Lezione 16 Tipologie processuali • Processo accusatorio civile e penale • ma senza giuria: – – – – Partecipazione popolare = giudice consiliare! Senato Quarantìa Corti di Palazzo • Processo inquisitorio penale – Consiglio dei Dieci (e Inquisitori di Stato) – Magistrature / rettori delegati • Volta per volta • Raramente in permanenza per materie determinate gravi (es. rotture dolose di argini per i Savi ed Esecutori alle Acque) o lievi (es. contravvenzioni di polizia urbana o lagunare) Processo accusatorio • Notifica della citazione/accusa tramite comandadore • Giudice = consiglio – sia per istruttoria – sia per decisione • MA: – istruttoria e dibattimento pubblici – le parti/l’accusato ricevono copia del fascicolo • Diritto di difesa tecnica: – Q di diritto: • avvocati anche in collegio di difesa (max 3) – Q di fatto e procedura: • sollecitadori (raccolta di prove ammissibili, redazione e deposito di atti nei termini) • Istruttoria breve: – Difese presentabili solo nelle prime 2 udienze – Arringhe e repliche: • Solo 3 in Senato • Solo 5 in Quarantìa • Max 90 minuti Come si vota la delibera di sentenza: • 1. votazione a maggioranza per l’assoluzione se bocciata • 2. votazione a maggioranza per la condanna se approvata • 3. votazione a maggioranza per il dispositivo della condanna • NON IMPUGNABILE salvo intromissione degli Avogadori di Comun (effetto sospensivo) Processo inquisitorio • Iniziativa d’ufficio – La notitia criminis è solo occasione per procedere – Non è esercizio di un diritto alla tutela giudiziale da parte della vittima – Può essere adempimento di un dovere (es. ministeriali, medici condotti, levatrici, speziali) • Il giudice stabilisce l’oggetto del giudizio – Ricerca liberamente prove – Deliba la rilevanza dei fatti • Fase istruttoria e fase deliberativa distinte solo logicamente e non formalmente • Giudice istruttore = giudice deliberante = Consiglio dei X (o delegato) • Processo scritto (ma solo a vantaggio del giudice) • Processo segreto – Verso l’interno = verso l’inquisito: •No comunicazione di garanzia •No comunicazione degli atti istruttori •No fonti delle prove a carico •No confronti con i testi a carico – Verso l’esterno = verso il pubblico •No registro dei carichi pendenti •I testi giurano de silentio (de veritate solo se rilevanti e prima della licenza) • Diritto di difesa molto limitato – – – – Solo autodifesa No difesa tecnica Senza conoscenza degli atti istruttori Senza conoscenza formale neppure dell’accusa • Sentenza non impugnabile • Pene afflittive e non pecuniarie • No risarcimento alla vittima sì interesse statale all’ordine pubblico no interesse patrimoniale privato contenimento della litigiosità (denunce infondate non portano vantaggi patrimoniali) Svolgimento del processo inquisitorio 1. Inquisizione generale = accertamento della commissione del reato • Notitia criminis – – Denuncia di privato / di ministeriale Fatto notorio • Visoreperto = sopralluogo – Eventuale perizia tecnica es. medica, balistica… 2. Inquisizione speciale = individuazione del reo e sua sottoposizione a giudizio in stato di: -- retento = arrestato in flagranza o subito dopo il visoreperto -- proclamato = agli arresti domiciliari fino alla convocazione per il primo interrogatorio -- caute ductus = in carcerazione preventiva per sospetto di fuga o inquinamento di prove -- citato ad informandum = convocato come persona informata dei fatti (se non si presenta, viene proclamato) 3. La fase istruttoria = raccolta delle prove, in specie orali • Convocazione del proclamato e del citato ad informandum – – • motivata e notificata da comandadore ma solo oralmente (no copia del provvedimento) Costituto de plano = primo interrogatorio dell’inquisito: • Nome, paternità e maternità, nazionalità • Circostanze dell’arresto o convocazione • Ragione presunta dell’arresto se retento! • Testimonianze (assunte più volte) • Costituto opposizionale = formulazione dell’accusa a conclusione dell’istruttoria – Letto più volte all’inquisito – No copia degli atti – No appunti durante l’ascolto • Intimazione delle difese con termine breve • Recitazione orale delle difese da parte dell’inquisito – Senza difesa tecnica – Senza consultazione di atti, libri o documenti …ma in pratica è meno peggio: • Dopo l’intimazione delle difese, cessa l’isolamento del detenuto • Può farsi visitare da chi vuole, anche da “amici” avvocati • Può avere ufficiosamente in visione il testo del costituto • Può prendere appunti per la propria autodifesa poi pronunciata oralmente • miglior collaborazione dell’inquisito: – difesa documentata accertamento della verità processuale – si vuole punire il colpevole, non qualcuno a caso! 4. La fase decisoria = delibera della sentenza (non impugnabile salvo intromissione sospensiva degli Avogadori di Comun) – – – assoluzione condanna (dispositivo votato separatamente) licenza pro nunc (prove insufficienti, ma non consuma l’azione!) Qualche osservazione in margine a un processo del Settecento • Nel processo inquisitorio veneziano il giudice cerca la verità processuale – È accusatore e insieme difensore – Non ci tiene ad assolvere meno che a condannare – Il vero fallimento giudiziario è la licenza pro nunc • La verità processuale sta nel testo del costituto opposizionale – L’inquisito lo sfrutta a suo favore: • Deve provare la sua innocenza solo riguardo alle imputazioni • E’ infondata ogni accusa incompatibile con quelle esposte • più che il reato in sé, si perseguono: • la condotta di vita: – Il contegno dell’inquisito influenza l’esito – Difesa anche in base a testimonianze sull’integrità morale – Citazioni di salmi e non di testi giuridici • il controllo sociale: – Inversione dell’onere della prova – Anche gli assolti o licenziati pro nunc possono subire provvedimenti cautelari punitivi • Mancanza di certezza del diritto + • Mancanza di legalità del reato e della pena elementi positivi: • I giudici – sono i Buoni – Difendono i cittadini dai Cattivi con ogni mezzo e senza limitazioni formalistiche • Gli inquisiti – Sono meno Buoni dei giudici, o non sarebbero inquisiti – Possono provare di essere Buoni • L’individuo e i suoi diritti sono secondari rispetto all’interesse statale all’ordine pubblico • MARCO ANTONIO TIRABOSCO, Ristretto di prattica criminale che serve per la formatione de' processi ad offesa, Venezia 1692, A chi legge: • “nel foro criminale sono il Giudice, & il Ministro i Nocchieri. La carta lo stesso Processo. I venti gl’indicij, e le prove. La calamita la Legge, che volta alla tramontana della giustitia, conduce chi naviga al porto della Verità col timone però della pratica”