Luglio 2009
SCHEDA DI
TRASPORTO
Supplemento a Polimerica
Reg Tribunale MI 710 del 11/10/2004
Direttore responsabile: Michele Latorre
Editore: Cronoart Srl - Milano
Tutti i diritti riservati
www.trasportoeuropa.it
LA SCHEDA DI TRASPORTO
Dal 19 luglio 2009 è operativo il decreto del ministero dei Trasporti del
30 giugno 2009, che istituisce la scheda di trasporto obbligatoria per
l'autotrasporto. In questo dossier di TrasportoEuropa, trovate i testi
originali del decreto e della circolare ed una spiegazione con le
domande più frequenti del committente e del trasportatore.
Modello - La scheda di trasporto deve seguire il modello
che viene allegato alla stessa Gazzetta Ufficiale e può
essere sostituita da una copia del contratto scritto tra
committente ed autotrasportatore, nel caso che esso
esista, oppure da "altra documentazione equipollente",
purché abbia lo stesso contenuto della scheda stessa,
come da allegato della GU. La scheda deve essere
"compilata dal committente, o da soggetto da esso
delegato".
Documenti equipollenti - Il secondo articolo stabilisce
che sulla scheda di trasporto devono figurare le indicazioni relative al proprietario della merce e, nel caso in cui il
committente non possa indicarlo, deve segnalarlo sulla
scheda stessa, fornendone la motivazione. Il terzo
articolo elenca i "documenti equipollenti" alla scheda di
trasporto, che sono: la lettera di vettura internazionale
CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio
(di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009), i documenti
di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accusa
(di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), il
documento di trasporto (di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472), nonché "ogni
altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della
normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni
internazionali o di altra norma nazionale vigente o
emanata successivamente al presente decreto".
Esonero - Il quarto e ultimo articolo stabilisce l'esonero
della scheda di trasporto per i trasporti a collettame che
avvengono con partite aventi ciascuna un peso inferiore a
5 tonnellate, purché con mittenti diversi e abbiamo una
"idonea documentazione comprovante la tipologia del
trasporto effettuato".
Sanzioni - Il decreto del 30 giugno non riporta le sanzioni,
che vengono stabilite dall'articolo 7bis del decreto
legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 (Gazzetta Ufficiale
numero 11 del 15 gennaio 2009), cui si richiama la norma.
Esso prevede due infrazioni con differenti sanzioni. La
prima riguarda il committente che "non compila la scheda
di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o
non veritiero", che subisce una sanzione amministrativa
da 600 a 1800 euro.
La seconda colpisce l'autotrasportatore che non ha a
bordo la scheda di trasporto con una sanzione amministrativa da 40 a 120 euro e con il fermo amministrativo del
veicolo. Tale veicolo sarà restituito dopo che
l'autotrasportatore avrà esibito la scheda di trasporto o il
contratto scritto o la documentazione equivalente. Ciò
dovrà avvenire entro 15 giorni. Tali sanzioni valgono
anche per i vettori stranieri che effettuano trasporti
nazionali ed internazionali.
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ISTRUZIONI PER L’USO
il 17 luglio il ministero degli Interni, di concerto con quello dei Trasporti,
ha emanato la circolare con le disposizioni operative, che chiarisce
anche alcuni dubbi interpretativi del decreto. Proponiamo i principali
contenuti sotto forma di domande e risposte, che interessano i
trasportatori ed i loro committenti.
Modello e contenuto
della scheda di trasporto
Il decreto 554 riporta un modello della scheda di
trasporto. Devo obbligatoriamente utilizzare quello?
No. Il modello allegato al decreto non ha carattere
vincolante per aspetto, forma e caratteristiche, quindi può
subire un'interpretazione grafica, purché rifletta in modo
tassativo il contenuto informativo del modello.
Quali informazioni deve contenere la scheda di
trasporto per essere considerata valida?
La scheda deve riportare tutti i seguenti dati:
?
a) I dati del vettore del trasporto, ossia: la denominazione dell'impresa, l'indirizzo e la sede dell'azienda, la
partita Iva, il numero d'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori.
?
b) I dati del committente, ossia: la denominazione
dell'impresa, l'indirizzo e la sede dell'azienda, la partita
Iva.
?
c) I dati del caricatore, ossia: la denominazione
dell'impresa, l'indirizzo e la sede dell'azienda, la partita
Iva.
?
d) I dati del proprietario della merce. Se il committente
non è in grado d'individuare tale soggetto prima dell'inizio
del viaggio, egli deve annotare nello spazio denominato
“eventuali dichiarazioni” le ragioni che rendono impossibile l'identificazione del proprietario.
?
e) I dati relativi alla merce trasportata, ossia: tipologia,
indicando le caratteristiche merceologiche e, se confezionata, caratteristiche degli imballi e loro contenuto
(esempi: sabbia, mattoni, fusti di acido, bottiglie di acqua
minerale); quantità, come peso complessivo in chilogrammi oppure in numero di colli (o altri imballaggi) se
c'è un'indicazione standardizzata del peso di ciascun
pezzo; luogo di carico e scarico.
Le definizioni di vettore, committente, caricatore e
proprietario si trovano nel primo comma dell'articolo 2
della legge 286/2005.
La scheda di trasporto deve contenere le istruzioni sul
trasporto fornite al vettore?
La scheda può contenere tali istruzioni, se esistono, ma
non è considerato un obbligo. Se sono presenti e riflettono
quanto previsto dalla legge 286/2005 (articolo 7), la
scheda rappresenta un documento idoneo per valutare il
rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale.
Perciò, in tale caso, durante un accertamento,
l'accertatore non dovrà chiedere al committente o al
vettore altra idonea documentazione. Se tali istruzioni
non sono riportate sulla scheda, ma esiste un contratto
scritto sul trasporto, vale quanto riportato sul contratto.
Documenti alternativi o equipollenti
alla scheda di trasporto
La scheda di trasporto può essere sostituita da altri
documenti già in possesso del trasportatore?
Sì. Il decreto prescrive che la scheda può essere sostituita
dal contratto di trasporto, purché risponda alle caratteristiche stabilite dalle legge 286/2005 per quelli “in forma
scritta”, oppure da alcuni documenti “equipollenti” alla
scheda stessa, purché contengano in modo completo le
informazioni richieste per la scheda.
Quali caratteristiche deve avere il contratto di trasporto per sostituire la scheda?
Il contratto deve soddisfare tutte le prescrizioni imposte
per la forma scritta dalla legge 286/2005. Se manca
anche uno degli elementi stabiliti dal terzo comma
dell'articolo 6, tale contratto non si ritiene stipulato in
forma scritta (quindi non è ritenuto neppure un valido
sostituto della scheda, che in tale va caso va comunque
compilata). Il contratto deve anche recare una data certa.
Ovviamente, copia del contratto deve essere presente sul
veicolo.
Quali sono gli elementi essenziali del contratto di
trasporto in forma scritta, che lo rendono idoneo a
sostituire la scheda di trasporto?
Gli elementi essenziali del contratto di trasporto si
trovano nel comma 3 dell'articolo 6 della legge 286/2005
e sono:
?
il corrispettivo;
?
il nome e la sede del committente e del vettore (se
diverso, anche del caricatore);
3
?
il numero d'iscrizione del vettore all'Albo Nazionale
degli Autotrasportatori di cose per conto terzi;
?
la quantità e la tipologia della merce oggetto del
trasporto (nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione del veicolo);
?
i luoghi di presa in consegna e di riconsegna della
merce;
?
i tempi massimi di carico e scarico della merce
trasportata.
Quali sono i casi validi di data certa del contratto di
trasporto?
La circolare riporta i seguenti casi, tratti da diverse fonti
normative:
?
stipulazione mediante atto pubblico;
?
stipulazione mediante scrittura privata autenticata da
un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato;
?
registrazione del contratto presso un ufficio
dell'Agenzia delle Entrate
?
ricorso alla cosiddetta autoprestazione postale
(chiedere al un ufficio postale il timbro con data direttamente sul documento avente corpo unico, e non sulla
busta o plico che lo contiene, con relativa affrancatura sul
primo foglio)
?
spedizione del documento aperto (senza busta) per
mezzo posta, in modo che l'annullamento con timbro
della posta avviene direttamente sul documento
?
inoltro del documento in forma digitale mediante
posta elettronica certificata (che rileva data ed ora
dell'invio e della ricezione)
?
apposizione di marcatura temporale tramite firma
digitale sul documento in forma elettronica.
Quali sono i “documenti equipollenti”, che possono
sostituire la scheda di trasporto in mancanza di
contratto in forma scritta?
L'elenco dei documenti equipollenti alla scheda di
trasporto (che quindi la possono sostituire) è riportato
nell'articolo 3 del DM 554/2009. Essi sono:
?
lettera di vettura internazionale CMR
?
documenti doganali
?
documento di cabotaggio (DM 3.4.2009)
?
documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (DLvo n 504 del 26.11.1995)
?
documento di trasporto definito dal DPR n 472 del
14.8.1996
?
ogni altro documento che deve obbligatoriamente
accompagnare il trasporto stradale delle merci, a sensi
della normativa comunitaria, oppure degli accordi o delle
convenzioni internazionali, o di ogni altra normativa
nazionale vigente o emendata successivamente al decreto
istitutivo della scheda di trasporto.
Che cosa devono contenere i documenti equipollenti
per poter sostituire la scheda di trasporto?
Per essere considerati un valido sostituto della scheda di
trasporto, i documenti equipollenti devono contenere le
medesime informazioni riportate sul modello di scheda
allegato al decreto 554/2009. Nel caso in cui il documento
equipollente non contenga tutte le informazioni richieste,
esso deve essere integrato con esse prima dell'inizio del
trasporto. Se ciò non è possibile (per esempio perché la
normativa non ne consente modifiche), deve essere
compilata la scheda di trasporto, che può contenere
solamente le informazioni che mancano sul documento
equipollente.
La scheda di trasporto vale anche per i vettori stranieri che viaggiano sul territorio nazionale?
Anche per i trasportatori stranieri che viaggiano sul
territorio nazionale (nell'ambito di trasporti internazionali, oppure di trasporti nazionali in regime di cabotaggio
terrestre) valgono le disposizioni della legge 286/2005.
Però essi possono evitare la scheda di trasporto, purché
abbiano i documenti equipollenti previsti dal decreto
554/2009, alcuni dei quali sono comunque necessari per
esercitare il trasporto internazionale o di cabotaggio.
Modalità di compilazione
della scheda di trasporto
Si può compilare una sola scheda di trasporto per più
veicoli?
No, per ciascun veicolo deve essere compilata una scheda
di trasporto. Nel caso di veicoli complessi – ossia formati
da più unita di carico (come motrice e rimorchio) – si può
scegliere tra: compilare una sola scheda di trasporto per
tutta la merce presente sull'intero complesso oppure una
scheda per ciascuna unità del complesso.
In caso di più luoghi di scarico, quante schede di
trasporto vanno compilate?
In caso che una spedizione abbia più luoghi di scarico, il
compilatore può decidere di compilare un'unica scheda di
trasporto (che riporta tutti i luoghi di scarico), oppure più
schede per quanti sono i luoghi di scarico.
Chi deve compilare e sottoscrivere la scheda di
trasporto?
La scheda di trasporto (o ogni documento equipollente)
deve essere compilata o sottoscritta dal committente o da
un suo delegato prima dell'inizio del trasporto.
Se durante il trasporto avvengono cambiamenti sui
dati contenuti, si può intervenire sulla scheda di
trasporto?
Sì. nel caso di variazioni dei dati richiesti per la scheda di
trasporto, il vettore o il conducente possono intervenire
sul documento. Però non possono cancellare o manomettere le informazioni già presenti, ma devono scrivere i
cambiamenti esclusivamente nello spazio riservato alle
“osservazioni varie”.
Dove deve essere conservata la scheda di trasporto?
La scheda di trasporto deve essere conservata in originale
a bordo del veicolo per tutta la durata del trasporto. Ciò
deve avvenire a cura del vettore e del conducente.
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Trasporti esenti dall'obbligo delle scheda
di trasporto
Quali sono i trasporti esenti dall'obbligo della scheda
di trasporto?
Non hanno l'obbligo della scheda di trasporto tutti i
trasporti in conto proprio e quelli esclusi dal campo di
applicazione della legge 298/1974, secondo quanto
riportato dall'articolo 30 della norma stessa. Inoltre, sono
esenti dalla scheda di trasporto anche i trasporti di
collettame per conto terzi, purché effettuati con uno
stesso veicolo sul quale sono caricate partite con peso
inferiore a 5 tonnellate (che devono essere individuabili
mediante idonea documentazione).
Quali caratteristiche deve avere un trasporto di
collettame per essere esonerato dalla scheda di
trasporto?
Un trasporto di collettame per poter essere esonerato dalla
scheda di trasporto, ogni partita di merci deve avere un
peso inferiore a 5 tonnellate. Ogni partita può contenere
anche la stessa tipologia merceologica. Tali partite
devono essere commissionate da più mittenti ed essere
trasportate da un unico vettore. L'esenzione vale solo se
sul veicolo è presente un'idonea documentazione (anche
di tipo commerciale) che riporta la tipologia di ciascuna
partita trasportata.
Sanzioni per violazione
sulle norme relative
alla scheda di trasporto
Quali infrazioni sull'applicazione della scheda di
trasporto coinvolgono il committente del trasporto?
Il committente del trasporto subisce sanzioni nei seguenti
casi (pure se la scheda è compilata da un suo delegato):
?
mancata compilazione della scheda di trasporto
?
compilazione incompleta o non veritiera della scheda
di trasporto
?
alterazione della scheda di trasporto
Quali infrazioni sull'applicazione della scheda di
trasporto coinvolgono il vettore del trasporto?
Il vettore del trasporto subisce sanzioni nei seguenti casi:
?
mancata annotazione (o annotazione incompleta o non
veritiera) di eventuali modifiche giunte durante lo
svolgimento del trasporto
?
alterazione dei dati della scheda di trasporto originariamente definita del committente
?
quando a bordo del veicolo manca la scheda di
trasporto (in solido con in conducente)
Quali infrazioni sull'applicazione della scheda di
trasporto coinvolgono il conducente del veicolo?
Il conducente del veicolo subisce sanzioni nei seguenti
casi:
?
mancata annotazione (o annotazione incompleta o non
veritiera) di eventuali modifiche giunte durante lo
svolgimento del trasporto
?
quando a bordo del veicolo manca la scheda di
trasporto
Che cosa succede quando viene accertato che a bordo
del veicolo manca la scheda di trasporto o un documento equipollente?
Se manca la scheda di trasporto (o un valido documento
equipollente), l'accertatore commina una sanzione al
conducente e, in solido, al vettore. Poi procede al fermo
amministrativo del veicolo, che sarà riconsegnato al
proprietario solo dopo che verrà esibita la scheda di
trasporto (o documentazione equipollente). L'esibizione
deve avvenire entro 15 giorni successivi all'accertamento
della violazione e può essere realizzata presso qualsiasi
ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende
l'accertatore. Se l'esibizione non avviene entro tale
termine, viene comminata ulteriori sanzioni a carico del
committente (comma 4, articolo 7 del DL 286/2005), del
vettore e del conducente (comma 8, articolo 180 del
Codice della Strada). Dopo l'applicazione di tali sanzioni,
il veicolo deve essere comunque restituito all'avente
diritto.
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Scheda di trasporto.cdr