Recuperi
 Contesto
e sfera di applicabilità
 Restituzione di importi connessi ad irregolarità
- Spese irregolari certificate alla Commissione (recuperi in
senso stretto ai sensi degli art. 61 lett. (f) e 70.1 lett. (b)
del Reg. (CE) 1083/06)
- Spese irregolari non certificate alla Commissione
 Restituzione di importi non connessi ad irregolarità
 Soppressioni (importi ritirati)
 Applicazione del tasso di interesse di mora
 Fasi procedurali per il recupero delle quote
comunitarie e nazionali
 Individuazione della data di erogazione e della data di
recupero
 Modalità di calcolo
Recuperi
Contesto e sfera di applicabilità
 recuperi
che afferiscono esclusivamente al
rapporto tra Amministrazione e beneficiario
 recuperi
che riguardano invece il rapporto tra
Stato membro e Commissione Europea.
L’obbligo di recupero a favore della
Commissione si configura unicamente in
caso di restituzioni (recuperi dal beneficiario)
derivanti da irregolarità ed afferenti importi
già certificati alla Commissione.
Recuperi
Restituzione di importi connessi ad irregolarità
 Prima
di procedere alla comunicazione è da ritenere,
infatti, indispensabile una valutazione dei fatti emersi e
degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca
a ritenere accertata l’esistenza dell’irregolarità.
 Tale valutazione sarà compiuta dagli organi decisionali
preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali,
una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso
di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo
che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale
da rendere prima facie fondata l’ipotesi della avvenuta
violazione di una norma comunitaria o nazionale anche
astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio
comunitario.
Recuperi
Restituzione di importi connessi ad irregolarità
-
-
-
Spese irregolari certificate alla Commissione
l’Organismo responsabile :
dà avvio alle procedure di recupero nei confronti del
beneficiario delle somme irregolari;
fornisce le necessarie informazioni all’Autorità di
certificazione che inserisce la somma nel registro
debitorio;
dopo il recupero delle somme da parte del beneficiario,
si procede alla restituzione di tali importi recuperati
alla UE, comprensivi degli interessi di mora,
deducendoli dalla prima certificazione delle spese.
Recuperi
Restituzione di importi connessi ad irregolarità
Spese irregolari non certificate alla Commissione
 La
procedura è gestita dall’AdG, a livello di bilancio
regionale, attraverso escussione della polizza
fidejussoria, compensazione o emanazione di
provvedimenti di richiesta di rimborso, ecc…
 Non
si attiva nessuna procedura nei confronti della
UE.
 Non
è richiesto alcun adempimento da parte
dell’AdC.
Recuperi
Restituzione di importi non connessi ad irregolarità
 Non
c’è nessuna procedura di restituzione/recupero
di somme alla Commissione europea.
 Procedura gestita a livello amministrativo
dell’amministrazione dall’AdG la quale deve
comunque recuperare le somme dal beneficiario e
tener traccia delle procedure attivate.
 Se certificati in precedenza, l’AdC dovrà comunque
scorporare l’importo dalla certificazione delle spese.
 La somma non va nel registro debitorio, e di
conseguenza nella relazione annuale sui recuperi e
soppressioni.
Recuperi
Soppressioni (importi ritirati)

L’Autorità responsabile decida di eliminare, in via cautelativa,
la spesa irregolare dal Programma, prima dell’effettivo
recupero dell’importo dal beneficiario, (ossia prima
dell’avvenuta restituzione della somma irregolare) al fine di
destinare le risorse comunitarie ad altre operazioni.
 L’Autorità
di Certificazione deduce l’importo irregolare dalla
successiva domanda di pagamento ed inserisce l’importo
nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati e
ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell’art. 20 e dell’all. XI
del Reg. (CE) 1828/06.
 La
restituzione (ossia il recupero nei confronti del beneficiario)
sarà gestita successivamente a livello di bilancio regionale,
tramite, a seconda del caso, escussione di polizza
fidejussoria, compensazione degli importi, oppure
emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso.
Recuperi
Fasi procedurali per il recupero delle quote comunitarie
e nazionali
 Attività
dell’Organismo responsabile del
recupero delle quota comunitaria e nazionale
 Procedura
di rimborso della quota nazionale e
trattamento degli interessi
 Procedura
di rimborso della quota comunitaria
FSE alla UE e trattamento degli interessi
Recuperi
Attività dell’Organismo responsabile del recupero sia
delle quote FSE e FESR
 L’Autorità
di Gestione o l’Organismo Intermedio:
- provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata
degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della
somma stessa alla data di restituzione (art. 17 l. 144/99 e
s.m.i.)
- restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota
interesse legale) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta
 Se il debitore non rispetta la scadenza stabilita,
l’amministrazione competente chiederà gli interessi di mora
sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in
aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati
* l’organismo responsabile deve comunicare al soggetto
interessato il tasso di interesse di mora e le relative modalità
di calcolo per il corretto computo degli interessi da restituire;
Recuperi
Procedura di rimborso della quota di FdR e trattamento
degli interessi
A
seguito della restituzione da parte del debitore, la
quota capitale, comprensiva degli interessi legali
e degli interessi di mora (se ed in quanto dovuti),
verrà rimborsata verrà rimborsata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria
Generale dello Stato – Igrue, ai sensi dell’art. 6
della legge n. 183/87.
Recuperi
Procedura di rimborso della quota comunitaria FSE alla
UE e trattamento degli interessi
A
seguito della restituzione da parte del debitore,
la quota capitale, comprensiva degli interessi di
mora (se ed in quanto dovuti), verrà rimborsata
alla Commissione europea, mentre
l’Amministrazione tratterà la quota di interessi
legali maturati (che saranno utilizzati per gli scopi
del programma).
Recuperi
Individuazione della data di erogazione e della data di
recupero e calcolo degli interessi
di erogazione: momento dell’ordine di
liquidazione materiale (per es. bonifico)
dell’importo da parte del contabile a ciò preposto.
 Data di restituzione: data indicata come valuta
contabile dell’ordine di liquidazione materiale
effettuato dall’ente.
 Calcolo interessi: Metodo semplice
I=Cxixt
Anno= 365 gg
 Data
Recuperi
Applicazione del tasso di interesse di mora
(art. 86 reg. 2342/2002)
 Quale?
: quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue
principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, serie C, in vigore il primo
giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato
di sette punti percentuali, se il debito deriva da un contratto di
appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V tre punti percentuali
e mezzo in tutti gli altri casi.
 Quando?: L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal
giorno di calendario successivo alla data di scadenza di cui
all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella
nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è
rimborsato integralmente”.
 Termine di scadenza: dal 1° giorno successivo alla scadenza dei
60 giorni previsti dai dispositivi in materia di riscossione esattoriale.
Comunicazione alla CE delle irregolarità e frodi
a danno del bilancio comunitario



Lo scenario nazionale
Accordo tra Governo, regioni e province
Autonome di Trento e Bolzano, Comuni e
Comunità montane di luglio 2007 siglato in
Conferenza Unificata il 20 settembre 2007
Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri- Dipartimento politiche europee del 12
ottobre 2007
Delibera n.13 del 07/07/2008 recante note
esplicative alla Circolare interministeriale
Comunicazione alla CE delle irregolarità e frodi
a danno del bilancio comunitario
Obiettivi
 Regolamentare il flusso informativo, limitare la
duplicazione delle comunicazione di irregolarità, favorire
la circolazione delle stesse tra tutti gli attori coinvolti.
 Migliorare il sistema delle comunicazioni e raggiungere
livelli di omogeneità con le modalità adottate dagli altri
paesi della UE ( ad esempio la Germania invia le
segnalazioni alla UE solo al termine dei processi).
 Evitare la duplicazione delle segnalazioni. Paradosso di
della stessa irregolarità segnalata più volte.
 Necessità di adottare comportamenti uniformi e delineare
il momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione.
Accordo
Elementi principali






Attività di valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei
controlli che porta a ritenere accertata l’esistenza dell’irregolarità da
concludersi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il rispetto dei
tempi previsti dai regolamenti comunitari per l’inoltro da parte degli autorità
centrali competenti.( Dipartimento Politiche Comunitarie, Ministero Politiche
Agricole, )
Organi preposti alle diverse provvidenze comunitarie che compiono la
valutazione (atto o segnalazione per sospetta irregolarità o frode)= fondata
l’ipotesi di violazione della norma comunitaria o nazionale che anche
astrattamente possa provocare pregiudizio al bilancio comunitario
Obbligo di comunicazione= se l’esame conferma che i fatti dedotti
integrano un caso di irregolarità secondo i regolamenti comunitari
Redazione del modulo da parte dell’organo decisionale e emanazione atti di
recupero, sospensione ecc…
Gli organismi di controllo esterni tenuti a comunicare gli elementi
informativi utili per la compilazione del modulo
Gli organi decisionali fanno conoscere agli organismi di controllo esterno di
aver fatto la segnalazione( aggiornamento banche dati, ecc..)
Circolare interministeriale
Elementi principali
Primo verbale amministrativo o giudiziario
 Accertamento dell’irregolarità
 Chi accerta e valuta l’irregolarità?
 Quando sorge l’obbligo di comunicare le
irregolarità?
 Attività di valutazione da parte degli organi
decisionali
 Tempi per l’attività di valutazione

Circolare interministeriale

Primo verbale amministrativo o giudiziario: Prima valutazione
scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria,
che in base a fatti concreti o specifici, accerta l’esistenza di
un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale
accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo
o giudiziario

Accertamento dell’irregolarità e comunicazione: Prima di
procedere alla comunicazione delle irregolarità è indispensabile una
valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei
controlli, da parte degli organi decisionali preposti alle diverse
provvidenze comunitarie. Da compiere senza ritardo.

Tutti gli organismi esterni alle amministrazioni responsabili di gestire i
fondi comunitari sono tenuti a far pervenire all’amministrazione tutti
gli elementi informativi necessari a compilare il modulo e a compiere
l’attività di valutazione.
Circolare interministeriale
Tempi per l’attività di valutazione
 Necessità
di compiere l’attività di valutazione nel
più breve tempo possibile
 Compilazione
del modulo e trasmissione in tempo
utile affinchè il Dipartimento Politiche Comunitarie
trasmetta le informazioni nel rispetto dei tempi
previsti dai regolamenti comunitari. ( ovvero entro
i due mesi successivi al trimestre in cui si è
verificata l’irregolarità)
Evoluzione dello scenario a livello nazionale
Dipartimento Politiche Comunitarie presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
 COLAF
(Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie)
istituito nel 1992 e con funzioni più incisive di impulso e
indirizzo con un D.P.R del 14.07.2007
 Importante azione di coordinamento a livello nazionale
 Sottogruppo di lavoro presso il Dipartimento per il
coordinamento delle Politiche Comunitarie
Redazione “NOTE ESPLICATIVE” sulle modalità
applicative ed interpretative della circolare
interministeriale del 12 ottobre 2007.
.. perchè una delibera
 Alto
numero di “soggetti” (es, MISE per il FESR; MLPS
per il FSE, ecc) che procedono alla comunicazione delle
irregolarità.
 Necessità di adottare comportamenti “uniformi”
 Necessità di delineare il momento in cui sorge l’obbligo
di comunicazione alla CE
 Cruciale è l’attività di valutazione
 Evitare la comunicazione su presunte irregolarità che poi
si rilevano inesistenti e quindi l’indubitabile pregiudizio
a carico dello SM su cui rimarrebbe iscritta la posizione
debitoria.
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte generale
 Premesse
generali;
 Obbligo di comunicazione
 La valutazione
 I termini delle segnalazioni
 Organismi di controllo esterni
 Obbligo del segreto
 Primo atto di accertamento giudiziario
Parte speciale
 Sezione 2.1: Agenzia delle dogane ( servizio autonomo
interventi settore agricolo)
 Sezione 2.2: MiSE ( Dipartimento Politiche di Sviluppo (
Autorità capofila FESR) e coesione e Dipartimento per la
competitività di concerto con la Direzione generale per le
Politiche per l’orientamento e la formazione del MLPS.(
autorità capofila del FSE)
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte generale: obbligo di comunicazione
 Importi
irregolari superiori a 10.000 euro di
cofinanziamento comunitario
 Il momento in cui sorge l’obbligo di
comunicazione è collegato al: Primo verbale
amministrativo o giudiziario, inteso coma la prima
valutazione scritta da un’Autorità competente,
amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti
concreti o specifici, accerta l’esistenza di una
irregolarità
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte generale: l’attività di valutazione (1/2)
Chi
 Organi decisionali preposti alle diverse provvidenze
comunitarie, ovvero le Autorità di Gestione nel caso di
interventi cofinanziati dai fondi strutturali, che rileva e
registrano le informazioni relative a tutti i controlli svolti da
Autorità/organismi esterne o interne al sistema di gestione
e controllo dell’intervento.
Come
 attività di controllo dei dati e delle indicazioni contenute
nel primo verbale di constatazione o nell’atto.
-fattispecie riconducibile alla violazione di norme
comunitarie o nazionali, da cui sia derivato o possa
derivare un pregiudizio al bilancio comunitario.
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte generale: l’attività di valutazione (2/2)
 La
valutazione richiesta è quindi un primo atto di
accertamento (non definitivo e comunque
rivedibile) degli elementi esposti nel verbale di
prima constatazione o nell’atto.
È infatti possibile rivedere o revocare l’accertamento
compiuto dagli Organi decisionali in relazione agli
sviluppi del procedimento amministrativo o
giudiziario
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte generale: i termini delle segnalazioni
 Compiere
la Valutazione senza ritardo;
 Concluderla nel più breve tempo possibile;
 Consentire il rispetto dei termini previsti dai
regolamenti comunitari da parte del
Dipartimento per il coordinamento politiche
comunitarie
La segnalazione deve essere inoltrata entro i
due mesi successivi alla fine di ogni
trimestre dalla data del primo verbale
amministrativo o giudiziario.
Reg.n.1828/2006
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte generale: organi di controllo esterni

Guardia di Finanza ( funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio
pubblico), Carabinieri, corpo forestale, ecc..
 Scambio
reciproco di informazioni con gli
Organi decisionali:
Sono tenuti a far pervenire agli Organi
decisionali tutti gli elementi di informazione
necessari alla redazione del modulo di
segnalazione, e viceversa gli organi
decisionali devono far conoscere di aver
trasmesso la segnalazione.
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte generale: primo atto di accertamento giudiziario
Momento da cui sorge l’obbligo di segnalazione, si identifica:
 nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a
giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell’art.405 c.p.p;
 Nel procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione
diretta in giudizio, con l’emissione del decreto di citazione, ai
sensi degli art.550 e 552 c.p.p.
Parere del Dipartimento per gli Affari di Giustizia su cui
concorda l’ufficio legislativo del Ministero della
Giustizia.
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte speciale: soggetti coinvolti nelle attività di
controllo
 Autorità
o organismi interni al sistema di gestione
e controllo: Organismi intermedi (nel corso dei
controlli di primo livello), Autorità di Certificazione,
beneficiari (autocontrollo), Autorità di Audit, Uffici
competenti per le operazioni.
 Autorità Nazionali esterne al sistema di gestione e
controllo: MEF.IGRUE, Guardia di Finanza, Corte dei
Conti, Organi di Polizia Giudiziaria, Organi di
controllo delle amm.ni
 Autorità Comunitarie preposte al controllo di
operazioni cofinanziate dai fondi strutturali: Corte dei
Conti europea , OLAF, CE_DG REGIO, CE-DG
Employ.
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte speciale: casi in cui non è obbligatorio procedere
alla comunicazione
1)
2)
Irregolarità o frode sospetta rilevata prima del pagamento
del contributo e quindi prima dell’inserimento della spesa
nella certificazione delle spese;
Irregolarità o frode sospetta rilevata dopo il pagamento del
contributo ma prima dell’inserimento della spesa nella
certificazione delle spese.
Nessun pregiudizio al bilancio comunitario
Gli organi decisionali compiono l’attività di valutazione poiché
verificano se l’importo irregolare dovrà essere inserito
nella dichiarazione delle spese, e intraprendono le
opportune azioni volte a recuperare tale importo.
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte speciale: accertamento irregolarità/frodi
Irregolarità rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo
l’inserimento della spesa nella dichiarazione delle spese.
1)
Trasmissione informazioni all’organo decisionale (AdG)
che procede alla valutazione;
2)
Cancellazione della spesa dal programma, rettifica della
certificazione delle spese: garantita la tracciabilità,
oppure
3)
Somma lasciata in sospeso nel programma: avvio
procedimento di recupero della somma, segnalazione
OLAF ( normalmente successiva all’avvio di un
provvedimento di revoca del contributo)
Delibera n.13 del 07/07/2008
Parte speciale: deroghe all’obbligo di comunicazione
L’AdG può non comunicare le irregolarità nei seguenti casi:
 Fallimento del beneficiario;
 Irregolarità segnalata spontaneamente dal beneficiario;
 Contributo non erogato e spesa non certificata;
 Casi di mera negligenza e/o errore che non integrano fattispecie di
irregolarità né di frode anche sospetta.
Grazie per l’attenzione
Giusy Rizzo
[email protected]
06-492705104
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