Seminario Informativo
IL NUOVO CODICE AMBIENTALE
Cosa Cambia Per Le Imprese
Cagliari 20 aprile 2006
Confindustria
1
CODICE AMBIENTALE
Parte Quarta – Rifiuti
Cosa cambia per le
imprese
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2
ASPETTI GENERALI
Codice Ambientale







Attuazione Legge 308/2004;
Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 29
marzo 2006;
Emanato dal Presidente della Repubblica il 3 aprile 2006
In attesa pubblicazione sulla GU
Entra in vigore il 15° giorno successivo alla
pubblicazione
Testo migliorativo rispetto alla normativa vigente su molti
temi critici per le imprese
Testo reperibile al seguente indirizzo:
http://www.comdel.it – Documenti.
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3
ASPETTI GENERALI
Rifiuti

Rifiuti:

Parte IV del Codice: Artt. 177- 238
(+ bonifiche Artt. 239-253)
 Sistema sanzionatorio: Artt. 254-263
 Disposizioni transitorie e finali: Artt.264-266

Il nuovo testo affronta molte delle difficoltà operative
incontrate negli ultimi anni nell’attuazione del decreto
Ronchi, limitando le incertezze interpretative in linea
con le sentenze della Corte di giustizia.
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4
Campo di applicazione (Art.
177)






Rifiuti
Oli usati
Batterie esauste
Rifiuti di imballaggio
PCB
Discariche






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Inceneritori
Rifiuti elettrici ed
elettronici
Rifiuti portuali
Veicoli fuori uso
Rifiuti sanitari
Rifiuti contenenti
amianto
5
Limiti al campo di applicazione
(Art. 185)

Aggiunti:
 Le
emissioni (come da definizioni);
 Gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi
costituiti da acque reflue (prima era
indicato “esclusi i rifiuti allo stato liquido”);
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6
Finalità (1) – (Art. 178)

Principio di precauzione
 Anche
in assenza di certezza scientifica, si devono
adottare le possibili misure per prevenire i rischi
ambientali;

Principio di proporzionalità
 L’intensità
delle misure da adottare deve essere
proporzionata al rischio;

Principio di prevenzione
 Le
misure devono essere finalizzate in via prioritaria a
prevenire il rischio ambientale;
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7
Finalità (2) – (Art. 178)

Principio di responsabilizzazione e di
cooperazione

Sono interessati tutti i soggetti (produttori,
distributori, utilizzatori, consumatori dei beni)
nel rispetto del principio “Chi inquina paga”.
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8
Priorità nella gestione (Art. 179)


Prevenzione e riduzione della produzione e della
nocività
Misure dirette al recupero mediante:
 Riciclo
 Reimpiego
 Riutilizzo
 Altre
azioni volte ad ottenere MPS
 Energia
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9
Prevenzione della produzione di
rifiuti (Art. 180)
Si attua con:
 Strumenti economici, certificazione, LCA,
informazione;
 Clausole di gara che valorizzino capacità e
competenza nella prevenzione;
 Accordi di programma;
 Attuazione IPPC.
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10
Recupero dei rifiuti (Art. 181) (1)




Disincentivare lo smaltimento attraverso il recupero di
materia, l’impiego dei materiali recuperati, il recupero di
energia;
Priorità nella concessione di agevolazioni ex Fondo
innovazione tecnologica per le modifiche dei cicli
produttivi ai fini di ridurre quantità e pericolosità dei rifiuti
o di favorire il recupero;
Accordi volontari per favorire il recupero, con
semplificazioni;
Le caratteristiche dei materiali recuperati sono fissate
con apposito decreto.
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11
Recupero dei rifiuti (Art. 181) (2)



I metodi di recupero, le caratteristiche e la tracciabilità
dei materiali recuperati possono essere fissati con
Accordi di programma (con indicazione dei tipi, delle
quantità e delle condizioni per accedere alle procedure
semplificate); gli accordi di programma diventano un
alternativa al DM sul recupero in procedura semplificata;
Il recupero è completato quando i materiali possono
essere usati in un processo industriale o
commercializzati; materiali (MPS), prodotti e combustibili
ottenuti dal recupero escono dal regime dei rifiuti;
I materiali che presentano le caratteristiche delle MPS
non sono sottoposti al regime dei rifiuti.
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12
Smaltimento dei rifiuti (Art. 182)
Smaltimento dei rifiuti previa verifica
tecnica ed economica di recupero;
 Autosufficienza per i rifiuti urbani;
 Principio di prossimità;
 Incenerimento solo con recupero
energetico.

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13
Definizioni – (Art. 183)

Nuove:
 Smaltimento










Recupero
Sottoprodotto
Luogo di produzione dei
rifiuti
Frazione umida
Frazione secca
Materia prima secondaria
Materia prima secondaria
per attività siderurgiche e
metallurgiche
Gestore del servizio di
gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti
Emissioni
Scarichi idrici



Inquinamento atmosferico
Gestione integrata dei rifiuti
Spazzamento delle strade

Modificate:
 Deposito temporaneo
 Raccolta differenziata
 Smaltimento
 Recupero
 Combustibile da rifiuti
(CDR)
 Combustibile da rifiuti di
qualità elevata (CDR-Q)

Ritoccate:
 Produttore
 Gestione
 Raccolta
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Definizioni nuove (1)

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a
sottrarre definitivamente una sostanza, un
materiale o un oggetto dal circuito economico
e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni
previste nell’Allegato B alla parte quarta del
presente decreto.
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15
Definizioni nuove (2)

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti
per generare materie prime secondarie,
combustibili o prodotti, attraverso trattamenti
meccanici, termici, chimici o biologici, incluse
la cernita o la selezione e, in particolare, le
operazioni previste nell’Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
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16
Definizioni nuove (3)
Sottoprodotto


Sono sottoprodotti i prodotti dell’attività dell’impresa che,
pur non costituendone l’oggetto principale, scaturiscono
in via continuativa dal processo industriale dell’impresa
stessa e sono impiegati direttamente dall’impresa o da
essa commercializzati a condizioni favorevoli, per essere
consumati tal quali o impiegati in un successivo processo
produttivo, senza necessità di ulteriori trasformazioni
preliminari. La definizione è ripresa dalle ultime sentenze
emesse a settembre 2005 dalla Corte europea di
Giustizia (C416/02 C121/03)
E’ richiesto il rispetto di standard merceologici e la
tracciabilità del sottoprodotto.
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17
Definizioni nuove (4)

Materia prima secondaria: sostanza o
materia avente le caratteristiche stabilite ai
sensi dell’articolo 181.
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18
Definizioni modificate

Deposito temporaneo
 La
definizione è stata chiarita: il produttore può
scegliere se asportarli con cadenza trimestrale
(rifiuti non pericolosi) o con cadenza bimestrale
(rifiuti pericolosi) oppure quando raggiungono i 20
mc (non pericolosi) o i 10mc (pericolosi). In
quest’ultimo caso il deposito temporaneo non può
comunque superare l’anno.
 Deve essere effettuato per
categorie omogenee
(prima era per tipi omogenei)
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19
Classificazione (Art. 184)

Sostanzialmente invariata:
 Precisazioni
su terre e rocce da scavo (v. art.
186);
 Come rifiuti speciali aggiunti quelli che
derivano dalle attività di selezione meccanica
dei rifiuti solidi urbani.
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20
Terre e rocce da scavo (Art.
186)




Escluse se destinate all’effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati come da progetto (sia VIA
che non) e, laddove necessario, con parere Arpa, ma la
concentrazione di inquinanti deve rispettare determinati
limiti;
Chiarimenti per progetti sottoposti a VIA;
Novità per progetti non sottoposti a VIA
(autodichiarazione del committente, poteri sostitutivi alla
Regione);
Con apposito decreto sarà disciplinata la semplificazione
amministrativa delle procedure relative ai materiali,
comprese le terre e le rocce da scavo provenienti da
cantieri di piccole dimensioni (produzione non superiore
ai 6mila m3 di materiale) - (Art. 266, c.7)
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21
Oneri dei produttori e dei
detentori (Art. 188)


Aggiunta la priorità dell’utilizzo del trasporto
ferroviario per i rifiuti pericolosi (per distanze superiori
a 350 Km e quantità eccedenti le 25 t.);
La responsabilità del produttore di rifiuti per il
conferimento ad operazioni di raggruppamento (D13),
ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15)
è esclusa se, oltre al formulario, si sia ricevuto
anche il certificato di avvenuto smaltimento
rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le
operazioni da D1 a D12. Uscirà apposito decreto.
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22
Catasto dei rifiuti (Art. 189)

MUD solo per:


attività a titolo professionale di raccolta, trasporto rifiuti,
commercianti e intermediari senza detenzione, recupero e
smaltimento;
Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi (se non
conferiti al servizio pubblico di raccolta).
NON E’ PIU’ PREVISTO IL MUD PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI
NON PERICOLOSI
PER IL 2006 QUESTA NORMA SI APPLICHERA’ SE IL
PROVVEDIMENTO ENTRERA’ IN VIGORE ENTRO IL 30 APRILE
(SCADENZA PER L’INVIO DEL MUD). CONSIDERATA LA VACATIO
LEGIS, DOVREBBE ESSERE PUBBLICATO IN GU ENTRO IL
15 APRILE 2006
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Registri di carico e scarico – (1)
- (Art. 190)




Allungati i tempi di registrazione;
I registri seguono le procedure e le modalità
fissate dalla normativa sui registri IVA;
Possibile utilizzo di carta formato A4
regolarmente numerata;
Non è più necessario indicare sia i Kg o litri e
i mc, ma solo 1 dei tre.
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24
Registri di carico e scarico – (2)
- (Art. 190)

Tempi di registrazione:
 Produttori:
entro 10 gg. lavorativi dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico (era una settimana);
 Raccoglitori/trasportatori: entro 10 gg. lavorativi
dal trasporto (era una settimana);
 Commercianti e intermediari: entro 10 gg.
lavorativi dalla transazione (era una settimana) ;
 Recuperatori e smaltitori: entro 2 gg. lavorativi
dalla presa in carico (erano 24 ore).
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25
Formulario (art. 193)





Solo i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal
produttore in modo occasionale e saltuario e che
non eccedano i 30 Kg/l possono viaggiare senza
formulario;
Non è necessario per la tratta nazionale relativa ai
trasporti transfrontalieri;
Microraccolta: nei formulari devono essere indicate
tutte le tappe intermedie previste;
Sosta tecnica: è stata regolamentata e non rientra
nelle attività di stoccaggio a determinate condizioni;
Il formulario sostituisce a tutti gli effetti il modello F
degli oli.
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26
Spedizioni transfrontaliere (Art.
194)

Saranno fissate le garanzie finanziarie che
saranno ridotte:
 del
50% per imprese registrate EMAS
 del 40% per imprese certificate ISO 14001
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27
Competenze dello Stato (Art.
195)











Funzioni di indirizzo e coordinamento;
Criteri generali e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
Individuazione flussi omogenei;
Individuazione degli impianti di preminente interesse nazionale, con
possibilità di contributi compensativi;
Linee guida per la predisposizione delle gare di appalto;
Adozione delle norme e delle condizioni per le procedure semplificate;
Determinazione dei criteri per l’assimilazione, con esclusione delle
aree industriali;
Adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto
smaltimento;
Riorganizzazione e tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
Definizione del modello e dei contenuti del formulario e adozione di un
modello di registro;
Regolamentazione del trasporto rifiuti (anche tipologie) che devono
essere trasportati per ferrovia.
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28
Competenze delle
Regioni/Province e Comuni
(Artt. 196-198)



Regioni: sostanzialmente uguale (da segnalare
che non sono più di competenza i contenuti
della relazione procedure semplificate);
Province: essenzialmente funzioni di controllo
(da segnalare che la comunicazione per
procedure semplificate è da inviare all’Albo);
Comuni: gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
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29
Gestione integrata dei rifiuti
(Artt. 199-207)







Definizione dei Piani regionali per la riduzione della
quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
Organizzazione e disciplina degli ATO delimitati dal Piano
regionale;
Disciplina della gestione RSU e obiettivi raccolta
differenziata (35% entro 31.12.06; 45% entro 31.12.08;
65% entro 31.12.12);
Affidamento del servizio RSU (gare);
Contratto di servizio;
Gestioni esistenti (gare entro sei mesi dall’entrata in
vigore);
Autorità di vigilanza.
Confindustria
30
Autorizzazioni e iscrizioni (Artt.
208-213)






Autorizzazione unica (costruzione e gestione) per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Art. 208);
Rinnovo delle autorizzazioni agevolato per le imprese in
possesso di certificazione ambientale (Art. 209);
Autorizzazioni in ipotesi particolari (Art. 210);
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
(Art. 211);
Albo nazionale gestori ambientali (Art. 212);
Autorizzazioni integrate ambientali (Art. 213).
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31
Autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti (Art. 208)





Autorizzazione unica (costruzione e gestione);
Tempistica: 150 gg per il rilascio o diniego;
Durata decennale (era di cinque anni);
L’autorizzazione deve essere comunicata
dall’Amministrazione che rilascia l’autorizzazione
all’Albo;
Se impianto è sottoposto a VIA i termini restano sospesi
fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale.
Confindustria
32
Rinnovo delle autorizzazioni alle
imprese in possesso di certificazione
ambientale (Art. 209)

Le imprese EMAS o ISO possono autocertificare alle
autorità competenti:




Rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto;
Nuovo certificato iscrizione Albo e suo rinnovo.
L’autocertificazione ha valore sino a 180 gg dalla
comunicazione di decadenza della
registrazione/certificazione;
L’Amministrazione deve comunicare i nominativi delle
imprese all’Albo.
Confindustria
33
Autorizzazioni in ipotesi
particolari (Art. 210)

Deve inviare domanda alla regione competente:





Le garanzie finanziarie sono ridotte:



Chi ha già presentato domanda di autorizzazione alla
gestione ma non l’ha ancora ottenuta;
Chi intende richiedere una modifica dell’autorizzazione alla
gestione;
Chi intende chiedere il rinnovo;
Chi intende avviare un’attività di recupero o smaltimento in
un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o
adibito ad altre attività.
del 50% per imprese registrate Emas
del 40% per imprese certificate ISO 14001
Tempistica: 90 gg
Confindustria
34
Autorizzazione di impianti di ricerca
e sperimentazione (Art. 211)




Tempistica: metà dei termini previsti per
l’autorizzazione unica (75 gg) o per il rinnovo (45
gg);
Durata: 2 anni e non per più di altri 2;
Rilasciata dal Ministero dell’Ambiente in caso di
rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista
sanitario;
L’autorizzazione deve essere comunicata
dall’Amministrazione che rilascia
l’autorizzazione all’Albo.
Confindustria
35
Albo Nazionale Gestori Ambientali
(1) - (Art. 212)





Nuova denominazione con medesima
articolazione nazionale e regionale;
Più componenti (ministeriali, sindacati e
rappresentanti imprenditoriali);
Nuove categorie soggette ad iscrizione;
Validità iscrizione: 5 anni (ordinaria/semplificata;
Le garanzie finanziarie sono ridotte:
 del
50% per imprese registrate Emas
 del 40% per imprese certificate ISO 14001

Istituzione di registri pubblici per tutte le tipologie
di imprese autorizzate (senza scadenza)
Confindustria
36
Albo Nazionale Gestori Ambientali
(2) - (Art. 212)

Nuove attività/soggetti sottoposti ad iscrizione:







Raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi;
Raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi come
attività ordinaria e regolare;
Imprese straniere che effettuano operazioni di recupero
rottami ferrosi e non ferrosi per produzione MPS per
industria siderurgica e metallurgica;
Imprese che trasportano rifiuti in lista verde;
Soggetti firmatari di accordi di programma;
Imprese che effettuano attività di smaltimento di rifiuti non
pericolosi nel luogo di produzione (autosmaltimento);
Imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti.
Confindustria
37
Albo Nazionale Gestori Ambientali
(3) - (Art. 212)


Imprese di raccolta e
trasporto rifiuti propri non
pericolosi come attività
ordinaria e regolare
Imprese di raccolta e
trasporto rifiuti propri
pericolosi non superiori a
30 Kg o l giorno









Imprese che trasportano
rifiuti in lista verde
Semplice richiesta alla Sezione
dell’Albo;
Diritto annuale iscrizione: 50 Euro;
Non soggetti a:

Confindustria
Garanzie finanziarie
Capacità finanziaria
Idoneità tecnica
Responsabile tecnico
Invio di comunicazione di inizio
attività rinnovata ogni 5 anni
Non soggetti a garanzie
finanziarie
38
Albo Nazionale Gestori Ambientali
(4) - (Art. 212)

Imprese straniere che
effettuano operazioni di
recupero di rottami ferrosi
e non ferrosi per
produzione di MPS per
l’industria siderurgica e
metallurgica;




Soggetti firmatari di
accordi di programma


Confindustria
Comunicazione a un’apposita
Sezione dell’Albo da istituire
+
Attestazione di conformità da
parte dell’autorità pubblica del
Paese di appartenenza
Semplice richiesta a un’apposita
Sezione dell’Albo da istituire
Non soggetti a garanzia
finanziaria
Diritto annuale iscrizione tenuta
registro: 50 Euro
39
Albo Nazionale Gestori Ambientali
(5) - (Art. 212)



Imprese che effettuano
attività di smaltimento di
rifiuti non pericolosi nel
luogo di produzione
(autosmaltimento);
Imprese che svolgono
operazioni di recupero
dei rifiuti;
Imprese autorizzate alla
gestione di rifiuti

Confindustria
Diritto annuale iscrizione
tenuta registro: 50 Euro
40
Albo Nazionale Gestori Ambientali
(6) - (Art. 212)

Garanzie finanziarie:
 Le
imprese che effettuano attività di:
Gestione di impianti fissi di smaltimento e di
recupero di titolarità di terzi;
 Bonifica dei siti;
 Bonifica dei beni contenenti amianto.

Devono presentare le garanzie finanziarie
solo alla regione
Confindustria
41
Albo Nazionale Gestori Ambientali
(7) - (Art. 212)

Per le imprese che svolgono attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a
procedure semplificate avendo effettuato
una comunicazione incompleta o inidonea
si prefigura un’attività di gestione di rifiuti
non autorizzata.
Confindustria
42
Autorizzazioni integrate ambientali
(Art. 213)

E’ una conferma delle disposizioni
contenute nella normativa che disciplina l’
IPPC.
Confindustria
43
Procedure semplificate (Artt. 214 –
216)




Viene mantenuto l’impianto giuridico attuale (ex 31 e 33 del Ronchi);
Le comunicazioni vanno indirizzate alle sezione dell’Albo e non più
alle Province;
Mantenimento delle condizioni e dei limiti di emissione fissati dal
D.Lgs. 133/2005 per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento;
L’avvio delle operazioni di recupero di:




Rifiuti elettrici ed elettronici
Veicoli fuori uso
Impianti di coincenerimento
è subordinato all’effettuazione di una visita preventiva da parte
della Provincia, come previsto dalle norme settoriali;
Messa in riserva di rifiuti pericolosi solo se effettuate presso
l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
(da R1 a R9).
Confindustria
44
Gestione degli imballaggi (Artt.
217-226)

I produttori partecipano a Conai salvo:

la possibilità di organizzare autonomamente
la gestione dei propri rifiuti di imballaggio;
 Attestare che si è attuato un sistema di resi;

Potranno essere costituiti più consorzi per
ogni filiera.
Confindustria
45
Gestione di particolari categorie di
rifiuti (1) - (Artt. 227-237)

Sono valide le disposizioni nazionali e/o
comunitarie vigenti per:
 Rifiuti
elettrici ed elettronici (D.Lgs 151/2005);
 Rifiuti sanitari (Dpr 254/2003);
 Veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003);
 Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti
amianto (Dm 248/2004);
 Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico (D.Lgs.
182/2003)
Confindustria
46
Gestione di particolari categorie di
rifiuti (2)- (Artt. 227-237)

Sono previsti uno o più Consorzi per:
 Pneumatici
fuori uso (art. 228);
 Raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
ed animali esausti (art. 233);
 Riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (art. 234);
 Raccolta e trattamento di batterie al piombo esauste
e dei rifiuti piombosi (art. 235);
 Gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati (art. 236).
Confindustria
47
Tariffa (art. 238)




Commisurata a quantità e qualità dei rifiuti per unità di
superficie, sulla base di parametri predeterminati;
Viene soppresso l’art. 49 del Ronchi all’entrata in vigore
del nuovo articolo;
Fino all’emanazione delle nuove norme previste si
continuano ad applicare i regolamenti vigenti.
Non saranno più tassate alcune aree. Di norma non
potranno essere assimilati i rifiuti che si formano
nelle aree produttive, compresi i magazzini di
materie prime e di prodotti finiti (Art 195).
Confindustria
48
Sanzioni (1) - (Artt. 254-263)
Principali sanzioni:

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione senza la prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione:



Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro,
se trattasi di rifiuti non pericolosi;
Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000, se
trattasi di rifiuti pericolosi.
Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei
requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.
Confindustria
49
Sanzioni (2)

Chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata:




Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro;
Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 se
utilizzata, anche solo in parte, per rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna o a quella ex art. 444 c.p.p.,
consegue la confisca dell’area, fatti salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino.
Pene ridotte della metà in caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzative nonché in caso di carenza dei
requisiti e delle condizioni per iscrizioni/comunicazioni.
Confindustria
50
Sanzioni (3)

Miscelazione di rifiuti non consentita:
 Arresto
da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a
26.000 euro.

Mancata partecipazione ai consorzi di cui agli
artt. 233, 234, 235 e 236:
 Sanzione
amministrativa da 8.000 a 45.000 euro (fatti
salvi i contributi pregressi). Sanzione ridotta della
metà se l’adesione interviene entro il 60° giorno dalla
scadenza del termine di partecipazione.
Confindustria
51
Sanzioni (4)

Mancato invio del MUD o invio incompleto o inesatto:



Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro.
Sanzione amministrativa da 26 a 160 euro se l’invio interviene
entro il 60° giorno dalla scadenza.
Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e
scarico:


Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro;
Sanzione amm. da 15.500 a 93.000 nonché la sanzione
accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica
rivestita dal soggetto responsabile della violazione e dalla carica
di amministratore se il registro è relativo ai rifiuti pericolosi.
Confindustria
52
Sanzioni (5)

Se le indicazioni contenute nel MUD o nel
registro di carico e scarico sono
formalmente incomplete o inesatte ma i
dati in essi riportati, nei formulari e nelle
altre scritture contabili consentono di
ricostruire le informazioni dovute:
 Sanzione
amministrativa da 260 a 1.550 euro.
Confindustria
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Sanzioni (6)

Non utilizzo del formulario nel trasporto o questo
riporti dati incompleti o inesatti:
 Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300;
 Reclusione fino a 2 anni in caso di trasporto
di rifiuti
pericolosi.

Certificato di analisi con false indicazione della
natura, composizione, caratteristiche chimico –
fisiche dei rifiuti o falso certificato durante il
trasporto:
 Reclusione
fino a 2 anni.
Confindustria
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Disposizioni transitorie e finali
(Art. 264-266)





Sono previste numerose abrogazioni (art. 264). In particolare
DPR 915/1982, L.475/88 (in gran parte), L. 441/87 (in gran parte), L.
45/88, D.Lgs 22/97, l’art. 14 L. 178/02 (interpretazione autentica di
rifiuto), D.Lgs 95/92 (in parte).
Le vigenti norme (regolamentari e tecniche) restano in vigore fino
all’emanazione delle nuove;
I rifiuti sono assimilati alle merci per quanto riguarda il trasporto via
mare (in attesa delle nuove norme da parte dello Stato). I pericolosi
sono assimilati alle merci pericolose;
Le imprese siderurgiche e metallurgiche sono autorizzate in via
transitoria, fino al rilascio dell’AIA, all’utilizzo dei rottami ferrosi (GA
430 lista verde) e dei non ferrosi (codici equivalenti).
Confindustria
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CODICE AMBIENTALE Parte Quarta