L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
Sala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna
L’assistenza sociale
per i cittadini di Paesi Terzi
A cura di Paolo Fasano
II parte
Lezione del 15/12/2011
1
L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
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Legge 40/98
Art. 39
Assistenza sociale
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori
iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.
T.U. delle disposizioni sull’immigrazione /Art. 41 dlgs. 286/98
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• LA DISTINZIONE È TRA STRANIERO CON UN
PROGETTO MIGRATORIO DI MEDIO / LUNGO
PERIODO E STRANIERO PRESENTE IN ITALIA IN
MODO OCCASIONALE O TEMPORANEO
• RISPETTO ART. 10 COST.
Lezione del 15/12/2011
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•
•
•
•
Art. 10 cost.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
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Decreto Dini n. 489 del 18/11/1995
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Art. 5 c. 3 legge 40/98
• Permesso per lavoro autonomo 2 anni
• Permesso per lavoro subordinato a tempo
indeterminato 2 anni
• Permesso per famiglia 2 anni
• Permesso per lavoro subordinato a tempo
determinato tra 1 anno e 2 anni
• Permesso per attesa occupazione 1 anno
Lezione del 15/12/2011
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Con le modifiche introdotte dalla L.
189/2002 la durata del permesso di
soggiorno è strettamente correlata a
quella del contratto di soggiorno
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 18 dlgs. 286/98
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e può
essere rinnovato per un anno, …
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali
e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di età …
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PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DALLE LEGGI BASSANINI ALLA
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59
Lezione del 15/12/2011
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PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DALLE LEGGI BASSANINI ALLA
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
Capo II
Servizi sociali
Art. 128.
Oggetto e definizioni
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i
compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi
sociali".
Lezione del 15/12/2011
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PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DALLE LEGGI BASSANINI ALLA
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi
sociali" si intendono tutte le attività relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficoltà che la persona umana incontra nel corso
della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché
quelle assicurate in sede di amministrazione della
giustizia
Lezione del 15/12/2011
11
PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DALLE LEGGI BASSANINI ALLA
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
Art. 129.
Competenze dello Stato
Art. 130.
Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili
Lezione del 15/12/2011
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PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DALLE LEGGI BASSANINI ALLA
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
Art. 131.
Conferimenti alle regioni e agli enti locali
• 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le
funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei
"servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti
allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai
sensi dell'articolo 130.
• 2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai
comuni, …i compiti di erogazione dei servizi e delle
prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione
e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche
con il concorso delle province.
Lezione del 15/12/2011
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PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DALLE LEGGI BASSANINI ALLA
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
Art. 132.
Trasferimento alle regioni
1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi
dall'emanazione del presente decreto legislativo, la
legge di puntuale individuazione delle funzioni
trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di
quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In
particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed
agli altri enti locali le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti i servizi sociali …
Lezione del 15/12/2011
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PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DALLE LEGGI BASSANINI ALLA
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al
successivo conferimento alle province, ai comuni
ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze, le funzioni e i compiti relativi alla
promozione ed al coordinamento operativo dei
soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito
dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza
(IPAB);
c) il volontariato.
Lezione del 15/12/2011
15
PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DALLE LEGGI BASSANINI ALLA
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
Art. 133.
Fondo nazionale per le politiche sociali
3. In particolare, … sono destinati al Fondo
nazionale per le politiche sociali gli
stanziamenti previsti per gli interventi …del
Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'articolo 43 della legge
6 marzo 1998, n. 40.
Lezione del 15/12/2011
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PROCESSO DI DECENTRAMENTO
DALLE LEGGI BASSANINI ALLA
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.
Legge quadro 328/2000
Realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)
Art. 1
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie
un sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualità della vita,
pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni
di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)
Art. 2.
(Diritto alle prestazioni)
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni
e dei servizi del sistema integrato di
interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i
cittadini di Stati appartenenti all'Unione
europea ed i loro familiari, nonché gli
stranieri, individuati ai sensi dell'articolo
41 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)
Art. 1 - La Repubblica assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
Art. 2 - Hanno diritto alle prestazioni: cittadini
italiani - cittadini dell’Unione Europea - cittadini
di paesi terzi ai sensi dell’art. 41 del Testo
Unico 328/98.
Art. 2 comma 2 - Il sistema integrato di interventi
e di servizi sociali ha carattere di universalità.
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)
Destinatari prioritari
Art. 2 comma 3
-Soggetti in condizioni di povertà
-Soggetti con reddito limitato
-Soggetti con incapacità totale o parziale
-Soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale o
nel mercato del lavoro
-Soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)
Art. 22
Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
2.
Ferme restando le competenze del Servizio
sanitario nazionale in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione, …., gli interventi di
seguito indicati costituiscono il livello
essenziale delle prestazioni sociali erogabili
sotto forma di beni e servizi …:
Lezione del 15/12/2011
22
Legge 328/2000
Art. 22
Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
(segue)
a) misure di contrasto della povertà e di
sostegno al reddito e servizi di
accompagnamento, con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita
autonoma e la permanenza a domicilio di
persone totalmente dipendenti o incapaci di
compiere gli atti propri della vita quotidiana;
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Art. 22
Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
(segue)
c) interventi di sostegno per i minori in
situazioni di disagio …. e per la
promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle
responsabilità
familiari,
ai
sensi
dell'articolo
16,
per
favorire
l'armonizzazione del tempo di lavoro e di
cura familiare;
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Art. 22
Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
(segue)
e) misure di sostegno alle donne in
difficoltà…;
f) interventi per la piena integrazione delle
persone disabili…;
g) interventi per le persone anziane e
disabili ;
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Art. 22
Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
(segue)
h) prestazioni integrate di tipo socioeducativo per contrastare dipendenze
da droghe, alcol e farmaci, favorendo
interventi di natura preventiva, di
recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone
e alle famiglie …
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Art. 22
Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
(segue)
Art. 24
Delega al Governo per il riordino
degli emolumenti derivanti da
invalidità
civile,
cecità
e
sordomutismo
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Art. 16
Art. 16
(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità
familiari)
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti
obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b),
tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la
corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di
sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere
le pari opportunità e la condivisione di responsabilità
tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di
ciascun componente della famiglia.
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Art. 16
Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari
(segue)
3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e
servizi sociali hanno priorità:
a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi
a sostegno della maternità e della paternità
responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e
agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, …;
Lezione del 15/12/2011
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Legge 328/2000
Art. 16
Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari
(segue)
• Assegno per le famiglie con almeno 3 figli
minori (art. 65 legge 448/98);
• Assegno di maternità (art. 66 l. 448/98; art.
49 l. 488/99 e 74 dlgs.151/2001);
• Prestazioni assistenziali (art. 80 c. 19 l.
388/2000)
Lezione del 15/12/2011
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Art. 65-66 L 448/98.
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
Assegno di maternità
Gli artt. 65 e 66 l. 448/98, 74 dlgs.
151/2001 e 80 c. 19 l.388/2000
rompono l’unità di questo schema,
arrivando addirittura ad escludere
l’intera platea dei cittadini di Paesi Terzi
dal beneficio dell’assegno per le
famiglie con almeno 3 figli minori.
Lezione del 15/12/2011
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Art. 65-66 L 448/98.
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
Assegno di maternità (segue)
L’assegno di maternità, istituito
dall’art. 66 l. 448/98, viene esteso
dall’art. 74 dlgs. 151/2001 solo alle
madri in possesso di carta di
soggiorno;
Lezione del 15/12/2011
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Art. 80 c.19 L 388/2000
Assegno sociale e prestazioni assistenziali
l’assegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti
soggettivi sono riconosciute dall’art.
80 c. 19 della legge 388/2000 solo
agli aventi diritto titolari di carta di
soggiorno.
Lezione del 15/12/2011
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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
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Per ora lasciamo da parte le
successive
modifiche
(2009
residenza decennale per l’assegno
sociale, 2010 inclusione dei rifugiati
e dei titolari di protezione
sussidiaria)
Lezione del 15/12/2011
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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
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Le prestazioni economiche di natura
assistenziale sono quelle erogate ai cittadini
in possesso di determinati requisiti di legge
(reddituali,
età,
sanitari,
etc.),
indipendentemente dal fatto che gli aventi
diritto
abbiano
versato
contributi
previdenziali e assistenziali. Sono quindi
misure finanziate dalla fiscalità generale.
Lezione del 15/12/2011
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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
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La legge 328/2000 aveva definito gli interventi
che costituiscono il livello minimo delle
prestazioni sociali. In particolare, abbiamo visto
le misure per il sostegno delle responsabilità
familiari, che comprendono l’erogazione degli
assegni di cura e gli interventi a sostegno della
maternità e della paternità responsabile; le
prestazioni sociali per le donne in difficoltà e
quelle di contrasto della povertà e di sostegno
al reddito; (artt. 22 c. 2 e 16 c. 3).
Lezione del 15/12/2011
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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
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Si tratta delle prestazioni generali di sostegno alla
natalità, alla famiglia e alla funzione genitoriale,
che per loro natura e perché discendono da
esplicite garanzie costituzionali o da convenzioni
internazionali, dovrebbero necessariamente avere
portata universale e dunque rivolgersi alla
generalità della popolazione residente, compresi
gli stranieri legalmente soggiornanti (art. 2 c. 1 e 2
legge 328/2000)
Lezione del 15/12/2011
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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi
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L’assegno di maternità, indicato dall’art. 74 dlgs.
151/2001 come prestazione base, dovrebbe
quindi rientrare nelle misure a sostegno della
maternità responsabile per le donne che non
beneficiano di altre indennità, mentre l’assegno al
nucleo familiare con almeno 3 figli minori
rappresenta una prestazione di sostegno al reddito
familiare e di contrasto della povertà.
Lezione del 15/12/2011
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Art 65 co. 1 e 2 legge 448/98
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei
nuclei familiari composti da cittadini italiani
residenti, con tre o piú figli tutti con età
inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso
di risorse economiche non superiori al valore
dell'indicatore della situazione economica
(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, tabella 1, … è concesso un
assegno …
Lezione del 15/12/2011
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Art 65 co. 1 e 2 legge 448/98
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
(segue)
2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso
dai Comuni, che ne rendono nota la
disponibilità attraverso pubbliche affissioni
nei territori comunali, ed è corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo è erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai
Comuni, ….
Lezione del 15/12/2011
40
Art. 66. Legge 448/98
Assegno di maternità
1.
Con riferimento ai figli nati
successivamente al 1° luglio 1999, alle
madri cittadine italiane residenti, in
possesso dei requisiti di cui al comma
2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennità di
maternità, è concesso un assegno per
maternità…
Lezione del 15/12/2011
41
Art. 66. Legge 448/98
Assegno di maternità
2.L'assegno è concesso dai Comuni
con decorrenza dalla data del
parto. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli
a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe
comunale dei nuovi nati.
Lezione del 15/12/2011
42
Art. 49 c. 12. Legge 488 del 1999
Art. 74 c.1 dlgs. 151/2001
Assegno di maternita' di base
Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001,…,
alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non
beneficiano dell'indennità di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, e'
concesso un assegno di maternità ….
Lezione del 15/12/2011
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Art. 80 c. 19 legge 388/2000
Ai sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno
sociale e le provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi in base alla
legislazione vigente in materia di servizi
sociali sono concessi, alle condizioni
previste dalla legislazione medesima, agli
stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno;
Lezione del 15/12/2011
44
Art. 80 c. 19 legge 388/2000 (segue)
per le altre prestazioni e servizi sociali
l'equiparazione con i cittadini italiani è
consentita a favore degli stranieri che
siano almeno titolari di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un
anno.
Lezione del 15/12/2011
45
Art. 80 c. 19 legge 388/2000 (segue)
Sono fatte salve le disposizioni
previste dal decreto legislativo 18
giugno 1998, n. 237, e dagli articoli
65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive
modificazioni.
Lezione del 15/12/2011
46
Prestazioni assistenziali
Di seguito proviamo ad elencarle :
Assegno sociale
Assegno di invalidità
Pensione di inabilità
Indennità di accompagnamento
Indennità di frequenza
Pensione dei ciechi totali Pensione dei ciechi parziali o
ventesimisti
Indennità speciale per ciechi parziali o ventesimisti
Lezione del 15/12/2011
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Prestazioni assistenziali
Pensione non reversibile per sordi
Indennità di comunicazione
Assegno sociale sostitutivo
Assegno di maternità di competenza dei Comuni
Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli
minori di competenza dei Comuni
Lezione del 15/12/2011
48
Sentenza 306/2008 Corte Cost.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
In tale ambito, questa Corte ha affermato che «le scelte
connesse alla individuazione delle categorie dei
beneficiari – necessariamente da circoscrivere in
ragione della limitatezza delle risorse finanziarie –
debbano essere operate, sempre e comunque, in
ossequio al principio di ragionevolezza», ma anche
che al legislatore è consentito «introdurre regimi
differenziati, circa il trattamento da riservare ai
singoli consociati, soltanto in presenza di una
“causa” normativa non palesemente irrazionale o,
peggio, arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005).
Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
Al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme,
non palesemente irragionevoli e non contrastanti con
obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza
di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008).
E' possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente,
l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare
a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di
legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello
Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve
durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni
predette non sia in discussione, non si possono discriminare
gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari
limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della
persona, riconosciuti invece ai cittadini.
Lezione del 15/12/2011
50
Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che sia
manifestamente
irragionevole
subordinare
l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale
l'indennità di accompagnamento – i cui presupposti
sono, come si è detto, la totale disabilità al lavoro,
nonché l'incapacità alla deambulazione autonoma o
al compimento da soli degli atti quotidiani della vita –
al possesso di un titolo di legittimazione alla
permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il
suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito.
Lezione del 15/12/2011
51
Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute,
inteso anche come diritto ai rimedi possibili e,
come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte
da patologie di non lieve importanza. Ne consegue
il contrasto delle disposizioni censurate non
soltanto con l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32
e 38 Cost., nonché – tenuto conto che quello alla
salute è diritto fondamentale della persona (vedi,
per tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del
2005) – con l'art. 2 della Costituzione.
Lezione del 15/12/2011
52
Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
Sotto tale profilo e per i medesimi motivi, la normativa
censurata viola l'art. 10, primo comma, della
Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute rientrano
quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della
persona indipendentemente dall'appartenenza a
determinate entità politiche, vietano discriminazioni
nei confronti degli stranieri, legittimamente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
Lezione del 15/12/2011
53
Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
Le disposizioni censurate sono, pertanto, illegittime
nella parte in cui – oltre ai requisiti sanitari e di
durata del soggiorno in Italia e comunque attinenti
alla persona, già stabiliti per il rilascio della carta di
soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3 del
2007) del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, non sospettati di
illegittimità dal remittente – esigono, ai fini dell‘
attribuzione dell'indennità di accompagnamento,
anche requisiti reddituali,…
Lezione del 15/12/2011
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Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001),
nella parte in cui escludono che l'indennità di
accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11
febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli
stranieri extracomunitari soltanto perché essi
non risultano in possesso dei requisiti di reddito
già stabiliti per la carta di soggiorno.
Lezione del 15/12/2011
55
Sentenza 11/2009 Corte Cost.
PENSIONE DI INABILITA’ E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
La corte dichiara inammissibile la questione
relativa all’indennità di accompagnamento
Si pronuncia invece sulla pensione di inabilità
Lezione del 15/12/2011
56
Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
I principali motivi che hanno condotto questa
Corte alla suddetta sentenza (n. 306/2008) –
e cioè la intrinseca irragionevolezza del
complesso normativo qui censurato e la
disparità di trattamento che esso determina
tra cittadini e stranieri legalmente e non
occasionalmente soggiornanti in Italia –
sussistono a maggior ragione anche con
riguardo alla pensione di inabilità.
Lezione del 15/12/2011
57
Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
Mentre,
infatti,
l'indennità
di
accompagnamento è concessa per il
solo fatto della minorazione, senza che
le condizioni reddituali vengano in alcun
modo in rilievo, la pensione di inabilità
è preclusa dalla titolarità di un
reddito superiore ad una misura
fissata dalla legge.
Lezione del 15/12/2011
58
Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
La subordinazione dell'attribuzione di
tale prestazione al possesso, da parte
dello straniero, di un titolo di soggiorno il
cui rilascio presuppone il godimento di
un reddito, rende ancor più evidente
l'intrinseca
irragionevolezza
del
complesso normativo in scrutinio.
Lezione del 15/12/2011
59
Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)
Si riscontra, pertanto, la violazione, sotto un
duplice profilo, dell'art. 3 Cost., sicché deve essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80,
comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art.
9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 … nella
parte in cui escludono che la pensione di
inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del
1971, possa essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perché essi non
risultano in possesso dei requisiti di reddito
già stabiliti per la carta di soggiorno…
Lezione del 15/12/2011
60
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
ASSEGNO DI INVALIDITA’
A parere della Corte rimettente, infatti, la disposizione
censurata, nel subordinare il diritto alle prestazioni
assistenziali che costituiscono diritti soggettivi alla titolarità
della carta di soggiorno, e dunque al requisito della presenza
nel territorio dello Stato da almeno cinque anni,
introdurrebbe un ulteriore requisito atto a generare una
discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino,
in contrasto con i princípi enunciati dall’art. 14 della CEDU, e
dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
adottato a Parigi il 20/03/52, secondo l’interpretazione che di
essi è stata offerta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Da qui la violazione dell’art. 117, primo comma, della
Costituzione. La questione è fondata.
Lezione del 15/12/2011
61
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
Articolo 14 CEDU - Divieto di discriminazione.
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione deve essere assicurato
senza nessuna discriminazione, in particolare
quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la
lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro
genere,
l'origine
nazionale
o
sociale,
l'appartenenza a una minoranza nazionale, la
ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
Lezione del 15/12/2011
62
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
Articolo 1 del Protocollo addizionale alla
CEDU Protezione della proprietà
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al
rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere
privato della sua proprietà se non per causa
di utilità pubblica e nelle condizioni previste
dalla legge e dai principi generali del diritto
internazionale.
Lezione del 15/12/2011
63
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
INTERPRETAZIONE CORTE DI STRASBURGO
La tutela dei beni e dei diritti patrimoniali dei
cittadini che vivono nei paesi che hanno aderito
alla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo è
stata poi interpretata dalla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo che ha ritenuto che tra i diritti
patrimoniali debbano essere incluse le prestazioni
sociali, anche non contributive.
Lezione del 15/12/2011
64
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
Art. 117 cost. 1° co.
La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lezione del 15/12/2011
65
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
Il trattamento diviene … discriminatorio …
ove esso non trovi una giustificazione
oggettiva e ragionevole;
… soltanto considerazioni molto forti
potranno indurre a far ritenere compatibile
con la Convenzione una differenza di
trattamento fondata esclusivamente sulla
nazionalità.
Lezione del 15/12/2011
66
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
è possibile subordinare, non
irragionevolmente, l’erogazione di
determinate prestazioni – non inerenti a
rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla
circostanza che il titolo di legittimazione dello
straniero al soggiorno nel territorio dello
Stato ne dimostri il carattere non
episodico e di non breve durata;
Lezione del 15/12/2011
67
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
una volta, però, che il diritto a soggiornare
alle condizioni predette non sia in
discussione, non si possono discriminare
gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti,
particolari limitazioni per il godimento dei
diritti fondamentali della persona,
riconosciuti invece ai cittadini
Lezione del 15/12/2011
68
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
Per la Consulta ha assunto valore dirimente il
verificare se la misura prevista, in questo caso
l’assegno di invalidità, vada a soddisfare
“bisogni primari” come il sostentamento
dell’individuo, non possibile in altro modo.
Verificata questa condizione, la Corte
conclude che qualsiasi distinzione tra cittadini
e stranieri regolarmente soggiornanti è in
contrasto con le disposizioni citate della
CEDU.
Lezione del 15/12/2011
69
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
“Si tratta, dunque, all’evidenza, di
una erogazione destinata non già ad
integrare il minor reddito dipendente
dalle condizioni soggettive, ma a
fornire alla persona un minimo di
“sostentamento”, atto ad
assicurarne la sopravvivenza”
Lezione del 15/12/2011
70
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
Se la prestazione rappresenta una misura per
la sopravvivenza della persona, non sono
consentite disparità di trattamento tra cittadini
e stranieri. Tutti i rimedi considerati essenziali
– anche alla luce degli enunciati della Corte di
Strasburgo – sono additati quindi dalla Corte
come “parametri di ineludibile uguaglianza”
di trattamento. Non si fa più riferimento alla
carenza del requisito reddituale.
Lezione del 15/12/2011
71
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
La Corte ci sta spiegando che esiste un nucleo
di diritti fondamentali che rispondono a bisogni
primari, per garantire la sussistenza delle
persone, che di fatto sono indisponibili al
legislatore nazionale per operare
differenziazioni di accesso per nazionalità. Nel
momento in cui uno Stato prevede delle
misure per far fronte a questi bisogni non può
stabilire disparità di trattamento sulla base
della cittadinanza.
Lezione del 15/12/2011
72
Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)
La Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 80, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nella parte in cui subordina al requisito
della titolarità della carta di soggiorno
la concessione agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio
dello Stato dell’assegno mensile di
invalidità
Lezione del 15/12/2011
73
I contenziosi continuano …
In seguito a queste sentenze non vi è
stata una rimodulazione dei
procedimenti di concessione delle
prestazioni economiche assistenziali,
ma piuttosto un proliferare di ricorsi al
giudice del lavoro.
Sentenza Riverso/ trib. di Ravenna
Lezione del 15/12/2011
74
I contenziosi continuano …
Questa situazione ci sembra anomala e
denota un funzionamento improprio, se
non patologico, del sistema: il cittadino
deve subire il diniego della domanda di
prestazione assistenziale da parte della
pubblica amministrazione …
Lezione del 15/12/2011
75
I contenziosi continuano …
… per poi ottenere, attraverso un
contenzioso, un pieno
riconoscimento della stessa
prestazione da parte dell’organo
giurisdizionale.
Lezione del 15/12/2011
76
Processo di integrazione dell’Unione
La politica dell’Unione in materia di immigrazione
L’inizio
L’Accordo di Schengen, a metà degli anni ’80, elimina le
frontiere interne e crea un sistema di controllo comune per
quelle esterne.
L’Italia non partecipa al progetto fino a metà degli anni ’90
per assenza di una legislazione di gestione e tutela dei dati
personali.
All’inizio il progetto parte con 5 stati (Germania, Francia e i
paesi del Benelux).
La politica europea dell’immigrazione nasce quindi per
iniziativa di alcuni Stati, al di fuori della Comunità europea.
Lezione del 15/12/2011
77
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Il salto di qualità
Comunitarizzazione
di
Schengen:
processo che conduce ad allargare
l’accordo ad altri Paesi membri della
Comunità Europea fino al Trattato di
Amsterdam (1997) che integra l’acquis
di Schengen nel quadro dell’Unione
europea.
Lezione del 15/12/2011
78
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Nasce lo “Spazio di libertà,
sicurezza
e
giustizia”
e
l’immigrazione passa dal III° al I°
pilastro.
I° pilastro: diritto comunitario, fonti,
regolamenti,
direttive
e
atti
vincolanti per gli stati membri.
Lezione del 15/12/2011
79
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Il 2° e 3° pilastro (Politica estera e
Giustizia e affari interni) concepiti come
semplici strumenti facoltativi che gli
stati membri, se vogliono, possono
attivare all’unanimità.
Il metodo è quello intergovernativo, non
c’è controllo della corte di giustizia e il
Parlamento europeo non conta
Lezione del 15/12/2011
80
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Metodo
comunitario
(pubblico
e
trasparente con il coinvolgimento degli
organi
dell’Unione:
Parlamento
europeo, Commissione, Consiglio) e
soprattutto
sotto
il
controllo
giurisdizionale della Corte di Giustizia
dell’Unione europea.
Lezione del 15/12/2011
81
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
DIRETTIVE
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, pubbllicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 180 del 19 luglio 2000.
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 303 del 2 dicembre 2000.
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti,
pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 82 del 22 marzo 2001.
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi, pubblicata in G.U. dell'Unione Europea n. L 149 del 2 giugno 2001.
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio Europeo del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in
caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e
subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n L 212 del 7 agosto 2001.
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati Membri, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 31 del 6 febbraio 2003.
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, pubblicata sulla G.U.
dell'Unione Europea n. 251 del 3 ottobre 2003.
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 16 del 23 gennaio 2004.
Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 30 settembre 2004.
Lezione del 15/12/2011
82
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 158
del 30 aprile 2004.
Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi
vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino
con le autorità competenti, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 261 del 6 agosto 2004.
Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi,
per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, pubblicata sulla G.U. dell'Unione
Europea del 23 dicembre 2004.
Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 289 del 3 novembre
2005.
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005 , recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 326 del
13 dicembre 2005.
Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , relativa alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n.L 283 del 28 ottobre
2008.
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pubblicata sulla G.U.
dell'Unione Europea n. L 348 del 24 dicembre 2008.
Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che
intendano svolgere lavori altamente qualificati, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 155 del 18 giugno 2009.
Lezione del 15/12/2011
83
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
DIRETTIVE
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, pubbllicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 180 del 19 luglio 2000.
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 303 del 2 dicembre 2000.
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti,
pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 82 del 22 marzo 2001.
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi, pubblicata in G.U. dell'Unione Europea n. L 149 del 2 giugno 2001.
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio Europeo del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in
caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e
subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n L 212 del 7 agosto 2001.
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
Stati Membri, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 31 del 6 febbraio 2003.
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, pubblicata sulla G.U.
dell'Unione Europea n. 251 del 3 ottobre 2003.
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 16 del 23 gennaio 2004.
Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 30 settembre 2004.
Lezione del 15/12/2011
84
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che
intendano svolgere lavori altamente qualificati, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 155 del 18 giugno 2009.
Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 168 del 30 giugno 2009.
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 101 del 15 aprile 2011.
Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2011 , che modifica la direttiva 2003/109/CE del
Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale Testo rilevante ai fini del
SEE, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 132 del 19 maggio 2011.
L’Unione Europea è intervenuta con sempre
maggiore
attenzione
nel
settore
dell’immigrazione,
in
passato
lasciato
totalmente alla competenza degli Stati
membri e delle loro discipline nazionali.
Lezione del 15/12/2011
85
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Per quanto riguarda l’ingresso e il soggiorno
continuativo per periodi superiori a tre mesi, è
necessario il possesso del permesso di soggiorno.
Il rilascio di quest’ultimo resta di competenza delle
autorità e delle discipline nazionali.
Pertanto i requisiti per il rilascio del permesso non
sono
ancora
comuni,
bensì
sono
decisi
autonomamente da ogni singolo Stato. Ciò rende
alquanto problematica la configurazione di
un’effettiva politica comune dell’immigrazione
nell’ordinamento comunitario.
Lezione del 15/12/2011
86
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Come effetto collaterale l’Unione crea delle
categorie di cittadini di Paesi Terzi ai quali
riconosce il diritto ad un trattamento analogo
a quello di cui gode il cittadino dell’Unione.
Si tratta di quei soggetti che rientrano in
determinate categorie assoggettate a norme
dell’Unione.
Lezione del 15/12/2011
87
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
In definitiva, il quadro risulta piuttosto
confuso e frammentato ed una vera e
sostanziale politica comune in materia di
immigrazione è ancora un obiettivo da
raggiungere.
Lezione del 15/12/2011
88
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
-
Rifugiati politici, apolidi e loro familiari;
Familiari di cittadini dell’Unione;
Titolari di protezione sussidiaria e loro familiari;
Lavoratori di paesi che hanno sottoscritto
accordi con l’UE contenenti clausole di non
discriminazione in materia di sicurezza sociale;
- Cittadini lungo soggiornanti
- Lavoratori il cui percorso migratorio non si sia
concluso in un solo paese dell’Unione;
Lezione del 15/12/2011
89
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
La prospettiva del Trattato di Lisbona
Articolo 2 c. 2 TFUE
Quando i trattati attribuiscono all'Unione una
competenza concorrente con quella degli Stati
membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati
membri possono legiferare e adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati
membri esercitano la loro competenza nella misura in
cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati
membri esercitano nuovamente la loro competenza
nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di
esercitare la propria
Lezione del 15/12/2011
90
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Nel Trattato di Lisbona, in vigore dal
dicembre 2009, l’immigrazione rientra nello
Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia,
settore su cui l’Unione esercita una
competenza concorrente con quella degli
Stati membri. La definizione “competenza
concorrente” va intesa nel senso che gli Stati
membri possono legiferare nella misura in cui
l'Unione non ha esercitato o ha deciso di
cessare l’esercizio della propria competenza
(art. 2 c. 2 del TFUE).
Lezione del 15/12/2011
91
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Articolo 6 del TUE
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà
e i principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea del 7
dicembre 2000, adattata il 12 dicembre
2007 a Strasburgo, che ha lo stesso
valore giuridico dei trattati…
Lezione del 15/12/2011
92
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
2. L'Unione aderisce alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. …
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dell'Unione in quanto principi
generali.
Lezione del 15/12/2011
93
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Art. 79 TFUE
L'Unione sviluppa una politica comune
dell'immigrazione intesa ad assicurare,
in ogni fase, la gestione efficace dei flussi
migratori, l'equo trattamento dei cittadini
dei paesi terzi regolarmente soggiornanti
negli Stati membri e la prevenzione e il
contrasto rafforzato dell'immigrazione
illegale e della tratta degli esseri umani.
Lezione del 15/12/2011
94
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Art. 79 TFUE
Una politica comune dell'immigrazione, da
intendersi non più come sommatoria di
politiche nazionali, ma organica e volta a
garantire l’equo trattamento dei cittadini dei
Paesi Terzi.
Lezione del 15/12/2011
95
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Unione europea - Immigrazione:
verso il permesso unico per i
lavoratori extra-UE
Approvazione
da
parte
della
Commissione
Libertà
Civili
del
Parlamento
Europeo
(Libe)
della
direttiva sul permesso unico.
www.asgi.it
Lezione del 15/12/2011
96
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
La parità di diritti economici e
sociali tra i cittadini europei e i
cittadini dei Paesi terzi che
intendono soggiornare e lavorare
nell'UE non appare più così
lontana.
www.asgi.it
Lezione del 15/12/2011
97
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Il documento, approvato il 5 dicembre
scorso, non solo semplifica i requisiti
amministrativi per la richiesta del
permesso di soggiorno attraverso
l'introduzione di un'unica procedura,
ma definisce anche i diritti economici e
sociali dei cittadini dei Paesi terzi, a
tutela della parità di trattamento.
www.asgi.it
Lezione del 15/12/2011
98
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
"Questa direttiva è il primo passo verso una
politica europea comune sull'immigrazione
economica",
ha
dichiarato
la
relatrice
Veronique Mathieu (Ppe).
Il documento passerà ora al Parlamento
europeo, che lo esaminerà nel corso della
sessione plenaria del 12-15 dicembre. Dopo la
votazione finale, gli Stati membri avranno due
anni per implementare la direttiva.
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Lezione del 15/12/2011
99
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Di seguito brevemente alcuni atti dell’Unione,
che hanno individuato, e in alcuni casi creato
ex novo, categorie di cittadini di Paesi Terzi
ammesse
a
godere
di
diritti
sociali
corrispondenti
a
quelli
dei
cittadini
dell’Unione. Si tratta di atti giuridicamente
vincolanti per gli Stati Membri, in attesa
dell’intervento
più
complessivo
con
l’istituzione del “Permesso unico europeo”.
Lezione del 15/12/2011
100
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
La direttiva 2003/109/CE
Questa direttiva, recepita in Italia con il decreto
legislativo 3/2007 ha istituito lo status permanente
di cittadino di Paese Terzo Soggiornante di Lungo
Periodo (di seguito SLP) e disciplinato il
riconoscimento di questo status negli altri Stati
Membri. L’obiettivo è di garantire a questi
cittadini una serie di diritti uniformi su tutto il
territorio UE, quanto più simili a quelli goduti dai
cittadini dell’Unione.
Lezione del 15/12/2011
101
La direttiva 2003/109/CE (segue)
Nella materia sociale la direttiva riconosce la
parità di trattamento, pur consentendo agli
Stati Membri di limitarla alle prestazioni
essenziali. Il legislatore italiano non si è
comunque avvalso di tale facoltà, né in sede
di
recepimento
della
direttiva,
né
successivamente.
Non ha introdotto, quindi, né restrizioni né
esplicite esclusioni nell’accesso a prestazioni
sociali.
Lezione del 15/12/2011
102
La direttiva 2003/109/CE (segue)
Articolo 11
1.
4.
Parità di trattamento
Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso
trattamento dei cittadini nazionali per quanto
riguarda: …d) le prestazioni sociali, l’assistenza
sociale e la protezione sociale ai sensi della
legislazione nazionale; ….
Gli Stati membri possono limitare la parità di
trattamento in materia di assistenza sociale e
protezione sociale alle prestazioni essenziali.
Lezione del 15/12/2011
103
La direttiva 2003/109/CE (segue)
Per questo l’ASGI - Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione - ha presentato denuncia formale
alla Commissione Europea per l’esclusione dei SLP
dall’accesso all’assegno per il nucleo familiare con
almeno 3 figli minori, di cui all’art. 65 della legge 448/
1998.
L’ASGI ritiene, infatti, che siamo in presenza di una
palese violazione del diritto dell’Unione, in quanto il
principio di parità di trattamento è derogabile solo ed
esclusivamente nei limiti definiti dalla stessa direttiva.
Lezione del 15/12/2011
104
La direttiva 2003/109/CE (segue)
L’8 aprile 2011, inoltre, l’Unione Europea ha messo in
mora l’Italia sempre per violazione del diritto alla
parità di trattamento prevista per i SLP, con
riferimento a disposizioni regionali e locali di
carattere sociale. Quando si avvia, come in questo
caso, una procedura di infrazione del diritto UE ex
art. 258 TFUE, lo Stato Membro deve rispondere
entro due mesi ai rilievi della Commissione Europea,
la quale, in assenza di adeguati chiarimenti, può
aprire un contenzioso contro lo Stato inadempiente
dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Lezione del 15/12/2011
105
La direttiva 2003/109/CE (segue)
Con una ordinanza del 5 dicembre 2011 il Tribunale
di Padova, sez. lavoro, ha riconosciuto il diritto di un
cittadino extracomunitario titolare di permesso di
soggiorno per lungo soggiornanti UE ad ottenere, da
parte del comune di residenza e dell’INPS,
l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare
numeroso (ex art. 65 L. 448/1998).
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Lezione del 15/12/2011
106
La direttiva 2003/109/CE (segue)
I titolari di permesso CE
per lungo
soggiornanti, finora esclusi, devono essere
equiparati ai cittadini nazionali nella fruizione
delle prestazioni di assistenza sociale per
effetto della norma di diritto dell’Unione
europea, di immediata e diretta applicazione
nell’ordinamento interno e comportante di
conseguenza la disapplicazione della norma
interna incompatibile.
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Lezione del 15/12/2011
107
Trib. di Padova ordinanza c. Inps e Comune
5.12.2011
Il legislatore italiano ha recepito la direttiva
europea “stabilendo che il titolare di pse per
SLP, effettivamente residente nel territorio
nazionale, possa usufruire delle prestazioni di
assistenza sociale, salvo deroghe espresse,
deroghe mai intervenute a carico degli
stranieri lungo soggiornanti (invero non
risulta che il legislatore abbia espressamente
provveduto a definire precise esclusioni a
carico degli stranieri lungo soggiornanti in
forza della predetta norma)”
Lezione del 15/12/2011
108
Trib. di Padova ordinanza c. Inps e Comune
5.12.2011 (segue)
essendo “pacifica la natura di prestazione
sociale dell’assegno in questione, e non
contestata la sussistenza in capo al ricorrente
dei requisiti, deve ritenersi discriminatoria la
condotta del Comune di …ordina pertanto al
Comune e all’INPS di cessare la condotta
discriminatoria
…
riconoscendo
e
corrispondendo la prestazione sociale per gli
anni 2010 e 2011…condanna il Comune di …
e l’INPS a rifondere al ricorrente le spese di
lite nella misura del 50% ciascuno ...”
Lezione del 15/12/2011
109
Trib. di Roma ordinanza c. Inps e Comune
11.11.2011
L’aiuto dei Comuni per i nuclei familiari
con almeno tre figli minori spetta
anche agli extracomunitari con il
permesso di soggiorno di lungo
periodo
11 novembre 2011 – Con la sentenza, il
Tribunale di Roma ha condannato l'INPS,
quale ente erogatore, al pagamento
dell'assegno.
Lezione del 15/12/2011
110
Trib. di Roma ordinanza c. Inps e Comune
11.11.2011 (segue)
"Per prestazioni essenziali - ha sostenuto il
Tribunale di Roma - vanno intese quelle relative a
un reddito minimo, all'assistenza per malattia, per
gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza di
lungo termine, comprendendo pertanto anche
l'assistenza genitoriale, ed è evidente la natura
oggettiva di prestazione di assistenza sociale
essenziale dell'assegno per i nuclei familiari con
almeno tre figli minori, che ha come finalità quella
di garantire un ausilio economico alle famiglie
numerose in forte stato di disagio”.
Lezione del 15/12/2011
111
Trib. di Roma ordinanza c. Inps e Comune
11.11.2011 (segue)
“Eventuali deroghe al principio di parità – si
legge ancora nella sentenza - devono essere
dotate di una specifica e ragionevole causa
giustificatrice, pena la violazione dell'art. 3
della nostra Costituzione".
Il Tribunale ha condannato l'INPS, quale ente
erogatore, al pagamento dell'assegno.
Newsletter n. 10/2011 del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
Lezione del 15/12/2011
112
La direttiva 2003/109/CE (segue)
Il Tribunale di Gorizia, con l'ordinanza n. 506
depositata il 7 dicembre 2010, aveva infatti respinto
il reclamo inoltrato dall'INPS contro l'ordinanza dd.
01.20.2010, con la quale il giudice del lavoro di
Gorizia aveva accertato il carattere discriminatorio
del comportamento del Comune di … e dell'INPS
che avevano rifiutato ad un cittadino titolare del PSE
CE per SLP l'accesso al beneficio sociale
dell'assegno per i nuclei familiari numerosi.
113 10.06.2011
V. anche Trib. Monza
Lezione del 15/12/2011
Assegno per i nuclei familiari numerosi
L'INPS, con la circolare n. 9 dd.
22/01/2010, ha riconosciuto solo ai
titolari dello status di rifugiato politico o
di protezione sussidiaria il diritto
all’assegno ai sensi dell'art. 27 del dlgs.
251/07, che recepisce la direttiva CE
2004/83.
Lezione del 15/12/2011
114
Assegno per i nuclei familiari numerosi
Art. 27 c.1 dlgs. 251/2007
(Assistenza sanitaria e sociale)
I titolari dello status di rifugiato e dello status
di protezione sussidiaria hanno diritto al
medesimo
trattamento
riconosciuto
al
cittadino italiano in materia di assistenza
sociale e sanitaria.
Lezione del 15/12/2011
115
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
Questi regolamenti sono in vigore dal 1°
maggio del 2010 e si occupano del
coordinamento dei sistemi di welfare degli
Stati Membri. L’obiettivo è garantire parità di
trattamento rispetto alle diverse legislazioni
nazionali alle persone che si spostano
all’interno dell’Unione Europea.
Si applicano, a parte qualche eccezione
espressamente prevista negli allegati, a tutti i
regimi di sicurezza sociale.
Lezione del 15/12/2011
116
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
Per sicurezza sociale si intende un
settore nel quale rientrano tutte le
prestazioni che non sono sottoposte a
valutazioni discrezionali da parte
dell’ente che le eroga, ma il cui
riconoscimento si basa esclusivamente
sui requisiti previsti dalle leggi. Tale
nozione supera l’antica distinzione tra
assistenza e previdenza.
Lezione del 15/12/2011
117
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
Un ambito, quindi, molto ampio che per
l’Italia comprende, ad esempio, le
provvidenze assistenziali - assegno di
invalidità,
pensione
di
inabilità,
indennità
di
accompagnamento,
assegno sociale, etc. - le pensioni, le
misure di welfare a sostegno delle
famiglie e della maternità.
Lezione del 15/12/2011
118
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
Di seguito riportiamo l’elenco delle prestazioni interessate :
a) le prestazioni di malattia;
b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c) le prestazioni d'invalidità;
d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
g) gli assegni in caso di morte;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
j) le prestazioni familiari;
l) le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
Lezione del 15/12/2011
119
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
Per "prestazioni familiari", di cui alla lett. j), si
intendono tutte le prestazioni destinate a
compensare i carichi familiari, ad esclusione
degli anticipi sugli assegni alimentari e degli
assegni speciali di nascita o di adozione, se
menzionati nell'allegato I al regolamento. In
questo allegato l’Italia non ha, però, inserito
nessuno degli assegni speciali di nascita
(bonus bebè, assegno di nascita, etc.)
erogabili secondo la propria legislazione.
Lezione del 15/12/2011
120
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
Nell’allegato X al regolamento
988/2009 l’Italia ha indicato come
rientranti tutte le prestazioni
speciali (assistenziali ) in denaro di
carattere non contributivo.
Lezione del 15/12/2011
121
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
-
-
pensioni sociali per persone sprovviste di
reddito
pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi
civili
pensioni e indennità per i sordomuti
pensioni e indennità per i ciechi civili
integrazione delle pensioni al trattamento minimo
integrazione dell’assegno di invalidità
assegno sociale
maggiorazione sociale
Lezione del 15/12/2011
122
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
I destinatari sono i cittadini dell’Unione e i
loro familiari e superstiti, anche non UE,
nonché gli apolidi e i rifugiati residenti in
uno Stato membro, con i loro familiari e
superstiti, e i cittadini di Paesi Terzi
legalmente residenti nel territorio di uno
Stato membro che si trovano in una
situazione che non sia confinata, in tutti i suoi
aspetti, all’interno di un solo Stato
dell’Unione
Lezione del 15/12/2011
123
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
Si tratta di cittadini stranieri il cui
percorso migratorio si è sviluppato in 2
o più Stati membri ed in virtù di questo
l’Unione riconosce parità di trattamento
con i cittadini nazionali nell’accesso alle
prestazioni sociali. L’obiettivo è sempre
quello di valorizzare e garantire
l’effettività del principio della libera
circolazione delle persone e dei
lavoratori.
Lezione del 15/12/2011
124
I regolamenti (CE) 883/2004,
987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010
Per esempio, un cittadino macedone
che
ha
lavorato
legalmente
in
Germania e poi si è trasferito in Italia
dove soggiorna regolarmente, oppure
un cittadino albanese che ha vissuto in
Grecia, prima di trasferirsi in Italia,
dove vive e lavora regolarmente, sono
a pieno titolo e diritto beneficiari di
questi regolamenti.
Lezione del 15/12/2011
125
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
L’Unione Europea ha sottoscritto degli
accordi con i Paesi che si affacciano sul
Mediteranno, vincolanti sia per l’Unione
sia per i singoli Stati Membri.
Gli accordi con Tunisia, Marocco, Algeria
e Turchia contengono una clausola di non
discriminazione in materia di sicurezza
sociale per i lavoratori di questi paesi e
per i loro familiari.
Lezione del 15/12/2011
126
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
L’art. 69 dell’Accordo euromediterraneo con la
Repubblica dell’Algeria indica come beneficiari della
parità di trattamento “i cittadini degli stati aderenti
all’Accordo che risiedono o lavorano legalmente nel
territorio dei rispettivi paesi ospitanti”.
l’Accordo di associazione con la Turchia prevede la parità
di trattamento dei lavoratori turchi regolarmente
soggiornanti in uno stato membro e dei loro familiari o
superstiti con i cittadini di quello stato per l’accesso ai
settori di sicurezza sociale
Lezione del 15/12/2011
127
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
Questi Accordi sono direttamente vincolanti
per l’Unione stessa e gli Stati membri,
costituendo parte integrante del diritto
dell’Unione.
Per i cittadini di questi Stati e per i loro
familiari,
regolarmente
soggiornanti
o
legalmente impiegati in Italia, il permesso di
soggiorno costituisce, pertanto, un titolo
legittimo per accedere alle prestazioni di
sicurezza sociale, indipendentemente dalla
sua durata.
Lezione del 15/12/2011
128
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
Una recente sentenza della CGUE, 26
maggio 2011, C-485/07, riguardante la
diretta applicabilità negli Stati membri
dell’Accordo di Associazione CEE-Turchia,
ribadisce che sono direttamente applicabili
nell’ordinamento interno di uno Stato tutte
le disposizioni dell’Unione che hanno
valore e forza di legge, se incondizionate
e sufficientemente precise.
Lezione del 15/12/2011
129
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
Una disposizione contenuta in un Accordo
tra UE e Stati Terzi può essere
considerata direttamente efficace qualora
contenga un obbligo chiaro e preciso la
cui esecuzione e i cui effetti non siano
subordinati all’adozione di alcun atto
ulteriore. Può essere fatte valere per
opporsi a qualunque disposizione interna
non conforme, nei confronti dello Stato
membro inadempiente
Lezione del 15/12/2011
130
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
In questa sentenza la CGUE conclude,
quindi, che la disposizione dell’accordo va
considerata direttamente efficace in
quanto contiene un principio preciso ed
incondizionato,sufficientemente operativo.
I cittadini interessati possono avvalersene
per far disapplicare la norma interna
contraria.
Lezione del 15/12/2011
131
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Dobbiamo chiederci quale sia lo stato di
applicazione di queste disposizioni.
L’operatore verifica se sussistono queste
condizioni oppure procede a considerare
solo la titolarità di un permesso di
soggiorno CE SLP come unico parametro
per consentire l’accesso alle prestazioni,
tra l’altro non riconosciuto per tutte le
prestazioni?
Lezione del 15/12/2011
132
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Per rendercene conto è sufficiente visionare i
siti web e le schede informative degli enti
preposti all’assistenza o all’applicazione di
queste procedure.
E’
necessario
allora
promuovere
un’adeguata
informazione,
anche
multilingue, per migliorare la conoscenza di
queste norme e l’accesso ai procedimenti da
parte dei cittadini di Paesi Terzi che ne
hanno diritto
Lezione del 15/12/2011
133
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
La recente sentenza di Cassazione, n.
17966 del 1 settembre 2011, rigetta il
ricorso dell’INPS contro la decisione della
Corte di Appello di riconoscere a cittadino
del Marocco, titolare di semplice
permesso di soggiorno, la prestazione
assistenziale
e
condanna
l’ente
previdenziale al pagamento delle spese di
giudizio.
Lezione del 15/12/2011
134
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
“una corretta applicazione del diritto
comunitario comportava la disapplicazione
della norma interna che violava il diritto
comunitario medesimo, immediatamente
applicabile;
L’Accordo di cooperazione … prevede che
i lavoratori cittadini marocchini godano in
materia di sicurezza sociale, di un regime
caratterizzato dall’assenza di qualsiasi
discriminazione basata sulla cittadinanza”
Lezione del 15/12/2011
135
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Come ribadito da numerose sentenze
della CGUE e della Corte costituzionale,
la normativa interna in contrasto con
disposizioni europee, se non può essere
interpretata in modo conforme, deve
cedere per il principio della prevalenza del
diritto dell’Unione.
Lezione del 15/12/2011
136
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
In primo luogo, vige la presunzione di
conformità della legge interna alla norma
dell’Unione: fra le possibili interpretazioni
della norma nazionale va prescelta quella
conforme alle prescrizioni dell’Unione
europea e al dettato costituzionale, che
garantisce l'osservanza del Trattato e del
diritto da esso derivato (art. 11 Cost.).
Lezione del 15/12/2011
137
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Quando ciò non sia possibile, per
manifesta incompatibilità fra la norma
interna
e
quella
dell’Unione,
è
quest'ultima, in ogni caso, a prevalere.
(sentenze 176, 177/81 e 170/84 Corte
Cost.)
Lezione del 15/12/2011
138
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Inoltre tutti i soggetti competenti per il
nostro ordinamento a dare esecuzione alle
leggi - tanto il giudice nazionale
nell’esercizio della sua giurisdizione,
quanto la stessa pubblica amministrazione
nello svolgimento della sua attività
amministrativa - sono giuridicamente tenuti
a
disapplicare
le
norme
interne
incompatibili con le disposizioni dell’Unione
(C.Cost.
11.07.1989,
n.
389).
Lezione del 15/12/2011
139
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
“Sarebbe peraltro contraddittorio statuire
che i singoli possono invocare dinanzi ai
giudici nazionali le disposizioni di una
direttiva …, allo scopo di far censurare
l’operato dell’amministrazione, ed al
contempo ritenere che l’amministrazione
non sia tenuta ad applicare le disposizioni
della direttiva disapplicando le norme
nazionali ad essa non conformi” (CGUE,
22 giugno 1989, C- l03/88,).
Lezione del 15/12/2011
140
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Non si tratta quindi di abrogare o
annullare la norma interna, ma di non
applicarla.
In conclusione, il dovere di disapplicare la
norma interna che si ponga in conflitto con
le disposizioni del diritto UE grava tanto
sugli organi giurisdizionali quanto su quelli
amministrativi
Lezione del 15/12/2011
141
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Ciò rappresenta per gli operatori italiani un
istituto di tutela fortemente innovativo, al
fine di garantire la necessaria e immediata
applicazione alla regola comunitaria in
presenza di leggi nazionali o regionali
incompatibili.
Lezione del 15/12/2011
142
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Resta fermo, tuttavia, che il legislatore
nazionale dovrebbe modificare il diritto
interno incompatibile con le norme
dell’Unione, in quanto la disapplicazione è
un modo per risolvere i contrasti normativi
che lascia comunque in vigore le norme
reciprocamente contrastanti.
Lezione del 15/12/2011
143
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
Questa esigenza, sul piano interno, si
collega al principio della certezza del
diritto; a livello europeo, invece, risponde
al principio della prevalenza del diritto
dell’Unione
su quelli nazionali
e
rappresenta una garanzia così essenziale
per l’effettività di quel principio da
costituire un preciso obbligo per gli Stati
membri
Lezione del 15/12/2011
144
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
(C.Cost. 11.07.1989, n. 389, v., in tal
senso, Corte di giustizia delle Comunità
europee: sent. 25 ottobre 1979, in causa
159/78; sent. 15 ottobre 1986, in causa
168/85; sent. 2 marzo 1988, in causa
104/86).
Lezione del 15/12/2011
145
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
Sentenza del Tribunale di Perugia del 27
ottobre 2011 su accordo di cooperazione
tra UE e Regno del Marocco (assegno di
invalidità)
Sentenza del Tribunale di Tivoli del 15
novembre
2011
su
accordo
di
cooperazione tra UE e Regno del
Marocco (assegno di maternità)
Lezione del 15/12/2011
146
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
Assegno di maternità per le cittadine
extracomunitarie
in
possesso
del
permesso di soggiorno
15 novembre 2011 – La pronuncia ribadisce
come rientrino nel campo di applicazione del
diritto comunitario anche le clausole di "non
discriminazione" in materia di sicurezza
sociale
Tribunale di Tivoli, sezione Lavoro,
ordinanza del 15 novembre 2011
Lezione del 15/12/2011
147
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
Il Tribunale di Tivoli ha accolto il ricorso presentato
da una cittadina marocchina, coniuge di un
lavoratore marocchino, e regolarmente soggiornante
in Italia munita di permesso di soggiorno per motivi
di famiglia, contro il Comune di CastelMadama e
l’INPS che le avevano rifiutato l’erogazione
dell’assegno di maternità comunale previsto dall’art.
74 del d.lgs. n. 151/2001, già istituito e regolato
dall’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
che prevede quale condizione di accesso per le
cittadine extracomunitarie il possesso della carta di
soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti.
Lezione del 15/12/2011
148
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
La pronuncia ribadisce come rientrino nel
campo di applicazione del diritto comunitario
anche le clausole di "non discriminazione" in
materia di sicurezza sociale contenute negli
Accordi di Associazione euromediterranei
stipulati tra la Comunità Europea e i relativi
Stati terzi.
Newsletter n. 10/2011 del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
Lezione del 15/12/2011
149
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
Sent. Trib. di Tivoli: i lavoratori del
Marocco e i loro familiari conviventi
godono, in materia di previdenza sociale,
di un regime caratterizzato dall’assenza di
qualsiasi discriminazione basata sulla
cittadinanza. L’espressione sicurezza
sociale comprende l’assegno di maternità
anche se esso non si basa su versamenti
contributivi (art. 65 accordo)
Lezione del 15/12/2011
150
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
Il giudice nazionale è vincolato alle
decisioni della CGUE le quali nel caso in
esame includono in modo inequivocabile
le prestazioni assistenziali nell’ambito
della nozione di sicurezza sociale
(previdenza sociale).
L’art. 65 inoltre fa esplicito riferimento
proprio alle prestazioni di maternità per le
quali sono precluse discriminazioni
fondate sulla nazionalità della richiedente.
Lezione del 15/12/2011
151
Gli accordi euromediterranei
dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.
Il rigetto del Comune si risolve in una
discriminazione fondata
su ragioni di
nazionalità in violazione dell’art. 44 dlgs.
286/98.
Il
giudice
dichiara
il
carattere
discriminatorio della condotta, ordina al
Comune e all’INPS di riconoscere ed
erogare la prestazione comprensiva di
interessi, condanna Comune e INPS in
solido al pagamento delle spese di lite.
Lezione del 15/12/2011
152
Art. 43 c. 1 dlgs. 286/98
Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione
ogni
comportamento
che,
direttamente
o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo
scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in
condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
Lezione del 15/12/2011
153
Art. 43 c. 2 dlgs. 286/98
In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di
pubblico servizio o la persona esercente un
servizio di pubblica necessità che nell'esercizio
delle sue funzioni compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a
causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità, lo discriminino
ingiustamente;
Lezione del 15/12/2011
154
Art. 43 c. 2 dlgs. 286/98
c) chiunque illegittimamente imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione, alla formazione e ai servizi
sociali e socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto
in ragione della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità;
Lezione del 15/12/2011
155
L’azione di discriminazione
v. Ord. Trib. di Gorizia n. 212/2011. V. anche
Ord. Trib. di Udine n. 530/2010, molto chiara
sulla possibilità dell’azione di discriminazione
ex artt. 4 dlgs. 215/2003 e 44 dlgs. 286/98
contro la Pubblica amministrazione che non
proceda a disapplicare la norma interna
incompatibile con quella dell’Unione; Ord.
Trib. di Gorizia n. 506/2010; Ord. Trib. di
Gorizia n. 351/2010; Ord. Trib. di Monza n.
36/2011
Lezione del 15/12/2011
156
UNAR
L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali (UNAR) ha adottato il 29/11/2011
una raccomandazione generale rivolta
agli enti pubblici, in merito ai requisiti per
l’accesso degli stranieri alle prestazioni
sociali
di
natura
assistenziale
evidenziando una condotta discriminatoria
diffusa.
Lezione del 15/12/2011
157
UNAR
“Quando una determinata prestazione di
assistenza sociale è prevista dalla legge o
da
altri
provvedimenti
ad
essa
automaticamente accedono anche i
cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti quali indicati dall’art. 41.”
Lezione del 15/12/2011
158
Processo di integrazione dell’Unione (segue)
-
Riepilogando, i cittadini di Paesi Terzi, protetti da norme
europee, che godono della parità di trattamento con il cittadino
dello Stato dell’Unione nel quale soggiornano legalmente sono:
il rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
l’apolide, i suoi familiari e superstiti;
il titolare della protezione sussidiaria;
il cittadino che abbia soggiornato in almeno 2 stati membri, i
suoi familiari e superstiti;
i familiari ed i superstiti non U.E. del cittadino dell’Unione;
il titolare del permesso Ce per SLP:
i cittadini / lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia,
e i loro familiari.
Lezione del 15/12/2011
159
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Lucidi II parte - Comune di Ravenna