Anagrafica (lasciare solo le voci complilabili) n. ID 3150 n. Prot. 4749 Data prot. 22/03/2014 Soggetto proponente: pubblico - privato Privato Mittente Rizzo, Delli Noci Comune Lecce Informazioni catastali Foglio: n. 181 Particelle: n. 644, 643, 642, 641, 71, 22, 92, 91 Elaborato/i di piano osservati Struttura Ecosistemica e Ambientale Componente Boschi, FASCIA DI RISPETTO 6 - Sistema delle tutele: Documenti presentati 1 - Informazioni catastali 2 - Localizzazione su ortofoto 3 - Vettoriale DXF - DWG 4 - Shapefile 5 - CTR 6 - Altro X X X X relazione Accolta / Parzialmente accolta Non accolta PARZIALMENTE ACCOLTA Dati osservazione Oggetto: Osserva che le particella indicate sono individuate come bosco e non lo sono totalmente ma solo in parte. Richiede la riperimetrazione dell’area boscata così come proposta nello studio allegato “figura 5”, chiede, inoltre, la eliminazione della fascia di rispetto, in quanto presenti strade e uliveto o in subordine la riperimetrazione come proposto nello studio allegato “figura 5”. Controdeduzioni In merito alla richiesta si analizza l’area oggetto di osservazione attraverso le ortofoto (allegato) e la documentazione trasmessa e si rileva che non tutte le particelle sono classificate bosco, infatti, parte della part. 77 è esclusa risultando oliveto. Entrando nel merito della relazione allegata la stessa afferma “Nel sito viene confermata la presenza di vegetazione arbustiva a macchia mediterranea, anche se molto degradata da incendi. Tale macchia non occupa l’intera particella ma solo lembi più o meno estesi.” Afferma, inoltre, che “A tratti è presente una vegetazione basso-arbustiva molto rada in forma di bassa gariga calcicola a copertura rada e discontinua, generalmente su affioramenti litoidi. Si tratta di una gariga molto rada frammista a zone rocciose nude e ad aree con vegetazione erbacea. La gariga risulta costituita in prevalenza da nanofanerofite e camefite suffruticose che si sviluppano su suoli poveri, sovente con substrato calcareo affiorante e con prevalenza di microfille.” Viene, inoltre, effettuata una analisi fitosociologia della vegetazione presente, il concetto giuridico di non tiene conto ne della classificazione fitosociologia ne dell’ habitat, tale analisi si ritiene ininfluente. Vengono fornite delle percentuali di copertura della vegetazione che presentano alcune incongruenze: • viene riportata la superficie dell’uliveto non inserita nell’area boscata; • la superficie a gariga, richiamata nella descrizione, non è calcolata e non è chiaro in quale classe è stata inserita; • la superficie percorsa da incendi, come dichiarato non è calcolata, si ricorda che in base alla definizione giuridica, sotto riportata, rimane bosco; • vengono calcolate superfici a Formazioni arbustive in evoluzione naturale non perimetrate nel PPTR; • per il calcolo della superficie a macchia vengono effettuati le misurazioni senza tenere conto del concetto di radura previsto dalla normativa, suddividendo le formazioni in nuclei separati; Alla luce delle analisi svolte e degli aspetti della relazione critici sopra evidenziati si rileva che l’area individuata come bosco rientra nella definizione giuridica così come prevista dal PPTR art. 58 comma 1 “Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 1839 maggio 2001, n. 227, e delimitati nella tavola 6.2.1.” L’articolo 2 comma 6 del D.Lgs. 227/2010 specifica che “………..si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,… Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. ………… nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati”. Si ritiene che si possa escludere, dalla superficie indicata come bosco, esclusivamente la superficie posta sul confine dell’area boscata indicata come seminativo. In merito alla fascia di rispetto l’osservazione è accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all’art. 59 punto 4 delle NTA che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell’area boscata. L’osservazione è parzialmente accolta. Istruttore Dott. Sigismondi Antonio Allegati in rosso l’area di seminativo da eliminare