REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 181/2014 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA Composta dai Magistrati: Claudio Galtieri Presidente Eugenio Madeo Referendario relatore Giuseppina Veccia Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 27915 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro i Sig.ri: 1. Alessandro Colucci, nato a Milano il 20 maggio 1974 ed ivi residente in via Giorgio Pallavicino, n. 31, C.F. CLCLSN74E20F205J, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Saponara e Mario Viviani, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Galleria San Babila, n. 4/a; 2. Paolo Valentini Puccitelli, nato a Busto Arsizio (VA) il 2 maggio 1960 e residente a Morazzone (VA), via Pagliate, n. 21, C.F. VLNPLA60E02B300U, rappresentato e difeso dall’Avv. Pier Filippo Giuggioli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Gabrio Serbelloni, n. 14; 3. Giulio Boscagli, nato a Lecco il 30 giugno 1948 ed ivi residente in via Carlo Cattaneo, n. 67, C.F. BSCGLI48H30E507J, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Richard Martini e Fabio Mazzoni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Fontana, n. 5. VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133. VISTO l’atto introduttivo. LETTI gli atti e i documenti di causa. UDITI, nella pubblica udienza del 4 giugno 2014, il Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Napoli, l’Avvocato Mario Viviani per il Sig. Colucci, l’Avv. Valentina Caccamo, su delega dell’Avv. Pier Filippo Giuggioli, per il Sig. Valentini Puccitelli e l’Avv. Richard Martini per il Sig. Boscagli. Ritenuto in FATTO Con atto di citazione depositato in data 12 dicembre 2013, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri: Alessandro Colucci, Paolo Valentini Puccitelli e Giulio Boscagli per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Lombardia, della somma capitale pari ad euro 81.475,69, da imputarsi, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio a causa del danno erariale arrecato con condotte asseritamente dolose o quantomeno gravemente colpose. In particolare, dall’atto di citazione è emerso che a seguito di varie pubblicazioni, in data 14 dicembre 2012, di notizie di stampa inerenti l'avvio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di un procedimento penale nei confronti di vari consiglieri regionali della Lombardia, in ordine in particolare ad ipotesi di peculato relativamente alla gestione dei rimborsi spese, la Procura erariale ha chiesto e ricevuto dalla Procura della Repubblica tutta la documentazione posta alla base delle contestazioni effettuate dai magistrati penali ed in particolare attinenti ai rimborsi indebitamente ottenuti ed oggetto di contestazione inerente ad alcuni dei consiglieri regionali coinvolti dei gruppi consiliari "Il Popolo della Libertà" e "Lega Lombarda Lega Nord Padania". Successivamente, sempre la Procura erariale ha posto in essere, anche con l’ausilio della Guardia di Finanza, un’intensa attività istruttoria tesa all’acquisizione di documenti e all’audizione personale di diversi dipendenti della Regione Lombardia. Al termine della richiamata attività istruttoria la Procura erariale , tenuto conto dell’indebito pagamento di una serie di rimborsi spese ha ritenuto i Sig.ri Colucci, Valentini Puccitelli e Boscagli, nella loro rispettiva qualità di Consigliere regionali della Lombardia, il primo e il secondo ed il terzo come capigruppo pro-tempore del Popolo della Libertà, responsabili, per comportamento asseritamente doloso o quantomeno gravemente colposo del pregiudizio erariale arrecato all'amministrazione regionale contestando un danno di euro 81.475,69. Di conseguenza, la Procura erariale ha notificato ai presunti responsabili specifico invito a dedurre ritenendo poi che le deduzioni difensive degli stessi non erano comunque idonee a superare gli addebiti di responsabilità contestati. Infatti, secondo la Procura, sulla base delle risultanze istruttorie ben si può ritenere raggiunta la piena prova della responsabilità amministrativa in capo agli odierni convenuti. In particolare, la Procura precisa che le somme in questione sarebbero state ottenute sulla base di spese del tutto estranee all'espletamento del mandato in questione, risultando un chiaro utilizzo per fini che deviano palesemente da quelli stabiliti dalle legge in violazione delle previsioni di cui alle leggi regionali n. 17 del 7 maggio 1992 e n. 34 del 27 ottobre 1972. Tanto precisato, la Procura fornisce un dettagliato elenco delle spese indebite, che hanno dato luogo all'esborso della somma complessiva, oggetto dell’odierna contestazione. In concreto, secondo la procura le condotte contestate devono essere considerate come “… atti di mala gestio di denaro pubblico atteso che il consigliere regionale risulta aver ottenuto i succitati rimborsi dal proprio gruppo consiliare di appartenenza che a sua volta ha beneficiato di stanziamenti dalla Regione erogati al fine di un loro impiego istituzionale secondo quanto previsto dalle leggi regionali, in particolare sotto il profilo del funzionamento del gruppo”. Nel dettaglio la Procura precisa poi che “… quanto alle numerose spese di trasporto ed alberghiere le stesse non risultano in alcun modo rimborsabili e dovute. Infatti al riguardo occorre evidenziare che al consigliere la legge non riconosce in alcun modo un diritto al rimborso delle citate spese, a piè di lista, (in particolare di taxi) nei suddetti termini, salvo ovviamente che non venga ufficialmente coinvolto nell'ambito di una missione istituzionale autorizzata … si aggiunga anzi che la legge regionale n. 17/1996 prevede all’art. 5 specificamente un rimborso a titolo di spese di trasporto sostenute dai consiglieri regionali che viene automaticamente erogato sulla base del computo delle distanze chilometriche tra il comune di residenza e quello sede del consiglio regionale”. Ancora, relativamente alle spese sostenute per l'acquisto di una serie di apparecchiature tecnologiche informatiche la Procura precisa che le stesse “… non risultano giustificate né giustificabili nella fattispecie concreta … Infatti risulta che il consigliere regionale ha titolo ad ottenere (e nel caso di specie ha ottenuto effettivamente) dalla Regione Lombardia le apparecchiature informatiche in questione”. Ancora, quanto alle spese effettuate e rimborsate per pernottamenti, pranzi, cene o similari la Procura afferma che “… non vi è alcun tipo di giustificazione che possa rendere le medesime minimamente legittime”. In sintesi, secondo la Procura, “è infatti pacifico che la spesa è illegittima se non è puntualmente documentato l'interesse istituzionale perseguito, la qualificazione del soggetto destinatario, l'occasione della spesa e dimostrato il rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa”. Inoltre, la Procura erariale evidenzia che alla luce delle deduzioni difensive fatte pervenire in sede preprocessuale si è ritenuto di dover desistere dalla contestazione di alcune spese come francobolli, e marche da bollo su cui si ritiene comprovata l’attinenza con il mandato istituzionale. In sintesi, secondo la Procura, emergerebbe una chiara responsabilità dolosa non solo del Colucci, ma anche del Boscagli e del Valentini Puccitelli nella loro qualità di Presidenti del Gruppo consiliare (il primo sino al giugno 2008 ed in seguito il secondo), in quanto questi ultimi “… hanno disposto agli uffici amministrativi di procedere ai rimborsi in palese assenza di ogni legittima motivazione, avallando un indebito e dannoso impiego delle somme stanziate dalla Regione Lombardia”. In ogni caso, sempre secondo il Requirente, risulterebbe quanto meno l’elemento soggettivo della colpa grave “… stante la natura e la tipologia delle spese in questione …”. La Procura precisa inoltre, differentemente da quanto affermato dal Boscagli in sede di deduzioni difensive, che “… un sistema che permettesse ad un consigliere di richiedere al proprio gruppo il rimborso di qualunque spesa alberghiera, di ristorazione o similare fino ad un determinato ammontare, senza fornire giustificazione alcuna, di fatto darebbe luogo ad una erogazione di una sorta di emolumento o contributo aggiuntivo rispetto al trattamento indennitario e non ad un reale rimborso per spese istituzionali”, richiamando a tal proposito quanto disposto dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 17 del 1992. Ancora, viene stigmatizzata la non corrispondenza al vero di quanto affermato dal Valentini Puccitelli, sempre in sede di deduzioni difensive, ovvero che “… il Capogruppo non avrebbe alcun compito di controllo delle spese da rimborsare né voce in capitolo né alcun potere/dovere di indagine nel merito delle spese sostenute dai Consiglieri”, considerato che “il Presidente del Gruppo si configura infatti quale responsabile del denaro pubblico gestito nell’ambito del gruppo medesimo”. Per quanto poi riguarda l’affermazione del Valentini Puccitelli, resa sempre in sede preprocessuale, secondo cui quest’ultimo avrebbe “… preteso una dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000 dal Consigliere …” il Requirente ha inteso evidenziare, riportando a tal fine giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la stessa “… non può certo comportare alcun esonero di responsabilità …” atteso che “… la funzione di tale istituto … è quella di semplificare gli oneri di documentazione non già di conferire efficacia probatoria a dichiarazioni aventi ad oggetto fatti dei quali solo il dichiarante possa essere a conoscenza”. In conclusione nella fattispecie emergerebbe, secondo il Requirente, una chiara responsabilità in solido a titolo di dolo del Boscagli con il Colucci per i rimborsi effettuati sino a giugno 2008 per euro 5.976,35 e di quest’ultimo con il Valentini Puccitelli per la somma residua pari ad euro 74.499,34. Inoltre, qualora si ritenesse sussistente una condotta gravemente colposa in capo a tutti i convenuti il danno dovrebbe essere ascritto nella misura del 60% dell’esborso in capo al Colucci e del 40% in capo al Presidente del Gruppo protempore (Boscagli e Valentini Puccitelli). In data 13 febbraio si è costituito il Colucci facendo riserva di illustrare le difese in una successiva memoria poi pervenuta in data 15 maggio 2014 con cui ha preliminarmente eccepito l’insussistenza del potere della Corte dei Conti di conoscere il comportamento del consigliere regionale lombardo una volta concluso il procedimento di verifica e controllo. In sintesi, secondo il convenuto, “l’autonomia regionale e la completezza dell’ordinamento relativo alle spese di cui si tratta escludevano la competenza della Corte dei Conti in tema di responsabilità contabile almeno dei singoli consiglieri, fino a quando non è stato emanato il D.L. n.174/2012, non sussistendo … spazio sufficiente una volta che l’Ufficio di Presidenza, compiuto l’accertamento di sua competenza e verificate le eventuali irregolarità, avesse applicato la sanzione e ripristinato, nel modo voluto dalla normativa vigente, l’equilibrio patrimoniale delle dotazioni del consiglio regionale”. Ad ogni modo, secondo la difesa, alla luce di quanto stabilito dall’ordinamento regionale, la rendicontazione effettuata dal convenuto “… è stata ritenuta ed è da ritenersi regolare essendo individuati e documentati oggetto della prestazione o del servizio ed effettivo pagamento del relativo corrispettivo”. Inoltre, la difesa ha evidenziato che “… il Consigliere Colucci si è attenuto alle indicazioni ricevute e che risultavano costantemente confermate dai provvedimenti assunti dalla competente autorità di controllo la quale disponeva, in forza del vigente ordinamento, del potere di acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria e, se del caso, di costatarne la sufficienza o l’idoneità pretendendone la sollecita regolarizzazione” e che il legislatore ha inteso, con riferimento alle spese di gestione del Gruppo consiliare, emettere precise linee guida, recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, non avendo quindi “… ritenuto sufficiente affidarsi ai criteri ordinariamente utilizzati in particolare per le spese di rappresentanza degli organi o di enti pubblici”. Ancora, secondo la difesa, la Procura “tratta la materia in questione utilizzando, a volte, elementi propri di altre discipline come il trattamento indennitario dei consiglieri regionali … o le spese di rappresentanza ... Così facendo, l’attore ha creato confusione pretendendo requisiti e caratteristiche estranee alle spese effettuate per espletare la propria funzione di consigliere ed assumendo l’esistenza di duplicazioni, rispetto a determinate indennità, del tutto insussistenti”. Infatti, per la difesa, “l’ordinamento regionale ha sempre evidenziato la differenza tra il trattamento indennitario del consigliere od il trattamento di missione relativi all’adempimento di compiti propri dell’istituzione (Consiglio Regionale), da un lato, e, dall’altro, le spese del gruppo o del consigliere per valorizzare ruolo e capacità d’iniziativa del gruppo o di uno dei suoi consiglieri. Altrettanto vale per le spese di rappresentanza per le quali sono richiesti requisiti e caratteri del tutto estranei alle spese per il funzionamento o per la comunicazione del gruppo consiliare o di suoi consiglieri”. La difesa prosegue poi nel motivare nel dettaglio la legittimità di alcune voci di spesa contestate dalla Procura (biglietto ferroviario per Mortara, spese per pernottamento, dotazione di apparecchiature tecnologiche ed informatiche, uso del taxi, francobolli e marche da bollo, sevizio bar e pasti presso ristoranti), rilevando l’obiettiva difficoltà di ricostruire, dopo anni, i singoli eventi contestati e proprio a tal fine chiede in via istruttoria l’utilizzo della prova per testi. In definitiva, il Colucci chiede: • in via preliminare, dichiarare l’insussistenza del potere di questa Corte di conoscere il comportamento del Consigliere regionale per le spese di cui ha ottenuto il rimborso il rigetto della domanda attorea; • in via istruttoria, l’ammissione della prova per testi, come declinate per capitoli nella memoria difensiva con riguardo a tutti i testimoni ivi indicati; • nel merito, assolvere il convenuto per insussistenza del danno e, in ogni caso, della colpa grave; • in subordine, si chiede l’esercizio del potere riduttivo. In data 13 maggio 2014 si è costituito il Boscagli che ha eccepito preliminarmente l’intervenuta prescrizione quinquiennale della somma richiesta a titolo di risarcimento danni, essendo stato quest’ultimo capogruppo solo per il periodo novembre 2007 - giugno 2008 ed essendo stato notificato l’atto di citazione solo nel gennaio 2014. Inoltre, la difesa precisa che anche qualora si voglia attribuire efficacia interruttiva all’invito a fornire deduzioni, ogni eventuale addebito al convenuto “… dovrebbe limitarsi ad eventuali rimborsi effettuati nel periodo non caduto in prescrizione (dunque limitatamente al giugno 2008)”, considerato che tale invito è stato emesso dalla Procura in data 23 maggio 2013. Nel merito, la difesa afferma che le accuse avanzate dalla Procura sono basate su “… assunti generici e immotivati, in quanto non supportati da prove né da indizi pur di mero sospetto”. Successivamente, il Boscagli, dopo aver rapidamente ripercorso la normativa regionale di riferimento, ha affermato che “i rimborsi contestati … sono stati, tutti, legittimamente erogati proprio sulla base della normativa di riferimento”. In particolare, con riferimento alle “colazioni di lavoro”, la difesa ha inteso evidenziare che “… nessuna norma o regolamento dell’Ufficio di Presidenza ha mai previsto che i singoli consiglieri dovessero provvedere, nella giustificazione delle spese, alla identificazione dei partecipanti a tali colazioni di lavoro, come diversamente previsto per gli assessori”. Di conseguenza, per la difesa del Boscagli, “… l’azione della Procura … resta semplicemente del tutta priva di elementi dimostrativi di una responsabilità erariale e si palesa pertanto infondata”. In sostanza, secondo la difesa, “in mancanza di disposizioni procedimentali specifiche di ordine dimostrativo a carico del richiedente restava a carico del capogruppo liquidatore solo un onere di comune diligenza nel liquidare il rimborso, con conseguente doverosa esclusione per quelle spese che quand’anche ammissibili per tipologia generale apparissero per qualche elemento contestuale palesemente contraddittore o sintomatiche di non pertinenza (estraneità o devianza) con l’esercizio del mandato”. Inoltre, per la difesa, in “… assenza di diposizioni specifiche di legge o regolamento regionale circa l’onere di giustificazione, l’introduzione della declaratoria - che impegnava espressamente e formalmente ogni Consigliere circa la veridicità dell’attinenza della spesa all’esercizio della sua funzione - è un dato significativo a riprova della serietà e pertinenza dei rimborsi spese e, quindi, del corretto utilizzo delle risorse dell’erario regionale”. In ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento dell’ipotesi accusatoria si chiede comunque l’esercizio del potere riduttivo in favore del convenuto. In sintesi, la difesa del Boscagli chiede: • in via preliminare, di accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno erariale ; • in via principale, di accertare l’assenza di responsabilità del Boscagli, anche solidale, respingendo ogni avversa domanda; • in subordine, nel caso in cui venga ravvisato un eventuale profilo di responsabilità , si chiede l’esercizio del potere riduttivo. In data 15 maggio 2014 si è costituito il Valentini Puccitelli che ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte, sia con riferimento alla qualità soggettiva del Presidente del Gruppo Consiliare ed al ruolo dal medesimo svolto all’interno del Gruppo di appartenenza, sia con riferimento alla oggettiva natura delle spese contestate dalla Procura. Infatti, secondo la difesa la Corte Costituzionale, ha recentemente precisato che deve riconoscersi come la funzione dei consiglieri e del capogruppo sia strettamente politico-elettiva, non configurandosi alcun ruolo di natura contabile in capo al Presidente dei Gruppi né tantomeno alcun rapporto di servizio o relazione funzionale con la Regione tale da dare vita ad una responsabilità di tipo gestorio amministrativo, che è il presupposto minimo per fondare la giurisdizione della Corte dei conti. Inoltre, la giurisdizione della Corte, sempre secondo la difesa, non sussisterebbe neppure sotto il profilo “oggettivo”, che attiene cioè alla natura delle spese considerate e del correlato (asserito) danno . Al riguardo, in ragione della sopra evidenziata natura politico-elettiva della funzione del capogruppo e dei consiglieri, le attività di spesa da questi ultimi effettuate per l’espletamento dei mandato consiliare e gravanti sui fondi all’uopo stanziati devono essere considerate intrinsecamente legate allo svolgimento dell’attività politica e, quindi, riflesso patrimoniale della stessa. Il che comporterebbe, quindi, l’assoggettamento delle spese del gruppo e dei consiglieri regionali alla guarentigia dell’insindacabilità ex art. 122 comma 4 della Costituzione. Ancora, sempre in via preliminare, la difesa eccepisce l’inammissibilità della citazione per omissione dell’adempimento dell’audizione personale del convenuto. Tale eccezione si basa sul fatto che diversamente da quanto affermato dalla procura il convenuto ha inteso chiedere di essere ascoltato personalmente qualora, rispetto alle deduzioni scritte depositate, fosse necessario acquisire ulteriori approfondimenti ed informazioni sulla vicenda, onde poter pienamente dimostrare la propria estraneità ai fatti. Nel merito, la difesa contesta l’insussistenza del rapporto di servizio e della condotta causatrice del danno in quanto i controlli sull’ammissibilità delle spese a rimborso e sulla regolarità della richiesta, anche sotto il profilo della completezza ed adeguatezza della documentazione giustificativa, sono stati sempre effettuati. Secondo la difesa i controlli di cui la Procura lamenta la carenza non erano e non sono mai stati di competenza del capogruppo in ragione della posizione rivestita, né da questi conseguentemente espletati, ma assegnati al funzionario amministrativo assunto dal Consiglio regionale proprio con tale compito precipuo, che veniva a svolgere quindi l’attività contabile necessaria e preliminare al rimborso delle spese, ivi incluse le verifiche di regolarità. Da ultimo la difesa si sofferma sulla rilevanza delle Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai consiglieri regionali. A tal proposito si precisa che l’elemento costitutivo della dichiarazione sostitutiva è l’assunzione della responsabilità del dichiarante circa la veridicità dei fatti oggetto della dichiarazione. Nel caso di specie, considerato il tenore delle dichiarazioni rese dai consiglieri regionali, non può legittimamente dubitarsi che le stesse integrino conformi dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, dacché vi è piena ed inequivocabile assunzione da parte dei dichiaranti della responsabilità circa la veridicità delle affermazioni rese. La difesa contesta poi sia l’esistenza del dolo che della colpa grave in capo al Puccitelli e nella denegata ipotesi di condanna di quest’ultimo si invoca comunque l’esercizio del potere riduttivo. Infine, sulla quantificazione del danno fatta dalla Procura la difesa precisa che la stessa risulta erroneamente formulata, in quanto non tiene conto della partecipazione di terzi nella vicenda sub judice e, quindi, alla causazione dell’asserito danno . Nell’udienza, a seguito di preliminare istanza, presentata il 29 maggio 2014 dall’Avv. Pier Filippo Giuggioli, difensore del Puccitelli, di rinvio dell’odierna udienza di discussione, al fine di consentire il simultaneus processus insieme anche a Gianluca Rinaldino nel giudizio n. 27917 e a Nicole Minetti nel giudizio n. 27919, il Collegio – uditi sia gli Avv.ti Vincenzo Saponara e Mario Viviani (per il giudizio n. 27915) che non si sono opposti al rinvio, l’Avv. Richard Martini (per i giudizi nn. 27915 e 27917) e gli Avv.ti Alessandro Fermi e Maria Raffaella Pontiggia (per il giudizio n. 27917) che si sono associati alla richiesta di rinvio e l’Avv.Valentina Caccamo, in sostituzione dell’Avv. Giuggioli, che ha insistito per il rinvio dell’udienza, sia il P.M. contabile che si è, invece, opposto alla richiesta di rinvio ritenendo mature le cause per la discussione in considerazione anche dell’esigenza di rispettare il principio di ragionevole durata del processo e di favorire la massima espressione del contraddittorio nel singolo giudizio – ha emesso specifica ordinanza con cui ha disposto, tenuto conto della sostanziale autonomia dei singoli giudizi, la prosecuzione della discussione per tutti e tre i giudizi. Successivamente, l’Avv. Caccamo ha precisato, a seguito di esplicita richiesta avanzata in merito dal Requirente, che quanto esposto nelle pagine 5, 6, 7, 9 e 19 della propria memoria difensiva non riguardano, come invece erroneamente indicato, “… l’insegnamento della Corte Costituzionale reso nella pronuncia sul ricorso n. 2 del 29 gennaio 2014 …”, bensì rappresentano solo stralci delle memorie presentate al riguardo da alcuni ricorrenti. Infine, le parti presenti hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate. Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione. Ritenuto in DIRITTO La richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale si riferisce in concreto all’indebito rimborso di una serie di spese in alcun modo giustificate, contestato al Colucci, nella sua qualità di Consigliere regionale, per averlo percepito ed al Boscagli e al Valentini Puccitelli, nella loro qualità di Consiglieri Regionali e Capigruppo del Popolo della Libertà, per averlo liquidato. Preliminarmente, di contro a quanto affermato nelle memorie difensive del Colucci e del Valentini Puccitelli, deve essere affermata, in via generale, la giurisdizione di questa Corte nel caso di specie, stante la natura e le funzioni pubblicistiche svolte dal Gruppo consiliare, la natura pubblica delle somme percepite e la non operatività dell’immunità costituzionale, di cui al comma 4 dell’art. 122 della Carta costituzionale, per la condotta de qua. In particolare, sulla natura giuridica dei Gruppi consiliari, questa Sezione deve constatare che recentemente la Corte costituzionale, ribadendo quanto già precisato in precedenza (cfr. Corte cost. n. 1130/1988), ha inteso affermare che “… i Gruppi consiliari vanno qualificati come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio”. Sul punto anche la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 609 del 1° settembre 1999 ha evidenziato che “… i Gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, espressione dei partiti o delle correnti politiche in esso rappresentati e che, in quanto tali, godono di una particolare autonomia in funzione dell'attività dell'assemblea”. In particolare, recentemente, la VI° Sezione penale della Cassazione ha sottolineato con riferimento alla figura del Capogruppo che “…a prescindere dalla natura pubblica o privata del Gruppo consiliare, al capo del Gruppo sono riconosciute una serie di facoltà e di poteri il cui esercizio esalata la rilevanza della figura del Presidente del gruppo, rendendolo diretto partecipe di una peculiare modalità progettuale ed attuativa della funzione legislativa regionale, che lo qualifica senza alcuna incertezza come pubblico ufficiale ai sensi dell’art.357, co.1 c.p., con conseguente configurazione del reato di peculato e non di appropriazione indebita o malversazione”. Pertanto, sulla base di tali osservazioni, è possibile affermare che i Gruppi, pur non essendo organi in senso tecnico, appaiono comunque come parte dell'organizzazione dell'assemblea, ovvero organismi necessari e strumentali, interni agli organi regionali (o assembleari). Inoltre, va rammentato che con riguardo alla natura delle risorse pubbliche le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio per cui sussiste la giurisdizione della Corte dei conti “… quando si ha gestione di denaro pubblico ancorché privato sia il soggetto gestore …”, atteso che “il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che ben può essere un privato o un ente pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti (cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. nn. 7377/2013; 295/2013, 100627/2011). Sul punto, recentemente si è pronunciata varie volte anche questa Corte ravvisando l’esistenza del danno erariale qualora vi sia stato un atto dispositivo della somma erogata per finalità diversa da quella preventivata o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustrando la finalità perseguita dall'Amministrazione, cioè la destinazione di “scopo” (cfr., Sez. III° n. 302/2013; Sez. Lazio n. 1058/2012). Da ultimo, il Collegio rileva che, nel caso di specie, non può nemmeno essere invocata l’immunità costituzionale di cui al comma 4 dell’art. 122 cost., in considerazione del fatto che tale disposizione costituzionale ha natura derogatoria e deve pertanto considerarsi di stretta interpretazione, di conseguenza ogni sua dilatazione costituirebbe una violazione dell’integrità della funzione giurisdizionale, la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, cost. (cfr. Corte cost. nn. 70/1985, 289/1997, 392/1999, 292/2001; 200/2008). Ancora, sempre preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta, avanzata dalla difesa del Valentini Puccitelli, di inammissibilità dell’atto di citazione per omissione dell’inadempimento dell’audizione personale di quest’ultimo, considerato che agli atti del presente giudizio non vi è evidenza alcuna di una richiesta di audizione avanzata dal Valentini Puccitelli, né può assurgere a tale funzione, come invece afferma il convenuto, la mera disponibilità ad essere sentiti, espressa nelle deduzioni difensive con la seguente espressione “… lo stesso deducente si rende sin da ora disponibile ad essere sentito personalmente”. Tanto precisato, il Collegio ritiene inoltre che le richieste istruttorie formulate dalla difesa del Colucci non possono essere accolte. Ciò perché il materiale sin qui acquisito in fascicolo è difatti più che sufficiente per ricostruire, ai fini che qui rilevano, sia il quadro generale sia la riferibilità causale, ed arrivare ad una documentata valutazione della fattispecie in esame. Nel merito, il Collegio deve innanzitutto rilevare che, in via generale e secondo pacifici indirizzi di questa Corte, una spesa di rappresentanza è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell’ente, e sia necessaria a promuovere l’immagine esterna dell’ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell’amministratore o del dipendente (cfr. Sez. Friuli n. 216/2010 e n. 12/2011; Sez. Toscana n. 246/2013; Sez. Campania n. 936/2013). È stato inoltre più volte ribadito che le spese di rappresentanza vanno rigorosamente giustificate e documentate, con analitica indicazione, per ciascuna di esse, delle finalità istituzionali perseguite, del rapporto di pertinenza tra attività dell’ente e spesa, della qualificazione del soggetto destinatario rispetto alla spesa, della sua natura e della sua legittima misura (cfr. Sez. Sardegna n.109/1993 Sez. I° n. 35/1997; Sez. II° n.162/1999; Sez. Veneto n. 719/2003) e che devono rispondere a stringenti criteri di ragionevolezza esplicati attraverso una rigorosa documentazione delle circostanze e dei motivi che le occasionarono (cfr. Sez. II° n. 31/1998; n. 162/1999; e n. 106/2002; Sez. Lazio n. 1181/2009). Tali principi affermati in relazione all’attività dei soggetti istituzionali, debbono ritenersi applicabili, sia pure con limitati temperamenti, anche all’attività esponenziale dei soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza politica. Il Collegio osserva altresì al riguardo che la pretesa risarcitoria della Procura non esprime l’esercizio di un sindacato sull’attività politica dei consiglieri regionali, ovvero sul merito delle scelte discrezionali degli stessi e del Consiglio regionale, essendosi quest’ultima limitata a prospettare una illiceità correlata all’assoluta carenza di elementi giustificativi idonei a far ritenere che l’attività gestoria dei contribuiti pubblici destinati alle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari sia stata coerente con le finalità assegnate a tali erogazioni ed effettuata nel rispetto dei criteri di congruenza e razionalità che devono assistere l’utilizzo del denaro pubblico. Pertanto, il soggetto beneficiario di un contributo avente una specifica finalizzazione non può esonerarsi dal “dar conto” del relativo impiego, offrendo la prova di aver destinato le risorse pubbliche alle finalità proprie dell’erogazione. Tale regola, che costituisce espressione di un principio generale di contabilità pubblica, non comporta eccezioni nel caso in cui la Procura Regionale abbia promosso l’azione di danno erariale nella rilevata carenza di elementi che consentano di correlare, in modo univoco, l’utilizzo del denaro pubblico alle finalità proprie del contributo erogato. Una ripartizione dell’onere della prova coerente con la disciplina degli obblighi che discendono dalla gestione del denaro pubblico, vede gravare sul P.M. contabile la mera dimostrazione che il convenuto ha beneficiato di un contributo avente una specifica finalizzazione, mentre deve ritenersi a carico del percettore l’onere di dimostrare che l’utilizzo delle risorse pubbliche è avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato (cfr Sez. II° n. 64/2007; Sez. Piemonte n. 172/2012; Sez. Veneto, n.34/2014). Sul punto, va rammentato che le stesse leggi regionali lombarde succedutesi nel tempo individuano specifiche tipologie di spese sostenibili dai Gruppi consiliari che, per queste, dispongono di autonomi canali di finanziamento: in particolare, l’articolo 2 ter della legge regionale n. 34/1972 riconosce ad ogni gruppo un contributo mensile tabellarmente determinato per spese di “formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione, accesso e utilizzo delle nuove tecnologie”. L’articolo 1, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17 (come integrato dalla l.rg. n.17 del 2002) prevede l’erogazione ai Gruppi consiliari del contributo pubblico di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 in particolare per spese di “funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, spese per la diffusione della conoscenza dell’attività consiliare attraverso azioni di informazione e comunicazione”, con possibilità in quest’ultima ipotesi – per il Gruppo o per il singolo consigliere – di organizzare le attività in proprio o di acquistare direttamente sul mercato i servizi. L’art. 3 della suddetta l.rg. n. 17 del 1992 prevede poi che “1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma secondo, i gruppi consiliari non possono erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del parlamento nazionale, ai membri del parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ...(omissis). 4. I gruppi consiliari possono disporre rimborsi per spese adeguatamente documentate sostenute dai consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. I consiglieri non hanno diritto al rimborso ove si tratti di spese di cui all'art. 4 della l.r. 4 agosto 1972, n. 23 e dall'art. 1 della l.r. 12 giugno 1975, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni”. Infine, il regolamento interno alla Regione Lombardia sulle spese dei Gruppi (attuativo dell'art. 2-ter della Legge Regionale n. 34 del 1972 e dell’art.2, l.rg. n.17 del 1992), all’art. 1, testualmente ammette come spese rimborsabili solo e soltanto quelle delle l. rg. n.17/1992 e n.34/1972 suddette, ovvero per “a) funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, diffusione della conoscenza dell’attività consiliare; b) formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione, accesso e utilizzo delle nuove tecnologie sostenute dai Consiglieri regionali per l’espletamento del mandato”. Da tale sistema normativo (primario e interno) deriva la conseguenza che i contributi possono essere legittimamente erogati solo se sono rispettate due fondamentali condizioni: - che il rimborso attenga ad attività specifiche e tassative (art. 2-ter, l.rg.Lomb. n. 34 del 1972; art. 1, comma 2, l.rg. n. 17 del 1992) del Gruppo consiliare in quanto tale, ovvero alla “formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione, accesso e utilizzo delle nuove tecnologie” ed al “funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, spese per la diffusione della conoscenza dell’attività consiliare attraverso azioni di informazione e comunicazione”; - che i successivi trasferimenti ai singoli consiglieri debbono trovare rigorosa e documentata giustificazione nella stretta inerenza dell’attività specifica del consigliere alle predette finalità per le quali il Gruppo ottenga il finanziamento pubblico. In proposito, possono soccorrere attestazioni del capogruppo il quale si assume ogni responsabilità in proposito. Per quanto poi riguarda le altre tipologie di spesa, il Collegio precisa che le stesse, in particolare se sostenute direttamente dal singolo consigliere, trovano autonome fonti di diretto finanziamento da parte della Regione nella legge regionale 23 luglio 1996, n. 17: la specificazione di tali voci di spesa è contenuta negli articoli 1, 3, 5 e 6. Pertanto, eventuali rimborsi al di fuori di tali titoli configurano erogazioni non dovute o duplicazioni non consentite. Non decisiva ai fini del decidere appare poi la diversa formulazione testuale, rimarcata dalla difesa del Boscagli, della normativa regolamentare interna alla Regione, necessariamente attuativa della primaria fonte legislativa regionale suddetta, tra le spese di rappresentanza dei Gruppi consiliari e quelle della Presidenza del Consiglio Regionale: il regolamento riguardante quest'ultima (art. 18, regolamento contabile Consiglio Regionale Lombardia) infatti, oltre a contenere un elenco dettagliato che indica in che cosa consistano tali spese e per quali finalità le stesse vengano adoperate, presenta anche degli obblighi stringenti riguardo alla rendicontazione, che deve dare una puntuale descrizione della motivazione, delle circostanze, delle cause e della natura delle erogazioni. I Gruppi consiliari, secondo la difesa del Boscagli, godrebbero invece di una disciplina regolamentare molto più lata in merito alle spese di rappresentanza. Diversamente, il Collegio deve osservare che lo stesso regolamento sulle spese dei Gruppi, all’art. 1, testualmente ammette come spese rimborsabili solo e soltanto quelle delle l. rg. n.17/1992 e n.34/1972 suddette, ovvero per “a) funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, diffusione della conoscenza dell’attività consiliare; b) formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione, accesso e utilizzo delle nuove tecnologie sostenute dai Consiglieri regionali per l’espletamento del mandato”. Inoltre, quale che sia la formulazione più o meno puntuale delle suddette norme interne in punto di loro documentazione, ogni spesa di un pubblico amministratore o di un pubblico dipendente, o di un soggetto che svolge funzioni latamente pubbliche, soprattutto se riconducibili ad una generica esigenza di “rappresentanza”, in quanto comportante un esborso di denaro pubblico, va documentata in modo pertinente per consentirne il controllo sulla rispondenza a fini istituzionali. La mera produzione di un giustificativo di spesa è un dato neutro comprovante solamente un fatto storico (ovvero che la spesa vi è stata), ma non consente il controllo sulla sua pertinenza a fini istituzionali. Tanto precisato, nel caso di specie la quasi totalità delle spese sostenute dal Colucci sono da ritenere non rispondenti a fini istituzionali e dunque non suscettibili di essere rimborsate. A tal proposito, il Collegio rileva, in particolare, che in ordine, in primo luogo, alle spese per pernottamenti, consumazioni in ristoranti, bar e autogrill di cui alla relazione della Guardia di Finanza e riportate alle pp. 5-31 dell’atto di citazione, asseritamente ricondotte a spese di rappresentanza, assolutamente non probanti appaiono, ad avviso del Collegio, i chiarimenti documentali tardivamente forniti in sede di costituzione in giudizio dal Colucci in merito ad ogni singolo evento (motivazione dell’incontro, dichiarazioni sostitutive per atto di notorietà dei commensali presenti all’incontro: amministratori locali, di consiglieri comunali, consiglieri di circoscrizione, responsabili di associazioni di cittadini, associazioni giovanili, università, enti di ricerca, comitati, giornalisti o rappresentanti del tessuto economico/sociale), dettato, a suo dire, dall’esigenza di svolgere un’attività preparatoria agli atti regionali e, in altri casi, per acquisire informazioni in materia di tematiche regionali di propria competenza in vista di sue successive e consequenziali mozioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, progetti di legge, oppure per “l’organizzazione di serate sulle politiche regionali”. Ad avviso del Collegio, in via generale, un politico che debba incontrare colleghi, cittadini e portatori di interessi collettivi, pur avendo un doveroso obbligo di partecipare a tali incontri e confronti, espressivi dell’essenza più intrinseca della politica (raccogliere spunti e problematiche varie da soggetti esponenti della vita reale per correggere e indirizzare l’azione politica), ben può e deve espletare tali costruttivi dialoghi esclusivamente nelle competenti sedi istituzionali (proprio ufficio presso la sede della Regione, che ha ben idonei locali) o presso sedi private di portatori di interessi collettivi (fabbriche, sedi sindacali, sedi di associazioni, sedi di giornali, ospedali, carceri etc.), ma non certo in un ristorante con costi (per sé e per ospiti) a carico dell’amministrazione e, dunque, della collettività. A ciò si aggiunga il fatto che un politico-amministratore percepisce non solo una non irrilevante indennità di funzione, ma anche una diaria (erogata proprio per “rimborso spese”), previste dagli art. 1, 2 e 3, l. rg. Lombardia 23.7.1996 n.17, che gli vengono erogate quale consigliere regionale anche per vitto e alloggio. Pertanto, a maggior ragione risultano ingiustificati i rimborsi che riguardano anche soggetti terzi ospitati a carico del Gruppo e, dunque, della finanza pubblica (la quasi totalità delle ricevute per pasti afferenti il convenuto, e analiticamente indicate alle pp. 5-31 della citazione, riguardano più coperti). A tal proposito si rammenta che recentemente la Sezione di controllo Lombardia, con delibera n. 204 del 9 maggio 2013 proprio in tema di spese per pasti di Gruppi consiliari ha precisato che “è altresì doveroso ricordare che, in ogni caso, non possono essere effettuati rimborsi ai consiglieri per voci di spesa già coperte da altre erogazioni a titolo retributivo o indennitario” e che “la spesa sostenuta dal singolo consigliere per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti, non rientra nelle spese rimborsabili anche in ragione del fatto che il consigliere percepisce già una diaria per “rimborso spese” nel proprio trattamento economico individuale (art. 2 L.R. n. 17/96). Tale spesa potrebbe eventualmente configurarsi quale spesa di rappresentanza se connessa o inerente ad eventi istituzionali aventi riflessi esterni e debitamente documentata”. La pretesa rimborsabilità di spese per pernottamenti e pasti si tradurrebbe dunque, nella specie, in una intollerabile e non prevista (dalla legge) duplicazione di somme da parte della Regione non configurandosi, nella specie, la natura di spese di rappresentanza. Queste hanno, infatti, la specifica funzione di mantenere o incrementare il prestigio istituzionale esterno dell’organismo cui fanno riferimento e sono tese a finanziare iniziative di visibilità e di comunicazione esterna del Gruppo mediante la copertura delle spese di ospitalità o di convivialità per personalità o autorità esterne, onde consentire la massima divulgazione dell’attività istituzionale che svolge il Gruppo consiliare all’interno del Consiglio Regionale con lo scopo di far percepire all’elettorato l’impegno della coalizione nell’attività politica della Regione (Sez. Friuli sentenze n. 12/2011 e n.11/2014). Esse devono rispondere a criteri di decoro, sobrietà ed economicità, e sono destinate a coprire esigenze organizzative di eventi pubblici (convegni, tavole rotonde, comizi) e a fornire ospitalità (pranzi, cene, colazioni, buffet) a personalità istituzionali (in una accezione tecnica e restrittiva del termine, non coincidente con “qualsiasi cittadino”, imprenditore, giornalista o politico che abbia necessità di conferire con un consigliere) in occasione di tali avvenimenti. Né è dato comprendere come la asserita finalità, precisata dal Colucci, di “… stabilire e rafforzare rapporti tra la società e le istituzioni, in particolare il gruppo consiliare ed il consigliere” implichi un incontro a pranzo o a cena con colleghi, elettori o simpatizzanti, a fronte di un ben più coerente e pertinente dialogo nei suddetti uffici pubblici istituzionali ove il Gruppo e i suoi consiglieri lavorano ogni giorno. Le uniche spese di rappresentanza giustificabili per pernottamenti, pranzi, cene o buffet sono, dunque, solo e soltanto quelle legate a rappresentanze istituzionali del Gruppo in quanto tale nei confronti di interlocutori istituzionali (doverosa ospitalità a delegazioni straniere in visita ufficiale in Italia o a delegazioni di altri enti coinvolti in iniziative comuni; presentazione ufficiale di eventi istituzionali di alta rilevanza economicosociale etc.), ma non certo i frequenti incontri con singoli cittadini, imprenditori, politici, giornalisti, esponenti sindacali o di associazioni. Detti incontri, ancorché espressivi del mandato consiliare, devono dunque essere espletati esclusivamente in locali istituzionali o anche privati, ma senza oneri a carico dell’amministrazione, ovvero gratuitamente dovendosi valutare, sempre in concreto, la reale finalità di valenza pubblicistica sottesa alla spesa. E quella per pasti, nel caso in esame, certamente non risponde a tali fini, né per un amministratore pubblico né per un funzionario pubblico. La generica esigenze di ascolto delle necessità e delle aspettative della società civile che richiederebbero ripetute consumazioni presso ristoranti, sono generiche, tardive e autoreferenziali, e comunque prive della specifica indicazione del nesso con la proiezione dell’immagine esterna del Gruppo di appartenenza. Nel caso di specie, tutti i rimborsi effettuati al Colucci, ed avallati dal Boscagli prima e dal Valentini Puccitelli poi, nonché dall’Ufficio di Presidenza, per ristoranti non presentavano alcun elemento idoneo (se non la consumazione, i coperti ed il costo e la talvolta generica dizione “pranzo di lavoro”) ad avvalorare il legame di pertinenza con i fini istituzionali, comunque mancanti per i motivi già esplicati. In conclusione, le contestate spese per pernottamenti e pasti poste a carico dell’amministrazione sono ontologicamente e fattualmente incompatibili con l’esercizio delle funzioni politico-istituzionali di un consigliere regionale in quanto non riconducibili ad esigenze di “rappresentanza” del Gruppo o della Regione. Analogamente, non dovuto, ad avviso del Collegio, è il rimborso fruito dal Colucci per diverse corse effettuate con taxi, in quanto la normativa non consente rimborsi a piè di lista se non in occasione di missioni istituzionali all’estero o in altra Regione e secondo i limiti prefissati dall’art. 6, l.rg. n.17/1996 cit. (ma nella specie il Colucci non risulta aver fruito di taxi per le missioni di cui all’art. 6, l. rg.cit.). Inoltre la normativa regionale citata, sia all’art. 3 (rimborso spese assolto dalla diaria), sia all’art. 5 (rimborso spese di trasporto ai Consiglieri), già prevede rimborsi diretti da parte della Regione molto ampli per spese (anche dunque di trasporto) e dunque un rimborso ulteriore da parte del Gruppo sarebbe una immotivata duplicazione o comunque sarebbe, anche ove non doppiato da rimborso regionale, una copertura di spese non istituzionali e comunque non documentate in modo idoneo: la mera asserzione difensiva del Colucci circa le finalità istituzionali degli incontri fatti in occasione delle tratte svolte in taxi, non sono supportate da alcuna prova e si risolvono in una mera petizione di principio. Parimenti illegittimi sono inoltre i rimborsi per spese ferroviarie sostenute per incontri con politici o movimenti del medesimo partito in altra Regione o, ad esempio, per “… l’accesso a Mortara al fine di conoscere e poi contestare lo stato del servizio del trasporto regionale …”, considerata dalla difesa del Colucci, come “… attività volta ad arricchire e far conoscere il lavoro del gruppo”. Del resto, come ben rimarcato con la citata delibera 9.5.2013 n.204 la sezione controllo Lombardia di questa Corte, “per quanto riguarda le spese di trasporto, appare necessario indicare l’occasione istituzionale comportante tale spesa, attraverso specifica attestazione, al fine di valutare l’inerenza e la congruità della stessa. Inoltre, con particolare riferimento alla spesa per servizi di taxi (o forme alternative di trasporto con conducente), è altresì necessaria l’indicazione del luogo di partenza e di destinazione e le ragioni del mancato utilizzo di mezzi alternativi di trasporto. Resta ferma, in ogni caso, l’esclusione di ogni rimborso per gli spostamenti dalla propria abitazione al consiglio regionale e viceversa”. Venendo poi alle spese informatiche sostenute dal Colucci e rimborsate dal Gruppo, le stesse sono invece da ritenere legittime a prescindere dall’avvenuta o meno fornitura da parte della Regione Lombardia a quest’ultimo di apparecchiature informatiche (cellulare con linea telefonica, PC, stampante, tablet, monitor etc.). In particolare, rispondente a detta finalità di “accesso e utilizzo delle nuove tecnologie” è l’acquisto di un PC da parte del convenuto, di una viedeocamera, di una stampante, di un monitor o di altro materiale informatico (mouse, software, card memoria ecc). Pertanto, in mancanza di prove relative ad un uso personale e non istituzionale di tali supporti informatici da parte del Colucci, il loro acquisto deve dunque considerarsi legittimo e non foriero di danno erariale e devono, di conseguenza, essere sottratti dalla contestazione complessiva gli importi relativi ai documenti di rimborso nn. 65/10, 45/12 oltre ad un documento senza numero identificativo con la seguente descrizione “card memoria aggiuntiva - videocamera 14D Samsung + software gestionale - materiale d’uso e di trasporto”, così come riportati nelle pagine 17, 18 a 31 dell’atto di citazione. Infine, con riguardo al documento senza numero identificativo con la seguente descrizione “acquisto n. 3 francobolli al costo di 14,62 cadauno”, così come riportato a pag. 14 dell’atto di citazione, il Collegio rileva che tale rimborso deve considerarsi legittimo in quanto riguardante spese postali su cui non vi è prova della loro non attinenza ad attività istituzionale. Peraltro, tale riflessione è stata già fatta per spese analoghe dallo stesso Requirente, il quale nell’atto di citazione a pag. 38 ha affermato che “alla luce delle deduzioni fatte pervenire si ritiene invece di desistere dalla contestazione delle spese inerenti ai francobolli ed alle marche da bollo di cui all’invito a fornire deduzioni”. A fronte dell’acclarato danno erariale per tre delle cinque voci di spesa sopra analizzate, evidente appare la natura non dolosa della condotta del convenuto, non tanto per la incertezza normativa in materia, stante la chiarezza della legge regionale e del regolamento dei Gruppi sulle spese in materia, ma piuttosto per la possibile incertezza della nozione di spesa di rappresentanza in relazione ai pasti, derivante dall’avallo sistematicamente avuto dal Boscagli, dal Valentini Puccitelli e dall’Ufficio di Presidenza su tali spese (vedasi anche la generica modulistica nell’allegato A al regol. sulle spese dei Gruppi, agli atti), nonché dalla pluriennale prassi largheggiante instauratasi presso la Regione sui rimborsi ai Consiglieri a cui fanno riferimento le difese dei convenuti. Se tali evenienze attenuano l’elemento psicologico che connota la condotta del Colucci, sicuramente non escludono la sua colpa grave, evidente a fronte di violazione di norme chiare sulle spese rimborsabili, a cui non sono riconducibili quelle per pasti e taxi oggetto di causa. Venendo alla posizione dei capigruppo del “Popolo della Liberta” Giulio Boscagli e Paolo Valentini Puccitelli, la evidente estraneità alla rappresentanza politico-istituzionale, sopra rimarcata, delle spese rimborsate al Colucci rende evidente, quanto meno a titolo di colpa grave, la culpa in vigilando e l’apporto concausale dei due capigruppo succedutisi nel tempo. Difatti, sul Boscagli e sul Valentini Puccitelli, in quanto capigruppo, la normativa regionale poneva oneri di carattere gestionale e di verifica, soprattutto sul rendiconto delle spese del Gruppo che egli redige ed approva (art. 4, 6 e 7 l.rg. n.17/1992 e art. 6, 7 e 9 del regol. spese Gruppi) e sul quale dunque necessariamente vigila. Chiarissimo sul punto è l’art. 6, co.2 del più volte citato regolamento delle spese dei Gruppi, ove si legge che “I Presidenti dei gruppi consiliari sono responsabili della regolarità della documentazione prodotta e della corrispondenza della stessa alle finalità di cui all’art.1 del presente regolamento”, ovvero quelle relative a “a) funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, diffusione della conoscenza dell’attività consiliare; b) formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione, accesso e utilizzo delle nuove tecnologie sostenute dai Consiglieri regionali per l’espletamento del mandato”. Del resto, le dichiarazioni raccolte dalla Procura, e non smentite dal Boscagli e dal Valentini Puccitelli, attestano una ingerenza anche “di fatto” di questi nel dare impulso al rimborso delle spese sostenute dal Colucci: si vedano in particolare le dichiarazioni agli atti del responsabile amm.vo Bendin Maria Gloria, la quale afferma che “… gli assegni bancari sono disposti dal Presidente e capogruppo Valentini Puccitelli Paolo. Lo stesso appone materialmente la propria firma in calce agli assegni bancari messi in favore dei singoli consiglieri. Parimenti fino al giugno 2008, gli assegni bancari erano disposti e firmati dall’allora capogruppo Boscagli”. I capigruppo, dunque, per poter ordinare l’erogazione del rimborso, avrebbero dovuto previamente e accuratamente verificarne i presupposti di legge, ciò che hanno invece omesso, non rilevando tuttavia, con colpa grave, la palese insufficienza documentativa delle ricevute prodotte (in violazione dell’art. 3, comma 4, l. rg. n.17/1992 secondo cui “I gruppi consiliari possono disporre rimborsi per spese adeguatamente documentate sostenute dai consiglieri appartenenti al gruppo medesimo”) e la loro evidente non pertinenza ai fini pubblicistici dei fondi accordati ai Gruppi per le sole spese “di funzionamento, di aggiornamento, di studio e documentazione, nonché per diffondere la conoscenza della loro attività attraverso azioni di informazione e comunicazione” (art. 2, l.rg. n.17/1992 e art.1, reg. spese Gruppi cit., alle quali non sono riconducibili spese per ristoranti e per taxi (se non nei limiti ristretti sopra esposti). Di particolare rilievo sono poi le già segnalate sentenze della Cassazione penale, Sez. VI°, n. 1053 e 49976/2012, secondo cui il presidente di un Gruppo consiliare riveste la qualità di pubblico ufficiale, esercitando una pubblica funzione, che lo rende, tra l'altro, partecipe diretto della procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contribuiti erogati al Gruppo consiliare dall'ente regionale, con l’obbligo di rendicontazione (cfr. Cass. Sez. VI°, n. 41178/2005) e risponde penalmente per peculato per l’utilizzazione dei fondi per finalità estranee a tale vincolo, con particolare riguardo a quelle di natura privatistica. Né può valere, ad affievolire la qualificazione gravemente colposa della condotta concausale dei convenuti, l’esistenza di una “prassi” risalente che, ai fini della rendicontazione delle spese di rappresentanza, non richiedeva la specificazione dei motivi e l’indicazione delle generalità e delle qualifiche dei soggetti incontrati. Ed invero, nessuna prassi, per quanto radicata nel tempo, poteva giustificare la violazione degli obblighi inerenti ad una rendicontazione legittima e trasparente dell’impiego di denaro pubblico. Al contrario, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il mantenimento di una prassi illegittima può costituire un elemento di aggravio della responsabilità nei casi in cui la posizione del soggetto agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche (cfr. Sez. III° n. 56/2005; Sez. III° n. 177/2006; Sez. Lazio n. 1096/2012; Sez. II° n. 539/2013). Né tantomeno possono assurgere ad esimente degli evidenti profili di responsabilità , in capo ai convenuti Boscagli e Valentini Puccitelli, le dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 presentate dal Colucci, in quanto, come evidenziato anche dal Requirente, le stesse hanno solo “… la funzione di semplificare gli oneri di documentazione e non già di conferire efficacia probatoria a dichiarazioni aventi ad oggetto fatto dei quali solo il dichiarante possa essere a conoscenza” (cfr. C.d.S. Sez. V° n. 1706 del 21 marzo 2011). In ordine poi al possibile concorso causale dei funzionari interni Sig.ra Monzani e Dr. Scattolin preposti al concreto controllo delle spese, tale evenienza, comunque non documentata con idonei ordini di servizio, attenua ma non elide la responsabilità del Boscagli e del Valentini Puccitelli quali capigruppo cattivi vigilanti, in quanto la delega a terzi di propri compiti impone comunque una periodica vigilanza sull’operato dei propri funzionari al fine di correggere prassi anomale o contra legem. Accertata dunque la condotta gravemente colposa del Colucci e dei capigruppo Boscagli e Valentini Puccitelli nella fattispecie de qua, il Collegio non può tuttavia esimersi dal valutare l’eventuale contributo concausale nella verificazione del danno della condotta omissiva dei componenti dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lombardia, ancorché non evocati in giudizio, che ebbero ad avallare tali rimborsi senza alcuna richiesta di chiarimenti o di analitico e doveroso riscontro sulle singole spese sostenute dal Colucci. A tal proposito, si rammenta che in base all’art. 6 della l.rg. n.17/1992 “Il rendiconto, sottoscritto dal capogruppo, è depositato presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno”. Il successivo art. 7 recita: “1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale verifica la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre funzioni di cui alla presente legge. 2. L'ufficio di presidenza può chiedere ai presidenti dei gruppi chiarimenti, nonché l'esibizione della documentazione relativa alle spese sostenute dai gruppi consiliari”. Infine l’art. 8 esplicita che “1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ufficio di presidenza accerta, con propria deliberazione, distintamente per ogni gruppo consiliare, che nel corso dell'anno solare cui il rendiconto si riferisce non sussistano irregolarità. Ove sussistano irregolarità si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi secondo e terzo. 2. Ove non risulti adempiuto l'obbligo di deposito del rendiconto ovvero emergano altre irregolarità, l'ufficio di presidenza dispone la immediata sospensione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge, indicando un termine per la regolarizzazione. Il termine non può essere superiore ai trenta giorni. 3. Qualora l'irregolarità sia sanata, l'ufficio di presidenza procede a norma del precedente comma primo. Ove l'irregolarità non sia sanata, l'ufficio di presidenza trattiene dai contributi relativi all'anno successivo una somma pari agli importi ritenuti non regolarmente spesi dal gruppo”. Tale complesso normativo evidenzia chiaramente come l’Ufficio di Presidenza, ha, tra le altre cose, lo specifico compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione delle attività del Consiglio e delle Commissioni, sovrintendere alla struttura organizzativa del Consiglio, verificare la rispondenza della gestione e dei risultati conseguiti agli indirizzi ed obiettivi forniti, inoltre tale Ufficio ha per legge espressamente anche un ruolo basilare di garante della liceità delle spese erogate ai Gruppi consiliari e da questi rimborsati ai consiglieri del Gruppo, ove rispondenti a noti parametri normativi e chiari indirizzi pluriennali della giurisprudenza contabile. In particolare detta normativa attribuisce all’Ufficio addirittura compiti interdittivi alla erogazione di somme nell’anno successivo, ove in quello pregresso vi siano state spese non regolari. Il che implica che l’Ufficio ha compiti di riscontro attento e capillare delle spese, compiti ai quali, nella specie, l’Ufficio lombardo sembra aver totalmente abdicato. Pertanto, se quest’ultimo avesse ben vigilato anche sulle spese oggetto di causa, avrebbe dovuto chiedere ex art. 7, co.2, l. rg. n.17/1992 chiarimenti che, ove non forniti, avrebbero dovuto portare, nell’anno successivo a quello della illegittima spesa, a trattenere il finanziamento in misura pari alla spesa non conforme a legge dell’anno pregresso (art. 8, co.3, l.rg.cit.). Evidente appare dunque il contributo concausale e psicologico alla verificazione dell’evento dannoso dato da tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le spese irregolarmente rimborsate. Tanto precisato, il Collegio rileva altresì infondata l’eccezione difensiva del Boscagli secondo cui, a fronte di una notifica dell’invito a dedurre in data 23 maggio 2013, l’azione erariale deve intendersi prescritta per i danni afferenti asseriti rimborsi illegittimi anteriori al 23 maggio 2008, considerato che la data di emersione dei fatti di possibile valenza di illecito amministrativo-contabile coincide necessariamente con il termine (art. 6, l. rg. n. 17/1992 cit.) per la presentazione del rendiconto dell’anno precedente al Consiglio di Presidenza, ovvero il mese di marzo 2009, momento di conoscibilità obiettiva del danno erariale arrecato dai convenuti da parte dell’amministrazione danneggiata. In definitiva, quindi, il danno , arrecato alla Regione Lombardia, deve essere addebitato nelle seguenti percentuali, corrispondenti al differente apporto causale, come fin qui specificato: al Consigliere Alessandro Colucci per il 50%; al capogruppo Giulio Boscagli per il 25% per le sole spese liquidate sino al giugno 2008 (essendo stato capogruppo del “Popolo della Libertà” fino a tale data); al capogruppo Paolo Valentini Puccitelli per il 25% delle spese liquidate successivamente al giugno 2008 (essendo subentrato al Boscagli come capogruppo del “Popolo della Libertà” a decorrere da tale data). La rimanente quota del 25% addebitabile ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dovrà restare a carico della collettività, stante la mancata citazione nei confronti di questi ultimi. Pertanto, a fronte del contestato danno per complessivi euro 81.475,69, di cui 5.976,35 con contributo causale del capogruppo Boscagli ed euro 75.499,34 con contributo causale del capogruppo Valentini Puccitelli, il Collegio ritiene, innanzitutto per i motivi di cui sopra, di dover scomputare: - euro 7.876,55 (importo costituito dalla somma delle singole spese, tutte successive al giugno 2008, risultanti dai documenti di rimborso nn. 65/10, 45/12 oltre ad un documento senza numero identificativo con la seguente descrizione “card memoria aggiuntiva - videocamera 14D Samsung + software gestionale - materiale d’uso e di trasporto”) rappresentante la spesa complessiva rimborsata al Colucci per materiale informatico. - euro 43,86 (importo costituito dalla somma risultante dal documento di rimborso, successivo al giugno 2008, senza numero identificativo con la seguente descrizione “acquisto n. 3 francobolli al costo di 14,62 cadauno”). Infine, nell’esercizio del potere riduttivo, in considerazione del contributo causale e psicologico derivante dalle prassi contra legem da anni seguite, il Collegio ritiene equo rideterminare l’importo del danno in complessivi euro 50.000,00 di cui 5.000,00 con contributo causale del capogruppo Boscagli ed euro 45.000,00 con contributo causale del capogruppo Valentini Puccitelli, importi ad oggi già rivalutati, oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo. Di conseguenza, deve essere imputata al Colucci la somma di euro 25.000,00 (50% di euro 50.000,00), al Boscagli la somma di euro 1.250,00 (25% di euro 5.000,00) e al Valentini Puccitelli la somma di euro 11.250,00 (25% di euro 45.0000). La condanna alle spese segue la soccombenza. P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna: - Alessandro Colucci al pagamento di euro 25.000,00 (venticinquemila//00); - Giulio Boscagli al pagamento di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta//00); - Paolo Valentini Puccitelli al pagamento di euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta//00). Importi comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno addebitate nella proporzione del 50% a carico del Colucci e del 25% ciascuno a carico del Valentini Puccitelli e del Boscagli e sono liquidate in € 1647,04 (milleseicentoquarantasette/04). Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2014. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Eugenio Madeo Claudio Galtieri Depositata in Segreteria il 18/09/2014 IL DIRIGENTE