Anagrafica (lasciare solo le voci complilabili)
n. ID
3150
n. Prot.
4749
Data prot.
22/03/2014
Soggetto proponente: pubblico - privato
Privato
Mittente
Rizzo, Delli Noci
Comune
Lecce
Informazioni catastali
Foglio: n. 181
Particelle: n. 644, 643, 642, 641, 71, 22,
92, 91
Elaborato/i di piano osservati
Struttura
Ecosistemica e Ambientale
Componente
Boschi, FASCIA DI RISPETTO
6 - Sistema delle tutele:
Documenti presentati
1 - Informazioni catastali
2 - Localizzazione su ortofoto
3 - Vettoriale DXF - DWG
4 - Shapefile
5 - CTR
6 - Altro
X
X
X
X
relazione
Accolta / Parzialmente accolta
Non accolta
PARZIALMENTE ACCOLTA
Dati osservazione
Oggetto:
Osserva che le particella indicate sono individuate come bosco e non lo sono totalmente ma solo in
parte.
Richiede la riperimetrazione dell’area boscata così come proposta nello studio allegato “figura 5”,
chiede, inoltre, la eliminazione della fascia di rispetto, in quanto presenti strade e uliveto o in
subordine la riperimetrazione come proposto nello studio allegato “figura 5”.
Controdeduzioni
In merito alla richiesta si analizza l’area oggetto di osservazione attraverso le ortofoto (allegato) e
la documentazione trasmessa e si rileva che non tutte le particelle sono classificate bosco, infatti,
parte della part. 77 è esclusa risultando oliveto.
Entrando nel merito della relazione allegata la stessa afferma “Nel sito viene confermata la presenza
di vegetazione arbustiva a macchia mediterranea, anche se molto degradata da incendi. Tale macchia
non occupa l’intera particella ma solo lembi più o meno estesi.” Afferma, inoltre, che “A tratti è
presente una vegetazione basso-arbustiva molto rada in forma di bassa gariga calcicola a
copertura rada e discontinua, generalmente su affioramenti litoidi. Si tratta di una gariga molto rada
frammista a zone rocciose nude e ad aree con vegetazione erbacea. La gariga risulta costituita in
prevalenza da nanofanerofite e camefite suffruticose che si sviluppano su suoli poveri, sovente con
substrato calcareo affiorante e con prevalenza di microfille.”
Viene, inoltre, effettuata una analisi fitosociologia della vegetazione presente, il concetto giuridico di
non tiene conto ne della classificazione fitosociologia ne dell’ habitat, tale analisi si ritiene ininfluente.
Vengono fornite delle percentuali di copertura della vegetazione che presentano alcune incongruenze:
• viene riportata la superficie dell’uliveto non inserita nell’area boscata;
• la superficie a gariga, richiamata nella descrizione, non è calcolata e non è chiaro in quale
classe è stata inserita;
• la superficie percorsa da incendi, come dichiarato non è calcolata, si ricorda che in base alla
definizione giuridica, sotto riportata, rimane bosco;
• vengono calcolate superfici a Formazioni arbustive in evoluzione naturale non perimetrate nel
PPTR;
• per il calcolo della superficie a macchia vengono effettuati le misurazioni senza tenere conto del
concetto di radura previsto dalla normativa, suddividendo le formazioni in nuclei separati;
Alla luce delle analisi svolte e degli aspetti della relazione critici sopra evidenziati si rileva che
l’area individuata come bosco rientra nella definizione giuridica così come prevista dal PPTR art.
58 comma 1 “Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi
o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 1839 maggio 2001, n. 227, e delimitati nella tavola 6.2.1.”
L’articolo 2 comma 6 del D.Lgs. 227/2010 specifica che “………..si considerano bosco i terreni
coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,… Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi
sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non
inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base
esterna dei fusti. ………… nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000
metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o
pascoli arborati”.
Si ritiene che si possa escludere, dalla superficie indicata come bosco, esclusivamente la
superficie posta sul confine dell’area boscata indicata come seminativo.
In merito alla fascia di rispetto l’osservazione è accolta nella misura in cui deve ritenersi assorbita
dalla modifica all’art. 59 punto 4 delle NTA che ha previsto la graduazione della fascia di rispetto
in relazione alle dimensioni dell’area boscata.
L’osservazione è parzialmente accolta.
Istruttore
Dott. Sigismondi Antonio
Allegati in rosso l’area di seminativo da eliminare
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Dati osservazione Controdeduzioni