DI SEGUITO È RIPORTATO IN LINGUA ITALIANA IL CONTENUTO DEI FINAL
TERMS (CD. CONDIZIONI DEFINITIVE), APPLICABILE AI CERTIFICATI DI
SEGUITO INDIVIDUATI, FERMO RESTANDO CHE:
(I) IL TESTO DI LINGUA INGLESE PREVARRÀ IN CASO DI EVENTUALE
DIVERGENZA CON, OD OMISSIONI NELLA, PRESENTE TRADUZIONE,
(II) AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI
PROSPETTI, NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DI EFFETTUARE, OVVERO
CONSEGNARE, LA PRESENTE AI POTENZIALI INVESTITORI, NÉ DI
TRASMETTERLA AD ALCUNA AUTORITÀ,
(III) LA PRESENTE TRADUZIONE È EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AL
FINE DI AGEVOLARE LA LETTURA DA PARTE DEI POTENZIALI
INVESTITORI DEL TESTO IN LINGUA INGLESE DEI FINAL TERMS REDATTI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5.4 DELLA DIRETTIVA SUI PROSPETTI (COME DI
SEGUITO DEFINITA), E, IN TAL SENSO,
(IV) I POTENZIALI INVESTITORI SONO INVITATI, AI FINI DI AVERE UNA
INFORMATIVA COMPLETA SULL'EMITTENTE E SULL’OFFERTA DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI, DI SEGUITO INDIVIDUATI, A LEGGERE
ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI MENZIONATI FINAL
TERMS E NEL PROSPETTO DI BASE (COME DI SEGUITO DEFINITO) ED
OGNI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO INDICATA.
IL TESTO DI LINGUA INGLESE DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
COSTITUISCE L’UNICO DOCUMENTO VINCOLANTE PER L’EMITTENTE NEI
CONFRONTI DEI DETENTORI DEI CERTIFICATI.
L’EMITTENTE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO
ALLA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI INSERITE NELLA PRESENTE
TRADUZIONE RISPETTO AI TERMINI PRESENTI NEI FINAL TERMS.
LA PRESENTE TRADUZIONE NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITA
SEPARATAMENTE DAI FINAL TERMS NÈ PER ALTRI SCOPI CHE NON
RIENTRINO ESPRESSAMENTE NELL’IPOTESI SOPRA INDICATA.
CONDIZIONI DEFINITIVE DEL 24 LUGLIO 2012
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LTD
(costituita secondo il diritto di Guernsey)
Programma per l’Emissione di Warrant e Certificati
garantito incondizionatamente e irrevocabilmente da Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank
(costituita secondo il diritto francese)
Serie n° 710
Emissione fino a 800.000 Certificati Equity Protection Quanto EURO legati all’Indice
S&P500©
Questi Certificati saranno distribuiti in Italia. Il Periodo di Sottoscrizione inizierà il 26 Luglio
2012 e finirà il 27 Agosto 2012
PARTE A - CONDIZIONI CONTRATTUALI
-1-
I termini qui utilizzati sono quelli definiti come tali ai fini delle Condizioni stabilite nel Prospetto
di Base del 16 Maggio 2012 e relative integrazioni, che insieme costituiscono un prospetto di base
ai fini della Direttiva 2003/71/CE, modificata dalla Direttiva 2010/73/CE (la “Direttiva
Modificativa 2010 PD”) (la “Direttiva sui Prospetti”). Il presente documento costituisce le
Condizioni Definitive dei Certificati in esso descritti ai sensi dell’articolo 5.4 della Direttiva sui
Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base e ai relativi supplementi. Le informazioni
complete su Crédit Agricole CIB Financial Products (Guernsey) Limited (l’“Emittente”) e Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank (il “Garante”) e l’offerta dei Certificati sono disponibili
solo nella combinazione delle presenti Condizioni Definitive con il Prospetto di Base e relativi
supplementi. Il Prospetto di Base è disponibile in visione presso il sito web della Borsa Valori del
Lussemburgo (www.bourse.lu) nonché presso la sede legale di Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank. Inoltre, è possibile ottenere copie gratuite del medesimo presso l’ufficio
specificato degli Agenti dei Certificati.
Qualsiasi richiamo alle Condizioni enumerate nel presente documento, s’intende rivolto al
Regolamento della relativa serie di Certificati. Inoltre, le parole ed espressioni definite in tale
Regolamento assumeranno lo stesso significato nelle Condizioni Definitive, fintantoché esse siano
riferite a detta serie di Certificati, salvo quanto diversamente ed esplicitamente disposto altrove.
Le caratteristiche da specificare riguardo a tale Serie sono le seguenti:
DISPOSIZIONI GENERALI
1
Emittente:
Crédit Agricole CIB Financial Products (Guernsey)
Limited
2
Garante:
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
3
Dealer:
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
4
Numero di serie dei Certificati:
710
5
Numero di tranche delle Serie
1
6
Eventuale consolidamento dei No
Certificati con i Certificati delle
serie esistenti:
7
Numero complessivo dei Certificati Fino a 800.000, in base all’esito dell’offerta. Si
delle Serie:
anticipa che l’Ammontare Aggregato Finale dei
Certificati che verranno emessi alla Data di
Emissione sarà pubblicato sul sito del Garante
((http://www.ca-cib.com/business-lines/credit-markets-aglobal-product-line.htm) alla o in coincidenza della
Data di Emissione.
8
Numero complessivo dei Certificati Fino a 800.000, in base all’esito dell’offerta. Si
della Tranche:
anticipa che l’Ammontare Aggregato Finale dei
Certificati che verranno emessi alla Data di
Emissione sarà pubblicato sul sito del Garante
((http://www.ca-cib.com/business-lines/credit-markets-aglobal-product-line.htm) alla o in coincidenza della
Data di Emissione.
9
Descrizione dei Certificati:
Tasso Fisso e Index Linked Certificati (Certificati a
-2-
tasso fisso e legati ad indici)
10
Data di Emissione:
30 Agosto 2012
11
Prezzo di Emissione:
EURO 100 per Certificato
12
Importo nominale:
EURO 100 per Certificato
13
Lotto minimo di negoziazione:
1 Certificato
14
Data
di Autorizzazione
Consiglio
per emissione
Certificati ottenuta;
del Non applicabile
dei
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI
15
Date di pagamento degli interessi:
Si veda il Paragrafo 17 (iii)
16
Tasso di interesse:
Non Applicabile
17
Disposizioni relative al Tasso Fisso
Applicabile
(i) Data di inizio dell’interesse
30 Agosto 2012
(ii)
Tasso(i)
d’Interesse
(inclusi/esclusi su importi ancora da
corrispondere dopo la Data di
Rimborso o la data stabilita per il
rimborso anticipato)
Il premio e' pari al 3,65 per cento (flat) con
pagamento posticipato. Tutti i riferimenti a
"Interesse" e "Data di Pagamento dell’ Interesse"
devono intendersi come riferimenti a "premio" e
"data di pagamento del premio".
(iii) Data(e) Specifica(e)
Pagamento dell’Interesse
di 28
Dicembre
2012, salvo
aggiustamenti,
esclusivamente per il pagamento, in accordo con la
Convenzione del Giorno Lavorativo Successivo
Modificato”.
Ai fini dei Certificati, “Data di Registrazione”
significa il 27 Dicembre 2012, (oppure, qualora tale
data non sia un Giorno lavorativo, il Giorno
lavorativo successivo), nella quale l’Emittente
determina i Portatori di Certificati legittimati a
ricevere i pagamenti previsti ai sensi dei Certificati.
Le Date di Registrazione possono essere modificate
come richiesto da Borsa Italiana S.p.A. al fine di
ottenere l'ammissione alla quotazione dei Certificati,
o dopo, secondo le circostanze.
(iv)
Ammontare(i9 Coupon Fisso:
da determinarsi da parte dell’Agente di Calcolo
(v)
Frazione di Calcolo dei Giorni:
Non Applicabile, Ammontare dell’Interesse sarà non
aggiustato
(vi)
Date di Determinazione:
Non Applicabile
(vii)
Altri termini relative al metodo
di calcolo dell’interesse per Certificate
a Tasso Fisso:
18
Disposizioni
relative
al
Non Applicabile
Tasso Non Applicabili
-3-
Variabile
19
Interessi collegati a Indici, Titoli Non Applicabili
azionari, Materie prime, Crediti,
Valute, Tassi di interesse/Altro
20
Interessi Condizionali
Non applicabili
DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIMBORSI
21
Metodo di liquidazione:
Certificati liquidati in contanti
22
Portatore dei Certificati legittimato No
a scegliere tra la liquidazione in
contanti e la consegna fisica:
23
Data di Rimborso:
24
Scadenza della Notifica
Rinuncia / Data di Scadenza:
27 Dicembre 2018, soggetta ad aggiustamenti, solo
per i pagamenti, in accordo con la Convenzione del
Giorno Lavorativo Modificato e fatta salva la
Condizione 5(m) (Turbativa della Liquidazione)
di Per Scadenza della Notifica di Rinuncia s’intendono
le ore 16.00 (ora di Milano) del Giorno lavorativo
successivo alla Data di Scadenza.
Per Data di Scadenza s’intende il 19 Dicembre 2018.
25
Valore mediato:
Non applicabile
26
Certificati liquidati in contanti:
Dove:
Il termine “Importo del Rimborso” ha il significato
attribuitogli nell’Appendice 1;
Per “Valuta di Liquidazione" s'intende l'("EURO").
Si veda l’Appendice 1 per ulteriori dettagli.
27
Rimborso anticipato automatico:
Non applicabile
OPZIONE CALL DELL’EMITTENTE IN RELAZIONE AI CERTIFICATI
28
Opzione Call dell’Emittente
Non applicabile
OPZIONE PUT DEL PORTATORE IN RELAZIONE AI CERTIFICATI
29
Opzione Put del Portatore dei
Certificati
Non applicabile
30
Certificati con Consegna fisica:
Non applicabile
31
Facoltà dell’Emittente di variare la La condizione 5 (n) (Facoltà dell’Emittente di
liquidazione:
variare la liquidazione) non è applicabile
32
Turbativa FX:
La condizione 5(o) (Turbativa FX) non è applicabile
33
Limitazioni:
La condizione 5(r) (Limitazioni) non è applicabile
34
Index Linked Certificati (Certificati Dove:
indicizzati):
“Indice” significa l’indice Standard and Poor’s 500 come
-4-
calcolato e diffuse dallo Sponsor dell’Indice (ISIN:
US78378X1072, codice Bloomberg: SPX Index) ;
“Sponsor dell’Indice” o “Sponsor” significa Standard
and Poor’s o qualsiasi successore dello sponsor di tale
indice che sia accettabile a giudizio dell’Agente di
Calcolo;
“Data di Valutazione Finale” significa il 19 Dicembre
2018 ;
“Data di Valutazione Iniziale” significa il 30 Agosto
2012.
Si veda Appendice 1 e Appendice 2 per ulteriori dettagli.
Si veda Appendice 3 per ulteriori dettagli sugli
aggiustamenti e correzioni del livellod ell’Indice.
.
35
Share Linked Certificati (Certificati Non applicabile
legati alle azioni)
36
Dividendi:
37
Commodity Linked Certificates Non applicabile
(Certificati indicizzati alle Materie
Prime):
38
Debt
Linked
Certificates Non applicabile
(Certificati legati ai Crediti)
39
Currency
Linked
Certificates Non applicabile
(Certificati legati alle Valute)
40
Certificati
Interesse:
41
Certificati perpetui
Non applicabile
42
Leveraged Certificates
Non applicabile
43
Giorno lavorativo di pagamento dei TARGET e Giorno Lavorativo di New York
Certificati:
44
Sistemi
pertinenti:
45
Agente di Calcolo:
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
46
Mercato di Riferimento correlato:
L’American Exchange, Chicago Board of Options
Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Pacific Stock
Exchange e/o Philadelphia Stock Exchange o qualsiasi
successore di tali borsa(e) o sistema(i) di quotazione o
qualsiasi borsa sostitutiva o sistema di quotazione in cui
la negoziazione di certificate legati all’Indice si sia
temporaneamente trasferito (ammesso che l’Agente di
Calcolo abbia determinato che vi sia una liquidità
La Condizione 16(c) (Dividendi) non è applicabile.
legati
di
ai
Tassi
di Applicabile solo agli Interessi si veda il paragrafo 17
sopra
compensazione I
Certificati
saranno
accentrati
su
Euroclear/Clearstream Lussemburgo e compensati
attraverso i conti transitori di Monte Titoli S.p.A.
-5-
comparabile a quella del Mercato di Riferimento
Correlato originario relativamente ai certificati legati a
tale Indice in tale borsa o sistema di quotazione
sostitutivo temporaneo).
47
Altre
condizioni relative
ai
Currency Linked Certificates, Debt
Linked Certificates, Interest Rate
Linked Certificates, Fund Linked
Certificates e agli altri Certificati
legati ad altri asset sottostanti:
Per i fini previsti dai Certificati:
(i) la Condizione 5(q)(i) (Aspetti Generali) è così
modificata: " Né l'Agente di Calcolo, l'Emittente, il
Garante, né qualsiasi Dealer o Agente dei Certificati
sarà responsabile degli errori o omissioni compiuti
nel calcolo dell'Importo di Rimborso o di qualsiasi
altro importo, salvo il caso di colpa grave o
comportamento doloso".
(ii) Il primo paragrafo della Condizione 5(s)
(Certificati italiani quotati) è così modificato: "In
deroga a qualsiasi Condizione contraria: (i) il
rimborso dei Certificati italiani quotati sarà
considerato esercitato automaticamente alla Data di
Scadenza, (ii) fintantoché i Certificati saranno
quotati alla Borsa Italiana S.p.A., essi saranno
considerati scaduti alla "Data di Scadenza" e (iii) i
riferimenti fatti nelle Condizioni ai termini
“rimborso” e “rimborsare” saranno intesi nel senso
attribuito ai termini “cessazione” e “cessare”".
(iii) Ai fini di (i) accertare il diritto di partecipare e
votare alle assemblee dei Portatori dei Certificati e
(ii) di stabilire quanti Certificati sono in circolazione
ai fini della Condizione 9(a) (Assemblee dei
Portatori dei Certificati e Modifiche) e del Prospetto
21 (Disposizioni per le Assemblee dei Portatori dei
Certificati) del Master Warrants e Certificates
Agreement, i Certificati che sono detenuti a titolo di
beneficio effettivo da o per conto dell’Emittente, del
Garante o di qualsiasi rispettiva controllata degli
stessi e non cancellati, saranno considerati (salvo
che e fino a quando non cessino di essere detenuti)
non in circolazione, restando inteso, a scanso di
dubbi, che ciò non pregiudicherà il diritto
dell’Emittente o del Garante (attraverso i loro
rispettivi rappresentanti) e dei loro rispettivi
consulenti legali e finanziari previsto da detto
Prospetto 21, di partecipare e di prendere la parola a
tali assemblee.
Il Master Warrants e Certificates Agreement può
essere preso in visione sul sito web di Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank
(http://www.ca-cib.com/business-lines/credit-markets-aglobal-product-line.htm).
-6-
(iv) Fino a quando i Certificati italiani quotati
saranno quotati sul mercato regolamentato
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e
l’interpretazione delle norme di Borsa Italiana
S.p.A. lo preveda, per i fini dei Certificati italiani
quotati, l’Emittente potrà compiere, senza il
consenso dei Portatori dei Certificati, le modifiche
alle disposizioni delle Condizioni Definitive,
ritenute necessarie o appropriate per rimuovere ogni
ambiguità o inaccuratezza o per correggere errori
formali, restando inteso che tali modifiche non
danneggeranno gli interessi dei Portatori dei
Certificati. Le Condizioni Definitive potranno essere
modificate anche dall’Emittente, senza il consenso
dei Portatori dei Certificati, qualora ciò sia reso
necessario dalle leggi e regolamenti applicabili,
incluse le norme di Borsa Italiana S.p.A.
L’Emittente renderà note ai Portatori dei Certificati
tali modifiche tramite avviso pubblicato sul proprio
sito web e/o secondo qualsiasi altra modalità
prevista per i titoli quotati sul SeDeX.
48
Idoneità della Norma 144A:
Non applicabile
49
Elementi dettagliati del tipo di I Certificati non potranno essere né legalmente né
Restrizioni USA applicabile alla effettivamente posseduti da persone USA (come
Vendita:
definite nella Regulation S), pertanto essi saranno
offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti a
soggetti che non siano persone USA, sulla base della
Regulation S.
50
Elementi dettagliati della relativa Non applicabile
certificazione sulle restrizioni USA
alla vendita prevista per l’Avviso di
Cessione di Asset:
51
Elementi dettagliati sulle restrizioni Non Applicabile
aggiuntive alla vendita:
52
Forma dei Certificati:
Certificato globale permanente
Certificati al portatore
53
ISIN:
GG00B83DBS68
54
Codice comune:
080772777
55
CUSIP:
Non applicabile
56
Quotazione:
Applicabile. Si veda la parte B
57
Agente Principale dei Certificati
CACEIS Bank Luxembourg
39 allée Scheffer
-7-
L-250 Lussemburgo
58
CSD svedese
Non applicabile
59
Agente Emittente svedese
Non applicabile
60
CSD norvegese
Non applicabile
61
Agente Emittente norvegese
Non applicabile
62
CSD finlandese
Non applicabile
63
Agente Emittente finlandese
Non applicabile
64
CSD italiano:
Non applicabile
65
Agente Emittente italiano
Non applicabile
SCOPO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
Le presenti Condizioni Definitive comprendono le Condizioni Definitive previste per l'emissione e
l’ offerta pubblica in Italia e per l'ammissione alla negoziazione dopo la Data di Emissione dei
Certificati quì descritta ai sensi del Programma per l’Emissione dei Warrant e dei Certificati di
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank , Crédit Agricole CIB Financial Products
(Guernsey) Limited, Crédit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited e Crédit Agricole CIB
Financial Solutions.
-8-
RESPONSABILITÀ
L’Emittente e il Garante accettano la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti
Condizioni Definitive.
Firmato per conto dell’Emittente:
Da
Munito dei necessari poteri
Firmato per conto del Garante:
Da
Munito dei necessari poteri
-9-
PARTE B - ALTRE INFORMAZIONI
1
Quotazione e ammissione alla Negoziazione
2
La richiesta dovrà essere presentata dall’Emittente (o per suo conto) per i Certificati da
quotare e ammettere alla negoziazione sul “Mercato elettronico degli Strumenti
Finanziari Derivati Cartolarizzati” (il “SeDeX”), organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. con effetto successivo alla Data di Emissione.
Rating
Non applicabile
3
Fattori di rischio
Si veda in proposito quanto previsto nel Prospetto di Base
4
Notifica
La Commission de Surveillance du Secteur Financier, che è l’autorità lussemburghese
competente ai fini della Direttiva sui Prospetti, ha fornito alla Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa in Italia un certificato di approvazione attestante che il
Prospetto di Base è stato elaborato in conformità alla Direttiva sui Prospetti.
5
Interessi di Persone Fisiche e Giuridiche partecipanti all’Offerta
I Distributori sono stati incaricati dall’Emittente e riceveranno da quest’ultimo
commissioni di distribuzione il cui ammontare dipenderà dal risultato dell’Offerta.
L’attività di collocamento implica solitamente potenziali conflitti di interesse.
Gli investotori sono tenuti a prendere atto della circostanza che i Distributori incaricati
per il collocamento dei Certificati ai sensi delle presenti Condizioni Definitive, Cassa
di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A e
Banca Popolare FriulAdria S.p.A appartengono al medesimo gruppo dell’Emittente,
Crédit Agricole Group. La circostanza che questi ultimi agiscono in qualità di
Distributori dei Certificati, potrebbe di per sé comportare l’insorgenza di un potenziale
conflitto di interessi nei confronti degli investotori dal momento che i Distributori
esprimono l’interesse del gruppo. Inoltre, i Distributori riceveranno commissioni di
collocamento comprese nel Prezzo di Emissione pari ad un ammontare massimo di
5,00% del Prezzo di Emissione. Tutte le commissioni di collocamento sono pagate
upfront..
6
7
Motivi dell’Offerta, Proventi Netti ed Oneri Totali Stimati
Motivi dell’offerta
Fini aziendali di carattere generale del gruppo di
società facenti capo a Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank
Proventi netti stimati:
Prezzo di Emissione x Numero complessivo dei
Certificati, meno le commissioni di distribuzione
richiamate nel punto 10 della Parte B
Oneri totali stimati:
Da determinare al termine del periodo di offerta
Performance dell’Indice/della Formula/di altre Variabili, Spiegazione degli Effetti
sul Valore dell’Investimento e i Rischi Associati e altre Informazioni riguardanti il
Sottostante
- 10 -
I Certificati da rimborsare il 27 dicembre 2018 offrono, ai Portatori dei Certificati (gli
“Investitori") che intendono esporsi all’Indice, un’opportunità di conseguire profitti legata ai
movimenti dell’Indice dalla Data di Valutazione Iniziale.
Alla Data di Rimborso i Detentori dei Certificati riceveranno almeno un importo uguale
all’Importo Nominale.
L’Importo di Rimborso dovuto dall'Emittente alla data di Rimborso è descritto nell'Appendice 1.
La performance dei Certificati è legata al livello dell’Indice a Date di Valutazione
predeterminate, ma non alle fluttuazioni dello stesso tra queste date. Quindi, i livelli dell’Indice
in tali Date di Valutazione influiranno notevolmente sulla performance dei Certificati.
Durante la vita dei Certificati, gli Investitori riceveranno un importo premio, il 28 Dicembre
2012.
Al verificarsi di eventi straordinari che influenzino l’Indice, l’Emittente potrà, se necessario,
rimborsare in via anticipata i Certificati al loro valore equo di mercato (le disposizioni sulle
rettifiche o, se necessario, sul rimborso anticipato dei Certificati e le relative conseguenze sono
indicate nel Prospetto di Base, come modificato nelle presenti Condizioni Definitive).
In caso di rimborso anticipato per motivi fiscali o per altre ragioni, i Certificati saranno
rimborsati, secondo le condizioni del Prospetto di Base, al loro valore di mercato, che potrà
essere inferiore al Prezzo di Emissione.
Il valore equo di mercato dei Certificati, durante la loro vita, non è basato esclusivamente
sul livello dell’Indice ma, tra gli altri parametri, anche sulla volatilità dell’Indice, sui tassi
di interesse, sui dividendi attesi, sulla liquidità di mercato e sul differenziale di credito
dell'Emittente. Il valore equo di mercato dei Certificati potrà essere soggetto a fluttuazioni
significative, essere inferiore al Valore Nominale e diverso (minore o maggiore)
dall'Importo del Rimborso.
Sarà possibile ottenere informazioni sull’Indice (performance passata e futura) tra l’altro, sul
seguente sito web:
http://www.standardandpoors.com
Pagina Bloomberg: SPX Index
Sarà possibile ottenere su richiesta informazioni sulla volatilità dell’Indice presso:
Debt Credit Markets
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
9, quai du Président Paul Doumer
92920 Paris la Défense Cedex
France
8
Disclaimer degli Indici
I Certificati non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da Standard & Poor's,
una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) né dai terzi licenziatari della
stessa. Né S&P né i suoi terzi licenziatari rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia,
esplicita o implicita, ai titolari dei Certificati o a qualunque persona in merito
all’opportunità dell’investimento in titoli in generale o nei Certificati in particolare
oppure alla capacità dell’indice S&P 500® di replicare le performance generale del
mercato azionario. L’unica relazione di S&P e dei suoi terzi licenziatari con Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank è la concessione della licenza di certi marchi di
servizi e denominazioni commerciali di S&P e dei terzi licenziatari nonché dell’indice
S&P 500® che sono determinati, composti e calcolati da S&P indipendentemente da
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank o dai Certificati.
- 11 -
S&P e i suoi terzi licenziatari non sono obbligati a tener conto delle esigenze di Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank o dei titolari dei Certificati al momento di
determinare, comporre o calcolare l’indice S&P 500®. Né S&P né i suoi terzi licenziatari
S&P sono responsabili della, né hanno preso parte alla determinazione dei tempi, prezzi o
quantità dei Certificati da emettere o da vendere oppure alla determinazione o al calcolo
dell’equazione mediante cui i Certificati devono essere monetizzati. S&P non è soggetta
ad alcun obbligo o responsabilità in relazione all’amministrazione, commercializzazione
o negoziazione dei Certificati.
S&P, LE SUE COLLEGATE E I TERZI LICENZIATARI DELLE STESSE NON
GARANTISCONO
L’ADEGUATEZZA,
ACCURATEZZA,
PUNTUALITÀ
O
COMPLETEZZA DELL’INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI O DELLE COMUNICAZIONI,
INCLUSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE COMUNICAZIONI
IN FORMA VERBALE O SCRITTA (COMPRESE LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE)
RESE IN MERITO. S&P, LE SUE COLLEGATE E I TERZI LICENZIATARI DELLE STESSE
NON AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ NÉ SARANNO SOGGETTI A RICHIESTE
DI RISARCIMENTO PER ERRORI, OMISSIONI O RITARDI INTERVENUTI AL
RIGUARDO. S&P NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA E
DISCONOSCE ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ E
IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE IN RELAZIONE AI MARCHI, ALL’INDICE E
AI DATI IVI INCLUSI. FATTO SALVO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO S&P E LE
SUE COLLEGATE O I TERZI LICENZIATARI DELLE STESSE SARANNO
RESPONSABILI PER DANNI INDIRETTI, PARTICOLARI, INCIDENTALI, PUNITIVI O
EMERGENTI, INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I
MANCATI PROFITTI, LE PERDITE DI NEGOZIAZIONI, LE PERDITE DI TEMPO O DI
AVVIAMENTO, ANCHE SE FOSSERO STATI AVVISATI DELL’ EVENTUALITA’ CHE
TALI DANNI SI VERIFICASSERO, PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE, ATTO
ILLECITO, RESPONSIBILITÀ OGGETTIVA O ALTRO.
9
Altre Informazioni concernenti i Certificati da ammettere a negoziazione
Non applicabile
10
Regolamento dell’Offerta Pubblica
Prezzo di Offerta:
Prezzo di Emissione (di cui un ammontare massimo
di 5,00% è rappresentato da commissioni pagabili
upfront ai Distributori).
Un offerta (l’Offerta) dei Certificati può essere
effettuata ai sensi dell’Articolo 3(2) della Direttiva
Prospetti in Italia (Disciplina delle Offerte
Pubbliche) durante il periodo che va dal 26 Luglio
2012 (incluso) alle ore 16:30 (ora di Milano) del 27
Agosto 2012 (incluso) (Periodo di Offerta) durante
l’orario d’ufficio delle banche in Italia.
I Certificati possono essere offerti solo in conformità
alle leggi e regolamenti applicabili e, in particolare,
ai sensi degli artt. 9 e 11 del Regolamento Consob
14 maggio 1999 n. 11971 come di volta in volta
modificato (il Regolamento), degli art. 14, 17 e 18
della Direttiva Prospetti ed in conformità alle
presenti Condizioni Definitive.
- 12 -
Condizioni
l’offerta:
cui
è
soggetta L’Offerta dei Certificati è subordinata alla emissione
degli stessi titoli.
L’Emittente si riserva il diritto, a sua assoluta
discrezione, di ritirare l’offerta e l’emissione dei
Certificati in qualsiasi momento prima della Data di
Emissione.
L’Emittente può pubblicare un avviso sul sito
internet del Garante (http://www.ca-cib.com/businesslines/credit-markets-a-global-product-line.htm) nel caso
in cui l’Offerta venga ritirata e i Certificati non
vengano emessi secondo le modalità sopra indicate.
A scanso di dubbi, se un potenziale investitore ha
fatto una richiesta e l’Emittente esercita il diritto di
ritirare l’Offerta, tale investitore potenziale non avrà
il diritto di ricevere i Certificati.
Descrizione della procedura di Gli investitori potranno presentare richiesta di
richiesta:
sottoscrizione dei Certificati durante il Periodo di
Offerta.
Il Periodo di Offerta puo’ essere ridotto o esteso in
ogni momento e per qualsiasi ragione. In tal caso,
l’Emittente, darà notizia al pubblico quanto prima
possibile prima della fine del Periodo di Offerta per
mezzo di un avviso pubblicato sul sito del Garante
(http://www.ca-cib.com/business-lines/debt-creditmarkets-a-global-product-line.htm).
Le richieste di sottoscrizione dei Certificati possono
essere presentate durante il Periodo di Offerta ai
Distributori. Le richieste possono essere effettuate in
conformità alle procedure usuali dei Distributori. I
potenziali investitori non dovranno perfezionare
alcun contratto direttamente con l’Emittente o il
Dealer con riferimento alla sottoscrizione del
Certificati.
I potenziali investitori dovranno contattare il
Distributore entro la fine del Periodo di Offerta. Un
potenziale investitore dovrà sottoscrivere i Certificati
in conformità a quanto concordato con i Distributori
per la sottoscrizione dei Certificati.
Non ci sono criteri di riparto predefiniti. I
Distributori adotteranno criteri di riparto che
assicurino un trattamento equivalente per tutti i
potenziali investitori. Tutti i Certificati richiesti
tramite i Distributori durante il Periodo di Offerta
saranno assegnati salvo ove diversamente previsto.
- 13 -
Descrizione della possibilità di
ridurre le sottoscrizioni e delle
modalità
di
rimborso
dell’importo eccedente versato
dai richiedenti:
Non Applicabile.
I Distributori, d’accordo con l’Emittente, si
riservano il diritto di accettare ogni richiesta di
sottoscrizione dei Certificati che possa eccedere il
numero massimo aggregato dei Certificati indicato
fino ad un massimo di 800.000 Certificati e
l’Emittente può aumentare tale importo dei
Certificati come convenuto.
L’Emittente pubblicherà un avviso sul sito internet
del Garante (www.ca-cib.com/business-lines/equityderivatives.htm) nel caso in cui il numero massimo
aggregato di 800.000 Certificati ecceda tale importo
e sia di conseguenza aumentato.
Informazioni
relative Non esiste un importo massimo di richiesta.
all'importo di adesione minimo L’importo minimo di richiesta è di 100 euro
e/o massimo:
Dettagli del metodo e dei limiti I Certificati saranno disponibili su base “consegna
di tempo per il pagamento e la dietro pagamento”.
consegna dei Certificati:
I Certificati offerti agli investitori saranno emessi
alla Data di Emissione dietro il pagamento da parte
dei Distributori all’Emittente, attraverso il Dealer,
dell’ammontare di sottoscrizione lordo. Ciascuno di
tali investitori sarà informato dal relativo
Distributore circa gli accordi di regolamento relativi
ai Certificati al momento della richiesta
dell’investitore.
L’Emittente stima che i Certificati saranno depositati
presso il conto titoli del relativo acquirente alla o in
coincidenza della Data di Emissione.
Modalità
e
data
di Pubblicazione sul sito web di Crédit Agricole
pubblicazione
dei
risultati Corporate and Investment Bank (http://www.cadell’offerta:
cib.com/business-lines/debt-credit-markets-a-globalproduct-line.htm) alla o intorno alla Data di
Emissione.
Procedura per l’esercizio dei Non applicabile
diritti
di
prelazione,
negoziabilità dei diritti di
sottoscrizione e trattamento dei
diritti di sottoscrizione non
esercitati:
Categorie
dei
potenziali
investitori
destinatari
dell’offerta dei titoli ed
eventuali tranche riservate a
taluni paesi:
L’Offerta può essere rivolta dai Distributori al
pubblico indistinto degli investitori sul territorio
della Repubblica Italiana in conformità alla relative
restrizioni alla vendita come descritte nel Prospetto
di Base.
- 14 -
Agli Investitori Qualificati (come definiti all’art. 100
del Testo Unico della Finanza) possono essere
assegnati esclusivamente i Certificati rimanenti a
seguito dell’assegnazione dei Certificati richiesti dal
pubblico durante il Periodo di Offerta.
Ciascun investitore non residente in Italia dovrà
contattare il proprio consulente finanziario, la
propria banca o intermediario finanziario per
ottenere maggiori informazioni e può acquistare
esclusivamente dal proprio consulente finanziario, la
propria banca o intermediario finanziario solo i
Certificati rimanenti a seguito della ripartizione dei
Certificati sottoscritti dal pubblico durante il Periodo
di Offerta.
Procedimento di comunicazione
ai
richiedenti
dell’importo
assegnato e indicazione della
possibilità di iniziare la
contrattazione prima di tale
comunicazione:
I richiedenti saranno informati del buon esito della
loro richiesta direttamente dai Distributori.
Importo delle spese e delle
imposte
specificamente
addebitate al sottoscrittore o
all'acquirente:
La responsabilità per ogni implicazione di natura
fiscale connessa all’investimento nei Certificati resta
interamente in capo al sottoscrittore o all’acquirente.
In merito al regime fiscale applicabile ai Certificati,
si veda l’Appendice 4 per i dettagli.
La compravendita dei Certificati potrà cominciare
alla Data di Emissione.
Nomi e indirizzi, nella misura Non Applicabile
nota
all’Emittente,
dei
collocatori nei vari paesi in cui
ha luogo l’offerta
11
Collocamento e Sottoscrizione
Nome
e
indirizzo
del/i Non applicabile.
coordinatore/i
dell’offerta
globale e delle singole parti
dell’offerta:
Nome ed indirizzo degli agenti Non applicabile
per il pagamento e degli agenti
depositari in ogni Paese (oltre
all’Agente Principale per il
Pagamento):
Soggetti che acconsentono a
sottoscrivere l’emissione in base
ad un impegno certo e soggetti
che acconsentono a collocare
l’emissione senza un impegno
certo o sulla base dei cosiddetti
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
quale Responsabile del Collocamento è il
Responsabile del Collocamento in relazione
all’offerta pubblica in Italia in qualità d soggetto che
ha organizzato il consorzio di collocamento
nominando i relativi distributori che ne sono parte.
- 15 -
migliori sforzi:
Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che
il Responsabile del Collocamento non agirà in
qualità di distributore, collocatore e non distribuirà
in alcun modo i Certificati in Italia.
I Certificati sarnno distribuiti in Italia senza alcuna
corresponsione di commissioni di sottoscrizione e
senza alcun impegno di soggetti terzi a garanzia
della loro sottoscrizione.
I Certificati verranno offerti al pubblico in Italia
attraverso la rete di collocamento dei seguenti
Distributori:
Cassa Di Risparmio Di Parma E Piacenza S.p.A.,
via Università 1
43121 Parma
Italia
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
Corso Cavour, 86
19121 La Spezia,
Italia
Banca Popolare Friuladria S.p.A.
Piazza XX Settembre, 2
33170 Pordenone,
Italia
Quando è stato o sarà raggiunto Non applicabile
l’accordo di sottoscrizione:
- 16 -
PARTE C
NOTIFICA DI RINUNCIA
(da completare a cura del beneficiario effettivo dei Certificati)
CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LIMITED
(società a responsabilità limitata costituita in Guernsey)
[inserire il titolo dei Certificati]
ISIN: [
]
(i “Certificati”)
A:
[Intermediario finanziario]
[indirizzo],
N. Fax:
[
]
(l’"Intermediario finanziario")
c/c
Emittente
[indirizzo],
N. Fax: [
c/c
]
Agente Principale dei Certificati
[indirizzo],
N. Fax:
[
]
Io/Noi sottoscritto/i Portatore/i dei Certificati
con la presente comunico/comunichiamo di rinunciare all'esercizio automatico dei diritti concessi
dai Certificati in conformità alle Condizioni.
Numero di serie dei Certificati:
Numero dei Certificati oggetto della presente notifica:
________________________________
Il/i sottoscritto/i è al corrente che qualora la presente Notifica di Rinuncia non sia compilata e
inviata secondo quanto previsto nelle Condizioni oppure si rileva incompleta o redatta in forma
non appropriata (a giudizio dell’Intermediario finanziario), la stessa sarà considerata nulla.
Qualora la presente Notifica di Rinuncia venga successivamente corretta in modo soddisfacente
per l’Intermediario Finanziario. essa sarà considerata come una nuova Notifica di Rinuncia
presentata nel momento in cui tale correzione è stata consegnata all’Intermediario finanziario.
- 17 -
Le espressioni definite nelle Condizioni avranno significato identico a quello della presente
Notifica di Rinuncia.
Luogo e data:
________________________________
Nome del beneficiario effettivo dei Certificati
________________________________
Firma
- 18 -
APPENDICE 1
(La presente Appendice forma parte delle Condizioni Definitive alle quali è
allegata)
IMPORTO DI RIMBORSO
Ciascun Certificato sarà considerato esercitato automaticamente alla Data di Scadenza.
In qualsiasi momento precedente la Scadenza della Notifica di Rinuncia (definito nel paragrafo 24
di cui sopra), i Portatori dei Certificati potranno rinunciare all’esercizio automatico di tale
Certificato e rinunciare al loro diritto al pagamento di qualsiasi Importo di Rimborso, inviando a
Euroclear notifica di rinuncia debitamente compilata (una “Notifica di Rinuncia”), secondo il
modulo indicato nella Parte C di cui sopra, con una copia all’Emittente e all’Agente Principale dei
Certificati.
Se nessuna Notifica di Rinuncia viene ricevuta prima della Scadenza della Notifica di Rinuncia,
l’Importo del Rimborso dovuto dall’Emittente alla Data di Rimborso per la liquidazione di ciascun
Certificato, sarà un importo in Euro calcolato dall’Agente di Calcolo (arrotondato alla seconda
cifra decimale più prossima, con arrotondamento allo 0,005 e oltre per eccesso) in conformità
alla/e seguente/i formula/e:
(a) Se l’Agente di Calcolo stabilisce, alla Data di Valutazione Finale, che l’IndiceFinale è
uguale o inferiore a IndiceIniziale,
100% x l’Importo Nominale
(b) Se l’Agente di Calcolo stabilisce, alla Data di Valutazione Finale, che l’IndiceFinale è
strettamente superiore a IndiceIniziale e strettamente inferiore al 130% di IndiceIniziale,
Importo nominale x [100% + ((IndiceFinale – IndiceIniziale))/ IndiceIniziale ]
(c) Se l’Agente di Calcolo stabilisce, alla Data di Valutazione Finale, che l’IndiceFinale è
uguale o superiore al 130% di IndiceIniziale,
130% x Importo Nominale
- 19 -
APPENDICE 2
(La presente Appendice forma parte delle Condizioni Definitive alle quali è
allegata)
DEFINIZIONI
“Giorno di Turbativa” indica un Giorno di Negoziazione Programmato nel quale: (i) lo Sponsor dell'Indice
omette la pubblicazione del livello dell’Indice; (ii) la Borsa di Riferimento non apre per la negoziazione
durante la propria sessione ordinaria di negoziazione; o (iii) ha avuto luogo un Evento di Turbativa di
Mercato.
L’Agente di Calcolo comunicherà non appena possibile ai Portatori dei Certificati, in conformità alla
Condizione 10, il verificarsi di un Giorno di Turbativa in qualsiasi giorno che avrebbe coinciso, se non a
causa del Giorno di Turbativa, con un Giorno di Determinazione del Valore Knock-In o con un Giorno di
Valutazione. Fatto salvo l’obbligo di comunicazione dell’Agente di Calcolo come indicato nella frase
precedente, l’omessa comunicazione da parte dell’Agente di Calcolo del verificarsi di un Giorno di
Turbativa non influirà sulla validità del verificarsi e sugli effetti di tale Giorno di Turbativa.
“Chiusura Anticipata” indica la chiusura, in un Giorno Lavorativo di Borsa, della Borsa per un Titolo
Componente l'Indice o della Borsa di Riferimento prima dell’Orario di Chiusura Programmato, salvo che tale
chiusura anticipata sia annunciata da tale Borsa o Borsa di Riferimento (a seconda del caso) con almeno
un’ora di anticipo rispetto al primo fra i seguenti eventi: (i) l'effettiva ora di chiusura della normale sessione
di negoziazione in tale Borsa o Borsa di Riferimento (a seconda del caso) in quello stesso Giorno Lavorativo
di Borsa; e (ii) la scadenza per la presentazione degli ordini da immettere nel sistema della Borsa o della
Borsa di Riferimento da eseguire al momento del relativo Orario di Valutazione in tale Giorno Lavorativo di
Borsa.
“Borsa” o “Borsa Valori” indica, in relazione ad ogni titolo compreso nell’Indice (come stabilito di volta
in volta dallo Sponsor dell’Indice) (ciascuno di essi, un “Titolo Componente l'Indice”), la borsa principale
in cui tale titolo è principalmente negoziato, come stabilito dall’Agente di Calcolo, da qualsiasi successore o
da qualsiasi borsa o sistema di quotazione sostitutivo presso il quale la negoziazione delle azioni sottostanti
l’Indice sia stata provvisoriamente trasferita (a condizione che l'Agente di Calcolo abbia stabilito la presenza
di una liquidità relativa alle azioni sottostanti l'Indice in tale borsa o sistema di quotazione temporaneo
sostitutivo, confrontabile con quella della Borsa originaria).
“Giorno Lavorativo di Borsa” indica un Giorno di Negoziazione Programmato nel quale : (i) lo Sponsor
dell’Indice pubblica il livello dell’Indice; e (ii) la Borsa di Riferimento è aperta per la negoziazione durante
la propria sessione ordinaria di negoziazione, nonostante la chiusura anticipata della Borsa di Riferimento
rispetto all'Orario di Chiusura Programmato.
“Turbativa di Borsa” indica un evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che in qualsiasi modo turbi o
precluda (come stabilito dall’Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di
eseguire operazioni o ottenere valori di mercato per (i) qualsiasi Titolo Componente l'Indice nella Borsa
relativamente a tale Titolo; o (ii) contratti di opzione o futures relativamente all'Indice nella Borsa di
Riferimento
“Data di Esercizio" indica la Data di Scadenza.
“Spese” indica qualsiasi tassa, imposta e/o imposta di bollo, imposta di registro complementare, tassa e/o
imposta di emissione, registrazione, trasferimento titoli e/o tassa o imposta di altro genere a carico
dell'Emittente previsti dai Certificati.
“IndiceIniziale” indica il Livello dell'indice nel Giorno di Valutazione Iniziale.
“IndiceFinale” indica il Livello dell'Indice nel Giorno di Valutazione Finale.
“Livello dell'Indice” indica il livello dell’indice all’Orario di Valutazione.
“Evento di Turbativa di Mercato” indica:
- 20 -
(i)
(a)
relativamente a un Titolo Componente l’Indice, il verificarsi o l’esistenza di:
(1)
una Turbativa delle Negoziazioni, che l’Agente di Calcolo definirà rilevante rispetto a tale
Titolo Componente l'Indice, in qualsiasi momento del periodo di un’ora che precede il relativo Orario di
Valutazione per la Borsa su cui tale Titolo Componente l'Indice è principalmente negoziato;
(2)
una Turbativa di Borsa, che l’Agente di Calcolo definirà rilevante, in qualsiasi momento del
periodo di un’ora che precede l’Orario di Valutazione per la Borsa su cui tale Titolo Componente l'Indice è
principalmente negoziato; o
(3)
una Chiusura Anticipata, relativamente a tale Titolo Componente l'Indice; e
(b)
ogni circostanza in cui l’insieme di tutti i Titoli Componenti l’Indice, rispetto ai quali si
verifica o esiste una Turbativa degli Negoziazioni, una Turbativa di Borsa o una Chiusura Anticipata,
consiste del 20 percento o più del livello del rispettivo Indice; o
(ii)
il verificarsi o l’esistenza, con riferimento ai contratti di opzione o futures relativi
all’Indice, di: (a) una Turbativa delle Negoziazioni, (b) una Turbativa di Borsa, che in entrambi i casi
l’Agente di Calcolo definirà rilevanti, in qualsiasi momento del periodo di un’ora che precede l’Orario di
Valutazione con riferimento alla rispettiva Borsa di Riferimento; o (c) una Chiusura Anticipata, in ciscun
caso relativamente a tali contratti futures o di opzione.
Al fine di determinare l’esistenza di un Evento di Turbativa del Mercato relativamente a un Titolo
Componente l'Indice in qualsiasi momento, qualora un Evento di Turbativa del Mercato si verifichi in
relazione a tale Titolo Componente l’Indice in quel momento, il rispettivo contributo percentuale di quel
Titolo Componente l’Indice al livello dell’Indice sarà basato su un raffronto tra (x) la quota del livello dell’
Indice attribuibile a quel Titolo e (y) il livello globale dell’Indice, utilizzando, in ciascun caso, i pesi ufficiali
di apertura pubblicati dallo Sponsor dell’Indice quale parte dei “dati di apertura” del mercato.
“Orario di Chiusura Programmato” indica, con riferimento ad una Borsa o a una Borsa di Riferimento e a
un Giorno di Negoziazione Programmato, l’orario di chiusura programmato per i giorni della settimana di
tale Borsa o Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione Programmato, fatto salvo quanto previsto
nell’”Orario di Valutazione” più oltre;
“Giorno di Negoziazione Programmato” indica un giorno in cui: (i) lo Sponsor di Riferimento ha in
programma di pubblicare il livello dell’Indice e (ii) la Borsa di Riferimento ha in programma di aprire per lo
svolgimento delle proprie sessioni regolari di negoziazione.
“Turbativa delle Negoziazioni” indica qualsiasi sospensione o limitazione imposta alle negoziazioni da
parte della Borsa interessata o della Borsa di Riferimento oppure conseguente a movimenti dei prezzi
eccedenti i limiti consentiti dalla Borsa interessata o dalla Borsa di Riferimento o diversamente: (i)
relativamente ai Titoli Componenti l'Indice nella Borsa interessata; o (ii) nei contratti di opzione o futures
relativi all'Indice nella Borsa di Riferimento;
“Data di Valutazione” indica la Data di Valutazione Iniziale e la Data di Valutazione Finale (o, qualora tale
giorno non sia un Giorno di Negoziazione Programmato, il Giorno di Negoziazione Programmato
immediatamente successivo) (la “Data di Valutazione Programmata”), salvo che, a giudizio dell’Agente
di Calcolo, tale giorno sia un Giorno di Turbativa. Qualora la Data di Valutazione Programmata coincida
con un Giorno di Turbativa, la Data di Valutazione sarà la prima successiva al Giorno di Negoziazione
Programmato non coincidente con un Giorno di Turbativa, salvo che ciascuno degli otto Giorni di
Negoziazione Programmati immediatamente successivi alla Data di Valutazione Programmata sia un
Giorno di Turbativa.
In quel caso, (i) l’ottavo Giorno di Negoziazione Programmato sarà considerato Data di Valutazione,
nonostante tale giorno sia un Giorno di Turbativa, e (ii) l’Agente di Calcolo determinerà in buona fede la sua
stima del livello dell’Indice, all’Orario di Valutazione di quell’ottavo Giorno di Negoziazione Programmato
(oppure, nel caso in cui si sia verificato un evento che abbia dato luogo a un Giorno di Turbativa per il titolo
interessato in qeull’ottavo Giorno di Negoziazione Programmato, determinerà la sua stima in buona fede del
valore del titolo interessato all'Orario di Valutazione di quell’ottavo Giorno di Negoziazione Programmato);
- 21 -
"Orario di Valutazione” indica (i) per stabilire se un Evento di Turbativa di Mercato ha avuto luogo: (a)
rispetto ad ogni Titolo Componente l’Indice, l’Orario di Chiusura Programmato della Borsa rispetto a tale
Titolo Componente l’Indice, e (b) rispetto a qualsiasi contratto di opzione o contratto future sull’ Indice, la
chiusura delle negoziazioni sulla Borsa di Riferimento; e (ii) in tutte le altre circostanze, il momento in cui il
Livello dell’Indice ufficiale è calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell’Indice.
- 22 -
APPENDICE 3
(La presente Appendice forma parte delle Condizioni Definitive alle quali è allegata)
1/ RETTIFICA E CORREZIONE DEL LIVELLO DELL’INDICE
A- RETTIFICHE ALL’INDICE
(1) Indice / Sponsor Sostitutivo
Se un Indice interessato (i) non è calcolato e annunciato dallo Sponsor dell’Indice ma è calcolato e
annunciato da uno sponsor sostitutivo gradito all’Agente di Calcolo (lo Sponsor Sostitutivo), o (ii) è
sostituito da un indice sostitutivo che usa, a giudizio dell’Agente di Calcolo, la stessa formula e metodo di
calcolo o una formula e un metodo di calcolo sostanzialmente simili a quelli usati per il calcolo di
quell’Indice, allora, in ogni caso quell’indice (l’Indice Sostitutivo) sarà ritenuto essere l’Indice.
(2) Modifica e Cessazione del Calcolo di un Indice
Se (i) prima o a qualsiasi Data di Valutazione Finale, lo Sponsor di Riferimento interessato annuncia che
effettuerà un cambiamento sostanziale nella formula o nel metodo di calcolo del relativo Indice o modifica
sostanzialmente quell’Indice in qualsiasi altro modo (diverso da una modifica in quella formula o nel
metodo di calcolo per mantenere il rispettivo Indice nel caso di cambiamenti nelle azioni costituenti e nella
capitalizzazione, nei contratti e nelle commodity e di altri eventi di routine) (una Modifica dell’Indice),
ovvero cancelli definitivamente un Indice interessato e non esista alcun Indice Sostitutivo (una
Cancellazione dell’Indice), o (ii) in una Data di Valutazione o in un Giorno di Determinazione del Valore
Knock-In, lo Sponsor dell’Indice o (a seconda del caso) lo Sponsor dell’Indice Sostitutivo ometta di
calcolare e annunciare un Indice interessato (una Turbativa dell'Indice e, assieme a una Modifica
dell'Indice e a una Cancellazione dell'Indice, un Evento di Aggiustamento dell’Indice), allora
i.
l’Agente di Calcolo determinerà se tale Evento di Aggiustamento dell'Indice abbia un effetto
rilevante sui Certificati e, in caso affermativo, calcolerà, al fine di preservare per quanto
possibile il valore economico delle obbligazioni dell'Emittente previste dai Certificati, il
pertinente livello dell’Indice o del Livello del Valore Knock-In, a seconda dei casi, utilizzando,
al posto di un livello pubblicato per quell’Indice, il livello di quell’Indice all’Orario di
Valutazione del Giorno di Valutazione o del Giorno di Determinazione del Valore Knock-In, a
seconda dei casi, come determinato dall’Agente di Calcolo secondo la formula e il metodo di
calcolo di quell’ Indice appena prima della modifica, omissione o cancellazione, utilizzando
tuttavia soltanto quei titoli/commodity inclusi in quell’Indice immediatamente prima di detto
Evento di Aggiustamento dell’Indice.
Se, tra la data di un Evento di Aggiustamento
dell’Indice e la Data di Valutazione Finale richiamata al punto (i) sopra oppure la pertinente
Data di Valutazione o il Giorno di Determinazione del Valore Knock-In richiamato al punto
(ii) sopra, dovesse perdurare un periodo più lungo degli 8 (otto) Giorni di Negoziazione
Programmati, durante il quale l’Emittente non rimborserà i Certificati secondo quanto previsto
al sub (ii) più oltre, i valori così calcolati in via continua dall’Agente di Calcolo, saranno
pubblicati sul sito web dell’Emittente e sul sito web di [Bloomberg/Reuters]; oppure
ii.
previa comunicazione ai Detentori dei Certificati in conformità alla Condizione 10, l’Emittente
rimborserà tutti i Certificati indistintamente, essendo ciascun Certificato rimborsato mediante il
pagamento di un importo pari al valore equo di mercato di un Certificato, tenendo conto degli
Eventi di Aggiustamento dell’Indice, tutti come determinati dall’Agente di Calcolo in buona
fede e in modo commercialmente ragionevole. I pagamenti saranno eseguiti secondo le
modalità comunicate ai Portatori dei Certificati in conformità alla Condizione 10.
“tasso EONIA” indica, relativamente ad una data, il tasso dei depositi in euro che appare sulla
pagina “EONIA” di Reuters alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) (o in qualsiasi altra pagina sostitutiva
della stessa su detto servizio di quotazione commerciale); e fissa in tale data, in ogni caso, per gli
ultimi due Giorni Lavorativi del Periodo di Capitalizzazione, il “tasso EONIA” che sarà pari al tasso
EONIA rilevato il terzo giorno Lavorativo antecedente la Data di Rimborso.
- 23 -
B- CORREZIONE DEL LIVELLO DELL’INDICE
Fatta eccezione per le correzioni pubblicate dopo il giorno che precede di tre Giorni Lavorativi di Borsa la
data di scadenza dei pagamenti previsti dai Certificati, calcolati con riferimento al livello dell’Indice, se il
livello dell’Indice pubblicato in un dato giorno che l’Agente di Calcolo avrà utilizzato o dovrà utilizzare per
assumere le determinazioni previste dai Certificati, viene successivamente corretto e la correzione è
pubblicata dallo Sponsor dell’Indice interessato, il livello da utilizzare sarà il livello dell’Indice così corretto.
Le correzioni pubblicate dopo il giorno che precede di tre Giorni Lavorativi di Borsa la data di scadenza dei
pagamenti previsti dai Certificati, calcolati facendo riferimento al livello dell’Indice, non saranno prese in
considerazione dall’Agente di Calcolo ai fini della determinazione del relativo importo da pagare.
C- AVVISO
L’Agente di Calcolo comunicherà non appena possibile all’Emittente e all’Agente per i Certificati
interessato le determinazioni che avrà assunto ai sensi della presente sezione, e che metterà a disposizione
dei Portatori dei Certificati per la verificazione, non appena possibile dopo aver ricevuto una richiesta scritta
in tal senso.
2/ ALTRI EVENTI DI TURBATIVA
In deroga alle disposizone contenute nel Prospetto di Base, per Altro Evento di Turbativa s’intende
qualsiasi Modifica di Legge, Atto Illegale, Turbativa delle Operazioni di Copertura o Causa di Forza
Maggiore.
Il termine:
Modifica di Legge indica che, alla Data di Emissione o succesivamente, (A) a causa dell’adozione
o di una modifica alle leggi o alle norme applicabili (inclusa, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, qualsiasi legge tributaria) (B) in seguito alla promulgazione o alla modifica
nell’interpretazione delle disposizioni di legge o di norme (compresa ogni iniziativa assunta
dall’autorità tributaria) da parte di qualsiasi tribunale, corte o autorità regolamentatrice competente,
l’Emittente o il Garante (a seconda del caso) determina a propria esclusiva e assoluta discrezione
che è diventato illegale detenere, acquistare o disporre delle posizioni di copertura interessate
relative all’Indice.
Illegalità indica che, alla Data di Emissione o successivamente, l’Emittente stabilisce che
l’adempimento dei propri obblighi previsti dai Certificati o degli obblighi da parte del Garante
previsti dalla Garanzia prestata per tali Certificati, è diventato illegale in tutto o in parte, per
qualsivoglia motivo.
Turbativa delle Operazioni di Copertura indica che l’Emittente, il Garante (a seconda del caso)
e/o le proprie rispettive Collegate, dopo avere effettuato ogni sforzo commercialmente ragionevole,
non sono in grado di (i) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, chiudere o disporre di
qualsiasi operazione o attivo che reputino necessaria per coprire i rischi di prezzo dell’emissione o
altri rischi di prezzo interessati, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rischio di
cambio dell’Emittente o del Garante, (a seconda del caso), e di adempiere alle proprie obbligazioni
in relazione ai Certificati, o (ii) realizzare, recuperare. rimettere, ricevere, rimpatriare o trasferire
liberamente i proventi di tali operazioni o attivi; e
Forza maggiore indica che, alla Data di Emissione o successivamente, l’Emittente stabilische che è
diventato impraticabile o impossibile per lo stesso o per il Garante assolvere le rispettive
obbligazioni previste dai Certificati a causa di un Evento di Forza Maggiore, verificatosi dopo la
data in cui l'operazione interessata è stata conclusa (con esclusione dunque di tale data).
Evento di Forza Maggiore indica qualsiasi evento che sfugge a ogni ragionevole controllo
dell’Emittente e/o del Garante (a seconda del caso), incluso a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:
(a) qualsiasi atto, legge, norma, sentenza, ordinanza, direttiva, decreto o intervento legislativo
importante di qualsiasi Autorità Governativa o meno; o
- 24 -
(b) il verificarsi di eventi o dichiarazioni di guerra (civile o meno), disordini, azioni militari,
tensioni, insurrezioni di carattere politico, attività terroristica di qualsiasi genere, tumulti, proteste
e/o sommosse civili; o
(c) il verificarsi di atti di sabotaggio, incendi, alluvioni, esplosioni, terremoti, catastrofi
meteorologiche o geologiche o altre calamità o emergenze; o
(d) qualsiasi evento finanziario, politico o economico (incluso, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, qualsiasi mutamento delle condizioni politiche, giuridiche, fiscali o normative nazionali o
internazionali) o qualsiasi altra causa o impedimento che sfugge al controllo dell’Emittente e/o (a
seconda del caso) del Garante, laddove tale evento (i) impedisca, limiti, ritardi o diversamente
ostacoli materialmente l’adempimento degli obblighi dell’Emittente previsti dai Certificati e/o (a
seconda del caso) del Garante previsti dalla Garanzia e/o (ii) in modo significativo impedisca o
limiti il regolamento delle operazioni dei Certificati nel mercato o meno.
Autorità Governativa indica qualsiasi nazione, stato o governo, provincia o altra suddivisione
politica al riguardo, qualsiasi orano, agenzia o ministero, qualsiasi autorità tributaria, monetaria, dei
cambi o di altro genere, corte, tribunale o altro ente parastatale e qualsiasi altra entità che eserciti
funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, normative o amministrative del o riguardanti il governo.
Qualora si verifichi un Altro Evento di Turbativa, l’Emittente, a propria esclusiva e totale discrezione, potrà
assumere l’iniziative descritte nei punti (i) e (ii) di seguito:
(i) chiedere all’Agente di Calcolo di determinare a propria esclusiva e totale discrezione la rettifica
appropriata da apportare alle relative condizioni dei Certificati per rendere conto dell’Altro Evento
di Turbativa e preservare per quanto possibile il valore economico degli obblighi dell’Emittente
previsti dai Certificati, e determinare la data di entrata in vigore di detta rettifica; o
(ii) previa comunicazione ai Detentori dei Certificati in conformità alla Condizione 10, l’Emittente
rimborserà tutti i Certificati indistintamente, essendo ciascun Certificato rimborsato mediante il
pagamento di un importo pari al valore equo di mercato di un Certificato, tenendo conto degli Altri
Eventi di Turbativa, tutti determinati dall’Agente di Calcolo a propria esclusiva e totale discrezione.
I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità comunicate ai Portatori dei Certificati in
conformità alla Condizione 10.
Al verificarsi di un Altro Evento di Turbativa, l’Emittente darà comunicazione non appena possibile al
Portatori dei Certificati in conformità alla Condizione 10, del verificarsi dell’Altro Evento di Turbativa,
fornendo informazioni dettagliate al riguardo e indicando l'iniziativa che propone di assumere in proposito.
3/ VINCOLO DI CALCOLO
I calcoli e le determinazioni dell’Agente di Calcolo saranno (salvo il caso di errore manifesto) definitivi e
vincolanti per tutte le parti. L’Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità per gli errori o omissioni
compiuti in buona fede nei calcoli e nelle determinazioni dell’Importo di Rimborso di qualsiasi Certificato
qui previsto.
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APPENDICE 4
(La presente Appendice forma parte delle Condizioni Definitive alle quali è allegata)
Regime fiscale italiano
Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in
relazione al regime fiscale applicabile ai Certificati.
Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione
delle presenti Condizioni Definitive e sono soggette alle variazioni normative intervenute dopo
tale data, variazioni che potrebbero avere anche effetto retroattivo. L’Emittente non è tenuto ad
aggiornare la presente sintesi per fare in modo che rispecchi le modifiche legislative e se tali
modifiche avranno luogo, le informazioni qui contenute potrebbero essere nulle.
La seguente sintesi non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che
potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei
Certificati, né intende occuparsi delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le possibili categorie
di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari in titoli o materie prime)
potrebbero essere soggetti a regimi speciali.
Questa sintesi non descrive le implicazioni fiscali per i Portatori di Certificati nel caso di
Consegna fisica e, in particolare o dei Certificati che sono rimborsabili in cambio di o convertibili
in, azioni, dell'esercizio, liquidazione o rimborso di tali Certificati e/o delle implicazioni fiscali
dopo il momento dell’esercizio, liquidazione o rimborso.
In merito a taluni strumenti finanziari innovativi o strutturati, non esistono al momento fonti di
diritto giurisprudenziale o commenti delle autorità tributarie italiane che riguardino il
trattamento fiscale di tali strumenti finanziari. Pertanto, non è da escludere che le autorità fiscali
italiane e i tribunali o gli intermediari italiani possano adottare un punto di vista differente da
quello indicato di seguito.
I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare
accuratamente le conseguenze che possono derivare dal loro investimento nei Certificati.
Plusvalenze
Qualora i Portatori di Certificati residenti in Italia siano (i) individui non impegnati in attività
imprenditoriali alle quali i Certificati sono collegati, (ii) forme associative non commerciali,
secondo l’articolo 5 del D.P.R. n. 917 de l22 dicembre 1986 (TUIR) (con l’eccezione delle società
in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e entità simili) (iii) istituzioni private o
pubbliche non commerciali, o (iv) investitori esenti dalle imposte italiane sui redditi delle persone
giuridiche, e i Certificati generino plusvalenze secondo l’articolo 67 del TUIR, le plusvalenze
maturate sulla vendita o l’esercizio dei Certificati sono soggette all’imposta sostitutiva del 20%(a
partire dal 1 gennaio 2012). Il destinatario che sia una persona fisica residente in Italia potrà optare
per tre diversi criteri di tassazione previsti dall'articolo 67 del TUIR e dal Decreto Legislativo
n.461 del 21 novembre 1997 (il Decreto 461) e successive modifiche:
1.
Secondo il regime della dichiarazione, ossia il regime predefinito per la tassazione delle
plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività
imprenditoriali alle quali i Certificati siano connessi, l’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze sarà applicata, su base cumulativa annua, su tutte le plusvalenze, al netto delle
perdite di capitale compensabili, realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia in
possesso di Certificati non connessi ad attività imprenditoriali, in seguito a tutte le vendite
o rimborsi dei Certificati eseguite durante un determinato esercizio fiscale. Le persone
fisiche residenti in Italia in possesso dei Certificati non connessi ad attività imprenditoriali,
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dovranno indicare le plusvalenze globali realizzate in un esercizio fiscale, al netto delle
relative minusvalenze, nella dichiarazione annuale dei redditi e versare l’imposta
sostitutiva su tali plusvalenze assieme alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo
periodo d’imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono
superiori alle plusvalenze, l'eccedenza negativa può essere riportata in deduzione dalle
plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi. Le perdite di capitali in
eccesso sulle plusvalenze possono essere dedotte dalle plusvalenze registrate in ognuno dei
successivi quattro anni fiscali.
2.
In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che
detengono i Certificati non nell'ambito di un'attività d'impresa possono optare per
l'applicazione dell’imposta sostitutiva separatamente sulle plusvalenze realizzate in
occasione di ciascuna vendita o liquidazione dei Certificati, nell'ambito del cosiddetto
"regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n.461.
Questo regime a tassazione separata è applicabile a condizione che: (i) i Certificati siano
depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) i
Portatori dei Certificati abbiano validamente esercitato, in forma scritta, l'opzione per
accedere al regime del risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per
l'applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di
ciascuna cessione o liquidazione dei Certificati (ovvero in relazione alle plusvalenze
realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze,
ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all’Amministrazione finanziaria, per conto del
contribuente, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare ai
Portatori dei Certificati, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dai
Portatori stessi. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla
liquidazione dei Certificati derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta
dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso
il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli
successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, i detentori
di Certificati non sono tenuti a indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei
redditi annuale.
3.
Le plusvalenze realizzate o maturate in capo a persone fisiche residenti in Italia che
detengano i Certificati non nell'ambito di un’'attività d'impresa e che abbiano affidato la
gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificati, ad un intermediario
autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" (articolo 7 del Decreto
n.461), sono incluse nel calcolo dell’incremento di valore annuo degli asset gestiti e
maturati, anche se non realizzati, alla fine dell’anno. Sul risultato annuale di gestione è
applicata un'imposta sostitutiva del 12,5% (20% per aumenti di valore accumulati a partire
dal 1 Gennaio 2012 incluso), che sarà prelevata dall'intermediario incaricato della
gestione. Ai sensi del regime del risparmio gestito, eventuali svalutazioni degli asset
gestiti maturati alla fine dell’esercizio possono essere dedotte dagli incrementi di valore
registrati in qualsiasi dei quattro periodi successivi. In base al regime del risparmio
amministrato, i detentori di Certificati non sono tenuti a indicare le plusvalenze nella
propria dichiarazione dei redditi annuale. Il deprezzamento degli attivi di gestione maturati
al 1 gennaio 2012 possono essere portati in compensazione rispetto a successive
plusvalenze della stessa natura per un ammontare complessivo pari al 62.5% delle relative
perdite di capitale.
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Quando un Portatore dei Certificati italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Certificati siano effettivamente
connessi, le plusvalenze derivanti dai Certificati stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva,
ma dovranno essere incluse nella relativa dichiarazione dei redditi dei Portatori dei Certificati e
saranno pertanto soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) e, in talune circostanze
relative allo "status" del Portatore, concorreranno alla formazione del valore netto della produzione
ai fini IRAP.
Le plusvalenze realizzate da Portatori di Certificati che siano fondi di investimento open-ended o
closed-ended (subordinatamente al regime fiscale previsto dalla legge n.77 del 23 marzo 1983)
(Fondi) o SICAV, saranno incluse nel risultato del relativo portafoglio maturato. Tale risultato non
sarà soggetto a tassazione con il Fondo o la SICAV, sebbena la successiva disdtribuzione in favore
di certi detentori dei titoli o delle quote potrà essere soggetta all’imposta sostitutiva per i fondi
collettivi di investimento.
Le plusvalenze realizzate dai Portatori di Certificati che siano fondi pensione italiani (soggetti al
regime previsto dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) saranno
incluse nel risultato del relativo portafoglio maturato alla fine del periodo d’imposta,
assoggettabile all’apposita imposta sostitutiva dell’11%.
Le plusvalenze realizzate da Portatori dei Certificati, privi di organizzazione stabile in Italia non
sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Certificati stessi non siano
detenuti in Italia o le plusvalenze derivino da transazioni eseguite nei mercati regolamentati. Si
applicano le disposizioni previste dai trattati fiscali contro la doppia tassazione in vigore con lo
Stato Italiano ove risultino più favoreli e siano rispettate tutte le condizioni richieste per la loro
applicazione.
Titoli atipici
Secondo una diversa interpretazione del regime fiscale attualemnte in vigore, è possibile che i
Certificati siano considerati quali titoli “atipici” ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legge n. 512 del 30
settembre 1983 convertito nella Legge n. 649 del 25 novembre 1983. In questo caso, i rimborsi
relativi ai Certificati possono essere soggetti a una ritenuta d’acconto italiana, con aliquota pari al
20%. La ritenuta d’acconto del 20% sopra richiamata non si applica ai rimborsi eseguiti in favore
di Portatori di Certificati residenti di nazionalità non italiana o ai Portatori di Certificati residenti
italiani che siano (i) società o entità commerciali simili (inclusa la stabile organizzazione italiana
di entità straniere); (ii) società commerciali; o (iii) istituzioni commerciali private o pubbliche.
Questa ritenuta d’acconto è applicata dall’intermediario italiano nominato dall’Emittente, che
interviene nell’incasso del relativo reddito o nella negoziazione o riacquisto dei Certificati.
Pagamenti eseguiti da Garanti non-residenti
In relazione ai pagamenti effettuati a favore di Portatori di Certificati residenti in Italia da parte di
Garanti non residenti in Italia, conformemente ad un'interpretazione delle rilevanti disposizioni
italiane, tali pagamenti eseguiti da garanti non residenti potrebbero essere considerati, in talune
circostanze, quali pagamenti effettuati dall'Emittente e conseguentemente assoggettati al regime
fiscale illustrato nei precedenti paragrafi di questa sezione.
Imposte di successione e donazione
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Ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, (di seguito citato come il Decreto 262),
convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento di beni e diritti (incluse
azioni, obbligazioni ed altri titoli) per effetto di successione o donazione è assoggettato ad imposta
come segue:
(i)
il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è
assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul
valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di EUR
1.000.000;
(ii)
il trasferimento a favore di sorelle o fratelli sconta l'imposta di successione o donazione
nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, EUR 100.000; e
(iii)
il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta, in linea di principio, l'imposta
di successione o donazione nella misura dell'8 per cento dell’intero valore della
successione o donazione.
Imposta sui Trasferimenti
L’articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 ("Decreto 248"), convertito nella
Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n.51 del 29 febbraio
2008, ha abolito l’imposta italiana sui trasferimenti, prevista dal Decreto Reale n. 3278 del 30
dicembre 1923, modificata ed emendata dal Decreto Legislativo n. 435 del 21 novembre 1997.
In seguito all’abrogazione dell’imposta italiana sui trasferimenti, dal 31 dicembre 2007 i contratti
relativi al trasferimento dei titoli sono così soggetti all'imposta di registro: (i) gli atti pubblici
notarili sono soggetti all’imposta di registro fissa di euro 168; e (ii) gli atti privati sono soggetti a
imposta di registrazione soltanto in caso di uso o di registrazione volontaria.
Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio
Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio
(“Direttiva Europea sul Risparmio”), ciascuno Stato Membro deve fornire alle autorità fiscali di un
altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da
parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro
Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro. Tuttavia, il
Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli
stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede
l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio
dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri
Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di
adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la
Svizzera).
La Commissione Europea ha proposto alcuni emendamenti alla Direttiva, che potrebbero, se
attuati, modificare o ampliare l’ambito applicativo degli obblighi sopra descritti.
Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio
L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio con il Decreto
Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (“Decreto 84”). Ai sensi del Decreto 84, subordinatamente al
soddisfacimento di diverse condizioni importanti, nel caso degli interessi pagati a persone fisiche
che si qualificano come beneficiari effettivi del pagamento degli interessi e sono residenti per
motivi fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e
residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte e forniscono specifiche informazioni alle
autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi.
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Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti
autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario effettivo.
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