COMUNE DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°
Data
35
07/11/2013
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E SUI SERVIZI - TARES.
L'anno DUEMILATREDICI , il giorno
SETTE
, del mese di NOVEMBRE
, alle ore 11.00
Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
ed in
sessione ordinaria
prima convocazione
nella
Presente
Presente
BASILICATA DAVIDE
S
PERUGINI WALTER
S
CORRADINI GIACOMO
S
BENEDETTI ILARIO
S
PINZARI MAURO
S
LORENZINI MARIA TERESA
S
BERTINI FABIO
S
BRUCCHIETTI GIAN PIERO
N
LA TORRE ANTONINO
S
PICCHI GABRIELE
N
FRATINI SIMONE
S
SIMONETTI DANIELA
S
TESTA EMANUELE
S
DESIDERI GAETANO
N
MARINANGELI MARCO
S
GIOVANNINI CLAUDIO
N
Presenti n.
12
Assenti n.
4
Verbalizza il Segretario Generale a ciò designato a norama dello Statuto Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.DI ASCENZI TULLIO
Il Presidente Sig. TESTA EMANUELE
,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a
norma dello Statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica
sull'argomento in oggetto.
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RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE SIMONETTI
ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE PICCHI
presenti n. 12
presenti n. 13
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti
solidi urbani e sui servizi – TARES IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visto l'articolo 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che istituisce, a decorrere dal 01 gennaio 2013, il
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
Precisato che, a decorrere dalla medesima data sono stati soppressi tutti i prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria,
compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
Richiamato in particolare il comma 22 del predetto articolo 14 che stabilisce che:
“Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n. 15 dicembre
1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del
tributo, concernente tra l'altro:
a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
b) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene
svolta;
e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo”;
Dato atto che le prescrizioni di cui ai sopra riportati punti d) ed e) sono introdotte nella
proposta di regolamento allegata;
Dato atto che per l'anno 2013 le scadenze ed il numero delle rate di versamento del
tributo sono già fissate dal Comune, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 lettera a) del
D.L. 8 aprile 2013 n. 35, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2013;
Atteso che le agevolazioni sono, ai sensi del comma 19 dell'articolo 14 del D.L.
201/2011,
“ iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata
da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si
riferisce l'iscrizione stessa”;
Precisato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, per i soggetti
che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o si uso
pubblico per un periodo inferiore a 183 giorni, viene istituita una tariffa giornaliera, che
viene determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla categoria di
attività non domestica aumentata del 50% e viene commisurata ai metri quadrati di
superficie occupati;
Dato atto che ai sensi del comma 28 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, continua ed
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o
essere applicato, sull'importo del tributo dovuto, il tributo provinciale di cui all'articolo
19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla
Provincia;
Dato atto, altresì, che l'articolo 17 del presente Regolamento disciplina, ai sensi del
comma 13 del predetto articolo 14, la maggiorazione da erogare all'Erario, a
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
Dato atto che l'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 prevede che:
“a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro giorni
30 dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione”;
Visto l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n, 296 (Finanziaria 2007) che
stabilisce che gli Enti Locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e
che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto, altresì, l'articolo 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come
sostituito dall'articolo 27, comma 8 della L. 448/2001, che stabilisce che il termine per
l'approvazione e/o modificazione dei regolamenti comunali relativi ai tributi locali, è
stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di previsione. I regolamenti, anche
se adottati successivamente, hanno comunque efficacia dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento del bilancio di previsione;
Vista la Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 2013,
n. 35 che ha prorogato al 30 settembre 2013 l'approvazione del bilancio di previsione
per l'anno 2013;
o
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 articolo 8 che ha prorogato al 30 novembre
2013 l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 236 del 29/10/2013 con la quale veniva
nominato il Dott. Nicola Cinosi Funzionario Responsabile della TARES “ Tributo sui
rifiuti e sui servizi “
o Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto
dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo sui rifiuti
solidi urbani e sui servizi – TARES - in base all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ed alla Legge
212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed
integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
o Visto lo Statuto comunale;
o Visto il Regolamento di contabilità;
o Visto il Regolamento di Organizzazione Amministrativa;
oVisti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U. Enti Locali) dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile della
Ragioneria;
o
Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Simonetti e Picchi), resi per alzata di mano
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DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente Regolamento;
2) Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui
servizi, denominato TARES composto da n. 34 articoli numerati progressivamente
dal numero 1 al numero 34, allegato al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;
3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dalla data del 1 gennaio 2013, data di istituzione del tributo, ai sensi dell'articolo 53,
comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'articolo 27,
comma 8, della L. 448/2001;
4) Di determinare le tariffe annualmente, con successiva ed apposita deliberazione;
5) Di pubblicare la presente delibera con l'allegato regolamento sul sito Web del
Comune di Fara in Sabina;
TribGC16approvazioneregtares
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
Indice
Articolo 1
................................................................................................................................................... 4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 2
................................................................................................................................................... 4
SOGGETTO ATTIVO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 3
................................................................................................................................................... 4
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 4
....................................................................................................................................................
SOGGETTO PASSIVO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 5
................................................................................................................................................... 4
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 6
................................................................................................................................................... 4
LOCALI ED AREE SCOPERTTE SOGGETTE AL TRIBUTO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 7
................................................................................................................................................... 4
CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO
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................................................................................................................................................... 4
Articolo 8
................................................................................................................................................... 4
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
................................................................................................................................................... 4
Articolo 9
................................................................................................................................................... 4
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
................................................................................................................................................... 4
Articolo 10
................................................................................................................................................... 4
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
................................................................................................................................................... 4
Articolo 11
................................................................................................................................................... 4
PIANO FINANZIARIO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 12
................................................................................................................................................... 4
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 13
................................................................................................................................................... 4
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E LA CLASSIFICAZIONE DELE UTENZE DOMESTICHE
................................................................................................................................................... 4
Articolo 14
................................................................................................................................................... 4
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
................................................................................................................................................... 4
Articolo 15
................................................................................................................................................... 4
TRIBUTO GIORNALIERO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 16
................................................................................................................................................... 4
TRIBUTO PROVINCIALE
................................................................................................................................................... 4
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Articolo 17
................................................................................................................................................... 4
MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI
................................................................................................................................................... 4
Articolo 18
................................................................................................................................................... 4
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 19
................................................................................................................................................... 4
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DI INIZIO,VARIAZIONE E CESSAZIONE
................................................................................................................................................... 4
Articolo 20
................................................................................................................................................... 4
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
................................................................................................................................................... 4
Articolo 21
................................................................................................................................................... 4
RISCOSSIONE
................................................................................................................................................... 4
Articolo 22
................................................................................................................................................... 4
RIMBORSI E COMPENSAZIONI
................................................................................................................................................... 4
Articolo 23
................................................................................................................................................... 4
IMPORTI MINIMI
................................................................................................................................................... 4
Articolo 24
................................................................................................................................................... 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE
................................................................................................................................................... 4
Articolo 25
................................................................................................................................................... 4
VERIFICHE
................................................................................................................................................... 4
Articolo 26
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................................................................................................................................................... 4
ACCERTAMENTI
................................................................................................................................................... 4
Articolo 27
................................................................................................................................................... 4
SANZIONI
................................................................................................................................................... 4
Articolo 28
................................................................................................................................................... 4
RISCOSSIONE COATTIVA
................................................................................................................................................... 4
Articolo 29
................................................................................................................................................... 4
CONTENZIOSO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 30
................................................................................................................................................... 4
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
................................................................................................................................................... 4
Articolo 31
................................................................................................................................................... 4
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
................................................................................................................................................... 4
Articolo 32
................................................................................................................................................... 4
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
................................................................................................................................................... 4
Articolo 33
................................................................................................................................................... 4
NORMA DI RINVIO
................................................................................................................................................... 4
Articolo 34
................................................................................................................................................... 4
NORME TRANSITORIE E FINALI
................................................................................................................................................... 4
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Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dall'articolo
52 del D.Lgs. 446/97 istituisce e disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Fara in Sabina,
a partire dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del
D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 stabilendo in particolare
condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2) L'entrata disciplinata ha natura tributaria ed è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani (raccolta,spazzamento,trasporto,recupero,smaltimento) e dei costi
relativi ai servizi comunali indivisibili (sicurezza,manutenzione,illuminazione, rifacimento manto
stradale).
Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO
1) Il tributo è dovuto al Comune di Fara in Sabina in relazione ai locali ed alle aree scoperte
assoggettabili al tributo medesimo la cui superficie insista, interamente o prevalentemente,
nel suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile,
compresa la parte della stessa eventualmente esclusa o esente dal tributo.
2) In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il
Comune nell'ambito del cui territorio risultavano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno in
cui il tributo si riferisce salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di
doppia imposizione.
Articolo 3
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
1) Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di
aree scoperte operative a qualunque uso adibite e anche se di fatto non utilizzati,
potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2) Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) LOCALI: Tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'interno,
anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizio;
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b) AREE SCOPERTE: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti
che non costituiscono locale, come tettoie, balconi,terrazze, portici, campeggi, cinema
all'aperto, parcheggi
c) UTENZE DOMESTICHE: le superfici adibite a civile abitazioni con le relative pertinenze e
accessori
d) UTENZE NON DOMESTICHE: tutte le restanti superfici, le attività commerciali, artigianali,
industriali e professionali e le attività produttive in genere.
ARTICOLO 4
SOGGETTO PASSIVO
1) Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative di
cui al successivo articolo 6), con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o
tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2) Per le parti condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, il
tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3) Il tributo può essere corrisposto anche dal possessore a titolo di proprietà o usufrutto in nome
e per conto dei conduttori e degli affittuari dei locali e delle aree. In tal caso sono a carico del
possessore gli obblighi relativi al tributo.
4) Nel caso di immobili tenuti a disposizione, di utilizzi di durata non superiore a mesi 6 nel corso
dell'anno solare, di autorimesse e cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad
una abitazione, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree scoperte
operative a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione.
5) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte
operative di uso comune mentre per i locali ed aree scoperte operative utilizzate in modo
esclusivo, il tributo è dovuto dal singolo occupante o detentore delle medesime.
ARTICOLO 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO
1) Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che oggettivamente
possono ritenersi non idonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso come
di seguito specificato:
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a) UTENZE DOMESTICHE:
-
Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattali, da ascensori o montacarichi;
-
Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano
ascensore;
-
Le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di servizi di
rete (acqua,gas,energia elettrica) e prive di arredi;
-
Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non
utilizzati, oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, in
seguito al rilascio di licenze,permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al
periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella
certificazione di fine lavori;
-
Superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
-
Aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni come parcheggi o posti auto
scoperti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande terrazze e
porticati non chiusi;
-
Aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non sono
detenute ed occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri
luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini
b) UTENZE NON DOMESTICHE:
-
I locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani
secondo le disposizioni normative vigenti a condizione che il produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti a proprie spese fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 7) comma 1) del presente regolamento;
-
Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos
e simili, celle frigorifere, locali di essicazione;
-
Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento di
bestiame e le serre a terra;
-
Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via
e al movimento veicolare interno;
-
Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
-
Aree adibite al solo deposito di materiale in disuso;
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-
Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti
industriali adibite a magazzini all'aperto;
-
Per gli impianti di distribuzione di carburanti le aree scoperte non utilizzate né
utilizzabili perché impraticabili o escluse all'uso con recinzioni visibili, aree su cui
insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via
esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
-
Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive all'aperto, fermo restando
l'imponibilità delle superfici destinate ad uso diverso quali spogliatoi, servizi igienici,
uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
-
Gli edifici adibiti in via prevalente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso,
escluso in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto e i locali utilizzati per attività
non strettamente connessi al culto stesso;
-
Rientrano nell'esclusione anche le superfici delle strutture pubbliche adibite alle sale
operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale
per la terapia e la riabilitazione fisica, oltre ai reparti o luoghi di degenza di pazienti
affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali;
-
Sono esclusi, inoltre, le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del
MIUR ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni nella L.
31/2008;
2) Le condizioni di non applicabilità del tributo devono essere indicate nella dichiarazione
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi rilevabili da
idonea documentazione
3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze
totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per
l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle
sanzioni per infedele dichiarazione
ARTICOLO 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO
1) Sono soggette al tributo:
a) Le unità abitative predisposte all'uso anche se di fatto non utilizzate considerando tali
quelle dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete ( acqua,gas,energia elettrica) e
con presenza di arredi;
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b) Le utenze non domestiche provviste di rilascio da parte degli Enti competenti di atti
autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile;
2) Sono altresì soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) :
-
Le utenze domestiche con presenza di arredi e non collegate a servizi di rete (acqua,
gas,energia elettrica)
-
Le cantine e le autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica
che non corrisponde a nessuna utenza abitativa;
-
Le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non
sono vuoti e indipendentemente all'allacciamento alle utenze;
3) Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibito la cui
superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione
temporanea dello stesso, non comporta esonero o riduzione del tributo.
ARTICOLO 7
CRITERI DI ESCLUSIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE
AL TRIBUTO
1) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di
regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'individuazione di queste ultime è
effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le
percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:
ATTIVITA'
TIPOGRAFIE / STAMPERIE/ VETRERIE/ FOTOGRAFI
FALEGNAMERIE
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI / CARROZZERIE/FABBRI
LAVANDERIE E TINTORIE
PARRUCCHIERI / ESTETICA
GOMMISTI
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
AMBULATORI MEDICI, DENTISTICI (non facenti parte di quelle già indicate
all'articolo 5) lettera b) comma 12) E VETERINARI
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RIDUZIONE
20%
30%
30%
15%
15%
30%
20%
20%
Per le utenze non comprese nel succitato elenco che hanno diritto all'agevolazione per la
produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di
produzione svolta.
2) Qualora, il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, per utenze
con diritto di riduzione per lo smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità o
qualità, verrà applicata una riduzione del 15%.
3) Per poter usufruire della riduzione prevista dal precedente comma, gli interessati devono
fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali non
assimilabili agli urbani e il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizione come
contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a
destinazione. In mancanza di regolare documentazione, la riduzione della superficie tassabile
non potrà essere applicata.
4)
Ai fini del riconoscimento delle predette riduzioni gli interessati devono presentare copia dei
contratti annuali entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento del pagamento del tributo.
ARTICOLO 8
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1) In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa, è data
per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile.
2) Per gli immobili già dichiarati, il Comune di Fara in Sabina assume per l'applicazione del
tributo, la superficie già presente nella propria banca dati dichiarate o accertate ai fini TARSU;
3) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è
maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
4) In caso di variazione o modifiche delle unità immobiliari, i soggetti passivi del tributo sono
tenuti a presentare una nuova dichiarazione completa di dati catastali, di visura e di
planimetria aggiornata.
ARTICOLO 9
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
2) La tariffa è commisurata alle qualità e quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 158/1999.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 14 di 32
3) Alla tariffa si applica una maggiorazione, pari a € 0,30, modificabile in aumento dal Comune
fino a 0,40, per metro quadro di superficie assoggettabile allo stesso, costituente la
componente servizi del tributo.
4) La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario ed è approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione
relativa alla stessa annualità ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5) Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma, si
applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6) Tuttavia in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le tariffe del tributo e
la maggiorazione possono essere modificate, ove necessario, entro il termine stabilito
dall'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 per il ripristino degli equilibri di bilancio.
ARTICOLO 10
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1) La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti e una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all'entità dei costi di gestione.
2) Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e quelle non domestiche e quest'ultime a
loro volte suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
come riportato dall'allegato 1 del presente regolamento.
3) La determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della
qualità del servizio fornito.
4) Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce altresì la ripartizione dei costi del
servizio tra le utenze domestiche e non domestiche indicando il criterio adottato e fornendo
idonea motivazione dei valori scelti utilizzando i coefficienti previsti dall'allegato 1 al DPR
158/1999
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 15 di 32
ARTICOLO 11
PIANO FINANZIARIO
1) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal
Consiglio Comunale.
2) Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari all'importo
corrisposto al Comune, deve essere sottratto.
3) Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si sono eventualmente verificati
rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4) Nel Piano finanziario successivo deve essere riportato lo scostamento tra il gettito a
preventivo e a consuntivo del tributo sui servizi, al netto della maggiorazione e del tributo
provinciale:
a) Per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili,ovvero da eventi
imprevedibili non dipendenti da negligenze, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al
gettito preventivato.
5) Nel Piano finanziario devono essere inoltre indicate le somme relative ad eventuali crediti
diventati inesigibili
ARTICOLO 12
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto l'inizio l'occupazione o la
detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché
debitamente e tempestivamente dichiarata.
2) Le variazioni che comportano un aumento o una diminuzione del tributo, producono effetto
dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e verranno conteggiati a conguaglio
ARTICOLO 13
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE
DOMESTICHE
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 16 di 32
1) Ai sensi del D.P.R. 158/1999, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata,
oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante
all'Anagrafe Comunale. Devono inoltre essere dichiarate le persone che non fanno parte del
nucleo familiare ma hanno fissa dimora presso la medesima utenza (colf,badanti,conviventi)
3) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati temporaneamente
altrove.
4) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 1 o più nuclei familiari, la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5) Per le utenze domestiche tenute a disposizione di persone non residenti il numero dei
componenti viene fissato in 2 unità e per le abitazioni tenute a disposizione di soggetti
residenti (seconde case) il numero dei componenti viene fissato in una sola unità
6) Per le unità immobiliari pertinenziali od accessorie distintamente iscritte in catasto ed
utilizzate a servizio dell'abitazione principale, verrà considerata per il calcolo della tariffa solo
la quota fissa (KA).
7) Le utenze domestiche sono classificate secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, in sei
categorie dal 1 a 6 componenti ed oltre come da tabella “A” allegata al presente regolamento.
ARTICOLO 14
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1) Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel D.P.R. 159/1999 in funzione
della popolazione residente. Nel Comune di Fara in Sabina sono quelle indicate con la
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2) Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di
produzione specifica di rifiuti e comunque sempre entro i limiti fissati dal D.P.R. 158/1999
come da tabella “B” allegata al presente regolamento.
3) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al precedente comma,
viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottate
dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4) Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che
presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso.
5) Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 17 di 32
o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata viene applicata la tariffa corrispondente
all'attività esercitata.
ARTICOLO 15
TRIBUTO GIORNALIERO
1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani, prodotti dai soggetti che occupano
o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo
giornaliero
2) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiore a 183
giorni consecutivi nel corso dell'anno solare.
3) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla
corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50% e viene commisurata ai
metri quadri di superficie occupati.
4) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nella tabella “3”
allegata al presente regolamento, viene applicata la tariffa della categoria più analoga al tipo
di attività svolta.
5) E' obbligo la presentazione dell'istanza da parte del soggetto passivo e l'autorizzazione è
subordinata al pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il
canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvato con delibera di Consiglio
Comunale n 92 del 29/10/1998
6) Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi
-
Occupazioni di aree scoperte per un massimo di 3 ore giornaliere;
-
Occupazioni per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di
durata superiore a 3 ore;
7) Alla tariffa del tributo si applica la maggiorazione di 0,30 € di cui all'articolo 17 del presente
regolamento e il tributo provinciale.
ARTICOLO 16
TRIBUTO PROVINCIALE
1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti al pagamento del
tributi giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 18 di 32
protezione ed igiene ambientale, di cui all'art 19 del D.gs n. 504/92
2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (5%) esclusa
la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versata dal Comune all'Amministrazione
Provinciale.
ARTICOLO 17
MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI
1) Alle superfici assoggettate al tributo comunale sui rifiuti, si applica una maggiorazione a
parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili effettuati dal Comune.
2) La suddetta maggiorazione, pari a 0,30 € può essere modificabile in aumento dal Comune fino
a 0,40 € per metro quadro di superficie assoggettabile al tributo.
3) Detta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche comprese quelle
soggette al tributo giornaliero, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie
assoggettabile.
4) Per l'anno 2013 la maggiorazione è riservata alla Stato.
5) Non si applica alla maggiorazione il tributo Provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs 504/92
6) Il gettito della maggiorazione non può essere destinato alla copertura del costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
ARTICOLO 18
RIDUZIONI AD AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO
1)
Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2)
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è
subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno precedente, di apposita istanza,
attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 19 di 32
riferimento e correlata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
3)
La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, del 20% per gli
agriturismi e i frantoi.
4)
Le riduzioni di cui ai precedenti commi cessano di operare alla data in cui vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5)
In favore di nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economiche, rilevate mediante
il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), la tariffa è ridotta
nel seguente modo:
a) In presenza di I.S.E.E. compreso da € 0 e € 5.000,00, la tariffa è ridotta del 30%;
b) In presenza di I.S.E.E. compreso da € 5.000,01 e € 7.500,00, la tariffa è ridotta del 20%;
6)
Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che l'interessato presenti dal 1° gennaio al
30 giugno di ciascun anno domanda scritta in cui deve allegato il modello di dichiarazione
sostituita unica delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all'anno precedente
a quello di presentazione della domanda e copia di un documento di riconoscimento.
7)
Per poter continuare ad usufruire della presente agevolazione, il contribuente deve ogni anno
dimostrare la propria situazione reddituale, mediante presentazione del modello sopra
indicato.
8)
In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni e/o
riduzioni previste dal presente articolo, è prevista l'applicazione di una sola riduzione , la più
conveniente per il contribuente.
ARTICOLO 19
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
1) I soggetti passivi del tributi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del
tributo e in particolare:
a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza,
b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni,
c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni di cui al punto b)
Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze
domestiche sono acquisite direttamente dall' ufficio anagrafe
2) La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all' articolo 4)
del presente regolamento
3) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 20 di 32
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori, o possessori, con vincolo di
solidarietà. La dichiarazione dai uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4) Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine dell'acquisizione del
punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità , agibilità, o
ogni altra autorizzazione o permesso, all'esercizio di qualsiasi attività anche se non occupati o
utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale.
ARTICOLO 20
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1) La dichiarazione iniziale deve essere presentata all'ufficio tributi entro il trentesimo giorno dal
momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi
modelli messi a disposizione dall' ufficio stesso.
2) La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verifichino modificazione dei dati dichiarati.
3) La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al
comma 1)
4) Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere
presentata per tutti gli immobili precisando l'unità principale e le relative pertinenze
collegate e indica l'eventuale richiesta di esclusione nei casi di inutilizzabilità di cui al
precedente articolo 5) per motivi oggettivi e documentati.
5) La dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione relativa alle utenze domestiche deve
contenere:
a) Per le utenze di soggetti residenti i dati identificativi dell'intestatario della scheda di
famiglia (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
b) Per le utenze di soggetti non residenti i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici,
c) Il numero dei componenti il nucleo familiare e di eventuali co-occupanti.
d) Il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà,casa a
disposizione)
e) La superficie assoggettabile al tributi, la destinazione d'uso dei locali e delle aree, i dati
catastali, l'ubicazione dell'immobile, i dati del proprietario
f) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o la cessazione,
g) La sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 21 di 32
6) La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione relativa alle utenze non domestiche
deve contenere:
a) I dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale, codice fiscale, partita iva, codice
ATECO dell'attività, sede legale)
b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza,
codice fiscale)
c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree,
nonché i dati del proprietario
d) Il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà)
e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o la cessazione,
f) La sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni
7) La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente all'ufficio tributi
oppure può essere inoltrata allo stesso:
a) Attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento,
b) In allegato a messaggio di posta elettronica certificata sottoscritta con firma digitale
Nei casi di trasmissione prevista dai precedenti punti a) b) fa fede la data di invio.
8) La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di
pagamento.
9) L'ufficio tributi in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni,
permessi o concessioni, può invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine
previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in
assenza di detto invito.
10) Qualora l'utente non proceda entro i termini previsti all'inoltro della dichiarazione iniziale, di
variazione o di cessazione, il comune attiva immediatamente la procedura per la modifica
d'ufficio al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
11) Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori 30
giorni per inoltrare la dichiarazione iniziale di variazione o di cessazione. Trascorso
inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.
12) Ai soggetti passivi che presentano dichiarazione di cessazione è dovuto il rimborso del tributo
o il discarico dell'avviso di pagamento relativo alla restante parte dell'anno in cui si è verificata
la cessazione.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 22 di 32
13) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il
tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver
continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo
è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero
d'ufficio.
14) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si
è verificato il decesso.
ARTICOLO 21
RISCOSSIONE
1) Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al comune tramite bollettino
di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (F24).
2) Il comune provvede all'invio ai soggetti passivi di un apposito avviso di pagamento contenente
l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi e il tributo
provinciale, l'ubicazione e lo superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la
destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le
scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo
7 della L. 212/2000.
3) Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali scadenti
nel mese di Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre di ogni anno o in un'unica soluzione entro il
mese di Marzo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi in
un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato
all'Euro superiore o inferiore in base a quanto previsto dal comma 166 art 1 della L. 296/2006.
4) Il comune provvede al riversamento alla provincia del tributo comunale secondo quanto
stabilito da specifiche disposizioni.
ARTICOLO 22
RIMBORSI E COMPENSAZIONI
1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il
termine di 5 anni dalla dati di pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.
2) Il comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3) Su istanza del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 23 di 32
per gli anni successivi. La compensazione deve essere comunque approvata ed autorizzata
dall'Ufficio Tributi e comunicata per iscritto al contribuente a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno
4) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data
dell'eseguito versamento.
ARTICOLO 23
IMPORTI MINIMI
1) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto,
comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, è inferiore a Euro 12,00
2) Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al
comma 1).
ARTICOLO 24
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1) A norma dell'articolo 14, comma 36, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 la Giunta
Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
ARTICOLO 25
VERIFICHE
1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nella
dichiarazione, il Comune può:
a) utilizzare dati legittimamente acquisiti per altre finalità o contenuti in tutte le banche dati
comunali e in quelle messe a disposizione dall' agenzia delle entrate e dall'agenzia del
territorio.
b) inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre
l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente
autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
c) Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non
altrimenti acquisibili dal Comune, comprese le planimetrie dei locali e delle aree
scoperte, ed a rispondere a questionari, con invito a restituirli compilati e firmati entro il
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 24 di 32
termine di 60 giorni dalla data di notificazione degli stessi.
ARTICOLO 26
ACCERTAMENTI
1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedele o dei parziali o
ritardati pagamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio , a pena di decadenza,
entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o
avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere
effettuato.
2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del
tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche
che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere altresì l' indicazione dell'ufficio presso il
quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel
merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo
giurisdizionale a cui è possibile presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui
effettuare il relativo pagamento.
3) In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente come indicato nell'articolo 25) del
presente regolamento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici
aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile
4) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente
dovuto, incluso di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a Euro 30,00, esclusa l'ipotesi di
ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
5) Sulle somme dovute a titolo di tributo in conseguenza alle violazioni sanzionabili, si applicano
gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
ARTICOLO 27
SANZIONI
1) Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle scadenze stabilite, si applica la sanzione
del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 25 di 32
giorni, la sanzione oltre a quanto previsto in materia di ravvedimento, è ulteriormente ridotta
ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2) Per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, anche relativamente
ad uno solo dei locali o delle aree posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del
tributo non versato con un minimo di € 50,00.
4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro 60 giorni dalla notifica
di richiesta di cui all'articolo 25 lettera c) del presente regolamento, si applica la sanzione
amministrativa da € 100,00 a € 500,00
5) Le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente
con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6) Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate secondo le modalità previste dal D.Lgs.
472/1997 e successive modificazioni.
ARTICOLO 28
RISCOSSIONE COATTIVA
1) Le somme liquidate dal Comune a titolo di tributo comunale, tributo provinciale,sanzioni ed
interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di
accertamento, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente nelle forme di legge.
2) Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
ARTICOLO 29
CONTENZIOSO
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 07/11/2013 - Pagina 26 di 32
1) Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, il titolo esecutivo, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto
tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere
proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti secondo le disposizioni del
D.Lgs. 546/1992.
2) Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di
notificazione dell'atto impugnato.
ARTICOLO 30
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1) Ai sensi dell'articolo 50 della L. 449/1997 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal vigente regolamento
comunale delle Entrate Comunali adottato con delibera di Consiglio Comunale n 79 del
17/09/1998
ARTICOLO 31
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
1) Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa
vigente in materia.
2) L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di
comportamento per il Comune, che procede d'ufficio o dietro iniziativa del contribuente
interessato, all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione
obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da
infondatezza.
3) Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un
atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse
pubblico alla sua eliminazione che in materia tributaria sussiste ogni qualvolta si voglia
assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione giusta e conforme alle regole
dell'ordinamento eliminando così contenziosi inutili ed onerosi.
4) L'annullamento in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che incidono
negativamente sulla sfera giuridica del contribuente quali avvisi di liquidazione, avviso di
accertamento, atto di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo, il provvedimento di
diniego di sgravi, rimborsi e agevolazioni.
5) Il provvedimento di annullamento in autotutela è comunicato all'interessato a mezzo
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raccomandata con ricevuta di ritorno.
ARTICOLO 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
ARTICOLO 33
NORMA DI RINVIO
1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni
contenute nell'articolo 14 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, nel regolamento statale
previsto dall'articolo 14, comma 12, dello stesso D.L. 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno
successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, nel D.P.R. 158/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché alle altre norme legislative e regolamentari
vigenti in materia
ARTICOLO 34
NORME TRANSITORIE E FINALI
1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.
2) Alla data in vigore del presente regolamento è soppressa l'applicazione della Tassa sui rifiuti
solidi urbani, fermo restando l'applicazioni di tutte le norme legislative e regolamentari per lo
svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso della tassa relativa alle
annualità pregresse.
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Allegato
“A”
UTENZE DOMESTICHE
Ka (centro)
Componenti nucleo famigliare
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più componenti
Non residenti o locali tenuti a disposizione
Superfici domestiche accessorie
Kb
>5000 Abitan ti
min
max
med
0,86
0,94
1,02
1,10
1,17
1,23
0,00
0,86
0,60
1,40
1,80
2,20
2,90
3,40
1,80
0,00
1,00
1,80
2,30
3,00
3,60
4,10
2,30
0,00
0,80
1,60
2,05
2,60
3,25
3,75
2,05
0,00
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Allegato “B”
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2
Cinematografi e teatri
3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5
Stabilimenti balneari
6
Esposizioni, autosaloni
7
Alberghi con ristorante
8
Alberghi senza ristorante
9
Case di cura e riposo
10
Ospedale
11
Uffici, agenzie, studi professionali
12
Banche ed istituti di eredito
13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
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16
Banchi di mercato beni durevoli
17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20
Attività industriali con capannoni di produzione
21
Attività artigianali di produzione beni specifici
22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23
Mense, birrerie, amburgherie
24
Bar, caffè, pasticceria
25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26
Plurilicenze alimentari e/o miste
27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28
Ipermercati di generi misti
29
Banchi di mercato generi alimentari
30
Discoteche, night-club
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Prot. n° _24314 del 18 novembre 2013____
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
F.TO DI ASCENZI TULLIO
F.TO TESTA EMANUELE
IL SEGRETARIO GENERALE F.TO: DI ASCENZI TULLIO
Copia conforme all'originale
Lì _18 novembre 2013
Cronologico N. 2421
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Generale del Comune di Fara in Sabina
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line il 18 novembre 2013___________________
e per la durata
15 giorni.
IL SEGRETARIO
Lì ___18 novembre 2013________________________
GENERALE F.TO: DI ASCENZI TULLIO
CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 18 novembre 2013________________al____________
come prescritto dall'art. 124, comma 1 D.L.gs. n° 267/2000, senza reclami.
IL SEGRETARIO GENERALE
DI ASCENZI TULLIO
ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.L.gs. n° 267/2000)
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________________
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.L.gs. n° 267/2000)
IL SEGRETARIO GENERALE
DI ASCENZI TULLIO
Dalla residenza comunale, lì _________________________
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COMUNE DI FARA IN SABINA