L’anatocismo tra nuove norme e vecchi problemi
Simonetta Cotterli
Bologna, 30.01.2015.
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Cefin
Schema dell’intervento
1. Breve analisi storica
1. Gli interventi normativi
2. Le conseguenze della nullità
3. La prescrizione
4. I dubbi per il presente
5. Considerazioni finali sparse
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La disciplina banca - cliente
• La 1° direttiva sul Credito al Consumo (87/102/CEE)
• La legge 154 del 1992
• D. Lgs. 385 del 1993: l’Ordinamento si dota di un
Testo Unico Bancario
– titolo VI: “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti con i clienti”
• L’evoluzione delle regole di tutela: dalla trasparenza al
contenuto economico del contratto.
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L’art. 1283 del codice civile
• In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo dal giorno della
domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi.
• Gli Usi
– Uso negoziale
– Uso normativo (consuetudine)
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La giurisprudenza di legittimità
• Prima del 1999: esiste un uso in base al quale opera
la deroga di cui all’art. 1283
• Dopo il 1999: l’art. 1283 si estende anche ai contratti
bancari poichè l’uso di applicare interessi anatocistici
deve essere considerato un mero uso negoziale
• La teoria della impossibilità di applicare l’art. 1283 al
conto corrente bancario assisitito da apertura di
credito.
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Articolo 25 d. lgs. 342/1999
• 1. La rubrica dell’art. 120 t.u. è sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle
valute e modalità di calcolo degli interessi".
• 2. Dopo il comma 1 dell'art. 120 t.u. è aggiunto il seguente: “2.. Il CICR
stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente
sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale
data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della
menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi
dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono
inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.
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Conseguenze
• Sono illegittimi gli interessi di tipo anatocistico
applicati anteriormente al 22 aprile 2000, data di
entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio
• Sono legittimi gli interessi anatocistici applicati
successivamente purchè
– Sia prevista la reciprocità
– Vi sia nel contratto una clausola espressamente pattuita e
sottoscritta dal cliente
– Siano rispettati tutti gli obblighi di trasparenza
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L. 26.2.2011 n.10
(“milleproroghe” dl 29 dicembre 2010, n.225)
• «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel
senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo
alla restituzione di importi già versati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge».
• Abrogato con Sentenza della Corte Costituzionale del
5 aprile 2012 n. 78.
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L’art. 1, comma 629, l. 147/2013
• Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio
dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
• a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei
confronti della clientela, la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
• b) gli interessi periodicamente capitalizzati non
possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale
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Art. 31 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91
•
•
•
"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a
un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del
presente Titolo .Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è
assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e
nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e,
comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti
conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il
31dicembre".
2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista..continua ad applicarsi la
delibera del CICR del 9 febbraio2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria e finanziaria.., fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del
presente articolo.
3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 ..si applica comunque ai contratti
conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli
conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta
periodicita', ai sensi dell'articolo118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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Le conseguenze della nullità
• Art. 1418 c.c.: Il contratto è nullo quando è contrario a
norme imperative, salvo che la legge disponga
diversamente
• Art. 1419 c.c.: La nullità parziale di un contratto o la nullità
di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto,
se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza
quella parte del suo contenuto che colpita dalla nullità.
– La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto,
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme
imperative.
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L’azione di ripetizione (art. 2033 c.c.)
• Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere
ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,
oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
• La buona fede della banca
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Tipo di nullità
• Cassazione civile Sez. 1, del 02/07/2014, n. 15135, nega alla
nullità ex. art. 1238 carattere di “nullità di protezione”, o
“nullità relativa”, rilevabile in quanto tale anche d’ufficio dal
giudice, come ora esplicitamente affermato dall’art. 127 tub e
precedentemente già affermato più volte dalla giurisprudenza.
• Peraltro precedentemente (tra cui Cassazione civile Sez. 1,
Sentenza n. 25841 del 18/11/2013) è affermata la possibilità in
relazione all’anatocismo di “rilievo di ufficio della nullità
contrattuale, tesa alla tutela di interessi generali non
sacrificabili, fermo l'obbligo di sollecitare, al riguardo,
l'attivazione del contraddittorio”.
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Cassazione SU n. 24418 del 2010
• Stabilita la nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi, il contratto resta pertanto
valido ed esistente
• Cosa accade sul punto all’accordo?
– la clausola è sostituita di diritto da altra clausola legittima
(art. 1424 c.c:, Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i
requisiti di sostanza e di forma , qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba
ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità).
– la clausola essendo nulla non può essere modificata
– “dichiarata la nullità della previsione negoziale di
capitalizzazione trimestrale, gli interessi a debito del
correntista devono essere calcolati senza operare alcuna
capitalizzazione”.
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La prescrizione (art. 2946 c.c.)
• Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti
si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci
anni.
• Da quale momento decorre il termine?
– Dalla chiusura del conto (stante la natura unitaria)
– Dal pagamento (rilievo alla caratteristica di contratto di
durata)
– Dal momento dell’addebito in conto
– Dal momento della chiusura periodica del conto
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Cassazione SU n. 24418 del 2010
• La sentenza decide in merito ad una vicenda relativa a
contratto di apertura di credito e distingue tra:
– Versamento ripristinatorio, in cui la prescrizione decorre dal
momento in cui si ha la chiusura del rapporto (quindi per
versamenti sin dalla sua apertura)
– Versamento solutorio, in cui la prescrizione decorre dal
momento in cui viene effettuato il versamento
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Cassazione SU n. 24418 del 2010
• Per individuare il carattere del versamento si deve
distinguere le ipotesi in cui il conto corrente sia:
– Assistito da apertura di credito regolarmente utilizzata: i
versamenti effettuati su tale conto hanno la funzione di
“ripristinare” la disponibilità creditizia del cliente e NON
quella di pagare il costo del credito messo a disposizione
– Assistito da apertuta di credito irregolarmente utilizzata, cioè
in cui vi sia un utilizzo di somme eccedenti la somma messa a
disposizione dalla banca (sconfinamenti): I versamenti hanno
natura “solutoria”, essendo destinati NON a ripristinare il
credito (sino a quell’importo) bensì a ripagare il debito
– Non assisitito da apertura di credito ma utilizzato a debito: I
versamenti hanno natura solutoria
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Cassazione SU n.4518 del 26/02/2014
• Presunzione in ordine alla natura ripristinatoria dei
versamenti eseguiti in costanza di rapporto,
• La finalità solutoria deve essere dimostrata da chi ne
eccepisce l’esistenza
• Onere probatorio della parte che eccepisca in giudizio
l’esistenza di rimesse solutorie, con le conseguenze sul
decorso del termine di prescrizione.
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Sull’onere probatorio
• Obbligo di conservazione delle scritture contabili e diritto
del cliente
• Diversità di ratio: sulla banca grava comunque l’onere di
provare il proprio credito
• Cass. N.23974 del 2010 e 21466 del 19/09/2013: non si può
confondere l’onere di conservazione della documentazione
contabile con quello di prova del proprio credito
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L’attuale art. 120 tub
• Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio
dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
• a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei
confronti della clientela, la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
• b) gli interessi periodicamente capitalizzati non
possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale
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Conclusioni sulla situazione attuale
• La clausola che preveda l’applicazione di interessi di tipo
anatocistico nei contratti bancari:
– Nulla nei contratti conclusi anteriormente al 22 aprile 2000 per la
giurisprudenza prevalente
– Valida nei contratti conclusi fino al 1 gennaio 2014 se specificatamente
approvata per iscritto dal cliente e se prevista anche per gli interessi
creditori
– Molto dubbia l’applicabilità della norma in assenza della disciplina CICR.
– Molto dubbia l’interpretazione dell’attuale art. 120
– Per le aperture di credito in conto corrente?
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