Marzo 2013 6 Guide Operative PROGETTO OMNIA Bollettino informativo per la gestione dei servizi demografici comunali L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale C Tutti i diritti riservati riproduzione vietata PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA A norma delle leggi sul diritto di autore e del codice civile, è vietata la riproduzione di questo fascicolo o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni od altro, senza l’autorizzazione scritta dell’editore. Servizio a cura di: Agostino Pasquini Grafiche E. GASPARI - Morciano di Romagna (Rimini) - Via A. Gaspari, 2 Tel. 0541-988127 – Fax 0541-987451 - www.gaspari.it – e-mail: [email protected] L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Indice - Marzo 2013 Indice ❑ L’ufficiale d’anagrafe: ÿ Il tema del mese: Anagrafe e gestione associata delle funzioni comunali . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. ÿ Il quesito del mese: Verifiche relative al “reale” espatrio dei cittadini iscritti all’AIRE – responsabilità dell’ufficiale d’anagrafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 6 10 ❑ L’ufficiale di stato civile: ÿ Il tema del mese: La dichiarazione di nascita nel comune di nuova immigrazione, problematiche per il/la dichiarante e per gli uffici coinvolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 14 ÿ Il quesito del mese: Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, data da indicare a margine dell’atto di matrimonio per indicarne l’evento “conclusivo” . . . . “ 19 ❑ L’ufficiale elettorale: ÿ Il tema del mese: Presentazione e ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale . . . . . . . . . . . . “ 22 ÿ Il quesito del mese: Attestazione di ammissione al voto di cittadino iscritto nelle liste aggiunte del Trentino Alto Adige . . . “ 29 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Indice - Marzo 2013 ❑ I servizi al cittadino: ÿ Il tema del mese: Servizi comunali e “Giornata nazionale degli alberi” - Un albero per ogni neonato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 32 ÿ Il quesito del mese: Delega per espressione del voto in assemblea associazione di categoria; impossibilità della sottoscrizione autenticata in comune . . . . . . . . . . . . “ 36 ❑ SCADENZARIO MARZO 2013 - APRILE 2013 . . . . . . . . . . . Pag. 39 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE D’ANAGRAFE L’ u f f i c i a l e d’anagrafe ÿ Il tema del mese: Anagrafe e gestione associata delle funzioni comunali ÿ Il quesito del mese: Verifiche relative al “reale” espatrio dei cittadini iscritti all’AIRE – responsabilità dell’ufficiale d’anagrafe L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE D’ANAGRAFE IL TEMA DEL MESE Anagrafe e gestione associata delle funzioni comunali Premessa Il 6novembre2012l’ISTAT,tramiteunD .P .R .ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 (S.O. n. 209), la determinazione della popolazione legale come scaturita dal Censimento del 2011. Quel dato rimarrà immutabile fino al 2021. Siamo 8.093 comuni, con 59.433.744 cittadini censiti. Il comune di Roma è il più popoloso con 2.617.175 censiti. Il comune di Pedesina, con 30 abitanti è il più piccolo d’Italia. Il dato che fa riflettere però è che ci sono 1.948 comuni con meno di mille abitanti; 6.889 comuni con meno di diecimila abitanti e solo 308 comuni superiori a trentamila abitanti. Tutto questo obbliga il Legislatore, gli Amministratori locali e gli Operatori comunali a fare alcune riflessioni, rispondendo ad una domanda: “Qual è l’ambito ottimale per la gestione dei servizi comunali, con un rapporto equilibrato tra risorse e popolazione residente?” Se utilizzassimo il criterio della media matematica (tot. abitanti diviso tot. Comuni) si avrebbe il numero di 7.344 come numero medio di abitanti; il legislatore però ha fatto un’altra scelta, ben più complessa ed articolata. L’art .19delDL6luglio2012,n .95,in attesa di ridefinire il ruolo delle provincie, ha individuato 10 funzioni che i comuni dovranno esercitare in forma associata. L’unica funzione delle 10 per la quale non c’è obbligo di esercizio associato e che pertanto dovrà essere ancora esercitata “nel comune e dal comune” è quella dei servizi demografici. L’orientamento ministeriale sulle gestioni associate Secondo il Ministero dell’Interno le modifiche introdotte dal decretolegge6luglio2012,n . 95,convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 hanno stabilito un indirizzo normativo finalizzato al contenimento della spesa ed alla razionalizzazione delle risorse. Il legislatore, in particolare, con l’art. 19 ha individuato nelle forme associative un valido strumento per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi resi, soprattutto dai piccoli comuni. L’esperienza consolidata delle unioni, nate prima del descritto obbligo normativo testimonia come tali strumenti siano i più idonei al conseguimento di politiche integrate, di uniformità nell’erogazione di servizi, del raggiungimento di standard operativi e qualitativi elevati e di economie di scala per tutti i comuni aderenti. La direzione “Autonomie Locali” ha poi predisposto una specie di vademecumdisponibile inlinea,molto apprezzabile per la sintesi e la chiarezza. La convenzione per gestire i servizi demografici Anche in questo vademecum, rispetto alle nuove modalità di gestione dei servizi, alla diapositiva 3, viene ribadita la “peculiarità” dei servizi demografici, che non sono comunali, ma statali, esercitati dal Sindaco quale ufficiale di Governo. L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE D’ANAGRAFE Tuttavia in questo panorama di generale contrazione della spesa per la gestione dei servizi, si dice, all’art. 32, comma 5 bis del TU degli enti Locali, che: “Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 […]” Dunque tramite uno strumento convenzionale, nelle unioni (ma probabilmente questo principio potrà essere allargato anche alle gestioni associate …) gli ufficiali d’anagrafe e di stato civile potranno essere “suddivisi” tra diversi enti. La circolare ministeriale - le disposizioni precedenti Il 14 gennaio 2013, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno ha emanato al Circolare 2/2013, avente ad oggetto la delegabilità, previa convenzione, delle funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione o dei singoli comuni associati. Questa nuovissima circolare segue la n. 34 del 29 novembre 2010, con cui il Ministero dell’Interno dava conto di un parere del Consiglio di Stato, che riportava integralmente. Il Consiglio di Stato ammetteva la delega, da parte di un sindaco, ad un dipendente non del suo comune, ugualmente a quanto già previsto per i dipendenti a tempo determinato, a seguito della modifica normativa apportata dal D.P.R. 05/05/2009, n. 79. Con quella norma venne infatti introdotta, sia in anagrafe che nello stato civile, la possibilità di delegare le funzioni a personale a tempo determinato, prima esclusa in quanto la delega era solo per il personale “di ruolo”. LA PROCEDURA IN PILLOLE Ieri Art. 1, comma 3 e art. 4, comma 2, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Circolare Min. Interno 29 novembre 2010, n. 34 Oggi Parere Consiglio di Stato Ammessa la delega delle funzioni a personale a tempo determinato anche per anagrafe e stato civile Art. 19 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Art. 32, comma 5-bis, D.Lgs. 267/2000 Circolare Min. Interno 11 gennaio 2013, n. 2 Delegabilità delle funzioni di ufficiale di stato civile e anagrafe a personale idoneo dell’Unione e dei comuni associati, previa convenzione L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE D’ANAGRAFE La circolare ministeriale e la situazione attuale Il Ministero, premesso il quadro normativo e gli indirizzi fin qui consolidati, nel dare conto delle novelle legislative, conclude dicendo: “Con tale novella è da ritenersi che i sindaci facenti parte dell’Unione possano provvedere a delegare, previa convenzione, le funzioni in argomento anche prescindendo dalla sussistenza di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a personale idoneo dell’ Unione o dei singoli comuni associati, nel rispetto di quanta previsto riguardo al possesso dei requisiti abilitativi ai sensi dell’art.1, comma 3 e dell’art.4, comma 2 del D.P.R. n. 396/2000.” In pratica ciò vuol dire che il Sindaco può affidare le delega anche ad un dipendente di altro comune o dell’unione e il dipendente così delegato, almeno alcune funzioni, le può esercitare per tutti i comuni dell’unione “contemporaneamente” con le modalità contenute nella delega e nella convenzione. Rimane il dubbio della “territorialità” o, meglio, della competenza territoriale, su cui si registrano due opposte teorie con una serie di contemperamenti mediani: 1)Pur potendosi delegare un dipendente di un altro comune o dell’unione, quale ufficiale d’anagrafe, costui potrà esercitare la funzione solo ed esclusivamente presso il comune che lo ha delegato; non potrà quindi accettare pratiche di residenza se non nel comune che lo delega. 2)La ratio finale della norma permette l’esercizio della delega in un unico luogo per diversi comuni (es. sede dell’Unione o della comunità montana o simili …), in modo tale che si possano esercitare le funzioni in modo più fruibile per i cittadini; ovviamente quando accetta la pratica di residenza, magari nei locali della Comunità Montana ubicati su di un altro comune, dovrà ricordarsi di firmare e timbrare come ufficiale d’anagrafe del comune di riferimento. !!# !# !#! #! " &%#!"# "$%#!"#! !#'%&'!%&(&'% IL DUBBIO OPERATIVO L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE D’ANAGRAFE IL DUBBIO OPERATIVO L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE D’ANAGRAFE IL QUESITO DEL MESE Verifiche relative al “reale” espatrio dei cittadini iscritti all’AIRE – responsabilità dell’ufficiale d’anagrafe Spett.le redazione, A seguito del D .L .25/06/2008,n .112,art .83,commi16e17la nuova versione AnagAire 4.7 introduce nuovi campi per l’accertamento dell’effettivo espatrio, da parte del comune, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Come dobbiamo comportarci? La comunicazione all’Agenzia delle entrate va fatta con XML-SAIA? Dobbiamo fare altre comunicazioni? E dove dispone “[…] per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni […]” che tipo di accertamenti dobbiamo fare e con che cadenza? Se un cittadino è emigrato nel 2010 devo fare ancora accertamenti? Gli accertamenti riguardano anche i cittadini iscritti nell’Aire su comunicazione del Consolato? La risposta Ogni italiano che emigra all’estero e chiede di essere iscritto all’AIRE è soggetto alla nuova normativa anagrafica in quanto si tratta di cancellazione dall’APR per emigrazione all’estero. Ci sono, però alcune differenze in merito alla procedura fra il caso di richiesta presentata direttamente al Consolato italiano all’estero e domanda presentata al comune di residenza al momento dell’espatrio. Nel primo caso, l’ufficiale d’anagrafe deve cancellare il cittadino dall’APR e iscriverlo all’AIRE entro 2 giorni dall’arrivo del modello Cons01 o comunque della richiesta del Consolato; successivamente entro i successivi 45 giorni l’ufficiale d’anagrafe dovrà fare gli accertamenti intesi a verificare che la persona si sia effettivamente allontanata dal comune e dal luogo di residenza in Italia. Nel secondo caso, invece, l’ufficiale d’anagrafe dovrà seguire la procedura vigente prima della riforma anagrafica del 2012; dovrà, infatti, attendere che il consolato trasmetta la richiesta di iscrizione all’Aire e, solo dopo, potrà concludere la pratica di cancellazione dall’APR e iscrizione in Aire con decorrenza dalla data della domanda presentata in comune dall’interessato. Anche in questo secondo caso l’ufficiale d’anagrafe dovrà fare almeno un accertamento per escludere che l’interessato abiti ancora nel comune. Per quanto riguarda gli accertamenti sulla residenza in Italia nei tre anni successivi alla cancellazione dall’APR per emigrazione all’estero, si tratta di una norma sostanzialmente inapplicata in quanto non esistono decreti, norme o circolari di attuazione di tale procedura. 10 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE D’ANAGRAFE In effetti, gli accertamenti si dovrebbero fare per tutti gli italiani che emigrano all’estero compresi, ovviamente, quelli iscritti all’Aire su comunicazione del consolato. Si tratta di una norma anti-evasione fiscale che però, come detto, non è stata seguita da alcuna disposizione necessaria per capire proprio quello che si chiede nel quesito e cioè quanti accertamenti disporre, con quale cadenza, a chi e come comunicare l’esito, ecc. (e per questo non si fanno, almeno da parte delle anagrafi). 11 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE DI STATO CIVILE L’ u f f i c i a l e D dI S TAT O C I V I L E ÿ Il tema del mese: La dichiarazione di nascita nel comune di nuova immigrazione, problematiche per il/la dichiarante e per gli uffici coinvolti ÿ Il quesito del mese: Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, data da indicare a margine dell’atto di matrimonio per indicarne l’evento “conclusivo” 13 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE DI STATO CIVILE IL TEMA DEL MESE La dichiarazione di nascita nel comune di nuova immigrazione, problematiche per il/la dichiarante e per gli uffici coinvolti Premessa Già nel numero di dicembre 2012 abbiamo analizzato alcune questioni di stato civile scaturite dalle nuove norme in materia di residenza in tempo reale; alcuni nostri lettori ci hanno segnalato un altro effetto abbastanza singolare prodotto dalla norma che, pur presente anche precedentemente, in realtà non determinava problemi; perché il termine massimo per rendere la dichiarazione di nascita (10 giorni) era ampiamente inferiore del termine di definizione della residenza anagrafica nel comune, minimo 30 giorni di prassi, nei comuni più virtuosi. Oggi il termine di definizione della residenza anagrafica è minore del termine per rendere la dichiarazione di nascita. Quindi la madre potrebbe essere residente (ed iscritta regolarmente in anagrafe) nel comune da meno tempo di quanto ne è trascorso dalla nascita del figlio. Facciamo un esempio: 1)Il primo marzo la madre, iscritta anagraficamente a Roma, partorisce. 2)Il 4 marzo, appena dimessa si presenta al comune di Milano dove si iscrive anagraficamente. 3)Il 6 marzo si reca allo stato civile di Milano e rende la dichiarazione di nascita. 4)Il bimbo dove va iscritto anagraficamente? Ovviamente con la madre, ma con che decorrenza? La dichiarazione di nascita – la norma Sono ormai 15 anni che la nascita non va dichiarata obbligatoriamente nel comune di evento, come tutti gli altri eventi di stato civile, ma può essere dichiarata sia nel comune di evento che nel comune di entrambi i genitori. Prevede infatti l’art .30delD .P .R .3-11-2000n .396: “[…] 4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l’autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore. […] 7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio 14 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE DI STATO CIVILE comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3. 8. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto[…]” La dichiarazione di nascita – il massimario Il paragrafo5 .2delmassimarionon aggiunge molto alla norma che è abbastanza chiara, salvo prevedere che: “[…] Se i genitori, con residenze diverse, concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune dovrà trasmettere copia dell’atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvederà anche all’iscrizione anagrafica del minore.[…]” Con questa piccola annotazione il Ministero dà un’indicazione all’ufficiale di stato civile, funzionale alla corretta gestione anagrafica della nascita, consapevole che il vecchio sistema, pur maggiormente complesso per chi dichiarava la nascita, in realtà era ben più preciso. La dichiarazione avveniva nel comune di evento. Era poi l’ufficiale dello stato civile che gestiva la trascrizione nell’eventuale comune di residenza della madre e la successiva comunicazione di nascita, nei tre giorni, all’ufficiale d’anagrafe che, infine, iscriveva il neonato nello stato di famiglia della madre. Le certezze del dichiarante e dell’ufficiale di stato civile Tutto quanto fin qui detto è assolutamente incontrovertibile, almeno allo stato dell’arte, e non va assolutamente messo in discussione, in quanto sono preminenti i diritti del minore: “[…] La registrazione dell’evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l’atto di nascita, non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l’ordinamento giuridico (diritto al nome, all’identità personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignità. Di conseguenza, la dichiarazione di nascita deve essere accettata: anzi, essa è un atto dovuto nei confronti del bambino [...]()” Dunque chiunque ne abbia titolo può dichiarare la nascita nel comune di evento, i soli genitori la possono dichiarare nel comune di residenza della madre; l’accertamento della residenza della madre va fatto al momento della dichiarazione e non della nascita. Se la madre è oggi residente a Milano, può rendere la dichiarazione solo a Milano e non anche nel comune di precedente iscrizione anagrafica. Sarebbe veramente contro lo spirito e il dettato della norma, mandare la madre a dichiarare la nascita al comune di precedente iscrizione, magari lontano diverse centinaia di chilometri; inoltre detto comune, leggendo la norma: “[…] nel comune di residenza della madre […]”, potrebbe tranquillamente opporsi e fare un rifiuto, la madre lì non è residente né iscritta in anagrafe! () Paragrafo 5.2 pagina 52 del “Massimario per l’ufficiale dello Stato Civile” Edizione 2012. 15 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE DI STATO CIVILE L’ufficiale dello stato civile, del comune di residenza, dovrà trasmettere la notizia di nascita all’ufficiale d’anagrafe entro tre giorni, poi “il problema” diventa dell’anagrafe. L’iscrizione anagrafica per nascita – la norma In realtà anche l’ufficiale d’anagrafe ha pochi dubbi in quanto l’art. 7 del D.P.R. 30 maggio 1989, 223 è molto chiaro: “1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato; […]” Dunque il comune di iscrizione anagrafica della madre, quando riceve la notizia della nascita del figlio della stessa, procede all’iscrizione del figlio nello stesso stato di famiglia “automaticamente”, senza alcuna valutazione della sussistenza della effettiva dimora abituale. Il neonato potrebbe dimorare anche in un ospedale o presso i nonni, ma va iscritto nello stato di famiglia in cui è iscritta la madre (ovviamente se questa è conosciuta). Effettuata l’iscrizione, l’ufficiale d’anagrafe o altri uffici comunali saranno competenti per avviare eventuali accertamenti legati alla dimora abituale o a quant’altro dovesse rendersi necessario (un abbandono di neonato, uno stato di bisogno, ecc.). La decorrenza dell’iscrizione anagrafica per nascita – le esigenze ordinamentali e statistiche Se si fa una ricerca testuale sulla legge e sul regolamento anagrafico non esiste alcun accenno normativo al problema della decorrenza, almeno per quanto riguarda il neonato iscritto in anagrafe. Se poi si fa una valutazione relativa ai diritti delle persone, almeno in questo caso, definire una decorrenza, relativamente alla iscrizione anagrafica di un neonato, ha veramente poco senso, in quanto non si creano né modificano i suoi diritti, che sono delineati dall’atto di nascita e non dalla sua iscrizione anagrafica. In realtà però c’è un problema: se l’iscritto è di cittadinanza non italiana, quando compirà la maggior età, diverrà italiano solo se dimostrerà di avere sempre risieduto ininterrottamente sul territorio nazionale; se la sua iscrizione anagrafica non decorrerà dalla nascita, avrà qualche difficoltà a vedersi riconosciuto questo suo diritto di cittadinanza. In ipotesi diverse dall’iscrizione anagrafica per nascita ci sono dei casi in cui la data di decorrenza della residenza può avere dei risvolti importanti sul piano, ad esempio, della normativa fiscale. Al di là di questi aspetti marginali, la questione della decorrenza serve a dare “ordine” alle anagrafi che, specie quando ci sono dei trasferimenti, dovranno avere delle annotazioni “pari” data tra i vari comuni. Esiste poi una necessità statistica, sulla dinamica della popolazione residente, per dare una data di riferimento ai vari eventi “sensibili” da un punto di vista statistico. Però anche in questo ambito un neonato, appena iscritto in anagrafe nello stato di famiglia della madre, può avere solo due “decorrenze” e quindi due “motivi” di iscrizione anagrafica. Entrambi i motivi sono regolamentati dall’ISTAT al capitolo 7 della sua pubblicazione “Avvertenze e note illustrative relative alla legge e al regolamento” Serie B. n. 29 edizione 1992, pagina 45 e 46. 16 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE DI STATO CIVILE Dispone l’ISTAT: a)Iscrizione per nascita, con decorrenza dalla data di nascita “[…] Al fine di evitare l’omissione ovvero la duplicazione dell’iscrizione anagrafica di un nato da genitori residenti in Comuni diversi, il regolamento anagrafico prescrive (art. 7) appositi adempimenti, nell’intento di evitare che si verifichino disguidi nell’iscrizione del nato stesso. A tale scopo si è ritenuto di abbandonare il criterio della rispondenza dell’iscrizione anagrafica all’effettiva situazione di fatto della dimora e privilegiare il criterio più sicuro della prima iscrizione anagrafica “ipso iure” rispettivamente o nel Comune di residenza dei genitori, della madre, del padre o in quello della persona o Ente cui il nato è affidato.[…]” b)Iscrizione per altri motivi, regolarizzazione della situazione di nascita Oltre alle già note iscrizioni anagrafiche per movimento migratorio (provenienza da altro Comune o dall’estero o destinazione per l’estero), con l’art. 7 del regolamento viene introdotto, in modo esplicito, un altro tipo di iscrizione che si caratterizza per l’assenza di provenienza. […] - La iscrizione anagrafica delle persone, anche adulte, le quali, non iscritte per errore in alcuna anagrafe al momento della nascita, vengono successivamente a trovarsi senza iscrizione anagrafica. Tale forma di iscrizione, ovviamente diversa dalla iscrizione per nascita, trova applicazione quando sia trascorso almeno un anno dalla nascita e l’iscrizione per nascita non sia andata a buon fine per errate indicazioni fornite dagli interessati. Conclusioni A noi sembra che questo neonato, iscritto in anagrafe dopo la madre, ma a seguito della trascrizione dell’atto di nascita, regolare ad ogni effetto dello stato civile, sia per quanto riguarda gli adempimenti dell’ufficiale di stato civile, sia per quanto riguarda gli obblighi della madre, non possa che essere iscritto in anagrafe per nascita. La decorrenza sarà chiaramente antecedente a quella di iscrizione della madre in anagrafe; ma confrontando la data di definizione, cioè la data in cui viene effettivamente annotata in anagrafe l’operazione materiale di iscrizione, ogni ufficiale d’anagrafe sarà in grado di capire cosa è successo. Per essere più “realisti del re”, nello spazio note dell’AP5 si potrebbe inserire una piccola annotazione del tipo: “Trattasi di iscrizione per nascita avvenuta in questo comune a seguito di immigrazione della madre nelle more del procedimento di trascrizione/iscrizione dell’atto di nascita del figlio”. Ovviamente ogni procedura informatica che dovesse mettere un blocco a questa iscrizione “per nascita” dovrebbe essere modificata: non è possibile subordinare la corretta iscrizione ad “errori” del programma informatico. A nostro avviso, l’altra ipotesi: iscrivere cioè il neonato senza provenienza, con decorrenza e definizione in data del provvedimento anagrafico, se questo avviene nel primo anno di vita del neonato, non sembra possibile, semplicemente perché l’ISTAT dà come termine di questa modalità di iscrizione proprio la scadenza dell’anno, altrimenti, sembra dire, si iscrive sempre per nascita. 17 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE DI STATO CIVILE Lufficiale di stato civile PER RIASSUMERE IL PROBLEMA Madre residente nel Comune da meno tempo di quanto ne è trascorso dalla nascita del figlio CAMBIO DI RESIDENZA DICHIARAZIONE DI NASCITA 10 giorni 2 giorni IL PRINCIPIO GUIDA L’accertamento della residenza della madre va fatto al momento della dichiarazione e non a quello della nascita del/la figlio/a L’ufficiale di stato civile del comune di residenza trasmette la notizia di nascita all’ufficiale d’anagrafe entro 3 giorni, il quale procede all’iscrizione nello stato civile della madre senza alcuna valutazione sulla sussistenza della dimora abituale La decorrenza di iscrizione del neonato in anagrafe sarà antecedente a quella di iscrizione della madre ma, a far capire il movimento effettuato è la data di definizione. Nello spazio note dell’AP5 si può inserire l’annotazione: «Trattasi di iscrizione per nascita avvenuta in questo comune a seguito di immigrazione della madre nelle more del procedimento di trascrizione/iscrizione dell’atto di nascita del figlio». Si iscrive sempre per nascita nel primo anno di vita del neonato 18 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE DI STATO CIVILE IL QUESITO DEL MESE Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, data da indicare a margine dell’atto di matrimonio per indicarne l’evento “conclusivo” Spett.le redazione, Nella nostra provincia ci sono due orientamenti relativi alla data da indicare a seguito delle sentenze che sciolgono il vincolo matrimoniale. Noi indichiamo due date: la data della sentenza e la data di deposito in cancelleria; altri colleghi indicano solo la data del deposito; ho letto diverse opinioni discordanti; gradirei un’indicazione definitiva. La risposta La data di scioglimento o cessazione degli effetti civile di un matrimonio da riportare a margine dell’atto di nascita o dell’atto di matrimonio o da indicare ai fini dell’aggiornamento anagrafico, in sostanza la data dalla quale i coniugi risultano non più coniugati, è la data del deposito in cancelleria. Il Massimario dello stato civile riporta in modo inequivocabile questa indicazione: “[…] Quale che sia la formula usata dal legislatore, anche se gli effetti di una decisione giudiziaria si producono dal momento in cui vengono adempiute le debite formalità, come la trascrizione di una sentenza, essi decorrono retroattivamente dalla data della pronuncia. Tale data coincide con quella in cui la decisione, adottata in camera di consiglio, viene pubblicata con il deposito in cancelleria. La definitività della sentenza, sopravvenuta con la inutile decorrenza dei termini per l’impugnazione, non altera il principio che la data della sentenza è quella della sua pubblicazione.” Si tratta di un orientamento che il Ministero dell’Interno riporta da molti anni, pienamente condiviso anche dalla dottrina, nei confronti del quale, oramai non dovrebbero sussistere ulteriori dubbi. Probabilmente i pareri che lei ha letto fanno riferimento a quando ancor anon si era creato questo parere definitivo del Ministero. RACCOLTA NORMATIVA GASPARI V. RaccoltaStatocivile-Morte,Atti,Formule-4 .Matrimonio 19 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE L’ u f f i c i a l e E L E T T O RA L E ÿ Il tema del mese: Presentazione e ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale(*) ÿ Il quesito del mese: Attestazione di ammissione al voto di cittadino iscritto nelle liste aggiunte del Trentino Alto Adige (*) Il presente articolo è stato redatto dai consulenti “Gaspari” in materia elettorale. 21 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE IL TEMA DEL MESE PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE (*) Per il 26 e 27 maggio è prevista la convocazione dei comizi per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio di oltre 700 comuni, tra i quali 21 capoluoghi di provincia; per il turno di ballottaggio si voterà il 10 e 11 giugno. Nell’ambito delle diverse incombenze cui dovranno far fronte gli uffici comunali, ci occupiamo qui della parte del procedimento relativa alla presentazione delle candidature, che coinvolge i comuni dalla fase preparatoria fino alla pubblicazione del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere. MODULISTICA GASPARI È disponibile a catalogo la seguente Pratica: –CartellaElettoralen .6-Consigliocomunale-Presentazionelistecandidati . Autenticazione delle sottoscrizioni (art. 28, c. 2 e art. 32, c. 2, del DPR 16 maggio 1960, n. 570) La dichiarazione di presentazione delle candidature costituisce un atto collettivo e unitario degli elettori che la sottoscrivono; il loro numero deve essere compreso, a pena di esclusione della lista, tra un minimo e un massimo, stabiliti dalla legge in relazione alla popolazione legale del Comune, determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. La firma dei sottoscrittori, come pure quella di ciascun candidato in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco. (art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.). Secondo il parere espresso dal Ministero della Giustizia, i suddetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le firme dei sottoscrittori esclusivamente nel territorio di competenza del proprio ufficio. Per quanto riguarda i consiglieri comunali e i funzionari incaricati dal sindaco, si rammenta quanto segue: (*) Il presente articolo è stato redatto dai consulenti “Gaspari” in materia elettorale. 22 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE a)la dichiarazione della disponibilità comunicata dal consigliere al sindaco non richiede presa d’atto o autorizzazione e diventa efficace nel momento in cui è registrata al Protocollo Generale; può essere limitata alla consultazione in corso o essere valida per tutta la durata del mandato, a seconda di quanto dichiarato dal consigliere stesso; i consiglieri possono autenticare firme di presentazione di una lista nella quale siano candidati, ma non possono, ovviamente, autenticare la propria firma; b)per i funzionari non occorre un incarico apposito: sono competenti, per le autenticazioni elettorali che non siano espressamente riservate ai notati, coloro che sono già stati incaricati in via generale di effettuare autenticazioni ai sensi dell’art .21delD .P .R .28 dicembre 2000, n . 445 (la parola “appositamente” non figura più nell’art. 14 della legge n. 53/1990, come sostituito dall’art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130); c) i funzionari comunali non possono effettuare autenticazioni in modalità “itinerante”, ma soltanto presso il proprio ufficio; se però il comune, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, lo riterrà opportuno, potrà autorizzare l’espletamento delle funzioni di autenticazione in proprietà comunali esterne alla residenza municipale od anche in luogo pubblico o aperto al pubblico, purché all’interno del territorio comunale e assicurando la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione. MODULISTICA GASPARI –“Comunicazionedidisponibilitàautenticazionefirme”(Cod .E01003) –“Provvedimentodiincaricoaidipendentiperl’autenticazionedellefirme”(Cod .E01001) Moduli e formalità in materia di autentiche di firma I moduli sui quali viene apposta la firma degli elettori devono riportare la data della consultazione a cui si riferiscono, il contrassegno della lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. In mancanza di uno di questi elementi, non si può procedere all’autenticazione. L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’art .21,c .2,delD .P .R .n . 445/2000citato: “il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indica le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e appone la propria firma e il timbro dell’ufficio”. Poiché i consiglieri non hanno un ufficio proprio, la mancanza del timbro non costituisce causa di invalidità dell’autenticazione; si può tuttavia valutare l’opportunità di predisporre e consegnare a coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità un timbro lineare con la denominazione del comune, la scritta “consigliere comunale” e il cognome e nome dell’interessato; è invece assolutamente da escludere l’apposizione, da parte di un funzionario, del timbro del proprio ufficio su moduli recanti firme raccolte e autenticate da altri e in altri luoghi. 23 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE MODULISTICA GASPARI –“Dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati - Comuni sino a 1 .000 abitanti” (Cod . E18001) –“Dichiarazionedipresentazionedellelistedeicandidati-Comunisuperioria1 .000esinoa15 .000 abitanti”(Cod .E18100) –“Dichiarazionediaccettazionedellacandidaturaallacaricadisindaco”(Cod .E18102) –“Dichiarazionesostitutiva”(Cod .E18105) –“Dichiarazioneindividuale”(Cod .E18400) –“Presentazionelistedeicandidati”(Cod .E18110) Autentiche di firma e Consiglio di Stato In relazione alla particolare rilevanza della responsabilità di cui è investito Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni dei presentatori e dei candidati, si richiamano alcune massime del Consiglio di Stato. “La mancanza o l’irregolarità dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell’atto di presentazione della lista, che può essere neutralizzata solo dal compimento dell’atto omesso o dalla rinnovazione dell’atto viziato, e comunque prima dello scadere del termine perentorio di legge.” (rif. C.d.S. – Quinta Sezione, decisione 29 giugno 1979, n. 470). “La mancanza della data determina la nullità dell’atto di autenticazione delle sottoscrizioni.”(rif. C.d.S. – Quinta Sezione, decisione 29 settembre 1994, n. 1061). “È illegittima l’autenticazione delle sottoscrizioni effettuata senza indicare data, luogo e qualifica dell’autenticatore” (rif. C.d.S. – Quinta Sezione, decisione 17 luglio 2000, n. 3923). Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori (artt. 28 e 32 del DPR 16 maggio 1960, n. 570) Va preliminarmente sottolineato che le disposizioni introdotte dall’art .15dellalegge12 novembre 2011, n . 183, nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa, non trovano applicazione nei procedimenti elettorali, disciplinati da una normativa assolutamente ‘speciale’; in particolare, non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati, concernenti l’accertamento dell’iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo: è pertanto necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, sia per i candidati sia per i sottoscrittori, il possesso del requisito dell’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. (rif. C.d.S., Prima Sezione, parere n. 1232/2000 del 13 dicembre 2000; Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 5/2012 del 1º marzo 2012). I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e dei sottoscrittori devono essere rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta; quelli relativi ai sottoscrittori possono essere anche collettivi. In caso di ritardo, doloso o colposo, da parte del sindaco, nel rilascio dei certificati, il prefetto dovrà inviare presso il comune inadempiente, appena se ne manifestasse la necessità, un commissario per l’immediato rilascio. (art. 54, c. 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) . 24 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE Competente al rilascio è soltanto il sindaco che – se lo ritiene necessario al fine di garantire il rispetto dei termini - può incaricare, con un apposito provvedimento, uno o più dipendenti; costoro firmeranno come “il funzionario incaricato dal sindaco” oppure “d’ordine del sindaco” e non “il responsabile dell’ufficio elettorale” “l’ufficiale elettorale” o altro. Come si è detto, la legge pone in carico al sindaco l’obbligo di rilasciare entro ventiquattro ore dalla richiesta i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, ma non contiene alcuna disposizione sui requisiti dei richiedenti né sulle forme con le quali la richiesta di certificazione deve essere presentata; tuttavia, considerato che tale obbligo sussiste, appunto, se riferito ai “sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione di candidature” e tenuto conto delle limitazioni sul rilascio dei certificati in genere introdotte dall’articolo15dellaleggen . 183del2011,si può ritenere che chi presenta la richiesta sia tenuto a esibire i moduli (in originale o fotocopia) sui quali gli elettori hanno apposto la firma o, quanto meno, dichiarare per iscritto che si tratta di elettori che hanno sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati (art. 28, c. 5, e art. 32, c. 7, n. 3, del DPR 16 maggio 1960, n. 570) Per ogni candidato deve essere presentato, a pena di esclusione, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica. Analogamente, ai cittadini dell’Unione europea, che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale nel comune in cui sono residenti, verrà rilasciato il certificato di iscrizione nelle relative liste aggiunte. (art. 1, n. 1, del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197) . Nel caso in cui non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell’Unione dovranno produrre, unitamente all’altra documentazione prescritta, un attestato del comune stesso circa l’avvenuta presentazione, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nelle liste stesse. (art. 5, n. 2, del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197). MODULISTICA GASPARI “Cartella Elettorale n. 10-bis - Cittadini comunitari residenti in Italia” (Cod. E15132) –“MANIFESTOdaaffiggereinoccasionedelleelezionicomunaliecircoscrizionali”(Cod .E506531) –“DOMANDAdiiscrizione”(Cod .E506532) –“NOTIFICAdeimotiviostativiall’accoglimentodelladomanda”(Cod .E506533) Termini per la presentazione delle candidature (artt. 28 e 32 del DPR 16 maggio 1960, n. 570). Le candidature alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono essere presentate alla Segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione (per le Elezioni del 26 e 27 maggio 2013, dalle ore 8 alle 20 di venerdì 26 aprile e dalle ore 8 alle 12 di sabato 27 aprile). 25 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE Presentazione materiale delle candidature In assenza di disposizioni di legge in merito, la presentazione materiale delle candidature, vale a dire la consegna alla Segretaria comunale della lista e della documentazione allegata, può essere effettuata da esponenti dei partiti o dei gruppi politici, oppure da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati della lista. Ricezione delle candidature, il ruolo del segretario comunale Le candidature devono essere ricevute personalmente dal Segretario comunale, o da chi lo sostituisce legalmente, nella sede della Segreteria. Il Segretario comunale può delegare l’attività di ricezione delle candidature a un altro impiegato del comune (previo assenso del Sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo) soltanto nel caso in cui lo stesso Segretario sia tenuto ad assicurare i servizi di segreteria in più comuni convenzionati tra loro. Il Segretario deve rilasciare a coloro che effettuano materialmente la presentazione una ricevuta dettagliata, la quale deve indicare, oltre al giorno e all’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, onde evitare successive contestazioni per documentazioni eventualmente incomplete. “Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare, nel modo più esatto e comprensibile, l’esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitandone altre suscettibili di ambiguità.” (rif. C.d.S. – Quinta Sezione, decisione 11 febbraio 1999, n. 165). Non compete al Segretario il controllo della regolarità delle liste dei candidati, dei relativi allegati e dei contrassegni di lista e non può rifiutarsi di riceverli, anche se li ritenga superflui o irregolari; è tuttavia raccomandabile che faccia rilevare a chi consegna la lista le irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate o se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune. Il Segretario, infine, non può rifiutarsi di ricevere liste o documenti presentati tardivamente: sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi indicherà con precisione l’ora della ricezione. Ogni lista deve essere trasmessa alla Commissione elettorale circondariale competente entro lo stesso giorno in cui è stata presentata. MODULISTICA GASPARI –“DELEGAdelsegretarioperlaricezionedellelistedeicandidati”(Cod .E01002) –“Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione sino a 15 .000 abitanti” (Cod . E19000) –“Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 15 .000 abitanti” (Cod . E19100) –“Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 15 .000 abitanti” (Cod . E19200) 26 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE Esame delle candidature da parte della Commissione o della Sottocommissione elettorale circondariale (artt. 30 e 33 del DPR 16 maggio 1960, n. 570) Il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti spetta alla Commissione elettorale circondariale, che deve ultimare le operazioni per l’esame e l’ammissione delle liste, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione, ossia entro il 28° giorno precedente la data della votazione. Il presidente della Commissione elettorale circondariale, se lo ritiene necessario in relazione al numero dei comuni del Circondario interessati dalla consultazione, può demandare l’esame delle candidature alle Sottocommissioni elettorali circondariali, informandone sia la Prefettura sia i Segretari dei comuni, affinché questi trasmettano direttamente alla rispettiva Sottocommissione le liste presentate. Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, la Commissione procederà, per sorteggio, all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa. L’elenco delle liste approvate, nell’ordine risultante dal sorteggio, deve essere comunicato immediatamente al Sindaco, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati e al Prefetto, per la stampa delle schede per la votazione. È comunque opportuno che le liste approvate siano trasmesse man mano al Sindaco, così da facilitare la predisposizione del manifesto. La comunicazione delle liste ammesse e del loro ordine è inoltre necessaria ai fini dell’assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale. Poiché l’errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, è necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al Sindaco e al Prefetto sia effettuato sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle Commissioni: tali comunicazioni dovranno portare, in calce, l’espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature e debbono recare la firma del presidente della Commissione. Pubblicazione del manifesto recante le candidature Il manifesto recante le candidature, stampato a cura del Sindaco, deve essere pubblicato nell’albo on-line del comune e affisso nei luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente la data della votazione. (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Si richiama, infine, l’importanza e la delicatezza del controllo del manifesti nella fase di stampa, da effettuare con la massima accuratezza per evitare errori materiali di trascrizione delle generalità dei candidati: “L’errata trascrizione nella lista dei candidati del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura.” (rif. C.d.S. – Quinta Sezione, decisione 5 luglio 2006, n. 4253). 27 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE IL CRONOPROGRAMMA CHI QUANDO Esponenti dei partiti o dei gruppi politici; 26 APRILE ore 8-20 Uno o più candidati o sottoscrittori della lista; 27 APRILE ore 8-12 Delegati della lista. COSA Presentazione delle candidature a sindaco e consigliere comunale nella segreteria del Comune. Il segretario le riceve personalmente. La delega è ammessa solo qualora debba assicurare i servizi di segreteria in più comuni convenzionati Esame e ammissione delle liste Commissione elettorale circondariale 28 APRILE Sorteggio per definizione numero progressivo a ciascun candidato Comunicazione al Sindaco dell’elenco ordinato per la preparazione del manifesto e al Prefetto per la stampa delle schede Sindaco 18 MAGGIO Pubblicazione nell’albo online del Comune e affissione in luoghi pubblici del manifesto con le liste dei candidati ELEZIONI 26 E 27 MAGGIO 2013 28 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE IL QUESITO DEL MESE Attestazione di ammissione al voto di cittadino iscritto nelle liste aggiunte del Trentino Alto Adige Spett.le redazione, un comune che si appresta a votare per l’elezione del Sindaco e del consiglio comunale ci invia un attestato di ammissione al voto per quelle elezioni. Essendo noi un comune del Trentino Alto Adige e non avendo ancora iscritto quell’elettore tra i nostri votanti, non abbiamo visto nulla di male in quell’attestato; però quell’elettore è nato e residente all’Estero iscritto nelle liste elettorali aggiunte di quel comune (iscritto dapprima in quell’AIRE a seguito di trascrizione dell’atto di nascita e poi, a richiesta di trasferimento di AIRE effettuata dall’interessato, nella nostra). Non capiamo il perché venga mandato a noi questo attestato ai fini della notifica “in attesa della relazione di notifica”: la persona è nata e residente all’estero e l’eventuale iscrizione all’AIRE è un rafforzamento di ciò. Quindi la motivazione non può essere altro che quel comune vuole che siamo noi a rimetterci i soldi della raccomandata. Stiamo pensando di restituire l’attestato precisando l’indirizzo a noi noto dell’abitazione in Argentina dell’elettore. La risposta Non conosciamo le ragioni che hanno portato il comune ad inviare a voi l’attestato sostitutivo della tessera elettorale; posso soltanto pensare che si sia trattato di un equivoco. È infatti fuor di dubbio che l’invio dell’attestato a coloro che sono iscritti nelle liste aggiunte, in vista delle elezioni comunali, è compito del Comune di iscrizione, anche se, come nel vostro caso, la situazione può apparire complicata dal fatto che l’interessato è residente all’estero. A supporto della sua interpretazione c’è quanto prevede l’ art. 2, n. 4, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299: “[…] Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l’esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, IL SINDACO DEL COMUNE IN CUI L’ELETTORE HA DIRITTO DI VOTARE PER LE ELEZIONI REGIONALI O AMMINISTRATIVE GLI INVIA UNA ATTESTAZIONE DI AMMISSIONE AL VOTO.” Come già da voi previsto, è ovviamente necessario che venga comunicato al più presto all’altro comune l’indirizzo all’estero dell’elettore, anche al fine della spedizione allo stesso della cartolina-avviso. 29 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 L’UFFICIALE ELETTORALE MODULISTICA GASPARI “Cartella Elettorale n. 9 - Elettori residenti all’estero - Cartoline avviso” (Cod. E15127) –“VERBALE di assunzione in carico delle cartoline-avviso per gli elettori residenti all’estero” (Cod . E08000) –“VERBALEdicompletamentodelleoperazionidicompilazionedellecartoline-avviso”(Cod .E08100) –“ELEZIONIDELGIORNO”(Cod .E08200) 30 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 I SERVIZI AL CITTADINO Ii S E eR V I Z I A L C I T TA D I N O ÿ Il tema del mese: Servizi comunali e “Giornata nazionale degli alberi” - Un albero per ogni neonato ÿ Il quesito del mese: Delega per espressione del voto in assemblea associazione di categoria; impossibilità della sottoscrizione autenticata in comune 31 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 I SERVIZI AL CITTADINO IL TEMA DEL MESE Servizi comunali e “Giornata nazionale degli alberi” - UN ALBERO PER OGNI NEONATO MODULISTICA GASPARI È disponibile a catalogo la seguente Pratica on-line “Messa a dimora di un albero per ogni neonato e minore adottato” - Cod. 855000.O.2, per l’attuazione dei relativi adempimenti. Consulta l’elenco dei modelli disponibili per gli Enti abbonati al “Servizio Demografico” di “Progetto OMNIA” o contattare in ns. agente di zona. Premessa Il Parlamento, che ha cessato le sue funzioni, ha emanato, come una delle sue ultime leggi, la n. 10 del 14 gennaio 2013. È una legge sorprendente perché unisce in sé due caratteristiche dei periodi che gli storiografi chiamano “decadenti”: l’eleganza e, al contempo, la lontananza dalle esigenze del “popolo”. Col rischio di essere un po’ “qualunquisti” possiamo affermare che, di tutto aveva bisogno il cittadino e il mondo del lavoro e dell’imprenditoria, fuorché di una nuova “festa”: il 21 novembre di ogni anno dovremo celebrare la “Giornata nazionale degli alberi” in cui si dovranno attuare delle azioni tese: • alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo; • all'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120; • alla riduzione delle emissioni; • alla prevenzione del dissesto idrogeologico; • alla protezione del suolo; • al miglioramento della qualità dell'aria; • alla valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana; • alla vivibilità degli insediamenti urbani. D’altra parte queste azioni sono fondamentali se vogliamo lasciare ai nostri figli qualcosa che sia simile al mondo in cui siamo nati noi. La cosa sorprendente è che, anche per questo compito, che dovrebbe essere del Ministero dell’ambiente o di qualche struttura dotata di mezzi e capacità operativa, i servizi demografici dovranno fare la loro parte. Ma cosa c’entrano le anagrafi e lo stato civile con gli alberi? Un albero per ogni neonato Questa legge ha modificato due articoli di una legge che già era in vigore, ma che, salvo rare e significative eccezioni, non era attuata da nessuno. La norma in questione è la: L. 29 gennaio 1992, n. 113: “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.” 32 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 I SERVIZI AL CITTADINO La prima modifica riguarda il fatto che i comuni interessati saranno solo quelli sopra i 15.000 abitanti, mentre prima tutti i comuni dovevano attuare queste disposizioni (i comuni sopra i 15.000 abitanti a seguito della emanazione del D.P.R. 6 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 (S.O. n. 209), sono solo 725 su 8093). Chiaramente i comuni sotto i 15.000 abitanti potranno aderire alla norma in modo volontario o con modalità differenti. La seconda novità riguarda il fatto che le registrazioni anagrafiche, a seguito delle quali bisognerà piantumare un albero sono riferite sia alle nascite che alle adozioni e qui sorge il primo problema. Iscrizione per adozione? Qualsiasi operatore dei servizi demografici sa perfettamente che l’art . 28 della legge 184/1983dispone: “[…] 2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4. 3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. […]” Proprio in seguito a ciò l’ufficiale d’anagrafe non può avere nessuna iscrizione in anagrafe per “adozione” e dunque sarà estremamente complicato contemperare due opposte esigenze, posto che l’ufficiale d’anagrafe nella sua attività si “accorga” che quel bimbo che immigra o che iscrive in anagrafe sia un bimbo adottato … La prima esigenza è quella di adempiere al primo comma dell’art . 28 della legge 184/1983: “1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.[…]” L’ufficiale d’anagrafe non potrà comunicare a nessuno che quel bimbo è adottato, perché potrebbe violare la riservatezza assoluta del dato, ma anche il diritto dei nuovi genitori di “raccontare” al loro figlio che è stato adottato. Sarebbe drammatico che il bimbo di 6 anni che ha appena imparato a leggere, ma non sa di essere adottato, scopra questa sua condizione dopo aver letto la pergamena comunale in cui si racconta che è stato piantato un albero a suo nome perché “adottato”. D’altra parte anche il bimbo adottato, al di là di sapere o meno della sua condizione, ha pieno diritto a sapere che il comune ha piantato un albero a suo nome. Per questo motivo nella modulistica che abbiamo predisposto abbiamo evitato di dare troppe informazioni che potrebbero porre in evidenza questo aspetto: l’ufficiale d’anagrafe, l’ufficio che curerà la piantumazione e quello che comunicherà ai genitori la piantumazione avranno l’accortezza di essere generici, ma precisi. 33 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 I SERVIZI AL CITTADINO Il bilancio arboreo e sei mesi invece di un anno, salvo stagionalità, per la piantumazione Entro sei mesi dalla nascita o adozione del bimbo ogni comune dovrà piantumare un albero, comunicare alla famiglia il tipo di albero piantato e il luogo. Rispetto al precedente dettato normativo, che prevedeva un anno, tra la nascita e la piantumazione, la novella legislativa, salvo casi in cui si debbano rispettare termini più lunghi legati alla particolare stagionalità per procedere alla piantumazione, dispone che entro 6 mesi si dovrà procedere. I nostri sindaci, dovranno poi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, censire e classificare gli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica, ed infine due mesi prima della scadenza naturale del mandato dovranno rendere noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica, rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Cerimonie e comunicazioni relativi alla piantumazione Questa norma sia nella sua versione originale che in quella novellata ha due scopi: far crescere costantemente il numero degli alberi e attuare delle azioni a forte contenuto pedagogico finalizzate a far crescere una coscienza ambientale. Proprio relativamente a questo secondo punto sembra indispensabile che della eseguita piantumazione sia data notizia al neonato, magari anche segnalando l’esatto luogo e l’esatto albero piantumato. A tal proposito vista la diffusione di “telefoni” che hanno anche le funzioni GPS, potrebbe essere interessante individuare l’albero mediante precise coordinate GPS, che potranno essere immesse in queste nuove apparecchiature, al fine di individuare inequivocabilmente l’albero piantumato. Della eseguita piantumazione si potrà dare notizia mediante supporti promozionali e magari all’interno di cerimonie pubbliche di consegna di “pergamene”.(*) Alberi e ministeri Oggi le competenze in campo “agricolo e forestale” sono svolte dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali [Sito: www.politicheagricole.gov.it] Al tempo della legge 113/1992 le competenze erano del Ministero dell’agricoltura e delle foreste che emanò subito una circolarelan .26323del24 .08 .1992 . Tra le altre cose, questa circolare dava conto delle risorse messe a disposizione dal bilancio dello Stato per la fornitura delle piante e del fatto che “si è ritenuto opportuno informare, con apposita circolare a diramazione generale, gli uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato sui contenuti e sulle finalità del provvedimento in oggetto, sottolineando l’importanza della collaborazione che può essere richiesta dalle Regioni e dai Comuni nella concreta applicazione della norma in esame”. Subito a ruota il Ministerodell’InternoconcircolareMIACEL19(92)indata3novembre 1992,prot .n .09204201/15100-281 .(G.U. n. 40 del 18 febbraio 1992). Detta circolare, per chiarezza e precisione ancora in gran parte valida, dispone, con le integrazioni della nuova legge che la normativa pone dei seri problemi di attuazione dovuta (*) V. Modulistica “Gaspari” - Cod. 855000.O.2 - Messa a dimora di un albero per ogni neonato e minore adottato. 34 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 I SERVIZI AL CITTADINO ad una confusione di competenze, ripartite tra l’ufficiale di stato civile e quello di anagrafe, in particolare per quanto riguarda la registrazione del luogo dove l’albero è stato piantato. Tuttavia, al fine di consentire alla normativa de qua di raggiungere gli intenti prefissati, si ritiene che nel frattempo i Comuni debbano ugualmente procedere a darvi corso essendo già la stessa operante indipendentemente dalla parte riguardante gli adempimenti relativi all’annotazione dell’impianto dell’albero. Essendo la fornitura delle piante connessa alle iscrizioni anagrafiche di nati ed adottati residenti da parte dei Comuni, l’ufficiale d’anagrafe deve inviare almeno con cadenza mensile al competente ufficio comunale incaricato del servizio manutenzione del patrimonio forestale, i modelli AP1 relativi alle iscrizioni per nascita o analoghe opportune comunicazioni per i successivi adempimenti di competenza al fine di ricevere il necessario numero di piante da parte degli uffici statali Per i motivi esposti nel 3° paragrafo invece che degli AP1, ovviamente non possibili per le adozioni, si ritiene necessario inviare degli appositi elenchi con dati minimi ed essenziali. Ad avvenuto impianto dell’albero, l’ufficio tecnico comunale provvederà ad annotarlo su detti elenchi che verrà restituito all’ufficio che dovrà curare le comunicazioni alle famiglie.(*) IL QUADRO DELLA NORMATIVA • un albero per ogni neonato o adottato a seguito di registrazione anagrafica • con cadenza almeno mensile, l’ufficiale d’anagrafe deve mandare i modelli AP1 all’ufficio competente per la manutenzione del patrimonio forestale; • per gli adottati, si inviano gli elenchi con i dati minimi ed essenziali invece degli AP1 • piantumazione entro sei mesi dalla nascita (o adozione), da comunicare alla famiglia unitamente al luogo in cui si trova l’albero: si potrebbe pensare a individuare l’albero con le coordinate Gps • entro gennaio 2014 censimento e classificazione degli alberi piantati nel territorio; • due mesi prima la scadenza naturale del mandato, i Sindaci devono rendere noto il bilancio arboreo del Comune (*) V. Modulistica “Gaspari” - Cod. 855000.O.2 - Messa a dimora di un albero per ogni neonato e minore adottato. 35 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 I SERVIZI AL CITTADINO IL QUESITO DEL MESE Delega per espressione del voto in assemblea associazione di categoria; impossibilità della sottoscrizione autenticata in comune Spett.le redazione, alcuni giorni fa un noto commerciante del mio comune si è presentato allo sportello chiedendo l’autentica della sua firma per un atto in cui delegava a rappresentarlo in seno all’associazione di categoria maggiormente rappresentativa della nostra provincia, per il rinnovo delle cariche statutarie, un suo collega. Abbiamo proceduto all’autentica anche in virtù del fatto che il nostro sindaco lavora come dirigente presso detta associazione di categoria. Ieri ci ha chiamato un collega chiedendo cosa avevamo combinato …. La risposta Riteniamo di poter affermare con buona dose di certezza che non esistono norme di legge o regolamentari che consentono al pubblico ufficiale, ed in particolare al funzionario comunale, di provvedere per l’autenticazione delle sottoscrizioni su atti di delega riferite a procedure di voto ed altre azioni di qualsivoglia associazione privata o meno che sia. Quanto descritto, infatti, sarebbe possibile solo in presenza di norma speciale che conferisce tali specifici poteri di autenticare deleghe (così come, ad esempio è per la materia elettorale, o l’autenticazione delle sottoscrizioni di voto per l’elezione del collegio degli ordini degli psicologi o dei geologi, per i quali esistono norme ad hoc). Non servirebbe a nulla neppure un’eventuale disposizione di detta associazione di categoria che prevedesse l’autenticazione di tali sottoscrizioni a cura del funzionario comunale, in quanto quest’ultimo agisce o non agisce in conseguenza di norme di legge nazionale. In linea e per principio più generale, l’atto in questione non è una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000), ma una vera e proprio procura e, pertanto, non può intervenirvi il funzionario incaricato dal sindaco. Essendo procura ad agire in nome e per conto, è competenza esclusiva del notaio. Ci consenta poi di affermare che la richiesta dell’autenticazione di sottoscrizione in un atto di delega del tipo e per le funzioni richieste, pare eccessiva rispetto allo scopo. Così come pare eccessivo doversi rivolgere ad un notaio per stipulare una procura speciale. Non entriamo nel merito di procedure di altri soggetti, ma forse potrebbe essere sufficiente allegare alla delega una fotocopia, anche non autenticata, di un documento d’identità del delegante come per qualsiasi istanza alla pubblica amministrazione; ma questa è solo una nostra considerazione per aver già visto in casi simili, questo ultimo descritto comportamento. A differenza del suo sindaco, che avrà caldeggiato l’adempimento e dei “soloni” dell’associazione di categoria, noi riteniamo di non avere la “verità” in tasca, pertanto se dovesse ricapitarle una richiesta di quel tipo, chieda al cittadino in base a quale legge il funzionario comunale può autenticare quanto richiesto. 36 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Marzo 2013 I SERVIZI AL CITTADINO Ricordi sempre che è improprio invocare l’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 a motivazione della facoltà del funzionario comunale di provvedere per l’autenticazione della delega. L’art. 21 si riferisce alle modalità di autenticazione della dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 dello stesso D.P.R. e delle istanze rivolte alle pubbliche amministrazioni per la fruizione di benefici economici o a soggetti privati. La delega non è una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e su questo non vi è nessun dubbio. Confermiamo che il funzionario comunale abilitato all’autenticazione di sottoscrizioni, proprio in forza del richiamato secondo comma dell’art. 21, non può intervenire in questa delega per autenticarne la sottoscrizione. E “non vale” obiettare che il funzionario pubblico non deve entrare nel merito dei contenuti dell’atto: è vero che l’ufficiale autenticante non deve “valutare” la veridicità dei contenuti dell’atto del quale si appresta ad autenticare la sottoscrizione, ma è altrettanto vero che rimane l’obbligo di comprendere quale sia la natura dell’atto, ovvero se istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (o atti elettorali, o atti di compravendita di beni immobili registrati, o atti per i quali esiste specifica norma di legge che individua il funzionario incaricato dal sindaco quale soggetto con facoltà di autenticare le sottoscrizioni), sui quali può intervenire. Trattasi di delega? Se la delega non è da annoverarsi tra le previsioni di cui al comma 3-bis, art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la delega in questione non è certamente tra queste, non è autenticabile dal funzionario comunale. Esercitare tale funzione di autenticare quando non si è per ciò abilitati, costituisce usurpazione di competenze non proprie (perché sono del notaio) con conseguente responsabilità per l’autenticante e nullità dell’atto perché viziato da incompetenza. Contestualmente riteniamo di poterla tranquillizzare rispetto ai rischi più sopra descritti: se è l’associazione di categoria che (comunque impropriamente) fruirà della delega con sottoscrizione autenticata dal funzionario comunale, crediamo mai accadrà che la stessa eccepirà il vizio di competenza. MODULISTICA GASPARI –“Autentiche, procure, quietanze liberatorie e legalizzazioni di foto - Guida operativa .” (Cod . 853458 .01) 37 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Febbraio 2013 SCADENZARIO DI MARZO 2013 - APRILE 2013 x 1 marzo 2 marzo 4 marzo 5 marzo CITTADINI EXTRACOMUNITARI - Comunicare alla questura le variazioni e le cancellazioni dall’A.P.R. nella quindicina precedente. �(d.P.R. 31-08-1999, n. 394, art. 15 - D.M. 18-12-2000, art. 6 - G.U. n. 8/2001). x SERVIZI MILITARI - Comunicazione al Centro Documentale dei trasferimenti di residenza degli iscritti. (d.P.R. 1503-2010, n. 90, art. 1106). x DEMOGRAFICI - Inviare all’A.U.S.L. gli elenchi dei: nati, morti, immigrati ed emigrati del mese precedente (Circ. M.I. n. 2 del 15-2- 1986). x STATO CIVILE - Rilevazione rinvenimenti cadaveri non identificati. In formato elettronico all’indirizzo: CommGov. [email protected] (Circ. Min. Int. 28.01.2010, n. 83). x ANAGRAFE - A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza settimanale, utilizzando il programma Anag-Aire. (Circolare Ministero dell’Interno n. 34 del 25-06-2007). x ANAGRAFE - Trasmissione al Dipartimento Trasporti Terrestri (D.D.T.) di Roma delle variazioni di residenza dei possessori di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si utilizzi il collegamento telematico). (Art. 116, D.Lgs. 30-04-1992, n. 285; Artt. 247 e 252, d.P.R. 16-12-1992, n. 495). x CARTE D’IDENTITÀ - Trasmettere alla Prefettura e alla Questura l’elenco ed il prospetto riepilogativo delle carte d’identità rilasciate nel bimestre scorso. (R.D. 06-05-1940, n. 635 - art. 289, c. 3). x STATO CIVILE - Verificare che siano state date, all’ufficio anagrafe (Art. 12 d.P.R. 30.05.1989, n. 223) e al casellario giudiziale (circolare Ministero interno 14.12.2004, n. 62) le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonchè le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. x ANAGRAFE - Verificare che siano state date all’Ufficio elettorale, all’Ufficio Tributi, ecc. tutte le comunicazioni di rito relative alle variazioni apportate nello scorso mese. 8 marzo D E M O G R A F I C I 39 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Febbraio 2013 SCADENZARIO DI MARZO 2013 - APRILE 2013 D E M O G R A F I C I x DEMOGRAFICI - Verificare se sono state date all’I.N.P.S. le comunicazioni, (entro 12 giorni dall’evento) relative ai matrimoni e ai decessi dei pensionati e rimborso eventuale danno erariale (art. 20 del D.L. 25-06-2008, n. 112). Sanzione da 100 a 300 euro (Art. 46 D.L. 30-09-2003, n. 269). Solo se non trasmesse attraverso INA-SAIA. Trasmettere, al casellario giudiziale e dei carichi pendenti, l’elenco delle persone di età superiore ai 14 anni decedute nel mese precedente. (Art. 5, c. 1 e 8 c. 1.a del d.P.R. 1411-2002, n. 313). x SERVIZI MILITARI - Verificare se si è provveduto all’aggiornamento delle liste di leva, tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti e ad ogn i altra variazione rilevante e alla iscrizione degli omessi. (D.Lgs. 15-03-2010, n. 66 - Art. 1938); siano state apportate, ai ruoli matricolari, tutte le variazioni prescritte. Invio al Distretto Militare, anche se negativo, dell’elenco dei militari in congedo illimitato che nel mese precedente hanno trasferito la residenza e trasmissione ai comuni dei relativi estratti matricolari. x ANAGRAFE - A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza settimanale, utilizzando il programma Anag-Aire. (Circolare Ministero dell’Interno n. 34 del 25-06-2007). x ANAGRAFE - Comunicazione all’A.S.L. delle variazioni per nascita, immigrazione, morte emigrazione e variazioni d’indirizzo. (Circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 15-021986). Trasmissione alla Prefettura - UTG delle schede ISTAT di rilevazione in formato cartaceo. (Istruzioni Istat). Trasmissione alla Prefettura - UTG delle schede ISTAT di rilevazione in formato cartaceo ISTAT D/4 e D/4bis da parte dei soli comuni che inviano i dati in via telematica all’ISTAT. (Istruzioni Istat). x CITTADINI EXTRACOMUNITARI - Comunicare alla questura le variazioni e le cancellazioni dall’A.P.R. nella quindicina precedente. �(d.P.R. 31-08-1999, n. 394, art. 15 - D.M. 18-12-2000, art. 6 - G.U. n. 8/2001). x ANAGRAFE - A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza settimanale, utilizzando il programma Anag-Aire. (Circolare Ministero dell’Interno n. 34 del 25-06-2007). 8 marzo 9 marzo 11 marzo 15 marzo 16 marzo 18 marzo 40 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Febbraio 2012 SCADENZARIO DI MARZO 2013 - APRILE 2013 x 20 marzo 25 marzo ELETTORALE - Scadenza del termine per la: - restituzione dei certificati penali da parte dei Casellari Giudiziari (d.P.R. 20-03-1967, n. 223); - trasmissione, da parte della Questura, dell’elenco nominativo dei giovani che sono sottoposti alle misure di prevenzione e che, quindi non potranno essere proposti per l’iscrizione sulle liste elettorali con la revisione semestrale (d.P.R. 20-03-1967, n. 223 - Art. 10). x ANAGRAFE - A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza settimanale, utilizzando il programma Anag-Aire. (Circolare Ministero dell’Interno n. 34 del 25-06-2007). x DEMOGRAFICI - Trasmissione all’ISTAT per via telematica delle schede ISTAT di rilevazione: ISTAT D/3, ISTAT D/4 e D/4bis, ISTAT D/7A e D/7B. Inoltre trasmettere una copia di ogni mod. APR/4 e ISTAT P/4. (Istruzioni Istat). Termine ultimo per la trasmissione all’ISTAT in duplice copia dei modelli cartacei ISTAT/P/2 e ISTAT/P/3, relativi alla rilevazione annuale. (Istruzioni Istat). Termine ultimo per l’approvazione del riparto e liquidazione mensile dei diritti di segreteria. (Art. 2, comma 1, D.M. 31 luglio 1995). x SERVIZI MILITARI - Verificare che: siano state apportate alle liste di leva le variazioni resesi necessarie a seguito di ricorsi, osservazioni o altra causa. (D.Lgs. 15-03-2010, n. 66, art. 1936, c. 1). x SERVIZI MILITARI - Formare le liste di leva, da trasmettere al centro documentale. (D.Lgs. 15-03-2010, n. 66, art. 1937). Comunicare al Centro Documentale l’elenco degli iscritti deceduti nel trimestre precedente. (d.P.R. n. 90/2010, art. 1095). Comunicare al Centro Documentale i trasferimenti di residenza degli iscritti. (d.P.R. n. 90/2010, art. 1106). x GIUDICI POPOLARI - (Nei soli anni dispari) Inizio del termine per la pubblicazione del manifesto invitante i cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti richiesti e che non siano ancora compresi negli elenchi permanenti, a presentare domanda di iscrizione negli albi dei Giudici popolari delle «Corti d’assise» e delle «Corti d’assise di appello». (Legge 10-04-1951, n. 287 - Art. 21). 31 marzo 1 aprile D E M O G R A F I C I 41 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Febbraio 2013 SCADENZARIO DI MARZO 2013 - APRILE 2013 D E M O G R A F I C I 1 aprile 2 aprile 4 aprile x CITTADINI EXTRACOMUNITARI - Comunicare alla questura le variazioni e le cancellazioni dall’A.P.R. nella quindicina precedente. �(d.P.R. 31-08-1999, n. 394, art. 15 - D.M. 18-12-2000, art. 6 - G.U. n. 8/2001). x ANAGRAFE - A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza settimanale, utilizzando il programma Anag-Aire. (Circolare Ministero dell’Interno n. 34 del 25-06-2007). x DEMOGRAFICI - Inviare all’A.U.S.L. gli elenchi dei: nati, morti, immigrati ed emigrati del mese precedente (Circ. M.I. n. 2 del 15-2- 1986). x CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA - PIANI DI SICUREZZA - Inviare alla Prefettura le schede di attuazione e quelle di monitoraggio, compilate nel trimestre precedente. l’invio può essere sostituito da apposita dichiarazione. (Circ. Min. int. 04.10.2007, n. 53). x SERVIZI MILITARI - Inviare al Distretto Militare elenco, anche se negativo, dei militari in congedo illimitato deceduti nel trimestre scorso. x ANAGRAFE - Trasmissione al Dipartimento Trasporti Terrestri (D.D.T.) di Roma delle variazioni di residenza dei possessori di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si utilizzi il collegamento telematico). �(Art. 116, D.Lgs. 30-04-1992, n. 285; Artt. 247 e 252, d.P.R. 16-12-1992, n. 495). x ANAGRAFE - A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza settimanale, utilizzando il programma Anag-Aire. (Circolare Ministero dell’Interno n. 34 del 25-06-2007). x DEMOGRAFICI - Verificare se sono state date all’I.N.P.S. le comunicazioni, (entro 12 giorni dall’evento) relative ai matrimoni e ai decessi dei pensionati e rimborso eventuale danno erariale (art. 20 del D.L. 25-06-2008, n. 112). Sanzione da 100 a 300 euro (Art. 46 D.L. 30-09-2003, n. 269). Solo se non trasmesse attraverso INA-SAIA. Trasmettere, al casellario giudiziale e dei carichi pendenti, l’elenco delle persone di età superiore ai 14 anni decedute nel mese precedente. (Art. 5, c. 1 e 8 c. 1.a del d.P.R. 1411-2002, n. 313). x STATO CIVILE - Verificare che siano state date, all’ufficio anagrafe (Art. 12 d.P.R. 30.05.1989, n. 223) e al casellario giudiziale (circolare Ministero interno 14.12.2004, n. 62) le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e lle celebrazioni di matrimonio, nonchè le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone. 8 aprile 42 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Febbraio 2013 SCADENZARIO DI MARZO 2013 - APRILE 2013 x x SERVIZI MILITARI - Invio al Distretto Militare, anche se negativo, dell’elenco dei militari in congedo illimitato che nel mese precedente hanno trasferito la residenza e trasmissione ai comuni dei relativi estratti matricolari. Formazione della lista definitiva da parte del Sindaco con assegnazione del numero definitivo. Chiusura della stessa con formula prevista dall’art. 1105 d.P.R. 15-03-2010, n. 90 e trasmissione, di copia autentica, al Ministero della difesa, anche per via telematica. (D.Lgs. 15-03-2010, n. 66, art. 1937). x STATO CIVILE - Trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle persone residenti nel Comune decedute nel trimestre precedente. (D.Lgs. 31-10-1990, n. 346 - Art. 48). x ELETTORALE - Deposito nella segreteria comunale degli atti della revisione semestrale e affissione del relativo manifesto (d.P.R. 20-03-1967, n. 223 - Artt. 18 e 39). x ANAGRAFE - Comunicazione all’A.S.L. delle variazioni per nascita, immigrazione, morte emigrazione e variazioni d’indirizzo. (Circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 15-021986). Trasmissione alla Prefettura - UTG delle schede ISTAT di rilevazione in formato cartaceo. (Istruzioni Istat). Trasmissione alla Prefettura - UTG delle schede ISTAT di rilevazione in formato cartaceo ISTAT D/4 e D/4bis da parte dei soli comuni che inviano i dati in via telematica all’ISTAT. (Istruzioni Istat). x ELETTORALE - Scadenza del termine per la notifica a coloro che non sono stati compresi nell’elenco primo della revisione semestrale o sono stati proposti per la cancellazione (d.P.R. 20-03-1967, n. 223 - Art. 19). x ANAGRAFE - A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza settimanale, utilizzando il programma Anag-Aire. (Circolare Ministero dell’Interno n. 34 del 25-06-2007). x CITTADINI EXTRACOMUNITARI - Comunicare alla questura le variazioni e le cancellazioni dall’A.P.R. nella quindicina precedente. �(d.P.R. 31-08-1999, n. 394, art. 15 - D.M. 18-12-2000, art. 6 - G.U. n. 8/2001). 9 aprile 11 aprile 15 aprile 16 aprile ANAGRAFE - Verificare che siano state date all’Ufficio elettorale, all’Ufficio Tributi, ecc. tutte le comunicazioni di rito relative alle variazioni apportate nello scorso mese. D E M O G R A F I C I 43 L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale Febbraio 2013 SCADENZARIO DI MARZO 2013 - APRILE 2013 D E M O G R A F I C I 20 aprile 22 aprile 23 aprile 26 aprile 28 aprile 29 aprile 30 aprile 44 x ELETTORALE - Termine per il deposito degli atti della revisione semestrale e per la presentazione del ricorso alla C.E.Ci. contro la decisione dell’Ufficiale elettorale (d.P.R. 20-03-1967, n. 223 - Artt. 18 e 39). x ANAGRAFE - A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza settimanale, utilizzando il programma Anag-Aire. (Circolare Ministero dell’Interno n. 34 del 25-06-2007). x ELETTORALE - Scadenza del termine per la trasmissione alla C.E.Ci. dei verbali e degli atti della revisione semestrale, nonché degli eventuali ricorsi. (d.P.R. 20-03-1967, n. 223 - Artt. 28 e 39). x ELETTORALE - Scadenza del termine entro il quale il Presidente della C.E.Ci. accusa ricevuta degli atti della revisione semestrale. (d.P.R. 20-03-1967, n. 223 - Artt. 28 e Artt. 18 e 39). x SERVIZI CIMITERIALI - Dal 1° maggio al 30 settembre non possono essere fatte le esumazioni straordinarie (d.P.R. 10-09-1990, n. 285 - Art. 84). x ANAGRAFE - A.I.R.E. - Trasmissione dei dati aggiornati, via Web-mail, con cadenza settimanale, utilizzando il programma Anag-Aire. (Circolare Ministero dell’Interno n. 34 del 25-06-2007). x GIUDICI POPOLARI - (Nei soli anni dispari) Scadenza del termine per la pubblicazione del manifesto invitante i cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti richiesti e che non siano ancora compresi negli elenchi permanenti, a presentare domanda di iscrizione negli albi dei Giudici popolari delle «Corti d’assise» e delle «Corti d’assise di appello». (Legge 10-04-1951, n. 287 - Art. 21). x DEMOGRAFICI - Trasmissione all’ISTAT per via telematica delle schede ISTAT di rilevazione: ISTAT D/3, ISTAT D/4 e D/4bis, ISTAT D/7A e D/7B. Inoltre trasmettere una copia di ogni mod. APR/4 e ISTAT P/4. (Istruzioni Istat) Termine ultimo per la trasmissione all’ISTAT in duplice copia dei modelli cartacei ISTAT/P/2 e ISTAT/ P/3, relativi alla rilevazione annuale. (Istruzioni Istat) Termine ultimo per l’approvazione del riparto e liquidazione mensile dei diritti di segreteria. (Art. 2, comma 1, D.M. 31 luglio 1995).