Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIRE LA CRISI D’IMPRESA. PROCESSI E STRUMENTI DI RISANAMENTO. A. DANOVI, A. QUAGLI TUTTI GLI STRUMENTI PER IMPARARE A CONOSCERE, AFFRONTARE E SUPERARE LA CRISI D’IMPRESA. CON SOFTWARE APPLICATIVO PER LA PREPARAZIONE DI UN PIANO INDUSTRIALE Il volume affronta in maniera ampia e articolata lo scottante tema della crisi aziendale con l’obiettivo di approfondirne ogni aspetto. Il testo affronta il tema del monitoraggio dell’eventuale stato di crisi in chiave preventiva, soffermandosi sugli strumenti di analisi. Analizza poi il bilancio di esercizio, sia nei suoi aspetti economici, patrimoniali e finanziari, sia inteso come elemento base per l’applicazione di modelli di previsione delle insolvenze. Dedica infine ampio spazio all’analisi strategica delle vie di risanamento con la definizione di un nuovo piano industriale, dell’action e business plan commentando alcuni casi di turnaround che hanno interessato importanti aziende italiane. Completa il Volume un CD con il software che consente l’inserimento di tutte le informazioni di natura quantitativa con il massimo grado di dettaglio per la generazione automatica dei prospetti di conto economico e stato patrimoniale riclassificati, il rendiconto finanziario, gli indici di bilancio, i modelli predittivi SCOPRI DI PIÙ www.shopwki.it/gestirecrisidimpresa www.shopwki.it/agenzie 02 824761 Nelle migliori librerie della tua città Y69EQCL di situazioni di default e le relative analisi grafiche. Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. n. 1 gennaio 2016 Bilancio&Reddito Bilancio d’esercizio La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata Le nuove regole che modificano le disposizione del codice civile in tema di bilancio di esercizio implicheranno cambiamenti significativi nella nota integrativa e nell’ampliamento delle deroghe per i bilanci in forma abbreviata. 7 Fiscalità d’impresa Disciplina del consolidato fiscale: ultimi interventi in materia Il Decreto ‘‘crescita e internazionalizzazione’’ estende il perimetro della fiscal unit mediante il coinvolgimento delle società estere. Il regime del consolidato fiscale viene accordato alle società sorelle italiane la cui consolidante risieda in uno Stato UE o aderente all’Accordo SEE con il quale l’Italia abbia concluso un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Il Decreto semplifica i requisiti di accesso al consolidato per i soggetti Ires non residenti in qualità di consolidanti per il tramite delle stabili organizzazioni e, inoltre, permette alle stabili organizzazioni di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo in qualità di consolidate. di Gianluigi Stella - Dottore Commercialista 12 Principi di redazione del bilancio D.Lgs. n. 136/2015: novità per gli intermediari IFRS Dopo un’analisi del contesto normativo in cui si inserisce, saranno approfondite le novità, ex D. Lgs n. 136/2015, che riguardano gli obblighi di redazione dei bilanci consolidati e il contenuto della relazione sulla gestione relativamente agli intermediari finanziari che applicano i principi contabili internazionali. Saranno infine descritte le documentazioni contabili che le succursali di banche e società finanziarie di altri paesi dovranno rendere disponibili. di Marco Lumeridi - Socio Mazars Italia S.p.A. DIRETTORE RESPONSABILE Giulietta Lemmi 20 REDAZIONE Paola Boniardi, Elena Rossi, Agnese Trentalance REALIZZAZIONE GRAFICA Ipsoa Aziende del settore idrico: al via l’unbundling contabile Il 2016 segna l’inizio dell’applicazione dell’unbundling contabile nel settore idrico, che comporterà notevoli cambiamenti nella tenuta quotidiana della contabilità generale ed analitica. Nel presente contributo si analizzeranno gli orientamenti finali diramati il 29 ottobre 2015 da parte dell’Autorità, confrontandoli con quanto previsto nel precedente Documento AEEGSI di luglio 2015. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 AMMINISTRAZIONE Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: IPSOA Servizio Clienti Casella Postale 12055 – 20120 Milano telefono 02.824761 – telefax 02.82476.799 EDITRICE Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI) Reddito d’impresa di Cristina Aprile e Roberto Aprile - Studio Aprile in Ravenna REDAZIONE Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Ipsoa Redazione Amministrazione&Finanza Casella Postale 12055 – 20120 Milano telefono 02.82476.085 – telefax 02.82476.227 e-mail Redazione.amministrazione [email protected] Sommario di Alberto Quagli - Università di Genova FOTOCOMPOSIZIONE Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 25 STAMPA GECA Srl - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 3 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. gennaio 2016 Governo d’impresa PUBBLICITÀ: db Consulting srl Events & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168 21100 Varese Tel. 0332 282160 Fax 0332 282483 e-mail: [email protected] www.db-consult.it Sommario Autorizzazione Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 618 del 16 dicembre 1985 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n. 1702 ABBONAMENTI Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02/824761; - e-mail: [email protected] www.ipsoa.it/servizioclienti Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com/ amministrazionefinanza Italia annuale: E 289,00 Estero annuale: E 578,00 Prezzo copia: E 30,00 Richiesta di abbonamento: scrivere o telefonare a: IPSOA, Ufficio vendite Casella postale 12055 20120 Milano Telefono 02.82 47 6.794 Telefax 02.82 47 6.403 DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento Il corrispettivo per l’abbonamento a questo 4 Crisi d’impresa Informativa e valutazione nella crisi d’impresa: le linee guida Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha recentemente emanato le Linee Guida in tema di ‘‘Informativa e valutazione nella crisi d’impresa’’: specifiche ed inedite ‘‘linee di indirizzo’’ che integrano la best practice per il corretto utilizzo degli istituti di superamento della crisi d’impresa. Il nuovo Documento, in particolare, ‘‘forgia’’ una definizione aziendalistica di ‘‘stato di crisi’’ ed individua gli strumenti diagnostici per l’intercettazione ed il relativo monitoraggio, suggerendo di predilegere - secondo una logica di reporting e di pianificazione a medio/lungo termine l’analisi ‘‘dinamica’’ dei cash flow e della capacita di adempimento attuale e prospettica. di Pietro Paolo Papaleo - Dottore Commercialista e revisore legali dei conti - Partner Pollio & Associati 35 Pianificazione e controllo Strategia Internazionalizzazione digitale: il web marketing a supporto dell’export aziendale L’articolo descrive un approccio strategico all’uso del web come fonte di informazioni: quale paese target? Dove investire? Che strumenti utilizzare? Grazie ad un metodo marketing oriented supportato dai tool digitali viene presentato un percorso per cogliere maggiori opportunità di sviluppo verso i mercati esteri grazie al web. 41 di Federico Canuti - Lovemark s.r.l. Finanza aziendale Tesoreria SEPA end-date 2: istruzioni per l’uso La scadenza di febbraio 2016, stabilita dal Regolamento UE n. 260/2012, si sta rapidamente approssimando. Gli impatti per le aziende potrebbero essere mitigati, in una prima fase, da soluzioni temporanee, ma è necessario comunque gestire alcune specificità degli standard e prodotti SEPA. Cosa fare in vista del 1º febbraio 2016 e come programmare il futuro? di Fabio Pugini e Amedeo Gallina - BNL Gruppo BNP Paribas 51 Analisi di bilancio La posizione finanziaria netta: definizione, composizione, segno algebrico e sua interpretazione La ‘‘posizione finanziaria netta’’ (PFN) è una grandezza che Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 1 n. gennaio 2016 trova sempre più spazio nella comunicazione economico-finanziaria, nei documenti che corredano i bilanci d’esercizio e nelle relative analisi, nei piani aziendali, specialmente in contesti di turnaround, e nella costruzione di covenant finanziari o clausole contrattuali che legano prezzi, premi o quant’altro alle performance aziendali. Il presente contributo, oltre ad esaminare le varie definizioni di PFN, affronterà la problematica del suo ‘‘segno algebrico’’, fonte di frequenti equivoci, e quella dell’integrazione delle informazioni che scaturiscono dalla stessa PFN con quelle derivanti dagli altri indicatori per margini. di Andrea Panizza e Gilberto Montecchi periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. 61 Gli standard di valutazione delle aziende: un confronto a livello internazionale Dal 1º gennaio 2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (PIV) emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV), che andranno a costituire un benchmark di riferimento nell’ambito della business valuation a livello nazionale. Con l’occasione si vuole proporre una panoramica sugli standard a livello internazionale, evidenziando un percorso di omologazione ormai in atto. di Marco Fazzini - Università Europea di Roma Sommario Valutazione d’azienda 72 Banca&Impresa Rapporti «banche-imprese» Utilizzo della rete SWIFT a supporto delle payment factory Dopo l’ottimizzazione finanziaria, la frontiera dell’efficientamento si sta spostando verso i processi, al fine di favorire l’allocazione dei flussi bancari verso le controparti che contribuiscono maggiormente alla creazione di valore. di Stefano Gemelli - Head of Cash management Sales & Services Unicredit Spa Amministrazione & Finanza n. 1/2016 82 Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. 5 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. EXPORT E TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL MADE IN ITALY M. FABIO Con la presentazione di L. SCORDAMAGLIA, Presidente di Federalimentare CREARE VALORE ATTRAVERSO IL MADE IN ITALY. Il Volume, unico nel suo genere, fornisce un quadro riepilogativo di tutti i principali adempimenti legati all’export di prodotti agroalimentari a marchio Made in Italy. In particolare, descrive gli ambiti di riferimento, le certificazioni, i profili legati alle restituzioni tenendo in considerazione le specifiche peculiarità del settore. Ampio spazio è dedicato agli strumenti di tutela che le aziende italiane possono percorrere per difendere i propri prodotti dalle azioni di contraffazione e pirateria. Presenta inoltre venti schede-paese che descrivono nel dettaglio i profili e gli adempimenti utili per avere un supporto operativo nella programmazione delle azioni di marketing e delivery internazionale. Nel dettaglio: Certificazioni di qualità e restituzioni Movimentazione di prodotti alcolici SCOPRI DI PIÙ www.shopwki.it/export www.shopwki.it/agenzie 02 824761 Nelle migliori librerie della tua città Y72EQBN Anticontraffazione Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Bilancio d’esercizio La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata Le nuove regole che modificano le disposizione del codice civile in tema di bilancio di esercizio implicheranno cambiamenti significativi nella nota integrativa e nell’ampliamento delle deroghe per i bilanci in forma abbreviata. Le modifiche della nota integrativa zione di ogni riferimento al concetto di significatività presente nella nota integrativa. Per La prima modifica della nota integrativa ricui si dovrà dare per scontato che le voci di guarda il cambiamento del secondo comma bilancio sono tutte significative se l’azienda che, a seguito del D.Lgs. 139 adesso dispone ha deciso di esporle e quindi in nota integrache «le informazioni in nota integrativa relativa si dovranno dare le seguenti indicazioni, tive alle voci dello stato patrimoniale e del senza dover più valutare se gli importi delle conto economico sono presentate secondo voci corrispondenti sono significativi: l’ordine in cui le relative voci sono indicate – numero 7), voci «ratei e risconti attivi» e nello stato patrimoniale e nel conto econo«ratei e risconti passivi», «altri fondi dello mico», onde garantire un certo ordine ad instato patrimoniale», e «altre riserve»; formazioni che spesso sono presentate in – numero 10), la ripartizione dei ricavi delle modo caotico. vendite e delle prestazioni secondo categorie Altri cambiamenti nella nota integrativa (art. di attività e secondo aree geografiche; 2427) dipendono quindi da modifiche appor– numero 22-bis) le operazioni realizzate con tate dal D.Lgs. 139 negli schemi di bilancio e/ parti correlate, precisando l’importo, la natuo nei criteri di valutazione. ra del rapporto e ogni altra informazione neIn questo senso, dopo l’abolizione della poscessaria per la comprensione del bilancio resibilità di capitalizzare i costi di ricerca e lativa a tali operazioni, qualora le stesse non pubblicità (vedasi primo articolo della serie), il numero 3 del primo comma imporrà di siano state concluse a normali condizioni di indicare solo la composizione delle mercato. In senso analogo, l’abolizione delvoci: «costi di impianto e di amplial’area straordinaria ha imposto la mento» e «costi di sviluppo», modifica dell’art. 2427 numero nonché le ragioni della 13), ove si stabilisce che la noiscrizione ed i rispettivi ta deve indicare l’importo e Questo contributo criteri di ammortamento. la natura dei singoli elementi è l’ultimo di una serie Quindi l’introduzione aldi ricavo o di costo di entità di tre articoli che sintetizzano l’art. 2423-bis del principio o incidenza eccezionali, le novità in tema di bilancio generale della possibile quasi come a salvaguardare di esercizio indotte omissione degli importi iralmeno in nota l’enucleadal D.Lgs. 18 agosto 2015, rilevanti, per i quali è posn. 139. zione di elementi reddituali sibile anche derogare (vedasi secondo articolo della serie) anche ai criteri di valuNota: (*) Università di Genova tazione, ha implicato l’elimina- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 7 Bilancio&Reddito di Alberto Quagli (*) Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Bilancio d’esercizio Bilancio&Reddito ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo che falserebbero il confronto con anni precela chiusura dell’esercizio» Tale inclusione neldenti e successivi. la nota implica la scomparsa di tale informaAltre modifiche invece potenziano il contezione dalla relazione sulla gestionuto della nota imponendo la dine. Altre informazioni riguardasclosure su un numero maggiore L’abolizione dell’area no l’appartenenza ad un gruppo di elementi. In questo senso: straordinaria ha imposto societario, come il nuovo 22la modifica – il numero 9) del primo comma dell’art. 2427 quinquies), che chiede di indicare impone la descrizione «dell’imnumero 13). «il nome e la sede legale dell’impreporto complessivo degli impegni, sa che redige il bilancio consolidadelle garanzie e delle passività poto dell’insieme più grande di imtenziali non risultanti dallo stato prese di cui l’impresa fa parte in quanto impatrimoniale, con indicazione della natura presa controllata, nonché il luogo in cui è didelle garanzie reali prestate; gli impegni esisponibile la copia del bilancio consolidato» e stenti in materia di trattamento di quiescenza il nuovo 22-sexies), che richiede l’informae simili, nonché gli impegni assunti nei conzione su «il nome e la sede legale dell’impresa fronti di imprese controllate, collegate, nonché che redige il bilancio consolidato dell’insieme controllanti e imprese sottoposte al controllo più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte di quest’ultime sono distintamente indicati» in quanto impresa controllata nonché il luogo tale punto è anche connesso alla scomparsa in cui è disponibile la copia del bilancio condei conti d’ordine in fondo allo stato patrisolidato». moniale. Di tale disposizione, piace particolarmente la richiesta dell’importo complessiParticolarmente innovativa è la disposizione vo delle passività potenziali non risultanti del 22-septies) che riguarda «la proposta di dallo stato patrimoniale, elemento finora destinazione degli utili o di copertura delle perspesso oggetto di descrizioni oscure e sopratdite». Quest’ultima modifica ci sembra partitutto prive di quantificazioni. D’ora in poi colarmente interessante perché consente di l’azienda sarà costretta a stimare per i rischi conoscere, approvazione dell’assemblea perpossibili e quantificabili l’importo del danno mettendo, l’importo dei dividendi prossimi o potenziale derivante ed esporlo, in somma di copertura delle perdite senza dover acquiunica, in nota integrativa. sire il verbale assembleare. – il numero 16) del primo comma, riguardante la disclosure delle remunerazioni agli Le modifiche all’articolo 2427-bis organi sociali quali amministratori e sindaci, L’art. 2427-bis dispone che la nota integratirichiede in aggiunta che siano dichiarate anva fornisca una serie di informazioni sul fair che le eventuali «anticipazioni» (concesse value. L’articolo è stato modificato richieper remunerazioni, n.d.a.) e dei crediti condendo ulteriori informazioni riguardanti i cessi, precisando il tasso d’interesse, le prinderivati. Al primo comma, numero 1), si ricipali condizioni e gli importi eventualmente chiede che per i derivati siano specificati anrimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, che: nonché gli impegni assunti per loro conto – i «termini e le condizioni significative che per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prepossono influenzare l’importo, le scadenze e state, precisando il totale per ciascuna catela certezza dei flussi finanziari futuri»; goria». Si mantiene però la richiesta che tale – «gli assunti fondamentali su cui si basano i informazione sia fornita cumulativamente modelli e le tecniche di valutazione, qualora il per ogni categoria (cioè amministratori e fair value non sia stato determinato sulla base sindaci) senza dettagli nominativi. di evidenze di mercato»; Il nuovo numero 18) del primo comma, chie– «le «variazioni di valore iscritte direttamente de anche che siano specificati anche i warnel conto economico, nonché quelle imputate rant e le opzioni emesse dalla società. alle riserve di patrimonio netto»; Poi è stata aggiunta nella nota integrativa – «una tabella che indichi i movimenti delle una serie di importanti informazioni come riserve di fair value avvenuti nell’esercizio». il nuovo 22-quater) che impone di descrivere «la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario I commi 2, 3 e 4 sono stati poi abrogati in 8 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. quanto, per la nozione di strumento derivato per garantire comunque la rappresentazione e di fair value, il nuovo art. 2426 rinvia diretchiara, veritiera e corretta, la nota deve motivare tale deroga, con indicazione della intamente ai principi contabili internazionali e implica quindi la scomparsa delfluenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, file autonome definizioni contenuL’art. 2435-bis sui nanziaria e del risultato econote nel codice. bilanci forma abbreviata mico; è interessato da varie Circa la relazione sulla gestione, modifiche apportate – art. 2423, quinto comma: nella l’unica modifica ha riguardato dal decreto. nota si devono indicare i criteri l’eliminazione della informaziousati per applicare il principio ne sui fatti di rilievo avvenuti dodella rilevanza informativa, deropo la chiusura dell’esercizio, che gando agli obblighi di presentazione e valudevono essere descritti ora nella nota intetazione qualora la loro applicazione sia irrigrativa. levante; – art. 2423-ter, secondo comma: qualora si I bilanci in forma abbreviata siano raggruppate voci a causa dell’importo L’art. 2435-bis sui bilanci forma abbreviata è irrilevante di ciascuna di esse, la nota inteinteressato da varie modifiche apportate dal grativa deve contenere distintamente le voci decreto. Circa i criteri di valutazione, le sooggetto di raggruppamento; cietà che redigono tale bilancio possono va– art. 2423-ter, quinto comma: segnalazione lutare i titoli al costo di acquisto, i crediti al e commento nella nota integrativa della non valore di presumibile realizzo e i debiti al comparabilità con le voci dell’esercizio prevalore nominale, senza applicare quindi la cedente o adattamento o impossibilità di regola del costo ammortizzato stabilita per questo; le società che redigono il bilancio in forma – art. 2424, secondo comma: nei casi in cui ordinaria. un elemento dell’attivo o del passivo ricade Circa gli schemi di bilancio, in primo luogo sotto più voci dello schema, nella nota intesi precisa che le società che redigono tale grativa deve annotarsi, qualora ciò sia necesbilancio sono esonerate dall’obbligo di presario ai fini della comprensione del bilancio, sentare il rendiconto finanziario. Quindi, la sua appartenenza anche a voci diverse da per lo stato patrimoniale, in chiave di snelliquella nella quale è iscritto; mento, è eliminata la disposizione che impo– art. 2426, primo comma, numero 4): le rane di evidenziare per le immobilizzazioni gioni della iscrizione delle partecipazione vamateriali e immateriali la consistenza dei lutate con il metodo del patrimonio netto ad fondi ammortamento e svalutazioni. Per il un valore superiore al valore corrispondente conto economico si precisa che devono essedel patrimonio netto riferito alla data di acre aggiunte le voci D.18.d e D.19.d che riquisizione o risultante dall’ultimo bilancio guardano le rettifiche di valore degli strudell’impresa controllata o collegata; menti derivati e sono invece eliminate le voci – art. 2426, primo comma, numero 6): motirelative all’area straordinaria, cosı̀ come prevazione del periodo di ammortamento delvisto per lo schema base del conto economil’avviamento; co. È stato quindi riformulato il contenuto – art. 2427, numero 1): i criteri applicati neldella nota integrativa nei bilanci abbreviati la valutazione delle voci del bilancio, nelle che adesso prevede la presenza delle seguenti rettifiche di valore e nella conversione dei informazioni: valori non espressi all’origine in moneta – art. 2423, terzo comma: nei casi in cui le avente corso legale nello Stato; informazioni richieste da specifiche disposi– art. 2427, numero 2): i movimenti delle imzioni di legge non sono sufficienti a dare una mobilizzazioni, specificando per ciascuna rappresentazione veritiera e corretta, nella voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, nota si devono fornire le informazioni comammortamenti e svalutazioni; le acquisizioplementari necessarie allo scopo; ni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalu– art. 2423, quarto comma: nei casi ecceziotazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni nali di deroga alle disposizioni civilistiche Amministrazione & Finanza n. 1/2016 9 Bilancio&Reddito Bilancio d’esercizio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Bilancio d’esercizio Bilancio&Reddito effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio; – art. 2427, numero 6): distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie; – art. 2427, numero 8): l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; – art. 2427, numero 9): l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati; – art. 2427, numero 13): l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; – art. 2427, numero 15): il numero medio dei dipendenti, anche omettendo la ripartizione per categoria; – art. 2427, numero 16): l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; – art. 2427, numero 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato econo- 10 mico della società. In base al nuovo sesto comma dell’art. 2435-bis, poi, le società possono limitare questa informativa alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione; – art. 2427, numero 22-ter): la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, anche omettendo le indicazioni del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. – art. 2427, numero 22-quater): la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. – art. 2427, numero 22-sexies): il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. – art. 2427-bis, numero 1: per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: il loro fair value, informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio; per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture: il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività e i motivi per i quali il valore conta- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. bile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Resta salvo infine l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione qualora le società che redigono il bilancio in forma abbreviata forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428. Il bilancio delle micro-imprese Una delle più rilevanti modifiche apportate dal D. Lgs. n.139/2015 alla disciplina dei bilanci è la nascita del bilancio delle micro-imprese, definite, a norma del nuovo art. 2435ter, come quelle società di cui all’art. 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati se- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 condo quanto disposto dall’art. 2435-bis, cui si aggiungono ulteriori snellimenti in quanto le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, sempreché in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art.2427, numeri 9 (impegni non risultanti in bilancio) e 16 (compensi ad organi sociali). È previsto anche l’esonero dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 (movimenti nel numero di azioni proprie e di controllanti Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’art. 2423 e al numero 11bis del primo comma dell’art.2426, disposizione che esenta le micro-imprese dall’obbligo di rilevare a bilancio gli strumenti finanziari derivati. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste per le micro - imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. 11 Bilancio&Reddito Bilancio d’esercizio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità d’impresa Disciplina del consolidato fiscale: ultimi interventi in materia di Gianluigi Stella (*) Bilancio&Reddito Il Decreto «crescita e internazionalizzazione» estende il perimetro della fiscal unit mediante il coinvolgimento delle società estere. Il regime del consolidato fiscale viene accordato alle società sorelle italiane la cui consolidante risieda in uno Stato UE o aderente all’Accordo SEE con il quale l’Italia abbia concluso un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Il Decreto semplifica i requisiti di accesso al consolidato per i soggetti Ires non residenti in qualità di consolidanti per il tramite delle stabili organizzazioni e, inoltre, permette alle stabili organizzazioni di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo in qualità di consolidate. Il provvedimento si è reso indispensabile dall’esigenza di conformare la vigente disciplina ai principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 giugno 2014. In data 6 novembre è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale viene approvata la nuova modulistica che permette di designare una controllata ad esercitare l’opzione per il consolidato fiscale. Il provvedimento disciplina anche il regime transitorio introducendo alcuni chiarimenti per le opzioni già in essere attendendosi al criterio di consentire l’inclusione nel regime senza interruzione dei consolidati esistenti. Premessa Il D. Lgs. 14 settembre 2015 n.147 recante «misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese» è stato adottato in attuazione della Legge delega 11 marzo 2013, n. 23. In applicazione degli articoli 1 e 12 della Legge delega n. 23/2014, il Decreto intende, nel suo complesso, rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Secondo la relazione illustrativa gli interventi adottati nei 15 articoli che compongono il decreto sono volti a: – creare un contesto di maggiore certezza, anche eliminando alcune lacune dell’ordinamento domestico; – ridurre gli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi; – eliminare alcune distorsioni del sistema vigente; – adeguare la normativa interna alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia. 12 L’intervento operato dall’art. 6 del decreto che interviene sulla disciplina del consolidato fiscale si pone proprio in quest’ultima ottica di adeguare la normativa interna ai recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. L’art. 6 del decreto interviene sulla disciplina del consolidato fiscale al fine di conformare il diritto interno in materia a quello europeo, in conseguenza dell’interpretazione degli artt. 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea resa nella sentenza della Corte di Giustizia del 12 giugno 2014 (cause riunite C-39/13, C-40/13 e C-41/ 13). Come chiarito dalla relazione illustrativa, gli interventi del decreto che modificano gli articoli 117 (1) e seguenti del TUIR intendono Note: (*) Dottore Commercialista (1) Nello specifico integrando l’art. 117 del TUIR dei nuovi commi 2 bis e 2 ter, modificando parzialmente il comma 2, Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 12 giugno 2014. Prima di entrare nel merito della sentenza da cui sono scaturite le modifiche operate dal legislatore tributario sulla disposizione interna, è appena il caso di rivedere in estrema sintesi l’istituto del consolidato fiscale. anche il controllo indiretto per la quota demoltiplicata. L’adesione al consolidato si effettua per mezzo di una opzione, le cui modalità di esercizio sono state modificate da ultimo dall’art.16 del D. Lgs n. 175 del 2014, emanato in applicazione della legge delega n.23 del 2014 per la parte relativa alle semplificazioni fiscali. Ove, nel periodo di validità dell’opzione, venga meno il rapporto di controllo, il regime fiscale si scioglie con effetti anche per il periodo pregresso. Eseguito questo rapido e certamente non esaustivo (2) excursus sull’istituto del consolidato, in questa sede l’obiettivo è porre l’attenzione al requisito richiesto dalla norma per l’accesso al consolidato fiscale da parte dei soggetti non residenti. La norma attuale art. 117, comma 2, permette a un soggetto Ires (3) non residente di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se: – ha residenza in uno Stato con il quale sia in vigore un accordo contro la doppia imposizione (4); – esercita una attività di impresa come definita dall’art. 55 TUIR mediante una stabile organizzazione in Italia; – che la suddetta stabile organizzazione abbia nel patrimonio la partecipazione di ciascuna società controllata (con la quale esercitare l’opzione del consolidato). L’intervento operato dall’art. 6 del Decreto internazionalizzazione che interviene in materia di consolidato fiscale si pone proprio in ottica di adeguare la normativa interna agli orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Consolidato fiscale Il regime opzionale del consolidato fiscale è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la riforma del TUIR operata dal D.Lgs. n. 344/2003. Tale disciplina trova la sua principale sede normativa all’interno del TUIR agli artt. dal 117 al 129, nonché nelle relative disposizioni applicative recate dal D.M. 9 giugno 2004. L’istituto consente ad un gruppo societario di determinare un unico reddito complessivo ai fini IRES - rappresentato dalla somma algebrica delle basi imponibili delle società del gruppo - per tutte le società del gruppo legate da un rapporto di controllo di diritto. Si tratta di un regime opzionale della durata di un triennio alle quali le società (controllante e controllate) possono aderirvi congiuntamente e subordinatamente al verificarsi di talune condizioni. I vantaggi offerti da tale meccanismo consistono, in generale, nella possibilità di compensare infragruppo gli utili e le perdite fiscali. In sostanza, con il regime del consolidato l’ordinamento consente di far sorgere una unica obbligazione tributaria, a fronte di una moltitudine di soggetti passivi (società o enti commerciali che siano) legati tra di loro da un rapporto di controllo. L’imposta quindi è liquidata a livello corporate di gruppo e sulla società controllante vengono condensati tutti i rapporti debitori e creditori ai fini dell’IRES. Ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato come detenzione in un’altra società di capitali di azioni che permettono l’ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, par.1 del codice civile) o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%. Per il calcolo di tali soglie si computa Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Sentenza Corte di Giustizia Europea I giudici comunitari si sono occupati della Note: (continua nota 1) ed intervenendo altresı̀ sull’art.120 del TUIR con l’introduzione del nuovo comma 1 bis. (2) Per ulteriori approfondimenti si rimanda, tra tutte, alla circolare ministeriale 53/E del 20 dicembre 2004, principale documento di prassi che analizza in toto gli aspetti dell’istituto. (3) Ovvero le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato. (4) La C.M. n.53/2004 ha chiarito come non sia sufficiente che la società o ente controllante risieda in un Paese con il quale è in vigore un accordo contro la doppia imposizione, ma sia richiesto altresı̀, che venga assicurato lo scambio di informazioni con lo Stato Italiano. 13 Bilancio&Reddito Fiscalità d’impresa Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità d’impresa Bilancio&Reddito dall’art. 117 del TUIR, comma 1, fattispecie del consolidato fiscale L’adeguamento normativo permette con riferimento alla compatibiliprimo periodo, la parola «solo» e, altresı̀ l’esercizio tà del requisito soggettivo della modificando la lettera b), fa si dell’opzione per la legislazione fiscale olandese per che la controllante estera resitassazione di gruppo l’accesso alla fiscal unit con il didente in un qualsiasi Stato «colanche da parte delle ritto alla libertà di stabilimento laborativo» con il quale è in vigocontrollate; nasce il di cui agli articoli 49 e 54 del cosiddetto «consolidato re una Convenzione per evitare la TFUE. In particolare, l’intervento orizzontale». doppia tassazione (6) che eserciti è stato volto a stabilire se potesse una attività di impresa mediante essere un ostacolo alla libertà cola propria stabile organizzazione, munitaria di libero stabilimento, la previsiocome definita dall’art.162 TUIR, possa assune normativa interna olandese che ritiene il mere la qualifica di consolidante senza che requisito della residenza della società consia richiesta la partecipazione in ciascuna trollante nello Stato olandese un elemento società controllata. In tal caso sarà la stessa essenziale per accedere all’istituto del consostabile organizzazione che assumerà la qualidato fiscale. lifica di consolidante per tutte le controllate Sulla base di tale pronuncia, gli artt. 49 (didomestiche. ritto di stabilimento) e 54 (forma giuridica delle società) del TFUE sono stati interpretaControllante non residente priva ti nel senso che essi ostano alla normativa di di stabile organizzazione: uno Stato membro in forza della quale un il consolidato orizzontale regime di «entità unica fiscale» viene concesL’adeguamento normativo permette altresı̀ so a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene esclul’esercizio dell’opzione per la tassazione di so per società sorelle residenti, la cui società gruppo anche da parte delle controllate; nacontrollante comune non abbia la sua sede in sce il cosiddetto «consolidato orizzontale». tale Stato membro e non disponga ivi di una L’art. 6 elimina gli attuali vincoli normativi sede stabile (5). che non consentono alle società «sorelle», La sentenza ha rimarcato l’incompatibilità residenti in Italia o stabili organizzazioni con l’ordinamento comunitario di normative nel territorio dello Stato di società residenti nazionali che riconoscono l’esistenza di una in stati UE (7) e che rivestano una forma giuentità unica fiscale a condizioni che risultano restrittive al principio della libertà di staNote: bilimento. (5) Si legge nel dispositivo (cause C-39/13 e C-41/13) che Alla luce della sentenza, risulta evidente cogli artt. 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel me l’attuale formulazione dell’art.117 TUIR e senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro la vigente disciplina del consolidato fiscale in forza della quale una società controllante residente possano dunque ostare alla normativa e alla può costituire un’entità fiscale unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite giurisprudenza europea. una o più società residenti, ma non può costituire tale L’art. 6 del D. Lgs. n.147/2015 è il risultato entità qualora detenga detta controllata tramite società pregevole dell’intervento operato dal legislanon residenti che non dispongono di una sede stabile in tore tributario con il quale sono stati ampliadetto Stato membro. Si legge inoltre (causa C-40/13) che gli artt. 49 TFUE e 54 ti i requisiti soggettivi per l’accesso a tale TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano istituto. L’intervento si è reso indispensabile alla normativa di uno Stato membro in forza della quale anche per evitare all’Italia una probabile cenun regime di entità fiscale unica viene concesso a una sura per la violazione alla libertà di stabilisocietà controllante residente che detiene controllate remento analogamente a quanto rilevato ai sidenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in danni dell’Olanda. Controllante non residenti con stabile organizzazione La norma in commento al comma 1, elimina 14 tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile. (6) Si tratta di soggetti residenti in Stati appartenenti all’UE ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (7) Vedi nota 6. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ridica analoga a quella prevista dall’art.73, comma 1, lettera a) e b) di consolidare le proprie basi imponibili. Il soggetto controllante non residente avrà l’onere di indicare la controllata designata ad esercitare l’opzione e che, pertanto, assuma la qualifica di consolidante. Nel caso del consolidato orizzontale, il riferimento alla Stabile organizzazione si configura ora come mero collegamento procedurale esclusivamente finalizzato all’adesione al regime e non deve più rappresentare un insediamento effettivo per lo svolgimento di un’attività d’impresa. Il requisito di una concreta struttura operativa nel territorio dello Stato costituiva il principale contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria. Consolidante designata Il comma 2 bis dell’art.117 del TUIR, consente ai controllanti non residenti privi di stabile organizzazione la possibilità di designare una società controllata (8), residente in Italia o non residente (di cui al comma 2 ter (9)), ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente (di cui al comma 2 ter) su cui esercitano parimenti il controllo di diritto. La controllante non residente ha la possibilità di designare anche la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di una società controllata, residente in uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero in uno Stato SEE. I requisiti del controllo devono sussistere sempre e solo in capo alla controllante non residente anche se quest’ultima non assume la qualifica di consolidante. Da un punto di vista operativo, quindi si amplia significativamente la platea di soggetti esteri che possono accedere all’istituto del consolidato fiscale e si introduce la qualifica di «consolidante designata». Il legislatore, tuttavia, ha posto una serie di condizioni da rispettare per la realizzazione della fiscal unit. La condizione più stringente ma anche più di «sistema» è quella secondo cui la controllata designata non può esercitare l’opzione con le altre società da cui è controllata; occorre un Amministrazione & Finanza n. 1/2016 esame della percentuale di partecipazione al capitale. Pertanto, l’esercizio dell’opzione da parte della controllata designata incontra il limite di non poter consolidare società da cui essa stessa sia controllata. Secondo dottrina (10) «si ritiene che la ratio della norma è quella di escludere dal ruolo di consolidante designata la controllata residente in Italia il cui capitale sia in tutto o in parte detenuto da altre società del gruppo residenti, atteso che non potrebbe assumere, contemporaneamente, anche la veste di consolidata». Tuttavia, la consolidante designata potrebbe esercitare l’opzione con altre società controllate che detengano una partecipazione minima nel proprio capitale. A titolo di esempio si può considerare il caso di una società residente in Germania che controlla direttamente il 70% di una società residente in Italia Alfa e la totalità di altre due società residenti Beta e Gamma. Beta detiene il restante 30% di Alfa. Nell’ipotesi in cui venisse designata come consolidante Alfa, quest’ultima potrebbe esercitare l’opzione con Beta e Gamma. Quanto indicato a titolo esemplificativo è supportato anche dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 novembre 2015 che ha chiarito al paragrafo 2.6 che «la controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359, comma 1, numero 1) del Codice Civile e con i requisiti di cui all’art.120 del TUIR». Altro dubbio sorge in caso di «sorelle di secondo livello». Nel caso di società residente in Austria che controlla al 100% le società sorelle residenti in Italia Alfa, Beta e GamNote: (8) Ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1 del codice civile. (9) Le stabili organizzazioni di società non residenti controllate dal medesimo soggetto, purché dette società abbiano una forma giuridica analoga a quella di cui al comma 1 dell’articolo 120 (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e siano residenti in Stati UE o SEE con cui l’Italia abbia stipulato un accordo per lo scambio di informazioni. Attualmente si tratta di Norvegia e Islanda; a questi si aggiungere a partire dal 2017 il Liechtenstein. (10) A. Veneruso, «Consolidato Fiscale nazionale:adeguato l’ordinamento interno ai principi UE», in Fiscalità e Commercio Internazionale n.10 del 2015. 15 Bilancio&Reddito Fiscalità d’impresa Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità d’impresa Bilancio&Reddito ma, le quali a loro volta abbiano una partecipazione ciascuno in un’altra società residente Alfa1, Beta1 e Gamma1, la società Austriaca può designare una delle sorelle di secondo livello? Sembra di poter rispondere in maniera affermativa. Alfa1, potrà essere designata consolidante ed esercitare l’opzione per la tassazione con tutte le sorelle salvo che con la diretta controllante Alfa. Si ribadisce, tuttavia, che la norma sia finalizzata a individuare la consolidante designata nella controllata di più alto livello nel territorio dello Stato. Con riferimento ad altri requisiti quali, ad esempio, l’identità dell’esercizio sociale delle società controllate con quello della società o ente controllante sembra ragionevole ritenere che debbano essere riferiti solo alla consolidante designata e non alla controllante non residente. È evidente che si rende necessario un intervento che chiarisca le linee operative delle nuove disposizioni introdotte nel TUIR con il D.M. del 9 giugno 2004. Le condizioni Agli effetti del nuovo comma 2-bis dell’art. 117 TUIR, pertanto: a) la controllata designata, in qualità di consolidante fiscale, acquisisce tutti i diritti, gli obblighi ed oneri previsti dagli articoli dal 117 al 127 per le società o enti controllanti; b) i requisiti del controllo per l’esercizio dell’opzione da parte della controllata designata devono sussistere in capo alla controllante non residente; c) a pena di inefficacia dell’opzione, le responsabilità previste dall’art. 127 per le società o enti non controllanti, che ricadono in capo alla controllata designata, sono assunte in via sussidiaria anche dal soggetto controllante non residente; d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione, le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione della fiscal unit sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte diversamente da quanto previsto dal comma 4 dell’art.124, in ragione della circostanza che 16 il soggetto designato non è il vero e proprio controllante; e) nell’ipotesi in cui il requisito del controllo nei confronti della controllata designata venga meno per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, la controllante non residente può designare tra le controllate che hanno esercitato l’opzione per la medesima tassazione di gruppo un’altra «sorella» senza che si interrompa il consolidato. In questo caso la nuova consolidante designata assume le responsabilità previste dall’art.127 anche con riferimento ai precedenti periodi di imposta di validità dell’opzione in solido con la precedente controllata designata e, naturalmente, per i periodi in cui riveste la qualifica di consolidante. Resta ferma la permanenza della responsabilità sussidiaria della controllante non residente per tutti i periodi di validità del consolidato. Con riferimento alle condizioni citate si possono quindi ravvisare alcune differenze e novità rispetto alle regole «storiche» dell’istituto che adattano il regime alla peculiarità derivante dalla circostanza che la consolidante non è la società controllante. Relativamente al sub d), diversamente da quanto previsto dall’art.124, comma 4 TUIR secondo il quale in ipotesi di interruzione o mancato rinnovo dell’opzione la permanenza delle perdite risultanti dalla dichiarazione del consolidato, salvo diversa opzione, resta nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante, si ravvisa che le stesse, salvo diversa opzione (11), vengano attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte. Si applica quindi in automatico il criterio «opzionale» di cui all’art.13, comma 8, del D.M. 9 giugno 2004. Questo criterio sembra essere più confacente all’eventualità che in caso di uscita dal perimetro di consolidamento della «consolidante designata», le perdite pregresse derivanti dalla dichiarazione Nota: (11) Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6/11/2015 al paragrafo 2.7 precisa che «nelle ipotesi di cui alla lettera d) del comma 2bis dell’art.117 TUIR, qualora all’atto dell’opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte». Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. del consolidato «transitino» verso la nuova «consolidante designata» al netto di quelle riattribuite alla ex consolidante. Relativamente al sub e), si ravvisa una novità radicale dell’impianto normativo secondo la quale se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, la controllante non residente può designare tra le controllate che hanno esercitato l’opzione per la medesima tassazione di gruppo un’altra «sorella», senza che si interrompa il consolidato. In questo caso, la nuova controllata designata assumerà le responsabilità previste dall’articolo 127 sia per i precedenti periodi d’imposta di validità della tassazione di gruppo in solido con la precedente controllata designata, sia per i periodi in cui riveste la qualifica di consolidante. La norma specifica, inoltre che permane un vincolo di responsabilità sussidiaria della controllante non residente, per tutti i periodi di imposta di validità del consolidato. A conclusione della panoramica delle novità di cui all’art.6 del D. Lgs n.147/2015 si sottolinea l’introduzione del comma 2-ter nell’art.117 il quale prevede che il soggetto non residente controllato ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1) del codice civile può esercitare l’opzione per il regime del consolidato fiscale in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione, come definita dal comma 1-bis dell’art. 120 e, pertanto, risultare «consolidante designata» senza che nel proprio patrimonio siano incluse le partecipazioni in società che optano per il regime consolidato. Il comma 2 dell’art.6 del decreto interviene sull’articolo 120 TUIR inserendo il nuovo comma 1-bis. Quest’ultimo amplia ai fini dell’accesso al regime del consolidato il concetto di controllata. Il nuovo comma prevede che siano considerate controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall’art.162, in possesso dei requisiti seguenti (12): – relative a società residenti in Stati UE o SEE con cui l’Italia abbia stipulato un accordo per lo scambio di informazioni; – rivestano una forma giuridica analoga a quella di cui al comma 1 dell’art. 120 (società Amministrazione & Finanza n. 1/2016 per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata). – sussistenza tra la società residente in Stati UE o SEE che possiede la stabile organizzazione e la controllante di un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n.1) del codice civile (13). Pertanto, le stabili organizzazioni hanno la possibilità di partecipare alla tassazione di gruppo in qualità di consolidate fiscali e, tecnicamente, si può pervenire a un consolidato tra «stabili organizzazioni». Come sancito dall’art. 6, comma 3 le disposizioni illustrate si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 7 ottobre 2015 - e dunque sin dal periodo d’imposta 2015. Infine, l’art. 6 comma 4 ha demandato all’emanazione di un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate di stabilire i contenuti e le modalità per la designazione della controllata da parte della controllante non residente; emanazione avvenuta in data 6 novembre 2015. Il Provvedimento introduce alcune precisazioni relative alla disciplina transitoria. Il Provvedimento del 6 novembre 2015 Il provvedimento stabilisce le modalità per la designazione della controllata in veste di consolidante e disciplina gli effetti dell’applicazione delle nuove disposizioni ai consolidati già in corso alla data di entrata in vigore. Il provvedimento adempie, altresı̀, all’ulteriore obbligo normativo di regolare l’inclusione delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri nel regime di tassazione di gruppo, garantendo, per quanto possibile, la non interruzione dei consolidati in corso alla data del 7 ottobre 2015 (entrata in vigore del D. Lgs. n.147/2015). Il provvedimento sottolinea che la società controllante non residente si deve identificare nel territorio dello Stato mediante attribuNote: (12) Prima delle modifiche apportate dal Decreto, una stabile organizzazione di un soggetto non residente non poteva aderire al regime del consolidato nazionale in qualità di consolidata. (13) Con i requisiti di cui all’art.120 TUIR. 17 Bilancio&Reddito Fiscalità d’impresa Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Fiscalità d’impresa Bilancio&Reddito zione di codice fiscale cosı̀ da poter presentare telematicamente il Modello di Designazione. Il paragrafo 5 del provvedimento stabilisce i termini di presentazione del modello. In particolare, il Modello è presentato all’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato fino all’esercizio dell’opzione stessa (l’esercizio dell’opzione viene esercitato mediante la compilazione del nuovo quadro OP in sede di Modello Unico). In caso di perdita del requisito del controllo nei confronti della controllata designata prima del compimento del triennio, la controllante non residente deve designare un’altra controllata appartenente al medesimo consolidato entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato la perdita del requisito. La designazione ha effetto dal verificarsi dell’evento. Il provvedimento chiarisce al paragrafo 6 che il modello di designazione dell’opzione potrà essere presentato entro il 31 marzo per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.147/2015 qualora la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta precedente debba essere trasmessa entro la stessa data. Nel caso di invio di modello Unico 2015 redditi 2014 in data 30 settembre 2015, allora il termine ultimo per l’invio del modello di designazione è il 31 marzo 2016. Il paragrafo 7 del provvedimento è da approfondire sia con riferimento al regime transitorio che a al regime «permanente». Si individuano tre possibili scenari che si possono verificare qualora la designazione, ai sensi dell’art. 117 comma 2-bis del TUIR, di una società controllata quale capofila di un consolidato incida su consolidati già esistenti. In primo luogo, è disciplinata l’ipotesi in cui la società designata, già consolidante di un gruppo, venga confermata dalla controllante non residente come «consolidante». Sembra quindi che l’ingresso di nuovi soggetti nel perimetro di consolidamento non determini in capo alle società aderenti al consolidato già esistente, gli effetti interruttivi di cui all’art. 124 del TUIR prima del compimento del triennio. In base al dato letterale del paragrafo 7.1, l’assenza degli effetti interruttivi sarebbe limitata ai casi in cui tale designazione avven- 18 ga nel periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015 e per gli eventuali successivi rinnovi. Nell’ambito del regime transitorio si configura un mero ampliamento del perimetro del consolidato già in essere, in cui le nuove società aderenti al regime di tassazione di gruppo si aggiungono alle controllate che avevano esercitato l’opzione in precedenza. Si deve quindi dedurre che «a regime», ovvero nei casi di esercizio dell’opzione per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’opzione per la tassazione, il consolidato di cui all’art.117, comma 1 si interrompe con gli effetti di cui all’art.124 (14) ogni qualvolta si inseriscono consorelle o stabili organizzazioni di consorelle. Nell’ambito del regime transitorio e con riferimento ai successivi rinnovi, sotto il profilo operativo, si possono rilevare «interpretazioni» diverse o quantomeno sollevare legittimi dubbi di applicazione. Nella configurazione di continuità del consolidato fiscale in essere, le società sorelle andrebbero a inserirsi in un consolidato già in essere, con il vantaggio per la fiscal unit di compensare liberamente le perdite pregresse del consolidato con i nuovi imponibili derivanti dall’ingresso delle sorelle o viceversa. In questa fattispecie, si avrà la conseguenza che la consolidante dovrà gestire i diversi termini di scadenza delle opzioni triennali (15). Tuttavia, si rileva che in caso di interruzione anticipata del regime di tassazione di gruppo, la consolidante dovrebbe utilizzare criteri di riattribuzione delle perdite fiscali trasferite e non ancora utilizzate «personalizzati» in base alle diverse società facenti parte del consolidato fiscale. Infatti, in base all’art. 117 comma 2-bis, lett. d) del TUIR, la consolidante designata avrebbe l’obbligo di attribuzione delle perdite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte con riferimento alle società «sorelle» che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo nel consolidato già in essere. Al contrario, Note: (14) In particolare, le perdite del consolidato fiscale in essere che va a interrompersi diventano perdite ante-consolidato ai fini del nuovo consolidato fiscale. (15) Le società già aderenti al consolidato avranno opzioni in scadenza anticipata rispetto alle nuove società. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. la consolidante designata continuerebbe ad applicare le ordinarie regole dell’art. 124 comma 4 del TUIR per le controllate aderenti al consolidato «originario». Probabilmente, da un punto di vista operativo, la gestione della fiscal unit sarebbe più semplice se l’ingresso delle società sorelle nel perimetro della tassazione di gruppo comportasse la nascita di un nuovo consolidato, ferma restando però la spendibilità nell’ambito del nuovo consolidato a perimetro allargato delle perdite pregresse derivanti dal consolidato. In tal caso, infatti, decorrendo un nuovo triennio per tutte le società aderenti al nuovo consolidato, tutte le opzioni scadrebbero contemporaneamente e, inoltre, in caso di interruzione anticipata, si renderebbe applicabile a tutte le società una unica regola di riattribuzione (16), di cui all’art. 117 comma 2-bis, lett. d) del TUIR, anche per le perdite maturate ante 2015. In base al paragrafo 7.2 del provvedimento, qualora in costanza di consolidato fiscale la consolidante della fiscal unit opti, ai sensi del comma 2-bis dell’art.117, in qualità di consolidata insieme a una diversa società designata dalla controllante non residente come consolidante si viene a creare un nuovo consolidato fiscale orizzontale. Tale previsione si applica anche ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 7 ottobre 2015 senza distinzione tra regime transitorio e regime permanente. In tal caso, il regime di tassazione di gruppo preesistente si interrompe e si realizzano tutti gli effetti previsti dall’art. 124 del TUIR e richiamati dall’art.13, comma 5 del D.M. 9 giugno 2004. Si ritiene che eventuali successivi ingressi nella fiscal unit di controllate di secondo livello non determinino cause di interruzione. Il paragrafo 7.3 introduce una eccezione parziale alla regola appena esposta. Nel caso in cui, oltre alla consolidante fiscale, anche tutte le altre società aderenti al regime di consolidato in essere in qualità di controllate (17) esercitino l’opzione per la tassazione di gruppo (18) con la nuova società designata si prevede che in relazione al consolidato preesistente non si verificheranno gli effetti previsti dall’art. 124, commi 1, 2 e 3 (19). Gli effetti interruttivi si verificano limitatamente alle perdite fiscali, ovvero le perdite fiscali Amministrazione & Finanza n. 1/2016 vengono «restituite» in capo alle società che le hanno trasferite al consolidato. In sostanza, diventando perdite maturate ante nuova opzione, potranno essere utilizzate unicamente dalle società a cui sono state riattribuite a riduzione del proprio imponibile (20). In ultimo, si segnala che la consolidante designata risponde degli obblighi di versamento dell’imposta sul reddito delle società, anche a titolo d’acconto. E, per acconti versati in tutto o in parte - autonomamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate alla consolidata designata qualora gli importi «pagati» risultassero insufficienti. Conclusioni In complesso, il provvedimento merita una valutazione positiva, poiché reca interventi che puntano ad espandere la dimensione della fiscal unit mediante il coinvolgimento delle società estere. È un aggiornamento del regime che non appare in contrasto con il consolidato fiscale mondiale, per il quale continua a vigere il vincolo rappresentato dal principio «all in» per cui devono essere incluse nel consolidamento tutte le società non residenti controllate. Inoltre, tale provvedimento si era di fatto reso indispensabile dall’esigenza di conformare la vigente disciplina in materia di consolidato fiscale ai principi espressi dalla ricordata giurisprudenza comunitaria che avrebbe generato all’Italia una probabile censura per la violazione alla libertà di stabilimento. Note: (16) Anche nei confronti delle società che in origine avevano sottoscritto una diversa opzione. (17) Per le quali sussistano tutti i requisiti di cui all’art. 117 comma 2-bis del TUIR. (18) Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.147/2015. (19) Si tratta della medesima disciplina prevista dall’art.13, comma 5 e comma 6 del D.M. 9 giugno 2004 in caso di opzione esercitata da una consolidante per accedere in qualità di consolidata in un nuovo consolidato fiscale. (20) Questa soluzione è in linea con quanto già previsto dalle R.M. 116/E/2007. 19 Bilancio&Reddito Fiscalità d’impresa Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio D.Lgs. n. 136/2015: novità per gli intermediari IFRS di Marco Lumeridi (*) Bilancio&Reddito Dopo un’analisi del contesto normativo in cui si inserisce, saranno approfondite le novità, ex D. Lgs n. 136/2015, che riguardano gli obblighi di redazione dei bilanci consolidati e il contenuto della relazione sulla gestione relativamente agli intermediari finanziari che applicano i principi contabili internazionali. Saranno infine descritte le documentazioni contabili che le succursali di banche e società finanziarie di altri paesi dovranno rendere disponibili. Introduzione Nel presente contributo saranno analizzate le principali novità introdotte dal D.Lgs. n.136 del 2015 a riguardo del bilancio individuale e consolidato degli intermediari che applicano gli IFRS. Sebbene il citato decreto legislativo riguardi entrambe le tipologie di intermediari, nel seguito saranno esaminate le linee guida introdotte dalle disposizioni applicabili agli intermediari IFRS che sono contenute nel secondo capo del decreto, mentre le disposizioni applicabili agli intermediari non IFRS, riportate nel primo capo del citato decreto, sono state oggetto di trattazione in un precedente contributo. Saranno infine descritte le informazioni contabili che dovranno essere rese disponibili dalle succursali di banche e dalle società finanziarie di altri paesi. Si rammenta che il D.Lgs. n.136 del 18 Agosto 2015, definisce le disposizioni attuative in materia di recepimento della direttiva sui bilanci di esercizio e consolidati degli intermediari finanziari. Con tale decreto il legislatore nazionale ha cosı̀ finalmente recepito i contenuti della direttiva 2013/34/UE che, abrogando la IV e la VII direttiva comunitaria relative ai bilanci di esercizio e bilanci consolidati, modifica il contenuto e i criteri di formazione dei bilanci d’esercizio, dei bilanci consolidati e le relative relazioni degli intermediari finanziari. Le novità introdotte, entrate in vigore lo scorso 16 settembre, riguarderanno i bilanci relativi ad esercizi aventi inizio a partire dal 20 1º gennaio 2016 e, quindi, gli operatori nonché le imprese avranno di fronte ancora qualche mese per processare le nuove disposizioni ed adattare i relativi impianti contabili. Il contesto normativo La direttiva 2013/34/UE modifica la disciplina complessiva in tema di bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese sostituendo la quarta e la settima direttiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE). La normativa rappresenta l’esito del confronto e della consultazione attivati dalla Commissione Europea con l’obiettivo di sostituire le precedenti direttive in materia contabile che, sebbene modificate, risalgono al 1978 per il bilancio di esercizio e al 1983 per il bilancio consolidato e che di fatto sono risultate inadeguate a riflettere le nuove esigenze delle società di capitali. La Commissione Europea in occasione della pubblicazione del documento di consultazione «Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese» declina gli obiettivi delle modifiche in: ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese; aumentare la chiarezza e la comparabilità Nota: (*) Socio - Mazars Italia S.p.A. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. d’Italia, tenuti ad applicare i principi contadei bilanci, con particolare riferimento alle bili IAS/IFRS (2). categorie di imprese per le quali queste conLe novità per gli intermediari non IFRS sono siderazioni sono particolarmente importanti state oggetto di un precedente contributo, a causa di una più intensa attività transfronprocedendo nel proseguo ad approfondire le taliera e del maggior numero di parti interesnovità che riguardano gli intermediari IFRS sate esterne; a partire dai bilanci del 2016. tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l’intento di conservare le informazioni contabili ad essi necessarie; Le principali novità migliorare la trasparenza dei pagamenti Le disposizioni normative emanate dal nodei governi da parte di imprese delle industro legislatore nazionale, riguardano: strie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie. La redazione del bilancio consolidato Al processo di consultazione è seguito a giuL’art. 38 del D. Lgs. n. 136/2015 stabilisce gno 2013 la pubblicazione della direttiva l’obbligo di redigere il bilancio consolidato 2013/34/EU che abroga le precedenti IV e per gli intermediari IFRS che controllano alVII, modifica la direttiva 2006/43/CEE e che tre imprese e che non siano a loro volta condoveva essere recepita dagli Stati membri entrollati da intermediari tenuti a loro volta altro il 20 luglio 2015 ed applicabile a partire la redazione del bilancio consolidato. La nordai bilanci 2016. mativa non limita l’obbligo del Il legislatore italiano ha recepito La nuova normativa consolidamento al caso di detenla predetta direttiva con due di- modifica i principi ed i zione di partecipazioni in altri instinti decreti legislativi che pre- criteri di redazione dei termediari finanziari (banche, sentano un differente ambito di bilanci dei cosı̀ detti SIM o società finanziarie) o addiapplicazione: uno relativo alle intermediari non IFRS e rittura alla presenza di situazioni imprese di natura finanziaria e detta alcune disposizioni di controllo a Gruppi bancari, di in materia di obblighi di uno relativo alle imprese non firedazione del bilancio SIM o finanziari. Bensı̀ fa riferinanziarie. consolidato e di mento alla sola presenza di parCon riferimento alle prime, il D. contenuto della relazione tecipazioni di controllo in altre della gestione per gli Lgs. n. 136/2015 sostituisce ed imprese. intermediari bancari e abroga il D. Lgs. n. 27 gennaio L’obbligo di redazione del conso1992, n. 87 che regolava finora finanziari vigilati dalla lidato, quindi, si applica anche Banca d’Italia, tenuti ad la materia. applicare i principi quando tali soggetti non assumoDa un punto di vista storico il nocontabili IAS/IFRS. no la qualifica di capogruppo ai stro ordinamento nazionale, in sensi dell’art.61, delle disposizioseguito all’introduzione dei prinni di cui al TUB o al TUF. La nocipi contabili internazionali, ha zione di controllo è quella definisubito un’evoluzione tale per cui ta dai principi contabili IFRS. la quasi totalità delle norme contenute nel D. Tale situazione fa scaturire l’obbligo, a cariLgs. n. 87/1992 non erano più applicabili agli co delle partecipate, di trasmettere tempestiintermediari finanziari che adottavano i vamente all’intermediario le informazioni riprincipi contabili internazionali, mentre le chieste ai fini della redazione del bilancio stesse erano rimaste applicabili agli intermeconsolidato stesso. diari che non redigevano i bilanci secondo i Gli intermediari IFRS non controllati da un principi contabili internazionali La nuova normativa modifica i principi ed i criteri di redazione dei bilanci dei cosı̀ detti Note: (1) Il D. Lgs. n. 136/2015 definisce come intermediari non intermediari non IFRS (1) e detta alcune diIFRS gli operatori del microcredito e i confidi minori. sposizioni in materia di obblighi di redazio(2) Fanno parte di questa categoria: banche, società fine del bilancio consolidato e di contenuto nanziare capogruppo dei gruppi bancari, SIM, SGR, le sodella relazione della gestione per gli intermecietà finanziarie iscritte nell’albo di cui all’articolo 107 del diari bancari e finanziari vigilati dalla Banca D.Lgs. n. 385/1993 e gli istituti di moneta elettronica. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 21 Bilancio&Reddito Principi di redazione del bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio Bilancio&Reddito intermediario IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando: anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La normativa impone la redazione del bilancio consolidato anche agli intermediari IFRS diretti in maniera unitaria da uno delle seguenti controparti controllanti: un’impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un intermediario IFRS; un’impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero; una persona fisica. In questo caso, sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato i soggetti che presentano l’ammontare maggiore del totale dell’attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato (consolidato, o se non redatto, dell’ultimo bilancio d’esercizio). L’art. 40 indica l’unico caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato da parte dell’intermediario IFRS controllante, che sussiste solo se ricorrono tutte le condizioni riportate nello stesso articolo. In particolare può essere esentato solo l’intermediario IFRS controllato da una banca soggetta al diritto di un altro stato membro quando: l’intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; la banca estera controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’intermediario esentato, purché gli altri azionisti o soci abbiano approvato l’esonero; l’intermediario esentato e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento sono ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante; il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono redatti dalla banca controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso è costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE o ai principi 22 contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002; Nel caso in cui l’intermediario esentato verifichi tutte le suddette previsioni e di conseguenza decida di non redigere il bilancio consolidato, allora indica nella nota integrativa al proprio bilancio d’esercizio il nome e la sede della banca controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell’esonero. Relazione sulla gestione Il contenuto dettagliato delle relazioni sulla gestione viene rimandato a successivi atti che saranno emessi dalla Banca d’Italia. Tuttavia il D. Lgs. n. 136/2015 riporta alcune indicazioni che dovranno essere prese in considerazione nella normativa di attuazione. In particolare, viene prima di tutto specificato che il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori. Questo documento deve contenere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’impresa o dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della gestione. Deve inoltre includere una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l’impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. La suddetta analisi è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’impresa o dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Il documento include, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’impresa o dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene anche, ove opportuno, i riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell’impresa o nel bilancio consolidato e i chiarimenti aggiuntivi su di essi. In ogni caso sono incluse nel documento: le attività di ricerca e di sviluppo; se si tratta della relazione al bilancio dell’impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell’impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell’esercizio, le corrispon- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. denti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni sopra richiamate riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell’impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento; l’evoluzione prevedibile della gestione; se si tratta della relazione al bilancio dell’impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate; se si tratta della relazione al bilancio dell’impresa, in relazione all’uso da parte dell’impresa di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio; gli obiettivi e le politiche dell’impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; l’esposizione dell’impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari; se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni descritte al punto precedente, riferite alle imprese incluse nel consolidamento. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell’impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento. Documenti contabili delle succursali di banche e società finanziarie di altri paesi In applicazione del principio del mutuo riconoscimento in materia di bilanci d’esercizio alle succursali di banche e società finanziarie costituite in altri Stati membri della Unione Europea, il D. Lgs. n. 136 del 2015 regola gli obblighi di pubblicità di questi soggetti con riferimento all’informativa finanziaria. L’art. 42, infatti, specifica che tali soggetti sono te- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 nuti alla pubblicazione del bilancio d’esercizio della propria casa madre e, qualora ne sia obbligatoria la redazione, del bilancio consolidato. I suddetti bilanci sono ovviamente redatti ed oggetti di revisione contabile secondo i criteri previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui la casa madre ha sede. È stabilito che alle succursali di banche e società finanziarie extracomunitarie è applicabile la regolamentazione sopraindicate quando sussistono le seguenti condizioni: il bilancio della casa madre è redatto in conformità della Direttiva 86/635/CEE o in base a criteri equivalenti; sussistano condizioni di reciprocità tra il Paese ospitante e il Paese d’origine. Negli altri casi le suddette succursali sono tenute alla pubblicazione di un bilancio separato oppure del bilancio della propria casa madre corredato di eventuali informazioni supplementari. Le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari sono stabilite dagli atti emanati dalla Banca d’Italia. La libertà di scelta lasciata agli Stati membri, in merito alla definizione dei criteri su cui basare l’accertamento delle condizioni di equivalenza informativa e di reciprocità, sembrerebbe comportare degli squilibri concorrenziali a favore dei Paesi che assumono l’atteggiamento più permissivo. Definito questo, l’art. 5, della direttiva n. 89/117/CEE ha conferito al Comitato di Contatto presso la Commissione europea il compito di favorire un’applicazione armonizzata di tali criteri. È stabilito che l’obbligo di pubblicazione dei bilanci, delle relazioni e delle informazioni supplementari deve essere ottemperato da almeno una delle succursali insediate in Italia. Le restanti succursali sono tenute a comunicare soltanto all’ufficio del registro delle imprese presso il quale è stato effettuato il deposito dei suddetti documenti. Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana e l’autenticità della traduzione deve essere attestata dal soggetto che rappresenta la succursale mediante un’apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme all’informativa di bilancio. Poteri di Banca d’Italia e sanzioni Per le società finanziarie iscritte nell’albo di cui all’art. 106 del TUB, per le società di intermediazione mobiliare e per le società di 23 Bilancio&Reddito Principi di redazione del bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio Bilancio&Reddito gestione del risparmio di cui al solidato. In particolare con riferiLe novità descritte, ove possibile, avranno TUF, è previsto che le istruzioni mento al caso di obbligo in preimmediata e concreta riguardanti le forme tecniche dei senza di direzione unitaria o con applicazione bilanci vengano emanate dalla la semplice presenza della magsin dai bilanci relativi Banca d’Italia, rispettivamente gioranza degli amministratori. all’anno 2015. d’intesa con la CONSOB. L’irroLe novità introdotte potranno gazione delle sanzioni (art. 44) è avere effetti diversificati a seconprevista non solo nei confronti da dei destinatari ma appare tutdegli esponenti aziendali, ma anche degli intavia opportuno porre l’attenzione sul fatto termediari IFRS, in linea con l’evoluzione che, per garantire la comparabilità dei bilandella disciplina sanzionatoria del TUB. ci nel tempo, il bilancio relativo all’annualità Conclusioni 2016 dovrà essere comparabile rispetto al bilancio precedente, ovvero quello del 2015, e Le novità introdotte con riferimento agli inper questo le novità sopra descritte, ove postermediari IFRS dal D.Lgs. 136/2015 riguarsibile, avranno immediata e concreta applidano principalmente le regole che stabiliscono gli obblighi di redazione del bilancio concazione sin dai bilanci relativi all’anno 2015. 24 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio Aziende del settore idrico: al via l’unbundling contabile Il 2016 segna l’inizio dell’applicazione dell’unbundling contabile nel settore idrico, che comporterà notevoli cambiamenti nella tenuta quotidiana della contabilità generale ed analitica. Nel presente contributo si analizzeranno gli orientamenti finali diramati il 29 ottobre 2015 da parte dell’Autorità, confrontandoli con quanto previsto nel precedente Documento AEEGSI di luglio 2015. Premessa Nel precedente contributo (1) si sono analizzate le finalità che hanno condotto l’A.E.E.G.S.I. (2) a definire i contorni della separazione contabile operativa nelle aziende del settore idrico a partire dal 1º gennaio 2016, esaminando i primi orientamenti da essa delineati con il Documento di consultazione (3) n. 379/2015 del 23 luglio 2015 che si è presentato come un’evoluzione in parte semplificatrice rispetto alle prime indicazioni fornite con il precedente D.Co. n. 82/2013. Qui si darà invece conto degli orientamenti assunti dall’Autorità con il D.Co. n. 515/2015 che precede la pubblicazione della definitiva Deliberazione unbundling dedicata al settore idrico. Orientamenti finali Il D.Co. n. 515/2015 costituisce un passo chiave per l’inquadramento della struttura contabile che dovrà essere introdotta nelle aziende del settore a partire dal 2016. Esso infatti contiene sia gli orientamenti finali dell’Autorità rispetto alla ‘‘perimetrazione’’ del settore, sia l’indirizzo in fieri in tema di: Funzioni Operative Condivise; modalità e procedure di separazione contabile di costi e ricavi tra i diversi Ambiti Territoriali Ottimali; trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e, in particolare, dei beni indisponibili dati in concessione al gestore del S.I.I. (4); Amministrazione & Finanza n. 1/2016 semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi per i gestori di minori dimensioni; dettagli richiesti all’interno degli schemi dei Conti Annuali Separati. Ci si è quindi avvicinati a grandi passi verso l’emanazione della Deliberazione finale, destinata a segnare il definitivo ingresso del mondo idrico nelle tecniche unbundling. Perimetrazione nel Sistema Idrico Integrato: «Attività» e «Comparti» Come visto nel precedente articolo (5), l’introduzione della contabilità separata parte dalla preventiva identificazione delle Attività in cui opera l’azienda secondo le specifiche perentorie delineate dall’Autorità. Con il D.Co. n. 515/2015 è stata proposta una suddivisione in cinque Attività, in un’ottica di semplificazione rispetto alle originarie tredici. Questa è la perimetrazione proposta: Acquedotto; Note: (*) Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Studio Aprile in Ravenna (1) Si veda degli stessi autori, ‘‘Aziende del settore idrico: prepararsi all’applicazione dell’unbundling contabile’’ in Amministrazione & Finanza n. 10/2015. (2) AEEGSI, è l’acronimo di Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. Di seguito definita anche Autorità. (3) Di seguito, per brevità, D.Co. (4) Di seguito, si indicherà SII per fare riferimento al Servizio Idrico Integrato. (5) Degli stessi autori, ‘‘Aziende del settore idrico: prepararsi all’applicazione dell’unbundling contabile’’ in Amministrazione & Finanza n. 10/2015. 25 Bilancio&Reddito di Cristina Aprile (*) Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio Fognatura; Depurazione; Altre attività idriche; Attività diverse. Bilancio&Reddito Acquedotto Nel D.Co. n. 379/2015, l’AEEGSI aveva specificato che all’Attività ‘‘Acquedotto’’ afferisce ‘‘l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica’’. Costi e ricavi relativi all’Attività Acquedotto dovranno poi essere dettagliati in relazione ai cinque Comparti i cui contorni sono stati in parte rivisti tra luglio e ottobre scorso. Nella Tavola 1 viene proposto il contenuto originariamente pensato nel D.Co. n. 379/ 2015 raffrontato con quanto invece previsto nel D.Co. n. 515/2015, per dare evidenza delle relative differenze. Tavola 1 - Suddivisione per Comparto dell’Attività Acquedotto Documento di consultazione n. 379/2015 Documento di consultazione n. 515/2015 Captazione È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.); ove presenti, sono incluse le centrali di sollevamento. Captazione È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti, sono incluse le centrali di sollevamento. Adduzione È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di testata con funzione di carico e di compenso, ove presenti. Adduzione È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Si rileva che debbono essere considerati come punti di con- Si rileva che i punti di consegna dell’acqua dalla rete di segna dell’acqua dal Comparto di adduzione al Comparto di adduzione a quella di distribuzione sono posti immediatadistribuzione i serbatoi di testata o, per le reti di distribu- mente a monte dei serbatoi di testata o, per le reti di dizione con serbatoi di estremità, le torri piezometriche. stribuzione con serbatoi di estremità, a monte delle torri piezometriche. Potabilizzazione È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienicosanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse. Potabilizzazione È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse. Sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie. Distribuzione È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi intermedi e di estremità con funzione di carico e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici - condominiali o singoli - e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclu- Distribuzione È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici - condominiali o singoli - e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclu- 26 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Documento di consultazione n. 379/2015 Documento di consultazione n. 515/2015 sa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. sa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresı̀ tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII. Misura dell’acquedotto È l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile e in ciascuna sezione di acquedotto, sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un misuratore, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici. Misura dell’acquedotto È l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze e in ciascuna sezione di acquedotto (misure di processo), sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un misuratore, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici. È inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione. È inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione dei misuratori, nonché della telegestione da remoto. Come evincibile dalla descrizione riportata nella Tavola n. 1, per quanto riguarda il Comparto ‘‘Misura dell’acquedotto’’, l’Autorità ha espresso il proprio orientamento teso a non introdurre ulteriori livelli di complessità gestionale mantenendo all’interno di questa categoria di raccolta dei dati sia gli elementi relativi alla ‘‘misura all’utenza’’ che gli elementi afferenti la ‘‘misura di processo’’ e questo anche in relazione all’attività di determinazione del bilancio idrico. A seguito della consultazione avviata con gli operatori del settore, l’Autorità ha ritenuto non opportuno individuare invece uno specifico Comparto relativo agli ‘‘impianti di sollevamento’’, che troveranno quindi verosimile spazio nei dettagli richiesti a livello di schemi contabili. Fognatura Sempre alla luce di quanto indicato con il D.Co. n. 379/2015, l’Attività di ‘‘Fognatura’’ comprende ‘‘l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue do- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 mestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia’’. Comprende anche ‘‘le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori’’. Per quanto concerne la suddivisione in Comparti, è stata confermata l’idea di disporre di un unico Comparto che accolga la ‘‘Fognatura nera e mista’’, di un ulteriore Comparto per la ‘‘Fognatura bianca’’ ed infine di un Comparto per la ‘‘Misura della fognatura’’. Va qui detto che l’AEEGSI ha espressamente richiamato la questione dell’appartenenza o meno del trattamento delle acque bianche all’ambito del SII, segnalando che rispetto ad essa sono emersi alcuni segnali di incertezza non ancora giuridicamente del tutto dipanati. È verosimile attendersi quindi che eventuali definizioni giuridiche diverse cui si dovesse pervenire, produrranno un conseguente impatto nella definizione del perimetro di questa Attività anche ai fini unbundling. Ultimo Comparto qui previsto è quello della ‘‘Misura della fognatura’’, che dovrà contenere le poste contabili afferenti la misura di pro- 27 Bilancio&Reddito Principi di redazione del bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio cesso e la misura relativa ai soli utenti industriali. Nella Tavola 2 sono riportate le definizioni previste dal D.Co. di luglio rispetto a quelle delineate ad ottobre, con evidenza delle differenze introdotte. Bilancio&Reddito Depurazione Per quanto attiene l’Attività di ‘‘Depurazione’’ l’Autorità ha ritenuto opportuno non prevedere in un primo momento la sua suddivisione in Comparti. Si tratta però di una previsione che va ritenuta non definitiva, in attesa della raccolta di ulteriori dettagli tecnici da parte dell’Autorità, interessata a delinearne un contorno che si allinei alle ulteriori esigenze di definizione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali. Motivo questo per cui allorché l’AEEGSI definisce l’Attività di ‘‘Depurazione’’ nel suo D.Co. n. 515/2015, racchiude nella sostanza la totalità delle azioni riconducibili da questo business, come evincibile dalla Tavola n. Tavola 2 - Suddivisione per Comparto dell’Attività Fognatura Documento di consultazione n. 379/2015 Documento di consultazione n. 515/2015 Fognatura nera e mista È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali nonché dalle acque meteoriche di dilavamento (incluse le acque di prima pioggia). Comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori, e le stazioni di sollevamento (incluse quelle relative ai collettori primari e secondari). Comprende inoltre le operazioni di ricerca perdite. Fognatura nera e mista È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali nonché dalle acque meteoriche di dilavamento (incluse le acque di prima pioggia). Comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori, le vasche di prima pioggia e le stazioni di sollevamento (incluse quelle relative ai collettori primari e secondari). Comprende inoltre le operazioni di ricerca perdite. Fognatura bianca È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture dedicate ad uso esclusivo della raccolta e dell’allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento diverse dalle eventuali acque di prima pioggia, incluse le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali. Comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori, le vasche di prima pioggia e le stazioni di sollevamento, incluse quelle relative ai collettori primari e secondari. Fognatura bianca È l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture dedicate ad uso esclusivo della raccolta e dell’allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento diverse dalle eventuali acque di prima pioggia, incluse le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali. Comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, incluse quelle relative ai collettori primari e secondari. Non comprende la gestione dei fossi stradali e dei rii tombati e non tombati. Misura della fognatura È l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura validati, relativi ai punti di scarico, nonché agli eventuali punti di attingimento diretto della risorsa all’interno dei siti industriali, e in ciascuna sezione di fognatura, sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un misuratore, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, verifica, adeguamento e rimozione dei misuratori, nonché della telegestione da remoto. Misura della fognatura È l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di scarico degli utenti industriali, nonché agli eventuali punti di attingimento diretto della risorsa all’interno dei siti industriali, e in ciascuna sezione di fognatura (misura di processo), sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un misuratore, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione. 28 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio 3 in cui sono riportate le differenze tra l’impostazione proposta nel D.Co. n. 379/2015 rispetto al D.Co. n. 515/2015. Altre attività idriche Questa Attività è stata pensata per evitare sussidi incrociati tra attività regolate e attivi- Documento di consultazione n. 379/2015 Proponeva una suddivisione in Comparti Documento di consultazione n. 515/2015 Non prevede la suddivisione in Comparti Trattamenti convenzionali Riguardano l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura e altre acque reflue provenienti da pre-trattamenti dedicati (per esempio pre-trattamenti di percolati di discarica e di rifiuti liquidi)[i pre-trattamenti di percolati di discarica e rifiuti liquidi sono inseriti nelle ‘‘Altre Attività idriche’’], al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Comprende le vasche Imhoff, i trattamenti preliminari, la sedimentazione primaria, i trattamenti biologici, la sedimentazione secondaria, le eventuali denitrificazione biologica e defosfatazione chimica, la disinfezione con agenti chimici, i trattamenti dei fanghi. Comprende inoltre l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, posti a monte e in prossimità dei trattamenti. L’Attività di Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura e altre acque reflue provenienti da pretrattamenti dedicati (per esempio pre-trattamenti di percolati di discarica e di rifiuti liquidi) [i pre-trattamenti di percolati di discarica e rifiuti liquidi sono inseriti nelle ‘‘Altre Attività idriche’’], al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. o adatte al riutilizzo. Comprende le vasche Imhoff, i trattamenti preliminari, la sedimentazione primaria, i trattamenti biologici, la sedimentazione secondaria, i trattamenti di rimozione dei nutrienti, la disinfezione con agenti chimici. Trattamenti avanzati e speciali Riguardano l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane aggiuntivi rispetto ai trattamenti convenzionali, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. o adatte al riutilizzo. Include fra l’altro la filtrazione su sabbia, la filtrazione su membrane, l’ossidazione avanzata, la chiariflocculazione (implementata per inquinanti diversi dal fosforo), l’adsorbimento su carboni attivi, la disinfezione con lampade UV, i trattamenti di rimozione dei nutrienti diversi da quelli inclusi nei trattamenti convenzionali come i trattamenti naturali estensivi e i trattamenti dei fanghi prodotti nei citati processi di tipo avanzato. Inoltre comprende l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti speciali per il riutilizzo/smaltimento dei reflui parzialmente trattati quali per esempio le trincee drenanti, i letti di dispersione, le condotte sottomarine. Include i trattamenti terziari e terziari avanzati quali fra l’altro filtrazione su sabbia, filtrazione su membrane, ossidazione avanzata, chiariflocculazione, adsorbimento su carboni attivi, disinfezione con lampade UV, trattamenti naturali estensivi. Include altresı̀ i trattamenti dei fanghi prodotti nei citati processi quali fra l’altro ispessimento, disidratazione, digestione aerobica e anaerobica, essicamento nonché ulteriori tecnologie quali fra l’altro ossidazione a umido, pirolisi e gassificazione. Inoltre comprende l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, posti a monte e in prossimità dei depuratori, degli eventuali impianti di deodorizzazione e dei trattamenti speciali per il riutilizzo/smaltimento dei reflui parzialMisura della depurazione mente trattati quali per esempio le trincee drenanti, i letti È l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finadi dispersione, le condotte sottomarine. lizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica, all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura validati, reSono ricomprese nell’Attività le operazioni organizzative e lativi ai misuratori installati in ingresso al primo stadio di gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche trattamento nonché in uscita dall’ultimo stadio di depurainformatica, all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura zione. volumetrici validati, relativi ai misuratori installati in inÈ inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli intergresso al primo stadio di trattamento nonché, ove previsto, venti in loco sui misuratori, quali le operazioni di installain uscita dall’ultimo stadio di depurazione. zione e messa in servizio, verifica, adeguamento e rimozioÈ inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interne dei misuratori, nonché della telegestione da remoto. venti in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 29 Bilancio&Reddito Tavola 3 - Suddivisione per Comparto dell’Attività Depurazione Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio Bilancio&Reddito tà non regolate. Con il D.Co. n. 379/2015, l’Autorità ha specificato che qui andranno infatti ricomprese tutte le attività ed i processi diversi da quelli sopra visti ‘‘che, non rientrano nella definizione di Servizio Idrico Integrato’’. Con il D.Co.di ottobre, l’AEEGSI ha inoltre prospettato l’ipotesi di raggruppare tutte le ‘‘Altre attività idriche’’ in un unico Comparto, tenendo distinte solo le attività legate alla riscossione. Attività diverse Anche le aziende del settore idrico, al pari di quanto previsto per i settori energia e gas, si confronteranno con l’Attività residuale denominata ‘‘Attività diverse’’, che accoglierà costi e ricavi derivanti dallo svolgimento di attività che non hanno alcun legame con la risorsa idrica. Qui, particolare attenzione meriterà la scelta finale che verrà assunta con la Deliberazione definitiva in relazione al trattamento fanghi mediante digestione anaerobica con produzione di biogas. Nel D.Co. n. 515/2015 è infatti indicato come alcuni operatori del settore non abbiano condiviso la proposta dell’Autorità, ritenendo che tale attività vada ricompresa nell’‘‘Attività di depurazione’’ e, più in particolare, nell’attività di gestione del trattamento fanghi. Ciò premesso, nella sua attuale previsione, l’AEEGSI ha indicato che ‘‘dovranno essere attribuite alle ‘‘Attività diverse’’ solamente le poste contabili afferenti le infrastrutture esclusivamente destinate alla valorizzazione energetica del biogas ovvero alla trasformazione del biogas in energia elettrica.’’ Risulterebbero quindi afferenti l’‘‘Attività di depurazione’’ ‘‘le infrastrutture dedicate al trattamento fanghi mediante digestione anaerobica che, per loro natura, generano biogas indipendentemente da un processo di successiva valorizzazione energetica dello stesso.’’ Per contro, dovrebbero ‘‘essere attribuite alle ‘‘Attività diverse’’ tutte le infrastrutture esclusivamente finalizzate alla produzione di energia elettrica, quali ad esempio gli alternatori, in quanto l’energia elettrica da questi prodotta potrebbe essere indistintamente destinata a tutte le Attività del gestore.’’ Le attività di realizzazione, gestione e manutenzione di tale infrastruttura verrebbero ‘‘ricomprese nell’ambito del Servizio Idrico Integrato.’’ 30 Perimetrazione nel Sistema Idrico Integrato: «Funzioni Operative Condivise» Le Funzioni Operative Condivise (6) accolgono le componenti economico-finanziarie svolte da una funzione aziendale che presta servizi di natura operativa (7) in maniera condivisa ad almeno due Attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori oggetto di unbundling. Ciò premesso, è coerente l’impostazione proposta dall’Autorità di prevedere alcune FOC aggiuntive rispetto a quelle pensate per i settori energia e gas, aventi caratteristiche tecniche e commerciali in parte diverse. L’AEEGSI è infatti orientata ad integrare le FOC già utilizzabili per gli operatori dei settori energia e gas (8), prevedendone delle ulteriori, specifiche del settore idrico. Vediamole con ordine. FOC commerciali Per quanto attiene le FOC commerciali, considerando che vi sono aziende che operano contestualmente nei settori energia, gas ed idrico, è probabile attendersi l’introduzione di una ‘‘FOC commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico, gas ed idrico’’, che potrebbe essere sostitutiva di quella esistente dedicata in via comune ai settori energia-gas (9) oppure una quarta destinata alle sole multiutility che operano congiuntamente nei tre business. Note: (6) Di seguito, per brevità, FOC. (7) Di tipo tecnico e/o commerciale. (8) Le FOC previste dalla Deliberazione n. 231/2014 per l’attuazione della separazione contabile nei settori energia e gas sono: a) FOC commerciale, di vendita e gestione clientela del settore elettrico; b) FOC commerciale, di vendita e gestione clientela del settore gas; c) FOC commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico e gas; d) FOC tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici; e) FOC di misura tra attività di settori diversi; f) FOC di acquisto di energia elettrica; g) FOC di acquisto di gas; h) FOC di acquisto comune di energia elettrica e di gas; i) FOC di cartografia elettronica. (9) Denominata ‘‘FOC commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico e gas’’. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. FOC gestione utenze idriche Cosı̀ come già palesato con il D.Co. n. 379/ 2015, l’AEEGSI è intenzionata a tener separata la ‘‘FOC commerciale di vendita e gestione della clientela’’ appena vista, dalla ‘‘FOC di gestione utenze idriche’’, in quanto, diversamente da quanto accade nel settore dell’energia elettrica e del gas (10), in quest’ultima sono ricompresi ricavi percepiti per le operazioni commerciali di voltura e subentro. In quest’ottica è quindi prevista l’introduzione della nuova FOC denominata ‘‘FOC di gestione utenze idriche’’, ipotesi accolta con favore da parte degli operatori del settore, per il cui ribaltamento è prevedibile venga proposto il driver ‘‘numero di utenze’’ servite. Laddove venisse mantenuta l’impostazione prevista con il D.Co. n. 379/2015, questa FOC, esclusivamente dedicata alle utenze idriche, comprenderebbe ‘‘le operazioni di attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, la gestione della fornitura inclusa la fatturazione, la gestione dei reclami e della morosità (11) e l’attività di riscossione (12) di cui all’articolo 156 del D. Lgs. n. 152/06’’. FOC di verifica e controllo del settore idrico Questa FOC, nuova rispetto all’elenco proposto dalla Deliberazione n. 231/2014, essendo specifica per il settore idrico, dovrebbe accogliere ‘‘le operazioni di sopralluogo, ispezione, campionamento, analisi e elaborazione dei risultati’’, restando ‘‘escluse le operazioni relative alla ricerca delle perdite i cui costi verranno esplicitati all’interno degli schemi contabili dei diversi Comparti’’. Questo, laddove venisse confermata l’impostazione proposta dal D.Co. n. 379/2015. Per quanto concerne il relativo driver, ci si attende che venga reso utilizzabile il ‘‘numero di determinazioni dei singoli parametri’’ e non invece il ‘‘numero di campionamenti e/o ispezioni e sopralluoghi’’ originariamente pensato: questo perché gli operatori del settore hanno osservato che sebbene il campione sul quale effettuare la verifica possa essere unico, sullo stesso campione possono verosimilmente essere eseguite più determinazioni anche a costi molto diversi tra loro. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 FOC tecnica di telecontrollo L’Autorità, prendendo nota delle indicazioni pervenute dagli operatori del settore idrico, potrebbe prevedere modifiche alla ‘‘FOC tecnica di telecontrollo, manutenzione e servizi tecnici’’, attualmente prevista dal TIUC (13), introducendo una FOC dedicata all’attività di telecontrollo separata da quella di manutenzione e servizi tecnici. Si tratta di una variazione da contemplare solo come ipotesi, per ora, poiché l’eventuale modifica genererebbe un impatto anche sulle aziende dei settori energia e gas. Con il D.Co. n. 515/2015, l’Autorità ha specificato che in questa FOC possono essere correttamente attribuiti ‘‘non solo i costi afferenti all’uso dei sistemi centralizzati di software e hardware, ma anche ulteriori costi come, ad esempio, quelli relativi alle operazioni di gestione e manutenzione dei sensori di misura di processo installati in campo (14), in considerazione della natura sistemica dell’attività di telecontrollo la quale si esplica anche mediante la gestione da remoto di singoli apparati’’. FOC di misura Per quanto riguarda la FOC di misura, l’Autorità è orientata a sostituire l’attuale FunNote: (10) Il TIUC, infatti, prevede: – l’attribuzione delle poste a SC e FOC, laddove non sia possibile effettuare un’attribuzione diretta delle poste contabili alle Attività, avvalendosi delle fonti informative aziendali secondo una precisa gerarchia di utilizzo; – l’iscrizione tra i ricavi di Servizi Comuni e FOC solo di poste con natura rettificativa dei costi. (11) Quali l’invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura. (12) L’art. 156 del D.Lgs. n. 152/06 prevede che ‘‘qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto’’. Come richiamato dall’AEEGSI, va ricordato che il D.L. n. 133/ 2014, cosiddetto Decreto Sblocca Italia, ha integrato la norma in questione stabilendo: – che il gestore del servizio di acquedotto provvede, successivamente alla riscossione, al riparto della tariffa tra i diversi gestori interessati ‘‘in base a quanto stabilito dall’AEEGSI’’; – che con apposita convenzione, ‘‘sottoposta al controllo dell’AEEGSI’’, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. (13) Allegato A - Deliberazione n. 231/2014, che delinea le regole unbundling per i settori energia e gas. (14) Ad esclusione degli eventuali gruppi statici di misura dei volumi. 31 Bilancio&Reddito Principi di redazione del bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio zione prevista dal TIUC ‘‘FOC di misura tra Attività di settori diversi’’ con la ‘‘FOC di misura tra Attività di settori diversi o tra attività diverse dello stesso settore’’, in modo da poter consentire di imputare eventuali costi di misura comuni a più Attività del settore idrico alla suddetta Funzione, lasciando invece invariati i relativi driver di ribaltamento. Bilancio&Reddito FOC di acquisto Come indicato nel D.Co. n. 379/2015, questa FOC accoglierà i costi di un’eventuale unità organizzativa che si occupa di approvvigionamento di energia elettrica e/o gas, mentre i costi diretti connessi alla fornitura energetica dovranno essere attribuiti all’interno degli schemi contabili dei rispettivi Comparti. L’attribuzione di tali costi ad una FOC specifica non consentirebbe infatti di rilevare i costi amministrativi e di gestione legati alle Attività (15). FOC di cartografica elettronica C’è da attendersi, in un’ottica di semplificazione, il mantenimento sia della FOC nell’attuale sua conformazione, sia del relativo driver, cosı̀ come chiarito dall’Autorità nel D.Co. n. 515/2015. Perimetrazione nel Sistema Idrico Integrato: «Servizi Comuni» Poiché i Servizi Comuni accolgono le componenti relative ad attività svolte all’interno dell’azienda a supporto della stessa nella sua globalità, indipendentemente dal business in cui essa opera, l’Autorità è orientata a mantenere la conformazione dei Servizi Comuni attualmente previsti dal TIUC (16) e vigenti per i settori energia e gas, senza apportare modifiche, neanche con riferimento ai relativi driver di ribaltamento. Separazione contabile in ATO La necessità di pervenire ad una disaggregazione dei costi e dei ricavi oltre che per Attività e Comparti anche per ATO (17) costituisce una specificità che contraddistingue il settore idrico. Ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 152/2006, per ATO si intende il territorio sulla base del quale sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative, in ma- 32 teria di organizzazione del servizio idrico integrato, l’Ente di governo dell’Ambito. L’Autorità già con il D.Co. n. 379/2015 ha ribadito che la disaggregazione delle poste contabili per ATO non solo ‘‘si rende necessaria per garantire l’applicazione della disciplina tariffaria introdotta dall’Autorità’’, ma appare anche coerente con quanto già previsto dal D.M. 1 agosto 1996 il quale dispone che ‘‘il concessionario è tenuto a redigere il conto economico (18) e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore’’. L’Autorità intende rendere operativa la separazione contabile per ATO con riferimento a tutte le poste economiche del bilancio redatto secondo la struttura prevista dal codice civile fino al rigo ‘‘Differenza tra valore e costi della produzione’’; a livello di stato patrimoniale è invece orientata a richiedere la separazione delle sole immobilizzazioni, richiedendo la rilevazione in modo unificato delle restanti poste dell’attivo e del passivo. Cosı̀ come per l’applicazione del principio di separazione contabile per Attività/Comparto, è previsto l’obbligo di ‘‘attribuzione diretta’’ dei relativi costi e ricavi, anche con riferimento all’imputazione per ATO è prescritto il medesimo obbligo che si concretizza nel seguire il seguente percorso, in sede di registrazione contabile degli eventi aziendali: Note: (15) Con riferimento all’Attività di ‘‘Depurazione’’ i costi connessi ai consumi devono essere ricompresi nella specifica Attività in applicazione dei principi di ‘‘Full Cost Recovery’’ e di ‘‘Polluter Pays Principle’’ previsti dalla normativa europea in materia. (16) I Servizi Comuni previsti dalla Deliberazione n. 231/ 2014 sono: – approvvigionamenti e acquisti; – trasporti e autoparco; – logistica e magazzini; – servizi immobiliari e facility management; – servizi informatici;; – ricerca e sviluppo; – servizi di ingegneria e di costruzioni; – servizi di telecomunicazione; – servizi amministrativi e finanziari; – organi legali e societari, alta direzione e staff centrali; – servizi del personale e delle risorse umane. (17) ATO è acronimo di Ambito Territoriale Ottimale. (18) Conto economico che deve essere basato su contabilità analitica per centri di costo. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. a) rilevazioni dirette di ‘‘contabilità generale’’, laddove una posta competa esclusivamente ad un determinato ATO; b) rilevazioni dirette di ‘‘contabilità analitica’’ per l’attribuzione ad uno specifico ATO; c) rilevazioni effettuate attraverso una ripartizione tra i diversi oggetti a cui compete, basata su una ‘‘specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato’’; d) ripartizione tra i diversi ATO, basata su rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post. Ne consegue che le aziende del settore idrico che risultino multi-Attività e multi-ATO dovranno effettuare le registrazioni contabili in modo sistematico durante tutto il periodo amministrativo mediante una duplice ‘‘classificazione’’ delle componenti di costo e ricavo: per Attività/Comparto e per ATO. Il D.Co. n. 515/2015 chiarisce comunque che ‘‘laddove i sistemi del gestore non consentano tale doppia imputazione, sarà consentita l’allocazione ex post delle poste contabili per ATO, cosı` come è attualmente consentito per l’allocazione delle poste a livello di Comparti.’’ Si tratta di una specificità che richiederà alle imprese del settore non solo una modifica informatica, ma anche una diffusione della connessa cultura unbundling lungo tutta la struttura aziendale, attraverso un importante processo di formazione, che consenta all’intera organizzazione di conoscere le modalità operative da attuare per il rispetto degli obblighi unbundling. Schemi dei Conti Annuali Semplifcati Prime prove di lettura dei dettagli previsti a livello di rigo, possono essere fatte osservando la struttura dei Conti Annuali Separati allegati al D.Co. n. 515/2015. Si tratta di una proposta di dettaglio per rigo, come chiaramente l’Autorità ha tenuto a ribadire, specificando che i possibili schemi sono stati pubblicati esclusivamente per consentire agli operatori di formulare le proprie osservazioni in merito. Per la relativa definitività si deve quindi attendere la Deliberazione conclusiva. Semplificazioni previste Per quanto concerne le semplificazioni, l’Au- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 torità ha effettuato un cambiamento di rotta rispetto agli iniziali orientamenti, ritenendo più corretto prevedere l’attivazione delle semplificazioni in relazione alle dimensioni aziendali e non invece in relazione alla tipologia societaria degli operatori. Considerando la necessità dell’AEEGSI di consentire la predisposizione di una tariffa che rifletta i costi effettivi dei diversi servizi del SII, essa ha in particolare proposto di adottare questa conformazione degli obblighi unbundling: obbligo di predisposizione ed invio dei Conti Annuali Separati secondo il ‘‘regime ordinario’’ (19), per tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che servano più di 50.000 abitanti e per i gestori di dimensioni rilevanti che, pur non erogando il servizio direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l’adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione; obbligo di predisposizione ed invio dei Conti Annuali Separati secondo il ‘‘regime semplificato’’, per tutti i gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, che servono meno di 50.000 abitanti ovvero per i soggetti di minori dimensioni che, pur non erogando il servizio direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l’adduzione, la potabilizzazione e/o la depurazione. Conclusioni Sebbene l’Autorità sembri definitivamente orientata a consentire l’utilizzo di criteri di attribuzione ex post per il primo anno, ossia per il 2016, va detto che la ricostruzione ex post richiederebbe, alle imprese del settore, un’attività talmente gravosa a valle della redazione del bilancio d’esercizio, da rendere assolutamente prioritario attivare il processo di rilevazione dei dati contabili secondo le regole imposte dall’Autorità, il prima possibile, già quindi durante il 2016. È improbabile che dal 1º gennaio si possa essere a regime: le linee guida regolatorie nel corso dello stesso 2015 hanno subito Nota: (19) Si intende ‘‘regime ordinario’’ di separazione contabile. 33 Bilancio&Reddito Principi di redazione del bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Principi di redazione del bilancio Bilancio&Reddito cambiamenti di rotta, sebbene non radicali. Ma il percorso va intrapreso per disporre di un anno di prova che consenta il raggiungimento dei migliori obiettivi informatici, organizzativi, gestionali e di procedura. La difficoltà dell’introduzione della contabilità separata nel settore idrico non è legata solo alla necessità di conoscere approfonditamente una materia in sé complessa; è determinata anche dalla necessità di definire una struttura organizzativa e contabile in grado di ottenere (contestualmente e con il minor dispiego possibile di energie umane ed 34 informatiche) di dettagli informativi necessari alla direzione (per l’assunzione delle decisioni), spesso diversi da quelli prescritti dall’AEEGSI. Giocherà quindi un ruolo chiave l’ottima conoscenza delle regole unbundling, unitamente alla capacità di disporre di una visione della struttura organizzativa e contabile cui l’azienda deve ormai obbligatoriamente pervenire, per rendere stabili e meno invasivi possibile gli inevitabili cambiamenti da adottare. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Crisi d’impresa di Pietro Paolo Papaleo (*) Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha recentemente emanato le Linee Guida in tema di ‘‘Informativa e valutazione nella crisi d’impresa’’: specifiche ed inedite ‘‘linee di indirizzo’’ che integrano la best practice per il corretto utilizzo degli istituti di superamento della crisi d’impresa. Il nuovo Documento, in particolare, ‘‘forgia’’ una definizione aziendalistica di ‘‘stato di crisi’’ ed individua gli strumenti diagnostici per l’intercettazione ed il relativo monitoraggio, suggerendo di predilegere - secondo una logica di reporting e di pianificazione a medio/lungo termine - l’analisi ‘‘dinamica’’ dei cash flow e della capacita di adempimento attuale e prospettica. Premessa Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ha emanato - in data 2 novembre 2015 - le Linee Guida in tema di ‘‘Informativa e valutazione nella crisi d’impresa’’ (1) (di (seguito anche ‘‘Linee Guida Cndcec’’ o semplicemente ‘‘Linee Guida’’) predisposte a cura del Gruppo di lavoro interdisciplinare Area procedure concorsuali e Area aziendale. Il Documento: - fornisce una qualificazione di ‘‘crisi aziendale’’ in chiave prospettico-finanziaria, identificandola con la crisi reversibile (ed insolvenza prospettica) quale ‘‘presupposto’’ per l’utlizzo degli istituti alternativi al fallimento; - definisce, di conseguenza, l’informativa e gli strumenti per monitorare la crisi e valutare il rischio di default delle imprese. La finalità è quella di ‘‘oggettivizzare’’ strumenti e tecniche di analisi finanziaria che consentano di intercettare la crisi quand’essa (ancorché conclamata) sia ancora ‘‘reversibile’’, favorendo cosı̀ il recupero ed il risanamento dell’impresa. Le Linee Guida sono testualmente indirizzate agli ‘‘iscritti che si trovano a svolgere la propria attività in stretto contatto con l’im- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 presa’’, nonché agli organi societari di governance. La platea dei potenziali fruitori, invero, è ampia poiché nella contestualizzata accezione di ‘‘iscritti’’ rientrano sia i professionisti incaricati dall’imprendiotore in difficoltà di individuare, predisporre e ‘‘validare’’ piani e strumenti giuridici per il superamento della crisi aziendale (advisor industriali e/o finanziari ed attestatori), sia soprattutto i professionisti che svolgono incarichi di controllo legale dei conti, già destinatari di principi di comportamento ad hoc (soprattutto in tema di controllo preventivo per la tempestiva emersione della crisi) (2). L’emergente Documento, pertanto, esprime Note: (*) Dottore Commercialista e revisore legali dei conti - Partner Pollio & Associati (1) Per la segnalazione sulla stampa specializzata, cfr. M. Bana, ‘‘Dal CNDCEC indicazioni operative per i consulenti di aziende in crisi’’, in Eutekne Info, 3 novembre 2015; Id., Per la crisi d’impresa profili giuridici da interpretare, Ivi, 23 novembre 2015. (2) Si vedano i ‘‘Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate’’ nella versione approvata in settembre 2015, con specifico riferimento alla Norma di comportamento 11 - Attività del collegio sindacale nella crisi d’impresa ed in particolare alla Norma 11.1 Prevenzione ed emersione della crisi. 35 Governo d’impresa Informativa e valutazione nella crisi d’impresa: le Linee Guida Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Crisi d’impresa Governo d’impresa linee d’indirizzo che integrano gli attuali ternativi - dalla lettura delle Linee Guida si principi e modelli virtuosi di comportamento apprezza, in sintesi, che: (best practice) per l’utilizzo ap- il concetto di temporanea diffipropriato degli istituti di risanacoltà di adempiere (previsto dalLa crisi non mento disciplinati dalla legge fall’abrogata disciplina sull’ammininecessariamente limentare (3). strazione controllata di cui al conduce all’insolvenza, previgente art. 187 L.F.) è quello mentre quest’ultima Struttura delle Linee Guida è un effetto della crisi. più coerente e simile al concetto di crisi previsto per le procedure Il Documento del Cndcec è strutalternative al fallimento (5); turato in due parti: - in particolare, il concetto di – Parte I, in cui viene analizzato temporanea illiquidità (o rischio di insolvenil concetto di crisi sotto il profilo giuridico, za), come definitivo dal consolidato orientaquale framework per la definizione aziendamento di Legittimità (6), è da ritenersi rienlistica dello stato di crisi; trante appieno nell’accezione di stato di crisi, – Parte II, nella quale vengono qualificati lo presupponendo la capacità dell’imprenditore stato di crisi e l’insolvenza sotto il profilo commerciale di acquisire, in un ragionevole aziendalistico ed individuati gli approcci e lasso di tempo, quei mezzi normali di pagagli strumenti per la rilevazione dei due stadi mento, idonei ad estinguere le passività non e per valutare se un’impresa si trovi effettivamente: più dilazionabili; (i) in condizione di dissesto o potenziale dis- interessanti spunti si rinvengono anche nel sesto diritto societario, ove all’art. 2467 c.c. - in (ii) o viceversa in una condizione di crisi retema di ‘‘postergazione’’ dei finanziamenti versibile e per cosı̀ dire fisiologica e dunque dei soci - è ‘‘codificato’’ il concetto di ‘‘squilisuperabile. brio’’ e di crisi prospettica (7), legati alla si- Lo ‘‘stato di crisi’’ nell’attuale ordinamento giuridico La legge fallimentare non contiene una definizione giuridica di ‘‘crisi d’impresa’’, disciplinando esclusivamente il concetto di ‘‘insolvenza’’ che l’art. 5 - declinandolo quale presupposto per la dichiarazione di fallimento - definisce come quello stato che ‘‘si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni’’. La legge fallimentare, tuttavia, enfatizza il concetto di crisi quale presupposto per l’attivazione degli strumenti alternativi al fallimento (4), laddove all’art. 160, co. 3, sancisce che ‘‘ai fini di cui al primo comma’’ [e, dunque, quale presupposto oggettivo per l’ammissione al concordato preventivo] ‘‘per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza’’. Nel tentativo di trarre dall’ordinamento giuridico spunti per la declinazione dello ‘‘stato di crisi’’ - prodromica ad una enucleazione aziendalistica ed ancor prima a chiarire e non confondere i presupposti per l’accesso al fallimento ed agli istituti preventivi o al- 36 Note: (3) R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo anche ‘‘legge fallimentare’’ o semplicemente ‘‘L.F.’’), recentemente novellata ad opera del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. (4) Quali il piano di risanamento (ex art. 67, comma terzo, lett. d), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis) ed il concordato preventivo (ex art. 160). (5) La temporanea difficoltà - quale momento patologico autonomo rispetto all’insolvenza, per taluni versi assimilabile al concetto di illiquidità (attuale e momentanea carenza finanziaria rispetto alle necessità correnti) - ricorre quando l’imprenditore commerciale versi nella situazione di non essere temporaneamente (vale a dire momentaneamente) in grado di adempiere in modo regolare ai propri debiti, nonostante egli disponga di un patrimonio che gli consenta di poterlo fare nel tempo. (6) Cfr. - per i riferimenti - le Linee Guida, pag. 10, nota 7. (7) L’art. 2467, co. 2 c.c. prevede che ‘‘Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci quelli, (...), che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.’’ Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. dali con un contestuale incremento dei livelli tuazione finanziaria ed agli squilibri econodi indebitamento; mici dell’impresa. 3) stadio di conclamazione della crisi, in cui Il concetto giuridico di ‘‘stato di crisi’’, in sosi osservano gravi squilibri finanziari, con stanza, accoglie tutte le tipologie di crisi (tisignificative ripercussioni sulla fiducia nelle picamente economiche, finanziarie o miste) diverse categorie di stakeholder; sanabili e reversibili, ancorché La crisi (non ancora ‘‘potenzialmente’’ idonee a dege4) stadio d’insolvenza e del disseirreversibile) presuppone nerare - sulla base degli elementi una visione prospettica, sto, cui si giunge solo in assenza sintomatici raccolti - in stato di di tempestive manovre di risanatesa ad individuare decozione (o insolvenza). mento attuate nel corso delle prel’incapacità in futuro di adempiere non solo le cedenti fasi. Pertanto anche il rischio di insolvenza (o insolvenza prospettica) obbligazioni già assunte, In particolare - sottolinea il Doma anche quelle rientra nel concetto di crisi, cocumento - anche quando la crisi prevedibili nel normale me tale da non confondersi con si riveli potenzialmente anticipacorso di attività. il presupposto oggettivo del fallitrice dell’insolvenza, crisi ed inmento o di altra procedura consolvenza non possono essere concorsuale. fuse o esaminate attraverso gli stessi strumenti di indagine. La volontà di prevedere normativamente una definizione di crisi ed insolvenza è stata forL’insolvenza, infatti, può essere accertata premalizzata anche nei lavori (sebbene ancora in valentemente ex post anche dall’esterno attrabozza ed in itinere) della‘‘Commissione Rorverso dati contabili e/o consuntivi, ed è docudorf’’ (8), la quale ha proposto di ‘‘introdurre mentata da ritardi e/o mancati pagamenti. una specifica definizione della ‘crisi’, quale preLa crisi (non ancora irreversibile) presupposupposto - cosı` come l’insolvenza reversibile ne una visione prospettica, tesa ad individuadel concordato preventivo, coordinandola con re l’incapacità in futuro di adempiere non sola nozione di insolvenza di cui al vigente art. lo le obbligazioni già assunte, ma anche quel5, regio decreto 1942, n. 267, quale presupposto le prevedibili nel normale corso di attività. delle procedure liquidatorie’’ (9). Crisi ed insolvenza nell’ottica aziendalistica Anche sotto il profilo strettamente aziendalistico, crisi ed insolvenza rappresentano concetti autonomi e separati: la crisi anticipa l’insolvenza, che ne costituisce un possibile sviluppo o manifestazione. La crisi non necessariamente conduce all’insolvenza, mentre quest’ultima è un effetto della crisi, che rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali Il ‘‘passaggio’’ non è scontato e le Linee Guida opportunamente lo enfatizzano, richiamando la letteratura aziendalistica che individua i 4 differenti momenti nell’evoluzione di una crisi (stadi in cui è comunque possibile intervenire al fine di evitare che l’impresa entri in situazioni di crisi irreversibili) (10): 1) stadio d’incubazione, in cui si manifestano iniziali fenomeni di inefficienza; 2) stadio di manifestazione della crisi, in cui si cominciano ad intaccare le risorse azien- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Definizione, modalità di accertamento della crisi d’impresa e strumenti ‘‘operativi’’ di monitoraggio L’accertamento dello stato di crisi o dell’inNote: (8) La Commissione Ministeriale di esperti istituita con decreto 24 febbraio 2015 del Ministro Giustizia, incaricata di ‘‘scrivere’’ la legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. (9) Cfr. diffusamente le Linee Guida, paragrafo 4 (pag. 10 ss.) ove, in particolare, l’osservazione ‘‘critica’’ alla bozza di articolato licenziato dalla Commissione Rordorf, poiché basato ‘‘su concetti e definizioni del fenomeno della crisi aziendale che (...) sembrano difficilmente conciliabili con il reale e dinamico concetto aziendalistico, al quale però il legislatore dovrebbe prestare maggiore attenzione e ispirarsi, soprattutto per regolare il diritto della crisi d’impresa’’. (10) Cfr. Linee Guida, pag. 13, nota 9, nonché Tavola 1 in calce al presente contributo - riportata a pag. 22 delle Linee Guida - nella quale, di fronte ai possibili stadi della crisi, vengono indicati gli ‘‘elementi’’ di rilevazione della crisi e i possibili strumenti giuridici da utilizzare per la rimozione/risoluzione della medesima. Per tutti, il riferimento è a L. Guatri, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995. 37 Governo d’impresa Crisi d’impresa Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Crisi d’impresa Governo d’impresa solvenza - secondo le Linee Guida - richiede un approccio che: (i) limiti il ricorso ai dati contabili e/o storici (11); (ii) prediliga una visione dinamica, basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendali; (iii) utilizzi approcci specifici per le due fattispecie (12). Ciò premesso, la crisi aziendale può essere definita quale ‘‘l’incapacità corrente dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate’’. Tale definizione - che enfatizza la dimensione finanziaria e la capacità di adempimento attuale e prospettica - richiede l’utilizzo di modelli di accertamento e monitoraggio dinamici, che non possono fare esclusivo riferimento a dati contabili storici o ad indici di bilancio (13). Per rilevare in modo efficace uno stato di crisi, confermandone la definitività o anticipandone gli esiti, occorre - in altri termini prediligere un’ottica di pianificazione a medio e lungo termine, ove in particolare: (i) privilegiare piani costruiti con rigore e, preferibilmente, su base inerziale dello status; (ii) accompagnare i piani industriali da un’accurata analisi di scenari alternativi (stress test), che, accanto all’ipotesi di base, ipotizzino i flussi previsionali associati ad una evoluzione peggiorativa delle sottostanti assumptions (analisi worst). Quali principali ‘‘indicatori’’, rilevano: 1) il rapporto PFN/MOL; 2) l’indebitamento potenziale, residuo e prospettico (14) ; 3) il confronto tra struttura dei costi aziendali e break even point con i ricavi attuali o attesi. In particolare, il MOL (margine operativo lordo) esprime il flusso reddituale della gestione caratteristica al lordo dei costi operativi non monetari (ammortamenti e svalutazioni), degli oneri finanziari e delle imposte. Rapportare la PFN (Posisizone Finanziaria Netta) al MOL consente di individuare orientativamente - la capacità ed i tempi di rimborso delle passività finanziarie nette attraverso i flussi finanziari generati dalla gestione caratteristica (15). 38 Solamente in quest’ottica di impostazione sistemica, l’analisi di bilancio non è bandita, anzi è consigliata (16). Note: (11) L’utilizzo ‘‘isolato’’ degli indicatori contabili (senza, cioè, un adeguato confronto spaziale-temporale ed un’analisi congiunta con ratio e risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economico-finanziariepatrimoniali d’azienda, nonché asetticamente rispetto allo specifico contesto socio-economico in cui opera l’impresa) è ‘‘sterile’’ e ‘‘non significativo’’ ai fini dell’analisi e dell’informativa quali-quantitativa sulla corretta individuazione della crisi. (12) Ad esempio - rileva testualmente il Documento (pag. 15) - ‘‘mentre è ipotizzabile che vi possano essere indicatori univoci dello stato di insolvenza (reiterata incapacità di adempimento degli oneri previdenziali e dei debiti erariali, pluralità di decreti ingiuntivi di fornitori, ecc.), altrettanto non può necessariamente dirsi per lo stato di crisi antecedente all’insolvenza. Il ricorso alla segnalazione della omissione di versamenti erariali e contributivi, oltre a rivelarsi indicatore parziale, non consente di intercettare con la necessaria tempestività situazioni di crisi, rappresentandone al più effetto o manifestazione successiva.’’ (13) Ad esempio - rileva testualmente il Documento (pag. 15) - ‘‘mentre è ipotizzabile che vi possano essere indicatori univoci dello stato di insolvenza (reiterata incapacità di adempimento degli oneri previdenziali e dei debiti erariali, pluralità di decreti ingiuntivi di fornitori, ecc.), altrettanto non può necessariamente dirsi per lo stato di crisi antecedente all’insolvenza. Il ricorso alla segnalazione della omissione di versamenti erariali e contributivi, oltre a rivelarsi indicatore parziale, non consente di intercettare con la necessaria tempestività situazioni di crisi, rappresentandone al più effetto o manifestazione successiva.’’ (14) Del resto nel Documento si evidenzia che l’attuale corredo di principi contabili e regole professionali per intercettare i segnali della crisi [segnatamente: 1) Principio di revisione (ISA Italia) 570, Continuità aziendale; 2) le richiamate Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate 3) Principio contabile OIC 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio] evidenzia tanto l’incertezza che contraddistingue l’individuazione di un effettivo ‘‘stato di crisi’’ aziendale, quanto la (conseguente) necessità di acquisire anche informazioni di natura qualitativa (ad es. perdita di amministratori o di dirigenti chiave, perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione e di concessioni) e di accompagnare la semplice analisi storica dei risultati con un approfondito esame dei piani di azione futuri della direzione e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali. (15) La Centrale rischi, ad esempio, può fornire prime indicazioni sul livello di utilizzo storico degli affidamenti, mentre eventuali accordi con istituti di credito o committment dei soci o di terzi possono rafforzare le aspettative in termini di ulteriori risorse disponibili). (16) Un indice uguale a 3 ad esempio, indicherebbe che se l’azienda utilizzasse la totalità del suo margine operativo lordo per il ripagamento degli attuali debiti finanziari al netto della casa, occorrerebbero circa tre anni per azzerarli completamente. Sull’utilizzo e ‘‘costruzione’’ della Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Crisi d’impresa consapevolezza che l’esigenza (avvertita sul campo) di individuare idonei strumenti (Tavola 1) di rilevazione della crisi d’impresa per il tempestivo ed efficace utilizzo degli istituti giuridici di risanamento, si scontra Lo stato di insolvenza si realizza ogni qualcon (ed al contempo è acuito da) un deficit volta il patrimonio aziendale versi in una sidi sistema: quella di un ordinamento giuridituazione di oggettiva impotenza economica, co interno che non distingue tra funzionale e non transitoria, tale crisi ed insolvenza e, soprattutto, da non consentire all’imprendito- L’insolvenza prospettica non impone alle (piccole) imprere di far fronte, con regolarità e è rilevabile in funzione se obblighi d’informativa periodimezzi ordinari, all’adempimento della somma algebrica ca sulla capacità finanziaria e tra enterprise value e delle proprie obbligazioni, a sereddituale (attuale e prospettica) debito operativo guito del verificarsi di eventi che di adempiere i propri debiti (19). normalizzato. pregiudicano la liquidità e il creIn quest’ottica, il vuoto normatidito necessari allo svolgimento vo può essere colmato dalla best dell’attività d’impresa. practice ed in particolare dall’apIl bilancio d’esercizio non sempre è in grado di plicazione degli specifici principi - richiamadimostrare lo stato di insolvenza, né tanto meti dal Documento - in tema di verifica della no di fare emergere l’insolvenza prospettica. permanenza del going concern ed informatiIl valore del patrimonio netto contabile (fova di bilancio delle imprese in crisi che utitografato secondo i principi contabili naziolizzano strumenti di risanamento. nali) non esprime sempre (rectius quasi mai) la situazione patrimoniale - finanziaria effettiva e concreta del patrimonio funzionante. Note: Per superare tale limitazione d’informativa (continua nota 16) occorre(rebbe) - precisano le Linee Guida P.F.N., quale indicatore di performance, cfr. R. Marcello N. Lucido, ‘‘Il valore segnaletico della posizione finanziaria operare un processo di impairment degli atnetta’’, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione n. 9/ tivi volto a determinare il relativo valore d’u2015, pag. 72 ss., nonché Fondazione Nazionale dei Comso (enterprise value), secondo le regole del mercialisti, La posizione finanziaria netta quale indicatore principio contabile OIC 9 (17), e confrontare alternativo di performance, Documento del 15 settembre il valore ottenuto con il debito operativo nor2015. malizzato (18). (17) In particolare le Linee Guida evidenziano come occorra partire dai dati storici, anche attraverso indicatori, L’insolvenza prospettica (o rischio di insolper poi inquadrarli e collegarli con la pianificazione azienvenza o di default) - quale inattitudine ad dale per verificarne tanto la coerenza quanto la capacità estinguere il debito con i flussi prospettici delle future scelte aziendali di superare eventuali defial servizio dello stesso - è ‘‘rilevabile’’ in funcienze già individuate e/o previste. zione della somma algebrica tra enterprise (18) Il nuovo OIC 9, applicabile ai bilanci chiusi a partire value e debito operativo normalizzato. dal 31.12.2014, disciplina le svalutazioni - per prediti durevoli di valore - delle immobilizzazioni materiali e immateIn altri termini, se il valore d’uso è inferiore riali. L’OIC 9, allineandosi ai principi contabili internazionaal debito operativo normalizzato, il Patrimoli, impone il confronto tra il valore contabile e il valore nio Netto è negativo, la società ha perso il recuperabile, quest’ultimo definito come il maggior valoproprio capitale sociale e i flussi di cassa re tra il valore equo (fair value) ed il valore d’uso al netto prospettici non consentono il pagamento indei costi di vendita. Il valore d’uso deve esser determinato tegrale del debito. Solo in quest’ultima ipotesulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri (apsi - concludono le Linee Guida - il bilancio di proccio per la ‘‘grandi imprese’’) oppure dei flussi reddituali (approccio ‘‘semplificato’’ per le società di minori esercizio può provare di per sé la sussistenza dimensioni) che si prevede abbiano origine dall’attività. dell’insolvenza o, quanto meno, l’esistenza di Qualora il valore recuperabile di un’immobilizzazione risulti uno stato di crisi. Considerazioni conclusive Le nuove Linee Guida rappresentano un documento ‘‘unico’’ e ‘‘coraggioso’’, predisposto da un gruppo interdisciplinare di ‘‘professionisti’’ (concorsualisti ed aziendalisti) nella Amministrazione & Finanza n. 1/2016 inferiore al suo valore contabile, occorre adeguare il valore ‘‘contabile’’ a tale minor valore, imputando la differenza a conto economico, quale onere straordinario per perdita durevole di valore. (19) Posizione Finanziaria Netta negativa, maggiorata del debito non finanziario scaduto (in cui, ad esempio, vi può rientrare anche l’indebitamento commerciale e/o erariale scaduto). 39 Governo d’impresa La ‘‘contastazione’’ dello stato di insolvenza (anche prospettica) ed i ‘‘limiti’’ del ricorso ai dati dati del bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Crisi d’impresa Tavola 1 - Stadi della crisi, valutazione e ‘‘scelta’’ degli strumenti per il superamento Stadio della crisi Rilevanza ai fini di eventuali procedure di composizione della crisi Elementi per l’informativa e la valutazione Governo d’impresa 1 Irrilevante ai fini delle procedure di concordato preventivo liquidatorio e Incubazione declino-crisi rilevante su richiesta del solo impren(fase ordinaria fisiologica) ditore per altri istituti o concordato preventivo con continuità Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan) Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione n. 570 2 Irrilevante ai fini delle procedure di Maturazione declino-crisi concordato preventivo liquidatorio e (fase straordinaria fisiolo- rilevante su richiesta del solo imprengica) ditore per altri istituti o concordato preventivo con continuità Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri economici e finanziari in ottica di continuità (es. business plan) Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione n. 570 3 Rilevabile solo internamente e con strumenti prognostici di determinazione degli equilibri Rilevante ai fini del concordato pre- economici e finanziari in ottica di continuità ventivo con continuità e dell’ammini- (es. business plan) in caso di valutazione da Crisi conclamata - reverparte di terzi occorre potere accedere a instrazione straordinaria sibile (fase straordinaria) Coincide con questa fase anche la dif- formazioni di dettaglio disponibili alla sola impresa ficoltà finanziaria conclamata Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione n. 570 4 Rilevabile lo stato di insolvenza con valutazioni di dettaglio preliminari sul bilancio ma con approfondimenti su dati aggiornati e prospettici economico, finanziari e patrimoniali. In caso di valutazione da parte di terzi della Rilevante ai fini del concordato pre- reversibilità dell’insolvenza occorre potere Insolvenza reversibile (fa- ventivo sia liquidatorio sia con conti- accedere a informazioni di dettaglio disponise straordinaria) nuità e dell’amministrazione straordi- bili alla sola impresa naria Idonea verifica tenuta continuità aziendale secondo Principio revisione n. 570 con adozione strumento previsto dall’ordinamento per superamento crisi e recupero continuità aziendale 5 Rilevabile lo stato di insolvenza con valutazioni su dati di bilancio per evidenza degli Rilevante ai fini del concordato pre- equilibri patrimoniali. Per manifestazione ventivo liquidatorio, dell’amministra- esteriore l’inadempimento delle obbligazioni zione straordinaria e del fallimento occorre ricorrere a informazioni presso terze parti. Insolvenza (irreversibile) Fonte: Linee Guida Cndcec 40 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Internazionalizzazione digitale: il web marketing a supporto dell’export aziendale di Federico Canuti (*) L’articolo descrive un approccio strategico all’uso del web come fonte di informazioni: quale paese target? Dove investire? Che strumenti utilizzare? Grazie ad un metodo marketing oriented supportato dai tool digitali viene presentato un percorso per cogliere maggiori opportunità di sviluppo verso i mercati esteri grazie al web. Marketing e web: misurare le opportunità Chi scrive (1) ritiene che il processo debba guidare l’innovazione: in quest’ottica il web rappresenta una preziosa fonte di informazioni funzionali a guidare il cambiamento. Nonostante l’Italia sia tra i fanalini di coda per lo sviluppo digitale in Europa (al 25º posto da una recente indagine del DESI - Digital Economy e Index Society) la rivoluzione del web si sta facendo largo anche nel nostro Paese: lo scorso anno il traffico da mobile ha superato quello da desktop, le vendite attraverso le piattaforme e-commerce crescono costantemente in doppia cifra (+18% la crescita dell’export via e-commerce (2)) e la digitalizzazione ha iniziato a contaminare anche il ‘‘mondo delle cose’’ tanto che si è iniziato a parlare di ‘‘industria 4.0’’ e di IOT (internet applicato alle ‘‘cose’’). Questo scenario che, volontariamente o involontariamente, vede connesso ‘‘in potenza’’ tutto il mondo apre delle opportunità molto interessanti per chi fa impresa. La misurabilità di tutto quello che accade in rete fornisce quindi una materia prima preziosa per chi ha il compito di guidare la strategia di una azienda o di una organizzazione: il dato puntuale come risorsa strategica. Emerge dunque un contesto in cui un corretto approccio di marketing rappresenta una base su cui fare poggiare piani di azioni, sia essi siano finalizzati ad ottenere maggio- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 re visibilità in rete, siano essi finalizzati ad ottenere maggiori vendite in rete. Ecco quindi come il fare strategia in modo ‘‘marketing oriented’’ vede aumentare le possibilità di successo grazie allo strumento web. Il corretto processo organizzativo è il seguente: – step 1: definire gli obiettivi; – step 2: analizzare il mercato e lo scenario di riferimento; – step 3: pianificare l’azione. In questo contributo l’attenzione verrà concentrata sullo step 2: l’analisi come driver fondamentale e possibile per condurre il piano di web marketing in modo efficace ed efficiente. Il web quindi se da una parte presenta una complessità relativa alla scelte possibili rispetto a mercati e a canali di visibilità/vendita (Tavola 1), dall’altra fornisce una serie di strumenti che fungono da vera e propria bussola per orientarsi e governare tale complessità. Si è considerato il mercato occidentale come prioritario: i paragrafi che seguono presenteranno al lettore diversi strumenti di cui una buona parte facenti riferimento all’universo dei tool di Google; i mercati specifici Note: (*) Web marketing specialist di Lovemark s.r.l. (1) Lovemark srl è una società specializzata nel web marketing con un forte indirizzo metodologico. (2) Dati Netcomm. 41 Pianificazione&Controllo Strategia Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strategia della Cina e Russia come esempio di ‘‘mercati verticali’’ verranno affrontati nella parte terminale dell’articolo. Pianificazione&Controllo L’analisi come pilastro fondamentale Si può dunque considerare l’attività di analisi come il primo step funzionale a quella ‘‘riduzione della complessità’’ che di fatto non è altro che un supporto per definire le priorità di azione. Per impostare correttamente gli strumenti di analisi che il web mette a disposizione è necessario partire da quelli che sono gli obiettivi di crescita. Parlando di export è quindi molto importante avere chiari alcuni parametri di partenza ‘‘fisici’’ che sono prodromici ad una corretta azione digitale: 1) dati e trend relativi al mercato di riferimento: dati e tendenze del mercato rispetto alle vendite all’estero; principali leader e relativa quota; ranking delle famiglie di prodotti (fatturato; 2) dati e trend aziendali: dati di vendita all’estero (% famiglie e % paesi); paesi obiettivo; paesi esteri in cui è presente una presenza fisica aziendale (sede o distributore). Una volta definita tale fotografia del mercato come contesto di riferimento sarà possibile declinare quelli che sono gli obiettivi di sviluppo dell’azienda o organizzazione. Tali obiettivi sono anche essi sintetizzabili come segue: 1) vendita: diretta verso il cliente finale (b2b o b2c); indiretta verso il distributore/OEM’s; 2) visiblità: verso il cliente finale; verso opinion leader e stackeholder; 3) lead generation: contatti di clienti diretti; contatti di distributori OEM’s. Questo primo check è fondamentale per impostare gli strumenti digitali a supporto delle azioni di export/visibilità sui mercati internazionali. È possibile quindi parlare anche in questo senso di due tipologie di analisi web che guideranno la scelta del piano: analisi web esterna ovvero selezionare la ‘‘best opportunity’’; analisi web interna ovvero definire le priorità di intervento. Tavola 1 - Strumenti e azioni digitali a supporto dell’export: l’analisi può guidare la scelta 42 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. La Tavola 2 riporta quanto esposto. Gli strumenti digitali per l’analisi interna e l’analisi esterna Analisi esterna Gli strumenti di analisi web permettono di realizzare vere e proprie ricerche di mercato digitali che possono che solitamente hanno la funzione arricchire quelli che sono dati ‘‘fisici’’ di mercato e completare quella che è l’esperienza ‘‘dal campo’’ di amministratori, direttori vendite e area manager. Il primo livello di analisi esterna tiene in considerazione proprio il mix tra mercato fisico e mercato digitale e vuole mettere in evidenza quelle che sono le migliori opportunità per famiglia di prodotto/paese rispetto al dato di vendita legato ai canali tradizionali. In questo senso si evidenziano i seguenti strumenti a) portali di dati storici per capire il peso delle vendite web o il livello di digitalizzazione di un dato Paese obiettivo (3) (Tavola 3); b) gli strumenti di Google (Tavola 4) come supporto all’export svolgono poi un ruolo fondamentale per tracciare con puntualità le seguenti metriche: quante ricerche mensili vi sono in un Paese relative alle parole chiave inerenti a date famiglie di prodotto; che livello di concorrenza c’è rispetto a tali parole chiave collegate famiglie di prodotto, ovvero quante aziende investono per avere visibilità sui motori di ricerca su quella specifica parola; che valore in euro Google assegna ad un click per paese (tale valore è assegnato da Google proprio considerando il volume di ricerca mensile per paese e appunto il livello di concorrenza su quella parola). Una volta individuato il paese che lato web presenta le migliori opportunità è necessario capire come è composta l’arena competitiva di quel Paese, e quindi quali sono e come si muovono i concorrenti. Anche in questo caso è importante impostare un corretto matching tra quelli che sono i dati storici del settore ( e derivanti dall’esperienza) e quelli che sono i dati che si possono estrapolare dal web grazie a strumenti ad hoc. Per analizzare quindi la forza e la visibilità di un concorrente su un mercato specifico è necessario utilizzare dei software denominati di ‘‘SEO Premium’’ (4) che permettono di misurare le seguenti variabili: Note: (3) Ad esempio marketresearch.com/nielsen.com/statista.com sono ottime fonti a disposizione dei decision maker in azienda. (4) Si cita come software di riferimento per questa tipologie di strumenti Semrush. Tavola 2 - Il corretto approccio di analisi usa la leva web per guidare l’azione Amministrazione & Finanza n. 1/2016 43 Pianificazione&Controllo Strategia Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strategia Tavola 3 - le metriche per individuare il paese ‘‘best opportunity’’ Pianificazione&Controllo Tavola 4 - Esempio di schermata di ‘‘Google strumento a supporto per l’export’’ 44 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. – il numero di parole chiave indicizzate nei motori di ricerca di riferimento; – la posizione nel ranking di ricerca per ciascuna parola chiave. Grazie ad un’analisi quantitativa di questo tipo è possibile capire: a) se i concorrenti leader a livello ‘‘fisico’’ in quel Paese specifico lo sono anche lato ‘‘web’’; b) se lato web vi sono nuovi player (new follower) da considerare; c) quale posizionamento sui motori di ricerca hanno i concorrenti (conosciuti o sconosciuti). Dall’analisi dei dati ‘‘quantitativi’’ esterni emergono quindi le seguenti indicazioni chiave: quali sono i Paesi con le opportunità più interessanti; quali sono i concorrenti più forti lato web su quel Paese. In questa fase del percorso è poi consigliato esaminare in modo più qualitativo i siti dei concorrenti più forti su quel mercato per definire il loro ‘‘comportamento’’ web: come comunicano (quali valori e quali punti di forza); usano il web per reperire contatti? usano il web per vendere? usano il web per servizi post vendita? In conclusione quindi grazie a questo tipo di metodo analitico supportato dagli strumenti digitali sopracitati è quindi possibile avere un quadro molto chiaro di come è strutturato un mercato obiettivo lato web e quali opportunità e quali minacce presenta. Prima di pensare quindi ad un piano di azione diventa importante approfondire una ultima variabile: la valutazione del nostro punto di partenza...ovvero una analisi web interna. Analisi interna L’analisi del potenziale di un mercato deve necessariamente essere collegata ad una ‘‘fotografia’’ del posizionamento rispetto a tale obiettivo: anche le logiche web non esulano da questo approccio fondante del pensiero strategico. La domanda chiave allora è la seguente: come posso capire se il mio sito web è davvero uno strumento per raggiungere i miei obiettivi? La risposta a questa domanda equivale a mettere in evidenza quelli che sono i punti di miglioramento della presenza web. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Esistono due tipologie di strumenti per analizzare quello che accade su un sito web: 1) strumenti quantitativi. Lo strumento per eccellenza per analizzare le metriche quantitative di un sito è Google Analytcs (Tavola 5) : è uno strumento Google gratuito che permette di tracciare la natura del traffico di qualsiasi sito web (va ‘‘agganciato’’ al sito web in fase di pubblicazione, o successivamente intervenendo lato programmazione). Di seguito alcuni dei principali dati reperibili grazie a tale tool: paese di provenienza del visitatore; fonte di provenienza del visitatore (accesso diretto, Google, Social Network); tempo medio di permanenza sul sito; pagine medie visitate; tipologia di dispositivo utilizzato per visitare il sito (mobile o desktop); 2) strumenti qualitativi. Oltre all’analisi del dato puntuale di accesso degli utenti di un sito web è possibile tracciare anche il comportamento degli stessi : quale è il ‘‘percorso tipo’’ che un utente compie navigando il sito? questo tipo di analisi permette di compiere decisioni molto importanti rispetto al web design e alla struttura del sito (dove inserisco che cosa). Misurazioni di questo tipo sono denominate ‘‘Analisi Heat Map’’ e di fatto tracciano le zone calde di un sito in termini di ‘‘passaggio del mouse’’ ed i relativi percorsi tipo. Dunque è possibile affermare che mixando gli elementi derivanti dall’analisi esterna (ovvero la priorità sui Paesi obiettivo a maggiore potenzialità) e gli elementi derivanti dall’analisi interna (ovvero i punti di forza e miglioramento del sito web) è possibile definire una strategia di sviluppo digitale sui nuovi mercati e conseguentemente scegliere le azioni più coerenti. Dalla strategia all’azione: la costruzione del piano di web marketing Una volta ridotta la complessità grazie ad un percorso analitico completo è necessario definire un piano di azione coerente con le opportunità di mercato e gli obiettivi aziendali: vuole dire essenzialmente scegliere gli strumenti giusti per i mercati a maggiore opportunità. 45 Pianificazione&Controllo Strategia Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strategia Tavola 5 - Esempio di schermata di Google Analytcs Pianificazione&Controllo 46 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In questa fase altamente strategica è bene che il decisore si confronti con referenti interni ed esterni che abbiano una competenza verticale sulla materia per ‘‘arricchire’’ la propria visione da un punto di vista tecnico-operativo. In generale comunque le tipologie di azioni implementabili si dividono in due macro categorie (Tavola 6): azioni extra site: agiscono fuori dall’ambiente del sito e hanno solitamente un obiettivi di visibilità/reperimento lead funzionale alla vendita (on line o off line). Un esempio è il web advertising; azioni in site: agire sui contenuti e la programmazione del sito web per renderlo maggiormente visibile e coerente rispetto agli spazi di mercato individuati nell’analisi. Un esempio è il lavorare in modo mirato sui testi inserendo le parole chiave maggiormente strategiche. Una volta definite le tipologie di azioni per mercato obiettivo sarà fondamentale programmare l’attività come segue: 1) definizione dei KPI (indicatori di performance, ad esempio accessi al sito dal Paese obiettivo) collegati agli obiettivi aziendali; 2) definizione del budget per Paese obiettivo; 3) definizione delle attività di web marketing per Paese obiettivo; 4) definizione delle tempistiche di azione per Paese obiettivo. La strategia di web marketing si concretizza dunque in un piano di azione molto operativo e legato fortemente ad una serie di indicatori che sono fondamentali per capire l’an- Tavola 6 - I possibili livelli di intervento: on site vs extra site Amministrazione & Finanza n. 1/2016 47 Pianificazione&Controllo Strategia Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strategia Pianificazione&Controllo damento e la performance delle azioni. Le logiche web permetto di misurare costantemente ed in tempo reale gli andamenti di un’attività: una logica analitica e proattiva è dunque molto importante per gestire una attività (e le risorse economico e non solo ad essa collegate) e aumentarne in modo decisivo performance e possibilità di successo. Paesi vicini & paesi lontani È necessario fare una considerazione a corollario del metodo esposto nei paragrafi precedenti e rispetto agli strumenti citati: pensare ad un progetto di web marketing a supporto dell’export vuol dire conoscere come funzionano le dinamiche web nei mercati obiettivo (la prima fase di analisi dove si verifica lo scenario competitivo di riferimento). Per l’Europa e l’America (in generale diciamo per i mercati che si appoggiano ad una lingua occidentale) il motore di ricerca di riferimento è Google che, tra le altre cose, detta regole e strumenti come visto fondanti per ogni tipologia di azione sul web, sia essa analitica, comunicativa o di supporto alle vendite. Per alcuni paesi lontani dal mondo occidentale (non solo geograficamente ma anche culturalmente) bisogna però essere a conoscenza di come cambiano le dinamiche web. Russia e Cina sono punti di riferimento interessanti in tale senso. Cina Con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, la Cina rappresenta un mercato potenzialmente sconfinato. Il motore di ricerca di riferimento cinese è Baidu (‘‘Google Cinese’’ - Tavola 7). Baidu ha oltre l’83% del mercato della ricerca cinese. Lo scenario web cinese e le regole che lo governano sono molto diverse dal contesto occidentale: ecco gli step per muoversi in modo mirato: – acquistare un dominio cinese ed un hosting in Cina; – analizzare i volumi di ricerca ed i trend di ricerca rispetto alle parole chiave obiettivo (con le stesse logiche di analisi affrontate in precedenza per il mercato occidentale); – tradurre il sito in cinese semplificato attivando quindi un sito dedicato (l’85% dei cinesi che ‘‘atteranno’’ su un sito in inglese lo abbandonano subito); – attività on site: ottimizzare il sito con le parole chiave di riferimento; Tavola 7 - Esempio di schermata dati di analisi (volume parole chiave) di Baidu 48 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. – attività extra site: costruire un rete di link e lavorare con gli annunci a pagamento (esattamente come il Pay to click di Google); – segnalare il sito al motore di ricerca Baidu per farlo indicizzare e scansionare (quindi renderlo più visibile). Russia La Russia ha una popolazione di 75 milioni di utenti web ‘‘attivi’’: sono utenti tipo altamente scolarizzati, spesso che utilizzano spesso il web per uso professionale e che effettuano sempre più ricerche in lingua inglese. Yandex (Tavola 8) è il primo motore di ricerca in Russia con oltre il 60% delle ricerche mensili. La sua popolarità si estende a tutte le comunità di lingua russa online: Yandex rappresenta oltre il 40% delle ricerche su Internet in Ucraina, Bielorussia e Kazakistan. In Russia Google esiste ma ha un terzo del mercato di Yandex. Anche in questo caso è bene muoversi in modo mirato per approcciare il paese lato web: – realizzare un sito ‘‘dedicato’’ a livello di contenuti (tipo prodotti, immagini, etc) al mercato russo e quindi accattivante in questo senso (non sempre la replica del sito occidentale semplicemente tradotta è un fattore di successo); – analizzare le parole chiave corrette; – inserire contenuti sul sito tenendo conto delle parole chiave corrette (attività on site); – attivare azioni extra site per migliorare il ranking del sito: dalla costruzione della ‘‘link popoluraty’’ (quindi diversi link che fanno aumentare i contatti al sito), sino alla presentazione del sito alle principali directory russe (Linkfinest, List Mail e Dmoz) per arrivare all’uso dei social network (Facebook e VKontakte i più utilizzati). Conclusioni In conclusione l’obiettivo di questo articolo è stato quello di passare un metodo di approccio al web come supporto per l’export che si pone però collegato ad un cambio di attitudine forte: ogni Paese inteso come nuovo mercato di riferimento ha le sue caratteristiche peculiari. Questo concetto è molto chiaro a chi fa impresa quotidianamente. Le dinamiche di mercato Tavola 8 - Esempio di spazi a pagamento nella serp di Yandex Amministrazione & Finanza n. 1/2016 49 Pianificazione&Controllo Strategia Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strategia Pianificazione&Controllo che utilizzano il web di fatto non utilizzano un mero strumento ma si aprono su un mondo: anche in questo caso è corretto porsi verso questo ‘‘nuovo mondo’’ in modo analitico e rigoroso per cogliere appieno le opportunità che mette a disposizione. Ecco perché conoscere un nuovo mercato grazie al web vuole dire studiarne metriche e numeri, capire il posizionamento dei concorrenti e conoscere le dinamiche dei principali strumenti di visibilità e vendita digitale: 50 solo dopo questo percorso è possibile pianificare una azione che sia veramente mirata e misurabile secondo gli obiettivi ed i kpi di crescita. In sintesi il passaggio è verso una ‘‘internazionalizzazione digitale’’, ovvero un utilizzo potenziale del web in termini di metriche di analisi per guidare una corretta strategia prima e scegliere i corretti strumenti ‘‘per declinare un piano di internazionalizzazione digitale come step successivo. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tesoreria SEPA end-date 2: istruzioni per l’uso La scadenza di febbraio 2016, stabilita dal Regolamento UE n. 260/2012, si sta rapidamente approssimando. Gli impatti per le aziende potrebbero essere mitigati, in una prima fase, da soluzioni temporanee, ma è necessario comunque gestire alcune specificità degli standard e prodotti SEPA. Cosa fare in vista del 1º febbraio 2016 e come programmare il futuro? Introduzione La SEPA in Italia: il punto della situazione con lo standard informatico XML (Extendend Mark-up Language), che permette il superamento di vincoli tecnici legati all’utilizzo di linguaggi domestici ormai vetusti; al nuovo standard comune si affianca la definizione di parametri di servizio omogenei tra i diversi Paesi, di modo che (almeno) le più classiche operazioni di tesoreria come bonifici e incassi diretti in euro presentino le medesime caratteristiche tecnico-operative in tutti i Paesi aderenti alla SEPA (1). La SEPA ha generato e genera quindi evidenti benefici per gli utilizzatori, in particolar modo per le imprese internazionali: grazie a SEPA, infatti, si sono potuti agevolmente comparare i diversi servizi offerti in Europa, con possibilità di centralizzare le attività di tesoreria a livello continentale abilitando economie di scala e sinergie di costo. Di contro, tali benefici sono apparsi meno immediati per le imprese prevalentemente domestiche che non sempre hanno apprezzato i vantaggi della standardizzazione dei formati, percependo sovente la SEPA come mera «sostituzione» di prodotti domestici con prodotti europei, peraltro non sempre comparabili in termini di performance (si pensi La Single Euro Payments Area, o più comunemente SEPA, è un ambizioso progetto che mira ad unificare l’Europa in termini di linguaggi e standard per gli strumenti di incasso e pagamento, la cui concezione risale ormai ad oltre dieci anni fa. La base di questa standardizzazione è l’adozione di un linguaggio universale individuato Note: (*) Responsabile Corporate Treasury Solutions, BNL Gruppo BNP Paribas (**) Responsabile Sistemi di Pagamento, Corporate Treasury Solutions, BNL Gruppo BNP Paribas (1) Attualmente l’Area SEPA comprende 34 Paesi: i 28 dell’Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco e San Marino. Come noto, il 1º febbraio 2016, con la SEPA end date 2, verrà di fatto completata la migrazione ai prodotti SEPA (Single Euro Payments Area), prevista dalla normativa europea. I bonifici e gli addebiti diretti in euro saranno quindi eseguiti come SEPA, con la caratteristica specifica di obbligo di utilizzo dello standard informatico XML, sia a livello di inizializzazione telematica dell’operazione, che di scambio di messaggistica interbancaria. Questa importante scadenza conclude idealmente il lungo percorso di avvicinamento ad una reale integrazione paneuropea dei servizi di pagamento in euro, avviata circa dieci anni fa su impulso dell’Eurosistema e degli stakeholder bancari e non (imprese, pubblica amministrazione, associazioni dei consumatori, etc.). Gli impatti saranno più rilevanti in quei Paesi (come Italia, Spagna e Portogallo) che hanno sinora beneficiato di proroghe su taluni obblighi di legge: ecco perché è corretto considerare la scadenza di febbraio 2016 come la vera e propria SEPA end date per l’Italia. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 51 Finanza Aziendale Fabio Pugini (*) e Amedeo Gallina (**) Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tesoreria Finanza Aziendale alla sostituzione del RID con SDD, di cui si discuterà più avanti). Anche i conseguenti investimenti necessari per l’adeguamento alla normativa sono stati frequentemente inquadrati come costi di compliance. In vista del completamento del processo SEPA in Europa, vale la pena in questa sede ripercorrere, seppur brevemente, l’iter della normativa e la sua applicazione con particolare riguardo al nostro Paese. Dopo un lungo periodo di incubazione e sviluppo delle regole, la SEPA ha visto una rapida accelerazione: il Regolamento UE 260/2012 ha fissato al primo febbraio 2014 l’entrata in vigore della SEPA (2). A questa data, definita appunto end date, i formati domestici per i bonifici e gli incassi diretti sono stati sostituiti dagli standard europei di conferimento in linguaggio XML. Per la verità tale passaggio non è stato, come presagito da diverse fonti, immediato e omogeneo tra i diversi Paesi aderenti. In alcuni di questi (si pensi al Belgio ad esempio) i formati XML erano già ampiamente diffusi ed utilizzati da tempo dalle imprese, pertanto la end date del 2014 non ha rappresentato una vera trasformazione né tantomeno una minaccia al funzionamento del sistema. In altri, come l’Italia, invece, la situazione appariva, ancora a ridosso dell’end date, lontana da un’adozione sufficientemente diffusa dello standard. Tralasciando per motivi di opportunità e di spazio i dettagli relativi, è sufficiente ricordare che in considerazione di questa situazione, ai Paesi con maggior rischio sistemico sono state concesse deroghe alla completa applicazione degli standard. Questo waiver (i.e. deroga) ha permesso in Italia un’applicazione dei formati standard XML limitata alla sola tratta interbancaria, lasciando invece alla clientela la facoltà di utilizzo dei consueti tracciati domestici nel colloquio telematico con le banche, per ulteriori 24 mesi (3) rispetto alla prima end date: la deroga terminerà, infatti, il 1º febbraio 2016. Se da un lato la concessione del waiver e la conseguente proroga della piena applicazione della SEPA al 1º Febbraio 2016 ha in buona sostanza annullato in Italia i rischi di un blocco del sistema dei pagamenti via bonifico e incasso diretto, dall’altra ha in qualche 52 modo «rilassato» i termini di urgenza di adeguamento delle imprese, impattando negativamente sul processo di sviluppo e di investimento necessari per arrivare pronti, perlomeno, a questa seconda e ultima scadenza. Quello che è accaduto, infatti, è stato il sostanziale confinamento nella tratta interbancaria dell’utilizzo dei formati standard XML: gli istituti bancari hanno da allora provveduto a convertire, prima dell’immissione nel sistema interbancario, i flussi pervenuti dai clienti con formato domestico in flussi SEPA compliant. Tuttavia, con la scadenza del termine di waiver, anche la tratta cliente-banca dovrà essere SEPA compliant: le aziende dovranno pertanto conferire flussi massivi solo nei formati SEPA XML. Saranno pronte? A poche settimane da questo termine di legge, lo scenario presenta ancora una situazione con chiari e scuri. Per capire come il Paese si accinge a traguardare questa data si offre uno sguardo allo status di migrazione ai formati XML del sistema, cosı̀ da meglio comprendere anche quello che è avvenuto in questi due anni (Tavola 1). La prima evidenza, sorprendente a prima vista, è la sensibile differenza tra il tasso di migrazione tra SEPA Direct Debit (SDD) e SEPA Credit Transfer (SCT). I primi, infatti, evidenziano, ad Agosto 2015, una percentuale di utilizzo dei nuovi standard nettamente superiore rispetto ai bonifici, sia in termini di volumi che di numero imprese. Perché dunque le aziende hanno anticipato la migrazione agli standard XML prima su SDD? L’evidenza empirica rende conto di tale fenomeno apparentemente contro-intuitivo: da un lato le imprese che utilizzavano i RID erano usualmente aziende di servizio con clientela diffusa, per le quali il processo di incasso via addebito diretto è una attività core, strategica ed erano quindi meglio disposte ad inNote: (2) Poi spostata al 1º agosto 2014, in considerazione delle difficoltà di sistema (Europa) ad adeguarsi per tempo. (3) Art. 3, comma 2 del Provvedimento di applicazione Reg. UE n. 260/2012, emanato dalla Banca d’Italia nel febbraio 2013. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. vestire su queste aree di sviluppo; dall’altro si consideri che in ogni caso il formato RID non sarebbe comunque stato più utilizzabile tel quel dopo l’end date. Infatti, per procedere con la «conversione» da parte delle banche in formati XML, sono necessarie informazioni aggiuntive non già presenti sui tracciati RID (es.: l’IBAN del debitore) costringendo comunque le imprese che volevano proseguire ad incassare via addebito diretto ma con tracciato a record fissi (non XML) ad intervenire sui propri sistemi per produrre flussi «arricchiti». Una volta constata la necessità di un intervento sui propri sistemi («a perdere» visto che era già nota la durata limitata del waiver) tanto è valso alle imprese investire direttamente sui nuovi formati XML ed essere pienamente SEPA compliant sin dalla prima scadenza del 2014. A tutto questo si deve aggiungere la limitazione numerica delle imprese che utilizzano strumenti di addebito diretto: poche migliaia di aziende appena, con una elevatissima concentrazione dei volumi sulle aziende di maggiore dimensione (i cosiddetti «big billers»: telco, energia e gas, servizi, etc.). Ciò ha senza dubbio reso la migrazione del conferimento XML degli addebiti diretti più rapida ed efficace rispetto a quella del bonifico. Quest’ultimo, infatti, non ha presentato elementi di criticità in fase di prima EndDate: le imprese non ancora predisposte al conferimento di flussi massivi in formato SEPA XML hanno continuato ad utilizzare i formati domestici, lasciando alla banca che acquisiva questi flussi l’onere di convertirli in formato standard XML prima dell’inserimento sull’interbancario (avendo a disposizione tutti gli elementi per procedere all’esecuzione). Questa «schermatura» dagli obblighi SEPA, nonostante l’estrema diffusione dello strumento (quasi tutte le PMI italiane utilizzano flussi di bonifici massivi, specie per il pagamento stipendi) rende conto, alla data in cui questo articolo viene dato alle stampe, del ritardo del tasso di migrazione delle imprese italiane in termini di SCT. Ad onor del vero va comunque detto (e con fermezza) che la migrazione italiana allo standard XML è stata sinora condizionata anche dalla difficile congiuntura economica (con conseguente contenimento degli investimenti non produttivi) e dalla notevole efficienza dei «vecchi» standard e prodotti domestici, frutto di progressiva evoluzione ne- Tavola 1 - Tassi di migrazione ai formati XML SEPA in Italia (Dati Banca d’Italia ad Agosto 2015) Amministrazione & Finanza n. 1/2016 53 Finanza Aziendale Tesoreria Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tesoreria Finanza Aziendale gli anni per soddisfare le esigenze del mercato interno. Queste esigenze non sono (ancora) del tutto coperte dagli standard e dai prodotti SEPA, essendo questi di converso il risultato di un compromesso a livello europeo delle diverse customer experience ed esigenze presenti nei differenti Paesi. In ogni caso, considerata l’imminenza della deadline di migrazione, occorre ora affrontare e gestire la novità. Nel prosieguo del presente lavoro, quindi, si analizzeranno gli impatti della SEPA sulle imprese e come queste possono affrontare i cambiamenti da questa introdotti (4). Più che una disamina dettagliata degli standard, a cui si rimanda puntualmente, questo lavoro vuole essere una how-to-guide, delle «istruzioni per l’uso» per il tesoriere che non intende farsi cogliere impreparato da questa trasformazione epocale. 1 febbraio 2016: cosa cambia La SEPA end date 2 del prossimo febbraio, in dettaglio, introduce diverse novità per banche ed aziende, che possono essere riassunte come segue. IBAN only rule La clientela ordinante (sia per SCT-SEPA Credit Transfer che per SDD-SEPA Direct Debit) avrà facoltà (5) di indicare o meno le coordinate BIC della banca della propria controparte (sia Italiana che appartenente ad altro Paese appartenente all’Area SEPA). In caso di mancata comunicazione del BIC, sarà pertanto onere della banca esecutrice di indirizzare l’operazione sulla banca corrispondente, deducendo le coordinate BIC di quest’ultima (cosiddetto Enrichment), a partire dalle coordinate bancarie presenti nel codice IBAN beneficiario (SCT) o debitore (SDD). Impatto per le imprese: nullo. Sarebbe raccomandabile non conferire più ordini SEPA con il BIC, lasciando al sistema bancario il compito di gestire l’indirizzamento delle operazioni. Conferimento con standard XML La clientela ordinante di flussi massivi di bonifici e addebiti diretti in euro (SCT ed SDD) dovrà conferire per via telematica utilizzan- 54 do lo standard informatico ISO 20022 XML (6). Come già detto, sinora in Italia è stato possibile derogare a tale obbligo, applicato viceversa in quasi tutti gli altri Paesi soggetti alla norma. Il rispetto degli standard SEPA richiede quindi che le banche non dovranno più accettare flussi massivi conferiti con standard informatici diversi da XML e saranno di conseguenza chiamate a respingerli (reject) alla clientela ordinante. Impatto per le imprese: medio - alto. Il conferimento con standard XML richiede l’adeguamento dei software aziendali e la gestione di alcune specificità dei tracciati SEPA. Il poco tempo rimasto a disposizione potrebbe non essere sufficiente per supportare progetti dedicati alla migrazione SEPA, se non già avviati. Sarà necessario quindi valutare alcune soluzioni «tattiche» offerte dal mercato e che commenteremo in dettaglio nei prossimi paragrafi. Migrazione dei «prodotti di nicchia» I «prodotti di nicchia» sono prodotti che, pur potendosi assimilare in linea generale e logica a quelli SEPA, non sono stati da subito inclusi nell’obbligo di migrazione a condizione che il numero di operazioni non superasse una determinata soglia (7). Per l’Italia, la Banca centrale ha individuato come tali il «RID Finanziario» ed il «RID ad importo fisso» (8) trattandosi di prodotti con volumi di gran lunga inferiori rispetto a quelli dei precedenti RID standard e con alcune particolarità (specie correlate al diritto di rimborso da parte della clientela debitrice), che non potevano essere gestite nel prodotto Note: (4) Si faccia riferimento anche agli altri lavori apparsi su questa stessa rivista sul medesimo tema: P. Valentini ‘‘SEPA end date: obblighi da rispettare e opportunità da cogliere’’; n. 2/2014 e ‘‘Conto alla rovescia verso SEPA’’ M. Scafuri, T. Tuzi e M. Cicardo, 5/2013. (5) Art. 5, comma 7 del Reg. UE n. 260/2012. (6) Art. 5, comma 1, lettera d) in combinato disposto con l’Allegato «Requisiti Tecnici» del Reg. UE n. 260/2012. (7) Art. 16, comma 3 del Reg. UE n. 260/2012. (8) Art. 3, comma 1 del Provvedimento di applicazione Reg. UE n. 260/2012, emanato dalla Banca d’Italia nel febbraio 2013. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SEPA se non con adeguati interventi di sistema. Come recentemente auspicato dall’Associazione Bancaria Italiana e da Banca d’Italia, anche questi prodotti dovranno necessariamente migrare agli omologhi prodotti SEPA e pertanto dovranno essere gestiti come SDD Core (9) ma con stornabilità ridotta rispetto alle 8 settimane previste dal prodotto ordinario. Al momento in cui questo articolo viene dato alle stampe, non sono ancora del tutto chiariti i dettagli previsti per la migrazione dei prodotti di cui trattasi. Impatto per le imprese: medio - alto. La migrazione di tali prodotti obbliga le aziende a specifiche azioni di comunicazione nei confronti della propria clientela debitrice, nonché la necessità di gestire alcune regole tecniche ed operative per il conferimento degli ordini mediante SDD Core. Considerato che il numero di aziende e di clientela impattata dalle novità è piuttosto ristretto ed al momento tutte le parti stanno contribuendo attivamente alla soluzione di sistema, non si aggiungeranno ulteriori commenti in merito nei paragrafi successivi. Focus: conferimento con standard XML Cogliere le opportunità Il miglior approccio per adeguarsi all’obbligo di utilizzo dello standard XML è quello di cogliere le diverse opportunità offerte da questo linguaggio informatico. Ciò sia in termini di maggiore patrimonio informativo gestito dall’XML rispetto agli standard a record fissi sinora utilizzati, che di semplicità di integrazione dei diversi sistemi gestionali/informativi/operativi aziendali. Essere «XML nativo», come vengono sinteticamente definite le imprese che utilizzano il nuovo standard, significa poter generare un flusso di pagamenti e di addebiti diretti con più informazioni rispetto al passato; informazioni che, sempre grazie al linguaggio XML, possono essere recuperate in modo semplice e veloce dai sistemi aziendali di tipo human resources (per gli stipendi) ovvero dagli applicativi con cui si gestiscono i rapporti di business con fornitori e clienti (per i pagamenti commerciali). Amministrazione & Finanza n. 1/2016 A livello di tesoreria inoltre è finalmente possibile conferire, in modo strutturato ed assolutamente trasparente, ordini per conto di società collegate con veicolazione delle varie informazioni (i.e. ultimate debtor, debitore effettivo ed ultimate creditor, creditore effettivo) lungo tutta la filiera del ciclo di esecuzione dell’operazione. Parimenti, viene semplificata la riconciliazione delle posizioni contabili, attività che di regola richiede alle aziende (di tutte le dimensioni) un notevole effort di tempo e risorse. Si evidenzia a tal riguardo la possibilità offerta dallo standard XML, rispetto ai tradizionali standard a record fissi, di avere, tra gli altri: campi specifici per identificare in modo codificato sia l’ordinante che il beneficiario che la singola operazione (end-toend ID), una causale in chiaro di 140 caratteri, informazioni di debitore e creditore effettivo, esiti dettagliati delle singole operazioni. Cogliere l’opportunità SEPA significa, in sintesi: Investire Andrà valutato con attenzione il rapporto costo/beneficio dell’implementazione dello standard, procedendo se del caso con sviluppi modulari (generazione file di conferimento XML di pagamenti ed addebiti diretti in euro, integrazione sistemi di TMS con gestionali commerciali o di risorse umane, etc) a patto che si consideri lo sviluppo in ottica complessiva aziendale e non solo limitato alla tesoreria o al conferimento degli ordini (benefici su tutta la financial value chain dell’azienda). Questo approccio dovrebbe verosimilmente giustificare il costo sottostante dell’investimento. Scegliere Con il termine scelta ci si riferisce in particolare allo standard. La normativa europea infatti menziona Nota: (9) Il prodotto SDD si declina nelle due modalità, SDD Core (con diritto di rimborso per il debitore, entro 8 settimane dall’addebito) e SDD Business to Business, o B2B (senza diritto di rimborso per il debitore). 55 Finanza Aziendale Tesoreria Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tesoreria Finanza Aziendale espressamente l’ISO XML 20022 (10) come standard da adottare per la migrazione SEPA. In Italia tuttavia questo standard è gestito con alcune regole specifiche, stabilite nell’ambito del network gestito dal Consorzio CBI (Customer to Business Interaction): viene infatti utilizzato lo standard XML CBI, ISO 20022 compliant. La differenza tra i due standard di conferimento deriva unicamente da alcune usage rule richieste dal Consorzio CBI (ad esempio individuazione obbligatoria del soggetto mittente il flusso con il CUC, Codice Univoco CBI). Considerata l’elevata adesione delle aziende italiane al network CBI, appare scontato che i clienti con prevalenti interessi domestici orienteranno le proprie implementazioni informatiche sullo standard CBI XML. Al contrario, in presenza di tesorerie accentrate in Italia ma con operatività diffusa in Europa, anche per il tramite di banche estere, è verosimile attendersi uno sviluppo dei sistemi basato sullo standard ISO XML, standard utilizzabile con qualsiasi banca dell’Area SEPA, per il conferimento degli ordini dispositivi. Soluzioni tattiche Qualora l’azienda, per qualsivoglia motivo, non fosse in grado di conferire disposizioni SEPA con standard XML (CBI o ISO) dal 1º febbraio 2016, sarà comunque possibile ricorrere a soluzioni esterne offerte dal mercato (banche, fornitori di software). Si fa riferimento nello specifico a tool di conversione (plug&play) che consentono di generare un file XML a partire da file a record fissi. Questa soluzione, descritta in Tavola 2, è stata peraltro adottata anche in altri Paesi per gestire gli obblighi di migrazione e potrebbe rivelarsi ottimale per adeguarsi con successo ed in tempi rapidi alle novità legislative. La normativa prevede infatti che l’obbligo di utilizzo del linguaggio informatico XML decorra dal conferimento dei flussi alla banca, intendendosi per conferimento il momento esatto dell’autorizzazione da parte del cliente ordinante all’invio del flusso: i clienti pertanto sono liberi di avvalersi di servizi di conversione offerti da terzi, purché la conversione dei flussi (da record fissi ad XML) avvenga prima della loro autorizzazione del flusso 56 dispositivo (i.e. con firma digitale, token, etc.). Per usufruire dei servizi di conversione sarà nella maggior parte dei casi necessario sottoscrivere un apposito contratto di servizio, magari ad integrazione di uno già esistente (ad esempio il contratto di canale telematico bancario): il servizio potrà essere offerto anche a pagamento, da febbraio 2016. Nella sostanza, il tool di conversione dovrebbe generalmente mantenere inalterata la customer experience sia all’atto del conferimento (viene caricato il file a record fissi, convertito, sottoposto alla firma/autorizzazione il file XML) che dell’esitatura (viene restituito un esito XML con possibilità di conversione in un esito a record fissi). Questo approccio consentirà comunque di prendere familiarità con lo standard XML, in vista della inevitabile integrazione del linguaggio informatico in house da parte della clientela ordinante. Non si deve infatti considerare il tool di conversione come soluzione definitiva, avendo già ampiamente descritto nel paragrafo precedente i vantaggi di un utilizzo dello standard XML integrato nei sistemi gestionali delle aziende: la conversione, infatti, non consente di sfruttare il maggiore patrimonio informativo dello standard XML, limitandosi ad una semplice rimappatura dei dati (essenziali) presenti nei flussi a record fissi. La tempistica di utilizzo delle soluzioni di conversione non dovrebbe quindi oltrepassare un orizzonte temporale di uno o due anni, tenuto conto sia dei benefici diretti che indiretti della gestione in house dello standard oltre che del relativo costo/opportunità (i.e. costo della soluzione target, costo di utilizzo del tool di conversione). Punti di attenzione - Bonifici e valuta beneficiario Nell’affrontare la migrazione, ad avviso di Nota: (10) Lo standard XML ISO 20022 è uno standard omnibus, adatto a qualsiasi tipologia di pagamento o addebito diretto (in euro, in divisa, verso qualsiasi Paese). In questo caso ci riferiamo allo standard XML ISO 20022 con valorizzazione del campo Service Level con il codice SEPA. Ciò si applica sia ai tracciati SEPA del bonifico (SCT) che dell’addebito diretto (SDD). Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. chi scrive, andrà affrontata in modo strutturato e consapevole anche la delicata gestione della valuta beneficiario, in caso di flussi di bonifici. Sino ad ora infatti la clientela italiana è stata abituata a conferire ordini di bonifico indicando quasi sempre la data di regolamento dell’ordine, ossia la data valuta da riconoscere al beneficiario; è noto che a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sui servizi di pagamento PSD, la data di regolamento deve sempre coincidere con la data di valuta e messa a disposizione dei fondi al beneficiario (11): ciò era consentito dai tracciati a record fissi, in particolare da quelli utilizzati nell’ambito del network CBI (i.e. CBI BONI PC). Lo standard XML del bonifico invece (sia nella declinazione ISO che CBI), non prevede un campo specifico ove indicare la valuta beneficiario: al contrario, è possibile indicare solo una data di esecuzione (D) da intendere come data in cui eseguire il pagamento da parte della banca del cliente ordinante, nel rispetto dei tempi di esecuzione standard (ordinari) previsti dalla normativa (ossia D+0 per pagamenti verso beneficiari clienti della medesima banca, cosiddetti bonifici on us, D+1 per beneficiari clienti di banche corrispondenti, cosiddetti bonifici not on us). L’effetto pratico dell’utilizzo flat dello standard XML è pertanto quello di non assicura- re a priori omogeneità di regolamento, con possibili conseguenze negative, in particolare in caso di pagamento di stipendi (Tavola 3). Nonostante le azioni intraprese nel recente passato da AITI (Associazione Italiana dei Tesorieri) per chiedere la modifica dello standard SEPA XML, in modo da gestire questa particolarità, sarà necessario in vista della migrazione gestire comunque questa distonia degli standard, con le seguenti possibili soluzioni: gestione in house del calendario. Questa soluzione è dedicata in particolare alle aziende che saranno in grado di gestire flussi XML di bonifici SEPA e prevede la gestione sui propri applicativi del calendario bancario nazionale (i.e. calendario target + festività nazionali). In questo modo dovrebbero essere sempre generati due file distinti per categoria di banca della clientela beneficiaria, ossia un file per operazioni on us (in caso di coincidenza tra banca ordinante e cliente beneficiario) ed uno per operazioni not on us (in caso di beneficiari correntisti di banca diversa da quella ordinante). I due file dovranno ovviamente avere date di Nota: (11) Art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 11/2010, con cui è stata recepita la PSD. Tavola 2 - Workflow di riferimento di un tool di conversione flussi XML Amministrazione & Finanza n. 1/2016 57 Finanza Aziendale Tesoreria Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tesoreria Finanza Aziendale esecuzione (D) diverse e coerenti con il ciclo atteso per ciascuna categoria (D+0 per on us e D+1 per not on us), con l’effetto desiderato di mettere i fondi a disposizione dei beneficiari nella stessa giornata. La realizzazione pratica di questa gestione potrebbe tuttavia risultare complessa e con manutenzione continua dei calendari, considerato che non tutte le feste hanno date prestabilite (12). Impatto per le imprese: medio-alto. Esecuzione urgente dei pagamenti SEPA. Una possibile alternativa alla gestione in house del calendario, potrebbe essere quella di conferire i pagamenti SEPA sempre come urgenti, quindi con ciclo di esecuzione e regolamento compresso al giorno di esecuzione (D+0) e con l’effetto di pagare i beneficiari con la medesima data valuta. A prescindere dai possibili maggiori costi bancari di questa soluzione, non va sottaciuta l’eventualità che il momento dell’accredito ai beneficiari sia differenziato tra pagamenti verso beneficiari correntisti della stessa banca ordinante rispetto a quelli verso beneficiari correntisti di banche corrispondenti. Se infatti con l’utilizzo dei cicli ordinari i bonifici (tra banche italiane) vengono regolati con apposite fasi «notturne» di scambio interbancario, i cicli urgenti vengono usualmente gestiti nei cicli di regolamento diurni. Ciò significa che per i bonifici SEPA ordinari è lecito attendersi una tempistica di accredito ai beneficiari non superiore di regola alle prime ore del mattino (del giorno di esecuzione dei flussi ordinari, successivo al giorno di conferimento flussi) laddove in caso di bonifici SEPA urgenti la banca del beneficiario non sarà in grado di gestire gli accrediti se non nel pomeriggio (del medesimo giorno di conferimento, coincidente con quello di esecuzione). Questa differenza, di poche ore in realtà, potrebbe essere rilevante in caso di pagamenti «sensibili» per le aziende (ad es. stipendi) oltre che in qualche modo incidere sull’attuale customer experience dei clienti beneficiari. Impatto per le imprese: medio-basso. Servizi bancari di gestione della data esecuzione come valuta beneficiario. Sulla base della diversità degli standard di conferimento, alcune banche offrono servizi di ‘‘interpretazione’’ della data di esecuzione contenuta nei flussi XML: in particolare la data potrà essere considerata come data di regolamento, rectius valuta beneficiario. Questi servizi dovrebbero di fatto replicare la gestione dei flussi pre-migrazione, quindi con distinzione effettuata dalla banca delle operazioni on us rispetto a quelle not on us, con regolamento assicurato ai beneficiari nello stesso giorno e con disponibilità dei fondi agli stessi nelle prime ore del mattino. Per usufruire dei servizi di cui è parola, potrebbe essere necessario sottoscrivere un apposito contratto di servizio. Impatto per le imprese: basso. SEPA 3.0: la rendicontazione Come è lecito attendersi, il lavoro richiesto dalla migrazione SEPA non terminerà il 1º Nota: (12) Si pensi ad esempio alla Santa Pasqua. Tavola 3 - Bonifici - Gestione valuta beneficiario: comparazione tra standard di conferimento 58 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tesoreria differenza di livello di informazioni tra le due modalità di rendicontazione. Questa tematica pertanto può essere considerata come una inevitabile appendice della migrazione SEPA del febbraio 2016: si tornerà quindi in argomento sulla rendicontazione (XML e non XML) nel prossimo futuro. Oltre la SEPA: i prodotti non impattati Se il 1º febbraio 2016 sarà ultimata definitivamente la migrazione di bonifici e addebiti diretti in euro verso Paesi dell’Area SEPA ai prodotti SEPA sia in termini di funzionalità che di standard di conferimento XML, non altrettanto accadrà per importanti prodotti di incasso e pagamento, molto diffusi in Italia. In dettaglio, si potranno quindi continuare a conferire come oggi i seguenti prodotti: – emissione assegni circolari; – bonifici esteri in euro verso Paesi non EEA o divisa; – RI.BA.; – MAV/RAV; – F24. Per questi prodotti sono comunque previste, a valle della end date 2, alcune analisi di sistema sulla sostenibilità ed opportunità della loro migrazione ai prodotti SEPA in un’ottica di razionalizzazione dei servizi di incasso e pagamento. Riflessioni specifiche meritano invece il bonifico domestico urgente (ex BIR) ed il bonifico estero in euro verso Paesi EEA (i.e. verso Paesi dell’Area SEPA). Entrambi questi prodotti possono essere considerati derogati dalla normativa sulla migrazione SEPA, essendo ammessa la loro esecuzione mediante sistemi di pagamento Tavola 4 - Ciclo end to end degli ordini SEPA ed utilizzo dello standard XML Amministrazione & Finanza n. 1/2016 59 Finanza Aziendale febbraio 2016. Manca infatti un tassello importante, quasi fondamentale, che è quello della rendicontazione delle operazioni, ossia la messa a disposizione da parte delle banche degli estratti conto (intraday ed a consuntivo) alla clientela ordinante (e beneficiaria) delle operazioni SEPA (Tavola 4). Attualmente la fase della rendicontazione è rimessa alla sfera competitiva delle banche e a livello di offerta coesistono sia formati elettronici di reporting a record fisso che formati di reporting XML. Questi ultimi, basati ovviamente su standard ISO 20022, non sono comunque ad onor del vero ancora molto diffusi ed utilizzati, sia in Italia che nell’Area SEPA. Questo significa che anche i clienti europei che sono già migrati da un paio di anni all’utilizzo degli standard XML non stanno sfruttando pienamente le potenzialità del nuovo standard, da considerare, in prospettiva, come lo standard europeo di riferimento. A prescindere dalle necessarie implementazioni per ricevere i file di reporting in linguaggio XML, il passaggio alla rendicontazione XML dovrà comunque essere valutato con attenzione da parte della clientela con interessi e relazioni bancarie internazionali non limitate all’Area SEPA: per lo scambio delle informazioni tra banche internazionali si utilizza infatti di regola uno standard a record fissi (Swift FIN), standard consolidato da anni ed ampiamente diffuso in tutti i continenti. È quindi verosimile per questi clienti dover continuare a gestire file di reporting Swift FIN (in particolare messaggi MT942 per rendicontazione intraday e MT 940 per rendicontazione a consuntivo) dalle banche non europee ed in parallelo file di reporting XML dalle banche europee, con conseguente Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Tesoreria Finanza Aziendale di importo rilevante (13), quali Target2 ed EBA Euro1. Si ricorda che i sistemi Target2 ed EBA Euro1 gestiscono a livello interbancario le operazioni su base continuativa (real time) nel corso di ciascuna giornata lavorativa bancaria, ciò che li differenzia sostanzialmente dai sistemi di clearing dedicati alle operazioni SEPA, che sono invece attivati ad orari fissi. Questa differenza di funzionamento, giustificata dai volumi transati, di regola molto consistenti per le operazioni SEPA, determina nei fatti un diverso livello di servizio per la clientela (ordinante e beneficiaria) in caso di richiesta di esecuzione urgente del bonifico (con regolamento interbancario appunto nello stesso giorno di esecuzione). La possibile differente tempistica di esecuzione dei bonifici urgenti in euro regolati su Target2 ed EBA Euro1 rispetto a quelli urgenti SEPA, seppur limitata al massimo a qualche ora, potrebbe tuttavia essere in alcuni casi determinante per la clientela ordinante (si pensi a pagamenti intracompany). Ecco perché è importante sapere che questo tipo di operazioni, molto spesso pagamenti singoli e non massivi, potranno continuare ad essere conferite anche con standard non XML. Nonostante ciò, a livello di network CBI è stato deciso di accettare dal 1º febbraio 2016 gli ordini di bonifico (in particolare domestico) urgente, solo se disposti mediante standard XML (nuovo standard CBI XML URGP): parimenti il Consorzio CBI, in una corretta ottica di migrazione di sistema all’uso degli standard XML, offre anche la possibilità alle aziende di conferire i pagamenti esteri (non SEPA) con uno standard XML dedicato, CBI XML ESTERO. il sistema Paese (associazioni di categoria, banche, fornitori di software) si è dotato di strumenti che consentiranno a tutta la clientela, anche quella apparentemente meno reattiva o in ritardo, di adeguarsi alla normativa entro il termine stabilito; resta comunque valida la raccomandazione di investire nei nuovi strumenti XML, non confinando gli interventi alle sole incombenze amministrative di conferimento degli ordini di pagamento ed addebito diretto ma integrando tutti i sistemi aziendali, grazie alla flessibilità del linguaggio informatico (XML) sottostante; SEPA non termina qui. Conclusioni Al termine di questa dissertazione, dovrebbe ora essere più chiaro il contesto atteso per febbraio 2016: questa scadenza costituisce la vera end date SEPA per il nostro Paese, attese le deroghe sin qui vigenti ad alcuni degli obblighi di legge; è importante conoscere i diversi punti di attenzione da gestire per la migrazione SEPA onde evitare effetti imprevisti o indesiderati all’atto della esecuzione degli ordini; 60 Nota: (13) Art. 1, comma 2, lettera b) 7 del Reg. UE n. 260/2012. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. La posizione finanziaria netta: definizione, composizione, segno algebrico e sua interpretazione di Andrea Panizza (*) e Gilberto Montecchi (**) La ‘‘posizione finanziaria netta’’ (PFN) è una grandezza che trova sempre più spazio nella comunicazione economico-finanziaria, nei documenti che corredano i bilanci d’esercizio e nelle relative analisi, nei piani aziendali, specialmente in contesti di turnaround, e nella costruzione di covenant finanziari o clausole contrattuali che legano prezzi, premi o quant’altro alle performance aziendali. Il presente contributo, oltre ad esaminare le varie definizioni di PFN, affronterà la problematica del suo ‘‘segno algebrico’’, fonte di frequenti equivoci, e quella dell’integrazione delle informazioni che scaturiscono dalla stessa PFN con quelle derivanti dagli altri indicatori per margini. Introduzione (Definizione di ‘‘posizione finanziaria netta’’) Nell’ambito della comunicazione economicofinanziaria d’impresa, la posizione finanziaria netta (PFN) era (ed è) frequentemente percepita come un ‘‘indicatore alternativo di performance’’ (1). Questo perché né i principi contabili nazionali OIC, né i principi contabili internazionali IAS/IFRS ne specificavano le modalità di calcolo. Il principio OIC 6 ‘‘Ristrutturazione del debito’’ del luglio 2011 (2) ha introdotto la PFN nei principi contabili nazionali, stabilendo che le società che hanno ristrutturato il proprio indebitamento devono inserire nella nota integrativa un prospetto che evidenzi l’andamento della posizione finanziaria netta a partire dall’esercizio anteriore a quello in cui la ristrutturazione dell’indebitamento diviene efficace. Come esposto nello stesso OIC 6, ‘‘la dottrina e la prassi contabile hanno elaborato diverse modalità di calcolo’’ della posizione finanziaria netta. Prima dell’OIC 6, l’unico riferimento ‘‘ufficiale’’ lo si trovava nella comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28/07/2006. Con tale comunicazione la CONSOB disponeva come le società quotate (escluse banche e assicurazioni) doves- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 sero fornire in sede di bilancio un calcolo analitico della propria posizione finanziaria netta, cosı̀ come riportata nella Raccomandazione del CESR (3) del 10 febbraio 2005. Secondo tale Note: (*) Incaricato di Strategia e Politica Aziendale, Università degli Studi di Ferrara - Consulente di Direzione e Revisore Legale in Ferrara - Senior Partner AP & Partners Srl (**) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Modena - Partner Beta Commercialisti Associati (1) Tra questi, oltre alla PFN, si citano l’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), i cash flow, cioé quegli indicatori che traggono la loro costruzione da specifiche voci desumibili dai bilanci, all’uopo riclassificati, rielaborati e/o normalizzati. (2) I principi contabili nazionali sono pubblicati dall’OIC – Organismo Italiano di Contabilità – che costituisce lo standard setter nazionale in materia contabile, nella nuova serie, aggiornata nel corso del 2014/2015, che riporta una diversa numerazione rispetto a quella precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. (3) Il Committee of European Securities Regulators (CESR), istituito nel 2001 e composto dai rappresentanti delle autorità di regolamentazione dei mercati dei titoli, svolgeva essenzialmente funzioni consultive nella predisposizione della disciplina di attuazione di direttive e regolamenti relativi ai mercati finanziari europei. Dal 1º gennaio 2011 il CESR è stato sostituito dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) che costituisce l’organismo europeo di sorveglianza dei mercati finanziari. 61 Finanza Aziendale Analisi di bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Analisi di bilancio Raccomandazione, gli emittenti dovrebbero fornire informazioni dell’indebitamento netto a breve, a medio e a lungo termine, sulla base del seguente schema: Finanza Aziendale A. Cassa B. Altre disponibilità liquide (dettagli) C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A)+(B)+(C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti bancari correnti G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari correnti I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse M Altri debiti non correnti N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N) Passando alla dottrina, Dallocchio M. e Salvi A. (4) forniscono un’efficace definizione di PFN descrivendola come ‘‘differenza tra il totale dei debiti finanziari aziendali (a prescindere dalla loro scadenza) e le attività liquide (cassa, c/c attivi, titoli negoziabili e crediti finanziari). Esprime l’ammontare dei debiti finanziari al netto delle attività che potrebbero essere liquidate ed utilizzate immediatamente per il rimborso; fornisce pertanto una misura dell’ammontare di debito per il quale non esiste un’immediata copertura’’. Il segno algebrico della posizione finanziaria netta La sopraccitata autorevole dottrina, in relazione al ‘‘segno algebrico’’ della PFN, evidenzia come possa ‘‘naturalmente verificarsi che il totale delle attività liquide superi il debito finanziario: in questi casi, le aziende evidenziano un’esposizione finanziaria netta negativa’’. Sembrerebbe, pertanto, che la posizione finanziaria netta assuma ‘‘segno positivo’’ quando il saldo è a debito (avere) e ‘‘segno negativo’’ quando il saldo è a credito (dare). Nella pratica si assiste poi all’applicazione delle più diverse interpretazioni e al verificarsi di altrettanti equivoci. È frequente imbattersi in comunicazioni di stampa del tipo ‘‘la società ha chiuso l’esercizio con un utile di ..., un Ebitda del ... ed una posizione finanziaria netta positiva di ...’’. Il dubbio che sorge 62 dalla lettura di una informativa di questo tipo è sempre lo stesso. Siamo di fronte ad attività liquide che superano il debito finanziario o, al contrario, ad una quantificazione di un debito? Fincantieri pubblica sul proprio sito Internet, tramite la tavola di seguito riportata (Tavola 1), il valore della propria PFN consolidata al 30 giugno 2015, evidenziando un saldo negativo iscritto con segno ‘‘meno’’. Dal punto di vista comunicativo, è sicuramente più immediato collegare la posizione a debito ad un valore negativo e la posizione a credito a quello positivo. Questo vale ancor di più quando la comunicazione è rivolta ad interlocutori carenti di specifiche competenze finanziarie. Molti sono, infatti, i report aziendali che espongono la PFN a debito con segno meno (5). Sull’argomento, il Documento n. 1 IRDCEC (6) ‘‘La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni’’ dell’ottobre 2008, riferendosi agli indicatori alternativi di performance da riportare nella relazione sulla gestione (7), richiama la citata Raccomandazione CESR e propone uno schema di calcolo della PFN dove il segno dell’indebitamento è inequivocabilmente di ‘‘segno positivo’’. Lo stesso documento afferma come PFN, EBIT ed EBITDA rappresentino le principali misure di sintesi a cui le imprese fanno riferimento per l’elaborazione degli indicatori di risultato. Lo stesso IRDCEC è tornato più approfonditamente sull’argomento con il Documento n. 22 ‘‘L’iscrizione degli indicatori nella relazione sulla gestione. La posizione finanziaria netta’’ dell’ottobre 2013. In chiusura di tale docuNote: (4) Si veda Dallocchio M. Salvi A., Finanza Aziendale 1 - Finanza Ordinaria, Egea, Milano, 2011, pag. 51, ove la PFN viene anche definita come ‘‘esposizione finanziaria netta’’. (5) Si veda Panizza A. in Il caso ‘‘Alfa’’ S.r.l. in Gestire la crisi d’impresa, a cura di Danovi A. Quagli, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pag. 479, dove la PFN a breve è data dalla seguente somma algebrica: Liquidità immediate (Li) + Attività finanziarie a breve (Af) - Debiti finanziari a breve (Bp). (6) Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. (7) Allo stato, la PFN deve essere, quindi, indicata in nota integrativa da quelle società che redigono il bilancio secondo i Principi Contabili OIC che abbiano ristrutturato il proprio indebitamento e nella relazione sulla gestione (ove redatta) per le altre. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. mento viene proposto uno schema di calcolo della PFN dove il segno delle poste a debito è, contrariamente al precedente documento, negativo. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (8) è tornata nuovamente sull’argomento con il Documento del 15 settembre 2015 ‘‘La posizione finanziaria netta quale indicatore alternativo di performance’’. Nello stesso documento, a pagina 9, è proposto uno schema di calcolo nel quale il segno della PFN a debito è «più» mentre nelle seguenti pagine il segno della PFN con saldo avere è «meno». Le recentissime (9) Linee Guida CNDCEC ‘‘Informativa e valutazione nella crisi d’impresa’’, incentrate sulla definizione con approccio aziendalistico dei concetti di ‘‘crisi’’ e di ‘‘insolvenza’’ (10), nell’identificare gli strumenti di indagine atti ad accertare le prospettive aziendali, citano il ‘‘rapporto tra il MOL e la Posizione Finanziaria Netta aziendale’’ quale indicatore della capacità di ripianare l’indebitamento finanziario e ne espongono i riflessi operativi (11). Il rapporto PFN/ EBITDA è frequentemente utilizzato per identificare il confine tra le situazioni di equilibrio o squilibrio finanziario. In particolare, situazioni congiunturali recessive e de- flattive, quali quella attuale, portano a identificare nel valore di cinque il risultato di questo rapporto quale soglia al di là della quale si è in presenza di un eccesso di debito. Il rapporto che conduce ad un risultato inferiore evidenzia, ovviamente, una situazione di equilibrio finanziario (12). Detto indicatore, ad avviso di chi scrive, presuppone per una PFN a debito (avere) il segno ‘‘più’’. Mancando un consenso unanime, le possibilità di incorrere in equivoci sono molto elevate. Per evitare il rischio di commettere o Note: (8) Nuova denominazione dell’IRDCEC. (9) Il documento è del 30 ottobre 2015. (10) Sull’argomento si rimanda anche a Quagli A., ‘‘La definizione del concetto di crisi aziendale e la sua rilevanza giuridica’’, in Amministrazione & Finanza n. 2/2014, IPSOA, Milano. (11) Il MOL (Margine Operativo Lordo), coincidente con l’EBITDA, esprime il cash flow della gestione corrente al lordo della variazione del capitale circolante netto. Come vedremo di seguito, la forma più diffusa di tale indicatore viene espressa nella forma ‘‘inversa’’ (PFN / EBITDA). (12) Si veda La Croce G., Il confezionamento di un piano di salvataggio dell’impresa in crisi da attestare, in Il Fallimento n. 10/2014, IPSOA, Milano, pag. 979. Tavola 1 - PFN consolidata Fincantieri Amministrazione & Finanza n. 1/2016 63 Finanza Aziendale Analisi di bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Analisi di bilancio Finanza Aziendale far commettere errori, è consigliabile esplicitare le voci che compongono la PFN. In particolare, a fronte di comunicazione puntuale del dato sarebbe meglio utilizzare la più efficacie definizione di ‘‘indebitamento finanziario netto’’ (13), sul cui segno non dovrebbe esservi dubbio alcuno. In conclusione, è possibile affermare che il segno della PFN è una convenzione. Per questo motivo devono essere forniti al destinatario dell’informazione tutti gli elementi necessari per comprendere chiaramente quale sia la convenzione applicata. Le voci che costituiscono la posizione finanziaria netta Cosı̀ come è da considerarsi difficoltosa la ricerca di una unanime e ‘‘definitiva’’ connotazione del segno algebrico della PFN, allo stesso modo non è facile l’individuazione puntuale delle voci che la compongono. La Tavola 2 riporta lo schema di PFN contenuto nel documento OIC 6. Debiti per canoni leasing Questo documento, a cui oggi è naturale ispirarsi nell’elaborazione della PFN, contiene indicazioni che impongono una particolare attenzione al cospetto di determinate fattispecie. Ci si riferisce, in particolare, al trattamento previsto in presenza di debiti per canoni leasing. Si ha, infatti, che anche le Tavola 2 - Modello di PFN secondo OIC 6 società che adottano i principi contabili nazionali OIC, e che contabilizzano i canoni leasing secondo il metodo patrimoniale, devono inserire nella PFN i debiti in linea capitale verso le società di leasing per i contratti di locazione finanziaria in corso. Trattamento di fine rapporto e fondi di ristrutturazione Secondo importanti autori (14) nel ‘‘calcolo della posizione finanziaria netta occorre considerare anche quelle poste che hanno natura assimilabile ai debiti finanziari: ad esempio il Fondo Trattamento di Fine Rapporto, i Fondi di ristrutturazione, ovvero tutti quei fondi che generano impegni a pagare somme future e che contemporaneamente non generano futuri costi di natura operativa’’. L’inclusione del TFR nell’indebitamento finanziario non è univoca in quanto si tratta di voce che nella riclassificazione dello stato patrimoniale elaborato con il criterio della pertinenza gestionale, derivando da costi operativi, può essere considerato, a seconda dei casi, a diminuzione del capitale immobilizzato o del capitale circolante. Il fondo ristrutturazione, quando non riferito, in tutto o in parte, ad oneri per ristrutturazione finanziaria, ma ad oneri accantonati, ad esempio, per prepensionamenti o incentivi all’esodo di personale, ovvero per la chiusura di reparti o linee di produzione, si ritiene non debba essere ricompreso nella PFN ma in diminuzione del capitale immobilizzato o del capitale circolante. Debiti fiscali, contributivi rateizzati Una voce che, per natura, non dovrebbe essere ricompresa nella PFN, ma della quale si suggerisce comunque l’inserimento nella base di calcolo, è rappresentata dai debiti fiscali e contributivi che, a seguito di mancato pagamento alla scadenza, sono stati rateizzati in applicazione delle diverse possibilità concesse dalle normative vigenti. Infatti, se una società in crisi di liquidità omettesse il pagamento di imposte e contributi previdenNote: (13) O anche ‘‘esposizione finanziaria netta’’. (14) Si veda Bini M. Della Bella C. Ghiringhelli P. Rossi D., Analisi di Bilancio – Parte I, Egea, Milano, 2015, pag. 97. 64 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ziali alla scadenza, ed ottenesse un piano di dilazione dello scaduto (15), di fatto si assisterebbe, a parere di chi scrive, alla trasformazione della natura del debito in finanziario con conseguente sua riclassificazione tra le altre componenti della PFN. dice Civile (da integrarsi con le considerazioni descritte nel presente paragrafo circa alcune poste), precisando che in entrambi i casi gli importi, di cui alle passività, sono visualizzati con segno ‘‘meno’’ (18) (vedi Tavola 3). Debiti operativi rateizzati Considerazioni analoghe a quelle del punto precedente si ritiene debbano essere fatte in relazione ai piani di rientro accordati da fornitori o da altri creditori non finanziari. Posizione finanziaria netta e covenant Fattispecie particolari di liquidità Due sono le fattispecie in cui la liquidità potrebbe non essere considerata (16) nel calcolo della PFN. Il primo caso riguarda la liquidità quando questa assume natura operativa (ad esempio, la cassa dei negozi Retail, che deve essere considerata posta del capitale circolante); il secondo caso riguarda la liquidità quando assume natura transitoria e non strutturale, in quanto derivante, ad esempio, dalla cessione di un asset destinato ad essere sostituito. Finanziamenti da soci e infragruppo Anche la collocazione nella PFN o nei mezzi propri dei finanziamenti, specie se infruttiferi e privi di scadenza, ricevuti da soci o da altre società appartenenti al gruppo (17), deve essere attentamente valutata alla luce della effettiva natura (capitale di rischio o capitale di debito) di tali apporti. Non esistendo, né nella prassi né in dottrina, un’univoca definizione della composizione della PFN, si ritiene, anche in questo caso, di essere di fronte ad una convenzione. Indipendentemente dal contesto nel quale viene impiegato questo indicatore, sia esso quello di comunicazione economico-finanziaria o di formulazione di covenant finanziari, o clausole contrattuali che legano prezzi, premi o quant’altro alle performance aziendali, è necessario che il report o il contratto che fanno riferimento alla PFN riportino chiaramente l’indicazione delle voci che la rappresentano, oltre alle indicazioni sulle modalità di lettura del suo segno algebrico. A chiusura dell’argomentazione, si propone un prospetto di raccordo tra un ipotetico schema di PFN e lo schema dello stato patrimoniale civilistico di cui all’art. 2424 del Co- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Uno dei contesti nei quali il livello della PFN è presa come riferimento è quello della costruzione dei covenant finanziari. I covenant sono clausole contrattuali sottoscritte tra un’impresa e i suoi finanziatori (tipicamente banche), finalizzate a tutelare questi ultimi dai possibili danni derivanti da una gestione eccessivamente rischiosa dei finanziamenti concessi al debitore. L’accordo, generalmente, prevede clausole vincolanti per l’impresa, pena il ritiro dei finanziamenti (affidamenti) o la loro rinegoziazione a condizioni meno favorevoli. Dal punto di vista del finanziatore, il covenant, serve a ridurre il proprio rischio di credito, cioè a ridurre il rischio di esposizione in caso di insolvenza del soggetto finanziato. I covenant di natura patrimoniale sono costituiti da clausole che mirano a contenere l’utilizzo della leva finanziaria da parte dell’impresa, prevedendo l’obbligo del mantenimento del rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il totale delle fonti o del patrimonio netto al di sotto di una determinata soglia. Altri covenant mettono invece in relaNote: (15) Ad esempio, rateizzazione degli avvisi bonari accordata dall’Agenzia delle Entrate ovvero rateizzazione delle somme iscritte a ruolo accordata da Equitalia. (16) Bini M. Della Bella C. Ghiringhelli P. Rossi D., cit., pag. 97. (17) Questo al di là dell’applicabilità o meno degli artt. 2467 o 2497-quinquies del Codice Civile che sanciscono la postergazione dei finanziamenti rispettivamente effettuati dai soci delle società a responsabilità limitata (la norma dovrebbe applicarsi anche alle S.p.A. ‘‘chiuse’’) e da una società capo-gruppo o altre sue controllate a favore della società sottoposta a direzione e coordinamento quanlora nel momento in cui è effettuato il prestito ‘‘risulta un eccessivo squilibrio nell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento’’. (18) Fonte: Posizione finanziaria netta e margini in www.analisiaziendale.it. 65 Finanza Aziendale Analisi di bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Analisi di bilancio Finanza Aziendale zione il livello del debito, rappresentato dalla posizione finanziaria netta, con la redditività dell’azienda. Alcuni esempi di covenant finanziari, che possono essere variamente combinati tra loro e che prendono come riferimento il livello della PFN sono: – il rapporto tra PFN ed EBITDA normalizzato, inferiore o uguale rispetto a determinati parametri di riferimento; – il rapporto tra la PFN e il patrimonio netto, minore di un certo valore e il rapporto tra PFN ed oneri finanziari, superiore ad un determinato valore di riferimento; – il rapporto tra PFN ed EBITDA, minore di un determinato valore e il rapporto tra PFN e patrimonio netto, inferiore ad un determinato parametro di riferimento. Spesso tali covenant vengono anche associati ad un DSCR (Dest Service Converge Ratio) maggiore di un determinato riferimento. È pertanto necessario che il contratto di finanziamento riporti una chiara indicazione delle modalità di calcolo della PFN e degli altri parametri che contribuiscono alla definizione del rapporto (si tratta, infatti, essenzialmente di quozienti utilizzati, come vedremo, nell’analisi di bilancio) da confrontare con il limite previsto dallo stesso covenant (19). Nota: (19) ‘‘Per quanto bene possa essere stata scritta una clausola contrattuale resta sempre aperto il problema dell’incentivo del management a sfruttare la discrezionalità nell’interpretazione della norma o nella compilazione del bilancio ai fini di bypassare il test del covenant. [...] Per questo motivo sono sempre più spesso aggiunti, nella definizione dei debt covenants, ulteriori clausole contrattuali, chiamate comunemente informative covenants’’. Le informative covenant hanno la funzione di standardizzare l’informativa da trasmettere ai finanziatori e garantirne frequenza e qualità. Si veda Bini M. Della Bella C. Ghiringhelli P. Rossi D., Analisi di Bilancio – Parte II, Egea, Milano, 2015, pag. 249. Tavola 3 - Schema di PFN con riconducibilità a voci di bilancio ex-art. 2424 c.c 66 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. La posizione finanziaria netta come indicatore di performance La PFN è definita quale indicatore ‘‘alternativo’’ di performance. In realtà, si tratta di un dato che se preso in maniera a sé stante, cioè se non rapportato ad altri aggregati, al di là del raffronto intertemporale sulla sua evoluzione (che è ciò che è richiesto dall’OIC 6), non fornisce particolari informazioni circa le performance aziendali. In particolare, nei raffronti intertemporali, la PFN può anche essere inquadrata come risorsa finanziaria di riferimento nella costruzione di rendiconti finanziari gestionali, sia consuntivi sia preventivi (il rendiconto finanziario del bilancio d’esercizio - sia OIC sia IAS/IFRS - deve invece necessariamente utilizzare come risorsa finanziaria di riferimento la sola liquidità) (20), sia consuntivi sia preventivi (21). Il saldo finale della dinamica finanziaria trova infatti corrispondenza nella variazione della PFN, per cui un’appropriata interpretazione della dinamica finanziaria si ha solamente focalizzando l’analisi sulla variazione della PFN. Infatti, un accumulo di liquidità potrebbe non derivare dalla capacità della gestione corrente di generare cassa, ma semplicemente dall’accensione di nuovo debito (22). La PFN, che rappresenta un indicatore per margini evidenziante la differenza tra liquidità e debiti finanziari, è frequentemente utilizzata nell’analisi di bilancio e nella costruzione degli indici (rapporti). Di seguito si commentano alcuni di questi indicatori. Il primo rapporto che si segnala, assimilabile all’indice di indebitamento o leverage, è il seguente: PFN/mezzi propri. Si tratta di un importante indicatore di solidità sul grado di dipendenza da terzi. La PFN entra, pertanto, anche nella formula della cosiddetta ‘‘equazione della leva’’: ROE = ROCE + [(ROCE - i) x (PFN / mezzi propri)], dove il ROE (Return On Equity) è l’indice di redditività del capitale proprio, il ROCE (Return On Capital Employed) - a volte anche chiamato ROIC (Return On Invested Capital) - rappresenta l’indice di redditività della gestione operativa misurata sul capitale investito ed i è il costo del debito finanziario. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 L’effetto della leva finanziaria è, infatti, legato all’entità dello spread ROCE (ROCE - i) ed alla struttura finanziaria adottata in termini di rapporto tra PFN e mezzi propri. Un altro indicatore, che non fornisce informazioni molto dissimili da quello precedente è rappresentato dal rapporto tra la PFN e il capitale investito netto. Altri indicatori molto diffusi sono (23): PFN/Fatturato e PFN/EBITDA. Il primo dei due, definito anche ‘‘tasso di assorbimento dell’esposizione finanziaria netta’’, consente di apprezzare la capacità dell’azienda di coprire il debito mediante i flussi finanziari derivanti dalle vendite. Il secondo esprime, approssimativamente, la capacità e i tempi di rimborso dell’indebitamento finanziario netto attraverso il cash flow della gestione caratteristica, rappresentato dall’EBITDA. Il principale indicatore per valutare la sostenibilità del debito attraverso i flussi di cassa correnti resta tuttavia il DSCR, la cui formuNote: (20) Si veda Maraghini M.P., Il Rendiconto Finanziario Sintetico, in Busco C. Giovannoni E. Riccaboni A. (a cura di), Il Controllo di Gestione. Metodi, Strumenti ed Esperienze. I Fondamenti e le Novità, IPSOA, Milano, 2011. (21) Il rendiconto finanziario è il prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive e negative, della risorsa finanziaria prescelta (fondo) in un dato esercizio. Il rendiconto finanziario consuntivo è lo strumento di controllo dell’aderenza della gestione finanziaria svolta con i piani o i programmi formulati dall’impresa; il rendiconto finanziario preventivo è la componente monetario-finanziaria del piano o del programma. Si veda Ferrero G. Dezzani F. Pisoni P. Puddu L., Analisi di bilancio e rendiconti finanziari, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 315. (22) Si pensi anche al caso in cui una variazione positiva della liquidità non deriva da un free cash flow positivo ma da un eccesso di debito contratto e ‘‘parcheggiato’’ momentaneamente sui conti correnti bancari alla data di riferimento del rendiconto finanziario. Si veda Bini M. Della Bella C. Ghiringhelli P. Rossi D., Analisi di Bilancio – Parte II, Egea, Milano, 2015, pag. 19. (23) La rilevanza di questi indicatori è sottolineata nelle sopra citate Linee Guida CNDCEC ‘‘Informativa e valutazione nella crisi d’impresa’’ allorché viene affermato che ‘‘la letteratura sul tema ha evidenziato come gli indicatori di bilancio che mostrano una maggiore rilevanza nel sottolineare possibili stati di crisi ed eventuali evoluzioni negative verso condizioni di insolvenza appartengono alla categoria di ratio costruiti come rapporto tra autofinanziamento (cash flow, inteso come variazione del capitale circolante netto operativo) e posizione debitoria’’. 67 Finanza Aziendale Analisi di bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Analisi di bilancio lazione più diffusa è, con riferimento ad un generico esercizio t), la seguente: DSCRt = flussi di cassa della gestione correntet/(oneri finanziarit + quota capitalet). Finanza Aziendale Come si vede, gli indicatori presentati coincidono anche con i principali covenant aventi ad oggetto la PFN. Ancora una volta, appare quindi necessaria una preventiva descrizione del criterio utilizzato nell’esposizione del ‘‘segno’’ della PFN per evitare errate letture del risultato che deriva da ognuno di questi ratio. Indicatori per margini e PFN L’impiego della PFN è previsto, oltre che nella definizione di indicatori di performance espressi sotto forma di indici, anche a supporto della lettura e interpretazione di indicatori per margini. Il riferimento va in particolare alle importanti relazioni che possono essere viste tra PFN e i valori del capitale circolante netto, del margine di tesoreria, del margine di struttura e dell’indice di liquidità (24). Partendo dalla rappresentazione grafica dello stato patrimoniale riclassificato con criterio finanziario (25) a liquidità decrescente, cosı̀ come proposto da O. Paganelli (26), appare evidente come il Capitale Circolante Netto (CCN) sia determinato dalla differenza tra Capitale Circolante Lordo, a sua volta determinato dalla somma tra liquidità immediate e differite e le rimanenze, e le passività correnti (Tavola 4). Nell’auspicata ipotesi in cui tale differenza presenti un segno positivo siamo di fronte alla capacità dell’azienda di produrre, attraverso lo smobilizzo delle componenti attive, la liquidità necessaria alla copertura delle passività correnti. Basilare per una prospettiva di equilibrio finanziario di breve termine, questa condizione potrebbe non essere sufficientemente rappresentativa dell’effettiNote: (24) Si veda Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La posizione finanziaria netta quale indicatore alternativo di performance, 2015, pag. 15. (25) Alternativamente denominato criterio della liquidità/ esigibilità. (26) Paganelli O., Analisi di bilancio. Indici e flussi, Utet, Torino, 1986, pag. 36. Tavola 4 - Rappresentazione grafica dello stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 68 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. va capacità di perseguire tale equilibrio. Limitando l’analisi alla sola componente operativa del CCN (27) potrebbero verificarsi situazioni nelle quali, ad esempio, il maggior credito vantato nei confronti dei propri clienti rispetto al debito in essere verso fornitori, derivi dal seguente fattore: la presenza, tra i primi, di crediti per i quali è previsto un incasso in un momento abbondantemente successivo a quello in cui è previsto il pagamento dei fornitori. In questo caso, da una semplice lettura del CCN operativo, si otterrebbe un’indicazione positiva dell’equilibro finanziario aziendale, a fronte di un effettivo disallineamento tra attività e passività derivante dallo svolgimento del ciclo operativo aziendale. All’interno del CCN trovano, pertanto, allocazione poste di natura esclusivamente finanziaria la cui entità è strettamente da porsi in relazione all’andamento del ciclo operativo e al rimborso di debiti a medio/ lungo termine, quali i mutui. La riclassificazione dello stato patrimoniale con applicazione del criterio di pertinenza gestionale permette di distinguere le componenti dell’attivo e del passivo tra quelle riconducibili alla gestione operativa e quelle specificamente finanziarie, favorendo la determinazione del fabbisogno finanziario di ogni specifico ambito di gestione (28). È in questo contesto che ‘‘il ricorso alla PFN di breve permetterebbe di constatare e quantificare una sofferenza di liquidità in atto, data dal ricorso alle passività finanziarie a copertura del mancato incasso ed a supporto del fabbisogno operativo’’ (29). La tavola di seguito esposta rappresenta graficamente la riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario con evidenza della PFN. Questo schema (Tavola 5) consente di percepire in modo immediato i concetti sopra Note: (27) Riconducibile, ad esempio, a crediti commerciali verso clienti, rimanenze, anticipi a fornitori, ecc., per la componente attiva, e a debiti commerciali verso fornitori, debiti verso dipendenti e debiti verso erario e istituti previdenziali, ecc., per la componente passiva. (28) Si veda De Nuccio E., Analisi di bilancio. La Riclassificazione finanziaria e funzionale in www.commercialisti.mo.it. (29) Si veda Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, cit., pag. 15. Tavola 5 - Stato patrimoniale finanziario e PFN: raffronto grafico Amministrazione & Finanza n. 1/2016 69 Finanza Aziendale Analisi di bilancio Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Analisi di bilancio Finanza Aziendale esposti, ovvero la possibilità che si verifichino situazioni nelle quali si assiste al CCN e al margine di tesoreria (MT) positivi in presenza di una PFN negativa (qui si adotta la convenzione per la quale la PFN con saldo avere è da intendersi negativa). Questi concetti devono essere estesi alle componenti di medio e lungo periodo della PFN e del capitale fisso (CF). Cosı̀ come riporta la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (30), ‘‘in un’analisi sulla PFN potrebbe, ad esempio, emergere una PFN di breve positiva, rispetto a quella di medio e lungo invece negativa. Ciò in quanto la PFN di m/l ha assorbito per intero la liquidità prodotta nel breve periodo (PFN di breve positiva), non essendosi tradotto in liquidità operativa e successivamente finanziaria, il rendimento degli investimenti d’impresa. Pertanto, gli investimenti finanziati con i debiti a m/l non avrebbero prodotto redditività e, conseguentemente, non si sarebbero monetizzati a tal punto da comportare una difficoltà nel rimborso dei finanziamenti, che è maggiormente evidente nella determinazione della PFN complessiva, in cui sono presenti i mezzi di terzi con scadenza medio-lunga’’. to nella costruzione di indici e margini nell’analisi di bilancio. Questi indicatori sono in grado di fornire importanti informazioni sull’utilizzo della leva e sulla solidità finanziaria di un’azienda in termini di capacità di rimborso dei propri debiti, oltre che utilizzabili ai fini della migliore costruzione di covenant finanziari. Conclusioni A chiusura dei vari passaggi che hanno contraddistinto il presente contributo possono essere riepilogati i seguenti elementi di sintesi. La rappresentazione della posizione finanziaria netta e il segno algebrico della sua esposizione rappresenta una convenzione non univoca. Per questo si impone l’esplicitazione dei criteri applicati nella sua rappresentazione al fine di mettere il destinatario dell’informazione in condizione di comprendere agevolmente quale sia la convenzione adottata evitando, in questo modo, errate interpretazioni. Analogamente, essendo varie le configurazioni attraverso le quali è possibile addivenire all’esposizione della PFN, appare necessaria, per non dire indispensabile, la descrizione delle voci che sono state ricomprese nello schema applicato. L’impiego della PFN va a posizionarsi accanto a quello del rendiconto finanziario e a ricoprire un ruolo di ‘‘indicatore alternativo di performance’’ da applicarsi, oltre che nella misurazione della differenza tra il totale dei debiti finanziari aziendali e le attività liquide, soprattut- 70 Nota: (30) Si veda Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La posizione finanziaria netta quale indicatore alternativo di performance, 2015, pag. 15. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Guide e Soluzioni START-UP INNOVATIVA B. PAGAMICI COME INVESTIRE NELLE START-UP INNOVATIVE UTILIZZANDO AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI Il volume esamina in maniera dettagliata i diversi aspetti della “start-up innovativa”: una società di capitali anche in forma di cooperativa, avente come oggetto esclusivo o permanente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico. Il testo affronta tutti gli elementi che fanno delle start-up i nuovi strumenti per creare valore economico: le condizioni e i requisiti affinché una società possa essere qualificata come start-up innovativa gli incentivi e le agevolazioni fiscali ad esse destinati gli strumenti per la raccolta di capitali e l’accesso al credito. L’analisi tiene conto anche delle tipologie di start-up innovative già operanti in ambiti particolari: energetico, turistico e a vocazione sociale. Il testo è aggiornato con le disposizioni del D.L. n. 3/2015 SCOPRI DI PIÙ www.shopwki.it/startupinnovativa www.shopwki.it/agenzie 02 824761 Nelle migliori librerie della tua città Y68EQBN che ha modificato il regime agevolativo IVA. Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Valutazione d’azienda Gli standard di valutazione delle aziende: un confronto a livello internazionale Finanza Aziendale Marco Fazzini (*) Dal 1º gennaio 2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (PIV) emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV), che andranno a costituire un benchmark di riferimento nell’ambito della business valuation a livello nazionale. Nell’occasione si vuole proporre una panoramica sugli standard a livello internazionale, evidenziando un percorso di omologazione ormai in atto. Premessa La valutazione d’azienda è una disciplina che nel corso del tempo è stata oggetto di una costante attenzione dottrinale, sia in Europa che negli Stati Uniti, dove si sono andate formando due contrapposte impostazioni metodologiche, figlie di diverse prassi operative e di differenti tradizioni contabili. Esemplificando al massimo, la distinzione di cui si trova riscontro fino alla fine degli anni novanta era quella tra scuola anglosassone, più orientata a un approccio finanziario, e quella continentale (specificatamente tedesca, francese e italiana), maggiormente incline a privilegiare la dimensione patrimoniale ed economica (1). A partire dai primi anni duemila, il maggior numero di operazioni cross-border, la globalizzazione dei mercati finanziari e l’affermazione degli IFRS hanno determinato una sostanziale omogeneizzazione dei criteri, rendendo cosı̀ superata la querelle che aveva tenuto banco fino a pochi anni prima. La necessità di ricondurre la prassi ad un framework sistemico e condiviso, ha spinto alcuni organismi ad individuare le best practice e a formalizzarle in standard di comportamento. La loro valenza, ad oggi, si colloca su un piano differente rispetto a quello degli standard contabili, che possono o avere la caratteristica di norma imperativa, come ad esempio gli IFRS per i soggetti obbligati alla loro applicazione, oppure rispondere a una 72 logica ‘‘comply or explain’’, come avviene per i principi OIC a livello nazionale. Il loro contributo è da inquadrarsi piuttosto sul piano della moral suasion, in quanto si pongono l’obiettivo di definire una guideline di riferimento per coloro che sono chiamati a determinare il valore di un’attività (2). Una panoramica sugli standard di valutazione Nel mondo anglosassone coesistono più soggetti che si sono cimentati nella statuizione di principi di valutazione d’azienda. In alcuni casi si tratta di veri e propri standard setter, come l’International Valuation Standard Council (IVSC), in altri casi di associazioni professionali, come l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), che hanno condiviso l’esigenza di dare vita a linee guida per i propri associati ed estensibili a tutti coloro che ne condividono l’impostazione. In generale, fino ad oggi ha prevalso un approccio ‘‘volontaristico’’, che ha spinto vari soggetti a fornire un proprio contributo nella definizione di regole e principi nell’ambito della business valuation, pur senza aver riceNote: (*) Professore di Economia Aziendale - Università Europea di Roma (1) Guatri, 1996. (2) Lieberman M.J. & Anderson D., 2008. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. vuto un vero e proprio endorsement di sistema, come invece è accaduto allo IASB nella predisposizione degli standard contabili. Tuttavia è probabile che l’attuale frammentazione di standard setter (solo in questo contributo se ne contano ben nove!) volga verso una progressiva razionalizzazione; la sempre maggiore autorevolezza riconosciuta all’IVSC potrebbe infatti indurre altri organismi a convergere verso un set di principi condivisi, almeno per quanto concerne le impostazioni di carattere generale. Ciò che limita un percorso di questo tipo è il fatto che non tutti gli organismi nascono con l’intento di fornire un precipuo contributo alla business valuation; alcuni di essi si originano infatti in ambiti affini, come ad esempio quello delle valutazioni immobiliari, estendendo poi le proprie competenze ad altri contesti. La difficoltà a tracciare confini netti è peraltro ben rappresentata dalla composizione dei membri accreditati dell’IVSC; ad esempio, in rappresentanza dell’Italia vi sono l’Istituto di Estimo e Valutazioni, il Consiglio Nazionale dei Geometri e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. Tale circostanza non deve sorprende, se si considera che sovente la valutazione di un’azienda richiede il coinvolgimento di differenti esperienze, ciascuna delle quali fornisce un contributo alla determinazione del valore complessivo. Ciò non si limita, come potrebbe apparire a prima vista, alla sola applicazione del metodo patrimoniale, ma coinvolge tutte le metodiche; ad esempio, in presenza di rilevanti investimenti infrastrutturali, la capacità di riscontrare la congruità di flussi di cassa attesi nell’utilizzo del DCF o la rappresentatività di un Ebit nell’impiego di moltiplicatori non possono prescindere dalla comprensione della dimensione tecnica, che non è certo appannaggio di chi proviene dal mondo dell’accounting o della corporate finance. La valutazione di un’azienda, se non la si vuole ridurre ad un’acritica e mera applicazione di metodiche, è spesso il risultato di un atto corale nel quale diverse voci, con intensità diverse, collaborano per addivenire ad un risultato sensato e coerente. È dunque da giudicare favorevolmente l’ecletticità connaturata ad alcuni standard setter, in quanto Amministrazione & Finanza n. 1/2016 consente loro di fissare regole di più ampio respiro e non limitate ad una sola prospettiva di analisi. Ad oggi si contano decine di organismi che, a vario titolo, dedicano la loro attenzione a queste tematiche; basti pensare che nell’IVSC si annoverano oltre settanta membri, pur se afferenti a diversi ambiti, raggruppati in ordini/associazioni professionali, enti istituzionali, università. In questa sede è dedicata una specifica attenzione soltanto ai soggetti che hanno fornito un più rilevante contributo nella definizione di standard sulla business valuation: 1. International Valuation Standards Council (IVSC); 2. National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA); 3. Canadian Institute of Chartered Business Valuators (CICBV); 4. American Society of Appraisers (ASA); 5. The Appraisal Foundation; 6. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA); 7. The European Group of Valuer’s Associations (Tegova); 8. Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS); 9. Organismo Italiano di Valutazione (OIV). È opportuno evidenziare che l’IVSC accoglie tra i suoi membri il Canadian Institute of Chartered Business Valuators, l’Hong Kong Institute of Surveyors, l’American Institute of Certified Public Accountants, l’American Society of Appraisers. L’Organismo Italiano di Valutazione e l’Appraisal Foundation contribuiscono inoltre come sponsor. Tutto ciò a testimonianza del fatto che tali organismi non operano in regime di competizione, ma si pongono il comune obiettivo di cooperare alla definizione di principi di elevata qualità, con un’attenzione specifica al contesto che è loro più prossimo (3). International Valuation Standards Council L’IVSC è un’organizzazione indipendente e not-for-profit costituita negli anni sessanta che, come appena osservato, riunisce tra i suoi stakeholder altri standard setter. Volendo azzardare un paragone, l’IVSC sta progressiNota: (3) Mard M.J, Hitchner J.R. & Hyden S.D., 2007. 73 Finanza Aziendale Valutazione d’azienda Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Valutazione d’azienda Finanza Aziendale vamente assumendo il ruolo che in ambito contabile è riconosciuto allo IASB; non è un caso, a questo proposito, che il presidente del Board of Trustees sia Sir David Tweedie, che in precedenza ha detenuto il ruolo di chairman dello IASB per ben dieci anni, fino al 2011. Gli standard attualmente in vigore, pubblicati a partire 2011, sono riportati in Tavola 1. Tra il 2014 e il 2015 l’IVSC ha dato avvio a una profonda revisione degli standard, al fine di raccogliere le proposte di miglioramento pervenute dai propri membri e adeguare alcune tematiche in funzione di nuovi orientamenti. Le principali novità, contenute nel ‘‘Proposed amendments to the International Valuation Standards’’ riguardano: le modifiche di singoli standard; l’eliminazione dei Technical Information Papers (TIPs), documenti di approfondimento fino ad oggi a se stanti, che saranno inclusi negli standard; la prossima introduzione dell’IVS 320 ‘‘Recovery and Resolution’’ sulle ristrutturazioni aziendali e dell’IVS 400 ‘‘Liabilities’’, sulle passività, che farà parte di una nuova sezione denominata ‘‘Liability Standards’’. Complessivamente la portata degli interventi è abbastanza ampia ed è funzionale anche ad una migliore armonizzazione tra gli standard di valutazione e tra questi e gli IFRS. Tralasciando gli standard più tecnici, in questa sede è interessante focalizzare l’attenzio- ne sul Framework, che fornisce un accurata sintesi sia del contesto valutativo che delle metodologie. In particolare, l’IVSC dedica la parte introduttiva al tema della soggettività della stima, che costituisce un fatto inevitabile in qualsiasi processo di determinazione del valore. È interessante evidenziare che il Framework, nel prendere atto che si tratta di una circostanza ineludibile, pone come principale argine l’‘‘esercizio del giudizio’’, che si sostanzia in una serie di principi di comportamento cui il valutatore dovrebbe attenersi nello svolgimento dell’incarico. A tale riguardo è espressamente richiamato un documento dello stesso IVSC intitolato ‘‘Code of Ethical Principles for Professional Valuers’’, nel quale si trovano riportati i seguenti requisiti: integrità, ovvero la linearità di comportamento e l’onestà; obiettività, cioè la capacità di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse; competenza, con precipuo riferimento a quella professionale; confidenzialità nel trattamento dell’informazione; comportamento ispirato alla norma e alla deontologia, al fine di tutelare l’interesse pubblico. Chi scrive condivide integralmente questa premessa metodologica, in quanto ritiene che non sia soltanto la scelta del metodo ad assicurare la corretta interpretazione del va- Tavola 1 - Gli standard dell’IVSC 74 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. lore, ma anche l’onestà intellettuale di chi lo applica. Anche gli altri organismi riconoscono la rilevanza di questo tema, come l’AICPA, il NACVA, l’ASA (che ha predisposto un analogo codice etico), etc. Di grande efficacia, al riguardo, sono le parole dell’OIC, laddove afferma che ‘‘la valutazione non è un fatto, ma una stima riferita ad una specifica attività e ad una specifica data, tenuto conto della specifica finalità e della specifica configurazione di valore. Non esiste il valore ‘‘giusto’’ o il valore ‘‘vero’’ di un bene. Ogni valore è sempre e comunque frutto di una stima. Si tratta sempre quindi di una quantità approssimata e non esatta. (...) La stima per poter essere credibile, deve essere svolta da un soggetto competente ed imparziale, nel rispetto di un codice etico, di principi di valutazione e con tempi e risorse adeguati’’ (I.1.1). Continuando con l’esame del Framework, l’IVSC affronta il contesto della valutazione, approfondendo: la differenza tra valore, prezzo e costo; il mercato e i suoi attori; la base del valore; i criteri di valutazione. Per quanto il draft in questione contenga vari spunti interessanti, si segnala in particolare l’introduzione del concetto di ‘‘equitable value’’ in luogo di ‘‘fair value’’, con l’intento di evitare ogni fraintendimento con il contenuto dell’IFRS 13. In astratto è condivisibile che il significato di fair value ai fini contabili differisca da quello ai fini valutativi: il primo deve riferirsi a un valore astratto in condizioni di efficienza dei mercati, il secondo a una situazione di ordine contingente che riflette gli specifici interessi delle parti. Tuttavia il rischio è quello di aggiungere l’ennesima qualificazione di valore, che potrebbe non giocare a favore della semplificazione per gli operatori economici. National Association of Certified Valuators and Analysts La NACVA è stata costituita negli anni novanta con l’obiettivo di statuire standard in tema di business valuation e, attraverso l’offerta di percorsi formativi, certificare i requisiti professionali dei propri membri. In termini generali, la NACVA ha l’obiettivo di fornire un set di regole di comportamento, Amministrazione & Finanza n. 1/2016 pur senza la pretesa di realizzare ‘‘general accepted standards’’ (GAP). Cionondimeno essi, per quanto schematici e abbastanza sintetici, costituiscono un buon benchmark di riferimento e presentano un’ampia diffusione soprattutto nel contesto nord-americano. Gli attuali ‘‘Professional standards’’ sono entrati in vigore ad agosto 2015 e hanno come peculiarità quella di dedicare un’attenzione molto marginale ai metodi e di concentrarsi maggiormente sulle tematiche etiche, sull’analisi prodromica al processo valutativo e su quella conclusiva, che si esplica con la predisposizione della relazione (report) di stima. Le implicazioni etiche, poste in premessa, sono formulate in termini pressoché analoghi a quelle dell’IVSC, pur presentando un taglio più concreto; esse riguardano, ad esempio, il comportamento da tenere nel caso in cui l’incarico non sia proporzionato alle competenze, oppure le modalità di formalizzazione dell’accordo con il committente nell’ottica di circoscrivere la responsabilità. La parte sulla relazione fornisce una check list molto dettagliata che spazia dalla disclosure introduttiva, alla rappresentazione delle fonti utilizzate, alla descrizione dell’analisi fondamentale, etc. Anche in questo caso l’approccio è molto operativo, forse più adatto a una guideline per professionisti che a uno standard finalizzato a fissare principi e regole di portata generale. Canadian Institute of Chartered Business Valuators Il CICBV è stato fondato all’inizio degli anni settanta e statuisce standard in tema di business valuation sia a livello nazionale che internazionale. Al pari del NACVA, i principi sono rivolti agli associati, ma l’ambito di applicazione in realtà è molto più esteso. Gli standard attualmente in vigore, in buona parte aggiornati nel 2014, sono sintetizzati in Tavola 2. Il CICBV distingue tra ‘‘Code of Ethics’’ e ‘‘Practice Standards’’. Anche in questo caso è posta in via preliminare un’enfasi sui temi ritenuti rilevanti sotto il profilo etico. In aggiunta a quanto esaminato in relazione agli altri standard setter, un’ampia sezione è dedicata al trattamento economico, che deve essere equo e propor- 75 Finanza Aziendale Valutazione d’azienda Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Valutazione d’azienda Finanza Aziendale zionato al lavoro svolto, e ai rapporti con colleghi di controparte. Per quanto attiene ai ‘‘Practice Standards’’, i numeri 110, 120 e 130 sono introduttivi e affrontano principi di carattere generale. Gli altri standard sono invece focalizzati su tematiche specifiche attinenti alla sfera soggettiva del valutatore e a particolari ambiti operativi. Ciascuna sezione è articolata in tre parti, che sono le seguenti: Scope of Work Standards and Recommendations; File Documentation Standards and Recommendations; Report Disclosure Standards and Recommendations. I principi in questione sono essenzialmente orientati a trattare la disclosure del report di valutazione (relazione di stima), mentre non entrano nel merito delle metodiche. American Society of Appraisers La ASA è un associazione internazionale che fornisce linee di indirizzo non soltanto in tema di valutazione de aziende, ma anche nel campo della gioielleria, degli impianti e macchinari, degli immobili, etc. Si tratta dunque di un organismo multidisciplinare che presenta un raggio di intervento ben più ampio rispetto a quelli esaminati fino a questo momento. Anche in questo caso, sono oggetto di separata analisi le tematiche etiche rispetto agli standard di valutazione veri e propri, come evidenziato in Tavola 3. I ‘‘Principles of Appraisal Practice and Code of Ethics’’ non riguardano nello specifico la valutazione delle aziende, ma sono principi di comportamento di portata generale, applicabili in qualsiasi procedimento di stima. I ‘‘Business Valuation Standards’’ sono stati promulgati nel 1992 e revisionati più volte nel corso del tempo; l’aggiornamento più re- Tavola 2 - Gli standard del CICBV Tavola 3 - Gli standard dell’ASA 76 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. cente risale al 2008. Come è immediato cogliere dalla figura, l’ASA dedica i principi alle metodologie e alle tematiche ad esse correlate. La modalità di trattazione è alquanto sintetica e costituisce, soprattutto in relazione alle metodiche, più una sintesi ragionata che uno standard. A completare il quadro, si aggiungono: gli ‘‘Statements on SBV’’, che trattano materie specifiche, quali le imprese pubbliche e le transazioni; le ‘‘Advisory opinion’’, che concernono l’applicabilità degli standard in contesti ben definiti; le ‘‘Procedural guidelines’’, da utilizzare in casi particolari, come ad esempio quando il valutatore è nominato esperto indipendente nel corso di una causa. The Appraisal Foundation La The Appraisal Foundation è un’organizzazione privata not-for-profit con finalità educative, che è preposta al funzionamento dell’Appraisal Practice Board (APB), dell’Appraisal Qualification Board (AQB) e dell’Appraisal Standard Board (ASB), che è il soggetto preposto alla statuizione degli ‘‘Uniform Standards of Professional Appraisal Practice’’, che consistono in un set di principi volti a disciplinare la valutazione in vari ambiti, ivi compreso quello delle imprese (Tavola 4). Anche in questo caso esiste un corpus di regole che, in via preliminare, tratta temi etici e altri aspetti di carattere generale, per quanto non sia qualificato come standard vero e proprio. Nella versione più recente, aggiornata al 2015, si contano otto principi, due soli dei quali hanno ad oggetto la ‘‘business appraisal’’ (numeri 9 e 10). Ad essi si aggiungono cinque ‘‘Statements of Appraisal Standards’’, che forniscono un approfondimento su alcune tematiche specifiche, come ad esempio il SMT-2 sul DCF. In termini generali, lo Standard 9 ‘‘Business Appraisal, Development’’ riguarda l’inquadramento delle attività che il valutatore è chiamato a svolgere nell’esercizio del suo incarico, focalizzandosi nello specifico sull’esame delle fonti documentali e sulla necessità di identificare tutte le variabili di contesto. Lo Standard 10 ‘‘Business Appraisal, Reporting’’ fornisce una panoramica sulle caratteristiche del report di valutazione, con esempi di disclosure volte a circoscrivere la responsabilità professionale. Completano il tutto le ‘‘USPAP Frequently Asked Questions’’, che consistono in oltre trecento domande e risposte dettagliate, che hanno la funzione di illustrare alcune problematiche di carattere operativo riconducibili all’esperienza comune. American Institute of Certified Public Accountants L’AICPA tecnicamente non è uno standard setter, bensı̀ una delle più importanti associazioni professionali. Nel 2007, al fine di fornire un proprio contributo, ha pubblicato uno ‘‘Statement on Standards for Valuation Services’’ dal titolo: ‘‘Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset’’. È interessante osservare che lo standard individua due tipologie di attività che un professionista può essere chiamato a svolgere: Tavola 4 - Gli standard di The Appraisal Foundation Amministrazione & Finanza n. 1/2016 77 Finanza Aziendale Valutazione d’azienda Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Valutazione d’azienda Finanza Aziendale l’incarico a effettuare una valutazione vera e propria (valuation engagement), che implica lo svolgimento dell’analisi preliminare e la scelta del metodo di stima; il mandato a effettuare soltanto i calcoli (calculation engagement), che consiste nella mera applicazione di metodiche sulla base di dati già condivisi dalle parti. Nel caso di valuation engagement, lo standard fornisce una guideline per lo svolgimento processo di stima, che consiste: (1) nell’analisi del soggetto; (2) nella scelta di un metodo di valutazione; (3) nella corretta raccolta della documentazione (Tavola 5). Un approfondimento specifico è inoltre dedicato al report di valutazione, che può essere analitico (detailed report) o sintetico (summary report). Per ciascuno di essi è fornita una esemplificazione, rappresentata sotto forma di check list. The European Group of Valuer’s Associations La TEGOVA, costituita alla fine degli anni novanta, è un’organizzazione che accoglie oltre 60 associazioni e enti appartenenti a circa 30 paesi che, a vario titolo, sono impegnati in ambito valutativo. Ad esempio, in rappresentanza dell’Italia, risultano, tra gli altri, il Consiglio Nazionale dei Geometri e l’Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare. La configurazione presenta dunque caratteristiche simili a quelle dell’IVSC, per quanto la rappresentanza di soggetti orientati alla business valuation sia ben più limitata. Nel 2012 è stata pubblicata la settima edizione degli ‘‘European Valuation Standards’’. Si Tavola 5 - Guideline per il valuation engagement 78 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. tratta, in buona sostanza, di una guideline dal contenuto abbastanza generico che riguarda differenti ambiti in cui è richiesto un processo di stima: dal financial reporting, ai finanziamenti, alle assicurazioni, all’impatto ambientale. Nonostante alcuni spunti interessanti, la volontà di riunire in un unico documento tematiche fin troppo distanti tra loro, non lo rende uno standard in grado di fornire contenuti operativi utili per chi è chiamato a svolgere la valutazione di un’azienda. Hong Kong Institute of Surveyors In una sintesi che vede la significativa presenza di organismi europei e americani, è utile fornire la prospettiva di uno standard setter del Far East. Lo HKIS nel 2012 ha pubblicato i propri ‘‘The HKIS Valuation Standards’’, nei quali riecheggia l’impostazione dell’IVSC, di cui non a caso è membro. In Tavola 6 sono riportati gli standard ad oggi in vigore. Nel primo gruppo di standard è offerta una guideline sull’impostazione metodologica a cui un professionista deve attenersi. In particolare, è interessante osservare che ben due standard sono dedicati alla ricerca e alla verifica delle informazioni; in una fase storica come quella attuale, in cui il problema non consiste tanto nel trovare i dati, quanto nel selezionarli e accertarne la veridicità, la qualità e l’attendibilità delle fonti rappresentano una questione tutt’altro che secondaria, alla quale occorre prestare un’attenzione sempre maggiore. Il secondo gruppo di standard è invece relativo a specifiche problematiche applicative. È interessante evidenziare che non è dedicato alcun principio alle metodiche di valutazione, che sono soltanto richiamate indirettamente nella trattazione dei singoli temi. Organismo Italiano di Valutazione In ultima analisi non poteva mancare l’Organismo Italiano di Valutazione, che recentemente ha reso noti in forma definitiva i ‘‘Principi Italiani di Valutazione’’ (PIV), in vigore dal 1 gennaio 2016. I PIV sono articolati in quattro sezioni: 1) la prima è rappresentata dalla rete concettuale di base (conceptual framework), che affronta, tra l’altro, i requisiti e la competenza dell’esperto, l’oggetto della valutazione, le metodiche riconosciute per la determinazione del valore, etc.; 2) la seconda parte riguarda l’attività dell’esperto, nella quale rilevano la condotta professionale, le modalità di svolgimento dell’incarico, la relazione di stima e le carte di lavoro; 3) la terza parte ha ad oggetto i principi per specifiche attività; in essa l’OIV esamina nel dettaglio le metodologie di valutazione e i singoli asset che potrebbero essere soggetti Tavola 6 - Gli standard dell’HKIS Amministrazione & Finanza n. 1/2016 79 Finanza Aziendale Valutazione d’azienda Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Valutazione d’azienda Finanza Aziendale di autonoma stima, quali le immobilizzazioni, gli strumenti finanziari, le passività, etc.; 4) infine, la quarta parte è dedicata ad applicazioni particolari, come le valutazioni nell’ambito di operazioni straordinarie e per la formazione del bilancio. Trattandosi della new entry del gruppo degli standard setter esaminati, l’OIV ha potuto beneficiare dell’esperienza fornita dagli altri organismi, arrivando a definire un set di principi di elevato livello qualitativo e ben tarati rispetto al contesto nazionale di riferimento. Conclusioni All’esito della rassegna, che ha visto prendere sinteticamente in esame gli standard di valutazione predisposti da nove standard setter, non si può non registrare rilevanti similitudini di fondo. A parere di chi scrive, come anticipato, non è escluso che nei prossimi anni si possa assistere ad una progressiva razionalizzazione degli organismi deputati alla statuizione dei principi, riflettendo cosı̀ un percorso già intrapreso nell’ambito degli 80 accounting standard. Un ruolo di collettore, in tal senso, potrebbe spettare all’IVSC, di cui peraltro molti soggetti sono membri, che potrebbe divenire l’omologo dello IASB nella business valuation. Peraltro un percorso di convergenza dovrebbe essere anche meno traumatico di quello conosciuto per la transizione agli IFRS, dal momento che la valutazione d’azienda costituisce un terreno di confronto meno accidentato rispetto a quello del financial reporting. Riferimenti bibliografici Lieberman M.J. & Anderson D. (2008), ‘‘Will the Real Business Valuation Standards Please Stand Up?’’, The CPA Journal, January, pp. 22-27. Guatri L. (1996), Le ragioni della superiorità concettuale e applicativa dei metodi reddituali, La valutazione delle aziende, Vol. 1, pp. 5-21. Mard M.J, Hitchner J.R. & Hyden S.D. (2007), Valuation for Financial Reporting, Wiley. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PRIVACY PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI a cura di M. SOFFIENTINI DISCIPLINA E SOLUZIONI IN MATERIA DI PRIVACY PER L’APPLICAZIONE NELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA. Il testo analizza la materia in maniera dettagliata e fornisce soluzioni pratiche in tema di: Gestione dei dati: i principi della disciplina, la protezione, il trattamento del soggetto, le informative, il consenso, le notificazioni, l’accesso ai dati e il trasferimento all’estero. 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Queste sue specificità hanno fin da subito attirato l’interesse di quelle corporate che, per presenza geografica ed importanza specifica, hanno sentito la necessità di dotarsi di una soluzione ‘‘bank independent’’ e con qualità intrinseche tali da superare tutti i processi di audit e di revisione comuni a realtà strutturate e soggette a controlli da parte di diverse giurisdizioni contemporaneamente. La rete, nata dalle banche e per le banche, si è intanto evoluta nel tempo assumendo caratteristiche che ne hanno facilitato la presentazione come soggetto a se stante ed indipendente. Essa è infatti emanazione di una società cooperativa, i cui azionisti sono gli stessi istituti finanziari, che persegue propri obiettivi di trasparenza, indipendenza ed eccellenza, mantenendo un sostanziale equilibrio nelle relazioni interne con i propri azionisti. Questi processi paralleli hanno favorito lo svilupparsi di soluzioni che hanno reso l’utilizzo della rete accessibile ad una più ampia platea di fruitori, che non necessariamente hanno dimensioni rilevanti. Nel contempo 82 alcuni eventi di mercato, che hanno visto l’allontanamento di player bancari da diverse aree geografiche, hanno stimolato l’interesse delle aziende a mantenere almeno due relazioni bancarie per area, cercando al tempo stesso di non moltiplicare il numero degli strumenti di accesso ai mercati. Tutti questi fenomeni, nella loro collocazione temporale, spiegano quindi il crescente interesse per questo tipo di soluzioni e la numerosità delle aziende che si stanno affacciando a valutazioni di merito in tema di connettività C2B e B2C utilizzando la rete SWIFT. È utile non dimenticare che il fenomeno si è intensificato dopo l’avvento della rivoluzione SEPA (1), che ha permesso di raggiungere un ragionevole livello di standardizzazione dei processi, favorendo l’accentramento di alcune funzioni a livello di gruppo societario. Infatti, dopo l’accentramento delle risorse finanziarie, il grande bacino di efficienza sembrerebbe essere ora quello dei processi, dove la riduzione delle infrastrutture, l’automazione delle attività e la concentrazione dei flussi, permettono notevoli economie di scala e un incremento del livello di controllo. A questo riguardo, non bisogna dimenticare che le dimensioni di valutazione ‘‘immateriale’’ dei Note: (*) Head of Cash management Sales & Services - Unicredit Spa (1) Si veda in merito su questo stesso numero della Rivista l’articolo di F. Pugini: ‘‘SEPA end-date 2: istruzioni per l’uso’’. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. processi stanno via via incrementando la loro importanza, a seguito dei livelli crescenti di compliance alle leggi ed ai regolamenti richiesto alle corporates. Si cercherà ora di capire che ruolo svolge la connettività SWIFT nell’ambito delle infrastrutture di payment factory. Il concetto di payment factory La payment factory (Tavola 1) è un complesso di misure tecnico-organizzative che permette di concentrare il processo di gestione dei flussi di pagamento (nella sua accezione più ampia, che include sia incoming che outgoing) presso un’unica unità operativa (solitamente uno shared service center) lasciando la responsabilità di autorizzare i pagamenti in parte alle singole legal entity del gruppo, in parte alla tesoreria centrale. Nella sostanza le entità che hanno originato il sorgere di debiti o crediti commerciali (quelle emittenti o destinatarie di fatture) dovranno autorizzare il pagamento nel merito, mentre alla tesoreria resterà l’onere dell’allocazione del pagamento presso l’istituto fi- nanziario che offre le migliori condizioni, ovvero che detiene sufficiente provvista sui conti. Al fine di permettere lo svolgersi regolare di questo processo sarà necessario organizzare prima di tutto la connettività tra le varie entità del gruppo (intranet), veicolando i flussi di pagamento rivenienti dai diversi soggetti presso una singola base dati, eventualmente provvedendo ad una normalizzazione dei formati in caso ogni entity abbia un suo processo operativo (ERP o altra procedura informatica contabile). Dalla payment factory i flussi di pagamento dovranno raggiungere le banche esecutrici in modo sicuro e senza introdurre ritardi nei processi operativi. Nella maggior parte dei casi, se si optasse per l’utilizzo di un canale e-banking, ogni banca richiederebbe propri standard, processi si autorizzazione diversi e livelli di servizio collegati alle proprie esigenze (Tavola 2). Parallelamente, lato payment factory, sarebbe necessario ridurre al minimo il livello di diversità delle infrastrutture, al fine di evitare duplicazioni, moltiplicare le risorse hardwa- Tavola 1 - Che cos’è una payment factory Amministrazione & Finanza n. 1/2016 83 Banca&Impresa Rapporti «banche-imprese» Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Rapporti «banche-imprese» re e software dedicate e non costringere a processi di manutenzione complessi e dispendiosi. Proprio questa esigenza di efficientamento spinge naturalmente ad utilizzare quell’elemento comune a tutte le banche del mondo, che è, nella sostanza, la connettività SWIFT (Tavola 3). Tavola 2 - Complessità delle architetture non standardizzate Banca&Impresa Tavola 3 - Verso un gateway unico con l’utilizzo della rete SWIFT 84 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Particolarità della connessione SWIFT Tuttavia è proprio a questo punto che è necessario iniziare ad aggiungere alcuni elementi di complessità al fine di preparare i tesorieri a gestire il processo di comunicazione e di offerta nei confronti delle proprie banche. Innanzitutto per risolvere il tema della connettività fisica si dovrà valutare quale tra le diverse soluzioni si adatti maggiormente all’utilizzo che si intende fare. I principali elementi da considerare sono: il livello di controllo che si vuole avere sull’infrastruttura di comunicazione; la quantità di dati che si intende scambiare; il livello di sicurezza che si intende ottenere. Verranno analizzate le principali modalità percorrendo ciascuna di queste dimensioni. Le modalità a disposizione I modelli di servizio sono elencati nel proseguo. Connessione diretta Si tratta della modalità che fornisce il livello di sicurezza maggiore e garantisce un totale controllo della soluzione. In questo caso infatti, la connessione alla rete SWIFT arriva ‘‘all’interno dell’azienda’’ permettendo a tutti i dati che lasciano il perimetro sicuro (firewall) di essere ‘‘tramitati’’ immediatamente nell’ambiente SWIFT, che utilizza un livello di sicurezza garantito da diversi livelli di encryption e con soluzioni completamente ‘‘proprietary’’ (e quindi secondo standard diversi da quelli comunemente utilizzati). Il prezzo da pagare per ottenere questa soluzione si sostanzia in hardware dedicato, in parte customizzato da SWIFT e ridondante, software esclusivo da manutenere ed aggiornare almeno una volta all’anno e uno schema di connessione fisica duplicato su due canali paralleli, forniti da provider diversi. Come intuibile, i costi fissi associati a questa scelta sono importanti e giustificabili solo con esigenze particolari e requisiti di sicurezza molto più elevati degli standard industriali con una quantità di dati scambiati presumibilmente molto elevata. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Service Bureau In questo caso si utilizzano i servizi di alcune aziende, appositamente selezionate da SWIFT per ‘‘rivendere’’ la connettività alla rete ad altri soggetti. In questo modello, la connessione viene frammentata in due diversi segmenti: il primo tra la corporate ed il Service Bureau ed il secondo tra quest’ultimo e la rete SWIFT. Questa suddivisione di responsabilità e di modalità di connessione rappresenta al tempo stesso la forza e la debolezza di questa soluzione. Da un lato, infatti, il Service Bureau può fornire soluzioni a valore aggiunto (ad esempio trasformazioni di formato) e ridurre la complessità del progetto per la corporate, ma dall’altro introduce dei ‘‘compromessi’’ in tema di sicurezza. Sarà quindi necessario concordare modalità e tipologia di connessione con il Bureau, a partire dal quale i dati viaggeranno sulla rete e con standard SWIFT. È opportuno precisare che la possibilità di definire il livello di sicurezza del primo tratto di connessione utilizzando standard industriali noti e collaudati, prodotti e software standard (e non quelli proprietari di SWIFT) rappresenta, in molti casi, una soluzione tranquillamente accettabile. Alliance Lite II Si tratta dell’utilizzo dell’architettura ‘‘cloud’’ fornita da SWIFT stessa, utilizzabile tramite un portale esposto verso internet.Questa configurazione, nella sua versione più minimalista richiede l’utilizzo di un semplice browser, ma si apre anche all’utilizzo di alcune componenti che permettono una parziale automazione del processo di scambio dei dati. In questo caso il livello di sicurezza della prima parte del percorso (dall’azienda verso il cloud) non è customizzabile, ma comunque rispondente alle necessità della maggior parte delle aziende. Lite II È il prodotto da preferire se non si ha la certezza del tipo di evoluzione che il progetto potrà avere nel tempo e in tutti i casi in cui si stiano già utilizzando formati gestibili dalle banche di relazione. Il prezzo di questa soluzione è direttamente proporzionale alla quantità di dati scambiati ed ha un costo di 85 Banca&Impresa Rapporti «banche-imprese» Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Rapporti «banche-imprese» Banca&Impresa accesso molto basso, quantificabile in poche migliaia di euro. La consulenza necessaria per capire quale sia il modello di connessione fisica più adatto (Tavola 4) può essere fornita in parte da SWIFT ed in parte ricavata dai contatti con i vari Bureau che sono attivi sul mercato. È bene ricordare che un accordo contrattuale con SWIFT dovrà essere comunque siglato e che al termine del processo l’azienda potrà già disporre della propria sigla SWIFT (il BIC) per identificarsi come mittente univoco di messaggi e flussi, i quali godranno delle garanzie di base tradizionalmente fornite dalla rete, ovvero: identità certa delle controparti; . non-repudiation (impossibilità di negare che una connessione e/o un messaggio non siano avvenute); tracciatura e certificazione dell’avvenuta delivery delle informazioni scambiate. Si ricordi inoltre che la rete permetterà esclusivamente collegamenti da e per le banche (i messaggi tra aziende non possono essere scambiati) e che i modelli di relazione con gli istituti finanziari dovranno seguire schemi contrattuali definiti e fissi. Proprio qui si inserisce un ulteriore elemento di complessità, che dovrà essere opportunamente valutato. Le relazioni con gli istituti finanziari Innanzitutto non tutte le banche sono attrezzate per fornire la possibilità di connessione con i clienti corporate (mentre in generale sono in grado di utilizzare la rete per collegamenti tra banche). È quindi prioritario verificare quali istituti siano in grado di allinearsi per concedere i propri servizi e se prevedano condizioni economiche particolari. Al riguardo, nella generalità dei casi, verrà solitamente richiesto un onere per la configurazione iniziale ed un canone di servizio periodico (e/o un rimborso dei costi di trasmissione delle informazioni). Ottenuta la lista delle banche che potrebbero potenzialmente essere di interesse, è necessario concordare il modello di connessione utilizzato con ciascun istituto. Le modalità con le quali i dati vengono scambiati e quali siano le regole di comportamento da adottarsi per l’erogazione dei servizi bancari sono temi da regolare nell’ambito di un accordo bilaterale. SWIFT ha cercato Tavola 4 - La connettività fisica a Swift 86 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. di standardizzare anche questo aspetto della relazione banca-impresa, raggiungendo l’obiettivo tuttavia solo parzialmente. Al riguardo esistono due modelli principali di accordo da prendere a riferimento. Essi sono denominati rispettivamente MACUG (Member Administered Closed User Group) e SCORE (Standardized Corporate Environment). Premesso che attualmente quasi tutti i nuovi contratti seguono il modello SCORE, se ne analizzano le caratteristiche principali. Il MACUG regola e definisce bilateralmente (tra banca e impresa) la tipologia di flussi, i formati e le caratteristiche delle informazioni scambiate tra le controparti, lasciando ad esse piena libertà di definirne le caratteristiche. Da questo punto di vista il MACUG risulta essere il modello più flessibile ed aperto alla gestione di servizi concordati ad-hoc. Questo schema non prevede speciali caratteristiche oggettive delle aziende, ma sottintende che, per il solo fatto di essere state ‘‘invitate’’ dalla banca a far parte del proprio gruppo chiuso di utenti, esse posseggano tutte le caratteristiche di onorabilità, reputazionali ed economiche necessarie per avere un’interazione cosı̀ diretta con la banca. Lo SCORE, nasce invece con l’ambizione di semplificare gli schemi contrattuali e rendere maggiormente veloce ed efficace la fase di negoziazione degli accordi. La principale differenza con il caso precedente si sostanzia nel fatto che SWIFT stessa costituisce un gruppo chiuso di utenti e vi invita banche ed imprese. Banca ed impresa, hanno comunque la necessità di definire bilateralmente ed una per una, nei propri singoli accordi, tipologia, standard e formato delle informazioni scambiate, che ora sono ristrette e quelle identificate e catalogate da SWIFT stessa, insieme alle banche. Da questo punto di vista, se l’obiettivo era ridurre il numero degli accordi da firmare, l’obiettivo non è stato purtroppo raggiunto. Si noti che questo schema sebbene sembri limitato allo scambio dei principali flussi/ standard, in realtà esaurisce tutti i principali bisogni. Rimane inteso che in caso di erogazione di servizi ‘‘particolari’’ potrebbe essere necessario contrattualizzare un MACUG. Poiché SWIFT necessita di requisiti oggettivi al fine di valutare l’accesso ai servizi solo a Amministrazione & Finanza n. 1/2016 soggetti di adeguato standing e reputazione, l’accesso a SCORE è formalmente limitato ai solo soggetti quotati su un mercato regolamentato. Tuttavia questo limite è facilmente aggirabile se una delle banche aderenti a SCORE è disponibile a sottoscrivere una ‘‘recommendation letter’’, nella quale ‘‘garantisce’’ per la corporate. A lungo si è discusso se sia preferibile utilizzare uno schema contrattuale piuttosto che un altro. È convinzione dell’autore che, nella generalità dei casi, non sussistano differenze sostanziali. Si consiglia quindi di adottare lo schema che, a seconda delle circostanze, risulti più agevole da concordare ed adattare ai propri bisogni. Potrebbe essere efficiente prendere a modello un testo contrattuale e cercare di utilizzarlo con il maggior numero possibile di aziende bancarie. In caso di necessità, si ricordi che uno stesso soggetto può essere contemporaneamente aderente a SCORE ed a MACUG, senza che questo pregiudichi in alcun modo la sua operatività. Entrambi i contratti permettono di utilizzare un soggetto ‘‘veicolatore’’ per trasportare informazioni di pertinenza di varie aziende del gruppo (ovvero gestire un solo BIC per gruppo aziendale, assegnandolo al soggetto organizzativamente più consono). Si noti bene che la semplice veicolazione non comporta l’esecuzione di pagamenti in ‘‘nome e per conto’’ ( o ‘‘on behalf of’’), se le informazioni contenute negli ordini stessi fanno coincidere ordinanti e beneficiari con i titolari dei rapporti di conto di partenza e di destinazione. La tematica dei POBO e COBO (payments e collections on behalf of) esula per complessità e definizione dallo scopo di questo articolo. Basti rammentare che per gestire queste casistiche è necessario valutare con attenzione gli aspetti relativi alle segnalazioni anti-riciclaggio, al diritto fallimentare ed alle tecniche di riconciliazione, che rendono a volte i pagamenti in parola più complessi e costosi da gestire. Gli standard di veicolazione delle informazioni SWIFT mette a disposizione due framework principali per la trasmissione delle informazioni: FIN e FILEACT (Tavola 5). 87 Banca&Impresa Rapporti «banche-imprese» Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Rapporti «banche-imprese» Banca&Impresa FIN FIN identifica il mondo dei ‘‘messaggi’’ e rappresenta temporalmente la prima modalità di utilizzo sviluppata per la trasmissione delle informazioni. FIN si adatta molto bene a servizi che necessitano velocità di reazione delle controparti e la garanzia di un particolare livello di controllo da parte di SWIFT. Ogni messaggio FIN viene infatti validato prima della trasmissione. Inoltre SWIFT conserva copia del messaggio stesso, permettendo quindi di attivare la ‘‘non repudiation’’, che consiste in sostanza nell’impossibilità di negare di aver ricevuto o trasmesso un particolare messaggio, essendo esso ‘‘notarizzato’’ automaticamente dalla rete. Ogni messaggio viene inoltre tracciato tramite ‘‘ACK’’ o acknowledgement, che costituiscono le ‘‘ricevute di consegna’’ di ogni tratta di comunicazione, identificando con precisione i ‘‘tempi’’ necessari a certificare il corretto pervenimento delle disposizioni entro l’orario limite (o cut-off time) definito dalle singole banche per la corretta esecuzione dei pagamenti. Senza ambizione di essere esaustivi, si citano i principali messaggi FIN di interesse dei tesorieri: MT101: è il messaggio utilizzato per chiedere l’esecuzione di un pagamento singolo o multiplo alla propria banca. È uno strumento che ben si adatta all’esecuzione in ‘‘tempo quasi reale’’ di pagamenti di tesoreria (i cosiddetti giroconto), ma può anche essere preso a riferimento come formato per inizializzare anche altre disposizioni; MT940/942: sono i messaggi utilizzati dalle banche per trasmettere rispettivamente il saldo e i movimenti a fine giornata e i movimenti infra-giornalieri. Questi messaggi sono direttamente importabili nei più diffusi ERP e sono gestiti dalla quasi totalità delle banche. La quantità di informazioni contenute (ci si riferisce soprattutto alla motivazione del pagamento) è relativamente modesta, a causa del ridotto numero di caratteri disponibili. Con l’MT942 è possibile sorvegliare il proprio conto durante la giornata operativa ed essere quindi avvisati in caso di ingresso di fondi; MT199: è un messaggio a ‘‘testo libero’’ utilizzato per trasmettere informazioni di servi- Tavola 5 88 Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. zio e/o per segnalare i motivi di rejection di uno o più pagamenti. FILEACT FILEACT è invece il framework utilizzato per veicolare flussi massivi contenuti in file dati. Il file rappresenta, anche su SWIFT, la modalità più conveniente e comoda per gestire disposizioni massive. Cosa può essere inviato tramite FILEACT? Potenzialmente tutto, purché non si violino eventuali limitazioni imposte dallo schema contrattuale scelto (es in SCORE). I file vengono inviati all’interno di ‘‘buste’’, tramite le quali è possibile dichiarare il contenuto veicolato e i servizi richiesti. Le buste possono essere concordate bilateralmente con le proprie banche. Vista la potenziale dimensione di questi flussi, non è più possibile per SWIFT conservarne una copia. Tuttavia, ogni file è caratterizzato da una propria ‘‘impronta ‘‘ (o hash) che è unica in funzione del contenuto del file. In sostanza ogni file può essere associato ad un solo hash e la modifica anche di un solo byte, produce il calcolo di un hash diverso. In questo modo è quindi possibile certificare che uno specifico contenuto non sia stato modificato durante il percorso, mentre la ricezione del file è sempre certificata da un ACK. Modalità di veicolazione delle informazioni In aggiunta ai framework è possibile contraddistinguere la trasmissione delle informazioni per la loro caratteristica di essere trasmesse in real time o in store & forward. La prima modalità di trasmissione richiede che entrambe le controparti siano collegate nello stesso istante, al fine di permettere lo scambio dei dati. Lo store & forward prevede invece che i dati siano conservati da SWIFT fino a che la controparte ricevente si colleghi. Questo rende questa modalità di trasmissione relativamente più costosa del real time. Si consideri tuttavia che la maggior parte delle banche è oggi connessa in real time. L’utilizzo di SWIFT nella payment factory La payment factory, proprio per la sua natura di essere ‘‘al centro’’, deve garantire la mi- Amministrazione & Finanza n. 1/2016 gliore raggiungibilità per la veicolazione dei pagamenti alle banche di relazione. Il fatto di poter avere una ‘‘single window’’ verso le banche (si intende SWIFT), che utilizzi la stessa infrastruttura e potenzialmente gli stessi standard rappresenta un elemento fondamentale per semplificarne la struttura e ridurne complessità e costi. Nell’intraprendere il progetto sarà innanzitutto necessario definire quali attività potranno essere gestite dalla payment factory. È presumibile che vi sia convenienza a centralizzare i pagamenti massivi e i giri di tesoreria, mentre altri tipi di pagamenti ‘‘speciali’’, quali ad esempio le tasse, potrebbero avere caratteristiche cosı̀ particolari da non consigliarne la centralizzazione. I pagamenti oggetto di centralizzazione dovrebbero essere potenzialmente gestibili con un unico formato di file, che idealmente rientra in uno standard globale. L’elemento più simile a questo concetto è rappresentato dallo standard ISO 20022, che definisce i formati XML di tutti gli strumenti di payment initiation. Questo standard, nella sue grande flessibilità, permette una notevole customizzazione, al fine di permettere l’esecuzione di numerose tipologie di pagamenti. Non è quindi infrequente che due banche, seppur utilizzando la medesima versione di questo standard, richiedano di valorizzare in modo diverso alcune informazioni, seppur eseguendo il medesimo tipo di pagamento. È dunque opportuno prevedere la possibilità di personalizzare, almeno parzialmente, i formati utilizzati con le singole controparti. Andrebbero inoltre implementati i flussi informativi di ritorno, che, dalla Banca verso la Corporate, garantiscano la tracciatura dei processi e la certificazione dello stato dei pagamenti. Infine, in alcuni mercati potrebbe risultare impossibile utilizzare questo standard, mantenendo la necessità di utilizzare formati domestici di altro tipo. È immediatamente comprensibile che la complessità di tutti questi processi è proporzionale al numero di banche che devono essere gestite. Il processo di selezione degli istituti dovrà quindi privilegiare quei soggetti che garantiscano due o più di queste caratteristiche: 89 Banca&Impresa Rapporti «banche-imprese» Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Rapporti «banche-imprese» Banca&Impresa possibilità di gestire più geografie da un unico punto di connessione; sufficiente flessibilità, tale da garantire l’utilizzo di un unico formato e quindi la capacità di effettuare alcune conversioni, limitate e, dove realmente necessarie, autonomamente; capacità di negoziare in modo agevole un testo contrattuale rispondente alle policy aziendali; reattività nella fase di test, al fine di non rallentare il processo di implementazione; flessibilità nella definizione del prezzo di utilizzo del servizio, al fine di rendere facilmente prevedibile il costo dell’infrastruttura. 90 Grande attenzione dovrà anche essere rivolta alla soluzione gestionale che permetta una veicolazione efficace dei pagamenti lungo i loro percorsi di gestione ed approvazione. Al riguardo è possibile utilizzare sia soluzioni totalmente ‘‘interne’’ ai principali ERP, sia utilizzare un ‘‘ambiente intermedio’’ tra ERP e banche, che assicuri trasformazioni di formato e corretta gestione dei profili autorizzativi. Il collegamento alla rete SWIFT può essere associato a tutte queste soluzioni, costituendone l’elemento comune e necessario, soprattutto nel caso in cui la dimensione geografica del progetto sia sovranazionale. Amministrazione & Finanza n. 1/2016 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. STRATEGIA AZIENDALE: TEMPI, AZIONI, RISORSE A. BUBBIO, L. AGOSTONI, A. GUELI ALLETTI, D. GULINO COME ELABORARE AL MEGLIO UNA STRATEGIA D’IMPRESA DI SUCCESSO. Senza una strategia ponderata è difficile gestire un’azienda, se non addirittura pericoloso. Per questo il volume affronta il complesso tema della formulazione della strategia fornendo gli strumenti per elaborarla in modo chiaro ed esplicito definendo obiettivi, tempi, mezzi e risorse. L’analisi degli autori si articola descrivendo tutti quegli strumenti che risultano utili alla sua formulazione, presentando anche i principali contributi teorici sull’argomento: dalla Harvard Business School alla Scuola di Economia Aziendale Italiana. Vengono approfonditi nel dettaglio: Il processo di riflessione strategica La Road Map: lo strumento per un efficace processo di formulazione della strategia Formulazione della strategia: la versione di Kaplan Porter, di J. Brian Quinn e di H. Mintzberg Il percorso storico attraverso diverse scuole di pensiero SCOPRI DI PIÙ www.shopwki.it/strategiaaziendale www.shopwki.it/agenzie 02 824761 Nelle migliori librerie della tua città Y73EQCL La strategia aziendale come “viaggio” da intraprendere Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 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