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Esame di Stato conclusivo
dei corsi di istruzione secondaria di I
grado
A.S. 2011/2012
1
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Normativa di riferimento

Legge 169/2008 (3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla
classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti
che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,
un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.









2
DPR 122/09
art. 3 (esame di stato )
art.5 ( certificazione delle competenze)
art. 9 ( valutazione alunni con disabilità)
art.10 ( valutazione alunni con DSA)
Direttiva Ministeriale 22/2009
modello di diploma
Circ.Min. 49 del 20/05/10
valutazione alunni ed esame di stato
Circ.Min. 20 del 4/03/11
validità anno scolastico
Circ.Min. 46 del 26/05/11
valutazione alunni ed esame di stato
Nota minist. n. 6920 del 20 ottobre 2011: trasmissione direttiva n. 87 del 3/10/2011
criteri generali che l’INVALSI dovrà osservare nella predisposizione dei testi della prova
scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
d’istruzione.
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Recente Normativa
3

Circ.Min. 48 del 31/05/12
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione. Istruzioni a carattere
permanente
Relativo allegato tecnico (prova INVALSI)

Circ.Min. 49 del 31/05/12
Indicazioni Nazionali I Ciclo
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Validità dell’anno scolastico





4
“Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato . Per casi
eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire, in
collegio docenti, motivate deroghe al suddetto limite.”(DPR 122/09).
Deroghe per: gravi motivi di salute documentati,terapie e cure
programmate,donazioni di sangue,partecipazioni ad attività agonistiche e
sportive(CONI),adesioni a confessioni religiose,
DISAGIO FAMILIARE
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà pertanto alla
formale validazione dell’anno scolastico, computando preliminarmente il
monte ore annuo delle presenze e applicando, ove stabiliti, i criteri derogatori.
Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio
Docenti.
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Ammissione (1)
5
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è
disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini
della validità dell’anno scolastico, nei confronti degli studenti
che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal
consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore
a sei decimi (art. 3, comma 3, ed art. 2, comma 3, legge n.
169/2008 e art. 3 D.P.R. 122/09)
Conseguentemente, il Consiglio di classe formula un giudizio di
idoneità IN DECIMI, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all’esame medesimo, ai sensi dell’articolo 11,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2004.
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla
valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità
sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un
unico voto.
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Docenti di strumento
Decreto Ministeriale 6 agosto 1999
Art. 7 L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione
periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di
apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione
globale che il consiglio di classe formula a norma dell'art. 177 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 Art. 8 In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del
previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale
raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica
esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico.
Controverse sono le modalità di partecipazione dei docenti di strumento
alle sottocommissioni, in sede di esame di stato a conclusione del
primo ciclo di istruzione, per gli alunni non frequentanti il corso
musicale.( ci sono pareri discordanti ogni presidente deciderà in
merito)

6
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Ammissione (2)
Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo
16.4.94, 297, i docenti incaricati
dell’insegnamento della Religione Cattolica
Nota dell'USR Piemonte sulla partecipazione dei docenti di attività
partecipano
allacattolica
valutazione
solo
per gli
alternativa
alla religione
agli scrutini
intermedi
e finali nella
scuola
secondaria
II grado.avvalsi del loro
alunni
che sidi sono
A insegnamento.
seguito del passaggio Analogamente
in giudicato della sentenza
del TAR Lazio che
partecipano
annulla parzialmente il DPR n. 122/2009, i docenti di attività alternative
alla
valutazione
i docenti
incaricati
delle di classe
alla
religione
cattolica partecipano
a pieno
titolo ai consigli
per
le operazioni
di scrutinioall’insegnamento
periodico e finale nonchédella
all'attribuzione
attività
alternative
del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di primo e
religione
partecipano
docenti
secondo
grado,cattolica,
limitatamentenon
agli alunni
che seguonoi le
attività
medesime.
dello studio assistito

7
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Ammissione (3)

8
Concorrono al voto in decimi attribuito al
giudizio d’ammissione:
– La valutazione degli apprendimenti
conseguiti nell’anno e dei traguardi di
competenza raggiunti
– Il comportamento
- Il percorso triennale (griglia delibera CdD)
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Ammissione (4) : alunni con D.S.A.

9
“In sede di scrutinio finale, appare doveroso che i Consigli di
classe valutino con particolare attenzione le situazioni
concernenti gli allievi con Disturbo Specifico di Apprendimento,
verificando che in corso d'anno siano state applicate le
indicazioni inserite nelle note emanate da questo Ministero
(nota 5.10.2004 prot. 4099/A/4 - nota 5.01.05 prot. 26/A - nota
1.03.2005 prot. 1787 - CM 10.05.2007, prot. 4674 D.M 170
2011) e siano stati predisposti percorsi personalizzati con le
indicazioni di compenso e dispensa”
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Ammissione (5) Indicazioni sui quadri



-

10
AMMESSO (l’alunno ha conseguito la sufficienza in tutte le
discipline e nella condotta)
AMMESSO (voto di consiglio) (l’alunno, che pure ha una o più
insufficienze in alcune discipline, è ritenuto, dal consiglio di
classe, che si esprime a maggioranza, comunque in grado di
sostenere l’esame);
NON AMMESSO queste le possibili motivazioni:
L’alunno non ha avuto validato l’anno scolastico (ha frequentato
per meno di tre quarti dell'orario annuale personalizzato)
L’alunno non ha riportato la sufficienza nel voto di condotta.
L’alunno non ha conseguito un adeguato numero di sufficienze e
dunque non è in grado di sostenere l’esame
Quadri esposti all’albo dell’istituto : “Ammesso” seguito dal voto
in decimi attribuito al giudizio di ammissione. In caso di non
ammissione comunicazione preventiva alle famiglie
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Seconda lingua comunitaria
(spagnolo/francese)

(rif.CM 48del 31/5/2012) Le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa,
possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un
unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l’opportunità che tali prove si
svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione. ….

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti
che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della
lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la
seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame. ……
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Prova nazionale (1)



Giorno di somministrazione:
18 giugno 2012
Tipologia delle prove:
Prove oggettive e semistrutturate
con quesiti sia chiusi che aperti.
Due sezioni: Italiano e Matematica.
Approfondimenti specifici sulla precedente prova su:
http://www.invalsi.it/esamidistato/risultati/risfree.php
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Prova nazionale (2): sezione di Italiano

Risulta divisa in due parti:
A - comprensione di un testo originariamente in italiano,
letterario (narrativo) di autore contemporaneo, racconto breve,
di una pagina, (presentato nella sua interezza), semplice, ma
concettualmente denso e dai contenuti accattivanti, seguito da
quesiti;
B – riflessione sulla lingua, quesiti sulle conoscenze
grammaticali (a completamento o a riconoscimento).
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Prova nazionale (3):
sezione di Matematica
14

La sezione di valutazione in matematica è costituita
da 20/22 quesiti sia a scelta multipla sia a risposta
aperta.

Sono ambiti di valutazione:
numeri,
geometria,
relazioni e funzioni,
misure, dati e previsioni.

Non occorre calcolatrice (calcoli semplici)
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Prova nazionale (4)
La prova è obbligatoria per tutti gli alunni che sostengono
l’esame





15
Durata di ciascuna prova: 75 minuti (esclusi i tempi di consegna,
istruzioni e quindici minuti di pausa tra una prova e l’altra)
(http://www.invalsi.it/esamidistato2012/documenti/normativa/Prot_som
m_PN_2012.pdf )
Consegna dei plichi la mattina alle ore 8.00
Apertura dei plichi in presenza degli alunni alle 8.30, con puntuale
verbalizzazione della procedura seguita e con annotazione delle
generalità dei due candidati e attestazione dell’integrità del plico. Nei
verbali relativi alle sezioni staccate e succursali è indicata anche l’ora
di apertura dei plichi.
Attribuzione dei due fascicoli ad ogni alunno
“Sono confermate, altresì, le modalità di vigilanza durante lo
svolgimento delle prove con particolare attenzione alla prova
nazionale”.
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Prova nazionale (5): casi specifici
–
16
In merito allo svolgimento degli esami per gli alunni con
disabilità o con difficoltà specifiche di apprendimento
CERTIFICATE, per gli alunni in ospedale e per gli alunni di
lingua nativa non italiana, è possibile oltre ad un tempo di
somministrazione maggiore, fare uso della strumentazione
compensativa e o modalità dispensative (cfr.Legge 170
2010 e linee guida).
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Studenti affetti da D.S.A. (1)
(DM 5669 /2011 (decreto attuativo legge 170/2010)
rif.CM 48del 31/5/2012):
I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010,
possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal
piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai
sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno
per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte,
sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto
dei testi della prova registrati in formato “mp3”.

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può
prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di
individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte
17
In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di
quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare
riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di
adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla
forma
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Studenti affetti da D.S.A. (2)
(rif.CM 48del 31/5/2012):

18
I candidati con disturbo specifico di apprendimento
(DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011,
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati
valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al
solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n.
323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione
delle prove differenziate va indicato unicamente
nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
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Studenti affetti da D.S.A. (3)


19
Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico
ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di
lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati
medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte.
La commissione, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova
orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo
svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine
delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con
il calendario delle prove orali.
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NOTA INVALSI SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PER
ALUNNI CON BES
Allievi con disturbi specifici di apprendimento (codice 4)
[…] è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di
30 minuti per ciascuna prova6 ) per lo svolgimento delle prove.
In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure
organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato
svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi
standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.
Per questa tipologia di allievi è possibile utilizzare, se ritenuto
opportuno, le prove in formato elettronico o in formato audio
(…). Tali prove devono essere state richiesta dalla scuola
all’atto dell’iscrizione al SNV 2011‐12.
20
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Considerazioni




21
si evince che la Commissione deve essere a conoscenza dei PdP
degli alunni DSA: questo può essere perciò allegato a verbale o può
essere menzionato nella relazione del Coordinatore di Classe
si evince che i criteri valutativi sia delle prove scritte che del colloquio
pluridisciplinare possono essere personalizzati; è buona prassi
esplicitarli ed allegarli a verbale assieme a quelli generali votati in
Collegio Docenti
la prova orale sostitutiva dello scritto non può essere inserita nel
colloquio pluridisciplinare; è bene in sede di riunione preliminare
stabilire le modalità, i tempi e quali componenti della commissione
parteciperanno alla prova sostitutiva
i candidati con esonero totale dallo studio di una o di entrambe le
lingue comunitarie, non ottengono il titolo di studio ma il rilascio
dell’attestato di frequenza e la certificazione delleprof.ssa
competenze
.
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Alunni Stranieri
Tenuto conto del percorso personalizzato degli
alunni stranieri e o neogiunti, nella valutazione
delle prove il consiglio privilegerà l’efficacia
comunicativa piuttosto che l’accuratezza scritta
o orale
I docenti vorranno pertanto riservare
maggiore considerazione per le corrispondenti
prove orali come “misura compensativa”.
22
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Colloquio pluridisciplinare (rif.CM 48del
31/5/2012):

23
Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le
conoscenze e le competenze acquisite, ma
anche il livello di padronanza di competenze
trasversali (capacità di esposizione e
argomentazione, di risoluzione dei problemi,
di pensiero riflessivo e critico, di valutazione
personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare
è attribuito un voto espresso in decimi.
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Voto finale (1)



24
L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con
valutazione in decimi alla cui determinazione concorrono il giudizio di
idoneità, le valutazioni delle prove scritte, inclusa quella nazionale, e
quella del colloquio; conseguono il diploma gli studenti che ottengono
una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi. Per media dei
voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le
prove d’esame il medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità
di ricorrere alla media ponderata.
In merito alla ipotesi di applicare un “bonus” in analogia all’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, si fa presente che tale
istituto non è contemplato da alcuna norma per l’esame finale del
primo ciclo
In sede d’esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che
conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la
lode dalla commissione che deciderà all’unanimità.
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Voto finale (2)
25

L’articolo 3 della legge n. 169/2008 ha innovato la materia della
certificazione delle competenze, prevedendo che sia accompagnata
da un voto espresso in decimi, sia al termine della scuola primaria che
della scuola secondaria di I grado. In particolare, l'esito dell'esame
conclusivo del primo ciclo è illustrato con una certificazione analitica
dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione
raggiunti dall'alunno.

In attesa della definizione, con decreto ministeriale, del modello di
certificazione delle competenze di cui all’articolo 10 del DPR
275/1999, le istituzioni scolastiche potranno procedere alla
sperimentazione di propri modelli sulla base delle esperienze condotte
negli anni precedenti.
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Voto finale (3)

26
voto finale:
“Il voto finale (in decimi, espresso in lettere) è
costituito dalla media dei voti ottenuta nel
giudizio di idoneità, nelle singole prove , nel
colloquio pluridisciplinare, arrotondata all’unità
superiore per frazione pari o superiore a 0,5.”
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Documentazione relativa all’esame (1)

Lo statino d’esame deve riportare:
–
–
–
–
–
27
Il voto d’ammissione/idoneità
I risultati degli scritti
I risultati delle prove nazionali
Il voto del colloquio pluridisciplinare
La conferma o meno del consiglio orientativo
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Documentazione relativa all’esame (2)
(rif.CM 48del 31/5/2012):


28
La certificazione delle competenze va espressa mediante
descrizione analitica dei diversi traguardi di competenza
raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi, ai sensi
dell’articolo 8, c. 1, del Decreto n. 122/2009.
Al riguardo, si fa presente che i descrittori analitici, formulati
solitamente in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di
padronanza della competenza, che partono da un livello base
fino all’eccellenza. Possono costituire riferimenti funzionali per
le scuole il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue, che prevede sei livelli di padronanza, utilizzabile tanto
per le lingue straniere quanto per la lingua italiana, e i Quadri
OCSE PISA, nonché i Quadri di riferimento elaborati
dall’INVALSI per la prova nazionale.
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PUBBLICAZIONE RISULTATI
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L’esito positivo dell’esame (dicitura “ESITO POSITIVO”), con
l’indicazione della votazione complessiva riportata, è
pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della
Commissione.
In caso di mancato superamento dell’esame, l’esito di questo è
pubblicato con la sola indicazione di: “ESITO NEGATIVO”.
Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove
differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei
tabelloni affissi all’albo della scuola.
E in vigore il nuovo modello di diploma (“Diploma di licenza
conclusiva del primo ciclo di istruzione”), approvato con D.M. n.
22 del 24 febbraio 2009.
Pubblicità degli atti (pubblicazione garante Privacy)
19/12/2015
prof.ssa Anna Brancaccio
Dirigente IC2
Rilascio diplomi (rif.CM 48del 31/5/2012):
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A seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica
amministrazione e della semplificazione, i certificati rilasciati
dalle istituzioni scolastiche devono riportare, a pena di nullità, la
dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto
agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi.” Tale dicitura, invece, non deve
essere apposta sull’originale del diploma di superamento
dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce
certificato, ma titolo di studio, e neppure sull’attestato di credito
formativo rilasciato agli alunni con disabilità e agli alunni con
disturbi specifici di apprendimento.
19/12/2015
prof.ssa Anna Brancaccio
Dirigente IC2
Pubblicazione di interesse (USR
Umbria)
Lupparelli- Manuale Esami I ciclo
http://www.robertostefanoni.it/a/esami/2008/internet/Lu
pparelli%20-%20manuale%20presidente.pdf
 Punti di interesse:
– giudizio sulla prova
– richiesta candidato esito prove scritte
– modifica voto degli scritti
 SW per la compilazione del tabellone
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19/12/2015
prof.ssa Anna Brancaccio
Dirigente IC2
Contenziosi
Criteri valutazione: La loro individuazione è compito primario della
plenaria alla sua prima riunione. Gli aspetti essenziali della relazione
delle terze che si riferiscono alla valutazione,
potranno essere tenuti in considerazione dalla commissione e
verbalizzati; per gli esami occorre cioè seguire chiari e sintetici criteri
di valutazione (per le prove scritte, per il colloquio), in modo
da evitare problemi per un eventuale contenzioso. Può essere utile il
ricorso a tavole sinottiche che, una volta individuate dalla commissione
come documento di riferimento, potranno essere allegate
agli atti d’esame. In ogni caso i criteri di valutazione sono di esclusiva
competenza della commissione d’esame
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19/12/2015
prof.ssa Anna Brancaccio
Dirigente IC2
Contenziosi
Attenzione al giudizio finale del livello globale di maturazione che,
come si è detto, è previsto dall’art. 3, comma 3bis della Legge 169 del
30 ottobre 2008, per il quale potrebbero emergere problemi, se non è
formulato con la necessaria coerenza. Il genitore può confrontare
questo giudizio globale con quello di ammissione, con i voti delle
varie prove e quello finale. Ora un giudizio globale scritto al termine
dell’esame non può affermare per esempio “che il candidato ha
confermato una conoscenza lacunosa delle discipline” quando nel
giudizio di ammissione c’era scritto che aveva “una buona conoscenza
delle discipline”; insomma non si “conferma” un giudizio che
inizialmente era diverso. Questo è un semplice, ma ricorrente
esempio, per ricordare che il presidente dovrà garantire che la
formulazione del globale, avvenga in modo coerente e senza
contraddizioni.
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19/12/2015
prof.ssa Anna Brancaccio
Dirigente IC2
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Procedure esami di stato 2011-12