Convegno
“BREVETTARE LA VITA?”
Facoltà di Agraria - Pisa 19-05-2009
Un Caso di Darwinismo Giuridico:
Proprietà Intellettuale sulle
Specie Vegetali.
Quali regole per uno sviluppo più equo?
Dott.Agr. Fiorenzo Gimelli
Centro Servizi Floricoltura della Regione Liguria –Sanremo
Docente di Diritto al Corso di Laurea Specialistica
in Biotecnologie Agrarie dell’Università di Torino
[email protected]
Solo da poco tempo le questioni relative ai brevetti o meglio alla proprietà
intellettuale ed industriale hanno cominciato ad uscire da una ristretta cerchia
di specialisti .
Sempre troppo lentamente e comunque quasi sempre con una
generale sottovalutazione della portata e dell’importanza rispetto
alle ragioni dell’etica e della salute.
Fattori prioritari per decidere investimenti industriali in
biotecnologie (Assobiotec-Federchimica 1997)
Dimensione e flessibilità del mercato
Protezione della prorietà intellettuale
Quadro regolamentare
Pressione della concorrenza
Atteggiamento dei consumatori
Disponibilità di personale esperto
Disponibilità di capitale di rischio
Finanziamenti pubblici R&S
% Priorità
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Accesso a tecnologie innovative
Perché così poca considerazione tra persone e soggetti pur sensibili a
problematiche di equità e sviluppo sostenibile quando è in base a come
verranno regolate sarà condizionata l’evoluzione del sistema e i rapporti di
forza interni e la distribuzione degli utili che ne deriveranno?
I temi etici e della salute hanno il vantaggio di essere più facilmente
accessibili alla maggior parte delle persone ma sono trasversali , possono
essere condivisi in modo amplissimo senza produrre particolari effetti
normativi ed dare spesso l’impressione di strumentalità.
Quello che è dirimente è se sullo scacchiere dello sviluppo si gioca con
regole pari, se le risorse vengono equamente divise e chi ci guadagna e
chi ci perde.
Mentre la parola regole è abusatissima, all’ interno di un dibattito
culturale spesso veicolato da opposti estremismi che danno
l’impressione di cercarsi e legittimarsi, poco si sa di dove queste
vengano scritte, di chi partecipi alla stesura e di quali ricadute reali
su soggetti reali queste abbiano.
Il mio contributo cercherà di aumentare la consapevolezza che il “
tesoretto” se parliamo di biotech sta qua e quindi se vogliamo
mettere “le mani in tasca” di questo dobbiamo discutere.
Mi sembra superfluo ricordare che se l’equilibrio è dato da un
rapporto di forze tra interessi contrapposti mentre da una parte si
assiste ad un potentissimo, continuo e di lunga durata , lavoro
di lobby non si può rispondere solo con appelli o creando recinti
marginali. Ai cittadini che devono scegliere bisogna far capire
bene quali le forze, gli interessi ed i soggetti in campo.
In questi anni vi è un continuo processo di trasformazioni normative, a
livello sovranazionale per lo più, spesso per via legislativa ma anche per
via giurisprudenziale.
Se si lasciano convivere, senza delimitazione certa, norme di diversa forza, la
più forte soverchia la più debole .
Brevetti > PBRs
Ecco allora il Darwinismo giuridico che un illuminato giurista tedesco,
Heribert Mast, già più di 20 anni fa preconizzava.
Convenzione d’Unione di Parigi (1883)
Brevetto per invenzione ( industriale )
• Presupposti:
Novità
Non ovvietà
Industrialità
Descrizione sufficiente
• Diritti concessi:
Diritto esclusivo a sfruttare l’invenzione impedendo ad altri di usarla
(Monopolio temporaneo) - jus excludendi
• Estensione della protezione
Ad ogni materiale in cui l’invenzione brevettata si trova o che è prodotta
mediante un procedimento brevettato
Un esperto agronomo americano “ I brevetti vanno bene per le trappole per i
topi non per le sementi”
Tutela delle varietà vegetali
Nulla per quasi 50 anni
• Non si volevano concedere esclusive sulle piante indispensabili per la
nutrizione
• La ricerca varietale era condotta, soprattutto, in grandi istituzioni
pubbliche poco interessate.
• I presupposti del brevetto mal si adattavano al mondo vegetale e agricolo.
1° grande paese che legifera U.S.A. nel 1930
1930 - Plant Patents Act – PPA 35 U.S.C. 161
• le varietà proteggibili sono solo quelle a propagazione vegetativa con
esclusione dei tuberi (es. patata e topinambur) e quindi di tutte
quelle interessanti per la produzione di cibo .
• Il diritto conferito da questa legge è quello di impedire a terzi la
moltiplicazione vegetativa, la commercializzazione e l’uso della
varietà descritta.
• E’ permessa una sola rivendicazione riferita alla varietà descritta ed
è esclusa ogni rivendicazione rispetto al procedimento necessario
per ottenerla o rivendicazioni cosiddette di sbarramento.
• Impedisce a terzi la moltiplicazione, la commercializzazione e l’uso
della varietà
UPOV - 1961 ( 78 anni dopo )
•
Primo sistema di protezione organico applicato ad una “invenzione”
rappresentata da materiale vivente autoreplicante.
•
Titolo di protezione concesso
“Sui generis” ( Plant breeders’ rights ). Il diritto si riferisce alla nuova
varietà in quanto tale, non al procedimento utilizzato ne’ agli usi di
questa.
•
E’ vietata a terzi la moltiplicazione a fini commerciali e la
commercializzazione.
•
Requisiti (accertati a seguito di esame tecnico)
1 Novità
2 Distinzione
3 Stabilità
4 Omogeneità
Limiti ai diritti dei costitutori (inventori)
1 Esenzione dell’agricoltore
2 Principio della libertà di selezione
3 Non estensione ai prodotti (salvo eccezioni)
Paesi firmatari
Germania
Belgio
Francia
Italia
Olanda
Regno Unito
Danimarca
Svizzera
•
USA - Plant Variety Protection Act – (PVPA) 1970 (
7U.S.C. 2401)
Negli USA, paese che viene continuamente citato come modello di
riferimento nel dibattito sulle forme di protezione industriale, nel 1970 viene
adottato un sistema simile a quello previsto dalla normativa UPOV.
Interessa le piante escluse dal Plant Patent Act del 1930 e cioè quelle a
riproduzione sessuale con esclusione di funghi, batteri e ibridi F1.
Prevede una sola rivendicazione riferita alla varietà.
Impedisce a terzi la vendita non autorizzata di semi.
European Patent Convention - EPC – Monaco 5/10/1973
(ad oggi in vigore)
• Articolo 53 (b)
…Si esclude la concessione di brevetti per le varietà vegetali e le razze
animali come pure per i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di
vegetali e animali. Le disposizioni non si applicano ai procedimenti microbiologici e ai
prodotti ottenuti mediante questi procedimenti per i quali esiste apposita normativa.
…
Stato dell’Arte alla fine degli anni ‘70
• Chiara demarcazione tra i campi d’azione di una legislazione che
interessa le invenzioni industriali ed il campo del vegetale.
• Nel caso dei vegetali la protezione è limitata ad una varietà finita e
non alle espressioni individuali di caratteristiche in piante o
popolazioni.
• Questo è l’equilibrio trovato tra l’interesse pubblico considerato
particolarmente forte nel settore dei vegetali ed i diritti individuali
degli ottenitori.
• Lo scopo della protezione è quello di proteggere l’inventore dall’opera
di parassiti ed altri meno creativi ma non di eliminare qualsiasi
competitore.
Inizi anni 80
•Rivoluzione della biologia molecolare
•Ingresso di nuove imprese specializzate nella ricerca
•Nel campo agricolo intervento dei colossi agroindustriali multinazionali
• Grane spostamento di interessi e fortissima capacita di lobbying
•Europa e Usa 2 strade diverse ma convergenti
•Per via legislativa ( Europa)
•Per via giurisprudenziale (Usa)
Evoluzione della protezione con brevetto in organismi viventi in
USA
• USA (1980) – Corte di Appello dei Brevetti (CCPA) Caso Diamond vs
Charkrabarty
Prima concessione di un “patent” su organismi viventi
“da un punto di vista legale non c’è differenza significativa tra una
sostanza chimica attiva classificata come “morta “ ed organismi usati
per le loro reazioni chimiche che avvengono perché sono “vivi” . La
vita é in larga parte chimica .”
Sentenza confermata a maggioranza (5 a 4) dalla Corte Suprema degli USA
che ben precisò come l’unico criterio da seguire fosse quello dell’intervento
dell’uomo rispetto al semplice prodotto di natura “ .. Il detentore del
brevetto ha prodotto un nuovo batterio con marcate caratteristiche
diverse da ogni altro presente in natura e avente la potenzialità per
significativi utilizzi. La sua scoperta non é un prodotto di natura ma
fatta da lui .Quindi questa é materia brevettabile. ..”
• USA (1985) Camera di Appello dei Brevetti e dei Marchi. Caso
Hibberd
– L’ampiezza delle rivendicazioni, richieste ed accettate, nei due brevetti
Hibberd è enorme ; nel primo si rivendicano “semi di mais aventi un contenuto
endogeno di triptofano libero superiore a 0,1 mg/g di peso secco” e nel secondo
addirittura semi di monocotiledoni aventi le stesse caratteristiche.
– Stabilisce che può essere protetta da “Utility Patents” qualsiasi pianta
che non rientra nel concetto di prodotto di natura e che i PBRs non
escludono ulteriori possibilità al richiedente .
E’ quindi possibile dal 1985, in USA, proteggere con brevetto
industriale varietà di piante indipendentemente da come siano
state ottenute .
Le rivendicazioni sono tali da impedire l’uso di questo materiale anche come fonte
iniziale di variazione da parte di terzi ( No research exemption) es Enola Bean
La cd biopirateria diventa non una possibilità ma la norma espressa.
La asimmetria con il sistema dei PBRs è a questo punto totale.
Rivendicazioni contenute nel brevetto US 5894079 – Enola bean
1. A Phaseolus vulgaris field bean seed designated Enola as deposited with the American Type Culture Collection under accession
number 209549.
2. A field bean plant produced by growing the seed of claim 1.
3. Pollen of the plant of claim 2.
4. A field bean plant having all the physiological and morphological characteristics of the field bean plant of claim 2.
5. A method of producing a field bean plant comprising crossing a first parent field bean plant with a second
parent field bean plant, wherein the first field bean plant is the field bean plant of claim 2.
6. A method of producing a field bean plant comprising crossing a first parent field bean plant with a second
parent field bean plant, wherein the second field bean plant is the field bean plant of claim 2.
7. A method of producing a field bean plant comprising crossing a first parent field bean plant with a second
parent field bean plant, wherein the first and second field bean plant is the field bean plant of claim 2.
…..
Brevetti
PBRs
Requisiti per la protezione
1. Esame del materiale
no
Si
2. Materiale vegetale per test
Solo in alcuni casi
Si
3. Condizioni per la protezione
a.
b.
a.
b.
c.
c.
Novità
Applicabilità
industriale
Salto inventivo
(…)
Novità commerciale
Distinzione
Uniformità e stabilità
(…)
Brevetti
PBRs
Scopo della protezione
1. Uso per scopi
sperimentali
Permesso in casi limitati
Non ci sono restrizioni
2. Uso di una varietà
protetta per migliorare altre
varietà
Richiede autorizzazione
dell’inventore
Non ci sono restrizioni
3. Farmers’ exemption
Richiede autorizzazione
dell’inventore
In linea di principio non
richiede l’autorizzazione
dell’inventore
Evoluzione della protezione con brevetto in organismi
viventi in Europa
• Nel 1981 inizia una indagine dell’OCSE
per verificare la disponibilità ad
introdurre la brevettazione di tipo industriale sui ritrovati biotecnologici.
•Dopo un iter lunghissimo e molto tormentato, iniziato nel 1988 è stata
approvata dal Parlamento Europeo, il 13 maggio 1998 ,a grande maggioranza la
“Direttiva relativa alla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche" (Direttiva 98/44/CE 06/07/1998). ( Respinta una prima volta
nel marzo 1995 e subito riproposta nel dicembre dello stesso anno. E’ stata la 2° volta nella
storia delle istituzioni europee che una posizione comune del Consiglio e della Commissione
fosse bocciata dal Parlamento)
Direttiva comunitaria relativa alla protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche" (98/44)
• Art. 1
Gli stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il
diritto nazionale dei brevetti .
(…)
• Art.4
1. Non sono brevettabili :
a) le varietà vegetali e le razze animali .
b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o
animali .
2. Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono
brevettabili se l’eseguibilità tecnica dell’invenzione non è limitata ad una
determinata varietà vegetale o razza animale .
Art.8
La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato , in
seguito all’invenzione , di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici
da esso derivati … e dotati delle stesse proprietà .
La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento
che consente di produrre un materiale biologico dotato , in seguito
all’invenzione , di determinate proprietà si estende al materiale biologico
direttamente ottenuto da tale procedimento … e dotato delle stesse
proprietà .
Art.9
… la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente
o consistente in un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale
nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione è contenuta
e svolge la sua funzione .
Art.12
Licenze obbligatorie dipendenti .
Un costitutore , qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa
sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente , può chiedere una licenza
obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell’invenzione protetta
da brevetto … dietro pagamento di un canone adeguato …
Il titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica , qualora non
possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, può
chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo
della varietà protetta da una privativa … dietro pagamento di un
canone adeguato . …
Coloro che chiedono le licenze … devono dimostrare …..
b) che la varietà vegetale o l’invenzione costituisce un progresso
tecnico significativo , di notevole interesse economico rispetto
all’invenzione rivendicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta .
Concetti interni alla logica brevettuale ed estranei ai PBRs –
ASIMMETRIA TOTALE
UPOV 1991
• Estensione della tutela tra tutti i generi e specie
• Possibilità per i singoli stati membri di istituire la doppia tutela “patent” e “diritto
del costitutore”
• L’esenzione del coltivatore è stata resa facoltativa (art. 15.2). In Italia la legge di
recepimento non l’ha prevista (D.L. n° 455 del 3/11/98).
• E’ stato introdotto il principio di “varietà essenzialmente derivata” (EDV).
“Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute,ad esempio , mediante selezione di
un mutante naturale indotto o da un variante somaclonale , mediante
selezione di una variante individuale tra piante della varietà iniziale ,
mediante reincroci o mediante trasformazione attraverso l’ingegneria
genetica. ..” (Art.14.5).
Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) 1992
La Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio de Janeiro (Brasile) il
5 Giugno 1992 persegue come obiettivi
- la tutela della diversità biologica,
- l'utilizzo sostenibile dei suoi componenti
- la corretta ed equa condivisione dei benefici da essa derivati, a livello
globale.
(…)
-Promuove la cooperazione tra Paesi tramite il diffondersi delle
informazioni, l'accesso alle risorse finanziarie per i Paesi in via di sviluppo e
le economie in transizione, e il trasferimento delle tecnologie ecologicamente
compatibili.
Questi sono solamente auspici non vincolanti
TRIPs – 1993 (WTO)
(Agreement on Trade Related aspects of Intellectual
Property rights, including trade in counterfeit goods )
• Art 27.3
“.... (gli stati).. membri ... possono escludere dalla brevettabilità piante
ed animali ... e i processi essenzialmente biologici per la produzione di
piante e di animali. …(gli stati)... membri possono prevedere per la
protezione di varietà di piante o di animali sia mediante brevetti
(patents) sia mediante un efficace sistema sui generis o su una
combinazione di entrambi….”.
• È assolutamente incongruo che queste problematiche siano state
affrontate a livello di WTO che ha lo scopo di facilitare ed evitare
barriere al commercio stesso e non altri.
• E’ stato fatto perché gli Stati aderenti al WTO a questo punto sono obbligati
a adottare una legislazione di protezione che molti non avevano.
• Pensiamo soprattutto ai paesi in via di sviluppo e del terzo mondo in cui
queste norme tuteleranno esclusivamente prodotti, varietà, farmaci,
importati senza nessun vantaggio per loro.
Sentenza relativa al caso G1/98 (Novartis) sottoposto
nell’ottobre del 1997 alla Commissione Allargata dei
Ricorsi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (20/12/1999)
( In questo caso l’ EPO ha utilizzato a fini interpretativi l’evoluzione legislativa in atto,
anche se formalmente questo è irrituale )
• Una rivendicazione dove non sono individualmente rivendicate
specifiche varietà di piante non è esclusa dalla brevettabilità ai
sensi dell’art.53(b) EPC anche se può comprendere varietà di
piante
• L’eccezione alla brevettabilità prevista dall’art.53(b) EPC per le varietà di
piante si applica indipendentemente dal modo come esse sono state
prodotte . Perciò varietà di piante contenenti geni introdotti in una
pianta ancestrale mediante la tecnologia di ricombinazione genica
sono escluse dalla brevettabilità
• NO COMMENT
Valutazioni generali
•Abbiamo 2 sistemi giuridici nati, parecchio tempo fa, per tutelare cose
diverse che stanno convergendo ed entrando pericolosamente in conflitto .
Per i non più giovani potremmo parlare di “ convergenze parallele”.
•I PBRs stanno perdendo la loro caratteristica di titolo speciale e
stanno somigliando sempre più a titoli ordinari di protezione.
•In generale i sistemi di protezione stanno enormemente rafforzando la
figura dell’ inventore/costitutore e l’ equilibrio tra interesse soggettivo e
utilità generale è sempre più spostato a vantaggio del primo.
•L’ emergere di un regime di proprietà intellettuale molto duro è spesso
considerato un fondamentale fattore di successo per l’innovazione
biotecnologica ma iniziano a diffondersi dubbi e critiche anche interne
al sistema sul beneficio sociale netto che ne possa derivare.
Il ruolo del regime IPR
• Un regime di appropriabilità privata delle scoperte biotecnologiche molto
forte non è necessariamente benefico.
• Crescentemente, anche negli USA vengono espressi dubbi da economisti,
giuristi e analisti industriali sul fatto che la diffusione di un atteggiamento
eccessivamente permissivo verso la concessione di diritti troppo ampi sui
brevetti possa in effetti rallentare il processo di diffusione delle
conoscenze e quindi il tasso di innovazione futuro.
• In particolare, si possono individuare (in una prospettiva puramente
economica) le seguenti principali questioni:
– L’ampiezza dei brevetti
– Il problema della “tragedia degli anti-commons”
– Il problema del progresso tecnologico cumulativo
Osservazioni dal pv economico ( Macluph, Ricolfi, Orsenigo,
Stiglitz etc )
• E’ un assioma incontestato e dogmatico l’ affermazione che “ i brevetti
favoriscono lo sviluppo “ anche se ”l ’evidenza teorica ed empirica sul loro
ruolo è sorprendentemente scarsa”.
• Da un punto di vista del trasferimento delle risorse il monopolio brevettuale
produce vantaggi superiori ai costi solo per le invenzioni classiche. Nel campo
biotech senza correttivi la portata dell’esclusiva più ampia è destinata , in
termine di restrizione dell’offerta e quindi di allocazione inefficiente delle
risorse, a rendere costi maggiori dei benefici.
• Dal pv empirico non è possibile accertare se i costi del sistema eccedano i
benefici o viceversa. Per cui , almeno in teoria ma in pratica non è così, se non vi
sono ragioni per ridurre la protezione dove esiste non ve ne sono nemmeno
per ampliarla nei settori dove manchi.
L’ampiezza dei brevetti ( Orsenigo, Barton etc )
• La giurisprudenza americana (ma anche europea) ha progressivamente, ma
velocemente, stabilito che gli organismi viventi possono essere brevettati, purché
ottenuti mediante un processo tecnologico, e ha anche concesso rivendicazioni
molto ampie su tali brevetti.
• Più in generale, si è diffusa la pratica di concedere brevetti a tecniche
fondamentali di ricerca, piuttosto che a processi e prodotti di diretta
rilevanza industriale. Questa posizione può avere effetti negativi sul tasso di
progresso tecnologico, in quanto può rendere più costosa o addirittura precludere
l’esplorazione di applicazioni alternative, impensabili al momento della scoperta
originaria. A maggior ragione, l’effetto può essere negativo quando il progresso
tecnologico procede cumulativamente sulla base della invenzione originaria.
• Oggi ci sono settori es BT- resistance in cui ci sono migliaia di brevetti, concentrati
in poche mani ed è difficile operare senza il rischio di violarne qualcuno. Si
potrà anche avere ragione ma le spese legali sono notevoli.
• I ricercatori che utilizzano prodotti e procedimenti brevettati per ricerche di base
quando volessero o dovessero fare sviluppo competitivo rischiano in realtà di
essere lavoratori in conto terzi con poco o nullo potere contrattuale ( es Per il
Golden rice –Potrykus - utilizzati 75 brevetti senza specifica manleva e quindi in
violazione delle norme )
La “tragedia degli “anti-commons”
•
•
•
•
•
Nelle biotecnologie, molti sviluppi tecnologici richiedono l’utilizzo contemporaneo di
numerosi brevetti, che spesso sono di proprietà di soggetti diversi. In particolare, l’utilizzo
industriale di sequenze di DNA spesso implica l’ottenimento di varie licenze in
sequenza.
Ciò può aumentare drasticamente i costi di transazione, stimolare comportamenti
opportunistici, creare conflitti tra soggetti che hanno interessi ed obbiettivi diversi
(ad esempio imprese impegnate nello sviluppo di prodotti per il mercato finale vs.
soggetti che sono attivi nelle fasi di ricerca più a monte), incrementare i costi legali
ed approfondire le disparità di potere contrattuale tra agenti che hanno accesso a
risorse diverse per difendere legalmente i propri brevetti.
Una eccessiva frammentazione dei diritti di proprietà intellettuale può quindi provocare una
sotto-utilizzazione della conoscenza disponibile e ad un incremento dei costi e dei tempi
dello sviluppo di nuovi prodotti e processi, in modo speculare alla cosiddetta “tragedia
dei commons” dove l’assenza di diritti di proprietà genera un eccessivo utilizzo di
risorse comuni.
Il rischio di una “tragedia degli anti-commons” è ovviamente maggiore quando il
progresso tecnologico è cumulativo e quanto maggiore è il ricorso a licenze esclusive.
Anche se diversi rimedi sono concepibili o effettivamente usati – in altri settori esiste una
lunga tradizione di pratiche di licenze incrociate, pool di brevetti, ecc.. – il caso delle
biotecnologie presenta caratteristiche particolari che rendono questo problema
particolarmente spinoso.
Problemi relativi alla disponibilità di risorse genetiche
•
•
Per i coltivatori e per i costitutori vegetali
1 Minore disponibilità di materiale per iniziare piani di breeding .
2 Maggior esborso di royalties e riduzione dei diritti su piante e animali
3 Possibilità solo teorica di equa divisione dei profitti derivanti da uso di
germoplasma libero.
Per i ricercatori
1 Possibilità di compiere esclusivamente ricerche di base ma non
finalizzate a sfruttamento commerciale pena il rischio di essere
brevetto dipendente.
Soluzioni possibili
•
•
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•
1 Licenze incrociate
2 Accordi per il trasferimento di materiale (MTA)
3 Licenze legali
4 NORME PIU’ ADEGUATE
TRIPs
CBD
UPOV
Patent
Farmers Rights
A luglio 2007 il WTO ( Organizzazione Mondiale del Commercio ) ha
sospeso il ciclo di negoziati di Doha che doveva portare ad una modifica degli
accordi TRIPs tenendo conto della CBD e di generali principi di protezione
della salute pubblica e dello sviluppo socio economico. Questo per insanabili
distanze tra i diversi paesi .
“(…) Si dice frequentemente che non ci dovremmo interessare del
problema.
La legge brevettuale e quella per la protezione delle varietà di piante
dovrebbero semplicemente essere lasciate coesistere (…) il più forte
dei due prevarrebbe.
Noi abbiamo rifiutata questo darwinismo politico già quando fu
sottoscritta la Convenzione UPOV e l’EPC fu adattato ad essa.(…)
Non è possibile accettare l’esistenza di due diversi sistemi legali con
due diversi requisiti amministrati da diverse autorità che applicano
diversi criteri e hanno un diverso scopo della protezione. Per il titolare
di un diritto questo può essere utile o giustificabile a livello di singolo
caso ma per gli utenti a cui si richiede il rispetto della protezione ed il
pagamento per i diritti è necessario presentare una situazione chiara.
(…) Ci sono due sistemi di diritti non armonizzati e che possono
confliggere tra di loro in tutto o in parte (…)
Questi diritti non possono coesistere indiscriminatamente, il
coltivatore deve conoscere un solo sistema.(…)”
[H. Mast 1987]
E’ una strada logica questa nel nostro paese che dal punto di vista della
quantità di miglioramento genetico prodotto rappresenta a livello
comunitario circa il 2.5 %, in cui la ricerca pubblica nel miglioramento
varietale è quasi assente, che investe poco èd è forse più vicina al Sud che al
Nord del mondo da questo punto di vista ?
Secondo me evidentemente no.
Che fare ?
•In nessun caso imporre uno strumento come il brevetto industriale
estraneo al mondo agricolo, molto datato nel tempo ( quasi 140 anni )
non adatto alle sue dinamiche .
•Farmers’ rights con pari dignità giuridica e gerarchia di tutela
rispetto ai breeders’rights (e ai patents)
• Mantenere i titoli “sui generis” (PBRs) da affinare alla luce dello sviluppo
della tecnica. Hanno 60 anni e qualche ruga è comprensibile ma senza
snaturarli
• Studiare i diversi sistemi di tutela prefigurando gli scenari futuri a seconda
delle scelte e verificando le sovrapposizioni, i vantaggi e gli svantaggi per i
diversi soggetti.
Per concludere
•
•
•
•
Ostilità alla ricerca e alla scienza.
Opposizione ideologica agli OGM
Limitare la libertà della scienza
Ostacoli al progresso e alla possibilità di eliminare la fame nel
mondo
Con buona pace di chi le sostiene, spesso da posizioni molto autorevoli,
queste affermazioni non c’ entrano assolutamente nulla .
Si tratta molto più prosaicamente di SOLDI, una grande ,
grossa,montagna di denaro che a seconda delle decisioni in parte prese
e di altre che seguiranno prenderà o meno determinate direzioni o, forse,
potrà distribuirsi meno iniquamente.
E SCUSATE SE E’ POCO.
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Relazione GImelli PISA2009-ok_5-def