Recuperi Contesto e sfera di applicabilità Restituzione di importi connessi ad irregolarità - Spese irregolari certificate alla Commissione (recuperi in senso stretto ai sensi degli art. 61 lett. (f) e 70.1 lett. (b) del Reg. (CE) 1083/06) - Spese irregolari non certificate alla Commissione Restituzione di importi non connessi ad irregolarità Soppressioni (importi ritirati) Applicazione del tasso di interesse di mora Fasi procedurali per il recupero delle quote comunitarie e nazionali Individuazione della data di erogazione e della data di recupero Modalità di calcolo Recuperi Contesto e sfera di applicabilità recuperi che afferiscono esclusivamente al rapporto tra Amministrazione e beneficiario recuperi che riguardano invece il rapporto tra Stato membro e Commissione Europea. L’obbligo di recupero a favore della Commissione si configura unicamente in caso di restituzioni (recuperi dal beneficiario) derivanti da irregolarità ed afferenti importi già certificati alla Commissione. Recuperi Restituzione di importi connessi ad irregolarità Prima di procedere alla comunicazione è da ritenere, infatti, indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, che induca a ritenere accertata l’esistenza dell’irregolarità. Tale valutazione sarà compiuta dagli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, i quali, una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta irregolarità o frode, verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l’ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario. Recuperi Restituzione di importi connessi ad irregolarità - - - Spese irregolari certificate alla Commissione l’Organismo responsabile : dà avvio alle procedure di recupero nei confronti del beneficiario delle somme irregolari; fornisce le necessarie informazioni all’Autorità di certificazione che inserisce la somma nel registro debitorio; dopo il recupero delle somme da parte del beneficiario, si procede alla restituzione di tali importi recuperati alla UE, comprensivi degli interessi di mora, deducendoli dalla prima certificazione delle spese. Recuperi Restituzione di importi connessi ad irregolarità Spese irregolari non certificate alla Commissione La procedura è gestita dall’AdG, a livello di bilancio regionale, attraverso escussione della polizza fidejussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso, ecc… Non si attiva nessuna procedura nei confronti della UE. Non è richiesto alcun adempimento da parte dell’AdC. Recuperi Restituzione di importi non connessi ad irregolarità Non c’è nessuna procedura di restituzione/recupero di somme alla Commissione europea. Procedura gestita a livello amministrativo dell’amministrazione dall’AdG la quale deve comunque recuperare le somme dal beneficiario e tener traccia delle procedure attivate. Se certificati in precedenza, l’AdC dovrà comunque scorporare l’importo dalla certificazione delle spese. La somma non va nel registro debitorio, e di conseguenza nella relazione annuale sui recuperi e soppressioni. Recuperi Soppressioni (importi ritirati) L’Autorità responsabile decida di eliminare, in via cautelativa, la spesa irregolare dal Programma, prima dell’effettivo recupero dell’importo dal beneficiario, (ossia prima dell’avvenuta restituzione della somma irregolare) al fine di destinare le risorse comunitarie ad altre operazioni. L’Autorità di Certificazione deduce l’importo irregolare dalla successiva domanda di pagamento ed inserisce l’importo nella dichiarazione annuale relativa agli importi recuperati e ritirati ed ai recuperi pendenti ai sensi dell’art. 20 e dell’all. XI del Reg. (CE) 1828/06. La restituzione (ossia il recupero nei confronti del beneficiario) sarà gestita successivamente a livello di bilancio regionale, tramite, a seconda del caso, escussione di polizza fidejussoria, compensazione degli importi, oppure emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso. Recuperi Fasi procedurali per il recupero delle quote comunitarie e nazionali Attività dell’Organismo responsabile del recupero delle quota comunitaria e nazionale Procedura di rimborso della quota nazionale e trattamento degli interessi Procedura di rimborso della quota comunitaria FSE alla UE e trattamento degli interessi Recuperi Attività dell’Organismo responsabile del recupero sia delle quote FSE e FESR L’Autorità di Gestione o l’Organismo Intermedio: - provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione della somma stessa alla data di restituzione (art. 17 l. 144/99 e s.m.i.) - restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota interesse legale) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta Se il debitore non rispetta la scadenza stabilita, l’amministrazione competente chiederà gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali precedentemente maturati * l’organismo responsabile deve comunicare al soggetto interessato il tasso di interesse di mora e le relative modalità di calcolo per il corretto computo degli interessi da restituire; Recuperi Procedura di rimborso della quota di FdR e trattamento degli interessi A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva degli interessi legali e degli interessi di mora (se ed in quanto dovuti), verrà rimborsata verrà rimborsata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Igrue, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 183/87. Recuperi Procedura di rimborso della quota comunitaria FSE alla UE e trattamento degli interessi A seguito della restituzione da parte del debitore, la quota capitale, comprensiva degli interessi di mora (se ed in quanto dovuti), verrà rimborsata alla Commissione europea, mentre l’Amministrazione tratterà la quota di interessi legali maturati (che saranno utilizzati per gli scopi del programma). Recuperi Individuazione della data di erogazione e della data di recupero e calcolo degli interessi di erogazione: momento dell’ordine di liquidazione materiale (per es. bonifico) dell’importo da parte del contabile a ciò preposto. Data di restituzione: data indicata come valuta contabile dell’ordine di liquidazione materiale effettuato dall’ente. Calcolo interessi: Metodo semplice I=Cxixt Anno= 365 gg Data Recuperi Applicazione del tasso di interesse di mora (art. 86 reg. 2342/2002) Quale? : quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di sette punti percentuali, se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V tre punti percentuali e mezzo in tutti gli altri casi. Quando?: L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente”. Termine di scadenza: dal 1° giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti dai dispositivi in materia di riscossione esattoriale. Comunicazione alla CE delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario Lo scenario nazionale Accordo tra Governo, regioni e province Autonome di Trento e Bolzano, Comuni e Comunità montane di luglio 2007 siglato in Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento politiche europee del 12 ottobre 2007 Delibera n.13 del 07/07/2008 recante note esplicative alla Circolare interministeriale Comunicazione alla CE delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario Obiettivi Regolamentare il flusso informativo, limitare la duplicazione delle comunicazione di irregolarità, favorire la circolazione delle stesse tra tutti gli attori coinvolti. Migliorare il sistema delle comunicazioni e raggiungere livelli di omogeneità con le modalità adottate dagli altri paesi della UE ( ad esempio la Germania invia le segnalazioni alla UE solo al termine dei processi). Evitare la duplicazione delle segnalazioni. Paradosso di della stessa irregolarità segnalata più volte. Necessità di adottare comportamenti uniformi e delineare il momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione. Accordo Elementi principali Attività di valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli che porta a ritenere accertata l’esistenza dell’irregolarità da concludersi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dai regolamenti comunitari per l’inoltro da parte degli autorità centrali competenti.( Dipartimento Politiche Comunitarie, Ministero Politiche Agricole, ) Organi preposti alle diverse provvidenze comunitarie che compiono la valutazione (atto o segnalazione per sospetta irregolarità o frode)= fondata l’ipotesi di violazione della norma comunitaria o nazionale che anche astrattamente possa provocare pregiudizio al bilancio comunitario Obbligo di comunicazione= se l’esame conferma che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarità secondo i regolamenti comunitari Redazione del modulo da parte dell’organo decisionale e emanazione atti di recupero, sospensione ecc… Gli organismi di controllo esterni tenuti a comunicare gli elementi informativi utili per la compilazione del modulo Gli organi decisionali fanno conoscere agli organismi di controllo esterno di aver fatto la segnalazione( aggiornamento banche dati, ecc..) Circolare interministeriale Elementi principali Primo verbale amministrativo o giudiziario Accertamento dell’irregolarità Chi accerta e valuta l’irregolarità? Quando sorge l’obbligo di comunicare le irregolarità? Attività di valutazione da parte degli organi decisionali Tempi per l’attività di valutazione Circolare interministeriale Primo verbale amministrativo o giudiziario: Prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario Accertamento dell’irregolarità e comunicazione: Prima di procedere alla comunicazione delle irregolarità è indispensabile una valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli, da parte degli organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie. Da compiere senza ritardo. Tutti gli organismi esterni alle amministrazioni responsabili di gestire i fondi comunitari sono tenuti a far pervenire all’amministrazione tutti gli elementi informativi necessari a compilare il modulo e a compiere l’attività di valutazione. Circolare interministeriale Tempi per l’attività di valutazione Necessità di compiere l’attività di valutazione nel più breve tempo possibile Compilazione del modulo e trasmissione in tempo utile affinchè il Dipartimento Politiche Comunitarie trasmetta le informazioni nel rispetto dei tempi previsti dai regolamenti comunitari. ( ovvero entro i due mesi successivi al trimestre in cui si è verificata l’irregolarità) Evoluzione dello scenario a livello nazionale Dipartimento Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie) istituito nel 1992 e con funzioni più incisive di impulso e indirizzo con un D.P.R del 14.07.2007 Importante azione di coordinamento a livello nazionale Sottogruppo di lavoro presso il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie Redazione “NOTE ESPLICATIVE” sulle modalità applicative ed interpretative della circolare interministeriale del 12 ottobre 2007. .. perchè una delibera Alto numero di “soggetti” (es, MISE per il FESR; MLPS per il FSE, ecc) che procedono alla comunicazione delle irregolarità. Necessità di adottare comportamenti “uniformi” Necessità di delineare il momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione alla CE Cruciale è l’attività di valutazione Evitare la comunicazione su presunte irregolarità che poi si rilevano inesistenti e quindi l’indubitabile pregiudizio a carico dello SM su cui rimarrebbe iscritta la posizione debitoria. Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte generale Premesse generali; Obbligo di comunicazione La valutazione I termini delle segnalazioni Organismi di controllo esterni Obbligo del segreto Primo atto di accertamento giudiziario Parte speciale Sezione 2.1: Agenzia delle dogane ( servizio autonomo interventi settore agricolo) Sezione 2.2: MiSE ( Dipartimento Politiche di Sviluppo ( Autorità capofila FESR) e coesione e Dipartimento per la competitività di concerto con la Direzione generale per le Politiche per l’orientamento e la formazione del MLPS.( autorità capofila del FSE) Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte generale: obbligo di comunicazione Importi irregolari superiori a 10.000 euro di cofinanziamento comunitario Il momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione è collegato al: Primo verbale amministrativo o giudiziario, inteso coma la prima valutazione scritta da un’Autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti o specifici, accerta l’esistenza di una irregolarità Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte generale: l’attività di valutazione (1/2) Chi Organi decisionali preposti alle diverse provvidenze comunitarie, ovvero le Autorità di Gestione nel caso di interventi cofinanziati dai fondi strutturali, che rileva e registrano le informazioni relative a tutti i controlli svolti da Autorità/organismi esterne o interne al sistema di gestione e controllo dell’intervento. Come attività di controllo dei dati e delle indicazioni contenute nel primo verbale di constatazione o nell’atto. -fattispecie riconducibile alla violazione di norme comunitarie o nazionali, da cui sia derivato o possa derivare un pregiudizio al bilancio comunitario. Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte generale: l’attività di valutazione (2/2) La valutazione richiesta è quindi un primo atto di accertamento (non definitivo e comunque rivedibile) degli elementi esposti nel verbale di prima constatazione o nell’atto. È infatti possibile rivedere o revocare l’accertamento compiuto dagli Organi decisionali in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte generale: i termini delle segnalazioni Compiere la Valutazione senza ritardo; Concluderla nel più breve tempo possibile; Consentire il rispetto dei termini previsti dai regolamenti comunitari da parte del Dipartimento per il coordinamento politiche comunitarie La segnalazione deve essere inoltrata entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario. Reg.n.1828/2006 Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte generale: organi di controllo esterni Guardia di Finanza ( funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico), Carabinieri, corpo forestale, ecc.. Scambio reciproco di informazioni con gli Organi decisionali: Sono tenuti a far pervenire agli Organi decisionali tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del modulo di segnalazione, e viceversa gli organi decisionali devono far conoscere di aver trasmesso la segnalazione. Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte generale: primo atto di accertamento giudiziario Momento da cui sorge l’obbligo di segnalazione, si identifica: nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell’art.405 c.p.p; Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione diretta in giudizio, con l’emissione del decreto di citazione, ai sensi degli art.550 e 552 c.p.p. Parere del Dipartimento per gli Affari di Giustizia su cui concorda l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte speciale: soggetti coinvolti nelle attività di controllo Autorità o organismi interni al sistema di gestione e controllo: Organismi intermedi (nel corso dei controlli di primo livello), Autorità di Certificazione, beneficiari (autocontrollo), Autorità di Audit, Uffici competenti per le operazioni. Autorità Nazionali esterne al sistema di gestione e controllo: MEF.IGRUE, Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Organi di Polizia Giudiziaria, Organi di controllo delle amm.ni Autorità Comunitarie preposte al controllo di operazioni cofinanziate dai fondi strutturali: Corte dei Conti europea , OLAF, CE_DG REGIO, CE-DG Employ. Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte speciale: casi in cui non è obbligatorio procedere alla comunicazione 1) 2) Irregolarità o frode sospetta rilevata prima del pagamento del contributo e quindi prima dell’inserimento della spesa nella certificazione delle spese; Irregolarità o frode sospetta rilevata dopo il pagamento del contributo ma prima dell’inserimento della spesa nella certificazione delle spese. Nessun pregiudizio al bilancio comunitario Gli organi decisionali compiono l’attività di valutazione poiché verificano se l’importo irregolare dovrà essere inserito nella dichiarazione delle spese, e intraprendono le opportune azioni volte a recuperare tale importo. Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte speciale: accertamento irregolarità/frodi Irregolarità rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo l’inserimento della spesa nella dichiarazione delle spese. 1) Trasmissione informazioni all’organo decisionale (AdG) che procede alla valutazione; 2) Cancellazione della spesa dal programma, rettifica della certificazione delle spese: garantita la tracciabilità, oppure 3) Somma lasciata in sospeso nel programma: avvio procedimento di recupero della somma, segnalazione OLAF ( normalmente successiva all’avvio di un provvedimento di revoca del contributo) Delibera n.13 del 07/07/2008 Parte speciale: deroghe all’obbligo di comunicazione L’AdG può non comunicare le irregolarità nei seguenti casi: Fallimento del beneficiario; Irregolarità segnalata spontaneamente dal beneficiario; Contributo non erogato e spesa non certificata; Casi di mera negligenza e/o errore che non integrano fattispecie di irregolarità né di frode anche sospetta. Grazie per l’attenzione Giusy Rizzo [email protected] 06-492705104