Corso formativo
Praticanti
Consulenti del
lavoro
L’Imposta sul
valore aggiunto
D.P.R. 633 del
26/10/1972
Bolzano, lì 21/09/2012
Relatore:
Dr. Egon Gerhard
Schenk
CONSULENTE DEL LAVORO
REVISORE CONTABILE
© Dott. Egon Gerhard Schenk – Via Winkel, 8 – 39012 Merano
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SOMMARIO
pagina
I soggetti IVA …………………………………….…………..……….….. 02
Le operazioni IVA ……………………………………………………..… 03
La territorialità ………………………………………………....................
04
La classificazione delle operazioni IVA ……………………………….…. 05
La fatturazione ………………………………………………………..…... 15
Le registrazioni ……………………………………………………..……... 24
La liquidazione e il versamento dell‘IVA ………………………………… 26
Le limitazioni alla detrazione dell’IVA …………………………………..
29
Le associazioni in regime agevolato ……………………………………… 32
L’attività agricola …………………………………………………………
33
Le comunicazioni e dichiarazioni ………………………………………… 34
Compensazione e rimborsi ……………………………………………….
38
L’esercizio di più attività ………………………………………………....
42
L’esportatore abituale e relative adempimenti …………………………..
43
IVA in edilizia ……………………………………………………………... 46
Abitazioni di lusso ………………………………………………………..
47
Prima casa ………………………………………………………………… 51
Interventi di recupero ……………………………………………………..
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I SOGGETTI IVA
Imprese individuali
per le operazioni correlate all’attività commerciali o agricola
Artisti e Professionisti
per le operazioni correlate all’attività artistica o professionale
Società commerciali
per tutte le operazioni
Enti non commerciali
per le operazioni correlate all’eventuale attività commerciale o
agricola
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LE OPERAZIONI IVA
Le cessioni di beni (Art. 2)
Le prestazioni di servizio (Art. 3)
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LA TERRITORIALITA’
(Art. 7)
1. Operazioni interne
2. Operazioni effettuate fuori dal territorio
dello stato
3. Operazioni internazionali
con persone private
con soggetti IVA
• cessioni di beni e servizi connessi (art. 7 bis)
- cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993)
- cessioni extra-comunitari (Art. 8 – Art. 8 bis - Art. 9)
• prestazioni di servizi
- servizi generici (sede del committente) (art. 7 ter)
- servizi specifici (art. 7 quater) (sempre imponibili)
o
o
o
o
servizi relativi agli immobili
servizi di trasporto
prestazioni alberghiere e di ristorazione
le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto
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LA CLASSIFICAZIONE
DELLE OPERAZIONI IVA
Le operazioni IVA si classificano in:
• imponibili:
- le cessioni di beni
- le prestazioni di servizi
- le importazioni extra-UE (tassazione in dogana)
- gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi accessori (D.L.
331/1993 art. 38) (tassazione attraverso integrazione della fattura)
- i servizi internazionali (tassazione attraverso il reverse charge)
• non imponibili:
- le esportazioni dirette e i servizi internazionali (extra-CEE)
(art. 8 e 9)
- le cessioni agli esportatori abituali (art. 8 – comma 3)
- le cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993 art. 41)
• esenti:
- cessioni e prestazioni di cui all’art. 10
Se l’importo fatturato supera l’importo di € 77,47 sull’originale del
documento deve essere applicato una marca da bollo di € 1,81.
Tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
risultanti da fatture (vendite o acquisti) devono essere
rilevati nella contabilità IVA e inserite nelle
comunicazioni e dichiarazioni IVA.
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Art. 10 DPR 633/72
Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di
crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di
fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la
negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del
recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , le dilazioni di
pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in
valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e
l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni,
eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni
relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo
su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i
contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di
interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni
su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai
versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei
giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati
nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile
1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio
dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con
decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
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24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni
relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare,
corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle
indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco
nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e
aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di
edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che
hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il
contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo
atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel
caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non
inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
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b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto
alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio
di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente
manifestato l'opzione per l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle
operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonché quelle relative all'oro e alle
valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in
relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente
decreto;
10) (Numero soppresso);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da
certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad
esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero
commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i
termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere cquater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni
relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione
dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro,
ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995
millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il
1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine,
normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore
sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto
dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime
caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
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12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970,
n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli
da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre
cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo
equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati
ad assicurarne l'esecuzione;
17) (numero soppresso);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla
persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai
sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero
individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e
case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con
personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da
stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie
scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per
anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e
ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le
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somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le
altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle
inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi,
parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale
dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) (numero soppresso);
26) (numero soppresso);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) (numero soppresso);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti,
di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di
persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di
diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3
della legge 2 agosto 1997, n. 382.
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai
sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca
marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di
conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili
e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i
quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia
stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai
consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili
alle prestazioni stesse.
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LE OPERAZIONI ESCLUSE DAL
REGIME IVA
Tali operazioni non devono essere ne fatturate, ne
registrate e nemmeno dichiarate nei vari modelli di
comunicazione e dichiarazione.
Qualora vengano fatturate e l’importo fatturato supera l’importo di € 77,47
sull’originale del documento deve essere applicato una marca da bollo di €
1,81.
Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 2
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami
di azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria (terreni agricoli)
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati;
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari.
Le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa di
costo unitario fino a € 25,82.
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Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 3
Non sono considerate prestazioni di servizi:
- le cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti di autore
effettuate dagli autori e loro eredi e legatari;
- i prestiti obbligazionari
Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 4
Non sono considerate attività commerciali:
- le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia e dal U.I.C.
- la gestione di mense e spacci della Pubblica Amministrazione (militare,
polizia, ministeri)
- le prestazioni di garanzie mutualistiche
- le cessioni e prestazioni nell’ambito di manifestazioni dei partiti politici
- le operazioni istituzionali degli Organi statali
- le prestazioni sanitarie, soggette a ticket
- le operazioni nei confronti dei soci ed associati da parte di enti non
commerciali, associazioni di qualsiasi genere
- le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai Comune a mezzo
esproprio
- le attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale
Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 7
Le operazioni non effettuate nel territorio dello Stato.
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Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15
Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o
altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o
del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la
cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e
per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 26
-
le note di accredito emesse oltre un anno dall’effettuazione del operazione,
qualora dipenda da un sopravvenuto accordo delle parti o nel caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione
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Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 74
-
-
-
-
il commercio di sali e tabacchi;
il commercio dei fiammiferi;
il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi
supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di
vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute
le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico,
nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della
concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del
corrispettivo dovuto dall'utente;
la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di
viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente
l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta
relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione
dell'autoparcheggio;
la cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi
lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di
gomma e plastica (rimane però l’obbligo di fatturazione e l’indicazione
delle operazioni nelle comunicazione e dichiarazioni)
Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 74-ter
Sono escluse da IVA le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di
turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici.
Le operazioni escluse ai sensi dell’art. 74quater
Sono escluse da IVA le attività spettacolistiche.
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LA FATTURAZIONE
Forma della fattura
Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del
bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili.
La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene
le seguenti indicazioni:
- la ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei
soggetti fra cui è effettuata l'operazione, numero di partita IVA;
- la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
- i corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base
imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
- il valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono;
- l’aliquota,
ammontare
dell'imposta
e
dell'imponibile
con
arrotondamento al centesimo di euro;
- il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate
nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
della Comunità.
- la dicitura “CONAI assolto, ove dovuto”
La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione;
La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è
consegnato o spedito all'altra parte;
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità
non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
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Momento impositivo
Le cessioni di beni si considerano effettuate
- nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili
- nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, si
considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque
se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o
spedizione.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del
corrispettivo.
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti punti o
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo
fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento
La fattura differita
Per la cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento
di trasporto (DDT), la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
In questo caso la fattura dovrà contenere anche la data e il numero del
documento di trasporto cui si riferisce.
Può essere emessa anche un’unica fattura per tutte le cessioni di beni effettuati
nel corso di un mese solare.
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Operazioni con esigibilità dell’IVA differita
(art. 6 – comma 5)
Nelle operazioni effettuate nei confronti:
- dello Stato
- degli Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni)
- delle Aziende municipalizzate
- delle CCIAA
- degli Istituti universitari
- delle U.S.L.
- degli Enti ospedalieri di diritto pubblico
l’IVA diviene esigibile all’atto del pagamento.
In questi casi non cambia il momento impositivo ne i criteri di registrazione.
L’IVA si versa però solo nel periodo in cui è avvenuto il pagamento della
fattura.
Il cedente o il prestatore ha la facoltà di non avvalersi del rinvio
dell’esigibilità dell’IVA indicando nella fattura la frase ‘IVA ad esigibilità
immediata’.
Dal 28/04/2009 i contribuenti, che nell’anno solare precedente hanno
realizzato un volume d’affari non superiore a € 200.000,00 (limite
aumentato dal Decreto Crescita (DL n. 83/2012) a € 2.000.000,00), è data
la facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA indicandone tale opzione nella
fattura.
La possibilità del differimento cessa nel momento di superamento dei limiti
sopra indicati.
Il differimento cessa comunque dopo il decorso di un anno dell’effettuazione
dell’operazione (non dalla data della fattura)
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La nota di accredito (art. 26)
L’emissione della nota di accredito è facoltativa.
La nota di accredito con accredito dell’IVA può essere emessa, nella
generalità dei casi, solo entro un’anno dall’effettuazione dell’operazione
imponibile.
In particolare trattasi del caso:
- di un sopravvenuto accordo tra le parti
- di correzioni di errori nella fatturazione.
Oltre tale data l’operazione è esclusa da IVA.
Solo nei seguenti casi è possibile emettere una nota di accredito con IVA oltre
il periodo di un anno:
-
nel caso di mancato pagamento di forniture ad Enti pubblici nel sistema
dell’esigibilità differita;
-
nelle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato fallimentare, concordato preventivo);
-
nelle procedure esecutive.
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La carta carburante
Gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione
devono essere documentati, per ogni veicolo, da apposite schede mensili o
trimestrali, che sostituiscono la fattura.
I dati da indicare sulla scheda sono i seguenti:
- a cura dell’acquirente
o ditta, denominazione o ragione sociale dell’acquirente
o domicilio fiscale dell’acquirente
o partita IVA
o estremi di individuazione del veicolo
- a cura del proprietario del veicolo
o numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre
- a cura del gestore
o data di rifornimento
o corrispettivo di ciascun rifornimento
o dati identificativi dell’esercente l’impianto
o firma del gestore
I professionisti sono esonerati dall’indicazione del chilometraggio.
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20
L’autofattura ex art. 17
L’inversione contabile (reverse charge)
L’autofatturazione era inizialmente prevista solo nel caso di
- acquisti da soggetti non residenti;
- mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla consegna
della merce; (cod. F24: 9399)
- autoconsumo;
- cessione gratuita di beni oggetto della propria attività;
- acquisti da agricoltori esonerati;
- acquisti dalla Repubblica di S. Marino.
Per contrastare l’evasione IVA l’autofatturazione o inversione contabile o
reverse charge è stato esteso alle seguenti operazioni:
- dal 01/01/2007 alle prestazioni di servizi resi dai subappaltatori nei
confronti dell’appaltatore principale (non ‘general contractor’) o di altri
subappaltatori nel settore dell’edilizia (classe 45 dell’ATECOFIN)
- dal 01/03/2008 alla cessione di immobili strumentali
- dal 01/01/2010 alle prestazioni intracomunitarie
- dal 01/04/2011 alle seguenti cessioni
o telefoni, cellulari, relativi componenti ed accessori;
o personal computer, relativi componenti ed accessori;
o materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e
miniere.
L’autofattura si emette in semplice copia e va registrata nel Registro delle
vendite e in quello degli acquisti attribuendo al documento un numero di
emissione e un numero di protocollo.
Nel caso di prestazione da una ditta estera della CEE si può evitare
l’autofattura provvedendo ad integrare la fattura estera con i dati necessari
(numero protocollo, aliquota IVA, IVA).
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21
(dati del fornitore)
(dati del cliente)
Fattura n.
del
Vendita dell’immobile sito nel Comune
, località
, identificato
catastalmente:
partita catastale
, subalterno
, categoria
, classe
con
vani
€
Reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-bis) del DPR
633/72
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22
I soggetti esonerati dall’emissione della fattura
L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante
apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a
domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e
bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o
mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e
bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali
aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei
clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri
servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o
fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8),
9), 16) e 22) dell'art. 10.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività
propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita
l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.
Al fine di contrastare l’evasione fiscale sono stati introdotti per queste
categorie strumenti di controlli alternativi ed in particolare:
- la ricevuta fiscale
- lo scontrino fiscale
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23
LE REGISTRAZIONI
La registrazione delle fatture emesse
Le fatture emesse devono essere registrate entro 15 giorni. Se la registrazione
avviene con mezzi elettronici, il termine è quello generale di 60 giorni.
Le fatture differite devono essere registrate entro il termine massimo di
emissione (15 del mese successivo). In base al principio di competenza
temporale queste fatture devono essere comprese nella liquidazione Iva del
mese o trimestre in cui è avvenuta la consegna o spedizione dei beni.
Per le fatture di importo inferiore a € 300,00, emesse nel corso di un mese
solare, si può registrare un unico documento riepilogativo.
La registrazione dei corrispettivi
I corrispettivi devono essere registrati entro il primo giorno non festivo
successivo all’effettuazione dell’operazione.
Dal 21/02/1997 per coloro che rilasciano lo scontrino fiscale o la ricevuta
fiscale, l’annotazione può essere adempiuto in un’unica registrazione, con
riferimento al mese solare, entro il 15 del mese successivo, allegando al
registro stesso gli scontrini riepilogativi giornalieri o le ricevute rilasciate.
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24
La registrazione delle fatture ricevute
Le fatture d’acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione
periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta.
Non sussiste l’obbligo di registrare le fatture con IVA non detraibile.
Per le fatture di importo inferiore a € 300,00, ricevute nel corso di un mese
solare, si può registrare un unico documento riepilogativo.
In deroga all’obbligo generale di indicare nel Registro degli acquisti la ditta,
denominazione o ragione sociale o il cognome e nome del cedente o prestatore
del servizio
- nel caso di bolle doganali si indica la Dogana di entrate e il numero
della bolla doganale
- nel caso della carta carburante si indica il mese o trimestre di
riferimento e il numero di targa.
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25
LA LIQUIDAZIONE E IL
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
La liquidazione dell’imposta
La liquidazione dell’imposta deve avvenire mensilmente entro il 16 del mese
successivo a quello di riferimento.
Il credito o il debito IVA non superiore a € 25,82 risultante dalla liquidazione
si trasferisce alla liquidazione successiva.
Qualora la contabilità è tenuta presso terzi, i contribuenti con liquidazione
mensile possono spostare il termine ordinario di un mese.
I contribuenti ammessi alla contabilità semplificata possono optare per la
liquidazione con scadenza trimestrale pagando però una maggiorazione per
interessi nella misura dell’1 %.
Particolari categorie di contribuenti sono ammessi, indipendentemente dal
volume d’affari, alla liquidazione trimestrale e senza il pagamento della
maggiorazione dell’1 %:
- autotrasportatori per conto terzi;
- distributori di carburante;
- gestori di servizi di telecomunicazione;
- somministratori di acqua, gas, energia elettrica;
- ecc.
Questi contribuenti devono però procedere anche alla liquidazione e al
versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre entro il 16 febbraio dell’anno
successivo.
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Lo schema di liquidazione
IVA SU OPERAZIONI IMPONIBILI
iva su fatture emesse
iva scorporata sui corrispettivi
iva su acquisti intracomunitari
iva su autofatture
iva sulle note di accredito emesse
meno
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
iva su fatture di acquisto
iva su bolle doganali
iva su acquisti intracomunitari
iva su autofatture
iva su note di accredito
meno
CREDITO IVA RIPORTATO DAL PERIODO O ANNO
PRECEDENTE
più
DEBITO IVA RIPORATO DAL PERIODO PRECEDENTE
uguale
IVA DA VERSARE
O
IVA A CREDITO
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L’acconto IVA (6013/6035)
Entro il 27/12 di ogni anno i contribuenti devono versare un’acconto IVA
secondo una dei seguenti metodi:
- l’88 % dell’IVA versata per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre
dell’anno precedente;
- l’88 % dell’IVA che si prevede di versare per il mese di dicembre o per
l’ultimo trimestre dell’anno corrente;
- il 100 % dell’IVA dovuta per le operazioni del periodo 01/12 – 20/12
(ovvero 01/10 – 20/12). In questo caso il calcolo deve essere riportato
nel Registro delle fatture emesse.
L’importo minimo dell’acconto ammonta a € 103,29. L’acconto non è dovuto
in caso di inizio attività nel corso dell’anno.
Per i contribuenti trimestrali non è dovuta la maggiorazione dell’1 %.
Il versamento del saldo IVA annuale (6099)
Il saldo scaturente dalla dichiarazione IVA annuale può essere versato nei
seguenti modi:
- in unica soluzione entro il 16/03;
- entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
all’UNICO. In tale caso l’importo va maggiorato dello 0,40 % per ogni
mese o frazione di mese successivo al 16/03;
- in 9 rate di pari importo decorrenti dal 16/03, con applicazione degli
interessi mensili dello 0,50 % a partire dalla 2° rata.
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LE LIMITAZIONI ALLA
DETRAZIONE DELL’IVA
Indetraibilità totale
L’art. 19 prevede l’indetraibilità dell’IVA per l’acquisto dei seguenti beni e
prestazioni:
- aeromobili;
- beni di lusso (se non sono oggetto dell’attività)
o lavori di platino
o pelli da pellicceria
o vini spumanti a d.o.c.
o tappeti e guide, fabbricati a mano, originari dall’Oriente
o motocicli con cilindrata superiore a 350 c.c.
o navi e imbarcazioni;
- locazione finanziaria, noleggio, manutenzione, ecc. dei summenzionati
beni;
- carburanti e lubrificanti per i summenzionati beni;
- trasporti di persone con i summenzionati mezzi;
- spese di rappresentanza (esclusi i beni con valore unitario inferiore a €
25,82)
Fino al 31/08/2008 non era detraibile l’IVA sulle prestazioni alberghiere e
la somministrazione di alimenti e bevande (escluso la somministrazione di
alimenti e bevande in mense).
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Indetraibilità parziale
VEICOLI STRADALI – AUTOCARRI – CICLOMOTORI
(fino a c.c. 50) – MOTOCICLI (fino a c.c. 350)
La norma è valida in caso di acquisto, leasing, noleggio o simili dei veicoli,
compreso tutte le spese relative (transito autostradale, riparazioni, carburanti,
lubrificanti, garage, parcheggio, ecc.)
- l’IVA è detraibili al 100 %
o per gli agenti e rappresentanti del commercio;
o quando il veicolo è oggetto dell’attività propria dell’impresa;
o per gli autocarri;
o nel caso di uso esclusivo nell’attività;
o nel caso di uso promiscuo da parte di dipendenti qualora al
dipendente sia fatturato annualmente un importo pari al fringe
benefit convenzionale.
- negli altri casi l’IVA e detraibili al 40 %
TELEFONI CELLULARI
L’IVA relativa all’acquisto e all’uso dei telefoni cellulari era fino al
31/12/2007 detraibile nella misura del 50 %. Dal 01/01/2008 l’IVA è
detraibile in base al criterio dell’inerenza. Chi detrae una percentuale
superiore al 50 %, deve indicare i costi relativi al telefono cellulare in
un’apposito quadro della dichiarazione annuale IVA (VA5).
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PRO-RATA NEL CASO DI OPERAZIONI ESENTI
OPERAZIONI ESENTI DI CUI AI NUMERI 1 – 9 NON RIENTRANTI
NELL’ATTIVITA’ PROPRIA DEL CONTRIBUENTE O SONO
ACCESSORIE A OPERAZIONI IMPONIBILI
L’IVA è indetraibile solo relativa agli acquisti di beni e servizi che il
contribuente ha specificatamente utilizzato per porre in essere tale tipo di
operazioni esenti.
OPERAZIONI DI CUI SOPRA RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’
PROPRIA DEL CONTRIBUENTE E LE OPERAZIONI DI CUI AI
NUMERI 10 A 27quinquies
L’IVA è detraibile in base al rapporto tra le operazioni imponibili e esenti. Se
un contribuente effettua esclusivamente operazioni esenti la detraibilità è zero.
Rivendita di beni con IVA non detraibile
IVA INTERAMENTE NON DETRAIBILE
La rivendita di beni acquistati con IVA totalmente indetraibile costituisce
operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 27-quinquies.
IVA PARZIALMENTE DETRAIBILE
La rivendita di beni acquistati con IVA parzialmente deducibile costituisce
operazione imponibile per la quota di IVA detraibile e per il resto
un’operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 27-quinquies.
Al fine di non interferire nel calcolo del pro-rata le operazioni di cui al
numero 27-quinquies devono essere indicati nel rigo VF34 colonna 3
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LE ASSOCIAZIONI IN REGIME
AGEVOLATO
(Legge 398/91)
Le associazioni senza fini di lucro, che nell’anno precedente hanno conseguito
proventi relativi ad attività commerciali nel limite di € 250.000,00, possono
optare per l’applicazione dell’IVA secondo il regime speciale per le attività di
spettacolo, che prevede una detrazione forfetaria:
-
del 10 % dell’IVA incassata, per gli introiti da sponsorizzazione;
del 50 % dell’IVA incassata per le altre attività.
L’opzione va esercitata nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Le associazioni, che optano per il regime speciale, sono esonerati dagli
adempimenti IVA.
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L’ATTIVITA’ AGRICOLA
(art. 34 e 34-bis)
Regime speciale con esonero
I produttori agricoli con volume d’affari nell’anno precedente fino € 7.000,00,
costituito per almeno 2/3 da cessioni di beni di cui alla 1° parte della tabella
A), sono esonerati da qualsiasi adempimento IVA.
Il cessionario emette autofattura ai sensi dell’art. 17 applicando le percentuali
di compensazione. Tale autofattura deve recare anche una dichiarazione del
cedente sullo suo stato di esonerato.
Regime speciale senza esonero
I produttori agricoli con volume d’affari nell’anno precedente superiore a €
7.000,00, costituito per almeno 2/3 da cessioni di beni di cui alla 1° parte della
tabella A), devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.
Caratteristica del regime speciale è che l’IVA detraibile è sempre pari all’IVA
sulle vendite.
Alle cessioni dei prodotti agricoli si applicano particolari aliquote IVA
(percentuali di compensazione).
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LA DICHIARAZIONE DI INIZIO,
VARIAZIONE E CESSAZIONE
DELL’ATTIVITA’
La dichiarazione d’inizio attività, tutte le modifiche e la cessazione
dell’attività devono essere comunicate all’agenzia delle entrate entro 30 giorni
attraverso il sistema ComUnica della Camere di Commercio.
A tale fine si utilizzano i seguenti modelli:
- Mod. AA9/11 per le ditte individuali e i professionisti;
- Mod. AA7/10 per le società.
I soggetti non iscrivibili presso la CCIAA (professionisti e venditori presso il
domicilio del cliente) continuano a presentare le dichiarazioni all’Agenzia
delle entrate.
V.I.E.S. (VAT Information Exchange System)
MIAS (MwSt-Informationsaustauschsystem)
I soggetti IVA non possono effettuare operazioni intracomunitarie nei primi
30 giorni dalla data di richiesta d’iscrizione al VIES. La richiesta può essere
fatta anche nel quadro I della dichiarazione di inizio attività.
http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm – verifica dell’elenco
dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitari).
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LA COMUNICAZIONE IVA
E’ stata introdotta in base a una norma comunitaria e deve essere presentata
entro il mese di febbraio di ogni anno in via telematica.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione:
- i soggetti che presentano la dichiarazione IVA entro febbraio;
- le persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a € 25.000,00;
- soggetti che nell’anno precedente hanno effettuato esclusivamente
operazioni esenti;
- gli agricoltori in regime di esonero;
- Stato e enti pubblici;
- le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fine di
lucro e le pro loco che abbiano optato per il regime agevolato;
- le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda;
- soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Nel caso di errori nella comunicazione, questi devono essere corretti nella
dichiarazione annuale IVA.
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LA DICHIARAZIONE
ANNUALE IVA
DICHIARAZIONE UNIFICATA
La dichiarazione annuale deve essere presentata tra il 01/02 e il 30/09 di ogni
anno. La dichiarazione va presentata anche in assenza di operazioni.
DICHIARAZIONE SEPARATA
La dichiarazione deve essere presentata separatamente dal mod. UNICO nei
seguenti casi:
- periodo d’imposta che non chiude il 31/12
- con IVA a credito da compensare o rimborsare in tempi più celeri
rispetto alla scadenza dell’UNICO
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COMPENSAZIONI E
RIMBORSI
Le compensazioni interne (verticali)
Le compensazioni dei crediti IVA con IVA sono sempre possibili. Per queste
compensazioni non serve nessuna annotazione e nemmeno la presentazione di
un Mod. F24.
Le compensazioni esterne (orizzontali)
La compensazione dei crediti IVA con altri importi dovuti da versare con il
Mod. F24 (Stato, Regione, INPS, Comuni, ecc.) è possibile solo nel limite di €
516.456,90 per anno solare. Per la compensazione è necessario presentare un
Mod. F24, anche se a saldo zero.
Dal 02/04/2012 sono stati introdotti limitazioni alla possibilità di
compensazione dei crediti IVA:
- crediti IVA fino a € 5.000,00 possono essere compensati dal 01/01
senza ulteriori adempimenti;
- crediti IVA da € 5.000,00 fino a € 15.000,00 possono essere compensati
a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione annuale IVA e quindi non prima del 16/03. Il mod.
F24 recante la compensazione deve essere inviato telematicamente non
prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della
dichiarazione;
- per i crediti IVA superiori a € 15.000,00, in aggiunto alle condizioni
summenzionate, sulla dichiarazione annuale IVA deve essere apposto il
visto di conformità da parte di un soggetto autorizzato.
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I rimborsi da dichiarazione annuale
Il rimborso IVA da dichiarazione annuale si può chiedere solo nei seguenti
casi:
- aliquota media sulle vendite inferiore a quella sugli acquisti;
- operazioni non imponibili superiore al 25 %;
- IVA su beni ammortizzabili;
- operazioni non soggette ad IVA;
- il minore dei crediti IVA nei due anni precedenti;
- cessazione dell’attività.
Per i primi 4 casi, il credito di cui si chiede il rimborso, deve essere superiore
a € 2.582,28.
Per ottenere il rimborso bisogna presentare oltre alla dichiarazione annuale
IVA:
- al concessionario per la riscossione il Mod. VR. La richiesta deve essere
presentata tra il 01/02 e il 30/09. I rimborsi sono effettuati in base
all’ordine di presentazione.
- una garanzia bancaria od assicurativa di durata pari a 3 anni. La
garanzia non è richiesta per importi non superiori a € 5.164,57.
Il limite massimo tra rimborsi e compensazioni ammonta € 516.456,90 per
anno solare.
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I rimborsi infrannuali
Il rimborso infrannuale (trimestrale) può essere chiesto solo nei seguenti casi:
- aliquota media sulle vendite maggiorata del 10 %, inferiore a quella
sugli acquisti;
- operazioni non imponibili superiore al 25 %;
- IVA su beni ammortizzabili, se superiori ai 2/3 degli altri acquisti.
Per le richieste di rimborso deve essere utilizzato lo specifico modello IVA
TR, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri.
Il contribuente può utilizzare il credito anche in compensazione a partire dal
16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza. Non è previsto il visto
di conformità.
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L’ESERCIZIO DI PIU’ ATTIVITA’
Applicazione separata per obbligo (art. 36)
L’IVA si deve applicare separatamente nel caso di esercizio contemporaneo
delle seguenti attività:
- attività di impresa;
- attività professionali o artistiche;
- regime speciale per l’agricoltura;
- attività di commercio al minuto con applicazione del sistema della
‘ventilazione’;
- attività di intrattenimento e spettacolo soggette a detrazione forfetaria.
In questi casi la contabilità IVA deve essere tenuta separatamente per ogni
attività.
I passaggi interni tra le diverse attività devono essere fatturate.
Liquidazioni, versamenti e gli obblighi dichiarativi sono unici.
Applicazione separata facoltativa
E’ possibile per scelta del contribuente. La scelta avviene attraverso apposita
opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
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GLI ADEMPIMENTI NEI
RAPPORTI CON GLI
ESPORTATORI ABITUALI
Definizione di esportatore abituale
E’ definito esportatore abituale colui che effettua operazioni non imponibili
per un’ammontare superiore al 10 % del volume d’affare. Tali soggetti
possono acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA.
Plafond
Il limite per gli acquisti senza pagamento di IVA si chiama Plafond ed è
costituito dalla somma delle operazioni non imponibili registrate
-
nell’anno solare precedente (plafond fisso) o
nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).
Adempimenti dell’acquirente-esportatore
- consegnare o spedire al fornitore o prestatore prima dell’effettuazione
delle operazioni apposita ‘dichiarazione d’intento’ su modello
ministeriale;
- annotare in apposito registro le dichiarazioni d’intento (entro 15 giorni)
- compilare apposito prospetto nella dichiarazione annuale IVA
Adempimenti del cedente-fornitore
-
numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento;
annotare le stesse entro 15 giorni in apposito registro;
indicare gli estremi della dichiarazione sulla fattura emessa;
comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il termine
per la liquidazione IVA del periodo in corso, i dati contenuti nella
dichiarazione d’intento.
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IVA IN EDILIZIA
La legge Tupini
(L. 408/49 del 02/07/1949)
Si considerano fabbricati di cui all’art. 13 della Legge Tupini e che quindi
possono godere delle agevolazioni ai fini IVA, tutte le costruzioni non di
lusso che
- abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad
abitazioni e
- non più del 25% destinato a superficie commerciale.
Nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze.
L’assoggettamento ad aliquota ridotta del 10% per la cessione di interi edifici
o porzioni di fabbricato è quindi subordinata al soddisfacimento dei seguenti
requisiti:
1. la cessione deve essere effettuata da un’impresa costruttrice, ovvero da
un’impresa che svolge attività di costruzione di immobili per destinarli
alla successiva vendita. Per impresa costruttrice si intende l’impresa che
provvede direttamente alla produzione di immobili, si l’impresa che
affida a terzi l’esecuzione dei lavori, sia la cooperativa edilizia.
2. gli edifici costruiti devono avere le seguenti caratteristiche:
• più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad uso
abitativo.
• non più del 25% della superficie dei piani sopra terra sia destinata
ad attività commerciali od artigianale
In assenza dei requisiti delineati si applica l’aliquota ordinaria.
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Sono quindi soggette ad aliquota del 21% le cessioni di:
• interi fabbricati o porzioni, privi dei requisiti Tupini, ceduti sia
direttamente dall’impresa costruttrice sia da soggetto diverso
• interi fabbricati o porzioni, dotati o meno dei requisiti Tupini, ceduti da
soggetti diversi dall’impresa costruttrice.
“Abitazioni di lusso”
(D.M. 02/08/1969)
Art. 1 - Caratteristiche abitazioni di lusso
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od
approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti
strumenti come "di lusso".
Art. 2 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od
approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case
unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq.,
escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni
residenziali.
Art. 3 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000
mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25
mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
Art. 4 - Abitazioni dotate di piscina 80 mq
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o
campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
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Art. 5 - Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta
della superficie di oltre sei volte l'area coperta
Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi
superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze,
le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza
un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Art. 6 - Unità immobiliari con superficie utile complessiva
superiore a 240 mq
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a
mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchine).
Art. 7 - Abitazioni su aree destinate all'edilizia residenziale
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree
comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno
coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola
costruzione.
Art. 8 - Abitazioni che hanno 4 caratteristiche della tabella del
presente decreto
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra
quelle della tabella allegata al presente decreto.
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Tabella delle caratteristiche
Caratteristiche
a) Superficie dell'appartamento
Specificazione delle caratteristiche
Superficie utile complessiva superiore a
mq 160, esclusi dal computo terrazze e
balconi, cantine, soffitte, scale e posto
macchine.
b) Terrazze a livello coperte e Quando la loro superficie
utile
scoperte e balconi
complessiva supera mq 65 a servizio di
una singola unità immobiliare urbana.
c) Ascensori
Quando vi sia più di un ascensore per ogni
scala, ogni ascensore in più conta per una
caratteristica se la scala serve meno di 7
piani sopraelevati.
d) Scala di servizio
Quando
non
sia
prescritta
da
leggi,regolamenti o imposta a necessità
di prevenzione di infortuni od incendi.
e) Montacarichi o ascensore di Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
servizio
f) Scala principale
a) con pareti rivestite di materiali pregiati
per un'altezza superiore a cm 170 di
media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati
in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del pia
Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti
edilizi
prevedano
altezze
minime
superiori.
h) Porte di ingresso agli apparta- a) in legno pregiato o massello e
menti da scala interna
lastronato;
b) di legno intagliato, scolpito o
intarsiato;
c) con decorazioni pregiate sovrapposte
od imprese.
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i) Infissi interni
Come alle lettere a), b), c) della
caratteristica h) anche se tamburati qualora
la loro superficie complessiva superi il
50% (cinquanta per cento) della superficie
totale.
l) Pavimenti
Eseguiti per una superficie complessiva
superiore al 50% (cinquanta per cento)
della
superficie
utile
totale
dell'appartamento:
a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato.
m) Pareti
Quando per oltre il 30% (trenta per cento)
della loro superficie complessiva siano:
a) eseguite con materiali e lavori pregiati;
b) rivestite di stoffe od altri materiali
pregiati.
n) Soffitti
Se a cassettoni decorati oppure decorati
con stucchi tirati sul posto dipinti a mano,
escluse le piccole sagome di distacco fra
pareti e soffitti.
o) Piscina
Coperta o scoperta, in muratura, quando
sia a servizio di un edificio o di un
complesso di edifici comprendenti meno
di 15 unità immobiliari.
p) Campo da tennis
Quando sia a servizio di un edificio o di
un complesso di edifici comprendenti
meno di 15 unità immobiliari.
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“Prima casa”
(Legge 22/04/1982, n. 168)
Tabella A) Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga
l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis)
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione
mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e
dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente
ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se
diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita
l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima
casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel
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comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare,
neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il
territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto
o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui
all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415,
all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo
1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decretolegge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge
24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui
si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di
acquisto,
anche
in
sede
di
contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se
con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a).
Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna
categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione
oggetto dell'acquisto agevolato.
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4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al
presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data
del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale
nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle
stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti
deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta
calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione
amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo
unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il
contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con
i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
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Interventi di recupero
(Legge 5/8/1978 n. 457)
Art. 31 - Definizione degli interventi
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali
e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le
disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Riepilogo
Aliquota
Acquisto o costruzione di prima casa
4%
Acquisto o costruzione di casa rurale
4%
Acquisto o costruzione di abitazioni non di lusso
aventi le caratteristiche della Legge Tupini
10 %
Acquisto o costruzione di abitazioni non aventi le
caratteristiche della Legge Tupini
21 %
Costruzione di fabbricati agricoli (non abitativi)
21 %
Manutenzione ordinaria abitazioni
10 %
Manutenzione straordinaria abitazioni
10 %
Risanamento conservativo e restauro
10 %
Ristrutturazione
10 %
Cessione di immobili ristrutturati
10 %
Locazione di abitazioni da privati
escluso
Locazione di abitazioni da imprese
esente
Locazione di fabbricati strumentali per natura
esente
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Le operazioni escluse ai sensi dell`art. 7