IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°147/2014
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
Composta dai Sigg. ri Magistrati
Angelo Buscema
Presidente
Natale Longo
Giudice estensore
……………
Giuseppina Mignemi
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 29667 del registro di segreteria, promosso
dal Comune di Borgoricco (C.F. 80008850283 P.I 01502870288),
in persona del Sindaco pro tempore Giovanna Novello, debitamente
autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in
data 18.2.2013, rappresentato e difeso dall' avv. Davide Furlan (C.F.
FRLDVD73A03G224W — il quale dichiara di voler ricevere le notifiche
anche
a
mezzo
telefax
(049/8171454)
[email protected])
—
ed
ed
e-mail
(P.E.C.
elettivamente
domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio in
Padova, Galleria Santa Lucia 1, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a.,
(P.I. 11210661002) con sede in Roma, viale di Tor Marancia n. 4, in
persona del legale rappresentante, e di Equitalia Nord s.p.a., (P.I.
07244730961) con sede in Milano, Viale dell'Innovazione 1/b, in
persona
del
legale
rappresentante,
per
l'accertamento
della
1
responsabilità del concessionario per il mancato introito delle
somme iscritte a ruolo a titolo di ICI di cui alla cartella di pagamento
n. 07720040021559924, e per la condanna di Equitalia Sud s.p.a. e
Equitalia Nord s.p.a., anche in via solidale tra loro, a pagare in favore
del Comune di Borgoricco la somma di euro 2.929,44 (5.507,58
meno quanto dovuto a titolo di sanzioni), oltre agli interessi legali dal
dovuto al saldo per le imposte non riscosse, e la somma di 629,20
relativa alle spese del giudizio avanti la Commissione Tributaria
Provinciale di Padova n. 450/10 r.g. corrisposte dal Comune al sig.
Silvestri Luigino.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, la memoria di costituzione di
Equitalia Nord s.p.a., le conclusioni scritte del P.M., gli atti e i
documenti tutti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2014 e con l’assistenza del
segretario dott. Stefano Mizgur, il Consigliere relatore dott. Natale
Longo, l’avv. Maria Grassetto su delega dell’avvocato Davide Furlan
per il Comune ricorrente, l’avvocato Ginfranco Ivancich per Equitalia
nord
s.p.a.,
il
sostituto
Procuratore
generale
dott.ssa
Chiara
Imposimato per la Procura Contabile.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe indicato, depositato il 03 ottobre 2013 e
ritualmente
notificato,
unitamente
al
pedissequo
decreto
Presidenziale, ad Equitalia nord spa e ad Equitalia sud spa e alla
Procura Regionale Veneto, il Comune di Borgoricco
ha instaurato
2
giudizio ad istanza di parte ex art. 58 del R.D. n. 1938 del 1933, per
l'accertamento della responsabilità di Equitalia Polis s.p.a. per il
mancato introito delle somme iscritte a ruolo a titolo di ICI di cui alla
cartella di pagamento n. 07720040021559924, e per la condanna di
Equitalia Sud s.p.a. e Equitalia Nord s.p.a., anche in via solidale tra
loro, a pagare in favore del Comune di Borgoricco la somma di
euro 2.929,44 (importo determinato decurtando dal complessivo
ammontare della cafrtella - 5.507,58, quanto dovuto a titolo di
sanzioni), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo per le
imposte non riscosse, e la somma di euro 629,20 relativa alle
spese del giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di
Padova n. 450/10 r.g., corrisposte dal Comune al sig. Silvestri Luigino.
In dettaglio, in data 31.10.2002 il Comune di Borgoricco ha notificato
alla signora Squarcina Resi n. 3 avvisi di accertamento, ai sensi
dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92, mediante i quali ha ingiunto il
pagamento dell'importo complessivo di Euro 5.507,58 dovuto per
omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per
gli anni 1998, 1999 e 2000, oltre che per le sanzioni.
Divenuto definitivo l'accertamento senza che fosse intervenuto alcun
pagamento, l'Amministrazione comunale ha iscritto al ruolo ordinario
detta somma e, in data 21.10.2004, ha provveduto a trasmettere
(prot. n. 13729) la minuta del ruolo al Consorzio Nazionale dei
Concessionari (C.N.C.) per la riscossione coattiva del credito ai sensi
del D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 23.
3
Il successivo 2.12.2004, il funzionario comunale responsabile ha reso
esecutivo il ruolo in questione (ruolo ICI n. 2497/2005) e il 4.12.2004
ha inviato il relativo frontespizio al C.N.C..
Soltanto il 28.1.2010, Equitalia Polis S.p.a. (frattanto subentrata al
C.N.C. quale Agente della riscossione dei tributi della provincia di
Padova) ha notificato a Luigino Silvestri, erede della signora Resi
Squarcina, nel frattempo deceduta, la cartella di pagamento n.
07720040021559924
dell'importo
complessivo
di
euro
5.513,12
relativa ai tributi e alle sanzioni per i suddetti anni di imposta 19981999-2000.
Il sig. Luigino Silvestri ha impugnato la cartella di pagamento davanti
alla Commissione Tributaria provinciale di Padova con ricorso del
19.3.2010, notificato al Comune di Borgoricco e ad Equitalia Polis
S.p.a., chiedendone, in via principale, l'annullamento "stante la
prescrizione del relativo diritto di riscossione per decorso dei termini
perentori di notifica della cartella di pagamento" e, in via subordinata,
lo sgravio delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni, attesa la
non trasmissibilità della relativa obbligazione agli eredi.
Nel costituirsi in tale giudizio, il Comune di Borgoricco ha evidenziato
che, una volta determinata l'imposta dovuta sugli immobili posseduti
da Resi Squarcina, ha regolarmente contestato il mancato pagamento
delle relative somme per gli anni 1998, 1999, 2000 notificando gli
avvisi di accertamento il 31.10.2002, e dunque entro il termine
previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92. L'Ente ha inoltre precisato di
4
aver emesso il ruolo coattivo il 4.12.2004, nel rispetto della
prescrizione di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. 504/92 allora vigente,
che imponeva di emettere il ruolo entro il secondo anno successivo a
quello in cui gli avvisi di accertamento sono stati notificati, incaricando
del recupero del credito il C.N.C..
Contestualmente, il Comune di Borgoricco ha inviato ad Equitalia Polis
S.p.a. la nota prot. n. 5525 del 3.5.2010 con la quale, in relazione al
ricorso promosso dal sig. Silvestri, ha precisato di aver effettuato tutti
gli adempimenti relativi all'avviso di accertamento e all'iscrizione a
ruolo nei termini di legge e ha diffidato Equitalia Polis s.p.a. a
riversare le somme in questione iscritte al ruolo n. 2497/05
non
riscosse.
Equitalia
Polis
S.p.a.
ha
risposto
alle
contestazioni
sollevate
dall'Amministrazione con nota del 3.10.2010, ma non ha dato seguito
concreto a detta diffida e neppure si è costituita in giudizio.
La Commissione Tributaria provinciale di Padova, con sentenza n.
68/05/2012, depositata il 25/09/2012, ha accolto il ricorso del
Silvestri per la seguente motivazione: "gli accertamenti ici relativi agli
anni 1998, 1999, 2000 sono stati regolarmente notificati alla
contribuente in data 31.12.2002 (.) Il ruolo coattivo è stato reso
esecutivo in data 2 dicembre 2004 (.) l'atto doveva essere notificato al
contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in
cui l'accertamento e divenuto definitivo (..) la notifica dell'atto
impugnato è stata invece perfezionata solo in data 28.1.2010 e quindi
5
quando era decorso il termine di decadenza previsto dalla norma
sopra
indicata",
conseguentemente
condannando
il
Comune
di
Borgoricco al pagamento delle spese di lite pari ad € 500,00, oltre a
IVA e c.p.a…
II 30.10.2012 l'Amministrazione comunale ha inviato la sentenza alla
società di riscossione, chiedendo il rimborso del credito di euro
5.507,58, relativo ai tributi non riscossi, oltre che delle spese di
giudizio liquidate a favore del ricorrente e a questi corrisposte.
Non avendo ricevuto riscontro, il Comune, in data 3.4.2013, ha inviato
un'ulteriore diffida, che Equitalia Nord S.p.a. ha riscontrato con
raccomandata del 23.7.2013, rifiutando di rifondere le suddette
somme.
Il Comune ha quindi dovuto corrispondere al Silvestri (precisamente al
suo legale) le spese legali liquidate nella sentenza della Commissione
Tributaria.
Conseguentemente, il comune ha esperito giudizio ad istanza di parte
presso questa Corte ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di procedura
dei giudizi innanzi alla Corte dei conti (R.D. n. 1038/1933), essendo la
materia ricompresa nella giurisdizione di questa magistratura.
In particolare, il Comune ha evidenziato come la decadenza dichiarata
dal
giudice
tributario
sia
ricollegabile
ad
inadempimento
del
concessionario e non alla condotta amministrativa del comune, che ha
rispettato tutti i termini previsti dalla normativa vigente pro tempore,
avendo notificato l'avviso di accertamento il 31.10.2002 (ovvero
6
entro il termine previsto dell’art. 11 del D.Lgs. 504/92 allora
vigente), e avendo quindi formato e reso esecutivo il ruolo ICI (n.
2497/2005) il 2.12.2004 (il cui frontespizio è stato trasmesso al
concessionario il 6.12.2004), dunque entro "il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di
accertamento sono stati notificati al contribuente" (art. 12 del D.Lgs.
504/92 allora vigente).
Per converso, l'Agente della riscossione (C.N.C. prima, e Equitalia
Polis S.p.a. poi) è rimasto inerte sino al 2010, allorquando ha
notificato la cartella di pagamento al sig. Luigino Silvestri, erede di
Squarcina Resi (deceduta il 14.12.2004, pochi giorni dopo la
trasmissione del ruolo da parte del Comune di Borgoricco), non
rispettando dunque il termine di cui all'art. 1, comma 163, della
Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) che, nell'abrogare
l'articolo 12 del D.Lgs n. 504/1992, ha stabilito che "nel caso di
riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre
del
terzo
anno
successivo
a
quello
in
cui
l'accertamento e divenuto definitivo".
Detta norma, ha precisato il comune, risulta applicabile nella
fattispecie concreta, come ritenuto dalla Commissione tributaria, in
ragione
del
disposto
dell’articolo
1,
comma 171,
della legge
finanziaria 2007, secondo cui "le norme si applicano anche ai rapporti
di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge",
7
ovvero al 1 gennaio 2007, laddove per rapporti tributari "pendenti"
"debbono intendersi esclusivamente i rapporti non ancora esauriti, e
cioè i rapporti per i quali l'obbligazione d'imposta non sia stata estinta
(con il pagamento) ovvero in ordine ai quali non siano ancora
decorsi termini di decadenza o prescrizione ovvero non sia
intervenuto un accertamento con efficacia di giudicato." (Cass. civ.
Sez. V, 11 febbraio 2013, n. 3188).
Pertanto,
essendo
l'accertamento
divenuto
definitivo
90
giorni
(termine di cui all'art. 12 D.Lgs. 504/92, allora vigente) dopo la
notifica (31.10.2002), ovvero il 30 gennaio 2003, Equitalia Polis
S.p.a. avrebbe potuto beneficiare della nuova disposizione ed
essere considerata adempiente se avesse notificato la cartella
entro il 31 dicembre del 2006, mentre, come già riferito, detta
notifica è avvenuta soltanto il 28.1.2010.
La conclusioni del Comune in merito all’inadempimento dell’obbligo
tempestiva notifica da parte dell’agente della riscossione non
mutano neppure qualora si ritenesse applicabile, invece della
menzionata norma della legge finanziaria per il 2007, il termine
(l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del
ruolo) di cui all'originario art. 25 del D.P.R. 603/73 nel testo anteriore
alla
dichiarazione
di
illegittimità
costituzionale
della
modifica
apportata nel 2001 (Corte costituzionale, sentenza n. 15 luglio 2005
n. 280), oppure, in via analogica, il termine (nove mesi successivi
alla consegna del ruolo) di cui all'art. 19, comma 2, lettera del
8
D.Lgs.
n.
112/1999
("riordino
del
servizio
nazionale
della
riscossione").
Ad ogni modo, ha aggiunto il comune, anche a non voler ritenere
applicabile nessuna delle citate disposizioni sui termini di decadenza,
Equitalia
Polis
s.p.a.
sarebbe
in
ogni
caso
responsabile
della
prescrizione del diritto alla riscossione del tributo, avendo lasciato
decorrere il termine di 5 anni dalla prima richiesta di pagamento
inviata dall’ente pubblico il 31.10.2002.
Da ultimo, il comune ha confutato la tesi difensiva di Equitalia, che
nella nota 3.10.2010 aveva attribuito la responsabilità del ritardo
all’Amministrazione stessa che non l'avrebbe informata dell'avvenuto
decesso della contribuente e dell'identità degli eredi cui notificare la
cartella di pagamento, sostenendo che l'Agente, dopo aver ricevuto il
ruolo il 6.12.2004, che a quella data individuava correttamente il
debitore in Squarcina Resi, è stato notiziato del decesso della
contribuente il 21.5.2005 (come essa stessa afferma nella nota del
15.9.2010), ma non ha mai assunto alcuna indagine per individuare
chi fossero gli eredi; ed e indubbio che l'onere di reperire le
necessarie indicazioni, anche dallo stesso Comune di Borgoricco,
non poteva che spettare alla Società di riscossione, in quanto il
D.Lgs. 46/99 dispone che il compito dell'ente impositore è quello di
formare il ruolo, ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi
dovute,
e,
successivamente,
di
consegnarlo
all'Agente
della
riscossione dell'ambito territoriale cui esso si riferisce, il quale lo
9
porta a conoscenza del singolo debitore attraverso la cartella di
pagamento. Dal momento della trasmissione del ruolo, tutto ciò
che concerne la successiva fase di riscossione rientra nei compiti
dell'Agente di riscossione, il quale soltanto ha l'onere di notificare
correttamente la cartella di pagamento.
Con memoria in atti al 21 maggio 2014 si è costituita Equitalia Nord
spa, difesa dall’avv. Gianfranco Ivanich (c.f. VNCGFR39C03L7361;
FAX 041-5289531; pec: [email protected]),
elettivamente domiciliata presso lo studio del legale sito in Venezia,
Santa Croce n. 312/A Polis, contestando la stessa ammissibilità del
giudizio ad istanza di parte in quanto il menzionato art. 58 del
regolamento di procedura sarebbe applicabile solo qualora per la
risoluzione
della
controversia
non
sia
“previsto
uno
specifico
rimedio”, nella specie invece individuabile nel giudizio previsto dagli
articoli da 52 a 55 del regolamento di procedura.
In proposito, l’agente della riscossione ha altresì evidenziato che il
ritenere ammissibile l’azione atipica ex art. 58 del regolamento di
procedura comporterebbe la sostanziale inapplicabilità (aggiramento)
della
disciplina
sul
diritto
alla
definizione
agevolata
previsto
dall’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 112/1999, con
conseguente disparità di trattamento tra agenti della riscossione
derivante dalla scelta, liberamente assumibile dall’amministrazione in
via unilaterale, delle modalità di azione a tutela dei propri diritti.
10
Ha altresì rassegnato le proprie conclusioni, ai sensi dell’articolo 58
del regolamento di procedura, la Procura regionale presso questa
Sezione,
sostenendo
la
giurisdizione
della
Corte
dei
conti,
l’ammissibilità dell’azione e la sua fondatezza.
Quanto alla giurisdizione, l’Organo requirente ha richiamato copiosa
giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha in particolare
riconosciuto (sent. n. 6478 del 29/5/1992, sent. n. 5424 del
13/5/1993,
sent.
n.
14080
del
1/10/2002)
che,
qualora
problematica "riguardi importi il cui acclaramento richieda
la
un
riesame globale della gestione contabile, ovvero l'applicazione
di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di
conto,
si
instaura
una
controversia
di
natura
contabile,
che
appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale può essere
direttamente adita, in applicazione degli artt. 61 del R.D. 12 luglio
1934 n. 1214 e 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per ottenere i
necessari accertamenti, dall’esattore destinatario dell’invito”.
Ancora, le Sezioni unite civili del giudice della giurisdizione hanno
ritenuto (sentenza n. 6956/2003) che “la controversia instaurata dal
concessionario della riscossione per ottenere lo sgravio provvisorio é
devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che l'unicità
del provvedimento, la natura...dello sgravio e gli effetti che esso, ove
disposto, e destinato a produrre non giustificano una diversa
giurisdizione, e tenuto conto che, a norma degli artt. 103, comma 2°
della Costituzione, 13, 44 e 56 del R. D. 1214/1934, 9 del D.P.R.
11
603/1973 e 127 del D.P.R. 858/1963, alla Corte dei Conti è
attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale (ancorché
secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla
discrezionalità del Legislatore) in materia di contabilità pubblica,
giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di
danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un
agente contabile",
Inoltre, la Corte di Cassazione (SS.UU., sent. 10063/2011, sent.
4317/10, ord. n. 26280/09, ord. 26834/09) ha affermato la
giurisdizione
della
Corte
dei
conti
sulla
richiesta
di
danni
avanzata da un comune nei confronti della società concessionaria per
la mancata riscossione dei relativi tributi e tale orientamento è
costantemente seguito della Corte dei conti (Sez. Lazio n. 1727/2011,
Sez. Veneto n. 53/2011, Sez. Lombardia n. 645/2007).
Quanto all’ammissibilità della domanda, la Procura regionale ha in
particolare richiamato i principi consolidati principi in materia di concorso di
azioni, secondo cui l’avvio di un’azione “potrebbe trovare un plausibile
arresto solo nella verificata realizzazione …. della pretesa erariale,
con una formazione di un giudicato sull'an e sul quantum e
conseguente liquidazione e reintegrazione del patrimonio erariale”
(Corte dei conti, sez. I centrale di appello, sentenza n. 581/2009).
Inoltre, con particolare riferimento al rapporto tra giudizi ad istanza
di parte tipici e quelli previsti dall’articolo 58 del regolamento di
procedura, la Procura regionale ha insistito sull’ammissibilità di
12
giudizi ad istanza di parte atipici, ovvero diversi rispetto a quelli
tipizzati in specifiche disposizioni, “sempre che (si ribadisce) si tratti
di materia appartenente alla giurisdizione del giudice contabile”
(Corte dei conti, sez. II centrale di appello, sentenza n. 347/2011).
Nel merito, la Procura regionale ha ritenuto accoglibile il ricorso,
evidenziando come il passaggio in giudicato della sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Padova n. 68/05/2012, del
25 settembre 2012 faccia stato tra le parti (e dunque anche nei
confronti del comune e di Equitalia Polis) in ordine all’inesigibilità del
tributo per intervenuta decadenza, in ragione della tardiva notifica
della cartella rispetto ai termini previsti dall’articolo 1, comma 171 e
161 e ss. della legge n. 296/2006, con conseguente perdita, in capo
al concessionario, del diritto al discarico ex art. 11 del d. lgs. n.
112/1999.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2014, l’avvocato Gianfranco
Ivancich, per Equitalia nord s.p.a., si è riportato alla memoria di
costituzione, argomentando ulteriormente con riguardo all’eccezione
di inammissibilità della domanda, richiamando le sentenze del
Consiglio di Stato n. 3129/2010 e n. 2111/2013. Per contro,
l’avvocato Grassetto, per conto del comune di Borgoricco, ha insistito
sulle conclusioni già rassegnate per iscritto, confutando oralmente
l’eccezione di inammissibilità proposta da controparte.
13
Infine, il pubblico ministero interveniente ha richiamato le conclusioni
già
depositate,
sostenendo
in
particolare
la
sussistenza
della
giurisdizione contabile e l’ammissibilità della domanda.
DIRITTO
[1] In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover argomentare in
merito alla sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione della
Corte dei Conti, questione peraltro non formalmente eccepita dalla
parte resistente ma diffusamente trattata dal ricorrente e soprattutto
dalla Procura regionale.
In
tema,
si
osserva
come
la
domanda
proposta
involga
essenzialmente la materia del rapporto (di servizio, lato sensu
inteso) tra l’amministrazione e il concessionario della riscossione,
soggetto
che
la
legge
espressamente
qualifica
quale
agente
contabile.
Qualifica, quest’ultima, che l’univoca giurisprudenza ha riconosciuto
non solo con riferimento ai concessionari nazionali della riscossione,
ma anche con riguardo ai “gestori” di entrate di pertinenza degli Enti
locali (cfr. Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 12367 del 9
ottobre 2001).
Si tratta dunque di ambito materiale di giurisdizione, indubbiamente
affidato alla cognizione della Corte dei conti, che trova fondamento e
copertura
costituzionale
nell’articolo
103
Cost.,
norma
che
compendia, come di recente riaffermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n° 7390, del 27 marzo 2007; cfr.
14
sentenza n. 6956/2003), una clausola generale attributiva della
giurisdizione nella materia della contabilità pubblica non limitabile o
comprimibile, e quindi non necessitante dell’interpositio legislatoris,
quanto
meno
laddove
si
dia
applicazione
a
regole
“proprie”
dell’azione gestoria amministrativa (sentenza 18.10.1991 n.11037;
in termini, Corte Costituzionale, sentenza 30.12.1987 n.641; Corte
dei conti, sez. III appello, sentenza n. 545/2009).
Materie
di
contabilità
pubblica
che,
secondo
la
recente
interpretazione sostenuta dalle Sezioni riunite di questa Corte
(sentenze SS.RR. n. 2/2013 e 6/2014), “possono oggi correttamente
e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla
tutela
della
integrità
dei
bilanci
pubblici,
dotato
di
copertura
costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che è la Corte dei
conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a quanto, del
resto, avviene per i cosiddetti "blocchi di materie" riservati alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Corte Cost.
n. 204/2004), consacrata da specifiche disposizioni normative".
[2] In via preliminare deve inoltre esser rilevato il difetto di
legittimazione
passiva
di
Equitalia
sud
spa,
in
quanto,
come
riconosciuto dalla stessa Equitalia nord spa (nota prot. n.2013 del 23
luglio 2013), quest’ultima società è subentrata ad Equitalia polis s.p.a.,
con decorrenza dal 30 giugno 2011, nel ramo di azienda relativo
all’esercizio dell’attività di riscossione tributi nella provincie di Padova,
15
Rovigo e Venezia, per effetto dell’atto di cessione a rogito notaio
Castellini in Roma, stipulato il 22/06/2011 (rep. 77177 racc. 19127)
[3] Quanto alla quaestio dell’ammissibilità della domanda, la relativa
eccezione è stata fermamente opposta dalla parte convenuta, che ha
sostenuto che l’azione “atipica” prevista dall’art. 58 del regolamento di
procedura
sarebbe
risoluzione
della
applicabile
controversia
esclusivamente
non
sia
qualora
“previsto
uno
per
la
specifico
rimedio”, nella specie invece individuabile nel giudizio previsto dagli
articoli da 52 a 55 del regolamento di procedura, evidenziando altresì
che
un
interpretazione
estensiva
del
menzionato
articolo
58
comporterebbe la sostanziale inapplicabilità (aggiramento) della
disciplina sul diritto alla definizione agevolata previsto dall’articolo
20, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 112/1999, con
conseguente disparità di trattamento tra agenti della riscossione,
riconducibile alla scelta, liberamente assumibile dall’amministrazione
in via unilaterale, delle modalità di azione a tutela dei propri diritti.
Orbene, nella specie, il comune di Borgomastro ha agito per la
condanna
del
concessionario,
previo
accertamento
della
sua
responsabilità, al pagamento dell’importo non riscosso di euro
2.929,44 (oltre interessi) nonché della somma di euro 629,00 (pari
alle spese del giudizio tributario, poste a carico del comune da parte
del giudice tributario); pertanto, ad una domanda strettamente
inerente
il
rapporto
c.d.
esattoriale
si
aggiunge
un
petitum
sostanzialmente risarcitorio.
16
[3.1] Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’importo
non riscosso, il collegio ritiene che la domanda ex art. 58 del R.D. n.
1038/1933
debba
ritenersi
ammissibile,
essendo
la
fattispecie
concreta in esame riconducibile ad un giudizio c.d. “atipico” in
materia di contabilità pubblica.
In proposito, giova innanzitutto evidenziare come il capo terzo del
menzionato
regolamento
di
procedura
individui
una
categoria
composita di giudizi, caratterizzata dalla peculiarità della materia
cognita e, sul terreno processuale, dall’iniziativa di parte.
Nell’ambito di detta categoria di giudizi, peculiare rilievo rivestono i
“ricorsi per rifiutato rimborso di quote d’imposta inesigibili” che, pur
inerendo alla fondamentale materia esattoriale ed essendo pertanto
stati oggetto di esame giurisprudenziale, non esauriscono il genus dei
giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica.
Del resto, gli articoli 52-55 del R.D. n. 1038/1933, coerentemente
con l’oggetto della fonte normativa (si tratta di un regolamento di
procedura), si limitano a disciplinare la regolamentazione processuale
dei giudizi in questione (forma dell’atto introduttivo, notificazione
dell’atto e suo deposito nella segreteria della Sezione, fissazione
dell’udienza, conclusioni della Procura previa eventuale istruttoria,
ecc.), senza che dunque possa evincersi una implicita limitazione, sul
terreno del diritto sostanziale, del novero delle azioni esercitabili “ad
istanza di parte” dinanzi al giudice contabile.
17
Parimenti,
l’art.
58
dello
stesso
R.D.
n.
1038
del
1933
–
significativamente intestato ad “altri giudizi ad istanza di parte” –
non circoscrive in alcun modo l’ambito oggettivo di detti “altri
giudizi”, limitandosi a disciplinarne i profili procedurali (ricorso da
notificarsi nella forma della citazione, decreto di fissazione d’udienza
emesso su istanza della parte più diligente e notificato a tutte le altre
parti in causa, conclusioni della Procura scritte ovvero soltanto orali a
seconda che lo Stato abbia o meno interesse nella causa).
Pertanto, il collegio, conformemente alla univoca giurisprudenza
contabile (ex multis, Sez. II appello, sentenza 347/2011), ritiene, in
ragione del combinato disposto dell’articolo 103 della Costituzione e
delle disposizioni del regolamento di procedura (con particolare
riguardo per l’articolo 58), che siano ammissibili dinanzi alla Corte
dei conti giudizi ad iniziativa di parte diversi (“altri”) rispetto a quelli
espressamente previsti dai
precedenti artt. 52-57 del
RD n.
1038/1933, purché ovviamente si controverta in ambito materiale
ricompreso nella giurisdizione contabile (recita il menzionato art. 58.
“di competenza della Corte dei conti”), come nella specie si verifica
(rapporto con il concessionario della riscossione).
D’altra parte, proprio con riguardo al c.d. rapporto esattoriale, la
giurisprudenza ha ritenuto ammissibili ricorsi ad istanza di parte
proposti dall’esattore avverso provvedimenti diversi (ad esempio, in
materia di aggio – Cass. SS.UU. sent. n. 46 del 6/1/1981, di ricorsi
contro i provvedimenti che abbiano irrogato la multa ex art. 228 reg.
18
cont. a istituto incaricato di riscuotere entrate - Cass. SS.UU n.
3246/1974, di ricorso avverso che il provvedimento intendentizio con
il quale viene affermata la debenza dell'indennità di mora da parte
degli agenti della riscossione - Corte dei conti, SS.RR. n. 548 del
20/06/1987).
Alla luce dei richiamati consolidati orientamenti giurisprudenziali,
reputa il Collegio che i giudizi “atipici” ad istanza di parte – almeno
nella materia esattoriale - non possano essere limitati alle ipotesi in
cui
l’iniziativa
provenga
dall’esattore,
dovendosi
per
converso
ritenere, in ragione di un’elementare riferimento al principio di
eguaglianza nella tutela sostanziale e processuale dei diritti, che
l’iniziativa non possa ritenersi preclusa all’ente pubblico impositore,
qualora lamenti, come nel caso di specie, inadempienze nel rapporto
esattoriale e convenga in giudizio l’esattore per una verifica dei
rapporti di dare e avere derivanti dal contratto-convenzione di
esattoria
(cfr.,
nello
stesso
senso,
Sez.
II
appello,
sentenza
347/2011 e Sez. I appello n. 201 del 2007).
D’altra parte, avuto riguardo all’eccezione di elusione della procedura
di discarico amministrativo avanzata da parte convenuta, che
sostanzialmente configura la previa conclusione della procedura
amministrativa de qua come condizione dell’azione (che sarebbe
dunque
inammissibile
tout
court,
potendo
il
concessionario
contestare solo in detta sede l’inadempimento gli obblighi del
rapporto esattoriale), si osserva come il riferimento ai principi
19
costituzionali vigenti in materia di tutela delle situazioni giuridiche
soggettive (artt. 24 e 113 della Carta; cfr. la relativa giurisprudenza
costituzionale) precluda all’interprete la configurazione di condizioni
dell’azione c.d. implicite (cfr, Cass. SS.UU. sentenza n. 10667/2009,
che sostiene l’inconfigurabilità di “pregiudizialità” del procedimento di
sgravio, con riferimento all’azione di responsabilità amministrativa),
ovvero configurate in via interpretativa in assenza di puntuali
riferimenti normativi, tanto più che nella specie si tratta di
procedimento che prende le mosse dall’iniziativa del concessionario
(cfr. Agenzia delle entrate, circolare n. 32/E dell’1 aprile 2008), ed il
cui avvio (così come il successivo iter) l’esattore non ha per giunta
minimamente documentato.
In detto orizzonte ricostruttivo e alla luce degli esposti orientamenti
giurisprudenziali e dati fattuali, appare altresì priva di pregio
l’eccezione, avanzata oralmente in udienza dal concessionario,
incentrata su un ipotetico abuso del diritto da parte del Comune, non
essendo censurabili le concrete modalità di esercizio del diritto
(ordinaria azione giudiziaria per inadempimento di obblighi) né
potendosi ravvisare una “sproprorzione ingiustificata” tra beneficio
richiesto e sacrificio del concessionario, il quale, peraltro, neppure sì
è costituito nel processo tributario (salvo poi invocare in questa sede
la violazione del principio di buona fede, costitutivo dell’istituto
dell’abuso del diritto).
20
[3.2] Quanto alla domanda risarcitoria inerente le spese processuali
corrisposte dal Comune nel giudizio tributario, in disparte il rilievo del
giudicato ivi formatosi, il collegio ritiene innanzitutto di dover
evidenziare come, secondo la univoca giurisprudenza del giudice
della
giurisdizione
(da
ultimo
Cass.
sez.
UU.
Ord. n. 26280 del 16/12/2009), tra il concessionario della riscossione
e l’ente pubblico si instaura “un rapporto di servizio, ravvisabile ogni
qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale
caratterizzata
dall'inserimento
del
soggetto
esterno
nell'iter
procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività a
fini pubblici di quest'ultimo”. Detto rapporto di servizio “implica
l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia
di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando in
contrario
la
natura
privatistica
dell'ente
affidatario
e/o
dello
strumento contrattuale con il quale si è costituito ed attuato il
rapporto in questione”.
In sostanza, dunque, trattandosi di domanda (in parte qua)
risarcitoria per danni subiti dall’ente a seguito di contenzioso, il
collegio ritiene che l’azione, pur rientrante nella giurisdizione della
Corte dei conti, debba esser dichiarata in questa sede inammissibile
per difetto di legittimazione attiva del comune, dovendo invece
essere
azionata
nelle
forme
tipiche
della
responsabilità
amministrativa.
21
In detta peculiare forma di responsabilità, infatti, la legge (art. 5 d.l.
n. 453 del 1993 (conv. con modif. in L. n. 19 del 1994) assegna in
via esclusiva al Procuratore della Corte dei conti il potere di iniziativa
processuale, con correlata esclusione della legittimazione ad agire
dell'amministrazione danneggiata, senza che ciò comporti dubbi di
legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 5 e 24 della
Costituzione. (Cass. sez. un. 1° settembre 1999 n. 612).
Conseguentemente, il collegio dispone che la presente sentenza
venga trasmessa alla Procura regionale presso questa Corte.
[4] Nel merito, la domanda del comune, nella parte ritenuta
ammissibile, risulta fondata.
In punto di fatto, si osserva che il comune di Borgoricco ha notificato
alla contribuente gli avvisi di accertamento de quibus
in data
31.10.2002.
In data 21.10.2004, l’Ente pubblico ha provveduto a trasmettere la
minuta del ruolo al Concessionario, in data 2.12.2004 il funzionario
comunale responsabile ha reso esecutivo il ruolo in questione
(ruolo ICI n. 2497/2005) e il 4.12.2004 ha inviato il relativo
frontespizio al Concessionario (che lo ha ricevuto in data 6.12.2004,
come da ricevuta di ritorno).
La contribuente, secondo quanto riferito in atti dal concessionario,
risulta deceduta in data 14/12/2004.
Il
concessionario
riferisce
altresì
(nota
prot.
n.
196074
del
15/9/2010) di aver effettuato un tentativo di notifica, privo di esito
22
per irreperibilità, in data 02/02/2005 e di aver ricevuto dal comune
la certificazione anagrafica del decesso in data 21/5/2005.
Orbene, il Giudice tributario, con la sentenza n. 68/05/2012 del
25/09/2012, divenuta definitiva, ha accolto il ricorso del sig. Silvestri
Luigino,
erede
decadenza
della
dal
infruttuosamente
signora
Squarcina
potere-dovere
scaduto
il
di
termine
Resi,
per
intervenuta
riscossione,
triennale,
essendo
decorrente
dal
momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo (nella specie il
2.12.2004),
previsto dall’articolo 1, comma 161 della legge n.
296/2006. Infatti, il concessionario ha notificato la cartella di
pagamento in questione al signor Silvestri soltanto in data 28
gennaio 2010.
Detto giudicato, pronunziato anche nei confronti del concessionario,
pur non costituitosi in giudizio, fa evidentemente stato con riguardo
al dedotto e al deducibile, compresa dunque, come puntualmente
annotato
dalla
Procura
regionale,
la
rassegnata
ricostruzione
normativa del termini di decadenza con riguardo alla fattispecie
concreta.
Peraltro,
la
ricostruita
successione
dei
fatti
evidenzia
indiscutibilmente l’esclusiva responsabilità del concessionario in
ordine all’intervenuta decadenza.
Infatti, è emerso processualmente che il Comune ha regolarmente
notificato gli avvisi di accertamento e ha reso esecutivo il ruolo entro
i
termini
di
legge,
inviandolo
al
Comune
quando
ancora
la
23
contribuente era in vita, che non risultano richieste anagrafiche
inviate da parte del concessionario al comune, che l’ente pubblico ha
comunque trasmesso in data 21/5/2005 (quando ancora la pretesa
tributaria non era decaduta) al concessionario una certificazione
anagrafica
del
decesso
e
che
successivamente
non
risulta
documentata alcuna attività da parte del concessionario (che
neppure si è costituito nel giudizio tributario) finalizzata alla notifica
della cartella di pagamento, fino al 28 gennaio 2010.
La domanda va dunque accolta, limitatamente all’importo del tributo,
con conseguente condanna del concessionario al pagamento, a
favore del comune di Borgoricco, della somma di euro 2.929,44. A
detta somma devono aggiungersi la maggior somma tra interessi e
rivalutazione fino al deposito della presente sentenza nonché gli
interessi legali a decorrere dal deposito e fino all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto,
ritenuta la propria giurisdizione, definitivamente pronunciando:
1.
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Equitalia sud
s.p.a.;
2.
dichiara parzialmente inammissibile la domanda attorea, con
riguardo al petitum risarcitorio;
3.
nel merito, accoglie la domanda del comune di Borgoricco,
condannando Equitalia Nord s.p.a. al pagamento, a vantaggio
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dell’ente locale, dell’importo dei tributi non riscossi pari ad euro
2.929,44, cui devono aggiungersi la maggior somma tra interessi e
rivalutazione fino al deposito della presente, nonché gli interessi
legali a decorrere dal deposito della sentenza e fino all’effettivo
soddisfo;
4.
Condanna altresì Equitalia Nord s.p.a. al pagamento delle spese
di
giudizio,
liquidate
in
complessive
euro
257,18
(duecentocinquantasette/18)
Manda
alla
segreteria
della
Sezione
per
gli
adempimenti
di
competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, all’esito della
pubblica udienza del 12 giugno 2014.
Il Giudice Estensore
F.to (Dott. Natale Longo)
Il Presidente
F.to (Dott. Angelo Buscema)
Depositata in Segreteria il 11/07/2014
Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo
25
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1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°147/2014