Linee guida per la qualità delle perizie psichiatriche nell’assicurazione federale per l’invalidità Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia SSPP Berna, febbraio 2012 Le autrici e gli autori, in ordine alfabetico: E. Colomb, V. Dittmann, G. Ebner, M. Hermelink, U. Hoffmann-Richter, H.G. Kopp, R. Mager, R. Marelli, H. Pizala, K. Rabovsky, I. Rajower, P. Vallon Consulenza giuridica: H. Mosimann, E. Murer Queste linee guida, compresa la bibliografia e i rimandi alla giurisprudenza, sono aggiornate periodicamente sotto la responsabilità della SSPP. Indice del contenuto Premessa…......……………………………........…………..….......................…3 Struttura della perizia psichiatrica nella procedura di accertamento secondo la LAI (linee guida formali) …………………………… ……..............................…….5 Chiarimenti circa il contenuto della perizia………………...…………………...…………………...11 1. Situazione iniziale e aspetti formali ............................................................. 11 1.1 Gestione del mandato peritale / aspetti formali ......................................... 11 1.1.4 Date di riferimento (del mandato, di ricezione del mandato, degli esami medici, della conclusione della perizia) ................................. 11 1.3 Basi per la perizia ..................................................................................... 11 3. Esame / intervista .......................................................................................... 12 4. Referto............................................................................................................ 14 4.3 Referti dell'esame ..................................................................................... 14 4.3.2 Ricorso a esami complementari .................................................... 14 6. Valutazione medica e medico-assicurativa ................................................. 16 6.2 Valutazione e classificazione dei disturbi e dei referti degli esami in relazione agli attuali sistemi diagnostici, e in relazione a valutazioni precedenti, eventualmente divergenti................................…........................................... ......................16 6.3 Discussione e valutazione medico-assicurativa ........................................ 16 Bibliografia............ ..................................................................................... 18 1. Bibliografia citata ............................................................................................. 18 2. Bibliografia di approfondimento ....................................................................... 19 Allegati (Nozioni) ........................................................................................ 23 2 Premessa Le linee guida per la qualità delle perizie psichiatriche pubblicate dalla Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia sono state elaborate, su incarico dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, da un gruppo di lavoro al quale hanno collaborato la Federazione dei Medici Svizzeri FMH, la Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia SSPP, la Società Svizzera di Psichiatria Assicurativa SSPA, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni SUVA e l’Assicurazione federale per l’invalidità AI. Obiettivo delle linee guida Le linee guida intendono unificare i metodi applicati per eseguire le perizie psichiatriche nell’ambito dell’assicurazione invalidità, così come la loro forma e il loro contenuto, secondo criteri scientifici, basati sull’evidenza di efficacia, o che incontrano il consenso degli esperti. Le valutazioni psichiatriche nell’ambito di una perizia sono formulate tenendo in considerazione un elevato numero di singole informazioni. A causa della molteplicità delle fonti, non sempre è possibile giungere a valutazioni concordi con responsi univoci.1 Scopo delle linee guida è, pertanto, contribuire a migliorare l’esame psichiatrico e rendere le valutazioni più precise, affidabili e riproducibili.2,3 Fondamenti e contenuto delle linee guida Le linee guida si riferiscono a conoscenze specialistiche della psichiatria e della medicina assicurativa, alla giurisprudenza federale e alla bibliografia specializzata. Si tiene conto di pubblicazioni di rilievo, ma senza alcuna pretesa di esaustività. Fondamentale elemento di confronto sono, in particolare, le linee guida pubblicate nel 2004 dalla Società Svizzera di Psichiatria Assicurativa4. Al fine di redigere le presenti linee guida, sono stati selezionati gli elementi significativi per la elaborazione di perizie nell’ambito dell’assicurazione invalidità, qui esposti seguendo un ordine dettato da aspetti contenutistici e dallo svolgimento cronologico di una perizia. Qualifiche, atteggiamento, ruolo e compiti del perito Una perizia psichiatrica per l’AI può essere elaborata solo da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia (cfr. sentenza del 29.5.2009, 9C/2009, consid. 4). In un quadro istituzionale, è possibile delegare compiti parziali a un medico assistente che sta seguendo una formazione in psichiatria e psicoterapia. Ciò significa che lo specialista esegue personalmente parti dell’intervista e garantisce la supervisione durante l’ulteriore svolgimento della perizia, che firmerà di proprio pugno assumendosene la responsabilità (cfr. sentenza del 4.1.2008, I 77/2007, consid. 6.3). Se, in un determinato incarto, dovesse trovarsi in una situazione in cui non potesse garantire la propria imparzialità, è tenuto a rifiutare l’incarico. Il medico curante non può redigere una perizia per un suo paziente. 3 Scopi e requisiti di una perizia psichiatrica Le condizioni giuridiche che sono tenute a rispettare le perizie mediche per l’AI, in particolare quelle psichiatriche, sono rette dalla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)5, dalla relativa ordinanza, e dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)6. Il Tribunale federale considera che un rapporto medico abbia valore probatorio alle seguenti condizioni: tiene conto di tutte le informazioni rilevanti per gli oggetti del contendere, si fonda su esami completi, prende in considerazione anche i disturbi che vengono contestati, è elaborato con la conoscenza degli incarti precedenti (anamnesi), risulta plausibile nell’esposizioni degli aspetti medici, e, nella valutazione della situazione da un punto di vista medico, giunge a conclusioni motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c). Il Tribunale federale ha, inoltre, emesso numerose decisioni concernenti l’approccio, in medicina assicurativa, a determinate costellazioni o quadri sintomatici (ad es. disturbi somatoformi dolorosi, distorsioni della colonna cervicale). La perizia (psichiatrica) deve in primo luogo stabilire, dal punto di vista medico, se, e in che misura, oppure entro quali limiti, sia o dovrebbe esser possibile per l’assicurato, esercitare l’attività (professionale) svolta in precedenza e, anche, stabilire quali altre attività il periziando possa esercitare, più adatte ai dolori accusati, entro quali limiti, e, se occorre, in che misura. Qualunque ulteriore valutazione di questi elementi è di competenza esclusiva delle istanze chiamate ad applicare il diritto, cui deve pertanto essere demandata. In altre parole, non è compito di chi redige la perizia prendere posizione su nozioni quali “capacità di guadagno”, “invalidità”, o simili. Metodologia della perizia Per garantire una diagnosi e una valutazione di medicina assicurativa fondate (ad es. per quanto concerne capacità di lavoro e la capacità di guadano), il perito adotta un approccio metodologico multiplo. La diagnostica di base si fonda sull’analisi dell’incarto, sull’intervista, sull’esame clinico, e su strumenti specifici della medicina. Se vi è un’indicazione in questo senso, e il perito dispone delle competenze necessarie, si può considerare l’opportunità di ricorrere ad altri strumenti di esame (cfr. 4.3.2.). Importanza e valenza di queste linee guida Queste linee guida hanno un carattere di raccomandazione, da cui è possibile derogare in singoli casi fondati. Alle istanze chiamate ad applicare il diritto servono come strumento di orientamento per valutare la qualità delle perizie psichiatriche. Si concentrano soprattutto sulla struttura e sullo svolgimento della perizia. Le cosiddette “direttive formali” indicano, dapprima, quella che dovrebbe essere la struttura della perizia. La seconda parte propone sussidi e strumenti decisionali in merito a singoli punti indicati nelle linee guida formali. 4 Struttura della perizia psichiatrica nella procedura di accertamento secondo la LAI 1. Situazione iniziale e considerazioni formali Il destinatario di una perizia medica è il suo mandante, che è anche il solo ad avere la facoltà di porre domande di chiarimento sul referto presentato. Solo il mandante può diffondere copie della perizia. Il responsabile documenta di aver informato l’assicurato sulle condizioni e lo scopo della perizia (scheda informativa standard, cfr. allegato). Si occupa della corrispondenza alla quale può dar luogo la perizia presentata. In particolare, è tenuto a rispondere alle domande di chiarimento inoltrate dal mandante, se possibile entro 4 settimane lavorative. 1.1 Svolgimento del mandato / considerazioni formali 1.1.1 Dati concernenti il mandante 1.1.2 Dati concernenti il periziando (cognome, nome, data di nascita, indirizzo, numero di assicurato, dati per la verifica dell’identità) 1.1.3 Dati concernenti il responsabile della perizia (il perito: indirizzo, qualifiche ecc.) 1.1.4 Date di riferimento (del mandato, di arrivo del mandato, degli esami medici, della chiusura della perizia) 1.2 Motivo della perizia Questo capitolo espone gli elementi essenziali del mandato, precisando chi ha richiesto la perizia, quando e a quale scopo. Se nutre ancora dubbi su quanto sottopostogli dal mandante, il perito chiede chiarimenti. Può rifiutare le domande che suggeriscono già una determinata risposta (domande tendenziose). 1.3 Basi per la perizia 1.3.1 Elenco dei documenti contenuti nell’incarto disposizione dal mandante (ad es. atti SUVA/AI) 1.3.2 Elenco sommario degli atti supplementari presentati dal perito, oppure giunti da altra fonte, e delle domande rivolte per telefono ad es. al medico curante messo a Una copia degli atti supplementari aggiunti dal perito è messa a disposizione del mandante, assieme alla perizia, per la procedura AI. Il mandante può così completare l’incarto. 1.3.3 Esami e referti propri In questa parte figurano dati sulla durata dell’esame (data e ora: “da… a…”; nel caso di più appuntamenti, i dati concernenti ogni seduta). Se gli esami si svolgono alla presenza di un interprete, se ne indicano il nome, così come l’organizzazione per la quale lavora e la lingua utilizzata. 5 1.3.4 Esami, perizie e rapporti complementari Questo capitolo indica i dati concernenti la persona che ha svolto l’esame e il perito: titolo, data dell’esame e eventualmente della valutazione, anche nel caso di esami strumentali, di esami di laboratorio, e così via. Se, per approfondire l’incarto, il responsabile si rivolge al medico curante, al terapeuta, al datore di lavoro, e così via, si deve sincerare che nella risposta scritta figurino anche le domande che ha posto (in caso di colloquio telefonico, le annota assieme alle risposte ottenute). 1.3.5 Indicazioni di terzi 2. Estratto degli atti Gli atti rilevanti dell’incarto devono essere menzionati in ordine cronologico, con l’indicazione dell’autore, della data dell’atto, se occorre dell’eventuale mandante o dei destinatari. Saranno menzionate le diagnosi, i referti, le valutazioni, o eventuali incongruenze. In questo capitolo non si esprime alcun giudizio di valore sul contenuto degli atti. 3. Esame Il perito è tenuto a informare il periziando sull’obiettivo, sul motivo e sullo svolgimento della perizia (cfr. allegato 1). Il perito ha l’obbligo di esaminare personalmente il periziando. 3.1 Dati segnalati spontaneamente dal periziando in occasione d’un colloquio aperto 3.2 Temi da affrontare in un colloquio approfondito, da proporre in modo selettivo in funzione della problematica espressa nel mandato In particolare, vanno affrontate direttamente con il periziando le discordanze manifeste tra quanto dichiara oggi e i dati che figurano nell’incarto, facendogli comprendere che si tratta di chiarire queste contraddizioni, e non di accusarlo, né tanto meno di giudicarlo negativamente. A questo scopo è necessario conoscere con a fondo gli atti dell’incarto. 6 3.2.1 Disturbi attuali (colloquio libero e successiva intervista strutturata) Attuali disturbi; insorgenza e decorso dei disturbi psichici; trattamenti (successi, insuccessi, intolleranze ecc.); quale idea si fa il periziando della sua malattia (a cosa ne attribuisce le cause, portata e pericolosità del danno alla salute, che idea si fa della terapia e della prognosi, ecc.); gestione dei disturbi nella vita quotidiana; quali strategie di adattamento (“coping”) adotta; cosa si attende dal futuro, come si rappresenta il decorso futuro della malattia. 3.2.2 Anamnesi sistematica, psichiatrica e somatica, che tenga conto anche del consumo di sostanze psicotrope, eventualmente della sessualità, e così via 3.2.3 Anamnesi familiare / ereditarietà 3.2.4 Avvenimenti particolari alla nascita, sviluppo durante la prima infanzia, relazioni all’interno della famiglia primaria, comportamenti particolari nel periodo prescolastico e in quello scolastico 3.2.5 Iter scolastico e professionale, cariche e attività esercitate a titolo di volontariato, servizio militare. 3.2.6 Attività professionali e cariche esercitate nella professione, interruzione dell’attività professionale (data e circostanze), eventuali esperienze con provvedimenti d’integrazione o con tentativi di ripresa lavorativa 3.2.7 Anamnesi sociale (ad es. abitazione, situazione finanziaria, situazione debitoria, relazione di coppia, figli, affidamenti, misure tutorie, versamento di alimenti, eventualmente anche nel paese di origine, rete e organizzazione delle relazioni sociali, gestione dei disturbi da parte dell’ambiente sociofamiliare, ecc.) 3.2.8 Svolgimento dettagliato e rappresentativo di una giornata tipo, organizzazione del tempo libero, hobby, aiuti cui ricorre nell’ambito dell’economia domestica e della vita di tutti i giorni, utilizzazione di mezzi di trasporto, in che modo è stato raggiunto il luogo dell’esame medico, viaggi turistici ecc. 3.2.9 Trattamento/i seguito/i finora, incluse le medicine (riportare anche dati concernenti metodi al di fuori della medicina universitaria; segnalare anche l’eventuale assenza di terapia; indicare da quale medico sono prescritti i trattamenti) 3.2.10 Esperienze di vita decisive; eventuali infrazioni alla legge (ad es. anche nell’ambito della circolazione stradale) 3.2.11 Aspettative per il futuro in generale, e, in particolare, per quanto riguarda attività professionali o il reinserimento 7 4. Costatazioni 4.1. Osservazioni sul comportamento e sull’aspetto esteriore Descrivere, ad esempio, le interazioni (ad es. con persone di riferimento ecc.), la cooperazione e la motivazione, ma anche il livello di stress al momento dell’arrivo, e all’inizio del colloquio. 4.2 Comprensione linguistica Indicazioni sulla madrelingua del periziando, sulla conoscenza attiva e passiva della lingua nazionale di dove abita. Segnalare la lingua nella quale si è svolto il colloquio, l’eventuale coinvolgimento di un interprete e, eventualmente, anche le interazioni del periziando con quest’ultimo. 4.3 Referti dell’esame L’esame in vista della perizia deve essere esauriente e completo per quanto riguarda i disturbi accusati e le domande poste. Risultati poco sicuri o poco chiari possono essere verificati nuovamente mediante esami ulteriori, a seconda delle possibilità. Se non fosse possibile, essi vanno indicati come dati che non è stato possibile chiarire con maggiore precisione. 4.3.1 Status psichiatrico È obbligatorio un esame psichiatrico clinico completo, che comprenda anche lo status clinico secondo il sistema AMDP, e una descrizione della personalità. 4.3.2. Esami complementari (da attuare in base alle necessità del caso: comprese le informazioni relative alla persona che li ha effettuati, la sua funzione, la sua istituzione, e la data dell’esame) 4.3.2.1 Accertamento somatico In molti casi, è già disponibile un bilancio della la situazione somatica al momento della perizia psichiatrica. In tal caso, per la perizia psichiatrica un esame fisico non è di primaria importanza, e vi si può quindi rinunciare. Un accertamento somatico può essere richiesto tramite il mandate se la perizia psichiatrica evidenzia elementi (nuovi) che suggeriscono l’esistenza di problemi somatici, o se l’assicurato, sul piano somatico, non è stato esaminato in un modo abbastanza dettagliato. 4.3.2.2 Esami psicologici complementari (che riguardano particolare capacità funzionali e diagnosi di personalità) in In caso di indicazioni fondate (ad es. per sospetto di disturbi neurocognitivi; per disturbi difficili da obiettivare, oppure di limitazioni funzionali dichiarate) si può prendere in considerazione un esame testistico appropriato che misuri la capacità funzionale, il grado di motivazione del periziando o la validità dei sintomi accusati. Queste procedure non sostituiscono il bilancio peritale, ma costituiscono esami complementari, parte integrante della valutazione complessiva. 8 4.3.2.3 Esami strumentali ed esami di laboratorio Va precisata l’indicazione di ogni esame, ad es. nel caso della misurazione dei tassi ematici dei farmaci. 5. Informazioni fornite da terzi Il perito deve chiarire alla persona che fornisce informazioni lo scopo delle domande che le saranno poste (perizia per l’AI) e illustrarle i vincoli del segreto professionale. Occorre dapprima accertarsi di avere l’autorizzazione dell’assicurato (ad es. la firma nel formulario di annuncio all’AI, o la procura già trasmessa ad altri mandanti). Anche per chiedere informazioni a parenti dell’assicurato occorre dapprima la sua autorizzazione (orale). Le informazioni fornite da terzi possono costituire un elemento importante della perizia, ma non sono indispensabili per ogni perizia. Il perito deve segnalare, nel suo rapporto, tutte le formazioni fornite da terze persone. Le informazioni fornite da persone di riferimento dell’assicurato devono essere raccolte e interpretate con particolare cautela, poiché possono esistere relazioni di dipendenza. In linea di massima, informazioni da richiedere ai medici curanti, ai datori di lavoro, alle autorità, devono essere sollecitate per iscritto da parte del mandante o da parte di una istanza autorizzata da quest’ultimo. In generale, sono sollecitate e raccolte per iscritto dal mandante, oppure da qualcuno da esso delegato. 6. Valutazione medica e medico-assicurativa 6.1 Sintesi della storia personale, professionale e sanitaria del periziando e descrizione della sua situazione psichica e sociale e medica attuale 6.2 Valutazione e classificazione dei disturbi e dei risultati degli esami in relazione agli attuali sistemi diagnostici e in relazione a valutazioni precedenti, eventualmente divergenti Motivazione delle diagnosi, eventuale discussione delle diagnosi differenziali, indicazione chiara dei criteri soddisfatti nei differenti sistemi diagnostici, con attenzione al caso concreto (ricorrendo ad esempi), valutazione motivata del grado di gravità dei disturbi. La valutazione se, sulla base dei criteri menzionati, i disturbi accusati possano essere considerati superabili, oppure no, compete alle istanze preposte all’applicazione della legge (cfr. allegato 2). 9 6.3 Discussione e valutazione medico-assicurativa Questa parte comprende la descrizione e la valutazione delle limitazioni funzionali e delle risorse esistenti del periziando, tendendo conto in modo critico del suo parere, della sua volontà di cooperare (comprese eventuali incongruenze), e di tutte le valutazioni anteriori proposte da specialisti e delle informazioni contenute nell’incarto. Per quanto riguarda la valutazione del potenziale di riabilitazione, conviene indicare se le cure effettuate fino ad allora sono state efficaci e se le possibilità terapeutiche sono state esaurite, o se ci sono ancora opzioni terapeutiche da prendere in considerazione. In caso di perizie pluridisciplinari: si indichino data e partecipanti del colloquio di sintesi. Il rapporto peritale pluridisciplinare deve compendiare tutti i rapporti presentati dagli esperti, e deve motivare la valutazione globale della capacità funzionale in relazione agli elementi che ne sono il fondamento. In particolare, occorre discutere espressamente e nei dettagli se le singole riduzioni funzionali dovute ai disturbi tendano a rafforzarsi a vicenda (effetto di accumulo), oppure se le misure di protezione assunte offrano uno spazio poi anche ad altri disturbi (qui le riduzioni funzionali non si accumulano). La valutazione psichiatrica deve illustrare separatamente e in maniera esaustiva la situazione psichiatrica. Eventuali divergenze tra i singoli rapporti devono essere discusse e chiarite dai periti; eventuali divergenze che non sarà possibile superare devono essere commentate nel quadro della perizia pluridisciplinare. 6.4 Risposte ai quesiti peritali 7. Allegati 10 Chiarimenti circa il contenuto della perizia 1. Situazione iniziale e aspetti formali 1.1. Gestione del mandato peritale La condizione necessaria per l’allestimento di una perizia è l’esistenza di un mandato che comporti domande chiare, e una descrizione del quadro giuridico (p.es. perizia sulle condizioni che danno diritto alle prestazioni AI in una situazione di prima richiesta, di revisione della rendita, ecc.). Tutti i documenti disponibili devono essere acclusi al mandato (rapporti medici, incarto AI, ecc.), compresi i rapporti AI aggiornati, redatti dallo psichiatra e dallo psicoterapeuta curanti, e dal medico di famiglia. I documenti sono redatti in modo comprensibile all’esperto (lingua, leggibilità, ecc.). Alle domande poste dal mandato si deve rispondere in termini medici. Per quanto concerne il grado di precisione delle risposte, al perito è lasciato un margine adeguato alla questione in discussione. Sono da evitare le domande tendenziose (che suggeriscono determinate risposte). Il perito esamina accuratamente i termini in cui viene posta la questione, e le domande cui si chiede una risposta. All’occorrenza, chiede al mandante di adattarli, precisarli o completarli. Se necessario, il perito è autorizzato a procurarsi direttamente eventuali documenti mancanti, poiché lavora su mandato AI che, a sua volta, dispone delle autorizzazioni necessarie. Questi documenti vanno poi consegnati alle autorità AI, che li accludono agli atti. … 1.1.4. Date di riferimento (del mandato, di ricezione del mandato, degli esami medici, della conclusione della perizia) La perizia deve essere elaborata in un lasso di tempo adeguato, che tenga conto della sua eventuale complessità. Il mandante deve essere informato al più presto di un eventuale ritardo prevedibile, e concordare con lui come proseguire. Il ritardo dev’essere giustificato (esami complementari, difficoltà nell’esame, errore di valutazione della complessità del mandato, ecc.). … 1.3. Basi per la perizia Il perito verifica che gli atti forniti siano completi e comprensibili. Il mandante procede alla traduzione dei documenti importanti, redatti in una lingua straniera. In mancanza, il perito può richiederne una traduzione al mandante, così come può chiedere che l’assicurazione rielabori eventuali documenti poco chiari. Un mandato può essere respinto se la documentazione necessaria dovesse risultare lacunosa o incomprensibile, oppure anche per ragioni emergenti nello studio degli atti. Tra questi possono essere evocati, a titolo di esempio, un conflitto d’interesse scoperto al momento dell’esame, o in seguito ad un comportamento aggressivo da parte del periziando, dove dunque il quadro peritale usuale appare inadeguato. Una volta accettato il mandato, il perito comincia a studiare attentamente l’incarto fornitogli, concentrandosi sugli elementi pertinenti dal punto di vista psichiatrico (patologia psichiatrica, osservazioni sul comportamento ecc.) tenendo conto di documenti medici e non medici (ad es. del rapporto di un centro di riabilitazione). Nella perizia, può citare alla lettera i passi importanti, oppure riferirne il senso. Può anche esprimere un parere sul loro contenuto. 11 Perizia monodisciplinare Le autorità AI richiedono una perizia monodisciplinare se ritengono che gli aspetti da chiarire siano esclusivamente di natura psichiatrica, al momento dell’esame del diritto alle prestazioni AI. Nel quadro di una perizia monodisciplinare, il perito può affidare a terzi non solo analisi di laboratorio, ma anche test psicologici (ad es. test di personalità, o riguardanti le capacità funzionali ad es. sul piano neuro-psicologico), integrandone in seguito i reperti nella sua valutazione finale. Se ritiene necessario per il suo compito che siano eseguiti esami di medicina organica, deve dapprima ottenere il consenso del mandante. Se quest’ultimo rifiuta di accollarsi le spese derivanti da questa perizia parziale, o da un mandato complementare, il perito segnala, nella sua valutazione finale, che gli è stato posto questo limite. In ogni caso, la valutazione psichiatrica deve tener conto dei referti somatici che sono stati comunicati dal mandante. Perizia psichiatrica nell’ambito di una perizia pluridisciplinare Una perizia psichiatrica può anche essere parte di una più vasta perizia pluridisciplinare. La procedura e il metodo applicati a questa perizia sono in larga parte gli stessi. Ad ogni modo, la valutazione psichiatrica deve adeguatamente tener conto delle osservazioni e delle diagnosi pertinenti evidenziate dalle altre discipline coinvolte. … 3. Esame / intervista Contesto Per l’intervista si raccomanda di prevedere una durata adeguata. In particolare nel caso di una prima perizia, di quadri clinici fluttuanti, di difficoltà di comprensione, ecc., può essere opportuno incontrare la persona più volte. Se, inoltre, si rende necessaria una traduzione simultanea, occorrerà prevedere un margine di tempo maggiore. La traduzione sarà assicurata da un interprete qualificato. Il perito farà in modo di non essere disturbato durante il colloquio peritale, e garantirà la sicurezza di tutte le persone coinvolte (ad es. in casi di urgenza medica). Il colloquio peritale ha luogo, eccezion fatta per casi motivati, alla sola presenza dell’assicurato (e, se occorre, dell’interprete qualificato), poiché la presenza di familiari o di terze persone può essere controproducente e pregiudicare la significatività dei risultati7,8. In alcuni casi, può essere eccezionalmente opportuno svolgere una parte almeno dell’intervista alla presenza o con l’aiuto di un familiare. In tal caso, nel rapporto di perizia deve figurare chiaramente quali informazioni sono state fornite direttamente dall’intervistato e quali dall’altra persona. Le interazioni, o singoli fatti osservati in questo contesto allargato, vanno descritti nella perizia, e integrati nella valutazione conclusiva. È il perito a decidere, in ultima istanza, se all’esame potranno o meno partecipare terze persone (cfr. sentenza del 26.6.2007, I 42/06, consid. 4.5). L’esame effettuato nell’ambito della perizia deve evitare, nella misura del possibile, effetti perturbatori per l’assicurato. Infatti, una perizia rappresenta una situazione potenzialmente penosa e carica di stress, che neppure un approccio cauto e un’attitudine empatica possono, a volte, mitigare. 12 Principi generali dell’intervista Lo stile dell’esame deve essere conforme alle norme professionali, e nel contempo, tenere conto dei quesiti posti, e dell’individualità del periziando. Occorre tenere conto delle facoltà cognitive di quest’ultimo, così come di eventuali patologie psichiche di cui potrebbe essere affetto, e dei vari aspetti legati alla sua personalità. L’esame deve integrare una vasta gamma di tecniche e di strategie esplorative, dal colloquio libero, a tipi di colloquio più strutturati. Durante l’intervista occorre indicare espressamente all’intervistato eventuali discrepanze tra quanto emerge dagli atti, dalle sue dichiarazioni, o dal suo comportamento osservabile. Si può trattare di semplici fraintendimenti (ad es. errori di date nell’incarto), d’informazioni biografiche contraddittorie, oppure di differenze tra la psicopatologia documentata e quella osservata. Nel limite del possibile, eventuali indizi di mancanza di collaborazione vanno chiariti nel corso del colloquio. In tal caso è molto importanze far capire al periziando che l’obiettivo consiste nel chiarire punti rimasti oscuri. Raccomandazioni sullo svolgimento di un’intervista Scopo di una iniziale libera espressione nel colloquio è di permettere al periziando di lasciare emergere i suoi sentimenti soggettivi e le sue valutazioni, per farsi così una prima idea un po’ più precisa sulle caratteristiche basilari della sua personalità, del suo vissuto, del suo comportamento e dell’organizzazione delle sue relazioni sociali. Questa tecnica può poi essere applicata in qualsiasi fase dell’esame, ad esempio di fronte a un tema che sembra particolarmente significativo. Dopo questa prima fase, è opportuno passare a un’intervista più strutturata e specifica, caratterizzata da uno stile più direttivo, eventualmente con domande chiuse, per approfondire il decorso pregresso dei disturbi e per evidenziare sintomi non ancora emersi. A prescindere da quanto indicato di propria iniziativa dall’intervistato, un esame psichiatrico deve raccogliere tutti i dati anamnestici (in parte cfr. “Referto”, infra) per quanto riguarda tutti i più importanti sintomi catalogati nel sistema AMDP.9 Le informazioni sul decorso dei disturbi riferiti comprendono anche i tentativi terapeutici intrapresi, il loro risultato, o i motivi dell’eventuale interruzione, e così via. In questa seconda fase si chiede, inoltre, al peritando, di esprimersi (implicitamente) sul suo modo di intendere la propria malattia, e (esplicitamente) su come si rappresenta il proprio futuro (riguardo alla malattia) e, soprattutto, sul come valuta la sua capacità al lavoro (in quale attività, a quale percentuale, a quali condizioni, ecc.). Talvolta è possibile già in questa seconda fase approfondire ulteriormente i tratti di personalità deducibili dall’anamnesi o dal comportamento (instabilità emotiva, tratti ossessivi o interpretativi, o anche caratteristiche più generali: ad esempio una personalità introversa, o estroversa, ecc.). In una terza fase è poi possibile porre domande più dirette e precise concernenti, ad esempio, l’anamnesi familiare, l’attuale terapia farmacologica, il consumo di sostanze nocive, la situazione sociale e la biografia. Particolarmente importante è la descrizione dello svolgimento dettagliato di una giornata tipo, poiché da questa descrizione emergono sovente indicazioni preziose quanto a interessi, attività, abitudini quotidiane e, di conseguenza, potenziale e risorse personali, se non, addirittura, eventuali contraddizioni con altri dati disponibili o con il comportamento osservato durante l’esame. L’analisi delle interazioni dei familiari con la sintomatologia riferita fornisce informazioni sull’eventuale presenza di fattori di rafforzo della sintomatologia stessa. 13 Al termine dell’esame si possono eseguire, sulla base di un’indicazione precisa, o anche solo seguendo una procedura standard, test orientativi sulle funzioni cognitive (test delle tre parole, contare all’indietro, comprensione dei proverbi, ecc.). Si possono anche sottoporre al peritando dei questionari diagnostici per consolidare le conclusioni del referto sulla psicopatologia. Da parte sua, il periziando ha, a questo momento, la possibilità di aggiungere eventuali informazioni complementari. Il rischio di fraintendimenti può essere ridotto, allorquando il perito ripete al periziando le informazioni che quest’ultimo gli ha appena fornito. Dispositivi speciali nel caso di periziandi di altre culture ed altre lingue Le barriere di comprensione vanno eliminate nella misura del possibile (cfr. sentenza del 4.1.2008, I 77/07, consid. 5.1.1). Se al mandante sono note difficoltà linguistiche, ne fa menzione al perito sin da subito. Nel caso di persone di lingua straniera occorre fare appello ai servizi di interpreti qualificati. Questo compito non può essere affidato a familiari del periziando. Anche i medici curanti e gli psicoterapeuti curanti possono dare indicazioni sulle capacità linguistiche dell’assicurato. In caso di dubbio, conviene parlarne direttamente con il periziando. All’inizio dell’esame occorre chiarire subito se l’interprete potrebbe trovarsi in difficoltà in seguito ad un eventuale conflitto di interesse. … 4. Referto … 4.3. Referti dell’esame … 4.3.2. Ricorso a esami complementari Oltre alla diagnostica di base menzionata sopra, in caso di una indicazione specifica, si può ricorrere a strumenti diagnostici complementari. Esami complementari generali Va presa in considerazione la possibilità di eseguire esami del siero e delle urine per escludere eventuali cause somatiche di sintomi psichiatrici. Per verificare il consumo regolare di sostanze psicotrope, si ricorre sempre più sovente all’analisi dei capelli. Se vi sono segni di mancata risposta terapeutica, se gli effetti secondari sembrano inadeguatamente gravi, se si nutrono dubbi sulla corretta assunzione dei medicamenti e così via, si raccomanda di verificare la concentrazione, nel siero sanguigno, degli psicofarmaci più importanti che sono stati prescritti e somministrati. Si può procedere nel seguente modo: dopo aver informato la persona ed essersi accertati in dettaglio del dosaggio, della frequenza e del momento dell’ultima assunzione del medicamento, si procede al prelievo di sangue. Le copie del referto vanno allegate alla perizia. L’interpretazione dei risultati richiede buone conoscenze di farmacocinetica; referti inconsistenti possono avere cause diverse (poor metabolizer, rapid metabolizer, disturbi dell’assorbimento, mancata assunzione ecc.). Ulteriori dati possono essere dedotti da un’analisi dei metaboliti. In singoli casi può essere appropriato eseguire un esame somatico. 14 Esami psichiatrici complementari A seconda della sintomatologia presentata, può essere opportuno ricorrere a questionari diagnostici (auto-somministrati, o gestiti da terzi). L’esame clinico resta ad ogni buon conto la base di riferimento per stabilire se i risultati raccolti nei testi psicologici sono attendibili. Test (neuro-)psicologico esteso Quando occorrono test impegnativi, ad esempio per stabilire una diagnosi sulla personalità, o il livello cognitivo funzionale, vale la pena incaricare uno psicologo o un medico specializzato. Questi risultati devono essere integrati nella valutazione medica globale, e nell’apprezzamento psichiatrico-assicurativo, in qualità di dati complementari. L’originale dei rapporti conclusivi su questi test deve essere allegato alla perizia. Altri esami complementari (ad es. strumentali) In singoli casi, alla luce di determinati indizi che emergono dai documenti presentati oppure dall’esame, il perito può richiedere ulteriori esami complementari, ad esempio esami strumentali. In particolare, nel caso di procedure onerose dal punto di vista dei costi, occorre verificare bene che l’indicazione sia adeguata rispetto ai quesiti medico-assicurativi, ai quali la perizia è volta a rispondere, e discuterne dapprima l’applicazione con il mandante. Valutazione dei disturbi In una perizia medico-assicurativa elaborata per conto dell’AI è obbligatorio prendere posizione sulla validità dei disturbi. Occorre anche, pertanto, valutare la coerenza interna dei disturbi e dei sintomi riferiti ma non direttamente osservati, e segnalare eventuali discrepanze e contraddizioni. A questo scopo, si consiglia di procedere a un confronto delle informazioni raccolte per mezzo dei diversi approcci metodologici. A questo proposito, sono specialmente utili le conclusioni dell’osservazione del comportamento, e l’evoluzione come è descritta nel catalogo dei criteri proposti nella letteratura specialistica10-12. Tra questi, si possono annoverare una descrizione dei disturbi palesemente confusa, l’incapacità di addurre dettagli o esempi di disturbi, anche dopo una domanda diretta, contraddizioni interne nell’anamnesi, incongruenze tra l’anamnesi e il comportamento oppure tra lo svolgimento dell’anamnesi, tra i dati anamnestici e il comportamento, o tra il decorso e la situazione attuale. Può essere opportuno ricorrere a test per la validazione dei sintomi. Il loro impiego richiede tuttavia una competenza specifica e un’indubbia esperienza. In particolare, nell’interpretare i risultati è utile osservare che questi strumenti, di solito, sono stati sviluppati per altre indicazioni, e non sono stati convalidati per le perizie psichiatriche. Indicazione, e integrazione di perizie parziali di discipline somatiche Se, per rispondere alle domande poste in vista della perizia, il quadro somatico non è ancora stato chiarito a sufficienza, con l’accordo del mandante, o con un incarico specifico da parte di quest’ultimo, è possibile ordinare una perizia somatica parziale. Visti i costi che implica, la sua esecuzione deve essere scientificamente motivata e concordata preliminarmente all’interno delle discipline somatiche sollecitate. Nel caso di una perizia somatica parziale, il referto psichiatrico dovrà citarne i passi più significativi. L’originale della perizia parziale deve essere allegato alla perizia psichiatrica. In particolare, gli aspetti centrali dal punto di vista medico-assicurativo che emergono dalla perizia somatica (valutazione della capacità lavorativa, provvedimenti suggeriti o ragionevolmente esigibili, prognosi ecc.) vanno rilevati opportunamente nel relativo capitolo della perizia psichiatrica e, infine, riassunti in una presa di posizione. 15 6. Valutazione medica e medico-assicurativa Principi ed elementi fondamentali della valutazione nell’ambito di una perizia La valutazione psichiatrica e medico-assicurativa, la sintesi e l’interpretazione degli elementi di analisi e dei referti raccolti, costituiscono la parte essenziale della perizia psichiatrico-assicurativa. Questo capitolo ne illustra il metodo e le procedure. 6.2. Valutazione e classificazione dei disturbi e dei referti degli esami in relazione agli attuali sistemi diagnostici, e in relazione a valutazioni precedenti, eventualmente divergenti Diagnosi sulla base di criteri La diagnosi si fonda su tutti i dati raccolti, e sulla loro valutazione. Il procedimento diagnostico integra tutte queste informazioni. E tiene conto di eventuali discrepanze, dandone una interpretazione. Il perito si limita a esprimere il suo punto di vista, basandosi sugli elementi raccolti. La diagnosi che ne deduce deve essere fondata. A questo scopo, va confrontata ai criteri attuali delle classificazioni ICD o DSM, verificando in base ai referti quali criteri diagnostici sono soddisfatti. Dopo aver discusso i criteri a favore della diagnosi, occorre presentare anche le diagnosi differenziali. Le eventuali contraddizioni (ad es. tra la documentazione presentata e il risultato degli esami clinici, tra disturbi addotti e le osservazioni fatte durante l’esame clinico, tra i risultati dell’esame clinico e i referti provenienti dagli esami complementari), devono essere menzionate e chiarite nel limite del possibile. Nel far ciò, occorre tener conto dei processi dinamici nel decorso del disturbo psichico, e degli aspetti contestuali delle osservazioni, che fanno a loro volta parte del processo diagnostico. 6.3. Discussione e valutazione medico-assicurativa Valutazione delle limitazioni funzionali alla luce dei criteri Una ulteriore fase serve a verificare i disturbi accusati dal periziando rispetto alle sue attività e alla sua partecipazione. Qui si fa riferimento alle fasi precedenti della valutazione, e, se è il caso, alle categorie di attività e di attitudini, eventualmente ricorrendo allo strumento valutativo Mini-ICF-APP13,14. La o le diagnosi emesse sono un riferimento per eventuali limitazioni funzionali: quali limitazioni possono risultare dalla diagnosi? Quali limitazioni si costatano? Con diagnosi ICD equivalenti, due individui possono presentare limitazioni diverse. Il grado di limitazione funzionale è influenzato dalla presenza o dalla coincidenza di certi sintomi, dalla loro espressione, dalle strategie d’adattamento dipendenti dalla personalità, tanto per fare un esempio. 16 Elaborazione di un profilo positivo delle capacità Il profilo delle capacità funzionali deve essere descritto sia negativamente sia positivamente. In tal modo le affermazioni su cosa e quanto il periziando sia ancora in grado di fare sono più attendibili. Importante è prendere concretamente posizione in merito a quali attività possa esercitare l’assicurato, in che percentuale, e a quali condizioni. Il perito dovrebbe pronunciarsi in questa fase anche sull’idoneità del periziando alla guida di veicoli a motore, se è in possesso di un permesso di condurre. Determinazione quantitativa e qualitativa della capacità funzionale e della capacità lavorativa Sulla scorta del profilo positivo delle capacità, si illustrano poi le limitazioni dell’idoneità al lavoro. Si tratta, innanzitutto, di definire la limitazione quantitativa della capacità al lavoro nell’attività professionale abitualmente praticata, indicando percentuali, oppure, in modo più preciso, il numero di ore (giornaliere, quante ore senza interruzione, quanti giorni la settimana). Delle limitazioni qualitative è già stata questione nell’ambito della valutazione negativa e positiva delle capacità funzionali (ad es. limitazioni della capacità di concentrazione o della capacità a lavorare in gruppo, capacità di sopportare lo stress, e simili). In seguito, occorre indicare la percentuale di tempo esigibile in un lavoro diverso, ritenuto adeguato alla limitazioni indicate, e che tenga conto delle limitazioni qualitative individuate. Occorre, inoltre, indicare altre possibili limitazioni delle capacità funzionali effettive o del rendimento nei limiti percentuali o orari indicati, con le relative implicazioni (ad es. maggior bisogno di pause). La determinazione delle limitazioni di cui soffre il periziando deve essere presentata in modo che sia comprensibile per il mandante o per altre istanze chiamate ad applicare la legge.15 Presa di posizione sulla possibilità di affrontare e “superare” i disturbi con uno sforzo di volontà La cosiddetta volontà di “superare” una limitazione è una nozione giuridicamente mal definita. La perizia, pertanto, non deve pronunciarsi in merito. Deve, invece, limitarsi a fornire le basi mediche che servano alla decisione giuridica, ossia chiarire se vi sono ragioni mediche che impediscano al periziando di esercitare una qualche attività, malgrado i suoi disturbi. Suo compito è dunque esclusivamente verificare le ragioni mediche che limitano dal punto di vista lavorativo la persona e, se occorre, illustrarle (cfr. allegato 2).16,17 Provvedimenti ragionevolmente esigibili Anche il concetto di “provvedimenti ragionevolmente esigibili” è mal definito dal punto di vista giuridico. Comporta sia aspetti medici, sia aspetti giuridici. La perizia si deve limitare ai primi, e chiarire se esistono motivi medici contro l’impiego in una determinata attività, oppure contro l’adozione di provvedimenti professionali o terapeutici suscettibili di migliorare la capacità lavorative. È il caso ad es. quando esistono contro-indicazioni, o quando è presente un rapporto sfavorevole tra rischi e benefici.18,19 Prognosi in prospettiva psichiatrica e medico-assicurativa In conclusione, il perito deve indicare se e entro quanto tempo dall’inizio dei provvedimenti terapeutici suggeriti (secondo le direttive terapeutiche in vigore ad es. 20 ) si può prevedere un miglioramento dello stato di salute, o un miglioramento “significativo” della capacità lavorativa. Se occorre, si può raccomandare un periodo di tempo entro il quale dovrà essere effettuata una nuova valutazione. 17 Bibliografia 1. Bibliografia citata 1. Meins W (2010). Grenzen und Irrwege psychiatrischer Begutachtung. Der Medizinische Sachverständige 106, 153-157. 2. Dittmann V, Ebner G, Herdt J, Junge C, Träbert S (2009). Literaturstudie als Grundlage zur Entwicklung von evidenzbasierten Gütekriterien zur Beurteilung von psychischen Behinderungen. Forschungsprogramm zu Invalidität und Behinderung des Bundesamtes für Sozialversicherungen. www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html 3. Dittmann V (2005). Qualitätskriterien psychiatrischer Gutachten. Was darf der Jurist vom psychiatrischen Gutachter erwarten? In Ebner G, Dittmann V, Gravier B, Hoffmann K, Raggenbass R (a c. di), Psychiatrie und Recht. Zurigo: Schulthess, S.126-140. 4. Società svizzera di psichiatria assicurativa (2004). Linee guida della Società Svizzera di Psichiatria Assicurativa, nel campo delle perizie mediche che riguardano i disturbi psichici. Bollettino dei medici svizzeri 85, n. 20, 148151 5. Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). http://www.prointegral. ch/templates/rpintegral/docs/Invalidenversicherungsgesetz.pdf 6. Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). http://www.admin.ch/ch/i/rs/c830_1.html 7. Foerster K, Winckler P (2009). Anwesenheit dritter Personen. In Foerster K, Dressing H (a c. di), Venzlaff Foerster Psychiatrische Begutachtung. 5. ed. Monaco: Urban & Fischer, p. 19. 8. Hausotter W (2007). „Beistände“ bei Begutachtungen – aus der Sicht des medizinischen Sachverständigen. Der Medizinische Sachverständige 103, 27-29 9. AMDP (2006). Das AMDP-System. Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde. 8a ed. rivista. Göttingen: Hogrefe. 10. Slick DJ, Sherman EMS, Iverson GL (1999). Diagnostic Criteria for Malingered Neurocognitive Dysfunction: Proposed Standards for Clinical Practice and Research. The Clinical Neuropsychologist, 13, No.4, 545-561. 11. Svitak M, Müller-Svitak S, Rauh E (2007). Zur Anwendung von Glaubhaftigkeitskriterien in der Begutachtung somatoformer Störungen. Versicherungsmedizin, 59 (4), 170-75. 12. Blaskewitz N, Merten T (2007). Diagnostik der Beschwerdenvalidität Diagnostik bei Simulationsverdacht: ein Update von 2002 bis 2005. Fortschritte Neurologie Psychiatrie, 75, 140-54. 18 13. Linden M, Baron S (2005). Das Mini-ICF-Rating für psychische Störungen (Mini-ICF-P). Ein Kurzinstrument zur Beurteilung von Fähigkeitsstörungen bei psychischen Erkrankungen. Rehabilitation, 44 (3), 144-151. 14. Linden M, Baron S, Muschalla B (2009). Mini-ICF-APP. Mini-ICF-Rating für Aktivitäts- und Partizipationsstörungen bei psychischen Erkrankungen (Manual und Materialien). Berna: Verlag Hans Huber, Hogrefe. 15. Swiss Insurance Medicine (SIM, Comunità d’interessi svizzera medicina assicurativa) (a c. di) (2009). Attività lavorativa esigibile dopo un infortunio o una malattia. 2a ed. Winterthur: SIM. 16. Foerster K. (2009). Das Problem der „zumutbaren Willensanspannung“. In Foerster K, Dressing H (a c. di), Venzlaff Foerster Psychiatrische Begutachtung. 5a ed. Monaco: Urban & Fischer, p. 661. 17. Mosimann HJ, Ebner G (2008). „Objektiv nicht überwindbare“ Erwerbsunfähigkeit: Überlegungen zu Art. 7 Abs. 2 ATSG aus juristischer und psychiatrischer Sicht. Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge / Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle (SZS); 52, p. 513 ss. 18. Dittmann V (2009). Zumutbarkeit. In Foerster K, Dressing H (a c. di), Psychiatrische Begutachtung. 5a ed. Monaco: Urban & Fischer, pp. 931932. 19. Swiss Insurance Medicine (SIM, Comunità d’interessi svizzera medicina assicurativa) (a c. di) (2007). Attività lavorativa esigibile dopo un infortunio o una malattia. 1a ed. Winterthur: SIM. 20. Therapieleitlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie (DGPPN). www.dgppn.de/publikationen/leitlinien.html 2. Bibliografia di approfondimento Apfel T, Riecher-Rössler A (2005). Do Psychiatric Patients Receive Disability Pension before Adequate Diagnostics and Treatment? Evaluation of 101 Psychiatric Expertises Done on Behalf of the Swiss Invalidity Insurance at the Psychiatric Outpatient Department Basel in 2002. 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Le domande principali riguardano la determinazione se esistano diagnosi, e quali esse siano. Nel caso in cui almeno una fosse presente, è necessario definire in che misura si ripercuota sulla sua capacità di lavoro, in che misura occorra prevedere misure di tipo medico o professionali, e quale possa essere la prognosi. La decisione sul versamento di eventuali prestazioni non spetta al perito, il cui compito è esclusivamente quello di fornire le basi mediche sulle quali si fonderà la decisione del mandante (l’assicurazione). Come ogni medico, il perito è tenuto al segreto professionale; farà tuttavia pervenire al mandante tutte le informazioni raccolte nel corso della perizia, così come previsto e come figura nell’autorizzazione firmata dall’assicurato. Non è pertanto possibile comunicargli qualcosa in confidenza, pretendendo che mantenga il segreto verso il mandante. Se dovesse, tuttavia, verificarsi un caso simile, e se l’informazione comunicata costituisse un' elemento rilevante ai fini della perizia, quest’ultima non può essere fatta. Il periziando, inoltre, non ha il diritto di essere accompagnato da un’altra persona, durante il colloquio peritale. Né può incaricare qualcuno di essere presente alla raccolta di informazioni presso terze persone. Il periziando può chiedere una copia della perizia al mandante, una volta che questa sarà stata consegnata all’assicurazione. Il peritando è invitato a riassumere brevemente, con parole sue, le informazioni che gli sono state fornite, in modo da poter verificare che abbia capito, grazie alla ripetizione autonoma ma adeguata di quanto gli è stato comunicato. Allegato 2: Sulle nozioni di “sforzo ragionevolmente esigibile”, e di “superabilità” Per quanto riguarda la verifica delle prestazioni dovute dalle assicurazioni sociali in caso di disturbi algici, a iniziare dai disturbi somatoformi persistenti (DTF 130 V 352), la giurisprudenza parte dal principio che i dolori lamentati, quando non sono sufficientemente spiegabili con referti medici correlati accertabili e formulati in maniera corretta e coerente, non possano, di norma, limitare sul lungo termine la capacità lavorativa, in modo tale da comportare un’invalidità. Si deve dunque presumere che questi disturbi siano superabili con uno sforzo di volontà. Per rovesciare questo presupposto, in alcuni casi eccezionali, e per giungere alla conclusione che è impossibile esigere ragionevolmente un tale sforzo di volontà per superare il dolore e riprendere il lavoro, la giurisprudenza si fonda su alcuni criteri (ispirati ai criteri prognostici elaborati da Klaus Foerster). In caso di disturbi algici, per l’applicazione del diritto è utile che la perizia psichiatrica faccia riferimento a questi criteri: l’esistenza di una comorbilità psichica sufficientemente grave, intensa, radicata e durevole; associazione ad una patologia fisica cronica, e il fatto che la malattia duri da parecchi anni, con una sintomatologia invariata, quando non aggravatasi, e senza remissione stabile; un isolamento 23 sociale comprovato, in tutti gli ambiti della vita; un disturbo dall’evoluzione cristallizzata, inaccessibile a qualunque cura, risultante da un conflitto endopsichico irrisolto, con effetti psichici liberatori nell’immediato (beneficio primario della malattia); il risultato insoddisfacente d’un trattamento adeguato (effettuato secondo differenti approcci terapeutici), e interventi riabilitativi falliti, malgrado la motivazione e l’impegno personale mostrati dell’assicurato (DTF 136 V 281 consid. 3.2.1). 24