Luglio 2009 SCHEDA DI TRASPORTO Supplemento a Polimerica Reg Tribunale MI 710 del 11/10/2004 Direttore responsabile: Michele Latorre Editore: Cronoart Srl - Milano Tutti i diritti riservati www.trasportoeuropa.it LA SCHEDA DI TRASPORTO Dal 19 luglio 2009 è operativo il decreto del ministero dei Trasporti del 30 giugno 2009, che istituisce la scheda di trasporto obbligatoria per l'autotrasporto. In questo dossier di TrasportoEuropa, trovate i testi originali del decreto e della circolare ed una spiegazione con le domande più frequenti del committente e del trasportatore. Modello - La scheda di trasporto deve seguire il modello che viene allegato alla stessa Gazzetta Ufficiale e può essere sostituita da una copia del contratto scritto tra committente ed autotrasportatore, nel caso che esso esista, oppure da "altra documentazione equipollente", purché abbia lo stesso contenuto della scheda stessa, come da allegato della GU. La scheda deve essere "compilata dal committente, o da soggetto da esso delegato". Documenti equipollenti - Il secondo articolo stabilisce che sulla scheda di trasporto devono figurare le indicazioni relative al proprietario della merce e, nel caso in cui il committente non possa indicarlo, deve segnalarlo sulla scheda stessa, fornendone la motivazione. Il terzo articolo elenca i "documenti equipollenti" alla scheda di trasporto, che sono: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio (di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009), i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accusa (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), il documento di trasporto (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472), nonché "ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto". Esonero - Il quarto e ultimo articolo stabilisce l'esonero della scheda di trasporto per i trasporti a collettame che avvengono con partite aventi ciascuna un peso inferiore a 5 tonnellate, purché con mittenti diversi e abbiamo una "idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato". Sanzioni - Il decreto del 30 giugno non riporta le sanzioni, che vengono stabilite dall'articolo 7bis del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 (Gazzetta Ufficiale numero 11 del 15 gennaio 2009), cui si richiama la norma. Esso prevede due infrazioni con differenti sanzioni. La prima riguarda il committente che "non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero", che subisce una sanzione amministrativa da 600 a 1800 euro. La seconda colpisce l'autotrasportatore che non ha a bordo la scheda di trasporto con una sanzione amministrativa da 40 a 120 euro e con il fermo amministrativo del veicolo. Tale veicolo sarà restituito dopo che l'autotrasportatore avrà esibito la scheda di trasporto o il contratto scritto o la documentazione equivalente. Ciò dovrà avvenire entro 15 giorni. Tali sanzioni valgono anche per i vettori stranieri che effettuano trasporti nazionali ed internazionali. 2 ISTRUZIONI PER L’USO il 17 luglio il ministero degli Interni, di concerto con quello dei Trasporti, ha emanato la circolare con le disposizioni operative, che chiarisce anche alcuni dubbi interpretativi del decreto. Proponiamo i principali contenuti sotto forma di domande e risposte, che interessano i trasportatori ed i loro committenti. Modello e contenuto della scheda di trasporto Il decreto 554 riporta un modello della scheda di trasporto. Devo obbligatoriamente utilizzare quello? No. Il modello allegato al decreto non ha carattere vincolante per aspetto, forma e caratteristiche, quindi può subire un'interpretazione grafica, purché rifletta in modo tassativo il contenuto informativo del modello. Quali informazioni deve contenere la scheda di trasporto per essere considerata valida? La scheda deve riportare tutti i seguenti dati: ? a) I dati del vettore del trasporto, ossia: la denominazione dell'impresa, l'indirizzo e la sede dell'azienda, la partita Iva, il numero d'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori. ? b) I dati del committente, ossia: la denominazione dell'impresa, l'indirizzo e la sede dell'azienda, la partita Iva. ? c) I dati del caricatore, ossia: la denominazione dell'impresa, l'indirizzo e la sede dell'azienda, la partita Iva. ? d) I dati del proprietario della merce. Se il committente non è in grado d'individuare tale soggetto prima dell'inizio del viaggio, egli deve annotare nello spazio denominato “eventuali dichiarazioni” le ragioni che rendono impossibile l'identificazione del proprietario. ? e) I dati relativi alla merce trasportata, ossia: tipologia, indicando le caratteristiche merceologiche e, se confezionata, caratteristiche degli imballi e loro contenuto (esempi: sabbia, mattoni, fusti di acido, bottiglie di acqua minerale); quantità, come peso complessivo in chilogrammi oppure in numero di colli (o altri imballaggi) se c'è un'indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo; luogo di carico e scarico. Le definizioni di vettore, committente, caricatore e proprietario si trovano nel primo comma dell'articolo 2 della legge 286/2005. La scheda di trasporto deve contenere le istruzioni sul trasporto fornite al vettore? La scheda può contenere tali istruzioni, se esistono, ma non è considerato un obbligo. Se sono presenti e riflettono quanto previsto dalla legge 286/2005 (articolo 7), la scheda rappresenta un documento idoneo per valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale. Perciò, in tale caso, durante un accertamento, l'accertatore non dovrà chiedere al committente o al vettore altra idonea documentazione. Se tali istruzioni non sono riportate sulla scheda, ma esiste un contratto scritto sul trasporto, vale quanto riportato sul contratto. Documenti alternativi o equipollenti alla scheda di trasporto La scheda di trasporto può essere sostituita da altri documenti già in possesso del trasportatore? Sì. Il decreto prescrive che la scheda può essere sostituita dal contratto di trasporto, purché risponda alle caratteristiche stabilite dalle legge 286/2005 per quelli “in forma scritta”, oppure da alcuni documenti “equipollenti” alla scheda stessa, purché contengano in modo completo le informazioni richieste per la scheda. Quali caratteristiche deve avere il contratto di trasporto per sostituire la scheda? Il contratto deve soddisfare tutte le prescrizioni imposte per la forma scritta dalla legge 286/2005. Se manca anche uno degli elementi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 6, tale contratto non si ritiene stipulato in forma scritta (quindi non è ritenuto neppure un valido sostituto della scheda, che in tale va caso va comunque compilata). Il contratto deve anche recare una data certa. Ovviamente, copia del contratto deve essere presente sul veicolo. Quali sono gli elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta, che lo rendono idoneo a sostituire la scheda di trasporto? Gli elementi essenziali del contratto di trasporto si trovano nel comma 3 dell'articolo 6 della legge 286/2005 e sono: ? il corrispettivo; ? il nome e la sede del committente e del vettore (se diverso, anche del caricatore); 3 ? il numero d'iscrizione del vettore all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi; ? la quantità e la tipologia della merce oggetto del trasporto (nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo); ? i luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce; ? i tempi massimi di carico e scarico della merce trasportata. Quali sono i casi validi di data certa del contratto di trasporto? La circolare riporta i seguenti casi, tratti da diverse fonti normative: ? stipulazione mediante atto pubblico; ? stipulazione mediante scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato; ? registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate ? ricorso alla cosiddetta autoprestazione postale (chiedere al un ufficio postale il timbro con data direttamente sul documento avente corpo unico, e non sulla busta o plico che lo contiene, con relativa affrancatura sul primo foglio) ? spedizione del documento aperto (senza busta) per mezzo posta, in modo che l'annullamento con timbro della posta avviene direttamente sul documento ? inoltro del documento in forma digitale mediante posta elettronica certificata (che rileva data ed ora dell'invio e della ricezione) ? apposizione di marcatura temporale tramite firma digitale sul documento in forma elettronica. Quali sono i “documenti equipollenti”, che possono sostituire la scheda di trasporto in mancanza di contratto in forma scritta? L'elenco dei documenti equipollenti alla scheda di trasporto (che quindi la possono sostituire) è riportato nell'articolo 3 del DM 554/2009. Essi sono: ? lettera di vettura internazionale CMR ? documenti doganali ? documento di cabotaggio (DM 3.4.2009) ? documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (DLvo n 504 del 26.11.1995) ? documento di trasporto definito dal DPR n 472 del 14.8.1996 ? ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, a sensi della normativa comunitaria, oppure degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di ogni altra normativa nazionale vigente o emendata successivamente al decreto istitutivo della scheda di trasporto. Che cosa devono contenere i documenti equipollenti per poter sostituire la scheda di trasporto? Per essere considerati un valido sostituto della scheda di trasporto, i documenti equipollenti devono contenere le medesime informazioni riportate sul modello di scheda allegato al decreto 554/2009. Nel caso in cui il documento equipollente non contenga tutte le informazioni richieste, esso deve essere integrato con esse prima dell'inizio del trasporto. Se ciò non è possibile (per esempio perché la normativa non ne consente modifiche), deve essere compilata la scheda di trasporto, che può contenere solamente le informazioni che mancano sul documento equipollente. La scheda di trasporto vale anche per i vettori stranieri che viaggiano sul territorio nazionale? Anche per i trasportatori stranieri che viaggiano sul territorio nazionale (nell'ambito di trasporti internazionali, oppure di trasporti nazionali in regime di cabotaggio terrestre) valgono le disposizioni della legge 286/2005. Però essi possono evitare la scheda di trasporto, purché abbiano i documenti equipollenti previsti dal decreto 554/2009, alcuni dei quali sono comunque necessari per esercitare il trasporto internazionale o di cabotaggio. Modalità di compilazione della scheda di trasporto Si può compilare una sola scheda di trasporto per più veicoli? No, per ciascun veicolo deve essere compilata una scheda di trasporto. Nel caso di veicoli complessi – ossia formati da più unita di carico (come motrice e rimorchio) – si può scegliere tra: compilare una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente sull'intero complesso oppure una scheda per ciascuna unità del complesso. In caso di più luoghi di scarico, quante schede di trasporto vanno compilate? In caso che una spedizione abbia più luoghi di scarico, il compilatore può decidere di compilare un'unica scheda di trasporto (che riporta tutti i luoghi di scarico), oppure più schede per quanti sono i luoghi di scarico. Chi deve compilare e sottoscrivere la scheda di trasporto? La scheda di trasporto (o ogni documento equipollente) deve essere compilata o sottoscritta dal committente o da un suo delegato prima dell'inizio del trasporto. Se durante il trasporto avvengono cambiamenti sui dati contenuti, si può intervenire sulla scheda di trasporto? Sì. nel caso di variazioni dei dati richiesti per la scheda di trasporto, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento. Però non possono cancellare o manomettere le informazioni già presenti, ma devono scrivere i cambiamenti esclusivamente nello spazio riservato alle “osservazioni varie”. Dove deve essere conservata la scheda di trasporto? La scheda di trasporto deve essere conservata in originale a bordo del veicolo per tutta la durata del trasporto. Ciò deve avvenire a cura del vettore e del conducente. 4 Trasporti esenti dall'obbligo delle scheda di trasporto Quali sono i trasporti esenti dall'obbligo della scheda di trasporto? Non hanno l'obbligo della scheda di trasporto tutti i trasporti in conto proprio e quelli esclusi dal campo di applicazione della legge 298/1974, secondo quanto riportato dall'articolo 30 della norma stessa. Inoltre, sono esenti dalla scheda di trasporto anche i trasporti di collettame per conto terzi, purché effettuati con uno stesso veicolo sul quale sono caricate partite con peso inferiore a 5 tonnellate (che devono essere individuabili mediante idonea documentazione). Quali caratteristiche deve avere un trasporto di collettame per essere esonerato dalla scheda di trasporto? Un trasporto di collettame per poter essere esonerato dalla scheda di trasporto, ogni partita di merci deve avere un peso inferiore a 5 tonnellate. Ogni partita può contenere anche la stessa tipologia merceologica. Tali partite devono essere commissionate da più mittenti ed essere trasportate da un unico vettore. L'esenzione vale solo se sul veicolo è presente un'idonea documentazione (anche di tipo commerciale) che riporta la tipologia di ciascuna partita trasportata. Sanzioni per violazione sulle norme relative alla scheda di trasporto Quali infrazioni sull'applicazione della scheda di trasporto coinvolgono il committente del trasporto? Il committente del trasporto subisce sanzioni nei seguenti casi (pure se la scheda è compilata da un suo delegato): ? mancata compilazione della scheda di trasporto ? compilazione incompleta o non veritiera della scheda di trasporto ? alterazione della scheda di trasporto Quali infrazioni sull'applicazione della scheda di trasporto coinvolgono il vettore del trasporto? Il vettore del trasporto subisce sanzioni nei seguenti casi: ? mancata annotazione (o annotazione incompleta o non veritiera) di eventuali modifiche giunte durante lo svolgimento del trasporto ? alterazione dei dati della scheda di trasporto originariamente definita del committente ? quando a bordo del veicolo manca la scheda di trasporto (in solido con in conducente) Quali infrazioni sull'applicazione della scheda di trasporto coinvolgono il conducente del veicolo? Il conducente del veicolo subisce sanzioni nei seguenti casi: ? mancata annotazione (o annotazione incompleta o non veritiera) di eventuali modifiche giunte durante lo svolgimento del trasporto ? quando a bordo del veicolo manca la scheda di trasporto Che cosa succede quando viene accertato che a bordo del veicolo manca la scheda di trasporto o un documento equipollente? Se manca la scheda di trasporto (o un valido documento equipollente), l'accertatore commina una sanzione al conducente e, in solido, al vettore. Poi procede al fermo amministrativo del veicolo, che sarà riconsegnato al proprietario solo dopo che verrà esibita la scheda di trasporto (o documentazione equipollente). L'esibizione deve avvenire entro 15 giorni successivi all'accertamento della violazione e può essere realizzata presso qualsiasi ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l'accertatore. Se l'esibizione non avviene entro tale termine, viene comminata ulteriori sanzioni a carico del committente (comma 4, articolo 7 del DL 286/2005), del vettore e del conducente (comma 8, articolo 180 del Codice della Strada). Dopo l'applicazione di tali sanzioni, il veicolo deve essere comunque restituito all'avente diritto. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21