IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°147/2014 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO Composta dai Sigg. ri Magistrati Angelo Buscema Presidente Natale Longo Giudice estensore …………… Giuseppina Mignemi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio iscritto al n. 29667 del registro di segreteria, promosso dal Comune di Borgoricco (C.F. 80008850283 P.I 01502870288), in persona del Sindaco pro tempore Giovanna Novello, debitamente autorizzato in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 18.2.2013, rappresentato e difeso dall' avv. Davide Furlan (C.F. FRLDVD73A03G224W — il quale dichiara di voler ricevere le notifiche anche a mezzo telefax (049/8171454) [email protected]) — ed ed e-mail (P.E.C. elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio in Padova, Galleria Santa Lucia 1, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., (P.I. 11210661002) con sede in Roma, viale di Tor Marancia n. 4, in persona del legale rappresentante, e di Equitalia Nord s.p.a., (P.I. 07244730961) con sede in Milano, Viale dell'Innovazione 1/b, in persona del legale rappresentante, per l'accertamento della 1 responsabilità del concessionario per il mancato introito delle somme iscritte a ruolo a titolo di ICI di cui alla cartella di pagamento n. 07720040021559924, e per la condanna di Equitalia Sud s.p.a. e Equitalia Nord s.p.a., anche in via solidale tra loro, a pagare in favore del Comune di Borgoricco la somma di euro 2.929,44 (5.507,58 meno quanto dovuto a titolo di sanzioni), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo per le imposte non riscosse, e la somma di 629,20 relativa alle spese del giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 450/10 r.g. corrisposte dal Comune al sig. Silvestri Luigino. Visto l’atto introduttivo del giudizio, la memoria di costituzione di Equitalia Nord s.p.a., le conclusioni scritte del P.M., gli atti e i documenti tutti di causa; uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2014 e con l’assistenza del segretario dott. Stefano Mizgur, il Consigliere relatore dott. Natale Longo, l’avv. Maria Grassetto su delega dell’avvocato Davide Furlan per il Comune ricorrente, l’avvocato Ginfranco Ivancich per Equitalia nord s.p.a., il sostituto Procuratore generale dott.ssa Chiara Imposimato per la Procura Contabile. FATTO Con il ricorso in epigrafe indicato, depositato il 03 ottobre 2013 e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto Presidenziale, ad Equitalia nord spa e ad Equitalia sud spa e alla Procura Regionale Veneto, il Comune di Borgoricco ha instaurato 2 giudizio ad istanza di parte ex art. 58 del R.D. n. 1938 del 1933, per l'accertamento della responsabilità di Equitalia Polis s.p.a. per il mancato introito delle somme iscritte a ruolo a titolo di ICI di cui alla cartella di pagamento n. 07720040021559924, e per la condanna di Equitalia Sud s.p.a. e Equitalia Nord s.p.a., anche in via solidale tra loro, a pagare in favore del Comune di Borgoricco la somma di euro 2.929,44 (importo determinato decurtando dal complessivo ammontare della cafrtella - 5.507,58, quanto dovuto a titolo di sanzioni), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo per le imposte non riscosse, e la somma di euro 629,20 relativa alle spese del giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 450/10 r.g., corrisposte dal Comune al sig. Silvestri Luigino. In dettaglio, in data 31.10.2002 il Comune di Borgoricco ha notificato alla signora Squarcina Resi n. 3 avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92, mediante i quali ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 5.507,58 dovuto per omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni 1998, 1999 e 2000, oltre che per le sanzioni. Divenuto definitivo l'accertamento senza che fosse intervenuto alcun pagamento, l'Amministrazione comunale ha iscritto al ruolo ordinario detta somma e, in data 21.10.2004, ha provveduto a trasmettere (prot. n. 13729) la minuta del ruolo al Consorzio Nazionale dei Concessionari (C.N.C.) per la riscossione coattiva del credito ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 23. 3 Il successivo 2.12.2004, il funzionario comunale responsabile ha reso esecutivo il ruolo in questione (ruolo ICI n. 2497/2005) e il 4.12.2004 ha inviato il relativo frontespizio al C.N.C.. Soltanto il 28.1.2010, Equitalia Polis S.p.a. (frattanto subentrata al C.N.C. quale Agente della riscossione dei tributi della provincia di Padova) ha notificato a Luigino Silvestri, erede della signora Resi Squarcina, nel frattempo deceduta, la cartella di pagamento n. 07720040021559924 dell'importo complessivo di euro 5.513,12 relativa ai tributi e alle sanzioni per i suddetti anni di imposta 19981999-2000. Il sig. Luigino Silvestri ha impugnato la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Padova con ricorso del 19.3.2010, notificato al Comune di Borgoricco e ad Equitalia Polis S.p.a., chiedendone, in via principale, l'annullamento "stante la prescrizione del relativo diritto di riscossione per decorso dei termini perentori di notifica della cartella di pagamento" e, in via subordinata, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni, attesa la non trasmissibilità della relativa obbligazione agli eredi. Nel costituirsi in tale giudizio, il Comune di Borgoricco ha evidenziato che, una volta determinata l'imposta dovuta sugli immobili posseduti da Resi Squarcina, ha regolarmente contestato il mancato pagamento delle relative somme per gli anni 1998, 1999, 2000 notificando gli avvisi di accertamento il 31.10.2002, e dunque entro il termine previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92. L'Ente ha inoltre precisato di 4 aver emesso il ruolo coattivo il 4.12.2004, nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. 504/92 allora vigente, che imponeva di emettere il ruolo entro il secondo anno successivo a quello in cui gli avvisi di accertamento sono stati notificati, incaricando del recupero del credito il C.N.C.. Contestualmente, il Comune di Borgoricco ha inviato ad Equitalia Polis S.p.a. la nota prot. n. 5525 del 3.5.2010 con la quale, in relazione al ricorso promosso dal sig. Silvestri, ha precisato di aver effettuato tutti gli adempimenti relativi all'avviso di accertamento e all'iscrizione a ruolo nei termini di legge e ha diffidato Equitalia Polis s.p.a. a riversare le somme in questione iscritte al ruolo n. 2497/05 non riscosse. Equitalia Polis S.p.a. ha risposto alle contestazioni sollevate dall'Amministrazione con nota del 3.10.2010, ma non ha dato seguito concreto a detta diffida e neppure si è costituita in giudizio. La Commissione Tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 68/05/2012, depositata il 25/09/2012, ha accolto il ricorso del Silvestri per la seguente motivazione: "gli accertamenti ici relativi agli anni 1998, 1999, 2000 sono stati regolarmente notificati alla contribuente in data 31.12.2002 (.) Il ruolo coattivo è stato reso esecutivo in data 2 dicembre 2004 (.) l'atto doveva essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e divenuto definitivo (..) la notifica dell'atto impugnato è stata invece perfezionata solo in data 28.1.2010 e quindi 5 quando era decorso il termine di decadenza previsto dalla norma sopra indicata", conseguentemente condannando il Comune di Borgoricco al pagamento delle spese di lite pari ad € 500,00, oltre a IVA e c.p.a… II 30.10.2012 l'Amministrazione comunale ha inviato la sentenza alla società di riscossione, chiedendo il rimborso del credito di euro 5.507,58, relativo ai tributi non riscossi, oltre che delle spese di giudizio liquidate a favore del ricorrente e a questi corrisposte. Non avendo ricevuto riscontro, il Comune, in data 3.4.2013, ha inviato un'ulteriore diffida, che Equitalia Nord S.p.a. ha riscontrato con raccomandata del 23.7.2013, rifiutando di rifondere le suddette somme. Il Comune ha quindi dovuto corrispondere al Silvestri (precisamente al suo legale) le spese legali liquidate nella sentenza della Commissione Tributaria. Conseguentemente, il comune ha esperito giudizio ad istanza di parte presso questa Corte ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti (R.D. n. 1038/1933), essendo la materia ricompresa nella giurisdizione di questa magistratura. In particolare, il Comune ha evidenziato come la decadenza dichiarata dal giudice tributario sia ricollegabile ad inadempimento del concessionario e non alla condotta amministrativa del comune, che ha rispettato tutti i termini previsti dalla normativa vigente pro tempore, avendo notificato l'avviso di accertamento il 31.10.2002 (ovvero 6 entro il termine previsto dell’art. 11 del D.Lgs. 504/92 allora vigente), e avendo quindi formato e reso esecutivo il ruolo ICI (n. 2497/2005) il 2.12.2004 (il cui frontespizio è stato trasmesso al concessionario il 6.12.2004), dunque entro "il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente" (art. 12 del D.Lgs. 504/92 allora vigente). Per converso, l'Agente della riscossione (C.N.C. prima, e Equitalia Polis S.p.a. poi) è rimasto inerte sino al 2010, allorquando ha notificato la cartella di pagamento al sig. Luigino Silvestri, erede di Squarcina Resi (deceduta il 14.12.2004, pochi giorni dopo la trasmissione del ruolo da parte del Comune di Borgoricco), non rispettando dunque il termine di cui all'art. 1, comma 163, della Legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) che, nell'abrogare l'articolo 12 del D.Lgs n. 504/1992, ha stabilito che "nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e divenuto definitivo". Detta norma, ha precisato il comune, risulta applicabile nella fattispecie concreta, come ritenuto dalla Commissione tributaria, in ragione del disposto dell’articolo 1, comma 171, della legge finanziaria 2007, secondo cui "le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge", 7 ovvero al 1 gennaio 2007, laddove per rapporti tributari "pendenti" "debbono intendersi esclusivamente i rapporti non ancora esauriti, e cioè i rapporti per i quali l'obbligazione d'imposta non sia stata estinta (con il pagamento) ovvero in ordine ai quali non siano ancora decorsi termini di decadenza o prescrizione ovvero non sia intervenuto un accertamento con efficacia di giudicato." (Cass. civ. Sez. V, 11 febbraio 2013, n. 3188). Pertanto, essendo l'accertamento divenuto definitivo 90 giorni (termine di cui all'art. 12 D.Lgs. 504/92, allora vigente) dopo la notifica (31.10.2002), ovvero il 30 gennaio 2003, Equitalia Polis S.p.a. avrebbe potuto beneficiare della nuova disposizione ed essere considerata adempiente se avesse notificato la cartella entro il 31 dicembre del 2006, mentre, come già riferito, detta notifica è avvenuta soltanto il 28.1.2010. La conclusioni del Comune in merito all’inadempimento dell’obbligo tempestiva notifica da parte dell’agente della riscossione non mutano neppure qualora si ritenesse applicabile, invece della menzionata norma della legge finanziaria per il 2007, il termine (l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo) di cui all'originario art. 25 del D.P.R. 603/73 nel testo anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della modifica apportata nel 2001 (Corte costituzionale, sentenza n. 15 luglio 2005 n. 280), oppure, in via analogica, il termine (nove mesi successivi alla consegna del ruolo) di cui all'art. 19, comma 2, lettera del 8 D.Lgs. n. 112/1999 ("riordino del servizio nazionale della riscossione"). Ad ogni modo, ha aggiunto il comune, anche a non voler ritenere applicabile nessuna delle citate disposizioni sui termini di decadenza, Equitalia Polis s.p.a. sarebbe in ogni caso responsabile della prescrizione del diritto alla riscossione del tributo, avendo lasciato decorrere il termine di 5 anni dalla prima richiesta di pagamento inviata dall’ente pubblico il 31.10.2002. Da ultimo, il comune ha confutato la tesi difensiva di Equitalia, che nella nota 3.10.2010 aveva attribuito la responsabilità del ritardo all’Amministrazione stessa che non l'avrebbe informata dell'avvenuto decesso della contribuente e dell'identità degli eredi cui notificare la cartella di pagamento, sostenendo che l'Agente, dopo aver ricevuto il ruolo il 6.12.2004, che a quella data individuava correttamente il debitore in Squarcina Resi, è stato notiziato del decesso della contribuente il 21.5.2005 (come essa stessa afferma nella nota del 15.9.2010), ma non ha mai assunto alcuna indagine per individuare chi fossero gli eredi; ed e indubbio che l'onere di reperire le necessarie indicazioni, anche dallo stesso Comune di Borgoricco, non poteva che spettare alla Società di riscossione, in quanto il D.Lgs. 46/99 dispone che il compito dell'ente impositore è quello di formare il ruolo, ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, e, successivamente, di consegnarlo all'Agente della riscossione dell'ambito territoriale cui esso si riferisce, il quale lo 9 porta a conoscenza del singolo debitore attraverso la cartella di pagamento. Dal momento della trasmissione del ruolo, tutto ciò che concerne la successiva fase di riscossione rientra nei compiti dell'Agente di riscossione, il quale soltanto ha l'onere di notificare correttamente la cartella di pagamento. Con memoria in atti al 21 maggio 2014 si è costituita Equitalia Nord spa, difesa dall’avv. Gianfranco Ivanich (c.f. VNCGFR39C03L7361; FAX 041-5289531; pec: [email protected]), elettivamente domiciliata presso lo studio del legale sito in Venezia, Santa Croce n. 312/A Polis, contestando la stessa ammissibilità del giudizio ad istanza di parte in quanto il menzionato art. 58 del regolamento di procedura sarebbe applicabile solo qualora per la risoluzione della controversia non sia “previsto uno specifico rimedio”, nella specie invece individuabile nel giudizio previsto dagli articoli da 52 a 55 del regolamento di procedura. In proposito, l’agente della riscossione ha altresì evidenziato che il ritenere ammissibile l’azione atipica ex art. 58 del regolamento di procedura comporterebbe la sostanziale inapplicabilità (aggiramento) della disciplina sul diritto alla definizione agevolata previsto dall’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 112/1999, con conseguente disparità di trattamento tra agenti della riscossione derivante dalla scelta, liberamente assumibile dall’amministrazione in via unilaterale, delle modalità di azione a tutela dei propri diritti. 10 Ha altresì rassegnato le proprie conclusioni, ai sensi dell’articolo 58 del regolamento di procedura, la Procura regionale presso questa Sezione, sostenendo la giurisdizione della Corte dei conti, l’ammissibilità dell’azione e la sua fondatezza. Quanto alla giurisdizione, l’Organo requirente ha richiamato copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha in particolare riconosciuto (sent. n. 6478 del 29/5/1992, sent. n. 5424 del 13/5/1993, sent. n. 14080 del 1/10/2002) che, qualora problematica "riguardi importi il cui acclaramento richieda la un riesame globale della gestione contabile, ovvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, si instaura una controversia di natura contabile, che appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale può essere direttamente adita, in applicazione degli artt. 61 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per ottenere i necessari accertamenti, dall’esattore destinatario dell’invito”. Ancora, le Sezioni unite civili del giudice della giurisdizione hanno ritenuto (sentenza n. 6956/2003) che “la controversia instaurata dal concessionario della riscossione per ottenere lo sgravio provvisorio é devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che l'unicità del provvedimento, la natura...dello sgravio e gli effetti che esso, ove disposto, e destinato a produrre non giustificano una diversa giurisdizione, e tenuto conto che, a norma degli artt. 103, comma 2° della Costituzione, 13, 44 e 56 del R. D. 1214/1934, 9 del D.P.R. 11 603/1973 e 127 del D.P.R. 858/1963, alla Corte dei Conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del Legislatore) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile", Inoltre, la Corte di Cassazione (SS.UU., sent. 10063/2011, sent. 4317/10, ord. n. 26280/09, ord. 26834/09) ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla richiesta di danni avanzata da un comune nei confronti della società concessionaria per la mancata riscossione dei relativi tributi e tale orientamento è costantemente seguito della Corte dei conti (Sez. Lazio n. 1727/2011, Sez. Veneto n. 53/2011, Sez. Lombardia n. 645/2007). Quanto all’ammissibilità della domanda, la Procura regionale ha in particolare richiamato i principi consolidati principi in materia di concorso di azioni, secondo cui l’avvio di un’azione “potrebbe trovare un plausibile arresto solo nella verificata realizzazione …. della pretesa erariale, con una formazione di un giudicato sull'an e sul quantum e conseguente liquidazione e reintegrazione del patrimonio erariale” (Corte dei conti, sez. I centrale di appello, sentenza n. 581/2009). Inoltre, con particolare riferimento al rapporto tra giudizi ad istanza di parte tipici e quelli previsti dall’articolo 58 del regolamento di procedura, la Procura regionale ha insistito sull’ammissibilità di 12 giudizi ad istanza di parte atipici, ovvero diversi rispetto a quelli tipizzati in specifiche disposizioni, “sempre che (si ribadisce) si tratti di materia appartenente alla giurisdizione del giudice contabile” (Corte dei conti, sez. II centrale di appello, sentenza n. 347/2011). Nel merito, la Procura regionale ha ritenuto accoglibile il ricorso, evidenziando come il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n. 68/05/2012, del 25 settembre 2012 faccia stato tra le parti (e dunque anche nei confronti del comune e di Equitalia Polis) in ordine all’inesigibilità del tributo per intervenuta decadenza, in ragione della tardiva notifica della cartella rispetto ai termini previsti dall’articolo 1, comma 171 e 161 e ss. della legge n. 296/2006, con conseguente perdita, in capo al concessionario, del diritto al discarico ex art. 11 del d. lgs. n. 112/1999. Alla pubblica udienza del 12 giugno 2014, l’avvocato Gianfranco Ivancich, per Equitalia nord s.p.a., si è riportato alla memoria di costituzione, argomentando ulteriormente con riguardo all’eccezione di inammissibilità della domanda, richiamando le sentenze del Consiglio di Stato n. 3129/2010 e n. 2111/2013. Per contro, l’avvocato Grassetto, per conto del comune di Borgoricco, ha insistito sulle conclusioni già rassegnate per iscritto, confutando oralmente l’eccezione di inammissibilità proposta da controparte. 13 Infine, il pubblico ministero interveniente ha richiamato le conclusioni già depositate, sostenendo in particolare la sussistenza della giurisdizione contabile e l’ammissibilità della domanda. DIRITTO [1] In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover argomentare in merito alla sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione della Corte dei Conti, questione peraltro non formalmente eccepita dalla parte resistente ma diffusamente trattata dal ricorrente e soprattutto dalla Procura regionale. In tema, si osserva come la domanda proposta involga essenzialmente la materia del rapporto (di servizio, lato sensu inteso) tra l’amministrazione e il concessionario della riscossione, soggetto che la legge espressamente qualifica quale agente contabile. Qualifica, quest’ultima, che l’univoca giurisprudenza ha riconosciuto non solo con riferimento ai concessionari nazionali della riscossione, ma anche con riguardo ai “gestori” di entrate di pertinenza degli Enti locali (cfr. Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 12367 del 9 ottobre 2001). Si tratta dunque di ambito materiale di giurisdizione, indubbiamente affidato alla cognizione della Corte dei conti, che trova fondamento e copertura costituzionale nell’articolo 103 Cost., norma che compendia, come di recente riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n° 7390, del 27 marzo 2007; cfr. 14 sentenza n. 6956/2003), una clausola generale attributiva della giurisdizione nella materia della contabilità pubblica non limitabile o comprimibile, e quindi non necessitante dell’interpositio legislatoris, quanto meno laddove si dia applicazione a regole “proprie” dell’azione gestoria amministrativa (sentenza 18.10.1991 n.11037; in termini, Corte Costituzionale, sentenza 30.12.1987 n.641; Corte dei conti, sez. III appello, sentenza n. 545/2009). Materie di contabilità pubblica che, secondo la recente interpretazione sostenuta dalle Sezioni riunite di questa Corte (sentenze SS.RR. n. 2/2013 e 6/2014), “possono oggi correttamente e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela della integrità dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a quanto, del resto, avviene per i cosiddetti "blocchi di materie" riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Corte Cost. n. 204/2004), consacrata da specifiche disposizioni normative". [2] In via preliminare deve inoltre esser rilevato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia sud spa, in quanto, come riconosciuto dalla stessa Equitalia nord spa (nota prot. n.2013 del 23 luglio 2013), quest’ultima società è subentrata ad Equitalia polis s.p.a., con decorrenza dal 30 giugno 2011, nel ramo di azienda relativo all’esercizio dell’attività di riscossione tributi nella provincie di Padova, 15 Rovigo e Venezia, per effetto dell’atto di cessione a rogito notaio Castellini in Roma, stipulato il 22/06/2011 (rep. 77177 racc. 19127) [3] Quanto alla quaestio dell’ammissibilità della domanda, la relativa eccezione è stata fermamente opposta dalla parte convenuta, che ha sostenuto che l’azione “atipica” prevista dall’art. 58 del regolamento di procedura sarebbe risoluzione della applicabile controversia esclusivamente non sia qualora “previsto uno per la specifico rimedio”, nella specie invece individuabile nel giudizio previsto dagli articoli da 52 a 55 del regolamento di procedura, evidenziando altresì che un interpretazione estensiva del menzionato articolo 58 comporterebbe la sostanziale inapplicabilità (aggiramento) della disciplina sul diritto alla definizione agevolata previsto dall’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 112/1999, con conseguente disparità di trattamento tra agenti della riscossione, riconducibile alla scelta, liberamente assumibile dall’amministrazione in via unilaterale, delle modalità di azione a tutela dei propri diritti. Orbene, nella specie, il comune di Borgomastro ha agito per la condanna del concessionario, previo accertamento della sua responsabilità, al pagamento dell’importo non riscosso di euro 2.929,44 (oltre interessi) nonché della somma di euro 629,00 (pari alle spese del giudizio tributario, poste a carico del comune da parte del giudice tributario); pertanto, ad una domanda strettamente inerente il rapporto c.d. esattoriale si aggiunge un petitum sostanzialmente risarcitorio. 16 [3.1] Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’importo non riscosso, il collegio ritiene che la domanda ex art. 58 del R.D. n. 1038/1933 debba ritenersi ammissibile, essendo la fattispecie concreta in esame riconducibile ad un giudizio c.d. “atipico” in materia di contabilità pubblica. In proposito, giova innanzitutto evidenziare come il capo terzo del menzionato regolamento di procedura individui una categoria composita di giudizi, caratterizzata dalla peculiarità della materia cognita e, sul terreno processuale, dall’iniziativa di parte. Nell’ambito di detta categoria di giudizi, peculiare rilievo rivestono i “ricorsi per rifiutato rimborso di quote d’imposta inesigibili” che, pur inerendo alla fondamentale materia esattoriale ed essendo pertanto stati oggetto di esame giurisprudenziale, non esauriscono il genus dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica. Del resto, gli articoli 52-55 del R.D. n. 1038/1933, coerentemente con l’oggetto della fonte normativa (si tratta di un regolamento di procedura), si limitano a disciplinare la regolamentazione processuale dei giudizi in questione (forma dell’atto introduttivo, notificazione dell’atto e suo deposito nella segreteria della Sezione, fissazione dell’udienza, conclusioni della Procura previa eventuale istruttoria, ecc.), senza che dunque possa evincersi una implicita limitazione, sul terreno del diritto sostanziale, del novero delle azioni esercitabili “ad istanza di parte” dinanzi al giudice contabile. 17 Parimenti, l’art. 58 dello stesso R.D. n. 1038 del 1933 – significativamente intestato ad “altri giudizi ad istanza di parte” – non circoscrive in alcun modo l’ambito oggettivo di detti “altri giudizi”, limitandosi a disciplinarne i profili procedurali (ricorso da notificarsi nella forma della citazione, decreto di fissazione d’udienza emesso su istanza della parte più diligente e notificato a tutte le altre parti in causa, conclusioni della Procura scritte ovvero soltanto orali a seconda che lo Stato abbia o meno interesse nella causa). Pertanto, il collegio, conformemente alla univoca giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. II appello, sentenza 347/2011), ritiene, in ragione del combinato disposto dell’articolo 103 della Costituzione e delle disposizioni del regolamento di procedura (con particolare riguardo per l’articolo 58), che siano ammissibili dinanzi alla Corte dei conti giudizi ad iniziativa di parte diversi (“altri”) rispetto a quelli espressamente previsti dai precedenti artt. 52-57 del RD n. 1038/1933, purché ovviamente si controverta in ambito materiale ricompreso nella giurisdizione contabile (recita il menzionato art. 58. “di competenza della Corte dei conti”), come nella specie si verifica (rapporto con il concessionario della riscossione). D’altra parte, proprio con riguardo al c.d. rapporto esattoriale, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili ricorsi ad istanza di parte proposti dall’esattore avverso provvedimenti diversi (ad esempio, in materia di aggio – Cass. SS.UU. sent. n. 46 del 6/1/1981, di ricorsi contro i provvedimenti che abbiano irrogato la multa ex art. 228 reg. 18 cont. a istituto incaricato di riscuotere entrate - Cass. SS.UU n. 3246/1974, di ricorso avverso che il provvedimento intendentizio con il quale viene affermata la debenza dell'indennità di mora da parte degli agenti della riscossione - Corte dei conti, SS.RR. n. 548 del 20/06/1987). Alla luce dei richiamati consolidati orientamenti giurisprudenziali, reputa il Collegio che i giudizi “atipici” ad istanza di parte – almeno nella materia esattoriale - non possano essere limitati alle ipotesi in cui l’iniziativa provenga dall’esattore, dovendosi per converso ritenere, in ragione di un’elementare riferimento al principio di eguaglianza nella tutela sostanziale e processuale dei diritti, che l’iniziativa non possa ritenersi preclusa all’ente pubblico impositore, qualora lamenti, come nel caso di specie, inadempienze nel rapporto esattoriale e convenga in giudizio l’esattore per una verifica dei rapporti di dare e avere derivanti dal contratto-convenzione di esattoria (cfr., nello stesso senso, Sez. II appello, sentenza 347/2011 e Sez. I appello n. 201 del 2007). D’altra parte, avuto riguardo all’eccezione di elusione della procedura di discarico amministrativo avanzata da parte convenuta, che sostanzialmente configura la previa conclusione della procedura amministrativa de qua come condizione dell’azione (che sarebbe dunque inammissibile tout court, potendo il concessionario contestare solo in detta sede l’inadempimento gli obblighi del rapporto esattoriale), si osserva come il riferimento ai principi 19 costituzionali vigenti in materia di tutela delle situazioni giuridiche soggettive (artt. 24 e 113 della Carta; cfr. la relativa giurisprudenza costituzionale) precluda all’interprete la configurazione di condizioni dell’azione c.d. implicite (cfr, Cass. SS.UU. sentenza n. 10667/2009, che sostiene l’inconfigurabilità di “pregiudizialità” del procedimento di sgravio, con riferimento all’azione di responsabilità amministrativa), ovvero configurate in via interpretativa in assenza di puntuali riferimenti normativi, tanto più che nella specie si tratta di procedimento che prende le mosse dall’iniziativa del concessionario (cfr. Agenzia delle entrate, circolare n. 32/E dell’1 aprile 2008), ed il cui avvio (così come il successivo iter) l’esattore non ha per giunta minimamente documentato. In detto orizzonte ricostruttivo e alla luce degli esposti orientamenti giurisprudenziali e dati fattuali, appare altresì priva di pregio l’eccezione, avanzata oralmente in udienza dal concessionario, incentrata su un ipotetico abuso del diritto da parte del Comune, non essendo censurabili le concrete modalità di esercizio del diritto (ordinaria azione giudiziaria per inadempimento di obblighi) né potendosi ravvisare una “sproprorzione ingiustificata” tra beneficio richiesto e sacrificio del concessionario, il quale, peraltro, neppure sì è costituito nel processo tributario (salvo poi invocare in questa sede la violazione del principio di buona fede, costitutivo dell’istituto dell’abuso del diritto). 20 [3.2] Quanto alla domanda risarcitoria inerente le spese processuali corrisposte dal Comune nel giudizio tributario, in disparte il rilievo del giudicato ivi formatosi, il collegio ritiene innanzitutto di dover evidenziare come, secondo la univoca giurisprudenza del giudice della giurisdizione (da ultimo Cass. sez. UU. Ord. n. 26280 del 16/12/2009), tra il concessionario della riscossione e l’ente pubblico si instaura “un rapporto di servizio, ravvisabile ogni qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività a fini pubblici di quest'ultimo”. Detto rapporto di servizio “implica l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando in contrario la natura privatistica dell'ente affidatario e/o dello strumento contrattuale con il quale si è costituito ed attuato il rapporto in questione”. In sostanza, dunque, trattandosi di domanda (in parte qua) risarcitoria per danni subiti dall’ente a seguito di contenzioso, il collegio ritiene che l’azione, pur rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti, debba esser dichiarata in questa sede inammissibile per difetto di legittimazione attiva del comune, dovendo invece essere azionata nelle forme tipiche della responsabilità amministrativa. 21 In detta peculiare forma di responsabilità, infatti, la legge (art. 5 d.l. n. 453 del 1993 (conv. con modif. in L. n. 19 del 1994) assegna in via esclusiva al Procuratore della Corte dei conti il potere di iniziativa processuale, con correlata esclusione della legittimazione ad agire dell'amministrazione danneggiata, senza che ciò comporti dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 5 e 24 della Costituzione. (Cass. sez. un. 1° settembre 1999 n. 612). Conseguentemente, il collegio dispone che la presente sentenza venga trasmessa alla Procura regionale presso questa Corte. [4] Nel merito, la domanda del comune, nella parte ritenuta ammissibile, risulta fondata. In punto di fatto, si osserva che il comune di Borgoricco ha notificato alla contribuente gli avvisi di accertamento de quibus in data 31.10.2002. In data 21.10.2004, l’Ente pubblico ha provveduto a trasmettere la minuta del ruolo al Concessionario, in data 2.12.2004 il funzionario comunale responsabile ha reso esecutivo il ruolo in questione (ruolo ICI n. 2497/2005) e il 4.12.2004 ha inviato il relativo frontespizio al Concessionario (che lo ha ricevuto in data 6.12.2004, come da ricevuta di ritorno). La contribuente, secondo quanto riferito in atti dal concessionario, risulta deceduta in data 14/12/2004. Il concessionario riferisce altresì (nota prot. n. 196074 del 15/9/2010) di aver effettuato un tentativo di notifica, privo di esito 22 per irreperibilità, in data 02/02/2005 e di aver ricevuto dal comune la certificazione anagrafica del decesso in data 21/5/2005. Orbene, il Giudice tributario, con la sentenza n. 68/05/2012 del 25/09/2012, divenuta definitiva, ha accolto il ricorso del sig. Silvestri Luigino, erede decadenza della dal infruttuosamente signora Squarcina potere-dovere scaduto il di termine Resi, per intervenuta riscossione, triennale, essendo decorrente dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo (nella specie il 2.12.2004), previsto dall’articolo 1, comma 161 della legge n. 296/2006. Infatti, il concessionario ha notificato la cartella di pagamento in questione al signor Silvestri soltanto in data 28 gennaio 2010. Detto giudicato, pronunziato anche nei confronti del concessionario, pur non costituitosi in giudizio, fa evidentemente stato con riguardo al dedotto e al deducibile, compresa dunque, come puntualmente annotato dalla Procura regionale, la rassegnata ricostruzione normativa del termini di decadenza con riguardo alla fattispecie concreta. Peraltro, la ricostruita successione dei fatti evidenzia indiscutibilmente l’esclusiva responsabilità del concessionario in ordine all’intervenuta decadenza. Infatti, è emerso processualmente che il Comune ha regolarmente notificato gli avvisi di accertamento e ha reso esecutivo il ruolo entro i termini di legge, inviandolo al Comune quando ancora la 23 contribuente era in vita, che non risultano richieste anagrafiche inviate da parte del concessionario al comune, che l’ente pubblico ha comunque trasmesso in data 21/5/2005 (quando ancora la pretesa tributaria non era decaduta) al concessionario una certificazione anagrafica del decesso e che successivamente non risulta documentata alcuna attività da parte del concessionario (che neppure si è costituito nel giudizio tributario) finalizzata alla notifica della cartella di pagamento, fino al 28 gennaio 2010. La domanda va dunque accolta, limitatamente all’importo del tributo, con conseguente condanna del concessionario al pagamento, a favore del comune di Borgoricco, della somma di euro 2.929,44. A detta somma devono aggiungersi la maggior somma tra interessi e rivalutazione fino al deposito della presente sentenza nonché gli interessi legali a decorrere dal deposito e fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, ritenuta la propria giurisdizione, definitivamente pronunciando: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Equitalia sud s.p.a.; 2. dichiara parzialmente inammissibile la domanda attorea, con riguardo al petitum risarcitorio; 3. nel merito, accoglie la domanda del comune di Borgoricco, condannando Equitalia Nord s.p.a. al pagamento, a vantaggio 24 dell’ente locale, dell’importo dei tributi non riscossi pari ad euro 2.929,44, cui devono aggiungersi la maggior somma tra interessi e rivalutazione fino al deposito della presente, nonché gli interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza e fino all’effettivo soddisfo; 4. Condanna altresì Equitalia Nord s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive euro 257,18 (duecentocinquantasette/18) Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 12 giugno 2014. Il Giudice Estensore F.to (Dott. Natale Longo) Il Presidente F.to (Dott. Angelo Buscema) Depositata in Segreteria il 11/07/2014 Il Funzionario preposto F.to Nadia Tonolo 25