IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE SCOLASTICO
Giovanni Procopio
CONTRATTO NAZIONALE DELLA
SCUOLA
• L'articolo 39, ultimo comma, della
Costituzione italiana dice:" I sindacati
registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce“.
Contratto Nazionale della Scuola
• Il contratto collettivo è un’espressione di autonomia
negoziale delle parti che lo sottoscrivono e non può
assolutamente avere efficacia generale per tutti, come
avviene per la legge, ma solo per le parti che lo
sottoscrivono.
• D'altronde, l'articolo 45 comma 2 del Decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, così dice:
• "Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi."
Contratto Nazionale della Scuola
• É ancora in vigore (gennaio 2009) il Contratto
collettivo del comparto scuola 29.11.2007 quadriennio giuridico 2006/09 e 1° biennio
economico 2006/07, aggiornato per la parte
retributiva con il Contratto scuola 23 gennaio
2009
La retribuzione
• La retribuzione per il personale scolastico
è un’operazione abbastanza complessa;
essa è in parte di competenza degli uffici
di segreteria del singolo istituto, in parte è
di competenza della Direzione provinciale
dei servizi vari (ex Direzione Provinciale
del tesoro).
La retribuzione
Investe tuttavia anche altri enti come per
esempio l'INPDAP, per quanto riguarda il
pagamento del Trattamento di Fine Rapporto
(TFR) o Trattamento di fine servizio (TFS);
l'INPS, per quanto riguarda l'indennità di
disoccupazione per i contratti a tempo
determinato; associazioni sindacali varie, che
sottraggono parte del reddito del dipendente
scolastico.
La retribuzione
L'effettivo incasso dello stipendio dipende da tre
fasi fondamentali:
• 1 - Calcolo dell'ammontare della retribuzione,
detta anche liquidazione;
• 2 - Emissione di un ordine ( mandato di
pagamento o ordinativo di pagamento) con il
quale la scuola delega un altro ente a pagare, di
solito una Banca o un ufficio postale;
• 3 - Esecuzione, da parte dell'ente tesoriere,
dell'ordine ricevuto con immediato incasso della
retribuzione da parte del dipendente scolastico.
Stipendio lordo e stipendio netto
• Lo stipendio lordo è quello che comprende gli importi
fissati dal contratto. Per ottenere lo stipendio netto
occorre dapprima detrarre le ritenute pensionistiche,
previdenziali e assistenziali, e, solo per gli iscritti al
sindacato, sindacali.
• Si ottiene in tal modo una somma detta imponibile
fiscale. In base a tale imponibile si calcolano le tasse
che sono l'imposta sul reddito detta IRE, dovuta allo
Stato, le addizionali regionali, provinciali e comunali,
dovute ai rispetti enti impositivi.
• Come differenza si ottiene l'importo netto da percepire
dal dipendente.
Esempio
•
•
•
•
Stipendio Lordo € 1.653, 28
Ritenute assistenziali e previdenziali € 180,66
Ritenuta fiscale IRE € 215,42
Ritenuta per addizionale Regionale IRE anno
precedente € 20,30
• Ritenuta per addizionale Comunale anno
precedente € 6,92
• Netto da pagare (1.653,28 -180,66 -215,42 -20,30
-6,92 = 1229,98) € 1.229,98
Retribuzione lorda
• Per determinare lo stipendio lordo occorre
fare la somma di alcuni elementi che
possiamo
distinguere
in
trattamento
fondamentale e trattamento accessorio.
• Il trattamento fondamentale è composto da
uno stipendio tabellare
Esempio
• Docente laureato di scuola secondaria di II grado con 0 anni
di servizio:
• Retribuzione annua lorda: € 20.068,42
• Retribuzione mensile lorda: 20.068,42/12= € 1.672,37
• In tale somma è inglobata la ex indennità integrativa
speciale.
• Gli anni di servizio da considerare per il personale a tempo
indeterminato sono quelli che nella ricostruzione di carriera
hanno effetto sull'inquadramento retributivo; per il
personale a tempo determinato, invece, gli anni di servizio
sono sempre zero.
13^ Mensilità
La retribuzione principale è su base annua e vale per
dodici mesi; nel senso che dividendo l'importo annuo
per 12 si ottiene la retribuzione mensile lorda, da
liquidare ogni mese.
Nel mese di dicembre viene anche liquidata una
tredicesima mensilità che è pari a 1/12 dello stipendio
tabellare; quindi oltre lo stipendio annuo lordo il
dipendente percepisce, in aggiunta allo stipendio
annuo, un altro dodicesimo di stipendio annuo; non è
dovuta, invece, per la tredicesima né la retribuzione
professionale docenti né il compenso individuale
accessorio per il personale ATA
Assegno ad personam
• Del trattamento fondamentale possono far
parte anche gli assegni ad personam, che si
conseguono quando si passa da una posizione
stipendiale ad una diversa, come nei passaggi
di ruolo.
Il trattamento accessorio
• È una somma lorda che viene aggiunta allo stipendio rilevato dalla tabella
di sopra; fanno parte del trattamento accessorio:
• retribuzione professionale docenti;
• compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
• compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
• indennità di direzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi ;
• compenso individuale accessorio per il personale ATA;
• compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
• indennità e compensi retribuiti con il fondo di istituto;
• altre indennità previste dal contratto nazionale e/o da specifiche
disposizioni di legge.
Calcolo stipendio
• Una volta calcolato lo stipendio mensile lordo occorre
fare alcune detrazioni, prima di ottenere lo stipendio
mensile netto; cioè prima si detraggono, dallo
stipendio lordo, le ritenute e i contributi previdenziali
obbligatori per legge; la differenza che si ottiene
rappresenta l'imponibile ai fini della imposta sul
reddito (IRE) e delle addizionali regionali IRE e delle
ritenute comunali.
• Pertanto tutti i redditi di lavoro dipendente sono
soggetti alle ritenute e contributi previdenziali; sono
esclusi solo i seguenti, in base all'articolo 6, comma 4,
del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
Le ritenute assistenziali e previdenziali
Le ritenute previdenziali, assistenziali e l'IRPEF
sono, in parte, delle partite di giro, nelle
amministrazioni statali, in quanto vengono sì
prelevate al dipendente ma ritornano allo
Stato da cui sono partite; e se il dipendente è
fortunato, ha cioè una età molto lunga, le
ritenute previdenziali ritornano al dipendente
in modo superiore rispetto alle somme
trattenute.
I.R.E.
• Calcolo dell'imposta
• Per calcolare l'imposta si eseguono nell'ordine i seguenti
procedimenti:
• 1 - Si calcola il reddito complessivo partendo dall'importo
contrattuale mensile, diminuito delle ritenute INPDAP, Fondo di
previdenza, Fondo credito, accantonamento Trattamento Fine
Rapporto (TFR), e si ottiene il reddito imponibile ai fini IRE.
• 2 - Al reddito imponibile si applicano le aliquote previste e si ottiene
l'imposta lorda.
• 3 - Dall'imposta lorda si detraggono le detrazioni di imposta e si
ottiene l'imposta netta, che verrà trattenuta dal datore di lavoro.
• 4 - Lo stipendio netto sarà quello contrattuale, diminuito delle
ritenute previdenziali e assistenziali e diminuito dell'imposta sul
reddito (IRE).
Addizionale regionale e addizionale
comunale
• Dallo stipendio mensile, una volta tolte le
ritenute previdenziali e assistenziali, una volta
detratta la imposta sui redditi IRE, occorre
anche detrarre una somma dovuta alla
addizionale IRE posta dalla Regione e una
somma dovuta alla addizionale IRE posta dal
Comune.
Addizionale regionale
• La addizionale regionale è una somma aggiuntiva dovuta
alla Regione in cui ha il domicilio fiscale il dipendente al 31
dicembre dell'anno fiscale di cui si calcola la addizionale
regionale; essa si calcola mediante una percentuale che
varia da un minimo dello 0,9% ad un massimo del 1,4%, da
applicarsi sul reddito annuo del dipendente e varia da
Regione a Regione. Questa addizionale è stata prevista
dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
• L'imponibile su cui si applica la percentuale coincide con il
reddito complessivo determinato ai fini dell'IRE, detraendo
dallo stesso reddito gli oneri deducibili ai fini IRE.
Addizionale comunale
• La addizionale comunale è una somma aggiuntiva
dovuta al Comune in cui ha il domicilio fiscale il
dipendente al 31 dicembre dell'anno fiscale di cui si
calcola la addizionale comunale; essa si calcola
mediante una percentuale da applicarsi sul reddito
annuo del dipendente e varia da Comune a Comune.
Questa addizionale è stata prevista dall'articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
• L'imponibile su cui si applica la percentuale coincide
con il reddito complessivo determinato ai fini dell'IRE,
detraendo dallo stesso reddito gli oneri deducibili ai
fini IRE.
Scarica

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SCOLASTICO