DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 636 DEL 17 DICEMBRE 2009
CITTA’ DI MANFREDONIA
( Provincia di Foggia)
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Assessorato ai Lavori Pubblici ed Espropriazioni
Settore “7” – Edilizia Privata e Urbanistica - Lavori Pubblici ed Espropriazioni
Servizio N. 5 - Responsabile del Servizio: Geom. Matteo RUCHER
Oggetto: Concessione di progettazione, costruzione e gestione di un impianto natatorio
da realizzarsi nel Comune di Manfredonia. Contratto in data 01/02/2006 Rep. n.
5694. Costituzione società di progetto ex art. 156 D. Lgs 163/2006.
L’Assessore ai lavori Pubblici, prof. Antonio PRENCIPE, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Matteo RUCHER, e confermata dal dirigente del 7°
Settore, ing. Giovanni SPAGNUOLO
Premesso che:
- con bando di gara pubblicato in data 01/08/2004, l'Amministrazione Comunale ha indetto
una gara per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un
impianto natatorio, per brevità denominato piscina coperta;
- tale gara si è svolta in data 15/10/2004 mediante pubblico incanto, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.20, comma 2, e dell'art.21, comma 2, lett. b)
e segg. della legge 109/94, ed è stata aggiudicata con alcune prescrizioni all'unico soggetto
concorrente, e precisamente alla costituenda A.T.I. formata dall'Impresa capogruppo Rotice
Antonio & C. S.a.s, dalla P.F. IMPIANTI S.r.l, dallo STUDIO ASSOCIATO DM&P e dalla ICOS
SPORTING CLUB S.r.l;
- con scrittura privata in data 25/07/2005, autenticata nelle forme di legge dal Notaio Aurelio
Trombetta di Foggia, rep. N.49.705, rac. N. 17.506, le Imprese aggiudicatane si sono costituite in
Associazione temporanea di imprese (A.T.I.), conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla società capogruppo ROTICE ANTONIO & C. S.a.s., con ogni più ampio
potere, per la firma del contratto e di ogni altro atto ad esse consequenziale, necessario per la
progettazione esecutiva, l'esecuzione e la gestione dell'opera di cui sopra;
- in detto atto veniva altresì stabilito quanto segue:la società ROTICE ANTONIO & C. S.a.s.
avrebbe eseguito i lavori di costruzione rientranti nella categoria OG l; la P.F. IMPIANTI S.r.l
avrebbe eseguito gli impianti tecnologici rientranti nella categoria OG ll; lo STUDIO DM&P
ASSOCIATO avrebbe eseguito l'intera progettazione degli stessi lavori; e la ICOS SPORTING
CLUB S.r.l si sarebbe occupato della gestione degli impianti una volta ultimati;
- in data 01/02/2006, a rogito del Segretario Generale di questo Comune, è stato sottoscritto il
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"Contratto per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un
impianto natatorio da realizzarsi nel Comune di Manfredonia";
Preso atto che i lavori sono iniziati e sono ancora in corso di esecuzione;
Vista la nota del 16/11/2009, pervenuta al Comune in data 16/11/2009 al n. 47864 di
protocollo, con la quale il legale rappresentante dell'Impresa Capogruppo ha comunicato
all'Amministrazione la volontà dell'A.T.I. aggiudicataria di avvalersi della possibilità prevista
all'art. 11 del Bando di Gara di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs.
n. 163 del 2006 (già art.37 quinquies della L. 109/1994) per la realizzazione e la gestione
dell'opera e che detta società di progetto sarà costituita in forma di società a responsabilità
limitata da tutti i partecipanti all'ATI con le seguenti quote di partecipazione che tengono conto
degli oneri dalle stesse rispettivamente assunti per la realizzazione dell'opera:
Rotice Antonio & C. S.a.s. ___________________________ 49,9%
P.F. Group S.r.l.
________________________ 49,9%
ICOS Sporting Club S.r.l. ___________________________ 0,1%
Studio DM & P. Associati ___________________________ 0,1%
Considerato che così come previsto dalla citata legge, una volta costituita e previa
comunicazione
concessionaria,
al
Comune,
subentrando
la
all'ATI
società
nel
di
progetto
rapporto
di
diventerà
concessione
essa
senza
stessa
necessità
di approvazione o autorizzazione ulteriori da parte di questo Comune;
Tenuto presente che il surrichiamato bando di gara, diversamente da quanto stabilito dalla
citata legge, non ha previsto l'ammontare minimo di capitale sociale di detta società di progetto
né le modalità per la eventuale cessione delle relative quote;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente sottopone a codesto
Organo l’opportunità di adottare l’atto che segue in uno con la relazione che precede.
Dalla Sede Comunale 16 dicembre 2009
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO n 5 DEL SETTORE 7°
IL DIRIGENTE
DEL 7° SETTORE
(geom. Matteo RUCHER)
(ing. Giovanni SPAGNUOLO
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto di quanto esposto nella narrativa che precede e sulla base della proposta
avanzata dall’Assessore preposto al Settore;
Ritenuto di dover condividere quanto in essa contenuto;
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48
del decreto legislativo 267/2000;
Acquisito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
(T.U.E.L.), il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settimo Settore, parere che viene
allegato agli atti della presente deliberazione;
Ritenuto non necessario il parere del Direttore di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, non avendo il presente provvedimento effetti di natura contabile;
A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge.
DELIBERA
Per i motivi di cui alla narrativa che precede e che qui di seguito per brevità s’intendono
integralmente riportati:
1)- di prendere atto della la volontà dell'A.T.I. aggiudicataria della concessione di progettazione,
costruzione e gestione di una piscina coperta da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, di
avvalersi della possibilità prevista all'art. 11 del Bando di Gara di costituire una società di
progetto ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. n.163 del 2006 (già art.37 quinquies
della
L.
109/1994)
per
la
realizzazione
e
la
gestione
dell'opera;
nonché
di
prendere atto che detta società di progetto sarà costituita in forma di società a
responsabilità
limitata
partecipazione
che
da
tutti
tengono
i
conto
partecipanti
all'ATI
con
degli
dalle
stesse
oneri
le
seguenti
quote
rispettivamente
di
assunti
per la realizzazione dell'opera.:
Rotice Antonio & C. S.a.s. ___________________________ 49,9%
P.F. Group S.r.l. ___________________________________ 49,9%
ICOS Sporting Club S.r.l. ___________________________ 0,1%
Studio DM & P. Associati ___________________________ 0,1%
2)- di stabilire che il capitale sociale minimo della società di progetto non potrà
essere inferiore a quello stabilito dal codice civile per le società a responsabilità
limitata;
3)- di stabilire altresì che le quote di detta società potranno essere cedute ad altri
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soggetti
finanziatori
in
possesso
dei
requisiti
di
ordine
generale
richiesti
dall'art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D. Lgs.
N. 163/2006 e
ss.mm.ii.)
fermo restando
che
i
per la partecipazione
soci
che
hanno
ad appalti
concorso a formare
di opere
i
pubbliche,
requisiti
per
la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla società di progetto e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino
alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera;
4)- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti di natura contabile;
5)- di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs 18 agosto 2002, n°267, il presente
provvedimento, immediatamente eseguibile, come da separata , unanime votazione
favorevole.
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