EUTANASIA
DEFINIZIONE:
letteralmente buona morte (dal greco ευθανασία,
composta da ευ-, bene e θανατος, morte) - è la pratica
che consiste nel procurare la morte nel modo più
indolore, rapido e incruento possibile a un essere umano
(o ad un animale) affetto da una malattia inguaribile ed
allo scopo di porre fine alla sua sofferenza.
Quella indicata in epigrafe è la moderna concezione
di eutanasia, peraltro oggetto di controversie. Nel
pensiero filosofico antico, invece, essa indicava - in
genere - una morte serena e consapevolmente
accettata come naturale chiusura della vita
(eventualmente autoinflitta).
Le opinioni e gli orientamenti sulla definizione
dell'eutanasia sono molteplici e dipendenti dal variare
del contesto storico, sociale, culturale, legislativo cui
ci si riferisce.
# rispetto al significato proprio del termine, l'eutanasia è
volontaria, ossia esplicitamente richiesta - se del caso,
più di una volta e in momenti differenti - e autorizzata
dalla persona malata;
# rispetto alle modalità di attuazione, si parla di
eutanasia attiva qualora la morte sia provocata in
maniera diretta - ad esempio con la somministrazione di
sostanze tossiche - ed eutanasia passiva qualora la
morte sopraggiunga in via indiretta, generalmente a
seguito della sospensione delle cure indispensabili a
tenere in vita il malato;
* nel caso non vi sia intervento diretto di terzi si
parla di suicidio assistito, forma di eutanasia che
può essere definita indiretta in quanto consiste nel
fornire alla persona richiedente i mezzi e le
competenze necessarie a terminare la propria vita
nel modo più indolore possibile.
* non si può definire eutanasia la cessazione
delle cure dopo la diagnosi di morte, in particolare
dopo la diagnosi di morte cerebrale.
Ragioni a favore dell'eutanasia volontaria:
* Scelta: La scelta è un fondamentale principio
democratico [3]
* Qualità della vita: Il dolore e la sofferenza che una
persona sperimenta durante una malattia può risultare
incomprensibile, anche se trattata con analgesici, ad una
persona che non c'è passata attraverso. Anche senza
considerare il dolore fisico, è spesso difficile per i pazienti far
fronte alla sofferenza psichica per aver perso la loro
indipendenza. La società non dovrebbe forzarli a sopportare
queste difficoltà.[3]
Risorse: Oggi in molti paesi c'è carenza di posto negli
ospedali. Inoltre le risorse umane e quelle dei posti letto
potrebbero essere usate per le persone le cui vite
possono essere salvate invece di mantenere in vita quelli
che vogliono morire. Questo incrementerebbe la qualità
generale delle cure ed abbrevierebbe le liste d'attesa
degli ospedali
Ragioni contro l'eutanasia volontaria:
* Giuramento di Ippocrate: Ogni dottore deve giurare su
qualche variante di esso, ma la versione originale esclude
esplicitamente l'eutanasia.[4]
* Morale: Per alcune persone l'eutanasia di alcuni o di
tutti i tipi è moralmente inaccettabile.[3] Questa visione di
solito vede l'eutanasia come un tipo di omicidio e
l'eutanasia volontaria come un tipo di suicidio, la moralità
del quale è oggetto di vivo dibattito.
* Teologica: Molte religioni e moderne interpretazioni
religiose considerano esplicitamente sia l'eutanasia che il
suicidio come atti peccaminosi (vedi Eutanasia e
religione).
• Piena consapevolezza: L'eutanasia può essere
considerata "volontaria" soltanto se il paziente è
pienamente consapevole per prendere la decisione, cioè,
se ha una comprensione razionale delle opzioni e delle loro
conseguenze. La piena consapevolezza può essere difficile
da determinare o addirittura da definire.[3]
• Necessità: Se c'è qualche ragione per credere che la
causa della malattia o della sofferenza di un paziente è o
sarà presto risolvibile, a volte la cosa giusta da fare sembra
quella di provare ad iniziare una nuova cura o dedicarsi a
cure palliative.[3]
• Desideri della famiglia: I membri della famiglia spesso
desiderano passare più tempo possibile coi loro cari prima
che muoiano.
Pressione: Tutti gli argomenti elencati a favore
dell'eutanasia volontaria possono essere utilizzati dal
personale ospedaliero per metter su una pressione
psicologica terribile e continua sulle persone per farle
acconsentire all'eutanasia volontaria.[5] Nei paesi con
un sistema sanitario simile a quello della Gran
Bretagna, il personale ospedaliero avrebbe degli
obiettivi da raggiungere. Alcune persone vedono
questa eventualità come una prospettiva
terrificante.[6]
Il Comitato nazionale per la
bioetica (CNB)
ha discusso ed effettuato ricerche su varie
problematiche legate all'eutanasia e al rispetto
delle volontà del malato. Fra i documenti del CNB
più attinenti alla tematica del trattamento di quelle
fasi in cui il malato non può esprimere volontà si
citano:
le Dichiarazioni anticipate di
trattamento
(talora anche chiamate Direttive anticipate) [12] del 18
dicembre 2003;
Tale documento tratta la natura delle c.d. "dichiarazioni
anticipate": vi si affrontano aspetti tecnico-legali quali
la validità delle stesse, la vincolatività - se cioè
debbano essere considerate obbligatorie od orientative
- l'efficacia delle direttive anche a distanza di anni tra
la loro stesura e l'eventuale attuazione di quanto in
esse disposto, l'opportunità per il dichiarante di
nominare anche un fiduciario che garantisca per
l'attuazione delle direttive anticipate.
L'alimentazione e l'idratazione
dei pazienti in stato vegetativo persistente [12] del 30
settembre 2005.
In questo documento (composto poco dopo la morte di
Terri Schiavo) la relazione di maggioranza (2/3)[13]
descrive la PEG (alimentazione e idratazione con
sondino) come non assimilabile al caso di accanimento
terapeutico.
CASI CONTROVERSI
Moroni - Forzatti
Uno dei casi che senza dubbio fece più scalpore in Italia
fu quello di un ingegnere di Monza, Ezio Forzatti, che il
21 giugno 1998 si introdusse nel reparto di terapia
intensiva dove la moglie Elena Moroni, di 46 anni, si
trovava ricoverata in coma irreversibile a seguito di un
edema cerebrale. Egli aveva con sé una pistola scarica,
che usò per minacciare il personale di servizio e tenerlo a
distanza mentre staccava il respiratore che teneva in vita
la moglie e, una volta accertatane la morte, si lasciò
arrestare dagli agenti di polizia nel frattempo
sopraggiunti.
Processato, Forzatti fu condannato nel giugno 2000 dalla
corte d'Assise di Monza a sei anni e sei mesi di reclusione.
La richiesta del pubblico ministero era di 9 anni di
reclusione, ma la corte riconobbe a Forzatti l'attenuante
della seminfermità mentale[20]. Al termine del successivo
processo d'appello (aprile 2002), tenutosi a Milano,
Forzatti fu ritenuto completamente in grado di intendere e
di volere, e assolto perché il fatto non sussisteva.[21][22]
Tra le motivazioni della sentenza, decisiva fu quella
secondo la quale i giudici considerarono la donna
clinicamente morta al momento del distacco del
respiratore. La sentenza d'assoluzione fu salutata
positivamente da molti e, di converso, suscitò prevedibili
polemiche da parte degli oppositori dell'eutanasia
Eluana Englaro
Ugualmente dibattuto - in quanto, riguardo al quale, si parlò e
si parla tuttora, benché impropriamente, di "eutanasia" - è il
caso di Eluana Englaro, una giovane donna di Lecco in coma
irreversibile dal 1992 a seguito di un incidente stradale
avvenuto quando era poco più che ventenne: nel rispetto
delle volontà espresse a suo tempo dalla donna, suo padre
Beppino da tempo sta chiedendo la sospensione delle
terapie e qualsiasi accanimento terapeutico. Propose il
ricorso in sede giudiziaria, ma tale ricorso arrivò fino alla
corte di Cassazione, da cui, nel marzo 2006, fu respinta con
una motivazione tecnicistica: il ricorso non fu a suo tempo
notificato ad alcuna controparte portatrice di un interesse
contrario a quello di Eluana Englaro.
Il ricorso era avvenuto ai sensi dell'articolo 32 della
costituzione: «Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana».
A seguito di un nuovo ricorso del padre, la Corte di
Cassazione ha rinviato il caso «ad una diversa sezione della
Corte d’Appello di Milano». La sentenza (depositata il 16
ottobre 2007) stabilisce due presupposti necessari per poter
autorizzare l'interruzione dell'alimentazione artificiale:
* Occorre che «la condizione di stato vegetativo sia
irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo
gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che
lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche
recupero della coscienza».
• Occorre altresì che sia provata in maniera chiara, univoca e
convincente che il paziente, prima di perdere lo stato di
coscienza, sarebbe stato contrario alla continuazione delle
cure.
Qualora almeno uno dei presupposti non fosse verificato, la
Corte stabilisce che il giudice deve negare l'autorizzazione ad
interrompere l'alimentazione.
Piergiorgio Welby
Il dibattito sull'eutanasia si è riproposto, alla fine del 2006,
quando il citato Piergiorgio Welby ha chiesto che gli venisse
staccato il respiratore che lo teneva in vita. Welby è morto il
20 dicembre 2006 per insufficienza respiratoria
sopravvenuta a seguito del distacco del respiratore a opera
del medico anestesista Mario Riccio, di Cremona. Questi, in
una conferenza stampa tenutasi il giorno dopo, ha
confermato le circostanze della morte di Welby e si è
autodenunciato. La Procura della Repubblica presso il
tribunale di Roma ha avviato un'indagine sul medico. Nel
frattempo, il 1° febbraio 2007 l'Ordine dei medici di
Cremona ha stabilito che la condotta tenuta da Riccio è
stata corretta e non è meritevole di alcuna sanzione[24]
sebbene, anche in questa occasione, la notizia non abbia
mancato di suscitare polemiche[25].
Secondo alcune posizioni, espresse soprattutto nella
Chiesa cattolica, in questo caso, si sarebbe
impropriamente tirato in ballo l'argomento "eutanasia", in
quanto la questione riguardava solamente se fosse
fondata la richiesta di Welby di sospendere qualsiasi
terapia che lo tenesse in vita, incluso il distacco dal
respiratore artificiale, cosa che lui, immobilizzato per via
della distrofia muscolare, non poteva fare. Come per il
caso Englaro, il ricorso era motivato dalla lettera del citato
articolo 32 Cost.
Terri Schiavo
Negli Stati Uniti fece scalpore il caso di Terri Schiavo, in stato
vegetativo persistente (PVS) dal 1990, al cui marito Michael
la corte suprema dello Stato della Florida diede nel 2005 il
permesso di sospendere l'alimentazione forzata. Anche in
quel caso si discusse sulla correttezza dell'uso del termine
eutanasia. La sospensione della terapia in casi di coma
irreversibile o PVS è prassi normale negli Stati Uniti: il caso
nacque perché i genitori di Terri si erano sempre opposti alla
richiesta del genero, imputandola solo al suo desiderio di
liberarsi della moglie. Terri divenne - suo malgrado - un
oggetto di battaglia ideologico-politica tra i sostenitori del
diritto alla vita a tutti i costi e quelli che sostenevano il diritto a
una vita degna d'essere vissuta.
Comunque, a metter fine alle polemiche, fu l'esame
autoptico praticato sulla donna dopo la sua morte:
l'esame medico-legale appurò che il cervello di Terri
Schiavo pesava circa la metà di quello di una donna in
perfetta salute della stessa età, che gran parte delle
cellule era irrimediabilmente distrutta o danneggiata, e
che essa era totalmente incapace di percepire alcun
senso, tanto meno sentire o vedere.
In Italia,
l'eutanasia attiva è assimilabile, in generale, all'omicidio
volontario (art. 575 c.p.). In caso di consenso del malato si
configura la fattispecie prevista dall'art. 579 c.p. (Omicidio
del consenziente), punito con reclusione da 6 a 15 anni.
Anche il suicidio assistito è un reato, giusta art. 580 c.p.
(Istigazione o aiuto al suicidio).
Belgio.
Dal 16 maggio 2002 è in vigore una legge che disciplina
l'eutanasia.
Danimarca.
Le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I
parenti del malato possono autorizzare l'interruzione
delle cure.
Germania.
Il suicidio assistito non è reato, purché il malato sia
capace di intendere e di volere e ne faccia esplicita
richiesta.
Lussemburgo
Il 19 febbraio 2008 il parlamento del Granducato di
Lussemburgo ha approvato una proposta di legge che
prevede l'eliminazione delle sanzioni penali contro i medici
che mettono fine, su richiesta, alla vita dei malati. In
particolare, il provvedimento prevede che l'eutanasia venga
autorizzata per i malati terminali e coloro che soffrono di
malattie incurabili, solo su richiesta ripetuta e col consenso di
due medici e una commissione di esperti. A questa data il
Lussemburgo si colloca terzo, dopo Olanda e Belgio, ad aver
legalizzato l'eutanasia.
Olanda.
Dal 1994 l'eutanasia cessò di essere perseguita penalmente,
pur rimanendo un reato. Nel 2000 i Paesi Bassi divennero il
primo Paese al mondo a dotarsi di una legge che
regolamentava l'eutanasia e dal 1° aprile 2002 la legge è in
vigore.
Svezia.
L'eutanasia non è perseguita penalmente.
Svizzera.
È previsto e tollerato il suicidio assistito; esso viene
praticato al di fuori dell'istituzione medica, da
un'associazione privata chiamata Exit. Il medico deve
limitarsi a fornire i farmaci al malato.
Australia.
In alcuni Stati le cosiddette "direttive anticipate" hanno
valore legale. I Territori del Nord legalizzarono (1996)
l'eutanasia attiva volontaria, ma il parlamento federale
annullò tale provvedimento nel 1998.
Canada.
Negli Stati di Manitoba e Ontario le direttive anticipate
hanno valore legale.
Cina.
Una legge del 1998 autorizza gli ospedali a praticare
l'eutanasia ai malati terminali.
Colombia.
Non esiste una legge specifica sull'eutanasia. Tuttavia, in
seguito a un pronunciamento della Corte Costituzionale, la
pratica è permessa.
Stati Uniti d'America.
La normativa varia a seconda degli Stati. Le direttive
anticipate hanno generalmente valore legale. Nello Stato
dell'Oregon è possibile, da parte del malato, richiedere
farmaci letali. Una regolamentazione specifica di tale materia
è tuttavia bloccata per opposizione di un tribunale federale
Bibliografia
* Michele Aramini, Eutanasia. Spunti per un dibattito, Milano, Àncora
editrice 2006, ISBN 8851403384
* Alexis Carrel, L'uomo, questo sconosciuto. Milano, Luni Editrice 2006,
ISBN 8874350767
* Lino Ciccone, Eutanasia. Problema cattolico o problema di tutti?, Roma,
Città Nuova 1991, ISBN 8831139088
* Demetrio Neri, Eutanasia. Valori, scelte morali, dignità delle persone,
Bari-Roma, Laterza 1995, ISBN 8842046590
* Alessandra Sannella, Sulle orme di Endimione. Una riflessione
sociologica sull'eutanasia, Roma, Franco Angeli 2003.
* Cesare Sposetti, Eutanasia e diritto penale: l'esperienza inglese.
* Umberto Veronesi, Il diritto di morire. La libertà del laico di fronte alla
sofferenza, Milano, Mondadori 2005, ISBN 8804548649.
* Ray Kluun, Love Life, Roma, Fazi Editore 2007, ISBN 978-88-8112-885-3
EUTANASIA
CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERI
PATTO INFERMIERE CITTADINO
INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli
con te, proporti le possibili soluzioni, operare insieme per
risolvere i problemi
RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e
garantirti la riservatezza.
2.2. L'infermiere riconosce la salute come bene
fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e si
impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e
riabilitazione.
2.4. L'infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi,
ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso
dell'individuo
2.6. Nell'agire professionale, l'infermiere si impegna a non
nuocere, orienta la sua azione all'autonomia e al bene
dell'assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si
trova in condizioni di disabilità o svantaggio.
4.17. L'infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a
provocare la morte dell'assistito, sia che la richiesta
provenga dall'interessato, dai familiari o da altri.
EUTANASIA
CODICE DEONTOLOGICO MEDICO
Art. 36- Eutanasia Il medico, anche su richiesta del malato, non deve
effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la
morte.
Art. 37- Assistenza al malato inguaribile In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o
pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la
sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a
risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i
trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della
qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il
medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale
finchè ritenuta ragionevolmente utile.
ACCANIMENTO
TERAPEUTICO
DEFINIZIONE
L'accanimento terapeutico consiste nell'applicazione di
tecniche mediche che prevedono l'uso di macchinari e
farmaci al fine di sostenere artificialmente le funzioni vitali
di individui affetti da patologie inguaribili e tali da
determinare la loro morte in assenza dell'impiego di tali
tecniche.
secondo la Costituzione Italiana nessuno può
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge (art. 32).
l'Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione sui diritti
umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n.145)
di Oviedo del 1997 che stabilisce che i desideri
precedentemente espressi a proposito di un intervento
medico da parte di un paziente che, al momento
dell'intervento non è in grado di esprimere la propria
volontà, saranno tenuti in considerazione.
In Italia non esiste una legge che disciplini esplicitamente
la materia; sono tuttavia in corso vari disegni e progetti di
legge sul testamento biologico.
nonostante la legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il
Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione,
tuttavia lo strumento di ratifica non è ancora depositato
presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa non
essendo stati emanati i decreti legislativi previsti dalla legge
per l'adattamento dell'ordinamento italiano ai principi e alle
norme della Costituzione. Per questo il motivo l'Italia non è
parte alla Convenzione di Oviedo.
Il testamento biologico
detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di
trattamento, è l'espressione della volontà da parte di una
persona (testatore), fornita in condizioni di lucidità
mentale, in merito alle terapie che intende o non intende
accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella
condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di
acconsentire o non acconsentire alle cure proposte
(consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche
cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano
a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali
che impediscano una normale vita di relazione.
ACCANIMENTO TERAPEUTICO
CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERE
4.14. L'infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in
particolare quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all'uso di
placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica
indicazione medica.
4.15. L'infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua
condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo
l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico,
relazionale, spirituale. L'infermiere tutela il diritto a porre dei
limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la
concezione di qualità della vita dell'assistito.
ACCANIMENTO
TERAPEUTICO
CODICE DEONTOLOGICO MEDICO
Art. 14 - Accanimento diagnostico-terapeutico Il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da
cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per
la salute del malato e/o un miglioramento della qualità
della vita.
ACCANIMENTO
TERAPEUTICO
* Dichiarazioni anticipate di trattamento documento
del Comitato nazionale per la bioetica (18 dicembre
2003).
* Testamento biologico sul sito della Fondazione
Umberto Veronesi.
* Testamento biologico sul sito dell'Associazione
Luca Coscioni.
TRAPIANTI DI ORGANI
DEFINIZIONE:
Il trapianto d'organo è un intervento di chirurgia che
prevede due fasi: il prelievo dell'organo da un soggetto
detto donatore e il successivo impianto dell'organo su di un
soggetto detto ricevente, con l'eventuale espianto
dell'organo non funzionante da rimuovere.
Tecnicamente si parla di prelievo quando l'organo proviene
da un cadavere e di espianto quando l'organo proviene da
un donatore vivente. La stessa legge sui trapianti opera
questa distinzione
Gli organi vengono prelevati da un paziente di cui sia stata
accertata la morte cerebrale secondo le modalità di legge
per l'accertamento (diverse a seconda degli Stati). In Italia,
una commissione di tre specialisti (un esperto in
neurofisiologia, un rianimatore e un medico legale)
monitora le condizioni cliniche per un periodo di tempo
definito dalla legge e può stabilire lo stato di morte
soltanto se, oltre alla constatazione clinica del decesso, si
presentano contemporaneamente tutte queste condizioni:
* stato di incoscienza
* verifica del danno cerebrale, tramite TAC e imaging a
risonanza magnetica
* assenza di riflessi del tronco cerebrale (struttura deputata
a mantenere le funzioni fondamentali della vita)
* assenza di respiro spontaneo
* assenza di qualunque attività elettrica cerebrale,
verificata tramite elettroencefalogramma
* assenza dell'irrorazione di sangue al cervello (nei casi in
cui non sia possibile verificare i riflessi del tronco cerebrale o
effettuare l'elettroencefalogramma)
Il tempo di accertamento dell'assenza di condizioni vitali
nell'encefalo è stato con successive modifiche alla legge
portato a 12 ore e poi alle 6 ore attuali. In alternativa, si
procede all'espianto dopo 20 minuti di assenza del battito
cardiaco.
La morte cerebrale non va confusa con lo stato vegetativo, che
comporta soltanto la prima di queste condizioni, ovvero la
perdita di coscienza, ma conserva le funzioni vegetative del
cervello (ossigenazione, battito cardiaco e mantenimento della
temperatura corporea): nel caso di morte cerebrale il cervello è
profondamente danneggiato e tutte le sue funzioni sono
compromesse; di conseguenza l'ossigenazione, la circolazione
sanguigna e il mantenimento della temperatura corporea sono
possibili soltanto con l'ausilio delle macchine e per un tempo
limitato (generalmente non più di 48 ore).
TRAPIANTI DI ORGANI
In Italia il trapianto è regolato dalla legge n. 91 del 1 aprile
1999 e da un decreto del Ministero della Sanità, dell'8 aprile
2000. Esso prevede una lista d'attesa nazionale dei trapianti,
la regola del silenzio-assenso sulla donazione; diversamente
da normative di altre nazioni non fa menzione del testamento
biologico. Ai fini del silenzio assenso l'iscrizione ad
un'associazione di donatori costituisce una prova della
volontà di donare gli organi; nel caso in cui un parente che
presenti una dichiarazione autografa in cui il proprio caro
manifesta una volontà contraria alla donazione, la donazione
può essere oggetto di un divieto dell'autorità amministrattiva
(un tribunale ad es.).
TRAPIANTI DI ORGANI
CODICE DEONTOLOGICO INFERMIERISTICO
4.18. L'infermiere considera la donazione di sangue,
tessuti ed organi un'espressione di solidarietà. Si
adopera per favorire informazione e sostegno alle
persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
TRAPIANTI DI ORGANI
CODICE DEONTOLOGICO MEDICO
Art. 38- Prelievo di parti di cadavere Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei
modi previsti dalle leggi in vigore.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando
non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo.
Art. 39- Prelievo di organi e tessuti da persona vivente Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è
consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o
di ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni
permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore,
fatte salve le previsioni normative in materia.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di
commercio e di lucro e presuppone l'informazione e il
consenso scritto del donatore o dei suoi legali
rappresentanti.
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Responsabilita` e deontologia