Mensile della Nuova ASCOTI Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologi Italiani Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (BO) - In caso di mancata consegna inviare a Ufficio Bologna CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa. Fondato da Vittorio Valerio Anno XXI - luglio 2011 • n. 89 ● Vittoria importante della Nuova Ascoti in Cassazione ● Vittoriosa Sentenza della Cassazione Civile su rischio radiologico e indennità ● Notizie F.I.M.O. Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per i Medici Ortopedici ● Decreto sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie ● INPDAP: nuove disposizioni per il pensionamento dei Sanitari ● Comunicazioni ai Soci In primo piano Vittoria importante della NUOVA ASCOTI in Cassazione della MensileASCOTI Nuova zione Associa Sindacale hi rurg Chi i Or topedic tologi Trauma Italiani Aut. Trib. di Torino n.5149 del 18 maggio 1998 sN IO 8)LUGL !NNO8 LERIO ITTORIO6A DA6 &ONDATO Dott. Claudio Sarti* Direttore: Sen. Dott. Saccomanno Michele Direttore responsabile: Prof. Vittorio Valerio Coordinatore Comitato di redazione: Prof. Paolo Emilio Perenze oria scoti A a v e Nuo della Cassazion in rischio Civile su egrativo ssazione della Ca Fondo Int ntenza .M.O. pedici tizie F.I riosa Se ici Orto ● Vitto ità ● No ed nn M i de azione per ico e in concili zionale og a Na ol all o di ari ra il zzata ioni per izio Sanit e finali iazion disposiz del Serv : nuove lla med ci eto su i ai So INPDAP nicazion ● Decr rsie ● ● Comu ntrove nitari Sa i delle co de amento pension Redazione e amministrazione: L.go C. Misserville, 7 - 00144 Roma Telefono 06 52 24 42 07 Fax 06 52 79 50 77 E-mail: s [email protected] [email protected] La Nuova Ascoti garantisce che i dati di tutti gli iscritti vengono trattati elettronicamente e/o manualmente ed utilizzati esclusivamente dalla Nuova Ascoti e dal proprio organo d’informazione “Opera” per le attività relative ai dati sindacali, istituzionali, e decise dal Consiglio Direttivo e dagli organi assembleari. L’uso è volto all’aggiornamento dei dati di segreteria e all’invio del giornale stesso e di altro materiale pubblicitario, informativo e scientifico. Ai fini della legge 675/96 art.13, gli iscritti alla Nuova Ascoti e quanti ricevono il periodico possono in qualsiasi momento gratuitamente consultare, modificare e cancellare i prppri dati scrivendo alla Segreteria della Nuova Ascoti o a “Opera” – presso la Segreteria stessa – L.go C. Misserville, 7 00144 Roma. Editore: Timeo Editore s.r.l. Via G. Rossini, 10 40067 Rastignano, (BO) Tel. 051 6260473 - Fax 051 6268163 E-mail: [email protected] www.timeoeditore.it Iscrizione R.O.C. n.5926 del 10/12/2001 Ufficio pubblicità e produzione: Franco Bombonati Stampa ed allestimento grafico: L6 LITOSEI - Officine Grafiche s.r.l. 40067 Rastignano (BO) Telefono 051 744539 www.litosei.com 2 n.88 • dicembre 2010 La Nuova ASCOTI è nata per ga r a n t i re l a tutela sindacale degli ortopedici che costituiscono una categoria ospedaliera particolarmente esposta alle maggiori criticità ospedaliere. In modo particolare la Nuova ASCOTI si occupa della tutela sindacale del rischio da radiazioni ionizzanti; pertanto con vivo piacere abbiamo accolto la sentenza della Corte Suprema di Cassazione a favore degli ortopedici dell’ ICP di Milano a cui la nuova ASCOTI aveva concesso la tutela legale. Negli anni la lotta per ottenere o mantenere questo diritto si è fatta sempre più dura. La preoccupazione di ridurre i deficit economici degli ospedali induce le Direzioni Generali ad apportare tout court tagli consistenti anche in un settore tanto delicato come quello della tutela della salute del lavoratore/professionista ed in particolare a coloro che si trovano esposti direttamente o indirettamente alla radiazioni ionizzanti. Sembra una combinazione ma nella maggior parte dei casi all’arrivo di un nuovo Direttore Generale, seguono nuove misurazioni ambientali dell’Esperto Qualificato, nuove valutazioni della Commissione per il rischio da Rx, e troppo di frequente si arriva alla classificazione in classe B degli ortopedici, con perdita dei benefici economici e dei 15 giorni di congedo supplementare con un conseguente guadagno per le casse dell’Azienda. Contestualmente, da parte dei nostri iscritti, abbiamo avuto un notevole aumento delle richieste di tutela sindacale ed abbiamo proporzionalmente aumento la concessione della tutela legale a totale carico della nostra Associazione. La recente sentenza della Cassazione a favore dei Colleghi ortopedici restituisce i benefici economici e di riposo aggiuntivo per troppo tempo negati e rappresenta una grande vittoria sindacale per la Nuova ASCOTI. ● Vitt Gli ortopedici degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano sono stati sempre classificati, per il rischio da radiazioni ionizzanti, in classe B. In considerazione dell’attività svolta hanno più volte richiesto alla loro Amministrazione di passare in classe A, senza ottenere alcun risultato; hanno pertanto fatto ricorso e vinto nel 2004. L’Azienda a questo punto ha fatto un controricorso che ha perso nel 2007. L’Azienda non contenta di due sentenze sfavorevoli è ricorsa in Cassazione ed ha nuovamente perso nel 2011. Degne di nota le considerazioni del Giudice relative agli appellanti, per i quali sussisteva il rischio da radiazioni ionizzanti, in quanto le loro mansioni non sono state ritenute né occasionali, né temporanee e non minori comunque per continuità ed intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Il Giudice ritiene inoltre che “la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia non è tale da escludere la presenza, all’interno di altre categorie, di prestazioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere - previo accertamento da parte della commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58 - dell’indennità di rischio nella misura più elevata”. “Si tratta di posizioni (ha soggiunto la Corte) del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono, in via eccezionale, usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello un’indennità legata non alla qualifica rivestita, bensì al tipo di esposizione al rischio radiologico”. Pubblichiamo uno stralcio della sentenza. * Segretario della Nuova ASCOTI In primo piano Attualità Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 febbraio 2011, n. 4525 - Mercoledì 09 Marzo 2011 Rischio radiologico e indennità REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente Dott. STILE Paolo - Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA "I.C.P.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato CASELLATO ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANGIA ROCCO, giusta delega in atti; - ricorrente contro F.M., L.A., S.P., M. A., C.P., M.K., M.G., M.F., G.M., A.G., S. G., T.J., MO.AL., B. E., F.R., P.A., C. N., M.C., B.G., S. I., G.C., ME.AN., V.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato LUCCHI CLAUDIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBANI MARGHERITA, giusta delega in atti; R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLONE ERMES, giusta delega in atti; - controricorrenti e contro D.S., T.G.; - intimate - sul ricorso 125822007 proposto da: T.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato LUCCHI CLAUDIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBANI MARGHERITA, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale contro AZIENDA OSPEDALIERE "I.C.P.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato CASELLATO ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANGIA ROCCO, giusta delega in atti; - controricorrente al ricorso incidentale sul ricorso 13494-2007 proposto da: D.S., elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato LUPONIO ENNIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TILLI NICOLA, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale contro AZIENDA OSPEDALIERA "I.C.P.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato CASELLATO ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANGIA ROCCO, giusta delega in atti; - controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 856/2 006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2006, r.g.n. 1825/04; udita la relazione della, causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO'; udito l'Avvocato MANGIA ROCCO; udito l'Avvocato ALBANI MARGHERITA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Fatto Con sentenza in data 18.10/4.12.2006 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 12.12.2003, impugnata dall'Azienda Ospedaliera I.C.P. (di seguito l'Azienda), dichiarava non dovuta agli appellati T.G.M., L.A. e D. S. l'indennità di rischio radiologico per i periodi in cui gli stessi non avevano effettuato turni in sala operatoria e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza, che aveva accolto la domanda proposta dai restanti appellati ai fini del riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico dal luglio 1998. Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti degli accertamenti tecnici disposti nel corso dell'istruttoria confermavano, attraverso l'analisi degli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, che sussisteva per gli appellati il rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, per essere l'esercizio delle loro mansioni nè occasionale, nè temporaneo, e, comunque, non mino- n.89 • luglio 2011 3 Attualità In primo piano re per continuità ed intensità di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Azienda ospedaliera con cinque motivi. Resistono con controricorso gli intimati indicati in epigrafe. Hanno proposto, altresì, ricorso incidentale T.G.M. e D.S.. Hanno depositato memorie l'Azienda Ospedaliera, T.G.M. e D.S.. Diritto 1. Con il primo ed il secondo motivo, proposti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l'Azienda lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 della L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 6 della L. n. 724 del 1994, art. 5 dell'art. 29 del CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 8 giugno 2000 osservando che, sulla base della normativa di settore e pur a seguito della trasformazione dell'indennità di rischio radiologico in "indennità professionale correlata a specifiche funzioni", presupposto per il riconoscimento al personale diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica è non la qualifica rivestita, ma la continuità (abitualità e permanenza) della esposizione al rischio radiologico. Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, l'Azienda prospetta violazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 e del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, nonchè vizio di motivazione, osservando che la corte territoriale aveva erroneamente omesso qualsiasi riferimento alla commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58, preposta all'individuazione del personale soggetto a rischio radiologico, ed ai criteri dalla stessa elaborati. Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 e al D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 68) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c.,n. 5) rilevando che la corte di merito aveva in definitiva assunto come presupposto giustificativo della corresponsione dell'indennità la violazione di un obbligo di legge, avendo il ctu dato atto che i chirurgi ortopedici "non sempre indossa(va)no, al di sotto del camice sterile, il grembiule protettivo anti X". Con il quinto motivo, infine, l'Azienda deduce ancora vizio di motivazione non avendo i giudici di merito in alcun modo spiegato per quale ragione gli intimati, che, sotto il vigore del D.P.R. n. 185 del 1964, erano ricompresi fra le persone che per motivi di lavoro si trovavano occasionalmente nella zona controllata e, pertanto, percepivano l'indennità di rischio in misura ridottaci sensi della L. n. 460 4 n.89 • luglio 2011 del 1988, art. 1, comma 3, dovevano considerarsi per il periodo successivo esposti in maniera continuativa al rischio radiologico. 2. Con il ricorso incidentale T.G.M. lamenta violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso il diritto a percepire l'indennità per i periodi in cui la stessa non aveva effettuato turni in sala operatoria, sebbene nessuna certezza fosse stata acquisita in ordine ai relativi fatti, ed ancora violazione dell'art. 345 c.p.c., per essere la domanda nuova, per ampliamento del petitum, e dell'art. 414 c.p.c., per genericità ed indeterminatezza del relativo contenuto. 3. Con cinque motivi, invece, d.S. lamenta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per non aver la corte valutato le ragioni dell'assenza della stessa dalla "zona controllata" (ragioni riferibili al mobbing nei suoi confronti perpetrato dai colleghi di lavoro e dal responsabile della struttura); ed ancora violazione dell'art. 2049 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), dovendosi il datore di lavoro riconoscere, comunque, responsabile dei fatti illeciti posti in essere dai propri dipendenti; violazione dell'art. 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere la corte territoriale valutato il concorso del fatto colposo dell'Azienda; violazione dell'art. 2087 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la corte di merito riscontrato alcuna responsabilità del datore di lavoro nella mancata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale della dipendente, che, se non fosse stata vittima di comportamenti illeciti, avrebbe avuto accesso alla sala operatoria e avrebbe percepito la relativa indennità; ed infine vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla (parziale) compensazione delle spese di lite. 4. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 5. I primi due motivi del ricorso principale sono infondati. 5.1 Giova, al riguardo, premettere, con riferimento al quadro normativo qui rilevante, che la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (nel dettare "Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416") ha previsto, all'art. 1, "1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la massima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito; 2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 1, l'indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968 n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988"; 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, art. 58, comma 4 ...". Successivamente la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 6, ha, quindi, stabilito che "A far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla L. 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460 art. 1, commi 2 e 3: dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni". La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, ha, infine, fatto salva, in attesa della sua trasformazione in indennità professionale, l'indennità di rischio radiologico nella sua misura piena, stabilendo che "a partire dall'1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata" (comma 1), e che "fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 comma 2" (comma 4). L'art. 29 del CCNL del 10.2.2004, integrativo del CCNL dell'8.6.2000, nel trasformare l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica, ha, quindi, previsto che "1. L'indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde (pari a Euro 103,29). 2 Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione. 3 L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni ...". 5.2 In tal contesto, deve essere, quindi, rammentato come il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla conformità della L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 2 e 3, agli In primo piano Attualità artt. 3, 97 e 32 Cost., abbia offerto di tale normativa una lettura costituzionalmente adeguata, precisando che "la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta dall'art. 1 con riferimento alle altre categorie del personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione" - non è tale da escludere la presenza, all'interno di tali categorie, di prestazioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere - previo accertamento da parte della commissione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58 - dell'indennità di rischio nella misura più elevata". "Si tratta di posizioni (ha soggiunto la Corte) del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono, in via eccezionale, usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello un'indennità legata non alla qualifica rivestita, bensì al tipo di esposizione al rischio radiologico, laddove la corte territoriale, lungi dall'assegnare rilievo alla continuità dell'esposizione al rischio, avrebbe dato rilievo solo alla prima condizione. Non si può, tuttavia, non osservare che i giudici di merito, nel delibare la fondatezza della domanda, hanno preso in esame, sulla base degli accertamenti tecnici espletati nel corso dell'istruttoria, gli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, accertando che, in forza della mansioni concretamente espletate, gli stessi si trovano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non è inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Tale accertamento è stato congruamente motivato, sia dal punto di vista logico, che fattuale, correttamente osservandosi che il concetto di continuità, contrapponendosi a quello di temporaneità ed occasionalità, non può che essere inteso in senso relativo, e cioè con riferimento al genere di pratiche cliniche in cui è normalmente coinvolto il lavoratore, e che per i chirurghi esso si manifesta come rischio professionale connaturato alle mansioni, nel senso che essi non possono svolgerle senza esporsi a rischio, con una intensità di esposizione tale da superare il limite previsto dalla legge per i lavoratori non esposti. Ed, al riguardo, si è, fra l'altro, osservato (richiamando le indagini tecniche acquisite) che i chirurghi, a differenza dei medici e tecnici radiologici, hanno necessità di osservare direttamente le immagini sul video, trattenendosi accanto al paziente, talvolta ripetendo l'esame anche a causa dell'obsolescenza dei materiali,e che gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione, nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione. Ne deriva che la sentenza impugnata, lungi dal ricollegare il diritto all'indennità alla mera qualifica rivestita, si è attenuta al principio, che in questa sede va ribadito, per cui la nozione di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell'effettiva esposizione al rischio connesso all'esercizio non occasionale, nè temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuto, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali condizioni ed il relativo accertamento, se correttamente motivato, resta esente dal sindacato di legittimità. 6. Il terzo motivo è inammissibile per mancata osservanza dell'art. 366 bis c.p.c.. Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che il principio di diritto che la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali che dalla risposta negativa o affermativa che ad essa si dia discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all'illustrazione dei motivi di impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007; Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico-giuridica. Ne resta confermato, quindi, che il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericità e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito. Il quesito posto dall'azienda ricorrente ("Dica la Corte Suprema di Cassazione se, sulla base della normativa che disciplina il diritto alla percezione dell'indennità di rischio radiologico, alla commissione di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, comma 4, spetti o meno il compito di individuare il personale, diverso dai medici di radiologia e dai tecnici sanitari di radiologia medica, avente diritto all'indennità di rischio radiologico esposto con continuità al rischio radiologico") non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati, in quanto tauto- logico e generico, ed inidoneo, quindi, ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all'articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione. 7. Infondato è, invece, il quarto motivo. La sentenza impugnata, non solo non ha riconosciuto quale presupposto della corresponsione dell'indennità la violazione, da parte dei medici chirurghi, di obblighi protezionali di legge, ma ha, anzi, per come si è già detto, adeguatamente motivato circa le condizioni di lavoro di tali dipendenti, in particolare sulle ragioni per cui gli stessi non possono ripararsi dietro la barra di protezione, nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione. 8. L'ultimo motivo, infine, resta assorbito nel rigetto delle censure svolte nei primi due mezzi di ricorso e nel conseguente riconoscimento delle condizioni per una esposizione qualificata al rischio radiologico. 9. Non meritevoli di accoglimento sono anche i primi quattro motivi del ricorso incidentale proposto da T.S., che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Se si considera, infatti, che, per come ha precisato lo stesso giudice delle leggi, l'indennità in questione non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso nelle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da esposizione, corretta appare la decisione della corte territoriale che ha escluso che la stessa sia dovuta allorchè venga meno l'esposizione al rischio del lavoratore per significativi periodi di tempo. Deve, infatti, ritenersi che l'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell'ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Del tutto irrilevante è, pertanto, che la ricorrente lamenti di non aver potuto avere accesso alla sala operatoria a causa del comportamento illecito del responsabile della struttura e dei colleghi di lavoro, dal momento che, essendo venute meno, pur in tal caso, le condizioni di rischio che sole giustificano l'erogan.89 • luglio 2011 5 Attualità In primo piano zione dell'indennità, il diritto alla stessa non può rinvenire titolo nelle specifiche e tipiche finalità di prevenzione che la legittimano e ne qualificano la struttura normativa. E, del resto, ove pure si ritenesse che l'indennità in questione abbia una finalità risarcitoria, si dovrebbe, in ogni caso, valutare che, per presupporre la stessa l'esistenza di un danno effettivo (e cioè, l'esistenza di una situazione di rischio reale e concreta, per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa), ove tale danno mancasse, farebbe, in ogni caso, difetto la necessaria relazione causale fra la causa illecita prospettata (mobbing) e l'evento di danno. 9.1 Egualmente infondata appare la censura relativa alla (parziale) compensazione delle spese. Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1 lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l'adozione di motivazioni specificatamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (cfr. SU n. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione solo ove sia violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa oppure allorchè la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice. Nel caso in esame la corte territoriale ha giustificato la statuizione di compensazione facendo riferimento alle difficoltà di accertamento dell'esposizione al rischio connesse alla peculiare posizione dei medici chirurghi; motivazione che, in quanto nè illogica, nè palesemente erronea, si sottrae ad alcuna censura in questa sede di legittimità. 10. Meritevole di accoglimento è, invece, il primo motivo del ricorso incidentale proposto da T.G.M.. A ragione, infatti, la ricorrente lamenta che la corte territoriale non ha temporalmente delimitato il periodo in cui alla stessa non compete il diritto all'indennità, non avendo in alcun modo specificato i "significativi periodi di tempo" di mancata esposizione al rischio per la sospensione degli interventi chirurgici che, sulla base delle risultanze istruttorie, risultano obiettivamente riscontrabili. Sicchè deve ritenersi, in definitiva, che non esiste al processo alcuna certezza in ordine a tali fatti. Per tal capo il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, la deciderà attenendosi al seguente principio di diritto: "L'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l'esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al pro- cesso". Va, invece, esclusa la fondatezza delle ulteriori censure, in quanto non ritualmente documentata l'asserita novità della domanda, in contrasto col principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, nè, comunque, apparendo generico ed indeterminato il suo contenuto, avuto riguardo alla evidente funzione riduttiva della pretesa creditoria della lavoratrice perseguita con l'istanza. 11. Le spese del ricorso principale seguono la soccombenza dell'Azienda ricorrente; mentre, in considerazione dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensarle fra la stessa e D.S.. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale di D.S., accoglie il ricorso incidentale di T.G.M. nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese fra la T. e l'azienda alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione; compensa le spese del presente giudizio fra l'Azienda ricorrente e D.S.; condanna l'Azienda al pagamento in favore delle altre parti costituite delle spese del presente giudizio, che liquida per R.V. in Euro 35,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari di avvocato,oltre ad accessori di legge, e per gli altri in Euro 45,00 per esborsi ed in Euro 5000,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge. l COMUNICAZIONE agli Iscritti della Nuova ASCOTI Si comunica che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’intramoenia allargata è stata prorogata fino al 31.12.2011. Dott. Claudio SARTI Segreteria Nazionale Della Nuova ASCOTI 6 n.89 • luglio 2011 Attualità NOTIZIE F.I.M.O. Fondo Integrativo del SSN per i Medici Ortopedici Prof. Vittorio Valerio* Il FIMO è nato il 25.05.2001 per Atto del Notaio Gallori di Roma per iniziativa dell'allora Presidente della SIOT, Prof. Giuseppe Guida, e della Nuova ASCOTI, Prof. Francesco Greco. Ha per oggetto esclusivo la "predisposizione e l’attuazione, senza scopo di lucro, di ogni forma di prestazione assistenziale secondo le modalità previste nel regolamento nei confronti dei Soci e dei loro familiari" (art. 3 dello Statuto). Si occupa pertanto, a favore dei propri Soci, di Assistenza integrativa delle prestazioni erogate dal SSN. Esso è stato presieduto dal Prof. Luigi Tos fino al 2007 e quindi dal sottoscritto. Ha avuto sin dall’inizio 3 categorie di Soci in relazione ai loro bisogni di integrazione assistenziale: 1. Opzione Minima: (costo precedente: Euro 130,00 – costo per il 2011 Euro 220,00 all’anno (con la garanzia per tutto il nucleo familiare e senza limiti di età per l’accesso). -G arantisce i grandi interventi chirurgici ed i relativi esami diagnostici preventivi e trattamenti terapeutici successivi, nonché il trasporto dell’infermo. 2. Opzione Media: (costo precedente Euro 990,00 – costo per il 2011 Euro 1.710,00) - c he aggiunge alle garanzie precedenti i ricoveri con o senza intervento chirurgico; - i trattamenti in Day Hospital; - il parto cesareo; - le prestazioni extraospedaliere di diagnostica, terapia e riabilitazione; - le visite specialistiche; - ecc.; - stesse condizioni di garanzia. Va altresì ricordato che sia nel 2009 che nel 2010 vi è stato un aumento dei premi, poiché l’andamento tecnico è stato passivo. Dalle notizie forniteci da Assidim infatti, risulta che le passività per l’assicurazione sono state: 1. del 145% nel 2006; 2. del 224% nel 2007; 3. del 137% nel 2008; 4. del 161% nel 2009; 5.del 163% nel 2010 (dato ancora non definitivo). Media delle perdite circa il 160%. In presenza di un deficit così considerevole -dopo avere apportato gli opportuni ritocchi alle tariffe in atto- si è deciso, con MARSH ed ASSIDIM, di rivedere tutta la materia in maniera da valutare i punti critici e affrontare il 2012 con la massima chiarezza dei rapporti. In attesa però –scadendo il triennio previsto dal Regolamento- abbiamo riaperto le adesioni al Fondo per l’anno 2011: Si sono iscritti altri 117 Soci delle tre categorie (Vedi Tabella 1), mentre non hanno rinnovato l’iscrizione 20 Colleghi e 2 sono purtroppo deceduti. Il numero totale è quindi al momento di 230 Soci con un incremento di circa il 50% rispetto al 2010. Quale il motivo di questo successo di nuove acquisizioni di Soci? 1) Le condizioni particolarmente favorevoli per i nuclei familiari e per gli anziani. 2) L’ utilità di un’assicurazione per tutta la famiglia senza sovrapprezzo per i singoli componenti (come invece avviene ad esempio per l’Assicurazione ENPAM e per altre analoghe). A ciò però si contrappongono i numeri negativi che MARSH ed ASSIDIM ci evidenziano e che purtroppo possono portare verso l’abolizione dell’Opzione Minima (L) e/o –peggio- verso una limitazione dell’età di accesso, o un aumento dei Premi per gli over 60. Su tutto ciò si baserà la trattativa, che contiamo di riprendere ai primi di luglio, dopo aver comunque incontrato i Presidenti SIOT e Nuova ASCOTI. Riteniamo pertanto utile di mantenere in piedi –ove possibile- questa nostra Assicurazione integrativa, sia pure accettando un ulteriore aumento dei Premi relativi, ma evitando di perdere le diverse Opzioni che la rendono particolarmente appetibile da parte dei Colleghi, specialmente dei più giovani. Un’altra possibilità potrebbe essere quella di offrire a tutti gli iscritti della SIOT e della Nuova ASCOTI (oltre 5.500) la partecipazione all’Opzione Minima, facendo ovviamente salva la facoltà dei singoli di acquistare opzioni migliori. Comunque il tutto sarà da ricontrattare. *Presidente C.d.A. F.I.M.O ([email protected]) 3. Opzione Massima: (costo precedente Euro 1.590,00 – costo per il 2011 Euro 2.910,00) - c he comprende anche le cure odontoiatriche. l n.89 • luglio 2011 7 Attualità Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28. Attuazione dell' articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione) 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti) Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; 8 d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. n.89 • luglio 2011 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità 4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell' organismo. Art.4 (Accesso alla mediazione) 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un orga- nismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. 2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, COll11TIa l, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo) 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad sperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo l 28-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e succes- NostraAttualità attività sive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d' ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e l40-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell' udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata av-viata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b}nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 5. Fermo quanto previsto dal comma l e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o 1'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunica7ione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo Il presso la segreteria dell'organismo. Art. 6 (Durata) 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. 2. II termine di cui al comma l non ha natura processuale e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma l dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale. Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo) 1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma l, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Art. 8 (Procedimento) 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. 4. Quando non può procedere ai sensi del comma l, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Art. 9 (Dovere di riservatezza) l. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Art. l0 (Inutilizzabilità e segreto professionale) 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudizi aria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell' articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. Art. 11 (Conciliazione) l. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento n.89 • luglio 2011 9 Attualità alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica 1'autografia della sottoscrizione delle partì o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione) 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all' ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma l costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Art. 13 (Spese processuali) Art. 14 (Obblighi del mediatore) 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. 3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo. Art. 15 (Mediazione nell'azione di classe) 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle 10 spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. n.89 • luglio 2011 1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. Capo III ORGANISMI DI MEDIAZIONE Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori) 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata,a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giusti7ia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. 4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, 1'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispet- Attualità tiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità) 1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al "Fondo Unico Giustizia" attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,in data 30 luglio 2009,n. 127. 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condi- zione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma l. 5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 6. Il Ministero della giustizia provvede, nel1'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero. 7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla varia7ione, accertata dall'Istituto Nazionale dì Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8. Art. 18 (Organismi presso i tribunali) 1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio) 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. 2. Gli organismi di cui al comma l e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. l Corso di Mediazione - Conciliazione per gli Ortopedici Italiani La nostra Fondazione FEMOR, presieduta dal Sen. Dott. Michele Saccomanno sta organizzando un Corso per la Mediazione - Conciliazione che ha luogo in Roma nei giorni sottoriportati: • 27-28 maggio 2011 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 • 17-18 giugno 2011 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 • 24-25 giugno 2011 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 Luogo: Centro Congressi Cavour, Via Palestro n. 24 Roma (a 150 mt dalla Stazione Termini) Costo del Corso: Euro 850,00 Per i primi 30 iscritti la Fondazione contribuirà con Euro 400,00, quindi il costo a carico del corsista sarà di Euro 450,00 n.89 • luglio 2011 11 Attualità INPDAP - Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni Nota Operativa INPDAP N. 56 relativa alle nuove disposizioni per il pensionamento dei Sanitari Se ne riportano i passaggi più importanti: Oggetto: 1) D.L n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 ¬ulteriori precisazioni in materia pensionistica. 2) Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n. 183/2010). nuovo regime delle decorrenze. In particolare. nei confronti dei soggetti che a partire dal 1° gennaio 2011 acquisiscono i requisiti minimi prescritti per il diritto a pensione e chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 331/1997, la decorrenza dello trasformazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tenendo presente lo finestra mobile. Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, nonché ad altre specifiche tematiche pensionistiche. Esonero dal servizio di cui all’ articolo 72 del D.L n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 e nuove finestre di accesso al trattamento pensionistico. Nuovo regime di decorrenza delle pensioni di anzianità e vecchiaia (art. 12, commi da 1 a 5, della legge n. 122/2010) - Prima data utile di accesso della finestra mobile Per quanto attiene lo locuzione "trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti". si rappresenta che per gli iscritti a questo Istituto lo decorrenza del trattamento può avvenire anche all'interno del mese di destinazione e quindi non necessariamente il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti: di conseguenza. l'accesso al pensionamento in base al nuovo regime di decorrenze può essere riconosciuto dal giorno successivo ai 12 mesi dalla maturazione del requisiti. - Trasformazione rapporto di lavoro ai sensi del decreto n. 331/19977. Poiché le nuove disposizioni in merito alle decorrenze delle pensioni (finestra mobile) hanno portata generale, con lo sola esclusione delle fattispecie derogatorie previste dalla legge n. 122/2010, anche nei confronti del personale che trasforma il rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico ai sensi del decreto n. 331/1997, trovano applicazione le c.d. finestre mobili, fatta eccezione per il personale del comparto scuola che è derogato dal 12 n.89 • luglio 2011 Il personale in esonero ai sensi dell'articolo 72 del D.L. 112/2008. convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, non rientra tra le casistiche escluse dalla nuova disciplina di accesso ai trattamenti pensionistici (c.d. finestra mobile) e, pertanto, anche nei cosi di esonero già in corso al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del citato D.L 78/2010) trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile) in tutti i casi di maturazione dei prescritti requisiti a decorrere dal 2011. Età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale La legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Il 9 novembre 2010, avente per oggetto "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in temo di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" all'articolo 22 ha modificato le disposizioni in materia di età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale. In particolare detto articolo ha riformulato il comma 1 dell' articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, prevedendo che "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti". In merito, si ritiene che nella locuzione "servizio effettivo" siano da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese e, in particolare, oltre al servizio prestato presso l’amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per lo Stato (quale ad esempio il servizio militare purché già valorizzato ai fini pensionistici), i servizi ricongiungibili ai sensi della legge n. 523/1954 o 1092/1973, i servizi correlati ad attività lavorativa e ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979 o n. 45/1990 ovvero totalizzati ai sensi del Reg. CE 1606/1998 o ai sensi del D.lgs. n. 42/2006 ed i servizi riscattati (ad es. per lavoro prestato all’estero); restano, per contro, esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non concessi con attività effettivamente resa ma correlati a titolo di studio (es. laurea, dottorato di ricerca, ecc.). Si evidenzia, inoltre, che la nuova formulazione dell'articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, nello stabilire il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza dell'interessato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ha eliminato ogni riferimento di applicazione dell'articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992. Di conseguenza, dallo dato di entrata in vigore della legge n. 183/2010, la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo di cui al citato articolo 16 non è più esercitatile da parte dei dirigenti medici e del ruolo sanitario nazionale. l Comunicazioni Attualità “Indicazioni terapeutiche nella patologia degenerativa e traumatica dell'arto superiore. Attualità chirurgiche, riabilitative e problematiche medico-legali” Prof. Fabio Donelli COORDINAMENTO INTERSINDACALE DELLA DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA, S.T.P.A. DEL LAZIO AAROI Emac - ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI - AUPI - CIMO - ASMD FEDERAZIONE CISL MEDICI - FASSID {AIPAC -SIMET - SNR} - FEDIR SANITA' FP CGIL MEDICI - FP CGIL SPTA SINAFO - UGL MEDICI - UIL FPL FEDERAZIONE MEDICA ROMA 27.05.2011 COMUNICATO STAMPA A ppuntamento il 25/26 novembre 2011 a Salsomaggiore Terme (PR) per il 2° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense, 9° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale. La patologia degenerativa e traumatica dell’arto superiore riveste grande importanza in una società tecnologicamente evoluta quale la nostra. L’impatto, numericamente consistente, riguarda differenti fasce d’età. Chi si occupa del mantenimento dell’efficienza funzionale dell’arto superiore è a conoscenza dei diversi problemi che si presentano per le diverse patologie ed esigenze legate alle attività svolte: lavorative, sportive o - per l’anziano - il mantenimento dei livelli funzionali dell’arto stesso. gno di Traumatologia Clinica e Forense, 9° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale, si rivolgono tanto al clinico quanto al medico legale. Tra gli altri spazi proposti, spicca il Corso di Riabilitazione, che metterà a confronto specialisti in materia: tale approccio differenziato si rivela utile nelle casistiche che spaziano dallo sport alle situazioni più frequenti della vita quotidiana e lavorativa. Oltre a ciò, il Corso di Tecnica Ortopedica, in cui patologia e innovazioni tecnologiche verranno presentate alla luce delle più recenti conoscenze. La chirurgia ha diversificato e potenziato le proprie tecniche anche sugli anziani, pur se a volte la prevenzione si riveli più redditizia rispetto all’operazione; l’intervento senza una rieducazione personalizzata e adattata alla progressione biologica della guarigione può infatti non garantire l’efficacia del risultato. Chiudono il quadro le problematiche medico-legali relative al trattamento medico-chirurgico, affrontate alla luce dell’evoluzione della professione sanitaria. L’introduzione di nuove metodologie, sia in ortopedia, sia in traumatologia, richiede infatti attenzione e analisi critica alla luce delle possibili ipotesi di illecito civile e penale a esse legate: di fronte al danno causato, risulta dunque opportuno valutare la condotta del sanitario, per potere correttamente ascrivere la causalità dell’eventuale errore. Le tematiche trattate nel 2° Conve- l PRECARI ACCORDO PONTE, IL MIGLIORE POSSIBILE! RINNOVI A MEDIO TERMINE VIA ALLE PROROGHE PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI PRECARI DEI DIRIGENTI MEDICI E STPA FINO AL 31.12.2011. LA REGIONE SI E' NUOVAMENTE IMPEGNATA A REALIZZARE, ENTRO 6 MESI, L'AVVIO DEL PERCORSO GRADUALE PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO. Le Scriventi OO.SS., responsabilmente, danno nuovamente credito accettando questo accordo con l'obiettivo primario del superamento del precariato e sottoscrivono, contestualmente, un accordo sulla mobilità del personale. IN ATTESA DI CONCRETI RISULTATI LE OO.SS. DI QUESTO COORDINAMENTO ACCETTANO L'ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, LA SOPRAVVIVENZA DEI SERVIZI E LA GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA. Il Coordinatore Ernesto Cappellano l n.89 • luglio 2011 13 Attualità Appuntamenti Calendario congressi 2011-2012 Bologna, 5-6 SETTEMBRE 2011 3rd meeting on elbow soft tissue reconstruction and arthroplasty Presidenti: Roberto Rotini, Dr. Graham J.W. King Segreteria organizzativa SYMPOSIA ORGANIZZAZIONE EVENTI E-MAIL: [email protected] Tel. 055/49 36 321 – cell. 339/ 1097110 - cell. 335/7076628 – Fax 0584/1712005 Web: www.symposiaeventi.it AREZZO, 8-9 SETTEMBRE 2011 3° CORSO PRATICO DI CHIRURGIA DEL PIEDE PRESIDENTI: SANDRO GIANNINI [email protected] FRANCESCO MALERBA [email protected] Segreteria organizzativa: PROMO LEADER SERVICE CONGRESSI Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze Tel. 055/2462227 Fax 055/2462270 [email protected] Tel. 055/2462257 Fax 055/2462270 [email protected] Bologna, 15 SETTEMBRE 2011 V Congresso Nazionale Medici in Formazione Specialistica in Medicina Fisica e Riabilitazione Comitato scientifico: Sandro Giannini, Maria Grazia Benedetti , Lisa Berti, Deianira Luciani. Segreteria organizzativa SYMPOSIA ORGANIZZAZIONE EVENTI E-MAIL: [email protected] Tel. 055/49 36 321 – cell. 339/ 1097110 - cell. 335/7076628 – Fax 0584/1712005 Web: www.symposiaeventi.it NOVARA, 15-17 SETTEMBRE 2011 108° CONGRESSO S.P.L.L.O.T. - Linea guida Presidente Onorario: Franco Ghibellini Presidente: Federico Grassi Segreteria Organizzativa KEYWORD-EUROPA CONGRESSI 14 n.89 • luglio 2011 Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871 E-mail: [email protected] MILANO 22-23 SETTEMBRE 2011, Corso All around the wrist Istituto Ortopedico G. Pini Milano Presidente Onorario: Marco d’Imporzano Presidente: Ferruccio Torretta Segreteria Organizzativa KEYWORD-EUROPA CONGRESSI Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871 E-mail: [email protected] RIMINI 1-5 OTTOBRE 2011 96° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T.) - “Materiali e rivestimenti in Ortopedia. Biotecnologie applicate alla Traumatologia” Prof. F. Greco, Dr. N. Pace Segreteria organizzativa: GSO Srl, Roma, Tel. 06 80691593 Fax 06 80687266 MILANO, 14 OTTOBRE 2011, Corso di Aggiornamento in Traumatologia dell’Età Evolutiva Istituto Ortopedico G. Pini Milano Presidente: Antonio Memeo Segreteria Organizzativa KEYWORD-EUROPA CONGRESSI Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871 E-mail: [email protected] FIUGGI, 14-15 OTTOBRE 2011 48° CONGRESSO ALOTO La Fisiopatologia del Legamento Crociato Anteriore Le Biotecnologie ed i Biomateriali Segreteria organizzativa: BALESTRA CONGRESSI P.zza R. Malatesta, 16 - 00176 ROMA Tel. +39 06 2148068 - Fax +39 06 62277364 Web: www.balestracongressi.com Appuntamenti Attualità GENOVA, 21-22 OTTOBRE 2011 IL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA FEMORO ROTULEA: DOVE SIAMO? Presidente: Claudio Mazzola Segreteria Organizzativa KEYWORD-EUROPA CONGRESSI Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano Tel. 02 - 54122513 / 79 - Fax 02 – 54124871 E-mail: [email protected] MILANO 11 NOVEMBRE 2011, Dalla T alla O. Trattamento dei tumori del volto Istituto Ortopedico Galeazzi Milano Presidente: Franz W. Baruffaldi Preis Segreteria Organizzativa KEYWORD-EUROPA CONGRESSI Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871 E-mail: [email protected] CONGRESSO NAZIONALE SIA 9-12 NOVEMBRE 2011 I RISULTATI DELLA CHIRURGIA ARTROSCOPICA IN ITALIA LE BIOTECNOLOGIE EMERGENTI LE INNOVAZIONI IN CHIRURGIA ARTROSCOPICA PRESIDENTI: Enrico Araldi e Riccardo Minola Segreteria organizzativa: DYNAMICOM srl Fiorella Mortara - Via San Geregorio, 12 - 20124 MILANO TEL. +39 0289693750 - FAX +39 02201176 E-MAIL: [email protected] E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM Web: www.siainline.it ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 25 NOVEMBRE 2011 III° CORSO MONOTEMATICO – SICIP - FRATTURE DEL CALCAGNO PRESIDENTE DEL CORSO: DOTT. G. MASELLI [email protected] SALA CONVEGNI - OSPEDALE “F. MIULLI” SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVIDER ECM Medicina Viva Servizio Congressi Spa Via Marchesi, 26 - 43100 Parma, Tel. 0521 290191 Fax 0521 291314 e-mail: [email protected] Web: www.mvcongressi.it SALSOMAGGIORE TERME 25-26 NOVEMBRE 2011 2° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense 9° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale Indicazioni terapeutiche nella patologia degenerativa e traumatica dell’arto superiore Attualità chirurgiche, riabilitative e problematiche medico-legali Presidenti Onorari: R. Del Signore, G. Soncini Presidenti: Giuseppe Dell’Osso, Fabio Maria Donelli, Giorgio Varacca Segreteria Organizzativa KEYWORD-EUROPA CONGRESSI Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871 E-mail: [email protected] REGGIO CALABRIA, 1 – 3 DICEMBRE 2011 XI CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.O.O.P “Le Nuove Frontiere nel Trattamento delle Patologie Ortopediche e Traumatologiche” Presidente: Antonino BOMBARA Segreteria Scientica: Dr. Luigi Soliera e-mail: [email protected] SEGRETERIA ORGANIZZATIVA BALESTRA CONGRESSI P.zza R. Malatesta, 16 - 00176 ROMA Tel. +39 06 2148068 - Fax +39 06 62277364 Web: www.balestracongressi.com BOLOGNA, 12-14 DICEMBRE 2011 10° Corso di aggiornamento annuale sulla chirurgia ricostruttiva Articolare dell’arto inferiore: Anca, Ginocchio, Tibiotarsica e piede Presidente: Sandro GIANNINI Segreteria organizzativa: SYMPOSIA ORGANIZZAZIONE EVENTI E-MAIL: [email protected] Tel. 055/4936321 – cell. 339/1097110 – 335/7076628 - Fax 0584/1712005 Web: www.symposiaeventi.it MILANO 16 DICEMBRE 2011 XV Congresso S.L.O.T.O. - Sodalizio Lombardo degli Ortopedici e Traumatologici Ospedalieri Presidenti: Francesco Maggi, Bruno Marelli Segreteria Organizzativa KEYWORD-EUROPA CONGRESSI Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871 E-mail: [email protected] ROMA 14 APRILE 2012 Analisi ELEMENTARE del lancio INTERNATIONAL AND ITALIAN FACULTY CHAIRMAN: G. DI GIACOMO (ITALY) SPECIAL GUEST: COMITATO SCIENTIFICO: W. BEN KIBLER (USA) Giovanni DI GIACOMO B. ELLIOT (AUSTRALIA) Alberto COSTANTINI P. RENSTRÖM (SVEZIA) Piergiorgio LUCIANI K.E. WILK (USA) COMITATO ORGANIZZATIVO: Andrea DE VITA, Alessandra DANIELI, Nicola DE GASPERIS Segreteria organizzativa: CONCORDIA HOSPITAL for “Special Surgery” Via delle Sette Chiese, 90- 00145 ROMA (RM) Tel. 06 51606443 - 06 51600248 E-MAIL: [email protected] Web: www.spalla.it GENOVA, 4 MAGGIO 2012 LE PROTESI DI CAVIGLIA “CONSENSUS CONFERENCE TAR” 1° CORSO MONOTEMATICO SICP 2012 PRESIDENTE: DOTT. MARCO GUELFI Segreteria organizzativa: DYNAMICOM srl Fiorella Mortara - Via San Geregorio, 12 - 20124 MILANO TEL. +39 0289693758 - FAX +39 02201176 E-MAIL: [email protected] [email protected] E’ previsto l’accreditamento finalizzato all’attribuzione dei crediti formativi ECM Web: www.dynamicommunications.it LATINA, 7 – 9 GIUGNO 2012 XXXII CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA CAVIGLIA E PIEDE (SICIP) “Le Patologie cartilaginee e legamentose della caviglia” Presidente: Andrea BILLI Segreteria scientifica: Giovanni PIZZA e Luigi EMANUELE Segreteria organizzativa: BALESTRA CONGRESSI P.zza R. Malatesta, 16 - 00176 ROMA Tel. +39 06 2148068 - Fax +39 06 62277364 Web: www.balestracongressi.com n.89 • luglio 2011 15 Novità editoriali per tutti! Per i tuoi ordini on-line: [email protected] Nuovi titoli disponibili: %22-2 7ERHVS + 6SFIVXS &9(% -% 0«%68637'34 (-'%:-+0-% YXMGM M^^MXIVETI 8IGRMGEIMRHMV E D IT O R E L’artroscopia di caviglia è diventata negli ultimi anni un importante mezzo diagnostico e terapeutico per il chirurgo ortopedico. Il perfezionamento delle tecniche e delle strumentazioni ne ha permesso un’applicazione sempre più vasta. A questo ha contribuito la maggior tendenza verso la miniinvasività chirurgica che, rispetto alla chirurgia a cielo aperto, permette la visualizzazione delle strutture intra-articolari evitando una larga esposizione chirurgica, con minor formazione di esiti cicatriziali, ridotto dolore post-operatorio, più rapido recupero funzionale e sportivo. Negli anni si è osservato un ampliamento delle indicazioni e delle procedure eseguibili. Attualmente le indicazioni terapeutiche sono molto varie e si possono schematizzare come segue: 16-12-2010 NI bozze.indd COP. GIANNI 1 9:46:00 0ETEXSPSKME HMWTEPPEIKSQMXS 0%4%8303+-%(-74%00%)+31-83 2)+0-7436830-14-'-)4%6%0-14-'- RIKPMWTSVXSPMQTMGM ITEVEPMQTMGM :MRGIR^S%0)''-1EYVM^MS:%0)28) Foto: CIP - Michelangelo Gratton 0EZMEERXIVMSVIQMRMMRZEWMZERIPPEGLMVYVKMETVSXIWMGEHIPP«ERGE -7&2 4VI^^SHMGSTIVXMRE)YVS :MRGIR^S%0)''-1EYVM^MS:%0)28)0EZMEERXIVMSVIQMRMMRZEWMZERIPPEGLMVYVKMETVSXIWMGEHIPP«ERGE +MYWITTI4SVGIPPMRM +MYWITTI4SVGIPPMRM −PATOLOGIA OSSEA: fratture, impingement osseo. −PATOLOGIA CARTILAGINEA: lesioni cartilaginee focali o diffuse, corpi mobili. −PATOLOGIA CAPSULO-LEGAMENTOSA: sinoviti, artrofibrosi, impingement fibroso, lesioni legamentose acute e croniche. La seguente trattazione, corredata di puntuale iconografia, si prefigge lo scopo di chiarire i principi basilari dell’artroscopia di caviglia, e di descrivere e approfondire le indicazioni ed il trattamento delle condizioni patologiche della tibio-tarsica più frequentemente trattate per via artroscopica. Cartonato 128 pp. Formato 21x29,7 Prezzo di copertina Euro 90,00 :MRGIR^S%0)''-1EYVM^MS:%0)28) 0EZMEERXIVMSVI QMRMMRZEWMZE RIPPEGLMVYVKME TVSXIWMGEHIPP«ERGE 4VIJE^MSRIHIP4VSJ *VERGIWGS*6%2',-2 E D IT O R E E D IT O R E Brossura 256 pp. Formato 17x24 Prezzo di copertina Euro 50,00 26-05-2011 13:58:07 Brossura 206 pp. Formato 17x24 Prezzo di copertina Euro 65,00 Brossura 96 pp. Formato 17x24 Prezzo di copertina Euro 55,00 Brossura 120 pp. Formato 17x24 Prezzo di copertina Euro 30,00 TIMEO Editore - Bologna via G. Rossini, 10 - Rastignano (Bo) Telefono 051 626 0473 - Fax 051 626 8163 [email protected] www.timeoeditore.it