Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Due fattispecie di azionariato Art.51, comma 2, lett.g), del Tuir: “Non concorrono a formare il reddito: il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni (euro 2065,00, n.d.r.), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione”. Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Art.51, comma 2, lett.g bis), del Tuir: “Non concorrono a formare il reddito: la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito” (stock option) . Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Art.51, comma 2-bis), del Tuir: “le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”. Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione 25 luglio 2005, n.97. - Fattispecie. Una società residente che partecipa una società estera vuole collocare azioni della partecipata sul mercato azionario. Due offerte: una aperta al pubblico e un’altra riservata agli investitori istituzionali. Per questi ultimi: piano di azionariato diffuso. Beneficiari del piano: dipendenti della partecipata estera, dipendenti di società controllate dalla società estera (italiane), ex dipendenti del gruppo. Ulteriore assegnazione di azioni a titolo gratuito ai dipendenti delle società controllate italiane a condizione che non cedano le azioni acquistate per un determinato periodo di tempo. Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione 25 luglio 2005, n.97. - Richiesta. Applicabilità del regime agevolativo di cui all’art.51, comma 2, lett.g) e 51, comma 2-bis, del Tuir a: • azioni assegnate ai dipendenti delle controllate italiane, se cedute prime dei tre anni, ma dopo il termine previsto dal piano di azionariato; • ulteriore assegnazione gratuita delle azioni ai dipendenti; • assegnazione di azioni ad ex dipendenti. Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione 25 luglio 2005, n.97. - Posizione dell’Amministrazione finanziaria. Ratio della disposizione in esame: • ratio pro datore di lavoro: favorire ed incentivare l’azionariato diffuso tra i dipendenti e, mediante quest’ultimo, la partecipazione dei dipendenti alla vita sociale dell’impresa per la quale prestano la propria opera lavorativa; creare un collegamento tra la retribuzione e il rendimento dell’azienda allo scopo di incentivare la produttività (finalità di fidelizzazione). • ratio pro Fisco: evitare che il datore di lavoro, discriminando tra le categorie di lavoratori, corrisponda di fatto compensi ai dipendenti in esenzione totale o parziale dell’imposta (finalità antielusiva). Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione 25 luglio 2005, n.97. Posizione dell’Amministrazione finanziaria. - Condizione di applicabilità della disposizione agevolativa: • l’offerta deve essere rivolta ai soggetti che prestano la propria attività lavorativa presso l’azienda che lancia l’offerta (si veda la lettera dell’art.51, comma 2-bis), del Tuir); • l’offerta deve riguardare la generalità dei dipendenti. Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione 25 luglio 2005, n.97. Conclusioni: • se il piano prevede la possibilità di cedere le azioni prima dei tre anni richiesti dall’art.51 del Tuir e il dipendente le cede prima del triennio, la disciplina agevolativa non trova applicazione: il valore normale delle azioni assegnate che non ha concorso a formare il reddito del dipendente al momento dell’assegnazione viene assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione; Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione 25 luglio 2005, n.97. Conclusioni: • la tassazione deve avvenire nel primo periodo di paga utile successivo all’avvenuta conoscenza del presupposto impositivo da parte del datore di lavoro (risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12 giugno 2002, n.186; contra risoluzione dell’Agenzia delle entrate 27 luglio 2005, n.101). Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione 25 luglio 2005, n.97. Conclusioni: • per quanto concerne l’ulteriore assegnazione gratuita di azioni la disciplina agevolativa risulta applicabile: la possibilità di ottenere l’assegnazione gratuita è comunque offerta alla generalità dei dipendenti (la condizione è presente al momento iniziale del piano). Nozione di generalità dei dipendenti come clausola di non discriminazione in ragione della ratio della norma (circolare INPS 22 gennaio 2001, n.11; risoluzione dell’Agenzia delle entrate 8 gennaio 2002, n.3; risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12 ottobre 2004, n.129 e circolare Assonime n.7 del 2000); Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione 25 luglio 2005, n.97. Conclusioni: • se il dipendente beneficia di diverse attribuzioni di azioni nell’ambito dello stesso periodo d’imposta, sia a titolo gratuito che oneroso, è necessario procedere alla somma per verificare l’eventuale superamento del limite quantitativo. Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione 25 luglio 2005, n.97. Conclusioni: • gli ex dipendenti non possono fruire della disciplina agevolativa, in quanto non più in forza presso l’azienda. Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione, 12 agosto 2005, n.118. - Fattispecie. Società residente controllata da società estera. Piano di azionariato con distribuzione di azioni della controllante. Accordo fra la controllante ed altra società estera per la cessione di tutte le azioni del gruppo. La società acquirente è legittimata, in base al diritto che regola l’accordo, a chiedere il trasferimento delle azioni in possesso dei dipendenti della società italiana (c.d. “squeeze out”;vedi, nel nostro ordinamento, l’art.111 del T.U.F.). Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione, 12 agosto 2005, n.118. - Richiesta. Il trasferimento coattivo delle azioni, se interviene prima dello scadere del triennio dall’assegnazione, integra l’ipotesi di cessione ai sensi dell’art.51, comma 2, lett.g), del Tuir (cioè comporta la ripresa a tassazione del valore della azioni assegnate)? Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione, 12 agosto 2005, n.118. - Posizione dell’Agenzia delle entrate. Ratio della disposizione in esame (condizione temporale): • ratio pro Fisco: escludere che l’operazione di azionariato diffuso sia realizzata al solo fine di sottrarre alla tassazione progressiva valori che in realtà costituiscono retribuzione; contrastare eventuali accordi fra le parti per consentire al dipendente di vendere le azioni anche in presenza di un andamento negativo della società (finalità antielusiva); • ratio pro datore di lavoro: rafforzare i legami fra i dipendenti e l’azienda (finalità di fidelizzazione). Erogazioni in natura Azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Risoluzione, 12 agosto 2005, n.118. - Conclusione. Il valore delle azioni assegnate ai dipendenti escluso da tassazione ai sensi dell’art.51, comma 2, lett.g), del Tuir non deve essere assoggettato ad Irpef come reddito di lavoro dipendente se il trasferimento avviene per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari, ovvero in ragione di un obbligo di legge.