichetta (priva del codice a barre e stampata in colore rosso) consentirà al FASI
l'immediata individuazione della richiesta di rimborso, nella fase di protocollo della posta in arrivo, con la
possibilità di istruttoria della stessa in via anticipata rispetto alle altre richieste di importi inferiori.
Si ricorda comunque che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di inoltro della Richiesta di Prestazioni,
l'unica data considerata valida agli effetti della spedizione è quella riportata sul timbro postale apposto
sulla busta contenente la richiesta di prestazioni medesima.
Al riguardo, si consiglia di effettuare la spedizione a mezzo raccomandata semplice, la cui ricevuta, rimasta
nelle mani dell'iscritto, costituisce documento probante in caso di contestazione o di eventuale
smarrimento del plico.
Nel caso di utilizzo della procedura on line, si raccomanda di prendere visione della Guida alla compilazione
ed invio al Fondo delle richieste trimestrali di prestazioni, riportata nella specifica pagina web personale.
Richieste di Rimborso delle Prestazioni Odontoiatriche - Termine di inoltro e modalità di spedizione
(documentazione di spesa solo in fotocopia e non più in originale)
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
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Va innanzitutto confermato che, per le spese riferite alle cure odontoiatriche, non è prevista la facoltà per
l'iscritto di anticipare l'invio delle richieste di rimborso, anche nel caso in cui queste risultino
complessivamente pari o superiori ad € 2.500,00.
Pertanto, fermi restando i termini di inoltro richiamati ai precedenti punti c) e d), per le modalità di accesso
ai rimborsi per le prestazioni odontoiatriche e per la specifica modulistica da utilizzare si rimanda alla
lettura di quanto contenuto nella "GUIDA ODONTOIATRIA 2015" consultabile sul sito internet www.fasi.it
nella sezione "La Modulistica".
Si ricorda, comunque, che fin dall'1.1.2006 è stato introdotto un "Modello Unificato" da utilizzare quale
"Richiesta Trimestrale di Rimborso" delle prestazioni odontoiatriche per le quali non è espressamente
necessaria la presentazione preventiva al Fondo del "Piano di Cure". Il medesimo "Modello Unificato" può
essere anche utilizzato in alternativa per la presentazione preventiva del "Piano di Cure", quando
obbligatoriamente previsto (per i dettagli vedere la Guida Odontoiatria 2015, contenente anche il
Nomenclatore/Tariffario Odontoiatria in vigore).
Documentazione da allegare alle Richieste di Prestazioni
Al modulo "Richiesta Trimestrale di Prestazioni" (non odontoiatria) nonché al modulo "Richiesta Trimestrale
di Rimborso Odontoiatria" devono essere allegate, oltre alla certificazione prevista, le fatture in fotocopia
contenenti la specifica dettagliata delle prestazioni ricevute ed attestanti inequivocabilmente l'avvenuto
pagamento. Nel caso in cui la documentazione sia stata utilizzata per ottenere i rimborsi da parte del
Servizio Sanitario Nazionale, la medesima documentazione di spesa, sempre in fotocopia, sarà accettata dal
FASI purché accompagnata da opportuna dichiarazione circa l'avvenuta consegna al Servizio Sanitario
Nazionale stesso, con evidenziazione dell'importo rimborsato o che si prevede venga rimborsato dal
Servizio Sanitario medesimo.
Nel caso di utilizzo della procedura on line, si raccomanda di prendere visione della Guida alla compilazione
ed invio al Fondo delle richieste trimestrali di prestazioni, riportata nella specifica pagina web personale.
Documentazione di spesa riferita a prestazioni non rimborsabili
La liquidazione dei rimborsi regolarmente richiesti avviene esclusivamente sulla base delle voci e con i
criteri riportati nei vigenti Nomenclatori/Tariffari FASI in vigore.
Si prega, pertanto, di non richiedere rimborsi per prestazioni non previste, onde evitare intralci alla
regolare liquidazione delle pratiche.
In particolare, si ricorda che non sono previsti rimborsi per occhiali o lenti a contatto, per prestazioni di
medicina generica, per medicina preventiva diversa da quella espressamente prevista, omeopatia, cure ed
intervento di carattere estetico, per psicoterapia e per medicinali, ad eccezione di quelli somministrati
durante il ricovero in Istituti di Cura ed esposti nella fattura dagli stessi rilasciata.
Servizio Sanitario Nazionale/Servizio Sanitario Regionale
E' opportuno ribadire che il FASI ha carattere integrativo rispetto al Servizio Sanitario Nazionale/Servizio
Sanitario Regionale ed è, quindi, consigliabile usufruire, per quanto possibile, delle prestazioni erogate dallo
stesso.
Prestazioni in forma diretta convenzionata
Anche per l'anno 2015 - ferma restando la libera scelta, da parte dell'assistito, del medico e della Struttura
Sanitaria per l'esecuzione delle prestazioni - gli iscritti possono accedere alle prestazioni mediche erogate in
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
20 GENNAIO 2015
"convenzione diretta" attraverso l'utilizzo di Strutture Sanitarie con le quali il Fondo ha definito specifici
Accordi.
Per le cure effettuate dal 1° gennaio 2015 presso le Strutture Sanitarie convenzionate in forma diretta, il
rimborso sarà richiesto al Fondo dalle Strutture Sanitarie stesse in modalità telematica. Conseguentemente,
gli originali della documentazione di spesa dovranno obbligatoriamente essere consegnati agli iscritti, da
parte delle suddette Strutture Sanitarie, che dovranno provvedere alla loro conservazione, anche a fini
fiscali.
Anche per l'anno 2015, il FASI ha provveduto ad incrementare ulteriormente la rete delle strutture
convenzionate in forma diretta, al fine di consentire un sensibile miglioramento del grado di soddisfazione
dei rimborsi e riducendo molte incombenze amministrative nonché le anticipazioni finanziarie a carico degli
iscritti.
Si ricorda che l'effettuazione di prestazioni in forma diretta prevede il rimborso delle spese, da parte del
FASI, alle suddette Strutture Sanitarie convenzionate, nei limiti delle tariffe massime esposte nei
Nomenclatori/Tariffari edizione 2011. Eventuali eccedenze di spesa, concordate con il Fondo in misura più
contenuta rispetto alle tariffe di norma praticate privatamente dalle medesime Strutture Sanitarie,
rimangono, ovviamente, a carico dell'iscritto e non devono essere richieste al Fondo.
L'elenco delle Strutture Odontoiatriche convenzionate in forma diretta, nonché le modalità di utilizzo, è
riportato nella "Guida Odontoiatria 2015", mentre l'elenco relativo alle restanti strutture (Case di Cura,
Poliambulatori Diagnostici, ecc.) è riportato nella "Guida alle Strutture Sanitarie 2015", entrambe
consultabili sul sito internet del Fondo www.fasi.it.
Prestazioni in forma indiretta
Si conferma la possibilità, per tutti gli iscritti, di eseguire liberamente le prestazioni anche in Strutture
Sanitarie, con sede in Italia o all'Estero, con le quali il Fondo non ha stipulato alcun accordo di convenzione.
Anche in questo caso gli iscritti, nel caso di impossibilità ad utilizzare la procedura on line, dovranno
presentare al FASI, con le modalità previste, la documentazione in fotocopia relativa alle spese sostenute, il
cui rimborso sarà effettuato agli iscritti stessi nei limiti delle tariffe massime esposte nei
Nomenclatori/Tariffari edizione 2011.
Per quanto riguarda le cure eseguite in un Paese estero, si consiglia di reperire la più ampia
documentazione a chiarimento delle prestazioni effettuate, al fine di una corretta valutazione del previsto
rimborso.
Tale suggerimento risulta maggiormente opportuno nel caso di cure eseguite in Paesi orientali ed arabi, per
le quali è anche necessario che la documentazione di spesa in fotocopia sia accompagnata da una
traduzione ufficiale, ad evitare che risultino mancanti o incomprensibili gli elementi distintivi per una
corretta valutazione del rimborso da attribuire.
Spese riguardanti la "FISIOKINESITERAPIA"
Si confermano, anche per l'anno 2015, i limiti del numero delle prestazioni fisiokinesiterapiche rimborsabili
dal FASI per ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre). Per i dettagli si rimanda alla lettura delle
"Avvertenze" al Nomenclatore/Tariffario 2011.
Pagamento delle prestazioni da parte del Fondo
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
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Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione del FASI, allo scopo di evitare possibili smarrimenti o
sottrazioni degli assegni, con gravi conseguenze per gli iscritti, ha deliberato che il pagamento delle
prestazioni debba avvenire solo tramite bonifico bancario.
Si ricorda altresì che, a tal fine, è obbligatoria l'indicazione del codice IBAN personale.
Pertanto, si invitano gli iscritti a verificare la validità dei dati bancari in possesso del FASI, mantenendo
costantemente aggiornato il proprio codice IBAN, utilizzando la procedura telematica presente nel sito
Internet del FASI, nella home page personale, accessibile a mezzo password individuale e numero di
posizione personale oppure a mezzo della CARD MYFASI.
È anche possibile comunicare o variare il suddetto codice compilando ed inviando al FASI l'apposito
modulo, unendo anche copia di una qualsiasi comunicazione bancaria in cui sia riportato il codice IBAN, ad
evitare errori di trascrizione.
Nel caso di dati mancanti, incompleti o indicati erroneamente, si procederà al rimborso mediante assegno
di traenza, che viaggerà a rischio e pericolo dell'iscritto.
D - RELAZIONI AMMINISTRATIVE TRA IL FASI ED I FONDI/CASSE SANITARIE CHE INTEGRANO IL FASI STESSO
Anche per l'anno 2015 è stata confermata la procedura che persegue l'obiettivo di abbreviare i tempi
intercorrenti tra la data in cui gli iscritti sostengono le spese sanitarie e quella in cui viene completato il
rimborso di spettanza del Fondo/Cassa integrativa del FASI, al quale il dirigente è eventualmente anche
iscritto.
I dettagli di tale procedura, che al momento non interessa le prestazioni eseguite in forma diretta, sono
riportati in una specifica sezione dei moduli di richiesta di prestazioni.
E - NUCLEO FAMILIARE ASSISTIBILE
Nel caso in cui il nucleo familiare comprenda figli oltre il 18° anno di età o genitori, è necessario trasmettere
al più presto possibile, qualora non sia già stato fatto, opportuna documentazione dalla quale emerga
inequivocabilmente che gli stessi si trovano a carico dell'iscritto principale per l'anno 2015, allo scopo di
consentire la loro assistibilità.
In particolare, la predetta documentazione è costituita dal certificato di studio per i figli studenti, dal
certificato di invalidità per i figli invalidi e, per entrambi, dalla attestazione circa l'assenza di redditi, dei figli,
superiori ai limiti fissati dalla legge per usufruire dei benefici ancora in essere derivanti dal carico familiare.
Al riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione, in alternativa alla presentazione del certificato di
studi universitario, ha deliberato di accogliere le proroghe di assistenza per i figli studenti universitari anche
dietro presentazione di una "Dichiarazione sostitutiva di certificazione, a sensi dell'articolo 46 e seguenti
del DPR 445/2000 e s.m.i." attestante l'iscrizione alla facoltà frequentata.
I relativi modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche prelevabili dai siti internet delle singole
Università, dovranno riportare indicazioni complete su:
-
anno di immatricolazione;
-
durata legale del corso di studi;
-
anno accademico frequentato all'atto della presentazione della dichiarazione.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
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Il certificato rilasciato a firma dell'Università rimarrà comunque indispensabile per l'immatricolazione al 1°
anno del corso triennale, nonché al 1° anno del ciclo successivo.
Le regole di assistibilità da parte del FASI rimangono invariate.
Il FASI, in caso di necessità, si riserva di richiedere agli interessati regolare certificazione rilasciata a firma
dell'Università frequentata.
Si raccomanda vivamente agli iscritti, che non avessero già provveduto per l'anno 2015, di trasmettere al
più presto possibile la documentazione di cui sopra, al fine di consentire la proroga di assistibilità dei propri
familiari a carico ed evitare la reiezione di eventuali rimborsi per spese sostenute in loro favore.
Si ricorda, in proposito, che collegandosi con la CARD MYFASI (in alternativa utilizzando il numero di
posizione e la password personale) al sito internet del Fondo, all'indirizzo www.fasi.it, tramite una apposita
funzione, è possibile procedere direttamente alla richiesta di proroga dell'assistenza dei propri familiari
aventi diritto, nonché trasmettere al Fondo la documentazione, inerente le variazioni richieste, in formato
elettronico (pdf). Ciò consente di eliminare l'invio cartaceo ed abbreviare i tempi di aggiornamento della
propria posizione anagrafica.
E' necessario comunque ricordare che i figli maggiorenni, se studenti, sono assistiti fino al compimento del
21° anno di età se frequentano scuole medie superiori o corsi equiparati e fino al 26° anno di età se
frequentano, in corso legale di studio, facoltà universitarie.
Gli stessi familiari, inoltre, non devono percepire redditi propri superiori a quelli previsti dalla sopra citata
legge.
La partecipazione alla composizione del nucleo familiare è subordinata alla trasmissione delle richieste di
prestazioni tramite l'iscritto, al quale soltanto sarà inviato il rimborso in quanto titolare esclusivo del diritto
alle prestazioni.
F - VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Variazioni familiari a carico (entro 30 giorni dall'evento)
Si ricorda che ogni segnalazione volta a modificare i componenti il nucleo familiare assistibile deve essere
inoltrata entro 30 giorni dall'evento (per esempio: dalla data di nascita, di matrimonio, etc.), affinché
l'iscrizione possa avvenire dalla data in cui si è verificato l'evento. La non osservanza del termine indicato
comporta il differimento della iscrizione del familiare al primo giorno del mese successivo a quello di inoltro
della segnalazione, che può essere effettuata utilizzando i servizi on line oppure compilando ed inviando al
FASI il modello cartaceo "Modulo Variazione Anagrafica", anche prelevabile e stampabile dal sito internet
del Fondo www.fasi.it.
Variazione della tipologia di iscrizione
Relativamente ai termini per la comunicazione dell'eventuale variazione del titolo di iscrizione, quale per
esempio il pensionamento (compreso quello di reversibilità o superstiti), la contribuzione volontaria dei
contributi previdenziali, il preavviso sostituito da indennità, si raccomanda una attenta lettura dell'articolo
2 dello Statuto (iscrizioni) e dell'articolo C del Regolamento (termini per l'iscrizione).
Infatti, la notifica della variazione deve avvenire a strettissimo giro di posta e comunque entro i termini
previsti dal sopracitato articolo C del Regolamento, con l'avvertenza che la mancata osservanza dei termini
indicati ha come conseguenza la perdita del diritto al mantenimento dell'iscrizione al FASI.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
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Qualora si renda indispensabile comunicare con il Fondo al di fuori della modulistica predisposta, si
raccomanda vivamente di indicare nella lettera, in maniera chiara, nome, cognome e numero di posizione,
allo scopo di facilitare la risposta.
G - FUNZIONI INTERATTIVE DEL SITO INTERNET
Si ricorda che attraverso il sito Internet www.fasi.it, attivo tutti giorni 24 ore al giorno, accessibile mediante
la password personale oppure con utilizzo della CARD MYFASI, gli iscritti possono verificare la correttezza
dei propri dati personali in possesso del Fondo, conoscere la posizione di assistibilità dei familiari, accertare
la regolarità contributiva, verificare lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso/prestazioni (data di
arrivo, data e modalità di liquidazione, importo liquidato), assumere informazioni generali sulle Strutture
Sanitarie convenzionate in forma diretta, porre specifici quesiti, trasmettere le richieste di prestazioni per
via telematica (esclusivamente per la documentazione di spesa riportante data successiva al 31 dicembre
2014).
Inoltre, sono attivi numerosi servizi dispositivi (es.: variazioni di indirizzo, di conto corrente bancario, etc.) in
continua implementazione, che vi suggeriamo di utilizzare.
Si segnala, infine, che nella sezione Rimborsi della home page personale è possibile, cliccando sull'ultima
colonna di ogni pratica (riga) liquidata, ottenere in lettura ed in stampa la documentazione di spesa inviata
on line che rimarrà a disposizione degli assistiti per un congruo periodo di tempo, nonché copia dell'avviso
di liquidazione in formato identico a quello inviato normalmente via Postel o via e-mail (per coloro che
hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica).
Il servizio senza l'utilizzo della password o della CARD MYFASI permette esclusivamente l'accesso alle
informazioni di carattere generale nonché la possibilità di scaricare la modulistica del Fondo.
H - Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2009
Si ricorda che il suddetto Decreto stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi
versati in favore dei Fondi e Casse di natura negoziale - a valere sui soli redditi da lavoro dipendente, come
previsto dall'articolo 51 del Testo Unico sulle imposte dei redditi - fino ad un tetto massimo di € 3.615,20,
purché venga garantito che almeno il 20% delle risorse complessivamente destinate all'assistenza degli
iscritti sia riservato alle prestazioni così dette "vincolate", a partire dall'anno gestionale 2010.
Nei tempi e modalità stabilite dal suddetto Decreto, il FASI ha provveduto al rinnovo dell'iscrizione
all'Anagrafe dei Fondi, confermando il rispetto del rapporto tra l'ammontare delle risorse destinate alle
suddette prestazioni vincolate e l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura sanitaria.
Il rispetto di tale vincolo, accertato per l'anno 2013, permetterà di mantenere, anche per l'anno 2015, i
benefici fiscali sui contributi versati.
I - RICHIESTA DI DUPLICATO DELLA PASSWORD
Nel caso di smarrimento della password personale, trasmessa a suo tempo a tutti gli iscritti, è possibile
farne richiesta tramite il sito Internet www.fasi.it (accesso ai servizi, richiesta duplicato password) oppure
chiamando i Servizi Informativi Telefonici Automatici con caselle vocali (sempre attivi fuori della fascia
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
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oraria dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni lavorativi) e depositando tale richiesta nella relativa casella
vocale.
Si ricorda che, nel caso di richiesta di un duplicato della propria password, a tutti coloro che avranno fornito
il proprio numero di cellulare personale (utilizzando l'apposita funzione presente nel sito web del FASI,
nella sezione variazioni anagrafiche-profilo telematico), il nuovo codice di accesso ai servizi sarà fornito
tramite SMS, evitando in tal modo spedizioni cartacee e riducendo i tempi di comunicazione.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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20 GENNAIO 2015
FOCUS
PROCEDURA DI RIDUZIONE COLLETTIVA DI PERSONALE
Per l’articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
20 GENNAIO 2015
IL QUESITO DEL MESE
Oggetto: Regole normative pagamento festività domenicale in CIGS.
“Si precisa che il riscontro riportato è mero estratto di un ampio parere legale predisposto per rispondere alle esigenze di una
specifica azienda e che, pertanto, è da ritenersi solo rappresentativo dell’attività svolta senza avere alcuna pretesa di esaustività,
organicità completezza e correttezza se isolatamente inteso”
Richiesta: Esistono delle normative e quali sono, che regolano il pagamento di una festività
cadente di domenica in un periodo di cassa integrazione (ridotta o a zero ore)?
Per la risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 3_2015
20 GENNAIO 2015
NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA
LEGGE DI STABILITÀ 2015: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO
Comma 113: Niente penalità per i trattamenti conseguiti prima dei 62 anni.
Le pensioni anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, non saranno soggette ad alcuna penalizzazione,
anche se l'accesso avviene con meno di 62 anni di età. Lo prevede l'articolo 1, comma 113, della legge
190/2014.
Con la norma inserita nella legge di Stabilità, avremo un periodo di “vacanza” della penalizzazione fino al 31
dicembre 2017, con la conseguenza che le pensioni anticipate dal 2018 torneranno ad essere penalizzate se
l'accesso avverrà con meno di 62 anni. Si evidenzia che se si raggiunge l'anzianità contributiva, ma si sceglie
di andare in pensione in data successiva alla maturazione, non dovrebbero essere soggetti alla
penalizzazione. Ad esempio, se un lavoratore raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2017 e continua a
lavorare e decide di andare in pensione dal 1° gennaio 2019, la penalizzazione non dovrebbe applicarsi.
Comma 163-165: Trattamenti pensionistici vittime terrorismo.
Sono aggiunti i commi da 163 a 165 volti ad integrare la disciplina che riconosce specifici benefici
previdenziali alle vittime del terrorismo.
In particolare commisura, per i soli dipendenti privati invalidi che, ai sensi della normativa previgente al 1°
gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30
novembre 2007, l’incremento della retribuzione pensionabile riconosciuto non nella misura del 7,5%, bensì
in riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e
quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole. In ogni caso, si
prescinde da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai contatti di
categoria; riconosce l’aumento figurativo di 10 anni al coniuge ed ai figli dell’invalido anche nel caso in cui il
matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Il beneficio non è
usufruibile dal coniuge e dai figli dell’invalido nel caso in cui quest’ultimo contragga matrimonio dopo che
lo stesso beneficio sia stato attribuito ai genitori.
Si precisa che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro
dell’invalido sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono
opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del conseguente diritto al
beneficio.
Comma 302: Rapporti con l‘Inps.
Per regolarizzare e tenere sotto controllo la spesa ed evitare truffe la legge di stabilità per il 2015 con l’art.
1 comma 302 ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le
procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti
pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché
le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se
festivo o non bancabile, con un unico pagamento.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
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NEWSLETTER n. 3_2015
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Tuttavia, con il comunicato del 30 dicembre 2014 l’Inps ha reso noto che per il mese di gennaio non ci sarà
nessuna novità sul calendario dei pagamenti delle prestazioni in questione.
Comma 303: Rapporti con l’Inps.
Sempre la medesima legge di stabilità per il 2015 al fine di evitar pagamenti pensionistici non dovuti con
l’art. 1 comma 303 ha previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico che accerta il
decesso trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall’evento, il certifica di
accertamento del decesso per via telematica online. In caso di violazione dell’obbligo si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326″.
Comma 304: Prestazioni Inps in denaro erogate dopo il decesso dell'avente diritto.
Se l’Inps effettua dei pagamenti non dovuti (es. dopo il decesso) la legge di stabilità per il 2015 art. 1
comma 304 prevede che “Le prestazioni in denaro versate dall’INPS per il periodo successivo alla morte
dell’avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva”.
In altri termini, indipendentemente dalla comunicazione del decesso il pagamento (non dovuto) è
considerato provvisorio (cioè è subordinato all’esistenza dei presupposti di legittimità) e si considera
effettuato con “riserva” di recupero di quanto pagato indebitamente.
Continua la norma che “l’istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione
all’INPS
qualora
esse
siano
state
corrisposte
senza che
il
beneficiario
ne avesse diritto. L’obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente”.
Quindi, l’istituto bancario deve restituire (ha l’obbligo di restituire all’Inps), in altre parole l’Inps non andrà a
richiedere la restituzione agli eredi del deceduto, ma direttamente alla banca dove è stato effettuato il
pagamento.
Commi 707 e 708: Modifiche alla riforma Fornero sulle pensioni.
D'ora in poi, le pensioni dovranno essere liquidate tenendo conto dell'importo che non potrà superare
quello che sarebbe spettato tenendo conto delle regole precedenti l'entrata in vigore della riforma
Fornero-Monti, legge 214/2011. Questo, quanto previsto, in sintesi, dal comma 707 dell'art. 1, della legge
190/2014 (Stabilità 2015).
In maniera specifica, viene previsto che in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico
non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima
della data di entrata in vigore del Decreto legge 201/2011, computando, ai fini della determinazione della
misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione,
integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza
del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
È da sottolineare, che la nuova norma si applica anche, come stabilito dal comma 708 dell'art.1 della legge
190 citata, ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge, 1°
gennaio 2015, con effetto a decorrere dalla medesima data. Ciò, dovrebbe significare che dal 2015
i trattamenti pensionistici liquidati prima di tale data dovranno essere ricalcolati tenendo conto delle nuove
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
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NEWSLETTER n. 3_2015
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regole introdotte dalla legge di stabilità del 2015, in modo che l'importo non risulti superiore a quello che
sarebbe spettato tenendo conto delle regole antecedenti il Dl 201/2011. Di conseguenza, coloro che hanno
avuto un calcolo più favorevole con le norme introdotte dal DL 201/2011, si vedranno diminuire l'importo.
Comma 721: Riduzione dello stanziamento dei relativi oneri per benefici contributivi consistenti
nell'accesso anticipato alla pensione per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
A decorrere dall'anno entrante ci sarà un taglio di 150 milioni di euro e passerà dai 383 stanziati nel 2014 ai
233 del 2015. La speranza di tutti noi è che il fondo fosse sovrastimato e che non ne risentirà nessuno di
coloro che fa lavori usuranti e che sta preparando domanda all'Inps per andare in pensione
anticipata nel 2015. La buona notizia, stando alle ultime novità sulla Riforma Pensioni 2015 è che il Ministro
Poletti in risposta a un interrogazione parlamentale si è detto disponibile a valutare una diversificazione
dell'aumento di 4 mesi previsto dal 2016 per l'età pensionabile in base al tipo di lavoro effettuato, con
particolare attenzione ai lavori usuranti. Questo perché, l'aspettativa di vita di chi fa lavori usuranti è ben
diversa da quella di un professionista o un impiegato, e l'aumento uguale per tutti non sarebbe equo.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO DEL 16 DICEMBRE 2014
(G.U. N. 301 DEL 30 DICEMBRE 2014): Adeguamento dei requisiti di accesso al
pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da
effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano
adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè' negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all' art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè' i rispettivi
dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza
triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
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NEWSLETTER n. 3_2015
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Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a
decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla
variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla
media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo, ed il risultato in mesi si
determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unità;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato, di concerto con il Direttore Generale delle
Politiche Previdenziali ed Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 289 del 13 dicembre 2011,
relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a
decorrere dal 1° gennaio 2013;
Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre
2014, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della
popolazione residente in Italia, tra l'anno 2010 e l'anno 2013, e' pari a 0,3 decimi di anno; il predetto dato,
trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,4 che, a sua volta arrotondato in mesi,
corrisponde ad una variazione pari a 4 mesi;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di
anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di
unità, al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi
12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del
decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di
età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
INPS – COMUNICATO STAMPA DEL 30 DICEMBRE 2014: Nessuna novità sui
pagamenti di gennaio.
N
I
el mese di gennaio non ci sarà nessuna novità sul calendario dei pagamenti delle pensioni. Lo afferma
una nota dell’Inps, in cui si ribadisce che “gli assegni verranno liquidati come sempre il primo del mese
ed il 16 del mese, a seconda che si tratti rispettivamente di pensioni Inps o ex-Inpdap”. Per il mese di
gennaio non verrà data altra disposizione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. “Resterà da
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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trovare per i mesi successivi una soluzione. Il problema riguarda i soli pensionati che incassano più assegni
legati a carriere sia nel settore pubblico che in quello privato. Ma l’Istituto sta studiando modalità che non
penalizzino i pensionati, evitando di procrastinare anche se di pochi giorni il pagamento delle loro
spettanze”. La norma contenuta nella Legge di Stabilità indica nel 10 del mese la data di liquidazione per i
titolari di più di un assegno pensionistico. “E’ ferma intenzione dell’Istituto non creare danno ai pensionati.
Inps farà di tutto per non introdurre una nuova scadenza di pagamento, che non sia il primo ed il 16 del
mese”.
INPS - MESSAGGIO N. 211 DEL 12 GENNAIO 2015: Articolo 1, comma 707, della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, importo complessivo del trattamento
pensionistico.
S
I
ulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo
coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così
riformulato: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a
decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema
contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello
che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo
utile per la corresponsione della prestazione stessa".
Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed
esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o
superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive
maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35
del 14 marzo 2012).
Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in
oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015
devono essere liquidati in via provvisoria.
Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di
procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.
A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la
seguente annotazione: "In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1,
comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria".
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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INPS – MESSAGGIO N. 365 DLE 16 GENNAIO 2015: Pensioni delle gestioni private in
regime internazionale - Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione
italo- venezuelana.
N
I
el richiamare le istruzioni impartite con la circolare 84 del 12 aprile 1996, si comunica che in fase di
rinnovo sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2015.
Con decreto n. 935 del 29 aprile 2014 la Repubblica del Venezuela ha previsto per l’anno 2014 un solo
incremento a partire dal 1° maggio 2014 senza fissare ulteriori variazioni nel corso dell’anno.
Pertanto l’importo vigente a gennaio 2015 è di 4.251,40 Bs.F.
Per quanto concerne l’anno 2014, il Decreto No.503, G.O.40.275 pubblicato sulla "gazeta oficial de la
Republica de Venezuela" ha previsto un incremento della pensione minima pari al 10% portando quindi
l’importo a 2.973.00 Bs.F.
Pertanto l’importo di 2.702,73 precedentemente memorizzato sul data base delle pensioni per l’anno 2014
è stato modificato centralmente in 2.973,00 Bs.F.
Gli eventuali conguagli a debito relativi al 2014 saranno elaborati con le ricostituzioni d’ufficio da rinnovo.
Gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1° novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di
ciascun anno sono consultabili nella Intranet - Direzione Pensioni - Area procedure - Utilità.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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RASSEGNA PERIODICA
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 618 DEL 15 GENNAIO 2015: Orario e fisso
mensile – parametri per la subordinazione.
C
on la sentenza n. 618 del 15 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato che il rispetto
dell’orario ed il compenso fisso mensile sono parametri fondamentali al fine del riconoscimento della
natura subordinata del rapporto; ciò indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto di lavoro
fornita dalle parti.
Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso
esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle
stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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scadenzario gennaio 2015