Corso caposquadra AIB
NORMATIVA e
PROTOCOLLI OPERATIVI
DI SETTORE
DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA
SERVIZIO AIB e SERVIZI FORESTALI REGIONALI
PREMESSE:
Il presente modulo ha lo scopo di effettuare
una ricognizione delle normative:
- specifiche di settore,
- di tutela dell’ambiente,
- sulla sicurezza degli operatori
che direttamente o indirettamente
interessano le attività di prevenzione e lotta
attiva agli incendi:
NB:
Le slide che seguono sono una traccia.
E’ compito del relatore rendere l’argomento
interessante, l’esposizione avvincente e la
trattazione esaustiva.
Alcuni argomenti saranno successivamente
oggetto di specifici moduli di approfondimento
tipo:
- Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
- Impiego DPI (DGR 4148 del 22.12.2004)
Un po’ di storia:
la Legge Serpieri RDL 30.12.1923, n. 3267
Questa è di fatto la prima legge forestale italiana e la
finalità principale era (ed è tuttora) quella di evitare
azioni che potessero procurare denudazioni del terreno
e quindi provocare:
- perdita di stabilità o
- turbamento del regime delle acque.
Ovviamente un incendio distrugge la
vegetazione e il terreno si denuda. Ne
consegue che a seguito di eventi
meteorologici, anche non importanti, si
possono innescare fenomeni di erosione e
di franamento delle pendici.

Art. 9 … nei boschi di nuovo impianto o
sottoposti a taglio generale o parziale, oppure
distrutti dagli incendi, non può essere ammesso
il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani
piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere
ogni pericolo di danno
Un po’ di storia:
Legge 1°.03.1975, n. 47 Norme integrative
per la difesa dei boschi dagli incendi
Per la prima volta viene emanata una legge
dedicata esclusivamente agli incendi dove, tra
le altre cose, viene introdotto il concetto di
aree territoriali omogenee.
La Regione del Veneto recepisce la Legge 47 con
LR 20.03.1975, n. 27
Un po’ di storia:
DPR 616 del 24.07.1977

Art. 69 … sono altresì trasferite alle regioni
le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975 n.
47, contenente norme integrative per la
difesa dei boschi dagli incendi ….. (La 47 è
stata abrogata dalla Legge 353 del 21
novembre 2000, nuova legge quadro sugli
incendi boschivi).
Un po' di storia:
D.Lgs. 112 del 1998 “Decreto Bassanini”

Art. 108. Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti
Locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni dell’art. 107 sono conferite
alle Regioni e agli Enti Locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:
……….
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo
…lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi
boschivi (art. 107, comma 1, let. f, 3);
Legge regionale 24 gennaio 1992, n 6

Perfettamente in linea con la Legge 47/75
ma che necessita di un aggiornamento …
(adeguamento alla 353, limite età dei
volontari, assicurazione volontari,
adeguamento alla normativa in materia di
sicurezza, divieti e sanzioni, ecc.)
Art. 1: Finalità
La Regione, nell'ambito della politica di difesa
del suolo e dell'ambiente naturale:
-favorisce la protezione e conservazione del
patrimonio boschivo e della vegetazione
spontanea e in attuazione dell'art. 69, comma
3, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
-disciplina gli interventi di prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi.
Le finalità vengono raggiunte attraverso
l’impiego di diversi strumenti tra i quali:
a)
b)
c)
d)
la sensibilizzazione dell'opinione pubblica
l'impiego di essenze meno combustibili nei
rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze
delle diverse zone boscate;
le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli
boschivi e le periodiche puliture delle scarpate delle
strade di accesso e di attraversamento delle zone
boscate,
i viali frangifuoco di qualsiasi tipo,
Continua ….
e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, ecc.,
f) le torri ed altri posti di avvistamento,
g) gli apparecchi di segnalazione e comunicazione, fissi e
mobili;
h) i mezzi di trasporto;
i) la creazione di aree attrezzate per gli escursionisti;
l) ogni altra attrezzatura ritenuta idonea, ivi compresi
mezzi aerei mediante convenzioni con enti pubblici e
privati;
m) la formazione e l'addestramento, … , degli aderenti alle
associazioni di volontariato da adibire a pronto
intervento.
PMPF (Prescrizioni di massima e polizia
forestale) approvate il 18 dicembre 1980





Art. 20 c.1.3, divieto pascolo nei boschi percorsi da
incendi
24, divieto di accensione fuochi nei boschi e a
distanza minore di 100 m dai medesimi
25, divieto di svolgere attività che possono
provocare pericolo di incendio nei boschi e a
distanza minore di 100 m dai medesimi
26, obbligo di dare l’allarme in caso di
avvistamento incendio e
27, divieto di cambio di destinazione d’uso dei
boschi percorsi da incendio
Normativa ambientale volta a tutelare
l’atmosfera


Dal 1983 ad oggi si sono susseguite
numerose direttive comunitarie e normative
nazionali che disciplinano la materia.
In particolare il D.Lgs. n. 152/2006, “Norme in
materia ambientale”, individua modalità per la
corretta gestione dei residui vegetali
provenienti da sfalci e da potature.
Evoluzione normativa:
Legge quadro in materia di incendi boschivi
n. 353 del 21 novembre 2000
Legge 1 marzo 1975, n. 47
Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi
A questo punto la legge regionale 6/92 deve
recepire le innovazioni introdotte dalla 353.
Attualità normativa
Legge quadro in materia di incendi
boschivi del 21 novembre 2000, n. 353
Ribadisce la competenza delle regioni in
materia di previsione, prevenzione e lotta
attiva agli incendi,
e introduce, per la prima volta, la definizione
di incendio boschivo.
Art. 2: Definizione di incendio

“Per incendio boschivo si intende un fuoco
con suscettibilità a espandersi su
- aree boscate, cespugliate o arborate,
- comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste all’interno
delle predette aree,
- oppure su terreni coltivi o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree..”
Importanza della definizione di incendio
boschivo




Il corretto inquadramento normativo dell’evento (incendio di
vegetazione) permette:
di inserire correttamente i dati nella statistica regionale (e di
conseguenza in quella nazionale) e di realizzare la mappa del
rischio.
di applicare i vincoli di cui all’art. 10 (inedificabilità, cambio
destinazione d’uso, caccia, ecc.) della L 353 e
di applicare l’art. 423 bis del Codice Penale
NB: manca invece l’individuazione di una superficie minima percorsa dal fuoco
sotto la quale si parla di principio d’incendio e non di incendio (il SIM del CFS parte
da 100 mq).
Esempi:
Un fuoco che si sviluppa su un terreno
cespugliato o arborato assume la connotazione
di incendio boschivo.
Un fuoco che si sviluppa su una scarpata
erbosa non limitrofa ad un bosco o a un terreno
cespugliato o arborato non assume la
connotazione di incendio boschivo.
Esempi:


Un incendio che percorre 5000 mq di oliveto
posto a 64 m (in linea d’aria) da area boscata
va considerato boschivo? In base alla
suscettività ad espandersi (parametro
soggettivo) oppure in quanto limitrofo
(parametro oggettivo)?
Essendo l’oliveto senza ombra di dubbio
un’area arborata, un incendio che si sviluppa al
suo interno viene ad essere definito incendio
boschivo anche in assenza di bosco nelle
vicinanze.
Art. 7: Lotta attiva contro gli incendi boschivi
Comma 3: Le Regioni programmano
la lotta attiva …. e assicurano il
coordinamento
delle
proprie
strutture antincendio con quelle
statali istituendo e gestendo
con
una operatività di tipo continuativo
nei periodi a rischio di incendio
boschivo le sale operative unificate
permanenti (SOUP )
Art. 7 … continua …

Comma 4: “Su richiesta delle
Regioni, il COAU interviene con la
flotta aerea di cui al comma 2,
secondo procedure prestabilite e
tramite le SOUP di cui al comma 3”
(tramite il COR nel caso del
Veneto),
l’unica Struttura abilitata a
richiedere il concorso aereo
in c/COAU è la Sala Operativa
Regionale su indicazione
del DOS (COR c/o Dir. For.)
Art. 7 … continua …

Comma
5:
“Le
Regioni
assicurano
il
coordinamento delle operazioni a terra, anche ai
fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei
per lo spegnimento degli incendi boschivi.
A tal fine le Regioni possono avvalersi del Corpo
forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi del Corpo medesimo”.
La Regione del Veneto è l’unica Regione d’Italia
a statuto ordinario a gestire direttamente con
proprio personale tutte le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli
incendi boschivi.
Documenti che regolano l’intervento in
emergenza degli operatori aib, derivanti
dall’applicazioni di normative di settore





1. Documento di valutazione dei rischi
2. Protocollo Sanitario Stato Regioni
3. Linee guida per la standardizzazione dei
D.P.I.
4. Linee guida sulla formazione
5. DPR 194 dell’8 febbraio 2001
Segue:





6. Codice della strada e DM del 5 ottobre
2009
7. D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008
8. Convenzione Regione – Volontari
9. Procedure Operative di intervento
10. Codice Penale, art. 423 bis
1. Documento di valutazione dei rischi


Il documento generale è stato approvato con
DGR 3193 del 16.09.1997
Il documento specificatamente dedicato
all’aib è stato approvato con DGR 1850 del
23.06.2000
2. Il Protocollo Sanitario approvato il 25.07.2002
dalla Conferenza Stato Regioni
Gli operatori devono essere in regola con il Protocollo
sanitario minimo:
 Visita medica generale con esame anamnestico e
redazione cartella clinica individuale,
 Misura dell’acuità visiva,
 Spirometria semplice,
 Audiometria,
 Elettrocardiogramma,
 Esami ematochimici ed esami standard delle urine,
 Vaccinazione antitetanica.
Compito del Presidente e/o del Capo
squadra
Verificare che gli Operatori
intervenuti siano in regola con
quanto previsto dal Protocollo
sanitario.
3. Le Linee guida per la
standardizzazione dei D.P.I.
sono state
approvate il 22.12.2004 con DGR 4148,


Gli operatori devono essere formati per il
corretto utilizzo e manutenzione dei DPI
Gli operatori devono indossare
correttamente i previsti DPI
Compito del Presidente e/o del Capo
squadra
Verificare che gli Operatori
intervenuti siano in regola con
quanto previsto dalle Linee Guida
e dalle Procedure Operative
d’intervento.
4. Le Linee guida sui corsi di formazione
sono state approvate il 30.12.2005 con DGR 4269,

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

Individuano i criteri per l’ammissione ai corsi
Le modalità di partecipazione
La composizione della Commissione
d’esame
Il rilascio dell’attestato di partecipazione
La dotazione di Protezione Individuale
L’obbligo delle visite mediche
Il contenuto del Corso Base
Compito del Presidente e/o del Capo
squadra
Verificare che gli Operatori
intervenuti siano in regola con la
formazione di base.
5. DPR 194 dell’8 febbraio 2001


Regolamenta la partecipazione delle organizzazioni
di volontariato alle attività di protezione civile
Art. 9 attività di pianificazione, soccorso,
simulazione, emergenza e formazione teoricopratica (mantenimento del posto di lavoro e rimborso ai datori
di lavoro)

Art. 10 rimborso alle organizzazioni di volontariato
delle spese sostenute nelle attività di soccorso,
simulazione, ecc. ecc. ecc.
Compito del Capo squadra


L’eventuale impiego di volontari che richiedono
l’applicazione dei benefici del DPR 194 deve essere
segnalata al reperibile/DOS prima della loro uscita
dal posto di lavoro.
Il volontario può abbandonare il posto di lavoro
solo dopo che il COR ha inviato la richiesta di
attivazione del DPR 194 al Dipartimento a Roma e
informato di ciò il reperibile/DOS
6. Art. 177 del Codice della strada e
DM 5 ottobre 2009: lampeggianti e sirene



Solo per utilizzo di auto intestate ad
Organizzazioni iscritte all’elenco regionale o
nazionale
Autocertificazione all’atto della partenza se
richiesto e/o autorizzato dal reperibile/DOS
Conferma fax dell’attivazione a cura del COR
su richiesta del reperibile/DOS entro 48 ore
7. DLgs 81 del 2008 (cenni)
Piena applicazione:
Per i volontari dal 31.12.2010
Per le Istituzioni dal 15.05.2011
NB: Già da adesso il volontario 266 è equiparato al
lavoratore autonomo (art. 21 del DLgs 81).
Se entro quelle date non saranno emanati i
decreti di attuazione, a regime avremo:
Equiparazione del volontario di PC al lavoratore
(art. 2 del DLgs 81).
8. Convenzioni Regione - Volontari




1998 Approvazione e firma delle prime
Convenzioni
2000 Firma da parte di altre Organizzazioni
2004 Nuova Convenzione con individuazione
delle Organizzazioni capofila
9.12.2008 Approvato con DGR 3856 l’ultimo
aggiornamento della Convenzione
Cosa viene chiesto ai volontari
Disponibilità ad intervenire:
- Nella propria Area Omogenea
- In Provincia
- In Regione
- Fuori Regioni per campagne aib o interventi
di supporto a seguito di particolari
condizioni predisponenti gli incendi di
vegetazione (previa richiesta del
Dipartimento della Protezione Civile)
ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
9. Procedure Operative d’intervento
approvate con DGR n. 3856 del 9 dicembre 2008
Chi, fa, che cosa!
- Sorveglianza e prevenzione
- Intervento di 1° livello,
- Intervento di 2° livello
- Bonifica
Sorveglianza e Prevenzione
Avvistamento e allarme: premesso che


tutti i cittadini in quanto tali sono obbligati
a segnalare l’avvistamento di un incendio,
chiunque, in occasione d’incendio nei
boschi, vincolati o no, rifiuta, senza
giustificato motivo, il proprio aiuto o
servizio al funzionario che dirige l’opera di
spegnimento, è punito a norma dell’art. 652
(ex 435) del CP.


Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in
occasione di un tumulto
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un
pubblico infortunio o di un comune pericolo,
ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza
giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la
propria opera, ovvero di dare le informazioni o le
indicazioni che gli siano richieste da un pubblico
ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico
servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a lire seicentomila. Se il colpevole
dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con
l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda
da lire sessantamila a un milioneduecentomila.
Intervento di primo livello
Casi:
- Intervento squadra Operatori aib del SFR
- Intervento squadra Volontari aib
- Intervento squadre Operatori aib del SFR e
Volontari aib
- Intervento unitamente a squadre dei CNVVF
Condotta da tenere all’arrivo sullo
scenario operativo




Inquadrare la situazione
Contattare il reperibile aib del SFR per
riferire e concordare modalità d’intervento
Presentarsi agli altri operatori
eventualmente presenti sul posto
Dare indicazioni alla propria squadra sulle
operazioni da intraprendere in sicurezza
Condotta durante le operazioni di
spegnimento e/o bonifica


Tenere costantemente informato il
reperibile aib di turno
Isolare il punto d’innesco dell’incendio per i
successivi rilievi a cura del CFS
E alla fine delle operazioni:



Verificare attentamente il buon esito della
bonifica
Comunicare al reperibile il fine operazioni
Compilare la scheda intervento
Intervento di secondo livello
Intervento di più squadre
- Intervento del DOS
- Interventi notturni o in condizioni di scarsa
visibilità
- Intervento dei mezzi aerei
Condotta da tenere all’arrivo sullo
scenario operativo



Presentarsi al DOS per ricevere le
informazioni necessarie
Dare indicazioni alla squadra in merito alle
operazioni da eseguire
Mantenersi sempre in contatto con il DOS per
gli aggiornamenti del caso
Bonifica


Una volta concluse le operazioni di
spegnimento, le aree percorse dall’incendio
vanno attentamente bonificate per
controllare le situazioni potenzialmente a
rischio di ripresa dell’incendio.
Le operazioni di bonifica sono di norma
effettuate dagli Operatori aib e/o da
Volontari aib.
Chiusura delle operazioni
La chiusura definitiva delle operazioni è
comunicata, una volta terminati gli interventi
di bonifica con le seguenti modalità:
a) Interventi di 1° livello: da caposquadra a
reperibile SFR e da reperibile a COR,
b) Interventi di 2° livello: da caposquadra a
DOS e da DOS a COR.
La catena di comando: CAPI SQUADRA(CS)

Il CS applica le disposizioni impartite dal DOS e
lo aggiorna sui fattori di rischio ( es. il vento ha
cambiato direzione,vedo un filo a sbalzo, il fuoco mi sta chiudendo
la via di fuga,ecc.);




Gestisce la propria squadra in sicurezza;
Valuta costantemente le vie di fuga e il mutare
delle condizioni ai fini della sicurezza della
squadra;
Controlla i DPI della squadra e si assicura che
siano indossati.
Può e deve correlarsi con altri CS;
10. Codice penale
art. 423 bis Incendio boschivo



Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o
foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento, propri o altrui, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al comma 1° è cagionato per
colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni.
Le pene previste dal primo e 2° comma sono
aumentate se dall’incendio deriva pericolo per
edifici o danno su aree protette
IMPORTANTE!!!!
Procedendo alle operazioni di
isolamento del punto d’innesco
dell’incendio ATTENZIONE a non
inquinare la scena del “crimine”
Sezione quesiti:



E’ possibile entrare nelle proprietà private, se chiuse e
recintate, per spegnere un incendio?
E’ possibile rompere un lucchetto di una sbarra che
chiude l’accesso ad una strada privata?
La risposta può essere affermativa ma l’intervento
deve essere conseguente ad una segnalazione arrivata
dall’Autorità competente (COR  SFR  operatore) e,
sentito il DOS, deve essere valutata la situazione di
rischio in relazione ad una eventuale dichiarazione di
massima pericolosità incendi in atto.
Inoltre bisogna sapere se si è in presenza di obiettivi
sensibili (abitazioni, ferrovie, linee elettriche, ecc.).
Importante:
La responsabilità penale è sempre e
comunque una responsabilità personale
Grazie per l’attenzione
e
buon lavoro
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Normativa caposquadra