Dott. Roberto Pace S. Polo 2666 - 30125 Venezia 0368-642197 AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA S.p.A. FORNITURA DEL FABBISOGNO DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA PER LA COSTITUZIONE DI SCORTE OPERATIVE PRESSO I DEPOSITI DELLA SOCIETA’ PERIODO DI FORNITURA 27 MESI CAPITOLATO D’ONERI Pagina 1 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA INDICE Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO D’ONERI ............................................................................. 4 Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO ........................................................................................ 4 Art. 3 – DESIGNAZIONE DELLA FORNITURA ................................................................................ 5 Art. 4 - DURATA E MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ..................................... 6 Art. 5 - DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO................................................ 6 Art. 6 - SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI....................................................................... 7 Art. 7 - CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA .................................................................................................. 7 Art. 8 - ELEZIONE DI DOMICILIO...................................................................................................... 7 Art. 9 - RAPPRESENTANZA DELLA DITTA DURANTE L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA7 Art. 10 - ORDINI DELLA SOCIETÀ .................................................................................................... 8 Art. 11 - PERSONALE DELLA DITTA ................................................................................................ 9 Art. 12 - MACCHINE ............................................................................................................................. 9 Art. 13 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'A DITTA ............................................................... 9 Art. 14 - VERBALE D’ASSUNZIONE IN CARICO DELA FORNITURA ED INIZIO ATTIVITA’12 Art. 15 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE. PENALITÀ PER I RITARDI ................................ 12 Art. 16 - DANNI DA FORZA MAGGIORE. ....................................................................................... 13 Art. 17 - ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA........................................... 13 Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA ................................................................................................ 14 Art. 19 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA .............................................. 14 Art. 20 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE........................................................................................ 15 Art. 21 - ASSICURAZIONE A CARICO DELLA DITTA.................................................................. 16 Art. 22 - CONTABILITA'..................................................................................................................... 16 Art. 23 - PAGAMENTI......................................................................................................................... 16 Art. 24 – CERTIFICATO FINALE ...................................................................................................... 17 Art. 25 - PREZZI UNITARI ................................................................................................................. 17 Art. 26 - FORNITURE NON PREVISTE NELL'ELENCO PREZZI UNITARI ................................ 17 Art. 27 - DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA’ ........................................................................ 18 Art. 28 - REVISIONE DEI PREZZI ..................................................................................................... 18 Art. 29 - RISERVE DELLA DITTA..................................................................................................... 18 Art. 30 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO ..................................... 19 Art.. 31 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO "RESPONSABILITA' SOCIALE” ............... 19 Art. 32 - CONDIZIONI D’ACCETTAZIONE E PROVE DI CONTROLLO...................................... 20 Art. 33 – VERBALE DI ULTIMAZIONE FORNITURA E CERTIFICATO FINALE ...................... 20 Art. 34 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA ................................................................................... 21 Art. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .................................................................................... 21 Pagina 2 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 36 - RECESSO UNILATERALE' DELLA SOCIETA'................................................................. 23 Art. 37 - SUBAPPALTO....................................................................................................................... 23 Art. 38 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO ...................................................... 25 Art. 39 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI............................................................................ 25 Art. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. ......................................................................... 25 (13 giugno 2001: quinta stesura, messa a p Pagina 3 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO D’ONERI 1. Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura relativa alla manutenzione delle barriere di sicurezza autostradali esistenti, che comprende il ripristino di danni localizzati e l’adeguamento di tratti non significativi, operazioni che consentono l’impiego delle tipologie preesistenti, come previsto dal DM LL.PP. n° 223 del 18/02/92 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto l'appalto ha per oggetto la fornitura, per il periodo di 27 mesi, di tutti gli elementi di barriere di sicurezza stradale, corrispondenti a quelli esistenti, di assorbitori d’urto e di pannelli di rete elettrosaldata, per soddisfare il fabbisogno della manutenzione e della sostituzione di tratti danneggiati in seguito ad eventi. Le condizioni ed i patti relativi alla fornitura, nonché la natura, le caratteristiche tecniche ed il numero dei vari elementi, sono indicati nel presente Capitolato d’Oneri e negli elaborati di progetto, parti integranti del contratto di fornitura. La fornitura degli elementi delle strutture sopra descritte, deve essere effettuata franco i depositi della Società, compreso lo scarico dagli automezzi e l’accatastamento, che attualmente sono ubicati presso il Centro di Manutenzione di Sommacampagna, ed in Viale Serenissima all’esterno dell’Autostazione di Vicenza Est, ed in altri siti che saranno indicati dalla Direzione dell’esecuzione del contratto all’atto delle singole forniture. 2. Le prestazioni oggetto del capitolato d’oneri dovranno essere eseguite, nel rispetto dei verbali di consegna parziale e delle istruzioni della Direzione dell'esecuzione del contratto, in conformità agli standard qualitativi e prestazionali, alla determinazione delle quantità e alle regole di misurazione stabiliti dal presente capitolato e alle disposizioni tutte, ed all’elenco di offerta prezzi che ne fa parte integrante e sostanziale, secondo le regole dell’arte, e in aderenza a tutte le specifiche di qualità e modalità esecutive contrattualmente stabilite o ordinate. Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO L'importo complessivo della fornitura per il periodo di 27 mesi risulterà dall’offerta presentata dalla Ditta in sede di gara a mezzo della “Lista delle Categorie delle Forniture” ed è compreso entro Euro 2.506.200,30 (diconsi Euro duemilionicinquecentoseimiladuecento/30) secondo la temporalità di massima sottoriportata: anno 2007 anno 2008 anno 2009 Importo complessivo Euro Euro Euro Euro 500.961,70 1.002.619,30 1.002.619,30 2.506.200,30 Pagina 4 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Le quantità delle singole voci esposte nella “Lista delle Categorie delle Forniture”, allegato 7) al progetto, sono state desunte dai dati statistici del triennio precedente in relazione ai fatti accidentali verificatisi in quel periodo ed incrementate del tasso di aumento registrato. Pertanto l’importo delle singole voci costituenti la fornitura potrà variare in più o in meno per effetto di variazioni quantitative che si verificheranno effettivamente nel periodo di validità del presente contratto e che saranno ordinate di volta in volta dalla Direzione dell’esecuzione del contratto con le modalità di seguito esposte. Tale circostanza non costituisce pretesto per nessuna variazione delle condizioni contrattuali previste nel presente Capitolato d’Oneri. La Ditta espressamente conferma che nella formulazione dei prezzi unitari, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi cui sarà soggetta per la particolare natura della fornitura, come descritti nel presente Capitolato d’Oneri. Art. 3 – DESIGNAZIONE DELLA FORNITURA La fornitura sarà eseguita in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato d’Oneri, nell’allegato n. 4 “SezioniTipo” e con le modificazioni che potranno emergere durante l'esecuzione della fornitura, ordinate dalla Direzione dell’esecuzione del contratto. In particolare la consegna, prevista nell’arco di 27 mesi, a partire dalla data del “Verbale di Inizio Fornitura”, sarà suddivisa in consegne frazionate scaglionate a cadenza semestrale, come meglio indicato nei successivi articoli, ma in ogni caso secondo le indicazioni che saranno ordinate dalla Direzione dell’esecuzione del contratto. La forma e le principali dimensioni dell'insieme e delle singole parti della fornitura, il numero dei singoli elementi, sono quelli evidenziati negli allegati: • N 3 “SEZIONI TIPO DELLE STRUTTURE ESISTENTI” • N 6 “COMPUTO METRICO” L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di forniture. Preliminarmente alla produzione del materiale, la Ditta dovrà eseguire un rilievo di precisione nei tratti autostradali ove è posata la barriera di sicurezza con un corrente inferiore da Sommacampagna a Padova EST e nei tratti ove è posata la barriera di sicurezza con due correnti inferiori da Sommacampagna a Brescia Ovest, al fine di verificare la corrispondenza dei singoli elementi in opera ai disegni allegati, perché in ogni caso gli elementi di barriera metallica forniti dovranno corrispondere agli elementi di barriera metallica che sono in opera. Tutti gli elementi forniti, ad eccezione dei bulloni e delle piastrine copriasola, dovranno riportare chiaramente leggibile anche dopo la zincatura, la punzonatura “ AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA – PADOVA” come specificato dall’art. 1 delle Prescrizioni Tecniche all.to n° 3; Pagina 5 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 4 - DURATA E MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 45, comma 7, 89, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 ed ha durata di mesi 27. 2. I prezzi offerti nell’offerta prezzi espressa dall’aggiudicatario costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità fornite. 3. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate. 4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alla fornitura posta a base di gara. Art. 5 - DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO 1. Formeranno parte integrante del contratto d’appalto i seguenti documenti: a) la Lista delle Categorie delle Forniture, con i prezzi offerti dalla Ditta Appaltatrice; b) il presente Capitolato d’Oneri corredato dalle Norme Tecniche; c) le Prescrizioni Tecniche ed Esecutive; d) tutti gli elaborati di progetto. 2. Poiché le forniture contemplate nel presente Capitolato d’Oneri rientrano tra quelle elencate nella Circolare del Ministero LL.PP. 16.05.1996 n.2357 “Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale”, con la quale sono impartite direttive riguardo la rispondenza dei prodotti forniti a precisi criteri di qualità, saranno richieste all’impresa le dichiarazione e certificazioni indicate nella medesima norma. 3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163; b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile; c) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145; 4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico estimativo. Pagina 6 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 6 - SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI 1. Sono a carico della Ditta aggiudicataria i costi di stipulazione e le spese di bollo del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, e quelle delle copie degli allegati. 2. Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria le spese di bollo degli atti di contabilità, nonché di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. 3. Il contratto, avendo per oggetto prestazioni di fornitura soggetta all'IVA, dovrà essere registrato per effetto degli art. 5, 6, e 38 del D.P.R. 26.10.72 n° 634 solo in caso d'uso, con imposta fissa a carico della Ditta aggiudicataria. Art. 7 - CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 1. Saranno oggetto di trattamento informatico o manuale, da parte della Società, i dati conferiti dall’Aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 2. Si ritengono realizzati i presupposti per l’esenzione del consenso dell’interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Art. 8 - ELEZIONE DI DOMICILIO 1. A tutti gli effetti del contratto, l’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso ... ,Via...,n...., località....; il domicilio della Società è presso la sua sede legale in Verona. 2. Il suindicato domicilio legale viene eletto e mantenuto per tutta la durata del contratto fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la Società e la Direzione di esecuzione del contratto dovranno indirizzare i Verbali di consegna parziale, notificare eventuali Ordini di Servizio, atti amministrativi e recapitare qualsiasi altra comunicazione attinente il contratto. Art. 9 - RAPPRESENTANZA DELLA DITTA DURANTE L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA 1. All'atto della stesura del Verbale d’Inizio Fornitura, descritto al successivo art. 14, la Ditta è tenuta a nominare un proprio incaricato che rappresenterà la Ditta stessa durante tutto lo svolgimento del contratto. A tale incaricato la Direzione Tecnica comunicherà a tutti gli effetti gli ordini verbali e scritti inerenti il contratto. Pagina 7 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA 2. L’incaricato di cui al precedente comma sarà titolato a rappresentare il legale rappresentante della Ditta limitatamente alla conduzione tecnica dell’esecuzione delle forniture, al ricevere e al fare eseguire le disposizioni verbali della Direzione dell'esecuzione del contratto e gli Ordini di Servizio, all’intervenire, in contraddittorio, alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che lo richiederà la Direzione dell'esecuzione del contratto. 3. Quando l’incaricato di cui al primo comma ritenga che le disposizioni verbali ricevute rientrino tra quelle da impartire per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta, non potendo, altrimenti, in nessun’evenienza invocare a propria discolpa la mancanza di disposizioni da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto per il solo fatto che esse non furono impartite per iscritto. 4. Il legale rappresentante della Ditta fornitrice è altresì tenuto comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso temporanea assenza o d’impedimento, sostituisca l’incaricato di cui primo comma, e a comunicare, inoltre, tempestivamente, in caso cessazione del mandato, il nome del nuovo rappresentante. a di al di Art. 10 - ORDINI DELLA SOCIETÀ 1. La Direzione dell'esecuzione del contratto impartirà alla Ditta disposizioni per l'esecuzione delle forniture attraverso Verbali di Consegna parziale redatti, in duplice esemplare, trasmessi, per il tramite di lettera raccomandata con A.R. e anticipati via fax al domicilio della Ditta, la quale, entro 5 giorni, dovrà ritrasmetterne, a sua volta per il tramite di raccomandata con A.R., alla Direzione dell'esecuzione del contratto un esemplare, firmato per ricevuta ed accettazione. 2. I Verbali di Consegna Parziale della Fornitura di cui al precedente comma riportanti un numero progressivo conterranno la descrizione delle forniture da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro esecuzione, nonché eventuali disposizioni particolari ed il richiamo alle penali prestabilite. 3. La Ditta fornitrice è comunque tenuta a dare immediata attuazione alle disposizioni ed agli ordini, a partire dal momento del ricevimento della comunicazione via fax, sia che riguardino la fornitura di materiale, sia il rifiuto o la sostituzione di materiali già ricevuti, salva la facoltà di sollevare osservazioni e riserve, come previsto al successivo art.29. Pagina 8 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 11 - PERSONALE DELLA DITTA 1. La Ditta dovrà provvedere alla fornitura avvalendosi di personale idoneo, di provata capacità, formato ed informato e adeguato numericamente alle necessità ed agli obblighi assunti, nonché dotato di idonei macchinari operativi, attrezzature e DPI individuali e/o collettivi. 2. La Ditta risponderà dei danni causati dall’inidoneità, dall’imperizia o dalla negligenza del personale impiegato, oltre che di quelli ascrivibili a mala fede o frode del personale stesso nell’uso dei materiali e /o attrezzature. 3. La Direzione dell'esecuzione del contratto si riserva il diritto di chiedere l’allontanamento dai luoghi di intervento, motivato da ragioni di indisciplina, imperizia o grave negligenza. di qualunque addetto, senza rispondere delle conseguenze. Art. 12 - MACCHINE 1. Tutti i mezzi d’opera da impiegare nell’esecuzione della fornitura dovranno essere in linea con le più moderne tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola d'arte le forniture richieste, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni. 2. Le macchine saranno rifiutate dalla Società nel caso non rispondano ai seguenti requisiti, oltre a quanto specificato nelle Prescrizioni Tecniche e Esecutive: a) essere automezzi (anche se per trasporto cose) adibiti a portare attrezzi; b) essere stati collaudati presso la M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione) per la circolazione su strade ed autostrade; c) essere dotati di carta di Carta di Circolazione aggiornata. Art. 13 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'A DITTA Oltre a quelli derivanti dalle disposizioni previste nelle clausole del presente capitolato d’oneri e in quelle degli allegati che, ai sensi dell’art.5, ne fanno parte integrante e sostanziale, sono a carico della Ditta esecutrice gli obblighi ed oneri seguenti, i cui costi sono da intendersi tutti ed indistintamente compresi nel corrispettivo contrattuale. a) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà Pagina 9 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA intervenire in corso di esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, per la tutela materiale, morale e fisica dei lavoratori. La Ditta dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Società, dimostrare di avervi provveduto. In caso di inosservanza, accertata dalla Società o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Società medesima contesterà alla Ditta fornitrice l’inadempienza, se del caso segnalandola all’Ispettorato del Lavoro, e potrà procedere all’assolvimento di tale obbligo in luogo dell’affidatario, avvalendosi sugli importi degli stati di avanzamento maturati o maturandi e sulle garanzie prestate. b) L'attuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché l’obbligo di rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato. I su indicati contratti collettivi obbligano la di Ditta anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o di categoria o receda da esse. c) La vigilanza al fine che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme di cui sopra da parte d’eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dalla Società non esime in alcun modo la Ditta dalla suddetta responsabilità. d) L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli addetti alle forniture, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. e) Lo sgombero, a forniture eseguite, dalle zone interessate di ogni opera provvisionale, materiale residuo, detriti, ecc. f) I gli oneri e le spese per l'esecuzione delle prove che la Direzione dell’esecuzione del contratto riterrà di far eseguire sul materiale fornito, ivi compresi il prelievo ed il trasporto ai laboratori autorizzati dei campioni prelevati in contraddittorio don la D.E.C., nonché la fornitura di ogni strumentazione che si rendesse necessaria a tal fine e il reintegro degli elementi prelevati come campionatura da sottoporre alle prove di laboratorio; g) il pagamento delle spese derivanti da misure, analisi ed esami di laboratorio necessari ad accertare la corrispondenza dei materiali forniti, prodotti o impiegati alle prescrizioni tutte del presente capitolato e degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale; h) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto impiegati per le consegne dei materiali; Pagina 10 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA i) la segnalazione alla Direzione dell’esecuzione del contratto del domicilio e del numero di telefono del responsabile della Ditta di cui all'art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto; j) l'esecuzione del rilievo preliminare di l’art.3; k) il mantenimento a deposito e la custodia del materiale approntato, ma non ancora consegnato nei centri di Manutenzione designati; l) la fornitura, senza oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi unitari contenuti in elenco, di eventuali nastri centinati per tratti in curva ed in prossimità dei tratti di barriera rimovibile, nonché dei montanti di altezza diversa da quell’indicata nei disegni di progetto o da quella prevista in base ai rilievi eseguiti dalla Ditta stessa; m) la punzonatura dei pezzi costituenti la barriera come specificato dall’art. 1 delle prescrizioni Tecniche all.to 3; n) la presentazione delle fideiussioni bancarie e/o assicurative come previsto nell'art. 19; o) tutti gli adempimenti tecnico - amministrativi ed economici qualora parte della fornitura risultasse coperta da brevetto industriale valido; in tal senso la Ditta solleva la Società appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere che potrebbe insorgere in conseguenza di tale situazione. La Società, in proposito, rende edotto che la Ditta titolare dei sottoelencati brevetti di invenzione industriale ha confermato la propria volontà a rinunciare alla proposizione di azioni di difesa di detti brevetti nei confronti delle Imprese che dovessero risultare aggiudicatarie di forniture del sistema di sicurezza “3N” con esclusiva limitazione al tratto autostradale Brescia-Padova: 1) n° 1225678 dispositivo per il supporto di barriere stradali in metallo, che in caso d’urto dissipa energia e mantiene il nastro della barriera nella corretta posizione di lavoro; 2) n° 1225679 sistema di collegamento di accoppiamento meccanico ad assorbimento di energia, atto a consentire deformazioni graduali, controllate e predeterminate delle parti connesse quando sono sottoposte a sollecitazioni meccaniche di entità ordinaria e straordinaria; 3) n° 1232689 dispositivo per il supporto in opera di barriere stradali di metallo e/o d’altro adatto materiale, che in caso d’urto dissipa energia con azioni differenziate e che dispone il nastro della barriera stessa nella corretta posizione di lavoro. Pagina 11 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 14 - VERBALE D’ASSUNZIONE IN CARICO DELA FORNITURA ED INIZIO ATTIVITA’ 1. Subito dopo l’avvenuta aggiudicazione approvata dalla Società, la Direzione dell’esecuzione del contratto convocherà la Ditta aggiudicataria per la firma del Verbale di Inizio Fornitura, anche in pendenza della stipula del Contratto di fornitura, con le riserve di legge, come previsto all’art.337 della Legge 20.03.1865, n°2248, allegato F, e secondo quanto stabilito dall’art. 129 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554. In tal caso la Direzione dell'esecuzione del contratto terrà conto di quanto sarà fornito, al fine di liquidarne il corrispettivo alla Ditta esecutrice, nel caso non si addivenisse alla stipula del contratto. 2. Qualora la Ditta esecutrice non si presenti nel giorno stabilito per la redazione del verbale di inizio fornitura, le sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Società avrà diritto o di non stipulare o, laddove l’assunzione di inizio fornitura avvenga successivamente alla stipula del contratto, di risolverlo ai sensi dell’art.35. Art. 15 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE. PENALITÀ PER I RITARDI 1. Nel verbale di inizio fornitura saranno indicati i periodi di tre settimane ognuno (ventuno giorni naturali consecutivi) nei quali è frazionata semestralmente la fornitura, ed entro i quali dovranno essere forniti gli elementi della barriera di sicurezza stradale, indicati dalla Direzione dell’esecuzione del contratto a mezzo di appositi Verbali di Consegna parziale sottoscritti. I periodi di tre settimane (ventuno giorni naturali consecutivi) cadauno, avranno di norma cadenza semestrale e validità per i 27 mesi di durata del contratto. La Direzione dell’esecuzione del contratto si riserva, in ogni momento, la possibilità di modificare le quantità ed i tempi indicati nel Verbale di Inizio Fornitura, per eventuali sopravvenute esigenze oppure per far fronte a situazioni di emergenza. Le modifiche avverranno a mezzo di Ordini di Servizio che prevederanno i nuovi tempi e le nuove quantità di singoli elementi da fornire. Le variazioni indicate negli Ordini di Servizio saranno accettate dalla Ditta aggiudicataria senza nessuna richiesta di particolari oneri per nessun titolo. 2. La Ditta comunicherà alla Società, a mezzo di raccomandata A.R., la data nella quale ritiene di avere completato la fornitura tramite l'ultima consegna di ogni periodo, per le relative constatazioni da parte della Direzione dell’esecuzione del contratto. Pagina 12 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA 3. La Direzione dell’esecuzione del contratto potrà disporre una o più sospensioni della fornitura. La Ditta rinuncia espressamente ad avanzare pretese per indennizzi a tale titolo, ed avrà diritto al solo spostamento del termine di ultimazione della fornitura pari alla durata della sospensione. 4. Con riferimento al tempo contrattuale stabilito in tre settimane, pari a ventuno giorni naturali consecutivi, per l'esecuzione delle singole frazioni della fornitura, in caso di ritardo nell’ultimazione della stessa, la Ditta sarà soggetta ad una penale pecuniaria, pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto della Società Appaltante di chiedere il risarcimento dei maggiori danni conseguenti al turbamento del traffico ed al ritardo o alla sospensione dei lavori di ripristino della barriera di sicurezza danneggiata. Analoga penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo nella consegna di materiali ordinati con appositi Ordini di Servizio. 5. Le penali di cui al presente articolo saranno addebitate ed escusse contemporaneamente all'emissione dei singoli stati di avanzamento. Art. 16 - DANNI DA FORZA MAGGIORE. 1. La Ditta fornitrice non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che avvengano durante il corso delle forniture. 2. Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore questi devono essere denunciati, per telefax, dalla Ditta alla Direzione di esecuzione del contratto, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal verificarsi dell’evento dannoso. 3 L’indennizzo per i danni è limitato all’importo delle operazioni necessarie per il ripristino delle forniture, valutate ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di utensili, di attrezzi di cantiere e di mezzi d’opera. 4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa della Ditta fornitrice. Art. 17 - ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA. L’appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri della sicurezza che deve sostenere e che sono stati valutati e ricompresi nei singoli prezzi unitari offerti. Pagina 13 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA 1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione della fornitura per il periodo di 27 mesi è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo della fornitura a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.gs. 1/9/1993 n° 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n° 123. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. 2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena d’esclusione, da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fidejussione, con la quale un fidejussore s’impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 19. Art. 19 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva. Detta garanzia fidejussoria deve contenere le seguenti condizioni particolari: a) Rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale: - Al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - All’onere di un tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all’art. 1957 del Codice Civile. b) Sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società. c) Impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva. 2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione delle forniture; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto. 3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta rispetto alle risultanze Pagina 14 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 4. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Ditta La Società ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Ditta per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d’inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d’aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’articolo 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006. 7. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento della fornitura ai sensi dell’articolo 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. Art. 20 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 18 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, purchè riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. 2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 19 è ridotto al 50 per cento per la Ditta in possesso delle medesime certificazioni di cui al precedente comma 1. 3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al comma 1 e 2 sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla Ditta capogruppo mandataria. Pagina 15 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 21 - ASSICURAZIONE A CARICO DELLA DITTA Trattandosi di appalto di fornitura non sono previste, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 garanzie e coperture assicurative a carico della Ditta. Art. 22 - CONTABILITA' 1. La contabilità delle prestazioni oggetto della presente fornitura sarà convenzionalmente tenuta secondo le modalità di cui alle disposizioni del titolo XI - capi I, II e III del D.P.R. n° 554/99, per quanto applicabili alla specifica natura delle prestazioni oggetto del contratto. 2. La Direzione dell'esecuzione del contratto nel procedere delle prestazioni, provvederà a rilevare in contraddittorio con la Ditta le quantità e farà luogo alla compilazione degli stato di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento. Solo dopo tale procedura la Ditta potrà emettere il relativo titolo di spesa. Art. 23 - PAGAMENTI 1. Il pagamento della fornitura sarà effettuato al termine di ogni frazione di fornitura semestrale o ordinata con apposito Verbale di Consegna parziale a seguito della compilazione di uno stato di avanzamento della fornitura da emettere entro 45 giorni dalla data di ultimazione della fornitura stessa. 2. Il pagamento del suddetto importo, che sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della relativa fattura della Ditta fornitrice, sarà subordinato anche alla presentazione da parte della Ditta di una fideiussione bancaria e/o assicurativa per un valore pari al 30% dell'importo da pagare, che sarà svincolata all'emissione del certificato di regolare fornitura. 3. Con l'emissione del certificato di regolare fornitura che avverrà entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni singola fornitura e comunque al ricevimento dei risultati delle prove cui saranno sottoposti campioni di materiali prelevati in contraddittorio, si procederà anche alla corresponsione delle trattenute di garanzia. 4. Il rappresentante legale della Ditta è tenuto a presentarsi nel giorno stabilito dalla Direzione di esecuzione del contratto per la firma della contabilità. Eventuali ritardi imputabili alla Ditta modificheranno i termini indicati nei precedenti comma. Pagina 16 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 24 – CERTIFICATO FINALE Con l'emissione del certificato finale che avverrà entro sei mesi dalla data di ultimazione totale della fornitura, e comunque non prima al ricevimento dei risultati delle prove cui saranno sottoposti campioni di materiali prelevati in contraddittorio, si procederà anche alla corresponsione della cauzione definitiva oltre a quanto previsto dal precedente art. 23 relative all’ultima fornitura che sarà corrisposta nei 60 giorni successivi alla data di approvazione da parte della società del certificato finale. Art. 25 - PREZZI UNITARI 1. Le forniture saranno compensate esclusivamente con i prezzi unitari, comprensivi degli oneri sulla sicurezza, offerti dalla Ditta con la compilazione della Lista delle Categorie delle Forniture. Tali prezzi sono da considerarsi fissi ed invariabili fino alla completa ultimazione della fornitura. 2. I prezzi di elenco comprendono la fornitura del sicurvia, il trasporto e lo scarico in cantiere e l’accatastamento presso i luoghi indicati dalla Direzione Tecnica; sono comprensivi inoltre di tutti gli oneri ed obblighi a carico della Ditta specificati nel presente Capitolato ed in particolare nell’art. 13. Art. 26 - FORNITURE NON PREVISTE NELL'ELENCO PREZZI UNITARI 1. La Società ha la facoltà di apportare le modificazioni che reputerà opportune e convenienti, a suo esclusivo giudizio ai singoli elementi della fornitura. In particolare potranno essere richieste forniture aggiuntive per costituire ulteriori scorte di magazzino presso i siti indicati dalla Società. 2. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né ad alcuna proroga al termine di consegna, ma soltanto alla contabilizzazione ai prezzi unitari offerti con la Lista delle Categorie, delle eventuali differenze in più o in meno sui quantitativi delle forniture rispetto al progetto. 3. Per l'esecuzione di forniture non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme previste all’art. 136 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554. Pagina 17 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 27 - DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA’ Le quantità elle forniture saranno determinate in base a quanto riportato negli articoli precedenti. Art. 28 - REVISIONE DEI PREZZI 1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, 1° Comma, del Codice Civile. 2. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006 qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4quarter dello stesso art. 26, si fa luogo a compensazione, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento. Art. 29 - RISERVE DELLA DITTA 1. Quando la Ditta fornitrice intenda avanzare richieste o pretese alla Società, dovrà, a pena di decadenza, iscrivere domande o riserve sul primo atto contabile che le verrà presentato per la sottoscrizione, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il suo pregiudizio. 2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che la Ditta fornitrice ritiene le siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva la Ditta ha l’onere di provvedervi, sotto pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni. 3. Le riserve non espressamente confermate sul certificato di collaudo di fornitura redatto si intendono abbandonate. 4. La Ditta fornitrice, fatte valere le proprie ragioni durante il corso delle forniture nel modo anzidetto, è comunque tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione di esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare la regolare fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva di ordine tecnico o economico che essa inscriva negli atti contabili, rispondendo la stessa Ditta di tutti i danni derivanti alla Società dai suoi comportamenti omissivi o dilatori. Pagina 18 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 30 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO 1. La Ditta esecutrice, per la specificità dei luoghi di lavoro, in cui è dato di operare, è tenuta a prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nelle aree di fornitura, al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti ed accorgimenti per la prevenzione degli infortuni per la tutela dei lavoratori. 2. La Ditta esecutrice provvederà inoltre a: a) portare prevalentemente a conoscenza di tutti i propri dipendenti tutti i rischi rilevati nei luoghi e/o connessi alle forniture da porre in atto; b) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione individuale appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni e con le operazioni da effettuare; c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; d) informare immediatamente la Direzione di esecuzione del contratto in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; 3. E’ fatto obbligo alla Ditta fornitrice di far rispettare ad eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo e segnatamente quanto disposto dal comma 3 dell'art. 36 bis della legge 04/08/2006 n.° 248. Art.. 31 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO "RESPONSABILITA' SOCIALE” 1. L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti della norma SA 8000:2001 sulla Responsabilità Sociale: - non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile; - non favorire né sostenere il ‘lavoro obbligato’; - garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre; - rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati; - non effettuare alcun tipo di discriminazione; - non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali; - adeguare l’orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali; - retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori della ditta appaltatrice e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro matricola (o Pagina 19 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS. 2. La Ditta è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere nonché le misure per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 36 bis della legge 04/08/2006 n.° 248. Art. 32 - CONDIZIONI D’ACCETTAZIONE E PROVE DI CONTROLLO 1. I materiali o prodotti da impiegare per le forniture oggetto di contratto dovranno corrispondere ai requisiti ed alle caratteristiche stabilite nelle leggi e regolamenti vigenti e nelle “Prescrizioni tecniche e esecutive”. 2. La Ditta esecutrice è tenuta a prestarsi, in ogni tempo, e a insindacabile giudizio della Direzione di esecuzione del contratto, a prove sui materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni per gli opportuni controlli ed esami ai laboratori autorizzati, che la Società si riserva di indicare, e il cui operato è fin d’ora riconosciuto valido dalle parti. 3. I campioni verranno prelevati in contraddittorio tra Direzione di esecuzione del contratto e la Ditta esecutrice. Laddove la ditta, tempestivamente preavvertita, non si presenti al campionamento di cui al precedente comma, se ne darà comunque corso alla presenza di due testimoni, anche dipendenti della Società. 4. Entro i 15 giorni dal ricevimento degli esiti delle prove di cui al co.2 la Società comunica alla Ditta fornitrice il rifiuto di tutta la partita da cui proviene il campione risultato non conforme e ordina alla Ditta, a cura e spese della stessa, la sostituzione del materiale fornito. Art. 33 – VERBALE DI ULTIMAZIONE FORNITURA E CERTIFICATO FINALE Al termine dell’ultima fornitura verrà redatto il verbale di ultimazione della fornitura . Entro 60 giorni dalla data di emissione del suddetto verbale verrà emesso il certificato finale. Tale tempo sarà in ogni caso subordinato all’acquisizione da parte della Direzione di esecuzione del contratto dei certificati di laboratorio attestanti la regolarità della fornitura. Pagina 20 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 34 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA 1. La Ditta è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione delle forniture affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, e negli elaborati di progetto, sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la sua responsabilità. 2. La Ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell’esecuzione della fornitura ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone che la rappresentano, nonostante l’obbligo della Ditta stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione di esecuzione del contratto avrà emanato. 3. La responsabilità della Ditta è estesa agli eventuali danni diretti ed indiretti provocati nel corso delle forniture a sopra o sottoservizi di varia natura, presenti nelle zone di consegna, e la Ditta dovrà rispondere direttamente agli Enti gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio. 4. La Ditta dovrà tenere indenne e sollevare la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso obbligo per la Ditta stessa di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento. Art. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. La Società appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione della fornitura; b) inadempimento alle disposizioni del Direttore di esecuzione del contratto riguardo ai tempi di fornitura o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dela fornitura; d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; e) sospensione dele forniture o mancata ripresa della stessa da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; Pagina 21 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA f) rallentamento dela fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la consegna delle forniture nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore di esecuzione del contratto o dal responsabile della commessa. 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 3. Nei casi di rescissione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Società appaltante è fatta alla Ditta nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle forniture. 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore di esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura con l'inventario dei materiali, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5. Nei casi di rescissione del contratto, come pure in caso di fallimento della Ditta, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Società appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo della fornitura di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo della fornitura posta a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo della fornitura eseguita dall’appaltatore inadempiente medesimo; b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: Pagina 22 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l’esecuzione della fornitura e l’importo netto dello stesso risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 3) l’eventuale maggiore onere per la Società appaltante per effetto della ritardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo della fornitura, dei maggiori interessi per il finanziamento della fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione della fornitura alla data prevista dal contratto originario. Art. 36 - RECESSO UNILATERALE' DELLA SOCIETA' E' facoltà della Società di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento sia delle forniture eseguite, sia del valore dei materiali utili ed approntati in stabilimento, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, escluso ogni altro compenso. Art. 37 - SUBAPPALTO 1. Tutte le forniture, ai sensi dell'articolo 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006, sono subappaltabili a scelta dell' operatore economico, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, e come di seguito specificato: a) è vietato il subappalto della fornitura per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo della fornitura; 2. l’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Società appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti di fornitura opere che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato; b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Società appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative forniture subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto Pagina 23 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA presso la Società appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Società appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alla categoria e all’importo della fornitura da realizzare in subappalto o in cottimo; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Società appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo della relativa fornitura, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. 3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Società appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Società appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 4. L’affidamento della fornitura in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l’appaltatore deve praticare, per le forniture affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 5. Le presenti temporanei. disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti 6. La fornitura affidata in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Pagina 24 di 25 S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA Art. 38 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione della fornitura oggetto di subappalto, sollevando la Società appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle forniture subappaltate. 2. Il direttore di esecuzione del contratto e il capo commessa per l'esecuzione ed il collaudo, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 37. 3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. Art. 39 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 1. La Società Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 2. La Società Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Art. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per qualunque controversia che insorgesse sull'interpretazione e sulla esecuzione del presente capitolato e degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, nessuna esclusa né eccettuata, che non si sia potuta definire con accordo diretto o con accettazione, da parte della Ditta, delle determinazioni definitive adottate dalla Società, le parti eleggono quale unico competente il Foro di Verona. Pagina 25 di 25