Corso formativo Praticanti Consulenti del lavoro L’Imposta sul valore aggiunto D.P.R. 633 del 26/10/1972 Bolzano, lì 21/09/2012 Relatore: Dr. Egon Gerhard Schenk CONSULENTE DEL LAVORO REVISORE CONTABILE © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 0 SOMMARIO pagina I soggetti IVA …………………………………….…………..……….….. 02 Le operazioni IVA ……………………………………………………..… 03 La territorialità ……………………………………………….................... 04 La classificazione delle operazioni IVA ……………………………….…. 05 La fatturazione ………………………………………………………..…... 15 Le registrazioni ……………………………………………………..……... 24 La liquidazione e il versamento dell‘IVA ………………………………… 26 Le limitazioni alla detrazione dell’IVA ………………………………….. 29 Le associazioni in regime agevolato ……………………………………… 32 L’attività agricola ………………………………………………………… 33 Le comunicazioni e dichiarazioni ………………………………………… 34 Compensazione e rimborsi ………………………………………………. 38 L’esercizio di più attività ……………………………………………….... 42 L’esportatore abituale e relative adempimenti ………………………….. 43 IVA in edilizia ……………………………………………………………... 46 Abitazioni di lusso ……………………………………………………….. 47 Prima casa ………………………………………………………………… 51 Interventi di recupero …………………………………………………….. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 1 54 I SOGGETTI IVA Imprese individuali per le operazioni correlate all’attività commerciali o agricola Artisti e Professionisti per le operazioni correlate all’attività artistica o professionale Società commerciali per tutte le operazioni Enti non commerciali per le operazioni correlate all’eventuale attività commerciale o agricola © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 2 LE OPERAZIONI IVA Le cessioni di beni (Art. 2) Le prestazioni di servizio (Art. 3) © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 3 LA TERRITORIALITA’ (Art. 7) 1. Operazioni interne 2. Operazioni effettuate fuori dal territorio dello stato 3. Operazioni internazionali con persone private con soggetti IVA • cessioni di beni e servizi connessi (art. 7 bis) - cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993) - cessioni extra-comunitari (Art. 8 – Art. 8 bis - Art. 9) • prestazioni di servizi - servizi generici (sede del committente) (art. 7 ter) - servizi specifici (art. 7 quater) (sempre imponibili) o o o o servizi relativi agli immobili servizi di trasporto prestazioni alberghiere e di ristorazione le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 4 LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA Le operazioni IVA si classificano in: • imponibili: - le cessioni di beni - le prestazioni di servizi - le importazioni extra-UE (tassazione in dogana) - gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi accessori (D.L. 331/1993 art. 38) (tassazione attraverso integrazione della fattura) - i servizi internazionali (tassazione attraverso il reverse charge) • non imponibili: - le esportazioni dirette e i servizi internazionali (extra-CEE) (art. 8 e 9) - le cessioni agli esportatori abituali (art. 8 – comma 3) - le cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993 art. 41) • esenti: - cessioni e prestazioni di cui all’art. 10 Se l’importo fatturato supera l’importo di € 77,47 sull’originale del documento deve essere applicato una marca da bollo di € 1,81. Tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti risultanti da fatture (vendite o acquisti) devono essere rilevati nella contabilità IVA e inserite nelle comunicazioni e dichiarazioni IVA. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 5 Art. 10 DPR 633/72 Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 6 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata; 8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 7 b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 10) (Numero soppresso); 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere cquater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 8 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS; 16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione; 17) (numero soppresso); 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 9 somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) (numero soppresso); 26) (numero soppresso); 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis) (numero soppresso); 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS; 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382. 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2. 27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 10 LE OPERAZIONI ESCLUSE DAL REGIME IVA Tali operazioni non devono essere ne fatturate, ne registrate e nemmeno dichiarate nei vari modelli di comunicazione e dichiarazione. Qualora vengano fatturate e l’importo fatturato supera l’importo di € 77,47 sull’originale del documento deve essere applicato una marca da bollo di € 1,81. Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 2 Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria (terreni agricoli) d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari. Le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa di costo unitario fino a € 25,82. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 11 Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 3 Non sono considerate prestazioni di servizi: - le cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti di autore effettuate dagli autori e loro eredi e legatari; - i prestiti obbligazionari Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 4 Non sono considerate attività commerciali: - le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia e dal U.I.C. - la gestione di mense e spacci della Pubblica Amministrazione (militare, polizia, ministeri) - le prestazioni di garanzie mutualistiche - le cessioni e prestazioni nell’ambito di manifestazioni dei partiti politici - le operazioni istituzionali degli Organi statali - le prestazioni sanitarie, soggette a ticket - le operazioni nei confronti dei soci ed associati da parte di enti non commerciali, associazioni di qualsiasi genere - le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai Comune a mezzo esproprio - le attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 7 Le operazioni non effettuate nel territorio dello Stato. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 12 Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15 Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 26 - le note di accredito emesse oltre un anno dall’effettuazione del operazione, qualora dipenda da un sopravvenuto accordo delle parti o nel caso di rettifica di inesattezze della fatturazione © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 13 Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 74 - - - - il commercio di sali e tabacchi; il commercio dei fiammiferi; il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente; la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio; la cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica (rimane però l’obbligo di fatturazione e l’indicazione delle operazioni nelle comunicazione e dichiarazioni) Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 74-ter Sono escluse da IVA le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici. Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 74quater Sono escluse da IVA le attività spettacolistiche. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 14 LA FATTURAZIONE Forma della fattura Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni: - la ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, numero di partita IVA; - la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; - i corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2; - il valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; - l’aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; - il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità. - la dicitura “CONAI assolto, ove dovuto” La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione; La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte; Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 15 Momento impositivo Le cessioni di beni si considerano effettuate - nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili - nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti punti o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento La fattura differita Per la cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto (DDT), la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. In questo caso la fattura dovrà contenere anche la data e il numero del documento di trasporto cui si riferisce. Può essere emessa anche un’unica fattura per tutte le cessioni di beni effettuati nel corso di un mese solare. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 16 Operazioni con esigibilità dell’IVA differita (art. 6 – comma 5) Nelle operazioni effettuate nei confronti: - dello Stato - degli Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) - delle Aziende municipalizzate - delle CCIAA - degli Istituti universitari - delle U.S.L. - degli Enti ospedalieri di diritto pubblico l’IVA diviene esigibile all’atto del pagamento. In questi casi non cambia il momento impositivo ne i criteri di registrazione. L’IVA si versa però solo nel periodo in cui è avvenuto il pagamento della fattura. Il cedente o il prestatore ha la facoltà di non avvalersi del rinvio dell’esigibilità dell’IVA indicando nella fattura la frase ‘IVA ad esigibilità immediata’. Dal 28/04/2009 i contribuenti, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 200.000,00 (limite aumentato dal Decreto Crescita (DL n. 83/2012) a € 2.000.000,00), è data la facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA indicandone tale opzione nella fattura. La possibilità del differimento cessa nel momento di superamento dei limiti sopra indicati. Il differimento cessa comunque dopo il decorso di un anno dell’effettuazione dell’operazione (non dalla data della fattura) © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 17 La nota di accredito (art. 26) L’emissione della nota di accredito è facoltativa. La nota di accredito con accredito dell’IVA può essere emessa, nella generalità dei casi, solo entro un’anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. In particolare trattasi del caso: - di un sopravvenuto accordo tra le parti - di correzioni di errori nella fatturazione. Oltre tale data l’operazione è esclusa da IVA. Solo nei seguenti casi è possibile emettere una nota di accredito con IVA oltre il periodo di un anno: - nel caso di mancato pagamento di forniture ad Enti pubblici nel sistema dell’esigibilità differita; - nelle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare, concordato preventivo); - nelle procedure esecutive. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 18 La carta carburante Gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati, per ogni veicolo, da apposite schede mensili o trimestrali, che sostituiscono la fattura. I dati da indicare sulla scheda sono i seguenti: - a cura dell’acquirente o ditta, denominazione o ragione sociale dell’acquirente o domicilio fiscale dell’acquirente o partita IVA o estremi di individuazione del veicolo - a cura del proprietario del veicolo o numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre - a cura del gestore o data di rifornimento o corrispettivo di ciascun rifornimento o dati identificativi dell’esercente l’impianto o firma del gestore I professionisti sono esonerati dall’indicazione del chilometraggio. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 19 © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 20 L’autofattura ex art. 17 L’inversione contabile (reverse charge) L’autofatturazione era inizialmente prevista solo nel caso di - acquisti da soggetti non residenti; - mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla consegna della merce; (cod. F24: 9399) - autoconsumo; - cessione gratuita di beni oggetto della propria attività; - acquisti da agricoltori esonerati; - acquisti dalla Repubblica di S. Marino. Per contrastare l’evasione IVA l’autofatturazione o inversione contabile o reverse charge è stato esteso alle seguenti operazioni: - dal 01/01/2007 alle prestazioni di servizi resi dai subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale (non ‘general contractor’) o di altri subappaltatori nel settore dell’edilizia (classe 45 dell’ATECOFIN) - dal 01/03/2008 alla cessione di immobili strumentali - dal 01/01/2010 alle prestazioni intracomunitarie - dal 01/04/2011 alle seguenti cessioni o telefoni, cellulari, relativi componenti ed accessori; o personal computer, relativi componenti ed accessori; o materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. L’autofattura si emette in semplice copia e va registrata nel Registro delle vendite e in quello degli acquisti attribuendo al documento un numero di emissione e un numero di protocollo. Nel caso di prestazione da una ditta estera della CEE si può evitare l’autofattura provvedendo ad integrare la fattura estera con i dati necessari (numero protocollo, aliquota IVA, IVA). © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 21 (dati del fornitore) (dati del cliente) Fattura n. del Vendita dell’immobile sito nel Comune , località , identificato catastalmente: partita catastale , subalterno , categoria , classe con vani € Reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-bis) del DPR 633/72 © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 22 I soggetti esonerati dall’emissione della fattura L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Al fine di contrastare l’evasione fiscale sono stati introdotti per queste categorie strumenti di controlli alternativi ed in particolare: - la ricevuta fiscale - lo scontrino fiscale © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 23 LE REGISTRAZIONI La registrazione delle fatture emesse Le fatture emesse devono essere registrate entro 15 giorni. Se la registrazione avviene con mezzi elettronici, il termine è quello generale di 60 giorni. Le fatture differite devono essere registrate entro il termine massimo di emissione (15 del mese successivo). In base al principio di competenza temporale queste fatture devono essere comprese nella liquidazione Iva del mese o trimestre in cui è avvenuta la consegna o spedizione dei beni. Per le fatture di importo inferiore a € 300,00, emesse nel corso di un mese solare, si può registrare un unico documento riepilogativo. La registrazione dei corrispettivi I corrispettivi devono essere registrati entro il primo giorno non festivo successivo all’effettuazione dell’operazione. Dal 21/02/1997 per coloro che rilasciano lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, l’annotazione può essere adempiuto in un’unica registrazione, con riferimento al mese solare, entro il 15 del mese successivo, allegando al registro stesso gli scontrini riepilogativi giornalieri o le ricevute rilasciate. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 24 La registrazione delle fatture ricevute Le fatture d’acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Non sussiste l’obbligo di registrare le fatture con IVA non detraibile. Per le fatture di importo inferiore a € 300,00, ricevute nel corso di un mese solare, si può registrare un unico documento riepilogativo. In deroga all’obbligo generale di indicare nel Registro degli acquisti la ditta, denominazione o ragione sociale o il cognome e nome del cedente o prestatore del servizio - nel caso di bolle doganali si indica la Dogana di entrate e il numero della bolla doganale - nel caso della carta carburante si indica il mese o trimestre di riferimento e il numero di targa. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 25 LA LIQUIDAZIONE E IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA La liquidazione dell’imposta La liquidazione dell’imposta deve avvenire mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il credito o il debito IVA non superiore a € 25,82 risultante dalla liquidazione si trasferisce alla liquidazione successiva. Qualora la contabilità è tenuta presso terzi, i contribuenti con liquidazione mensile possono spostare il termine ordinario di un mese. I contribuenti ammessi alla contabilità semplificata possono optare per la liquidazione con scadenza trimestrale pagando però una maggiorazione per interessi nella misura dell’1 %. Particolari categorie di contribuenti sono ammessi, indipendentemente dal volume d’affari, alla liquidazione trimestrale e senza il pagamento della maggiorazione dell’1 %: - autotrasportatori per conto terzi; - distributori di carburante; - gestori di servizi di telecomunicazione; - somministratori di acqua, gas, energia elettrica; - ecc. Questi contribuenti devono però procedere anche alla liquidazione e al versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre entro il 16 febbraio dell’anno successivo. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 26 Lo schema di liquidazione IVA SU OPERAZIONI IMPONIBILI iva su fatture emesse iva scorporata sui corrispettivi iva su acquisti intracomunitari iva su autofatture iva sulle note di accredito emesse meno IVA AMMESSA IN DETRAZIONE iva su fatture di acquisto iva su bolle doganali iva su acquisti intracomunitari iva su autofatture iva su note di accredito meno CREDITO IVA RIPORTATO DAL PERIODO O ANNO PRECEDENTE più DEBITO IVA RIPORATO DAL PERIODO PRECEDENTE uguale IVA DA VERSARE O IVA A CREDITO © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 27 L’acconto IVA (6013/6035) Entro il 27/12 di ogni anno i contribuenti devono versare un’acconto IVA secondo una dei seguenti metodi: - l’88 % dell’IVA versata per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre dell’anno precedente; - l’88 % dell’IVA che si prevede di versare per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre dell’anno corrente; - il 100 % dell’IVA dovuta per le operazioni del periodo 01/12 – 20/12 (ovvero 01/10 – 20/12). In questo caso il calcolo deve essere riportato nel Registro delle fatture emesse. L’importo minimo dell’acconto ammonta a € 103,29. L’acconto non è dovuto in caso di inizio attività nel corso dell’anno. Per i contribuenti trimestrali non è dovuta la maggiorazione dell’1 %. Il versamento del saldo IVA annuale (6099) Il saldo scaturente dalla dichiarazione IVA annuale può essere versato nei seguenti modi: - in unica soluzione entro il 16/03; - entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base all’UNICO. In tale caso l’importo va maggiorato dello 0,40 % per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03; - in 9 rate di pari importo decorrenti dal 16/03, con applicazione degli interessi mensili dello 0,50 % a partire dalla 2° rata. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 28 LE LIMITAZIONI ALLA DETRAZIONE DELL’IVA Indetraibilità totale L’art. 19 prevede l’indetraibilità dell’IVA per l’acquisto dei seguenti beni e prestazioni: - aeromobili; - beni di lusso (se non sono oggetto dell’attività) o lavori di platino o pelli da pellicceria o vini spumanti a d.o.c. o tappeti e guide, fabbricati a mano, originari dall’Oriente o motocicli con cilindrata superiore a 350 c.c. o navi e imbarcazioni; - locazione finanziaria, noleggio, manutenzione, ecc. dei summenzionati beni; - carburanti e lubrificanti per i summenzionati beni; - trasporti di persone con i summenzionati mezzi; - spese di rappresentanza (esclusi i beni con valore unitario inferiore a € 25,82) Fino al 31/08/2008 non era detraibile l’IVA sulle prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande (escluso la somministrazione di alimenti e bevande in mense). © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 29 Indetraibilità parziale VEICOLI STRADALI – AUTOCARRI – CICLOMOTORI (fino a c.c. 50) – MOTOCICLI (fino a c.c. 350) La norma è valida in caso di acquisto, leasing, noleggio o simili dei veicoli, compreso tutte le spese relative (transito autostradale, riparazioni, carburanti, lubrificanti, garage, parcheggio, ecc.) - l’IVA è detraibili al 100 % o per gli agenti e rappresentanti del commercio; o quando il veicolo è oggetto dell’attività propria dell’impresa; o per gli autocarri; o nel caso di uso esclusivo nell’attività; o nel caso di uso promiscuo da parte di dipendenti qualora al dipendente sia fatturato annualmente un importo pari al fringe benefit convenzionale. - negli altri casi l’IVA e detraibili al 40 % TELEFONI CELLULARI L’IVA relativa all’acquisto e all’uso dei telefoni cellulari era fino al 31/12/2007 detraibile nella misura del 50 %. Dal 01/01/2008 l’IVA è detraibile in base al criterio dell’inerenza. Chi detrae una percentuale superiore al 50 %, deve indicare i costi relativi al telefono cellulare in un’apposito quadro della dichiarazione annuale IVA (VA5). © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 30 PRO-RATA NEL CASO DI OPERAZIONI ESENTI OPERAZIONI ESENTI DI CUI AI NUMERI 1 – 9 NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DEL CONTRIBUENTE O SONO ACCESSORIE A OPERAZIONI IMPONIBILI L’IVA è indetraibile solo relativa agli acquisti di beni e servizi che il contribuente ha specificatamente utilizzato per porre in essere tale tipo di operazioni esenti. OPERAZIONI DI CUI SOPRA RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DEL CONTRIBUENTE E LE OPERAZIONI DI CUI AI NUMERI 10 A 27quinquies L’IVA è detraibile in base al rapporto tra le operazioni imponibili e esenti. Se un contribuente effettua esclusivamente operazioni esenti la detraibilità è zero. Rivendita di beni con IVA non detraibile IVA INTERAMENTE NON DETRAIBILE La rivendita di beni acquistati con IVA totalmente indetraibile costituisce operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies. IVA PARZIALMENTE DETRAIBILE La rivendita di beni acquistati con IVA parzialmente deducibile costituisce operazione imponibile per la quota di IVA detraibile e per il resto un’operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 27-quinquies. Al fine di non interferire nel calcolo del pro-rata le operazioni di cui al numero 27-quinquies devono essere indicati nel rigo VF34 colonna 3 © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 31 LE ASSOCIAZIONI IN REGIME AGEVOLATO (Legge 398/91) Le associazioni senza fini di lucro, che nell’anno precedente hanno conseguito proventi relativi ad attività commerciali nel limite di € 250.000,00, possono optare per l’applicazione dell’IVA secondo il regime speciale per le attività di spettacolo, che prevede una detrazione forfetaria: - del 10 % dell’IVA incassata, per gli introiti da sponsorizzazione; del 50 % dell’IVA incassata per le altre attività. L’opzione va esercitata nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Le associazioni, che optano per il regime speciale, sono esonerati dagli adempimenti IVA. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 32 L’ATTIVITA’ AGRICOLA (art. 34 e 34-bis) Regime speciale con esonero I produttori agricoli con volume d’affari nell’anno precedente fino € 7.000,00, costituito per almeno 2/3 da cessioni di beni di cui alla 1° parte della tabella A), sono esonerati da qualsiasi adempimento IVA. Il cessionario emette autofattura ai sensi dell’art. 17 applicando le percentuali di compensazione. Tale autofattura deve recare anche una dichiarazione del cedente sullo suo stato di esonerato. Regime speciale senza esonero I produttori agricoli con volume d’affari nell’anno precedente superiore a € 7.000,00, costituito per almeno 2/3 da cessioni di beni di cui alla 1° parte della tabella A), devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA. Caratteristica del regime speciale è che l’IVA detraibile è sempre pari all’IVA sulle vendite. Alle cessioni dei prodotti agricoli si applicano particolari aliquote IVA (percentuali di compensazione). © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 33 LA DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ La dichiarazione d’inizio attività, tutte le modifiche e la cessazione dell’attività devono essere comunicate all’agenzia delle entrate entro 30 giorni attraverso il sistema ComUnica della Camere di Commercio. A tale fine si utilizzano i seguenti modelli: - Mod. AA9/11 per le ditte individuali e i professionisti; - Mod. AA7/10 per le società. I soggetti non iscrivibili presso la CCIAA (professionisti e venditori presso il domicilio del cliente) continuano a presentare le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate. V.I.E.S. (VAT Information Exchange System) MIAS (MwSt-Informationsaustauschsystem) I soggetti IVA non possono effettuare operazioni intracomunitarie nei primi 30 giorni dalla data di richiesta d’iscrizione al VIES. La richiesta può essere fatta anche nel quadro I della dichiarazione di inizio attività. http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm – verifica dell’elenco dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitari). © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 34 LA COMUNICAZIONE IVA E’ stata introdotta in base a una norma comunitaria e deve essere presentata entro il mese di febbraio di ogni anno in via telematica. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione: - i soggetti che presentano la dichiarazione IVA entro febbraio; - le persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 25.000,00; - soggetti che nell’anno precedente hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti; - gli agricoltori in regime di esonero; - Stato e enti pubblici; - le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fine di lucro e le pro loco che abbiano optato per il regime agevolato; - le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda; - soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Nel caso di errori nella comunicazione, questi devono essere corretti nella dichiarazione annuale IVA. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 35 © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 36 LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA DICHIARAZIONE UNIFICATA La dichiarazione annuale deve essere presentata tra il 01/02 e il 30/09 di ogni anno. La dichiarazione va presentata anche in assenza di operazioni. DICHIARAZIONE SEPARATA La dichiarazione deve essere presentata separatamente dal mod. UNICO nei seguenti casi: - periodo d’imposta che non chiude il 31/12 - con IVA a credito da compensare o rimborsare in tempi più celeri rispetto alla scadenza dell’UNICO © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 37 COMPENSAZIONI E RIMBORSI Le compensazioni interne (verticali) Le compensazioni dei crediti IVA con IVA sono sempre possibili. Per queste compensazioni non serve nessuna annotazione e nemmeno la presentazione di un Mod. F24. Le compensazioni esterne (orizzontali) La compensazione dei crediti IVA con altri importi dovuti da versare con il Mod. F24 (Stato, Regione, INPS, Comuni, ecc.) è possibile solo nel limite di € 516.456,90 per anno solare. Per la compensazione è necessario presentare un Mod. F24, anche se a saldo zero. Dal 02/04/2012 sono stati introdotti limitazioni alla possibilità di compensazione dei crediti IVA: - crediti IVA fino a € 5.000,00 possono essere compensati dal 01/01 senza ulteriori adempimenti; - crediti IVA da € 5.000,00 fino a € 15.000,00 possono essere compensati a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e quindi non prima del 16/03. Il mod. F24 recante la compensazione deve essere inviato telematicamente non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione; - per i crediti IVA superiori a € 15.000,00, in aggiunto alle condizioni summenzionate, sulla dichiarazione annuale IVA deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto autorizzato. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 38 I rimborsi da dichiarazione annuale Il rimborso IVA da dichiarazione annuale si può chiedere solo nei seguenti casi: - aliquota media sulle vendite inferiore a quella sugli acquisti; - operazioni non imponibili superiore al 25 %; - IVA su beni ammortizzabili; - operazioni non soggette ad IVA; - il minore dei crediti IVA nei due anni precedenti; - cessazione dell’attività. Per i primi 4 casi, il credito di cui si chiede il rimborso, deve essere superiore a € 2.582,28. Per ottenere il rimborso bisogna presentare oltre alla dichiarazione annuale IVA: - al concessionario per la riscossione il Mod. VR. La richiesta deve essere presentata tra il 01/02 e il 30/09. I rimborsi sono effettuati in base all’ordine di presentazione. - una garanzia bancaria od assicurativa di durata pari a 3 anni. La garanzia non è richiesta per importi non superiori a € 5.164,57. Il limite massimo tra rimborsi e compensazioni ammonta € 516.456,90 per anno solare. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 39 © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 40 I rimborsi infrannuali Il rimborso infrannuale (trimestrale) può essere chiesto solo nei seguenti casi: - aliquota media sulle vendite maggiorata del 10 %, inferiore a quella sugli acquisti; - operazioni non imponibili superiore al 25 %; - IVA su beni ammortizzabili, se superiori ai 2/3 degli altri acquisti. Per le richieste di rimborso deve essere utilizzato lo specifico modello IVA TR, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri. Il contribuente può utilizzare il credito anche in compensazione a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza. Non è previsto il visto di conformità. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 41 L’ESERCIZIO DI PIU’ ATTIVITA’ Applicazione separata per obbligo (art. 36) L’IVA si deve applicare separatamente nel caso di esercizio contemporaneo delle seguenti attività: - attività di impresa; - attività professionali o artistiche; - regime speciale per l’agricoltura; - attività di commercio al minuto con applicazione del sistema della ‘ventilazione’; - attività di intrattenimento e spettacolo soggette a detrazione forfetaria. In questi casi la contabilità IVA deve essere tenuta separatamente per ogni attività. I passaggi interni tra le diverse attività devono essere fatturate. Liquidazioni, versamenti e gli obblighi dichiarativi sono unici. Applicazione separata facoltativa E’ possibile per scelta del contribuente. La scelta avviene attraverso apposita opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 42 GLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CON GLI ESPORTATORI ABITUALI Definizione di esportatore abituale E’ definito esportatore abituale colui che effettua operazioni non imponibili per un’ammontare superiore al 10 % del volume d’affare. Tali soggetti possono acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA. Plafond Il limite per gli acquisti senza pagamento di IVA si chiama Plafond ed è costituito dalla somma delle operazioni non imponibili registrate - nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile). Adempimenti dell’acquirente-esportatore - consegnare o spedire al fornitore o prestatore prima dell’effettuazione delle operazioni apposita ‘dichiarazione d’intento’ su modello ministeriale; - annotare in apposito registro le dichiarazioni d’intento (entro 15 giorni) - compilare apposito prospetto nella dichiarazione annuale IVA Adempimenti del cedente-fornitore - numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento; annotare le stesse entro 15 giorni in apposito registro; indicare gli estremi della dichiarazione sulla fattura emessa; comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il termine per la liquidazione IVA del periodo in corso, i dati contenuti nella dichiarazione d’intento. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 43 © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 44 © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 45 IVA IN EDILIZIA La legge Tupini (L. 408/49 del 02/07/1949) Si considerano fabbricati di cui all’art. 13 della Legge Tupini e che quindi possono godere delle agevolazioni ai fini IVA, tutte le costruzioni non di lusso che - abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad abitazioni e - non più del 25% destinato a superficie commerciale. Nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze. L’assoggettamento ad aliquota ridotta del 10% per la cessione di interi edifici o porzioni di fabbricato è quindi subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti: 1. la cessione deve essere effettuata da un’impresa costruttrice, ovvero da un’impresa che svolge attività di costruzione di immobili per destinarli alla successiva vendita. Per impresa costruttrice si intende l’impresa che provvede direttamente alla produzione di immobili, si l’impresa che affida a terzi l’esecuzione dei lavori, sia la cooperativa edilizia. 2. gli edifici costruiti devono avere le seguenti caratteristiche: • più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad uso abitativo. • non più del 25% della superficie dei piani sopra terra sia destinata ad attività commerciali od artigianale In assenza dei requisiti delineati si applica l’aliquota ordinaria. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 46 Sono quindi soggette ad aliquota del 21% le cessioni di: • interi fabbricati o porzioni, privi dei requisiti Tupini, ceduti sia direttamente dall’impresa costruttrice sia da soggetto diverso • interi fabbricati o porzioni, dotati o meno dei requisiti Tupini, ceduti da soggetti diversi dall’impresa costruttrice. “Abitazioni di lusso” (D.M. 02/08/1969) Art. 1 - Caratteristiche abitazioni di lusso Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso". Art. 2 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali. Art. 3 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati. Art. 4 - Abitazioni dotate di piscina 80 mq Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 47 Art. 5 - Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. Art. 6 - Unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine). Art. 7 - Abitazioni su aree destinate all'edilizia residenziale Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. Art. 8 - Abitazioni che hanno 4 caratteristiche della tabella del presente decreto Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 48 Tabella delle caratteristiche Caratteristiche a) Superficie dell'appartamento Specificazione delle caratteristiche Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine. b) Terrazze a livello coperte e Quando la loro superficie utile scoperte e balconi complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana. c) Ascensori Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati. d) Scala di servizio Quando non sia prescritta da leggi,regolamenti o imposta a necessità di prevenzione di infortuni od incendi. e) Montacarichi o ascensore di Quando sono a servizio di meno di 4 piani. servizio f) Scala principale a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media; b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato. g) Altezza libera netta del pia Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori. h) Porte di ingresso agli apparta- a) in legno pregiato o massello e menti da scala interna lastronato; b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato; c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 49 i) Infissi interni Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale. l) Pavimenti Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato; b) con materiali lavorati in modo pregiato. m) Pareti Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati; b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati. n) Soffitti Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. o) Piscina Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. p) Campo da tennis Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 50 “Prima casa” (Legge 22/04/1982, n. 168) Tabella A) Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota. Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 51 comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decretolegge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 52 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 53 Interventi di recupero (Legge 5/8/1978 n. 457) Art. 31 - Definizione degli interventi Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 54 Riepilogo Aliquota Acquisto o costruzione di prima casa 4% Acquisto o costruzione di casa rurale 4% Acquisto o costruzione di abitazioni non di lusso aventi le caratteristiche della Legge Tupini 10 % Acquisto o costruzione di abitazioni non aventi le caratteristiche della Legge Tupini 21 % Costruzione di fabbricati agricoli (non abitativi) 21 % Manutenzione ordinaria abitazioni 10 % Manutenzione straordinaria abitazioni 10 % Risanamento conservativo e restauro 10 % Ristrutturazione 10 % Cessione di immobili ristrutturati 10 % Locazione di abitazioni da privati escluso Locazione di abitazioni da imprese esente Locazione di fabbricati strumentali per natura esente © Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano 55