Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll
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Circolare 08/13
Bolzano, 06.02.2013
Novità in materia di Iva
Egregio cliente,
nella legge di stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta ufficiale il
29.12.2012) sono confluite alcune disposizioni in recepimento della Direttiva Ue n. 2010/45/UE in materia
di fatturazione. Queste disposizioni decorrono dall’01.01.2013.
In particolare, sono state modificate le norme contenute nel DPR 633/72 riguardanti la base imponibile
(art. 13 c. 4), i soggetti passivi (art. 17, c. 2 e 5), il volume d’affari (art. 20, c. 1), la fatturazione delle
operazioni, il contenuto e la numerazione delle fatture (art. 21, c. 1-6), le modalità di tenuta e
conservazione dei documenti (art. 39, c. 3), la possibilità di emissione di una fattura semplificata (nuovo
art. 21-bis).
1.1
Fatturazione delle operazioni
Il DL 216/2012 ha disposto l’integrale sostituzione dei co. 1-6 dell’art. 21 del DPR 633/72 che regola
l’emissione della fattura e i contenuti della stessa.
1.1.1
Numerazione delle fatture
Il contenuto minimo obbligatorio della fattura è stato ampliato con alcune ulteriori indicazioni:
-
il numero progressivo della fattura deve essere univoco
-
l’indicazione della partita iva o del codice fiscale del cessionario o committente
La risoluzione 1/E del 10.01.13 precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla
formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca
l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura
stessa.
Conseguentemente, a decorrere dal 01.01.2013, possono essere adottate una delle seguenti tre
numerazioni:
Circ. 01/13
1/11
a) una numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è
comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data;
b) una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti
gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa;
c)
una numerazione progressiva che inizia dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa
nel 2012.
Nel caso di registri Iva sezionali le soluzioni sopra indicate dovranno essere adattate con l’aggiunta della
lettera che identifica il sezionale, per esempio: n. 1/A, n. 1/B, in caso di numerazione progressiva negli
anni.
La nuova numerazione univoca deve anche essere trascritta negli registri delle fatture emesse, in
coerenza di quanto riportato in fattura.
1.1.2
La
Indicazione della partita iva o del codice fiscale del cessionario/committente
seconda
novità
è
l’indicazione
del
numero
della
partita
iva
o
del
codice
fiscale
del
committente/cessionario, dipendentemente se agisce in veste di soggetto passivo Iva ovvero di privato.
Mentre la normativa precedente prevedeva questa indicazione solamente nei casi di inversione contabile,
l’indicazione della partita Iva nel caso di cliente impresa o professionista e del codice fiscale nel caso di
cliente privato è ora obbligatorio.
Elementi obbligatori della Fattura
Elementi obbligatori
Elementi di novità
La numerazione progressiva non deve essere più
Numero progressivo che identifichi la fattura in
collegata con l’anno solare. La numerazione deve
modo univoco
però essere in grado di identificare la fattura in
modo univoco.

Dati identificativi del cessionario/committente o
del suo rappresentante fiscale (ditta,
denominazione o ragione sociale, nome e



cognome, residenza o domicilio),
In aggiunta agli altri dati del cliente, viene richiesta
ubicazione della stabile organizzazione per i
anche in via obbligatoria l’indicazione del numero di
soggetti non residenti,
partita Iva del cessionario o committente, del
numero di partita Iva in caso di soggetto
numero identificativo Iva dei soggetti stabiliti in
nazionale,
altri Stati membri e del codice fiscale in caso si
numero di identificazione Iva attribuito dallo
tratti di un cliente nazionale che non agisce
Stato membro di stabilimento in caso di
nell’esercizio di impresa, arte o professione.
soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue.

Codice fiscale in caso di cliente residente o
domiciliato in Italia privato consumatore.
Circ. 08/13
2/11
1.2
Annotazioni obbligatorie in fattura
Le modifiche prevedono anche l’obbligatoria indicazione in fattura delle seguente annotazioni.
Indicazione delle operazioni non soggette ad Iva
Tipologia di operazione
Operazione imponibile

Aliquota ed imposta, arrotondata al centesimo di
euro
Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8,
8-bis, 9 e 38-quater, DPR 633/72;

Indicazione da porre in fattura
Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41 DL
Operazione non imponibile
331/93;
Operazione esente ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72
(ad eccezione di quella di cui al n. 6)
Operazione esente
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad Iva
Operazione non soggetta
ai sensi dell’art. 7-bis c. 1 DPR 633/72
Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41 DL
331/93.

Operazione non imponibile
Cessione di beni e prestazioni di servizi
territorialmente non rilevanti, effettuate nei
confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta
in altro Stato Ue (diverse da quelle di cui all’art.
10, c. 1, nn. 1-4 DPR 633/72);

Operazioni soggette al regime del reverse
Inversione contabile
charge interno ai sensi dell’art. 17, c. 5 e 6 DPR
633/72;

cessione di rottami, cascami, e avanzi di metalli
ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi
dell’art. 74, c. 7 e 8 DPR 633/72
Fatture emesse dal cessionario o dal committente
in virtù di un obbligo proprio (art. 21, c. 6-ter DPR
Autofatturazione
633/72)
Cessione di beni usati rientranti nel regime del
margine di cui al DL. 41/95
Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regime del
margine di cui al DL 41/95
Cessione di oggetti d’antiquariato o da collezione
Circ. 08/13
Regime del margine – Beni usati
Regime del margine – Oggetti d’arte
Regime del margine – Oggetti d’antiquariato o da
3/11
rientranti nel regime del margine di cui al DL 41/95
collezione
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e
turismo soggette allo speciale regime del margine
Regime del margine – Agenzie di viaggio
di cui all’art. 74-ter, DPR 633/72
1.3
Deroghe al principio di emissione della fattura al momento dell’effettuazione
dell’operazione
Vengono introdotte diverse deroghe al principio di emissione della fattura al momento dell’effettuazione
dell’operazione (ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72 una operazione si considera effettuata alla consegna dei
beni mobili ovvero al pagamento del servizio).
Le deroghe riguardano i seguenti casi:

cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per tramite del
proprio cedente: la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o
spedizione dei beni;

prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette
all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72: la fattura è emessa entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di
fuori dell’Unione Europea: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione.
1.4
Fatture differite anche per prestazioni di servizi
La possibilità di differire la fatturazione è stata estesa anche alle prestazioni di servizi idoneamente
documentate:

può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il
15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.
1.5
Operazioni intracomunitarie
1.5.1
Integrazione delle fatture intracomunitarie
Viene confermato il principio generale, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi
stabiliti, sono assolti dai cessionari o committenti.
La novità è rappresentata dalla previsione che, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o
committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante integrazione della
fattura ricevuta (adempimenti ex art. 46 e 47 DL 331/93).
Circ. 08/13
4/11
L’integrazione della fattura ricevuta da un soggetto passivo stabilito in altro stato membro è ora
obbligatoria per le operazioni riguardanti i servizi generici ex art. 7-ter, i servizi diversi da quelli generici
ex art. 7-quater e 7-quinauies e le cessioni di beni ex art. 7-bis del DPR 633/72.
La previgente formulazione prevedeva l’integrazione della fattura unicamente nel caso di cessione di beni
e prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter DPR 633/72, e l’emissione di autofattura in tutti gli altri
casi.
La modifica comporta altresì l’obbligo del cedente per le fatture emesse senza addebito dell’imposta, di
indicare almeno l’annotazione ”inversione contabile”. La previgente formulazione prevedeva
l’indicazione del riferimento normativo, che può ora essere sostituita dalla più semplice formulazione
sopra indicata.
1.5.2
Nuovo obbligo di emissione di fattura a non residenti
Nell’obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione sono state incluse anche le
operazioni non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle finanziarie esenti Art. 10, nn. 1)-4) e 9)
DPR 633/72) effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato
comunitario. Nella fattura, in luogo dell’ammontare dell’Iva, deve essere apposta la dicitura
“inversione contabile”, con l’eventuale specificazione della disposizione di riferimento;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione
Europea. In tale caso, nel documento fiscale deve essere indicata l’annotazione “operazione non
soggetta”, ed eventualmente la fonte normativa.
Conseguentemente, anche queste operazioni partecipano alla determinazione del volume
d’affari.
Le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare
l’annotazione “autofatturazione”.
Operazioni territorialmente rilevanti
in altro Stato membro dell’UE
Operazioni
soggette a
fatturazione
Cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetto passivo debitore dell’imposta
nello Stato membro dell’UE in cui si considera effettuata l’operazione
Prestazioni di servizi, escluse quelle di cui all’art. 10, nn. Da 1) a 4) e 9) del DPR
n. 633/1972, effettuate nei confronti di soggetto passivo debitore dell’imposta
dello Stato membro dell’UE in cui si considera effettuata l’operazione
Prestazioni di servizi, di cui all’art. 10, nn. da 19 a 4) e 9) del DPR 633/1972
Operazioni
non
soggette a
fatturazione
Circ. 08/13
Altre prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetto passivo non stabilito
nel Paese in cui l’operazione è territorialmente rilevante ovvero nei confronti di
privato consumatore
Cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetto passivo non stabilito nel Paese
in cui l’operazione è territorialmente rilevante ovvero nei confronti di privato
consumatore
5/11
Operazioni territorialmente rilevanti
al di fuori del territorio dell’UE
Operazioni
soggette a
fatturazione
1.5.3
Tutte le prestazioni di servizi
Tutte le cessioni di beni
Momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie
Il riformulato art. 39 del DL 331/93 unifica il momento di rilevanza delle operazioni intracomunitarie,
agganciato ora alla partenza dei beni dal territorio di origine sia per il cedente che per il cessionario.
Previgentemente la cessione era rilevante al momento della partenza dei beni e l’acquisizione al momento
del loro arrivo a destinazione.
1.5.4
Gli acconti nelle cessioni intracomunitarie
Se per una cessione di beni intracomunitaria viene emessa fattura anteriormente al verificarsi del
momento di effettuazione, l’operazione intracomunitaria si considera effettuata alla data della fattura,
limitatamente all’importo fatturato. È stata invece cancellata la disposizione che attribuiva analogo effetto
anticipatorio al pagamento eseguito anteriormente alla consegna dei beni, di conseguenza, negli scambi
intracomunitari di beni gli acconti divengono irrilevanti.
Questa irrilevanza degli acconti non riguarda le operazioni nazionali né le prestazioni di servizi
intracomunitarie generiche di cui all’art. 7-ter DPR 633/72 per le quali continua ad avere rilevanza
anche il pagamento come momento di effettuazione dell’operazione.
Resta inteso che qualora il fornitore, ricevuto il pagamento anticipato, proceda all’emissione della fattura,
l’operazione deve comunque intendersi realizzata, limitatamente all’importo fatturato ed il cessionario che
riceve la fattura deve provvedere agli adempimenti occorrenti per l’applicazione dell’imposta.
1.5.5
Cessioni e trasferimenti di beni effettuati in modo continuativo
Con l’aggiunta del co. 3 all’art. 39 DL 331/93 viene stabilito che le cessioni ed i trasferimenti di beni di cui
all’art. 41, co. 1 let. a) e co. 2 let. b) e c) (cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel
territorio di altro Stato membro, cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi) e gli acquisti
intracomunitari, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si
considerano effettuati al termine di ciascun mese (ad esempio cessioni in esecuzione di contratti di
somministrazione).
1.5.6
Fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie
Non è più obbligo, ma facoltà, l’indicazione in fattura della norma di riferimento dell’acquisto
intracomunitario senza pagamento dell’imposta, o non imponibile o esente.
Circ. 08/13
6/11
In relazione agli acquisti intracomunitari viene confermata la modalità di integrazione della fattura
emessa dal fornitore UE.
Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l’integrazione della fattura estera
non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72, e di conseguenza è estesa anche alle
prestazioni di servizi specifici ex art. 7-quater a 7-septies.
Le fatture così integrate vanno annotate:
-
nel registro delle fatture emesse o nei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l’indicazione del corrispettivo espresso in
valuta estera;
-
nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’Iva a credito.
Per quanto riguarda la procedura di regolarizzazione da effettuare in caso di mancata ricezione della
fattura dal fornitore comunitario è ora previsto un maggiore lasso temporale. In caso di mancata
ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
l’autofattura deve essere emessa entro il giorno15 del mese successivo ovvero entro il 15 del terzo mese
successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione.
La fattura relativa ad una cessione intracomunitaria va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con
riferimento al mese di effettuazione.
Adempimento
Operazione
Termine di registrazione
Modalità
Cessione
intracomunitaria
Acquisto
intracomunitario
1.6
Termini
Emissione fattura
15
del
mese
successivo
all’effettuazione dell’operazione
15
del
mese
successivo
all’effettuazione dell’operazione
con riferimento al mese di
effettuazione dell’operazione
Integrazione fattura
15 del mese successivo alla
ricezione della fattura
15 del mese successivo alla
ricezione della fattura
con riferimento al mese in cui
viene ricevuta la fattura
Emissione
autofattura
15 del terzo mese successivo
all’effettuazione dell’operazione
15 del terzo mese successivo
all’effettuazione dell’operazione
con
riferimento
al
mese
precedente
Fattura integrativa
15 del mese successivo alla
registrazione
della
fattura
originaria
15 del mese successivo alla
registrazione
della
fattura
originaria
con
riferimento
al
mese
precedente
Volume d’affari
Le nuove disposizioni modificano significativamente il sistema delle esclusioni dal computo del volume
d’affari di cui all’art. 20, c. 1 DPR 633/72.
Circ. 08/13
7/11
Viene confermata l’irrilevanza ai fini iva dei passaggi di beni tra attività separate e delle cessioni di beni
ammortizzabili, anche dei beni inclusi nelle voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui all’art.
2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell’ingegno, licenze, marchi e
simili).
Rispetto alla precedente formulazione sono ora compresi nel volume d’affari anche le prestazioni di
servizi “fuori campo Iva” ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72, ovvero le prestazioni di servizi generici rese
a soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE non soggette ad Iva.
Confluiscono nel volume d’affari altresì i servizi non generici (art. 7-quater e 7-quinquies) e le cessioni
di beni fuori campo per carenza del requisito territoriale (art. 7-bis).
Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale.
L’inclusione delle prestazioni intracomunitarie generiche hanno ovvie implicazioni con riguardo agli
adempimenti sui quali influisce l’ammontare del volume d’affari (periodicità della liquidazione Iva,
modalità di tenuta delle scritture contabili).
Operazioni rientranti nel volume d’affari
Operazioni
territorialmente
rilevanti
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia:
imponibili
non imponibili
esenti
Cessioni di beni in transito o in deposito doganale
Prestazioni generiche rese a soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE
Prestazioni diverse territorialmente rilevanti nel territorio di altro Stato membro rese
nei confronti di soggetti ivi stabiliti
Operazioni non
rilevanti
territorialmente
Cessioni di beni esistenti in altro Stato membro effettuate nei confronti di soggetti
ivi stabiliti
Prestazioni generiche rese a soggetti stabiliti al di fuori del territorio comunitario
Prestazioni diverse territorialmente rilevanti in un Paese terzo rese nei confronti di
soggetti ivi stabiliti
Cessioni di beni esistenti in un Paese extracomunitario effettuate nei confronti di
soggetti ivi stabiliti
Operazioni non rientranti nel volume d’affari
Operazioni
territorialmente
rilevanti
Cessioni di beni ammortizzabili, comprese:
Cessioni di diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti similari
Passaggi tra attività separate
Circ. 08/13
8/11
1.7
Base imponibile in valuta estera
Ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo:
-
il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione,
-
o, il giorno di emissione della fattura (nel caso di omessa indicazione del giorno di effettuazione).
In mancanza, la quantificazione è eseguita sulla base della quotazione del giorno antecedente più
prossimo.
La conversione in euro può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale
Europea.
1.8
La fattura elettronica
Modificando il comma 3 dell’art. 21 DPR 633/72 è stata semplificata l’emissione delle fatture in forma
elettronica. Per fattura elettronica ora si intende il documento emesso e ricevuto in qualunque formato
elettronico. L’utilizzo della fattura elettronica richiede il consenso da parte del destinatario.
Le regole valide per la conservazione e compilazione delle fatture elettroniche è ancora da definire con un
decreto dell’Agenzia delle Entrate.
1.9
Fatturazione differita per i servizi
Oltre alla classica fatturazione differita riferita alle cessione di beni i cui trasporti sono documentati da
d.d.t., diventa possibile emettere fattura entro il giorno quindici del mese successivo (ferma restando
l’imputazione alla liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione) anche nei seguenti casi:
-
servizi generali (art. 7-ter DPR 633/72) resi ad operatore comunitario o extracomunitario
-
purché unica e riepilogativa, per le prestazioni di servizi “individuabili attraverso idonea
documentazione”, effettuate nello stesso mese solare.
1.10
Operazioni rilevanti in Italia e debitori d’imposta
Operazione
Prestazione di
servizi generica
Prestazione di
servizi su bene
immobile
esistente in Italia
Circ. 08/13
Prestatore/cedente
Soggetto comunitario
Soggetto extracomunitario
Soggetto comunitario
Soggetto extracomunitario
Committente/
cessionario
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Debitore
dell’imposta
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Adempimento
Integrazione della
fattura emessa dal
prestatore
Autofattura
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Integrazione della
fattura emessa dal
prestatore
Autofattura
9/11
Soggetto comunitario
o extracomuniatrio
Soggetto passivo non
stabilito (anche se
munito di partita IVA)
Privato consumatore
Ristorazione e
catering
effettuata in Italia
o nel corso di un
trasporto
intracomunitario
o parte di
trasporto
intracomunitario
con partenza
dall’Italia
Soggetto comunitario
Soggetto
extracomunitario
Soggetto comunitario
o extracomunitario
Soggetto excomunitario
Soggetto comunitario
o extracomunitario
Soggetto passivo non
stabilito (anche se
munito di partita IVA)
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Prestazioni di
servizi relativi
all’accesso a
manifestazioni
didattiche,
educative, di
divertimento,
fiere, convegni,
ecc., svoltesi in
Italia
Cessione di bene
esistente
Soggetto comunitario
Soggetto extracomunitario
Soggetto comunitario
o extracomunitario
Soggetto passivo non
stabilito (anche se
munito di partita IVA)
Soggetto extracomunitario
Soggetto comunitario
o extracomunitario
Soggetto comunitario
Prestatore con
stabilito
(identificazione
diretta o nomina di
rappresentante
fiscale)
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Emissione di fattura
con addebito
dell’imposta
Integrazione della
fattura emessa dal
prestatore
Prestatore non
stabilito
(identificazione
diretta o nomina di
rappresentante
fiscale)
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Emissione di fattura
con addebito
dell’imposta (o non
imponibile)
Integrazione della
fattura emessa dal
prestatore
Autofattura
Soggetto passivo non
stabilito (anche se
munito di partita IVA)
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Prestatore non
stabilito
(identificazione
diretta o nomina di
rappresentante
fiscale)
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Emissione di fattura
con addebito
dell’imposta
Integrazione della
fattura emessa dal
prestatore
Autofattura
Soggetto passivo non
stabilito (anche se
munito di partita IVA)
Privato consumatore
Soggetto extracomu-
Circ. 08/13
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Privato consumatore
Soggetto comunitario
Integrazione della
fattura emessa dal
prestatore
Autofattura
Privato consumatore
Locazione a breve
termine di mezzi
di trasporto messi
a disposizione in
Italia ed utilizzati
in ambito
comunitario
ovvero messi a
disposizione fuori
dell’UE ed
utilizzati in Italia
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Emissione di fattura
con addebito
dell’imposta
Autofattura
Privato consumatore
Soggetto comunitario
Trasporto di
persone per il
tragitto
riguardante
l’Italia
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Prestatore non
stabilito
(identificazione
diretta o nomina di
rappresentante
fiscale)
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Prestatore non
stabilito
(identificazione
diretta o nomina di
rappresentante
fiscale)
Soggetto passivo
stabilito in Italia
Emissione di fattura
con addebito
dell’imposta
Integrazione della
fattura emessa dal
prestatore
Autofattura
10/11
nitario
Soggetto comunitario
o extracomunitario
Soggetto passivo non
stabilito (anche se
munito di partita IVA)
Privato consumatore
Circ. 08/13
Cedente non stabilito
(identificazione
diretta o nomina di
rappresentante
fiscale)
Emissione di fattura
con addebito
dell’imposta
11/11
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