LA GESTIONE DELLA
PREVENZIONE E DELLA
SICUREZZA IN AZIENDA
Il decreto legislativo 626/94
Sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro
TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di
videoterminali
ING. F. DE BENEDETTA
vdt1
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SICUREZZA IN AZIENDA
Le prescrizioni non si
applicano ai lavoratori
addetti: (art. 50)
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un
sistema di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati “portatili” ove non siano
oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di
lavoro;
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vdt2
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Le prescrizioni non si
applicano ai lavoratori
addetti: (segue)
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa
e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
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vdt3
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SICUREZZA IN AZIENDA
Definizioni
(art. 51)
 videoterminale
schermo alfanumerico o grafico...
 posto di lavoro
l'insieme che comprende
 le attrezzature munite di videoterminale
 la tastiera o altro dispositivo di input
 il software per l'interfaccia uomo-macchina
 le altre attrezzature (stampante, modem, telefono,
supporto per i documenti, ecc.)
 la sedia ed il piano di lavoro
 l'ambiente di lavoro immediatamente circostante
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vdt4
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Definizioni (segue)
 lavoratore
il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminale in modo sistematico ed abituale, per
almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte
le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la
settimana lavorativa
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vdt5
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SICUREZZA IN AZIENDA
gli obblighi fondamentali per
il datore di lavoro (art. 52):
analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi
b) ai problemi legati alla postura e
all’affaticamento fisico e mentale
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale
d) adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al
comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione della incidenza dei rischi
riscontrati
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vdt6
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gli obblighi più rilevanti di
carattere organizzativo
 realizzare una distribuzione del lavoro atta ad evitare il più
possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni
 assicurare la fruizione di interruzioni di attività di 15 minuti
ogni 120 minuti di applicazione continuativa
 sottoporre a visita medica i lavoratori, prima della loro
destinazione al lavoro ai videoterminali
 sottoporre a visita medica ogni due anni i lavoratori con più
di 45 anni di età o quelli che, in sede di prima visita, siano
stati classificati come idonei con prescrizioni
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vdt7
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gli obblighi più rilevanti di
carattere organizzativo (segue)
 fornire agli utenti informazione e formazione
adeguate circa il posto di lavoro e lo svolgimento
delle attività
 fornire ai lavoratori (ed al rappresentante per la
sicurezza)
un’informazione
preventiva
sui
cambiamenti
tecnologici
che
comportano
mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in
riferimento alle attività con videoterminali.
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vdt8
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Le scadenze per
l'adeguamento alle norme

I posti di lavoro utilizzati successivamente al 31
marzo 1995 devono essere conformi alle
prescrizioni dell'allegato VII

I posti di lavoro utilizzati anteriormente al 31
marzo 1995 devono essere adeguati alle
prescrizioni dell'allegato VII entro il 1° gennaio
1997
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vdt9
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La sentenza della
Corte di Giustizia
delle Comunità Europee
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la
sentenza del 12 dicembre 1996, ha affrontato i seguenti
aspetti:
ammissibilità della definizione di lavoratore (art. 51)
posti di lavoro da rendere conformi
periodicità della sorveglianza sanitaria
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vdt10
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La definizione di lavoratore
Ai sensi della Direttiva CEE/90/200:
è lavoratore con videoterminale chi
utilizzi regolarmente durante un periodo significativo del
suo lavoro normale un’attrezzatura munita di
videoterminale
Su tale definizione, la Corte di Giustizia ha precisato che
spetta agli Stati membri precisarne la portata in occasione
dell’adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione
della direttiva.
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vdt11
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La definizione di lavoratore
Ancora la Corte di Giustizia ha precisato:
Tenuto conto del carattere vago dell’espressione di cui
trattasi occorre riconoscere agli Stati membri, nell’adozione
di tali provvedimenti di trasposizione, un ampio potere
discrezionale.
Di conseguenza la definizione di lavoratore data dal
legislatore italiano diviene una precisazione dell’utilizzo
“durante un periodo significativo del lavoro normale” e non
è sindacabile da parte della Corte di Giustizia.
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vdt12
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I posti di lavoro da rendere
conformi
Ai sensi della direttiva CEE/90/270:
i posti di lavoro con videoterminali devono essere resi conformi alle
prescrizioni dell’allegato tecnico
indipendentemente
dall’uso
continuativo o meno
l’articolato del D.Lgs. 626/94 è similare (art. 58)
quindi l’applicazione delle prescrizioni dovrà essere estensiva e non
limitata ai posti di lavoro di uso continuativo.
L’interpretazione restrittiva data originariamente dalla circolare 102/95
del Ministero del Lavoro è quindi da ritenersi superata
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vdt13
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La sorveglianza sanitaria
Ai sensi della Direttiva CEE/90/270:
la sorveglianza sanitaria deve essere periodica, per tutti i
lavoratori soggetti a tutela.
L’articolato del D.Lgs. 626/94 prevede una visita medica per i
lavoratori, prima che questi vengano addetti all’uso di VDT ,
con una periodocità solo in casi particolari.
Il testo di legge dovrà essere modificato, per adeguarlo alla
maggior tutela prevista dal Legislatore Comunitario.
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vdt14
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L’attuale situazione
sanzionatoria
Il decreto legge n. 670 del 30 dicembre 1996 (cosiddetto
decreto milleproroghe) aveva previsto all’art. 7 un
differimento dei termini per l’applicazione delle sanzioni in
materia di sicurezza.
In particolare, era previsto che, in caso di adempimento
alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, fino al
30/6/97 la contravvenzione venisse estinta senza il
pagamento
dell’oblazione
amministrativa
(ciò
limitatamente alla violazione di obblighi non ancora vigenti
al 31/12/1996)
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vdt15
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Le modifiche introdotte
dal Senato
In sede di esame per la conversione in legge , il
Senato aveva introdotto un emendamento , in forza
del quale la definizione di lavoratore ex art. 51 veniva
modificata, introducendo il limite di 20 ore
settimanali in luogo delle quattro ore giornaliere
continuative.
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vdt16
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La mancata conversione in
legge del D.L. 670/96
Il decreto legge 670/96 non è stato convertito in legge ed è quindi
decaduto.
La situazione sanzionatoria resta quella fissata dal D.Lgs. 242/96.
Le norme di tutela restano quelle fissate dal D.Lgs 626/94, come
modificate dal D.Lgs. 242/96.
I posti di lavoro da rendere conformi (ormai già al 1/1/97) sono tutti,
indipendentemente dalla continuatività dell’uso.
La sorveglianza sanitaria resta limitata ai lavoratori come definiti
dall’art. 51; tuttavia si attende un provvedimento di modifica, che la
renda periodica
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vdt17
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La valutazione dei rischi
nell'uso di attrezzature munite
di videoterminali
La letteratura scientifica sull’uso delle attrezzature
con videoterminali ha messo in evidenza tre
tipologie fondamentali di disturbi:
 affaticamento visivo
 disturbi muscolo-scheletrici
 stress
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vdt18
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Affaticamento visivo
(o Astenopia)
I disturbi riferiti più frequentemente dagli addetti a
videoterminali comprendono:
 senso di stanchezza o bruciore agli occhi
 difficoltà a fissare i caratteri
 visione poco nitida
 lacrimazione e forme irritative
Si tratta in ogni caso di disturbi reversibili, che
scompaiono dopo intervalli di riposo.
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vdt19
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I rischi per l'apparato
muscolo-scheletrico
I principali problemi a carico dell’apparato muscoloscheletrico consistono in disturbi dolorosi alla
colonna vertebrale e agli arti, ed in particolare alle
spalle, alle braccia, alle mani, al collo, alla schiena,
agli arti inferiori.
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I rischi da stress
I disturbi attribuibili a condizioni di stress possono
essere costituiti principalmente da irritabilità,
depressione, ansia, insonnia, mal di testa.
In generale, lo stress nasce da uno sfasamento (sia in
eccesso, che in difetto) tra le capacità di una persona e
l’impegno ad essa richiesto.
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Il decreto legislativo 626/94
Sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro
ALLEGATO VII
Prescrizioni minime
(Uso di attrezzature munite di videoterminali)
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Osservazione generale
L’utilizzazione in sé dell’attrezzatura
non deve essere fonte di rischi per i
lavoratori.
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Schermo
 caratteri ben definiti, di grandezza sufficiente,
adeguatamente spaziati
 immagine stabile
 brillanza e/o contrasto facilmente regolabili ed
adattabili al comfort ambientale
 orientabile ed inclinabile
 esente da riflessi molesti
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Tastiera
 inclinabile e dissociata dallo schermo
 spazio davanti alla tastiera sufficiente
l’appoggio delle mani e delle braccia
per
 superficie opaca atta ad evitare riflessi
 disposizione e caratteristiche dei tasti tese ad
agevolare l’uso
 simboli sufficientemente contrastati e leggibili
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Piano di lavoro
 superficie poco riflettente, dimensioni sufficienti
per
una
disposizione
flessibile
delle
apparecchiature
 supporto per i documenti stabile e collocato in
modo da ridurre al massimo i movimenti della
testa e degli occhi
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vdt26
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Sedile di lavoro
 stabile, atto a consentire libertà di movimento e
posizione comoda
 sedile ad altezza regolabile
 schienale regolabile in altezza ed inclinazione
 poggiapiedi in caso di necessità
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Ambiente
 Illuminazione
 illuminazione sufficiente e contrasto
appropriato tra schermo e ambiente
 strutturazione del posto di lavoro in rapporto
alle fonti di luce artificiale atta ad evitare
abbagliamenti e riflessi sullo schermo
 Riflessi e abbagliamenti
 sistemazione dei posti di lavoro in rapporto alle
finestre atta ad evitare riflessi sullo schermo
 dispositivo per attenuare la luce proveniente
dalle finestre
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Gli apparecchi d'illuminazione
idonei per videoterminali
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Ambiente (segue)
 Spazio
 Rumore
ben dimensionato
progettazione adeguata
del posto di lavoro, tesa a
non perturbare l’attenzione e la
comunicazione verbale
 Calore
le attrezzature non devono
essere fonte di disturbo
 Radiazioni ridotte a livelli trascurabili
 Umidità
mantenuta a livello
soddisfacente
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Interfaccia
elaboratore-uomo
 software adeguato alla mansione
 software di facile uso, adattabile alle conoscenze
ed esperienze dell’operatore
 formato e ritmo delle informazioni adeguati
all’operatore
 elaborazione delle informazioni da parte
dell’uomo
in
accordo
con
i
principi
dell’ergonomia
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L'ergonomia del software
Un buon programma deve
 essere facile da usare e da apprendere
 avere un'interfaccia uomo-macchina COERENTE
 ottimizzare la ripartizione dei compiti tra uomo e
macchina
 essere adattabile al livello dell'operatore
 perdonare gli errori
ING. F. DE BENEDETTA
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Consigli per gli acquisti
 Monitor
• dimensioni dello schermo e risoluzione adeguate al
compito
• non interlacciati e ad alta frequenza di refresh
• low emission (MPR2)
• marchio Energy Star
Non spendete
per uno schermo antiriflesso
Investite
in un monitor di maggiore qualità!
ING. F. DE BENEDETTA
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In definitiva
Progettare il posto di lavoro con riferimento al
compito dell'operatore
L'ergonomia di correzione costa di più
e dà risultati certamente inferiori
ad un intervento ergonomico
in fase di progettazione
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