Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 N. R.G. 33610/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I° CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESA composto da: dott. Umberto Scotti dott. Francesco Rizzi dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Presidente relatore ed estensore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 33610 R.G.2010, avente ad oggetto: diritto d’autore, promossa da LAC - LITOGRAFIA ARTISTICA CARTOGRAFICA s.r.l., con sede in Firenze , via del Romito 11/13r, in persona del leg.rapp.te pro tempore Mario Gandolfi, elettivamente domiciliata in Torino, p.za Statuto 16, presso lo studio dell’avv. Anna Peretti che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Maria Luisa Milanesi del Foro di Milano per procura in atti, ATTORE SPORT RALLY TEAM, con sede in Carmagnola, via F.lli Vercelli 82, in persona del leg.rapp.te pro tempore, Presidente del c.d. Piero Luigi Capello, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Galileo Ferraris 69 presso lo studio dell’avv. Nicola Bottero che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco Carbonaro e per procura in atti CONVENUTO e FALLIMENTO POINT s.p.a. in liquidazione in persona del Curatore, dott. Fabrizio Goia, elettivamente domiciliato in Torino, corso Stati Uniti 62, presso lo studio dell’avv.David Colombini che la rappresenta e difende per procura in atti, giusta autorizzazione del Giudice delegato CONVENUTO Udienza di precisazione delle conclusioni: 13 febbraio 2013 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: pagina http://bit.ly/1i5itEI 1 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 contro “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via principale e nel merito - accertare e dichiarare che Litografia Artistica Cartografica S.r.l. è un’azienda cartografica che realizza prodotti cartografici caratterizzati dal requisito della creatività e riconducibili alla disciplina contenuta nella legge del 21 aprile 1941 n. 633, per i motivi esposti nei paragrafi 8 e 9 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; - accertare e dichiarare che le carte stradali della provincia di Cuneo (scala 1:150.000) e della provincia di Torino (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. sono opere cartografiche e riconducibili alla disciplina contenuta nella legge del 21 aprile 1941 n. 633, per le ragioni evidenziate nei paragrafi 8 e 9, 9.2 e 9.2.1 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; - accertare e dichiarare che Barbero Editori Group S.p.A. e Sport Rally Team sono responsabili - attraverso la stampa, la pubblicazione, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione e messa a disposizione del pubblico non autorizzata delle opere cartografiche della provincia di Cuneo (scala 1:150.000) e della provincia di Torino (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. - di violazione dei diritti d'autore patrimoniali di Litografia Artistica Cartografica S.r.l., come meglio individuati dagli articoli 12, 13, 16, 17 e 19 della legge del 21 aprile 1941 n. 633, per le ragioni descritte nei paragrafi 10, 11 e 12 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; - accertare e dichiarare che Barbero Editori Group S.p.A. e Sport Rally Team sono responsabili - attraverso l’alterazione e/o la modifica non autorizzata delle opere cartografiche della provincia di Torino (scala 1:150.000) e di Cuneo (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. - di violazione del diritto d'autore patrimoniale di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. di cui all’articolo 18 della legge del 21 aprile 1941 n. 633 per le ragioni precisate nell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; - accertare e dichiarare che Barbero Editori Group S.p.A. e Sport Rally Team sono responsabili - attraverso la stampa, la pubblicazione, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione e messa a disposizione del pubblico senza indicarne la paternità delle opere cartografiche della provincia di Cuneo (scala 1: 150.000) e della provincia di Torino (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. - di violazione dei diritti d'autore morali di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. previsti dagli articoli 20 e seguenti della legge del 21 aprile 1941 n. 633, per le ragioni descritte nel paragrafo 13 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; - accertare e dichiarare che la condotta di Barbero Editori Group S.p.A. e di Sport Rally Team - attraverso la pubblicazione, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione e messa a disposizione del pubblico, anche on line, a terzi delle opere cartografiche della provincia di Torino (scala 1:150.000) e di Cuneo (scala 1:1500.000) realizzata da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. - integrano le fattispecie criminose di cui agli artt. 171 e seguenti della legge del 21 aprile 1941 n. 633 per le ragioni descritte nell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; - per l’effetto condannare Barbero Editori Group S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Litografia Artistica Cartografica S.r.l.: a) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per l’illecita pubblicazione, riproduzione, modificazione, distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico delle opere cartografiche per cui è causa, della somma da liquidarsi pari euro 12.805,10 (dodicimilaottocentocinque/10), ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, per le ragioni narrate nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; b) a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, attesa l’espressa previsione normativa di cui all’articolo 158, comma terzo, legge del 21 aprile 1941 n. 633, della somma da liquidarsi, anche in via equitativa, pari ad euro 3.841,53 (tremilaottocentoquarantuno/53), ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, per i motivi narrati nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; - per l’effetto condannare Sport Rally Team, in persona del suo legale presidente e/o legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Litografia Artistica Cartografica S.r.l.: pagina http://bit.ly/1i5itEI 2 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA SPORT RALLY TEAM “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare, - dichiarare le domande attoree tutte inammissibili per difetto di legittimazione attiva di LAC a far valere i diritti vantati; in subordine e nel merito, - rigettare le domande attoree tutte, in quanto prescritte (nei limiti di cui al § 3 della comparsa di costituzione) e in ogni caso inammissibili e/o infondate; in ogni caso, - rigettare la domanda proposta da Barbero Editori Group S.p.A. (ora Fall.to Point S.p.A. in liquidazione) nei confronti di Sport Rally Team in quanto rinunziata e comunque improcedibile e/o inammissibile e/o infondata; in via istruttoria, - rigettare le istanze istruttorie avversarie tutte e ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale 1) Vero che alcune settimane prima di ciascun rally organizzato da Sport Rally Team e, segnatamente, dei rallies delle Valli Cuneesi degli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010 e dei rallies della Pietra di Bagnolo degli anni 2004, 2005 e 2007, un esponente di Barbero Editori Group, usualmente tale signora Claudia, telefonava alla signora Jada Ferrero, nella sua qualità di addetta stampa di Sport Rally Team, e chiedeva a questa di inviare a Barbero Editori Group il materiale relativo al rally, comprensivo di programma, tabella tempi-distanze e cartina con il percorso di gara. 2) Vero che, successivamente alle telefonate di cui al capo 1, la signora Jada Ferrero curava l’invio del richiesto materiale a Barbero Editori Group. pagina http://bit.ly/1i5itEI 3 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 a) a titolo di risarcimento danni patrimoniali per l’illecita stampa, pubblicazione, riproduzione, modificazione, distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico delle opere cartografiche per cui è causa, della somma da liquidarsi pari ad euro 22.352,30 (ventiduemilatrecentocinquantadue/30), ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, per le ragioni esposte nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; b) a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, attesa l’espressa previsione normativa di cui all’articolo 158, comma terzo, legge del 21 aprile 1941 n. 633, della somma da liquidarsi, anche in via equitativa, pari ad euro 6.705,69 (euro seimilasettecentocinque/69), ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, per i motivi narrati nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.; in via subordinata e nel merito - accertati gli illeciti, descritti nei paragrafi 12 e 13 del presente Atto di citazione, contestati a Barbero Editori Group S.p.A. e a Sport Rally Team condannare entrambe al pagamento della somma di euro 45.704,62 (quarantacinquemilasettecentoquattro/62) così come prospettata nel paragrafo 14, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231; in ogni caso - inibire a Barbero Editori Group S.p.A. e a Sport Rally Team ogni ulteriore stampa, pubblicazione, riproduzione e distribuzione delle opere cartografiche di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. fissando la penale di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza; - disporre la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno 3 quotidiani, edizione nazionale, su due colonne, a caratteri doppi del normale, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, a cura e spese di Barbero Editori Group S.p.A. e di Sport Rally Team, con la facoltà, trascorso inutilmente tale termine, che vi provveda Litografia Artistica Cartografica S.r.l. con diritto di ripetere le spese dalle parti convenute come prevede l’articolo 166 della legge del 21 aprile 1941 n. 633; - in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CAP e IVA.” Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 3) Vero che Barbero Editori Group non comunicava alla signora Jada Ferrero se le cartine con il percorso di gara di cui chiedeva l’invio sarebbero state pubblicate sulla rivista Tutto Rally +, né nel corso delle telefonate di cui al capo 1 né successivamente, prima della pubblicazione del numero della rivista riportante tali cartine. 4) Vero che Barbero Editori Group, tramite la detta signora Claudia o altro suo esponente, mai chiese, nel corso delle telefonate di cui al capo 1, alla signora Jada Ferrero se le cartine dei percorsi di gara di cui richiedeva l’invio erano oggetto di diritti d’autore altrui e se Sport Rally Team aveva ottenuto dal titolare dei diritti l’autorizzazione per l’utilizzazione e la pubblicazione delle cartine. Teste sui capitoli 1-2-3-4: signora Jada Ferrero, residente in Genova. - in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale proposti da Barbero Editori Group S.p.A. con la memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., ammettere la prova contraria sui capitoli n. 2 e n. 6 con teste la signora Jada Ferrero, residente in Genova. con vittoria di spese di lite, onorari e competenze tutte, oltre IVA e CPA come per legge.” CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA FALLIMENTO POINT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: dichiarare improcedibile l’azione esperita nei confronti del Fallimento; nel merito: respingersi tutte le domande. Con vittoria delle spese.” LAC - Litografia Artistica Cartografica s.r.l. (di seguito semplicemente “LAC”) ha evocato in giudizio l’associazione non riconosciuta Sport Rally Team (di seguito semplicemente “SRT”) e la Barbero Editori Group s.r.l. (di seguito semplicemente “Barbero”) dinanzi al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, esponendo: di essere un’importante impresa cartografica che si occupa della produzione di carte geografiche delle province italiane; di aver scoperto nel settembre 2003 che alcune carte geografiche di sua produzione, tutelate dal diritto d’autore, in quanto dotate di carattere creativo, erano state abusivamente utilizzate dall’associazione SRT e pubblicate dalla Barbero; che cioè porzioni delle cartine stradali delle province di Cuneo (del 1987) , con riferimento alle località Sampeyre e Dronero, e Torino (del 2000) con riferimento alla località di Bagnolo Piemonte, erano state pubblicate da SRT sul suo sito Internet e da Barbero sulla rivista mensile Tutto Rally +, senza il suo consenso; che tali comportamenti erano continuati sino al 2010. La LAC assumeva: che le convenute avevano violato i diritti d’autore patrimoniali spettanti a LAC sulle cartine di cui è causa e, in particolare, il suo diritto esclusivo di pubblicazione, riproduzione e distribuzione, anche parziale delle opere e avevano altresì illecitamente modificato la cartina geografica della provincia di Torino; che le convenute avrebbero altresì leso il suo diritto morale alla paternità dell’opera; che le condotte denunciate le avevano cagionato un danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato pagamento del corrispettivo per la pubblicazione delle opere e avevano altresì determinato un ingiusto profitto ricavato dalle convenute e il danno emergente connesso alle spese promozionali sostenute, oltre al danno non patrimoniale. pagina http://bit.ly/1i5itEI 4 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 BREVE SINTESI DELL’OGGETTO DEL GIUDIZIO La LAC ha chiesto pertanto, previo accertamento del carattere creativo delle cartine geografiche e della loro conseguente tutelabilità ai sensi della l. 633/1941, nonché della violazione, da parte delle convenute, dei suoi diritti d’autore patrimoniali e morali, la condanna delle convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, l’inibitoria da ogni ulteriore stampa, pubblicazione, riproduzione e distribuzione delle opere in questione e infine la pubblicazione della sentenza su almeno tre quotidiani. Si sono costituite tempestivamente entrambe le convenute, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle domande attoree, di cui hanno chiesto il rigetto. In particolare SRT ha sostenuto: di essere una associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, organizzatrice di competizioni rallystiche; di aver provveduto in occasione di alcuni rallies a pubblicare sul proprio sito, a beneficio dei partecipanti, il tracciato delle gare e il relativo percorso sullo sfondo di una ordinaria cartina geografica della zona interessata in bianco e nero; che la redazione di Tutto Rally+, rivista mensile edita dalla Barbero, talora telefonava a SRT chiedendole a titolo gratuito l'invio del programma e della mappa del percorso dei rally; che peraltro l'iniziativa partiva sempre dalla Barbero, che non vi era alcuna certezza circa la successiva menzione della gara sportiva e della data di pubblicazione sulla rivista, che neppure successivamente alla pubblicazione Barbero forniva alcuna comunicazione, che la pubblicazione era quindi decisa ad effettuato dalla Barbero sotto lo sua esclusiva responsabilità; che non era vero che la cartina della provincia di Torino pubblicata dalla Barbero su Tutto Rally + fosse la cartina LAC del 2000 di cui la parte attrice lamentava la pubblicazione abusiva, com'era evidente dal confronto fra il documento 5 di parte attrice e i successivi documenti 12, 13, 14, che evidenziavano in modo incontrovertibile trattarsi di due cartine diverse; di non aver mai pubblicato sul proprio sito Internet cartine delle provincia di Torino ma solo della provincia di Cuneo; che l'attrice non era legittimata attivamente poiché i diritti d'autore competevano esclusivamente alle persone fisiche e quindi all'originario autore cartografo; che le domande da parte attrice erano in gran parte prescritte, con riferimento alla pubblicazione su Tutto Rally + sia della cartina di Cuneo nel settembre 2003, sia della cartina di Cuneo nel settembre del 2005, sia della cartina di Torino nell'ottobre del 2004, sia della cartina di Cuneo nel settembre 2005; che LAC aveva parzialmente rinunciato a indirizzi azionati con lettera del 3.10.2005; che le domande attore erano infondate per difetto di tutelabilità delle carte geografiche per cui era causa, che non sussisteva alcuna responsabilità di SRT in ordine alle pubblicazioni avvenute su Tutto Rally, che le pubblicazioni sul suo sito Internet non avevano alcuna finalità pubblicitaria ma esclusivo scopo informativo; che doveva escludersi qualsiasi violazione dei diritti morali d'autore; che la richiesta di danni da parte attrice era stata formulata in malafede, tenuto conto della richiesta avvenuta prima della causa di centinaia di euro; che non erano comunque risarcire i danni evitabili; che i criteri di determinazione del danno proposti da parte attrice erano palesemente eccessivi e infondati. pagina http://bit.ly/1i5itEI 5 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 Si è costituita in giudizio anche la convenuta Barbero, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. La convenuta Barbero ha sostenuto: che le inserzioni pubblicate sulla sua rivista costituivano esclusivamente una informativa per i lettori dedicata alle competizioni sportive in programma nel mese; che le carte geografiche indicate da parte attrice non erano tutelabili come opere dell'ingegno ai sensi della legge sul diritto d'autore per assenza del carattere creativo e per la mancanza di un'indicazione di riservatezza apposto sulle cartine con il conseguente difetto di condotta colpevole o dolosa; che semmai esclusivamente responsabile era la SRT che aveva diffuso le cartine attraverso il proprio sito Internet. Anche la Barbero ha opposto eccezione di prescrizione per le pubblicazioni avvenute negli anni 2003-2005 e ha contestato i criteri di liquidazione del danno proposti da LAC. Comunque, nel merito e in via subordinata, Barbero ha chiesto la condanna dell'altra convenuta SRT a manlevarla e tenerla dalle pretese risarcitorie dell’attrice. SRT ha eccepito l’inammissibilità di tale domanda in sede di prima udienza, per omessa attivazione del meccanismo di cui all’art. 269 c.p.c., nonché l’infondatezza nel merito. In prima udienza parte attrice ha proposto ulteriori domande volte a ottenere l’accertamento incidentale della rilevanza penale delle condotte delle convenute e l’accertamento dell’intervenuta modificazione altresì della cartina di Cuneo. Le convenute hanno a loro volta eccepito l’inammissibilità per novità di tali domande. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c., con ordinanza del 30.11.2011, il Giudice istruttore ha motivatamente disatteso le richieste istruttorie di prova orale e ha disposto C.t.u. al fine di verificare se le cartine pubblicate su TuttoRally+ fossero riproduzione delle carte LAC e di rilevare le eventuali modifiche apportate. A tal fine è stato formulato il seguente quesito: “ Dica il C.t.u., esaminati atti e documenti, sentite le parti e i rispettivi Consulenti, acquisite opportune informazioni e esperito ogni necessario accertamento tecnico, eventualmente avvalendosi di ausiliari di sua fiducia; se le cartine geografiche pubblicate sulla rivista Tuttorally per cui è causa siano o meno il frutto di una riproduzione, totale o parziale, delle carte geografiche LAC per le quali viene invocata tutela; rilevi le eventuali modifiche apportate, valutandone la consistenza, le tecniche e gli strumenti di esecuzione.” Con relazione depositata il 6.6.2012, il C.t.u. geom. Gianluca Peroglio, ha concluso affermando che le cartine geografiche pubblicate su TuttoRally+ erano “il frutto di elaborazione delle carte geografiche prodotte dalla Società LAC”. Il processo è stato interrotto all’udienza del 20.6.2012 per sopravvenuto fallimento della Point s.p.a. in liquidazione (nuova denominazione di Barbero Editori) ed è stato quindi riassunto dalla LAC nei confronti del Fallimento, oltre che di SRT. In particolare il Fallimento Point si è costituito, concludendo per l’improcedibilità della domanda attorea e, in subordine, per il rigetto della medesima, senza riproporre la domanda subordinata di manleva nei confronti di SRT. Precisate le conclusioni, all’udienza del 13.2.2013 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali. La richiesta di discussione orale, in un primo avanzata da SRT, è stata successivamente rinunciata. MOTIVI DELLA DECISIONE SOMMARIO pagina http://bit.ly/1i5itEI 6 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 § 1. Le domande rivolte verso la parte convenuta in riassunzione Fallimento Point s.r.l. In via preliminare processuale il Collegio deve affrontare l’eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta in riassunzione Fallimento Point s.r.l. in ordine alle domande nei suoi confronti rivolte dalla LAC dopo la riassunzione del giudizio in seguito al fallimento della originaria convenuta Barbero. Il Fallimento Point s.p.a in liquidazione – già Barbero Group s.p.a. - citato in riassunzione da LAC ha infatti eccepito l’improcedibilità dell’azione nei suoi confronti esperita, invocando la regola (ex art.52, comma 2, legge fall.) che esige l’accertamento dei crediti verso una procedura fallimentare secondo le modalità di cui all’art.93 e segg. l.fall. (ossia mediante insinuazione ed eventuale opposizione allo stato passivo). E’ bene precisare che le conclusioni rassegnate e precisate da parte attrice contengono sempre il riferimento alla denominazione dell’originario convenuto (ossia la Barbero Editori Group); solo in comparsa conclusionale la LAC ha “aggiornato” tali conclusioni, dirigendole verso la procedura fallimentare. Il Collegio ravvisa peraltro al proposito solo un errore materiale, avendo parte attrice mostrato chiaramente di voler riassumere la controversia verso il Fallimento; per altro verso, il Fallimento Point ha ampiamente accettato il contraddittorio, ritenendo che le domande fossero effettivamente contro di lui dirette sia pure per proporre le proprie conseguenti ( e dirimenti) eccezioni. Giova infatti precisare che l’attrice ha chiesto nei confronti dell’originaria Barbero- e quindi riproposto in riassunzione verso il Fallimento Point- un complesso di domande, in parte di accertamento (dei propri diritti d’autore e della loro avvenuta violazione) e in parte di condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non, da fatto illecito (o in subordine per ingiusto arricchimento). Tali domande sono devolute di regola alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, ora sezione specializzata in materia di impresa. pagina http://bit.ly/1i5itEI 7 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 § 1. Le domande rivolte verso la parte convenuta in riassunzione Fallimento Point s.r.l. § 2. La domanda di manleva di Barbero verso SRT. § 3. Le difese di parte convenuta SRT § 4. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva: diritti patrimoniali d’autore, in astratto. § 5. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva: diritti patrimoniali d’autore, in concreto. § 6. La legittimazione attiva: il diritto morale d’autore. § 7. L’eccezione di prescrizione. § 8. L’eccezione di rinuncia. § 9. La sussistenza del requisito della creatività e conseguentemente della tutelabilità come opera dell’ingegno: in astratto. § 10. La sussistenza del requisito della creatività e conseguentemente della tutelabilità come opera dell’ingegno: in concreto. § 11. La sussistenza della violazione. § 13. L’entità dei danni: danni non patrimoniali. § 14. La domanda di accertamento incidentale di reato. § 15. La quantificazione dei danni patrimoniali. § 16. Il danno emergente. § 17. La domanda subordinata di LAC. § 18. L’aggravamento del danno. § 19. L’azione di arricchimento sine causa. § 20. La domanda di manleva di Barbero Editori Group. § 21. La domanda inibitoria. § 22. La richiesta di pubblicazione della sentenza. § 23. Le spese processuali. Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 1 Cassazione civile, sez. lav., 2.8.2011, n. 1686, cfr anche Cass.civ 24.11.2011 n.24847; 5.8.2011 n.17035; Cass.civ. sez.lav. 29.3.2011 n.7129; Cassazione civile, sez. III, 26.06.2012, n. 10640; Cassazione civile, sez. lav., 11.10.2012, n. 17327 2 Cass.civ. 24.11.2011 n.24847; 21.11.2008 n.27679; 9.3.2010 n.5662; 17.12.1999 n.14231. pagina http://bit.ly/1i5itEI 8 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 L’art.52, comma 2, legge fall.re esige però che dopo la dichiarazione di fallimento, ogni credito debba essere accertato secondo le disposizioni di cui al Capo V della legge fall.re (ossia mediante insinuazione ed eventuale opposizione allo stato passivo). Tale norma non attiene, secondo la giurisprudenza, alla competenza, ma al rito e configura una eccezione preliminare litis-impediente: “Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda litis ingressus impediens, concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa.1”. La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che l’improcedibilità attenga anche alla domanda di mero accertamento del credito e non solo a quella di condanna che presuppone il preventivo accertamento2. Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 pagina http://bit.ly/1i5itEI 9 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Parte attrice ha completamente ignorato le stringenti e condivisibili argomentazioni della difesa del fallimento, astenendosi semplicemente dal replicarvi, tanto in comparsa conclusionale, quanto in memoria di replica. Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 Non resta quindi al Collegio che sancire l’eccepita improcedibilità. § 3. Le difese di parte convenuta SRT SRT ha provveduto a riepilogare schematicamente in comparsa conclusionale le sue difese finalizzate a ottenere il rigetto delle domande attoree. SRT assume: in via preliminare, LAC non sarebbe attivamente legittimata a far valere i diritti d’autore vantati: né i diritti patrimoniali, non avendo allegato e provato chi fosse il creatore dell’opera e come da questo essa abbia acquisito i diritti a titolo derivativo, né tantomeno i diritti morali, di cui una società di capitali non potrebbe essere titolare; sempre in via preliminare, le domande relative alle cartine di Cuneo pubblicate sui numeri TuttoRally+ di settembre 2003 e settembre 2005 e alle cartine di Torino pubblicate sui numeri di TuttoRally+ di ottobre 2004 e settembre 2005 sarebbero prescritte; ancora in via preliminare, LAC avrebbe rinunziato per iscritto ad ogni diritto relativo alle medesime cartine pubblicate su TuttoRally+ prima dell’ottobre 2005; nel merito, le domande sarebbero infondate in quanto le mappe pubblicate su TuttoRally+ e sul sito internet di Sport Rally, pur simili, non riprodurrebbero le cartine LAC, le quali peraltro difetterebbero del requisito di creatività e non sarebbero tutelate dalla legge sul diritto d’autore; Sport Rally sarebbe comunque totalmente estranea alla pubblicazione delle cartine su TuttoRally+, di cui sarebbe esclusivamente responsabile Barbero; non sarebbero comunque configurabili danni non patrimoniali e gli ipotetici (e denegati) danni patrimoniali risarcibili sarebbero stati quantificati in mala fede da parte attrice, in misura abnorme e secondo criteri errati, irragionevoli e arbitrari; non sarebbero, in ogni caso, risarcibili ex art. 1227.2 c.c. i danni che LAC avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, e, pertanto, tutti i danni derivanti dalle pubblicazioni a partire da settembre 2004; l’azione subordinata di arricchimento senza causa sarebbe stata abbandonata e rinunziata e sarebbe in ogni caso inammissibile e infondata. § 4. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva: diritti patrimoniali d’autore, in astratto. SRT ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di LAC a far valere i diritti d’autore vantati. In primo luogo, SRT contesta la legittimazione di LAC a far valere i diritti patrimoniali, non avendo essa allegato e provato chi fosse il creatore dell’opera e come da costui abbia acquisito i diritti a titolo derivativo. In linea generale, il diritto patrimoniale d’autore ben può competere anche a una persona giuridica o a un Ente, come confermano implicitamente varie disposizioni della legge n. 633 del 1941 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, semplicemente l.d.a.) come gli artt.11, 12 bis, 12 ter, 88. pagina http://bit.ly/1i5itEI 10 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 § 2. La domanda di manleva di Barbero verso SRT. Il Fallimento Point dopo la riassunzione e comunque nelle proprie conclusioni definitive non ha riproposto la domanda subordinata di manleva in origine avanzata da Barbero verso l’altra convenuta SRT. Non vi è luogo quindi a provvedere sul punto (e conseguentemente resta assorbita l’eccezione di rito al riguardo sollevata). Del resto gli artt.107 e segg l.d.a. disciplinano la possibilità di trasmissione a titolo derivativo dei diritti di autore, senza frapporre limiti soggettivi in ordine alla natura del soggetto acquirente. E’ pur vero che il titolo d’acquisto – a titolo originario - del diritto d’autore, ossia la creazione dell’opera dell’ingegno presuppone normalmente una persona fisica (o un gruppo di persone) ideatrice. E’ altrettanto vero però che gli art.12 bis e 12 ter l.d.a. prevedono un principio di acquisizione automatica, salvo patto contrario, da parte del datore di lavoro del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno create nell’espletamento delle proprie mansioni dal lavoratore dipendente, secondo uno schema logico analogo a quello contenuto nell’art.64 C.p.i,. quanto alle invenzioni industriali. La dottrina prevalente ritiene che le opere create dal lavoratore dipendente nello svolgimento di un rapporto lavorativo alle dipendenze di un imprenditore appartengano a quest’ultimo3, nel rispetto di un paradigma unitario che attribuisce al datore di lavoro l’iniziativa e il rischio economico e al dipendente autore un corrispettivo economico per il proprio sforzo intellettuale. Ciò – beninteso - vale ovviamente per i diritti patrimoniali, assoggettati a piena libertà di circolazione, ma non per i diritti morali, indisponibili, che rimangono nella sfera del soggetto creatore. E’ pur vero che la l.d.a. regolamenta espressamente solo alcune ipotesi tipiche di opera creata da un lavoratore subordinato (software, banche dati, design, film ed opere collettive), agli artt. 12 bis, 12 ter, 45) senza ospitare una norma generale al riguardo. Tuttavia la prevalente dottrina ha messo in luce che il nostro ordinamento conosce una pluralità di fonti normative nella materia dei diritti di proprietà intellettuale che riflettono il principio generale “lavoristico” che attribuisce al datore l’acquisto dei risultati del lavoro svolto dal dipendente senza necessità di un atto specifico di trasferimento, quale effetto naturale e derogabile del contratto, con la contro-tutela per il lavoratore, rappresentata dalla ritenzione inderogabile del diritto morale e dalla congrua remunerazione della prestazione compiuta. La dottrina ravvisa espressione del principio citato in tutta una serie di variegate disposizioni normative: art.3, comma 2 Dir.CE 87/54 (topografie semiconduttori), art.2, comma 3 Dir.CE91/250 (software), art.11, comma 4, Reg. CE 94/2100 (varietà vegetali), art.14, comma 3 Reg.02/6 (disegni e modelli comunitari), art.12 bis e ter l.d.a. (software, banche dati e design), art.88 l.d.a., art.64 c.p.i., art.4 legge 13.5.1985 n.190 (riconoscimento giuridico quadri), art.3, lett.b, d.lgs. 3.11.1998 n.455 (novità vegetali). Pertanto, come autorevolmente ritenuto, non vi sono ragioni di escludere l’operazione di interpretazione analogica che attribuisce i diritti di utilizzazione economica al soggetto che ha assunto l’iniziativa e ha sopportato i costi economici della creazione dell’opera; in tal modo vengono adeguatamente remunerati gli investimenti e i rischi assunti dall’imprenditore sulla base di una regola speciale (ma non eccezionale) e vengono altresì prevenute discriminazioni di trattamento fra categorie di lavoratori/autori, in relazione alle caratteristiche dell’opera; resta infine così scongiurato il rischio di una lesione del principio di eguaglianza di cui all’art.3 Cost. Al riguardo, in giurisprudenza merita menzione Cass.civ. 12089 del 1°.7.2004, secondo la quale “I diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, realizzata dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spettano al datore, in forza del contratto di lavoro e pur in mancanza di stipulazione del contratto di edizione; salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente, anche in sede collettiva, con onere della prova a carico del lavoratore.” Im particolare in tale sentenza si legge “Quanto al primo aspetto sembra corretta l'opinione secondo cui, da un complesso di norme presenti nel nostro ordinamento è enucleabile un principio generale in base al quale l'imprenditore acquista direttamente i risultati del lavoro del dipendente, senza necessità di alcun atto di trasferimento, e come effetto naturale del contratto di lavoro subordinato. Questo principio - esplicito nell'ambito 3 Poco importa se a titolo originario ovvero a titolo derivativo, seppur ipso jure, come si discute in dottrina. pagina http://bit.ly/1i5itEI 11 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 § 5. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva: diritti patrimoniali d’autore, in concreto. Tanto premesso in linea generale, occorre ora stabilire se la parte attrice abbia adeguatamente dimostrato in giudizio la titolarità dei diritti patrimoniali d’autore sulle cartine geografiche poste a fondamento della domanda e quindi che le stesse siano state create dai suoi dipendenti nell’espletamento del rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze. Il Tribunale concede alla puntigliosa difesa della convenuta SRT (che ha diffusamente argomentato al riguardo alle pagine 9-11 della comparsa conclusionale) che la parte attrice non ha fornito una prova rigorosa e incontrovertibile di tali fatti storici e in particolare non ha provato in modo diretto e preciso chi sia stata la persona fisica ideatrice delle cartine e il preciso titolo di acquisto dei diritti da costui. E tuttavia, almeno sotto il profilo presuntivo, sussistono secondo il Tribunale sufficienti elementi gravi, precisi e concordanti ex art.2729 c.c. che autorizzano a inferire il fatto ignoto, ossia la creazione delle cartine in questione da parte di uno o più dipendenti di LAC nel corso del rapporto di lavoro, dai fatti noti, ossia: LAC é una impresa specializzata nella produzione cartografica (circostanza non contestata e documentalmente provata), la stessa si avvale di dipendenti per la propria attività imprenditoriale (circostanza non contestata e documentalmente provata: doc.59), le due cartine delle province di Torino e di Cuneo sono pacificamente prodotte e distribuite da LAC, come risulta dai cataloghi generali di cui al prodotto doc.2 di parte attrice; pagina http://bit.ly/1i5itEI 12 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 della disciplina brevettuale la quale, come già avvertito non è invocabile direttamente nel caso che ne occupa - trova ripetuti riscontri nell'ambito più proprio del diritto di autore per la presenza di una serie di norme puntuali quali l'art. 12bis già citato, gli artt. 7 e 38 in materia di opere collettive, riviste e giornali, gli artt. 45 e 46 per le opere cinematografiche, e l'art. 88 riguardanti le opere fotografiche, norme tutte ispirate alla medesima ratio connessa all'esigenza di riconoscere i diritti di utilizzazione economica a chi abbia organizzato il lavoro intellettuale, coordinato la prestazione e sostenuto i costi. La tesi - propugnata da una dottrina classica ed autorevole dell'acquisto da parte dell'impresa quale effetto, e nei limiti, del contralto di lavoro e non già quale risultato di un presunto atto traslativo consente in particolare di escludere l'applicabilità dell'art. 110 della legge del 1941 che richiede la forma scritta ad probationem per il trasferimento dei diritti patrimoniali sulla creazione. Deve dunque avvertirsi che, affinché il principio lavoristico possa prevalere sulla regola generale consacrata nell'art. 2576 c.c. e nell'art. 6 della legge d'autore, l'interprete è tenuto a verificare in modo rigoroso l'esistenza di uno stretto nesso di causalità fra l'attività dovuta e la creazione realizzata, accertando che questa costituisca l'esito programmato della prima. Peraltro, qualora risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico risultato (la realizzazione di un bene immateriale, appunto) considerato come la ragione stessa del rapporto, la conseguenza è quella della totale attribuzione dei diritti patrimoniali al datore di lavoro. Ne deriva che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a dover provare quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall'accordo, dal comportamento delle stesse, o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali.” Inoltre : “Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. n. 633 del 1941, l'opera fotografica, inclusa nella elencazione di cui al d.P.R. n. 19 del 1979 (art. 2), gode della piena protezione accordata dalla legge stessa qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela (di cui ai successivi art. 87 ss.) in tema di diritti connessi a quello di autore quando rivesta le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti. In tema di diritti allo sfruttamento esclusivo della fotografia, peraltro, qualora questa risulti realizzata nel corso ed in adempimento di un rapporto di lavoro, essi appartengono, salvo patto contrario, non al fotografo, ma al datore di lavoro.”(Cassazione civile, sez. I, 7 5.1998, n. 4606) Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 le cartine riportano la scritta “Litografica Artistica Cartografica Firenze” e la frase “Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa carta può esser riprodotta….. senza autorizzazione scritta dell’Editore”; le cartine recano indicazione della comunicazione della loro pubblicazione al Tribunale di Firenze. E’ quindi possibile, ma decisamente improbabile, che le cartine in questione siano state elaborate da un soggetto diverso da un dipendente di LAC o da un dipendente che avesse stipulato una clausola derogativa per riservarsi il diritto d’autore sulle proprie elaborazioni, come fantasiosamente argomenta la parte convenuta. La regola presuntiva consente pertanto alla parte attrice di soddisfare il proprio onere probatorio secondo il principio dell’ id quod plerumque accidit. § 7. L’eccezione di prescrizione. SRT, sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione (quinquennale ex art.2947 c.c.) delle domande attoree relative alle cartine di Cuneo pubblicate sui numeri TuttoRally+ di settembre 2003 e settembre 2005 e alle cartine di Torino pubblicate sui numeri di TuttoRally+ di ottobre 2004 e settembre 2005. L’argomento è trattato alla pagina 12 della conclusionale SRT: 1. per la cartina di Cuneo pubblicata su TuttoRally+ di settembre 2003 perché manca una lettera interruttiva prima di quella del 18.2.2010 (doc.19 attrice); 2. per la cartina di Cuneo pubblicata su TuttoRally+ di settembre 2005 le lettere 3.10.2005, 14..11.2005 e 18.2.2010 (doc.15 bis-16-19 attrice) sono ininfluenti a fini interruttivi perché l’attrice aveva chiesto il pagamento di diritti e non il risarcimento del danno; 3. per le cartine di Torino pubblicate sui numeri di TuttoRally+ di ottobre 2004 e settembre 2005, la citazione introduttiva 16.12.2010 è chiaramente fuori termine. E’ fondata l’eccezione di prescrizione quanto alle domande relative alla pubblicazione della cartina di Cuneo su Tutto Rally+ del settembre 2003. pagina http://bit.ly/1i5itEI 13 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 § 6. La legittimazione attiva: il diritto morale d’autore. Parte convenuta contesta anche la legittimazione attiva dell’attrice LAC quanto all’esercizio dei diritti morali, assumendo che una società di capitali non potrebbe esserne titolare. Tutte le argomentazioni sopra esposte confermano la correttezza della tesi: poiché parte attrice assume e riconosce che le cartine sono state elaborate da suoi dipendenti (poco importa quali) nell’ambito del rapporto di lavoro, il diritto morale d’autore, inderogabilmente intrasferibile – a differenza dei diritti patrimoniali di sfruttamento - non le può competere neppure astrattamente. Le osservazioni proposte da parte attrice in comparsa conclusionale (pag.12), imperniate sull’astratta ammissibilità dei diritti all’identità personale e all’immagine in capo alle persone giuridiche e alla risarcibilità del danno non patrimoniale da esse subito non sono affatto pertinenti. Valga il vero: una cosa è l’ammissibilità di un pregiudizio non patrimoniale (conseguente alla violazione dei diritti patrimoniali d’autore) risarcibile (ex art.2059 c.c. e 158 l.d.a. o, se si vuole, sul presupposto del carattere di reato della condotta illecita ex art. 185 c.p. e 171 l.d.a.), una cosa ben diversa è la possibilità per il datore di lavoro, titolare del diritto patrimoniale d’autore sulle opere dell’ingegno elaborate dai suoi dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, di far valere il diritto morale d’autore, in palese difetto della legittimazione attiva ad causam. Gli assunti di parte attrice nascono da una confusione concettuale fra il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla violazione dei diritti patrimoniali e il pregiudizio, anche non patrimoniale, scaturente dalla violazione del diritto morale d’autore. Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 La lettera 18.2.2010 (doc.19 attrice) è stata inviata quando la prescrizione era già da tempo maturata; nella lettera si accenna a una missiva del 23.9.2003, che peraltro non risulta prodotta in giudizio. L’eccezione non può essere accolta quanto alla pubblicazione della cartina di Cuneo su Tutto Rally+ del settembre 2005, poiché il corso della prescrizione è stato utilmente interrotto ai sensi dell’art.2943 c.c. con le lettere 3.10.2005, 14.11.2005 e 18.2.2010 (docc.15 bis – 16-19), con cui la LAC ha chiaramente lamentato il carattere indebito del comportamento tenuto con la pubblicazione della cartina e preteso la sua riparazione, mentre la distinzione formulata da parte di SRT fra richiesta di pagamento di diritti e di risarcimento del danno suona chiaramente cavillosa, tanto più che l’attrice chiedeva il pagamento dei compensi in assenza di una rapporto contrattuale quale misura del suo ristoro per l’avvenuta pubblicazione non preventivamente autorizzata, secondo un parametro liquidatorio del resto previsto dalla legge (art. 158, comma 2, terza parte, l.d.a.). Quanto alla pubblicazione della cartina di Torino su Tutto Rally+ del settembre, rectius ottobre, 2004 e del settembre 2005, il discorso va diversificato; quanto alla prima effettivamente non esiste la prova di un atto interruttivo anteriore alla citazione; quanto alla seconda, la prescrizione è stata utilmente interrotta con la lettera del 14.12.2005, ricevuta il 3.1.2006 (cfr doc.17 attrice), che reca solo l’erroneo riferimento al numero di novembre e non di ottobre di Tutto Rally +. L’eccezione di prescrizione va quindi accolta quanto alle pubblicazioni della cartina di Cuneo pubblicata su TuttoRally+ di settembre 2003 e della cartina di Torino pubblicata sul numero di ottobre 2004. § 9. La sussistenza del requisito della creatività e conseguentemente della tutelabilità come opera dell’ingegno: in astratto. Secondo SRT le cartine in questione difettano del requisito di creatività e non sono pertanto tutelabili dalla legge sul diritto d’autore. L’art.1 della l.d.a. protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne siano la forma o il modo di espressione. L’opinione di gran lunga prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, è che l’esemplificazione contenuta nell’art.1 sopra citato, come l’elenco di cui al successivo art.2, abbia un carattere meramente esemplificativo. Poiché la legge, pur non definendo esplicitamente la nozione di opera protetta dal diritto d’autore mette l’accento sull’esigenza di una espressione esterna di una idea creativa, si discute sull’ambito di estrinsecazione dell’opera suscettibile di protezione. Da alcuni si esige che la creazione sia idonea a soddisfare interessi culturali o artistici del pubblico, da altri (che pongono in rilievo la tutelabilità di opere in cui i valori funzionali si sovrappongono a quelli estetici, quali le opere di architettura, i programmi di elaboratore, i disegni industriali, le banche dati la destinazione dell’opera a comunicare a terzi un con tenuto informativo (fatti, pagina http://bit.ly/1i5itEI 14 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 § 8. L’eccezione di rinuncia. Ancora in via preliminare, SRT sostiene che LAC avrebbe rinunziato per iscritto a ogni diritto relativo alle medesime cartine pubblicate su TuttoRally+ prima dell’ottobre 2005. Non è condivisibile tale tesi che vede nella lettera 3.10.2005 (doc.15 bis attrice) una rinuncia – tantomeno inequivoca - a ogni diritto relativo alle pubblicazioni delle cartine avvenute prima di tale data (cartine Cuneo settembre 2003 e 2005 e Torino settembre 2004 e 2005). LAC scrivendo “per i prodotti già realizzati non è possibile intervenire” si riferisce alla richiesta di riportate fonte e numero di autorizzazione concesso su ogni realizzazione e ovviamente riconosce che factum infectum fieri nequit; al contempo insiste per la riparazione pecuniaria, contemporaneamente chiede di provvedere per il futuro richiedendo e pagando le licenze d’uso. conoscenze, idee, opinioni, sentimenti), altri ancora invece reputano che il minimo comune denominatore delle opere dell’ingegno debba essere individuato nel requisito della creatività. Vi è quindi da chiedersi se l’opera con finalità c.d. “utilitaria” sia suscettibile di protezione ai sensi della legge del diritto d’autore. Il concetto di opera con finalità utilitaria può essere definito in relazione agli scopi dell’elaborazione umana; l’opera con finalità utilitaria persegue infatti uno scopo pratico e concreto, diverso da quello volto semplicemente a estrinsecare esternamente il frutto dell’ingegno umano. Tale precisazione è necessaria ma non sufficiente; la connotazione dell’aggettivo “utilitario” porta con sé un’ ulteriore valenza, legata all’idea di esclusione. Il fine utilitario è quello in cui solamente lo scopo pratico viene perseguito dall’autore dell’elaborazione, con esclusione di ogni altro scopo. Il Grande Dizionario Illustrato della Lingua Italiana Gabrielli, Milano 1989, definisce l’aggettivo “utilitario” come “che concerne la sola utilità di una cosa, che mira solo all’utile, al vantaggioso.” Analogamente il Dizionario della Lingua Italiana Devoto Oli, indica “concepito in funzione precipua dell’utilità”. Da tali premesse discende che la prima concezione dell’opera dell’ingegno sopra richiamata esclude radicalmente la tutelabilità di una opera utilitaria, priva di rilevanza culturale o artistica; la seconda concezione, impostata sul messaggio informativo, parrebbe almeno di regola consentirla; la terza concezione, prevalente e preferibile, ammette la protezione nella misura in cui il perseguimento dello scopo pratico, esclusivo o quasi esclusivo, si accompagni ad un adeguato tasso di creatività della forma espressiva, svincolato dalla necessità del perseguimento del vantaggio pratico perseguito. La giurisprudenza si è occupata in varie occasioni del tema della tutelabilità delle cartine geografiche come opere dell’ingegno. Il Tribunale di Monza con pronuncia del 15.5.20004 ha ritenuto suscettibili di tutela le cartine geografiche e le illustrazioni contenute in una guida turistica, affermando che il carattere creativo nelle cartine in esame non poteva essere escluso per la loro natura funzionale, tenuto conto della recente evoluzione del diritto d'autore, caratterizzata dall'inserimento nella relativa legislazione di svariate creazioni finalizzate all'assolvimento di compiti pratici e dell’attenuazione del requisito della creatività sulla scorta di una tendenza interpretativa affine a quella degli ordinamenti di common law. Nello stesso senso si è espresso il Tribunale Milano sia in data 30.6.20045 in una fattispecie relativa a una carta stradale, richiedendo che la carta fosse caratterizzata da un adeguato grado di creatività, tale da differenziarla dalle altre carte in commercio, sia in data 28.2.20046, ritenendo costituire violazione del diritto di autore la riproduzione di carte stradali tratte da una pubblicazione su di un pieghevole. La pronuncia della Corte di Appello di Torino del 7.4.20067, apparentemente di segno contrario, è stata basata sulla mancanza di un adeguato grado di originalità della rappresentazione; la Corte ha riconosciuto astrattamente la tutelabilità di una grafica di natura tecnica, relativa ad una mappa cittadina e annesso stradario, purché qualificata da un valore creativo aggiunto manifestato in una scelta sistematico-organizzativa originale, ma l’ha esclusa in concreto in considerazione della natura di semplice rilevazione dello stato dei luoghi da parte dell’autore. La pronuncia evoca astrattamente anche l’applicabilità della normativa sulle banche dati ex banche dati, ex art. 1, n. 2, 4 RDI 2002, I, 304 AIDA 1 2005, 1037; cfr altresì Pretura Reggio Emilia 17.8.1995, AIDA 1996,403; Trib. Milano 4.7.1955, Giur.it.1955, I, 2,71. si veda altresì Tribunale Cagliari 28.11.2003, Riv.Giur.Sarda 2004, 825 con riferimento ad una guida escursionistica che descriveva un itinerario in modo originale. Cfr altresì recentemente Tribunale Torino, Sezione specializzata PI 27.1.2012, Istituto geografico Centrale – Bauducco, inedita. 6 DI 2004, 394. 7 AIDA 2007, 815; DA 2007, 126. 5 pagina http://bit.ly/1i5itEI 15 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 § 10. La sussistenza del requisito della creatività e conseguentemente della tutelabilità come opera dell’ingegno: in concreto. Nella fattispecie a giudizio il Tribunale ( che si è riservato la valutazione autonoma e diretta del requisito, non delegandola, almeno in prima istanza, all’esame peritale) ritiene fondata l’affermazione di parte attrice circa il carattere originale e creativo delle sue carte topografiche, come si evince dal confronto realizzato: nel doc.62 (e subalterni) di parte attrice fra la carta stradale prov. Cuneo (doc.4) con la tavola 27 del Grande Atlante Stradale Touring Italiano nonché con la carta stradale di FMB Bologna, nel doc.63 (e subalterni) di parte attrice fra la carta stradale prov. Torino (doc.5) con la tavola 21 del Grande Atlante Stradale Touring Italiano nonché con la carta stradale di FMB Bologna, nel doc.64 di parte attrice fra la carta stradale prov. Cuneo (doc.4) con la tavola 27 del Grande Atlante Stradale Touring Italiano. Effettivamente, come sottolinea la parte attrice, vi è una notevole differenza negli elementi cromatici, nelle sfumature , nel rilievo conferito alle valli, nell’impatto visivo, nella collocazione della toponomastica, nella magliatura e nella grafica delle strade, nella simbologia (cfr docc.65 e 66), nella collocazione della legenda, il che vale a conferire alle opere in questione un coefficiente di apprezzabile creatività e con esso la dignità di opera dell’ingegno umano, meritevole di protezione giuridica ai sensi dell’art.1 l.d.a. § 11. La sussistenza della violazione. SRT, nel merito, sostiene l’infondatezza delle domande attoree in quanto le mappe pubblicate su TuttoRally+ e sul sito internet di Sport Rally, sarebbero solamente simili alle cartine LAC, ma non le riprodurrebbero. SRT sostiene (§ 7.1., pag.20-24 conclusionale) che la cartina della provincia di Torino pubblicata da Tutto Rally+ non è la cartina edita da LAC (doc.5 attoreo), sottolineando le molteplici differenze e contestando la tesi avversaria, in parte condivisa dal C.t.u., circa l’esecuzione di una sorta di collage per raffigurare la zona a cavallo fra le due province di Torino e Cuneo; 8 9 AIDA, 2008, 738. Firmata a Parigi il 9.9.1986, il cui testo da ultimo è stato riveduto il 24.7.1971 e ratificato con legge 20.6.1978 n.399. pagina http://bit.ly/1i5itEI 16 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 l.a., nella misura in cui “per la scelta o la disposizione del materiale” costituiscano una creazione intellettuale dell'autore. Il Tribunale di Catania, in data 1.10.20078 ha ricondotto le carte geografiche fra le opere dell’ingegno a patto di presentare caratteri di creatività e originalità dipendenti da una originale rielaborazione degli elementi presenti sul territorio e di peculiari indicazioni. In dottrina è stato segnalato altresì che le cartine geografiche sono espressamente menzionate nell'elenco delle opere protette previsto dall'art. 2.1 della Convenzione di Berna 9 che menziona “le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, l’architettura e alla scienza” Occorre quindi, secondo la prevalente opinione, attribuire rilievo all’obiettivo perseguito dall’autore, escludendo la tutelabilità di una semplice riproduzione del dato geografico, in difetto del carattere creativo, e riconoscendo invece la proteggibilità di una rappresentazione più fantasiosa e/o elaborata del luogo, ravvisabile nelle carte a uso turistico, finalizzate ad orientare i percorsi del viaggiatore, nelle quali il contributo originale scaturisce dalla combinazione del dato geografico con ulteriori elementi, ovvero nella discrezionalità dalla scelta degli elementi da raffigurare e di quelli da ignorare, sia nell’elaborazione di modalità personali e distintive di rappresentazione dei particolari selezionati. analogamente (§ 8, pag.30-31 conclusionale), SRT contesta l’identità delle cartine anche per quanto riguarda quella della provincia di Cuneo. Tale linea difensiva non può essere accolta, sia in punto di fatto, sia sotto il profilo tecnico. Il Tribunale ritiene infatti molto significativo che SRT, dopo aver ricevuto le prime contestazioni stragiudiziali di LAC non si sia affatto difesa negando semplicemente l’addebito, ossia dichiarando di non aver affatto riprodotto o elaborato le cartine LAC e magari spiegando la genesi del documento (autoprodotto o acquistato da terzi). Nella lettera-fax 21.11.2005 (doc.20 bis attrice), definita espressamente nel PS “nota ufficiale di risposta” alle missive 3.10.2005 e 14.11.2005 di LAC (relative alla cartina di Cuneo), riconosce di aver utilizzato uno spezzone di piantina stradale “ormai storico” perché inserito nel suo PC da diversi anni e periodicamente modificato e sostiene di averlo originariamente reperito in una biblioteca comunale (senza però precisare la fonte precisa);. In tale lettera SRT non adduce un titolo originario di produzione della cartina, ammette in sostanza di averla copiata da una fonte imprecisata e non contesta la corrispondenza fra la cartina LAC e quella da essa trasmessa a Tutto Rally+. Analogo è il tenore della lettera fax del 4.1.2006 (doc.21 attrice) e della lettera 1.3.2010 (doc.22); in quest’ultima missiva (rispondendo a contestazioni che riguardavano anche la cartina della provincia di Torino), SRT ammette espressamente di aver utilizzato cartine stradali recuperate nel reparto cartografico di una biblioteca comunale e di aver scannerizzato le cartine per poi tracciarvi le coordinate stradali del percorso di gara. In altri termini, SRT ha ammesso espressamente di aver copiato ed elaborato delle carte geografiche da altri create, senza negare espressamente che la carte elaborate fossero quelle di LAC che se ne doleva: altrimenti sarebbe stato logico e naturale affermare di aver scannerizzato le cartine del Touring Club o dell’Istituto Geografico Italiano o di chicchessia altro. Anche sotto il profilo tecnico le risultanze istruttorie non lasciano scampo alle tesi di SRT. Il C.t.u. geom. Peroglio nella sua ampia e motivata relazione, immune da vizi logici e scientifici, dopo aver analizzato le cartine geografiche pubblicate sulla rivista Tuttorally+, così come prodotte in estratto dalla parte attrice quali docc. da 6 bis a 14, ha concluso ritenendo le stesse il frutto di elaborazione delle carte geografiche prodotte dalla LAC relative alle Province di Torino e Cuneo per cui è causa e ha provveduto ad evidenziare le modifiche apportate alle carte geografiche di produzione LAC, con particolare riferimento alle colorazioni (sfumi dei rilievi e dei corsi d’acqua), ai font di scrittura, alla maglia stradale ed all’inserimento di didascalie. Il C.t.u. ha chiarito che “… l’elaborazione di una carta a colori, acquisita mediante scansione, può avvenire con l’impiego di un semplice programma di fotoritocco. Operando cromaticamente in scala di grigio con i contrasti, è possibile eliminare i “mezzi toni”, ottenendo come resa esclusivamente il tono del nero. Il risultato di questo procedimento consente di mantenere sull’immagine unicamente i contorni delle strade e dei centri abitati, oltre che le didascalie e le scritte in quanto contrassegnate in nero, mentre Scompare invece tutto ciò che è raffigurato con colori più tenui, quali i rilievi montuosi ed i corsi d’acqua.” Per quel che concerne le cartine della provincia di Torino, nella zona ricompresa fra Frossasco e Cardè, il C.t.u. ha concluso trattarsi di una elaborazione delle carte LAC di Torino e Cuneo, scansionate e successivamente elaborate con fotoritocco, in certi casi riproducendo i font di scrittura della cartina di Cuneo e in altri riscrivendo il nome della località (San Pietro Val Lemina). Il C.t.u. ha anche esaminato e confutato la varie critiche rivoltegli nelle note di osservazioni ex art.195 c.p.c. dal C.t.p. di SRT; merita menzione il passaggio con cui il C.t.u. ha ribadito che per ritoccare le carte geografiche acquisite mediante scansione basta utilizzare un programma di fotoritocco tipo ADOBE PhotoShop, GIMP, Photofiltre od altri innumerevoli in commercio (o scaricabili gratuitamente attraverso Internet), il cui uso è piuttosto elementare e non richiede particolari “conoscenze tecniche cartografiche”. Tenuto conto di tali convergenti premesse, non merita consenso lo sforzo argomentativo profuso in comparsa conclusionale da parte di SRT soprattutto con riferimento alla cartina di Torino, per pagina http://bit.ly/1i5itEI 17 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 § 12. L’estraneità alle pubblicazioni su Tutto Rally +. SRT diffusamente argomenta circa la sua totale estraneità alla pubblicazione delle cartine su TuttoRally+, di cui sarebbe esclusivamente responsabile la Barbero Group. Nel § 7.2. (pagg.25 e segg. Conclusionale) SRT sostiene che della pubblicazione de3lle cartine sulla rivista Tutto Rally+ deve rispondere solamente l’editore perché: l’iniziativa partiva sempre da Barbero che richiedeva ogni volta l’invio del programma e della mappa del percorso del rally; SRT non aveva alcuna certezza della successiva menzione del suo rally e della pubblicazione della cartina sulla rivista e in particolare non riceveva conferma/assicurazione della pubblicazione; non sempre la rivista pubblicava il percorso del rally; Barbero non ha mai chiesto a SRT se le cartine erano oggetto di diritti d’autore altrui e se SRT possedesse un’autorizzazione al loro uso e pubblicazione; In sintesi, secondo SRT, la decisione discrezionale di Barbero di pubblicare le cartine al di fuori della sua sfera di controllo, si pone come causa sopravvenuta, indipendente e autonoma, ex art. 41, comma 2, c.p. della pubblicazione dell'eventuale lesione dei diritti d'autore altrui in cui solo l'editore può ritenersi responsabile. SRT aggiunge ancora che la Barbero aveva sostenuto di non aver ricevuto le cartine geografiche direttamente da SRT ma di averle scaricate in autonomia dal sito Internet. Ciò innanzitutto non è esatto; è vero che a pagina 10 della comparsa costitutiva Barbero assume effettivamente di avere scaricato dal sito Internet il materiale, ma tale informazione va collegata con le indicazioni generali di cui alla pagina 5, laddove essa dichiara che l’apprensione del materiale informativo dai siti Internet degli organizzatori avveniva da parte sua previa autorizzazione dei medesimi. In ogni caso non stupisce che SRT proponga solo incidentalmente la precedente osservazione, poiché nella sua memoria istruttoria ex art: 183, comma 6, n.2, c.p.c. essa aveva formalmente dedotto a prova e quindi assunto, nei capi 1 e 2, che personale alle sue dipendenze curava l’invio del materiale richiesto alla Barbero Editori. Per giunta tali capitoli di prova non sono stati contestati da Barbero e pertanto sono stati ritenuti non controversi con l'ordinanza istruttoria del 30.11.2011. In punto di diritto i rilievi di SRT non sono affatto convincenti. pagina http://bit.ly/1i5itEI 18 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 evidenziare le incongruenze della ricostruzione peritale, in una prospettiva volta a delineare l’improbabilità delle operazioni di elaborazione e modifica induttivamente ricostruite dal Consulente dell’Ufficio. Così ragionando, la parte convenuta si dimentica, da un lato, di aver ammesso stragiudizialmente di aver scannerizzato e progressivamente elaborato delle cartine altrui se non proprio quelle LAC, come sopra ritenuto e motivato), reperite in una biblioteca comunale, dall’altro, e soprattutto che a fronte di una ricostruzione tecnica motivata e attendibile delle operazioni di elaborazione e ritocco e modifica da essa eseguite, non ha particolare importanza il comprendere il perché delle ridette operazioni e anzi dei dettagli di singole operazioni di modifica che possono avere le motivazioni più svariate, comunque tutte irrilevanti perché praticate abusivamente sul frutto dell’opera dell’ingegno altrui. Ancor meno plausibile suona l’argomentazione di SRT, allorché essa giunge, per la prima volta, a ipotizzare la riproduzione ed elaborazione delle cartine LAC da parte di una casa editrice terza, addirittura magari con il consenso di LAC: tutto ciò è frutto di una mera e indimostrata illazione, per giunta smentita e screditata dal fatto che tale tesi è stata introdotta per la prima volta nello scritto conclusionale e ancor più dal fatto che SRT, a partire dal più lontano scambio di note ufficiali del 2005, mai ha ritenuto di indicare la diversa fonte dei documenti cartografici a sue mani e la pubblica biblioteca e la precisa opera a cui avrebbe attinto. Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 § 13. L’entità dei danni: danni non patrimoniali. SRT sostiene, per un verso, che non sono comunque configurabili danni non patrimoniali e, per l’altro, che gli ipotetici (e denegati) danni patrimoniali risarcibili sono stati quantificati ex adverso in mala fede, in misura abnorme e secondo criteri errati, irragionevoli e arbitrari. Si è già accennato alla distinzione fra danno conseguente alla lesione del diritto morale d’autore (escluso per difetto di legittimazione attiva di LAC) e danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto patrimoniale d’autore, che LAC è legittimata a far valere per le ragioni sopra esposte (cfr § 6). Tanto premesso, va ricordato che secondo i principi fondamentali in materia, per i quali occorre far capo alle note sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell’11.11.2008 n.26972-26975, il danno non patrimoniale in caso di violazione del diritto patrimoniale d’autore è risarcibile a norma dell’art.2059 c.c., a prescindere dalla configurabilità nel comportamento dell’autore della violazione degli estremi di un fatto di reato (art.171 l.d.a.), incidentalmente accertato in sede civile, allo scopo di integrare la condizione della previsione legale di risarcibilità attraverso la “passerella” giuridica di cui all’art.185 c.p. (che, integrando la previsione di cui all’art.2059 c.c., sancisce in linea generale il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla commissione di un reato, punito dalla legge penale). pagina http://bit.ly/1i5itEI 19 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 E’ evidente - e neppure negato da SRT - il contributo causale oggettivo da essa posto in essere alla pubblicazione delle cartine, autorizzando la loro pubblicazione ed anzi, come essa stessa ha dedotto, trasmettendole alla Barbero. E’ evidente che si tratta di una conditio sine qua non dell’evento. E’ del tutto irrilevante – se non semmai nella logica di un riparto interno delle responsabilità, in questa sede inconferente - quali dei due soggetti che hanno causalmente concorso alla pubblicazione (ossia Barbero e SRT) abbia assunto l’iniziativa; anche se era Barbero a contattare l’addetta stampa di SRT e non viceversa (come per vero sembrerebbe più logico alla luce della distribuzione dell’interesse alla pubblicità dell’iniziativa) le azioni e le condotte dei due soggetti hanno causalmente concorso a determinare la pubblicazione e l’utilizzo contestato delle cartine. Poco importa altresì che Barbero non assicurasse la pubblicazione, né la confermasse; ciò è perfettamente normale visto che si tratta di una pubblicazione gratuita determinata da una convergenza di interessi dell’organizzatore della manifestazione e dell’editore specializzato del settore. Non per questo SRT, che ha realizzato la condotta materiale presupposto della pubblicazione, non ne deve concorsualmente rispondere. Ancor meno rileva – almeno per la responsabilità verso LAC - il fatto che Barbero non abbia verificato la titolarità dei diritti e i poteri di disporne in capo a SRT: SRT non può certo esonerarsi scaricando tutta la responsabilità sul soggetto da lei stessa indotto in errore, per aver questi operato senza la necessaria diligenza, quasi a rimproverargli di non averle impedito di commettere l’illecito, agendo più avvedutamente. L’invocazione dell’art.41, comma 2, c.p. è fuor di luogo: la decisione discrezionale di pubblicare le cartine non può dirsi avvenuta al di fuori della sfera del controllo di SRT e tantomeno concausa sopravvenuta di per sé idonea a determinare l’evento (con la conseguente interruzione giuridica del nesso causale), visto che SRT ha fornito consapevolmente a Barbero lo strumento per determinarlo, rappresentandosi e volendo la serie causale in realtà verificatasi. Non rileva quindi il fatto che Barbero avrebbe potuto decidere di interrompere la serie causale, cosa che non ha fatto; allo stesso modo risponde del delitto compiuto dall’autore materiale il soggetto che gli abbia fornito, a quello scopo, l’arma usata per commetterlo, per il solo fatto che la decisione finale di commettere il delitto è ovviamente appartenuta all’autore materiale della condotta lesiva. Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 § 14. La domanda di accertamento incidentale di reato. LAC con la sua prima memoria ex art.183 c.p.c. ha chiesto di “accertare e dichiarare che la condotta di Barbero Editori Group S.p.A. e di Sport Rally Team - attraverso la pubblicazione, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione e messa a disposizione del pubblico, anche on line, a terzi delle opere cartografiche della provincia di Torino (scala 1:150.000) e di Cuneo (scala 1:1500.000) realizzata da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. - integrano le fattispecie criminose di cui agli artt. 171 e seguenti della legge del 21 aprile 1941 n. 633 per le ragioni descritte nell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.” SRT ha eccepito trattarsi di domande nuova e inammissibile. Il Tribunale ritiene che la domanda, palesemente orientata a sostenere la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, sia nel nesso consequenziale, sia nella logica argomentativa che la innerva, costituisca una mera e consentita emendatio, tale da non disorientare l’avversa difesa con l’apertura di un nuovo tema di indagine. Tuttavia non sussiste l’interesse ad agire ex art.100 c.p.c. della parte attrice LAC all’accertamento incidentale della commissione di un fatto di reato da parte di SRT ( quanto al Fallimento valgono ovviamente le considerazioni di cui al § 1). L’unica e dichiarata ragione che giustifica la richiesta di accertamento incidentale da parte di LAC è la configurazione della legittimazione a richiedere in un caso previsto dalla legge (art.2059 c.c. e 185 c.p.) il risarcimento del danno non patrimoniale; come sopra osservato LAC non ha bisogno di tale accertamento perché in caso di violazione del diritto patrimoniale d’autore il pregiudizio non patrimoniale è ammissibile per espressa disposizioni di legge che soddisfa il requisito di espressa previsione legale di cui all’art.2059 c. (ossia l’art.158, comma 3, l.d.a.). § 15. La quantificazione dei danni patrimoniali. pagina http://bit.ly/1i5itEI 20 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Infatti l’art.158, comma 3, l.d.a. prevede espressamente, così soddisfacendo la condizione di previsione legale richiesta in via generale dall’art.2059 c.c. il risarcimento del danno non patrimoniale. Tanto premesso, ciò non significa che la parte istante possa esonerarsi dalla debita allegazione e prova anche presuntiva, del danno non patrimoniale: “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato: potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all'onere di allegazione della parte.”(Cassazione civile, sez. un., 11.11.2008, n. 26972). Siffatta allegazione nella presente controversia è totalmente mancata. In atto di citazione (pagina 28) LAC si è limitata a generiche considerazioni sull'ammissibilità del risarcimento del danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona giuridica, non connotati da rilevanza economica senza neppure prospettare il pregiudizio concreto alla sua sfera così rivendicata dal comportamento della controparte, per chiederne in termini automatici e apodittici una liquidazione percentuale rispetto al danno patrimoniale, priva di ogni concreto riferimento al pregiudizio patito, opportunamente descritto e identificato. Anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 l'attrice non ha integrato le proprie deduzioni limitandosi a spiegare nel paragrafo 9.2.2., pagina 22, le ragioni della configurabilità incidentale di un fatto di reato. Solo in comparsa conclusionale (pag.19) e quindi del tutto tardivamente parte attrice parla di un peggioramento della rappresentazione formale dei dati geografici e di un pregiudizio all'immagine della società conseguentemente arrecato. La deduzione è tardiva e comunque inconferente, quantomeno perché un pregiudizio all’immagine di LAC determinato dal peggioramento della qualità delle cartine presupporrebbe una indimostrata e neppur dedotta (e anzi radicalmente esclusa) riconducibilità nella pubblica opinione delle cartine edite da Tutto Rally+ alla società attrice. In via principale LAC chiede la condanna di SRT “a titolo di risarcimento danni patrimoniali per l’illecita stampa, pubblicazione, riproduzione, modificazione, distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico delle opere cartografiche per cui è causa, della somma da liquidarsi pari ad euro 22.352,30 (ventiduemilatrecentocinquantadue/30), ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, per le ragioni esposte nel paragrafo 14 dell’Atto di citazione e nella Memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, cod.proc.civ.” Parte attrice chiede il risarcimento del danno da lucro cessante con riferimento al criterio del prezzo del consenso (art.158, comma 2, parte terza) secondo il quale il giudice può liquidare tale danno in via forfettaria, avuto riguardo, quanto meno, all’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione. LAC ha indicato in € 4,80 il prezzo applicato (€ 1,20 al cm quadrato) aumentato per i 4 colori usati nell’editoria per realizzare la carta, ulteriormente maggiorato di una percentuale del 30% per il fatto che il consenso di LAC non è stato negoziato (cfr atto di citazione, pagg.26-27; memoria ex art.183/6 n.1, 18-19, ove viene introdotto un ulteriore elemento di comparazione ai prezzo praticati da alter case editrici). SRT (conclusionale, § 11.1) contesta di aver realizzato un profitto per l’utilizzo delle cartine e quindi ogni riferimento al criterio legale della c.d. “reversione degli utili”. L’assunto, secondo il Collegio, non è del tutto esatto, poiché, anche se SRT non ha ceduto a terzi le cartine a titolo oneroso e scopo di lucro, se ne è avvalsa per pubblicizzare o per far pubblicizzare a terzi le proprie iniziative, ricavando da ciò una oggettiva utilità; tale utilità è sicuramente insuscettibile di una agevole quantificazione in termini di utili perché è assai difficile determinare quanta parte dei corrispettivi di iscrizione ai rallies organizzati da SRT sia stata influenzata, e in che misura, dalla disponibilità delle cartine di cui si discute. Non è quindi possibile stabilire quali siano gli utili derivanti causalmente dalla violazione del diritto d’autore (come annota esattamente la difesa di SRT alla pagina 35 della sua conclusionale). Appare opportuno quindi riferirsi al criterio del prezzo del consenso, del resto proposto da entrambe le parti. Al proposito la convenuta SRT propone di riferirsi al prezzo ripetutamente richiesto per iscritto da LAC nella prodotta corrispondenza (doc. 15 bis , 17 e 19 di parte attrice), sia quanto alle cifre indicate, sia quanto alle condizioni contrattuali. Il criterio è del tutto ineccepibile poiché si riferisce a vere e proprie proposte contrattuali formulate dalla stessa LAC; è quindi inutile scrutinare il mercato dell’editoria, esaminare situazioni di più o meno dubbia equiparabilità, valutare usi e condizioni standard del settore, in una ipotesi di scuola in cui si sa perfettamente il compenso richiesto dallo stesso titolare del diritto violato allo stesso autore della violazione e per giunta si conoscono perfettamente le condizioni da lui proposte. In questa controversia si conosce perfettamente l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione: l’autore della violazione non ha chiesto l’autorizzazione ma il titolare dei diritti gli ha dato lo stesso la risposta. I diritti ammontano a € 309,88=, IVA compresa; sarebbe stata autorizzata la sola pubblicazione sui giornali di settore, con validità di un anno, solo per il percorso del rally e solo a favore di SRT. Inoltre nelle lettere di cui ai citati docc.15 bis, 17 e 19 vien detto chiaramente che queste erano le condizioni praticate da LAC a tutti gli organizzatori di gare rallistiche. Parte convenuta (pag.39-40 della sua conclusionale) propone un proprio conteggio che porta a un totale di € 2.324,07=. A tanto si perviene: previa deduzione dell’IVA, il che comporta un prezzo annuo di € 258,23= ed è corretto visto che si discute di un compenso risarcitorio e non più di un corrispettivo e che pagina http://bit.ly/1i5itEI 21 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 l’imposta sul valore aggiunto per la società commerciale attrice, tenuta ex lege a riversarla all’Erario, è evidentemente un fattore neutro; considerando nove autorizzazioni annuali; considerando irrilevante il criterio delle quattro cromie, sia perché la pubblicazione è avvenuta in bianco e nero, sia perché non considerato nelle proposte LAC; confutando la linea difensiva avversaria basata sul valore meramente indicativo dei corrispettivi indicati nella corrispondenza citata (che conteneva vere e proprie proposte commerciali!); stigmatizzando la levitazione del 700% del solo costo dei diritti effettuata da LAC. L’importo va peraltro ridotto, tenuto conto dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione (quanto alle pubblicazioni della cartina di Cuneo pubblicata su TuttoRally+ di settembre 2003 e della cartina di Torino pubblicata sul numero di ottobre 2004); le autorizzazioni da considerare sarebbero state quindi solo sette e il compenso complessivo di € 1.807,61=. Tale importo va aumentato a € 2.350,00= applicando una maggiorazione del 30% (che porterebbe a un totale di € 2.349,89), secondo la giurisprudenza di questa sezione, fondata sul carattere illecito della condotta e sull’esigenza di evitare la parificazione del violatore al leale acquirente del diritto, normativamente legittimata dall’uso nell’art.158, comma 2, l.d.a. all’avverbio “quantomeno”. Il Tribunale ritiene che possa essere riconosciuto alla parte attrice un ulteriore aumento del 30% (percentuale indicata da parte attrice) con riferimento alla pubblicazione in forma modificata della cartina di Torino, accertata dal C.t.u. (diversamente da quanto argomentato da parte SRT) per due volte (la prima è infatti prescritta). Ciò corrisponde a ulteriori € 671,00= per un totale di € 3.021,00=. Il Tribunale ritiene corretto aggiungere a tale importo la somma di € 1.000,00= per la pubblicazione sul sito SRT della cartina di Cuneo, tenuto conto delle tariffe SIAE (pag.32) prodotte da parte convenuta (circa 300 € all’anno), poiché la pubblicazione è avvenuta dal settembre 2008 al dicembre 2010, con l’ulteriore maggiorazione “punitiva”. Le proposte LAC si riferivano infatti solo alla pubblicazioni sui giornali del settore. Il totale assomma a € 4.021,00=. Il debito (risarcitorio) è di valore e va conseguentemente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat FOI intervenuti dalla data intermedia del periodo delle pubblicazioni rilevanti 20052010) e corredato degli interessi moratori equitativamente liquidati nella misura media del 2%, applicati, anno per anno, sull’importo progressivamente rivalutato (cfr Cass.SS.UU 1712/1995). Il relativo calcolo eseguito con lo strumento informatico in dotazione porta a un totale ad oggi di € 4.989,39= su cui decorrono dalla data della presente sentenza gli interessi legali. E’ del tutto inconferente la richiesta degli interessi commerciali di cui al d.lgs.231 del 2002, che non sono applicabili sui crediti di carattere risarcitorio. § 16. Il danno emergente. Non può essere accolta la richiesta attorea di liquidazione anche di un danno emergente, quanto alle spese sostenute da LAC per attività promozionali (pag.25 citazione) non meglio precisate, dedotte in modo del tutto generico, sprovviste di prova e soprattutto prive di ogni apprezzabile riferimento causale alla presente vicenda. § 17. La domanda subordinata di LAC. LAC chiede in via subordinata e nel merito “accertati gli illeciti, descritti nei paragrafi 12 e 13 del presente Atto di citazione, contestati a Barbero Editori Group S.p.A. e a Sport Rally Team condannare entrambe al pagamento della somma di euro 45.704,62 (quarantacinquemilasettecentoquattro/62) così come prospettata nel paragrafo 14, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con interessi pari a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231”. pagina http://bit.ly/1i5itEI 22 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 § 18. L’aggravamento del danno. SRT ha inoltre sostenuto che non sarebbero, in ogni caso, risarcibili ex art. 1227/2 c.c. i danni che LAC avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, e, pertanto, tutti i danni derivanti dalle pubblicazioni a partire da settembre 2004. SRT censura il mancato ricorso di LAC alla tutela giurisdizionale per tutti gli anni intercorsi dal 2004 al 2010, invocando contro l’orientamento della Suprema Corte, il disposto dell’art.30, comma 3, del codice del processo amministrativo (d.lgs.104/2010) e la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria n.3 del 23.3.2011; Sez.V° 6296/2011), secondo la quale il citato art.30 sarebbe meramente ricognitivo di una regola immanente nll’art.1227, comma 2 c.c., evolutivamente interpretata secondo le coordinate costituzionali che estendono il dovere di solidarietà e buona fede ex art.2 Cost. anche alle scelte processuali. Questo Tribunale dubita fortemente della sostenibilità del ragionamento proposto da parte convenuta e soprattutto dell’ammissibilità dell’esportazione nell’ambito dell’ordinaria responsabilità civile da fatto illecito della regola speciale dettata per il processo amministrativo e il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Richiama al proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “L'obbligo di diligenza gravante sul creditore, che rappresenta espressione del più generale dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati, tendendo a circoscrivere il danno derivante dall'altrui inadempimento entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell'altrui colpa, non comprende anche l'obbligo di esplicare una straordinaria o gravosa attività, nella forma di un "facere" non corrispondente all'id quod plerumque accidit. Il comportamento operoso richiesto al creditore, improntato all'ordinaria diligenza, non ricomprendere, per sua stessa definizione, attività tali da comportare sacrifici, esborsi, o assunzione di rischi, quale può essere l'esperimento di un'azione giudiziaria, sia essa di cognizione o esecutiva, che rappresenta esplicazione di una mera facoltà, dall'esito non certo. Pertanto, il creditore non è tenuto a citare in giudizio il debitore per evitare che l'inadempimento si aggrav).(Cassazione civile, sez. I, 5.5.2010, n. 1089). Non pare sostenibile che l’obbligo di cooperazione e solidarietà gravante sul soggetto danneggiato, possa estendersi, sulla base delle indicazioni giurisprudenziali provenienti dalla Corte Suprema in materia di modalità abnormi di utilizzo del potere di azione giurisdizionale, configurabili come abuso del processo, sino a configurare un vero e proprio onere di proposizione dell’azione giudiziaria, sì da sanzionare indirettamente e la mancata reazione giurisdizionale. Ciò a maggior ragione nelle ipotesi in cui il danneggiato, lungi dal restare inerte e silente, abbia manifestato chiaramente in sede stragiudiziale la propria ferma opposizione al fatto, illecito altrui. Cionondimeno la questione è irrilevante nella fattispecie, tenuto conto delle modalità adottate per la liquidazione del danno, basate sull’elaborazione di una equa royalty calcolata su proposte commerciali inter partes e del costante e netto rifiuto opposto da SRT alle chiare richieste di LAC. § 19. L’azione di arricchimento sine causa. pagina http://bit.ly/1i5itEI 23 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 SRT nel § 11.3, pagg.45 e segg. della sua conclusionale stigmatizza efficacemente tale richiesta per vero scarsamente comprensibile tanto nella sua genesi logica quanto nel suo approdo aritmetico. Sembra infatti che LAC chieda con la domanda subordinata il risarcimento dei danni tutti chiesti in via principale alla Barbero e alla stessa SRT. Ciò ovviamente è assurdo perché per le ragioni sopra esposte SRT risponde già, a titolo di concorso, nell’illecito della pubblicazione delle cartine su Tutto Rally+ edita dalla Barbero, e quindi solidalmente dei danni derivati che non possono esserle addebitati due volte, per giunta nella misura infondata sopra esaminata e confutata. Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 L’azione subordinata di arricchimento senza causa verso SRT non è stata riproposta nelle conclusioni definitive e va ritenuta pertanto abbandonata e rinunziata oltre che assorbita dal sia pur limitato accoglimento della domanda principale. § 20. La domanda di manleva di Barbero Editori Group. La domanda di manleva di Barbero Editori Group nei confronti di SRT non è stata riproposta dal Fallimento Point all’atto della costituzione e della successiva precisazione delle conclusioni; in ogni caso sarebbe comunque assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità (§ 1). § 22. La richiesta di pubblicazione della sentenza. Parte attrice chiede inoltre di disporre la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno 3 quotidiani, edizione nazionale, su due colonne, a caratteri doppi del normale, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, a cura e spese di Barbero Editori Group S.p.A. (anche in questo caso emendato con il riferimento alla Curatela) e di Sport Rally Team, con la facoltà, trascorso inutilmente tale termine, che vi provveda Litografia Artistica Cartografica S.r.l. con diritto di ripetere le spese dalle parti convenute come prevede l’articolo 166 l.d.a. La pronuncia può essere emessa nei soli confronti di SRT per le ragioni esposte nel § 1 (trattandosi comunque di un onere economico imposto alla massa fallimentare). La domanda risulta formulata in misura palesemente eccessiva sotto il profilo quantitativo in rapporto alle dimensioni dell’illecito accertato e alle sue conseguenze; misura congrua e adeguata alle finalità riparatorie da perseguire, a parere del Collegio, appare la pubblicazione su di una rivista specializzata del settore rallystico, con le modalità richieste. § 23. Le spese processuali. Parte attrice dovrà rifondere le spese, sia pur limitatamente alla fase di riassunzione, a parte convenuta Fallimento Point, contro la quale ha coltivato le proprie domande, senza desistervi dopo averne appreso le difese, peraltro neppur contrastandole negli scritti finali, nell’importo di € 4.600,00= per compensi professionali ex art.9 d.l.24.1.2012 n.1 e d.m.140/2012 (di cui € pagina http://bit.ly/1i5itEI 24 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 § 21. La domanda inibitoria. Parte attrice ha chiesto domanda inibitoria sia verso Barbero Editori Group sia verso la SRT. Anche in questo caso le conclusioni precisate contengono il riferimento soggettivo della Berbero Editori Group e solo in comparsa conclusionale parte attrice le ha emendato con il riferimento al Fallimento. Non sussiste comunque un apprezzabile rischio che la Curatela fallimentare reiteri le condotte lamentate, in difetto di attività di impresa in atto. Per quanto concerne SRT, anche se pacificamente SRT ha cessato la pubblicazione delle cartine dal 2010, l’interesse all’emanazione dell’inibitoria sussiste e perdura: sia perché il comando sanzionatorio inerisce e completa la stessa dichiarazione di illiceità della condotta, sia perché SRT non ha affatto dichiarato e assicurato di aver intenzione di astenersi da comportamenti illeciti in futuro (e tanto meno lo ha fatto in modo persuasivo e tranquillizzante), sia e soprattutto perché le modalità in cui si è concretata la violazione dei diritti di LAC (ossia nonostante i ripetuti avvertimenti e richieste dell’attrice) indurrebbero comunque a dubitare di un’assicurazione in tal senso. Pertanto, ai sensi dell’art.163 l.d.a., deve essere emessa la richiesta inibitoria nei confronti di Sport Rally Team di ogni ulteriore stampa, pubblicazione, riproduzione e distribuzione delle opere cartografiche di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. e correlativamente deve essere imposta la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza. Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 1.000,00= per la fase di studio, € 600,00= per la fase introduttiva, e € 3.000,00= per la fase decisoria) oltre accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili. Invece per quanto riguarda il rapporto processuale fra LAC e SRT la soccombenza parziale grava sulla parte convenuta. Occorre tuttavia tener conto ex art.92 c.p.c., di una serie di convergenti fattori che giustificano una prevalente compensazione: limitato accoglimento della domanda attrice, parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione, contraddittoria quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante sulla base di parametri fortemente contrastanti con le richieste stragiudiziali (e conseguente infrazione del divieto di venire contra factum proprium), rigetto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, difetto di legittimazione attiva di parte attrice a far valere il diritto morale d’autore, palese contraddittorietà della domanda subordinata, richiesta di interessi commerciali al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ritiene pertanto il Tribunale di compensare nella misura del 75% le spese processuali sostenute, complessivamente liquidate, nell’importo di € 9.382,00=, di cui € 382,00= per esposti e € 9.000,00= per compensi professionali ex art.9 d.l.24.1.2012 n.1 e d.m.140/2012 con riferimento al valore indeterminabile (€ 2.400,00= per la fase di studio, € 1.200,00= per la fase introduttiva, € 2.400,00= per la fase istruttoria e € 3.000,00= per la fase decisoria), e quindi € 2.345,50=, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili. L’onere della c.t.u. del geom. Peroglio, così come liquidato con il decreto in atti, va posto in via definitiva, nei soli rapporti fra le parti e senza pregiudizio per le ragioni del C.t.u. rivenienti dal citato decreto, a carico esclusivo di SRT, poiché la consulenza tecnica si è resa necessaria per superare le contestazioni circa la sussistenza oggettiva della riconducibilità delle cartine pubblicate a quelle dell’attrice. Il Tribunale di Torino – Sezione specializzata in materia di Impresa definitivamente pronunciando; respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione; 1. accerta e dichiara che le carte stradali della provincia di Cuneo (scala 1:150.000) e della provincia di Torino (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. sono opere cartografiche riconducibili alla disciplina contenuta nella legge del 21 aprile 1941 n. 633.; 2. dichiara improcedibili le domande tutte rivolte da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. nei confronti del Fallimento Point s.r.l., già Barbero Editori Group S.p.A.; 3. dichiara il difetto di legittimazione attiva di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. a far valere il diritto morale d’autore sulle opere cartografiche della provincia di Cuneo (scala 1:150.000) e della provincia di Torino (scala 1:150.000) 4. accerta e dichiara che Sport Rally Team è responsabile della stampa, pubblicazione, riproduzione, distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico non autorizzata delle opere cartografiche della provincia di Cuneo (scala 1:150.000) e della provincia di Torino (scala 1:150.000) realizzate da Litografia Artistica Cartografica S.r.l. nonché della loro alterazione e modifica non autorizzata, e pertanto di violazione dei diritti d'autore patrimoniali di Litografia Artistica Cartografica S.r.l.; pagina http://bit.ly/1i5itEI 25 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 P.Q.M. Sentenza n. 3505/2013 pubbl. il 23/05/2013 RG n. 33610/2010 5. dichiara inammissibile per difetto di interesse la domanda dell’attrice di accertamento della violazione delle fattispecie criminose di cui agli artt. 171 e seguenti della legge del 21 aprile 1941 n. 633; 6. dichiara tenuta e condanna Sport Rally Team, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Litografia Artistica Cartografica S.r.l., a titolo di risarcimento danni patrimoniali della somma di € 4.989,39= con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; 7. inibisce a Sport Rally Team in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni ulteriore stampa, pubblicazione, riproduzione e distribuzione delle opere cartografiche di Litografia Artistica Cartografica S.r.l. fissando la penale di € 150,00= per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nella presente sentenza; 8. dispone la pubblicazione della sentenza di condanna su di una rivista del settore rallystico, su due colonne, a caratteri doppi del normale, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, a cura e spese di Sport Rally Team, con la facoltà, trascorso inutilmente tale termine, che vi provveda Litografia Artistica Cartografica S.r.l. con diritto di ripetere le spese da Sport Rally Team ex art.166 della legge del 21 aprile 1941 n. 633; 9. dichiara tenuta e condanna LAC – Litografia Artistica Cartografica s.r.l., in persona del rapp.te pro tempore, a pagare al Fallimento Point s.p.a. in liquidazione della somma di € 4.600,00= a titolo di rifusione delle spese processuali; 10. dichiara tenuta e condanna Sport Rally Team, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare a LAC – Litografia Artistica Cartografica s.r.l. della somma di € 2.345,50= a titolo di rifusione di ¼ delle spese processuali, per il resto compensate; 11. pone l’onere della c.t.u. del geom. Peroglio, così come liquidato con il decreto in atti, in via definitiva, nei soli rapporti fra le parti e senza pregiudizio per le ragioni del C.t.u. rivenienti dal citato decreto, a carico esclusivo di Sport Rally Team. Il Presidente relatore e estensore dott.Umberto Scotti. pagina http://bit.ly/1i5itEI 26 di 26 Firmato Da: SCOTTI UMBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f16e7 Così deciso in Torino il 17 maggio 2013 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino, nella composizione pREvista per la camera di consiglio del 10 maggio 2013