Corso caposquadra AIB NORMATIVA e PROTOCOLLI OPERATIVI DI SETTORE DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA SERVIZIO AIB e SERVIZI FORESTALI REGIONALI PREMESSE: Il presente modulo ha lo scopo di effettuare una ricognizione delle normative: - specifiche di settore, - di tutela dell’ambiente, - sulla sicurezza degli operatori che direttamente o indirettamente interessano le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi: NB: Le slide che seguono sono una traccia. E’ compito del relatore rendere l’argomento interessante, l’esposizione avvincente e la trattazione esaustiva. Alcuni argomenti saranno successivamente oggetto di specifici moduli di approfondimento tipo: - Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) - Impiego DPI (DGR 4148 del 22.12.2004) Un po’ di storia: la Legge Serpieri RDL 30.12.1923, n. 3267 Questa è di fatto la prima legge forestale italiana e la finalità principale era (ed è tuttora) quella di evitare azioni che potessero procurare denudazioni del terreno e quindi provocare: - perdita di stabilità o - turbamento del regime delle acque. Ovviamente un incendio distrugge la vegetazione e il terreno si denuda. Ne consegue che a seguito di eventi meteorologici, anche non importanti, si possono innescare fenomeni di erosione e di franamento delle pendici. Art. 9 … nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno Un po’ di storia: Legge 1°.03.1975, n. 47 Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi Per la prima volta viene emanata una legge dedicata esclusivamente agli incendi dove, tra le altre cose, viene introdotto il concetto di aree territoriali omogenee. La Regione del Veneto recepisce la Legge 47 con LR 20.03.1975, n. 27 Un po’ di storia: DPR 616 del 24.07.1977 Art. 69 … sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975 n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi ….. (La 47 è stata abrogata dalla Legge 353 del 21 novembre 2000, nuova legge quadro sugli incendi boschivi). Un po' di storia: D.Lgs. 112 del 1998 “Decreto Bassanini” Art. 108. Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell’art. 107 sono conferite alle Regioni e agli Enti Locali e tra queste, in particolare: a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative: ………. 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo …lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi (art. 107, comma 1, let. f, 3); Legge regionale 24 gennaio 1992, n 6 Perfettamente in linea con la Legge 47/75 ma che necessita di un aggiornamento … (adeguamento alla 353, limite età dei volontari, assicurazione volontari, adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, divieti e sanzioni, ecc.) Art. 1: Finalità La Regione, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale: -favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea e in attuazione dell'art. 69, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, -disciplina gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. Le finalità vengono raggiunte attraverso l’impiego di diversi strumenti tra i quali: a) b) c) d) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica l'impiego di essenze meno combustibili nei rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze delle diverse zone boscate; le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche puliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate, i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, Continua …. e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, ecc., f) le torri ed altri posti di avvistamento, g) gli apparecchi di segnalazione e comunicazione, fissi e mobili; h) i mezzi di trasporto; i) la creazione di aree attrezzate per gli escursionisti; l) ogni altra attrezzatura ritenuta idonea, ivi compresi mezzi aerei mediante convenzioni con enti pubblici e privati; m) la formazione e l'addestramento, … , degli aderenti alle associazioni di volontariato da adibire a pronto intervento. PMPF (Prescrizioni di massima e polizia forestale) approvate il 18 dicembre 1980 Art. 20 c.1.3, divieto pascolo nei boschi percorsi da incendi 24, divieto di accensione fuochi nei boschi e a distanza minore di 100 m dai medesimi 25, divieto di svolgere attività che possono provocare pericolo di incendio nei boschi e a distanza minore di 100 m dai medesimi 26, obbligo di dare l’allarme in caso di avvistamento incendio e 27, divieto di cambio di destinazione d’uso dei boschi percorsi da incendio Normativa ambientale volta a tutelare l’atmosfera Dal 1983 ad oggi si sono susseguite numerose direttive comunitarie e normative nazionali che disciplinano la materia. In particolare il D.Lgs. n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, individua modalità per la corretta gestione dei residui vegetali provenienti da sfalci e da potature. Evoluzione normativa: Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 Legge 1 marzo 1975, n. 47 Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi A questo punto la legge regionale 6/92 deve recepire le innovazioni introdotte dalla 353. Attualità normativa Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353 Ribadisce la competenza delle regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi, e introduce, per la prima volta, la definizione di incendio boschivo. Art. 2: Definizione di incendio “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità a espandersi su - aree boscate, cespugliate o arborate, - comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, - oppure su terreni coltivi o incolti e pascoli limitrofi a dette aree..” Importanza della definizione di incendio boschivo Il corretto inquadramento normativo dell’evento (incendio di vegetazione) permette: di inserire correttamente i dati nella statistica regionale (e di conseguenza in quella nazionale) e di realizzare la mappa del rischio. di applicare i vincoli di cui all’art. 10 (inedificabilità, cambio destinazione d’uso, caccia, ecc.) della L 353 e di applicare l’art. 423 bis del Codice Penale NB: manca invece l’individuazione di una superficie minima percorsa dal fuoco sotto la quale si parla di principio d’incendio e non di incendio (il SIM del CFS parte da 100 mq). Esempi: Un fuoco che si sviluppa su un terreno cespugliato o arborato assume la connotazione di incendio boschivo. Un fuoco che si sviluppa su una scarpata erbosa non limitrofa ad un bosco o a un terreno cespugliato o arborato non assume la connotazione di incendio boschivo. Esempi: Un incendio che percorre 5000 mq di oliveto posto a 64 m (in linea d’aria) da area boscata va considerato boschivo? In base alla suscettività ad espandersi (parametro soggettivo) oppure in quanto limitrofo (parametro oggettivo)? Essendo l’oliveto senza ombra di dubbio un’area arborata, un incendio che si sviluppa al suo interno viene ad essere definito incendio boschivo anche in assenza di bosco nelle vicinanze. Art. 7: Lotta attiva contro gli incendi boschivi Comma 3: Le Regioni programmano la lotta attiva …. e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP ) Art. 7 … continua … Comma 4: “Su richiesta delle Regioni, il COAU interviene con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3” (tramite il COR nel caso del Veneto), l’unica Struttura abilitata a richiedere il concorso aereo in c/COAU è la Sala Operativa Regionale su indicazione del DOS (COR c/o Dir. For.) Art. 7 … continua … Comma 5: “Le Regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra, anche ai fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tal fine le Regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo”. La Regione del Veneto è l’unica Regione d’Italia a statuto ordinario a gestire direttamente con proprio personale tutte le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Documenti che regolano l’intervento in emergenza degli operatori aib, derivanti dall’applicazioni di normative di settore 1. Documento di valutazione dei rischi 2. Protocollo Sanitario Stato Regioni 3. Linee guida per la standardizzazione dei D.P.I. 4. Linee guida sulla formazione 5. DPR 194 dell’8 febbraio 2001 Segue: 6. Codice della strada e DM del 5 ottobre 2009 7. D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 8. Convenzione Regione – Volontari 9. Procedure Operative di intervento 10. Codice Penale, art. 423 bis 1. Documento di valutazione dei rischi Il documento generale è stato approvato con DGR 3193 del 16.09.1997 Il documento specificatamente dedicato all’aib è stato approvato con DGR 1850 del 23.06.2000 2. Il Protocollo Sanitario approvato il 25.07.2002 dalla Conferenza Stato Regioni Gli operatori devono essere in regola con il Protocollo sanitario minimo: Visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale, Misura dell’acuità visiva, Spirometria semplice, Audiometria, Elettrocardiogramma, Esami ematochimici ed esami standard delle urine, Vaccinazione antitetanica. Compito del Presidente e/o del Capo squadra Verificare che gli Operatori intervenuti siano in regola con quanto previsto dal Protocollo sanitario. 3. Le Linee guida per la standardizzazione dei D.P.I. sono state approvate il 22.12.2004 con DGR 4148, Gli operatori devono essere formati per il corretto utilizzo e manutenzione dei DPI Gli operatori devono indossare correttamente i previsti DPI Compito del Presidente e/o del Capo squadra Verificare che gli Operatori intervenuti siano in regola con quanto previsto dalle Linee Guida e dalle Procedure Operative d’intervento. 4. Le Linee guida sui corsi di formazione sono state approvate il 30.12.2005 con DGR 4269, Individuano i criteri per l’ammissione ai corsi Le modalità di partecipazione La composizione della Commissione d’esame Il rilascio dell’attestato di partecipazione La dotazione di Protezione Individuale L’obbligo delle visite mediche Il contenuto del Corso Base Compito del Presidente e/o del Capo squadra Verificare che gli Operatori intervenuti siano in regola con la formazione di base. 5. DPR 194 dell’8 febbraio 2001 Regolamenta la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile Art. 9 attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teoricopratica (mantenimento del posto di lavoro e rimborso ai datori di lavoro) Art. 10 rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, ecc. ecc. ecc. Compito del Capo squadra L’eventuale impiego di volontari che richiedono l’applicazione dei benefici del DPR 194 deve essere segnalata al reperibile/DOS prima della loro uscita dal posto di lavoro. Il volontario può abbandonare il posto di lavoro solo dopo che il COR ha inviato la richiesta di attivazione del DPR 194 al Dipartimento a Roma e informato di ciò il reperibile/DOS 6. Art. 177 del Codice della strada e DM 5 ottobre 2009: lampeggianti e sirene Solo per utilizzo di auto intestate ad Organizzazioni iscritte all’elenco regionale o nazionale Autocertificazione all’atto della partenza se richiesto e/o autorizzato dal reperibile/DOS Conferma fax dell’attivazione a cura del COR su richiesta del reperibile/DOS entro 48 ore 7. DLgs 81 del 2008 (cenni) Piena applicazione: Per i volontari dal 31.12.2010 Per le Istituzioni dal 15.05.2011 NB: Già da adesso il volontario 266 è equiparato al lavoratore autonomo (art. 21 del DLgs 81). Se entro quelle date non saranno emanati i decreti di attuazione, a regime avremo: Equiparazione del volontario di PC al lavoratore (art. 2 del DLgs 81). 8. Convenzioni Regione - Volontari 1998 Approvazione e firma delle prime Convenzioni 2000 Firma da parte di altre Organizzazioni 2004 Nuova Convenzione con individuazione delle Organizzazioni capofila 9.12.2008 Approvato con DGR 3856 l’ultimo aggiornamento della Convenzione Cosa viene chiesto ai volontari Disponibilità ad intervenire: - Nella propria Area Omogenea - In Provincia - In Regione - Fuori Regioni per campagne aib o interventi di supporto a seguito di particolari condizioni predisponenti gli incendi di vegetazione (previa richiesta del Dipartimento della Protezione Civile) ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE 9. Procedure Operative d’intervento approvate con DGR n. 3856 del 9 dicembre 2008 Chi, fa, che cosa! - Sorveglianza e prevenzione - Intervento di 1° livello, - Intervento di 2° livello - Bonifica Sorveglianza e Prevenzione Avvistamento e allarme: premesso che tutti i cittadini in quanto tali sono obbligati a segnalare l’avvistamento di un incendio, chiunque, in occasione d’incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, è punito a norma dell’art. 652 (ex 435) del CP. Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milioneduecentomila. Intervento di primo livello Casi: - Intervento squadra Operatori aib del SFR - Intervento squadra Volontari aib - Intervento squadre Operatori aib del SFR e Volontari aib - Intervento unitamente a squadre dei CNVVF Condotta da tenere all’arrivo sullo scenario operativo Inquadrare la situazione Contattare il reperibile aib del SFR per riferire e concordare modalità d’intervento Presentarsi agli altri operatori eventualmente presenti sul posto Dare indicazioni alla propria squadra sulle operazioni da intraprendere in sicurezza Condotta durante le operazioni di spegnimento e/o bonifica Tenere costantemente informato il reperibile aib di turno Isolare il punto d’innesco dell’incendio per i successivi rilievi a cura del CFS E alla fine delle operazioni: Verificare attentamente il buon esito della bonifica Comunicare al reperibile il fine operazioni Compilare la scheda intervento Intervento di secondo livello Intervento di più squadre - Intervento del DOS - Interventi notturni o in condizioni di scarsa visibilità - Intervento dei mezzi aerei Condotta da tenere all’arrivo sullo scenario operativo Presentarsi al DOS per ricevere le informazioni necessarie Dare indicazioni alla squadra in merito alle operazioni da eseguire Mantenersi sempre in contatto con il DOS per gli aggiornamenti del caso Bonifica Una volta concluse le operazioni di spegnimento, le aree percorse dall’incendio vanno attentamente bonificate per controllare le situazioni potenzialmente a rischio di ripresa dell’incendio. Le operazioni di bonifica sono di norma effettuate dagli Operatori aib e/o da Volontari aib. Chiusura delle operazioni La chiusura definitiva delle operazioni è comunicata, una volta terminati gli interventi di bonifica con le seguenti modalità: a) Interventi di 1° livello: da caposquadra a reperibile SFR e da reperibile a COR, b) Interventi di 2° livello: da caposquadra a DOS e da DOS a COR. La catena di comando: CAPI SQUADRA(CS) Il CS applica le disposizioni impartite dal DOS e lo aggiorna sui fattori di rischio ( es. il vento ha cambiato direzione,vedo un filo a sbalzo, il fuoco mi sta chiudendo la via di fuga,ecc.); Gestisce la propria squadra in sicurezza; Valuta costantemente le vie di fuga e il mutare delle condizioni ai fini della sicurezza della squadra; Controlla i DPI della squadra e si assicura che siano indossati. Può e deve correlarsi con altri CS; 10. Codice penale art. 423 bis Incendio boschivo Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio di cui al comma 1° è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e 2° comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette IMPORTANTE!!!! Procedendo alle operazioni di isolamento del punto d’innesco dell’incendio ATTENZIONE a non inquinare la scena del “crimine” Sezione quesiti: E’ possibile entrare nelle proprietà private, se chiuse e recintate, per spegnere un incendio? E’ possibile rompere un lucchetto di una sbarra che chiude l’accesso ad una strada privata? La risposta può essere affermativa ma l’intervento deve essere conseguente ad una segnalazione arrivata dall’Autorità competente (COR SFR operatore) e, sentito il DOS, deve essere valutata la situazione di rischio in relazione ad una eventuale dichiarazione di massima pericolosità incendi in atto. Inoltre bisogna sapere se si è in presenza di obiettivi sensibili (abitazioni, ferrovie, linee elettriche, ecc.). Importante: La responsabilità penale è sempre e comunque una responsabilità personale Grazie per l’attenzione e buon lavoro