Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio Formazione Distrettuale
Corte Appello Roma
Corso di Formazione:
“I Compiti dell’Assistente giudiziario
nel processo civile”
Alla luce del nuovo Ordinamento professionale, introdotto dal CCNI del 29.7.2010.
Calendario delle Lezioni:
5_6_7 Dicembre 2011
h. 9,00 - 15,30
9_10_11 Gennaio 2012
h. 9,00 - 15,30
30_31 Gennaio 2012
h. 9,00 - 15,30
1 Febbraio 2012
h. 9,00 - 15,30
27_28_29 Febbraio 2012
h. 9,00 - 15,30
5_6_7 Marzo 2012
h. 9,00 - 15,30
26_27_28 Marzo 2012
h. 9,00 - 15,30
2_3_4 Aprile 2012
h. 9,00 - 15,30
16_17_18 Aprile 2012
h. 9,00 - 15,30
7_8_9 Maggio 2012
h. 9,00 - 15,30
28_29_30 Maggio 2012
h. 9,00 - 15,30
Sede del corso : CORTE D’APPELLO DI ROMA Via Varisco, 3 – Aula Magna
Docenti:
Roberta Benedetti
Maria Pia Bovi
Maria Vittoria Cerulli
Marco Colzi
Annarita Petitta
Rossella Tempesta
Programma:
Primo giorno
L’assistente giudiziario: Declaratoria contrattuale e collocazione della
figura professionale nell’ambito delle attività di cancelleria;
Nuove attribuzioni (con particolare riferimento all’attività di assistenza
al magistrato);
Adempimenti precedenti e successivi all'udienza civile e penale, con
funzionali richiami di procedura;
Servizi di cancelleria connessi all’attività di assistenza nel processo
civile e penale:
Esame del Testo Unico delle spese di Giustizia (con riferimento a:
contributo unificato, patrocinio a spese dello stato; rilascio copie e
certificazioni; liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice)
Programma:
Secondo giorno
Attività peculiari nell’assistenza al magistrato giudicante
nel settore penale
• Tipologie di verbalizzazione penale;
• Gestione delle urgenze (arresti, istanze, misure cautelari) possibili
criticità;
• Il verbale: redazione, contenuto, sottoscrizione,trascrizione,
riproduzione fonografica ed audiovisiva;
• Nullità del verbale;
• Notificazioni;
• Comunicazioni al PM.
Programma:
Terzo giorno
I compiti dell’assistente giudiziario nel processo civile
• Assistenza nelle istruttorie e nelle udienze;
• Verbalizzazione durante le udienze istruttorie, di assunzione di
prove, di transazione e conciliazione;
• Ricezione degli atti: controllo della regolarità formale e fiscale;
• Rilascio copie e certificazioni;
• Fascicolazione degli atti: fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte;
• Notificazioni e comunicazioni. Rilevanza delle notificazioni e del loro
esito. La “lettura” della relata di notifica:
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale
Gli atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro, leggibile,
senza spazi bianchi e senza alterazioni.
Le aggiunte o modificazioni debbono essere in calce con nota di
richiamo senza cancellare la parte modificata. (art. 46 disp. att.)
Il cancelliere è tenuto a controllare la regolarità fiscale degli
atti che deposita. (art. 74 disp. att.)
Il cancelliere è tenuto a depositare gli atti che le parti
intendono presentare nel processo, richiedendo, se mancanti, le copie
per il fascicolo, e a controllare l’effettiva presenza di tutti i documenti
allegati che le parti indicano nell’elenco. (art. 73 disp. att.)
Ricezione atti e controllo regolarità fiscale
Per quanto riguarda il controllo della regolarità fiscale, si distinguono
diverse fasi:
1_All’atto dell’iscrizione a ruolo (art. 9 DPR 115/02);
• Dalla parte che iscrive a ruolo è dovuto il contributo unificato e il
cancelliere è tenuto a controllare che il difensore inserisca la
dichiarazione di valore della causa nelle conclusioni dell'atto
introduttivo e che paghi l’esatto contributo secondo gli importi in
vigore a momento. In difetto il cancelliere deve inviare gli atti
all’ufficio recupero crediti;
• secondo le ultime norme, occorre controllare se sull’atto introduttivo
è presente la PEC, altrimenti il cancelliere deve inviare gli atti
all’ufficio recupero crediti, in quanto il contributo unificato viene
aumentato della metà.
Ricezione atti e controllo regolarità
fiscale
la L. 183/11 (di stabilità) apporta alcune modifiche al riguardo:

Art. 25 : modifica l’art. 125 c.p.c., prevedendo l’obbligo per il
difensore di indicare nell’atto introduttivo della causa «…l'indirizzo di
posta elettronica certificata PEC comunicato al proprio ordine», e
non semplicemente il proprio indirizzo di posta elettronica certificato.
Le disposizioni di questo articolo si applicano decorsi 30 gg. dalla
entrata in vigore della legge (31 gennaio 2012).
2_Al momento del deposito della domanda riconvenzionale
o di qualsiasi atto che modifichi la domanda originale
• Il cancelliere è tenuto a verificare se la parte ha fatto la
dichiarazione di valore e conseguentemente chiedere il
contributo unificato; in mancanza deve inviare gli atti al
recupero crediti; (artt. 14, 15, 16 DPR 115/02)
Ricezione atti e controllo regolarità
fiscale
la L. 183/11 (di stabilità) apporta alcune modifiche per la riconvenzionale:
•
All’art. 14 del DPR 115/02, il comma terzo è sostituito dal seguente: «…. la
parte di cui al comma 1 (n.d.r. si tratta dell’attore), quando modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in
causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento
autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato,
determinato in base al valore della domanda proposta».
•
Gli effetti non sono di poco conto: in sintesi la parte convenuta, qualora
modifichi la domanda dell’attore nel corso del giudizio (anche, quindi, con
l’appello incidentale), è chiamato a versare un autonomo contributo unificato
in base al valore della causa.
Ricezione atti e controllo regolarità
fiscale
3 Al momento del deposito di un cautelare in corso di
causa
•se viene depositato in cancelleria un cautelare in corso di
causa, occorre controllare che ci sia la dichiarazione di
valore in quanto la parte è tenuta a versare il contributo
dimezzato.
4_Rito sommario di cognizione artt. 702 bis, ter, quater
per il contributo unificato si applica la riduzione della
metà prevista dall'art. 13 3° co. DPR 115/02. Qualora il
procedimento prosegua con rito ordinario (3° co. Art 702 ter
cpc), la parte che ha versato il contributo iniziale deve
effettuare l'integrazione della metà non pagata. (Circ. Min.
Giustizia del 4.8.09)
Ricezione atti e controllo regolarità
fiscale
Ricezione atti e controllo regolarità
fiscale
la L. 183/11 (di stabilità) in vigore dal 1.1.12
stabilisce anche:
• Art. 26 , rubricato “misure straordinarie
per la riduzione del contenzioso civile
pendente davanti alla Corte di cassazione
e alle Corti di appello”. ABROGATO
Ricezione atti e controllo regolarità
fiscale
Art. 27 : introduce importanti novità in grado di appello, ed in
particolare modifica l’art. 283 c.p.c., prevedendo una sanzione
pecuniaria a carico della parte, che va da un minimo di € 250,00 ad un
massimo di € 10.000,00, nel caso che l’istanza di inibitoria sia
inammissibile o manifestamente infondata. L’ordinanza di condanna è
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Anche l’art. 351 c.p.c. subisce delle modifiche: l’ordinanza che decide
sull’inibitoria viene espressamente dichiarata non impugnabile.

• Inoltre, qualora il giudice, nel corso dell’udienza di trattazione
dell’inibitoria ex art. 283 c.p.c. ritenga la causa matura per la
decisione, può provvedere ai sensi dell’art. 281 sexies, “… dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e
di diritto della decisione.
Ricezione atti e controllo regolarità
fiscale
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da
parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente
depositata in cancelleria” .
• Nel caso di trattazione dell’inibitoria ex art. 351 cpc, qualora ricorrano
i presupposti di cui al precedente capoverso, il giudice fissa apposita
udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a
comparire.
• Lo stesso principio di applica alle cause in materia di lavoro, con la
modifica dell’art. 431 cpc.
Art. 28 - modifiche in materia di spese di giustizia. Vengono
modificati gli artt. 13-14 del T.U. spese di giustizia. In particolare la
modifica dell’art. 13 comporta l’aumento del contributo unificato nella
misura della “…meta' per i giudizi di impugnazione (n.d.r. quindi non
solo appello), ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di
Cassazione”.

Ricezione atti e controllo regolarità
fiscale
Anche i provvedimenti del giudice sono soggetti al controllo fiscale
Il cancelliere è tenuto a controllare la necessità dell’eventuale
invio all’ufficio del registro.
Mentre le sentenze, in genere, vanno tutte all’agenzia delle entrate per la
registrazione, le ordinanze, solo alcune vanno alla registrazione.
Per l’inoltro all’Agenzia delle entrate, oltre alla copia conforme del
provvedimento, occorre inviare anche i dati completi delle parti presenti
nel fascicolo.
Per quanto riguarda le Conciliate, queste debbono contenere la
dichiarazione di valore, altrimenti occorre verificare intanto quella fatta
all’atto dell’iscrizione e poi qualora, leggendo la conciliata, il valore possa
risultare superiore a Euro 50000,00, occorre inviarle all’Agenzia delle
entrate per la registrazione.
Pubbliche amministrazioni
Gli altri casi in cui occorre controllare la regolarità fiscale degli atti è
quando nel processo sono presenti parti ammesse al patrocinio a
spese dello stato oppure pubbliche amministrazioni.
Sono considerati enti pubblici tutti i ministeri, le agenzie, il F.E.C.
(fondo edifici di culto) e le prefetture.
Qualora uno di questi enti pubblici è parte del processo occorre
predisporre il foglio delle notizie, su cui andranno riportate, per data,
importo e tipologia, tutte le spese prenotate a debito (contributo
unificato, spese per le notifiche, imposta di registro della sentenza,
diritti di copia, gli onorari del CTU sono prenotati a debito a domanda) a
carico dell’ente pubblico e tutte le spese anticipate dall’erario (indennità
e spese spettanti al testimone e al ctu).
Patrocinio a spese dello Stato
Capo VI DPR 115/02 – artt. 131 e segg.
Qualora una parte viene ammessa al patrocinio con delibera provvisoria
del consiglio dell’ordine degli avvocati, occorre predisporre il foglio delle
notizie, indicando la data della richiesta di ammissione.
Sul foglio delle notizie andranno riportate, per data, importo e tipologia,
tutte le spese prenotate a debito (contributo unificato, spese per le
notifiche, imposta di registro della sentenza, diritti di copia, gli onorari
del ctu sono prenotati a debito a domanda) a carico della parte ammessa
e tutte le spese anticipate dall’erario (liquidazione del difensore, indennità
e spese spettanti a testimoni, al ctu): se nel corso del processo
sopravvengono modifiche alle condizioni reddituali, il giudice revoca
l’ammissione al patrocinio con decreto e da quel momento ha effetto la
revoca. In tutti gli altri casi (se risultano insussistenti i presupposti per
l’ammissione, se ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa
grave) la revoca ha efficacia retroattiva. (Capo VII DPR 115/02)
Fallimento
Nel processo in cui è parte un fallimento, se con decreto il
giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro
necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso
al patrocinio a spese dello stato. (art. 144 DPR 115/02)
Rilascio copie
Le parti o i difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i
documenti presenti nel fascicolo sia d’ufficio che di parte e farne copia,
pagando i diritti di cancelleria (uso studio – autentiche).
(art. 76 disp.att.)
Il cancelliere può rilasciare copia con formula esecutiva del
dispositivo della sentenza, quando questa non è ancora stata
depositata e rilascia copia con formula esecutiva della sentenza
facendone menzione sulla sentenza stessa.(art. 153 disp.att. e 475
cpc)
L’originale esecutivo che si rilascia può essere solo uno, mentre si
possono rilasciare diverse copie.
Se per qualsiasi motivo la parte vuole un altro originale esecutivo, deve
ottenere la preventiva autorizzazione dal presidente del tribunale o
dell’ufficio che ha pronunciato l’atto.
(art. 476 cpc)
Rilascio copie
Il presidente provvede con decreto.
Il cancelliere non può rilasciare copia del documento
impugnato di falso, che è depositato in cancelleria, senza
l’autorizzazione del giudice. (art. 100 disp.att. )
Qualunque depositario pubblico è autorizzato a fare copia autentica
degli atti che detiene. (art. 743 cpc)
Del rilascio di qualsiasi copia ne viene annotata traccia sull’originale,
vengono annotati i diritti pagati e apposte le marche dovute.
Certificazioni
• Art. 124 e 327 cpc
(Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)
• Il cancelliere certifica, in calce alla copia della sentenza contenente la
relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di
legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza
che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto.
• Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per
Cassazione e la revocazione non possono proporsi decorsi sei mesi
dalla pubblicazione della sentenza.
• Questa disposizione non si applica quando la parte contumace
dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della
citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione
degli atti.
Fascicolo d’ufficio
Il cancelliere deve formare il fascicolo processuale d’ufficio,
numerarlo e riportare sulla facciata i dati relativi all’ufficio, alla sezione,
al giudice e alle parti in causa.
Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice cronologico
degli atti presenti nel fascicolo. (art. 36 disp. att.)
La parte che iscrive la causa deve consegnare al ruolo generale la
nota d’ iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo di parte, oltre alle copie
degli atti di parte che debbono essere inserite nel fascicolo d’ufficio.
(art. 72 e 73 disp. Att. e 165 cpc)
Nel fascicolo d’ufficio vanno inseriti, man mano che si formano, tutti i
provvedimenti del giudice nonché i verbali consecutivi di tutte le
udienze, il dispositivo originale della eventuale sentenza o la copia
conforme della sentenza resa ex art 281 sexies cpc (facente parte
integrante del verbale) o la copia del solo dispositivo della sentenza
emessa ex art 429 cpc. (art. 168 cpc)
Parallelamente al fascicolo cartaceo, il cancelliere deve
aggiornare il fascicolo informatico sul SICID, con l’annotazione degli
atti depositati, dei rinvii d’udienza e dei provvedimenti emessi dal
giudice nel corso del giudizio.
Una volta chiuso il giudizio, possono essere ritirati i fascicoli di parte.
All’interno del fascicolo processuale rimangono: tutte le copie degli atti
depositati dalle parti, la nota di iscrizione a ruolo con tutti i verbali, i
provvedimenti originale del giudice nonché il dispositivo dell’eventuale
sentenza.
Fascicolo di parte
Per costituirsi in giudizio, ogni parte deposita, oltre alla memoria di
costituzione e alla nota di iscrizione a ruolo, anche il proprio fascicolo di
parte che conterrà tutti gli atti e i documenti di causa depositati in
cancelleria, costituzioni, memorie, note, comparse conclusionali, repliche
etc.; sulla copertina del fascicolo debbono essere riportate le indicazioni
richieste per il fascicolo d’ufficio.
Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità fiscale degli atti
depositati, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni qualvolta viene aggiornato
dalla parte con un nuovo deposito. (art. 74 disp. Att. e 169 cpc)
Le parti o i difensori possono esaminare gli atti presenti nel fascicolo sia
d’ufficio che di parte e farne copia. Per ritirare il proprio fascicolo occorre
che la parte ne faccia istanza al giudice e, quando questi autorizza,
l'assistente giudiziario fa scrivere e firmare la dichiarazione di ritiro del
fascicolo. Le parti inoltre hanno libera facoltà di ritirare il proprio fascicolo
qualora la causa va in decisione, ma debbono riconsegnarlo al momento
del deposito della comparsa conclusionale. (art. 76 e 77 disp. Att. e 16 cpc)
Per l’appello, l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia
“uso appello” della sentenza impugnata. Il cancelliere
provvede chiedendo la trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice di
primo grado. (art. 347 cpc)
Per la cassazione, il ricorso deve essere depositato nella
cancelleria della corte di cassazione, a pena di improcedibilità, entro
venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è stato
proposto. Oltre al ricorso e a pena di improcedibilità, debbono essere
depositati: decreto di concessione del gratuito patrocinio, copia
autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, se
avvenuta, la procura speciale se conferita con atto separato e gli atti
processuali, documenti e altro sui quali si fonda il ricorso.
(art. 369 cpc)
Scarica

aggiornamento al 26.3.12