FISCALITA’ DIRETTA E INDIRETTA
DEL TRUST
Convegno
IL TRUST IN EUROPA:
esperienze a confronto
nell’ambito patrimoniale e del lavoro
Torino, 5 ottobre 2007
► La
Finanziaria 2007 ha riconosciuto al trust
un’autonoma soggettività tributaria rilevante a
fini dell’imposta delle società degli enti
commerciali e non commerciali.
• Ai fini dell’imposizione sui redditi sono state
individuate due tipologie di trust:
1. trust con beneficiari individuati;
2. trust senza beneficiari individuati.
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►I
redditi imputati ai beneficiari per trasparenza
sono considerati redditi di capitale, per effetto
dell’inserimento della lettera g-sexies) al comma
1 dell’art. 44 del TUIR.
• Ai fini dell’imposizione indiretta il trust assume
invece rilevanza quale vincolo di destinazione su
beni e diritti, per effetto delle disposizioni
contenute nell’art. 2, commi dal 47 al 49, del D.L.
262/2006, convertito dalla L. 286/2006.
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TIPOLOGIE DI TRUST
► Trust
autodichiarato, quando disponente = trustee.
Se invece il
disponente:
trustee
è
soggetto
diverso
dal
• Trust liberale;
• Trust commerciale;
• Trust revocabile.
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Avendo riguardo alla struttura, i trust si suddividono
in:
► trust di scopo;
► trust con beneficiario.
A loro volta i beneficiari si dividono in:
• beneficiari di reddito;
• beneficiari di capitale.
Se i beneficiari sono individuati nell’atto istitutivo:
• fixed trust
Se i beneficiari sono individuati in un momento
successivo:
• trust discrezionale
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Il trust non ha una disciplina civilistica interna, ma
trova legittimazione in Italia a seguito dell’adesione
del nostro Paese alla Convenzione dell’Aja del 1°
luglio 1985, in vigore dal 1° gennaio 1992.
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Pertanto l’Italia riconosce solo quei trust, che
presentino
le
caratteristiche
richieste
dalla
convenzione e cioè:
►i
beni vincolati in trust sono una massa distinta e
non sono parte del patrimonio del trustee;
► i beni vincolati in trust sono intestati al trustee o
ad altro soggetto per conto del trustee;
► il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e
disporre dei beni in trust secondo le indicazioni
dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto
della legge.
► Il trustee deve rendere conto della gestione.
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TRUST E IMPOSTE DIRETTE
Il trust, quale soggetto d’imposta IRES,
contemplato dall’art. 73, 1 comma, del TUIR:
è
lett.
b): trust residenti commerciali;
lett. c): trust residenti non commerciali;
lett. d): trust non residenti di entrambi i tipi.
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Ciò premesso, ai fini della tassazione vengono
individuate due tipologie di trust:
► trust con beneficiari di reddito individuati, ai quali
vengono attribuiti i redditi per trasparenza (trust
trasparente);
► trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui
redditi rimangono in capo al trust stesso (trust
opaco).
Quello che assume rilevanza è il concetto di base
imponibile unitaria, che non varia al variare della
tipologia di trust.
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Ci possono tuttavia essere casi, in cui redditi di
natura finanziaria e/o diversi sono soggetti a ritenuta
a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, specie
quando il trust non esercita attività commerciale: su
di essi il trust non sconterà l’aliquota del 33%, né i
beneficiari del reddito dovranno sommarli agli altri
redditi personali.
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LA RESIDENZA FISCALE
DEL TRUST
Si applicano, in linea generale, i principi contenuti
nell’art. 73, comma 3, del TUIR:
 sede legale nel territorio dello Stato;
 sede dell’amministrazione nel territorio dello
Stato;
 oggetto principale dell’attività nel territorio dello
Stato.
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Disposizioni antielusive:
 trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in
paesi “non white list”, quando almeno uno dei
disponenti e almeno uno dei beneficiari sono
fiscalmente residenti in Italia;
 trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in
paesi “non white list”, quando, successivamente alla
costituzione, un soggetto residente trasferisca al trust
la proprietà di un bene immobile o diritti reali
immobiliari o costituisca a favore del trust vincoli di
destinazione sugli stessi beni e diritti.
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ADEMPIMENTI DEL TRUST
► Il
trust, sia trasparente che opaco, deve presentare
la dichiarazione dei redditi, previa dotazione di un
codice fiscale e di una P. IVA, qualora eserciti
attività commerciale.
► Il trust è soggetto obbligato alla tenuta delle
scritture contabili, ex art. 13 D.P.R. 600/73, per
l’attività commerciale svolta in via esclusiva o in via
non esclusiva.
► Il trust è sempre soggetto passivo IRAP, anche
quando trasparente.
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I REDDITI DEI BENEFICIARI
Se il trust è trasparente, i redditi conseguiti sono
in ogni caso (competenza e non cassa) imputati ai
beneficiari (se di reddito), in proporzione alla
quota di partecipazione individuata nell’atto di
costituzione o in altri documenti successivi o, in
mancanza, in parti uguali.
 Il beneficiario è individuato quando è titolare del
diritto di credito nei confronti del trustee per i
redditi che gli vengono imputati.
 Il reddito imputato al beneficiario è sempre
considerato reddito di capitale, che tuttavia, per
sua natura, è sempre tassato per cassa.

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PROBLEMI:
si assiste ad una capitalizzazione di qualsiasi
reddito: si pensi ad un trust che incassa solo
redditi da locazione di fabbricati, che al momento
della effettiva distribuzione dovrà assoggettare a
ritenuta del 12,50%;
 le imposte vanno corrisposte su un reddito
attribuito per competenza → possibili problemi di
natura finanziaria per il beneficiario;
 discrasia temporale fra imputazione e percezione.

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►
Se un trust è prima opaco e poi trasparente, la
distribuzione ai beneficiari non genera alcun
ulteriore presupposto imponibile in capo ai
medesimi.
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TRUST E IMPOSTE INDIRETTE
Ai fini delle imposte indirette rilevano quattro
elementi:
1. l’atto istitutivo;
2. l’atto dispositivo;
3. eventuali operazioni compiute durante la vita del
trust;
4. il trasferimento dei beni ai beneficiari.
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ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST
Con questo atto il disponente esprime la volontà di
costituire il trust.
Non è detto che in tale momento vi sia anche il
trasferimento dei beni.
Se così è, se redatto con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata, sconta l’imposta di registro in
misura fissa quale atto privo di contenuto
patrimoniale.
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ATTO DISPOSITIVO
► L’atto
dispositivo, con il quale il settlor vincola i
beni in trust è un negozio a titolo gratuito,
assoggettato quindi all’imposta sulle successioni e
donazioni.
► Il presupposto impositivo è costituito dal vincolo di
destinazione sui beni imposto dal disponente,
indipendentemente dall’esistenza o meno di
beneficiari, sia esso disposto per testamento o per
atto “inter vivos”.
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► Secondo
la Circ. 48/E del 2007, “il trust è un
rapporto giuridico complesso, che ha un’unica
causa fiduciaria”. Tutte le vicende del trust sono
collegate alla medesima causa.
► Da
ciò deriverebbe la conseguenza che la
costituzione del vincolo di destinazione avvenga
“ab origine” a favore del beneficiario, quale
espressione della volontà liberale a favore dello
stesso.
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► Ai
fini della tassazione (e della corretta aliquota,
franchigie incluse) occorre quindi guardare al
rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario
al momento della costituzione del vincolo. A tali fini
è sufficiente che il beneficiario sia identificabile,
anche se non ancora venuto ad esistenza.
• Qualora il trust sia di scopo, e quindi senza
beneficiari, si renderà applicabile l’aliquota dell’8%,
propria dei vincoli di destinazione a favore di “altri
soggetti”.
► La costituzione in trust a favore dei discendenti del
settlor non è soggetto ad imposta quando abbia ad
oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e
azioni.
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PROBLEMI
► Viene
tassato anche il trust autodichiarato, in cui
disponente e trustee coincidono.
► Non
viene affrontato il caso del trust, discrezionale,
senza designazione immediata del beneficiario,
lasciata alla discrezione in un momento successivo
del settlor, del trustee o del protector:
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 Tassazione con aliquota 8%?→ Esagerata
 Trust sottoposto a condizione sospensiva →
tassato in misura fissa, in attesa di conoscere il
beneficiario ed il rapporto intercorrente con il
disponente
per
l’applicazione
dell’imposta
proporzionale → soluzione di buon senso
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IMPOSTE
IPOTECARIE E CATASTALI
► Le
imposte ipotecarie e catastali si applicano al
momento della costituzione del vincolo su beni
immobili o diritti reali immobiliari, al momento dello
scioglimento del vincolo, nonché su tutti i
trasferimenti effettuati durante il vincolo.
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TRASFERIMENTO DEI BENI
AI BENEFICIARI
► La
devoluzione dei beni ai beneficiari non realizza
un nuovo presupposto impositivo, rappresentato
dal solo vincolo sugli stessi al momento della
segregazione in trust.
► Poiché la tassazione, il cui presupposto è
rappresentato dal trasferimento di ricchezza ai
beneficiari finali, avviene alla costituzione del
vincolo, non assume alcuna rilevanza l’incremento
del patrimonio al momento della sua devoluzione.
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