Convegno “BREVETTARE LA VITA?” Facoltà di Agraria - Pisa 19-05-2009 Un Caso di Darwinismo Giuridico: Proprietà Intellettuale sulle Specie Vegetali. Quali regole per uno sviluppo più equo? Dott.Agr. Fiorenzo Gimelli Centro Servizi Floricoltura della Regione Liguria –Sanremo Docente di Diritto al Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Agrarie dell’Università di Torino [email protected] Solo da poco tempo le questioni relative ai brevetti o meglio alla proprietà intellettuale ed industriale hanno cominciato ad uscire da una ristretta cerchia di specialisti . Sempre troppo lentamente e comunque quasi sempre con una generale sottovalutazione della portata e dell’importanza rispetto alle ragioni dell’etica e della salute. Fattori prioritari per decidere investimenti industriali in biotecnologie (Assobiotec-Federchimica 1997) Dimensione e flessibilità del mercato Protezione della prorietà intellettuale Quadro regolamentare Pressione della concorrenza Atteggiamento dei consumatori Disponibilità di personale esperto Disponibilità di capitale di rischio Finanziamenti pubblici R&S % Priorità 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Accesso a tecnologie innovative Perché così poca considerazione tra persone e soggetti pur sensibili a problematiche di equità e sviluppo sostenibile quando è in base a come verranno regolate sarà condizionata l’evoluzione del sistema e i rapporti di forza interni e la distribuzione degli utili che ne deriveranno? I temi etici e della salute hanno il vantaggio di essere più facilmente accessibili alla maggior parte delle persone ma sono trasversali , possono essere condivisi in modo amplissimo senza produrre particolari effetti normativi ed dare spesso l’impressione di strumentalità. Quello che è dirimente è se sullo scacchiere dello sviluppo si gioca con regole pari, se le risorse vengono equamente divise e chi ci guadagna e chi ci perde. Mentre la parola regole è abusatissima, all’ interno di un dibattito culturale spesso veicolato da opposti estremismi che danno l’impressione di cercarsi e legittimarsi, poco si sa di dove queste vengano scritte, di chi partecipi alla stesura e di quali ricadute reali su soggetti reali queste abbiano. Il mio contributo cercherà di aumentare la consapevolezza che il “ tesoretto” se parliamo di biotech sta qua e quindi se vogliamo mettere “le mani in tasca” di questo dobbiamo discutere. Mi sembra superfluo ricordare che se l’equilibrio è dato da un rapporto di forze tra interessi contrapposti mentre da una parte si assiste ad un potentissimo, continuo e di lunga durata , lavoro di lobby non si può rispondere solo con appelli o creando recinti marginali. Ai cittadini che devono scegliere bisogna far capire bene quali le forze, gli interessi ed i soggetti in campo. In questi anni vi è un continuo processo di trasformazioni normative, a livello sovranazionale per lo più, spesso per via legislativa ma anche per via giurisprudenziale. Se si lasciano convivere, senza delimitazione certa, norme di diversa forza, la più forte soverchia la più debole . Brevetti > PBRs Ecco allora il Darwinismo giuridico che un illuminato giurista tedesco, Heribert Mast, già più di 20 anni fa preconizzava. Convenzione d’Unione di Parigi (1883) Brevetto per invenzione ( industriale ) • Presupposti: Novità Non ovvietà Industrialità Descrizione sufficiente • Diritti concessi: Diritto esclusivo a sfruttare l’invenzione impedendo ad altri di usarla (Monopolio temporaneo) - jus excludendi • Estensione della protezione Ad ogni materiale in cui l’invenzione brevettata si trova o che è prodotta mediante un procedimento brevettato Un esperto agronomo americano “ I brevetti vanno bene per le trappole per i topi non per le sementi” Tutela delle varietà vegetali Nulla per quasi 50 anni • Non si volevano concedere esclusive sulle piante indispensabili per la nutrizione • La ricerca varietale era condotta, soprattutto, in grandi istituzioni pubbliche poco interessate. • I presupposti del brevetto mal si adattavano al mondo vegetale e agricolo. 1° grande paese che legifera U.S.A. nel 1930 1930 - Plant Patents Act – PPA 35 U.S.C. 161 • le varietà proteggibili sono solo quelle a propagazione vegetativa con esclusione dei tuberi (es. patata e topinambur) e quindi di tutte quelle interessanti per la produzione di cibo . • Il diritto conferito da questa legge è quello di impedire a terzi la moltiplicazione vegetativa, la commercializzazione e l’uso della varietà descritta. • E’ permessa una sola rivendicazione riferita alla varietà descritta ed è esclusa ogni rivendicazione rispetto al procedimento necessario per ottenerla o rivendicazioni cosiddette di sbarramento. • Impedisce a terzi la moltiplicazione, la commercializzazione e l’uso della varietà UPOV - 1961 ( 78 anni dopo ) • Primo sistema di protezione organico applicato ad una “invenzione” rappresentata da materiale vivente autoreplicante. • Titolo di protezione concesso “Sui generis” ( Plant breeders’ rights ). Il diritto si riferisce alla nuova varietà in quanto tale, non al procedimento utilizzato ne’ agli usi di questa. • E’ vietata a terzi la moltiplicazione a fini commerciali e la commercializzazione. • Requisiti (accertati a seguito di esame tecnico) 1 Novità 2 Distinzione 3 Stabilità 4 Omogeneità Limiti ai diritti dei costitutori (inventori) 1 Esenzione dell’agricoltore 2 Principio della libertà di selezione 3 Non estensione ai prodotti (salvo eccezioni) Paesi firmatari Germania Belgio Francia Italia Olanda Regno Unito Danimarca Svizzera • USA - Plant Variety Protection Act – (PVPA) 1970 ( 7U.S.C. 2401) Negli USA, paese che viene continuamente citato come modello di riferimento nel dibattito sulle forme di protezione industriale, nel 1970 viene adottato un sistema simile a quello previsto dalla normativa UPOV. Interessa le piante escluse dal Plant Patent Act del 1930 e cioè quelle a riproduzione sessuale con esclusione di funghi, batteri e ibridi F1. Prevede una sola rivendicazione riferita alla varietà. Impedisce a terzi la vendita non autorizzata di semi. European Patent Convention - EPC – Monaco 5/10/1973 (ad oggi in vigore) • Articolo 53 (b) …Si esclude la concessione di brevetti per le varietà vegetali e le razze animali come pure per i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali e animali. Le disposizioni non si applicano ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti per i quali esiste apposita normativa. … Stato dell’Arte alla fine degli anni ‘70 • Chiara demarcazione tra i campi d’azione di una legislazione che interessa le invenzioni industriali ed il campo del vegetale. • Nel caso dei vegetali la protezione è limitata ad una varietà finita e non alle espressioni individuali di caratteristiche in piante o popolazioni. • Questo è l’equilibrio trovato tra l’interesse pubblico considerato particolarmente forte nel settore dei vegetali ed i diritti individuali degli ottenitori. • Lo scopo della protezione è quello di proteggere l’inventore dall’opera di parassiti ed altri meno creativi ma non di eliminare qualsiasi competitore. Inizi anni 80 •Rivoluzione della biologia molecolare •Ingresso di nuove imprese specializzate nella ricerca •Nel campo agricolo intervento dei colossi agroindustriali multinazionali • Grane spostamento di interessi e fortissima capacita di lobbying •Europa e Usa 2 strade diverse ma convergenti •Per via legislativa ( Europa) •Per via giurisprudenziale (Usa) Evoluzione della protezione con brevetto in organismi viventi in USA • USA (1980) – Corte di Appello dei Brevetti (CCPA) Caso Diamond vs Charkrabarty Prima concessione di un “patent” su organismi viventi “da un punto di vista legale non c’è differenza significativa tra una sostanza chimica attiva classificata come “morta “ ed organismi usati per le loro reazioni chimiche che avvengono perché sono “vivi” . La vita é in larga parte chimica .” Sentenza confermata a maggioranza (5 a 4) dalla Corte Suprema degli USA che ben precisò come l’unico criterio da seguire fosse quello dell’intervento dell’uomo rispetto al semplice prodotto di natura “ .. Il detentore del brevetto ha prodotto un nuovo batterio con marcate caratteristiche diverse da ogni altro presente in natura e avente la potenzialità per significativi utilizzi. La sua scoperta non é un prodotto di natura ma fatta da lui .Quindi questa é materia brevettabile. ..” • USA (1985) Camera di Appello dei Brevetti e dei Marchi. Caso Hibberd – L’ampiezza delle rivendicazioni, richieste ed accettate, nei due brevetti Hibberd è enorme ; nel primo si rivendicano “semi di mais aventi un contenuto endogeno di triptofano libero superiore a 0,1 mg/g di peso secco” e nel secondo addirittura semi di monocotiledoni aventi le stesse caratteristiche. – Stabilisce che può essere protetta da “Utility Patents” qualsiasi pianta che non rientra nel concetto di prodotto di natura e che i PBRs non escludono ulteriori possibilità al richiedente . E’ quindi possibile dal 1985, in USA, proteggere con brevetto industriale varietà di piante indipendentemente da come siano state ottenute . Le rivendicazioni sono tali da impedire l’uso di questo materiale anche come fonte iniziale di variazione da parte di terzi ( No research exemption) es Enola Bean La cd biopirateria diventa non una possibilità ma la norma espressa. La asimmetria con il sistema dei PBRs è a questo punto totale. Rivendicazioni contenute nel brevetto US 5894079 – Enola bean 1. A Phaseolus vulgaris field bean seed designated Enola as deposited with the American Type Culture Collection under accession number 209549. 2. A field bean plant produced by growing the seed of claim 1. 3. Pollen of the plant of claim 2. 4. A field bean plant having all the physiological and morphological characteristics of the field bean plant of claim 2. 5. A method of producing a field bean plant comprising crossing a first parent field bean plant with a second parent field bean plant, wherein the first field bean plant is the field bean plant of claim 2. 6. A method of producing a field bean plant comprising crossing a first parent field bean plant with a second parent field bean plant, wherein the second field bean plant is the field bean plant of claim 2. 7. A method of producing a field bean plant comprising crossing a first parent field bean plant with a second parent field bean plant, wherein the first and second field bean plant is the field bean plant of claim 2. ….. Brevetti PBRs Requisiti per la protezione 1. Esame del materiale no Si 2. Materiale vegetale per test Solo in alcuni casi Si 3. Condizioni per la protezione a. b. a. b. c. c. Novità Applicabilità industriale Salto inventivo (…) Novità commerciale Distinzione Uniformità e stabilità (…) Brevetti PBRs Scopo della protezione 1. Uso per scopi sperimentali Permesso in casi limitati Non ci sono restrizioni 2. Uso di una varietà protetta per migliorare altre varietà Richiede autorizzazione dell’inventore Non ci sono restrizioni 3. Farmers’ exemption Richiede autorizzazione dell’inventore In linea di principio non richiede l’autorizzazione dell’inventore Evoluzione della protezione con brevetto in organismi viventi in Europa • Nel 1981 inizia una indagine dell’OCSE per verificare la disponibilità ad introdurre la brevettazione di tipo industriale sui ritrovati biotecnologici. •Dopo un iter lunghissimo e molto tormentato, iniziato nel 1988 è stata approvata dal Parlamento Europeo, il 13 maggio 1998 ,a grande maggioranza la “Direttiva relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche" (Direttiva 98/44/CE 06/07/1998). ( Respinta una prima volta nel marzo 1995 e subito riproposta nel dicembre dello stesso anno. E’ stata la 2° volta nella storia delle istituzioni europee che una posizione comune del Consiglio e della Commissione fosse bocciata dal Parlamento) Direttiva comunitaria relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche" (98/44) • Art. 1 Gli stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti . (…) • Art.4 1. Non sono brevettabili : a) le varietà vegetali e le razze animali . b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali . 2. Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l’eseguibilità tecnica dell’invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale . Art.8 La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato , in seguito all’invenzione , di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati … e dotati delle stesse proprietà . La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato , in seguito all’invenzione , di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento … e dotato delle stesse proprietà . Art.9 … la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione è contenuta e svolge la sua funzione . Art.12 Licenze obbligatorie dipendenti . Un costitutore , qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente , può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell’invenzione protetta da brevetto … dietro pagamento di un canone adeguato … Il titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica , qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo della varietà protetta da una privativa … dietro pagamento di un canone adeguato . … Coloro che chiedono le licenze … devono dimostrare ….. b) che la varietà vegetale o l’invenzione costituisce un progresso tecnico significativo , di notevole interesse economico rispetto all’invenzione rivendicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta . Concetti interni alla logica brevettuale ed estranei ai PBRs – ASIMMETRIA TOTALE UPOV 1991 • Estensione della tutela tra tutti i generi e specie • Possibilità per i singoli stati membri di istituire la doppia tutela “patent” e “diritto del costitutore” • L’esenzione del coltivatore è stata resa facoltativa (art. 15.2). In Italia la legge di recepimento non l’ha prevista (D.L. n° 455 del 3/11/98). • E’ stato introdotto il principio di “varietà essenzialmente derivata” (EDV). “Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute,ad esempio , mediante selezione di un mutante naturale indotto o da un variante somaclonale , mediante selezione di una variante individuale tra piante della varietà iniziale , mediante reincroci o mediante trasformazione attraverso l’ingegneria genetica. ..” (Art.14.5). Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) 1992 La Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio de Janeiro (Brasile) il 5 Giugno 1992 persegue come obiettivi - la tutela della diversità biologica, - l'utilizzo sostenibile dei suoi componenti - la corretta ed equa condivisione dei benefici da essa derivati, a livello globale. (…) -Promuove la cooperazione tra Paesi tramite il diffondersi delle informazioni, l'accesso alle risorse finanziarie per i Paesi in via di sviluppo e le economie in transizione, e il trasferimento delle tecnologie ecologicamente compatibili. Questi sono solamente auspici non vincolanti TRIPs – 1993 (WTO) (Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property rights, including trade in counterfeit goods ) • Art 27.3 “.... (gli stati).. membri ... possono escludere dalla brevettabilità piante ed animali ... e i processi essenzialmente biologici per la produzione di piante e di animali. …(gli stati)... membri possono prevedere per la protezione di varietà di piante o di animali sia mediante brevetti (patents) sia mediante un efficace sistema sui generis o su una combinazione di entrambi….”. • È assolutamente incongruo che queste problematiche siano state affrontate a livello di WTO che ha lo scopo di facilitare ed evitare barriere al commercio stesso e non altri. • E’ stato fatto perché gli Stati aderenti al WTO a questo punto sono obbligati a adottare una legislazione di protezione che molti non avevano. • Pensiamo soprattutto ai paesi in via di sviluppo e del terzo mondo in cui queste norme tuteleranno esclusivamente prodotti, varietà, farmaci, importati senza nessun vantaggio per loro. Sentenza relativa al caso G1/98 (Novartis) sottoposto nell’ottobre del 1997 alla Commissione Allargata dei Ricorsi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (20/12/1999) ( In questo caso l’ EPO ha utilizzato a fini interpretativi l’evoluzione legislativa in atto, anche se formalmente questo è irrituale ) • Una rivendicazione dove non sono individualmente rivendicate specifiche varietà di piante non è esclusa dalla brevettabilità ai sensi dell’art.53(b) EPC anche se può comprendere varietà di piante • L’eccezione alla brevettabilità prevista dall’art.53(b) EPC per le varietà di piante si applica indipendentemente dal modo come esse sono state prodotte . Perciò varietà di piante contenenti geni introdotti in una pianta ancestrale mediante la tecnologia di ricombinazione genica sono escluse dalla brevettabilità • NO COMMENT Valutazioni generali •Abbiamo 2 sistemi giuridici nati, parecchio tempo fa, per tutelare cose diverse che stanno convergendo ed entrando pericolosamente in conflitto . Per i non più giovani potremmo parlare di “ convergenze parallele”. •I PBRs stanno perdendo la loro caratteristica di titolo speciale e stanno somigliando sempre più a titoli ordinari di protezione. •In generale i sistemi di protezione stanno enormemente rafforzando la figura dell’ inventore/costitutore e l’ equilibrio tra interesse soggettivo e utilità generale è sempre più spostato a vantaggio del primo. •L’ emergere di un regime di proprietà intellettuale molto duro è spesso considerato un fondamentale fattore di successo per l’innovazione biotecnologica ma iniziano a diffondersi dubbi e critiche anche interne al sistema sul beneficio sociale netto che ne possa derivare. Il ruolo del regime IPR • Un regime di appropriabilità privata delle scoperte biotecnologiche molto forte non è necessariamente benefico. • Crescentemente, anche negli USA vengono espressi dubbi da economisti, giuristi e analisti industriali sul fatto che la diffusione di un atteggiamento eccessivamente permissivo verso la concessione di diritti troppo ampi sui brevetti possa in effetti rallentare il processo di diffusione delle conoscenze e quindi il tasso di innovazione futuro. • In particolare, si possono individuare (in una prospettiva puramente economica) le seguenti principali questioni: – L’ampiezza dei brevetti – Il problema della “tragedia degli anti-commons” – Il problema del progresso tecnologico cumulativo Osservazioni dal pv economico ( Macluph, Ricolfi, Orsenigo, Stiglitz etc ) • E’ un assioma incontestato e dogmatico l’ affermazione che “ i brevetti favoriscono lo sviluppo “ anche se ”l ’evidenza teorica ed empirica sul loro ruolo è sorprendentemente scarsa”. • Da un punto di vista del trasferimento delle risorse il monopolio brevettuale produce vantaggi superiori ai costi solo per le invenzioni classiche. Nel campo biotech senza correttivi la portata dell’esclusiva più ampia è destinata , in termine di restrizione dell’offerta e quindi di allocazione inefficiente delle risorse, a rendere costi maggiori dei benefici. • Dal pv empirico non è possibile accertare se i costi del sistema eccedano i benefici o viceversa. Per cui , almeno in teoria ma in pratica non è così, se non vi sono ragioni per ridurre la protezione dove esiste non ve ne sono nemmeno per ampliarla nei settori dove manchi. L’ampiezza dei brevetti ( Orsenigo, Barton etc ) • La giurisprudenza americana (ma anche europea) ha progressivamente, ma velocemente, stabilito che gli organismi viventi possono essere brevettati, purché ottenuti mediante un processo tecnologico, e ha anche concesso rivendicazioni molto ampie su tali brevetti. • Più in generale, si è diffusa la pratica di concedere brevetti a tecniche fondamentali di ricerca, piuttosto che a processi e prodotti di diretta rilevanza industriale. Questa posizione può avere effetti negativi sul tasso di progresso tecnologico, in quanto può rendere più costosa o addirittura precludere l’esplorazione di applicazioni alternative, impensabili al momento della scoperta originaria. A maggior ragione, l’effetto può essere negativo quando il progresso tecnologico procede cumulativamente sulla base della invenzione originaria. • Oggi ci sono settori es BT- resistance in cui ci sono migliaia di brevetti, concentrati in poche mani ed è difficile operare senza il rischio di violarne qualcuno. Si potrà anche avere ragione ma le spese legali sono notevoli. • I ricercatori che utilizzano prodotti e procedimenti brevettati per ricerche di base quando volessero o dovessero fare sviluppo competitivo rischiano in realtà di essere lavoratori in conto terzi con poco o nullo potere contrattuale ( es Per il Golden rice –Potrykus - utilizzati 75 brevetti senza specifica manleva e quindi in violazione delle norme ) La “tragedia degli “anti-commons” • • • • • Nelle biotecnologie, molti sviluppi tecnologici richiedono l’utilizzo contemporaneo di numerosi brevetti, che spesso sono di proprietà di soggetti diversi. In particolare, l’utilizzo industriale di sequenze di DNA spesso implica l’ottenimento di varie licenze in sequenza. Ciò può aumentare drasticamente i costi di transazione, stimolare comportamenti opportunistici, creare conflitti tra soggetti che hanno interessi ed obbiettivi diversi (ad esempio imprese impegnate nello sviluppo di prodotti per il mercato finale vs. soggetti che sono attivi nelle fasi di ricerca più a monte), incrementare i costi legali ed approfondire le disparità di potere contrattuale tra agenti che hanno accesso a risorse diverse per difendere legalmente i propri brevetti. Una eccessiva frammentazione dei diritti di proprietà intellettuale può quindi provocare una sotto-utilizzazione della conoscenza disponibile e ad un incremento dei costi e dei tempi dello sviluppo di nuovi prodotti e processi, in modo speculare alla cosiddetta “tragedia dei commons” dove l’assenza di diritti di proprietà genera un eccessivo utilizzo di risorse comuni. Il rischio di una “tragedia degli anti-commons” è ovviamente maggiore quando il progresso tecnologico è cumulativo e quanto maggiore è il ricorso a licenze esclusive. Anche se diversi rimedi sono concepibili o effettivamente usati – in altri settori esiste una lunga tradizione di pratiche di licenze incrociate, pool di brevetti, ecc.. – il caso delle biotecnologie presenta caratteristiche particolari che rendono questo problema particolarmente spinoso. Problemi relativi alla disponibilità di risorse genetiche • • Per i coltivatori e per i costitutori vegetali 1 Minore disponibilità di materiale per iniziare piani di breeding . 2 Maggior esborso di royalties e riduzione dei diritti su piante e animali 3 Possibilità solo teorica di equa divisione dei profitti derivanti da uso di germoplasma libero. Per i ricercatori 1 Possibilità di compiere esclusivamente ricerche di base ma non finalizzate a sfruttamento commerciale pena il rischio di essere brevetto dipendente. Soluzioni possibili • • • • 1 Licenze incrociate 2 Accordi per il trasferimento di materiale (MTA) 3 Licenze legali 4 NORME PIU’ ADEGUATE TRIPs CBD UPOV Patent Farmers Rights A luglio 2007 il WTO ( Organizzazione Mondiale del Commercio ) ha sospeso il ciclo di negoziati di Doha che doveva portare ad una modifica degli accordi TRIPs tenendo conto della CBD e di generali principi di protezione della salute pubblica e dello sviluppo socio economico. Questo per insanabili distanze tra i diversi paesi . “(…) Si dice frequentemente che non ci dovremmo interessare del problema. La legge brevettuale e quella per la protezione delle varietà di piante dovrebbero semplicemente essere lasciate coesistere (…) il più forte dei due prevarrebbe. Noi abbiamo rifiutata questo darwinismo politico già quando fu sottoscritta la Convenzione UPOV e l’EPC fu adattato ad essa.(…) Non è possibile accettare l’esistenza di due diversi sistemi legali con due diversi requisiti amministrati da diverse autorità che applicano diversi criteri e hanno un diverso scopo della protezione. Per il titolare di un diritto questo può essere utile o giustificabile a livello di singolo caso ma per gli utenti a cui si richiede il rispetto della protezione ed il pagamento per i diritti è necessario presentare una situazione chiara. (…) Ci sono due sistemi di diritti non armonizzati e che possono confliggere tra di loro in tutto o in parte (…) Questi diritti non possono coesistere indiscriminatamente, il coltivatore deve conoscere un solo sistema.(…)” [H. Mast 1987] E’ una strada logica questa nel nostro paese che dal punto di vista della quantità di miglioramento genetico prodotto rappresenta a livello comunitario circa il 2.5 %, in cui la ricerca pubblica nel miglioramento varietale è quasi assente, che investe poco èd è forse più vicina al Sud che al Nord del mondo da questo punto di vista ? Secondo me evidentemente no. Che fare ? •In nessun caso imporre uno strumento come il brevetto industriale estraneo al mondo agricolo, molto datato nel tempo ( quasi 140 anni ) non adatto alle sue dinamiche . •Farmers’ rights con pari dignità giuridica e gerarchia di tutela rispetto ai breeders’rights (e ai patents) • Mantenere i titoli “sui generis” (PBRs) da affinare alla luce dello sviluppo della tecnica. Hanno 60 anni e qualche ruga è comprensibile ma senza snaturarli • Studiare i diversi sistemi di tutela prefigurando gli scenari futuri a seconda delle scelte e verificando le sovrapposizioni, i vantaggi e gli svantaggi per i diversi soggetti. Per concludere • • • • Ostilità alla ricerca e alla scienza. Opposizione ideologica agli OGM Limitare la libertà della scienza Ostacoli al progresso e alla possibilità di eliminare la fame nel mondo Con buona pace di chi le sostiene, spesso da posizioni molto autorevoli, queste affermazioni non c’ entrano assolutamente nulla . Si tratta molto più prosaicamente di SOLDI, una grande , grossa,montagna di denaro che a seconda delle decisioni in parte prese e di altre che seguiranno prenderà o meno determinate direzioni o, forse, potrà distribuirsi meno iniquamente. E SCUSATE SE E’ POCO.