COMUNE DI FARA IN SABINA PROVINCIA DI RIETI COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° Data 35 07/11/2013 Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SUI SERVIZI - TARES. L'anno DUEMILATREDICI , il giorno SETTE , del mese di NOVEMBRE , alle ore 11.00 Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in ed in sessione ordinaria prima convocazione nella Presente Presente BASILICATA DAVIDE S PERUGINI WALTER S CORRADINI GIACOMO S BENEDETTI ILARIO S PINZARI MAURO S LORENZINI MARIA TERESA S BERTINI FABIO S BRUCCHIETTI GIAN PIERO N LA TORRE ANTONINO S PICCHI GABRIELE N FRATINI SIMONE S SIMONETTI DANIELA S TESTA EMANUELE S DESIDERI GAETANO N MARINANGELI MARCO S GIOVANNINI CLAUDIO N Presenti n. 12 Assenti n. 4 Verbalizza il Segretario Generale a ciò designato a norama dello Statuto Comunale. Partecipa il Segretario Generale Dott.DI ASCENZI TULLIO Il Presidente Sig. TESTA EMANUELE , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a norma dello Statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto. CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 1 di 32 RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE SIMONETTI ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE PICCHI presenti n. 12 presenti n. 13 OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti solidi urbani e sui servizi – TARES IL CONSIGLIO COMUNALE o o o o o o o o Visto l'articolo 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che istituisce, a decorrere dal 01 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; Precisato che, a decorrere dalla medesima data sono stati soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; Richiamato in particolare il comma 22 del predetto articolo 14 che stabilisce che: “Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n. 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) La disciplina delle riduzioni tariffarie; c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo”; Dato atto che le prescrizioni di cui ai sopra riportati punti d) ed e) sono introdotte nella proposta di regolamento allegata; Dato atto che per l'anno 2013 le scadenze ed il numero delle rate di versamento del tributo sono già fissate dal Comune, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 lettera a) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2013; Atteso che le agevolazioni sono, ai sensi del comma 19 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, “ iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa”; Precisato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o si uso pubblico per un periodo inferiore a 183 giorni, viene istituita una tariffa giornaliera, che viene determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla categoria di attività non domestica aumentata del 50% e viene commisurata ai metri quadrati di superficie occupati; Dato atto che ai sensi del comma 28 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, continua ed CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 2 di 32 o o o o o essere applicato, sull'importo del tributo dovuto, il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia; Dato atto, altresì, che l'articolo 17 del presente Regolamento disciplina, ai sensi del comma 13 del predetto articolo 14, la maggiorazione da erogare all'Erario, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune; Dato atto che l'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 prevede che: “a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro giorni 30 dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”; Visto l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n, 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; Visto, altresì, l'articolo 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della L. 448/2001, che stabilisce che il termine per l'approvazione e/o modificazione dei regolamenti comunali relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; Vista la Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 che ha prorogato al 30 settembre 2013 l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; o Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 articolo 8 che ha prorogato al 30 novembre 2013 l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; Vista la delibera di Giunta Comunale n. 236 del 29/10/2013 con la quale veniva nominato il Dott. Nicola Cinosi Funzionario Responsabile della TARES “ Tributo sui rifiuti e sui servizi “ o Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo sui rifiuti solidi urbani e sui servizi – TARES - in base all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ed alla Legge 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; o Visto lo Statuto comunale; o Visto il Regolamento di contabilità; o Visto il Regolamento di Organizzazione Amministrativa; oVisti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile della Ragioneria; o Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Simonetti e Picchi), resi per alzata di mano CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 3 di 32 DELIBERA 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente Regolamento; 2) Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, denominato TARES composto da n. 34 articoli numerati progressivamente dal numero 1 al numero 34, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dalla data del 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della L. 448/2001; 4) Di determinare le tariffe annualmente, con successiva ed apposita deliberazione; 5) Di pubblicare la presente delibera con l'allegato regolamento sul sito Web del Comune di Fara in Sabina; TribGC16approvazioneregtares CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 4 di 32 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Indice Articolo 1 ................................................................................................................................................... 4 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 2 ................................................................................................................................................... 4 SOGGETTO ATTIVO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 3 ................................................................................................................................................... 4 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 4 .................................................................................................................................................... SOGGETTO PASSIVO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 5 ................................................................................................................................................... 4 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 6 ................................................................................................................................................... 4 LOCALI ED AREE SCOPERTTE SOGGETTE AL TRIBUTO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 7 ................................................................................................................................................... 4 CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 5 di 32 ................................................................................................................................................... 4 Articolo 8 ................................................................................................................................................... 4 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ................................................................................................................................................... 4 Articolo 9 ................................................................................................................................................... 4 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ................................................................................................................................................... 4 Articolo 10 ................................................................................................................................................... 4 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA ................................................................................................................................................... 4 Articolo 11 ................................................................................................................................................... 4 PIANO FINANZIARIO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 12 ................................................................................................................................................... 4 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 13 ................................................................................................................................................... 4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E LA CLASSIFICAZIONE DELE UTENZE DOMESTICHE ................................................................................................................................................... 4 Articolo 14 ................................................................................................................................................... 4 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ................................................................................................................................................... 4 Articolo 15 ................................................................................................................................................... 4 TRIBUTO GIORNALIERO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 16 ................................................................................................................................................... 4 TRIBUTO PROVINCIALE ................................................................................................................................................... 4 CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 6 di 32 Articolo 17 ................................................................................................................................................... 4 MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI ................................................................................................................................................... 4 Articolo 18 ................................................................................................................................................... 4 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 19 ................................................................................................................................................... 4 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DI INIZIO,VARIAZIONE E CESSAZIONE ................................................................................................................................................... 4 Articolo 20 ................................................................................................................................................... 4 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ................................................................................................................................................... 4 Articolo 21 ................................................................................................................................................... 4 RISCOSSIONE ................................................................................................................................................... 4 Articolo 22 ................................................................................................................................................... 4 RIMBORSI E COMPENSAZIONI ................................................................................................................................................... 4 Articolo 23 ................................................................................................................................................... 4 IMPORTI MINIMI ................................................................................................................................................... 4 Articolo 24 ................................................................................................................................................... 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................................................................................................................................... 4 Articolo 25 ................................................................................................................................................... 4 VERIFICHE ................................................................................................................................................... 4 Articolo 26 CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 7 di 32 ................................................................................................................................................... 4 ACCERTAMENTI ................................................................................................................................................... 4 Articolo 27 ................................................................................................................................................... 4 SANZIONI ................................................................................................................................................... 4 Articolo 28 ................................................................................................................................................... 4 RISCOSSIONE COATTIVA ................................................................................................................................................... 4 Articolo 29 ................................................................................................................................................... 4 CONTENZIOSO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 30 ................................................................................................................................................... 4 ACCERTAMENTO CON ADESIONE ................................................................................................................................................... 4 Articolo 31 ................................................................................................................................................... 4 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ................................................................................................................................................... 4 Articolo 32 ................................................................................................................................................... 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ................................................................................................................................................... 4 Articolo 33 ................................................................................................................................................... 4 NORMA DI RINVIO ................................................................................................................................................... 4 Articolo 34 ................................................................................................................................................... 4 NORME TRANSITORIE E FINALI ................................................................................................................................................... 4 CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 8 di 32 Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 istituisce e disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Fara in Sabina, a partire dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 stabilendo in particolare condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione. 2) L'entrata disciplinata ha natura tributaria ed è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (raccolta,spazzamento,trasporto,recupero,smaltimento) e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili (sicurezza,manutenzione,illuminazione, rifacimento manto stradale). Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO 1) Il tributo è dovuto al Comune di Fara in Sabina in relazione ai locali ed alle aree scoperte assoggettabili al tributo medesimo la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, nel suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, compresa la parte della stessa eventualmente esclusa o esente dal tributo. 2) In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultavano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno in cui il tributo si riferisce salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione. Articolo 3 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 1) Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibite e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2) Ai fini del presente regolamento si intende per: a) LOCALI: Tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizio; CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 9 di 32 b) AREE SCOPERTE: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi,terrazze, portici, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi c) UTENZE DOMESTICHE: le superfici adibite a civile abitazioni con le relative pertinenze e accessori d) UTENZE NON DOMESTICHE: tutte le restanti superfici, le attività commerciali, artigianali, industriali e professionali e le attività produttive in genere. ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO 1) Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative di cui al successivo articolo 6), con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2) Per le parti condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3) Il tributo può essere corrisposto anche dal possessore a titolo di proprietà o usufrutto in nome e per conto dei conduttori e degli affittuari dei locali e delle aree. In tal caso sono a carico del possessore gli obblighi relativi al tributo. 4) Nel caso di immobili tenuti a disposizione, di utilizzi di durata non superiore a mesi 6 nel corso dell'anno solare, di autorimesse e cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad una abitazione, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree scoperte operative a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione. 5) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune mentre per i locali ed aree scoperte operative utilizzate in modo esclusivo, il tributo è dovuto dal singolo occupante o detentore delle medesime. ARTICOLO 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO 1) Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che oggettivamente possono ritenersi non idonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso come di seguito specificato: CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 10 di 32 a) UTENZE DOMESTICHE: - Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattali, da ascensori o montacarichi; - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore; - Le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di servizi di rete (acqua,gas,energia elettrica) e prive di arredi; - Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze,permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; - Superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri; - Aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni come parcheggi o posti auto scoperti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande terrazze e porticati non chiusi; - Aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non sono detenute ed occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini b) UTENZE NON DOMESTICHE: - I locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti a proprie spese fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7) comma 1) del presente regolamento; - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, celle frigorifere, locali di essicazione; - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento di bestiame e le serre a terra; - Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno; - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; - Aree adibite al solo deposito di materiale in disuso; CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 11 di 32 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; - Per gli impianti di distribuzione di carburanti le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse all'uso con recinzioni visibili, aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; - Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive all'aperto, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad uso diverso quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - Gli edifici adibiti in via prevalente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluso in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto e i locali utilizzati per attività non strettamente connessi al culto stesso; - Rientrano nell'esclusione anche le superfici delle strutture pubbliche adibite alle sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per la terapia e la riabilitazione fisica, oltre ai reparti o luoghi di degenza di pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali; - Sono esclusi, inoltre, le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni nella L. 31/2008; 2) Le condizioni di non applicabilità del tributo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi rilevabili da idonea documentazione 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione ARTICOLO 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO 1) Sono soggette al tributo: a) Le unità abitative predisposte all'uso anche se di fatto non utilizzate considerando tali quelle dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete ( acqua,gas,energia elettrica) e con presenza di arredi; CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 12 di 32 b) Le utenze non domestiche provviste di rilascio da parte degli Enti competenti di atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile; 2) Sono altresì soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) : - Le utenze domestiche con presenza di arredi e non collegate a servizi di rete (acqua, gas,energia elettrica) - Le cantine e le autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica che non corrisponde a nessuna utenza abitativa; - Le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti e indipendentemente all'allacciamento alle utenze; 3) Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibito la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale. 4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, non comporta esonero o riduzione del tributo. ARTICOLO 7 CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO 1) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella: ATTIVITA' TIPOGRAFIE / STAMPERIE/ VETRERIE/ FOTOGRAFI FALEGNAMERIE AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI / CARROZZERIE/FABBRI LAVANDERIE E TINTORIE PARRUCCHIERI / ESTETICA GOMMISTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI AMBULATORI MEDICI, DENTISTICI (non facenti parte di quelle già indicate all'articolo 5) lettera b) comma 12) E VETERINARI CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 13 di 32 RIDUZIONE 20% 30% 30% 15% 15% 30% 20% 20% Per le utenze non comprese nel succitato elenco che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta. 2) Qualora, il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, per utenze con diritto di riduzione per lo smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità o qualità, verrà applicata una riduzione del 15%. 3) Per poter usufruire della riduzione prevista dal precedente comma, gli interessati devono fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizione come contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. In mancanza di regolare documentazione, la riduzione della superficie tassabile non potrà essere applicata. 4) Ai fini del riconoscimento delle predette riduzioni gli interessati devono presentare copia dei contratti annuali entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento del pagamento del tributo. ARTICOLO 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 1) In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. 2) Per gli immobili già dichiarati, il Comune di Fara in Sabina assume per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella propria banca dati dichiarate o accertate ai fini TARSU; 3) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore. 4) In caso di variazione o modifiche delle unità immobiliari, i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione completa di dati catastali, di visura e di planimetria aggiornata. ARTICOLO 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2) La tariffa è commisurata alle qualità e quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999. CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 14 di 32 3) Alla tariffa si applica una maggiorazione, pari a € 0,30, modificabile in aumento dal Comune fino a 0,40, per metro quadro di superficie assoggettabile allo stesso, costituente la componente servizi del tributo. 4) La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario ed è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativa alla stessa annualità ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 5) Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. 6) Tuttavia in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate, ove necessario, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 per il ripristino degli equilibri di bilancio. ARTICOLO 10 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 1) La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione. 2) Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e quelle non domestiche e quest'ultime a loro volte suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come riportato dall'allegato 1 del presente regolamento. 3) La determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. 4) Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce altresì la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche indicando il criterio adottato e fornendo idonea motivazione dei valori scelti utilizzando i coefficienti previsti dall'allegato 1 al DPR 158/1999 CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 15 di 32 ARTICOLO 11 PIANO FINANZIARIO 1) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale. 2) Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all'importo corrisposto al Comune, deve essere sottratto. 3) Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. 4) Nel Piano finanziario successivo deve essere riportato lo scostamento tra il gettito a preventivo e a consuntivo del tributo sui servizi, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) Per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili,ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligenze, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato. 5) Nel Piano finanziario devono essere inoltre indicate le somme relative ad eventuali crediti diventati inesigibili ARTICOLO 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto l'inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 2) Le variazioni che comportano un aumento o una diminuzione del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e verranno conteggiati a conguaglio ARTICOLO 13 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 16 di 32 1) Ai sensi del D.P.R. 158/1999, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare. 2) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale. Devono inoltre essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare ma hanno fissa dimora presso la medesima utenza (colf,badanti,conviventi) 3) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati temporaneamente altrove. 4) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 1 o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 5) Per le utenze domestiche tenute a disposizione di persone non residenti il numero dei componenti viene fissato in 2 unità e per le abitazioni tenute a disposizione di soggetti residenti (seconde case) il numero dei componenti viene fissato in una sola unità 6) Per le unità immobiliari pertinenziali od accessorie distintamente iscritte in catasto ed utilizzate a servizio dell'abitazione principale, verrà considerata per il calcolo della tariffa solo la quota fissa (KA). 7) Le utenze domestiche sono classificate secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, in sei categorie dal 1 a 6 componenti ed oltre come da tabella “A” allegata al presente regolamento. ARTICOLO 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 1) Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel D.P.R. 159/1999 in funzione della popolazione residente. Nel Comune di Fara in Sabina sono quelle indicate con la popolazione superiore a 5.000 abitanti. 2) Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti e comunque sempre entro i limiti fissati dal D.P.R. 158/1999 come da tabella “B” allegata al presente regolamento. 3) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al precedente comma, viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottate dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. 4) Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso. 5) Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 17 di 32 o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata viene applicata la tariffa corrispondente all'attività esercitata. ARTICOLO 15 TRIBUTO GIORNALIERO 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero 2) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiore a 183 giorni consecutivi nel corso dell'anno solare. 3) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50% e viene commisurata ai metri quadri di superficie occupati. 4) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nella tabella “3” allegata al presente regolamento, viene applicata la tariffa della categoria più analoga al tipo di attività svolta. 5) E' obbligo la presentazione dell'istanza da parte del soggetto passivo e l'autorizzazione è subordinata al pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvato con delibera di Consiglio Comunale n 92 del 29/10/1998 6) Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi - Occupazioni di aree scoperte per un massimo di 3 ore giornaliere; - Occupazioni per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a 3 ore; 7) Alla tariffa del tributo si applica la maggiorazione di 0,30 € di cui all'articolo 17 del presente regolamento e il tributo provinciale. ARTICOLO 16 TRIBUTO PROVINCIALE 1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti al pagamento del tributi giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 18 di 32 protezione ed igiene ambientale, di cui all'art 19 del D.gs n. 504/92 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (5%) esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versata dal Comune all'Amministrazione Provinciale. ARTICOLO 17 MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI 1) Alle superfici assoggettate al tributo comunale sui rifiuti, si applica una maggiorazione a parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili effettuati dal Comune. 2) La suddetta maggiorazione, pari a 0,30 € può essere modificabile in aumento dal Comune fino a 0,40 € per metro quadro di superficie assoggettabile al tributo. 3) Detta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche comprese quelle soggette al tributo giornaliero, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettabile. 4) Per l'anno 2013 la maggiorazione è riservata alla Stato. 5) Non si applica alla maggiorazione il tributo Provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs 504/92 6) Il gettito della maggiorazione non può essere destinato alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. ARTICOLO 18 RIDUZIONI AD AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO 1) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 2) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 19 di 32 riferimento e correlata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. 3) La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, del 20% per gli agriturismi e i frantoi. 4) Le riduzioni di cui ai precedenti commi cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 5) In favore di nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economiche, rilevate mediante il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), la tariffa è ridotta nel seguente modo: a) In presenza di I.S.E.E. compreso da € 0 e € 5.000,00, la tariffa è ridotta del 30%; b) In presenza di I.S.E.E. compreso da € 5.000,01 e € 7.500,00, la tariffa è ridotta del 20%; 6) Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che l'interessato presenti dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno domanda scritta in cui deve allegato il modello di dichiarazione sostituita unica delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e copia di un documento di riconoscimento. 7) Per poter continuare ad usufruire della presente agevolazione, il contribuente deve ogni anno dimostrare la propria situazione reddituale, mediante presentazione del modello sopra indicato. 8) In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni e/o riduzioni previste dal presente articolo, è prevista l'applicazione di una sola riduzione , la più conveniente per il contribuente. ARTICOLO 19 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE 1) I soggetti passivi del tributi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni, c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni di cui al punto b) Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall' ufficio anagrafe 2) La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all' articolo 4) del presente regolamento 3) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 20 di 32 essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori, o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione dai uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri. 4) Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine dell'acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità , agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, all'esercizio di qualsiasi attività anche se non occupati o utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale. ARTICOLO 20 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1) La dichiarazione iniziale deve essere presentata all'ufficio tributi entro il trentesimo giorno dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dall' ufficio stesso. 2) La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verifichino modificazione dei dati dichiarati. 3) La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al comma 1) 4) Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate e indica l'eventuale richiesta di esclusione nei casi di inutilizzabilità di cui al precedente articolo 5) per motivi oggettivi e documentati. 5) La dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) Per le utenze di soggetti residenti i dati identificativi dell'intestatario della scheda di famiglia (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) b) Per le utenze di soggetti non residenti i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, c) Il numero dei componenti il nucleo familiare e di eventuali co-occupanti. d) Il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà,casa a disposizione) e) La superficie assoggettabile al tributi, la destinazione d'uso dei locali e delle aree, i dati catastali, l'ubicazione dell'immobile, i dati del proprietario f) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione, g) La sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 21 di 32 6) La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) I dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale, codice fiscale, partita iva, codice ATECO dell'attività, sede legale) b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario d) Il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà) e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione, f) La sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni 7) La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente all'ufficio tributi oppure può essere inoltrata allo stesso: a) Attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, b) In allegato a messaggio di posta elettronica certificata sottoscritta con firma digitale Nei casi di trasmissione prevista dai precedenti punti a) b) fa fede la data di invio. 8) La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. 9) L'ufficio tributi in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, può invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 10) Qualora l'utente non proceda entro i termini previsti all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il comune attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata. 11) Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori 30 giorni per inoltrare la dichiarazione iniziale di variazione o di cessazione. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte. 12) Ai soggetti passivi che presentano dichiarazione di cessazione è dovuto il rimborso del tributo o il discarico dell'avviso di pagamento relativo alla restante parte dell'anno in cui si è verificata la cessazione. CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 22 di 32 13) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. 14) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso. ARTICOLO 21 RISCOSSIONE 1) Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al comune tramite bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (F24). 2) Il comune provvede all'invio ai soggetti passivi di un apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi e il tributo provinciale, l'ubicazione e lo superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della L. 212/2000. 3) Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali scadenti nel mese di Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre di ogni anno o in un'unica soluzione entro il mese di Marzo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'Euro superiore o inferiore in base a quanto previsto dal comma 166 art 1 della L. 296/2006. 4) Il comune provvede al riversamento alla provincia del tributo comunale secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. ARTICOLO 22 RIMBORSI E COMPENSAZIONI 1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla dati di pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2) Il comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 3) Su istanza del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 23 di 32 per gli anni successivi. La compensazione deve essere comunque approvata ed autorizzata dall'Ufficio Tributi e comunicata per iscritto al contribuente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 4) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. ARTICOLO 23 IMPORTI MINIMI 1) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, è inferiore a Euro 12,00 2) Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1). ARTICOLO 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1) A norma dell'articolo 14, comma 36, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. ARTICOLO 25 VERIFICHE 1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nella dichiarazione, il Comune può: a) utilizzare dati legittimamente acquisiti per altre finalità o contenuti in tutte le banche dati comunali e in quelle messe a disposizione dall' agenzia delle entrate e dall'agenzia del territorio. b) inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni. c) Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non altrimenti acquisibili dal Comune, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, con invito a restituirli compilati e firmati entro il CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 24 di 32 termine di 60 giorni dalla data di notificazione degli stessi. ARTICOLO 26 ACCERTAMENTI 1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedele o dei parziali o ritardati pagamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio , a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. 2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere altresì l' indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3) In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente come indicato nell'articolo 25) del presente regolamento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile 4) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a Euro 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 5) Sulle somme dovute a titolo di tributo in conseguenza alle violazioni sanzionabili, si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo. ARTICOLO 27 SANZIONI 1) Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle scadenze stabilite, si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 25 di 32 giorni, la sanzione oltre a quanto previsto in materia di ravvedimento, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2) Per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, anche relativamente ad uno solo dei locali o delle aree posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 3) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di € 50,00. 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro 60 giorni dalla notifica di richiesta di cui all'articolo 25 lettera c) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 5) Le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. 6) Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate secondo le modalità previste dal D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni. ARTICOLO 28 RISCOSSIONE COATTIVA 1) Le somme liquidate dal Comune a titolo di tributo comunale, tributo provinciale,sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge. 2) Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo. ARTICOLO 29 CONTENZIOSO CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 26 di 32 1) Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti secondo le disposizioni del D.Lgs. 546/1992. 2) Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. ARTICOLO 30 ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1) Ai sensi dell'articolo 50 della L. 449/1997 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle Entrate Comunali adottato con delibera di Consiglio Comunale n 79 del 17/09/1998 ARTICOLO 31 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 1) Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia. 2) L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Comune, che procede d'ufficio o dietro iniziativa del contribuente interessato, all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza. 3) Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione che in materia tributaria sussiste ogni qualvolta si voglia assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento eliminando così contenziosi inutili ed onerosi. 4) L'annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente quali avvisi di liquidazione, avviso di accertamento, atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo, il provvedimento di diniego di sgravi, rimborsi e agevolazioni. 5) Il provvedimento di annullamento in autotutela è comunicato all'interessato a mezzo CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 27 di 32 raccomandata con ricevuta di ritorno. ARTICOLO 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1) I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 ARTICOLO 33 NORMA DI RINVIO 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, nel regolamento statale previsto dall'articolo 14, comma 12, dello stesso D.L. 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, nel D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia ARTICOLO 34 NORME TRANSITORIE E FINALI 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013. 2) Alla data in vigore del presente regolamento è soppressa l'applicazione della Tassa sui rifiuti solidi urbani, fermo restando l'applicazioni di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso della tassa relativa alle annualità pregresse. CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 28 di 32 Allegato “A” UTENZE DOMESTICHE Ka (centro) Componenti nucleo famigliare Famiglie di 1 componente Famiglie di 2 componenti Famiglie di 3 componenti Famiglie di 4 componenti Famiglie di 5 componenti Famiglie di 6 o più componenti Non residenti o locali tenuti a disposizione Superfici domestiche accessorie Kb >5000 Abitan ti min max med 0,86 0,94 1,02 1,10 1,17 1,23 0,00 0,86 0,60 1,40 1,80 2,20 2,90 3,40 1,80 0,00 1,00 1,80 2,30 3,00 3,60 4,10 2,30 0,00 0,80 1,60 2,05 2,60 3,25 3,75 2,05 0,00 CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 29 di 32 Allegato “B” Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 Cinematografi e teatri 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5 Stabilimenti balneari 6 Esposizioni, autosaloni 7 Alberghi con ristorante 8 Alberghi senza ristorante 9 Case di cura e riposo 10 Ospedale 11 Uffici, agenzie, studi professionali 12 Banche ed istituti di eredito 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 30 di 32 16 Banchi di mercato beni durevoli 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 23 Mense, birrerie, amburgherie 24 Bar, caffè, pasticceria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28 Ipermercati di generi misti 29 Banchi di mercato generi alimentari 30 Discoteche, night-club CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 31 di 32 Prot. n° _24314 del 18 novembre 2013____ IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE F.TO DI ASCENZI TULLIO F.TO TESTA EMANUELE IL SEGRETARIO GENERALE F.TO: DI ASCENZI TULLIO Copia conforme all'originale Lì _18 novembre 2013 Cronologico N. 2421 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il Segretario Generale del Comune di Fara in Sabina ATTESTA che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line il 18 novembre 2013___________________ e per la durata 15 giorni. IL SEGRETARIO Lì ___18 novembre 2013________________________ GENERALE F.TO: DI ASCENZI TULLIO CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione: - è stata affissa all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 18 novembre 2013________________al____________ come prescritto dall'art. 124, comma 1 D.L.gs. n° 267/2000, senza reclami. IL SEGRETARIO GENERALE DI ASCENZI TULLIO ESECUTIVITA' Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA - che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.L.gs. n° 267/2000) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________________ - decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.L.gs. n° 267/2000) IL SEGRETARIO GENERALE DI ASCENZI TULLIO Dalla residenza comunale, lì _________________________ CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 32 di 32