REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DEL REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO ART.1 – Le competenze del Collegio dei Probiviri sono stabilite e disciplinate dall’art.24 dello Statuto Sociale . ART.2 – I Componenti del Collegio ed i supplenti designati, chiamati a sostituire un membro effettivo, sono tenuti a conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione ai fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza , nell’esercizio del mandato loro conferito dai Soci, astenendosi: relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari; e alle deliberazioni del Collegio quando risultano personalmente parti in causa se vi è inimicizia grave, se siano affini e/o parenti fino al terzo grado dell’incolpato, o se abbiano promosso l’apertura del procedimento disciplinare. La violazione di tale norma di comportamento integra una causa di incompatibilità dell’incarico che può dar luogo, in assenza di astensione, a domanda di ricusazione da parte dell’incolpato . ART.3 Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla convocazione del Collegio nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Sulla base di accordo unanime di tutti i componenti effettivi le riunioni in presenza potranno essere sostituite da comunicazioni o deliberazioni a distanza tramite posta elettronica ordinaria o altri sistemi informatici o telematici. In caso di rinuncia, di astensione per incompatibilità, di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l’incarico per un periodo superiore a 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento disciplinare, così come nel caso di istanza di ricusazione accolta preliminarmente dal Collegio, ove non si raggiungesse il quorum deliberativo, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti senza interruzione del procedimento e fino alla conclusione del medesimo procedimento disciplinare. In tali casi l’incolpato, esclusa l’ipotesi di ricusazione accolta preliminarmente, ha facoltà di chiedere la rinnovazione di eventuali atti istruttori, già compiuti, dinanzi al Collegio come sopra diversamente composto. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri l’incolpato può farsi assistere da Soci , in numero non superiore a due. Il Collegio detta , in relazione agli specifici casi, le regole ed i termini delle ulteriori fasi del procedimento entro il termine massimo stabilito dallo Statuto Sociale, garantendo comunque il contraddittorio dell’incolpato, che ha sempre diritto di chiedere l’audizione immediata dinanzi al Collegio. L’avvio del procedimento e le decisioni del Collegio devono essere trasmesse, con le modalità di cui al successivo art.5, immediatamente e comunque non oltre 3 gg. al segretario del Circolo che ne curerà l’invio all’interessato e, quanto all’avvio, al Collegio per le convocazioni di rito. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, sentire testi con esclusione di persone diverse dai Soci, ivi inclusi i dipendenti. ART.4 – I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti: a) controversie personali fra i Soci, b) controversie tra Soci ed Organi del Circolo; c) audizione dei nuovi soci. In particolare le controversie devono riguardare prevalentemente questioni concernenti fatti che si assumono contrari all’etica, allo spirito associativo e alla deontologia sportiva. I soci o gli altri Organi dell’associazione possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, alla segreteria del Circolo, delle relative denuncie tramite posta elettronica o tramite trasmissione in cartaceo, contenenti l’esposizione analitica dei fatti e l’indicazione di eventuali mezzi di prova (documentale e/o testimoniale). La data di ricezione da parte del Collegio della denuncia inviatagli dalla Segreteria costituisce data di inizio del procedimento disciplinare. Art.5 – Nei casi indicati nell’art.4 il Collegio dei Probiviri – previa valutazione preliminare dell’ammissibilità delle questioni oggetto del deferimento, pena l’immediata archiviazione della notizia, esercita l’azione disciplinare nei confronti dell’incolpato; in tal caso deve far notificare dalla Segreteria, immediatamente e comunque non oltre 7 gg. dalla ricezione, l’avvio del procedimento disciplinare assegnando un termine non inferiore a 10 gg. all’incolpato per la produzione di memorie difensive contenenti l’indicazione dei mezzi istruttori a discarico e, a pena di decadenza, eventuali istanze di ricusazione nei confronti di membri del Collegio dei Probiviri per l’esistenza di una o più delle cause di incompatibilità previste nell’art.2 del presente regolamento. La notifica del provvedimento avente ad oggetto l’avvio del procedimento disciplinare deve contenere ogni contestazione ed elemento accusatorio acquisito per il tramite della denuncia, al fine precipuo di consentire all’incolpato l’esercizio del più ampio diritto di difesa. Nei soli casi previsti dallo Statuto Sociale il Collegio, prima dell’adozione dei provvedimenti di merito, può disporre il provvedimento cautelare della sospensione del Socio nei cui confronti sia pervenuta la notizia di illecito disciplinare. In caso di istanze di ricusazione il Collegio provvede in via preliminare e le relative ordinanze non sono soggette ad impugnazione. Per i procedimenti di particolare complessità e gravità il Presidente può nominare un Relatore che coordina e compie l’attività istruttoria riferendone i risultati al Collegio. Nel caso di reiterati esposti da parte dello stesso Socio ritenuti infondati dal Collegio quest’ultimo potrà promuovere d’ufficio procedimento disciplinare nei confronti dell’autore degli esposti. (*) ART.6 – Il Collego, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro il termine di 60 giorni dall’avvio del procedimento con decisione motivata che prevede il proscioglimento degli addebiti, oppure, in caso di accertamento della fondatezza degli stessi, l’irrogazione di una fra le sanzioni previste dai nn.1 a 5 dell’art.25 dello Statuto , in funzione della gravità delle inadempienze. Il Presidente, in casi di particolare gravità e complessità, può delegare la stesura della motivazione al Relatore nominato per l’istruttoria o se manca tale nomina ad un membro del Collegio; altrimenti provvede il Presidente sulla base degli elementi emersi nella discussione finale fra i Componenti del Collegio. All’esito dell’istruttoria il Collegio procede alla decisione. La sentenza conclusiva del procedimento disciplinare, che prescinde da qualsiasi altro rimedio esperibile dinanzi alla Magistratura ordinaria, è sottoscritta da tutti i componenti che hanno partecipato alla deliberazione. ART.7 Nei casi di audizione dei nuovi Soci il Collegio dei Probiviri è tenuto a sensibilizzare i soci presentatori ad imporre al nuovo aspirante socio la lettura dei regolamenti dell’ISA e di Ripetta invitandolo a conformarsi alle norme di comportamento ivi dettate. Qualora ciò non accadesse i Soci promotori posso essere chiamati d’ufficio dal Collegio dei Probiviri a chiarimenti. Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Probiviri all’unanimità dei presenti nella riunione del 22/5/2014. * Il Collegio dei Probiviri, in data 26/9/2014 ha deliberato all’unanimità dei suoi componenti, e con le modalità previste dal 3^ comma del regolamento, di modificare il proprio Regolamento, approvato il 22/4/2014, aggiungendo all’art.6, il seguente comma 2: “ La sanzione della multa va da un minimo edittale di €. 50,00 ad un massimo edittale di €. 1000,00 a seconda della gravità dell’infrazione. La sanzione della sospensione dall’esercizio dei diritti di Socio va da un minimo edittale di giorni 1 ad un massimo edittale di mesi 18 a seconda della gravità dell’infrazione. f.to Il Presidente C.Staderini f.to A.Gazzi f.to T.Tulli f.to D.Picca f.to F.Tramontano