La Manovra 2009
per gli enti locali
L 133 e Collegati alla Finanziaria
Il personale e gli incarichi
La Manovra 2009.
Legge 133/08 (DL 112): Novità
1. Novità riguardanti l’assetto ordinamentale e normativo:
a) il legislatore ha rivisto la normativa dettata dalla Finanziaria 2008 in materia di
ricorso agli incarichi esterni, introducendo importanti correttivi.
b) è stata eliminata la nuova formulazione dell’ art. 36 del D. Lgs n. 165/2001
dettata dalla Finanziaria 2008, ed è stata, quindi, ripristinata la possibilità di
utilizzare il lavoro flessibile secondo un ragionevole quadro di regole;
2. Novità riguardanti le regole per il contenimento della spesa per il
personale:
a) il legislatore ha introdotto un regime più restrittivo rispetto al quadro delineato
dalla Finanziaria 2008.
La Manovra 2009.
Collegati alla Finanziaria (1441 bis e quater): Novità
a) il legislatore in materia di ricorso agli incarichi esterni introduce ulteriori
correttivi.
b) Correttivi alle nuove norme in tema di part time e assenze per malattia;
c) Trasparenza sulle retribuzioni;
d) Gestione associata dei servizi per i comuni al di sotto di 20.000 ab
e) Procedure concorsuali
f) Abrogazione stabilizzazioni
g) Mobilità
h) Segretario Comunale
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Il nuovo quadro normativo ha reso più stringenti i presupposti giuridici legittimanti
l’affidamento degli incarichi , pertanto vi è un obbligo ulteriore di conformazione a tali
nuove disposizioni di legge da parte di tutte gli enti locali , a prescindere dalla data di
adozione delle norme regolamentari di che trattasi .
L’obbligo esiste sia nell’ipotesi in cui non siano stati ancora deliberati detti regolamenti,
sia nell’ipotesi in cui occorra modificare i regolamenti già adottati .
Le Amministrazioni pertanto dovranno procedere a deliberare ex novo le disposizioni
regolamentari concernenti “ i limiti , i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni ”.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Per quanto concerne gli enti locali , la disciplina propria degli incarichi è contenuta
negli artt. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 e 110, ultimo comma, del d. lgs.
n. 267/2000 (T.U.E.L.).
L’iter procedurale per l’ affidamento degli incarichi , prevede due di stinti obblighi :
1. la previa definizione nell’ambito di un programma, approvato dal Consiglio dell’ente
ai sensi dell’ art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L., della possibilità di attivazione di
“incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all’amministrazione”;
2. l’inserimento, all’interno del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ,
di una specifica previsione determinativa dei limiti , criteri e modalità per l’affidamento
di incarichi “di collaborazione, di studi o o di ri cerca, ovvero di consulenze, a soggetti
estranei all’amministrazione”, nonché, infine, del tetto annuo della spesa complessiva.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Contenimento degli incarichi,)
La nuova normativa, specifica ulteriormente i due elementi sopra detti estendendoli a:
tutti gli “ incarichi di collaborazione autonoma” cioè “indipendentemente
dall’oggetto” o dalla “tipologia della prestazione”,
nonché aggravando il relativo procedimento di ulteriori condizioni e requisiti di
legittimità che qualificano sia sotto i l profilo oggettivo che soggettivo l'affidamento
di incarichi esterni .
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Il decreto legge n.112 con l’art. 46, sostituisce il comma 6 dell’articolo 7 dlgs 165/01 e
introduce significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2008.
Innanzitutto la norma prevede che per l’affidamento degli incarichi esterni è necessario
il possesso, da parte dell’affidatario, di una “particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria”.
Gli Enti valuteranno caso per caso in relazione alla tipologia di incarico da affidare il
tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l’assoluta inderogabilità del
requisito della particolarità della specializzazione medesima.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Le amministrazioni pubbliche POSSONO procedere al conferimento di incarichi per
pervenire alla stipulazione di contratti d’opera (art. 2222 del codice civile; cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 263 del 29 gennaio 2008):
a) con esperti dotati di rilevante background formativo-professionale, sintetizzato dalla
comprovata specializzazione universitaria;
b) con professionisti (anche privi di laurea specialistica), iscritti in ordini o albi (le c.d.
professioni regolamentate, geometri, periti industriali, consulenti del lavoro, ecc.);
c) con soggetti operanti nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali
(anch’essi non necessariamente in possesso di laurea specialistica).
La valutazione delle capacità potenziali dei professionisti non
laureati dovrà pertanto essere riferita sia all’abilitazione sia al
percorso professionale, mentre quest’ultimo dato costituirà
l’unico parametro sostanziale per artisti (e simili) ed artigiani,
al fine di poter accertare per gli stessi l’esperienza maturata
nel settore.
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Articolo 46
(Il requisito della specializzazione)
Pertanto, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste, per le quali la particolare e
comprovata specializzazione può non essere supportata da un titolo universitario, ma può
essere valutata facendo riferimento alla maturata esperienza nel settore, a parere della CdC
Sezione Piemonte (Parere 27/08), ai fini del conferimento di incarichi esterni, un percorso
formativo e professionale universitario resta un presupposto necessario.
La specializzazione universitaria, da sola, ove di per sé espressione di una competenza
specialistica e specifica rispetto all’oggetto dell’incarico, o per lo più unitamente ad altri
fattori, deve dunque costituire un imprescindibile elemento di valutazione del livello di
professionalità e della particolare specializzazione dell’incaricato.
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Articolo 46
(Il requisito della specializzazione)
Quando si tratta di conferire incarichi individuali nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei
mestieri il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma occorre accertarsi che il
soggetto abbia maturato un’esperienza nel settore che possa garantire l’adempimento della
prestazione richiesta. Non sono possibili interpretazioni estensive.
Analogo discorso vale nei casi in cui un soggetto è iscritto in ordini o albi professionali.
L’iscrizione all’albo attesta, ai fini del conferimento dell’incarico, una specializzazione di per
sé idonea allo svolgimento dell’incarico medesimo consentendo di prescindere dal possesso
tanto della laurea magistrale quanto di quella triennale, laddove è accertata la maturata
esperienza nel settore.
Al di fuori delle deroghe descritte riprende pienamente vigore il principio della
specializzazione universitaria secondo cui, la sola laurea triennale non è sufficiente ad
integrare il requisito. (Parere 51/08 Funzione Pubblica)
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi: presupposti legittimanti)
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi: sanzioni)
Mentre il decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito in legge n.191 del 30 luglio
2004, ricollegava la responsabilità erariale e, ancor prima quella disciplinare, al caso di
affidamento di incarichi in <<assenza dei presupposti>>,
L’attuale decreto 112 del 2008 è nel senso di ricondurre le due forme di responsabilità
al ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa <<per lo svolgimento
di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati>>,
formulazione normativa della fattispecie questa più ampia e di più agevole riscontro.
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
La Finanziaria 2008subito modifiche ed integrazioni ad opera del decreto legge n. 112
del 2008 e, per quanto di interesse, specificatamente:
l’art. 3, comma 55: oggetto della disciplina legislativa diventano i contratti di
collaborazione autonoma (non più solo <<l’affidamento da parte degli enti locali di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze>>) indipendentemente dall’oggetto
della prestazione (configurabile, quindi, anche come incarichi e consulenze) che
possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla
legge o previste nel programma dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, Tuel;
l’art. 3, comma 56: prevede nella nuova versione che i limiti, i criteri e le modalità da
fissare con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, riguardino –genericamente- l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma
che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi)
Dal punto di vista oggettivo, è essenziale che si tratti di esigenze istituzionali specifiche,
definite e temporanee, cui le pubbliche amministrazioni non possano far fronte “con
personale in servizio”
Obbligo
dell’accertamento da parte dell’ente dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le
.
risorse umane disponibili al suo interno
Prevalenza del principio dell'efficiente e razionale organizzazione delle risorse
umane disponibili nell’ambito dell'ufficio su quello dell'affidamento all'esterno di
compiti e mansioni eseguibili dal personale già in forza al singolo ente
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi: presupposti legittimanti)
È illegittimo l’affidamento di un incarico esterno che risulti privo di motivazione, senza
riferimento alle ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto "necessario"
avvalersi della consulenza esterna
Secondo la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto con
la Sentenza n. 1046/2008, non è sufficiente che la PA abbia "ritenuto opportuno" (e non
necessario!) avvalersi di un apporto esterno senza nemmeno effettuare una previa
disamina delle figure professionali interne all’ente e potenzialmente idonee a far fronte
alle esigenze del caso specifico.
L’affidamento avrebbe dovuto essere adeguatamente esplicitato con riferimento alle
circostanze di fatto che rendevano impossibile (e non meramente "inopportuno")
avvalersi dell’apparato interno.
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Articolo 46
(Contenimento degli incarichi: presupposti legittimanti)
CdC Sezione Veneto Del 72/2008
Non può farsi ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni d’impossibilità
oggettiva di utilizzo di personale interno all’ente sotto il profilo quantitativo, ossia per
sopperire all’ingente mole di lavoro svolta dai dipendenti in servizio.
Diversamente opinando, infatti, s’introdurrebbe attraverso gli incarichi esterni una
surrettizia duplicazione del lavoro ordinariamente svolto dalle strutture amministrative
- di cui costituirebbero un surrogato -, con conseguente rischio di degenerazione in
patologiche forme di precariato.
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Articolo 46
(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei conti)
A titolo esemplificativo si riportano i principali criteri generali di valutazione della
legittimità dei suddetti incarichi desumibili dalla giurisprudenza contabile :
i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere
attribuiti ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione richiedano conoscenze
ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e
conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono, nella
maniera più assoluta, riscontrare nell’apparato amministrativo;
l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa, bensì
la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del
conferimento dell’incarico del quale debbono costituire l’oggetto espresso;
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Articolo 46
(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei conti)
l’incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità, dovendosi,
altresì, dimostrare l’impossibilità di adeguato assolvimento dell’incarico da parte
delle strutture dell’ente per mancanza di personale idoneo;
l’incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente
compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori di quanto consentito dalla
legge;
il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività svolta e
non liquidato in maniera forfettaria;
l’atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire
l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;
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Articolo 46
(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei conti)
l’organizzazione dell’amministrazione deve essere comunque caratterizzata dal
rispetto dei principi di razionalizzazione (senza duplicazione di funzioni e senza
sovrapposizione dell’incarico all’attività ed alla gestione amministrativa), dalla
migliore possibile utilizzazione e flessibilità delle risorse umane, nonché per
l’economicità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa e per il prioritario
impiego delle risorse umane già esistenti all’interno dell’apparato;
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Articolo 3, comma 76
(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei conti)
l’incarico non deve essere generico o indeterminato, al fine di evitare un evidente
accrescimento delle competenze e degli organici dell’ente, il che presuppone la
previa ricognizione e certificazione dell’assenza effettiva nei ruoli organici delle
specifiche professionalità richieste;
i criteri di conferimento non devono essere generici, perché la genericità non
consente un controllo sulla legittimità dell’esercizio dell’attività amministrativa di
attribuzione degli incarichi.
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Articolo 3, comma 54 - 56
(Incarichi di co.co.co e di consulenza)
Il comma 54 reca una novella all’art. 1, co. 127 della L. 662/1996, in materia di
pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso.
Nel testo vigente il comma 127 stabilisce che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di
collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso
debbano pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e
l’ammontare erogato e debbano trasmettere semestralmente copia di detti elenchi al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In base alla modifica testuale apportata dal comma in esame, le amministrazioni non
devono limitarsi alla pubblicazione (in forma libera) degli elenchi, ma devono
pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con
l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione
dell’affidamento dell’incarico.
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Articolo 3, comma 53 - 56
(Incarichi di co.co.co e di consulenza)
In caso di omessa pubblicazione, si prevede che la liquidazione del corrispettivo per la
collaborazione o l’incarico costituisca illecito disciplinare e determini l’insorgere della
responsabilità amministrativa del dirigente preposto per il danno cagionato.
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Articolo 3, comma 54
(Incarichi di co.co.co e di consulenza)
Più in generale, si rileva che la norma in esame sembra presentare forti analogie e
margini di sovrapponibilità con disposizioni introdotte negli ultimi anni al fine di
rafforzare la trasparenza circa gli incarichi di consulenza affidati dalle pubbliche
amministrazioni.
In particolare, si segnala che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006
(c.d. “decreto Bersani 1”), l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 già prevede che le pubbliche
amministrazioni rendano noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.
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Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
Nel novellato comma 55 è precisato che l’affidamento degli incarichi di collaborazione
autonoma è comunque subordinato, sempre indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, all’esercizio di “attività istituzionali” stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal Consiglio dell’ente locale ai sensi dell’art.42, comma 2, del
decreto legislativo n. 267/2000.
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Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
L’art. 42 comprende un’ampia tipologia di documenti programmatici di competenza del
Consiglio; di conseguenza, gli incarichi, anche se non necessariamente predeterminati
dal Consiglio nel loro specifico oggetto, devono trovare riferimento nei documenti
programmatici, al fine di giustificare la necessità/opportunità di ricorrere all’incarico in
relazione agli obiettivi ed ai programmi definiti dal Consiglio e quindi da attuare ad
opera della Giunta (cfr. Sezione Autonomie, n. 6/2008, cit.).
L'approvazione dei programmi, infatti, costituisce attività generale che rientra nella
competenza del Consiglio; spetta, invece, alla Giunta attuare la presupposta volontà
consiliare, verificando e controllando la sua concreta realizzazione come attività di
governo dell'Ente locale.
Infine, l’organo competente a conferire l’incarico (a stipulare il contratto) è ovviamente
il dirigente preposto al settore.
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Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
La deliberazione consiliare costituisce atto di indirizzo e coordinamento
1. estrinsecazione tipica del potere-dovere di direttiva spettante al Consiglio,
consistente nella determinazione
preventiva delle superiori linee generali ed
astratte
2. cui deve ispirarsi la compiuta disciplina organizzativa e di dettaglio in punto di
regolamentazione degli uffici e dei servizi spettante propriamente alla Giunta
dell’ente locale.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
Poiché la definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi è demandata alla competenza esclusiva del Consiglio, la Giunta non vi si può
mai sostituire nemmeno in via d'urgenza.
Il regolamento è
subordinato, in ogni caso, all’intervento del presupposto
imprescindibile costituito dalla deliberazione consiliare di determinazione dei criteri
generali (sul punto v. pure delibera di Sezione Calabria n. 150/2008).
Salvo esplicita contraria disposizione statutaria, l’organo esecutivo può predisporre
proposte di provvedimenti contenenti linee di indirizzo da sottoporre alle
determinazioni proprie del Consiglio, poiché tale attività di elaborazione propositiva
resterebbe meramente strumentale
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 55
(Incarichi esterni: il programma )
I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati “solo con riferimento
alle attività istituzionali” stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal
Consiglio.
Deve trattarsi sempre di attività comunque rientranti nei compiti
istituzionali propri dell’amministrazione conferente, sia nel caso in cui
dette attività risultino già specificamente individuate, cioè articolate in
materie e/od oggetti specifici, direttamente dalla legge, sia nel caso in
cui di siffatta articolazione delle attività istituzionali si faccia carico il
programma consiliare
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Articolo 46
(Incarichi esterni: il regolamento)
L’obbligo di darsi un regolamento in cui dettare le regole per il conferimento degli
incarichi di collaborazione, sulla base di procedure di tipo comparativo, è stato già
introdotto nel luglio del 2006 dal Decreto Legge n. 223, cd Bersani Visco.
Tale regolamento, altro elemento di novità, deve essere inviato alla sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall’adozione (c. 57).
La violazione di queste disposizioni determina il maturare di responsabilità sia
disciplinare
che
amministrativa,
può
cioè
determinare
un
danno
erariale.
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Articolo 46
(Incarichi esterni: il regolamento)
Gli enti devono regolamentare gli incarichi indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, a prescindere da quale che sia la tipologia contrattuale.
La disciplina regolamentare deve rispettare le innovazioni di cui all’art. 46 del d.l. n.
112/2008, nonché dell’art. 110, u.c., del 267/2000, fermo restando l’obbligo
dell’osservanza di principi più generali anch’essi disciplinanti la materia, tra i quali:
1.
la trasparenza in sede di definizione dei criteri di affidamento degli incarichi;
2.
la correttezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa
3.
l’adozione di idonee forme di pubblicità,
4.
il ricorso a procedure selettive comparative,
5.
la congrua motivazione dei provvedimenti
6.
il rispetto dei limiti di spesa discendenti dai vincoli imposti dal Patto di stabilità
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Articolo 46
(Incarichi esterni: il regolamento)
Per quanto riguarda, infine, le materie escluse dalla disciplina de qua, la Sezione
calabrese della Corte conti con quella giurisprudenza (cfr. per tutte Sez. Autonomie,
n.6/2008 cit. e rinvii ivi contenuti) secondo cui le disposizioni regolamentari non
trovano applicazione nelle materie, come l’appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui
al d.lgs n. 163/2006 (cosiddetto codice dei contratti pubblici).
In linea più generale, non dovrebbero rientrare nella previsione normativa
gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge,
mancando qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione.
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Articolo 46
(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
Il budget di spesa annua per gli incarichi, a seguito delle modifiche intervenute, non
dovrà più essere indicato in sede regolamentare, bensì in sede di approvazione del
bilancio di previsione, o di sua variazione (si ritiene sufficiente l’indicazione in
delibera).
Tale limite generale di spesa sarà poi articolato tra i vari centri di responsabilità
tramite il PEG (o lo strumento a esso equipollente per i comuni di popolazione inferiore
a 15.000 abitanti).
Questo, infatti, grazie alla sua struttura che prevede l’ulteriore suddivisione degli
interventi in capitoli, a differenza del bilancio di previsione è idoneo a distinguere tale
spesa (ove di parte corrente) da quella per altre prestazioni di servizi, e soprattutto
costituisce la sede istituzionalmente più appropriata per l’affidamento dei budget
finanziari - e dei correlati obiettivi -, ai responsabili dei servizi.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
“La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale”.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46
(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
Nella ipotesi in cui l’incarico di collaborazione dovesse in effetti sottendere un
sostanziale rapporto di lavoro subordinato, si potrebbe dare ingresso all’ulteriore e
distinto profilo di responsabilità civile nei confronti del prestatore d’opera di cui all’art.
2126 cod. civ. .
L'affidamento di incarichi in contrasto con i criteri di che trattasi potrebbe altresì
configurare a carico del dirigente un’ipotesi di revoca dall’incarico anche per
inosservanza di direttive, attesa la natura di obbligazione di risultato della
responsabilità dirigenziale e considerata, comunque, la violazione dei principi
fondamentali sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
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Articolo 46
(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
La sanzione gestionale disposta alla fine del comma 6 dell’articolo 36 del decreto
legislativo n.165/2001, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle
disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche nell’evenienza di utilizzo
illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in
luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l’intento di eludere i
limiti imposti (cfr. Presidenza Cons. ministri - Dipartimento funzione pubblica,
circolare 11 marzo 2008, n.2).
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 53 - 56
(Incarichi : nuovi adempimenti)
1. approvare un programma,annuale o pluriennale, da parte del Consiglio comunale, in
cui siano indicati i settori, le aree e le attività
2. aggiornare da parte della Giunta il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,
fissando i limiti, i criteri, le modalità,
•affidare l’incarico ad un soggetto di particolare e comprovata specializzazione universitaria,
•l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati,
•deve essere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno,
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata,
•devono essere preventivamente determinati durata,luogo,oggetto e
collaborazione;
compenso della
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Articolo 3, comma 53 - 56
(Incarichi: nuovi adempimenti)
3. inviare l’estratto del Regolamento sugli uffici e servizi, così aggiornato, entro trenta
giorni dall’adozione, alla Sezione regionale della Corte dei Conti;
4. pubblicare i contratti di consulenza stipulati sul sito web dell’Ente, indicando:
- nominativo del consulente,
- oggetto dell'incarico e relativo compenso (efficacia dei contratti si produce a
seguito della pubblicazione di tali indicazioni);
5. pubblicare sul sito web dell’Ente l’atto di affidamento dell’incarico di consulenza,con
indicate tutte le caratteristiche e l’ammontare erogato.
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Articolo 3, comma 54- 57
(Incarichi : la comunicazione alla CdC)
Il comma 57 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 obbliga gli enti locali a trasmettere alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti , in un breve termine prefissato (30
giorni dall’ adozione), le disposizioni regolamentari di cui si tratta.
L'intento della legge è quello di assicurare, tramite verifiche interne all’apparato (i
revisori dei conti ) ed esterne (la Sezione regionale di controllo), la completezza e la
conformità al dettato legislativo delle disposizioni regolamentari interne che vanno a
integrare i l quadro organico della disciplina dell'attività dell'ente in un settore di spesa,
come quello degli incarichi esterni , di notevole rilevanza ed impatto sugli equilibri di
bilancio e sul rispetto del patto di stabilità .
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 54- 57
(Incarichi : la comunicazione alla CdC)
Alla Corte dei conti è demandato un controllo di regolarità e la trasmissione dei
regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e ad una eventuale
pronuncia della Sezione regionale di controllo.
La Sezione regionale di controllo ha il potere di sindacare i l regolamento, trattandosi di
un atto che, pur di carattere normativo, assume, siccome valenza ed incidenza
finanziari a strutturale e funzionale per l'ente, tale da poterne condizionare l'intera
operatività .
L’obbligo di trasmissione vige anche per i Comuni con pop. inferiore ai 5000 abitanti .
Il controllo della Corte dei conti, secondo l’orientamento costante della Corte
Costituzionale (per tutte, sentenza n. 179/2007), è ascrivibile alla categoria del riesame di
legalità e regolarità, in una prospettiva non più statica (come era il tradizionale controllo
di legalità e regolarità), ma dinamica, volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e
parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 54- 57
(Incarichi : la comunicazione alla CdC)
Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno continuare, ai sensi del comma 173
dell’art.1 della legge n.266/2005, a trasmettere tempestivamente alla Sezione regionale
di controllo gli atti di spesa di cui ai commi 9, 10, 56 e 57 (spese per studi ed incarichi di
consulenza a soggetti esterni nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza) esclusivamente nel caso di superamento dell’importo di
5.000 euro.
La lettera di trasmissione di atti di conferimento di incarichi di collaborazione esterna o
di consulenza successivi al 1.1.2008 dovrà, però, riportare anche l’indicazione del sito
Web (e della data) ove si è provveduto alla pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 3,
comma 54, della legge n. 244/2007.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 3, comma 54 - 56
(Incarichi di co.co.co e di consulenza: la comunicazione alla
CdC)
Pertanto, NON è possibile conferire legittimamente (pur nel rispetto - che
deve sempre essere assicurato – delle disposizioni e dei principali criteri
generali di valutazione della legittimità dell’affidamento) alcuno dei predetti
incarichi prima dei prescritti adempimenti (approvazione del programma, o
verifica della rispondenza ai compiti istituzionali e emanazione della modifica
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
L’articolo 49 del DL riscrive nuovamente l’articolo 36 del D. Lgs n. 165/2001,
cancellando le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 in merito al regime del
ricorso al lavoro flessibile e ripristinando, con qualche variazione, il previgente regime.
La ratio seguita da quest’ultima novella persegue l’obiettivo di conciliare le esigenze di
flessibilità delle amministrazioni, con:
- i principi inderogabili posti a fondamento di una corretta e razionale organizzazione,
riconducibili a quelli indicati dall’art. 1, comma 1, del d.lgs 165/2001,
- le regole preordinate al reclutamento del personale di cui all’art. 97 della
Costituzione declinate dall’art. 35 dello stesso decreto legislativo,
- la necessità di prevenire il costituirsi di altre forme di precariato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
In particolare il nuovo articolo 36 dispone che le pubbliche amministrazioni effettuano
assunzioni di personale utilizzando di regola il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile
subordinato per esigenze temporanee ed eccezionali (comma 1) e demandando ai CCNL
l’individuazione dei contingenti di personale utilizzabile mediante il rapporto a tempo
determinato, il contratto di formazione lavoro e la somministrazione di lavoro.
Le esigenze di copertura della dotazione organica, intese come esigenze di carattere
continuativo e duraturo e quindi permanente, devono trovare soddisfazione
esclusivamente con le assunzioni a tempo indeterminato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
Pertanto, negli Enti Locali trova applicazione la disciplina prevista dal CCNL del
14.09.00, conformemente alle disposizioni dettate:
- dal d.lgs n. 2001, n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda il
lavoro a termine;
- dall'articolo 3 del del d.l. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
863/1984 e art. 16 del d.l. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
451/1994, per quanto riguarda il contratto di formazione lavoro;
- dal d.lgs n. 276/2003 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
E’ senz’altro ammissibile la riconduzione di dette esigenze alle ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall’art. 1 del D.lgs 368/2001,
anche riferibili all’ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario, purché
caratterizzate dalla temporaneità.
È invece escluso che le predette esigenze possano riferirsi ad un fabbisogno ordinario e
permanente, anche in presenza di un regime restrittivo delle assunzioni a tempo
indeterminato.
Riguardo l’eccezionalità occorre precisare che va intesa in termini di straordinarietà e
non imprevedibilità.
Occorre dare specifica indicazione delle esigenze nel contratto individuale di lavoro a
tempo determinato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
I contratti di formazione e lavoro si intende che per gli stessi, data la loro vocazione ad
essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prescindono dall’esigenza
temporanea ed eccezionale purché ciò emerga inequivocabilmente dalla
programmazione triennale del fabbisogno che dovrà tenere conto della disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie per procedere a nuove assunzioni a tempo
indeterminato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile: contratti inclusi)
1. contratti di lavoro a tempo determinato,
2. contratti di formazione e lavoro
3. somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Riguardo ai rapporti formativi che non costituiscono rapporti di lavoro la previsione si
riferisce ai tirocini formativi e di orientamento disciplinati dall’art. 18, della legge
24 giungo1997, n. 196. E’ fatto salvo il disposto di cui all’art. 54, comma 2, del D.Lgs
276/2003, per quanto riguarda i contratti di inserimento. Salvo quanto sopra,
rimane vigente anche l’art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs 276/2003.
È esclusa dall’ambito della norma la disciplina del lavoro autonomo che trova una
separata collocazione nell’art. 7, comma 6 e seguenti, dello stesso D.Lgs 165/2001.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
Il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione deve avvenire nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti che sono quelle, ove compatibili, indicate dall’art. 35
dello stesso decreto legislativo.
Gli enti non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie
contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
Il quinquennio va calcolato a ritroso rispetto alla data di stipula del nuovo contratto
(per ciascun lavoratore - da assumere o assunto dopo il 25 giugno u.s. - occorre
computare i periodi di lavoro svolti con contratti di lavoro flessibile nel precedente
quinquennio presso l’Ente che intende assumere).
Per il calcolo del triennio si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si
sommano in termini di mesi. I resti di giorni concorrono a formare un mese se la
sommatoria è pari a 30. Il raggiungimento di 12 mesi va a realizzare un anno.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
Per quanto riguarda le tipologie contrattuali cui si fa riferimento sono tutte quelle poste
in essere dal medesimo datore di lavoro con lo stesso lavoratore rispettando tanto i
limiti temporali di ciascun contratto quanto quello generale del triennio nel
quinquennio. In particolare:
contratto a tempo determinato: la durata non può essere superiore ai 3 anni
comprensivi di proroga. Il triennio non può essere superato in nessun caso a
prescindere dal quinquennio. Sono fatte salve le assunzioni riferite a
procedure concorsuali diverse.
Lavoro autonomo: la durata va sempre rapportata alla prestazione;
Somministrazione: i tempi sono quelli previsti nel contratto.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
In caso di più tipologie contrattuali
la sommatoria dei tempi non può superare il triennio nel quinquennio.
Se detto periodo non sia stato completato la durata dell’ultimo contratto del
quinquennio medesimo non potrà essere superiore al tempo residuo rispetto al triennio
stesso, salvo che il soggetto non sia vincitore di un concorso pubblico.
Quest’ultima eccezione non si applica ai concorsi banditi ai sensi dell’art. 1, commi 529
e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i soggetti che usufruiscono di riserva
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile: la tesi ANCI)
Secondo l’ANCI il divieto di utilizzo del medesimo lavoratore riguarda l’utilizzo
mediante forme contrattuali flessibili di natura subordinata, che rientrano
espressamente nel campo di applicazione dell’art. 36;
dovrebbero essere esclusi i periodi svolti con incarico di lavoro autonomo, il cui
conferimento è motivato e legittimato da esigenze completamente diverse, sono
oggetto di una disciplina distinta (dettata dall’art. 46 del DL), la cui violazione viene
espressamente e diversamente sanzionata dal legislatore.
A tale conclusione si può giungere in quanto:
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile: la tesi ANCI)
1) L'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) quindi cita "i
contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli altri
rapporti formativi e la somministrazione di lavoro";
2) La disposizione del comma 3, sopra richiamata, va interpretata come riferita a
quanto previsto dal comma precedente;
3) I contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e le relative limitazioni, sono
disciplinati dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile: la tesi ANCI)
4) La Circolare n. 02/2008 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
seppure emanata prima delle recenti modifiche, ha chiarito che "i contratti di
collaborazione sono contratti di lavoro autonomo e, pertanto, non inclusi nella
categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.
5) Infine il parere n. 49/08 del 17 luglio 2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, seppure ambiguo in alcune parti sull'interpretazione, afferma che "Si evince
chiaramente che il comma 2 dell’art. 36 contempla solo ipotesi di lavoro flessibile di
tipo subordinato. E' esclusa dall’ambito della norma la disciplina del lavoro autonomo
che trova una separata collocazione nell’ambito del citato art. 7, comma 6 e seguenti,
dello stesso D. Lgs 165/2001".
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile)
Non rientrano nel limite di cui al comma 3 gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del
D. Lgs n. 267/2000 nonché gli incarichi conferiti per la costituzione degli uffici di staff
(ex art. 90 del TUEL).
Tali incarichi, infatti, sono disciplinati da normativa speciale ed autonoma dettata nel
testo unico delle leggi per gli enti locali; disciplina che non può essere implicitamente
“compressa”, in quanto l’art. 1, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 267/2000
espressamente sancisce che: “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni.”.
In ogni caso si tratta di incarichi per loro stessa natura limitati nel tempo e
caratterizzati da temporaneità.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile: le sanzioni)
Viene eliminata la sanzione, prevista nella previgente disciplina, relativa al divieto di
assunzione per un triennio a carico delle amministrazioni che violano il disposto di cui
all’art. 36.4
In ogni caso, si prevede che la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione
di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei
confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa
grave.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49
(Contenimento del lavoro flessibile: le sanzioni)
Viene inasprito il regime sanzionatorio a carico dei dirigenti che operano in violazione
delle disposizioni di cui all’art. 36:
I Dirigenti sono responsabili anche ai sensi dell’art. 21 del dlgs n. 165/2001, che
configura la responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi o
per inosservanza delle direttive impartite, con conseguente impossibilità di rinnovo
dell’incarico dirigenziale.
Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente, ai sensi
dell’art. 5 d.lgs n. 286/1999, che disciplina, come noto, la valutazione del personale con
incarico dirigenziale.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 3, comma 75 - 84
(Lavoro flessibile)
Stage e tirocini
L’art. 60 del decreto legislativo 276/2003, legge Biagi, non si applica alle pubbliche
amministrazioni, in conformità al principio generale dettato dall’art. 1, comma 2;
continua dunque ad applicarsi in materia l’art. 18 della legge 196/1997.
Va sottolineato che in questo caso il rapporto che si instaura non costituisce rapporto di
lavoro subordinato, ma ha carattere esclusivamente formativo, a differenza del contratto
di formazione e lavoro e dell’apprendistato; conseguentemente nessun dubbio si pone in
ordine all’applicabilità delle limitazioni temporali introdotte con la finanziaria 2008.
Pertanto, gli enti locali possono tuttora stipulare convenzioni con gli enti promotori (tra
cui agenzie per l’impiego, università e istituti di istruzione secondaria, centri di
formazione, comunità terapeutiche, ecc.) per ospitare tirocinanti nell’arco del periodo
desiderato.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Il DL n. 112/2008 ha introdotto significative novità in materia di contenimento delle
spese di personale negli Enti Locali, mantenendo tuttavia inalterata la distinzione tra
gli Enti sottoposti e gli Enti non sottoposti al patto di stabilità.
Per quanto riguarda gli Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ossia gli Enti
tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità, resta in vigore quanto disposto dal
comma 557, così come integrato dal comma 120 dell’art. 3 della legge n. 244/2007
(Finanziaria 2008), in virtù del quale è possibile derogare all’obbligo di riduzione della
spesa del personale nel rispetto dei parametri ivi definiti.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire anche tramite la
razionalizzazione delle strutture amministrative, il comma 557 si limita ad indicare ai medesimi
enti, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello
Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione
del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.
Lo stesso comma prevede quindi che le disposizioni volte a stabilire limiti alla possibilità di
effettuare assunzioni e specifici obiettivi di riduzione della spesa per il personale di cui all’articolo 1,
comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del
2005 non si applicano più a decorrere dal 1° gennaio 2007 alle regioni e agli enti locali sottoposti al
patto di stabilità, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Criteri per il calcolo delle spese del personale (comma 557
della L.F. 2007)
La spesa per il personale prevista nel 2008 deve rientrare nei limiti di cui all’art.1,
c.557, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall’art.3,
c.120, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. (linee guida e relativi
questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della
Corte dei Conti, Sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008).
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Criteri per il calcolo delle spese del personale (comma 557
della L.F. 2007)
La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 34748/2008, ha chiarito quali sono i
criteri da considerare per il calcolo corretto dell'aggregato "spese di personale".
Ai fini della esatta applicazione dell'art.1, comma 557, della Legge finanziaria 2007 ,
così come modificato dall'art. 3, comma 120, della Legge finanziaria 2008 , la
Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la definizione di spese di personale da
tener presente è quella di cui alla circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, poiché in questo modo si può avere una lettura omogenea dei dati del
triennio 2006 - 2008 con riguardo ad un aggregato, "costruito con le medesime voci di
inclusione ed esclusione".
La spesa per il personale 2008 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta
nell’anno 2004 abbattuta dell’1%, che costituiva già il tetto di spesa per l’anno 2006.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120 Finanziaria 2008
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Il comma condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali sottoposti
al patto di stabilità interno, con una disposizione ulteriore rispetto al patto di stabilità,
e fatto anzi salvo quanto previsto dal medesimo patto.
In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 557, della
legge finanziaria 2007, precisando le condizioni a cui è subordinata l’eventuale deroga
al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Si ricorda che tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile
degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della
L. 449 del 1997 (che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche tenute alla programmazione triennale) e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Il comma in esame dispone quindi che eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19,
comma 8, della L. 448 del 2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per
l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori
condizioni:
a)
b)
che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;
che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario;
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Si ricorda che con D.M. 10 giugno 2003, n. 217, è stato approvato il Regolamento concernente la
definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico
sull'ordinamento degli enti locali, il cui comma 1 prevede che sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di
squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
c)
che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non
superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto (DM 15 novembre
2003).
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali: un caso)
Enti sottoposti al patto
La questione delle assunzioni va considerata in primo luogo sotto il profilo della legittimità
costituzionale: trattandosi di dipendenti già inserite nei ruoli del comune, la loro assunzione, ove
conseguente a forme pubbliche di selezione, deve presumersi conforme alla normativa, e pertanto il
reintegro potrà avvenire in ossequio al principio costituzionale contenuto nell’art. 97 della
Costituzione, che prevede il superamento di una procedura concorsuale per l’accesso all’impiego
nelle pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al rapporto privatistico con le dipendenti, non vi è dubbio che il Comune possa e
debba reintegrarle ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, avendo altresì assunto precisi impegni nei
loro confronti, con la sottoscrizione di un patto con le loro rappresentanze sindacali.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali: un caso)
Enti sottoposti al patto
Inoltre il protocollo d’intesa aveva correttamente precisato che i posti lasciati liberi dalle dipendenti
avrebbero dovuto essere lasciati vacanti per consentire il loro eventuale rientro nel ruolo e quindi,
ove tale intento fosse stato rispettato dal Comune, non si porrebbe alcuna necessità di ampliare le
piante organiche dell’ente per procedere alla riassunzione del personale interessato.
Peraltro, l’art. 89 del TUEL al comma 5 riconosce l’autonomia degli EE.LL. nella determinazione
delle piante organiche: “Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi fissati dal presente testo unico,
provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e
gestione del personale nell'àmbito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti loro attribuiti”.
Pertanto, ove l’ente abbia correttamente lasciato vacanti i posti del personale trasferito (rectius:
abbia ridotto il proprio organico e lo riespanda in conseguenza della gestione diretta del servizio), il
ritorno del personale stesso nel proprio organico è conseguenza dell’art. 2112 c.c.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali: un caso)
Enti sottoposti al patto
Premessa la necessità di una motivazione a supporto della deroga e l’esigenza che la
stessa sia espressa analiticamente.
E che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con interventi di
potenziamento di servizi all’utenza anch’essi opportunamente rappresentati. (Parere
UPPA 6/08 del 28/1/2008, Corte dei Conti, sez. Regionale Basilicata, parere n.3/2008)
Detta normativa va rapportata alla specifica evenienza di una riassunzione da
parte del comune di un servizio esternalizzato, fatto cui consegue una nuova e
diversa struttura amministrativa e una diversa dislocazione degli oneri di bilancio (CdC
Lomb. Del 68/08).
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 1
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Il legislatore puntualizza e chiarisce i criteri di computo delle spese di personale ai
sensi del comma 557 della Finanziaria 2007.
In particolare, al comma 1 dell’art. 76, il legislatore prevede che debbono essere
considerate, tra le spese di personale, quelle sostenute per:
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la somministrazione di lavoro;
- il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque
facenti capo all’ente.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 1
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Si ritiene che in tutti i casi in cui non vi sia un definitivo trasferimento di personale (in
mobilità)
presso
altre
strutture
ed
organismi,
connesso,
evidentemente,
al
trasferimento di funzioni, l’Ente è tenuto a contabilizzare le spese sostenute per il
personale assegnato ai suddetti organismi.
Al fine di garantire l’omogeneità e quindi la confrontabilità dei dati di riferimento,
occorre calcolare nuovamente la spesa per il personale, con riferimento ai criteri di cui
al comma 1, non solo per il 2008 ma anche relativamente alle precedenti annualità.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 1
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale per l’anno 2008, sono
confermate le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell’economia e
finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.9 (in suppl.
ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006), sull’ammontare massimo della spesa
sostenibile per il personale, che con riferimento alle voci descritte nei codici gestionali
SIOPE (D.M. 18 febbraio 2005,in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005) e
relativo glossario, è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa
è segnato il relativo codice gestionale Siope), su base 2004 (impegni):
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 4
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto
agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.”
La Sezione Veneto (Del 116/08) ritiene che l’efficacia di tale norma non sia circoscritta
alla violazione degli obiettivi del Patto per il solo anno 2007 (anno precedente rispetto
a quello di entrata in vigore della legge), ma si estenda sine die (fino, ovviamente, a sua
abrogazione), in ragione sia dell’assenza di riferimenti temporali della violazione (a
differenza dell’art. 1 comma 561 che faceva riferimento all’anno 2006), sia della valenza
pluriennale della manovra economica varata col Dl 112.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 4
(Spese di personale e sanzioni: Parere 52/08))
Enti sottoposti al patto
L’obbligo di nomina del medico competente, a tutela dell’interesse sopra richiamato è
rafforzato dalla previsione della sanzione, di cui all’art. 55, comma 4, lettera f) del citato
decreto legislativo 81/2008, ovvero l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
10.000 euro, che si applica nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina di cui al citato
articolo 18, comma 1, lettera a). Questi elementi appaiono sufficienti per ritenere che rispetto
alle due disposizioni in argomento (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) prevale, per la natura della
finalità perseguita, l’obbligo prescritto di nominare il medico competente.
Analogo discorso va fatto per le assunzioni che riguardano le categorie protette ai fini esclusivi
del rispetto della quota di riserva prevista dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 7
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
L’altra ipotesi di blocco totale delle assunzioni è prevista dall’art. 76 comma 7 per i
comuni che, in attesa del DPCM che definisca nuovi parametri di virtuosità, registrino
un’incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti.
Si evidenzia invece che il mancato rispetto degli obiettivi previsti dal patto di stabilità
per l’anno 2006 non comporta il blocco delle assunzioni per l’anno 2008.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 5
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
In aggiunta all’obbligo di contenimento delle spese di personale,
è introdotto
l’obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale di tali spese rispetto al
complesso delle spese correnti, con prioritaria attenzione per le dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
I termini di tale riduzione saranno specificati dal già citato DPCM, che stabilirà anche
parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di
risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di
incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e
dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 76, comma 2
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Per quanto riguarda gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità, il comma 2 interviene
apportando notevoli modifiche al quadro delineato dalla Finanziaria 2008.
La disciplina attualmente vigente ed in commento sarà modificata dal DPCM previsto
dal comma 6, articolo 76 della legge n. 133/2008.
Il DPCM, infatti, da emanarsi previo accordo tra governo, regioni e autonomie locali da
concludersi in sede di conferenza unificata, secondo quanto previsto dal comma 6, avrà
ad oggetto “parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di
risparmio” e in tale sede saranno altresì definiti i “criteri e modalità per estendere la
norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno”.
Gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, dunque, applicheranno le disposizioni
dettate dalla legge n. 133/2008 fino all’emanazione del DPCM.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 120 e 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Si rammenta che il comma 562 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007) così recita: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono
superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004.
Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma
558.”(stabilizzazioni)
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Il comma in esame condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti locali
non sottoposti al patto di stabilità interno.
In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1, comma 562, della
legge finanziaria 2007, precisando che eventuali deroghe al principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001 (cfr.
supra), devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 119 e 120
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
b)
che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non
superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
Il comma 2 dell’art. 76, prevede che solo per gli Enti con un numero di dipendenti a
tempo pieno pari o inferiore a 10 continui ad applicarsi il disposto di cui al comma 121 e
dunque la relativa possibilità di derogare al comma 562.
L’Anci ritiene che il numero dei dipendenti vada calcolato con riferimento ai posti
coperti in dotazione organica, comprensivi, dunque, anche dei dipendenti a vario titolo
assenti (es. in aspettativa, malattia, ecc.).
DL 112. Assunzioni e spese di
Articolo 3, comma 121
personale
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
A fronte delle modifiche apportate, è bene evidenziare che il commi 121 introduce
disposizioni speciali e derogatorie del comma 562, che, in quanto tali, non risultano
suscettibili di interpretazione estensiva.
La deroga consente di superare tanto il tetto di spesa del personale quanto il vincolo di
subordinare le assunzioni alle cessazioni dell’anno precedente. Tuttavia è fondamentale
il richiamo che il legislatore fa all’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
Il rinvio a tale disposizione, in armonia con la ratio del comma 562, ribadisce l’esigenza
di improntare le scelte di politica del personale e quelle occupazionali, espresse nei
documenti di programmazione triennale dei fabbisogni, ai principi di riduzione
complessiva della spesa per il personale.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Due sono gli aspetti certamente qualificanti: la necessità di una motivazione a supporto
della deroga e l’esigenza che la stessa sia espressa analiticamente per dare contezza
all’esterno delle motivazioni sottese e consentire così ai competenti organi di controllo
di esprimere le loro valutazioni al riguardo.
Non può costituire motivazione a supporto della deroga il fatto stesso di non aver avuto
cessazioni utili al fine di procedere a nuove assunzioni.
Si ritiene che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con
interventi
di
potenziamento
di
servizi
all’utenza
anch’essi
opportunamente
rappresentati. (Parere UPPA 6/08 del 28/1/2008, Corte dei Conti, sez. Regionale
Basilicata, parere n.3/2008)
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Per tutti gli altri Enti, aventi più di 10 dipendenti a tempo pieno, è disapplicato il
comma 121 e dunque gli stessi sono assoggettati alla disciplina di cui al comma 562.
Non possono essere portate a compimento le procedure di assunzione mediante
concorso esterno o mobilità - non terminate alla data di entrata in vigore del DL
112/2008 - avviate in applicazione del comma 121.
Modalità di calcolo delle spese di personale; occorre fare riferimento alle voci
individuate nei questionari allegati alla Delibera della Corte dei Conti - Sezione delle
Autonomie n. 3/AUT/2008, avente ad oggetto le “Linee guida cui devono attenersi, ai
sensi dell’articolo 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria
2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella
predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008”.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
In merito alle modalità di calcolo delle cessazioni, invece, si ritiene che l’Ente possa
considerare complessivamente il numero delle cessazioni intervenute dal 2006 in poi
(primo anno di riferimento ai sensi del comma 562) non ancora ricoperte. Ciò in
considerazione del fatto che le relative assunzioni, anche se non ancora effettuate, sono
comunque autorizzate ai sensi del comma 562 della Finanziaria 2007.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
La CdC Sezione Veneto considera che l’interpretazione delle norme conducono ad
affermare che, per l’anno 2008, le spese di personale degli enti non sottoposti alle
regole del patto non dovranno superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004,
tenendo comunque conto dell’obbligo per gli enti locali di programmazione triennale
del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese (art. 91,
comma 1, del TUEL e art. 39, commi 19 e 20-bis, della legge 449/1997) e dell’obbligo,
per gli organi di revisione contabile, ex art. 19, comma 8, della legge 448/2001, di
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa,
Entro detti limiti di spesa, secondo la Src Veneto, il comune istante potrebbe procedere
a nuove assunzioni.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Il comma 562 della finanziaria 2007, nel testo vigente, composto da due parti: la prima,
fa riferimento al precedente anno, è contenuta nella legge finanziaria per il 2007 ed ha
decorrenza dal 1° gennaio 2007; la seconda, aggiunta dall’art. 3, co. 121, della legge
finanziaria 2008, stabilisce due nuove condizioni per eventuali deroghe ai limiti fissati
per le nuove assunzioni ed ha decorrenza del 1° gennaio 2008.
La Sezione delle Autonomie ritiene che la disposizione che fa riferimento all’anno
precedente, essendo contenuta nella legge finanziaria per il 2007, ha decorrenza dal 1°
gennaio 2007, rispetto al quale è “precedente” l’anno 2006 (Del. 8/2008).
Assunzioni 2008 = cessazioni 2006 + 2007
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Nel computo delle cessazioni utili ai fini delle assunzioni dall’esterno, quindi, sono da
computare anche le mobilità in uscita.
La Corte dei Conti, in due distinti pareri (cfr. Corte dei Conti, sez. Reg. Piemonte,
Parere n. 8/2008 e Corte dei Conti, Sez. Sardegna, parere n. 15/2007) ha
espressamente affermato, in linea con quanto sostenuto dall’ANCI, come “… il citato
comma 562 faccia riferimento alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato
“complessivamente”
intervenute.
Un’espressione
che
appare
volutamente diretta a sostenere un’interpretazione estensiva della locuzione e dunque
un superamento della rigidità del regime precedente. Sembra pertanto che, per lo meno
per le finalità in esame, si possa ritenere sussistere una cessazione del rapporto del
lavoro con un Ente non solo a seguito di estinzione del rapporto, ma anche nei casi di
passaggio di personale ad altra amministrazione attraverso le procedure di mobilità
(articolo 30 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165)”.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
Per quanto riguarda la mobilità in entrata, questa, ai sensi del tuttora vigente articolo 1,
c. 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), è da considerarsi
“neutra” e dunque può essere effettuata anche in assenza di preventiva cessazione, nel
rispetto ovviamente del limite di spesa 2004, se il dipendente proviene da un Ente
assoggettato a limitazioni alle assunzioni.
Secondo l’orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, espresso nella
Circolare n. 4/2008, gli Enti locali tenuti al rispetto del patto di stabilità non sono
sottoposti a limitazioni in materia di assunzioni, in quanto per gli stessi opera solo un
vincolo di contenimento della spesa.
Pertanto, il reclutamento mediante mobilità di un dipendente proveniente da Ente
assoggettato al patto, potrà essere effettuato solo a copertura del turn over.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 3, comma 121
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
È ancora vigente il disposto di cui al comma 101 dell’articolo 3 della Finanziaria 2008,
pertanto, dunque, in caso di assunzione di personale a tempo pieno l’Ente è tenuto a
dare precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a
tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
Inoltre, sempre ai sensi del comma 101, per il personale assunto con contratto di lavoro
a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel
rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni.
DL 112. Assunzioni e spese di
personale
Articolo 67
(Contrattazione integrativa)
Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la RGS, gli enti locali devono trasmettere alla
Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate
dall’organo di revisione. (art.67, c.8).
Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal MEF, sarà integrato da scheda con le
ulteriori informazione di interesse della Corte dei conti. (art.67, c.9).
La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere pubblicata sul
sito web dell’ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle
informazioni ai cittadini. (art.67, c.11).
Il mancato adempimento delle prescrizioni comporta la sospensione dei versamenti a
carico del bilancio dello stato ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. (art.67, c.12).
Le assenze per malattia
Articolo 71
(Assenze per malattia)
L'art. 71 introduce la disciplina delle assenze per malattia.
Al riguardo va precisato che per le certificazioni da struttura sanitaria pubblica, come
richiesto dall'art. 71 del D. L. 112/2008, è possibile rivolgersi per avere la certificazione:
1) a un presidio ospedaliero;
2) al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. di appartenenza;
3) al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza;
4) al proprio medico di medicina generale (medico di famiglia) convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale.
Le assenze per malattia
Articolo 71
(Assenze per malattia)
Si ribadisce che permangono le seguenti indicazioni:
a) l'obbligo di produrre la certificazione sanitaria anche con riferimento alle assenze di
un solo giorno lavorativo; nel caso di malattia che si protrae per più giorni o di
prosecuzione del periodo di malattia, il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo;
b) la sottoposizione a visita fiscale, nella stessa giornata, dei dipendenti assenti per
ragioni di salute; il dipendente deve essere reperibile per le visite mediche di controllo
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi;
Le assenze per malattia
Articolo 71
(Assenze per malattia)
c) l'obbligo dei dipendenti di informare tempestivamente l'amministrazione, ad inizio
dell'orario di lavoro, dell'assenza per malattia, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza;
d) analogamente i dipendenti sono tenuti ad informare l'amministrazione nel caso
abbiano la legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio durante il periodo di
malattia;
e) Nei primi dieci giorni di assenza per malattia viene erogato esclusivamente il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento,
aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, a
parziale modifica di quanto oggi dalle disposizioni contrattuali (Art. 21 CCNL del
6/7/1995, art. 10 CCNL del 14/9/2000, art. 13 CCNL del 5/10/2001).
Le assenze per malattia
Articolo 71
(Assenze per malattia)
In merito alla precisa definizione delle voci retributive assoggettate a decurtazione nei
primi dieci giorni di malattia è intervenuto il parere dell'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle P. A. del 16/7/2008 n. 795-21C7.
Articolo 73
(Part time)
Part time
L'art. 73 modifica la disciplina del part time eliminando l'automatismo nella
concessione del part time rimesso ora alla valutazione dell'Amministrazione sulla base
del "pregiudizio" alla funzionalità dell'Amministrazione stessa.
L'art. 1, comma 58, della Legge 662/1996 risulta infatti così modificato: " La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa
dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di
lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto
termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o
subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente
ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La
trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato
debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro
quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attività lavorativa".
Incentivi alla progettazione
Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
L'art. 61, comma 8, che "a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5
per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".
Il comma 17 precisa che gli Enti Locali non sono tenuti al versamento al bilancio dello
Stato e, quindi, mantengono dette risorse acquisite al proprio bilancio.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
A decorrere dal 1 luglio 2009
sono abrogati l’articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, relativi ai processi di stabilizzazione del personale precario.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Alla data di scadenza dei relativi contratti le PA non possono in alcun caso proseguire i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a
tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il divieto di cui al presente comma si applica anche ai contratti prorogati ai sensi
dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, commi 92 e
95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza
oppure, ove manchi il termine finale del contratto, entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Il Ministro Brunetta ha presentato una riformulazione dell'emendamento sui precari.
Tale emendamento sposta al 1° luglio 2009 l'abrogazione delle norme sulla
stabilizzazione. Ciò al fine di avviare un monitoraggio capillare su tutte le tipologie
dei contratti a tempo determinato vigenti e le relative modalità di assunzione adottate
dalle singole amministrazioni, nonché il numero di vincitori di concorso in attesa di
assunzione.
Le amministrazioni comunicheranno alla Funzione Pubblica tali dati ed entro il mese di
maggio il Governo emanerà un decreto che stabilirà le regole per una eventuale
prosecuzione dei contratti fino all'espletamento delle procedure concorsuali riservate
previste dallo stesso emendamento.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con
contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o
che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in
servizio al primo gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che
consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28 settembre 2007.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all’
art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di
anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione.
Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione.
Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis
(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi di queste
disposizioni e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25
giugno 2008, n. 112,
le amministrazioni prevedono:
-
le procedure di mobilità
-
i concorsi da bandire
-
le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal
regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.
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A cura di Legautonomie
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DL 112. Assunzioni e spese di personale