UGIVI
UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO
Wine Show, Torino, 24 ottobre 2009
La conciliazione:
possibili scenari per il settore vitivinicolo
Ermenegildo Mario Appiano
Avvocato e Conciliatore
Torino
www.appiano.info
Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (1/6)
Le novità legislative:
 direttiva CE n.52/2008 sulla mediazione delle controversie civili e commerciali aventi natura
trasfrontaliera.
• delega al Governo per l’attuazione: legge comunitaria per l’anno 2008 (legge 88/2009,
allegato II)
 art.60 della legge 18 giugno 2009, n.69: il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare una
disciplina generale in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie in materia
civile e commerciale.
• tale disciplina si applicherà sicuramente a dette controversie aventi natura prettamente
interna al nostro Stato.
• per contro, è dubbio se essa si applicherà anche per le controversie trasfrontaliere, siccome per
esse vale la menzionata direttiva 52/2008/CE.
Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (2/6)
La CONCILIAZIONE, come ora intesa, è un’attività:
 svolta da un soggetto neutrale,che non è più il giudice competente a decidere il merito della
controversia
 finalizzata a promuovere la definizione della lite mediante un accordo
Questioni di fondo, tra loro interconnesse:
 quale metodologia segue il terzo neutrale nel condurre la conciliazione?
 quali regole disciplinano la conciliazione e quali garanzie la assistono?
 quali rapporti con l’eventuale successivo giudizio in sede contenziosa?
 tutela della riservatezza;
 in Italia, art.91 c.p.c. come riformato dalla legge 69/2009;
 quali competenze in capo al conciliatore?
Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (3/6)
Perché la conciliazione?
Secondo il metodo tradizionale, si ricorre ad una decisione:
 vincolante, affidata a:
autorità giudiziaria competente (sentenza)
arbitri (lodo)
 resa sui rigidi parametri del torto/ragione stabiliti dal diritto applicabile, spesso di contenuto non
chiaro e soggetto all’interpretazione del giudicante
 pronunciata sulla base della realtà processuale accertata nel corso del giudizio, che può differire
anche sensibilmente rispetto alla realtà oggettiva
Insoddisfazione per il metodo tradizionale, non sempre opportuno a causa:
 costi
 lunghezza del processo
 inefficienza economica e sociale delle soluzioni offerte dalle decisioni giudiziarie e/o arbitrali:
rottura dei rapporti sociali
rigidità delle soluzioni, che di per sé distruggono ricchezza
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Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (4/6)
Le tecniche A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), quale possibile risposta all’insoddisfazione per i
citati metodi tradizionali:
 non sono la panacea di tutti i mali, ma servono soprattutto nei casi tutti i litiganti desiderano (anche
per ragioni diverse e non sovrapponibili):
 salvaguardare il rapporto, evitando rotture
 contenere i costi ed i tempi
 ipotizzare soluzioni elastiche ed efficienti,
basate sull’interesse dei contendenti, che liberamente possono disporre dei loro diritti;
magari anche capaci di creare ricchezza, grazie al modo in cui si risolve il contenzioso
 affidate ad un terzo neutrale, tendenzialmente privo di poteri decisori
 procedura libera, riservata e neutrale rispetto al contenzioso in sede giudiziaria:
più affievoliscono questi requisiti, minore è di solito la possibilità concreta di successo per le tecniche
A.D.R.
– a volte, però, il contraente forte si impegna liberamente a rispettare le indicazioni date dal terzo
neutrale, mentre il contraente debole (consumatore) è lasciato libero se aderirvi o meno
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Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (5/6)
Il contenzioso in sede giudiziaria resta l’ultima via da percorrere
in caso di fallimento della metodologia A.D.R.
Estrema eterogeneità dei sistemi A.D.R., differenti a seconda dell’obiettivo prefisso e della tipologia sia
dei litiganti sia del litigio stesso (esempio: una lite in materia di consumo è ben diversa rispetto ad un
contenzioso scaturente da un contratto di appalto per una grande opera)
Metodologia: a seconda dei casi, il terzo neutrale
 aiuta semplicemente i litiganti a trovare una soluzione al conflitto sulla base dei loro specifici interessi
(facilitative mediation)
 elabora anche proposte di soluzione al conflitto, basate sempre sugli interessi specifici dei litiganti
(evaluative mediation)
 esprime il proprio parere – non vincolante e riservato – in merito alla soluzione corretta di una
questione giuridica o un problema tecnico (expertise) ovvero sull’esito di una controversia (mini trial)
 interviene, quale soggetto collegato o integrato alla struttura amministrativa di una delle parti ma con
posizione tendenzialmente indipendente, per conoscere le cause del conflitto e correggere i casi di
mala-gestione o, più semplicemente, suggerire la loro correzione (ombudsman)
 altro, ad esempio una combinazione delle precedenti tecniche
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Modalità di risoluzione del contenzioso civile e commerciale (6/6)
In Italia, quando si parla di conciliazione:
 tendenzialmente ci si riferisce alla mediation, sebbene non sia chiaro a quale delle sue due tipologie
(facilitative o evaluative): bisogna allora verificare quali compiti assume nel caso specifico il conciliatore.
– è quanto oggi accade per le conciliazioni in materia societaria (d.lgs 5/2003, art.38 e ss.) ovvero a
quelle organizzate dalle dinanzi alle Camere di Commercio.
 tuttavia, se il conciliatore viene poi chiamato a proporre una soluzione per la lite che dovrà poi
essere verificata in occasione dell’eventuale processo dinanzi all’autorità giudiziaria, il
conciliatore:
 difficilmente potrà proporre una soluzione basata sull’interesse delle parti,
 ma si vedrà costretto a proporre una soluzione secondo diritto: dunque, la procedura avrà
caratteristiche più simili all’expertise.
– questo sembra discendere dall’art.60 della citata legge 69/2009, a meno che il Governo adotti un
sistema analogo a quello previsto dalla direttiva comunitaria 52/2008/CE
– necessità per il conciliatore di disporre di specifiche competenze sulla materia oggetto di
controversia: così per il settore vitivinicolo
• opportunità di un apposito organismo di conciliazione, specializzato nella materia
vitivinicola
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