Dott. Roberto Pace
S. Polo 2666 - 30125 Venezia
0368-642197
AUTOSTRADA
BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA S.p.A.
FORNITURA DEL FABBISOGNO DI ELEMENTI DI BARRIERA DI
SICUREZZA PER LA COSTITUZIONE DI SCORTE OPERATIVE PRESSO I
DEPOSITI DELLA SOCIETA’
PERIODO DI FORNITURA 27 MESI
CAPITOLATO D’ONERI
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INDICE
Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO D’ONERI ............................................................................. 4
Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO ........................................................................................ 4
Art. 3 – DESIGNAZIONE DELLA FORNITURA ................................................................................ 5
Art. 4 - DURATA E MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ..................................... 6
Art. 5 - DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO................................................ 6
Art. 6 - SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI....................................................................... 7
Art. 7 - CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA .................................................................................................. 7
Art. 8 - ELEZIONE DI DOMICILIO...................................................................................................... 7
Art. 9 - RAPPRESENTANZA DELLA DITTA DURANTE L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA7
Art. 10 - ORDINI DELLA SOCIETÀ .................................................................................................... 8
Art. 11 - PERSONALE DELLA DITTA ................................................................................................ 9
Art. 12 - MACCHINE ............................................................................................................................. 9
Art. 13 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'A DITTA ............................................................... 9
Art. 14 - VERBALE D’ASSUNZIONE IN CARICO DELA FORNITURA ED INIZIO ATTIVITA’12
Art. 15 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE. PENALITÀ PER I RITARDI ................................ 12
Art. 16 - DANNI DA FORZA MAGGIORE. ....................................................................................... 13
Art. 17 - ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA........................................... 13
Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA ................................................................................................ 14
Art. 19 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA .............................................. 14
Art. 20 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE........................................................................................ 15
Art. 21 - ASSICURAZIONE A CARICO DELLA DITTA.................................................................. 16
Art. 22 - CONTABILITA'..................................................................................................................... 16
Art. 23 - PAGAMENTI......................................................................................................................... 16
Art. 24 – CERTIFICATO FINALE ...................................................................................................... 17
Art. 25 - PREZZI UNITARI ................................................................................................................. 17
Art. 26 - FORNITURE NON PREVISTE NELL'ELENCO PREZZI UNITARI ................................ 17
Art. 27 - DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA’ ........................................................................ 18
Art. 28 - REVISIONE DEI PREZZI ..................................................................................................... 18
Art. 29 - RISERVE DELLA DITTA..................................................................................................... 18
Art. 30 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO ..................................... 19
Art.. 31 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO "RESPONSABILITA' SOCIALE” ............... 19
Art. 32 - CONDIZIONI D’ACCETTAZIONE E PROVE DI CONTROLLO...................................... 20
Art. 33 – VERBALE DI ULTIMAZIONE FORNITURA E CERTIFICATO FINALE ...................... 20
Art. 34 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA ................................................................................... 21
Art. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .................................................................................... 21
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Art. 36 - RECESSO UNILATERALE' DELLA SOCIETA'................................................................. 23
Art. 37 - SUBAPPALTO....................................................................................................................... 23
Art. 38 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO ...................................................... 25
Art. 39 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI............................................................................ 25
Art. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. ......................................................................... 25
(13 giugno 2001: quinta stesura, messa a p
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Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO D’ONERI
1. Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura relativa alla
manutenzione delle barriere di sicurezza autostradali esistenti, che
comprende il ripristino di danni localizzati e l’adeguamento di tratti non
significativi, operazioni che consentono l’impiego delle tipologie
preesistenti, come previsto dal DM LL.PP. n° 223 del 18/02/92 e
successive modifiche ed integrazioni. Pertanto l'appalto ha per oggetto la
fornitura, per il periodo di 27 mesi, di tutti gli elementi di barriere di
sicurezza stradale, corrispondenti a quelli esistenti, di assorbitori d’urto e
di pannelli di rete elettrosaldata, per soddisfare il fabbisogno della
manutenzione e della sostituzione di tratti danneggiati in seguito ad
eventi.
Le condizioni ed i patti relativi alla fornitura, nonché la natura, le
caratteristiche tecniche ed il numero dei vari elementi, sono indicati nel
presente Capitolato d’Oneri e negli elaborati di progetto, parti integranti
del contratto di fornitura.
La fornitura degli elementi delle strutture sopra descritte, deve essere
effettuata franco i depositi della Società, compreso lo scarico dagli
automezzi e l’accatastamento, che attualmente sono ubicati presso il
Centro di Manutenzione di Sommacampagna, ed in Viale Serenissima
all’esterno dell’Autostazione di Vicenza Est, ed in altri siti che saranno
indicati dalla Direzione dell’esecuzione del contratto all’atto delle singole
forniture.
2. Le prestazioni oggetto del capitolato d’oneri dovranno essere eseguite, nel
rispetto dei verbali di consegna parziale e delle istruzioni della Direzione
dell'esecuzione del contratto, in conformità agli standard qualitativi e
prestazionali, alla determinazione delle quantità
e alle regole di
misurazione stabiliti dal presente capitolato e alle disposizioni tutte, ed
all’elenco di offerta prezzi che ne fa parte integrante e sostanziale,
secondo le regole dell’arte, e in aderenza a tutte le specifiche di qualità e
modalità esecutive contrattualmente stabilite o ordinate.
Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo complessivo della fornitura per il periodo di 27 mesi risulterà
dall’offerta presentata dalla Ditta in sede di gara a mezzo della “Lista delle
Categorie delle Forniture” ed è compreso entro Euro 2.506.200,30 (diconsi
Euro duemilionicinquecentoseimiladuecento/30) secondo la temporalità di
massima sottoriportata:
anno 2007
anno 2008
anno 2009
Importo complessivo
Euro
Euro
Euro
Euro
500.961,70
1.002.619,30
1.002.619,30
2.506.200,30
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Le quantità delle singole voci esposte nella “Lista delle Categorie delle
Forniture”, allegato 7) al progetto, sono state desunte dai dati statistici del
triennio precedente in relazione ai fatti accidentali verificatisi in quel periodo
ed incrementate del tasso di aumento registrato.
Pertanto l’importo delle singole voci costituenti la fornitura potrà variare in
più o in meno per effetto di variazioni quantitative che si verificheranno
effettivamente nel periodo di validità del presente contratto e che saranno
ordinate di volta in volta dalla Direzione dell’esecuzione del contratto con le
modalità di seguito esposte.
Tale circostanza non costituisce pretesto per nessuna variazione delle
condizioni contrattuali previste nel presente Capitolato d’Oneri.
La Ditta espressamente conferma che nella formulazione dei prezzi unitari,
ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi cui sarà soggetta per la
particolare natura della fornitura, come descritti nel presente Capitolato
d’Oneri.
Art. 3 – DESIGNAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura sarà eseguita in conformità a quanto previsto nel presente
Capitolato d’Oneri, nell’allegato n. 4 “SezioniTipo” e con le modificazioni che
potranno emergere durante l'esecuzione della fornitura, ordinate dalla
Direzione dell’esecuzione del contratto.
In particolare la consegna, prevista nell’arco di 27 mesi, a partire dalla data
del “Verbale di Inizio Fornitura”, sarà suddivisa in consegne frazionate
scaglionate a cadenza semestrale, come meglio indicato nei successivi
articoli, ma in ogni caso secondo le indicazioni che saranno ordinate dalla
Direzione dell’esecuzione del contratto.
La forma e le principali dimensioni dell'insieme e delle singole parti della
fornitura, il numero dei singoli elementi, sono quelli evidenziati negli allegati:
•
N 3 “SEZIONI TIPO DELLE STRUTTURE ESISTENTI”
•
N 6 “COMPUTO METRICO”
L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre
categorie di forniture.
Preliminarmente alla produzione del materiale, la Ditta dovrà eseguire un
rilievo di precisione nei tratti autostradali ove è posata la barriera di
sicurezza con un corrente inferiore da Sommacampagna a Padova EST e nei
tratti ove è posata la barriera di sicurezza con due correnti inferiori da
Sommacampagna a Brescia Ovest, al fine di verificare la corrispondenza dei
singoli elementi in opera ai disegni allegati, perché in ogni caso gli elementi
di barriera metallica forniti dovranno corrispondere agli elementi di barriera
metallica che sono in opera.
Tutti gli elementi forniti, ad eccezione dei bulloni e delle piastrine copriasola, dovranno riportare chiaramente leggibile anche dopo la zincatura, la
punzonatura “ AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA – PADOVA”
come specificato dall’art. 1 delle Prescrizioni Tecniche all.to n° 3;
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Art. 4 - DURATA E MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 45, comma 7, 89,
del regolamento generale D.P.R. 554/99 e 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006 ed ha durata di mesi 27.
2. I prezzi offerti nell’offerta prezzi espressa dall’aggiudicatario costituiscono
i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità fornite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono
alla fornitura posta a base di gara.
Art. 5 - DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Formeranno parte integrante del contratto d’appalto i seguenti
documenti:
a) la Lista delle Categorie delle Forniture, con i prezzi offerti dalla Ditta
Appaltatrice;
b) il presente Capitolato d’Oneri corredato dalle Norme Tecniche;
c) le Prescrizioni Tecniche ed Esecutive;
d) tutti gli elaborati di progetto.
2. Poiché le forniture contemplate nel presente Capitolato d’Oneri rientrano
tra quelle elencate nella Circolare del Ministero LL.PP. 16.05.1996
n.2357 “Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della
circolazione stradale”, con la quale sono impartite direttive riguardo la
rispondenza dei prodotti forniti a precisi criteri di qualità, saranno
richieste all’impresa le dichiarazione e certificazioni indicate nella
medesima norma.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in
materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163;
b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, per quanto applicabile;
c) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n°
145;
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico estimativo.
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Art. 6 - SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI
1.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria i costi di stipulazione e le spese
di bollo del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, e quelle delle copie
degli allegati.
2.
Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria le spese di bollo degli atti
di contabilità, nonché di tutti i documenti relativi alla gestione del
contratto.
3.
Il contratto, avendo per oggetto prestazioni di fornitura soggetta all'IVA,
dovrà essere registrato per effetto degli art. 5, 6, e 38 del D.P.R. 26.10.72
n° 634 solo in caso d'uso, con imposta fissa a carico della Ditta
aggiudicataria.
Art. 7 - CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
1. Saranno oggetto di trattamento informatico o manuale, da parte della
Società, i dati conferiti dall’Aggiudicatario ai fini della stipula del
presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
2. Si ritengono realizzati i presupposti per l’esenzione del consenso
dell’interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Art. 8 - ELEZIONE DI DOMICILIO
1. A tutti gli effetti del contratto, l’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio
presso ... ,Via...,n...., località....; il domicilio della Società è presso la sua
sede legale in Verona.
2. Il suindicato domicilio legale viene eletto e mantenuto per tutta la durata
del contratto fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e
costituisce il luogo dove la Società e la Direzione di esecuzione del
contratto dovranno indirizzare i Verbali di consegna parziale, notificare
eventuali Ordini di Servizio, atti amministrativi e recapitare qualsiasi
altra comunicazione attinente il contratto.
Art. 9 - RAPPRESENTANZA DELLA DITTA DURANTE
L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1.
All'atto della stesura del Verbale d’Inizio Fornitura, descritto al
successivo art. 14, la Ditta è tenuta a nominare un proprio incaricato
che rappresenterà la Ditta stessa durante tutto lo svolgimento del
contratto.
A tale incaricato la Direzione Tecnica comunicherà a tutti gli effetti gli
ordini verbali e scritti inerenti il contratto.
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2.
L’incaricato di cui al precedente comma sarà titolato a rappresentare il
legale rappresentante della Ditta limitatamente alla conduzione tecnica
dell’esecuzione delle forniture, al ricevere e al fare eseguire le
disposizioni verbali della Direzione dell'esecuzione del contratto e gli
Ordini di Servizio, all’intervenire, in contraddittorio, alle misurazioni e
alle verifiche tutte le volte che lo richiederà la Direzione dell'esecuzione
del contratto.
3.
Quando l’incaricato di cui al primo comma ritenga che le disposizioni
verbali ricevute rientrino tra quelle da impartire per iscritto, sarà suo
obbligo farne immediata richiesta scritta, non potendo, altrimenti, in
nessun’evenienza invocare a propria discolpa la mancanza di
disposizioni da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto per il
solo fatto che esse non furono impartite per iscritto.
4.
Il legale rappresentante della Ditta fornitrice è altresì tenuto
comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso
temporanea assenza o d’impedimento, sostituisca l’incaricato di cui
primo comma, e a comunicare, inoltre, tempestivamente, in caso
cessazione del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
a
di
al
di
Art. 10 - ORDINI DELLA SOCIETÀ
1.
La Direzione dell'esecuzione del contratto impartirà alla Ditta
disposizioni per l'esecuzione delle forniture attraverso Verbali di
Consegna parziale redatti, in duplice esemplare, trasmessi, per il
tramite di lettera raccomandata con A.R. e anticipati via fax al
domicilio della Ditta, la quale, entro 5 giorni, dovrà ritrasmetterne, a
sua volta per il tramite di raccomandata con A.R., alla Direzione
dell'esecuzione del contratto un esemplare, firmato per ricevuta ed
accettazione.
2.
I Verbali di Consegna Parziale della Fornitura di cui al precedente
comma riportanti un numero progressivo conterranno la descrizione
delle forniture da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro
esecuzione, nonché eventuali disposizioni particolari ed il richiamo alle
penali prestabilite.
3.
La Ditta fornitrice è comunque tenuta a dare immediata attuazione
alle disposizioni ed agli ordini, a partire dal momento del ricevimento
della comunicazione via fax, sia che riguardino la fornitura di
materiale, sia il rifiuto o la sostituzione di materiali già ricevuti, salva
la facoltà di sollevare osservazioni e riserve, come previsto al
successivo art.29.
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Art. 11 - PERSONALE DELLA DITTA
1.
La Ditta dovrà provvedere alla fornitura avvalendosi di personale
idoneo, di provata capacità, formato ed informato e adeguato
numericamente alle necessità ed agli obblighi assunti, nonché dotato
di idonei macchinari operativi, attrezzature e DPI individuali e/o
collettivi.
2.
La Ditta risponderà dei danni causati dall’inidoneità, dall’imperizia o
dalla negligenza del personale impiegato, oltre che di quelli ascrivibili a
mala fede o frode del personale stesso nell’uso dei materiali e /o
attrezzature.
3.
La Direzione dell'esecuzione del contratto si riserva il diritto di chiedere
l’allontanamento dai luoghi di intervento, motivato da ragioni di
indisciplina, imperizia o grave negligenza. di qualunque addetto,
senza rispondere delle conseguenze.
Art. 12 - MACCHINE
1.
Tutti i mezzi d’opera da impiegare nell’esecuzione della fornitura
dovranno essere in linea con le più moderne tecnologie, in grado di
eseguire a perfetta regola d'arte le forniture richieste, perfettamente
funzionanti e in ottime condizioni.
2.
Le macchine saranno rifiutate dalla Società nel caso non rispondano ai
seguenti requisiti, oltre a quanto specificato nelle Prescrizioni Tecniche
e Esecutive:
a) essere automezzi (anche se per trasporto cose) adibiti a portare
attrezzi;
b) essere stati collaudati presso la M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e
dei Trasporti in Concessione) per la circolazione su strade ed
autostrade;
c) essere dotati di carta di Carta di Circolazione aggiornata.
Art. 13 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'A DITTA
Oltre a quelli derivanti dalle disposizioni previste nelle clausole del presente
capitolato d’oneri e in quelle degli allegati che, ai sensi dell’art.5, ne fanno
parte integrante e sostanziale, sono a carico della Ditta esecutrice gli
obblighi ed oneri seguenti, i cui costi sono da
intendersi tutti ed
indistintamente compresi nel corrispettivo contrattuale.
a) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed
altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà
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intervenire in corso di esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, per
la tutela materiale, morale e fisica dei lavoratori. La Ditta dovrà in ogni
momento, a semplice richiesta della Società, dimostrare di avervi
provveduto. In caso di inosservanza, accertata dalla Società o ad essa
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Società medesima contesterà alla
Ditta fornitrice l’inadempienza, se del caso segnalandola all’Ispettorato del
Lavoro, e potrà procedere all’assolvimento di tale obbligo in luogo
dell’affidatario, avvalendosi sugli importi degli stati di avanzamento
maturati o maturandi e sulle garanzie prestate.
b) L'attuazione,
nei
confronti
dei
lavoratori
dipendenti
occupati
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto e, se cooperative,
anche nei confronti dei soci, di condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla
data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori,
nonché l’obbligo di rispettare le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo
applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente
stipulato. I su indicati contratti collettivi obbligano la di Ditta anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso la stessa non sia
aderente alle associazioni sindacali o di categoria o receda da esse.
c) La vigilanza al fine che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle
norme di cui sopra da parte d’eventuali subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dalla
Società non esime in alcun modo la Ditta dalla suddetta responsabilità.
d) L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumità degli addetti alle forniture, e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati.
e) Lo sgombero, a forniture eseguite, dalle zone interessate di ogni opera
provvisionale, materiale residuo, detriti, ecc.
f)
I gli oneri e le spese per l'esecuzione delle prove che la Direzione
dell’esecuzione del contratto riterrà di far eseguire sul materiale fornito, ivi
compresi il prelievo ed il trasporto ai laboratori autorizzati dei campioni
prelevati in contraddittorio don la D.E.C., nonché la fornitura di ogni
strumentazione che si rendesse necessaria a tal fine e il reintegro degli
elementi prelevati come campionatura da sottoporre alle prove di
laboratorio;
g)
il pagamento delle spese derivanti da misure, analisi ed esami di
laboratorio necessari ad accertare la corrispondenza dei materiali forniti,
prodotti o impiegati alle prescrizioni tutte del presente capitolato e degli
allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale;
h) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di
trasporto impiegati per le consegne dei materiali;
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i) la segnalazione alla Direzione dell’esecuzione del contratto del domicilio e
del numero di telefono del responsabile della Ditta di cui all'art. 9 del
presente Capitolato Speciale d'Appalto;
j) l'esecuzione del rilievo preliminare di l’art.3;
k) il mantenimento a deposito e la custodia del materiale approntato, ma non
ancora consegnato nei centri di Manutenzione designati;
l) la fornitura, senza oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi unitari contenuti in
elenco, di eventuali nastri centinati per tratti in curva ed in prossimità dei
tratti di barriera rimovibile, nonché dei montanti di altezza diversa da
quell’indicata nei disegni di progetto o da quella prevista in base ai rilievi
eseguiti dalla Ditta stessa;
m) la punzonatura dei pezzi costituenti la barriera come specificato dall’art.
1 delle prescrizioni Tecniche all.to 3;
n) la presentazione delle fideiussioni bancarie e/o assicurative come previsto
nell'art. 19;
o) tutti gli adempimenti tecnico - amministrativi ed economici qualora parte
della fornitura risultasse coperta da brevetto industriale valido; in tal
senso la Ditta solleva la Società appaltante da ogni e qualsiasi
responsabilità ed onere che potrebbe insorgere in conseguenza di tale
situazione.
La Società, in proposito, rende edotto che la Ditta titolare dei sottoelencati
brevetti di invenzione industriale ha confermato la propria volontà a
rinunciare alla proposizione di azioni di difesa di detti brevetti nei
confronti delle Imprese che dovessero risultare aggiudicatarie di forniture
del sistema di sicurezza “3N” con esclusiva limitazione al tratto
autostradale Brescia-Padova:
1) n° 1225678 dispositivo per il supporto di barriere stradali in metallo,
che in caso d’urto dissipa energia e mantiene il nastro della barriera
nella corretta posizione di lavoro;
2) n° 1225679 sistema di collegamento di accoppiamento meccanico ad
assorbimento di energia, atto a consentire deformazioni graduali,
controllate e predeterminate delle parti connesse quando sono
sottoposte a sollecitazioni meccaniche di entità ordinaria e
straordinaria;
3) n° 1232689 dispositivo per il supporto in opera di barriere stradali di
metallo e/o d’altro adatto materiale, che in caso d’urto dissipa energia
con azioni differenziate e che dispone il nastro della barriera stessa
nella corretta posizione di lavoro.
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Art. 14 - VERBALE D’ASSUNZIONE IN CARICO DELA FORNITURA ED INIZIO
ATTIVITA’
1. Subito dopo l’avvenuta aggiudicazione approvata dalla Società, la
Direzione dell’esecuzione del contratto convocherà la Ditta aggiudicataria
per la firma del Verbale di Inizio Fornitura, anche in pendenza della
stipula del Contratto di fornitura, con le riserve di legge, come previsto
all’art.337 della Legge 20.03.1865, n°2248, allegato F, e secondo quanto
stabilito dall’art. 129 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554. In tal caso la
Direzione dell'esecuzione del contratto terrà conto di quanto sarà fornito,
al fine di liquidarne il corrispettivo alla Ditta esecutrice, nel caso non si
addivenisse alla stipula del contratto.
2. Qualora la Ditta esecutrice non si presenti nel giorno stabilito per la
redazione del verbale di inizio fornitura, le sarà assegnato un termine
perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Società avrà diritto o di non
stipulare o, laddove l’assunzione di inizio fornitura avvenga
successivamente alla stipula del contratto, di risolverlo ai sensi
dell’art.35.
Art. 15 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE. PENALITÀ PER I RITARDI
1. Nel verbale di inizio fornitura saranno indicati i periodi di tre settimane
ognuno (ventuno giorni naturali consecutivi) nei quali è frazionata
semestralmente la fornitura, ed entro i quali dovranno essere forniti gli
elementi della barriera di sicurezza stradale, indicati dalla Direzione
dell’esecuzione del contratto a mezzo di appositi Verbali di Consegna
parziale sottoscritti.
I periodi di tre settimane (ventuno giorni naturali consecutivi) cadauno,
avranno di norma cadenza semestrale e validità per i 27 mesi di durata
del contratto.
La Direzione dell’esecuzione del contratto si riserva, in ogni momento, la
possibilità di modificare le quantità ed i tempi indicati nel Verbale di
Inizio Fornitura, per eventuali sopravvenute esigenze oppure per far
fronte a situazioni di emergenza.
Le modifiche avverranno a mezzo di Ordini di Servizio che prevederanno i
nuovi tempi e le nuove quantità di singoli elementi da fornire.
Le variazioni indicate negli Ordini di Servizio saranno accettate dalla
Ditta aggiudicataria senza nessuna richiesta di particolari oneri per
nessun titolo.
2. La Ditta comunicherà alla Società, a mezzo di raccomandata A.R., la data
nella quale ritiene di avere completato la fornitura tramite l'ultima
consegna di ogni periodo, per le relative constatazioni da parte della
Direzione dell’esecuzione del contratto.
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3. La Direzione dell’esecuzione del contratto potrà disporre una o più
sospensioni della fornitura. La Ditta rinuncia espressamente ad avanzare
pretese per indennizzi a tale titolo, ed avrà diritto al solo spostamento del
termine di ultimazione della fornitura pari alla durata della sospensione.
4. Con riferimento al tempo contrattuale stabilito in tre settimane, pari a
ventuno giorni naturali consecutivi, per l'esecuzione delle singole frazioni
della fornitura, in caso di ritardo nell’ultimazione della stessa, la Ditta sarà
soggetta ad una penale pecuniaria, pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo
contrattuale, per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto della Società
Appaltante di chiedere il risarcimento dei maggiori danni conseguenti al
turbamento del traffico ed al ritardo o alla sospensione dei lavori di ripristino
della barriera di sicurezza danneggiata. Analoga penale sarà applicata per
ogni giorno di ritardo nella consegna di materiali ordinati con appositi
Ordini di Servizio.
5. Le penali di cui al presente articolo saranno addebitate ed escusse
contemporaneamente all'emissione dei singoli stati di avanzamento.
Art. 16 - DANNI DA FORZA MAGGIORE.
1. La Ditta fornitrice non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie
o danni che avvengano durante il corso delle forniture.
2. Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore questi devono
essere denunciati, per telefax, dalla Ditta alla Direzione di esecuzione del
contratto, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal
verificarsi dell’evento dannoso.
3 L’indennizzo per i danni è limitato all’importo delle operazioni necessarie
per il ripristino delle forniture, valutate ai prezzi ed alle condizioni di
contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di utensili, di attrezzi
di cantiere e di mezzi d’opera.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa della Ditta fornitrice.
Art. 17 - ONERI DIRETTI E COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA.
L’appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri della sicurezza che deve
sostenere e che sono stati valutati e ricompresi nei singoli prezzi unitari
offerti.
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Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 l'offerta da
presentare per l'affidamento dell'esecuzione della fornitura per il periodo
di 27 mesi è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per
cento) dell'importo della fornitura a base d'asta, da presentare mediante
fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del D.L.gs. 1/9/1993 n° 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e
conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n° 123. Tale cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena d’esclusione,
da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fidejussione, con la
quale un fidejussore s’impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria
definitiva di cui al successivo art. 19.
Art. 19 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una
garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva. Detta garanzia
fidejussoria deve contenere le seguenti condizioni particolari:
a) Rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale:
- Al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del
Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato
in solido con il debitore principale fino a quando la Società non
dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore
stesso;
- All’onere di un tempestiva e diligente escussione del debitore stesso
di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
b) Sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
Società.
c) Impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a
versare l’importo della cauzione a semplice richiesta della Società
senza alcuna riserva.
2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o
assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a
dodici mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione delle forniture;
essa è presentata in originale alla Società prima della formale
sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta rispetto alle risultanze
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della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno.
4. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno della Ditta La Società ha il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto alla Ditta per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di
norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed
in caso d’inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere alla Ditta; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non
è integrata in caso d’aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo originario.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del
soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’articolo
113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
7. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento della fornitura ai sensi dell’articolo 113, comma 3 del
D.Lgs. 163/2006.
Art. 20 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 18 è ridotto al 50
per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai
sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, purchè riferiti
univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 19 è ridotto al 50
per cento per la Ditta in possesso delle medesime certificazioni di cui al
precedente comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui
al comma 1 e 2 sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di
cui al comma 1 sia comprovato dalla Ditta capogruppo mandataria.
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Art. 21 - ASSICURAZIONE A CARICO DELLA DITTA
Trattandosi di appalto di fornitura non sono previste, ai sensi dell'art. 129
del D.Lgs. 163/2006 garanzie e coperture assicurative a carico della Ditta.
Art. 22 - CONTABILITA'
1. La contabilità delle prestazioni oggetto della presente fornitura sarà
convenzionalmente tenuta secondo le modalità di cui alle disposizioni del
titolo XI - capi I, II e III del D.P.R. n° 554/99, per quanto applicabili alla
specifica natura delle prestazioni oggetto del contratto.
2. La Direzione dell'esecuzione del contratto nel procedere delle prestazioni,
provvederà a rilevare in contraddittorio con la Ditta le quantità e farà
luogo alla compilazione degli stato di avanzamento e dei relativi certificati
di pagamento. Solo dopo tale procedura la Ditta potrà emettere il
relativo titolo di spesa.
Art. 23 - PAGAMENTI
1. Il pagamento della fornitura sarà effettuato al termine di ogni frazione di
fornitura semestrale o ordinata con apposito Verbale di Consegna
parziale a seguito della compilazione di uno stato di avanzamento della
fornitura da emettere entro 45 giorni dalla data di ultimazione della
fornitura stessa.
2. Il pagamento del suddetto importo, che sarà effettuato entro 60
giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della relativa
fattura della Ditta fornitrice, sarà subordinato anche alla
presentazione da parte della Ditta di una fideiussione bancaria e/o
assicurativa per un valore pari al 30% dell'importo da pagare, che
sarà svincolata all'emissione del certificato di regolare fornitura.
3. Con l'emissione del certificato di regolare fornitura che avverrà entro
sei mesi dalla data di ultimazione di ogni singola fornitura e comunque
al ricevimento dei risultati delle prove cui saranno sottoposti campioni di
materiali prelevati in contraddittorio, si procederà anche alla
corresponsione delle trattenute di garanzia.
4. Il rappresentante legale della Ditta è tenuto a presentarsi nel giorno
stabilito dalla Direzione di esecuzione del contratto per la firma della
contabilità. Eventuali ritardi imputabili alla Ditta modificheranno i
termini indicati nei precedenti comma.
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Art. 24 – CERTIFICATO FINALE
Con l'emissione del certificato finale che avverrà entro sei mesi dalla data
di ultimazione totale della fornitura, e comunque non prima al ricevimento
dei risultati delle prove cui saranno sottoposti campioni di materiali prelevati
in contraddittorio, si procederà anche alla corresponsione della cauzione
definitiva oltre a quanto previsto dal precedente art. 23 relative all’ultima
fornitura che sarà corrisposta nei 60 giorni successivi alla data di
approvazione da parte della società del certificato finale.
Art. 25 - PREZZI UNITARI
1. Le forniture saranno compensate esclusivamente con i prezzi unitari,
comprensivi degli oneri sulla sicurezza, offerti dalla Ditta con la
compilazione della Lista delle Categorie delle Forniture.
Tali prezzi sono da considerarsi fissi ed invariabili fino alla completa
ultimazione della fornitura.
2. I prezzi di elenco comprendono la fornitura del sicurvia, il trasporto e lo
scarico in cantiere e l’accatastamento presso i luoghi indicati dalla
Direzione Tecnica; sono comprensivi inoltre di tutti gli oneri ed obblighi a
carico della Ditta specificati nel presente Capitolato ed in particolare
nell’art. 13.
Art. 26 - FORNITURE NON PREVISTE NELL'ELENCO PREZZI UNITARI
1. La Società ha la facoltà di apportare le modificazioni che reputerà
opportune e convenienti, a suo esclusivo giudizio ai singoli elementi della
fornitura. In particolare potranno essere richieste forniture aggiuntive
per costituire ulteriori scorte di magazzino presso i siti indicati dalla
Società.
2. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né ad alcuna proroga al
termine di consegna, ma soltanto alla contabilizzazione ai prezzi unitari
offerti con la Lista delle Categorie, delle eventuali differenze in più o in
meno sui quantitativi delle forniture rispetto al progetto.
3. Per l'esecuzione di forniture non previste o per le quali non si abbiano
corrispondenti prezzi nell'Elenco, si procederà alla determinazione di
nuovi prezzi con le norme previste all’art. 136 del D.P.R. 21/12/1999 n.
554.
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Art. 27 - DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA’
Le quantità elle forniture saranno determinate in base a quanto riportato
negli articoli precedenti.
Art. 28 - REVISIONE DEI PREZZI
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.
1664, 1° Comma, del Codice Civile.
2. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006 qualora il prezzo dei singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto
al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4quarter dello stesso art. 26, si fa luogo a compensazione, in aumento o
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.
Art. 29 - RISERVE DELLA DITTA
1. Quando la Ditta fornitrice intenda avanzare richieste o pretese alla
Società, dovrà, a pena di decadenza, iscrivere domande o riserve sul
primo atto contabile che le verrà presentato per la sottoscrizione,
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
suo pregiudizio.
2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare le riserve
devono contenere, a pena di inammissibilità la precisa quantificazione
delle somme che la Ditta fornitrice ritiene le siano dovute. Qualora
l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva la Ditta ha l’onere di provvedervi, sotto pena di
decadenza, entro il termine di 15 giorni.
3. Le riserve non espressamente confermate sul certificato di collaudo di
fornitura redatto si intendono abbandonate.
4. La Ditta fornitrice, fatte valere le proprie ragioni durante il corso delle
forniture nel modo anzidetto, è comunque tenuta ad uniformarsi sempre
alle disposizioni della Direzione di esecuzione del contratto, senza poter
sospendere o ritardare la regolare fornitura, quale che sia la
contestazione o la riserva di ordine tecnico o economico che essa inscriva
negli atti contabili, rispondendo la stessa Ditta di tutti i danni derivanti
alla Società dai suoi comportamenti omissivi o dilatori.
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Art. 30 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO
1. La Ditta esecutrice, per la specificità dei luoghi di lavoro, in cui è dato di
operare, è tenuta a prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura
presenti nelle aree di fornitura, al fine di adottare tutti i necessari
provvedimenti ed accorgimenti per la prevenzione degli infortuni per la
tutela dei lavoratori.
2. La Ditta esecutrice provvederà inoltre a:
a) portare prevalentemente a conoscenza di tutti i propri dipendenti tutti
i rischi rilevati nei luoghi e/o connessi alle forniture da porre in atto;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i
mezzi personali di protezione individuale appropriati o prescritti per i
rischi connessi con le prestazioni e con le operazioni da effettuare;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con
le prescrizioni vigenti;
d) informare immediatamente la Direzione di esecuzione del contratto in
caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a
tutte le incombenze prescritte dalla legge;
3. E’ fatto obbligo alla Ditta fornitrice di far rispettare ad eventuali
subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente
articolo e segnatamente quanto disposto dal comma 3 dell'art. 36 bis
della legge 04/08/2006 n.° 248.
Art.. 31 - SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO "RESPONSABILITA' SOCIALE”
1. L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio
ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che
disciplinano i seguenti requisiti della norma SA 8000:2001 sulla
Responsabilità Sociale:
- non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il ‘lavoro obbligato’;
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni
corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adeguare l’orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di
lavoro.
A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi
che tutelano i lavoratori della ditta appaltatrice e di eventuali
subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili
previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro matricola (o
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documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite
mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto
individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per
lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.
2. La Ditta è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive
modifiche e integrazioni, le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere nonché le misure per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui
all'art. 36 bis della legge 04/08/2006 n.° 248.
Art. 32 - CONDIZIONI D’ACCETTAZIONE E PROVE DI CONTROLLO
1. I materiali o prodotti da impiegare per le forniture oggetto di contratto
dovranno corrispondere ai requisiti ed alle caratteristiche stabilite nelle
leggi e regolamenti vigenti e nelle “Prescrizioni tecniche e esecutive”.
2. La Ditta esecutrice è tenuta a prestarsi, in ogni tempo, e a insindacabile
giudizio della Direzione di esecuzione del contratto, a prove sui materiali
o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il
prelievo, la formazione e l'invio dei campioni per gli opportuni controlli ed
esami ai laboratori autorizzati, che la Società si riserva di indicare, e il
cui operato è fin d’ora riconosciuto valido dalle parti.
3. I campioni verranno prelevati in contraddittorio tra Direzione di
esecuzione del contratto e la Ditta esecutrice. Laddove la ditta,
tempestivamente preavvertita, non si presenti al campionamento di cui al
precedente comma, se ne darà comunque corso alla presenza di due
testimoni, anche dipendenti della Società.
4. Entro i 15 giorni dal ricevimento degli esiti delle prove di cui al co.2 la
Società comunica alla Ditta fornitrice il rifiuto di tutta la partita da cui
proviene il campione risultato non conforme e ordina alla Ditta, a cura e
spese della stessa, la sostituzione del materiale fornito.
Art. 33 – VERBALE DI ULTIMAZIONE FORNITURA E CERTIFICATO FINALE
Al termine dell’ultima fornitura verrà redatto il verbale di ultimazione della
fornitura . Entro 60 giorni dalla data di emissione del suddetto verbale verrà
emesso il certificato finale. Tale tempo sarà in ogni caso subordinato
all’acquisizione da parte della Direzione di esecuzione del contratto dei
certificati di laboratorio attestanti la regolarità della fornitura.
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Art. 34 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA
1. La Ditta è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle
condizioni di contratto e della perfetta esecuzione delle forniture
affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute
nel contratto e nei suoi allegati che ne formano parte integrante e
sostanziale, e negli elaborati di progetto, sono da essa riconosciute idonee
al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce,
comunque, la sua responsabilità.
2. La Ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla
Società, o da terzi, in dipendenza dell’esecuzione della fornitura ed a
sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone
che la rappresentano, nonostante l’obbligo della Ditta stessa di
ottemperare agli ordini che la Direzione di esecuzione del contratto avrà
emanato.
3. La responsabilità della Ditta è estesa agli eventuali danni diretti ed
indiretti provocati nel corso delle forniture a sopra o sottoservizi di varia
natura, presenti nelle zone di consegna, e la Ditta dovrà rispondere
direttamente agli Enti gestori anche delle conseguenze e dei danni
lamentati per temporanea interruzione del servizio.
4. La Ditta dovrà tenere indenne e sollevare la Società da ogni
responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto
il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso
obbligo per la Ditta stessa di rispondere in proprio ed in modo esclusivo
verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di
risarcimento.
Art. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Società appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione della fornitura;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore di esecuzione del
contratto riguardo ai tempi di fornitura o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione
dela fornitura;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme
di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;
e) sospensione dele forniture o mancata ripresa della stessa da parte
dell’appaltatore senza giustificato motivo;
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f) rallentamento dela fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale
da pregiudicare la consegna delle forniture nei termini previsti dal
contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dei lavori;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore di esecuzione del contratto
o dal responsabile della commessa.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore,
dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto, la comunicazione della decisione
assunta dalla Società appaltante è fatta alla Ditta nella forma dell'ordine
di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento
dello stato di consistenza delle forniture.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore di esecuzione del
contratto e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza della fornitura con l'inventario dei materiali, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto, come pure in caso di fallimento della
Ditta, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Società appaltante, nel
seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo della
fornitura di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo della fornitura
posta a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
l’ammontare
lordo
della
fornitura
eseguita
dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
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1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo
netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l’esecuzione della
fornitura e l’importo netto dello stesso risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di
appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata
con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Società appaltante per effetto della
ritardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di
pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilità e collaudo della fornitura, dei maggiori interessi per il
finanziamento della fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione della fornitura alla data prevista dal contratto
originario.
Art. 36 - RECESSO UNILATERALE' DELLA SOCIETA'
E' facoltà della Società di risolvere in qualsiasi momento il contratto,
mediante il pagamento sia delle forniture eseguite, sia del valore dei
materiali utili ed approntati in stabilimento, oltre al decimo dell'importo delle
forniture non eseguite, escluso ogni altro compenso.
Art. 37 - SUBAPPALTO
1. Tutte le forniture, ai sensi dell'articolo 118, comma 2 del D.Lgs
163/2006, sono subappaltabili a scelta dell' operatore economico, ferme
restando le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, e come di seguito
specificato:
a) è vietato il subappalto della fornitura per una quota superiore al 30
per cento, in termini economici, dell’importo della fornitura;
2. l’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della
Società appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti di fornitura
opere che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere
autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di
subappalto presso la Società appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative forniture
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il
subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto
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presso la Società appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla
stessa Società appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alla
categoria e all’importo della fornitura da realizzare in subappalto o in
cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti
previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del
contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore
deve produrre alla Società appaltante la documentazione necessaria
agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità
di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo
12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è
vietato, a prescindere dall’importo della relativa fornitura, qualora per
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Società
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione
è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Società appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto.
4. L’affidamento della fornitura in subappalto o in cottimo comporta i
seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per le forniture affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20 per cento;
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e sono responsabili, in
solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
5. Le presenti
temporanei.
disposizioni
si
applicano
anche
ai
raggruppamenti
6. La fornitura affidata in subappalto non possono essere oggetto di
ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a
sua volta i lavori.
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S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA
Art. 38 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione della fornitura oggetto di subappalto,
sollevando la Società appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione delle forniture subappaltate.
2. Il direttore di esecuzione del contratto e il capo commessa per
l'esecuzione ed il collaudo, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni
previste dal precedente art. 37.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità
Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 39 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Società Appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa
Società appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. La Società Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo
né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà
ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Art. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Per qualunque controversia che insorgesse sull'interpretazione e sulla
esecuzione del presente capitolato e degli allegati che ne fanno parte
integrante e sostanziale, nessuna esclusa né eccettuata, che non si sia
potuta definire con accordo diretto o con accettazione, da parte della Ditta,
delle determinazioni definitive adottate dalla Società, le parti eleggono quale
unico competente il Foro di Verona.
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