COLLEGIO SINDACALE NORME DI COMPORTAMENTO (Bozza in consultazione) Relatore: Dott. Luciano De Angelis NOMINA e INDIPENDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE SPA - SAPA La nomina dei primi sindaci è parte integrante dell’atto costitutivo (art. 2328 c.c., punto 11) La mancata nomina dei sindaci è causa di annullabilità del contratto (SANABILE) NUOVO ART. 2477 C.C. LE MODIFICHE SULLE SRL - DIRETTIVA 2006/43/CE Srl Nel caso in cui la società deve redigere il bilancio consolidato obbligo del Nel caso in cui la società controlli società sottoposte a revisione legale collegio sindacale Quando la società ha un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro Quando la società ha superato due dei limiti dell’art. 2435-bis c.c. ASPETTI SOCIETARI SRL SENZA COLLEGIO SINDACALE L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati uno o più dei nuovi limiti del 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non effettua la nomina provvede, il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato D.Lgs n.173 del 3/11/08 I LIMITI PARAMETRICI IN EURO (Bilanci approvati nel 2010) 1) TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE 2) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 3) DIPENDENTI MEDI LIMITI PREVIGENTI NUOVI LIMITI (dir. n.46/2006) 1) 3.650.000 1) 4.400.000 2) 7.300.000 2) 8.800.000 3) 50 3) 50 NORMA 1.3 AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO CONTESTUALMENTE (in caso di costituzione) DATA DI ISCRIZIONE AL R.I. (in caso di aumento) ENTRO 30 GIORNI (termine ragionevole) NORMA 1.3 1) Il passaggio in assemblea del consolidato REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO IN FORMA NON ABBREVIATA (da redigersi per superamento condizioni ex art. 25 e segg. D.lgs.127/91) 30 GIORNI DAL TERMINE PER: 2) Approvazione del bilancio in forma ordinaria NORMA 1.2 DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via ..... n. ....., in considerazione della proposta di nomina a membro del Collegio Sindacale (consigliere di sorveglianza o di amministrazione) pervenuta dalla vostra spettabile società, ai fini e per gli effetti dell’art. 2400, comma 4 c.c. (2409-septiesdecies) DICHIARA : Segue ... NORMA 1.2 DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI DICHIARA di essere nominato sindaco effettivo o supplente (consigliere di sorveglianza o revisore) presso le seguenti società (di capitali, di persone e cooperative)………..…; - - di essere nominato membro del consiglio di amministrazione (consiglio di gestione) presso le seguenti società (di capitali, di persone e cooperative)……………..…; Segue ... NORMA 1.2 DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RICHIESTA AI CONTROLLORI DICHIARA - di essere nominato liquidatore presso le seguenti società di capitali, di persone e cooperative:…………..…; - di essere nominato socio, amministratore, sindaco o lavoratore dipendente di società di revisione legale o di enti appartenenti alla rete alla quale la medesima appartiene presso le seguenti società:……………….; …...., li .... .... Firma Cause di decadenza ordinaria INELEGGIBILITÀ INCAPACITÀ GIURIDICA EX ART. 2382 C.C. INCOMPATIBILITÀ EX ART. 2399 C.C. INIDONEITÀ TECNICA EX ART. 2397 CO. 2 C.C. NORMA 1.4 Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza a) è interdetto; b) è inabilitato; c) è fallito; d) è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; e) è amministratore della società; f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; g) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società; NORMA 1.4 Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza h) è coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. NORMA 1.4 COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA • 1) Rischi derivanti dall'interesse personale • 2) Rischi derivanti dall’auto-riesame • 3) Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte • 4) Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità • 5) Rischi derivanti dalla intimidazione NORMA 1.4 COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA SONO DA VALUTARE CASO PER CASO I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE L’INTEGRITÀ E L’OBIETTIVITÀ DEI SINDACI NORMA 1.4 CARATTERI DELLA “MINACCIA ALL’INDIPENDENZA” • FONDATA E NON EVENTUALE • STABILE E NON TEMPORANEA O OCCASIONALE La collegialità dell’organo garantisce a fronte di circostanze isolate e temporanee che possono investire il singolo membro VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO NORMA 1.4 Devono essere considerati i seguenti fattori: • la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di altre società del gruppo. • la possibilità di un’interferenza dell’attività di consulenza con la funzione di controllo (c.d. autoriesame); • la compromissione dell’indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Calcolo “soglia di rilevanza” NORMA 1.4 Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C) / compensi totali professionista (CT) Rapporto compensi attività sindaco(S) / Compensi totali sulla medesima società o gruppo (S+C) > 15% > 2/3 SI >5% ≤ 15% > 1/2 SI ≤ 5% IRRILEVANTE SI Indipendenza Studi associati ART. 2399 C.C. RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO (IN CUI È ASSOCIATO IL CONSULENTE DELLA SOCIETÀ) POTREBBE RIENTRARE IN “ALTRO RAPPORTO DI NATURA PATRIMONIALE” BISOGNA VALUTARE SE IL RAPPORTO (SEPPUR INDIRETTO) È IN GRADO DI COMPROMETTERE INDIPENDENZA DEL SINDACO IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI Il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti: • con i soggetti della propria rete professionale • con la società o con altra società del gruppo direttamente, nonché di quelli intrattenuti con le medesime da altri soggetti della rete alla quale il professionista appartiene. LA “RETE” DEL PROFESSIONISTA • struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività in comune • che persegue chiaramente la condivisione degli utili • fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni • è caratterizzata da prassi e procedure comuni, • dalla stessa strategia, • da uno stesso nome, marchio o segno distintivo • dalla condivisione una parte rilevante delle risorse professionali N.B.: NORMA 1.4 L’associazione o società professionale NON è rete, nei casi in cui si preveda la mera ripartizione dei costi Cass. 9 maggio 2008 n. 11514 1) L’ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di consulenza continuativo,ma anche una serie di rapporti occasionali (formalmente distinti) tali da far presumere uno “stabile legame di clientela” 2) Nei casi in cui si manifesta la situazione di incompatibilità la decadenza scatta immediatamente (ex tunc) senza necessità di uno specifico procedimento accertativo da parte di un organo sociale (decadenza ipso Jure) (conf. Cass.11 Luglio 2008 n. 19235) Cass. 9 maggio 2008 n. 11514 3) La decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio stesso di correttamente operare con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto di costituzione dell’organo e, di riflesso, in una ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti. Cass. 9 maggio 2008 n. 11514 4) Se il ruolo dei sindaci incide sul procedimento di formazione della delibera (ad esempio approvazione del progetto di bilancio), la delibera con cui l’atto viene approvato risulta viziata e quindi è annullabile VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA NORMA 1.4 Nel caso in cui il sindaco risulti a “rischio di indipendenza”: 1. Deve chiarire al collegio la propria posizione 2. Nel caso di perdurare della situazione gli altri sindaci informano il CDA 3. In caso di inerzia del CDA andrà convocata l’assemblea IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI Ai fini dell’accettazione si deve valutare: NORMA 1.4 LA CAPACITÀ DI PARTECIPARE AD ALMENO 2/3 DEI : • • • • C.D.A., COMITATI ESECUTIVI, RIUNIONI SINDACALI, ASSEMBLEE IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI INOLTRE…. NORMA 1.4 Ai fini dell’accettazione si deve valutare: • • • • • Ampiezza e complessità dell’incarico; Funzione anche di revisione; Possibilità di impiego di ausiliari; Specializzazione; Altri impegni del sindaco; IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI ATTENZIONE NORMA 1.4 LA CAPACITÀ DI ASSOLVERE L’INCARICO DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATA Al superamento delle 20 unità per il sindaco ONORARI NORMA 1.5 • L’idoneità del compenso da sindaco deve essere valutata sulla base dell’art.37 Tariffa Professionale • Per la revisione gli onorari sono “a tempo” secondo l’art.32 Tariffa Professionale Art. 37 nuova Tariffa Professionale NORMA 1.5 NOVITÀ COMPENSI COLLEGIO SINDACALE 1. Ammissibilità di concordare i compensi; 2. Compenso spettante anche per assemblea delegata ad approvazione del bilancio; 3. Aumento dei compensi specifici e graduali del 50%; Art. 32, 24 e 19 nuova Tariffa Professionale NORMA 1.5 NOVITÀ COMPENSI REVISiONE CONTABILE 1. Compensi da preconcordare e stabiliti su base oraria (min. euro 77,48/ora); 2. Compenso da stabilire su base dell’intero collegio; 3. Verifica congruità dei compensi (controllo di qualità ex art. 20 d.lgs.39/2010) Art. 37 nuova Tariffa Professionale Attività effettuata dal sindaco revisore Criteri determinazione del compenso Funzione Verifiche trimestrali ex art. 2403 e Onorario commisurato sull’ammontare di 2404 c.c. complessivo dei componenti positivi di sindaco reddito lordi del conto economico dell’esercizio Relazione al bilancio dell’esercizio precedente (art. 2429 c.c.), rilascio di valutazioni e pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco Onorario commisurato al maggior ammontare fra patrimonio netto (non comprensivo del risultato di esercizio) e l’importo del capitale sociale sottoscritto Partecipazione ai cda, comitati Onorario commisurato a tariffe orarie esecutivi e assemblee, riunioni del calcolate sulla base del capitale sociale collegio per il vaglio di operazioni della società straordinarie, per denunce ex art. 2408 o richieste da organi sociali Funzione Attività di revisione legale dei conti Onorario preconcordato sulla base delle di (art. 10 del d.lgs 39/2010) ore di lavoro preventivabili revisore DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CARICA Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via ..... n. ....., iscritto nel Registro dei Revisori contabili con Decreto Ministeriale del ..... pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" serie ..... n. ....., (o in possesso dei requisiti statutari previsti dal D. M. 320 del 29/12/2004), nell’accettare la carica di sindaco effettivo della Società Alfa S.p.A. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CARICA DICHIARA a) che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 2399 C. C.; b) l’inesistenza di qualsiasi impedimento all’assunzione della carica, non ricorrendo situazioni che ne compromettono l’indipendenza. ....., lì ..... ..... Firma Delibera assembleare Comunicazione della delibera assembleare ai sindaci nominati Comunicazione da parte dei sindaci dell’accettazione della carica Iscrizione della nomina nel Registro Imprese entro 30 giorni Cessazione del Collegio Sindacale Cause di cessazione Scadenza Revoca Decadenza Rinunzia Cessazione sindaci per dimissioni Cessazione incarico in corso di mandato Il dimissionario comunica le stesse IN FORMA SCRITTA A ciascun amministratore Ai sindaci supplenti Gli amministratori comunicano la variazione al Registro Imprese In caso di inerzia possono provvedere gli altri sindaci (anche individualmente) DECORRENZA CESSAZIONE • DIMISSIONI • SCADENZA TRIENNIO Effetto immediato PROROGATIO in corso del mandato a prescindere dalla sostituzione del dimissionario con il supplente Effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito NORMA N. 1.6 CNDCEC ART. 2.400 C.C., 1° CO. Cessazione sindaci per dimissioni Giurisprudenza A favore della prorogatio del sindaco dimissionario fino a sostituzione A favore delle dimissioni con effetto immediato Trib Mantova 25 luglio 2009 Cass. 18 gennaio 2005 N. 941 Trib. Milano 2 febbraio 2000 Trib. Roma 27 aprile 1998 Trib. Verona 25 maggio 1998; App. Bologna 15 aprile 1988 Cass. civile, 9 ottobre 1986, n. 5928 Trib. Bari 1 agosto 1979 App. Bologna 19 luglio 2007 Notariato Triv. Mass. H.E.1 2006 Trib. Monza 26 Aprile 2001 App. Bologna 15 aprile 1988 Trib. di Milano 26 aprile 1983 Cons. Naz. Dott. Comm. Norma 1.6 Sostituzione Subentrano i supplenti Restano in carica fino alla successiva assemblea Nuovi nominati vanno a scadenza naturale NORMA 1.7 Sostituzione Collegio sindacale incaricato della revisione legale Collegio sindacale NON incaricato della revisione legale in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo subentra il sindaco supplente più anziano di età. in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali subentra il supplente che sia in possesso del medesimo requisito. Se più supplenti sono iscritti al registro, subentra il supplente più anziano. Revoca REVOCA DEL SINDACO TRE CONDIZIONI GIUSTA CAUSA + DELIBERA DI REVOCA È COMPETENTE CHI L’HA NOMINATO + APPROVAZIONE TRIBUNALE FINO AD ALLORA È INEFFICACE Procedura di revoca Delibera assemblea ordinaria di revoca dei sindaci Approvazione della revoca da parte del tribunale Reclamo presso la Corte di Appello (sindaco revocato – società) DOVERI del Collegio Sindacale I controlli sull’amministrazione Norma 3 RISK APPROACH Deve essere identificato e valutato dai sindaci IL MANCATO RISPETTO DELLA LEGGE DELLO STATUTO DELLA CORRETTA AMMINISTRAZIONE RISK APPROACH Sia i rischi di tipo: SPECIFICO (legati alla natura dell’attività) GENERICO (tipici di ogni attività imprenditoriale Dovranno essere periodicamente valutati Verificando l’idoneità delle misure di salvaguardia adottate dagli amministratori CONTROLLI DI LEGALITA’ Art. 2403 c.c. Norma 3.2 Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della LEGGE dello STATUTO Verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali “I controlli devono intendersi circoscritti alle norme che concretamente, con riferimento alla struttura e alle attività sociali, possono essere ritenute critiche in ragione del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare agli interessi della società” La vigilanza sull’osservanza dello STATUTO Art. 2403 c.c. vigilanza sulla osservanza dello STATUTO Controllo più semplice di quello dell’osservanza della legge in quanto di più facile individuazione e data la limitazione del testo di riferimento Il sindaco deve conoscere le disposizioni statutarie e assicurarsi che gli atti dell’organo amministrativo e assembleare non violino le clausole statutarie Esempi: -Operazioni estranee all’oggetto sociale; - esercizio del diritto di opzione nella cessione di quote o azioni; - esercizio del diritto di recesso; - convocazione di assemblee, c.d.a., comitati esecutivi; - esercizio di poteri delegati La vigilanza sull’osservanza dello STATUTO PREVENTIVI Controlli Esame degli o.d.g. di assemblee, c.d.a., com.esc. SUCCESSIVI Ispezioni e controlli CONCOMITANTI Esame degli atti istruttori e di informativa Acquisizione di informazioni da amministratori Partecipazione ai c.d.a., assemblee e com. esec. Scambi di informazioni con revisore e organi di controllo di partecipate La vigilanza sull’osservanza della LEGGE Art. 2403 c.c. vigilanza sulla osservanza della LEGGE Controllo più complesso di quello dell’osservanza dello statuto sia a causa della gravità potenziale delle violazioni che della mole e complessità delle norme che il sindaco dovrebbe conoscere e controllare. All’inizio del mandato occorre verificare quali leggi sono applicabili e il rischio di violazione connesso (risk approach) Esempi di normativa specifica: - leggi in materia di appalti; - leggi in materia di finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale o impianti; - leggi in materia di brevetti ed altri diritti; - leggi in materia di commercio, industria e artigianato; - leggi in materia di autorizzazioni sanitarie … Esempi di normativa generale: -Codice civile; - leggi tributarie e previdenziali; - leggi in materia di sicurezza del lavoro; - leggi in materia di privacy; - leggi in materia di antiriciclaggio; - leggi sugli illeciti amministrativi a carico di società ed enti… Vigilanza sull’amministrazione Art. 2403 c.c. vigilanza sul rispetto e concreto funzionamento Adeguatezza e funzionamento del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO Non previsto da norme esplicite per enti non EIP dei PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE: Dell’ADEGUATEZZA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE Norma 3.3 PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE Art. 2380-bis c.c. Gli amministratori possono compiere, nell’ambito delle loro competenze, tutte le operazioni che ritengono necessarie ed opportune per l’attuazione dell’oggetto sociale Art. 2392 c.c. Con la diligenza propria dell’incarico ricevuto Art. 2381 c.c. Agendo in modo informato (consapevoli della rischiosità e degli effetti) Art. 2391 c.c. Occupandosi di aspetti fondamentali quali l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; l’andamento generale della gestione e la sua prevedibile evoluzione; i piani strategici, industriale e finanziari; budget, ecc.: ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DELL’ECONOMIA AZIENDALE Dando notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata Non utilizzando a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie opportunità di affari appresi nell’esercizio dell’incarico PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE CHE TIPO DI CONTROLLI EFFETTUA IL COLLEGIO SINDACALE? PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE I SINDACI DEVONO ACCERTARE CHE GLI AMMINISTRATORI NON COMPIANO OPERAZIONI Estranee all’oggetto sociale In conflitto di interessi con la società Manifestamente imprudenti o azzardate Che possano compromettere l’integrità del patrimonio aziendale Volte a prevaricare o modificare i diritti di legge o di statuto dei singoli soci In contrasto con le delibere dell’assemblea, del c.d.a. o del com. esec. RISK APPROACH Valutazione del rischio Espressione di un giudizio professionale appropriato, ossia: Un terzo professionista informato riterrebbe che dopo l’applicazione delle misure di controllo i rischi sono contenuti ad un livello non significativo Richiesta all’organo amministrativo di attuare le opportune azioni di miglioramento per eliminare i punti di debolezza (e di maggior rischio) rilevati 58 IL RISK APPROACH INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO Mappatura dei rischi in funzione dell’analisi del contesto aziendale (settori di attività) e della struttura Valutazione della significatività dei rischi Probabilità di accadimento dell’evento Impatto dell’evento Analisi del sistema di controllo esistente (procedure di salvaguardia) Manteniment o del sistema di controllo SI Rischio accettabile ? NO Il costo del controllo non può superare il valore del danno che si può ricevere Adeguament o del sistema di controllo 59 Vigilanza sull’amministrazione Art. 2403 c.c. vigilanza sul rispetto e concreto funzionamento Adeguatezza e funzionamento del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO Non previsto da norme esplicite per enti non EIP Norma 3.3 dei PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIO NE ED IN PARTICOLARE: Dell’ADEGUATEZZA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE 60 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo Norma 3.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO Complesso delle DIRETTIVE e delle PROCEDURE stabilite per GARANTIRE che il POTERE DECISIONALE sia effettivamente assegnato ed esercitato ad un APPROPRIATO LIVELLO DI COMPETENZE E 61 Come si valuta l’assetto organizzativo? Elementi da attenzionare: Separazione e contrapposizione nei compiti e nelle funzioni Chiara definizione delle deleghe o dei poteri per ciascuna funzione (riscontro con registro imprese e sistema bancario) Verifica costante da parte di ogni responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori 62 La vigilanza sull’adeguatezza e funzionamento del sistema di controllo interno ADEMPIMENTO NON PREVISTO ESPRESSAMENTE DALL’ART. 2403 C.C. (EIP art. 149 TUF) ma ritenuto in dottrina un importante aspetto della STRUTTURA ORGANIZZATIVA delle aziende che per dimensione e caratteristiche necessitano di tale funzione La responsabilità dell’adozione e dell’adeguatezza del sistema di controllo interno è esclusiva responsabilità degli amministratori. Il Collegio sindacale effettua “un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio e una corretta gestione delle criticità”. 63 Sistema di controllo interno CAPACITA’ DI AUTOCONTROLLO INSIEME DELLE DIRETTIVE, DELLE PROCEDURE E DELLE PRASSI OPERATIVE Norma 3.5 O B I E T T I V I: TESE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI STRATEGI CI VOLTI AD ASSICURARE LA CONFORMITA’ DELLE SCELTE DEL MANAGEMENT ALLE DIRETTIVE RICEVUTE E ALL’OGGETTO SOCIALE NONCHE’ A GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E GLI INTERESSI DEGLI OPERATI VI VOLTI A GARANTIRE L’EFFICACIA E L’EFFICIENZA DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE AZIENDALI di REPORTIN G VOLTI A GARANTIRE L’ATTENDIBILI TA’ E L’AFFIDABILIT A’ DEI DATI di CONFORMIT A’ VOLTI AD ASSICURARE LA CONFORMITA’ DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI 64 Per la valutazione del SCI il Collegio Esamina la documentazione aziendale disponibile (manuali operativi; regolamenti interni; organigramma e altre mappe operative di processi come ad esempio quelle predisposte per le certificazioni di qualità ) Esamina le rilevazioni e le valutazioni fatte dal revisore legale in sede di valutazione del rischio di controllo e sui test di conformità effettuati Effettua una autonoma valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno dando priorità alle direttive, prassi e procedure che presiedono ad attività in relazione alle quali sono stati rilevati rischi significativi in termini di rilevanza e probabilità di accadimento Laddove rilevi punti di debolezza li comunica agli amministratori chiedendo azioni correttive Effettua un monitoraggio periodico delle azioni di miglioramento adottate e dell’efficacia delle stesse Rivisita le procedure in caso di cambiamenti apportati dall’azienda al sistema di controllo interno 65 LA VIGILANZA SULL’ ADEGUATEZZA E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE Norma 3.6 Il SISTEMA AMMINISTRATIVOCONTABILE è parte del SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO che si prefigge di fornire UNA RAGIONEVOLE SICUREZZA sulla realizzazione dell’obiettivo aziendale della ATTENDIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI BILANCIO La RESPONSABILITÀ circa l’adeguatezza ed il corretto funzionamento del SAC è esclusivamente degli AMMINISTRATORI. Il Collegio deve, però, vigilare sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento (art. 2403 c.c.) 66 UN SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE è adeguato se permette: 1. La completa tempestiva e attendibile contabilizzazione e rappresentazione dei fatti di gestione; 2. La produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per lo svolgimento dell’attività di controllo (anche ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale); 3. La produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio. 67 Esempio di relazione sull’attività di vigilanza PREMESSA Signori Azionisti, il Collegio ha condotto l’attività di vigilanza e controllo seguendo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza nella presente relazione. E’ stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A. al 31.12.20.., redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS che evidenzia un utile di Euro ... La società di revisione … S.p.A. ha emesso il suo giudizio sul bilancio in data … Da quanto riportato nel giudizio della società di revisione il bilancio d’esercizio al 31.12.20.. rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Il Collegio ha promosso con la società di revisione … S.p.A. incontri periodici al fine di addivenire al necessario scambio di informazioni acquisite nell’ambito delle rispettive sfere di competenza. Segue … Esempio sull’attività di vigilanza DI SINTESIdi relazione E RISULTATI DELL’ATTIVITA’ VIGILANZA Il Collegio Sindacale ha organizzato il proprio lavoro al fine di vigilare: A. Sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; B. Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; C. Sull’adeguatezza della struttura organizzativa; D. Sull’adeguatezza del sistema di controllo interno; E. Sull’organicità delle direttive impartite alle società del gruppo. Nell’anno 20.. il Collegio ha partecipato a tutte Segue le … riunioni del Consiglio di Amministrazione e Esempio di relazione sull’attività di vigilanza A) OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELL’ATTO COSTITUTIVO La partecipazione ai Consigli di Amministrazione, le informazioni assunte, i controlli allo scopo eseguiti hanno consentito al Collegio di rilevare che la Vostra società opera nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dello statuto. In particolare il personale dipendente, avvalendosi ove del caso di professionisti, consente allo stato il rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento degli organi sociali, l’attività della società, gli adempimenti fiscali e contributivi, nonché le Segue raccomandazioni degli Organi istituzionali. … Esempio di relazione sull’attività di vigilanza B) RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE Nei Consigli di Amministrazione vengono analizzati, e sono oggetto di dibattito, le risultanze periodiche di gestione poste in raffronto con i piani, i budget e le previsioni aggiornate, nonché tutti gli aspetti relativi alle operazioni più significative. Al Collegio non risultano operazioni di gestione manifestamente imprudenti, azzardate, in contrasto con le delibere assembleari e con gli interessi della Società e dei Soci. Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono eseguite con criteri di conformità. Sotto il profilo operativo il Collegio ha assunto informazioni, ha esaminato il materiale utile, ha promosso incontri con il Presidente e Amministratore Delegato, sia con il personale di volta in volta interessato, sia con la società di revisione. Il Collegio prende atto di quanto segnalato dalla società di revisione nel paragrafo 4 della propria relazione e invita il Consiglio di Amministrazione a continuare nella implementazione di operazioni tese a conferire un migliore equilibrio alle fonti e agli impieghi a breve Segue termine. … Esempio di relazione sull’attività di vigilanza C) ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Per quanto attiene il sistema amministrativo contabile, considerato per la sua capacità di rappresentare correttamente i fatti aziendali, di garantire il tempestivo aggiornamento della contabilità sociale, la corretta tenuta dei libri, nonché l’esistenza dei documenti formali relativi agli adempimenti fiscali e contributivi, la società di revisione non ha segnalato rilievi tali da essere riportati nella presente relazione, sia nei verbali allo scopo redatti sia nei periodici incontri intercorsi. Segue … Esempio di relazione sull’attività di vigilanza D) ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO L’attività di vigilanza eseguita sull’adeguatezza della struttura amministrativa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ha consentito al Collegio Sindacale di formarsi un’opinione sufficientemente positiva sul sistema di controllo interno della Vostra società. Non sono emerse criticità meritevoli di segnalazione. Segue … Vigilanza sul bilancio e sulla relazione sulla gestione Art. 2403 c.c. vigilanza sulla osservanza delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio d’esercizio Norma 3.7 Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato redatto in modo corretto. La verifica della rispondenza ai dati contabili è di competenza del revisore Il Collegio deve verificare: -La conformità degli schemi di bilancio alle norme di legge; - che nella nota integrativa siano indicati i criteri di valutazione seguiti e che gli stessi siano conformi alla legge e ai principi adottati; - che la nota integrativa e la relazione della gestione abbiano il contenuto previsto dalla legge; - la completezza e chiarezza informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestionealla luce dei principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge; - che la relazione sulla gestione riporti informazioni adeguate sui principali rischi e incertezze; - che l’iscrizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale siano conformi al disposto dell’art. 2426, c. 1, n. 5 c.c.; - che l’iscrizione dell’avviamento nell’attivo patrimoniale sia conforme alle prescrizioni dell’art. 2426, c. 1 n. 6 c.c.; - la correttezza e legittimità delle eventuali deroghe ex art. 2423, c. 4, c.c.; - la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza (partecipazione a riunioni, vigilanza, ispezioni e controlli) La relazione al bilancio Il Collegio sindacale a conclusione dei controlli effettuati in merito al bilancio e alla relazione sulla gestione provvede alla relativa verbalizzazione e alla redazione della relazione di accompagnamento ex art. 2429 c.c. che va anch’essa riportata nel verbale Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo amministrativo e al revisore Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione Altri controlli specifici Consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e ampliamento, ricerca sviluppo e pubblicità (art. 2426 c.1, n. 5 c.c.) Consenso per l’iscrizione dell’avviamento (art. 2426 c.1, n. 6 c.c.) Osservazioni sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, c. 6 c.c.) Relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-novies c.c.) Il sindaco dissenziente ART. 2404 C.C. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’) Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso E’ possibile depositare una relazione di minoranza al bilancio? Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti. (bozza norma di comportamento 7.1) FUNZIONAMENTO del Collegio Sindacale Funzionamento NORMA 2.1. PRESIDENTE Spetta al Presidente • l’organizzazione dei lavori; • la convocazione del collegio (secondo modalità concordate nella prima riunione); • L’aggiornamento (di norma) del libro delle adunanze e deliberazioni del collegio. Funzionamento NORMA 2.1. COLLEGIO • • • Riunione ogni 90 giorni (termine ordinatorio); Opportunità di fissare un calendario delle riunioni; Ammissibilità statutaria di audio e video proiezioni. Funzionamento NORMA 2.2. Dipendenti ed ausiliari 1. Possono essere delegate solo funzioni cognitive ed istruttorie; 2. Possono essere incaricati dipendenti, collaboratori o società esterne; 3. Devono essere informati gli altri sindaci ed il CDA; 4. Non possono partecipare a CDA, Assemblee, o riunioni del comitato di sorveglianza. Libro delle adunanze e deliberazioni (artt. 2403-bis, comma 4, 2404, comma 3, 2421 c.c.) LUOGO DI TENUTA DETENZIONE Norma 2.3 Il libro va tenuto presso la SEDE SOCIALE Il libro può essere prelevato per aggiornamenti dal Presidente Legale o Effettiva se non coincidenti È opportuna una dichiarazione scritta in caso di prelievo Cosa deve essere trascritto nel libro Norma 2.3 • la data ed il luogo della riunione; • i nominativi dei sindaci intervenuti e di quelli assenti, con specifica indicazione di quelli che hanno giustificato la propria assenza; • le persone, che invitate, sono intervenute alla riunione e la loro qualifica; • l’attività svolta e degli accertamenti eseguiti; • le conclusioni raggiunte e le eventuali deliberazioni; • i documenti eventualmente pervenuti al collegio da altri organi, comitati o soggetti. Partecipazione alle riunioni e rapporti con altri organi Partecipazione a riunioni di organi sociali Norma 4.1 I sindaci devono partecipare: • alle assemblee dei soci, • alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo I sindaci possono partecipare: • alle assemblee degli obbligazionisti, • alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari PARTECIPAZIONE INFORMATA Norma 4.1 OPPORTUNA SU COSA ? Sui temi oggetto di valutazione e deliberazione INFORMAZIONE PREVENTIVA MANCATA POSSIBILITÀ DI INFORMAZIONE NECESSARIA VERBALIZZAZIONE A prescindere da eventuali impugnative delle delibere ACQUISIZIONE NOTIZIE DA AMMINISTRATORI A seguito di richiesta Le informazioni Norma 5.2 In seguito ad obblighi informativi DEVONO RIGUARDARE: l’assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società; l’attività svolta e le operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società da essa controllate; le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi, salvo quanto previsto dall’artt. 2391 e 2475-ter c.c. Rilascio informazioni dagli amministratori Le informazioni possono essere rilasciate: Norma 5.2 • per iscritto, con un apposito rapporto, • o verbalmente, In tal caso il collegio sindacale comunica agli amministratori il proprio verbale, che riepiloga i dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma del contenuto. Amministratore unico È OPPORTUNO che: L’Amministratore Unico L’amministratore delegato con ampie deleghe FORNISCANO PER ISCRITTO AI SINDACI INFORMAZIONI richieste dall’art. 2381, c.5 c.c. Rapporti con i soci Possono denunciare ai sindaci i fatti censurabili ex art. 2408 c.c. I SOCI Possono ispezionare (nelle SRL) il libro dei sindaci ex art. 2476, c.2, c.c. Riunioni extracollegiali di cda o soci Norma 4.3 Quando, nelle srl i cda e i soci decidono con procedimento di consultazione o consenso espresso per iscritto (art. 2475, co.4, 2479, co.3 c.c.) I sindaci, non potendo assistere alle riunioni devono vigilare su: 1. La conformità della procedura adottata rispetto alle disposizioni dell’art. 2475 c.c. (chiarezza argomenti oggetto delle decisioni) 2. Eventuali disposizioni dell’atto costitutivo che autorizzano tali decisioni 3. Rispetto del verbale assembleare (per il cda) 4. Corretta trascrizione della deliberazione sul libro delle decisioni degli amministratori o delle assemblee Rapporti Sindaci /Revisori È OPPORTUNO: Norma 5.3 • Programmare gli incontri; • Tenere almeno un incontro in prossimità del progetto di bilancio. Ogni incontro deve essere oggetto di verbalizzazione in cui sintetizzare: dati e informazioni ricevuti dal revisore legale; dati e informazioni comunicati al revisore legale; l’inesistenza di dati e informazioni richiesti al soggetto incaricato della revisione legale, cui non sia seguita la dovuta comunicazione; la mancata comunicazione di dati o informazione richiesti da parte del soggetto incaricato della revisione legale. Rapporti con Organismo Vigilanza Norma 5.5 Prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 IL COLLEGIO DEVE VERIFICARE • l’autonomia, • l’indipendenza, • la professionalità dell’ODV Il collegio deve acquisire: le informazioni sul modello organizzativo e suo funzionamento È OPPORTUNO: • il collegio sindacale incontri almeno una volta l’anno l’ODV • e si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica Qualora l’organo di vigilanza non esista, il collegio dovrà • Informare l’amministratore sulla opportunità di tale nomina • Verbalizzare nel libro del c.s. di aver informato/consigliato l’opportunità di tale adozione • Far sottoscrivere il verbale (prassi preferibile) contenente la raccomandazione 94 LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI Omissioni degli amministratori Codice civile – art. 2406 […] 1. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Omissioni degli amministratori Codice civile – art. 2406 […] 2. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Convocazione per ingiustificato ritardo o omissione del cda Quando? 1) Assunzione provvedimenti ex 2446 e 2447 c.c. di artt. 2) Verifica di una causa di scioglimento della società. Convocazione per omissione degli amministratori A) Scadenza dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio ed omessa convocazione dell'Assemblea (art. 2406 c.c. primo comma); ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE NON RISPETTATO DAGLI AMMINISTRATORI (NORMA 5.7) Convocazione per omissione degli amministratori B) Cessazione della carica della maggioranza degli Amministratori con impossibilità di sostituzioni per cooptazione (art. 2386 secondo comma c.c.) Convocazione per omissione degli amministratori Richiesta di convocazione da parte di tanti soci che C) rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (art. 2367 c.c.) Procedura convocazione NORMA 5.7 Delibera collegiale del Collegio Sindacale (delegabile al presidente) Preventivo avviso Presidente C.d.A. o Amministratore Unico Potere di convocazione dell’assemblea dei soci Norma 5.7 Il collegio sindacale deve redigere l’ordine del giorno • può essere predisposta dallo stesso, se ritenuto opportuno, una specifica relazione scritta da proporre all’assemblea dei soci. RITARDO “ULTRA LEGEM” NELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO Procedura di approvazione del bilancio Bilancio comunicato dagli 30 GG. PRIMA ASSEMBLEA Amministratori al collegio sindacale • Bilancio • Relazione collegio • Relazione revisore 15 GG. PRIMA ASSEMBLEA DEPOSITATI PRESSO SEDE SOCIETÀ Vigilanza di legalità sulla procedura di approvazione bilancio Convocazione assemblea Previsione statutaria Situazioni particolari Entro 120 gg. da chiusura esercizio Termine più ampio - non oltre 180 gg. Omesso deposito imputabile agli amministratori e sindaci È illecito imputabile ad amministratori (anche giudiziari), liquidatori, commissari governativi e (in via sostitutiva) ai sindaci (art. 2630, 2° co.) Sanzione (art. 2630 c.c) Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il registro delle imprese determina per tutti i soggetti tenuti alla presentazione dello stesso la comminazione di pena pecuniaria compresa fra un minimo di 274,67 e 2.753,33 euro. Con l’oblazione (art. 16, L.689/81) ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio di versare fino a 549,34 Euro (doppio del minimo) provvedendo al pagamento entro il 60° giorno dalla contestazione. L’art. 2631 c.c. prevede uno specifico illecito amministrativo Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni L’omessa predisposizione del progetto di bilancio o la mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso • Può comportare conseguenze sugli amministratori come: - la revoca degli stessi - ed eventuale azioni di responsabilità. La violazione del termine massimo per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio non costituisce motivo di annullamento della relativa delibera. La sua inosservanza non esonera gli amministratori dall’obbligo di redigere il bilancio e di convocare l’assemblea dei soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a rischio di azione di responsabilità (conf. Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623) Mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea La disposizione sanzionatoria non può essere irrogata in caso di mancata approvazione del bilancio, elemento indefettibile per la consumazione dell’illecito amministrativo. (Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993) NON TUTTE LE CCIAA ITALIANE SEGUONO GLI STESSI CRITERI!! Di norma i bilanci d’esercizio non approvati dall’assemblea dei soci o dal consiglio di sorveglianza non sono soggetti a deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese Istruzioni al Modello UNICO SC 2010 • La ritardata approvazione del bilancio, non legittima ritardi nei pagamenti delle imposte. • I versamenti a saldo, compreso il primo acconto, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura del periodo di imposta (ossia 16 giugno, oppure 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%) Istruzioni al Modello UNICO SC 2010 • Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento dovrà essere effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo al predetto sesto mese (ossia 16 luglio oppure 16 agosto con maggiorazione), a questo punto, sulla base dei dati risultanti dal progetto di bilancio. <<Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi…. La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul piano tributario le seguenti conseguenze: 1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà considerata omessa; 2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo…>> Omessa dichiarazione È omessa la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza La sanzione amministrativa applicabile è: 1) Dal 120 al 240% delle imposte con un minimo di E. 258; 2) Da E. 258 a E.1.032, nel caso non sia dovuta imposta (raddoppiabile per soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili). POTERI DI REAZIONE DEI SINDACI DENUNZIA DEI SOCI AI SINDACI OGNI SOCIO 5% DEL CAPITALE (*) POSSIBILITÀ DI INDAGINE OBBLIGO DI INDAGINE (*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse 119 Norma 6.2 DENUNZIA FONDATA Comunicazione al denunziante Indagine Richiesta di intervento amm./ri (se necessario) Convocazione assembleare (In caso di inerzia amm./ri) DENUNZIA EX ART.2409 c.c. 120 Norma 6.2 DENUNZIA INFONDATA SE A SEGUITO DELLE INDAGINI 1. I fatti risultino infondati 2. O risultino sanati e ne sia impedito il ripetersi I SINDACI • Lo comunicano tempestivamente al denunziante e.… • Alla prima assemblea utile (nel caso di denunzia “qualificata”) • All’assemblea delegata ad approvare il bilancio 121 Norma 3.3 Verifica che gli amministratori deliberino: - Opportunamente informati; - Delibere ragionevoli e non palesemente pregiudizievoli; - Gli amministratori siano consapevoli del rischio. Norma 4.1 Delibere amministrativamente pericolose (irrazionali): - Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale; - Violazioni rinvenute successivamente da segnalare agli amministratori; - In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare l’assemblea o provvedere direttamente alla convocazione I sindaci dovranno presentare relazione all’assemblea dei soci Norma 4.2 I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI - Quando le delibere del CDA o del CE risultano : 1) Non conformi alla legge; 2) Non conformi allo statuto; 3) Non conformi a disposizioni del regolamento interno; 4) Con oggetto illecito o impossibile .... Segue ... Norma 4.2 I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI Quando le delibere sono viziate da interessi degli amministratori ai sensi dell'art. 2391 C.C. Per: 1) inadempimento obblighi di informazione; 2) inadempimento del CDA o CE di motivare le ragioni di convenienza della società; Segue ... ... segue I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI 3) adozione della deliberazione con voto determinante di un amministratore in conflitto di interesse, qualora possano recare danno alla società Segue ... Norma 4.2 S.R.L ART. 2475-TER C.C., CO.2 VOTO DETERMINANTE IN CONFLITTO CHE CAGIONI UN DANNO ALLA SOCIETÀ Norma 4.2 I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE “IRREGOLARI” ...i sindaci devono manifestare il proprio dissenso e pretenderne la trascrizione nel verbale del CDA o del CE Segue ... I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI Nel caso in cui a fronte del proprio dissenso gli amministratori non provvedano tempestivamente a sostituire la delibera irregolare, i sindaci potranno impugnare la deliberazione con le modalità di cui all'art. 2388 o 2475-ter C.C. Segue ... I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI L'impugnativa con atto di citazione va effettuata di fronte al Tribunale del luogo in cui la società ha sede. Segue ... Art. 2377, comma 6, C.C. ... segue I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRREGOLARI La delibera va impugnata entro novanta giorni dalla data di deliberazione, ovvero se soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese o solo deposito, entro novanta giorni da tali date. I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE IRRAZIONALI / IRREGOLARI In ogni caso il collegio potrà: 1) richiedere agli amministratori la convocazione dell'assemblea a cui presentare relazione in merito ai fatti censurabili; 2) nei casi più gravi, convocare direttamente l'assemblea ai sensi del 2406 C.C., al fine di informare i soci delle irregolarità riscontrate. Casi di ricorso al controllo giudiziario Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario Trib. Mantova 9 dicembre 2008 Per poter disporre dell’ispezione dell’amministrazione ex art. 2409 c.c., è sufficiente la sussistenza di fondati sospetti in ordine alla commissione di gravi irregolarità, aventi rilevanza attuale, che possano arrecare danno alla società e non già la loro esistenza; tali sospetti devono trovare fondamento non nella mera prospettazione fornita dai ricorrenti ma in elementi desumibili dall’analisi della documentazione contabile dimessa ed avente natura sufficientemente dettagliata 133 Casi di ricorso al controllo giudiziario Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario Trib. Torino, 29 Maggio 2007 Elementi caratterizzanti le “gravi irregolarità” sono la loro attualità ed il carattere dannoso, quest’ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge idonee a procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento dell’attività sociale. È carente del requisito della dannosità una irregolarità meramente formale qual è quella della irregolare formazione del Consiglio di amministrazione. 134 Casi di ricorso al controllo giudiziario Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario App. Trieste 22 marzo 2006 La sussistenza di gravi irregolarità nella gestione che possano recare danno alla società, legittima il collegio sindacale a ricorrere alla procedura di cui all’art. 2409 c.c., anche senza preventivo esperimento delle azioni previste dagli artt. 2403-bis e 2406 c.c. 135 Art. 2409 ed srl Tribunale di NAPOLI É ammissibile in una srl che i sindaci nominati per obbligo di legge richiedano al tribunale il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. a fronte di gravi irregolarità commesse dall’organo gestorio. In questi caso, infatti, valgono le disposizioni di cui al comma 4° dell’art. 2477 c.c., con conseguente applicabilità, per i sindaci della srl, delle norme tipiche della società per azioni. 136 Art. 2409 ed srl CASSAZIONE È inammissibile il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 cod. civ. nella società a responsabilità limitata, sia pure allorché il ricorso sia proposto dal collegio sindacale obbligatoriamente costituito ai sensi dell’art. 2477 cod. civ.. 137 Art. 2409 ed srl Tribunale di MILANO • È ammissibile per i sindaci nominati in una srl richiedere al tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere dall’amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all’art. 2477 c.c. alle norme in materia di società per azioni ricomprende, infatti, anche l’art. 2409 c.c. inserito dal legislatore nella sezione dedicata al Collegio sindacale di tale tipologia societaria. • Non appare rilevante il fatto che nelle srl risultino particolarmente penetranti i poteri di ispezione del socio, risultando il controllo ex art. 2409 c.c. finalizzato a tutelare interessi diversi e più vasti rispetto a quelli tipici della compagine sociale. 138 Art. 2409 ed srl • Unitarietà del sistema di controlli dei sindaci • Diverse finalità dei controlli dei soci rispetto a quelle proprie del controlo giudiziario • Interpretazione letterale art. 2477, co.5 c.c. Norma 6.4 Rendono preferibile l’applicabilità del controllo giudiziario anche nelle SRL 139