Mensile della
Nuova ASCOTI
Associazione
Sindacale
Chirurghi
Ortopedici
Traumatologi
Italiani
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (BO) - In caso di mancata consegna inviare a Ufficio Bologna CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.
Fondato da Vittorio Valerio
Anno XXI - luglio 2011 • n. 89
● Vittoria
importante
della Nuova Ascoti
in Cassazione
● Vittoriosa Sentenza della Cassazione Civile su rischio
radiologico e indennità ● Notizie F.I.M.O. Fondo Integrativo
del Servizio Sanitario Nazionale per i Medici Ortopedici
● Decreto sulla mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie ● INPDAP: nuove disposizioni per il
pensionamento dei Sanitari ● Comunicazioni ai Soci
In primo piano
Vittoria importante
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Aut. Trib. di Torino n.5149
del 18 maggio 1998
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Dott. Claudio Sarti*
Direttore:
Sen. Dott. Saccomanno Michele
Direttore responsabile:
Prof. Vittorio Valerio
Coordinatore Comitato di redazione:
Prof. Paolo Emilio Perenze
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2
n.88 • dicembre 2010
La
Nuova ASCOTI
è nata per
ga r a n t i re l a
tutela sindacale degli ortopedici che costituiscono
una categoria ospedaliera
particolarmente esposta
alle maggiori criticità ospedaliere.
In modo particolare la Nuova ASCOTI si
occupa della tutela sindacale del rischio da
radiazioni ionizzanti; pertanto con vivo piacere abbiamo accolto la sentenza della Corte
Suprema di Cassazione a favore degli ortopedici dell’ ICP di Milano a cui la nuova ASCOTI
aveva concesso la tutela legale.
Negli anni la lotta per ottenere o mantenere questo diritto si è fatta sempre più dura.
La preoccupazione di ridurre i deficit economici degli ospedali induce le Direzioni
Generali ad apportare tout court tagli consistenti anche in un settore tanto delicato
come quello della tutela della salute del lavoratore/professionista ed in particolare a coloro che si trovano esposti direttamente o indirettamente alla radiazioni ionizzanti.
Sembra una combinazione ma nella maggior parte dei casi all’arrivo di un nuovo Direttore Generale, seguono nuove misurazioni
ambientali dell’Esperto Qualificato, nuove
valutazioni della Commissione per il rischio
da Rx, e troppo di frequente si arriva alla classificazione in classe B degli ortopedici, con
perdita dei benefici economici e dei 15 giorni
di congedo supplementare con un conseguente guadagno per le casse dell’Azienda.
Contestualmente, da parte dei nostri iscritti, abbiamo avuto un notevole aumento delle
richieste di tutela sindacale ed abbiamo proporzionalmente aumento la concessione
della tutela legale a totale carico della nostra
Associazione.
La recente sentenza della Cassazione a
favore dei Colleghi ortopedici restituisce i
benefici economici e di riposo aggiuntivo
per troppo tempo negati e rappresenta una
grande vittoria sindacale per la Nuova ASCOTI.
● Vitt
Gli ortopedici degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano sono stati sempre classificati, per il rischio da radiazioni ionizzanti, in
classe B. In considerazione dell’attività svolta
hanno più volte richiesto alla loro Amministrazione di passare in classe A, senza ottenere
alcun risultato; hanno pertanto fatto ricorso e
vinto nel 2004. L’Azienda a questo punto ha
fatto un controricorso che ha perso nel 2007.
L’Azienda non contenta di due sentenze sfavorevoli è ricorsa in Cassazione ed ha nuovamente perso nel 2011.
Degne di nota le considerazioni del Giudice
relative agli appellanti, per i quali sussisteva il
rischio da radiazioni ionizzanti, in quanto le
loro mansioni non sono state ritenute né
occasionali, né temporanee e non minori
comunque per continuità ed intensità, di
quello normalmente sostenuto dal personale
di radiologia.
Il Giudice ritiene inoltre che “la presunzione
assoluta di rischio che vale per il personale di
radiologia non è tale da escludere la presenza, all’interno di altre categorie, di prestazioni
lavorative individuali pienamente assimilabili,
in relazione alla loro esposizione al rischio
radiologico in misura continua e permanente,
a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere - previo
accertamento da parte della commissione di
cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58 - dell’indennità di rischio nella misura più elevata”.
“Si tratta di posizioni (ha soggiunto la
Corte) del tutto peculiari proprie di lavoratori
che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono, in via eccezionale, usufruire
della disciplina dettata a protezione dei medici e tecnici di radiologia, in ragione di una
accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello un’indennità legata non alla qualifica rivestita,
bensì al tipo di esposizione al rischio radiologico”.
Pubblichiamo uno stralcio della sentenza.
* Segretario della Nuova ASCOTI
In primo
piano
Attualità
Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 febbraio 2011, n. 4525 - Mercoledì 09 Marzo 2011
Rischio radiologico
e indennità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere
Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA "I.C.P.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290,
presso lo studio dell'avvocato CASELLATO
ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANGIA ROCCO, giusta
delega in atti;
- ricorrente contro
F.M., L.A., S.P., M. A., C.P., M.K., M.G., M.F.,
G.M., A.G., S. G., T.J., MO.AL., B. E., F.R., P.A., C.
N., M.C., B.G., S. I., G.C., ME.AN., V.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato LUCCHI
CLAUDIO, rappresentati e difesi dall'avvocato
ALBANI MARGHERITA, giusta delega in atti; R.V.,
elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato
GRADARA RITA, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLONE ERMES, giusta delega in atti;
- controricorrenti e contro
D.S., T.G.; - intimate - sul ricorso 125822007 proposto da: T.G.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52,
presso lo studio dell'avvocato LUCCHI CLAUDIO, rappresentata e difesa dall'avvocato
ALBANI MARGHERITA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale contro
AZIENDA OSPEDALIERE "I.C.P.", in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato CASELLATO ADRIANO, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato MANGIA
ROCCO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale sul ricorso 13494-2007 proposto da: D.S.,
elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA
MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato LUPONIO ENNIO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato TILLI NICOLA,
giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale contro
AZIENDA OSPEDALIERA "I.C.P.", in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato CASELLATO ADRIANO, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato MANGIA
ROCCO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 856/2 006 della
CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il
04/12/2006, r.g.n. 1825/04; udita la relazione
della, causa svolta nella pubblica udienza del
19/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
MELIADO'; udito l'Avvocato MANGIA ROCCO;
udito l'Avvocato ALBANI MARGHERITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che
ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 18.10/4.12.2006 la
Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 12.12.2003, impugnata dall'Azienda
Ospedaliera I.C.P. (di seguito l'Azienda),
dichiarava non dovuta agli appellati T.G.M.,
L.A. e D. S. l'indennità di rischio radiologico
per i periodi in cui gli stessi non avevano
effettuato turni in sala operatoria e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza, che
aveva accolto la domanda proposta dai
restanti appellati ai fini del riconoscimento
dell'indennità di rischio radiologico dal
luglio 1998.
Osservava in sintesi la corte territoriale
che gli esiti degli accertamenti tecnici
disposti nel corso dell'istruttoria confermavano, attraverso l'analisi degli specifici interventi affidati ai chirurghi ortopedici, che
sussisteva per gli appellati il rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, per essere
l'esercizio delle loro mansioni nè occasionale, nè temporaneo, e, comunque, non mino-
n.89 • luglio 2011
3
Attualità
In primo piano
re per continuità ed intensità di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
Per la cassazione della sentenza propone
ricorso l'Azienda ospedaliera con cinque motivi.
Resistono con controricorso gli intimati
indicati in epigrafe.
Hanno proposto, altresì, ricorso incidentale
T.G.M. e D.S..
Hanno depositato memorie l'Azienda Ospedaliera, T.G.M. e D.S..
Diritto
1. Con il primo ed il secondo motivo, proposti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l'Azienda lamenta violazione e falsa applicazione
della L. n. 460 del 1988, art. 1 del D.P.R. n.
384 del 1990, art. 120 della L. n. 537 del
1993, art. 8, comma 6 della L. n. 724 del
1994, art. 5 dell'art. 29 del CCNL 10 febbraio
2004 integrativo del CCNL 8 giugno 2000
osservando che, sulla base della normativa di
settore e pur a seguito della trasformazione
dell'indennità di rischio radiologico in "indennità professionale correlata a specifiche funzioni", presupposto per il riconoscimento al
personale diverso dai medici di radiologia e
dai tecnici sanitari di radiologia medica è non
la qualifica rivestita, ma la continuità (abitualità e permanenza) della esposizione al rischio
radiologico.
Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell'art.
360 c.p.c., n. 3 e 5, l'Azienda prospetta violazione della L. n. 460 del 1988, art. 1 e del
D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, nonchè vizio
di motivazione, osservando che la corte territoriale aveva erroneamente omesso qualsiasi
riferimento alla commissione di cui al D.P.R. n.
270 del 1987, art. 58, preposta all'individuazione del personale soggetto a rischio radiologico, ed ai criteri dalla stessa elaborati.
Con il quarto motivo si denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge (art.
360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 384
del 1990, art. 120 e al D.Lgs. n. 230 del 1995,
art. 68) e vizio di motivazione (art. 360
c.p.c.,n. 5) rilevando che la corte di merito
aveva in definitiva assunto come presupposto
giustificativo della corresponsione dell'indennità la violazione di un obbligo di legge, avendo il ctu dato atto che i chirurgi ortopedici
"non sempre indossa(va)no, al di sotto del
camice sterile, il grembiule protettivo anti X".
Con il quinto motivo, infine, l'Azienda deduce ancora vizio di motivazione non avendo i
giudici di merito in alcun modo spiegato per
quale ragione gli intimati, che, sotto il vigore
del D.P.R. n. 185 del 1964, erano ricompresi
fra le persone che per motivi di lavoro si trovavano occasionalmente nella zona controllata e, pertanto, percepivano l'indennità di
rischio in misura ridottaci sensi della L. n. 460
4
n.89 • luglio 2011
del 1988, art. 1, comma 3, dovevano considerarsi per il periodo successivo esposti in
maniera continuativa al rischio radiologico.
2. Con il ricorso incidentale T.G.M. lamenta
violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., per
avere la corte territoriale escluso il diritto a
percepire l'indennità per i periodi in cui la
stessa non aveva effettuato turni in sala operatoria, sebbene nessuna certezza fosse stata
acquisita in ordine ai relativi fatti, ed ancora
violazione dell'art. 345 c.p.c., per essere la
domanda nuova, per ampliamento del petitum, e dell'art. 414 c.p.c., per genericità ed
indeterminatezza del relativo contenuto.
3. Con cinque motivi, invece, d.S. lamenta
vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per
non aver la corte valutato le ragioni dell'assenza della stessa dalla "zona controllata" (ragioni
riferibili al mobbing nei suoi confronti perpetrato dai colleghi di lavoro e dal responsabile
della struttura); ed ancora violazione dell'art.
2049 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), dovendosi il
datore di lavoro riconoscere, comunque,
responsabile dei fatti illeciti posti in essere dai
propri dipendenti; violazione dell'art. 1227
c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere la
corte territoriale valutato il concorso del fatto
colposo dell'Azienda; violazione dell'art. 2087
c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la
corte di merito riscontrato alcuna responsabilità del datore di lavoro nella mancata tutela
dell'integrità fisica e della personalità morale
della dipendente, che, se non fosse stata vittima di comportamenti illeciti, avrebbe avuto
accesso alla sala operatoria e avrebbe percepito la relativa indennità; ed infine vizio di
motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla
(parziale) compensazione delle spese di
lite.
4. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai
sensi dell'art. 335 c.p.c.
5. I primi due motivi del ricorso principale
sono infondati.
5.1 Giova, al riguardo, premettere, con riferimento al quadro normativo qui rilevante,
che la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (nel dettare
"Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo
1968, n. 416") ha previsto, all'art. 1, "1. I servizi
di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire,
sulla base delle conoscenze tecnologiche
attuali, la massima protezione e la massima
esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti
del personale ivi adibito; 2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20
maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 1, l'indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta
ai sensi della L. 28 marzo 1968 n. 416, è
aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1
gennaio 1988"; 3. Al personale non compreso
nel comma 2 del presente articolo, che sia
esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni
diverse da quelle svolte dal personale di cui
allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal
10 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270,
art. 58, comma 4 ...".
Successivamente la L. 24 dicembre 1993,
n. 537, art. 8, comma 6, ha, quindi, stabilito
che "A far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla
L. 28 marzo 1968, n. 416, come modificata
dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460 art. 1,
commi 2 e 3: dalla stessa data l'indennità di
rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito
delle indennità professionali previste in sede
di accordo di lavoro e correlate a specifiche
funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non
spetta il congedo ordinario aggiuntivo di
quindici giorni".
La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, ha,
infine, fatto salva, in attesa della sua trasformazione in indennità professionale, l'indennità di rischio radiologico nella sua misura
piena, stabilendo che "a partire dall'1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di
quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di
radiologia medica e ai medici specialisti in
radio-diagnostica, radio-terapia, medicina
nucleare e a quanti svolgono abitualmente la
specifica attività professionale in zona controllata" (comma 1), e che "fino all'entrata in
vigore del contratto collettivo di lavoro al
personale di cui al comma 1 continua ad
essere corrisposta l'indennità mensile lorda
prevista dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art.
1 comma 2" (comma 4).
L'art. 29 del CCNL del 10.2.2004, integrativo del CCNL dell'8.6.2000, nel trasformare
l'indennità di rischio radiologico in indennità
professionale specifica, ha, quindi, previsto
che "1. L'indennità di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del
CCNL 5 dicembre 1996 a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è
corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 lorde
(pari a Euro 103,29). 2 Ai dirigenti che non
siano medici di radiologia esposti in modo
permanente al rischio radiologico l'indennità
continua ad essere corrisposta sotto forma di
rischio radiologico nella misura di cui al
comma 1, per tutta la durata del periodo di
esposizione. 3 L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò
deputati in base alle vigenti disposizioni ...".
5.2 In tal contesto, deve essere, quindi,
rammentato come il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla conformità della L.
n. 460 del 1988, art. 1, comma 2 e 3, agli
In primo
piano
Attualità
artt. 3, 97 e 32 Cost., abbia offerto di tale
normativa una lettura costituzionalmente
adeguata, precisando che "la presunzione
assoluta di rischio che vale per il personale di
radiologia - ove venga correlata alla disciplina
posta dall'art. 1 con riferimento alle altre categorie del personale esposte al rischio "in
modo discontinuo, temporaneo o a rotazione" - non è tale da escludere la presenza,
all'interno di tali categorie, di prestazioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in
relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a
quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere - previo
accertamento da parte della commissione di
cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 58 - dell'indennità di rischio nella misura più elevata". "Si
tratta di posizioni (ha soggiunto la Corte) del
tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur
non appartenendo al settore radiologico, possono, in via eccezionale, usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e tecnici
di radiologia, in ragione di una accertata
esposizione ad un rischio non minore, per
continuità ed intensità, di quello un'indennità
legata non alla qualifica rivestita, bensì al tipo
di esposizione al rischio radiologico, laddove
la corte territoriale, lungi dall'assegnare rilievo
alla continuità dell'esposizione al rischio,
avrebbe dato rilievo solo alla prima condizione.
Non si può, tuttavia, non osservare che i
giudici di merito, nel delibare la fondatezza
della domanda, hanno preso in esame, sulla
base degli accertamenti tecnici espletati nel
corso dell'istruttoria, gli specifici interventi
affidati ai chirurghi ortopedici, accertando
che, in forza della mansioni concretamente
espletate, gli stessi si trovano esposti, in
maniera nè occasionale, nè temporanea, ad
un rischio che, per continuità ed intensità,
non è inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
Tale accertamento è stato congruamente
motivato, sia dal punto di vista logico, che fattuale, correttamente osservandosi che il concetto di continuità, contrapponendosi a quello di temporaneità ed occasionalità, non può
che essere inteso in senso relativo, e cioè con
riferimento al genere di pratiche cliniche in
cui è normalmente coinvolto il lavoratore, e
che per i chirurghi esso si manifesta come
rischio professionale connaturato alle mansioni, nel senso che essi non possono svolgerle
senza esporsi a rischio, con una intensità di
esposizione tale da superare il limite previsto
dalla legge per i lavoratori non esposti.
Ed, al riguardo, si è, fra l'altro, osservato
(richiamando le indagini tecniche acquisite)
che i chirurghi, a differenza dei medici e tecnici radiologici, hanno necessità di osservare
direttamente le immagini sul video, trattenendosi accanto al paziente, talvolta ripetendo
l'esame anche a causa dell'obsolescenza dei
materiali,e che gli stessi non possono ripararsi
dietro la barra di protezione, nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto
devono avere la massima agilità ed il minimo
impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione. Ne deriva che la sentenza impugnata, lungi dal ricollegare il diritto all'indennità alla mera qualifica rivestita, si è attenuta al
principio, che in questa sede va ribadito, per
cui la nozione di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell'effettiva esposizione al rischio connesso all'esercizio non
occasionale, nè temporaneo di determinate
mansioni, può essere riconosciuto, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori
che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali condizioni
ed il relativo accertamento, se correttamente
motivato, resta esente dal sindacato di legittimità.
6. Il terzo motivo è inammissibile per mancata osservanza dell'art. 366 bis c.p.c..
Deve, infatti, ribadirsi, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che il
principio di diritto che la parte ha l'onere di
formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della
questione sottoposta al vaglio del giudice di
legittimità, formulata in termini tali che dalla
risposta negativa o affermativa che ad essa si
dia discenda in modo univoco l'accoglimento
o il rigetto del gravame, con la conseguenza
che deve ritenersi inammissibile non solo il
ricorso nel quale il quesito manchi, ma anche
quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto all'illustrazione dei motivi di
impugnazione (cfr. ad es. SU n. 20360/2007;
Cass. n. 14385/2007), ovvero ove non vi sia
corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicchè il
primo non sia esaustivamente riferibile alla
questione controversa posta col motivo di
impugnazione, rappresentandone la sintesi
logico-giuridica.
Ne resta confermato, quindi, che il rispetto
del requisito della imprescindibile attinenza
dei quesiti al decisum è condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito
medesimo, sotto pena della sua genericità e
della conseguente equiparazione, per difetto
di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito.
Il quesito posto dall'azienda ricorrente
("Dica la Corte Suprema di Cassazione se, sulla
base della normativa che disciplina il diritto
alla percezione dell'indennità di rischio radiologico, alla commissione di cui al D.P.R. n. 384
del 1990, art. 120, comma 4, spetti o meno il
compito di individuare il personale, diverso dai
medici di radiologia e dai tecnici sanitari di
radiologia medica, avente diritto all'indennità
di rischio radiologico esposto con continuità
al rischio radiologico") non risulta conforme ai
canoni interpretativi indicati, in quanto tauto-
logico e generico, ed inidoneo, quindi, ad
esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all'articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il
vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.
7. Infondato è, invece, il quarto motivo. La
sentenza impugnata, non solo non ha riconosciuto quale presupposto della corresponsione
dell'indennità la violazione, da parte dei medici chirurghi, di obblighi protezionali di legge,
ma ha, anzi, per come si è già detto, adeguatamente motivato circa le condizioni di lavoro
di tali dipendenti, in particolare sulle ragioni
per cui gli stessi non possono ripararsi dietro
la barra di protezione, nè possono essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto devono avere la massima agilità ed il minimo
impaccio nelle operazioni, nè possono cambiarsi in quanto perderebbero tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.
8. L'ultimo motivo, infine, resta assorbito
nel rigetto delle censure svolte nei primi due
mezzi di ricorso e nel conseguente riconoscimento delle condizioni per una esposizione
qualificata al rischio radiologico.
9. Non meritevoli di accoglimento sono
anche i primi quattro motivi del ricorso incidentale proposto da T.S., che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Se si considera, infatti, che, per come ha
precisato lo stesso giudice delle leggi, l'indennità in questione non assume connotazioni
risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una
funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso nelle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico e terapeutico al fine di ridurre i rischi da
esposizione, corretta appare la decisione della
corte territoriale che ha escluso che la stessa
sia dovuta allorchè venga meno l'esposizione
al rischio del lavoratore per significativi periodi
di tempo.
Deve, infatti, ritenersi che l'indennità di
rischio radiologico, in quanto tipica indennità
ambientale, e cioè connessa a specifiche
situazioni, nel caso, dell'ambiente di lavoro,
sia dovuta solo in connessione ai particolari
rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi
di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni
di rischio qualificato previste dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
Del tutto irrilevante è, pertanto, che la ricorrente lamenti di non aver potuto avere accesso alla sala operatoria a causa del comportamento illecito del responsabile della struttura
e dei colleghi di lavoro, dal momento che,
essendo venute meno, pur in tal caso, le condizioni di rischio che sole giustificano l'erogan.89 • luglio 2011
5
Attualità
In primo piano
zione dell'indennità, il diritto alla stessa non
può rinvenire titolo nelle specifiche e tipiche
finalità di prevenzione che la legittimano e ne
qualificano la struttura normativa. E, del resto,
ove pure si ritenesse che l'indennità in questione abbia una finalità risarcitoria, si dovrebbe, in ogni caso, valutare che, per presupporre la stessa l'esistenza di un danno effettivo (e
cioè, l'esistenza di una situazione di rischio
reale e concreta, per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa), ove tale danno
mancasse, farebbe, in ogni caso, difetto la
necessaria relazione causale fra la causa illecita prospettata (mobbing) e l'evento di danno.
9.1 Egualmente infondata appare la censura relativa alla (parziale) compensazione
delle spese.
Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene
anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1
lett. a), il provvedimento di compensazione
parziale o totale delle spese per giusti motivi
deve trovare un adeguato supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l'adozione
di motivazioni specificatamente riferite a tale
provvedimento, purchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili
dal contesto della motivazione adottata (cfr.
SU n. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta
censurabile in cassazione solo ove sia violato
il principio per il quale le spese non possono
essere poste a carico della parte totalmente
vittoriosa oppure allorchè la motivazione
posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua
inconsistenza o evidente erroneità, il processo
decisionale del giudice. Nel caso in esame la
corte territoriale ha giustificato la statuizione
di compensazione facendo riferimento alle
difficoltà di accertamento dell'esposizione al
rischio connesse alla peculiare posizione dei
medici chirurghi; motivazione che, in quanto
nè illogica, nè palesemente erronea, si sottrae
ad alcuna censura in questa sede di legittimità.
10. Meritevole di accoglimento è, invece, il
primo motivo del ricorso incidentale proposto
da T.G.M..
A ragione, infatti, la ricorrente lamenta che
la corte territoriale non ha temporalmente
delimitato il periodo in cui alla stessa non
compete il diritto all'indennità, non avendo in
alcun modo specificato i "significativi periodi
di tempo" di mancata esposizione al rischio
per la sospensione degli interventi chirurgici
che, sulla base delle risultanze istruttorie,
risultano obiettivamente riscontrabili. Sicchè
deve ritenersi, in definitiva, che non esiste al
processo alcuna certezza in ordine a tali fatti.
Per tal capo il ricorso va, pertanto, accolto e
la causa rinviata ad altro giudice di pari grado,
il quale, provvedendo anche in ordine alle
spese del presente giudizio, la deciderà attenendosi al seguente principio di diritto:
"L'indennità di rischio radiologico, in quanto
indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a
determinate condizioni lavorative, è dovuta
solo in connessione ai particolari rischi che la
stessa è diretta a prevenire, mentre non ha
ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in
conseguenza del mancato svolgimento
dell'attività lavorativa nelle condizioni di
rischio qualificato previste dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
Spetta al giudice di merito verificare l'esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al pro-
cesso".
Va, invece, esclusa la fondatezza delle ulteriori censure, in quanto non ritualmente documentata l'asserita novità della domanda, in
contrasto col principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, nè, comunque, apparendo generico ed indeterminato il
suo contenuto, avuto riguardo alla evidente
funzione riduttiva della pretesa creditoria
della lavoratrice perseguita con l'istanza.
11. Le spese del ricorso principale seguono
la soccombenza dell'Azienda ricorrente; mentre, in considerazione dell'esito del giudizio,
ricorrono giusti motivi per compensarle fra la
stessa e D.S..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso
principale e quello incidentale di D.S., accoglie il ricorso incidentale di T.G.M. nei limiti di
cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia
anche per le spese fra la T. e l'azienda alla
Corte di appello di Milano, in diversa composizione; compensa le spese del presente giudizio fra l'Azienda ricorrente e D.S.; condanna
l'Azienda al pagamento in favore delle altre
parti costituite delle spese del presente giudizio, che liquida per R.V. in Euro 35,00 per
esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari di
avvocato,oltre ad accessori di legge, e per gli
altri in Euro 45,00 per esborsi ed in Euro
5000,00 per onorari di avvocato, oltre ad
accessori di legge.
l
COMUNICAZIONE
agli Iscritti della Nuova ASCOTI
Si comunica che con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
l’intramoenia allargata è stata
prorogata fino al 31.12.2011.
Dott. Claudio SARTI
Segreteria Nazionale
Della Nuova ASCOTI
6
n.89 • luglio 2011
Attualità
NOTIZIE F.I.M.O.
Fondo Integrativo del SSN
per i Medici Ortopedici
Prof. Vittorio Valerio*
Il
FIMO è nato il 25.05.2001 per Atto del
Notaio Gallori di Roma per iniziativa
dell'allora Presidente della SIOT, Prof.
Giuseppe Guida, e della Nuova ASCOTI,
Prof. Francesco Greco.
Ha per oggetto esclusivo la "predisposizione
e l’attuazione, senza scopo di lucro, di ogni
forma di prestazione assistenziale secondo
le modalità previste nel regolamento nei
confronti dei Soci e dei loro familiari" (art. 3
dello Statuto). Si occupa pertanto, a favore dei
propri Soci, di Assistenza integrativa delle
prestazioni erogate dal SSN.
Esso è stato presieduto dal Prof. Luigi Tos
fino al 2007 e quindi dal sottoscritto.
Ha avuto sin dall’inizio 3 categorie di Soci in
relazione ai loro bisogni di integrazione assistenziale:
1. Opzione Minima: (costo precedente:
Euro 130,00 – costo per il 2011 Euro
220,00 all’anno (con la garanzia per tutto
il nucleo familiare e senza limiti di età per
l’accesso).
-G
arantisce i grandi interventi chirurgici
ed i relativi esami diagnostici preventivi
e trattamenti terapeutici successivi,
nonché il trasporto dell’infermo.
2. Opzione Media: (costo precedente Euro 990,00 – costo per
il 2011 Euro 1.710,00)
- c he aggiunge alle garanzie
precedenti i ricoveri con o
senza intervento chirurgico;
- i trattamenti in Day Hospital;
- il parto cesareo;
- le prestazioni extraospedaliere di diagnostica, terapia e
riabilitazione;
- le visite specialistiche;
- ecc.;
- stesse condizioni di garanzia.
Va altresì ricordato che sia nel 2009 che
nel 2010 vi è stato un aumento dei premi,
poiché l’andamento tecnico è stato passivo.
Dalle notizie forniteci da Assidim infatti,
risulta che le passività per l’assicurazione
sono state:
1. del 145% nel 2006;
2. del 224% nel 2007;
3. del 137% nel 2008;
4. del 161% nel 2009;
5.del 163% nel 2010
(dato ancora non definitivo).
Media delle perdite circa il 160%.
In presenza di un deficit così considerevole
-dopo avere apportato gli opportuni ritocchi
alle tariffe in atto- si è deciso, con MARSH ed
ASSIDIM, di rivedere tutta la materia in maniera
da valutare i punti critici e affrontare il 2012 con
la massima chiarezza dei rapporti. In attesa
però –scadendo il triennio previsto dal Regolamento- abbiamo riaperto le adesioni al Fondo
per l’anno 2011: Si sono iscritti altri 117 Soci
delle tre categorie (Vedi Tabella 1), mentre non
hanno rinnovato l’iscrizione 20 Colleghi e 2
sono purtroppo deceduti. Il numero totale è
quindi al momento di 230 Soci con un incremento di circa il 50% rispetto al 2010.
Quale il motivo di questo successo di
nuove acquisizioni di Soci?
1) Le condizioni particolarmente favorevoli per i nuclei familiari e per gli anziani.
2) L’ utilità di un’assicurazione per tutta
la famiglia senza sovrapprezzo per i
singoli componenti (come invece
avviene ad esempio per l’Assicurazione
ENPAM e per altre analoghe).
A ciò però si contrappongono i numeri
negativi che MARSH ed ASSIDIM ci evidenziano e che purtroppo possono portare
verso l’abolizione dell’Opzione Minima (L)
e/o –peggio- verso una limitazione dell’età
di accesso, o un aumento dei Premi per gli
over 60.
Su tutto ciò si baserà la trattativa, che
contiamo di riprendere ai primi di luglio,
dopo aver comunque incontrato i Presidenti
SIOT e Nuova ASCOTI.
Riteniamo pertanto utile di mantenere in
piedi –ove possibile- questa nostra Assicurazione integrativa, sia pure accettando un
ulteriore aumento dei Premi relativi, ma evitando di perdere le diverse Opzioni che la
rendono particolarmente appetibile da
parte dei Colleghi, specialmente dei più giovani.
Un’altra possibilità potrebbe
essere quella di offrire a tutti gli
iscritti della SIOT e della Nuova
ASCOTI (oltre 5.500) la partecipazione all’Opzione Minima, facendo ovviamente salva la facoltà dei
singoli di acquistare opzioni
migliori.
Comunque il tutto sarà da
ricontrattare.
*Presidente C.d.A. F.I.M.O
([email protected])
3. Opzione Massima: (costo precedente Euro 1.590,00 – costo
per il 2011 Euro 2.910,00)
- c he comprende anche le
cure odontoiatriche.
l
n.89 • luglio 2011
7
Attualità
Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28.
Attuazione dell' articolo 60
della legge 18 giugno 2009, n. 69
in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa a determinati aspetti della mediazione
in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 2
(Controversie oggetto di mediazione)
1. Chiunque può accedere alla mediazione
per la conciliazione di una controversia civile e
commerciale vertente su diritti disponibili,
secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di
reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
(Disciplina applicabile e forma degli atti)
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si
intende per:
a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia, sia
nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche
che, individualmente o collegialmente,
svolgono la mediazione rimanendo prive,
in ogni caso, del potere di rendere giudizi
o decisioni vincolanti per i destinatari del
servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione;
8
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito
con decreto del Ministro della giustizia ai
sensi dell'articolo 16 del presente decreto,
nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il
decreto del Ministro della giustizia 23
luglio 2004, n. 222.
n.89 • luglio 2011
1. Al procedimento di mediazione si applica il
regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire
la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità
al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione
non sono soggetti a formalità
4. La mediazione può svolgersi secondo
modalità telematiche previste dal regolamento
dell' organismo.
Art.4
(Accesso alla mediazione)
1. La domanda di mediazione relativa alle
controversie di cui all'articolo 2 è presentata
mediante deposito di un'istanza presso un orga-
nismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti
all'organismo presso il quale è stata presentata
la prima domanda. Per determinare il tempo
della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.
L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui
l'esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli
obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene
l'informazione è sottoscritto dall'assistito e
deve essere allegato all'atto introduttivo
dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la
mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, COll11TIa l,
informa la parte della facoltà di chiedere la
mediazione.
Art. 5
(Condizione di procedibilità e rapporti con il
processo)
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad sperire il procedimento
di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di conciliazione previsto
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,
ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell'articolo l 28-bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e succes-
NostraAttualità
attività
sive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d' ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non è stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma
non si applica alle azioni previste dagli articoli
37, 140 e l40-bis del codice del consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e
salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata
la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve
essere rivolto alle parti prima dell' udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando
tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6 e,
quando la mediazione non è già stata av-viata,
assegna contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della
domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione;
b}nei procedimenti per convalida di licenza
o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo
703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione
forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo
penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma l e salvo
quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente
prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta
nella prima difesa, assegna alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione e fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o 1'arbitro fissa la successiva udienza quando la
mediazione o il tentativo di conciliazione sono
iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza,
davanti a un altro organismo iscritto, fermo il
rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma
1. In ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso
organismo iscritto.
6. Dal momento della comunica7ione alle
altre parti, la domanda di mediazione produce
sulla prescrizione i medesimi effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresi la
decadenza per una sola volta, ma se il tentativo
fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo Il presso la segreteria dell'organismo.
Art. 6
(Durata)
1. Il procedimento di mediazione ha una
durata non superiore a quattro mesi.
2. II termine di cui al comma l non ha natura
processuale e decorre dalla data di deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice
dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o
del quinto periodo del comma l dell'articolo 5,
non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 7
(Effetti sulla ragionevole durata del processo)
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del
rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5,
comma l, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8
(Procedimento)
1. All'atto della presentazione della domanda
di mediazione, il responsabile dell'organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro
tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito
della domanda. La domanda e la data del primo
incontro sono comunicate all'altra parte con
ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze
tecniche, l'organismo può nominare uno o più
mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità
presso la sede dell'organismo di mediazione o
nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del
comma l, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti
presso i tribunali. Il regolamento di procedura
dell'organismo deve prevedere le modalità di
calcolo e liquidazione dei compensi spettanti
agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il
giudice può desumere argomenti di prova nel
successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116,
secondo comma, del codice di procedura civile.
Art. 9
(Dovere di riservatezza)
l. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque
nell'ambito del procedimento di mediazione è
tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o
dalla quale provengono le informazioni, il
mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei
confronti delle altre parti.
Art. l0
(Inutilizzabilità e segreto professionale)
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni
acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso
della mediazione, salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può
essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a
deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e
delle informazioni acquisite nel procedimento
di mediazione, né davanti all'autorità giudizi aria
né davanti ad altra autorità. Al mediatore si
applicano le disposizioni dell' articolo 200 del
codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura
penale in quanto applicabili.
Art. 11
(Conciliazione)
l. Se è raggiunto un accordo amichevole, il
mediatore forma processo verbale al quale è
allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può
formulare una proposta di conciliazione. In ogni
caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
Prima della formulazione della proposta, il
mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata
alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al
mediatore, per iscritto ed entro sette giorni,
l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha
per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la
proposta non può contenere alcun riferimento
n.89 • luglio 2011
9
Attualità
alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui
al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono
alla proposta del mediatore, si forma processo
verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e
dal mediatore, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità
di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli
atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile,
per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione del processo verbale deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'accordo raggiunto, anche a séguito della
proposta, può prevedere il pagamento di una
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo
nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore
forma processo verbale con l'indicazione della
proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e
dal mediatore, il quale certifica 1'autografia
della sottoscrizione delle partì o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il
mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la
segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata
copia alle parti che lo richiedono.
Art. 12
(Efficacia esecutiva ed esecuzione)
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è
contrario all' ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo
accertamento anche della regolarità formale,
con decreto del presidente del tribunale nel cui
circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della
direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma l costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale.
Art. 13
(Spese processuali)
Art. 14
(Obblighi del mediatore)
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati,
fatta eccezione per quelli strettamente inerenti
alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto
loro divieto di percepire compensi direttamente
dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il
quale e' designato, una dichiarazione di
imparzialità secondo le formule previste
dal regolamento di procedura applicabile,
nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e
le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della
mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel
rispetto del limite dell'ordine pubblico e
delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni
richiesta organizzativa del responsabile
dell'organismo. 3. Su istanza di parte, il
responsabile dell'organismo provvede alla
eventuale sostituzione del mediatore. Il
regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la
mediazione è svolta dal responsabile
dell'organismo.
Art. 15
(Mediazione nell'azione di classe)
1. Quando il provvedimento che definisce il
giudizio corrisponde interamente al contenuto
della proposta, il giudice esclude la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice che
ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla
parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonché al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un'ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto.
Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresì alle
10
spese per l'indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il
giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi
ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice per l'indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto
di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve
indicare esplicitamente, nella motivazione, le
ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti
agli arbitri.
n.89 • luglio 2011
1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni, la
conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del
termine per l'adesione, ha effetto anche nei
confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
(Organismi di mediazione e registro. Elenco
dei formatori)
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata,a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere
iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione
degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del
registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia
di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi
sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giusti7ia, di concerto, relativamente
alla materia del consumo, con il Ministro dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tali
decreti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n.
223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di
iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono
essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da
garantire la sicurezza delle comunicazioni e il
rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennità spettanti agli organismi costituiti da
enti privati, proposte per l'approvazione a
norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel
registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla
sezione per la trattazione degli affari in materia
di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito,
con decreto ministeriale, 1'elenco dei formatori
per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri
per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione
degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati
livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso
decreto, è stabilita la data a decorrere dalla
quale la partecipazione all'attività di formazione
di cui al presente comma costituisce per il
mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e
dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali già
esistenti, e disponibili a legislazione vigente,
presso il Ministero della giustizia e il Ministero
dello sviluppo economico, per la parte di rispet-
Attualità
tiva competenza e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17
(Risorse, regime tributario e indennità)
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3,
lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
agevolazioni fiscali previste dal presente articolo,
commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le
finalità del Ministero della giustizia finanziabili
con la parte delle risorse affluite al "Fondo Unico
Giustizia" attribuite al predetto Ministero, ai sensi
del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo
7 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'interno,in data 30 luglio 2009,n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta
di registro entro il limite di valore di 50.000
euro. altrimenti l'imposta è dovuta per la parte
eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma
2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle
indennità spettanti agli organismi pubblici,
il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle
delle indennità proposte dagli organismi
costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità
dovute, non superiori al venticinque per
cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute
nelle ipotesi in cui la mediazione è condi-
zione di procedibilità ai sensi dell'articolo
5, comma l.
5. Quando la mediazione è condizione di
procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo
5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna
indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio
2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione
sostitutiva dell' atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo
mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede,
nel1'ambito delle proprie attività istituzionali, al
monitoraggio delle mediazioni concernenti i
soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità
di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio
si tiene conto per la determinazione, con il
decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle
indennità spettanti agli organismi pubblici, in
modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennità può essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla
varia7ione, accertata dall'Istituto Nazionale dì
Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e
7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,
si provvede mediante corrispondente riduzione
della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta
acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai
commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8,
resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo
necessario a garantire la copertura finanziaria
del maggiore onere a valere sulla stessa quota
del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Art. 18
(Organismi presso i tribunali)
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono
istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali
loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono
iscritti al registro a semplice domanda, nel
rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Art. 19
(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)
1. I consigli degli ordini professionali possono
istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della
giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria
disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma l e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono iscritti al registro a semplice
domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai
decreti di cui all'articolo 16.
l
Corso di
Mediazione - Conciliazione
per gli Ortopedici Italiani
La nostra Fondazione FEMOR, presieduta dal Sen. Dott. Michele Saccomanno sta organizzando
un Corso per la Mediazione - Conciliazione che ha luogo in Roma nei giorni sottoriportati:
• 27-28 maggio 2011 dalle ore 9.00 alle ore 18.30
• 17-18 giugno 2011 dalle ore 9.00 alle ore 18.30
• 24-25 giugno 2011 dalle ore 9.00 alle ore 18.30
Luogo: Centro Congressi Cavour, Via Palestro n. 24 Roma (a 150 mt dalla Stazione Termini)
Costo del Corso: Euro 850,00
Per i primi 30 iscritti la Fondazione contribuirà con Euro 400,00, quindi il costo a carico
del corsista sarà di Euro 450,00
n.89 • luglio 2011
11
Attualità
INPDAP - Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni
Nota Operativa INPDAP N. 56
relativa alle nuove disposizioni
per il pensionamento dei Sanitari
Se ne riportano i passaggi più importanti:
Oggetto:
1) D.L n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 ¬ulteriori precisazioni in materia pensionistica.
2) Età pensionabile dei dirigenti medici
del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n.
183/2010).
nuovo regime delle decorrenze.
In particolare. nei confronti dei soggetti
che a partire dal 1° gennaio 2011 acquisiscono i requisiti minimi prescritti per il diritto a pensione e chiedono l'applicazione
delle disposizioni di cui al citato decreto n.
331/1997, la decorrenza dello trasformazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tenendo presente lo finestra mobile.
Sono pervenute numerose richieste di
chiarimento in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010, convertito con
modificazioni nella legge n. 122/2010, nonché ad altre specifiche tematiche pensionistiche.
Esonero dal servizio di cui all’ articolo
72 del D.L n. 112/2008, convertito con
modificazioni nella legge n. 133/2008 e
nuove finestre di accesso al trattamento pensionistico.
Nuovo regime di decorrenza delle
pensioni di anzianità e vecchiaia (art.
12, commi da 1 a 5, della legge n.
122/2010)
- Prima data utile di accesso della finestra mobile
Per quanto attiene lo locuzione "trascorsi
12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti". si rappresenta che per gli iscritti a questo Istituto lo decorrenza del trattamento può avvenire anche all'interno del
mese di destinazione e quindi non necessariamente il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti: di
conseguenza. l'accesso al pensionamento
in base al nuovo regime di decorrenze può
essere riconosciuto dal giorno successivo ai
12 mesi dalla maturazione del requisiti.
- Trasformazione rapporto di lavoro ai
sensi del decreto n. 331/19977.
Poiché le nuove disposizioni in merito alle
decorrenze delle pensioni (finestra mobile)
hanno portata generale, con lo sola esclusione delle fattispecie derogatorie previste
dalla legge n. 122/2010, anche nei confronti del personale che trasforma il rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento
pensionistico ai sensi del decreto n.
331/1997, trovano applicazione le c.d. finestre mobili, fatta eccezione per il personale
del comparto scuola che è derogato dal
12
n.89 • luglio 2011
Il personale in esonero ai sensi dell'articolo 72 del D.L. 112/2008. convertito con
modificazioni nella legge n. 133/2008, non
rientra tra le casistiche escluse dalla nuova
disciplina di accesso ai trattamenti pensionistici (c.d. finestra mobile) e, pertanto, anche
nei cosi di esonero già in corso al 31 maggio
2010 (data di entrata in vigore del citato D.L
78/2010) trovano applicazione le nuove
disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile) in
tutti i casi di maturazione dei prescritti
requisiti a decorrere dal 2011.
Età pensionabile dei dirigenti medici
e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale
La legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Il 9 novembre
2010, avente per oggetto "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione,
di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in temo di lavoro pubblico
e di controversie di lavoro" all'articolo 22 ha
modificato le disposizioni in materia di età
pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo
sanitario del servizio sanitario nazionale.
In particolare detto articolo ha riformulato
il comma 1 dell' articolo 15-nonies del D.lgs.
n. 502/1992, prevedendo che "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei
dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare
del quarantesimo anno di servizio effettivo. In
ogni caso il limite massimo di permanenza
non può superare il settantesimo anno di età e
la permanenza in servizio non può dar luogo
ad un aumento del numero dei dirigenti".
In merito, si ritiene che nella locuzione
"servizio effettivo" siano da ricomprendersi
tutte le attività lavorative effettivamente
rese e, in particolare, oltre al servizio prestato presso l’amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per
lo Stato (quale ad esempio il servizio militare
purché già valorizzato ai fini pensionistici), i
servizi ricongiungibili ai sensi della legge n.
523/1954 o 1092/1973, i servizi correlati ad
attività lavorativa e ricongiunti ai sensi della
legge n. 29/1979 o n. 45/1990 ovvero totalizzati ai sensi del Reg. CE 1606/1998 o ai
sensi del D.lgs. n. 42/2006 ed i servizi riscattati (ad es. per lavoro prestato all’estero);
restano, per contro, esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non concessi con attività effettivamente resa ma
correlati a titolo di studio (es. laurea, dottorato di ricerca, ecc.).
Si evidenzia, inoltre, che la nuova formulazione dell'articolo 15-nonies del D.lgs. n.
502/1992, nello stabilire il limite massimo
per il collocamento a riposo dei dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio
Sanitario Nazionale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero, su
istanza dell'interessato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ha eliminato ogni riferimento di applicazione
dell'articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992. Di
conseguenza, dallo dato di entrata in vigore
della legge n. 183/2010, la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti
di età per il collocamento a riposo di cui al
citato articolo 16 non è più esercitatile da
parte dei dirigenti medici e del ruolo sanitario nazionale.
l
Comunicazioni
Attualità
“Indicazioni terapeutiche nella
patologia degenerativa e traumatica
dell'arto superiore.
Attualità chirurgiche, riabilitative e
problematiche medico-legali”
Prof. Fabio Donelli
COORDINAMENTO INTERSINDACALE
DELLA DIRIGENZA MEDICA-VETERINARIA,
S.T.P.A. DEL LAZIO
AAROI Emac - ANPO - ASCOTI - FIALS
MEDICI - AUPI - CIMO - ASMD FEDERAZIONE CISL MEDICI - FASSID
{AIPAC -SIMET - SNR} - FEDIR SANITA' FP CGIL MEDICI - FP CGIL SPTA SINAFO - UGL MEDICI - UIL FPL
FEDERAZIONE MEDICA
ROMA 27.05.2011
COMUNICATO STAMPA
A
ppuntamento il 25/26 novembre 2011 a Salsomaggiore
Terme (PR) per il 2° Convegno
di Traumatologia Clinica e Forense,
9° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale.
La patologia degenerativa e traumatica dell’arto superiore riveste grande
importanza in una società tecnologicamente evoluta quale la nostra.
L’impatto, numericamente
consistente, riguarda differenti fasce d’età.
Chi si occupa del
mantenimento
dell’efficienza
funzionale dell’arto superiore è a
conoscenza dei
diversi problemi
che si presentano
per le diverse patologie ed esigenze legate
alle attività svolte: lavorative,
sportive o - per l’anziano - il mantenimento dei livelli funzionali dell’arto
stesso.
gno di Traumatologia Clinica e Forense, 9° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale, si rivolgono
tanto al clinico quanto al medico legale.
Tra gli altri spazi proposti, spicca il
Corso di Riabilitazione, che metterà a
confronto specialisti in materia: tale
approccio differenziato si rivela utile
nelle casistiche che spaziano dallo
sport alle situazioni più frequenti della vita quotidiana e lavorativa.
Oltre a ciò, il Corso
di Tecnica Ortopedica, in cui patologia e innovazioni
tecnologiche verranno presentate
alla luce delle più
recenti conoscenze.
La chirurgia ha diversificato e potenziato le proprie tecniche anche sugli
anziani, pur se a volte la prevenzione
si riveli più redditizia rispetto all’operazione; l’intervento senza una rieducazione personalizzata e adattata alla
progressione biologica della guarigione può infatti non garantire l’efficacia
del risultato.
Chiudono il quadro le
problematiche medico-legali
relative al trattamento medico-chirurgico, affrontate alla luce dell’evoluzione della professione sanitaria. L’introduzione di nuove metodologie, sia in
ortopedia, sia in traumatologia, richiede infatti attenzione e analisi critica
alla luce delle possibili ipotesi di illecito civile e penale a esse legate: di
fronte al danno causato, risulta dunque opportuno valutare la condotta
del sanitario, per potere correttamente ascrivere la causalità dell’eventuale
errore.
Le tematiche trattate nel 2° Conve-
l
PRECARI
ACCORDO PONTE,
IL MIGLIORE
POSSIBILE!
RINNOVI A MEDIO
TERMINE
VIA ALLE PROROGHE PER TUTTI I TIPI
DI CONTRATTI PRECARI DEI DIRIGENTI
MEDICI E STPA FINO AL 31.12.2011.
LA REGIONE SI E' NUOVAMENTE
IMPEGNATA A REALIZZARE, ENTRO 6
MESI, L'AVVIO DEL PERCORSO GRADUALE PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO.
Le Scriventi OO.SS., responsabilmente, danno nuovamente credito accettando questo accordo con l'obiettivo
primario del superamento del precariato e sottoscrivono, contestualmente, un accordo sulla mobilità del personale.
IN ATTESA DI CONCRETI RISULTATI LE
OO.SS. DI QUESTO COORDINAMENTO
ACCETTANO L'ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, LA SOPRAVVIVENZA DEI SERVIZI
E LA GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA.
Il Coordinatore
Ernesto Cappellano
l
n.89 • luglio 2011
13
Attualità
Appuntamenti
Calendario congressi 2011-2012
Bologna, 5-6 SETTEMBRE 2011
3rd meeting on elbow soft tissue reconstruction and arthroplasty
Presidenti: Roberto Rotini, Dr. Graham J.W. King
Segreteria organizzativa
SYMPOSIA ORGANIZZAZIONE EVENTI
E-MAIL: [email protected]
Tel. 055/49 36 321 – cell. 339/ 1097110 - cell. 335/7076628 – Fax
0584/1712005
Web: www.symposiaeventi.it
AREZZO, 8-9 SETTEMBRE 2011
3° CORSO PRATICO DI CHIRURGIA DEL PIEDE
PRESIDENTI:
SANDRO GIANNINI
[email protected]
FRANCESCO MALERBA
[email protected]
Segreteria organizzativa:
PROMO LEADER SERVICE CONGRESSI
Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
Tel. 055/2462227 Fax 055/2462270
[email protected]
Tel. 055/2462257 Fax 055/2462270
[email protected]
Bologna, 15 SETTEMBRE 2011
V Congresso Nazionale Medici in Formazione Specialistica in
Medicina Fisica e Riabilitazione
Comitato scientifico: Sandro Giannini,
Maria Grazia Benedetti , Lisa Berti, Deianira Luciani.
Segreteria organizzativa
SYMPOSIA ORGANIZZAZIONE EVENTI
E-MAIL: [email protected]
Tel. 055/49 36 321 – cell. 339/ 1097110 - cell. 335/7076628 – Fax
0584/1712005
Web: www.symposiaeventi.it
NOVARA, 15-17 SETTEMBRE 2011
108° CONGRESSO S.P.L.L.O.T. - Linea guida
Presidente Onorario: Franco Ghibellini
Presidente: Federico Grassi
Segreteria Organizzativa
KEYWORD-EUROPA CONGRESSI
14
n.89 • luglio 2011
Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano
Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871
E-mail: [email protected]
MILANO 22-23 SETTEMBRE 2011,
Corso All around the wrist
Istituto Ortopedico G. Pini Milano
Presidente Onorario: Marco d’Imporzano
Presidente: Ferruccio Torretta
Segreteria Organizzativa
KEYWORD-EUROPA CONGRESSI
Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano
Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871
E-mail: [email protected]
RIMINI 1-5 OTTOBRE 2011
96° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (S.I.O.T.) - “Materiali e rivestimenti in
Ortopedia. Biotecnologie applicate alla Traumatologia”
Prof. F. Greco, Dr. N. Pace
Segreteria organizzativa: GSO Srl, Roma,
Tel. 06 80691593 Fax 06 80687266
MILANO, 14 OTTOBRE 2011,
Corso di Aggiornamento in Traumatologia dell’Età Evolutiva
Istituto Ortopedico G. Pini Milano
Presidente: Antonio Memeo
Segreteria Organizzativa
KEYWORD-EUROPA CONGRESSI
Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano
Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871
E-mail: [email protected]
FIUGGI, 14-15 OTTOBRE 2011
48° CONGRESSO ALOTO
La Fisiopatologia del Legamento Crociato Anteriore
Le Biotecnologie ed i Biomateriali
Segreteria organizzativa:
BALESTRA CONGRESSI
P.zza R. Malatesta, 16 - 00176 ROMA
Tel. +39 06 2148068 - Fax +39 06 62277364
Web: www.balestracongressi.com
Appuntamenti
Attualità
GENOVA, 21-22 OTTOBRE 2011
IL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA FEMORO ROTULEA:
DOVE SIAMO?
Presidente: Claudio Mazzola
Segreteria Organizzativa
KEYWORD-EUROPA CONGRESSI
Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano
Tel. 02 - 54122513 / 79 - Fax 02 – 54124871
E-mail: [email protected]
MILANO 11 NOVEMBRE 2011,
Dalla T alla O. Trattamento dei tumori del volto
Istituto Ortopedico Galeazzi Milano
Presidente: Franz W. Baruffaldi Preis
Segreteria Organizzativa
KEYWORD-EUROPA CONGRESSI
Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano
Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871
E-mail: [email protected]
CONGRESSO NAZIONALE SIA 9-12 NOVEMBRE 2011
I RISULTATI DELLA CHIRURGIA ARTROSCOPICA IN ITALIA
LE BIOTECNOLOGIE EMERGENTI
LE INNOVAZIONI IN CHIRURGIA ARTROSCOPICA
PRESIDENTI: Enrico Araldi e Riccardo Minola
Segreteria organizzativa:
DYNAMICOM srl
Fiorella Mortara - Via San Geregorio, 12 - 20124 MILANO
TEL. +39 0289693750 - FAX +39 02201176
E-MAIL: [email protected]
E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM
Web: www.siainline.it
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 25 NOVEMBRE 2011
III° CORSO MONOTEMATICO – SICIP - FRATTURE DEL CALCAGNO
PRESIDENTE DEL CORSO:
DOTT. G. MASELLI
[email protected]
SALA CONVEGNI - OSPEDALE “F. MIULLI”
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROVIDER ECM
Medicina Viva Servizio Congressi Spa
Via Marchesi, 26 - 43100 Parma,
Tel. 0521 290191 Fax 0521 291314
e-mail: [email protected]
Web: www.mvcongressi.it
SALSOMAGGIORE TERME 25-26 NOVEMBRE 2011
2° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense
9° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale
Indicazioni terapeutiche nella patologia degenerativa e
traumatica dell’arto superiore Attualità chirurgiche,
riabilitative e problematiche medico-legali
Presidenti Onorari: R. Del Signore, G. Soncini
Presidenti: Giuseppe Dell’Osso, Fabio Maria Donelli,
Giorgio Varacca
Segreteria Organizzativa
KEYWORD-EUROPA CONGRESSI
Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano
Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871
E-mail: [email protected]
REGGIO CALABRIA, 1 – 3 DICEMBRE 2011
XI CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.O.O.P
“Le Nuove Frontiere nel Trattamento delle Patologie
Ortopediche e Traumatologiche”
Presidente: Antonino BOMBARA
Segreteria Scientica: Dr. Luigi Soliera
e-mail: [email protected]
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
BALESTRA CONGRESSI
P.zza R. Malatesta, 16 - 00176 ROMA
Tel. +39 06 2148068 - Fax +39 06 62277364
Web: www.balestracongressi.com
BOLOGNA, 12-14 DICEMBRE 2011
10° Corso di aggiornamento annuale sulla chirurgia ricostruttiva
Articolare dell’arto inferiore: Anca, Ginocchio, Tibiotarsica e piede
Presidente: Sandro GIANNINI
Segreteria organizzativa:
SYMPOSIA ORGANIZZAZIONE EVENTI
E-MAIL: [email protected]
Tel. 055/4936321 – cell. 339/1097110 – 335/7076628 - Fax
0584/1712005
Web: www.symposiaeventi.it
MILANO 16 DICEMBRE 2011
XV Congresso S.L.O.T.O. - Sodalizio Lombardo degli
Ortopedici e Traumatologici Ospedalieri
Presidenti: Francesco Maggi, Bruno Marelli
Segreteria Organizzativa
KEYWORD-EUROPA CONGRESSI
Via L. Mancini, 3 - 20129 Milano
Tel 02 - 54122513 / 79 -Fax 02 – 54124871
E-mail: [email protected]
ROMA 14 APRILE 2012
Analisi ELEMENTARE del lancio
INTERNATIONAL AND ITALIAN FACULTY
CHAIRMAN: G. DI GIACOMO (ITALY)
SPECIAL GUEST:
COMITATO SCIENTIFICO:
W. BEN KIBLER (USA)
Giovanni DI GIACOMO
B. ELLIOT (AUSTRALIA) Alberto COSTANTINI
P. RENSTRÖM (SVEZIA) Piergiorgio LUCIANI
K.E. WILK (USA)
COMITATO ORGANIZZATIVO:
Andrea DE VITA, Alessandra DANIELI, Nicola DE GASPERIS
Segreteria organizzativa:
CONCORDIA HOSPITAL for “Special Surgery”
Via delle Sette Chiese, 90- 00145 ROMA (RM)
Tel. 06 51606443 - 06 51600248
E-MAIL: [email protected] Web: www.spalla.it
GENOVA, 4 MAGGIO 2012
LE PROTESI DI CAVIGLIA “CONSENSUS CONFERENCE
TAR” 1° CORSO MONOTEMATICO SICP 2012
PRESIDENTE: DOTT. MARCO GUELFI
Segreteria organizzativa:
DYNAMICOM srl
Fiorella Mortara - Via San Geregorio, 12 - 20124 MILANO
TEL. +39 0289693758 - FAX +39 02201176
E-MAIL: [email protected]
[email protected]
E’ previsto l’accreditamento finalizzato
all’attribuzione dei crediti formativi ECM
Web: www.dynamicommunications.it
LATINA, 7 – 9 GIUGNO 2012
XXXII CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’
ITALIANA CAVIGLIA E PIEDE (SICIP)
“Le Patologie cartilaginee e legamentose della caviglia”
Presidente: Andrea BILLI
Segreteria scientifica: Giovanni PIZZA e Luigi EMANUELE
Segreteria organizzativa: BALESTRA CONGRESSI
P.zza R. Malatesta, 16 - 00176 ROMA
Tel. +39 06 2148068 - Fax +39 06 62277364
Web: www.balestracongressi.com
n.89 • luglio 2011
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E D IT O R E
L’artroscopia di caviglia è diventata
negli ultimi anni un importante mezzo
diagnostico e terapeutico per il chirurgo
ortopedico. Il perfezionamento delle
tecniche e delle strumentazioni ne
ha permesso un’applicazione sempre
più vasta. A questo ha contribuito
la maggior tendenza verso la miniinvasività chirurgica che, rispetto
alla chirurgia a cielo aperto, permette
la visualizzazione delle strutture
intra-articolari evitando una larga
esposizione chirurgica, con minor
formazione di esiti cicatriziali,
ridotto dolore post-operatorio,
più rapido recupero funzionale e
sportivo.
Negli anni si è osservato un
ampliamento delle indicazioni
e delle procedure eseguibili.
Attualmente le indicazioni
terapeutiche sono molto varie e si
possono schematizzare come segue:
16-12-2010
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Foto: CIP - Michelangelo Gratton
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−PATOLOGIA OSSEA: fratture,
impingement osseo.
−PATOLOGIA CARTILAGINEA: lesioni
cartilaginee focali o diffuse, corpi
mobili.
−PATOLOGIA CAPSULO-LEGAMENTOSA:
sinoviti, artrofibrosi, impingement
fibroso, lesioni legamentose acute e
croniche.
La seguente trattazione, corredata
di puntuale iconografia, si prefigge
lo scopo di chiarire i principi basilari
dell’artroscopia di caviglia, e di
descrivere e approfondire le indicazioni
ed il trattamento delle condizioni
patologiche della tibio-tarsica più
frequentemente trattate per via
artroscopica.
Cartonato 128 pp.
Formato 21x29,7
Prezzo di copertina Euro 90,00
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