CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MANUTENTORI E INSTALLATORI 2014 UNI 11528 Regione Lombardia UNI 11528 FEBBRAIO 2014 La norma fornisce i criteri per la progettazzione,, l’installazzione progettazzione l’installazzione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1,2,3, famiglia. La norma si applica anche ai rifacimenti o parte di essi. La norma non si applica agli impianti inseriti in processo industriale Regione Lombardia INDICE • • • • • • • • • • • • • INTRODUZIONE art 0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE art 1 RIFERIMENTI NORMATIVI art 2 TERMINI E DEFINIZIONI art 3 UBICAZIONI E INSTALLAZIONIE DEGLI APPARECCHI art 4 IMPIANTO INTERNO art 5 CARATTERISTICHE DEI LOCALI art 6 EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE art 7 SISTEMA DI SCARICO DELLE CONDENSE art 8 MESSA IN SERVIZIO DELL’IIMPIANTO art 9 APPENDICE A calcolo delle perdite di carico APPENDICE B classi di resistenza alla corrosione per i sistemi di evacuazione APPENDICE C gestione del condensato Regione Lombardia D.G.R. 1118 INTRODUZIONE La UNI 7129 copriva per gli aspetti del suo scopo, anche gli apparecchi alimentati a gas con portata termica nominale maggiore di 35kW La presente norma aggiorna pertanto la parte della UNI 7129 relativa alla installazione di impianti gas asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale massima maggiore di 35 kw Regione Lombardia Scopo e campo di applicazione art 1 La presente norma fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas ad apparecchi singoli avanti portata termica nominale maggiore di 35kW , nonché alla installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW. La norma si applica inoltre ai collettori di evacuazione dei prodotti della combustione atti a raccogliere e convogliare verso un condotto i prodotti della combustione provenienti da due o più apparecchi con potenza complessiva maggiore di 35kW. Regione Lombardia SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Rientrano nell’ambito di applicazione della presente Norma gli impianti civili exstradomestici alimentati a gas asserviti a: A) Impianti di climatizzazione di edifici ed ambienti B) Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria La presente norma non si applica agli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale trattati dalla Norma UNI 8723. La presente Norma non si applica nel caso di più apparecchi installati nello stesso locale, o in locali direttamente comunicanti anche se la potenza complessiva superi i 35kW Regione Lombardia DEFINIZIONI art 3 • Alloggiamento tecnico: Manufatto atto a contenere tubazioni gas all’interno di un volume. Il manufatto può contenere anche altri servizi ( reti idriche, elettriche o telefoniche) e può essere suddiviso in zone. Esempi di alloggiamenti a) Asole di servizio b) Canalette c) Cunicoli tecnici d) Appositi alloggiamenti ( aventi protezione antincendio, rispondenti ai requisiti prescritti dalle regole tecniche di prevenzione incendi). Regione Lombardia DEFINIZIONI BATTERIA DI GENERATORI: complesso costituito da più generatori di calore inseriti in unico circuito idraulico. IMPIANTO CIVILE EXTRADOMESTICO: Impianto gas asservito ad almeno un apparecchio avente singola portata termica nominale massima maggiore di 35kW oppure apparecchi installati in batteria con portata termica complessiva maggiore di 35kW. Rientrano anche la cottura cibi ( con esclusione dell’ospitalità professionale, di comunità e ambienti similari). PUNTO DI INZIO: primo componente dell’impianto soggetto all’applicazione della norma di installazione. Regione Lombardia DEFINIZIONI POSA SOTTO TRACCIA: Insatallazioni delle tubazioni del gas e dei loro accessori all’interno di strutture edili quali muri, pavimenti, ecc. Regione Lombardia UBICAZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI art 4 L’ubicazione e la relativa installazione degli apparecchi devono essere effettuate nel rispetto della legislazione vigente. In ogni caso l’ubicazione degli apparecchi deve consentire una idonea evacuazione dei prodotti della combustione, l’eventuale scarico delle condense e il facile accesso per la manutenzione. Regione Lombardia IMPIANTO INTERNO art 5 Il collegamento tra impianto interno e gruppo di misura deve essere realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni meccaniche al gruppo stesso. Gli impianti interni devono essere dotati di una o più prese di pressione accessibili e ad uso esclusivo dei singoli impianti. La presa di pressione deve essere posta a valle del dispositivo d’intercettazione che costituisce il punto di inizio. Regione Lombardia DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO INTERNO art 5 Il dimensionamento delle tubazioni di adduzione dei combustibili gassosi, degli accessori, dei dispositivi , dei pezzi speciali e degli eventuali riduttori di pressione, facente parte dell’impianto interno, deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione, nel rispetto delle pressioni stabilite per ciascun apparecchio dal rispettivo fabbricante. Regione Lombardia MATERIALI I materiali utilizzabili per la realizzazione degli impianti a gas , devono fare riferimento a norme tecniche di prodotto e dichiarati idonei dal fabbricante. I materiali da utilizzare per la realizzazione degli impianti devono essere integri, privi di danni visibili cagionati dal trasporto, stoccaggio o da particolari eventi. DIVIETI: -È vietato materiali non integri -È vietato utilizzare componenti in cui manchi l’elemento di tenuta -È vietato manomettere l’elemento di tenuta Regione Lombardia MATERIALI -È vietato usare raccordi/ componenti a pressare diversi da quelli forniti o dichiarati compatibili dal fabbricante del sistema stesso. -È vietato sottoporre i raccordi7componenti muniti di elementi di tenuta non metallici a sollecitazioni termiche dovute a operazioni di saldatura o brasatura effettuate nelle vicinanze. -E’ vietato installare raccordi filettati, meccanici e a pressare all’interno di locali non areati o non areabili. -E’ vietato utilizzare giunzioni non saldate per tubazioni interrate convoglianti gas combustibile con densita’ relativa maggiore di 0,80 -E’ vietato installare tubi per adduzioni di gas combustibili con densita’ relativa maggiore di 0,80 in locali con il pavimento al disotto del piano di campagna. Regione Lombardia MATERIALI -E’ vietata la posa sottotraccia della tubazione in diagonale ed obliqua. -E’ vietato posare le tubazioni sottotraccia sia nelle parti esterne dell’edificio sia nelle parti ad uso o accesso comune di un edificio. -E’ vietata la posa a pavimento delle tubazioni nei locali costituenti le parti comuni dell’edificio. -E’ vietata la collocazione delle tubazioni nelle intercapedini delle pareti, nei camini e canne fumarie, asole tecniche utilizzate per l’intubamento di sistemi fumari, nei condotti per lo scarico delle immondizie, nei vani per accessori, nei condotti e nelle aperture di ventilazione. -E’ vietato il sottopasso degli edifici nei vespai e simili Regione Lombardia MATERIALI -E’ vietato in ogni caso l’utilizzo come materiali di tenuta di biacca, minio e materiali simili. -E’ vietato l’uso di fibre di canapa, anche se impregnate del composto di tenuta, su filettature di tubazioni convoglianti GPL o miscele GPL- aria. -E’ vietato l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche, telefono compreso. -E’ vietato l’utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc rimossi da altri impianti. - E’ vietata la posa delle tubazioni nel volume occupato dei giunti sismici e dai giunti di dilatazione siano essi orizzontali o verticali, mentre è ammesso l’attraversamento di tali giunti purchè Regione Lombardia MATERIALI In corrispondenza dei giunti stessi sia previsto un sistema che consenta alla tubazione un adeguato grado di flessibilita’ che ne riduca le eventuali sollecitazioni meccaniche. Allo scopo possono essere utilizzati, per esempio, giunti flessibili/elastici. Regione Lombardia TUBAZIONI Le tubazioni che costituiscono la parte fissa dell’impianto possono essere: - Acciaio - Rame - Polietilene - Multistrato - Plt-csst - Altro materiale purchè idoneo all’uso del gas, in conformità alla norma di prodotto Regione Lombardia Guinzioni e rubinetti tubi di acciaio Le giunzioni dei tubi d’acciaio possono essere realizzate utilizzando: - Parti e raccordi con estremità filettate - Saldatura di testa per fusione - Flangiatura - Raccordi a pressare Regione Lombardia Tubi di rame Giunzioni e rubinetti I tubi di rame devono essere conformi alla UNI EN 1057 Le giunzioni dei tubi di rame possono essere realizzate mediante: -Raccordi adatti per la brasatura -Raccordi misti per le giunzioni di tubo rame con tubo in acciaio ed anche per il collegamento ai rubinetti. -Raccordi meccanici a compressione. -Raccordo a pressare di rame o leghe di rame Regione Lombardia TUBI DI POLIETILENE I tubi di polietilene devono essere conformi alla UNI EN 1555-2 e possono essere soltanto installati in tratti interrati. Le giunzioni dei tubi in polietilene possono essere realizzate mediante: -raccordi di polietilene con saldatura per elettrofusione -raccordi di polietilene con saldatura per fusione -raccordi meccanici con giunzioni miste polietilene, metallo I raccordi meccanici devono essere installati in pozzetti di ispezione Regione Lombardia TUBAZIONE IN MULTISTRATO I sistemi di tubazione metallo-plastiche multistrato devono essere conformi alla UNI/TS 11344 -devono essere utilizzati nel campo di temperature di esercizio previste dalla Norma di prodotto ( da -20°C a + 70°C ) -devono essere installate tenendo conto degli sbalzi termici e delle relative dilatazioni termiche. -non è consentita l’installazione a vista. -quando interrate le tubazioni multistrato devono essere inserite in guaina polimerica o metallica. -quando installate fuori terra le tubazioni possono essere collocate sotto traccia in canaletta metallica, e protetti da UV Regione Lombardia TUBI PLT-CSST I sistemi di tubazione semi rigide di acciaio inossidabile rivestito ( plt-csst) devono essere conformi alla UNI EN 15266 • Non è consentita l’installazione a vista • Quando interrate le tubazioni devono essere inserite in guina polimerica o metallica • Quando installate fuori terra le tubazioni possono essere collocate sotto traccia, in canaletta metallica, in alloggiamenti tecnici, o in guaina metallica di spessore non minore a 2mm. • Devono essere protetti da raggi UV Regione Lombardia CRITERI GENERALI SI POSA IN OPERA Allegare tabella pag. 17 prospetto 7a Regione Lombardia Inserire tabella pag 17 prospetto 7B Regione Lombardia PERCORSO DELLE TUBAZIONI Il percorso tra punto di inizio e gli apparecchi utilizzatori deve essere individuato in modo tale da non consentire danneggiamenti per urti accidentali o altre cause. Le tubazioni devono distare almeno 50cm da eventuali elementi la cui temperatura superficiale superi i 70°C. Le tubazioni possono essere installate: a) all’esterno dei fabbricati: - interrato - a vista - in canaletta - in alloggiamento tecnico Regione Lombardia PERCORSO DELLE TUBAZIONI b) all’interno dei fabbricati - a vista - in canaletta - in appositi all’ oggiamenti antincendio in caso di attraversamento di locali soggette a VVF - in guaina ( controtubo) in caso di percorrenza o attraversamento di locali non ricompresi precedentemente: androni non areati intercapedini , a condizione che il percorso sia ispezionabile. - sotto traccia ( solo in guaina) Regione Lombardia POSA IN OPERA Durante la posa in opera delle tubazioni e necessario verificare l’idonietà delle caratteristiche fisiche e meccaniche delle strutture scelte, per il contenimento e il sostegno della tubazione, valutare la necessità di adottare eventuali protezioni. I rubinetti devono essere installati in modo da risultare accessibili e manovrabili indipendentemente dai materiali e dalla soluzione di posa, e possono essere installati: - A vista - In canaletta - In pozzetti ispezionabili - In scatole incassate Regione Lombardia POSA IN OPERA Le tubazioni metalliche installate all’esterno e a vista devono essere collocate in posizione tale da essere protette da urti e danneggiamenti. In particolare per esempio zone di transito o stazionamento veicoli a motore, le tubazioni, devono essere protette con guaina di acciaio , di spessore non minore di 2mm, per un’altezza non minore di 1,5mt. In alternativa alla guaina possono essere utilizzati elementi o manufatti aventi caratteristiche di resistenza meccanica equivalente. Per le tubazioni installate all’interno degli edifici, all’interno di canalette, deve essere garantita l’evacuazione all’esterno di eventuali trafilamenti di gas. Regione Lombardia POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI Deve essere garantita l’accessibilità alle tubazioni per eventuali interventi di ispezioni o manutenzioni/ sostituzioni. Per le tubazioni interrate, non è richiesta l’accessibilità, per contro è indispensabile individuare il percorso. Si deve tenere inoltre in considerazione: -le tubazioni devono esser protette contro la corrosione -eventuali riduttori di pressione devono essere collocati all’esterno dell’edificio Regione Lombardia POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI - - - All’esterno dei locali contenenti gli apparecchi deve essere installata in posizione individuabile e accessibile una valvola di intercettazione manuale. Nell’attraversamento di muri la tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta da guaina. Nell’attraversamento di muri perimetrali esterni, l’intercapedine fra guaina e tubazione deve essere sigillata con materiali adatti. Le tubazioni installate a vista devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della parete o dei solai Fra le tubazioni e i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di 20 cm, nel caso questa distanza non possa essere rispettata deve comunque essere evitato il contatto diretto ponendo opportuni setti separatori Regione Lombardia POSA IN OPERA INTERRATA Tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti di un adeguato rivestimento / trattamento protettivo contro la corrosione. Tutti i tratti di tubazione con sviluppo interrato maggiore di 3mt, devono essere dotati di un giunto isolante ( giunto dielettrico) posato in prossimità della fuoriuscita del terreno sul lato delle utenze, ad un’altezza compresa tra 30/50 cm dal piano di calpestio. L’installazione del giunto può essere emessa quando il tratto interrato, di tubazione metallica, riguardi il solo collegamento a tubazione di polietilene. Regione Lombardia POSA IN OPERA INTERRATA Le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia di spessore minimo di 10cm, e ricoperte, per altri 10cm di materiale dello stesso tipo. È inoltre necessario provvedere a circa 30cm sopra la tubazione, la sistemazione di nastri di segnalazione. L’interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo ed il livello superiore del terreno , deve essere non minore di 60cm. Nel caso questa misura non possa essere rispettata, provvedere ad inserire una protezione meccanica della tubazione Regione Lombardia Inserire esempi pag 22 Regione Lombardia POSA IN OPERA INTERRATE Le tubazioni interrate in polietilene, devono essere collegate alle tubazioni metalliche, per mezzo di giunto di transizione, prima della fuoriuscita del terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato. Il giunto deve essere posato sul tratto orizzontale della tubazione. Qualora in adiacenza di parallelismi e incroci con altri servizi e necessario prevedere una distanza tra i due servizi non inferiore ad 1 mt . Nel caso non fosse possibile rispettare la distanza prescritta utilizzare una guaina metallica o polimerica che consenta eventuale perdite di gas di essere convogliare all’esterno. Regione Lombardia POSA IN OPERA A VISTA Le tubazione installate a vista devono essere adeguatamente ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni e oscillazioni. Inoltre devono distare non meno di 50 cm da canali da fumo/condotti di scarico fumi. Le tubazioni di metano devono essere contraddistinte con il colore giallo, continuo o in bande da 20 cm, posate ad un adistanza non maggiore di 1 mt l’una dall’altra. Le tubazioni di GPL colore giallo a bande alternate di 20cm di colore arancione. Regione Lombardia POSA IN OPERA IN CANALETTA Le canalette devono possedere le seguenti caratteristiche - Essere ricavate nell’estradosso delle pareti, oppure prefabbricate di materiale metallico. - Quelle ricavate nell’estradosso delle pareti devono essere stagne verso l’interno delle pareti , mediante rinforzatura di malta di cemento. - Le dimensioni e la copertura della canaletta devono consentire l’ispezione, la manutenzione o l’eventuale sostituzione. - Nel caso di canalette chiuse devono essere almeno dotate di due aperture di areazione verso l’esterno di 100cm2 cadauna. Regione Lombardia POSA IN OPERA IN CANALETTA Qualora non fosse possibile possibile realizzare la doppia apertura è consentita una di 200cm2 - Deve essere ad uso esclusivo - Le canalette non devono consentire il ristagno di acqua e neppure di gas. Regione Lombardia POSA IN OPERA IN ALLOGGIAMENTI TECNICI L’alloggiamento tecnico a come scopo primario la protezione meccanica delle tubazioni. L’alloggiamento tecnico può essere interrato oppure realizzato all’esterno ad esempio per attraversare un vialetto condominiale o marciapiede. Nel caso in cui sotta la tubazione siano presenti locali adibiti a box, autorimesse, o altri locali con pericolo di incendio, e non sia possibile rispettare le condizioni viste al punto precedente ( tabella pag22 Regione Lombardia MODALITA’ DI POSA IN OPERA ALL’INTERNO DEI FABBRICATI Le tubazioni devono essere mantenute all’esterno dei muri perimetrali e il tracciato all’interno dell’edificio deve interessare, prevalentemente, i locali da servire. Ove non sia possibile il collegamento diretto, dall’esterno all’interno del locale da servire, attraverso i muri perimetrali, è ammesso attraversare i locali ad uso comune operando nel rispetto delle disposizioni antincendio. Regione Lombardia POSA IN OPERA IN APPOSITI ALLOGGIAMENTI -Gli alloggiamenti devono essere realizzati in materiale incombustibile e di resistenza al fuoco non inferiore e EI 30 -Le canalizzazioni no presentino giunti meccanici all’interno degli alloggiamenti non ispezionabili - Le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas - Siano ad uso esclusivo - Gli alloggiamenti siano permanentemente areati con apertura alle due estremità. Regione Lombardia POSA IN OPERA IN GUAINA Le guaine devono essere - A vista - Di acciaio di spessore non inferiore a 2mm e di diametro interno maggiore di 20mm rispetto al diametro esterno della tubazione contenuta. - Dotate di almeno uno sfiato verso l’esterno Inoltre devono rispettare i seguenti requisiti - Le tubazioni no devono presentare giunti meccanici all’interno delle guaine - Nell’attraversamento di muri o solai esterni sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante la fiamma Regione Lombardia POSA IN OPERA IN GUAINA - Nell’attraversamento di solai, il tubo deve essere protetto da una guaina sporgente almeno 20mm dal pavimento e l’intercapedine fra il tubo r il tubo guaina deve essere sigillata. - Nel caso di attraversamento di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è ammessa la posa in opera delle tubazioni interrate sotta la pavimentazione, protette da guaine in acciaio Regione Lombardia POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA La posa in opera sotto traccia è consentita soltanto all’interno dei locali da servire. Le tubazioni sotto traccia possono essere installate nelle strutture in muratura purchè abbiano un andamento rettilineo Le tubazioni posate sotto traccia devono essere posate parallelamente agli spigoli ad una distanza non maggiore di 20cm. Nel caso non sia rispettare la distanza degli spigoli il percorso deve essere indicato su elaborati grafici ( esempio foto) Regione Lombardia VERIFICA DI TENUTA DLL’IMPIANTO INTERNO La verifica di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio l’impianto interno e di collegarlo al contatore. Se qualche parte dell’impianto non è a vista la verifica di tenuta deve precedere la copertura della tubazione. La prova deve effettuata seguendo le seguenti modalità: - Tappare tutti i raccordi di collegamento e il contatore - Immettere nell’impianto aria o altro gas inerte fino al raggiungimento di un pressione pari a : - A ) impianti di 6 specie 1 bar - B) impianti di 7 specie 0,1 bar ( tubazioni non interrate), 1bar ( tubazioni interrate) - Dopo il tempo di attesa necessario 15 min si effettua una prima lettura mediante un manometro ad acqua o apparecchio equivalente - La verifica deve avere la durata di : a) 24H per tubazioni interrare di 6 specie Regione Lombardia VERIFICA DI TENUTA IMPIANTO INTERNO B) 4 H per tubazioni di 6 specie non interrate C) 30 min per tubazioni di 7 specie Per impianti realizzati con sistemi di giunzione a tenuta elastomerica, la verifica di tenuta dell’impianto interno deve essere effettuata: - Ove il sistema lo richiede, una prima prova ad alta pressione, con valori definiti dal fabbricante, in assenza di tali indicazioni a 5 bar - Una seconda prova con le indicazioni sopra citate Regione Lombardia COLLEGAMENTO DEGLI APPARECCHI ALL’IMPIANTO INTERNO Gli apparecchi possono essere collegati all’impianto interno, per mezzo di tubo metallico rigido e raccordi filettati/flangiati, oppure con tubo flessibile di acciai inossidabile. A monte di ogni apparecchio deve essere sempre inserito un rubinetto di utenza, posto in posizione accessibile, se il rubinetto non può essere installato in posizione accessibile potrà essere installato a valle del collegamento. Regione Lombardia VERIFICHE PERIODICHE DELL’IMPIANTO INTERNO Periodicamente deve essere verificata l’idoneità della tenuta dell’impianto interno e lo stato di conservazione. Le modalità di periodicità devono essere forniti dal costruttore/ fabbricanti dell’intero impianto. In ogni caso ove non disponibile la periodicità la verifica di tenuta deve essere effettuata ogni 10 anni. CARATTERISTICHE DEI LOCALI IL POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E L’AREAZIONE DEI LOCALI DEVONO ESSERE ESEGUITI NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. Regione Lombardia EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE L’evacuazione dei prodotti della combustine deve avvenire a tetto. In particolare per gli apparecchi di tipo B e C è ammesso: a) Realizzare nuovi sistemi fumari b) Utilizzare sistemi fumari esistenti , verificati secondo la UNI 10845 c) Nel caso di impossibilità di scarico a tetto, ove consentito dalle legislazioni vigenti gli apparecchi a gas a condensazione di portata termica nominale non maggiore di kW 70 possono evacuare direttamente all’esterno ( attraverso un terminale a parete). Regione Lombardia EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE L’evacuazione dei prodotti della combustione può essere realizzata in uno dei seguenti modi: a) Evacuazione in camino operante in depressione b) Evacuazione in camino operante con pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione c) Evacuazione tramite un condotto per intubamento funzionante con pressione positiva d) Evacuazione evacuazione tramite un condotto per intubamento operante in depressione. e) Evacuazione diretta a mezzo di terminale NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DI CANNE FUMARIE COLLETIVE Regione Lombardia SCARICO CONDENSA Quando si prevede che il sistema per l’evacuazione dei prodotti della combustione possa operare in condizioni di umido , è necessaria la realizzazione di un sistema di scarico della condensa. VERIFICA DELL’ANTICONGELAMENTO A FINE DI EVITARE LA FORMAZIONE DI GHIACCIO LA TEMPERATURA DELLA PARETE INTERNA IN OGNI PUNTO DEL SISTEMA PER L’EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE LUNGO TUTTA LA SUA LUNGHEZZA NON DEVE ESSERE MINORE DI 0°C Regione Lombardia TENUTA DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE La tenuta della parete del sistema di evacuazione, deve essere garantita da fabbricante attraverso la dichiarazione delle norme di prodotto. In tutti i casi al termine del montaggio deve essere verificata dall’installatore la tenuta e riportare il risultato sulla placca fumi del camino. Regione Lombardia ADDUZZIONE DI ARIA COMBURENTE Il sistema di adduzione dell’aria comburente deve essere realizzato in modo tale da evitare l’aspirazione dei prodotti della combustione al suo interno. Il sistema si aspirazione aria comburente deve essere portato all’esterno dell’edificio. Tranne che sulla scheda tecnica del generatore il costruttore dichiari diversamente. Regione Lombardia COLLEGAMENTO TRA APPARECCHIO E CAMINO/CONDOTTO INTUBATO Il raccordo degli apparecchi ad un camino o ad un condotto intubato può essere effettuato a mezzo di: - Canale da fumo - Condotto di evacuazione - Collettore fumi CARATTERISTICHE DEL CANALE DA FUMO -Essere dotato a resistere nel tempo alle sollecitazioni meccaniche e ai prodotti della combustione -Essere installato conformemente -Essere collocato a vista o comunque essere ispezionabile -Essere installato da garantire la tenuta -Essere insatallato con andamento tale da garantire il funzionamento Regione Lombardia CARATTERISTICHE DEL CANALE DA FUMO I canali da fumo devono avere un andamento sub-orizzontale pari ad almeno il 5%. Inoltre deve essere saldamente fissato a tenuta all’imbocco del camino o condotto intubato, senza sporgere all’interno del né indurre o trasmettere vibrazioni. Inoltre deve avere per tutta la sua lunghezza una sezione non minore di quella dell’attacco del tubo di scarico dell’apparecchio. Non avere dispositivi di intercettazione Regione Lombardia CARATTERISTICHE GENERALI DEL COLLETTORE DI EVACUAZIONE FUMI Il collettore di evacuazione fumi, ha il compito di raccogliere e convogliare i prodotti della combustione prodotti da due o più apparecchi verso un camino. A un collettore fumi possono essere collegati solo apparecchi dello stesso tipo, alimentati dallo stesso combustibile. - Non devono avere intercettazioni - Devono essere installati seguendo le indicazioni del fabbricante - Gli apparecchi collegati devono essere installati nello stesso locale - Nel caso di attraversamento di altri locali, non devono essere adibiti ad abitazione ed il canale da fumo deve essere compartimentato Regione Lombardia CARATTERISTICHE DI UN CAMINO Il sistema di evacuazione fumi deve essere correttamente dimensionato sia in riferimento alla sezione, al percorso, al posizionamento ed all’altezza. CAMERA DI BASE La camera di base è obbligatoria - Essere realizzata in modo che eventuali condensanti vengano raccolti - Essere munita di un’apertura di ispezione - Avere un’altezza pari a 0,50m Regione Lombardia INSERIMENTO DI PUU’ CONDOTTI NELLA STESSA ASOLA TECNICA E’ consentito realizzare sistemi multipli mediante l’inserimento di più condotti nella stessa asola tecnica purchè: - Tra la parete esterna di ciascun condotto e la parete interna dell’asola tecnica esistente, si deve mantenere una distanza non minore di 20 mm - Tra la parete esterna di ciascun condotto e quella di ogni altro condotto si deve mantenere una distanza non minore di 20 mm. E’ CONSENTITO REALIZZARE SISTEMI MULTIPLI SOLO PER APPARECCHI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI. Regione Lombardia QUOTE DI SBOCCO Per una corretta evacuazione de prodotti della combustione la quota di sbocco in atmosfera deve essere posizionata al di fuori delle zone di rispetto degli edifici. La quota di sbocco si determina misurando l’altezza minima che intercorre tra il manto di copertura e la sezione terminale del camino, escluso l’eventuale comignolo. INSERIRE ESEMPIO pag 39/40 Regione Lombardia TERMOREGOLAZIONE CONTABILIZZAZIONE Specifiche tecniche Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch’essi obbligati all’installazione di tali dispositivi con le medesime tempistiche previste per gli impianti tradizionali, basandosi sulla vetustà e sulla potenza degli scambiatori di calore installati. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si dovrà procedere all’installazione di contatori di energia termica utile di tipo diretto per suddividere l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare le diverse zone di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica. Regione Lombardia D.G.R. 1118 TERMOREGOLAZIONE CONTABILIZZAZIONE Specifiche tecniche •Eventuali casi di impedimento tecnico alla installazione dei suddetti sistemi devono essere riportati in una relazione tecnica a cura del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L’impedimento tecnico può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione, o le sole sostituzioni di generatori di calore. •L’obbligo di installazione dei contatori divisionali per l’acqua calda sanitaria prodotta centralmente viene derogato qualora siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che costituiscono l’edificio o gli edifici serviti dall’impianto. Regione Lombardia D.G.R. 1118 TERMOREGOLAZIONE CONTABILIZZAZIONE Specifiche tecniche Gli Enti proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica procedono, in alternativa a quanto disposto ai commi precedenti, alla riqualificazione energetica degli edifici ed all'adeguamento impiantistico degli stessi, predisponendo programmi di intervento per la riduzione delle dispersioni termiche degli edifici e l’educazione dell'utenza all’uso razionale dell’energia. Nei programmi può essere inserita anche la previsione di interventi finanziati in conto terzi attraverso le ESCO (Energy Service Companies) e forme di sperimentazione di intervento sulle diverse tipologie impiantistiche ed edilizie presenti nel patrimonio del singolo Ente proprietario, anche al fine di definire modalità di intervento, utilizzabili quali buone pratiche. Regione Lombardia D.G.R. 1118 RESPONSABILITA’ DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO IL RESPONSABILE dell’IMPIANTO Art.11 Regione Lombardia D.G.R. 1118 RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.(Terzo responsabile ) La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell’impianto termico Regione Lombardia D.G.R. 1118 Evacuazione dei prodotti della combustione diretta all’esterno L’evacuazione diretta all’esterno deve essere sempre effettuata in modo tale che: - I prodotti della combustione non possano arrecare alcun danno a persone, cose e animali - Le condense dei prodotti della combustione eventualmente precipitate al suolo non possano creare potenziali situazioni di pericolo - La sezione di sbocco deve rispettare le zone individuate precedentemente Regione Lombardia POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI INSERIRE TABELLA PG.46/47 Regione Lombardia SISTEMA DI SCARICO CONDENSE Nel caso in qui si prevede la produzione di condensa, è necessario smaltirla in apposito sistema di raccolta/evacuazione nel rispetto della legislazione vigente in materia e tenendo in considerazione i regolamenti locali. L’impianto deve essere dimensionato e installato in modo da garantire la corretta evacuazione dei reflui. Questa tipologia di impianto non fa parete dell’impianto a gas A fine di garantire i necessari requisiti di sicurezza ed il corretto funzionamento dell’impianto gas, il sistema di scarico delle condense deve essere realizzato in modo tale da: Regione Lombardia SISTEMA DI SCARICO CONDENSE A) Impedire la fuoriuscita dei prodotti gassosi della combustione in fogna, dovute a non corrette condizioni di tiraggio. B) Compensare eventuali variazioni di pressioni all’interno della rete fognaria stessa tali da influire sulle condizioni di funzionamento dell’apparecchio. Inserire tabella pag 49 Regione Lombardia POSA IN OPERA ( SCARICHI SINGOLI CONDENSE) Il collegamento fra apparecchio con l’impianto smaltimento acque reflue domestiche deve: -essere realizzato avendo l’accortezza di impedire l’utilizzo delle condense prodotte da parte dell’utenza -essere effettuato seguendo le indicazioni del fabbricante Operare una disgiunzione ispezionabile tra l’apparecchio e l’impianto smaltimento acque reflue domestiche Aggiungere figura 18 pag 51 Regione Lombardia POSA IN OPREA ( SCARICHI SINGOLI DELLE CONDENSE) -Consentire il corretto deflusso degli scarichi liquidi dell’apparecchio prevenendo eventuali perdite. -essere privo di strozzature -essere installato in maniera tale da evitare congelamenti L’impianto di scarico condense, deve essere realizzato nel rispetto delle Norme Vigenti, in assenza di tali regole devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: - Nel caso di collegamento all’impianto di smaltimento acque reflue domestiche deve essere utilizzato un opportuno sifone per prevenire ritorni di esalazioni dalla rete fognaria. - Essere dimensionato in modo da consentire il corretto deflusso - Essere installato in modo tale da evitare il congelamento Regione Lombardia SCARICHI COLLETTIVI DELLA CONDENSA Lo scarico della condensa viene definito collettivo quando asservito a più apparecchi a condensazione o a bassa temperatura quando installati: - In uno stesso locale o in locali direttamente comunicanti - All’esterno, installate su un comune piano di calpestio Per la realizzazione valgono le stesse disposizioni degli scarichi singoli. Aggiungere figura 19/a pag 53 Regione Lombardia PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICI DI APPARECCHI ALIMENTATI CO gpl Nel caso particolare di scarichi asserviti ad impianti alimentati con gas avente densità relativa maggiore di 0,8, il posizionamento del dispositivo di disgiunzione funzionale quando installato: - Nello stesso locale d’installazione degli apparecchi - In un locale ad esso direttamente comunicante DEVE ESSRE A QUATA SUPERIORE DELL’APERTURA DI AREAZIONE DEL LOCALE STESSO Regione Lombardia SISTEMA DI NEUTRALIZZAZIONE DI CONDENSA INSTALLAZIONE Il dispositivo di neutralizzazione della condensa, deve essere posto a valle , in modo tale da poter neutralizzare sia la condensa prodotta dall’apparecchio che quella prodotta dal sistema evacuazione fumi. CONTROLLO E VERIFICA Le operazioni di manutenzione del sistema di neutralizzatore delle condense devono essere condotte in conformità alle istruzioni forniti dal fabbricante. In ogni caso con cadenza annuale Regione Lombardia MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI SCARICODELLA CONDENSA Per la messa in servizio degli apparecchi di utilizzazione si deve procedere: - Verificare il corretto collegamento dell’apparecchio all’impianto dei scarico delle condense - Accertarsi della funzionalità del sistema scarico condense Accertare che il sistema sia in grado di scaricare entro 5 mini. Aggiungere tabella pag 57 prospetto 18 Regione Lombardia TRATTAMENTO DEL CONDENSATO I reflui ottenuti dalla condensazione dei prodotti della combustione delle caldaia a gas, hanno un certo grado di acidità quantificabile con un valore medio del pH pari a circa 4. La legislazione vigente in materia di tutela dei corpi idrici e di disciplina degli scarichi, ammette la possibilità di scarico di reflui nella rete fognaria, Regione Lombardia IL MANUTENTORE i controlli di efficienza energetica In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione e verifica, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: 1. il controllo del sottosistema di generazione (misura del rendimento di combustione) 2. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; 3. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti (> 350 kW). Regione Lombardia D.G.R. 1118 IL MANUTENTORE Il rendimento di combustione UNI10389 Regione Lombardia D.G.R. 1118 IL MANUTENTORE In caso di rendimento inferiore I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’Autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle risultanze di tale verifica. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo Regione Lombardia D.G.R. 1118 IL MANUTENTORE macchine frigorifere Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica (COP / GUE / EER) sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa Regione Lombardia D.G.R. 1118 RESPONSABILITA’ DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO IMPIANTO A BIOMASSA LEGNOSA ART. 15 Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTO A BIOMASSA LEGNOSA installatore L’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti o meno in impianti termici deve rispettare: •D.M. 37/2008 e s.m.i •UNI 10683 •D.Lgs 28/2011 (comunicazione in comune) Al termine delle operazioni di installazione, l’installatore deve effettuare una verifica di corretto funzionamento dell’impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti dell’impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal D.M. n.37 del 2008 e dalla norma UNI 10683. Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA produttore Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovrà indicare nel libretto per la corretta installazione, l’uso e la manutenzione dell’apparecchio tutte le informazioni necessarie affinché possano essere rispettati i livelli di efficienza e di emissione dichiarati, con riferimento anche : •alle caratteristiche del combustibile, •alle corrette modalità di gestione del generatore, •al regime di funzionamento ottimale, •ai sistemi di regolazione presenti e alle configurazioni impiantistiche più idonee, •ivi compreso il limite minimo e massimo del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA produttore Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deve indicare il valore nominale del rendimento dell’apparecchio. I nuovi apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare i valori minimi di rendimento riportati nella tabella Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA Il manutentore Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, devono essere eseguite da soggetti abilitati lettera c) D.M. 37/08 Tali attività devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche indicate nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dal produttore del generatore e/o dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora non disponibili, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche indicate dal produttore. In assenza di istruzioni specifiche seconda la normativa tecnica di riferimento Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA Il manutentore Periodicità delle manutenzioni: A. Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni; B. Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno. C. Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni; D. Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno. Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA Il manutentore E’ inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale La fuliggine derivante dalla pulizia deve essere smaltita come rifiuto solido urbano e non deve essere dispersa nell’ambiente. Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti di un “Libretto di impianto”. Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA Il manutentore Al termine delle operazioni, l’Operatore provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico Rapporto, secondo un modello ancora da approvare con provvedimento del Dirigente regionale competente. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato a CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo. La manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti dell’impianto sono stati sottoposti a manutenzione. Regione Lombardia D.G.R. 1118 GESTIONE CURIT Art. 16 Regione Lombardia D.G.R. 1118 Gestione CURIT Gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) 2. Nel CURIT devono confluire anche le informazioni relative all’installazione di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile, allo scopo di conoscere tutti i fattori che compongono l’offerta del sistema energetico regionale e che devono confluire nella predisposizione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e della relativa attività di monitoraggio. Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE ART. 17 Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE Dichiarazione di avvenuta manutenzione“DAM” è il rapporto redatto dal manutentore, da trasmettere all’Autorità competente, necessariamente corredato dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell’Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dall’1 agosto successivo alla data della manutenzione, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista ad intervalli temporali più ampi. Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE I modelli ( 1,2,3,4) al momento risultano ancora da approvare, (come pure il nuovo modello di libretto di impianto). Fino alla adozione formale, saranno utilizzati i rapporti conformi agli allegati “G” e “F” del D.D.U.O. n. 6260 Gli apparecchi non collegati tra di loro a servizio di un’unica unità immobiliare (moduli radianti a gas, generatori d’aria calda e termoconvettori) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti a manutenzione differenziata, in base alla potenza nominale al focolare, salvo diverse indicazioni del costruttore. Il modello di Rapporto di controllo tecnico da utilizzare è quello per impianti di potenza pari alla somma delle potenze di tutti gli apparecchi. Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore provvede a redigere lo specifico Rapporto di controllo tecnico (2 copie) Una copia è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 8; Una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti. Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE La trasmissione delle dichiarazioni deve essere fatta esclusivamente in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L’informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici, riportando in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei. La trasmissione delle dichiarazioni redatte nell’arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo. La medesima scadenza è prevista nei casi di consegna delledichiarazioni al CAIT. Nel caso in cui vi siano prescrizioni, le stesse devono essere prioritariamente segnalate all’Autorità competente o al CAIT. Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE Al fine di attestare il rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la consegna delle stesse in formato cartaceo ai CAIT deve essere accompagnata da apposita distinta di trasmissione, come da modello “C” allegato al D.D.U.O. n. 6260 E’ facoltà dell’Autorità competente e della Regione effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni richiedendo la documentazione cartacea originale dei rapporti trasmessi telematicamente L’Autorità che accerta una registrazione non corretta e ripetuta di singoli manutentori o del CAIT, può richiedere la sospensione dell’accesso al Catasto Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE La validità della dichiarazione è subordinata alla corresponsione del contributo all’Autorità competente e alla Regione nonché alla rilevazione dei valori dei prodotti della combustione, ove previsto o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell’apparecchio Per i casi in cui sono previsti interventi di manutenzione con una frequenza maggiore rispetto alla misurazione in opera del rendimento, è obbligatorio presentare la dichiarazione di avvenuta manutenzione nell’anno in cui viene effettuata tale misurazione. Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere sempre riportato il codice identificativo dell’impianto a cui è riferita. Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE Ai fini dell’individuazione dell’importo dei contributi previsti per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un’unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare, purché abbiano una potenza nominale al focolare superiore ai 5 kW ciascuno. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla potenza del generatore alimentato da combustibile fossile, seguendo il seguente ordine di priorità: gas metano, GPL, gasolio. Regione Lombardia D.G.R. 1118 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l’efficienza energetica dell’impianto, devono essere effettuati anche i controlli previsti per la manutenzione ordinaria. Pertanto deve essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico, completo laddove previsto della misurazione in opera del rendimento, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell’apparecchio. Lo stesso dovrà essere trasmesso, con i relativi contributi, all’Autorità competente secondo le modalità individuate aggiornando i dati dell’impianto per i componenti eventualmente sostituiti e la tempistica della successiva manutenzione e la relativa scadenza della dichiarazione. Regione Lombardia D.G.R. 1118 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Definizione manutenzione straordinaria: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista. Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE In caso di rifiuto del Responsabile dell’impianto a corrispondere i contributi il Manutentore è tenuto a: - informare il Responsabile dell’impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione; - esplicitare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto di controllo tecnico; - consegnare comunque la versione cartacea dei Rapporti di controllo tecnico all’Autorità competente agli accertamenti e alle ispezioni senza provvedere alla trasmissione telematica, allegando una propria dichiarazione sulla base del modello “O” allegato al D.D.U.O. n. 6260 Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE Nel Rapporto di controllo tecnico va riportato: il codice fiscale del Soggetto responsabile indispensabile per la registrazione nel CURIT i dati dei consumi dell’impianto, distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data della manutenzione, comunicati obbligatoriamente dal responsabile dell’impianto Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l’impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento. Regione Lombardia D.G.R. 1118 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE Gli impianti, i cui Rapporti di controllo tecnico trasmessi non riportino i dati relativi ai consumi, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui tali dati sono correttamente riportati. La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata dal Manutentore per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, mentre per impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW dal Terzo responsabile o, ove questi non sia stato nominato, dall’Amministratore di condominio. Negli edifici in cui non è presente la figura del Terzo responsabile o dell’Amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al Manutentore. Regione Lombardia D.G.R. 1118 NUOVA INSTALLAZIONE: RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO + SCHEDA IDENTIFICATIVA Regione Lombardia D.G.R. 1118 RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO + SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO Per i nuovi impianti o nei casi di sostituzione dei generatori di calore deve essere trasmessa al Catasto il rapporto di controllo tecnico e la scheda identificativa dell’impianto La scheda identificativa è quella previsti dal D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012 e ss.mm.ii.; Il rapporto di controllo tecnico deve attestare l’avvenuta prova di combustione all’attivazione dell’impianto, per generatori a combustione dove è possibile effettuare tale prova, e deve essere trasmesso entro la fine del mese successivo alla data dell’installazione, senza il pagamento dei contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Regione Lombardia D.G.R. 1118 CONTRIBUTO PORTAFOGLIO DIGITALE art. 18 Regione Lombardia D.G.R. 1118 CONTRIBUTO REGIONALE il Responsabile dell’impianto termico deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all’Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da Finlombarda spa. Sono esclusi dal suddetto riconoscimento le seguenti tipologie di impianti: Gli impianti di climatizzazione estiva; Gli impianti e gli apparecchi alimentati con biomassa legnosa; Gli impianti e gli apparecchi alimentati da pompe di calore; Gli impianti allacciati a reti di teleriscaldamento. Regione Lombardia D.G.R. 1118 CONTRIBUTO REGIONALE Calcolo del contributo POTENZA CONTRIBUTO REGIONALE CONTRIBUTO REGIONALE Regione Lombardia D.G.R. 1118 CONTRIBUTO REGIONALE Il portafoglio digitale Sistemi di recupero dei contributi per le Autorità competenti diversi dal “Portafoglio Digitale” sono validi per interventi di manutenzione eseguiti fino al 31 luglio 2014. Per tutte le manutenzioni degli impianti termici eseguite a far data del 1° agosto 2014, il recupero di entrambi i contributi viene eseguito esclusivamente da Finlombarda S.p.A. attraverso lo strumento di “Portafoglio Digitale”. Il riconoscimento delle quote destinate alle Autorità competenti avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate da Finlombarda S.p.A. alle Autorità stesse. Regione Lombardia D.G.R. 1118 CONTRIBUTO REGIONALE Il portafoglio digitale Al fine di poter operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) per la trasmissione delle dichiarazioni è necessario essere regolarmente registrati e disporre di un credito residuo positivo sul proprio “Portafoglio digitale” assegnato all’atto della registrazione, pena la non trasmissibilità I contributi sono automaticamente addebitati sul “Portafoglio digitale” del soggetto demandato alla trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione operante sul Catasto Il credito presente sul “Portafoglio digitale” può essere utilizzato senza limiti di scadenza temporale. La ricarica del “Portafoglio digitale” è assicurata attraverso le modalità illustrate sul portale CURIT. Regione Lombardia D.G.R. 1118 ATTIVITA’ ISPETTIVA Art. 19 Regione Lombardia D.G.R. 1118 ATTIVITA’ ISPETTIVA Le Autorità competenti sono tenute all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione “Accertamento”: l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del CURIT, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. “Ispezione degli impianti termici”: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Regione Lombardia D.G.R. 1118 ATTIVITA’ ISPETTIVA L’Autorità competente deve effettuare ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 5 e 116,3 kW alimentati a gas metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento da parte dell’Autorità competente può considerarsi sostitutivo dell’ispezione. Tuttavia le ispezioni in situ non possono essere inferiori al 3% degli impianti presenti sul territorio di competenza. Regione Lombardia D.G.R. 1118 ATTIVITA’ ISPETTIVA I criteri di programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali devono considerare prioritariamente i seguenti casi: impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e che non sono ancora stati accatastati; impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità e di registrazione incompleta degli allegati; impianti con generatore di calore installato da oltre 15 anni; impianti alimentati da combustibile liquido e solido; tutti gli altri impianti. Regione Lombardia D.G.R. 1118 ATTIVITA’ ISPETTIVA Rendimento non rispettato Qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all’Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione e nei tempi previsti dall’Autorità stessa da un tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall’ispezione. Regione Lombardia D.G.R. 1118 ATTIVITA’ ISPETTIVA > 116,3 kW Per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva superiore o uguale a 116,3 kW con uno o più generatori di calore di età superiore a quindici anni, l’attività di ispezione da parte delle Autorità competenti avverrà in due fasi: la prima fase mediante l’ispezione la seconda fase mediante la consegna all’Autorità competente, da parte del Responsabile dell’impianto di una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico centralizzato è superiore al valore limite di 65+3 log Pn. Regione Lombardia D.G.R. 1118 ATTIVITA’ ISPETTIVA > 116,3 kW Nel caso in cui l’efficienza globale media stagionale risulti inferiore il Responsabile di impianto dovrà provvedere entro il termine del 31 luglio della stagione termica successiva a: sostituire il/i generatore/i di calore di età superiore ai 15 anni e darne comunicazione all’Ente Locale competente oppure dimostrare la diseconomicità della sostituzione del generatore di calore individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica prima richiamata. Il limite di convenienza economica è determinato dal recupero entro dieci anni dei costi dell’intervento. Regione Lombardia D.G.R. 1118 ATTIVITA’ ISPETTIVA > 116,3 kW A fronte di una dichiarazione scritta con un impegno formale da parte del Responsabile di impianto di sostituire il generatore di calore entro un termine prestabilito, soggetta all’approvazione dell’Autorità competente, la presentazione della relazione asseverata può essere omessa Regione Lombardia D.G.R. 1118 ATTIVITA’ ISPETTIVA Ulteriori verifiche L’ Autorità competente effettua le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l’ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Tale ispezione comporterà la visita dell’ispettore incaricato dall’Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall’impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuata anche non contemporaneamente alle ispezioni tradizionali sull’efficienza dell’impianto. E’ facoltà dell’Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente Regione Lombardia D.G.R. 1118 SANZIONI Art. 23 Regione Lombardia D.G.R. 1118 SANZIONI Responsabile dell’impianto Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione Mancato invio della scheda identificativa Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile. Sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00 Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione Sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 Mancato rispetto del divieto di utilizzo di combustibile/carbone Sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00 Regione Lombardia D.G.R. 1118 olio SANZIONI Responsabile dell’impianto Mancato rispetto delle limitazioni all’utilizzo di biomasse: dal 15 ottobre al 15 aprile divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti utilizzati per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (camini e stufe con rendimento < 63%), nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m slm; Sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione Sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3000 Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata Sanzione amministrativa da Euro516,00 a Euro 2582,00. Regione Lombardia D.G.R. 1118 SANZIONI Responsabile dell’impianto Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati. Sanzione amministrativa da da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo climatizzato. Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione. Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Mancato rispetto dell’obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione ( o errato utilizzo) Sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3000,00 per ogni unità immobiliare dell’edificio servita dall’impianto; L’applicazione della presente sanzione è sospesa fino al 31/12/2016 Regione Lombardia D.G.R. 1118 SANZIONI Conduttore >232kW Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione. sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46 Euro Regione Lombardia D.G.R. 1118 SANZIONI Installatore Mancato invio della scheda identificativa - Mancata comunicazione collaudo: tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall’installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo Sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00: Mancato invio della documentazione prevista dal D.lgs 152/06 da Euro 516,00 a Euro 2.582,00: in caso di mancanza redazione (o incompleta ) dell’atto di cui all’art. 284 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. o non lo mette a disposizione del Responsabile dell’impianto (o del committente) o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità (entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori) Regione Lombardia D.G.R. 1118 SANZIONI installatore art. 284 D.Lgs 152/06 (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010) Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità, per gli impianti > 35 kW, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità. L'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Regione Lombardia D.G.R. 1118 SANZIONI installatore art. 285 D.Lgs 152/06 (articolo così sostituito dall'art. 34, comma 52, legge n. 221 del 2012) Gli impianti termici civili devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. L’installatore produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284 nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Regione Lombardia D.G.R. 1118 SANZIONI manutentore Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell’operatore incaricato. Sanzione amministrativa Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00 . L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Regione Lombardia D.G.R. 1118 ESEMPI DI CASI REALI Regione Lombardia D.G.R. 1118 GRAZIE PER SUCCESSIVI CHIARIMENTI O INFO: E.M. ALESSANDRA’ FABIO VIA DELL’ISOLA, 6 - 23900 LECCO (LC) TEL/FAX 0341 - 255058 CELL. 338 - 8508977 e-mail: [email protected] Regione Lombardia D.G.R. 1118