CAMERA CIVILE DI CHIETI
La FATTURAZIONE e gli
ADEMPIMENTI FISCALI
dell’AVVOCATO
Dr.ssa Anna Maria Capecci
Chieti, 24 marzo 2011
1
Premessa
Le disposizioni istitutive dell'IVA (art. 21 del DPR n. 633/72)
prescrivono che i compensi ed i corrispettivi conseguiti nell'esercizio
di impresa o di arti e professioni debbano formare oggetto di
fatturazione.
Per talune particolari fattispecie di corrispettivi sono previste
modalità di certificazione alternative alla fatturazione.
La "fattura" è la forma documentale più diffusa di attuazione del
meccanismo applicativo dell'IVA per due serie di motivi:
• tramite di essa materialmente avviene la cosiddetta "rivalsa"
dell'imposta, vale a dire il suo addebito al cessionario o al
committente;
• abilita quest'ultimo - ove imprenditore o professionista - a
detrarre l'imposta esposta.
2
Fatturazione delle operazioni
Il professionista è tenuto ad emettere fattura per le
operazioni che effettua indicando tutti i dati
obbligatori (art. 21 DPR n. 633/72).
La fattura deve essere emessa non oltre la data
dell’incasso; può essere emessa anche prima ma,
in tal caso, il professionista deve comunque
versare l’Iva (ad eccezione della fattura ad esigibilità
differita ex Art. 6 del DPR n. 633/72 e dell’Iva per
cassa, recentemente introdotta dal D.L. n. 185/2008).
Per tale motivo è adottata la procedura della
fattura pro-forma.
3
Presupposto dell’IMPONIBILITA’ IVA:
TERRITORIALITA’
Il D.Lgs. approvato il 22 gennaio 2010 ha modificato numerose
disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993 per
uniformare la disciplina nazionale a quella comunitaria; è stato,
in particolare, completamente rivisitato l’art. 7 del D.P.R. n.
633/1972 in materia di territorialità.
Il criterio di territorialità, per le prestazioni generiche, prevede che
queste sono rilevanti in Italia, e quindi con IVA al 20%,
se rese a:
–
–
soggetti passivi stabiliti in Italia;
committenti, non soggetti passivi, comunitari.
Al contrario, va emessa fattura senza applicazione dell’imposta Iva ai
sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, per le prestazioni di
servizi svolte verso un soggetto passivo intra UE o extra UE; se
il soggetto è intra UE bisogna riportare il numero della partita
IVA del committente e presentare il modello Intra alle scadenze
previste.
4
Nuove regole per le prestazioni
generiche di servizi
Anno
2010
Prestatore del
servizio
Committente
IVA in Italia
del servizio
Soggetto passivo Soggetto passivo
IT
IT
Privato
consumatore IT
Soggetti passivi
UE – EXTRA UE
Privati
consumatori UE
Privati
consumatori
EXTRA UE
SI (20%)
SI (20%)
NO
SI (20%)
NO
Regola
Luogo di
stabilimento del
committente
Luogo di
stabilimento del
prestatore
Luogo di
stabilimento del
committente
Luogo di
stabilimento del
prestatore
ex art. 7-septies,
in deroga all’art.
7-ter 5
Contenuto della fattura
La fattura va emessa in due esemplari, uno dei quali deve
essere consegnato o spedito al cliente all’atto del pagamento
del corrispettivo, ed è obbligatoriamente
rilasciata nei confronti di chiunque venga effettuata una
prestazione.
La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:
•
Numero progressivo attribuito alle fatture emesse nel corso
dell’anno, iniziando ogni anno dalla n. 01, e data,
ricordandosi che la data non deve mai risultare successiva
al giorno dell’incasso;
•
Generalità del professionista o denominazione
dell’associazione, indirizzo, codice fiscale e partita Iva;
6
• Generalità del destinatario, indirizzo, codice fiscale e, se trattasi
di impresa o professionista, anche il numero di partita Iva;
• Indicazione descrittiva del tipo di prestazione professionale (se
trattasi di operazioni esenti, non imponibili o non soggette, va
indicata la norma che consente la non applicazione dell’Iva);
• Ammontare del compenso per la prestazione svolta, del
contributo alla cassa di previdenza nella misura del 4% e
dell’Iva sia sul compenso che sul contributo;
• Eventuali rimborsi spese, da assoggettare o meno ad Iva;
• La ritenuta d’acconto Irpef, nella misura del 20%, sul compenso
e sui rimborsi, nel caso in cui il cliente è un professionista,
impresa, associazione professionale, ente. La ritenuta dovrà poi
essere versata dal cliente all’Erario (con il Mod. F24) entro il 16
del mese successivo al pagamento.
7
Fattura: dati obbligatori
(rif. art.21, comma 2, del DPR n. 633/72)
- Numero partita Iva del professionista
(non è obbligatorio il numero di partita Iva e
codice fiscale del cliente);
- Codice fiscale del professionista;
- Data di emissione;
- Numero in ordine progressivo;
- Nome e cognome del professionista;
- Ditta, denominazione o ragione sociale,
ovvero nome e cognome del cliente;
- Residenza o domicilio fiscale sia del
professionista che del cliente;
- Natura, qualità e quantità dei beni e
servizi, distinti per aliquota;
- Corrispettivi e dati necessari per la
determinazione della base imponibile,
distinti per aliquota;
- Aliquota Iva applicata;
- Ammontare dell’Iva distinta per aliquota;
- Se trattasi di operazioni esenti, non
imponibili o non soggette, va indicata la
norma che consente la non applicazione
dell’Iva;
- Ritenuta d’acconto Irpef se il cliente è un
altro professionista, imprenditore, Ente o
Società.
8
• La fattura viene in genere emessa anche per gli importi non
soggetti ad IVA (ad es.: interessi moratori, penali, rimborsi di
spese documentate, ecc…);
• Per le fatture relative ad operazioni non soggette ad Iva si
applica l’imposta fissa di euro 1,81 per ogni fattura superiore
ad euro 77,47.
Tale obbligo si assolve mediante apposizione di una marca da
bollo sull’originale della fattura predisposta dal professionista
e rimborsata dal committente.
• È opportuno indicare in calce al documento i tempi e le
modalità di pagamento del compenso, se non contestuale.
9
Fattura: esempio di conteggi (1)
A) Fattura a imprenditori, società, professionisti, enti
Rossi Giancarlo
Via Casale 5, Catanzaro
C.F. RSS GCR 67S25 E715U
P.IVA 00994251793
Giulia Palmieri
Via Baldini 10, Anzio
C.F. ……………………
P.IVA ………………
FATTURA N. 01 DEL 24/03/2011
Oggetto: ……………………………………….
(A) Competenze ………………………………………………………….. € 1.000,00
(B) Cassa previdenza 4% (4% di A) …………………………………....
€ 40,00
(C) imponibile IVA (A + B) ……………………………………………..... € 1.040,00
(D) Iva (20% di C) ………………………………………………………... € 208,00
(E) Totale fattura (C + D) ……………………………………………..... € 1.248,00
(F) a detrarre ritenuta d’acconto (20% di A) …………………………... € 200,00
Netto a pagare (E – F) ………………………………………………..… € 1.048,00
10
Fattura: esempio di conteggi (2)
B) Fattura a privati
Rossi Giancarlo
Via Casale 5, Catanzaro
C.F. RSS GCR 67S25 E715U
P.IVA 00994251793
Mario Verdi
Via Corti 15, Ancona
C. F. ..…….…………….
FATTURA N. 02 DEL 24/03/2011
Oggetto: ……………………………………….
(A) Competenze ………………………………………………. € 1.000,00
(B) Cassa previdenza 4% (4% di A) …………………………..
€ 40,00
(C) imponibile IVA (A + B) ……………………………………... € 1.040,00
(D) Iva (20% di C) ………………………………………………. € 208,00
(E) Totale fattura (C + D) …………………………………….. € 1.248,00
11
RIVALSA IVA
art. 18 DPR 633/72
Salvo le eccezioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 18,
DPR n. 633/72, è posto a carico del soggetto passivo
che effettua operazioni imponibili l’obbligo di
addebitare in fattura al cessionario/committente
l’IVA relativa all’operazione posta in essere; in tal
modo il cedente/prestatore, pur essendo obbligato al
versamento del tributo, non sopporta l’onere
economico dell’imposta in quanto anticipa all’erario
un importo che recupererà interamente con l’incasso
della fattura.
Nel caso di insolvenza del debitore, il soggetto passivo
deve comunque versare il debito all’erario.
12
Richiesta dell’IVA alle procedure concorsuali
Il professionista o altro prestatore di servizi che vanta un
credito verso un’impresa assoggettata a fallimento o a
concordato preventivo, per il quale non ha ancora
emesso la fattura, deve richiedere alla procedura il
credito comprensivo dell’Iva, in quanto anche
quest’ultima componente costituisce credito
concorsuale, a nulla rilevando che la fattura è stata
emessa successivamente e l’Iva detratta è quindi
recuperata dalla procedura (Cassaz. Sent. 12/06/2008,
n. 15690).
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni mobili
e immobili oggetto della cessione o della prestazione
ai sensi degli artt. 2758 e 2772 c.c.
13
LA FATTURA:
MODALITÀ DI EMISSIONE
La fattura può essere emessa in forma cartacea o in forma elettronica.
È legittima la trasmissione telematica della fattura a mezzo fax o posta
elettronica, purché i dati siano “materializzati” su supporto
cartaceo; questo tipo di trasmissione però non costituisce fattura
elettronica.
L’emissione della fattura elettronica è stata introdotta con D.Lgs.
n.52/2004, e avviene con l'utilizzo di strumenti informatici, che ne
consentono la conservazione digitale.
Il momento in cui si considera emesso il documento è lo stesso in cui
esso viene trasmesso.
Ciò comunque deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dall'art.
21 del DPR 633/1972 (fattura immediata o differita).
La conservazione del documento elettronico ai sensi dell'art. 39 del
DPR n. 633/1972, sia presso l'emittente che da parte del cliente, deve
avvenire mediante la memorizzazione della relativa immagine.
14
Momento impositivo IVA ed
emissione della fattura
Individuazione del momento in cui deve avvenire
l’emissione della fattura, cioè del momento in
cui l’Iva diviene esigibile da parte dello Stato
ovvero in cui sorge il debito Iva verso l’erario:
“momento di effettuazione dell’operazione” (art. 21,
comma 4, del DPR 633/72)
Per individuare correttamente il momento
imponibile si rinvia all’art. 6 del DPR n. 633/72.
15
MOMENTO IMPOSITIVO IVA = INSORGENZA
DELL'ESIGIBILITÀ‘ DELL'IVA
(art.6 del DPR 633/72)
Beni mobili = Momento della
consegna o spedizione
Il debito verso l'erario per l'IVA
deve essere determinato con
riferimento al periodo relativo
all'effettuazione dell’operazione,
cioè al momento della cessione dei
beni.
Prestazione di servizi = Momento del
pagamento del corrispettivo
Ai fini IVA, la prestazione di servizi
può dirsi “effettuata” alla data:
-
del pagamento del corrispettivo,
sia esso a titolo di acconto o a saldo
dell'intero importo dovuto (art. 6,
commi 3 e 4, del DPR n.633/72);
ovvero:
-
dell'emissione, indipendentemente
dal pagamento del corrispettivo,
della fattura, che può avvenire
anche prima del pagamento (art. 6,
comma 4, del DPR n.633/72).
16
Operazioni poste in essere nei confronti
degli Enti pubblici
Per le cessioni e/o prestazioni effettuate nei confronti di:
Stato, Enti Pubblici territoriali (Comuni, Regioni, Province),
Camere di Commercio, ASL, Istituti universitari, Enti
ospedalieri, Enti pubblici di assistenza, beneficenza e
previdenza, ecc.,
l’operazione imponibile si considera effettuata all’atto del
pagamento del corrispettivo e quindi con spostamento
del momento di esigibilità del tributo.
L’esigibilità dell’Iva per operazioni verso i soggetti sopra
indicati è differita al momento dell’incasso della
fattura; pertanto può essere esercitata l’opzione per il
differimento dell'esigibilità dell'imposta all'atto del
relativo pagamento da parte del cliente (art. 6, comma
5, del DPR n.633/72) facendone espressa menzione sul
documento: “fattura ad esigibilità differita”.
17
D.L. 29.11.2008, n. 185 - Art. 7
PRINCIPIO DI CASSA
L’entrata in vigore della norma, il 28.04.2009, estende la
possibilità di fatturare le operazioni differendo
l’esigibilità dell’Iva al pagamento, secondo le seguenti
modalità:
1. Emissione della fattura riportante la dicitura: “fattura ad
esigibilità differita ai sensi dell’art. 7,D.L. 185/2008”;
2. Annotazione in un’apposita colonna del normale
registro delle fatture emesse;
3. Pagamento dell’Iva, mensile o trimestrale, all’atto
dell’incasso del corrispettivo.
Tale fattura è una fattura definitiva; pertanto l’Iva, anche
nel caso di sue successive modifiche nel periodo
intercorrente all’incasso, è definitiva e non suscettibile
di variazione.
18
L’Iva è comunque dovuta all’erario decorso un anno dalla
data di effettuazione dell’operazione, anche se non si è
ancora ricevuto il pagamento.
Tale limite temporale tuttavia non si applica nel caso in cui
il cessionario/committente, prima del decorso del
termine annuale, sia stato assoggettato a procedure
concorsuali o esecutive.
La possibilità di avvalersi di tale regime è concessa ai
soggetti operanti nell’esercizio di impresa, arte o
professione con volume d’affari non > a euro 200.000
(riferito all’anno solare precedente) che effettuino
cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel
territorio dello Stato nei confronti di cessionari o
committenti, a loro volta, esercenti attività d’impresa, arti
e professioni.
19
Sono escluse le operazioni effettuate da soggetti
che si avvalgono di regimi speciali Iva, le
operazioni effettuate con applicazione del reverse
charge e quelle effettuate nei confronti di privati
o condomini.
Il soggetto può anche non rinviare l’esigibilità
dell’imposta apponendo sulla fattura la dicitura:
“fattura ad esigibilità immediata”.
20
Acconti o pagamento parziale
Il pagamento di acconti o il pagamento
parziale del corrispettivo anticipa il
momento impositivo e rende l’Iva
esigibile, comportando la necessità di
emettere la fattura per le somme ricevute.
21
SOMME ricevute in DEPOSITO
• Notai, avvocati e commercialisti possono
registrare le somme anticipate dai clienti
quale corrispettivo o anticipo spese da
sostenere in nome e per conto del cliente
in apposito registro,emettendo la relativa
parcella entro 60 giorni dalla data di
ricevimento di tali somme .
• Tale registro può essere sostituito dalle
annotazioni nel registro cronologico.
22
Il preavviso di fattura
In caso di prestazioni di servizi, l’emissione della fattura
comporta che l’IVA in essa riportata deve essere comunque
versata all’erario, indipendentemente dall’effettivo suo
pagamento da parte del soggetto nei confronti del quale si è
effettuata la rivalsa.
Onde evitare l’esborso dell’IVA relativa a compensi non
incassati, è diffusa l'emissione di documenti di addebito non
rilevanti ai fini IVA (“fattura pro-forma” o “avviso di
parcella”) recanti l’impegno ad emettere fattura
contestualmente all’effettuazione del pagamento da parte
del committente.
Parimenti, per il soggetto che riceve l’avviso di parcella, il
documento non costituisce titolo per la detrazione dell’IVA
perché ancora non si è realizzato il presupposto di
"esigibilità" IVA in capo al prestatore.
23
In relazione alla legittimità dell'utilizzo del
"preavviso di fattura", va tenuto presente che
nella nozione di "fattura" alla quale fare
riferimento per determinare l'insorgenza
dell'esigibilità IVA anticipata rientra soltanto
quella prevista dall'art. 21 del DPR n. 633/72
contenente cioè l'addebito dell'IVA.
Pertanto, con riferimento alle prestazioni di
servizi, è consentito emettere un documento, ai
fini della richiesta di pagamento del
corrispettivo dovuto dal committente, senza
che ciò comporti come conseguenza il sorgere
del momento di effettuazione dell'operazione.
24
La fattura pro-forma pertanto è un documento
che qualifica il corrispettivo dovuto dal cliente,
ma non costituisce fattura ai fini fiscali; quindi
bisogna indicare la dicitura “il presente
documento non costituisce fattura ai sensi dell’art.
21 DPR 633/1972”, che verrà emessa all’atto del
pagamento.
25
Esempio di “fattura pro-forma”
PREAVVISO DI FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
FAC SIMILE
Avv. Mario Bianchi
Via Roma, 1
20100 MILANO
Spett.le
Alfa SpA
Via A. Rossi, 2
00100 ROMA
PREAVVISO DI FATTURA
Oggetto: Contratto XX – Verbale di collaudo YY del XX
Con riferimento alla prestazione di cui all'oggetto, si chiede il pagamento dell'importo
di Euro 1.020,00, che comprende l'ammontare dell'IVA di Euro 170,00, che verrà
addebitata in sede di fatturazione, non appena ricevuta la comunicazione
dell'avvenuto accredito delle somme.
Il presente documento non costituisce fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72
Esente da imposta di bollo: documento emesso in relazione al pagamento di
corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (art. 6, tabella
all. B, del DPR n. 642/72).
Contestualmente al pagamento, verrà emessa regolare fattura con evidenziazione
dell’IVA.
.
26
La nota di variazione dell'imponibile
e dell'imposta
In base all'art. 26, comma 1, del DPR n. 633/72, le
disposizioni concernenti la fatturazione devono essere
attuate anche se «l'ammontare imponibile di
un'operazione o quello della relativa imposta viene ad
aumentare per qualsiasi motivo, comprese la rettifica di
inesattezze della fatturazione o della registrazione».
Le variazioni o rettifiche di imponibile o di Iva, successive
all’emissione della fattura, possono essere regolarizzate
tramite l’emissione e la registrazione di una nota di
addebito per le variazioni in aumento, e nota di
accredito per le variazioni in diminuzione.
27
Le variazioni in diminuzione dell'imponibile, a differenza
di quelle in aumento, sono facoltative e le ragioni per le
quali un'operazione fatturata viene meno in tutto o in
parte o sia ridotta nel suo ammontare imponibile
possono essere varie e possono consistere:
a) nella nullità del contratto, nell'annullamento, nella
revoca, nella risoluzione, nella rescissione, nonché in
altre ragioni cui la legge rinvia per il fatto che esse sono
"simili", ed anche nel mancato pagamento per abbuoni o
sconti previsti contrattualmente e di procedure esecutive
rimaste infruttuose;
b) in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti, di
sconti e abbuoni non previsti contrattualmente nonché
di errata fatturazione.
28
Particolare attenzione deve essere posta al decorso del
tempo nell'eventualità di variazioni dipendenti da
fattori di cui alla sopra riportata lettera b) [variazioni
derivanti da sopraggiunto accordo tra le parti o da
errata fatturazione].
Nelle ipotesi precedenti, infatti, ove la variazione
intervenga dopo il decorso dell'anno dall'effettuazione
dell'operazione, essa non può esplicare effetti ai fini
IVA, rimanendo pertanto l'accordo rettificativo
circoscritto alla sfera patrimoniale civilistica delle
parti.
In concreto, dopo il decorso dell'anno solare
dall'effettuazione dell'operazione (momento questo
individuato secondo i già riportati criteri di cui all'art.
6 del DPR n. 633/72), la nota di variazione è "fuori
campo IVA“ e va eventualmente emessa per la sola
quota dell'imponibile.
29
NOTE DI VARIAZIONE IVA
(art.26 del DPR 633/72)
Obbligatorie
Facoltative
Nel caso di variazione
in aumento dell'imponibile
o dell'imposta
Nel caso di variazione in
diminuzione dell'imponibile
o dell'imposta
Senza limitazioni temporali
Nullità contratto, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione, procedure
esecutive rimaste infruttuose
Entro l'anno
Accordo tra le parti, sconti e abbuoni non
previsti contrattualmente, errata
fatturazione
In caso di Nota di Credito (F.C.I.)
emessa oltre l'anno, il committente
corrisponderà l'IVA al prestatore
ove essa sia stata recuperata
In detrazione
30
Rimborsi spese esposti in fattura ed
addebitati al cliente
Tipologia di spesa
Spese anticipate dal professionista in
nome e per conto del cliente
documentate (marche da bollo, tasse,
diritti, ecc.)
Spese di telefono, fotocopie, segreteria
Rimborsi spese forfetari
Rimborsi spese a piè di lista, per viaggi,
vitto, alloggio
Iva
Ritenuta
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
31
Le spese in questione, ad eccezione di quelle in
nome e per conto del cliente documentate,
rientrano nella base imponibile sia ai fini Iva che
Irpef.
Le spese anticipate in nome e per conto del
cliente sono escluse dall’Iva ai sensi dell’art. 15
del DPR 633/1972; sono considerati tali quelle
spese sostenute nell’esclusivo interesse del
cliente il cui documento, comprovante la spesa,
sia intestato al cliente stesso.
32
Esempio di fattura con rimborsi spese
Avv. Mario Bianchi
Via Roma, 1
20100 MILANO
C.F. BNCMRO58T20A345B. P.IVA 012345678910
Carlo Verdi
Via A. Rossi, 2
00100 ROMA
C.F. ……P.IVA ……………
FATTURA N. 03 DEL 24/03/2011
Oggetto: ……………………………………….
(A) Competenze ……………………………………………… …………………...€ 1.000,00
(B) Spese forfetarie
……………………………………….. € 50,00
(C) cassa (4% di A + B)
……………………………………………………… € 42,00
Imponibile IVA (A + B + C) … … …………………...…………… …… .. € 1.092,00
(D) Iva (20% di € 1.092,00) …………………………………………………… ... € 218,40
(E) Spese anticipate dal profess. art. 15 DPR n. 633/72 ……………………… € 100,00
Totale fattura (A + B + C + D + E) ……………… ……………………… € 1.310,40
(F) a detrarre ritenuta d’acconto (20% di A + B) ……… …………………… .. € 210,00
Netto a pagare (E – F) …… …………… ………………… …… ……... € 1.100,40
Bollo 1,81 sull’originale per spese escluse art. 15 > € 77,47
33
GLI INTERESSI MORATORI
L’importo relativo all’addebito di interessi
non costituisce base imponibile ai fini
IVA:
l’art. 15, comma 1, lett. 1, DPR 633/72
dispone infatti che “non concorrono a
formare la base imponibile le somme dovute a
titolo di interessi moratori o di penalità per
ritardi o altre irregolarità nell’adempimento
degli obblighi del cessionario o del
committente”.
34
Vendita di beni strumentali …
La cessione di beni strumentali (attrezzature, mobili,
autoveicoli, apparecchiature elettroniche, ecc.) è
rilevante ai fini Irpef per gli acquisti effettuati
dopo il 4 luglio 2006:
La cessione di beni acquistati fino al 4 luglio 2006
non genera plusvalenza, mentre quelli acquistati
dopo tale data generano plusvalenza che
costituisce reddito, così come è deducibile
l’eventuale minusvalenza realizzata.
La plusvalenza non è soggetta a ritenuta né a
contributo previdenziale; vale sempre il
principio di cassa.
35
… il trattamento fiscale ai fini Iva
All’atto della vendita di
• beni con Iva detratta all’atto dell’acquisto (es.
mobili, attrezzature, computer, ecc.): fattura con Iva al
20% sull’intero corrispettivo della vendita;
• beni con Iva detratta al 50% (es. telefonino cellulare,
beni utilizzati in modo promiscuo, ecc.): fattura con Iva
al 20% sul 50% del corrispettivo; il rimanente 50% è
esente ex art. 10 n. 27 quinquies DPR n. 633/1972;
• beni con Iva detratta al 40% (a partire dal 28
giugno 2007) (es. autovetture, ciclomotori): fattura con
Iva al 20% sul 40% del corrispettivo; il restante 60% è
36
esente;
• beni con Iva non detratta all’atto dell’acquisto
(es. autovettura, ciclomotori, ecc.): il
professionista emette fattura esente da Iva, ai
sensi dell’art. 10 n. 27 quinquies, DPR n.
633/1972;
• beni acquistati usati senza Iva da privati: la
cessione è soggetta al regime speciale del
margine.
La base imponibile dell’Iva è costituita dallo
scorporo della differenza positiva, se esiste, tra
il valore di vendita ed il valore d’acquisto.
Se i beni sono venduti senza applicazione dell’Iva
si deve apporre la marca da bollo di € 1,81 se il
valore è superiore ad € 77,47.
37
Autoconsumo personale o
familiare di beni
Il consumo personale o familiare (cioè il passaggio dalla sfera
professionale a quella privata) di beni acquistati nell’ambito
della professione, oppure la destinazione di tali beni a
finalità estranee all’esercizio della professione, costituiscono
operazioni rilevanti ai fini delle imposte Irpef ed Irap.
Il valore dei beni, quindi, costituisce ricavo ai fini delle imposte
dirette.
Ai fini del calcolo del plus/minusvalenza si prende in
considerazione il valore di mercato.
Ai fini Iva vi è l’obbligo di emettere un’autofattura con valore
dei beni pari a quello di mercato (c.d. valore normale).
38
Per il calcolo dell’imposta si seguono le stesse regole
analizzate per la vendita: il bene sarà assoggettato ad Iva
nella stessa percentuale detratta all’acquisto con aliquota
del 20%.
Se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’Iva,
l’operazione sarà esente ai sensi dell’art. 10, comma 27
quinquies, DPR n. 633/1972.
L’autofattura, da annotare sul registro delle fatture emesse,
non è soggetta a ritenuta nè al 4% di Cassa di
previdenza.
39
Esempio di autofattura per il passaggio
alla sfera personale
Rossi Giancarlo
Via Mazzini 5 – Lucca
RSS GCR 67S25 E715U
P.IVA 00994251793
Rossi Giancarlo
Via Mazzini 5 - Lucca
AUTOFATTURA N. 07 DEL 24/03/2011
Per passaggio dalla sfera professionale a quella privata dei seguenti beni:
Computer portatile Compaq ……………………………………. € 250,00
Stampante Epson ……………………………………………….. € 100,00
IMPONIBILE ……………………………………………………... € 350,00
IVA 20% ...……………………………………………………….... € 70,00
TOTALE ………………………………………………………….. € 420,00
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Riaddebito di spese fra professionisti
Professionisti che, pur avendo partita Iva individuale,
svolgono l’attività usufruendo in comune di beni
e/o servizi i cui costi sono sostenuti da uno solo di
essi:
esigenza di ripartire le spese tra gli altri professionisti.
La circolare ministeriale n. 58/E del 12.06.2001 precisa
che il riaddebito di tali spese avviene mediante
l’emissione di una fattura con aliquota Iva del 20%
anche qualora le spese, in origine, non siano
soggette a tale imposta.
La fattura non è gravata del contributo integrativo del
4%, in quanto il riaddebito di costi non realizza il
presupposto di attività professionale, e senza
applicazione della ritenuta.
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Secondo l’Agenzia delle Entrate, circolare 38/E del 23
giugno 2010, ai fini reddituali, le somme incassate
per il riaddebito dei costi ad altri professionisti non
costituiscono reddito e, dunque, non rilevano quale
componente positivo di reddito, mentre
costituiscono costo inerente l’esercizio della
professione deducibile in base al principio di cassa.
Il professionista al quale sono intestate le utenze potrà
dedurre solo la parte delle spese rimaste a suo carico.
Le somme rimborsate dagli altri utilizzatori non
costituiscono quindi ricavi bensì diminuzione del
costo sostenuto dal professionista intestatario
dell’utenza.
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PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO DA
PARTE DEL SOCCOMBENTE
Il pagamento delle spese di giudizio a danno
della parte soccombente propone aspetti
peculiari sia in ambito Iva che Irpef.
PRINCIPIO GUIDA:
la parte vincitrice deve essere tenuta indenne
da ogni onere processuale che, a seguito della
sentenza di condanna, viene posto a carico
della controparte soccombente.
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TRE PUNTI FERMI
A) INTESTAZIONE DELLA FATTURA
La fattura per onorari e spese deve essere emessa
dal professionista SEMPRE a nome del proprio
cliente (parte vincitrice), sia che al pagamento
provveda il cliente medesimo, sia che venga
eseguito dal soccombente in giudizio.
Ne consegue che il soccombente, che abbia
effettuato il pagamento, non può pretendere
l’emissione della relativa fattura nei propri
confronti.
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B) PAGAMENTO DELL’IVA
L’Iva addebitata in fattura dal legale della parte
vittoriosa sarà pagata:
• dalla parte vittoriosa, se l’Iva non rappresenta
un costo, in quanto titolare del diritto alla piena
detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 19 D.P.R.
n. 633/1972 e quindi questa può detrarre
integralmente l’imposta in quanto soggetto
passivo ai fini del tributo;
• dal soccombente in giudizio, se la controparte
vittoriosa non è soggetto passivo Iva (è un
soggetto privato), oppure lo è, ma a detrazione
nulla o limitata (es. compagnia di
assicurazione), oppure in mancanza del
requisito dell’inerenza all’attività esercitata.
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C) APPLICAZIONE DELLA RITENUTA
D’ACCONTO
La ritenuta d’acconto ai fini delle imposte
dirette sarà effettuata e versata all’Erario dal
soggetto che eroga il pagamento al legale
della parte vittoriosa, quindi l’obbligo grava
sia sul cliente/committente, sia sul
soccombente in giudizio, sempre che colui
che effettua il pagamento rientri tra i soggetti
sostituti d’imposta previsti dall’art. 23,
D.P.R. n. 600/1973 (enti, società, imprenditori
e professionisti).
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DUE ALTERNATIVE:
1. la parte vittoriosa paga direttamente il
proprio avvocato e poi si rivale sul
soccombente a seguito della sentenza di
condanna;
2. il soccombente paga direttamente il
legale distrattario della parte vittoriosa.
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PRIMA ALTERNATIVA
La parte vittoriosa paga direttamente il proprio
avvocato e poi si rivale sul soccombente a
seguito della sentenza di condanna.
In questo caso la parte vittoriosa paga la fattura (o le
fatture se più di una) emessa dal proprio legale,
effettuando la ritenuta d’acconto se sostituto
d’imposta, e fa la richiesta di rifusione delle spese
legali al soccombente, includendo l’Iva se non può
o non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione.
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Il riaddebito delle spese legali (ed eventualmente
dell’Iva) alla parte soccombente non comporta
alcuna emissione di fattura ed il relativo
pagamento potrà riscontrarsi con una semplice
quietanza.
Il soccombente che ha effettuato il pagamento, non
potrà pretendere l'emissione della relativa
fattura nei propri confronti e non potrà
ovviamente esercitare il diritto alla detrazione.
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SECONDA ALTERNATIVA
Il soccombente paga direttamente il legale distrattario
della parte vittoriosa.
Il provvedimento di “distrazione delle spese” è previsto
all’art. 93 del c.p.c. e consiste nella facoltà attribuita al
difensore di chiedere al giudice di disporre, nella sentenza
di condanna al pagamento delle spese processuali,
l’attribuzione a proprio favore e a carico della parte
soccombente, di onorari non riscossi e delle spese che
dichiara di aver anticipato; con l’istanza di distrazione
pertanto il legale chiede di poter conseguire direttamente
dalla parte soccombente quanto maturato e anticipato per
onorari e spese.
In presenza di tale ipotesi la fattura, che sarà comunque
emessa a nome del cliente vittorioso, sarà pagata dal
soccombente.
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Le spese giudiziali riaddebitate al soccombente, oltre agli
onorari non riscossi e alle spese anticipate,
comprenderanno l’Iva esposta nella fattura del legale
distrattario, qualora la parte vittoriosa non possa
esercitare il diritto alla detrazione del tributo.
In tale caso la fattura dovrà essere quietanzata a saldo e
dovrà recare espressa attestazione che il pagamento è
stato eseguito dal soccombente.
A fronte del pagamento effettuato, che non rileva quale
corrispettivo di una prestazione di servizi, ma come
costo del processo, la parte soccombente potrà
pretendere dal legale distrattario solo una normale
quietanza di pagamento.
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Nel caso in cui il professionista fatturi alla
parte soccombente, andrà incontro a
SANZIONI, scaturenti dal fatto che:
• Il soggetto nei cui confronti è stata indebitamente
emessa la fattura non ha la possibilità di detrarre l’Iva,
e qualora ne benefici, è sanzionabile ex art. 6, comma
6, D.Lgs. n. 471/97;
• Il vero committente, nei cui confronti non è quindi
stata emessa la fattura, si trova a dover regolarizzare
l’omessa fatturazione da parte del soggetto obbligato e
ad emetterla, ex art. 41 del DPR n. 633/72, in
mancanza della quale sarà soggetto alla sanzione di
cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.
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Ne consegue che il soccombente che effettua
il pagamento non potrà esercitare il diritto
alla detrazione per l’importo relativo
all’Iva riaddebitata.
Qualora invece la parte vittoriosa, destinataria della fattura,
sia soggetto passivo d’imposta e la vertenza inerisca
all’esercizio della propria attività d’impresa, arte o
professione, avrà titolo di recuperare l’imposta.
In questo caso, la parte vittoriosa pagherà al proprio legale
solo l’importo dell’Iva (o la rimborserà al soccombente
che avesse già integralmente saldato la relativa fattura),
che provvederà a recuperare in sede di liquidazioni
periodiche o con la dichiarazione annuale.
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Modalità di incasso delle somme
L’incasso delle somme (sia a titolo di recupero
del credito che di rimborso spese legali) può
avvenire nei seguenti modi:
• Incasso effettuato dalla parte vittoriosa: in tal
caso la parte vittoriosa potrà trattenere quanto di
sua competenza, provvedendo a corrispondere
al proprio legale l’onorario spettante;
• Incasso effettuato dal legale della parte
vittoriosa: in tal caso il legale potrà trattenere
quanto di sua competenza, provvedendo a
rimborsare al proprio cliente la differenza.
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FINE
Grazie per l’attenzione
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