NUMERO 12 • 23 GIUGNO 2015 MODELLI OPERATIVI Tutti i modelli operativi sono disponibili anche in formato editabile e sono scaricabili dall'area clienti del sito di Publika MODELLI OPERATIVI In questa sezione forniamo, di volta in volta, uno o più modelli operativi per la gestione del personale dipendente. Ciascun fac-simile è anticipato da una scheda riassuntiva. In questo modo sarà possibile conoscere immediatamente i riferimenti normativi e le eventuali novità rispetto al passato. ACCEDI ALL'AREA CLIENTI UN’IPOTESI DI COMUNICAZIONE PER LE VISITE MEDICHE ISTITUTO A COSA SERVE FONTE NORMATIVA COMPETENZA AUTORE Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Comunicare ai dipendenti le novità dopo le sentenze del TAR Lazio nn. 5711 e 5714 del 17 aprile 2015. Articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”. Dirigenziale A cura della Redazione Dopo il nostro articolo su Personale News n. 8/201556, alcuni abbonati ci hanno chiesto un fac-simile di comunicazione ai dipendenti delle novità in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, dopo le sentenze del TAR Lazio nn. 5711 e 5714 del 17 aprile 2015. A prescindere da una nostra valutazione sulla necessità ed opportunità di tale comunicazione, riportiamo, di seguito, una bozza. 56 Cicala Salvatore, “Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”, www.publika.it 54 Personale News, n. 8/2015, pp. 16-18. NUMERO 12 • 23 GIUGNO 2015 MODELLI OPERATIVI A tutti i dipendenti OGGETTO: Assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Sentenza TAR Lazio, sezione I, sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015. La sentenza TAR Lazio n. 5714/2015, ha accolto l’impugnazione da parte di una organizzazione sindacale ed ha annullato, previa sospensiva, la parte della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014 in cui si stabiliva il ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che devono assentarsi dal lavoro per sottoposti a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici. Ciò premesso, si comunicano le disposizioni a cui attenersi, con decorrenza immediata, nei casi di assenza di cui sopra: a) il dipendente, può fruire alternativamente dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari (ad esempio: i permessi brevi ex art. 20 CCNL 6 luglio 1995), oppure dell’istituto della malattia, preavvisando, in quest’ultimo caso, il Dirigente/Responsabile di riferimento che la stessa è collegata all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. In entrambe le ipotesi la giustificazione dell’assenza, avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione sanitaria (attestazione di presenza) che può essere consegnata direttamente dal dipendente al rientro in servizio, in alternativa alla trasmissione per via telematica a cura del medico o della struttura attestante (e-mail contenente l’attestazione, in formato .pdf); b) in caso di effettiva patologia ed in ogni altro caso in cui il medico curante, a sua discrezionale valutazione tecnica, ritenga sussistere una inabilità al lavoro del dipendente (seppur temporanea) determinata dalla presenza di uno stato patologico oppure quando le prestazioni sanitarie (visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici) abbiano esse stesse carattere invalidante, l’assenza dal lavoro è giustificata a titolo di malattia con la produzione del relativo attestato di malattia telematico. Per entrambe le fattispecie, all’assenza va applicata la disciplina legale e contrattuale prevista per l’istituto della malattia. Si rammenta che: l’attestazione di presenza non deve riportare la diagnosi, mentre deve riportare: l’indicazione del medico e/o della struttura (anche privati) presso cui si è svolta la visita o la prestazione (omettendo il tipo di prestazione somministrata); il giorno e l’orario di effettuazione della prestazione. In alternativa il dipendente può produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con indicazione dei medesimi contenuti sopra riportati e redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.p.r. 445/2000. Il Servizio è a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni e/o chiarimenti. Luogo e data _____________ Il Dirigente/Responsabile del Servizio personale _______________________________________ www.publika.it 55