UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA Dipartimento di Scienze Farmaceutiche LEGISLAZIONE ITALIANA DI PROTEZIONE DELL’AMBIENTE Prof.ssa Annamaria Panico Il D.L.gs. 152/06 Parte V ( prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività), si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera. DEFINIZIONE DI IMPIANTO: ai sensi dell’art. 268 comma h) del D.L.gs. 152/06, è definito come il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi costituiti da una struttura fissa dotata di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato il macchinario può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. Area industriale Si definisce area industriale, il luogo in cui sono temporaneamente allocate le strutture ed attrezzature atte a svolgere l’attività di movimentazione e stoccaggio dei materiali, sia in magazzini sia all’aperto; la riparazione, manutenzione, lavaggio e stazionamento degli automezzi di cantiere; l’assemblaggio dei materiali. Ubicazione dell’area L’area industriale deve essere ubicata in zona tale da non arrecare danno o disturbo alla popolazione con particolare riferimento alle emissioni di polveri, rumori e vibrazioni. A tal fine, per mitigare possibili impatti, dovranno essere adottate adeguate misure tecniche. Inquinamento atmosferico L’introduzione nell’atmosfera da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi tali da mettere in pericolo la salute dell’uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell’ambiente. Attività industriali Impianto di frantumazione Impianto di betonaggio Impianto per produzione manufatti in cemento Materia Prima: pietre e pietrisco pronti per essere frantumati. La materia prima viene immessa nell'impianto per mezzo di una pala meccanica Impianto frantumazione La materia prima attraverso un nastro trasportatore viene immessa nel frantoio dove è frantumata e ridotta dai quattro ai sette centimetri. Impianto frantumazione La pietra frantumata attraverso una tramoggia viene immessa in un secondo nastro trasportatore per essere inviata alla macchina sfangatrice. Impianto di frantumazione Dalla macchina sfangatrice la pietra frantumata passa al primo vaglio selezionatore dove la rena naturale viene separata da tutto il resto. Impianto di frantumazione La pietra lavata, viene mandata attraverso un terzo nastro trasportatore, al mulino a martelli; dove viene ridotta a una dimensione che va da zero a trenta millimetri. Impianto di frantumazione La pietra macinata dal mulino a martelli viene portata a due vagli selezionatori messi in serie. Impianto di frantumazione Sabbia fine naturale che attraverso questo nastro trasportatore viene scaricato a terra e da qui trasportato allo stoccaggio Impianto di frantumazione Nastri trasportatori della graniglia (4 - 7 mm) dal primo vaglio selezionatore al mulino a martelli Impianto di frantumazione Scarico della graniglia (10 - 20 mm) insieme all'acqua di lavaggio del proprio silos. Impianto di frantumazione Mucchi di stoccaggio della graniglia (6 - 10 mm) Impianto di frantumazione Inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti di frantumazione dei materiali di cava. In materia di inquinamento atmosferico, sono sottoposti alla disciplina del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell`atmosfera, sicché anche gli impianti di frantumazione dei materiali di cava vanno ricondotti alla previsione dell`art. 1 del D.P.R. 203, non potendosi porre in dubbio la loro oggettiva attitudine a dare luogo ad emissioni nell`atmosfera. Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1999, n. 13534 Impianti per la frantumazione inerti La dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale ai sensi del DPR n. 203/88 e del DPR 25 luglio 1991, dovrà essere indirizzata alla Regione, Provincia, al PMP ed al Comune, secondo lo schema dell’Allegato A, corredata dalla nota informativa, debitamente compilata in ogni sua parte, e dalla relazione tecnica di cui all’Allegato B, nel rispetto delle presenti prescrizioni. IMPIANTI FRANTUMAZIONE I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a 50 mg/mc a 0 °C. In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Regione per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE L'impianto di frantumazione inerti per conglomerati è autorizzato a svolgere le fasi di: frantumazione, vagliatura, classificazione, carico automezzi, stoccaggio e movimentazione dei materiali lapidei impiegati nel processo produttivo. IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri. IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 6 del D.M. 12.07.1990. IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE ALLEGATO 6 - (EMISSIONE DIFFUSA - EX ART.3, COMMA 5). 6.1. EMISSIONI DI POLVERI NELLA MANIPOLAZIONE, PRODUZIONE, TRASPORTO, CARICO E SCARICO, STOCCAGGIO DI PRODOTTI POLVERULENTI. Generalità. Per gli impianti, nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni. I prodotti polverulenti sono sostanze solide, che a causa della loro densità, granulometria, forma del granulo,resistenza all'abrasione, composizione o contenuto in umidità possono dare luogo ad emissioni, nella manipolazione o nello stoccaggio. Nello stabilire le prescrizioni deve essere in particolar modo presente quanto segue: - pericolosità delle polveri; - flusso di massa delle emissioni; - durata delle emissioni; - condizioni meteorologiche; - condizioni dell'ambiente circostante. DM 12 LUGLIO 1990 6.2. MANIPOLAZIONE E PRODUZIONE DI SOSTANZE POLVERULENTE Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere incapsulate. Se non possibile ottenere una tenuta di polvere ermetica, soprattutto nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di depolverazione. DM 12 LUGLIO 1990 6.3. TRASPORTO, CARICO E SCARICO, DELLE SOSTANZE POLVERULENTE. Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. DM 12 LUGLIO 1990 Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti: - punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; - attrezzature di ventilazione, come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici; - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; - convogliatori aspiranti. Se la captazione delle emissioni contenenti polveri non è possibile: - si deve mantenere, possibilmente in modo automatico un'adeguata altezza di caduta; - nei tubi di scarico deve essere mantenuta quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. DM 12 LUGLIO 1990 Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverazione. La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri. DM 12 LUGLIO 1990 6.4. MAGAZZINAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI. Nello stabilire le prescrizioni per il magazzinaggio di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazione ad es. le seguenti misure: - stoccaggio in silos - copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie; - copertura della superficie, ad es. con stuoie; - manti erbosi; - costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento; - provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità alla superficie del suolo. DM 12 LUGLIO 1990 Se nei materiali polverulenti i contenuti delle sostanze sotto riportate superano i seguenti valori, riferiti al secco, in una frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio con maglie che abbiano larghezza massima di 5 mm., si devono applicare le misure più efficaci fa quelle prescritte nei paragrafi precedenti: sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella A1 classe I, e tabella A2, paragrafo 2 tabella B classe I, paragrafo 4 tabella D classe I, 50 mg/Kg. sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella A1 classe II, paragrafo 2 tabella B classe II, 0,50 g/Kg. sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella A1 classe III 5,0 g/Kg. DM 12 luglio 1990 L'impianto di betonaggio svolge la funzione di dosare e di trasformare le materie prime (inerti, cemento, acqua) in calcestruzzo. Impianto di betonaggio Il ciclo produttivo si articola nel seguente modo: dai vari sili (a struttura aperta per gli inerti, a struttura ermetica per il cemento), tramite estrattori (valvole per gli inerti, coclee per il cemento, tubazioni per l'acqua) confluiscono i componenti alle bilance dosatrici, ove avviene la pesatura; ultimata questa fase tramite ulteriori trasportatori i componenti dosati confluiscono ai miscelatori fissi (mescolatori), o mobili (autobetoniere), ove vengono amalgamati dando origine al calcestruzzo. Impianto betonaggio PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato 1) L'impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato o betonaggio è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio dei materiali inerti e del cemento, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere. Impianto di betonaggio •Localizzazione dei punti di emissione in atmosfera •Portata max (Nmc/h) Normativa in vigore •Temperatura ARIA •Durata media emissioni •Sostanze inquinanti e loro concentrazione •Altezza emissioni •Sistemi adottati di abbattimento •Sistemi di controllo verifiche eseguite e Stato delle Autorizzazioni -Permessi Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri. Impianto di betonaggio Impianto betonaggio Impianto di betonaggio I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri. Impianto di betonaggio Impianto di movimentazione e stoccaggio carbonati, sabbie e pietrisco Impianto di betonaggio I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superore a 50 mg/mc a 0 °C. In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Regione per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggisticoambientale. Impianto di betonaggio EMISSIONI DIFFUSE Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 6 del D.M. 12.07.1990. In particolare si dovranno predisporre idonei sistemi di inumidamento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti, piantumazione, copertura o inumidimento dei cumuli etc.. Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all’interno dello stesso, dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l’alto e l'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall’Amministrazione comunale. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta della Ditta, essere concessa dal Sindaco. Impianto betonaggio Polveri Nella zona di carico delle betoniere dovrà essere predisposto idoneo impianto di abbattimento polveri, ove il materiale non sia già premiscelato. Impianto betonaggio Esposizione a polveri · Dovrà essere effettuata la bagnatura del materiale prima del suo lavaggio (es. durante lo scarico nelle tramogge), così come la bagnatura dei cumuli di materiale fine esposto all’azione del vento. · Si dovrà ridurre la dispersione del materiale per effetto di caduta mediante adozione di condotti, manichette o adozione di chiusure con aspirazioni che conducano le polveri ad impianti di abbattimento - recupero. Nei periodi secchi si dovrà effettuare la periodica bagnatura dei piazzali e delle via di transito. Impianto betonaggio DPR 25 luglio 1991 in materia di emissioni poco significative ed attività a ridotto inquinamento atmosferico Allegato 2. Le attività che producono un inquinamento poco significativo sono indicate nell'allegato 1 del DPR 25 luglio 1991 e non sono soggette alle disposizioni del DPR 203/1988 in materia di autorizzazione PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO Attività a ridotto inquinamento atmosferico (D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, punto 23) “Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g” Generalità Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le operazioni connesse con la produzione di manufatti in calcestruzzo o gesso con produzione non superiore a 1500 kg al giorno; a tale categoria vengono assimilati anche gli stoccaggi di cemento per la preparazione di conglomerati cementizi. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO Fasi della lavorazione Nelle attività connesse con la produzione di manufatti in calcestruzzo o gesso, ovvero la preparazione di conglomerati cementizi, si possono distinguere le seguenti fasi: - stoccaggio delle materie prime (cemento, gesso, inerti, ecc.) - movimentazione delle materie prime - preparazione degli impasti - fabbricazione dei manufatti - essiccazione e maturazione dei manufatti - stoccaggio prodotti finiti - confezionamento e/o spedizione. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO Emissioni in atmosfera - Lavorazioni che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera: sono suscettibili di produrre significative emissioni in atmosfera le fasi di stoccaggio,movimentazione e lavorazioni accessorie (frantumazione, macinazione, vagliatura,ecc.) delle materie prime. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO Emissioni in Atmosfera L’incidenza preminente delle polveri aerodisperse sul potenziale impatto con l’ambiente deve essere considerato come un rischio specifico dipendente dalla caratterizzazione del processo, poiché sia le materie prime movimentate e sottoposte ai cicli di frantumazione e macinazione, sia il cemento prodotto, si presentano prevalentemente sotto forma di polveri fini e finissime. Le emissioni gassose, principalmente ossidi di zolfo ed azoto, sono ascrivibili esclusivamente alle operazioni di cottura ed essicco-macinazione, come in ogni processo di combustione. Emissioni trascurabili sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni provenienti delle fasi di preparazione degli impasti, di fabbricazione dei manufatti, di essiccazione e maturazione dei manufatti, di stoccaggio dei prodotti finiti e di confezionamento, imballaggio e spedizione. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dell’impianto Depolverazione: per l’abbattimento delle polveri in fase di caricamento con autobotte, gli stoccaggi di cemento o gesso devono essere dotati di depolveratore a tessuto avente le seguenti caratteristiche: - velocità massima di attraversamento 2,2 m/min - grammatura minima 250 g/m2 Ove possibile, sono preferibili i sistemi a ciclo chiuso con ricircolo degli aeriformi all’autobotte di carico. Gli stessi sistemi di abbattimento devono essere adottati per la depolverazione degli aeriformi derivanti dalla movimentazione, frantumazione, macinazione e vagliatura delle materie prime. In ogni caso debbono essere adottati idonei sistemi contenimento delle emissioni diffuse prodotte dalle lavorazioni od originate dai piazzali o cumuli per effetto eolico o dal sollevamento da parte di veicoli e macchine operatrici. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO Unità termiche: ove l’essiccazione venga effettuata con l’impiego di aria calda prodotta da unità termiche, possono essere impiegati, come combustibile, solamente metano, GPL o gasolio. Sono ad inquinamento poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, e quindi non soggette ad autorizzazione, le unità termiche con potenza termica inferiore a 3 MW, se alimentate a metano o GPL, e ad 1 MW se alimentate a gasolio. PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO E GESSO Altezza dei condotti: i condotti di scarico dovranno essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risultasse almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri e comunque non inferiore all’altezza del filo superiore delle aperture più alte dei locali abitati nel raggio di 50 metri. ADEMPIMENTI Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati: contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, l'impresa, compilando le schede riportate nella dichiarazione, deve: - indicare la quantità giornaliera manufatti in calcestruzzo o gesso prodotti e la produzione annua complessiva; - indicare il tipo di combustibile eventualmente utilizzato per l’essiccazione e la potenza termica del bruciatore; - indicare le unità produttive presenti nell’insediamento con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione ed attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti; - allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive con i relativi punti di emissione; - allegare un estratto topografico con evidenziata l'ubicazione dell'insediamento. adempimenti ADEMPIMENTI - Comunicazione di messa in esercizio e messa a regime dell’impianto: (solo per nuove installazioni, modifiche o trasferimenti): l’impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Sindaco del Comune interessato, la data di messa in esercizio e di messa a regime dell’impianto. Il termine ultimo per la messa a regime dell’impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. adempimenti Modalità di effettuazione dei controlli: per l’effettuazione degli autonomi controlli di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 e per la successiva presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNI in merito alle “Strategie di campionamento e criteri per la valutazione delle emissioni”, nonché ai metodi specifici di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. adempimenti - Cessazione dell'attività, trasferimenti e modifiche sostanziali: la Ditta deve comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Sindaco del Comune interessato la cessazione dell'attività, i trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (installazione o rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della portata dell'effluente superiore al 20 %) apportate all'impianto. adempimenti Altre prescrizioni - Documentazione comprovatoria: l'impresa deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al fine di avvalersi dell'autorizzazione in via generale ed un “libretto per manufatti in calcestruzzo o gesso” correttamente compilato. adempimenti - Accesso agli impianti: i proprietari o responsabili dell’impianto dovranno lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare. I proprietari o i direttori responsabili degli stabilimenti, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempre ché la sua reperibilità non sia di ostacolo all’inizio delle operazioni. adempimenti - Certificato di prevenzione incendi: l’impresa è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa. adempimenti In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Regione procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell’attività ovvero alla revoca dell’autorizzazione secondo quanto disposto dall’art. 10 del DPR n. 203/1988. Tecnologie di trattamento dell’aria : l’abbattimento La riduzione della concentrazione di gas e vapori può avvenire mediante : • adsorbimento su filtri a carboni attivi di origine vegetale; si tratta però di un processo reversibile • assorbimento chimico su superfici attive di allumina, impregnate di agenti chimici, come il permanganato di potassio o il carbonato di sodio, che originano reazioni chimiche irreversibili abbattimento abbattimento Sistemi di abbattimento del particolato Le emissioni di particolato sono principalmente controllate: cicloni; Sistemi di abbattimento filtri elettrostatici (elettrofiltri); e filtri a tessuto; Cicloni Filtro basato sul principio della separazione per effetto inerziale adatto alla filtrazione di polveri con elevato peso specifico e dimensioni grossolane delle particelle. E' consigliato come prefiltro in applicazioni con flussi ad elevata concentrazione di polveri, ma può essere anche utilizzato come filtro Cyclones I filtri elettrostatici sfruttano la possibilità di caricare elettricamente le particelle di polvere o di liquido e raccoglierle successivamente su un elettrodo captatore. Ciò viene ottenuto sottoponendo le particelle ad un campo elettrico ad alta tensione. Le polveri, o le goccioline, depositandosi sull’elettrodo di raccolta formano uno strato che diminuisce l’intensità del campo elettrico e che pertanto deve essere periodicamente rimosso. La rimozione delle polveri può avvenire per vibrazione (elettrofiltri a secco) o tramite un leggero velo d’acqua od altro liquido (elettrofiltri ad umido) Sistemi di abbattimento I filtri a maniche sono formati essenzialmente da una serie di maniche permeabili che permettono il passaggio dei gas ma non del particolato. (particelle di dimensioni al di sotto del micron). I filtri a maniche sono generalmente costituiti da tessuti (cotone, lana, nylon, polipropilene ecc.). E’ necessaria la rimozione periodica delle polveri attraverso diversi metodi. I più diffusi sono quelli a scuotimento, jet pulsanti (insufflazione di aria compressa), aria inversa e pulizia sonica (sorgente sonora che mette in risonanza le maniche ed induce vibrazioni). Sistemi di abbattimento