06/05/2015
Seminario didattico – Maggio 2015
Il rapporto banca-impresa dopo la grande
crisi: come impostare nuove relazioni di
clientela per favorire la crescita e lo sviluppo
Prof.Alessandro Berti
Scuola di Economia
Dipartimento di Economia, Società, Politica
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”
[email protected]
a.a.2014-2015
Prof. Alessandro Berti
Una premessa:
la Vigilanza e la regolamentazione
del processo del credito in Italia
Prof. Alessandro Berti
I controlli e l’attività di credito
Il segmento dell’attivo rappresentato dai crediti verso la
clientela costituisce da sempre il cuore dell’attività del sistema
bancario italiano, il cui margine di intermediazione vede il
contributo preponderante del margine di interesse, soprattutto
nelle banche locali.
Nonostante l’importanza assunta, il processo del credito non è
mai stato definito secondo canoni precisi e ben definiti.
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I controlli e l’attività di credito
Una prima regolamentazione al riguardo risale al
1988, ovvero una circolare di Bankitalia,
concernente i controlli, regolamenta l’attività
bancaria relativamente al rischio di credito.
Questa circolare (n.4/88) è stata aggiornata nel
1998; le stesse considerazioni sono attualmente
ribadite nell’ultimo aggiornamento alla Circolare n.
263/06 del 02 luglio 2013.
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I controlli e l’attività di credito
La circolare del 1998 definisce, per la prima
volta, le logiche del credito, a partire da una
puntualizzazione di metodo, lasciando le altre
scelte alla gestione del rischio d’impresa.
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I controlli e l’attività di credito
Perseguendo la finalità di
• consentire una corretta valutazione e remunerazione del
rischio assunto …
• … in coerenza con le politiche del credito approvate in
sede di piano strategico (=es.le Pmi come cliente di
riferimento);
• in definitiva, gestire il rischio di credito in maniera
consapevole ed organica rispetto alle scelte di fondo
della banca.
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I controlli e l’attività di credito
Nota bene:
• non vengono indicati strumenti, né adottati
metodi quantitativi;
• alle banche è lasciata la più ampia scelta in
tema di decisione circa le istruttorie;
• si pone l’accento unicamente sul rispetto della
metodologia stabilita.
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La gestione del rischio di credito e di
controparte
Secondo quanto disposto dalla Banca d’Italia
nelle «nuove disposizioni di vigilanza prudenziale
per le banche» (Circolare 263/06 - ultimo agg.
2/07/2013), l’intero processo di gestione del
rischio di credito e di controparte deve essere
determinato dal Regolamento Interno ed essere
periodicamente verificato.
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La gestione del rischio di credito e di
controparte
Tale processo comprende:
• misurazione del rischio;
• istruttoria;
• erogazione;
• controllo andamentale;
• monitoraggio delle esposizioni;
• revisione delle linee di credito;
• classificazione delle posizioni di rischio;
• interventi in caso di anomalia;
• gestione delle esposizioni deteriorate.
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La gestione del rischio di credito e di
controparte
Per gestire correttamente il rischio le banche devono
conoscere, in ogni momento, la loro esposizione dei
confronti di ciascun cliente. Per ciò hanno bisogno di
avere a disposizione database completi ed aggiornati.
La corretta rilevazione e gestione di tutte le informazioni
è di fondamentale importanza per l’assunzione dei
rischi.
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La valutazione del merito di credito: l’istruttoria
L’istruttoria
rappresenta
il
momento
formale
di
valutazione, da parte del finanziatore, della domanda di
prestito, atto avente natura tale da essere considerato
sempre e comunque di straordinaria amministrazione,
perlomeno nella forma, un po’ meno nella sostanza...
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La valutazione del merito di credito: l’istruttoria
…è singolare, infatti, la casistica delle domande di prestito,
mai effettivamente precise nel definire la natura del
fabbisogno (perché si ha “bisogno di denari”), quasi sempre
descrittive di sintomi, mai delle cause.
Il che, giustificabile per la piccola impresa, non lo è per la
banca…(motivo della domanda = per liquidità).
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La valutazione del merito di credito: l’istruttoria
In questa fase le banche acquisiscono tutta la
documentazione necessaria per valutare correttamente il
merito di credito del prenditore;
la documentazione deve consentire di valutare la coerenza
tra importo, forma tecnica e progetto finanziato e deve
consentire, inoltre, l’individuazione delle caratteristiche e
della qualità del prenditore.
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Circolare di Vigilanza
La Banca d’Italia rende espliciti i punti cardine nella
valutazione del credito, affermando che dall’istruttoria
dovrà risultare la coerenza (ovvero il legame, logico e
ricostruibile) fra:
• progetto finanziato
• importo erogato
• forma tecnica prescelta
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Circolare di Vigilanza
E ancora, pertanto, si afferma che:
•
i bilanci sono indispensabili;
•
la richiesta e l’assunzione di garanzie segue logicamente (e
non precede) la valutazione del merito di credito e le scelte
sul pricing;
•
l’esame dei dati della Centrale dei Rischi è solo uno degli
elementi che, alla fine, si debbono considerare.
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Presupposto metodologico
Il documento del Comitato, infatti, fin dall’inizio ha indicato
come il primo tra i fattori da considerare nell’assegnazione
dei rating:
“ la capacità storica e futura di generare liquidità,
necessaria a rimborsare i propri debiti e a far fronte ad
altre esigenze di liquidità (…) affinché il prenditore resti
operativo e sia in grado di generare flussi di cassa”
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Il fondamento
Alla luce di Basilea 2, perciò, si deve considerare:
la capacità storica e futura di generare liquidità quale
punto di partenza per definire le variabili che devono
essere poste alla base dell’analisi del fabbisogno
finanziario;
l’approccio statico come quello meno coerente con tali
previsioni.
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I contenuti dell’istruttoria
Alla luce di quanto evidenziato finora, l’istruttoria deve
dunque servire a verificare la
compatibilità finanziaria delle scelte economiche nella loro
globalità e non, semplicemente, delle sole scelte di
investimento o della richiesta contenuta nella domanda di
fido.
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Finalità della valutazione del merito di credito
Al fine di ottenere una valutazione attendibile e veritiera del
merito di credito è necessario soprattutto svolgere un’analisi
economico-finanziaria dell’impresa, in particolare al fine di
qualificare e misurare il fabbisogno finanziario.
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Analisi del fabbisogno finanziario d’impresa
Pertanto argomento ed oggetto dell’attività istruttoria
non può che essere l’analisi del fabbisogno finanziario
d’impresa sotto il profilo della:
natura
qualità
durata
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L’analisi del fabbisogno finanziario
fondamento per relazioni di clientela durature;
essenziale per valutare il rischio assunto;
... ma quale modello valutativo seguire?
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Esiste un problema “culturale”,
ma anche tecnico
Il rapporto banca-impresa in Italia, tuttavia, si è finora
caratterizzato per una costante singolare
la totale assenza di analisi circa il fabbisogno
finanziario d’impresa
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Una questione metodologica
→ Perché occorre analizzare le imprese sotto il profilo
economico-finanziario?
→ Quale deve essere il risultato ottenuto dall’analisi?
→ Come
deve
essere
esposta
la
valutazione
dell’analista per ottenere la qualità del processo del
credito?
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Il credito problematico
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L'evoluzione della posizione di rischio
e l'analisi andamentale
La capacità di mettere in luce tempestivamente l'esistenza di
anomalie della gestione permette l'assunzione di efficaci misure
cautelative prima che la situazione sia completamente
deteriorata.
È importante strutturare un sistema di valutazione e di controllo in
grado di offrire indicazioni
integrate e perciò complete
tempestive
significative
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Il credito problematico e
la gestione del rischio
Poiché il problema non può essere risolto in chiave meramente
definitoria, anche se è certamente utile, in quanto realistico,
chiamare le cose con il loro nome, si pone la questione di come
mettere in sicurezza (prima ancora che il credito, del quale vanno
gestiti gli aspetti problematici), lo stesso processo del credito, al
fine di:
anticipare i problemi in fase di istruttoria;
gestire e monitorare il rischio successivamente.
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Il deterioramento del portafoglio
prestiti e le scelte della banca
finanziatrice
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Tempestiva applicazione delle procedure di
intervento sulle posizioni anomale
La regolamentazione interna deve contenere indicazioni precise
circa i termini e le modalità di intervento in caso di anomalia.
Le procedure di intervento devono essere messe in atto in modo
corretto e tempestivo e devono avere come finalità quella di
normalizzare le posizioni anomale rilevate.
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Riferimenti normativi
La procedura del monitoraggio deve quindi risultare perfettamente
aderente:
alle disposizioni normative interne (Regolamento interno, delibere del
CdA, Politiche di rischio, Report prodotti dagli addetti all'attività, Relazioni
dell'Internal Audit);
e alle Circolari della Banca d'Italia relative a:
• Istruzioni di Vigilanza (Circ. 229-99, Titolo IV, Cap. XI);
• Matrice dei Conti (Circ. 272/2008);
• Vigilanza Prudenziale (Circ. 263-06),
• Centrale dei Rischi (139-91).
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DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DETERIORATE
Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività
finanziarie deteriorate sono ora ripartite nelle seguenti
categorie:
SOFFERENZE
INADEMPIENZE PROBABILI
ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
Si segnala che tale soluzione comporta, di norma, l’allocazione nella
categoria delle inadempienze probabili delle esposizioni attualmente
classificate come ristrutturate.
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DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DETERIORATE
In base alla Circ. n° 272/2008 (ultimo agg. Gennaio 2015) della Banca d'Italia
la classificazione delle posizioni deve essere determinata in base alle seguenti
definizioni:
Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli,
derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche
non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.
Si prescinde, pertanto, dall'esistenza
dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o
personali) poste a presidio delle esposizioni.
Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a
profili attinenti al rischio Paese.
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Sofferenze
Sono inclusi nella definizione di «Sofferenze» anche:
a)le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in
stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla
pertinente procedura di liquidazione;
b)i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in
sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione
contabile.
c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le
condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che
presentano una o più linea di credito che soddisfano la definizione di
«Non performing exposures with forbearance measures».
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Inadempienze probabili
(«unlikely to pay»)
Inadempienze probabili: la classificazione in tale categoria è,
innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa
l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali
l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente
(in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.
Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla
presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.
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Inadempienze probabili
(«unlikely to pay»)
Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di
anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi
che implicano una situazione di rischio di inadempimento del
debitore (ad esempio una crisi del settore industriale in cui
opera il debitore).
Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un
medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è
denominato «inadempienza probabile», salvo che non ricorrano le
condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.
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Inadempienze probabili
(«unlikely to pay»)
Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella
categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione,
sempreché la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in
tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.
Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non
ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze:
Il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le
condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili che
presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di «Non-
Performing exposures with forbearance measures».
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Inadempienze probabili
(«unlikely to pay»)
Il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato
puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi)
relativamente ai titoli di debito quotati.
A tal fine si riconosce il «periodo di grazia» previsto dal contratto o, in
assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.
Inoltre, il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno
proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. «in bianco» (art.
161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze
probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando
non sia nota l’evoluzione dell’istanza.
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Inadempienze probabili
(«unlikely to pay»)
le esposizioni in questione vanno comunque classificate tra le sofferenze:
a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari,
nella loro responsabile autonomia, a classificazione il debitore in tale
categoria;
b) se le esposizioni erano già in sofferenza al momento della
presentazione della domanda.
Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con
continuità aziendale (art. 186-bis della LF), dalla data di presentazione
sino a quando non siano noti gli esiti della domanda. In quest’ultimo caso
la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole
ordinarie.
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Inadempienze probabili
(«unlikely to pay»)
Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la
cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società
(anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del
debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis.
Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una
società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella
presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare
istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante
nell’interesse dell’intero gruppo.
In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria continua ad essere
segnalata nell’ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le
esposizioni oggetto di concessioni deteriorate.
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Esposizioni scadute e/o sconfinanti
Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per
cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenza o le inadempienze
probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o
sconfinanti.
Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il
complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di
adizione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali
ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate che presentano una o più linee di
credito che soddisfano la definizione di «Non-performing exposures wuth
forbearance measures».
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Esposizioni scadute e/o sconfinanti
Le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate
facendo riferimento, alternativamente: al singolo debitore o alla
singola transazione.
a) Singolo Debitore: Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere
carattere continuativo. In particolare, nel caso di esposizioni a
rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che
presenta il ritardo maggiore.
Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o
sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più
elevato.
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Esposizioni scadute e/o sconfinanti
o Ai fini della determinazione dell’ammontare di esposizione scaduta e/o
sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli
sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili
esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore.
o Tale compensazione va effettuata, su base giornaliera, anche ai fini
della valutazione dello sconfinamento/scaduto.
o L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come
scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della
segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore
alla soglia del 5%:
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Esposizioni scadute e/o sconfinanti
(segue)
i.
ii.
o
i.
ii.
iii.
media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base
giornaliera nell’ultimo trimestre precedente;
quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento
della segnalazione.
Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza:
fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta e/o
sconfinante da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali
quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni;
nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente;
il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e
l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.
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Esposizioni scadute e/o sconfinanti
b) Singola Transazione: Le esposizioni scadute e/o sconfinanti verso
soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione.
A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di
riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90
giorni.
Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della
continuità;
non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti
su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di
rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta e/o
sconfinante, qualunque sia l’ammontare scaduto)
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Esposizioni scadute e/o sconfinanti
o Qualora l’intero ammontare di un’esposizione per cassa scaduta e/o
sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per
cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso
delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso tale debitore va
considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante (c.d. “pulling
effect”).
o Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore
contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.
o La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo
debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di singole controparti.
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Esposizioni oggetto di concessioni
(c.d. forbearance)
Esposizioni oggetto di concessioni: si definiscono esposizioni
creditizie oggetto di concessioni (forbearance) le esposizioni che
ricadono nelle categorie delle “Non-performing exposures with
forbearance measures” e delle “Forborne performing exposures” come
definite negli ITS.
Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in
bonis” o esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate, il requisito
delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto
se la concessione coinvolge un pool di intermediari.
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Esposizioni oggetto di concessioni
deteriorate
Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa
e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione
di “Non-performing exposures with forbearance measures”.
Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze
probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non
formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.
Sono incluse anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie realizzate
con un intento liquidatorio, da ricondurre fra le sofferenze.
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Esposizioni oggetto di concessioni
deteriorate
Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il
debitore e un pool di banche creditrici - grazie ai quali le linee di credito
esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale
ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di
scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle
“scadute e/o sconfinanti”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe
anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del
“congelamento” sono state concesse da un’unica banca.
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Esposizioni oggetto di concessioni
deteriorate
Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da
un pool di banche, quelle che non aderiscono
all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare
se ricorrono le condizioni per la classificazione della
loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze
probabili.
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Esposizioni oggetto di concessioni
deteriorate
Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per
concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle
oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si
trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis
della Legge Fallimentare.
Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in
continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito delle
esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra
descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una
o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo
economico del debitore, laddove l’esposizione va riclassificata nell’ambito
delle attività bonis.
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La situazione attuale
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Le condizioni di offerta di credito alle
imprese rimangono tese
Fonte: segnalazioni di vigilanza.
(1) I prestiti includono le sofferenze e i
pronti contro termine, nonché la
componente di quelli non rilevati nei
bilanci bancari in quanto cartolarizzati.
Le variazioni percentuali sono calcolate
al netto di riclassificazioni, variazioni
del cambio, aggiustamenti di valore e
altre variazioni non derivanti da
transazioni; sono escluse le operazioni
condotte con le controparti centrali.
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Le condizioni di offerta rimangono
differenziate per dimensione e settore
Durante la crisi si è verificato un aumento dei prestiti assistiti da garanzie (dal 63%
nel 2007 al 69% nel 2013).
Sono aumentate soprattutto le garanzie reali e quelle fornite da soggetti che
gestiscono risorse pubbliche.
A fronte di un incremento del valore complessivo delle garanzie di circa il 10%,
sono aumentate del 16% le garanzie reali, del 26 % quelle offerte dai confidi, in larga
parte beneficiari di contributi pubblici, e di oltre dieci volte quelle fornite dal Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese e dalle finanziarie regionali.
Sulla base dell’indagine Invind, nel 2013 circa il 14% delle imprese ha ricevuto una
garanzia dal Fondo, da un confidi o da un ente pubblico;
quasi la metà di queste aziende ha dichiarato che in assenza della garanzia non
avrebbe ottenuto alcun finanziamento.
Fonte: Relazione annuale 2013 della Banca d’Italia
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Le condizioni di offerta rimangono
differenziate per dimensione e settore
Secondo le banche intervistate in marzo nell’ambito dell’indagine trimestrale
sul credito bancario nell’area dell’euro (Bank Lending Survey), nel primo
trimestre del 2015 i criteri di offerta dei prestiti alle imprese e dei mutui
alle famiglie per l’acquisto di abitazioni avrebbero registrato in Italia un
nuovo moderato allentamento.
La variazione nelle politiche di erogazione del credito, nonché nei termini
e nelle condizioni, avrebbe riflesso soprattutto la maggiore pressione
concorrenziale tra le banche (di cui avrebbe beneficiato in particolare la
clientela di migliore qualità), la riduzione dei costi di provvista e
l’allentamento dei vincoli di bilancio degli intermediari.
(Fonte: Banca d’Italia-Bollettino Economico aprile 2015).
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Le condizioni di offerta rimangono
differenziate per dimensione e settore
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La domanda dei prestiti
La domanda di prestiti da parte delle imprese sarebbe rimasta invariata.
Secondo il sondaggio, all’aumento del fabbisogno per scorte, capitale
circolante e ristrutturazione del debito e allo stimolo derivante dal basso livello
dei tassi di interesse si è contrapposto un maggiore ricorso a fonti di
finanziamento alternative.
È proseguita l’espansione della domanda di mutui, sostenuta
principalmente dal basso livello dei tassi e dal miglioramento delle prospettive
del mercato degli immobili residenziali.
Sulla base dell’indagine mensile dell’Istat sul clima di fiducia delle imprese
manifatturiere, la domanda di prestiti ha registrato un incremento nel
primo trimestre del 2015, pur rimanendo debole.
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La domanda di prestiti
(Fonte: Banca d’Italia-Bollettino Economico aprile 2015).
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Le condizioni di accesso al credito
Dai sondaggi condotti presso le imprese, in marzo l’irrigidimento
delle condizioni di accesso al credito si sarebbe interrotto;
permane tuttavia una forte eterogeneità fra classi
dimensionali e settori di attività economica delle aziende.
Le condizioni di accesso al credito hanno mostrato un lieve
miglioramento, rispetto alla fine del 2014, per le aziende con
oltre 50 addetti; si sarebbe arrestata la restrizione per quelle più
piccole.
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06/05/2015
Le condizioni di accesso al credito
La quota di imprese che ha dichiarato di non avere ottenuto il
finanziamento richiesto continua a essere maggiore per le
aziende di minore dimensione (13,7%, contro 9,5% per quelle
più grandi).
Nella rilevazione trimestrale condotta dalla Banca d’Italia in
collaborazione con Il Sole 24 Ore la percentuale netta di
imprese che ha segnalato un peggioramento delle condizioni
di accesso al credito è divenuta negativa nell’industria in
senso stretto e nei servizi; è invece rimasta positiva nel
settore delle costruzioni (4,7%).
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Le condizioni di accesso al credito
(Fonte: Banca d’Italia-Bollettino Economico aprile 2015).
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Redditività e sostenibilità dei debiti
Secondo stime basate sui conti nazionali, nel quarto trimestre
del 2014 la redditività operativa delle imprese – calcolata
come rapporto tra margine operativo lordo e valore aggiunto nei
dodici mesi terminanti in dicembre – è leggermente diminuita,
principalmente per effetto di un aumento del costo del
lavoro, rimanendo su livelli storicamente bassi.
A fronte di una stabilità dell’autofinanziamento, è proseguita
la contrazione del fabbisogno finanziario, a causa di
un’ulteriore riduzione degli investimenti lordi (in rapporto al
valore aggiunto). Gli oneri finanziari sono rimasti invariati.
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06/05/2015
Redditività e sostenibilità dei debiti
Negli ultimi anni le tensioni finanziarie delle imprese sono dovute, non
solo al livello del debito, ma anche alla bassa redditività, riflettendosi nelle
difficoltà di rimborso dei debiti (bancari e commerciali).
Il recente miglioramento:
In media, nel 2014, le imprese italiane hanno liquidato le fatture ai propri
fornitori in 77,5 gg, in calo rispetto ai 79 gg del 2013 e agli 81 gg del 2012.
Nel corso di questi due anni sono diminuiti sia i termini concordati in fattura,
che sono passati dai 60,8 gg del 2012 ai 58,9 del 2014, sia i giorni medi di
ritardo, da 20,2 giorni a 18,5.
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Redditività e sostenibilità dei debiti
Le micro imprese, nel quarto trimestre 2014, registrano ritardi di 18,1 gg
(-0,9 gg rispetto al quarto trimestre 2013); le PMI 14,9 gg ( 0,2 gg in
meno rispetto al 2013); 21,7 gg per le grandi imprese (-0,9 gg).
Si riduce la quota di micro imprese e PMI che saldano le proprie fatture nei
termini concordati, sono soprattutto le prime a peggiorare la loro puntualità,
mentre aumentano le grandi imprese puntuali.
Nel Sud e nelle Isole si registrano i maggiori ritardi, 27,3, -1,6 gg rispetto
al quarto trimestre 2013; al Centro 22,6 gg di ritardo, mentre nel NordOvest sono 16,1 e nel Nord-Est 13,4.
Fonte: Cerved - Osservatorio sui Protesti e Pagamenti –gennaio 2015.
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Accumulazione di capitale e investimenti
Indicazioni favorevoli emergono per gli investimenti, tornati a crescere
nell’ultimo trimestre dello scorso anno, dopo essere diminuiti quasi senza
interruzioni dall’inizio del 2011.
È aumentata la quota delle aziende che pianifica maggiori investimenti nel
2015.
Gli operatori esprimono giudizi decisamente più favorevoli sull’andamento
della domanda dei loro prodotti, corrente e attesa, in particolare per la componente
estera. Nel breve termine l’attività delle imprese sarebbe sostenuta dalla domanda,
dall’andamento dei propri listini di vendita e del tasso di cambio; anche le condizioni
di accesso al credito fornirebbero uno stimolo positivo, seppur contenuto.
Inoltre si è anche attenuata l’incertezza circa l’evoluzione del quadro
macroeconomico e politico.
Fonte: Bollettino Economico, 2/2015,
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Qualità del credito
Nel quarto trimestre del 2014 il flusso di nuove sofferenze
rettificate in rapporto ai prestiti è risultato pari al 2,7%,
due decimi di punto in più rispetto al secondo e al terzo
trimestre.
L’indicatore ha registrato un incremento per i prestiti alle
imprese di tutti i comparti, più intenso per quelle delle
costruzioni.
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Qualità del credito
Nell’ultimo trimestre del 2014 il flusso di nuove sofferenze e
quello del complesso dei crediti deteriorati sono risaliti in
rapporto ai prestiti.
L’interruzione del miglioramento nella qualità del credito è dovuta
sia al protrarsi della debolezza dell’attività economica nel corso
del 2014, sia al recepimento nei bilanci bancari dei risultati della
revisione della qualità degli attivi (asset quality review, AQR).
preliminari indicano che i flussi di nuove
sofferenze sarebbero rimasti sostanzialmente stabili nel
primo trimestre del 2015.
Informazioni
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Qualità del credito
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06/05/2015
Andamento delle sofferenze
Var. tendenziale sofferenze sugli
impieghi per tipologia di cliente
Variazione tendenziale sofferenze sugli
impieghi
famiglie
imprese
piccoli operatori economici
Tot. Sofferenze lorde in rapporto al totale degli Impieghi
7,0%
9,70%
6,5%
16,3%
8,40%
13,4%
genn-14
genn-15
14,2%
16,3%
genn-14
genn-15
Fonte: ABI- Marzo 2015
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Qualità del credito
Il tasso di ingresso in sofferenza del credito
concesso resta più elevato per le banche di
piccole dimensioni, notoriamente più restie ad
abbandonare per prime l'impresa in difficoltà,
causa un malinteso senso della relazione di
clientela.
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Qualità del credito
La grave recessione che ha colpito l’economia italiana negli ultimi anni ha
causato un forte peggioramento della qualità del credito nei bilanci
delle banche.
Dal 2008 al 2014 i crediti deteriorati dell’intero sistema bancario
(inclusi quelli delle società finanziarie facenti parte dei gruppi) sono
aumentati da 131 a 350 miliardi (da 75 a 197 le sole sofferenze) e la loro
incidenza sul complesso dei prestiti è salita di circa 12 punti percentuali,
al 17,7% (di circa 7 punti quella delle sole sofferenze, al 10,0%).
Il deterioramento ha riguardato principalmente i prestiti alle imprese, è
stato diffuso tra i settori di attività economica e tra le aree geografiche del
paese, e ha interessato banche di tutte le classi dimensionali.
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Qualità del credito
Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2015.
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Qualità del credito
Alla fine del 2014 la consistenza di prestiti deteriorati per il totale delle
banche era pari al 17,7% dei prestiti (10,0% per le sole sofferenze); per i
primi cinque gruppi era del 18,5%.
Il tasso medio di copertura dei prestiti deteriorati (il rapporto tra
ammontare delle rettifiche e valore delle esposizioni lorde) è salito nel
secondo semestre del 2014, dal 42,4% al 44,4%; per i primi cinque gruppi
ha raggiunto il 46,6%.
Per le banche minori i tassi di copertura sono inferiori alla media, in
ragione della quota più ampia di prestiti assistiti da garanzie. Nostre
analisi indicano che per le banche minori le eccedenze di capitale rispetto ai
minimi regolamentari più che compensano il più basso livello di copertura
dei crediti deteriorati.
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Qualità del credito
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06/05/2015
Timing della risoluzione dei problemi
Non è raro, specialmente in un contesto di crisi come quello attuale,
che imprese che si trovino in crisi finanziaria vedano amplificati i loro
problemi a causa delle contemporanee decisioni da parte delle
molteplici banche con cui operano di ridurre gli affidamenti concessi,
cercando di limitare il rischio.
Il disimpegno graduale da parte delle banche determina per queste
imprese una situazione di grave illiquidità, tale da richiedere
operazioni ben più onerose sia per le banche, sia per le stesse
imprese, per arginare il tracollo.
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Timing della risoluzione dei problemi
Solo a questo punto, le banche interessate, motivate dalla volontà di
scampare a procedura fallimentari che implicherebbero costose
sofferenze, prendono seriamente in considerazione l’ipotesi di cercare
una soluzione per risollevare le sorti degli affidati attraverso efficaci
piani di ristrutturazione dei debiti.
La mancanza di un efficace processo di monitoraggio del rischio di
credito e l’inadeguatezza di certe metodologie utilizzate per
evidenziare i segnali delle crisi aziendali, comporta l’adozione di
soluzioni più dispendiose e complesse.
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I dati sui fallimenti in Italia
È il caso di chiedersi se con metodi di lavoro più efficaci si sarebbe potuto
evitare qualcuno dei 15.605 fallimenti del 2014, che tra l’altro si sono
pesantemente riflessi sulle performance bancarie.
Si sono registrati infatti, un numero in crescita del 9% rispetto al 2013 e del
66% rispetto al 2009, l’anno in cui la crisi economica aveva appena iniziato a
condizionare la vita del tessuto industriale italiano.
In sei anni si contano complessivamente 75.175 casi, in un trend di costante
aumento mostrato dalle rilevazioni trimestrali.
Nel 2014 in Italia hanno portato i libri in Tribunale in media 62 imprese
ogni giorno (considerando le sole giornate lavorative), oltre due ogni ora.
Fonte: Fonte Cribis D&B.
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Indicatori della condizione economica e
finanziaria delle imprese
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La convenienza per la banca
Alla luce del crescente flusso di sofferenze (le sofferenze nette sono salite al
4,5% degli impieghi a gennaio 2015, rispetto al 4,31% di gennaio 2014) che si
ripercuote in modo pesante sulle performance bancarie influendo sulle
condizioni di affidamento di tutta la clientela, le banche dovrebbero prevenire
il deterioramento dei crediti evitando il passaggio a sofferenza. Per fare ciò
occorre intervenire in modo preventivo predisponendo, ove ne ricorrano le
condizioni, la ristrutturazione del credito.
Tra l’altro, se un credito classificato come sofferenza comporta
accantonamenti mediamente pari al 50% del diritto vantato, un credito
ristrutturato avrà come conseguenza solamente il sacrificio pattuito in base
agli accordi.
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Multiaffidamento
È una peculiarità del mercato bancario italiano; consiste
nell’intrattenere contemporaneamente più relazioni con differenti istituti
di credito per evitare una sorta di “cattura”
” da parte di un’unica
banca affidante che potrebbe usufruire del monopolio sulle
informazioni del merito creditizio di un’impresa, magari privandola
del suo sostegno.
Inoltre in questo modo il rischio di credito relativo agli istituti di credito
viene ridotto poiché fa leva su una logica di tipo assicurativo, non
essendo concentrato su un unico intermediario.
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Multiaffidamento
In un contesto in cui domina una pluralità di rapporti con
banche diverse:
vi è l’assenza di una relazione di lungo termine;
viene a mancare un intermediario creditizio di
riferimento;
l’attenzione nella fase di istruttoria viene deviata
rispetto all’effettiva valutazione del merito di credito.
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Multiaffidamento
La numerosità degli affidamenti tende ad aumentare con:
la dimensione aziendale;
la leva finanziaria;
l’opacità dell’impresa (peso delle attività intangibili).
In base ad alcuni studi si rileva una relazione positiva tra il multiaffidamento
e
le garanzie latenti (rapporto tra attività tangibili e debiti bancari);
la rischiosità dell’impresa;
le asimmetrie informative (settore Hi tech, investimenti in R&S);
l’incidenza dell’attivo corrente e la crescita del fatturato.
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Multiaffidamento
Avere come banca di riferimento una banca locale
sembra ridurre il numero di affidamenti;
la numerosità dei rapporti bancari tende a diminuire al
crescere della redditività aziendale.
Inoltre, da alcuni studi si rileva che a parità di dimensione
dell’impresa, maggiore (minore) è la quota a breve
termine (a medio/lungo termine), più (meno) intenso
risulta il ricorso al multiaffidamento.
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06/05/2015
Numero degli affidamenti per classi di fido
La numerosità dei monoaffidati rimane maggiore per classi di fido entro 1 mln €. All’aumentare dell’ammontare dei finanziamenti
richiesti cresce il numero dei rapporti con gli istituti di credito.
Ci si relaziona con maggiore frequenza con più di 4 banche quando si ha un fido superiore a 2,5 mln €.
N. di affidamenti per classe di fido
(scala logaritmica
Numero di affidamenti per classi di grandezza del
fido (tutti in settori)
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1
Classi di grandezza del fido (000/€)
monoaffidati
2 affidamenti
3 o 4 affidamenti
oltre 4 affidamenti
Fonte: Banca d’Italia sui dati di Dicembre 2014
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Numero medio di banche per affidato
• Il numero medio di banche per affidato varia in funzione del
settore: mediamente si lavora con circa 2 istituti di credito.
• Al crescere della classe di fido, aumenta il numero delle banche
con cui ci si relaziona.
• In media la prima banca concede la metà del fido accordato a
ciascuna impresa, con divergenze in base al settore.
• Al crescere della grandezza del fido globale, diminuisce la quota
di affidamento relativa alla prima banca.
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Numero medio di banche per affidato
Totale delle società non finanziarie
N. medio banche per affidato
% fido accordato dalla prima banca
1,90
51
Industria
N. medio banche per affidato
% fido accordato dalla prima banca
2,50
40
N. medio banche per affidato
% fido accordato dalla prima banca
1,70
67
N. medio banche per affidato
% fido accordato dalla prima banca
1,72
54
Edilizia
Servizi
Fonte: Banca d’Italia sui dati di Dicembre 2014
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Numero di affidati per localizzazione
Italia Nord-Occidentale
Italia Nord-Orientale
Accordato
operativo
43,02%
25,27%
Utilizzato
N. affidati
42,71%
25,50%
28,56%
25,66%
Trentino- Alto Adige
2,65%
2,80%
Veneto
11,06%
11,56%
9,77%
Friuli-Venezia -Giulia
1,78%
1,74%
2,84%
9,77%
9,39%
9,63%
Emilia Romagna
Italia Centrale
Italia Meridionale
Italia insulare
Totale
20,87%
7,27%
3,58%
100,00%
19,71%
8,05%
4,03%
100,00%
3,42%
22,11%
14,94%
8,74%
100,00%
Fonte: Banca d’Italia sui dati di Dicembre 2014
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Sbilanciamento sul debito a breve, bassa disclosure e
basso livello di cultura finanz.
I tre elementi dipendono dalle peculiarità dell’imprenditore stesso.
Quest’ultimo è legato da un rapporto particolare con l’impresa che
gestisce o che ha creato.
Tale rapporto è proprio uno dei motivi per cui nella piccola impresa
si ha un basso livello di disclosure, ossia l’accessibilità da parte di
soggetti esterni all’impresa alle informazioni aziendali necessarie per la
valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
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Sbilanciamento sul debito a breve, bassa
disclosure e basso livello di cultura finanz.
Tali caratteristiche risultano accentuate poiché legate
all’insufficiente livello di cultura finanziaria, causato
spesso dal basso grado di istruzione degli imprenditori,
che porta poi a delle difficoltà nella gestione
quotidiana dell’azienda e nell’interloquire con la banca.
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06/05/2015
Concentrazione del rischio e
diluizione del controllo
La concentrazione del rischio è molto elevata per il
piccolo
imprenditore a causa del portafoglio finanziario poco differenziato
che detiene.
L’avversione alla diluizione del controllo porta la piccola impresa a
chiudersi, non solo da un punto di vista informativo, ma anche
nell’introdurre all’interno dell’organizzazione manager capaci di una
migliore gestione aziendale, necessari soprattutto nell’attuale contesto
competitivo divenuto aggressivo a causa dell’evoluzione dei mercati, della
globalizzazione, delle nuove tecnologie, ecc.
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IL RAPPORTO BI DOPO LA GRANDE CRISI