L’IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO
IL MOMENTO IMPOSITIVO
I.I.S. “E. GUALA” – BRA
23 MARZO 2009
IL MOMENTO IMPOSITIVO
DEFINIZIONE
Per momento impositivo si intende il momento in cui
l’operazione rilevante ai fini IVA* si considera effettuata e
quindi l’imposta diviene esigibile.
* L’operazione è rilevante ai fini IVA se sussistono simultaneamente il
presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale.
2
IL MOMENTO IMPOSITIVO
 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (art. 6 co. 1-4)
 ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA (art. 6 co. 5)
3
IL MOMENTO IMPOSITIVO
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
L’esigibilità dell’imposta è il diritto dell’Erario a percepire il
tributo o, in altri termini, l’obbligo del contribuente di
corrispondere il tributo a partire da un determinato
momento.
4
IL MOMENTO IMPOSITIVO
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA
5
EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
 CESSIONI DI BENI (art. 6 co. 1-2)
 PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 6 co. 3)
 ECCEZIONE DI CARATTERE “GENERALE” (art. 6 co. 4)
6
EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
CESSIONI DI BENI: REGOLA GENERALE
 BENI IMMOBILI
Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel
momento della stipula dell’atto.
 BENI MOBILI
Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento
della consegna o della spedizione.
7
EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
CESSIONI DI BENI: ECCEZIONE
Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente, tranne le vendite con riserva di proprietà e le
locazioni con patto di futura vendita, si considerano effettuate
nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se
riguardano beni mobili, dopo il decorso di una anno dalla
consegna o spedizione.
8
EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
CESSIONI DI BENI: DEROGHE
L’operazione si considera effettuata:
 per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni
periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di
somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo;
 per i passaggi dal committente al commissionario, all’atto della vendita
dei beni da parte del commissionario;
(segue)
9
EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
CESSIONI DI BENI: DEROGHE
 per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore
e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, all’atto del prelievo
dei beni;
 per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori (art. 1556 c.c.),
all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla
scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
 per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da
cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.
10
EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
PRESTAZIONI DI SERVIZI: REGOLA GENERALE
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del
pagamento del corrispettivo.
11
EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
PRESTAZIONI DI SERVIZI: ECCEZIONE
Le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare
dell’imprenditore e quelle effettuate per altre finalità estranee
all’esercizio dell’impresa (c.d. autoconsumo di servizi) si
considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se
di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a
quello in cui sono rese.
12
EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
ECCEZIONE DI CARATTERE “GENERALE”
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati che definiscono il
momento di effettuazione delle operazioni, con riguardo tanto alle cessioni
di beni quanto alle prestazioni di servizi, è emessa fattura o viene pagato in
tutto o in parte il corrispettivo
l’operazione di considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o
pagato alla data della fattura o a quella del pagamento
Eccezione: assegnazioni da cooperative edilizie a proprietà divisa
13
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
 ESIGIBILITÀ IMMEDIATA
 ESIGIBILITÀ DIFFERITA
14
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
ESIGIBILITÀ IMMEDIATA
L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si
considerano effettuate.
ESIGIBILITÀ = MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
15
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
ESIGIBILITÀ DIFFERITA
L’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi, salva facoltà
di applicare le regole generali, per le seguenti categorie di operazioni:
 cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti;
 cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti da
parte degli enti e delle associazioni non commerciali;
 cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e
degli altri enti pubblici tassativamente individuati dall’art. 6 u.c. D.P.R.
633/1972.
16
ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
ESIGIBILITÀ DIFFERITA
Per le cessioni di beni con fattura super differita (art. 21 co. 4, 4° periodo
D.P.R. 633/1972) l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello
della loro effettuazione. Si applica alle sole cessioni di beni effettuate dal
contribuente in “triangolazione” e quindi con la consegna al proprio
cessionario per il tramite del proprio cedente.
Con la semplice “fattura differita” non è spostata l’esigibilità dell’imposta
17
Scarica

4_iva momento impositivo