Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Due fattispecie di azionariato
Art.51, comma 2, lett.g), del Tuir:
“Non concorrono a formare il reddito:
il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni
(euro 2065,00, n.d.r.), a condizione che non siano riacquistate dalla
società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che
siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni
siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso
a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a
tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione”.
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Art.51, comma 2, lett.g bis), del Tuir:
“Non concorrono a formare il reddito:
la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e
l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto
ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal
dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito” (stock option) .
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Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Art.51, comma 2-bis), del Tuir:
“le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il
contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse
da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla l’impresa”.
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione 25 luglio 2005, n.97.
-
Fattispecie.
Una società residente che partecipa una società estera vuole collocare
azioni della partecipata sul mercato azionario. Due offerte: una aperta
al pubblico e un’altra riservata agli investitori istituzionali.
Per questi ultimi: piano di azionariato diffuso.
Beneficiari del piano: dipendenti della partecipata estera, dipendenti di
società controllate dalla società estera (italiane), ex dipendenti del
gruppo.
Ulteriore assegnazione di azioni a titolo gratuito ai dipendenti delle
società controllate italiane a condizione che non cedano le azioni
acquistate per un determinato periodo di tempo.
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione 25 luglio 2005, n.97.
-
Richiesta.
Applicabilità del regime agevolativo di cui all’art.51, comma 2, lett.g) e 51,
comma 2-bis, del Tuir a:
•
azioni assegnate ai dipendenti delle controllate italiane, se cedute
prime dei tre anni, ma dopo il termine previsto dal piano di azionariato;
•
ulteriore assegnazione gratuita delle azioni ai dipendenti;
•
assegnazione di azioni ad ex dipendenti.
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Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione 25 luglio 2005, n.97.
- Posizione dell’Amministrazione finanziaria.
Ratio della disposizione in esame:
•
ratio pro datore di lavoro: favorire ed incentivare l’azionariato diffuso
tra i dipendenti e, mediante quest’ultimo, la partecipazione dei
dipendenti alla vita sociale dell’impresa per la quale prestano la
propria opera lavorativa; creare un collegamento tra la retribuzione e il
rendimento dell’azienda allo scopo di incentivare la produttività (finalità
di fidelizzazione).
•
ratio pro Fisco: evitare che il datore di lavoro, discriminando tra le
categorie di lavoratori, corrisponda di fatto compensi ai dipendenti in
esenzione totale o parziale dell’imposta (finalità antielusiva).
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Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione 25 luglio 2005, n.97.
Posizione dell’Amministrazione finanziaria.
-
Condizione di applicabilità della disposizione agevolativa:
•
l’offerta deve essere rivolta ai soggetti che prestano la propria attività
lavorativa presso l’azienda che lancia l’offerta (si veda la lettera
dell’art.51, comma 2-bis), del Tuir);
•
l’offerta deve riguardare la generalità dei dipendenti.
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione 25 luglio 2005, n.97.
Conclusioni:
•
se il piano prevede la possibilità di cedere le azioni prima dei tre anni
richiesti dall’art.51 del Tuir e il dipendente le cede prima del triennio, la
disciplina agevolativa non trova applicazione: il valore normale delle
azioni assegnate che non ha concorso a formare il reddito del
dipendente al momento dell’assegnazione viene assoggettato a
tassazione come reddito di lavoro dipendente nel periodo d’imposta in
cui avviene la cessione;
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione 25 luglio 2005, n.97.
Conclusioni:
•
la tassazione deve avvenire nel primo periodo di paga utile successivo
all’avvenuta conoscenza del presupposto impositivo da parte del
datore di lavoro (risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12 giugno 2002,
n.186; contra risoluzione dell’Agenzia delle entrate 27 luglio 2005,
n.101).
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione 25 luglio 2005, n.97.
Conclusioni:
•
per quanto concerne l’ulteriore assegnazione gratuita di azioni la
disciplina agevolativa risulta applicabile: la possibilità di ottenere
l’assegnazione gratuita è comunque offerta alla generalità dei
dipendenti (la condizione è presente al momento iniziale del piano).
Nozione di generalità dei dipendenti come clausola di non
discriminazione in ragione della ratio della norma (circolare INPS 22
gennaio 2001, n.11; risoluzione dell’Agenzia delle entrate 8 gennaio
2002, n.3; risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12 ottobre 2004, n.129
e circolare Assonime n.7 del 2000);
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione 25 luglio 2005, n.97.
Conclusioni:
•
se il dipendente beneficia di diverse attribuzioni di azioni nell’ambito
dello stesso periodo d’imposta, sia a titolo gratuito che oneroso, è
necessario procedere alla somma per verificare l’eventuale
superamento del limite quantitativo.
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione 25 luglio 2005, n.97.
Conclusioni:
•
gli ex dipendenti non possono fruire della disciplina agevolativa, in
quanto non più in forza presso l’azienda.
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Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione, 12 agosto 2005, n.118.
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Fattispecie.
Società residente controllata da società estera. Piano di azionariato con
distribuzione di azioni della controllante.
Accordo fra la controllante ed altra società estera per la cessione di tutte
le azioni del gruppo.
La società acquirente è legittimata, in base al diritto che regola l’accordo,
a chiedere il trasferimento delle azioni in possesso dei dipendenti della
società italiana (c.d. “squeeze out”;vedi, nel nostro ordinamento,
l’art.111 del T.U.F.).
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione, 12 agosto 2005, n.118.
-
Richiesta.
Il trasferimento coattivo delle azioni, se interviene prima dello scadere del
triennio dall’assegnazione, integra l’ipotesi di cessione ai sensi
dell’art.51, comma 2, lett.g), del Tuir (cioè comporta la ripresa a
tassazione del valore della azioni assegnate)?
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione, 12 agosto 2005, n.118.
- Posizione dell’Agenzia delle entrate.
Ratio della disposizione in esame (condizione temporale):
•
ratio pro Fisco: escludere che l’operazione di azionariato diffuso sia
realizzata al solo fine di sottrarre alla tassazione progressiva valori che
in realtà costituiscono retribuzione; contrastare eventuali accordi fra le
parti per consentire al dipendente di vendere le azioni anche in
presenza di un andamento negativo della società (finalità antielusiva);
•
ratio pro datore di lavoro: rafforzare i legami fra i dipendenti e l’azienda
(finalità di fidelizzazione).
Erogazioni in natura
Azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Risoluzione, 12 agosto 2005, n.118.
-
Conclusione.
Il valore delle azioni assegnate ai dipendenti escluso da tassazione ai
sensi dell’art.51, comma 2, lett.g), del Tuir non deve essere
assoggettato ad Irpef come reddito di lavoro dipendente se il
trasferimento avviene per cause indipendenti dalla volontà degli
assegnatari, ovvero in ragione di un obbligo di legge.
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