dottrina
di Michele Leoni*
Foto Coraggio
Fendinebbia
di notte
C
on una sentenza che ha fatto discutere (echi vari e commenti si sono avuti su internet), la Corte di
Cassazione in sede civile ha affermato che: “l’art. 153 c. 2 del codice della strada, nel consentire
al conducente di un veicolo a motore, ricorrendo le condizioni ivi indicate, l’utilizzo, di giorno, dei
proiettori fendinebbia anteriori al posto di quelli anabbaglianti e di profondità, nulla dispone in ordine all’uso
dei suddetti fendinebbia in orario notturno, ossia da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima
del suo sorgere; ne consegue che in tale periodo, disciplinato dal comma 1 del medesimo art. 153, che non
contiene alcuna esclusione di uso dei fari antinebbia, deve ritenersi consentito l’uso dei medesimi unitamente
ai proiettori anabbaglianti” (Cass. 15.1.2010, n. 534).
Il ragionamento qui svolto dalla Corte muove dallo stretto dettato dell’art. 153 del codice della strada, il
quale, sotto la rubrica “Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi”, dispone, al comma 1, che “da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese
le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori
di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia
insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione,
devono essere usati i proiettori anabbaglianti”.
Al comma 2, sempre l’art. 153 stabilisce che “i proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia
intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia
anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori
anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se
l’illuminazione pubblica sia sufficiente”.
Dalla lettura combinata di tali commi, la Corte ha quindi tratto la conseguenza che il legislatore non ha
posto alcun divieto circa l’uso dei fari fendinebbia contestualmente ai fari anabbaglianti in orario notturno, in
quanto la prescrizione di cui al comma 2 si riferisce al solo caso in cui l’uso dei fendinebbia, in via sostitutiva,
avvenga di giorno (caso per il quale sono previste particolari condizioni). Nulla quindi autorizza a ritenere che
la prescrizione di uso alternativo delle due tipologie di strumenti luminosi operi anche di notte.
Nel caso deciso dalla Corte, la contestazione fatta al ricorrente era di aver fatto uso, di notte, di fari
fendinebbia contemporaneamente a fari anabbaglianti, sebbene non ne ricorresse la necessità. Qui la Corte,
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codice
della strada
a fortiori, ha argomentato che una simile contestazione
dovrebbe presupporre, in linea astratta, l’esistenza di
una situazione che renda necessario l’uso contestuale
di fendinebbia e fari anabbaglianti (non ipotizzata in
alcuna norma), in quanto, altrimenti, essa avrebbe
dovuto essere limitata alla rilevazione del solo uso in
sé dei fendinebbia, a prescindere dalla sussistenza
di particolari situazioni e dal contemporaneo uso dei
proiettori anabbaglianti.
Al contrario, ha quindi ribadito la Corte, l’art. 153 c.
1 del codice della strada, nel contemplare il periodo
compreso tra mezz’ora dopo il tramonto del sole e
mezz’ora prima del suo sorgere, nonché altre condizioni
di scarsa visibilità puntualmente specificate, tra cui
la nebbia, non contiene alcuna esclusione di uso dei
fari antinebbia, né una prescrizione di uso alternativo
tra detti fari e i proiettori anabbaglianti e quelli di
profondità. In altre parole, il buio della notte costituisce
condizione di scarsa visibilità, al pari delle situazioni
indicate per l’uso dei fendinebbia di giorno.
Aveva dunque errato il Giudice di pace a ritenere che,
consentendo l’art. 153 c. 2 del codice della strada
l’uso dei fendinebbia di giorno in modo sostitutivo
rispetto ai proiettori anabbaglianti, con ciò solo lo
abbia vietato nelle ore notturne.
C’è tuttavia qualche obiezione da sollevare in merito
all’interpretazione data dalla Corte.
Dall’inquadramento sistematico che vi ha dato
luogo, è infatti rimasto fuori il primo comma dell’art.
151 del codice della strada (“Definizioni relative alle
segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi”), il quale, alla lettera c), stabilisce
che il proiettore fendinebbia anteriore è “il dispositivo
che serve a migliorare l’illuminazione della strada in
caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di
di Lorenzo Borselli
polvere”. Ossia, definisce la funzione dello strumento,
e quindi le condizioni che ne legittimano l’uso.
Si tratta delle stesse condizioni a cui fa riferimento
l’art. 153 c. 2, quando comma 2, stabilisce che “di
giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in
atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli
di profondità possono essere sostituiti da proiettori
fendinebbia anteriori”.
Sembra però azzardato consentire un uso contestuale
di anabbaglianti e proiettori di profondità, e fendinebbia,
anche in mancanza della nebbia o di altre situazioni
equiparate (neve, pioggia intensa, banchi di polvere)
e solo in virtù della normale oscurità notturna, in
quanto l’art. 151 lettera c) del codice della strada
sembra escluderlo. Per l’oscurità dovrebbero essere
sufficienti, ma anche appropriati, solo gli anabbaglianti
e i proiettori di profondità (a seconda del grado di
oscurità presente). Equiparare il buio (fisiologico)
della notte a diverse condizioni specifiche e precarie
è operazione ermeneutica che pure non trova un
aggancio normativo, né una ragione immediata e
tranquillizzante in fatto.
Senza contare che, comunque, occorrerebbe
distinguere fra il buio in cui vi è illuminazione pubblica
e il buio in cui questa manca.
Tutto ciò a prescindere da dubbi in fatto che è
legittimo porsi, e cioè se l’uso contestuale di tante fonti
luminose non possa causare danno o abbagliamento
in chi proviene da opposta direzione.
Né si deve dimenticare il comma 11 dell’art. 151,
che sanziona chi usa impropriamente i dispositivi di
segnalazione luminosa.
*Presidente di Sezione
Tribunale di Bologna
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