La protezione internazionale della proprietà industriale. I contratti internazionali di cessione e licenza. I casi dell’INDIA e della CINA FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 1 CONVENZIONI INTERNAZIONALI • Brevetti di invenzione (Brevetto Europeo Brevetto PCT) • Marchi d’impresa (Marchio Comunitario – Marchio Internazionale) • Disegni e Modelli Industriali (Disegno e modello Comunitario – Disegno e Modello Internazionale) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 2 INDIA (MARCHI) • PREMESSA NORMATIVA (le principali leggi nazionali e le convenzioni internazionali cui aderisce) • Definizione e titolarità del marchio: cosa può essere tutelato come marchio (qualunque segno idoneo ad essere rappresentato graficamente, compresi suoni e colori) – marchio di prodotto, marchio di servizio, marchio collettivo • In India ci sono 5 uffici competenti per la registrazione: MUMBAY – CHENNAI – DELHI – CALCUTTA – AHMEDABAD • Per lo straniero non c’è obbligo di nominare un rappresentante ma solo di eleggere domicilio presso la sede di uno degli uffici FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 3 INDIA – (Marchi) • Estensione territoriale e temporale del diritto: 10 anni (fino al 1993 era 7 anni). Rinnovo senza limiti di 10 anni in 10 anni • Requisiti di validità del marchio: impedimenti assoluti e impedimenti relativi alla registrazione • Acquisto del diritto: registrazione e uso. Il diritto di preuso (In india non è riconosciuto il diritto di preuso, se non nei limiti dell’utilizzazione del marchio di fatto noto negli ambienti interessati) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 4 INDIA (Marchi) • Procedure e alternative di registrazione: cosa succede dal momento in cui la domanda di marchio viene depositata (esame formale, esame sostanziale, appello contro i rifiuti dell’ufficio all’Appelate Board, pubblicazione della domanda, ammissibilità di opposizione da parte di terzi, pubblicazione del marchio registrato • Diritti conferiti al titolare del marchio: Cosa può fare e cosa non può fare il titolare del marchio • Circolazione del marchio: cessioni e licenze FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 5 INDIA (Marchi) • Segue: Il contratto di cessione deve esse legalizzato e trascritto presso il Trade Mark Registrar competente a pena di nullità. Anche il contratto di licenza deve essere trascritto • Tutela giudiziaria del diritto: azioni di contraffazione e procedimenti d’urgenza (sono possibili azioni cautelari; si ottiene il risarcimento del danno; la contraffazione è anche reato; il registered user può agire anche senza il consenso del titolare del marchio; di regola la concessione di un provvedimento cautelare mette fine alla causa vista la durata dei processi ordinari) • Nullità e decadenza (nullità per tutti gli impedimenti alla registrazione; decadenza per mancato uso entro 5 anni, per volgarizzazione e decettività sopravvenuta). • Informazioni supplementari: l’indicazione di marchio registrato non è obbligatoria FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 6 INDIA (Brevetti) • Definizione (nuova e non ovvia soluzione di un problema tecnico) e titolarità del diritto. Le invenzioni dei dipendenti (Il diritto di chiedere il brevetto spetta all’inventore. Non sono previste norme in relazione alle invenzioni dei dipendenti. Lo straniero deve eleggere domicilio in India. possono essere rilasciati anche brevetti completivi –patents of addition- Se il brevetto principale viene revocato se ne può chiedere la trasformazione in brevetto indipendente) • Estensione territoriale e temporale del diritto. (20 anni. La durata del brevetto completivo è la stessa di quella del brevetto principale). • Requisiti di validità del brevetto. (novità, attività inventiva, applicazione industriale) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 7 INDIA (Brevetti) • Divieto di brevettazione (le scoperte, i metodi matematici, terapeutici, etc.). Il software in India è proteggibile solo con la legge sul diritto d’autore • Procedure e alternative di registrazione (la domanda va presentata in una delle 5 sedi dell’Ufficio. Dal 2003 è possibile ritirare la domanda in ogni momento prima della concessione del brevetto. Il diritto di priorità è di 12 mesi da ogni deposito estero anche presso organizzazioni intergovernative, quindi EPO. Dalla pubblicazione provvisoria decorre la possibilità di chiedere i danni da contraffazione ma non è possibile chiedere provvedimenti cautelari. La fase d’esame dal 2003 inizia su richiesta del titolare. Dopo la richiesta d’esame si instaura un contraddittorio con l’esaminatore. E’ ammesso ricorso contro le decisioni dell’ufficio. Entro 4 mesi dalla concessione ogni terzo può fare opposizione) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 8 INDIA (Brevetti) • Diritti conferiti dal brevetto (diritto di impedire a qualunque terzo tranne il governo di utilizzare gli insegnamenti del brevetto. Il diritto di preuso in India è riconosciuto solo al Governo ) • Circolazione del diritto. Cessione e licenze (l’atto di cessione deve essere trascritto entro 6 mesi viceversa è nullo. Il contratto di licenza deve essere redatto per iscritto e trascritto a pena di nullità con efficacia retroattiva. Il licenziatario esclusivo può agire contro i contraffattori senza l’autorizzazione del titolare) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 9 INDIA (Brevetti) • Tutela giudiziaria: azioni di contraffazione e provvedimenti d’urgenza (i provvedimenti cautelari sono ammessi solo dopo la concessione del titolo. Sono riconosciuti i danni solo in caso di dolo; la contraffazione è anche reato; non ci sono tribunali specializzati ma molta sensibilità alla materia; se il convenuto chiede la nullità del brevetto la causa va trasferita all’Alta Corte) • Nullità e decadenza (l’azione di nullità può essere proposta in qualsiasi momento ed ha efficacia retroattiva. Il brevetto decade per mancato pagamento delle tasse salva l’istanza di reintegrazione. Non decade per mancata attuazione) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 10 INDIA (brevetti e modelli) • Informazioni Supplementari (il brevetto deve essere seriamente attuato entro 3 anni dal rilascio; altrimenti viene concessa una licenza obbligatoria oppure il brevetto viene trasformato in “licences of rights” cioè ogni persona interessata può ottenere una licenza non esclusiva alle condizioni stabilite dall’ufficio. Se dopo 2 anni dalla trasformazione in licences of rights il prodotto non si trova in commercio a prezzi ragionevoli il brevetto viene dichiarato decaduto) • Non è previsto il rilascio di Modelli di utilità FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 11 INDIA (Design) • Definizione (qualunque nuovo disegno o modello bitridimensionale esteticamente apprezzabile tale da poter essere riprodotto industrialmente ) • Durata (10 anni dalla data del deposito rinnovabile per massimo altri 5 anni. • Novità (non vige il principio della novità assoluta come per i brevetti visto che non sono considerate distruttive le divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 6 mesi che precedono il deposito) • In INDIA la tutela del design è ammessa solo con una registrazione nazionale • L’uso sui prodotti dell’indicazione modello registrato è necessario per poter chiedere i danni da contraffazione FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 12 CINA (Marchi) • PREMESSA NORMATIVA (le principali leggi nazionali e le convenzioni internazionali cui aderisce) • Definizione e titolarità del marchio: cosa può essere tutelato come marchio (non sono registrabili marchi sonori, olfattivi, di sapore perché non rappresentabili visivamente) – marchio di prodotto, marchio di servizio (dal 2001), marchio collettivo • C’è obbligo per lo straniero di nominare un rappresentante locale. • Chi utilizza un marchio è sempre responsabile per la qualità dei prodotti o servizi contrassegnati • E’ consigliabile depositare un marchio (nominativo) anche in lingua cinese poiché viceversa non si è pienamente garantiti 12/05/2005 contro le traduzioni e traslitterazioni FELTRINELLI & BROGI 13 CINA (Marchi) • E’ consigliabile anche la registrazione della ditta che garantisce l’uso esclusivo del segno per gli scopi dell’impresa. La registrazione di una ditta straniera rimane in vigore 5 anni e può essere rinnovata • Estensione territoriale e temporale del diritto: 10 anni. Rinnovo senza limiti di 10 anni in 10 anni. La registrazione non ha effetto ad Hong Kong e Macao • Requisiti di validità del marchio: impedimenti assoluti e impedimenti relativi alla registrazione • Acquisto del diritto: registrazione e uso. Il diritto di preuso (In Cina non è riconosciuto il diritto di preuso) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 14 CINA (Marchi) Procedure e alternative di registrazione: cosa succede dal momento in cui la domanda di marchio viene depositata (esame formale, esame di registrabilità per verificare se esistono diritti anteriori di terzi, in caso di rigetto della domanda è ammessa richiesta di riesame allo stesso ufficio contro cui è ammesso appello al tribunale del popolo, pubblicazione della domanda, ammissibilità di opposizione da parte di terzi entro 3 mesi sulla base di tutti gli impedimenti alla registrazione, pubblicazione del marchio registrato). Gli atti relativi al marchio compiuti fino alla decisione sull’opposizione non sono considerati contraffazione. • Diritti conferiti al titolare del marchio: Cosa può fare e cosa non può fare il titolare del marchio FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 15 CINA (Marchi) • Circolazione del marchio: cessioni e licenze (Il contratto di cessione deve essere redatto per iscritto e legalizzato, Deve essere quindi preventivamente approvato dall’Ufficio il quale valuta se dalla cessione possa derivare rischio di confusione per il pubblico. Dopo l’approvazione il contratto è pubblicato sul Bollettino dei Marchi e quindi trascritto. Quanto ai contratti di licenza anch’essi devono essere trascritti. Il licenziante ha l’obbligo di vigilare sulla qualità dei prodotti o servizi offerti dal licenziatario il quale deve garantire la qualità pattuita. Sul prodotto deve essere indicato il nome del licenziatario ed il luogo di produzione del bene . In mancanza può essere ordinata la rimozione del marchio). • Tutela giudiziaria del diritto: azioni di contraffazione e procedimenti d’urgenza (sono possibili azioni cautelari; si ottiene il risarcimento del danno; la contraffazione è anche reato; prima di iniziare una causa le parti devono tentare una conciliazione; se fallisce il titolare può agire o avanti l’autorità amministrativa (procedure più spedite con gli stessi poteri del tribunale tranne in caso emergano reati) o avanti il tribunale del popolo. Contro le decisioni amministrative è ammesso ricorso al tribunale. L’autorità amministrativa non può liquidare il danno ma agevolare la mediazione delle parti. Il danno non può essere richiesto se il contraffattore era in buona fede (es. chi ha acquistato legalmente i prodotti 12/05/2005 contraffatti e faccia il nome del venditore) FELTRINELLI & BROGI 16 CINA (Marchi) • Nullità e decadenza (nullità per tutti gli impedimenti alla registrazione; se il marchio è stato oggetto di opposizione non è ammessa nullità per gli stessi motivi; il marchio può essere annullato ad iniziativa dell’autorità se viene utilizzato con modifiche senza che sia chiesta una nuova registrazione e se non sono state trascritte le modificazioni relative all’identità e ai dati anagrafici del titolare; decadenza per mancato uso entro 3 anni, oppure se il marchio è usato su prodotti di cattiva qualità o in modo decettivo). • Informazioni supplementari: l’indicazione di marchio registrato non è obbligatoria ma raccomandata; i prodotti a base di tabacco devono essere contrassegnati da un marchio registrato. FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 17 CINA (Brevetti) • Definizione (nuova e non ovvia soluzione di un problema tecnico) e titolarità del diritto. Le invenzioni dei dipendenti (Il diritto di chiedere il brevetto spetta all’inventore. I diritti sulle invenzioni del dipendente spettano al datore di lavoro salvo ragionevole remunerazione fino ad 1 anno dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Lo straniero deve essere rappresentato da un consulente cinese iscritto ad un albo apposito) • Estensione territoriale e temporale del diritto. 20 anni (fino al 1993 era 15 anni). I brevetti depositati prima del 1.1.1993 e ancora in vigore a quella data godono di durata ventennale. I brevetti concessi in Cina non si estendono ad Hong Kong e Macao. • Requisiti di validità del brevetto. (novità, attività inventiva, applicazione industriale). L’uso pubblico fuori dalla Cina e la divulgazione con mezzi diversi dalla pubblicazione all’estero non inficiano la novità FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 18 CINA (Brevetti) • Divieto di brevettazione (le scoperte, i metodi matematici, terapeutici, etc.). Il software è proteggibile ai sensi della legge sul copyright del 2001; però quando una combinazione di hardware e software è originale e consente di ottenere un certo effetto tecnico è brevettabile • Procedure e alternative di registrazione: la domanda va presentata al SIPO. C’è prima un esame di regolarità formale. La priorità è di 12 mesi da ogni deposito estero e vige anche la regola della cd. priorità interna sempre nel limite di 12 mesi. Dopo 18 mesi la domanda viene pubblicata e da questo momento è garantita contro le contraffazioni, da far valere però dopo la concessione del brevetto. Dopo la pubblicazione della domanda inizia la fase di esame sostanziale su richiesta del titolare. Dopo la richiesta d’esame si instaura un contraddittorio con l’esaminatore. E’ ammesso ricorso contro le decisioni dell’ufficio e successivo appello al tribunale del popolo.Con le modifiche del 1993 è stata abrogata la procedura di opposizione (sostituita fino al luglio 2001 dalla procedura di revocazione successiva al rilascio del brevetto) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 19 CINA (Brevetti) • Diritti conferiti dal brevetto (diritto di impedire ai terzi di utilizzare gli insegnamenti del brevetto. E’ riconosciuto il diritto di preuso che può essere ceduto solo unitamente all’azienda cui afferisce) • Circolazione del diritto. Cessione e licenze (per acquisire efficacia l’atto di cessione deve essere redatto per iscritto, trascritto e registrato sulla Gazzetta Ufficiale. La cessione di un brevetto da un cinese ad uno straniero deve essere approvata sia dal Ministero per il Commercio Estero che da quello della Scienza e Tecnologia viceversa è inefficace. Il contratto di licenza deve essere redatto per iscritto e registrato presso l’Ufficio comprendendo la registrazione le principale clausole del contratto. Sono previste licenze obbligatorie per mancata concessione della licenza a condizioni ragionevoli dopo 3 anni dal rilascio del brevetto, per il caso di brevetti dipendenti, e in caso di pubblico interesse. Non è più prevista la licenza obbligatoria per mancata attuazione dell’invenzione, Le licenze obbligatorie non sono esclusive, sono onerose e non comprendono la facoltà di sublicenziare FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 20 CINA (Brevetti) • Tutela giudiziaria: azioni di contraffazione e provvedimenti d’urgenza (dal 2001 sono ammessi provvedimenti cautelari ante causam. Entro i successivi 15 giorni deve essere instaurata la lite ordinaria . In tutti gli altri casi prima di iniziare una causa ordinaria o un procedimento amministrativo le parti devono tentare una conciliazione. Il risarcimento dei danni si basa sulle perdite subite dal titolare dei diritti e sui profitti guadagnati dal contraffattore. Le azioni di contraffazione si prescrivono dopo 2 anni dal momento in cui il titolare del brevetto è venuto a conoscenza della contraffazione. Il titolare del brevetto può scegliere se agire avanti il tribunale oppure avanti l’autorità amministrativa la quale ha gli stessi poteri del tribunale tranne se la fattispecie riguarda un reato e per la determinazione coattiva del danno. Per le azioni relative al periodo anteriore alla concessione del brevetto, il termine di 2 anni decorre dalla data della concessione del brevetto) • Nullità e decadenza (l’azione di nullità può essere proposta in qualsiasi momento ed ha efficacia retroattiva. Il brevetto decade per mancato pagamento delle tasse salva l’istanza di reintegrazione mentre non decade per mancata o insufficiente attuazione) 12/05/2005 FELTRINELLI & BROGI 21 CINA (Brevetti) • Informazioni Supplementari La marcatura che indica che il prodotto è brevettato non è obbligatoria ma raccomandata per ottenere il risarcimento dei danni; deve essere apposta in cinese o in inglese. Possono essere ottenute misure provvisorie alla Dogana a condizione che sia stato ottenuto un certificato di registrazione della protezione valido per 7 anni e rinnovabile sempre che il titolo sia ancora in vigore. Entro 15 giorni dalla misura preventiva è necessario iniziare la causa o in via amministrativa o avanti il tribunale del popolo • HONG KONG: il sistema resta invariato fino al 2047. Possono essere ottenuti standard patents con una domanda regionale o con una domanda PCT designante la Cina o il Regno Unito oppure con una domanda di brevetto europeo designate il Regno Unito. Possono essere ottenuti anche short term patents con una domanda regionale o PCT designante la Cina. • MACAO: il sistema resta invariato fino al 2049. Possono essere ottenuti solo brevetti per invenzione e solo in base ad una domanda regionale (e non anche ad un PCT) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 22 CINA (Modelli di utilità) • Definizione nuova soluzione tecnica relativa alla struttura o alla conformazione di un prodotto che abbia utilizzazione pratica • Durata 10 anni • Soggetto unicamente ad un esame formale e non sostanziale • In caso di azione di contraffazione l’autorità amministrativa può chiedere al titolare che fornisca un rapporto di ricerca eseguita dal SIPO Inoltre il modello di utilità non ha alcun effetto provvisorio prima della concessione FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 23 CINA (Design) Definizione: nuova forma o modello bi-tridimensionale esteticamente apprezzabile e tale da poter essere riprodotto industrialmente • Durata 10 anni senza possibilità di estensione • Soggetto unicamente ad un esame formale e non sostanziale.il preuso all’estero non ne intacca la novità • Il design non ha alcun effetto provvisorio prima della concessione • In Cina non è possibile con una sola domanda depositare modelli multipli in quanto si applica il requisito dell’unita dell’invenzione FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 24 CONTRATTI INTERNAZIONALI INDIVIDUAZIONE dell’ESATTA PORTATA DEL TITOLO • Sono necessarie ricerche di novità sull’effettiva portata del titolo che si acquista o si assume in licenza FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 25 CONTRATTI INTERNAZIONALI GARANZIE/RESPONSABILITA’ Tutti i vizi del brevetto si tramutano in responsabilità del cedente. E’ quindi necessario inserire clausole che escludano responsabilità per il caso di rifiuto di concessione o annullamento giudiziale e anche per il caso di impossibilità di attuazione per la preesistenza di diritti anteriori E’ necessario prevedere espressamente che il cessionario o il licenziatario dichiarino di possedere le conoscenze e le strutture necessarie per realizzare il brevetto escludendo ogni responsabilità del cedente/licenziante per il livello qualitativo dei prodotti FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 26 CONTRATTI INTERNAZIONALI AZIONI GIUDIZIARIE A DIFESA DEL TITOLO Il titolare del brevetto è obbligato a tutelare il licenziatario solo contro chi intenda far valere diritti sul brevetto e quindi non contro il contraffattore che non rivendica alcun diritto sul brevetto, per cui i licenzianti, in mancanza di idonea previsione, non sono obbligati ad agire contro i contraffattori FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 27 CONTRATTI INTERNAZIONALI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CONCORRENZA REGOLAMENTO CE 240/96 (in vigore fino al marzo 2006) per gli accordi di trasferimento di tecnologia ha stabilito che in caso di accordi fra non più di 2 imprese, possono essere lecitamente inserite clausole che, ad esempio, 1. Prevedono per il licenziante l’obbligo di non usare lui stesso e non autorizzare altri nel territorio contrattuale ad usare la tecnologia concessa 2. Prevedono per il licenziatario l’obbligo di non usare la tecnologia nel territorio del licenziante o di altri licenziatari, di astenersi da una politica attiva di vendita fuori dal proprio territorio, utilizzare solo il marchio del licenziante. FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 28 CONTRATTI INTERNAZIONALI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CONCORRENZA A dette clausole possono esserne aggiunte altre contenute nella cd. WHITE LIST Ad esempio il licenziatario può essere obbligato a non divulgare il know how del licenziante anche dopo la scadenza del contratto; a non concedere sub-licenze; ad accordare una licenza al licenziante sui miglioramenti da lui realizzati; a segnalare al licenziante violazioni dei brevetti di quest’ultimo; etc. FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 29 CONTRATTI INTERNAZIONALI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CONCORRENZA Ci sono poi le clausole comprese nella cd. BLACK LIST che sono sempre vietate e se presenti fanno perdere l’esenzione anche a quelle della white list Si tratta ad esempio: delle restrizioni in ordine alla determinazione dei prezzi, dei divieti di concorrenza per una parte nei confronti dell’altra nel campo della ricerca e distribuzione di prodotti concorrenti; degli obblighi di rifiutare le richieste di forniture all’interno del proprio territorio destinate al commercio al di fuori del territorio (importazioni parallele); delle restrizioni di clientela e di quantitativi; degli obblighi posti a carico del licenziatario di cedere i miglioramenti al licenziante; etc. FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 30 CONTRATTI INTERNAZIONALI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CONCORRENZA Quando si vogliono inserire nel contratto clausole restrittive della concorrenza non espressamente esentate dalla white list né espressamente vietate dalla black list è necessario chiedere un’esenzione individuale alla Commissione UE. Questo per quanto riguarda i contratti fra soggetti appartenenti a Stati Membri della UE. Quanto invece alle altre ipotesi L’art.40 dell’Accordo TRIPs prevede espressamente il diritto degli Stati Membri di inserire nelle normative interne divieti per clausole che integrino abuso dei diritti di proprietà industriale con effetto negativo sulla concorrenza. FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 31 CONTRATTI INTERNAZIONALI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CONCORRENZA L’art.40 individua tali abusi ad esempio nelle clausole che obbligano il licenziatario a concedere al licenziante diritti esclusivi sui miglioramenti; a non contestare la validità dei titoli concessi in licenza; ad acquistare licenze globali. In forza di ciò nei più importanti paesi del mondo (CINA – GIAPPONE – USA) sono vietate (e quindi annullabili): clausole che restringono lo sviluppo e la ricerca; che obbligano il licenziatario a cedere i diritti sui miglioramenti; che impongono restrizioni sui volumi di vendita e sui prezzi; che impongono al licenziatario di acquistare materie prime dal licenziante senza ragionevole motivo o di non approvvigionarsi presso concorrenti del licenziante; che gli impongono di non contestare la validità dei titoli licenziati; di acquisire licenze globali; etc. FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 32 CONTRATTI INTERNAZIONALI CLAUSOLE FISCALI Bisogna porre attenzione a non pagare due volte le imposte sulle royalties, cioè sia nel paese del licenziatario che nel proprio. Occorre quindi valutare volta per volta la normativa fiscale e l’esistenza di cd. tax treaties in base ai quali,di regola, il prelievo fiscale è fatto dallo Stato di appartenenza di chi eroga la somma. Inoltre in molti Stati (America latina, Estremo Oriente, paesi in via di sviluppo) vengono fissati limiti al trasferimento all’estero di corrispettivi ed anche limiti nei confronti dei cd. minimi garantiti. FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 33 CONTRATTI INTERNAZIONALI LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE Quando un contratto ha ad oggetto marchi e/o brevetti è opportuno (ove possibile) far coincidere la legge del contratto con quella del titolo oggetto del contratto. Non sempre ciò è possibile (non lo è in caso di marchio o design comunitario che sono regolati solo dal relativo regolamento istitutivo e non da leggi nazionali). In questi casi si assiste spesso ad un rifiuto della legge della controparte contrattuale. FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 34 CONTRATTI INTERNAZIONALI LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE Questo rifiuto è immotivato nei confronti ad esempio delle leggi SVIZZERA – TEDESCA - OLANDESE Non lo nei casi delle leggi anglosassoni (USA in particolare), FRANCESE e dei paesi dell’AMERICA LATINA. FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 35 CONTRATTI INTERNAZIONALI LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE In questi casi è meglio optare per un ARBITRATO INTERNAZIONALE Fra i diversi arbitrati è preferibile ricorrere ai cd. ARBITRATI AMMINISTRATI cioè gestiti da apposite istituzioni; ad esempio CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO presso la CCIAA INTERNAZIONALE di PARIGI, AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION a New York, LONDON COURT of INTERNATIONAL ARBITRATION a Londra) FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 36 CONTRATTI INTERNAZIONALI TRASCRIZIONI del CONTRATTO Di regola la mancata trascrizione del contratto nei registri dove sono registrati i relativi titoli oggetto del contratto non incide sulla validità del contratto. Vi sono importanti ECCEZIONI Ad esempio la mancata trascrizione del contratto di cessione o licenza di un MC o DC presso l’UAMI è del tutto INEFFICACE E’ quindi sempre necessario verificare prima se la trascrizione è necessaria FELTRINELLI & BROGI 12/05/2005 37