1. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA Descrizione Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Le imprese effettuano un'unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva, anziché tre richieste come avveniva in passato. La regolarità contributiva, in quanto materia che riguarda la tutela dei lavoratori, rientra nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche previdenziali. In tema di DURC, relativamente alla materia dei contratti pubblici, sono altresì competenti l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quando richiedere il DURC La regolarità contributiva viene richiesta: per tutti i contratti pubblici (in particolare, per gli appalti ed i subappalti sia di lavori che di servizi e forniture) per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività per la fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail per il rilascio dell'attestazione SOA per l'iscrizione all'Albo dei fornitori per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche per la valutazione dei lavori pubblici per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del Codice e del Regolamento (lavori pubblici seguiti in proprio e non su committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa) per il rilascio dell'attestazione SOA per l'attestazione di qualificazione dei contraenti generali Fasi della procedura di affidamento e di esecuzione di un contratto pubblico per le quali sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC La regolarità contributiva è requisito generale per l’affidamento dei contratti pubblici. L’obbligo di acquisizione del DURC sussiste altresì in tutte le singole fasi procedimentali di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), collaudo e pagamento del saldo finale), a prescindere dalla tipologia di affidamento e importo del contratto. L’obbligo riguarda anche le imprese subappaltatrici o fornitrici con posa in opera in ogni singola fase. Il termine "contratto pubblico" è ampiamente inteso, comprendendo tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati alle procedure di evidenza pubblica e stipulati da una pubblica amministrazione, in cui la prestazione dell'operatore economico abbia ad oggetto un dare o un facere e sia funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio in favore dell'amministrazione procedente, dietro pagamento di un corrispettivo. All'interno dei contratti pubblici, il DURC deve essere richiesto: in capo al contraente principale (appaltatore) : o per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice o per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice o per la stipula del contratto in capo a tutte le imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) : o per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e al cottimo ed il successivo deposito del contratto presso la stazione appaltante o per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) o per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale o per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e gli affidamenti con procedura negoziata In fase di selezione pubblica del contraente, ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, il DURC deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante selezionando la tipologia "verifica di autodichiarazione", indicando, come data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione. La tipologia di richiesta "partecipazione / aggiudicazione appalto" deve invece essere utilizzata per richiedere il DURC nell'ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per "verifica dell'autodichiarazione". La stessa tipologia deve altresì essere selezionata dalle imprese che intendono presentare direttamente il DURC tra la documentazione a corredo dell'offerta. CASI PARTICOLARI: La regolarità contributiva deve essere accertata anche quando l’operatore economico è un soggetto pubblico? (Interpello del Ministero del Lavoro n. 9/2009) La risposta è affermativa. Infatti, in virtù del principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, deve essere accertata la regolarità contributiva anche degli Enti pubblici appaltatori. In questi casi, per acquisire d’ufficio il DURC, la stazione appaltante potrà rivolgersi all’INPDAP. Quali sono gli obblighi delle imprese estere che operano sul territorio nazionale relativamente al DURC? (Interpello del Ministero del Lavoro n. 24/2007 e n. 6/2009) Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale hanno l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili e sono conseguentemente tenute al possesso del DURC, mentre per le imprese comunitarie l’obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese. In caso di distacco di lavoratori, il DURC deve essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, o anche dall’impresa distaccante estranea al contratto? (Interpello Ministero del Lavoro n. 58/2009; Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 106/2009) In caso di distacco (articolo 30, Decreto Legislativo n. 276/2003), il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria, appaltatrice o subappaltatrice, è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione di quest'ultima, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore. In caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere acquisito per la sola mandataria o anche per le mandanti? In caso di associazione temporanea tra imprese il DURC deve essere acquisito per ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento e non solo per l’impresa mandataria. Infatti, sebbene quest'ultima abbia la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, ai sensi del comma 16 dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, tale forma aggregativa che discende dal contratto di mandato, non determina la nascita di un nuovo soggetto distinto dalle singole associate, ciascuna delle quali “conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali” (articolo 37, comma 17, Decreto Legislativo n. 163/2006). Per quali soggetti deve essere verificata la regolarità contributiva nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l’esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile? Nel caso di associazione temporanea tra imprese che, per l’esecuzione di lavori pubblici, costituisca una società consortile, all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare tutte le imprese riunite. Al momento del pagamento degli stati di avanzamento (c.d. SAL), la stazione appaltante sarà tenuta a verificare la regolarità contributiva della sola società consortile, oltreché delle eventuali subappaltatrici, essendo quest’ultima l’impresa esecutrice ed autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto (Interpello n. 19/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Durc per "benefici" Dal 1° gennaio 2008, i datori di lavoro, che usufruiscono di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, devono essere in possesso del DURC. Se l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di Stazione Appaltante, è lo stesso Istituto a provvedere direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza emettere il certificato. Nel solo caso di DURC per benefici normativi e contributivi, la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela di condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista nello stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito. Ai fini della procedura di rilascio del DURC, l'interessato è tenuto ad autocertificare l'assenza di cause ostative presentando l'apposito modulo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche previdenziali alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa. L'elenco, non tassativo, dei benefici contributivi la cui fruizione è soggetta al possesso del DURC è allegato alla circolare ministeriale n. 5/2008. Chi può richiedere il DURC (articolo 3, Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007) Il Documento unico di regolarità contributiva può essere richiesto da: a) l’impresa interessata, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (c.d. intermediari); b) le pubbliche amministrazioni appaltanti; c) gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti; d) le SOA. Sono tenuti al possesso del DURC sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi. In particolare, per i contratti pubblici il DURC deve essere richiesto per ogni "operatore economico". Con il termine "operatore economico" il Codice dei contratti pubblici individua "l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi". L'operatore economico, pertanto, è qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica che persona giuridica, il quale sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che sia tenuto all'obbligo di iscrizione nei confronti degli enti previdenziali e, a determinate condizioni, nei confronti delle Casse edili. In linea generale, infatti, il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, sia iscritto contemporaneamente a più enti. Tempi e modalità di rilascio del Durc Il termine è di 30 giorni. Il DURC è emesso al 31° giorno dal rilascio del CIP Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, il decorso dei 30 giorni è sospeso per un termine non superiore a 15 giorni per consentire la regolarizzazione della situazione debitoria, quando venga accertata una situazione di irregolarità (“Preavviso di accertamento negativo”). Le inadempienze contributive, infatti, sono sempre regolarizzabili, tranne che nel caso di verifica di autocertificazione per appalti pubblici. In quest'ultimo caso, l'impresa è considerata comunque regolare, qualora si accerti uno "scostamento non grave", fermo restando l'obbligo di regolarizzare la posizione entro 30 giorni dal rilascio del DURC. Se la pratica è stata sospesa (a fini istruttori o per invito alla regolarizzazione), il DURC viene emesso al 46° giorno dal rilascio del CIP. Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali INPS/INAIL si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso. Il DURC è rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio, per i DURC relativi ad aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano operai dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili (CNCE), per i DURC relativi ad aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano solo personale impiegato e tecnico in tutti gli altri casi, dalla Sede Inps o Inail competente. Al momento, il DURC viene spedito tramite posta raccomandata all'indirizzo del richiedente. Per i certificati emessi dalle Casse Edili, è possibile richiedere l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC). In questo caso il certificato è in formato elettronico e firmato digitalmente dal responsabile dello sportello unico della Cassa Edile. Se il richiedente è diverso dall'impresa, una copia del DURC viene inviata anche a quest'ultima. Tutti i DURC riportano, in calce al certificato, un contrassegno che è stato generato elettronicamente dal sistema al momento dell'emissione del certificato. Tale contrassegno consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo (analogico) in possesso degli utenti con il documento informatico presente nella banca dati DURC. La verifica può essere effettuata utilizzando l’apposito software gratuito disponibile sul sito dello Sportello Unico Previdenziale. Periodo di validità Per i lavori privati in edilizia, la validità del DURC è di tre mesi dalla data del rilascio ed il DURC può essere utilizzato per tutti i lavori edili privati effettuati dall'azienda durante il periodo di validità del certificato. Ha invece validità mensile il DURC rilasciato per i benefici normativi e contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail e per le agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni pubbliche. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione, la validità è trimestrale ed è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la quale il DURC è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo, etc.). In particolare, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini: della verifica della dichiarazione sostitutiva dell'aggiudicazione della stipula del contratto dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto dell'attestazione SOA dell'iscrizione all'albo fornitori Il DURC rilasciati ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva e dell'aggiudicazione possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità. Il DURC rilasciato ai fini dell'acquisizione in economia di beni e servizi con affidamento diretto, durante il periodo di validità trimestrale, può essere utilizzato nei confronti di più stazioni appaltanti, a condizione che l'oggetto della prestazione resa nel contratto sia il medesimo (la finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori). Ha inoltre validità trimestrale il DURC rilasciato per l'attestazione SOA e per l'iscrizione all'albo fornitori. Un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Pertanto, è da ritenersi illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni). Fermo restando l'obbligo di acquisire il DURC per ogni singola fase dell'appalto, qualora tra la stipula del contratto ed il primo pagamento o tra due successivi pagamenti intercorra un periodo superiore a 6 mesi, deve essere richiesto comunque un nuovo DURC allo scadere dei 180 giorni (e non allo scadere del DURC precedentemente emesso). Se invece tra le due fasi del contratto intercorre un periodo inferiore ai 6 mesi, il nuovo DURC dovrà essere richiesto solo in occasione della fase successiva (ancorché quello precedente sia già "scaduto"). Da quale momento decorre la validità del DURC? La validità del DURC decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti (Parere di precontenzioso Avcp n. 31/2009). Che cosa deve contenere il DURC? Secondo l’articolo 4 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 il DURC deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro; b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; e) la data di rilascio del documento; f) il nominativo del responsabile del procedimento. Requisiti necessari perché sia attestata la regolarità contributiva (articolo 5 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007) La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto; d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole; e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito. In particolare la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di: a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione; b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole. Conseguenze che discendono dall’accertamento della irregolarità contributiva a) esclusione dalla procedura di affidamento nell’ambito della quale è stata accertata l’irregolarità contributiva o revoca dell’aggiudicazione; b) mancato incasso dei SAL o delle liquidazioni finali; c) mancata attestazione da parte delle SOA; d) decadenza dai benefici normativi e contributivi. Appalti pubblici - effetti in caso di DURC IRREGOLARE Effetti del DURC irregolare sul procedimento efficacia ostativa all’assunzione lavori ed alla riscossione pagamenti. Codice contratti pubblici - D.Lgs. 163/2006 - artt. 38 c. 1° lett. i), c. 2° e c. 3° - art. 118 c. 2° n. 3, c. 6°, e c. 6° bis) Reg. attuazione del codice contr. pubb. - D.P.R. 207/2010 - art. 6 c. 3° e c. 4° - ↓ il DURC regolare è indispensabile ad appaltatore e subappaltatore per: • Autocertificazione per regolare partecipazione gara (verificata “a campione” su DURC effettivi) • Aggiudicazione appalto, a pena revoca affidamento • Stipula del contratto d’appalto/subappalto; • Pagamento dei singoli SAL; • Collaudo e pagamento stato finale lavori (SFL). . Effetti di tipo patrimoniale del DURC irregolare (a garanzia dell’effettivo incasso dei contributi insoluti ed a diretta tutela dei lavoratori “sostanziali beneficiari” dei contributi) • Regolamento d’Attuazione n. 207/2010 ART. 4 COMMA 2° quando il RUP ottiene un DURC irregolare che segnali inadempienze contributive, deve trattenere dal certificato pagamento e deve disporre DIRETTAMENTE versamenti per importi pari all’inadempienza agli Enti interessati, comprese Casse Edili; COMMA 3° in ogni caso sull’importo netto progressivo dei lavori deve essere effettuata una ritenuta dello 0,50% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l’ approvazione del certificato di collaudo e previo rilascio di DURC. Mancato rispetto procedure DURC da parte delle P.A. Committenti (cd. DURC “assente”) : Se si riscontra l’ indebita assenza della procedura di verifica regolarità DURC, non solo il secondo aggiudicatario, ma anche l’Ente previdenziale Cassa Edile potrebbe considerarsi legittimato - in quanto esponente di interessi diffusi al regolare svolgimento delle procedure d’appalto - ad agire innanzi al TAR per chiedere l'annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, cioè dell’assegnazione dell’appalto per violazione di legge (possibile solo entro la data della stipula del contratto quando i rapporti PA Committente – Impresa si spostano in ambito civilistico) In corso di esecuzione dell’appalto illegittimamente aggiudicato, se sussiste effettiva irregolarità contributiva si producono le stesse conseguenze di tipo “patrimoniale”derivanti dal riscontro di DURC irregolare (obbligo della P.A. appaltante di versamenti diretti agli Enti richiedenti, blocco pagamento SAL/SFL, corresponsabilità solidale appaltatore - subappaltatore). Possibile configurare azioni giudiziarie civilistiche contro le Stazioni appaltanti pubbliche che non abbiano applicato le procedure di legge, con richieste di risarcimento per i danni eventualmente derivati dall’illegittima condotta della P.A. Nel caso in cui da indagini contributive emergano delle gravi violazioni, come devono comportarsi le stazioni appaltanti? (Determinazione Avcp n. 1/2010) Per disporre l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per gravi violazioni in materia di contributi, definitivamente accertate da atti amministrativi o giurisdizionali (articolo 38, comma 1, lettera i, del decreto legislativo n. 163/2006), le stazioni appaltanti devono rimettersi a quanto certificato dagli enti previdenziali competenti senza possibilità di ulteriori indagini. Cosa si intende per violazioni “gravi”, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006? (Parere Avcp n. 230/2008) I parametri di valutazione sulla gravità dell’inadempimento sono stati individuati con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007. In particolare, l’articolo 8 del Decreto individua, quali cause non ostative al rilascio del DURC, due parametri: a) uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”; b) o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC. I suddetti parametri devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti in via cumulativa, secondo anche quanto specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2008. Come deve comportarsi la stazione appaltante che nel corso dell’esecuzione accerti l’irregolarità contributiva dei soggetti esecutori del contratto pubblico? Nel caso in cui dal DURC si rilevi un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (in caso di inadempienze del subappaltatore ciò si spiega per il vincolo di solidarietà cui è soggetto l’appaltatore). Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stessa Stazione appaltante direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. Lavori privati : effetti in caso di DURC IRREGOLARE Efficacia OSTATIVA AD ASSUNZIONE LAVORI E RISCOSSIONE PAGAMENTI disposta dall’attuale normativa: •D.P.R. 34/2000 - art. 17, c.1°, lett. d (sistema qualificazione esecutori opere pubbliche) •D.L. 210/02 convertito in L. 266/02 - art. 2 (quale strumento per l’emersione del lavoro sommerso, prescrizione obbligatoria di regolarità contributiva per le appaltatrici pubbliche, “pena la revoca dell’affidamento” – previsione di convenzioni per il rilascio di DURC) •D.Lgs. N. 163/2006, cd. “Codice dei Contratti Pubblici” • D.L. cd. anticrisi 185/08 convertito in L. 2/2009 - art. 16 bis), c.10° •D.P.R. 207 del 05.10.2010, Regolamento attuativo Cod. Contr. Pubblici Effetti di tipo “procedimentale” del DURC irregolare •FONTE NORMATIVA PRECEDENTE - D. Lgs. 494/1996 - art. 3, c. 8° (come modificato dal D. Lgs. 276/03 cd. Legge Biagi, e dal D. Lgs. 251/04) •FONTE NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE - T. U. su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/2008 - art. 90, commi 9° e 10°così come modificato dall’art. 59, D.Lgs. correttivo n. 106/2009 Art. 90, D.Lgs. 81/08 T.U. Sicurezza sul lavoro: C. 8° e 9° Il Committente anche privato, anche non imprenditore: lett. a) deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici secondo le modalità indicate nell’Allegato XVII DLgs. n.81/08, compresa verifica DURC sempre necessaria anche per cantieri “minori” lett. b) deve trasmettere regolare DURC alla P.A. concedente, PRIMA DELL’INIZIO LAVORI OGGETTO DI DIA (salva l’acquisizione d’ufficio da parte della P.A. concedente ex art. 16bis, D.L. 185/08…), fermo l’obbligo di comunicare il nominativo dell’Impresa appaltatrice già in DIA come previsto dall’art. 23 DPR 380/01 – TU Edilizia C. 10° In assenza di DURC regolare (N.B. eliminazione dell’inciso “anche in caso di variazione dell’Impresa esecutrice” in DLgs. correttivo 106/09) l’efficacia del titolo abilitativo è esplicitamente sospesa. Il D.L. Bersani n. 223/06 aveva introdotto all’art. 35, c. 29° 34°, una particolare procedura di verifica DURC anche in ambito privato a carico degli imprenditori coinvolti, imponendo all’appaltatore di verificare a priori gli adempimenti contributivi dei subappaltatore e imponendo al committente privato imprenditore di pagare il corrispettivo all’appaltatore soltanto previa esibizione di documentazione attestante la regolarità contributiva di appaltatore e subappaltatori, a pena di sanzioni amministrative fino a € 200.000 a carico del committente che non avesse osservato tali modalità di pagamento se poi si fosse effettivamente riscontrata l’irregolarità contributiva di appaltatore/ subappaltatore. L’art. 3, c. 8°, D.L. 97/08, ha abrogato tale obbligatorio procedimento di verifica a carico dei committenti privati imprenditori, e quindi, anche in caso di irregolarità contributiva dell’Impresa esecutrice nell’ambito degli appalti privati a committenza imprenditoriale, la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo resta l’unica conseguenza incidente sul “procedimento”. Potendo iniziare i lavori entro tre anni dalla DIA, il committente anche privato non imprenditore è tenuto a segnalare già nella DIA, ex art. 23 T.U. Edilizia, il nominativo dell’Impresa incaricata dell’esecuzione dei previsti lavori (salva sua possibile sostituzione), ma non è ancora tenuto a trasmettere il DURC, quindi originariamente IL TITOLO ABILITATIVO POTREBBE FORMARSI IN MODO VALIDO PUR IN MANCANZA DI DURC; AFFINCHÉ il TITOLO ABILITATIVO POSSA ESSERE EFFICACE OLTRE CHE VALIDO, prima dell’inizio dei lavori la P.A. concedente deve entrare in possesso di REGOLARE DURC relativo all’Impresa Appaltatrice (la P.A. deve ritenersi onerata della relativa segnalazione al committente? opportuno in base al principio del buon andamento P.A., ma, derivando tali effetti da una previsione normativa e per il principio “ignorantia legis non excusat”, non obbligatoria per la P.A. concedente il titolo abilitativo). NB : POTERE - DOVERE DI VIGILANZA della P. A. concedente In forza del generale principio di potere-dovere della P.A. di vigilare in campo edilizio-urbanistico ex art. 27 T.U. Edilizia, l’Ente pubblico concedente dovrebbe provvedere a “monitorare” periodicamente tramite gli organi preposti(Polizia Municipale, Ispettorato del Lavoro, ecc.) i lavori edili iniziati sul territorio di sua competenza per poter verificare la completezza della documentazione a corredo della pratica (compreso il DURC) e quindi la perdurante efficacia del titolo abilitativo concesso all’epoca della DIA o del rilascio PDC… Cfr. l’art. 90 c. 10° T.U. 81/08 , secondo cui, per consentire la prevista sospensione del titolo abilitativo in caso di assenza e/o irregolarità DURC, “l’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’Amministrazione concedente”… • Art. 29 c. 2°, Legge Biagi (D.Lgs 276/03 modif. da D.Lgs 251/04 e da L. Finanziaria 2007): CORRESPONSABILITÀ SOLIDALE DI COMMITTENTE IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO con appaltatore e ogni subappaltatore a corrispondere ai lavoratori i TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI entro il limite di DUE ANNI DALLA CESSAZIONE DELL’ APPALTO. • Art. 35 c. 28°, cd. Decreto Bersani (D.L. 223/06 conv. in Legge 248/06) non abrogato a differenza dei commi 29-34: introduce la CORRESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE ANCHE PRIVATO PER LE RITENUTE FISCALI ED I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI cui è tenuto il subappaltatore. Effetti di tipo “patrimoniale” del DURC irregolare (a garanzia dell’effettivo incasso dei contributi insoluti ed a diretta tutela dei lavoratori “sostanziali beneficiari” dei contributi). Violazione procedure DURC da parte della P.A. concedente il titolo abilitativo (cd. DURC “assente”) Se è riscontrata l’indebita assenza della procedura di verifica di regolarità DURC o comunque in mancanza di sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo in caso di DURC assente e/o irregolare, la Cassa Edile, in quanto esponente di interessi diffusi al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori, è da ritenersi legittimata a diffidare la P.A. ad esercitare ex art. 27 T.U. Edilizia la dovuta vigilanza in materia urbanistico edilizia ed a richiedere l’applicazione della sanzione di sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo; in caso di illegittimo rifiuto (implicito o esplicito) della P.A., la Cassa Edile deve ritenersi legittimata ad agire innanzi al TAR impugnando entro 60 gg. per violazione di legge.