DIRITTO DELLA CONCORRENZA E SPORT:
TROPPI CARTELLINI ROSSI?
Master di diritto dello sport – Università di Trento a.a. 2005-2006
Docente: Simonetta Vezzoso
I PRINCIPI DI DIRITTO DELLA CONCORRENZA
- evoluzione del diritto della concorrenza
- le fattispecie:
-- accordi orizzontali
-- accordi verticali
-- abusi della posizione dominante
-- controllo delle operazioni di concentrazione
• SPORT E POLITICA DELLA CONCORRENZA
NELL‘UNIONE EUROPEA
• CASI PIÙ RILEVANTI:
- FEDERAZIONI SPORTIVE
-- INTESE ORIZZONTALI
-- ABUSI DELLA POSIZIONE DOMINANTE
- VENDITA ED ACQUISTO DI DIRITTI MEDIATICI
REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE PRIMA
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 81
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune
ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni di transazione;b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo
tecnico o gli investimenti;c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella
concorrenza;e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,che contribuiscano
a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che
ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per
raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Articolo 82
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di
una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte
sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita
od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno
dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili
per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio
per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché
le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari,
di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le
intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli
investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni
oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Art. 4. Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato,
intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a
miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da
comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati
anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria
concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento
della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o
della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione
non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al
raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti
eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 2. L'Autorità può
revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida,
qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno
dei presupposti per l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri
di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione
della richiesta stessa.
Art. 3. Abuso di posizione dominante
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre
direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o
altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi
al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a
danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati
svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione
da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari
che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti
stessi.
INTESE ORIZZONTALI
B
A
C
CONSUMATORI / UTILIZZATORI
effetti restrittivi della
concorrenza?
effetti benefici ?
QUADRO DI ANALISI
fondato su criteri
economici
natura dell‘accordo
potere di mercato
delle parti
altri fattori relativi
alla struttura del
mercato
benefici economici
Valutazione in base
all‘art.81, par.1
VIETATI
agli accordi di cooperazione
orizzontale che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza
LINEE DIRETTRICI
art. 81.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 81.3 ?
benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
accordi che rientrano quasi
sempre nel campo di
applicazione dell‘art. 81, par.1
fissare i prezzi
limitare la produzione
ripartire i mercati
o la clientela
perché interferiscono direttamente
con i risultati del processo concorrenziale
riduce la scelta
di cui i consumatori
dispongono
--consumatori pagano
prezzi più elevati oppure
--non ottengono le
qualità volute
CONSEGUENZA
prezzi più
elevati
riduzione
della produzione
art. 81.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 81.3 ?
benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
ANALISI DEGLI EFFETTI
DEGLI ACCORDI
I
posizione delle parti nei mercati
interessati dalla cooperazione
II
grado di concentrazione
del mercato
stabilità delle quote di
mercato nel tempo
III
altri fattori
barriere all‘ingresso
probabilità di altri ingressi
potere di contrattazione degli
acquirenti/fornitori
natura dei prodotti
art. 81.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 81.3 ?
benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
Valutazione in base
all‘art.81, par.3
„benefici
economici“
„congrua parte dell‘utile
riservata ai consumatori“
„ non eliminazione
della concorrenza per una
parte sostanziale dei prodotti
di cui trattasi“
„carattere indispensabile
delle restrizioni“
migliorare la produzione o la distribuzione
dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico
VENDITORE
x
COMPRATORE
x
COMPRATORE
CONSUMATORI
COMPRATORE
(3)
EFFETTI NEGATIVI
effetto di escludere
altri fornitori o
acquirenti dal mercato per
mezzo della creazione di
barriere all‘accesso
riduzione della
concorrenza fra marche
all‘interno del punto vendita
riduzione della concorrenza
fra marche per mezzo
della agevolazione della
collusione fra fornitori
riduzione della concorrenza
all‘interno della marca fra
distributori della stessa marca
creazione di ostacoli alla
integrazione dei mercati
EFFETTI POSITIVI
B
I
L
A
N
C
I
A
M
E
N
T
O
permettere la realizzazione di
livelli di investimenti e di vendite
ottimali
aprire od accedere
a nuovi mercati
soluzione al problema della
rinuncia all‘
investimento a causa
del rischio che la controparte
si comporti in modo
opportunistico
soluzione del problema
della rinuncia all‘investimento
in caso di trasferimento
consistente di know-how
soluzione del problema del
parassitismo di certificazione
ALTRE...
(1) gli effetti negativi
delle intese verticali
F1
A1
A2
effetto di escludere
altri fornitori o
acquirenti dal mercato per
mezzo della creazione di
barriere all‘accesso
F2
A3
creazione di ostacoli alla
integrazione dei mercati
es., distribuzione esclusiva
con divieto di vendita
passiva
F1
A1
I
A3
A2
D
F
B
restrizioni verticali
messe in atto da impresa
I
che detiene potere di
mercato presumibilmente
L
dannose
A
N
più grave la restrizione
C
interbrand che intrabrand
I
A più ampi gli investimenti realizzati,
più giustificabile la restrizione
M
E
le restrizioni verticali collegate alla
N
penetrazione di nuovi mercati non
T limitano in via di massima la concorrenza
O
SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATO
NON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME
PREVALENTE IL MIGLIORAMENTO
DELLA DISTRIBUZIONE
esenzione
per categoria
30% D se accordo di
acquisto esclusivo
SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI
VENGA RISERVATA UNA CONGRUA
PARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA
l‘impresa che non detiene potere di
mercato può aumentare gli utili solo
ottimizzando i processi di fabbricazione
e distribuzione
#
se l‘impresa detiene potere di mercato
si deve verificare se essa, tramite le intese
verticali, non intenda accrescere gli utili a
spese dei concorrenti diretti, aumentando i
loro costi, nonché a detrimento dei suoi clienti
e in ultima analisi dei consumatori,
appropriandosi di una parte del loro margine
Articolo 4
L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli
accordi verticali che, direttamente o indirettamente,
isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il
controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di
determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la
possibilità per il fornitore di imporre un prezzo
massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di
vendita, a condizione che questi non equivalgano ad
un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per
effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una
delle parti;
b) la
restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali,
l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del
contratto, eccettuate le seguenti:
— la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo
o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo
attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione
non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,
— la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di
un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,
— la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati
da parte dei membri di un sistema di distribuzione
selettiva,
— la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere
componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti
che userebbero tali componenti per fabbricare beni
simili a quelli prodotti dal fornitore;
ABUSO DELLA
POSIZIONE
DOMINANTE
„qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza
o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per
il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante,
il grado di concorrenza è già ridotto“
particolare RESPONSABILITA’
dell’impresa in posizione dom.
EFFETTI
ANTICONCORRENZIALI
abuso da
ESCLUSIONE
abuso da
SFRUTTAMENTO
nei confronti di concorrenti
attuali o potenziali
nei confronti dei soggetti
dipendenti
TIPOLOGIA (parziale)
prezzo eccessivo
prezzo predatorio
prezzo e altre
condizioni
abuso di un diritto di
proprietà intellettuale
discriminatorie
pratiche di
fidelizzazione
DETERMINAZIONE DEL
MERCATO RILEVANTE
identificazione e definizione dei
confini della concorrenza fra imprese
Comunicazione della Commissione sulla
definizione del mercato rilevante (1997)
„ lo scopo principale della definizione del
mercato consiste nell‘identificare in modo
sistematico le costrizioni concorrenziali cui
sono soggette le imprese coinvolte“
„.. identificare quei concorrenti attuali delle
imprese coinvolte capaci di esercitare una
costrizione sul loro comportamento e di impedire
che esse si comportino in modo indipendente da
una effettiva pressione concorrenziale“
MERCATO RILEVANTE
2 PROFILI
SOSTANZIALE
(del prodotto)
GEOGRAFICO
„un mercato rilevante del prodotto comprende
tutti quei prodotti e/o servizi che sono considerati
interscambiabili o sostituibili dal consumatore, in
virtù di loro caratteristiche, del loro prezzo e dell‘uso
che se ne intende fare“
„ si postula un ipotetico aumento del prezzo,
piccolo (5%-10%) e non transitorio, e si valutano le
probabili reazioni dei consumatori“
la concorrenza da parte di altre imprese è in grado
di imporre dei vincoli sufficienti alle politiche di prezzo
del prodotto operate dalle imprese coinvolte
nel breve periodo ?
MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE
„ricomprende l‘area in cui le imprese coinvolte
sono impegnate nella offerta e domanda di beni
e servizi, in cui le condizioni della concorrenza
sono sufficientemente omogenee e che può
essere distinta da aree limitrofe in virtù delle
condizioni concorrenziali significativamente
differenti“
EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO:
- MODERNIZZAZIONE
-APPLICAZIONE DECENTRALIZZATA
- APPLICAZIONE DIRETTA ART. 81.3
UNIONE EUROPEA E SPORT
T.I. CE
-ART. 3 (no)
- NORME SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE
-ART.149 ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE
E GIOVENTÙ
- SANITÀ PUBBLICA
Articolo III-282 della Costituzione (non ratificata)
1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la
cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone
l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto
riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione,
come pure le diversità culturali e linguistiche.
L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto
delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione
sociale e educativa.
SPORT
più di un semplice business?
eliminazione dei concorrenti
non conveniente
meno solidarietà?
più incertezza?
winner-take-all (il mercato)
prodotto: partita o campionato (lega)?
finanziamento MMMMG
• BOSMAN
• ATTIVITÀ SPORTIVA COME ATTIVITÀ ECONOMICA ?
•ORGANIZZAZIONI SPORTIVE CONSIDERATE IMPRESE?
•REGOLE E PRATICHE DA CONSIDERARE ACCORDI`?
•SINGOLI ATLETI COME IMPRESE`?
• PREGIUDIZIO AL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI?
•ORGANIZZAZIONI SPORTIVE IN POSIZIONE DI DOMINIO?
CdG
norme in materia
di concorrenza
sport solo in quanto
attività economica
ma anche importanza
sociale dello sport
“..che le norme che prevedono il pagamento di indennità nel caso di trasferimenti
di giocatori professionisti tra club (clausole di trasferimento) o che limitano il numero
di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri che detti club possono
schierare durante le partite (norme sulla composizione delle squadre dei club), o
ancora che fissano, senza ragioni obiettive riguardanti unicamente lo sport o
motivate da differenze di situazione tra i giocatori, termini di scadenza per i
trasferimenti diversi per i giocatori provenienti da altri Stati membri (clausole sui
termini di scadenza per i trasferimenti) ricadono nel campo di applicazione di
queste disposizioni del Trattato”
“Per contro, i divieti che queste disposizioni del Trattato sanciscono non riguardano
le regole puramente sportive, cioè quelle regole che riguardano le questioni che
interessano esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all’attività
economica (sentenza Walrave, punto 8). Infatti, tali regolamenti, attinenti al carattere
ed al contesto specifico degli incontri sportivi, sono inerenti all’organizzazione ed al
corretto svolgimento della competizione sportiva e non possono essere considerati
costitutivi di una restrizione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei
lavoratori e sulla libera prestazione dei servizi. In tale contesto si è giudicato
che costituiscono regole puramente sportive, e quindi estranee per natura
all’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, quelle relative alla
composizione delle squadre nazionali (sentenze Walrave, punto 8, e Donà,
punto 14), o ancora le regole relative alla selezione da parte delle federazioni
sportive di quelli tra i loro affiliati che possono partecipare a competizioni
internazionali di alto livello (sentenza Deliège, punto 64). Fanno ugualmente
parte di queste norme le «regole del gioco» in senso stretto, quali ad esempio
le regole che fissano la durata delle partite o il numero di giocatori in campo, dato
che lo sport può esistere e funzionare soltanto nell’ambito di regole determinate.
Questa restrizione della sfera di applicazione delle dette norme del Trattato deve
tuttavia restare entro i limiti del suo oggetto specifico (sentenze Walrave, punto 9;
Donà, punto 15; Bosman, punti 76 e 127; Deliège, punto 43, e Lehtonen, punto 34)”
“Occorre osservare che la Corte, nelle sentenze summenzionate, non si è trovata a
dover decidere sulla subordinazione delle regole sportive in causa alle norme del
Trattato relative alla concorrenza.Tuttavia, i principi desunti dalla giurisprudenza, in
materia di applicazione ai regolamenti sportivi delle disposizioni comunitarie in materia
di libera circolazione delle persone e dei servizi, sono ugualmente validi per quanto
riguarda le disposizioni del Trattato relative alla concorrenza. Infatti, la circostanza
che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all’attività economica, con
la conseguenza che, secondo la Corte, esso non ricade nell’ambito di
applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa, parimenti, che esso è estraneo
ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che
esso non ricade nemmeno nell’ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE.
Per contro, una normativa che, sebbene adottata nell’ambito dello sport, non sia
puramente sportiva, ma riguardi l’aspetto economico che l’attività sportiva può rivestire,
ricade nel campo di applicazione delle disposizioni tanto degli artt. 39 CE e 49 CE
che degli artt. 81 CE ed 82 CE e può, eventualmente, recare pregiudizio alle libertà
garantite da tali disposizioni”.
“Occorre sottolineare… che l’attività sportiva è nella sua essenza stessa
un’attività gratuita, non economica, e questo anche quando l’atleta la pratichi
in un contesto professionale… il divieto del doping e i regolamenti
antidoping riguardano esclusivamente, anche quando l’attività sportiva è compiuta
da un professionista, una dimensione non economica della detta attività che ne
costituisce l’essenza stessa”
criticabile!
DOPO Bosman
gentlemen‘s agreement
Commissione FIFA/UEFA
- compensazioni per club formatore
-contributi di solidarietà se contratto è
ancora in corso
-periodi di trasferimento per stagione
FIA: Federation Internationale d’automobile (art.82)
regole del 1999: eccessive restrizioni su promoters,
titolari dei circuiti, case automobilistiche e piloti,
rapporti con le emittenti
- non possono essere utilizzate per proibire nuove
gare se non per ragioni di sicuro corretto o ordinata
condotta dello sport automobilistico
-oltre il suo ruolo di regolatore
simile, UK:
British horseracing Board and the jockey Club
tentativo di European Super League.
UEFA abusato della sua posizione dominante?
leghe nazionali e squadre individuali non possono
organizzare eventi sportivi europei senza accordo uefa
restrizione della concorrenza sul mercato dell’organizzazione
e offerta di competizioni fra club a livello europeo ?
LICENZE/tesseramento
una barriera all’ingresso necessaria?
- non discriminatoria; oggettiva; proporzionale; sussidiaria,
vuole dire che non vi sono altri modi di raggiungre l’obiettivo;
trasparente
regole per agenti dei calciatori: Laurent Piau (CdG)
- FIFA: regole abusive?
-- regole oggettive e trasparenti, obbligo di assicurazione obbligatoria non eccessivo
-- remunerazione degli agenti: non fissazione di prezzo
IC27 - SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO
Provvedimento n. 14156 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
“…sembrano emergere alcune anomalie nel funzionamento del settore del calcio
professionistico, le quali sarebbero, almeno in parte, favorite da previsioni normative
e regolamentari di settore relative alle diverse tipologie di operatori. Tra queste
rilevano, ad esempio, alcune norme contenute nel "Regolamento per l'esercizio
dell'attività di agente di calciatori", quali, tra le altre, l'obbligo, a carico dell'agente,
di utilizzare, per la conclusione dei contratti, esclusivamente i moduli predisposti
annualmente dalla Commissione Agenti (istituita presso la FIGC), i quali fissano
compensi percentuali minimi e massimi per le diverse prestazioni, nonché il
meccanismo di penali, in caso di revoca unilaterale da parte di un calciatore. Le
limitazioni concorrenziali che possono derivare da dette disposizioni regolamentari
devono essere valutate secondo i criteri di necessarietà e proporzionalità con
riferimento all'obiettivo, sopra richiamato, dell'equilibrato svolgimento delle
attività concernenti il calcio professionistico.”
4. Con specifico riferimento ai comportamenti dei diversi operatori del settore, si
rileva la presenza, nel mercato dei servizi di intermediazione inerenti le prestazioni
sportive di calciatori professionisti, di imprese in posizione di particolare preminenza,
anche in ragione dei rapporti con soggetti, privati e istituzionali, attivi a vario titolo
nel medesimo settore. Detta situazione potrebbe comportare un affievolimento del
gioco della concorrenza nel settore interessato, con conseguenti distorsioni sia
sulla libertà di circolazione dei calciatori, sia sul più ampio funzionamento dei
campionati di calcio professionistici.
5. Le previsioni normative di settore e il ruolo di determinati operatori appaiono
idonei ad individuare un sistema in grado di alterare, in modo anche significativo,
le dinamiche concorrenziali del settore, sia con riferimento al trasferimento dei
calciatori sia al più ampio contesto relativo all'andamento delle competizioni calcistiche
“In considerazione di tali elementi, ed in ragione della rilevanza economica e
della complessità del sistema sportivo, l'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato intende procedere ad un'indagine conoscitiva di natura generale nel
settore del calcio professionistico, con particolare riferimento alle previsioni
normative e regolamentari di settore, all'individuazione dei mercati rilevanti,
alla rilevanza concorrenziale dei comportamenti tenuti dagli operatori attivi nel
settore del calcio professionistico.”
disponibilità dei giocatori per partite nazionali
illegalità dell’art. 36 del regolamento FIFA (Belgio)
e anche caso COMCO (Svizzera)
nuova Bosman?
Qualche link per ulteriori informazioni:
-http://europa.eu.int/comm/sport/sport-and/comp/competition_en.html
- http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_264.pdf
-http://www.europarl.eu.int/comparl/imco/studies/0905_study_sport_en.pdf
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