COLLEGIO SINDACALE
NORME DI COMPORTAMENTO
(Bozza in consultazione)
Relatore: Dott. Luciano De Angelis
NOMINA e
INDIPENDENZA
DEL COLLEGIO
SINDACALE
OBBLIGO DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
SPA - SAPA
La nomina
dei primi sindaci
è parte integrante
dell’atto costitutivo
(art. 2328 c.c., punto 11)
La mancata nomina
dei sindaci
è causa di
annullabilità
del contratto
(SANABILE)
NUOVO ART. 2477 C.C.
LE MODIFICHE SULLE SRL - DIRETTIVA 2006/43/CE
Srl
Nel caso in cui la società deve
redigere il bilancio consolidato
obbligo
del
Nel caso in cui la società controlli
società sottoposte a revisione
legale
collegio
sindacale
Quando la società ha un capitale
sociale pari o superiore a 120.000
euro
Quando la società ha superato due
dei limiti dell’art. 2435-bis c.c.
ASPETTI SOCIETARI
SRL SENZA COLLEGIO SINDACALE
L’assemblea che approva il bilancio in cui
vengono superati uno o più dei nuovi limiti del
2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni,
alla nomina del collegio sindacale.
Se l’assemblea non effettua la nomina
provvede, il Tribunale
su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
D.Lgs n.173 del 3/11/08
I LIMITI PARAMETRICI IN EURO
(Bilanci approvati nel 2010)
1) TOTALE
ATTIVO
STATO
PATRIMONIALE
2) RICAVI DELLE
VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
3) DIPENDENTI
MEDI
LIMITI
PREVIGENTI
NUOVI LIMITI
(dir. n.46/2006)
1) 3.650.000
1) 4.400.000
2) 7.300.000
2) 8.800.000
3) 50
3) 50
NORMA 1.3
AUMENTO DEL
CAPITALE SOCIALE
ACQUISIZIONE DI
PARTECIPAZIONI DI
CONTROLLO
CONTESTUALMENTE
(in caso di costituzione)
DATA DI ISCRIZIONE
AL R.I.
(in caso di aumento)
ENTRO 30 GIORNI
(termine ragionevole)
NORMA 1.3
1) Il passaggio in
assemblea del
consolidato
REDAZIONE DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
OBBLIGO DI
REDIGERE IL
BILANCIO IN
FORMA NON
ABBREVIATA
(da redigersi per superamento
condizioni ex art. 25 e segg.
D.lgs.127/91)
30 GIORNI
DAL
TERMINE
PER:
2) Approvazione
del bilancio in
forma ordinaria
NORMA 1.2
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
RICHIESTA AI CONTROLLORI
Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via
..... n. ....., in considerazione della proposta di nomina
a membro del Collegio Sindacale (consigliere di
sorveglianza o di amministrazione) pervenuta dalla
vostra spettabile società, ai fini e per gli effetti dell’art.
2400, comma 4 c.c. (2409-septiesdecies)
DICHIARA :
Segue ...
NORMA 1.2
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
RICHIESTA AI CONTROLLORI
DICHIARA
di essere nominato sindaco effettivo o
supplente (consigliere di sorveglianza o revisore)
presso le seguenti società (di capitali, di persone e
cooperative)………..…;
-
- di essere nominato membro del consiglio di
amministrazione (consiglio di gestione) presso le
seguenti società (di capitali, di persone e cooperative)……………..…;
Segue ...
NORMA 1.2
DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
RICHIESTA AI CONTROLLORI
DICHIARA
-
di essere nominato liquidatore presso le seguenti
società di capitali, di persone e cooperative:…………..…;
- di essere nominato socio, amministratore, sindaco o
lavoratore dipendente di società di revisione legale o di enti
appartenenti alla rete alla quale la medesima appartiene
presso le seguenti società:……………….;
…...., li ....
.... Firma
Cause di decadenza ordinaria
INELEGGIBILITÀ
INCAPACITÀ
GIURIDICA EX
ART. 2382
C.C.
INCOMPATIBILITÀ
EX ART.
2399 C.C.
INIDONEITÀ
TECNICA EX
ART. 2397 CO.
2 C.C.
NORMA 1.4
Obiettività, indipendenza e cause di
ineleggibilità e decadenza
a) è interdetto;
b) è inabilitato;
c) è fallito;
d) è stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
e) è amministratore della società;
f) è amministratore delle società controllate dalla società,
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
g) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli
amministratori della società;
NORMA 1.4
Obiettività, indipendenza e cause di
ineleggibilità e decadenza
h) è coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli
amministratori delle società controllate dalla società,
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
i) è legato alla società, alle società da questa controllate,
alle società che la controllano e a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
NORMA 1.4
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
• 1) Rischi derivanti dall'interesse personale
• 2) Rischi derivanti dall’auto-riesame
• 3) Rischi derivanti dalla prestazione di attività
di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie ovvero di consulente
tecnico di parte
• 4) Rischi derivanti dalla eccessiva
confidenzialità
• 5) Rischi derivanti dalla intimidazione
NORMA 1.4
COMPROMISSIONE DELL’INDIPENDENZA
SONO DA VALUTARE
CASO PER CASO
I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE
L’INTEGRITÀ E
L’OBIETTIVITÀ DEI SINDACI
NORMA 1.4
CARATTERI DELLA
“MINACCIA ALL’INDIPENDENZA”
• FONDATA E NON EVENTUALE
• STABILE E NON TEMPORANEA O
OCCASIONALE
La collegialità dell’organo garantisce a fronte di
circostanze isolate e temporanee che possono
investire il singolo membro
VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ RISCHIO
NORMA 1.4
Devono essere considerati i seguenti fattori:
• la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi,
direttamente o attraverso la rete professionale, a favore
della società e di altre società del gruppo.
• la possibilità di un’interferenza dell’attività di
consulenza con la funzione di controllo (c.d. autoriesame);
• la compromissione dell’indipendenza finanziaria,
rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da
interesse personale.
Calcolo “soglia di rilevanza”
NORMA 1.4
Rapporto compensi totali
sulla società o gruppo (S+C)
/ compensi totali
professionista (CT)
Rapporto compensi
attività sindaco(S) /
Compensi totali sulla
medesima società o
gruppo (S+C)
> 15%
> 2/3
SI
>5% ≤ 15%
> 1/2
SI
≤ 5%
IRRILEVANTE
SI
Indipendenza
Studi associati
ART. 2399 C.C.
RAPPORTO CON LO STUDIO ASSOCIATO
(IN CUI È ASSOCIATO IL CONSULENTE DELLA SOCIETÀ)
POTREBBE RIENTRARE IN “ALTRO RAPPORTO DI NATURA
PATRIMONIALE”
BISOGNA VALUTARE SE IL RAPPORTO
(SEPPUR INDIRETTO) È IN GRADO DI COMPROMETTERE
INDIPENDENZA DEL SINDACO
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
Il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti:
• con i soggetti della propria rete
professionale
• con la società o con altra società del
gruppo direttamente, nonché di quelli
intrattenuti con le medesime da altri
soggetti della rete alla quale il
professionista appartiene.
LA “RETE” DEL PROFESSIONISTA
• struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività in comune
• che persegue chiaramente la condivisione degli utili
• fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione
comuni
• è caratterizzata da prassi e procedure comuni,
• dalla stessa strategia,
• da uno stesso nome, marchio o segno distintivo
• dalla condivisione una parte rilevante delle risorse
professionali
N.B.:
NORMA 1.4
L’associazione o società professionale
NON è rete,
nei casi in cui si preveda la mera ripartizione dei costi
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
1) L’ineleggibilità non si determina solo in un rapporto di
consulenza continuativo,ma anche una serie di
rapporti occasionali (formalmente distinti) tali da far
presumere uno “stabile legame di clientela”
2) Nei casi in cui si manifesta la situazione di
incompatibilità la decadenza scatta immediatamente
(ex tunc) senza necessità di uno specifico
procedimento accertativo da parte di un organo sociale
(decadenza ipso Jure)
(conf. Cass.11 Luglio 2008 n. 19235)
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
3)
La decadenza di uno dei componenti del collegio
sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio
stesso di correttamente operare con il numero minimo
dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto
di costituzione dell’organo e, di riflesso, in una
ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti.
Cass. 9 maggio 2008 n. 11514
4) Se il ruolo dei sindaci incide sul procedimento di
formazione
della
delibera
(ad
esempio
approvazione del progetto di bilancio), la delibera
con cui l’atto viene approvato risulta viziata e
quindi è annullabile
VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA RECIPROCA
NORMA 1.4
Nel caso in cui il sindaco risulti a “rischio di indipendenza”:
1. Deve chiarire al collegio la propria
posizione
2. Nel caso di perdurare della situazione
gli altri sindaci informano il CDA
3. In caso di inerzia del CDA andrà
convocata l’assemblea
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
NORMA 1.4
LA CAPACITÀ DI
PARTECIPARE AD ALMENO 2/3 DEI :
•
•
•
•
C.D.A.,
COMITATI ESECUTIVI,
RIUNIONI SINDACALI,
ASSEMBLEE
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
INOLTRE….
NORMA 1.4
Ai fini dell’accettazione si deve valutare:
•
•
•
•
•
Ampiezza e complessità dell’incarico;
Funzione anche di revisione;
Possibilità di impiego di ausiliari;
Specializzazione;
Altri impegni del sindaco;
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
ATTENZIONE
NORMA 1.4
LA CAPACITÀ DI ASSOLVERE L’INCARICO
DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATA
Al superamento
delle 20 unità
per il sindaco
ONORARI
NORMA 1.5
• L’idoneità del compenso da sindaco
deve essere valutata sulla base
dell’art.37 Tariffa Professionale
• Per la revisione gli onorari sono
“a tempo”
secondo l’art.32 Tariffa Professionale
Art. 37 nuova Tariffa Professionale
NORMA 1.5
NOVITÀ COMPENSI COLLEGIO SINDACALE
1. Ammissibilità di concordare i compensi;
2. Compenso spettante anche per
assemblea delegata ad approvazione
del bilancio;
3. Aumento dei compensi specifici e
graduali del 50%;
Art. 32, 24 e 19 nuova Tariffa Professionale
NORMA 1.5
NOVITÀ COMPENSI REVISiONE CONTABILE
1. Compensi da preconcordare e stabiliti
su base oraria (min. euro 77,48/ora);
2. Compenso da stabilire su base
dell’intero collegio;
3. Verifica congruità dei compensi (controllo
di qualità ex art. 20 d.lgs.39/2010)
Art. 37 nuova Tariffa Professionale
Attività effettuata dal sindaco
revisore
Criteri determinazione del
compenso
Funzione Verifiche trimestrali ex art. 2403 e Onorario commisurato sull’ammontare
di
2404 c.c.
complessivo dei componenti positivi di
sindaco
reddito lordi del conto economico
dell’esercizio
Relazione al bilancio dell’esercizio
precedente (art. 2429 c.c.), rilascio di
valutazioni e pareri o relazioni poste
dalla legge a carico del sindaco
Onorario commisurato al maggior
ammontare fra patrimonio netto (non
comprensivo del risultato di esercizio) e
l’importo
del
capitale
sociale
sottoscritto
Partecipazione ai cda, comitati Onorario commisurato a tariffe orarie
esecutivi e assemblee, riunioni del calcolate sulla base del capitale sociale
collegio per il vaglio di operazioni della società
straordinarie, per denunce ex art. 2408
o richieste da organi sociali
Funzione Attività di revisione legale dei conti Onorario preconcordato sulla base delle
di
(art. 10 del d.lgs 39/2010)
ore di lavoro preventivabili
revisore
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DI CARICA
Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ..... via
..... n. ....., iscritto nel Registro dei Revisori contabili con
Decreto Ministeriale del ..... pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" serie ..... n. .....,
(o in possesso dei requisiti statutari previsti dal D. M.
320 del 29/12/2004),
nell’accettare la carica di sindaco effettivo della Società
Alfa S.p.A.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DI CARICA
DICHIARA
a) che nei suoi confronti non sussistono cause di
ineleggibilità di cui all’art. 2399 C. C.;
b) l’inesistenza di qualsiasi impedimento all’assunzione
della carica, non ricorrendo situazioni che ne
compromettono l’indipendenza.
....., lì .....
..... Firma
Delibera assembleare
Comunicazione della delibera
assembleare ai sindaci nominati
Comunicazione da parte dei sindaci
dell’accettazione della carica
Iscrizione della nomina nel Registro
Imprese entro 30 giorni
Cessazione
del Collegio Sindacale
Cause di cessazione
Scadenza
Revoca
Decadenza
Rinunzia
Cessazione sindaci per dimissioni
Cessazione incarico in corso di mandato
Il dimissionario comunica le stesse
IN FORMA SCRITTA
A ciascun
amministratore
Ai sindaci
supplenti
Gli amministratori
comunicano la variazione
al Registro Imprese
In caso di inerzia possono
provvedere gli altri sindaci
(anche individualmente)
DECORRENZA CESSAZIONE
• DIMISSIONI
• SCADENZA
TRIENNIO
Effetto immediato
PROROGATIO
in corso del
mandato a
prescindere dalla
sostituzione del
dimissionario con il
supplente
Effetto dal
momento in cui il
collegio è stato
ricostituito
NORMA N. 1.6 CNDCEC
ART. 2.400 C.C., 1° CO.
Cessazione sindaci per dimissioni
Giurisprudenza
A favore della prorogatio del
sindaco dimissionario fino
a sostituzione
A favore delle dimissioni
con effetto immediato
Trib Mantova 25 luglio 2009
Cass. 18 gennaio 2005 N. 941
Trib. Milano 2 febbraio 2000
Trib. Roma 27 aprile 1998
Trib. Verona 25 maggio 1998;
App. Bologna 15 aprile 1988
Cass. civile, 9 ottobre 1986, n. 5928
Trib. Bari 1 agosto 1979
App. Bologna 19 luglio 2007
Notariato Triv. Mass. H.E.1 2006
Trib. Monza 26 Aprile 2001
App. Bologna 15 aprile 1988
Trib. di Milano 26 aprile 1983
Cons. Naz. Dott. Comm. Norma 1.6
Sostituzione
Subentrano i supplenti
Restano in carica fino alla
successiva assemblea
Nuovi nominati vanno a
scadenza naturale
NORMA 1.7
Sostituzione
Collegio sindacale
incaricato della
revisione legale
Collegio sindacale
NON
incaricato della
revisione legale
in caso di
morte, rinuncia
o decadenza
del sindaco
effettivo
subentra il
sindaco
supplente più
anziano di età.
in caso di
morte, rinuncia
o decadenza
del sindaco
effettivo
iscritto nel
registro dei
revisori legali
subentra il
supplente che sia
in possesso del
medesimo
requisito.
Se più supplenti
sono iscritti al
registro, subentra
il supplente più
anziano.
Revoca
REVOCA DEL SINDACO
TRE CONDIZIONI
GIUSTA
CAUSA
+
DELIBERA DI
REVOCA
È COMPETENTE
CHI L’HA
NOMINATO
+
APPROVAZIONE
TRIBUNALE
FINO AD
ALLORA È
INEFFICACE
Procedura di revoca
Delibera assemblea ordinaria di
revoca dei sindaci
Approvazione della revoca da parte
del tribunale
Reclamo presso la Corte di Appello
(sindaco revocato – società)
DOVERI
del Collegio Sindacale
I controlli sull’amministrazione
Norma 3
RISK APPROACH
Deve essere identificato e
valutato dai sindaci
IL MANCATO RISPETTO
DELLA LEGGE
DELLO STATUTO
DELLA CORRETTA
AMMINISTRAZIONE
RISK APPROACH
Sia i rischi di tipo:
SPECIFICO
(legati alla natura dell’attività)
GENERICO
(tipici di ogni attività
imprenditoriale
Dovranno essere periodicamente valutati
Verificando l’idoneità delle misure di
salvaguardia adottate dagli amministratori
CONTROLLI DI LEGALITA’
Art. 2403 c.c.
Norma 3.2
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza
della
LEGGE
dello
STATUTO
Verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni
degli organi sociali
“I controlli devono intendersi circoscritti alle norme che concretamente, con riferimento
alla struttura e alle attività sociali, possono essere ritenute critiche in ragione del rischio
che il loro mancato rispetto possa comportare agli interessi della società”
La vigilanza sull’osservanza dello STATUTO
Art. 2403
c.c.
vigilanza
sulla
osservanza
dello
STATUTO
Controllo più semplice di quello dell’osservanza della legge in quanto di
più facile individuazione e data la limitazione del testo di riferimento
Il sindaco deve conoscere le disposizioni statutarie e assicurarsi che gli atti
dell’organo amministrativo e assembleare non violino le clausole statutarie
Esempi:
-Operazioni estranee all’oggetto sociale;
- esercizio del diritto di opzione nella cessione di quote o
azioni;
- esercizio del diritto di recesso;
- convocazione di assemblee, c.d.a., comitati esecutivi;
- esercizio di poteri delegati
La vigilanza sull’osservanza dello STATUTO
PREVENTIVI
Controlli
Esame degli o.d.g.
di assemblee, c.d.a.,
com.esc.
SUCCESSIVI
Ispezioni e
controlli
CONCOMITANTI
Esame degli atti
istruttori e di
informativa
Acquisizione di
informazioni da
amministratori
Partecipazione
ai c.d.a.,
assemblee e
com. esec.
Scambi di
informazioni con
revisore e organi di
controllo di
partecipate
La vigilanza sull’osservanza della LEGGE
Art. 2403 c.c.
vigilanza
sulla
osservanza
della
LEGGE
Controllo più complesso di quello dell’osservanza dello statuto sia a causa della
gravità potenziale delle violazioni che della mole e complessità delle norme che il
sindaco dovrebbe conoscere e controllare.
All’inizio del mandato occorre verificare quali leggi sono applicabili e il rischio
di violazione connesso (risk approach)
Esempi di normativa specifica:
- leggi in materia di appalti;
- leggi in materia di finanziamenti agevolati e
contributi in conto capitale o impianti;
- leggi in materia di brevetti ed altri diritti;
- leggi in materia di commercio, industria e
artigianato;
- leggi in materia di autorizzazioni sanitarie
…
Esempi di normativa generale:
-Codice civile;
- leggi tributarie e previdenziali;
- leggi in materia di sicurezza del lavoro;
- leggi in materia di privacy;
- leggi in materia di antiriciclaggio;
- leggi sugli illeciti amministrativi a carico di
società ed enti…
Vigilanza sull’amministrazione
Art. 2403
c.c.
vigilanza
sul
rispetto e
concreto
funzionamento
Adeguatezza e
funzionamento
del SISTEMA DI
CONTROLLO
INTERNO
Non previsto da norme
esplicite per enti non
EIP
dei
PRINCIPI DI
CORRETTA
AMMINISTRAZIONE
ED IN PARTICOLARE:
Dell’ADEGUATEZZA
DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO,
AMMINISTRATIVO E
CONTABILE
Norma
3.3
PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
Art. 2380-bis c.c.
Gli amministratori possono compiere,
nell’ambito delle loro competenze, tutte le
operazioni che ritengono necessarie ed
opportune per l’attuazione dell’oggetto
sociale
Art. 2392 c.c.
Con la diligenza propria dell’incarico ricevuto
Art. 2381 c.c.
Agendo in modo informato (consapevoli della rischiosità e
degli effetti)
Art. 2391 c.c.
Occupandosi di aspetti fondamentali quali l’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile; l’andamento
generale della gestione e la sua prevedibile evoluzione; i
piani strategici, industriale e finanziari; budget, ecc.:
ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DELL’ECONOMIA
AZIENDALE
Dando notizia agli altri amministratori e al collegio
sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di
terzi, abbiano in una determinata operazione della
società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la
portata
Non utilizzando a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie
opportunità di affari appresi nell’esercizio dell’incarico
PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
CHE TIPO DI CONTROLLI EFFETTUA IL COLLEGIO
SINDACALE?
PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
I SINDACI DEVONO ACCERTARE CHE GLI AMMINISTRATORI
NON COMPIANO OPERAZIONI
Estranee all’oggetto sociale
In conflitto di interessi con la società
Manifestamente imprudenti o azzardate
Che possano compromettere l’integrità del
patrimonio aziendale
Volte a prevaricare o modificare i diritti di
legge o di statuto dei singoli soci
In contrasto con le delibere
dell’assemblea, del c.d.a. o del com. esec.
RISK APPROACH
Valutazione del rischio
Espressione di un giudizio
professionale appropriato, ossia:
Un terzo professionista informato riterrebbe che dopo
l’applicazione delle misure di controllo i rischi sono
contenuti ad un livello non significativo
Richiesta all’organo amministrativo
di attuare le opportune azioni di
miglioramento per eliminare i punti di
debolezza (e di maggior rischio) rilevati
58
IL RISK APPROACH
INDIVIDUAZIONE AREE DI
RISCHIO
Mappatura dei rischi in funzione dell’analisi del contesto aziendale (settori di attività) e della
struttura
Valutazione della significatività dei
rischi
Probabilità di accadimento
dell’evento
Impatto dell’evento
Analisi del sistema di controllo
esistente (procedure di
salvaguardia)
Manteniment
o del sistema
di controllo
SI
Rischio
accettabile
?
NO
Il costo del controllo non può superare
il valore del danno che si può ricevere
Adeguament
o del
sistema di
controllo
59
Vigilanza sull’amministrazione
Art. 2403
c.c.
vigilanza
sul
rispetto e
concreto
funzionamento
Adeguatezza e
funzionamento
del SISTEMA DI
CONTROLLO
INTERNO
Non previsto da norme
esplicite per enti non
EIP
Norma
3.3
dei
PRINCIPI DI
CORRETTA
AMMINISTRAZIO
NE
ED IN PARTICOLARE:
Dell’ADEGUATEZZA
DELL’ASSETTO
ORGANIZZATIVO,
AMMINISTRATIVO E
CONTABILE
60
Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo
Norma 3.4
ASSETTO
ORGANIZZATIVO
Complesso delle DIRETTIVE e
delle PROCEDURE stabilite per
GARANTIRE che il POTERE
DECISIONALE sia effettivamente
assegnato ed esercitato ad un
APPROPRIATO LIVELLO DI
COMPETENZE E
61
Come si valuta l’assetto organizzativo?
Elementi da attenzionare:
Separazione e contrapposizione nei
compiti e nelle funzioni
Chiara definizione delle deleghe o dei
poteri per ciascuna funzione (riscontro con
registro imprese e sistema bancario)
Verifica costante da parte di
ogni responsabile sul lavoro
svolto dai collaboratori
62
La vigilanza sull’adeguatezza e funzionamento del
sistema di controllo interno
ADEMPIMENTO NON PREVISTO ESPRESSAMENTE
DALL’ART. 2403 C.C. (EIP art. 149 TUF) ma ritenuto
in dottrina un importante aspetto della STRUTTURA
ORGANIZZATIVA delle aziende che per dimensione
e caratteristiche necessitano di tale funzione
La responsabilità dell’adozione e dell’adeguatezza del sistema di controllo
interno è esclusiva responsabilità degli amministratori. Il Collegio sindacale
effettua “un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure
aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio e una corretta
gestione delle criticità”.
63
Sistema di controllo interno
CAPACITA’ DI AUTOCONTROLLO
INSIEME DELLE DIRETTIVE, DELLE
PROCEDURE E DELLE PRASSI OPERATIVE
Norma 3.5
O B
I E T T I V I:
TESE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI
STRATEGI
CI
VOLTI AD ASSICURARE
LA CONFORMITA’ DELLE
SCELTE DEL
MANAGEMENT ALLE
DIRETTIVE RICEVUTE E
ALL’OGGETTO SOCIALE
NONCHE’ A GARANTIRE
LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO
AZIENDALE E GLI
INTERESSI DEGLI
OPERATI
VI
VOLTI A
GARANTIRE
L’EFFICACIA E
L’EFFICIENZA
DELLE
ATTIVITA’
OPERATIVE
AZIENDALI
di
REPORTIN
G
VOLTI A
GARANTIRE
L’ATTENDIBILI
TA’ E
L’AFFIDABILIT
A’ DEI DATI
di
CONFORMIT
A’
VOLTI AD
ASSICURARE LA
CONFORMITA’
DELLE ATTIVITA’
AZIENDALI ALLE
LEGGI E AI
REGOLAMENTI
64
Per la valutazione del SCI il Collegio
 Esamina la documentazione aziendale disponibile (manuali operativi;
regolamenti interni; organigramma e altre mappe operative di processi come ad
esempio quelle predisposte per le certificazioni di qualità )
Esamina le rilevazioni e le valutazioni fatte dal revisore legale in sede di
valutazione del rischio di controllo e sui test di conformità effettuati
 Effettua una autonoma valutazione dell’adeguatezza del sistema di
controllo interno dando priorità alle direttive, prassi e procedure che
presiedono ad attività in relazione alle quali sono stati rilevati rischi significativi
in termini di rilevanza e probabilità di accadimento
 Laddove rilevi punti di debolezza li comunica agli amministratori chiedendo
azioni correttive
Effettua un monitoraggio periodico delle azioni di miglioramento adottate e
dell’efficacia delle stesse
Rivisita le procedure in caso di cambiamenti apportati dall’azienda al
sistema di controllo interno
65
LA VIGILANZA SULL’ ADEGUATEZZA E FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Norma 3.6
Il SISTEMA AMMINISTRATIVOCONTABILE è parte del SISTEMA DI
CONTROLLO INTERNO che si prefigge di
fornire UNA RAGIONEVOLE SICUREZZA
sulla realizzazione dell’obiettivo aziendale
della ATTENDIBILITÀ DELLE
INFORMAZIONI
DI
BILANCIO
La RESPONSABILITÀ circa l’adeguatezza ed il corretto
funzionamento del SAC è esclusivamente degli AMMINISTRATORI.
Il Collegio deve, però, vigilare sull’adeguatezza e sul concreto
funzionamento (art. 2403 c.c.)
66
UN SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
è adeguato se permette:
1. La completa tempestiva e attendibile
contabilizzazione e rappresentazione dei
fatti di gestione;
2. La produzione di informazioni valide e
utili per le scelte di gestione e per lo
svolgimento dell’attività di controllo
(anche ai fini della salvaguardia del
patrimonio aziendale);
3. La produzione di dati attendibili per la
formazione del bilancio di esercizio.
67
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
PREMESSA
Signori Azionisti,
il Collegio ha condotto l’attività di vigilanza e controllo seguendo i principi di
comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza nella
presente relazione.
E’ stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A. al
31.12.20.., redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS che
evidenzia un utile di Euro ...
La società di revisione … S.p.A. ha emesso il suo giudizio sul bilancio in data …
Da quanto riportato nel giudizio della società di revisione il bilancio
d’esercizio al 31.12.20.. rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società oltre a
essere stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.
Il Collegio ha promosso con la società di revisione … S.p.A. incontri periodici
al fine di addivenire al necessario scambio di informazioni acquisite
nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
Segue
…
Esempio
sull’attività
di vigilanza DI
SINTESIdi relazione
E RISULTATI
DELL’ATTIVITA’
VIGILANZA
Il Collegio Sindacale ha organizzato il proprio
lavoro al fine di vigilare:
A. Sull’osservanza della legge e dell’atto
costitutivo;
B. Sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
C. Sull’adeguatezza della struttura
organizzativa;
D. Sull’adeguatezza del sistema di controllo
interno;
E. Sull’organicità delle direttive impartite alle
società del gruppo.
Nell’anno 20.. il Collegio ha partecipato a tutte Segue
le
…
riunioni del Consiglio di Amministrazione e
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
A) OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELL’ATTO
COSTITUTIVO
La partecipazione ai Consigli di
Amministrazione, le informazioni assunte, i
controlli allo scopo eseguiti hanno consentito al
Collegio di rilevare che la Vostra società opera
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dello
statuto.
In particolare il personale dipendente,
avvalendosi ove del caso di professionisti,
consente allo stato il rispetto delle norme che
disciplinano il funzionamento degli organi
sociali, l’attività della società, gli adempimenti
fiscali e contributivi, nonché le
Segue
raccomandazioni degli Organi istituzionali.
…
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
B) RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA
AMMINISTRAZIONE
Nei Consigli di Amministrazione vengono analizzati, e sono oggetto di
dibattito, le risultanze periodiche di gestione poste in raffronto con i
piani, i budget e le previsioni aggiornate, nonché tutti gli aspetti relativi
alle operazioni più significative.
Al Collegio non risultano operazioni di gestione manifestamente
imprudenti, azzardate, in contrasto con le delibere assembleari e con
gli interessi della Società e dei Soci.
Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono eseguite con
criteri di conformità.
Sotto il profilo operativo il Collegio ha assunto informazioni, ha
esaminato il materiale utile, ha promosso incontri con il Presidente e
Amministratore Delegato, sia con il personale di volta in volta
interessato, sia con la società di revisione.
Il Collegio prende atto di quanto segnalato dalla società di revisione nel
paragrafo 4 della propria relazione e invita il Consiglio di
Amministrazione a continuare nella implementazione di operazioni tese
a conferire un migliore equilibrio alle fonti e agli impieghi a breve
Segue
termine.
…
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
C) ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
Per quanto attiene il sistema amministrativo
contabile, considerato per la sua capacità di
rappresentare correttamente i fatti aziendali, di
garantire il tempestivo aggiornamento della
contabilità sociale, la corretta tenuta dei libri,
nonché l’esistenza dei documenti formali relativi
agli adempimenti fiscali e contributivi, la società di
revisione non ha segnalato rilievi tali da essere
riportati nella presente relazione, sia nei verbali
allo scopo redatti sia nei periodici incontri
intercorsi.
Segue
…
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
D) ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI
CONTROLLO INTERNO
L’attività di vigilanza eseguita
sull’adeguatezza della struttura
amministrativa e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, ha consentito al
Collegio Sindacale di formarsi un’opinione
sufficientemente positiva sul sistema di
controllo interno della Vostra società.
Non sono emerse criticità meritevoli di
segnalazione.
Segue
…
Vigilanza sul bilancio e sulla relazione sulla gestione
Art. 2403
c.c.
vigilanza
sulla
osservanza
delle disposizioni di legge sul
procedimento di formazione, controllo,
approvazione e pubblicazione del
bilancio d’esercizio
Norma 3.7
Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che
il bilancio sia stato redatto in modo corretto. La verifica della rispondenza
ai dati contabili è di competenza del revisore
Il Collegio deve verificare:
-La conformità degli schemi di bilancio alle norme di legge;
- che nella nota integrativa siano indicati i criteri di valutazione seguiti e che gli stessi siano conformi alla legge
e ai principi adottati;
- che la nota integrativa e la relazione della gestione abbiano il contenuto previsto dalla legge;
- la completezza e chiarezza informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestionealla luce dei
principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;
- che la relazione sulla gestione riporti informazioni adeguate sui principali rischi e incertezze;
- che l’iscrizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità iscritti
nell’attivo dello stato patrimoniale siano conformi al disposto dell’art. 2426, c. 1, n. 5 c.c.;
- che l’iscrizione dell’avviamento nell’attivo patrimoniale sia conforme alle prescrizioni dell’art. 2426, c. 1 n. 6
c.c.;
- la correttezza e legittimità delle eventuali deroghe ex art. 2423, c. 4, c.c.;
- la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza
(partecipazione a riunioni, vigilanza, ispezioni e controlli)
La relazione al bilancio
Il Collegio sindacale a conclusione dei controlli
effettuati in merito al bilancio e alla relazione sulla
gestione provvede alla relativa verbalizzazione e alla
redazione della relazione di accompagnamento ex
art. 2429 c.c. che va anch’essa riportata nel verbale
Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse può richiedere
ulteriori chiarimenti e informazioni all’organo amministrativo e
al revisore
Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio
manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione
Altri controlli specifici
Consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di
impianto e ampliamento, ricerca sviluppo e
pubblicità (art. 2426 c.1, n. 5 c.c.)
Consenso per l’iscrizione dell’avviamento (art. 2426
c.1, n. 6 c.c.)
Osservazioni sulla situazione patrimoniale ex art.
2446 c.c.
Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni in presenza di esclusione o limitazione del
diritto di opzione (art. 2441, c. 6 c.c.)
Relazione di accompagnamento al rendiconto finale
del patrimonio destinato ad uno specifico affare (art.
2447-novies c.c.)
Il sindaco dissenziente
ART. 2404 C.C.
Il collegio sindacale è regolarmente
costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti
(PRINCIPIO DELLA
COLLEGIALITA’)
Il Sindaco dissenziente ha diritto di
far iscrivere a verbale i motivi del
proprio dissenso
E’ possibile depositare una relazione
di minoranza al bilancio?
Il sindaco dissenziente si ritiene non possa
redigere e depositare una propria autonoma
relazione, ha il diritto però di far iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso ed ha
facoltà di riferire all’assemblea la propria
opinione difforme rispetto alla relazione
approvata dalla maggioranza dei
componenti. (bozza norma di
comportamento 7.1)
FUNZIONAMENTO
del Collegio Sindacale
Funzionamento
NORMA 2.1.
PRESIDENTE
Spetta al Presidente
• l’organizzazione dei lavori;
• la convocazione del collegio (secondo
modalità concordate nella prima riunione);
• L’aggiornamento (di norma) del libro delle
adunanze e deliberazioni del collegio.
Funzionamento
NORMA 2.1.
COLLEGIO
•
•
•
Riunione ogni 90 giorni (termine ordinatorio);
Opportunità di fissare un calendario delle
riunioni;
Ammissibilità statutaria di audio e video
proiezioni.
Funzionamento
NORMA 2.2.
Dipendenti ed ausiliari
1. Possono essere delegate solo funzioni
cognitive ed istruttorie;
2. Possono essere incaricati dipendenti,
collaboratori o società esterne;
3. Devono essere informati gli altri sindaci ed il
CDA;
4. Non possono partecipare a CDA, Assemblee,
o riunioni del comitato di sorveglianza.
Libro delle adunanze e deliberazioni
(artt. 2403-bis, comma 4, 2404, comma 3, 2421 c.c.)
LUOGO DI
TENUTA
DETENZIONE
Norma 2.3
Il libro va tenuto
presso la
SEDE SOCIALE
Il libro può essere
prelevato per
aggiornamenti
dal Presidente
Legale o Effettiva se
non coincidenti
È opportuna una
dichiarazione scritta in
caso di prelievo
Cosa deve essere trascritto nel libro
Norma 2.3
• la data ed il luogo della riunione;
• i nominativi dei sindaci intervenuti e di quelli
assenti, con specifica indicazione di quelli che
hanno giustificato la propria assenza;
• le persone, che invitate, sono intervenute alla
riunione e la loro qualifica;
• l’attività svolta e degli accertamenti eseguiti;
• le conclusioni raggiunte e le eventuali
deliberazioni;
• i documenti eventualmente pervenuti al
collegio da altri organi, comitati o soggetti.
Partecipazione alle riunioni
e rapporti con altri organi
Partecipazione a riunioni di organi sociali
Norma 4.1
I sindaci devono partecipare:
• alle assemblee dei soci,
• alle riunioni del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo
I sindaci possono partecipare:
• alle assemblee degli obbligazionisti,
• alle assemblee dei portatori di strumenti
finanziari
PARTECIPAZIONE INFORMATA
Norma 4.1
OPPORTUNA
SU COSA ?
Sui temi oggetto
di valutazione e
deliberazione
INFORMAZIONE
PREVENTIVA
MANCATA POSSIBILITÀ
DI INFORMAZIONE
NECESSARIA
VERBALIZZAZIONE
A prescindere da eventuali
impugnative delle delibere
ACQUISIZIONE NOTIZIE DA AMMINISTRATORI
A seguito di richiesta
Le informazioni
Norma 5.2
In seguito ad obblighi informativi
DEVONO RIGUARDARE:
l’assetto organizzativo, amministrativo-contabile
della società;
l’attività svolta e le operazioni di maggior
rilievo, economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla società e dalle società da essa
controllate;
le operazioni in cui un amministratore abbia un
interesse per conto proprio o di terzi, salvo
quanto previsto dall’artt. 2391 e 2475-ter c.c.
Rilascio informazioni dagli amministratori
Le informazioni possono essere rilasciate:
Norma 5.2
• per iscritto, con un apposito rapporto,
• o verbalmente,
In tal caso il collegio sindacale comunica agli
amministratori il proprio verbale, che riepiloga i
dati e le informazioni ricevute, chiedendo
conferma del contenuto.
Amministratore unico
È OPPORTUNO che:
L’Amministratore
Unico
L’amministratore delegato
con ampie deleghe
FORNISCANO PER ISCRITTO AI
SINDACI INFORMAZIONI
richieste dall’art. 2381, c.5 c.c.
Rapporti con i soci
Possono denunciare ai
sindaci i fatti censurabili
ex art. 2408 c.c.
I SOCI
Possono ispezionare (nelle
SRL) il libro dei sindaci ex
art. 2476, c.2, c.c.
Riunioni extracollegiali di cda o soci
Norma 4.3
Quando, nelle srl i cda e i soci decidono con
procedimento di consultazione o consenso espresso
per iscritto (art. 2475, co.4, 2479, co.3 c.c.)
I sindaci, non potendo assistere alle riunioni devono vigilare su:
1. La conformità della procedura adottata rispetto alle
disposizioni dell’art. 2475 c.c. (chiarezza argomenti
oggetto delle decisioni)
2. Eventuali disposizioni dell’atto costitutivo che autorizzano
tali decisioni
3. Rispetto del verbale assembleare (per il cda)
4. Corretta trascrizione della deliberazione sul libro delle
decisioni degli amministratori o delle assemblee
Rapporti Sindaci /Revisori
È
OPPORTUNO:
Norma 5.3
• Programmare gli incontri;
• Tenere almeno un incontro in
prossimità del progetto di
bilancio.
Ogni incontro deve essere oggetto di verbalizzazione
in cui sintetizzare:
dati e informazioni ricevuti dal revisore legale;
dati e informazioni comunicati al revisore legale;
l’inesistenza di dati e informazioni richiesti al soggetto
incaricato della revisione legale, cui non sia seguita la
dovuta comunicazione;
la mancata comunicazione di dati o informazione richiesti
da parte del soggetto incaricato della revisione legale.
Rapporti con Organismo Vigilanza
Norma 5.5
Prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001
IL COLLEGIO DEVE VERIFICARE
• l’autonomia,
• l’indipendenza,
• la professionalità dell’ODV
Il collegio deve acquisire:
le informazioni sul modello organizzativo e suo funzionamento
È
OPPORTUNO:
• il collegio sindacale incontri almeno
una volta l’anno l’ODV
• e si assicuri di ricevere dallo stesso
una relazione informativa periodica
Qualora l’organo di vigilanza
non esista, il collegio dovrà
• Informare l’amministratore sulla
opportunità di tale nomina
• Verbalizzare nel libro del c.s. di
aver informato/consigliato
l’opportunità di tale adozione
• Far sottoscrivere il verbale
(prassi preferibile) contenente la
raccomandazione
94
LE OMISSIONI DEGLI
AMMINISTRATORI
Omissioni degli amministratori
Codice civile – art. 2406
[…] 1. In caso di omissione
o di ingiustificato ritardo da
parte degli amministratori, il
collegio
sindacale
deve
convocare
l’assemblea
ed
eseguire
le
pubblicazioni
prescritte dalla legge.
Omissioni degli amministratori
Codice civile – art. 2406
[…] 2. Il collegio sindacale può
altresì, previa comunicazione al
presidente del consiglio di
amministrazione,
convocare
l’assemblea
qualora
nell’espletamento
del
suo
incarico ravvisi fatti censurabili di
rilevante gravità e vi sia urgente
necessità di provvedere.
Convocazione per ingiustificato ritardo o
omissione del cda
Quando?
1) Assunzione
provvedimenti ex
2446 e 2447 c.c.
di
artt.
2) Verifica di una causa
di
scioglimento
della
società.
Convocazione per omissione
degli amministratori
A)
Scadenza dei termini di
approvazione del bilancio
d'esercizio
ed
omessa
convocazione dell'Assemblea
(art. 2406 c.c. primo comma);
ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE NON RISPETTATO DAGLI
AMMINISTRATORI (NORMA 5.7)
Convocazione per omissione degli amministratori
B)
Cessazione della carica della
maggioranza
degli
Amministratori
con
impossibilità di sostituzioni
per cooptazione (art. 2386
secondo comma c.c.)
Convocazione per omissione degli amministratori
Richiesta di convocazione
da parte di tanti soci che
C) rappresentino almeno un
decimo del capitale sociale
(art. 2367 c.c.)
Procedura convocazione
NORMA 5.7
Delibera collegiale del Collegio Sindacale
(delegabile al presidente)
Preventivo avviso Presidente C.d.A. o
Amministratore Unico
Potere di convocazione dell’assemblea dei soci
Norma 5.7
Il collegio sindacale deve redigere
l’ordine del giorno
• può essere predisposta dallo stesso,
se ritenuto opportuno, una specifica
relazione scritta da proporre
all’assemblea dei soci.
RITARDO “ULTRA LEGEM”
NELLA APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Procedura di approvazione del bilancio
Bilancio comunicato dagli
30 GG. PRIMA ASSEMBLEA
Amministratori
al collegio sindacale
• Bilancio
• Relazione collegio
• Relazione revisore
15 GG. PRIMA ASSEMBLEA
DEPOSITATI PRESSO
SEDE SOCIETÀ
Vigilanza di legalità sulla procedura
di approvazione bilancio
Convocazione
assemblea
Previsione
statutaria
Situazioni
particolari
Entro 120 gg. da chiusura
esercizio
Termine più ampio
- non oltre 180 gg.
Omesso deposito
imputabile agli
amministratori e sindaci
È
illecito
imputabile
ad
amministratori (anche giudiziari),
liquidatori, commissari governativi e
(in via sostitutiva) ai sindaci
(art. 2630, 2° co.)
Sanzione (art. 2630 c.c)
Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il
registro delle imprese determina per tutti i soggetti
tenuti alla presentazione dello stesso la comminazione
di pena pecuniaria compresa
fra un minimo di 274,67 e 2.753,33 euro.
Con l’oblazione (art. 16, L.689/81)
ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio
di versare fino a 549,34 Euro
(doppio del minimo)
provvedendo al pagamento entro il 60° giorno dalla contestazione.
L’art. 2631 c.c.
prevede uno specifico
illecito amministrativo
Gli amministratori ed i sindaci che
omettono di convocare l’assemblea
dei soci nei casi previsti dalla legge o
dallo statuto, nei termini ivi previsti,
sono puniti con la sanzione
amministrativa da 1.032 a 6.197 euro.
Il termine si considera omesso allorché lo
stesso sia trascorso da trenta giorni
L’omessa predisposizione del progetto di
bilancio o la mancata convocazione
dell’assemblea per l’approvazione dello
stesso
• Può comportare conseguenze sugli
amministratori come:
- la revoca degli stessi
- ed eventuale azioni di responsabilità.
La violazione del termine massimo per la
convocazione
dell’assemblea
di
approvazione del bilancio non costituisce
motivo di annullamento della relativa
delibera.
La sua inosservanza non esonera gli
amministratori dall’obbligo di redigere il
bilancio e di convocare l’assemblea dei
soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a
rischio di azione di responsabilità (conf.
Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623)
Mancata approvazione del
bilancio da parte
dell’assemblea
La disposizione sanzionatoria non può
essere irrogata in caso di mancata
approvazione
del
bilancio,
elemento
indefettibile per la consumazione dell’illecito
amministrativo.
(Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993)
NON TUTTE LE
CCIAA ITALIANE
SEGUONO GLI
STESSI CRITERI!!
Di norma i bilanci d’esercizio non
approvati dall’assemblea dei soci o dal
consiglio di sorveglianza non sono
soggetti a deposito sulla base del
principio di tipicità degli atti da iscrivere o
depositare nel Registro delle Imprese
Istruzioni al Modello
UNICO SC 2010
• La ritardata approvazione del bilancio, non
legittima ritardi nei pagamenti delle
imposte.
• I versamenti a saldo, compreso il primo
acconto, devono essere eseguiti entro il
giorno 16 del sesto mese successivo alla
data di chiusura del periodo di imposta
(ossia 16 giugno, oppure 16 luglio con
maggiorazione dello 0,4%)
Istruzioni al Modello
UNICO SC 2010
• Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese
dalla chiusura dell’esercizio, il versamento dovrà
essere effettuato comunque entro il giorno 16 del
mese successivo al predetto sesto mese (ossia 16
luglio oppure 16 agosto con maggiorazione), a questo
punto, sulla base dei dati risultanti dal progetto di
bilancio.
<<Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva
approvazione del bilancio sia un motivo valido per
spostare il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi….
La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che
non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul
piano tributario le seguenti conseguenze:
1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà
considerata omessa;
2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento
induttivo…>>
Omessa dichiarazione
È omessa la dichiarazione presentata
oltre i 90 giorni dalla scadenza
La sanzione amministrativa applicabile è:
1) Dal 120 al 240% delle imposte con un minimo
di E. 258;
2) Da E. 258 a E.1.032, nel caso non sia dovuta
imposta (raddoppiabile per soggetti obbligati
alla tenuta di scritture contabili).
POTERI DI REAZIONE DEI
SINDACI
DENUNZIA DEI SOCI AI SINDACI
OGNI SOCIO
5% DEL CAPITALE (*)
POSSIBILITÀ
DI INDAGINE
OBBLIGO DI
INDAGINE
(*) p.s.: Lo statuto può prevedere percentuali diverse
119
Norma 6.2
DENUNZIA FONDATA
Comunicazione al denunziante
Indagine
Richiesta di intervento amm./ri
(se necessario)
Convocazione assembleare
(In caso di inerzia amm./ri)
DENUNZIA EX ART.2409 c.c.
120
Norma 6.2
DENUNZIA INFONDATA
SE A SEGUITO DELLE
INDAGINI
1. I fatti risultino infondati
2. O risultino sanati e ne sia impedito il ripetersi
I SINDACI
• Lo comunicano tempestivamente al denunziante e.…
• Alla prima assemblea utile (nel caso di denunzia “qualificata”)
• All’assemblea delegata ad approvare il bilancio
121
Norma 3.3
Verifica che gli amministratori
deliberino:
- Opportunamente informati;
- Delibere ragionevoli e non
palesemente pregiudizievoli;
- Gli amministratori siano consapevoli
del rischio.
Norma 4.1
Delibere amministrativamente
pericolose (irrazionali):
- Motivato dissenso nel verbale o riserve nel verbale;
- Violazioni rinvenute successivamente da segnalare
agli amministratori;
- In caso di inerzia chiedere al C.d.a. di convocare
l’assemblea
o
provvedere
direttamente
alla
convocazione
I sindaci dovranno presentare relazione
all’assemblea dei soci
Norma 4.2
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
- Quando le delibere del CDA o del CE
risultano :
1) Non conformi alla legge;
2) Non conformi allo statuto;
3) Non conformi a disposizioni del
regolamento interno;
4) Con oggetto illecito o impossibile ....
Segue ...
Norma 4.2
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
Quando le delibere sono viziate da interessi degli
amministratori ai sensi dell'art. 2391 C.C. Per:
1) inadempimento obblighi di informazione;
2) inadempimento del CDA o CE di
motivare le ragioni di convenienza della
società;
Segue ...
... segue
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
3) adozione della deliberazione con voto
determinante di un amministratore in
conflitto di interesse,
qualora
possano recare danno alla società
Segue ...
Norma 4.2
S.R.L
ART. 2475-TER C.C., CO.2
VOTO DETERMINANTE IN
CONFLITTO
CHE CAGIONI UN DANNO
ALLA SOCIETÀ
Norma 4.2
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE “IRREGOLARI”
...i sindaci devono manifestare
il
proprio
dissenso
e
pretenderne la trascrizione nel
verbale del CDA o del CE
Segue ...
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
Nel caso in cui a fronte del proprio
dissenso gli amministratori non
provvedano tempestivamente a
sostituire la delibera irregolare, i
sindaci potranno impugnare la
deliberazione con le modalità di cui
all'art. 2388 o 2475-ter C.C.
Segue ...
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
L'impugnativa
con atto di citazione
va effettuata di fronte al
Tribunale del luogo in cui la
società ha sede.
Segue ...
Art. 2377, comma 6, C.C.
... segue
I SINDACI DI FRONTE A
DELIBERE IRREGOLARI
La delibera va impugnata entro
novanta giorni dalla data di
deliberazione, ovvero
se
soggetta
ad
iscrizione
nel
registro delle imprese o solo
deposito, entro novanta giorni da tali
date.
I SINDACI DI FRONTE A DELIBERE
IRRAZIONALI / IRREGOLARI
In ogni caso il collegio potrà:
1) richiedere agli amministratori la
convocazione
dell'assemblea
a
cui
presentare relazione in merito ai fatti
censurabili;
2) nei casi più gravi, convocare direttamente
l'assemblea ai sensi del 2406 C.C., al fine di
informare i soci delle irregolarità riscontrate.
Casi di ricorso al controllo giudiziario
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib.
Mantova 9
dicembre
2008
Per
poter
disporre
dell’ispezione
dell’amministrazione ex art. 2409 c.c., è
sufficiente la sussistenza di fondati sospetti in
ordine alla commissione di gravi irregolarità,
aventi rilevanza attuale, che possano arrecare
danno alla società e non già la loro esistenza; tali
sospetti devono trovare fondamento non nella
mera prospettazione fornita dai ricorrenti ma in
elementi
desumibili
dall’analisi
della
documentazione contabile dimessa ed avente
natura sufficientemente dettagliata
133
Casi di ricorso al controllo giudiziario
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Trib.
Torino,
29
Maggio
2007
Elementi
caratterizzanti
le
“gravi
irregolarità” sono la loro attualità ed il
carattere dannoso, quest’ultimo individuabile
nella violazione di disposizioni di legge
idonee a procurare un danno al patrimonio
sociale o un grave turbamento dell’attività
sociale. È carente del requisito della dannosità
una irregolarità meramente formale qual è
quella della irregolare
formazione del
Consiglio di amministrazione.
134
Casi di ricorso al controllo giudiziario
Gli orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
App.
Trieste
22
marzo
2006
La sussistenza di gravi irregolarità nella
gestione che possano recare danno alla società,
legittima il collegio sindacale a ricorrere alla
procedura di cui all’art. 2409 c.c., anche senza
preventivo esperimento delle azioni previste
dagli artt. 2403-bis e 2406 c.c.
135
Art. 2409 ed srl
Tribunale di NAPOLI
É ammissibile in una srl che i sindaci
nominati per obbligo di legge richiedano
al tribunale il controllo giudiziario ex art.
2409 c.c. a fronte di gravi irregolarità
commesse dall’organo gestorio.
In questi caso, infatti, valgono le
disposizioni di cui al comma 4° dell’art.
2477 c.c., con conseguente applicabilità,
per i sindaci della srl, delle norme tipiche
della società per azioni.
136
Art. 2409 ed srl
CASSAZIONE
È inammissibile il controllo giudiziario
di cui all’art. 2409 cod. civ. nella
società a responsabilità limitata, sia
pure allorché il ricorso sia proposto
dal
collegio
sindacale
obbligatoriamente costituito ai sensi
dell’art. 2477 cod. civ..
137
Art. 2409 ed srl
Tribunale di MILANO
• È ammissibile per i sindaci nominati in una srl
richiedere al tribunale di sottoporre la società a
controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità
poste in essere dall’amministratore. A riguardo,
il richiamo di cui all’art. 2477 c.c. alle norme in
materia di società per azioni ricomprende, infatti,
anche l’art. 2409 c.c. inserito dal legislatore nella
sezione dedicata al Collegio sindacale di tale
tipologia societaria.
• Non appare rilevante il fatto che nelle srl risultino
particolarmente penetranti i poteri di ispezione
del socio, risultando il controllo ex art. 2409 c.c.
finalizzato a tutelare interessi diversi e più vasti
rispetto a quelli tipici della compagine sociale.
138
Art. 2409 ed srl
• Unitarietà del sistema di
controlli dei sindaci
• Diverse finalità dei
controlli dei soci rispetto
a quelle proprie del
controlo giudiziario
• Interpretazione letterale
art. 2477, co.5 c.c.
Norma 6.4
Rendono
preferibile
l’applicabilità
del controllo
giudiziario
anche nelle
SRL
139
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