NORME E DISPOSIZIONI
Anno 2003
Licenza di pesca
L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne presuppone il conseguimento dell'apposita licenza di pesca di
categoria"B".
Tale licenza, che ha una validità di 6 anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse concessioni
regionali, viene rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Roma - Assessorato Caccia e Pesca -Via Nomentana,54 tel. 0667661.
L'orario dello sportello al pubblico è il seguente: dal Lunedì al Venerdì ore 9.0012.30 / 15.00- 16.00.
Per il rilascio della licenza di pesca occorre presentare la seguente documentazione:
a) domanda in carta da bollo da Euro 10,33 indirizzata al Presidente della Giunta Provinciale di Roma con l'indicazione
del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e dichiarazione esplicita di non aver riportato condanne per reati
in materia di pesca e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca; nel caso in cui
l'interessato non presenti personalmente la domanda, occorre allegare fotocopia del documento di riconoscimento da cui
risulti la residenza dell'interessato;
b) due fotografie formato tessera, uguali e recenti, di cui una autenticata; la foto può essere autenticata anche presso
l'Ufficio Pesca, purché l'interessato si presenti personalmente e sia munito di valido documento di riconoscimento;
C) attestazione del versamento effettuato sul c/c postale n.51547008 intestato a"Provincia di Roma" per l'importo di Euro
34,56.
Ai sensi della Legge Regionale n. l del 3 gennaio 2000, la tassa di concessione delle licenze di pesca è di Euro 24,00
per i residenti nei seguenti comuni della Provincia di Roma:
Afffile - Agosta - Allumiere - Anticoli Corrado - Arcinazzo Romano - Arsoli Artena - Bellegra - Camerata Nuova Canterano - Capranica Prenestina- Carpineto Romano - Casape - Castelmadama - Castel S. Pietro Romano - Cave Cerreto Laziale - Cervara di Roma - Ciciliano - Cineto Romano - Civitavecchia Colonna- Frascati - Gallicano nel Lazio Genazzano - Gerano - Gorga - Grottaferrata - Guidonia Montecelio - Jenne - Licenza - Mandela - Marano Equo Marcellina- Marino - Montecompatri - Monteflavio - Montelanico - Monteporzio Catone - Montorio Romano - Moricone Nerola - Olevano Romano Palestrina - Palombara - Percile - Pisoniano - Poli - Riofreddo - Rocca Canterano - Rocca di
Cave - Rocca di Papa - Roccagiovine - Roccapriora - Rocca S. Stefano - Roiate - Roma - Roviano - Sambuci Saracinesco - Segni - S.Angelo Romano - S. Cesareo - S. Gregorio da Sassola - S. Marinella - S. Polo dei Cavalieri - S.
Vito Romano - Subiaco - Tivoli - Tolfa - Vallepietra - Vallinfreda - Vicovaro -Vivaro Romano - Zagarolo;
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d)
attestazione del versamento su c/c 51547008 intestato a:"Provincia di Roma" per l'importo di Euro 2,58 per ii libretto
di licenza di pesca;
e) una marca da bollo da Euro 10,33.
Per il rilascio della licenza ai minori di anni 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età è necessario
l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.
Per l'eventuale invio della licenza di pesca a domicilio, il richiedente dovrà effettuare un ulteriore versamento per
l'importo di Euro 2,89 su c/c postale n. 51547008, intestato a "Provincia di Roma". La relativa attestazione deve essere
allegata alla domanda.
Il rinnovo annuale della licenza si effettua mediante versamento delle tasse e soprattasse concessioni regionali, secondo
l'importo previsto dal comma c), sull'apposito c/c postale n. 51547008. La relativa attestazione va allegata alla licenza
stessa. Qualora durante un intero anno di validità della licenza di pesca non si eserciti la pesca, la tassa e la soprattassa
non sono dovute.
I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca previo il solo versamento dell'importo di Euro
34,56 sul c/c postale n. 51547008 intestato a "Provincia di Roma".
Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestato del citato versamento nonché del
passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero. Il versamento suindicato consente l'esercizio della pesca per tre mesi.
N.B. Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di età inferiore ai 14 anni che esercitano la pesca con l'uso di una
sola canna, con o senza mulinello, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di licenza di pesca che sarà
ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca.
Classificazione delle acque
Agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Roma sono cosi considerate:
ACQUE PRINCIPALI
x Lago Albano
x Lago di Bracciano
x Lago di Martignano
x Lago di Nemi
x Lago Porto
x Stagno Maccarese
x FiumeTevere
x Fiume Arrone nel tratto compreso dalla foce a Torre Maccarese
x Canale di Castel Fusano dal ponte della ferrovia alla foce
ACQUE SECONDARIE Dl CATEGORIA"A"
x Fiume Aniene dai confini provinciali a ponte Lucano nel comune di Tivoli, compresi i seguenti affluenti: - Fiume
Simbrivio - Fosso Bagnatore -Torrente Licenza - Fosso Cona - Fosso Fiumicino - Fosso SanVittorino - Fosso
Passerano
ACQUE SECONDARIE Dl CATEGORIA"B"
x Tutti i corsi d'acqua, i laghi e gli stagni non compresi nei precedenti elenchi.
Attrezzi da pesca consentiti
La pesca dilettantistica è consentita con i seguenti mezzi:
Tirlindana: I’uso di detto attrezzo è consentito solo nelle acque principali;
Canna con uno o più ami, con o senza mulinello: è consentito l'uso di un massimo di due canne per pescatore;
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Bilancia: il lato della rete non deve essere superiore a 1,50 m. ll lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 mm.
L'uso della toppa centrale è vietato. L'uso di detto attrezzo è consentito solo nei fiumi classificati come acque principali e
secondarie, di categoria B. (La bilancia è vietata nei laghi).
Norme per la pesca nel Lago di Nemi
Con delibera della Giunta Provinciale n. 602/37 del 07/08/2002 è stata stipulata una convenzione tra la Provincia di
Roma e il titolare del diritto esclusivo per consentire al pubblico l'esercizio della pesca sportiva nel lago di Nemi.
L'esercizio della pesca sportiva nel lago di Nemi è regolato dalle disposizioni di legge in vigore ( L.R. 7/12/90 n.87 e
L.R.2/5/95 n. l 6) integrate dalle seguenti disposizioni:
x Ia pesca può essere esercitata esclusivamente dalla riva, senza l'ausilio della barca, pontili artificiali e natanti in
genere e di una sola canna armata di un unico amo, ad eccezione del periodo dal 15/05 al 30/09 in cui sono ammesse
due canne;
x é consentito l'uso di esche artificiali (rapala, cucchiaini);
x è vietato utilizzare come esca il pesciolino vivo o morto;
x i pesci catturati non devono essere conservati vivi per nessun motivo;
x Ia pesca è vietata in modo assoluto, dal 15/03 al 15/05 per consentire la riproduzione artificiale del pesce re e dal
01/01 al 31/01 per consentire la riproduzione artificiale del coregone;
x Ia pesca non può essere esercitata nelle acque prospicenti il tratto di riva in località "Pantano" e precisamente dalla
casetta del pescatore al fosso di Nemi sito a Nord della casetta stessa.Tale zona è riservata al ripopolamento ittico.
Per le violazioni delle disposizioni integrative sopra indicate si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro
309,87 previste al numero d'ordine 26 della tabella allegata all'articolo 43 della L.R.7/12/90 n.87.
Zone di divieto di pesca
È vietato l'esercizio della pesca, in modo assoluto, negli anni 2003 - 2004 - 2005 nel seguente tratto del fiume Aniene:
x dalla Mola Vecchia al Prato delle Api (Jenne)
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Norme per l'esercizio della pesca
x Nelle acque secondarie di categoria A è vietato utilizzare la larva di mosca carnaria o bigattino; I'uso del bigattino è
altresì vietato lungo il litorale ed acque circostanti del Comune di Fiumicino come esca e come pasturazione (ordinanza
del Comune di Fiumicino n. 159 del 2316193);
x è vietata la pesca con il sangue, usato come esca, come pasturazione o come additivo ad altri componenti;
x è vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo;
x è vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (Austropotamobius pallipes
italicus) e dei granchi d'acqua dolce (Potamon fluviatile) non provenienti da allevamento;
x I'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato;
x Ia pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima
dell'alba;
x nei corpi idrici adiacenti al mare e dove comunque è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva
è consentita senza limitazione di orario. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni;
x Ia pesca dei salmonidi (trote e coregoni) è limitata a non più di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo;
x Ia pesca dei lucci è limitata a non più di cinque esemplari a giornata per pescatore sportivo;
x Ia pesca del pesce re è limitata a non più di otto esemplari a giornata per pescatore sportivo;
x Ia pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche è limitata a non più di dieci esemplari per ciascuna specie,
a giornata, per pescatore sportivo;
x per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non può superare cinque chilogrammi per ciascun pescatore
sportivo;
x nelle acque pubbliche, il posto di pesca aspetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca;
x salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e dell'acquacoltura, è sempre
consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca, seguendo i sentieri e passi esistenti o camminando quando
necessario lungo i margini dei terreni coltivati, comunque mai attraversando campi in attualità di coltura;
x i pescatori in esercizio di pesca con canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno
dall'altro, salvo consenso del pescatore primo occupante;
x Ia distanza tra due bilance collocate in un corso o bacino d'acqua non deve essere inferiore al doppio della lunghezza
della più grande;
x è vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori. Non sono tenuti al rispetto di tale
divieto i pescatori anziani di età superiore ai 65 anni ed i pescatori invalidi;
x I'uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca;
x è vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplosive e con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto
ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci;
x è vietato gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse ed a stordire od uccidere i
pesci. È vietata la raccolta dei pesci cosi storditi ed uccisi;
x è vietato collocare bilance di pesca attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque interne, occupando
più di metà dello specchio d'acqua esistente al momento della pesca. La misura dello specchio d'acqua va preso a riva
ad angolo retto. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto di larghezza
non inferiore ad un metro;
x è vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, ovvero occupandoli con opere
stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo il fondo delle acque. L'esercizio della pesca è altresì vietato durante la
cosiddetta "asciutta" completa o incompleta, anche se essa è dovuta al prosciugamento di bacini o corsi d'acqua
legalmente effettuato;
x è vietato adoperare o, comunque, collocare le bilance ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da
scale da monta per i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate e
da qualsiasi altro tipo di manufatto.
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La pesca nelle acque di bonifica
L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito con l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità di
impiego sotto specificate:
1) Da una a tre canne con o senza mulinello collocate entro uno spazio di 10 metri, armate ciascuna con non più di 3
ami.
2) Una bilancia con lato massimo della rete di 1,50 m, montata su palo di manovra. Il lato della maglia non deve essere
inferiore a 10 mm.
L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.
x È proibito l'uso della bilancia "guadando" o "ranzando", ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso
d'acqua. Ne è altresì proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri.
x Nei soli corpi idrici adiacenti al mare e dove comunque è prevalente la presenza delle specie ittiche marine, è
consentito l'uso della bilancia con lato rete non superiore a 150 mm. In tali acque è ammesso che il lato della rete
prossima alla riva cada da questa ad una distanza inferiore a 5 m.
Corpi idrici adiacenti al mare dove la pesca sportiva è consentita senza limiti di orario
1) Canale dei pescatori (Ostia) dalla foce alla idrovora di via Fosso di Draponcello; 2) Fiumara grande dalla foce al ponte
della Scafa;
3) Porto canale di Fiumicino dalla foce al ponte levatoio;
4) Stagno di Focene o stagno Maccarese;
La pesca sportiva è consentita senza limiti di orario purchè non esistano specifici divieti delle Capitanerie di Porto
competenti_
Norme di salvaguardia della zona di importanza naturalistica "litorale romano"
Relativamente alle aree che includono i corsi d'acqua di seguito elencati e limitatamente al tratto del loro corso interno
alle aree perimetrate è vietato l'esercizio della pesca nei seguenti corsi d'acqua:
x collettore generale delle acque alte;
x collettore generale delle acque basse;
x fosso dei Tre Denari e fosso delle Pagliete;
x fosso delle Cadute.
L'ASSESSORE ALLA CACCIA E PESCA
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Stefano Giaggioli
Silvano Moffa
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