Bollettino
Anno IV - n. 12
Bollettino Anno IX - n. 3
Dicembre 2009
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)
(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)
Bollettino
Anno IV - n. 12
Dicembre 2009
31 Gennaio 2010
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
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Indice
1. ATTIVITà provvedimentale isvap................................................................................. 1
1.1 provvedimenti di carattere generale......................................................... 3
Provvedimento n. 2767 del 29 dicembre 2009
Prova di idoneità, per l’anno 2009, per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi
e riassicurativi.................................................................................................................. 5
PROVVEDIMENTO n. 2768 del 29 dicembre 2009
Adeguamento all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità
ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli
articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. . ...................................... 15
1.2 provvedimenti riguardanti singole imprese........................................... 19
Provvedimento n. 2758 del 17 dicembre 2009
Colombo S.p.A., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina
del commissario liquidatore............................................................................................ 21
Provvedimento n. 2759 del 17 dicembre 2009
Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., con sede in Agropoli (SA), in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore.. ........................ 22
Provvedimento n. 2760 del 22 dicembre 2009
Autorizzazione di Uniqa Life S.p.A., con sede in Milano, all’esercizio dell’attività assicurativa
nei rami I, III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209. ......................................................................................................................... 23
Provvedimento n. 2761 del 22 dicembre 2009
Autorizzazione al trasferimento parziale di ramo d’azienda, relativo al portafoglio assicurativo
acquisito tramite agenti e broker e riassicurativo del ramo Responsabilità civile generale,
da parte di Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A. (in breve CIRA). ............................... 25
Provvedimento n. 2762 del 22 dicembre 2009
Rigetto dell’istanza presentata da Memoin S.p.A., con sede in Roma, intesa ad ottenere
l’autorizzazione ad assumere, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.A., la partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma
- Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in Roma...........................................27
Provvedimento n. 2763 del 22 dicembre 2009
Rigetto dell’istanza presentata da Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
S.p.A., con sede in Roma, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad estendere l’esercizio
dell’attività assicurativa in alcuni rami danni...................................................................... 29
Provvedimento n. 2764 del 23 dicembre 2009
Autorizzazione a FORTIS S.A./N.V. con sede in Brussels, FORTIS N.V. con sede in
Utrecht, BNP Paribas S.A. con sede in Parigi, F&B Insurance Holding S.A./N.V. con sede
in Brussels ed Unione di Banche Italiane S.c.p.a. con sede in Bergamo all’assunzione del controllo di concerto in UBI Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, tramite l’acquisizione
da parte di F&B Insurance Holding S.A./N.V. di una partecipazione pari al 50% + 1 azione
del relativo capitale sociale........................................................................................................31
Provvedimento n. 2765 del 23 dicembre 2009
Autorizzazione a Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.,
in breve Global Assistance S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l’esercizio dell’attività
assicurativa nel ramo 13. Responsabilità civile generale, di cui all’art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209..................................................................... 33
Provvedimento n. 2769 del 29 dicembre 2009
Decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa di
Apulia - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione rischi diversi - S.p.A., in breve
Apulia assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. Approvazione della nomina del liquidatore. . 35
2. provvedimenti sanzionatori..................................................................................... 37
2.1 sanzioni amministrative pecuniarie: ORDINANZE....................................... 39
2.2 sanzioni disciplinari: radiazioni - intermediari e periti...................... 161
Provvedimento n.354/PD/09 del 7 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FORNO Angelo Franco................................................................................................. 163
Provvedimento n. 00357/PD/09 del 17 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MIOTTO
Graziano e conseguente cancellazione della società Consulenze Assicurative s.a.s........... 165
Provvedimento n. 372/PD/09 del 24 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DELEDDA Mauro......................................................................................................... 167
Provvedimento n. 373/PD/09 del 24 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig.
PETRUCCIOLI Claudio................................................................................................. 169
Provvedimento n. 383/PD/09 del 27 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig. ra
AGOSTI Barbara conseguente cancellazione della società Il Duomo Assicurazioni di
Agosti Barbara e c. Sas................................................................................................ 171
Provvedimento n. 384/PD/09 del 27 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SILENZI
Roberto conseguente cancellazione della società Silenzi Agenzia Assicurazioni sas di
Silenzi Roberto & C...................................................................................................... 173
2.2.1 D.P.R. sui ricorsi avverso i provvedimenti di radiazione......... 175
Decreto del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario presentato dal sig.
Caputo Teodoro. ................................................................................................. 175
Decreto del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario presentato dalla
sig.ra Doria Luisa . .............................................................................................. 178
2.3 SENTENZE su ricorsi presentati avverso le sanzioni......................... 185
Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13768/2009
del 29 dicembre 2009............................................................................................................. 187
Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 5684/09
del 16 giugno 2009................................................................................................................. 198
3. atti comunitari di interesse per il settore assicurativo . ....................... 209
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA.....................211
II
4. imprese di assicurazione......................................................................................... 215
4.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2009............................................................................................. 217
5. pareri resi all’autorita’ garante della concorrenza e del mercato
(art. 20, comma 4, L. 287/90)......................................................................................... 221
Parere del 10 dicembre 2009
Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti
concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell’operazione di acquisizione da
parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana S.p.A.................................................................................... 223
6. altre notizie.................................................................................................................. 227
6.1 MODIFICHE STATUTARIE........................................................................................ 229
Trasferimento della sede sociale di Fondiaria-Sai S.p.A................................................... 229
Aumento di capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo............ 229
Modifiche dello statuto sociale di Carige Vita Nuova S.p.A., con sede in Genova. .............. 229
6.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO......................................................................................... 229
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo della società Cornhill France
S.A. alla Macifilia S.A. entrambe con sede in Francia.. .................................................... 229
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti
in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società First
Beacon Insurance Limited, con sede in Irlanda, alla Electro Assurances S.A., con sede
nel Gran Ducato del Lussemburgo......................................................................................... 230
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti
in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società
Württembergische und Badische Versicherungs AG, con sede legale in Germania, alla
Chartis Europe S.A. (già AIG Europe S.A.), con sede legale in Francia................................. 230
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in
regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione
tra le società Altraplan Luxembourg S.A. e Commercial Union International Life S.A.,
entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo............................................... 231
6.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA........................................................................................................................... 232
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita
espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.. ................................. 232
III
1. ATTIVITà provvedimentale isvap
1.1 provvedimenti di carattere
generale
Attività provvedimento ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
Provvedimento n. 2767 del 29 dicembre 2009
Prova di idoneità, per l’anno 2009, per l’iscrizione nel Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private e, in particolare, l’articolo 110 del medesimo decreto, che attribuisce all’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo – ISVAP – di determinare le
modalità di svolgimento della prova valutativa per l’iscrizione delle persone fisiche nel Registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione
e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;
RAVVISATA la necessità di indire una sessione d’esame di idoneità per l’anno 2009;
Dispone
Art. 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta una sessione di esame di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale
oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo estero
equipollente.
Art. 2
(Domanda di ammissione)
1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità deve essere presentata all’ISVAP - Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – Servizio Intermediari
Bollettino ISVAP dicembre 2009
e Periti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma su carta resa legale mediante applicazione
di marca da bollo da € 14,62, sulla base del facsimile allegato al presente provvedimento,
unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità. La domanda, a pena di esclusione, deve essere inviata, entro e non oltre il termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed Esami”, con indicazione
sulla busta della dicitura “prova di idoneità intermediari assicurativi anno 2009”.
2. La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile se consegnata a mano
oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato al comma 1. Per le domande consegnate a mano, ovvero recapitate a mezzo di
corriere, fa fede il timbro a data dell’ufficio accettazione corrispondenza dell’ISVAP; per
le domande spedite a mezzo di raccomandata fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi
dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto
presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
g) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare:
1) Modulo assicurativo (per l’esercizio dell’attività di intermediario assicurativo di cui
all’articolo 9, comma 4, del Regolamento Isvap n. 5/2006);
2) Modulo riassicurativo (per l’esercizio dell’attività di intermediario riassicurativo di
cui all’articolo 9, comma 5, del Regolamento Isvap n. 5/2006);
3) Modulo assicurativo e riassicurativo (per l’esercizio dell’attività di intermediario
assicurativo o riassicurativo di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento
Isvap n. 5/2006).
4. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l’eventuale ausilio
necessario in relazione all’handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
5. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
in caso di spedizione per raccomandata.
Attività provvedimento ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
Art. 3
(Cause di esclusione)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che, alla data di
presentazione della domanda di ammissione, non siano in possesso del titolo di studio di
cui all’art. 1 comma 2.
2. Non sono considerate valide e comportano l’esclusione dalla partecipazione alla prova di
idoneità le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o consegnate oltre il termine di cui all’art. 2 comma 1;
c) non corredate della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
d) prive dell’indicazione della prova di idoneità che il candidato intende sostenere;
e) incomplete di uno dei dati anagrafici di cui all’art. 2, comma 3, lettere a), b), c), d), ove
non altrimenti deducibili;
f) incomplete di uno dei dati relativi al titolo di studio posseduto di cui all’art. 2, comma 3,
lettera f, ove non altrimenti deducibili.
Art. 4
(Prove e materie della prova di idoneità)
1. La prova di idoneità consta di una prova scritta, articolata in un questionario a risposta
multipla, e di una prova orale.
2. La prova scritta per il Modulo assicurativo, verte sulle materie di seguito elencate
avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente
provvedimento:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’ISVAP;
b) disciplina della previdenza complementare
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza
complementare.
3. La prova scritta per il Modulo riassicurativo, verte sulle materie di seguito elencate
avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente
provvedimento:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. La prova scritta per il Modulo assicurativo e riassicurativo, verte sulle materie di cui ai
commi 2 e 3.
Bollettino ISVAP dicembre 2009
5. La prova orale verte sulle medesime materie della prova scritta.
Art.5
(Data e luogo della prova scritta)
1. La data, il luogo e l’orario delle prove scritte saranno comunicati successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunque
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale “Concorsi ed Esami” e sul
sito dell’ISVAP all’indirizzo “www.isvap.it”. Tale comunicazione assume valore di notifica a
tutti gli effetti di legge .
Art. 6
(Svolgimento della prova di idoneità)
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla prova di idoneità ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 2, sono ammessi a sostenere la prova scritta e sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell’articolo 5 muniti di un documento di
riconoscimento valido. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è pubblicato sul
sito internet dell’Autorità (www.isvap.it).
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta è indicato in calce al
questionario. Prima dell’inizio della prova scritta, la Commissione procede in forma pubblica
al sorteggio della lettera alfabetica a partire dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei
candidati per il calendario delle prove orali.
3. Per lo svolgimento della prova scritta non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari,
di testi, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inosservanza di
tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice
per lo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova.
4. In ogni caso, l’esito della prova scritta potrà essere verificato da parte di ciascun candidato
sul sito internet dell’Autorità, previo inserimento del proprio codice fiscale. L’Autorità rende
nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché mediante estratto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale “Concorsi
ed Esami”, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà consultare l’esito della
prova scritta. Tali modalità di comunicazione assumono il valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
5. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, affisso anche presso la sede dell’ISVAP,
ed il relativo calendario sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4° Serie speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito internet dell’ISVAP, almeno venti giorni
Attività provvedimento ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
lavorativi antecedenti all’avvio della prova orale. Tali modalità di comunicazione assumono
il valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, in particolare, tengono luogo della convocazione
individuale per la prova orale.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
7. I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi muniti di un documento
di riconoscimento valido, nel giorno e nel luogo indicati nell’avviso per la convocazione
pubblicato secondo le modalità di cui al comma 5 che tengono luogo a tutti gli effetti di
legge della convocazione individuale per la prova orale.
8. Alla fine di ogni seduta di prova orale, viene pubblicato nei locali dell’ISVAP l’elenco dei
candidati convocati in tale giornata, con l’indicazione per ciascuno dell’esito della prova. La
prova orale si intende superata da coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore
a sessanta centesimi (60/100).
9. A ciascun candidato è consegnata a mano, al termine della prova orale, apposita
comunicazione attestante l’esito della prova. Tale modalità di comunicazione assume
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 7
(Commissione esaminatrice)
1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’ISVAP con proprio
provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna
delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
a) due dirigenti dell’ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due funzionari dell’ISVAP;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
- diritto privato;
- diritto civile;
- diritto commerciale;
- diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell’ISVAP.
4. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle
esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento
della prova scritta, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta
da un dirigente dell’ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell’ISVAP e da un
Bollettino ISVAP dicembre 2009
docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni
i compiti assegnati alla commissione per l’espletamento delle prove scritte ed orali.
Art. 8
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l’ISVAP e sono
trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell’espletamento della prova di idoneità e
per l’assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Per il trattamento da parte dell’ISVAP dei dati conferiti non è richiesto il consenso degli
interessati.
3. Titolare del trattamento è l’ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nel Bollettino e sul sito dell’ISVAP all’indirizzo “www.isvap.it”.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
10
Attività provvedimento ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
Tabella A
Dettaglio delle materie sulle quali verterà la prova d’esame
Modulo assicurativo:
Diritto delle assicurazioni:
1) fonti normative;
2) la vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa: finalità della vigilanza, i destinatari
della vigilanza, i soggetti, funzioni e poteri dell’Isvap;
3) l’impresa di assicurazione: accesso all’attività assicurativa e riassicurativa, condizioni di
esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa;
4) trasparenza delle operazioni e protezioni dell’assicurato;
5) nozioni in materia di sanzioni e procedimenti sanzionatori: tipologia di illeciti, destinatari
delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento, destinatari delle sanzioni
disciplinari e procedimento;
6) il contratto di assicurazione: definizione e caratteri del contratto di assicurazione,
il rischio, l’interesse, la formazione del contratto, diritti ed obblighi dell’assicurato e
dell’assicuratore, modifiche del contratto, cause di estinzione del contratto, la prescrizione
nell’assicurazione, vizi del contratto di assicurazione;
7) sistemi di risarcimento nella r.c. auto.
N.B. Principali Regolamenti ISVAP di riferimento:
− Regolamento n. 3 del 23 maggio 2006 concernente il funzionamento del centro di
informazione italiano, di cui al titolo x (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
e i natanti), capo v (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;
− Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle
imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo
XIV(vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché la
disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo X (assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (esercizio dell’assicurazione) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni;
− Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di
assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento)
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private;
− Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione
delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti
assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al titolo XVIII
(sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari
e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private;
− Regolamento n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell’uso di denominazione
assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
− Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di
assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo
11
Bollettino ISVAP dicembre 2009
X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo i (obbligo di
assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
− Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza
dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
– Codice delle assicurazioni private;
− Regolamento n. 32 dell’11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con
prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di
cui all’articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private.
Disciplina della previdenza complementare:
1)
2)
3)
4)
5)
nozione e fonti;
forme pensionistiche complementari;
fondi pensione: fondi aperti e fondi chiusi;
modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento;
vigilanza sulle forme pensionistiche complementari: la Covip.
Disciplina dell’attività agenziale e di mediazione:
1) il contratto di agenzia;
2) il contratto di mediazione;
3) il contratto di agenzia di assicurazioni: natura giuridica, il capitolato di agenzia diritti ed
obblighi dell’agente e del preponente cause di scioglimento del contratto di agenzia, la
coagenzia, la subagenzia, il plurimandato;
4) il contratto di mediazione assicurativa: natura giuridica il rapporto di mediazione
assicurativa, diritti ed obblighi del mediatore;
5) accesso all’attività di intermediazione assicurativa;
6) Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi;
7) regole di comportamento.
Tecnica assicurativa:
1) l’assicurazione contro i danni con particolare riferimento al ramo infortuni e malattia,
ramo responsabilità civile per rischi diversi, ramo responsabilità per la circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, rami incendio e furto, ramo cauzioni, ramo credito, rami
assistenza e tutela legale, ramo trasporti;
2) assicurazione a primo rischio assoluto;
3) le franchigie relative e assolute; casi di riduzione del contratto;
4) esclusioni e periodi di carenza;
5) importi assicurati e massimali: caratteristiche dei massimali per singolo sinistro e per
evento;
6) principio di valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo;
7) modalità di calcolo del risarcimento del danno in caso di sottoassicurazione;
8) le assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
12
Attività provvedimento ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
9) capitale protetto e capitale rivalutabile;
10) polizze collegate a gestioni separate e principio di consolidamento;
11) i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione: principali differenze tra unit
linked, index linked e polizze di capitalizzazione.
Disciplina della tutela del consumatore:
1) fonti normative;
2) nozione di consumatore/utente, associazione di consumatori;
3) nozioni del Codice del Consumo: (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206): informativa ai
consumatori, pratiche commerciali e pubblicità, commercializzazione a distanza di
servizi finanziari;
4) la tutela dell’utente dei servizi assicurativi: la possibilità di reclamo all’ISVAP;
5) cenni in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).
Nozioni di diritto privato
1) le fonti del diritto italiano;
2) soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persone giuridiche;
3) il negozio giuridico;
4) le obbligazioni: gli elementi del rapporto obbligatorio, modificazione dei soggetti
del rapporto obbligatorio, estinzione del rapporto obbligatorio, l’inadempimento, la
responsabilità del debitore;
5) i contratti: nozione e classificazioni, la conclusione del contratto, gli effetti del contratto,
la rescissione e la risoluzione;
6) i titoli di credito;
7) prescrizione in materia di assicurazione;
8) la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale.
Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza
complementare
1) le imposte sulle assicurazioni: oggetto dell’imposta, soggetto passivo;
2) il trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
3) il regime tributario delle forme pensionistiche complementari.
13
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Tabella B
Dettaglio delle materie sulle quali verterà la prova d’esame
Modulo riassicurativo:
Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione:
1) la riassicurazione: definizione, natura, funzione, scopi ed effetti della
riassicurazione sul mercato;
2) il contratto di riassicurazione: definizione e caratteri del contratto di riassicurazione,
il rischio, l’interesse, la formazione del contratto, diritti ed obblighi del riassicurato e
del riassicuratore;
3) distinzione tra riassicurazione e coassicurazione;
4) tipologie riassicurative per la gestione dei rischi;
5) cenni in materia di diritto internazionale privato: le obbligazioni e la Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980;
6) la normativa introdotta con la circolare ISVAP n.574 D del 23 dicembre 2005.
Tecnica riassicurativa
1) riassicurazione attiva e passiva;
2) i limiti di conservazione;
3) la riassicurazione in facoltativo – specificità;
4) trattati obbligatori proporzionali – specificità;
5) trattati obbligatori non proporzionali – specificità;
6) altre tipologie di trattati;
7) le Agenzie di rating – ruolo;
8) nozioni di contabilità nella riassicurazione – la documentazione contabile;
9) l’intermediario di riassicurazione – caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi;
10)nozioni di base di tecnica riassicurativa – la formazione del premio di riassicurazione.
Gli allegati sono disposibili sul sito dell’Autorità nella Sezione Normativa/Provvedimenti
14
Attività provvedimento ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
PROVVEDIMENTO n. 2768 del 29 dicembre 2009
Adeguamento all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di
solvibilità ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 44, comma
1 e l’articolo 46, commi 2, 3 e 5;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007, recante Adeguamento
all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità. Modifiche al
Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n.2322;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, concernente il Margine di solvibilità
delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo VI (Margine di solvibilità) e all’articolo 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica
dell’impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, e, in particolare,
gli articoli 5 e 11;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni ed
integrazioni recante, tra l’altro, le modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
rami vita e rami danni, ed in particolare gli allegati I (Prospetto dimostrativo del margine di
solvibilità rami vita) e II (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni);
VISTA la comunicazione 2009/C 41/01 della Commissione Europea riguardante
l’adeguamento all’inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull’assicurazione vita e
non vita che, in particolare, fissa in Euro 3.500. 000 l’importo minimo del fondo di garanzia
per i rami vita di cui all’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonché in Euro
2.300.000 e in Euro 3.500.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all’articolo 17,
paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre rispettivamente in Euro
57.500 000 e in Euro 40.300.000 l’ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai
fini del calcolo del margine di solvibilità di cui all’articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva
73/239/CEE;
15
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ADOTTA
il seguente Provvedimento
Art. 1
(Adeguamento degli importi)
1. Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo
dei prezzi al consumo pubblicati da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla
determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito
indicato:
a) l’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fissato
dall’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato
dal Provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007 in Euro 3.200.000, è aumentato
ad Euro 3.500.000;
b) l’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fissato
dall’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato
dal citato Provvedimento ISVAP ad Euro 2.200.000, è aumentato ad Euro 2.300.000.
Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 la quota di
garanzia non può in nessun caso essere inferiore ad Euro 3.500.000;
c) l’importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità
fissato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo
2008 in Euro 53.100.000 è aumentato ad Euro 57.500.000;
d) l’importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall’articolo
8, comma 2, del citato Regolamento ISVAP in Euro 37.200.000, è aumentato ad Euro
40.300.000.
Art. 2
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come emendato dal
Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)
1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati I e II del Regolamento
ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come sostituiti dagli allegati I e II al Regolamento
ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono sostituiti dai prospetti riportati negli allegati I e
II annessi al presente Provvedimento.
16
Attività provvedimento ISVAP - Provvedimenti di carattere generale
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal
bilancio relativo all’esercizio 2009.
Art. 4
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’ISVAP.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
Gli allegati sono disposibili sul sito dell’Autorità nella Sezione Normativa/Provvedimenti
17
1.2 provvedimenti riguardanti singole imprese
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
Provvedimento n. 2758 del 17 dicembre 2009
Colombo S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. Nomina del
commissario liquidatore.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n.576, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
che ha abrogato, recependone i contenuti, le previgenti disposizioni legislative in materia
assicurativa, tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
concernente l’attribuzione all’ISVAP del potere di adottare tutti i provvedimenti relativi alla
liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;
VISTO in particolare l’art. 246, comma 1, del suddetto decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, il quale stabilisce che l’ISVAP provvede alla nomina dei commissari liquidatori
e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione
coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo;
VISTO altresì l’art. 341, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede che
le disposizioni di cui all’art. 246, comma 1, citato si applicano a tutte le procedure in corso alla
data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2006);
VISTO il D.M. 12 luglio 1984 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa
la Colombo s.p.a., con sede in Roma;
VISTO il D.M. del 3 luglio 1985 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della
Colombo s.p.a. l’avv. Sandro Ciano, il cui incarico cesserà il 31 dicembre 2009 ai sensi del
richiamato art. 341, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, come da comunicazione ISVAP del 1°
dicembre 2008;
RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore
della Colombo s.p.a., in sostituzione dell’avv. Sandro Ciano;
Nomina
L’avv. Carlo Alessi, nato a Caltanissetta il 28 aprile 1959, commissario liquidatore della
Colombo s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, Via Cola di Rienzo
190, per un periodo di un anno dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell’ISVAP.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
21
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Provvedimento n. 2759 del 17 dicembre 2009
Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., con sede in Agropoli (SA), in
liquidazione coatta amministrativa. Nomina del commissario liquidatore.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n.576, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
che ha abrogato, recependone i contenuti, le previgenti disposizioni legislative in materia
assicurativa, tra le quali quelle contenute nel decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
concernente l’attribuzione all’ISVAP del potere di adottare tutti i provvedimenti relativi alla
liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;
VISTO in particolare l’art. 246, comma 1, del suddetto decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, il quale stabilisce che l’ISVAP provvede alla nomina dei commissari liquidatori
e dei componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese di assicurazione in liquidazione
coatta amministrativa per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo;
VISTO altresì l’art. 341, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede che
le disposizioni di cui all’art. 246, comma 1, citato si applicano a tutte le procedure in corso alla
data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2006);
VISTO il D.M. 24 febbraio 1994 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa
la Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., con sede in Agropoli, e ne è stato
nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Di Giaimo il cui incarico cesserà il 31 dicembre
2009 ai sensi del richiamato art. 341, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, come da comunicazione
ISVAP del 2 dicembre 2008;
RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore
della Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., in sostituzione del dott. Nicola
Di Giaimo;
Nomina
L’avv. Massimo Liguori, nato a Salerno il 24 giugno 1967, commissario liquidatore della
Cappuccio Assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. s.a.s., in liquidazione coatta amministrativa,
con sede in Agropoli (SA), per un periodo di un anno dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2010.
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell’ISVAP.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
22
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
Provvedimento n. 2760 del 22 dicembre 2009
Autorizzazione di Uniqa Life S.p.A., con sede in Milano, all’esercizio dell’attività
assicurativa nei rami I, III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,
e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione
dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la
sospensione e la revoca delle autorizzazioni all’assunzione di una partecipazione qualificata o
di controllo in imprese assicuratrici;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei
requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi
dell’art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle
assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, recante le procedure di accesso
all’attività assicurativa e l’albo delle imprese di assicurazione;
VISTA l’istanza del 19 ottobre 2009 con la quale Uniqa Life S.p.A. ha chiesto di essere
autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa nei rami I, III e V di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti
integrativi, pervenuti da ultimo in data 10 dicembre 2009;
CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Uniqa Life
S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell’ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009,
ha espresso parere favorevole in ordine all’accoglimento della citata istanza;
23
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Dispone
Uniqa Life S.p.A., con sede in Milano, Via Carnia, n. 26, è autorizzata ad esercitare l’attività
assicurativa nei rami I, III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’Autorità.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
24
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
Provvedimento n. 2761 del 22 dicembre 2009
Autorizzazione al trasferimento parziale di ramo d’azienda, relativo al portafoglio
assicurativo acquisito tramite agenti e broker e riassicurativo del ramo Responsabilità
civile generale, da parte di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a. (in breve CIRA s.p.a.),
con sede in Milano, a favore di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa
(in breve Cattolica), con sede in Verona.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,
e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle
Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante, tra l’altro, le procedure di
autorizzazione dei trasferimenti di ramo d’azienda;
VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Società Cattolica di
Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, Lungadige Cangrande, 16 ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
VISTO il provvedimento Isvap n. 333 del 13 settembre 1996 di autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciata a Compagnia Italiana Rischi
Aziende s.p.a. (in breve CIRA s.p.a.), con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, 1 ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
VISTA l’istanza congiunta in data 28 luglio 2009, con la quale le società Compagnia Italiana
Rischi Aziende s.p.a. e Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa hanno chiesto
l’autorizzazione al trasferimento parziale del ramo d’azienda di CIRA, costituito dal portafoglio
assicurativo acquisito tramite agenti e broker e riassicurativo del ramo Responsabilità civile
generale, e da quanto allo stesso afferente, a favore di Cattolica;
VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi
pervenuti da ultimo in data 14 dicembre 2009;
CONSIDERATO che l’operazione di trasferimento parziale di ramo d’azienda e le relative
modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati
e dei danneggiati;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell’ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009,
ha espresso parere favorevole in ordine all’accoglimento della citata istanza;
25
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Dispone
E’ autorizzato il trasferimento parziale di ramo d’azienda di Compagnia Italiana Rischi
Aziende s.p.a. (in breve CIRA s.p.a.), con sede in Milano, costituito dal portafoglio assicurativo
acquisito tramite agenti e broker e riassicurativo del ramo Responsabilità civile generale, e da
quanto allo stesso afferente, a favore di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa
(in breve Cattolica s.p.a.), con sede in Verona.
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’Autorità.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
26
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
Provvedimento n. 2762 del 22 dicembre 2009
Rigetto dell’istanza presentata da Memoin s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere
l’autorizzazione ad assumere, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni s.p.a., la partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di
Roma - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a., con sede in Roma.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12
agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e
in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24 aprile
1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini
del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, nonché la determinazione
dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all’assunzione di
una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in
materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
VISTO il provvedimento dell’ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità
tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all’art. 1 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della
vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle
assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTA la comunicazione dell’ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni
della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale
di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle
imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi
nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette
imprese;
VISTA l’istanza del 30 giugno 2009, pervenuta in pari data ed integrata da ultimo in data
25 novembre 2009, con la quale Memoin s.p.a. ha chiesto l’autorizzazione all’assunzione, per
il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., della partecipazione di
controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a.,
con sede in Roma;
27
Bollettino ISVAP dicembre 2009
VISTE le note in data 6 e 27 ottobre 2009 con le quali l’ISVAP ha chiesto a Memoin
s.p.a. e a Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. elementi utili ai fini del
procedimento istruttorio e le lettere di riscontro fornite dalle imprese, da ultimo in data 25
novembre 2009;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio delI’ISVAP, nella seduta dell’11 dicembre 2009,
ha espresso parere favorevole sul preavviso di rigetto della citata istanza, ai sensi dell’art. 8
del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006;
VISTA la nota dell’11 dicembre 2009 con la quale l’ISVAP ha comunicato a Memoin s.p.a.
e a Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. il preavviso di rigetto ai sensi
dell’art.10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando il termine di dieci giorni per
presentare le proprie osservazioni, corredate da idonea documentazione;
TENUTO CONTO che, nel termine assegnato, Memoin s.p.a. non ha fatto pervenire
alcuna osservazione in ordine al preavviso di rigetto e Faro - Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni s.p.a., con lettera di riscontro del 18 dicembre 2009, si è limitata a prendere
atto dei rilievi formulati dall’Autorità, e che quindi permane l’insussistenza dei presupposti per
il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio delI’ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009,
ha espresso parere favorevole in ordine al rigetto della citata istanza;
Dispone
Il rigetto dell’istanza presentata da Memoin s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere
l’autorizzazione ad assumere, per il tramite di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
s.p.a., con sede in Roma, la partecipazione di controllo totalitaria in Le Assicurazioni di Roma
- Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a., con sede in Roma.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
28
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
Provvedimento n. 2763 del 22 dicembre 2009
Rigetto dell’istanza presentata da Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad estendere l’esercizio
dell’attività assicurativa in alcuni rami danni.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle
assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, recante le procedure di accesso
all’attività assicurativa e l’albo delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale Faro - Compagnia di Assicurazioni
e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Roma, viale Parioli n. 1/3, è stata autorizzata all’esercizio
dell’attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, ed il successivo provvedimento
autorizzativo;
VISTA l’istanza pervenuta in data 9 dicembre 2008 con la quale Faro - Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. ha chiesto l’autorizzazione ad estendere l’esercizio
dell’attività assicurativa nei rami 11. Responsabilità civile aeromobili, 12. Responsabilità civile
veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie di vario
genere, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti
integrativi, pervenuti da ultimo in data 7 dicembre 2009;
VISTE le note in data 29 aprile e 17 novembre 2009 con le quali l’ISVAP, nel rilevare
incongruenze e carenze a seguito dell’esame di merito degli atti allegati alla suddetta istanza,
ha richiesto a Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., documentazione e
chiarimenti essenziali per il proseguimento del procedimento istruttorio avviato a decorrere dal
24 febbraio 2009;
VISTE le lettere in data 28 ottobre e 7 dicembre 2009, con le quali Faro - Compagnia di
Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. ha fornito parziale riscontro alle note dell’Autorità;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio delI’ISVAP, nella seduta dell’11 dicembre 2009,
ha espresso parere favorevole sul preavviso di rigetto della citata istanza, ai sensi dell’art. 8
del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006;
29
Bollettino ISVAP dicembre 2009
VISTA la nota dell’11 dicembre 2009 con la quale l’ISVAP ha comunicato a Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 17
del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, assegnando all’impresa il termine di dieci
giorni per presentare le proprie osservazioni, corredate da idonea documentazione;
TENUTO CONTO che, nel suddetto termine assegnato, Faro - Compagnia di Assicurazioni
e Riassicurazioni s.p.a., con lettera del 18 dicembre 2009, ha fornito le proprie osservazioni su
quanto rilevato dall’ISVAP nella citata nota dell’11 dicembre 2009;
RILEVATO che le osservazioni fornite da Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
s.p.a. non sono risultate idonee ad evitare il rigetto dell’istanza e che, in ogni caso, l’impresa
ha preso atto dei rilievi formulati dall’Autorità senza indicare iniziative atte al superamento dei
richiamati rilievi;
TENUTO CONTO che permangono, nei confronti di Faro - Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni s.p.a., i presupposti per il rigetto dell’istanza, ai sensi degli artt. 14, comma 2
e 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché degli artt. 17, comma 4 e 21 del
Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio delI’ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009,
ha espresso parere favorevole in ordine al rigetto della citata istanza;
Dispone
Il rigetto dell’istanza presentata da Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
s.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad estendere l’esercizio dell’attività
assicurativa nei rami 11. Responsabilità civile aeromobili, 12. Responsabilità civile veicoli
marittimi, lacustri e fluviali, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie di vario genere,
17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 15 del citato decreto legislativo nonché degli
artt. 17, comma 4 e 21 del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
30
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
Provvedimento n. 2764 del 23 dicembre 2009
Autorizzazione a FORTIS S.A./N.V. con sede in Brussels, FORTIS N.V. con sede in
Utrecht, BNP Paribas S.A. con sede in Parigi, F&B Insurance Holding S.A./N.V. con sede
in Brussels ed Unione di Banche Italiane S.c.p.a. con sede in Bergamo all’assunzione
del controllo di concerto in UBI Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, tramite
l’acquisizione da parte di F&B Insurance Holding S.A./N.V. di una partecipazione pari al
50% + 1 azione del relativo capitale sociale.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12
agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e
in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24 aprile
1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini
del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, nonché la determinazione
dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all’assunzione di
una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in
materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
VISTO il provvedimento dell’ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità
tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all’art. 1 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della
vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle
assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTA la comunicazione dell’ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni
della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale
di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle
imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi
nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette
imprese;
VISTA l’istanza del 13 novembre 2009, pervenuta il 23 novembre 2009 con la quale
FORTIS S.A./N.V., FORTIS N.V, BNP Paribas S.A., la loro controllata indiretta F&B Insurance
Holding S.A./N.V., nonché Unione di Banche Italiane S.c.p.a. hanno chiesto l’autorizzazione
31
Bollettino ISVAP dicembre 2009
all’assunzione del controllo di concerto in UBI Assicurazioni S.p.A., tramite l’acquisizione di una
partecipazione pari al 50% + 1 azione del relativo capitale sociale da parte di F&B Insurance
Holding S.A./N.V.
VISTE le note del 10 novembre e del 16 dicembre 2009 con le quali la Commission
Bancaire, Financière et des Assurances con sede in Brussels ha comunicato, con riferimento
al gruppo Fortis, di non ravvisare elementi ostativi in merito alla suindicata operazione;
VISTA la nota del 14 dicembre 2009 con cui il Secrétariat Gènèral de la Commission
Bancaire con sede in Parigi ha fatto presente, con riferimento a BNP Paribas, di non ravvisare
elementi ostativi all’operazione;
CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al
decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24 aprile 1997, n.186,
e all’articolo 15 ter della direttiva 92/49/CEE, nonché di tutta la documentazione all’uopo
presentata, non sono emersi elementi ostativi;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio delI’ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009,
ha espresso parere favorevole in ordine all’accoglimento della citata istanza;
Dispone
FORTIS S.A./N.V. con sede in Brussels, FORTIS N.V. con sede in Utrecht, BNP Paribas
S.A. con sede in Parigi, F&B Insurance Holding S.A./N.V. con sede in Brussels ed Unione di
Banche Italiane S.c.p.a. con sede in Bergamo sono autorizzati all’assunzione del controllo di
concerto in UBI Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, tramite l’acquisizione da parte di F&B
Insurance Holding S.A./N.V. di una partecipazione pari al 50% + 1 azione del relativo capitale
sociale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
32
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
Provvedimento n. 2765 del 23 dicembre 2009
Autorizzazione a Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
s.p.a., in breve Global Assistance s.p.a., con sede in Milano, ad estendere l’esercizio
dell’attività assicurativa nel ramo 13. Responsabilità civile generale, di cui all’art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,
e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle
assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso
all’attività assicurativa e l’albo delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto ministeriale del 2 agosto 1993 e i successivi provvedimenti autorizzativi e
di decadenza con i quali Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.,
con sede in Milano, via Feltre n. 75, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e
riassicurativa in alcuni rami danni;
VISTA l’istanza del 9 ottobre 2009 con la quale Global Assistance Compagnia di Assicurazioni
e Riassicurazioni s.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l’esercizio dell’attività
assicurativa nel ramo 13. Responsabilità civile generale, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti
integrativi, pervenuti da ultimo in data 3 dicembre 2009;
CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Global
Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., soddisfano le condizioni di
accesso indicate nell’articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell’ISVAP, nella seduta del 22 dicembre 2009,
ha espresso parere favorevole in ordine all’accoglimento della citata istanza;
Dispone
33
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in breve Global
Assistance s.p.a., con sede in Milano, via Feltre n. 75, è autorizzata ad estendere l’esercizio
dell’attività assicurativa nel ramo 13. Responsabilità civile generale, di cui all’articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’Autorità.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
34
Attività provvedimentale ISVAP - Provvedimenti riguardanti singole imprese
Provvedimento n. 2769 del 29 dicembre 2009
Decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa
di Apulia - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione rischi diversi - S.p.A., in
breve Apulia assicurazioni S.p.A., con sede in Milano. Approvazione della nomina del
liquidatore.
L’ISVAP
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni
private, ed in particolare gli artt. 240 e 241 del medesimo decreto, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
VISTO il decreto ministeriale in data 19 marzo 1990, n. 18475, di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Apulia
assicurazioni - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione rischi diversi - S.p.A., in breve
Apulia assicurazioni S.p.A. (già Swiss Life Infortuni e Malattia S.p.A.), con sede in Milano, Via
Gaspare Gozzi n. 1/A;
VISTO il verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Apulia assicurazioni S.p.A.
che, in data 3 dicembre 2009, ha deliberato di sciogliere la società ponendola in liquidazione
volontaria subordinatamente alla verifica, da parte dell’Autorità, della sussistenza dei relativi
presupposti e, conseguentemente, di decadere dalle autorizzazioni già rilasciate;
VISTO il richiamato verbale assembleare nella parte in cui ha nominato commissario
liquidatore il dott. Giovanni Cazzaniga;
VISTA la documentazione trasmessa a corredo della suddetta delibera assembleare;
RITENUTO che ricorrono i presupposti per la liquidazione ordinaria, ai sensi degli
artt. 240, comma 1, lett. b) ed e) e 241 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e,
conseguentemente, per l’adozione del provvedimento di decadenza dall’autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa rilasciata ad Apulia assicurazioni S.p.A.;
RITENUTO altresì che il commissario liquidatore è in possesso dei prescritti requisiti di
onorabilità e professionalità e che pertanto sussistono i presupposti di legge per l’approvazione
della nomina del liquidatore;
35
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Dispone
Art. 1
A sensi dell’art. 240, comma 1 lett. b) ed e) e comma 3 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, Apulia assicurazioni - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione rischi
diversi - S.p.A., in breve Apulia assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via Gaspare Gozzi n.
1/A, è decaduta da tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa,
con conseguente cancellazione dell’impresa dall’albo delle imprese di assicurazione.
Art. 2
E’ approvata, ai sensi dell’art. 241 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la
nomina del dott. Giovanni Cazzaniga quale liquidatore di Apulia assicurazioni - Compagnia di
assicurazione e di riassicurazione rischi diversi - S.p.A., in breve Apulia assicurazioni S.p.A.,
con sede in Milano, Via Gaspare Gozzi n. 1/A, posta in liquidazione ordinaria con delibera
dell’assemblea straordinaria degli azionisti in data 3 dicembre 2009.
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’Autorità.
Il Presidente
Giancarlo Giannini
36
2. provvedimenti sanzionatori
2.1 sanzioni amministrative pecuniarie: ORDINANZE
Sanzioni
ORDINANZA N. 5032/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall’art. 5 della l. 57/2001 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi
di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 3, comma 10, lettera b), punto 2, del d.l. 857/1976.
Importo sanzione
euro 82.632,66 (ottantaduemilaseicentotrentadue/66).
ORDINANZA N. 5033/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5034/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5035/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
41
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5036/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5037/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5038/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5039/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
42
Sanzioni
ORDINANZA N. 5040/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5041/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5042/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5043/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
43
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5044/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5045/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5046/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5047/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
44
Sanzioni
ORDINANZA N. 5048/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5049/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5050/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5051/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
45
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5052/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5053/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5055/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5056/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
46
Sanzioni
ORDINANZA N. 5057/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5058/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5059/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5060/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
47
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5061/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5062/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5063/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5064/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
48
Sanzioni
ORDINANZA N. 5066/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5067/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5068/09 DEL 1° DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 13.270,45 (tredicimiladuecentosettanta/45).
ORDINANZA N. 5070/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
49
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5071/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5072/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).
ORDINANZA N. 5075/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Genertel S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5076/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
50
Sanzioni
ORDINANZA N. 5077/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 127 del d.lgs.209/2005 e art. 11 del regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio
2008 - tardivo rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi
ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5078/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5079/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5080/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 16.056,60 (sedicimilacinquantasei/60).
51
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5081/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.981,13 (trentamilanovecentottantuno/13).
ORDINANZA N. 5083/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 7, commi 1 e 3, della l. 990/1969 e art. 16 del d.p.r. 973/1970 - tardivo rilascio
del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi ad una polizza r.c.
auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5084/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
CNP Unicredit Vita S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 18.962,26 (diciottomilanovecentosessantadue/26).
ORDINANZA N. 5085/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
52
Sanzioni
ORDINANZA N. 5086/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5087/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5088/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5089/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
53
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5090/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).
ORDINANZA N. 5091/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5092/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5093/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
54
Sanzioni
ORDINANZA N. 5094/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5095/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5096/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5097/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
55
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5098/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5099/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5100/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5101/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
56
Sanzioni
ORDINANZA N. 5102/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5103/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5104/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5105/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
57
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5106/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5107/09 DEL 3 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5108/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5109/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
58
Sanzioni
ORDINANZA N. 5110/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5111/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5113/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
m
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5114/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
59
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5115/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5116/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5117/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5118/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
60
Sanzioni
ORDINANZA N. 5119/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5120/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5121/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5122/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
61
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5123/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5124/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5126/09 DEL 4 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5127/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
62
Sanzioni
ORDINANZA N. 5128/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5129/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5130/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Violazione
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino
.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5131/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
63
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5132/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5133/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Marengo Assicurazioni s.r.l., con sede in Milano.
Violazione
artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
- tardiva comunicazione delle variazioni degli elementi informativi resi in sede di
iscrizione.
Norma
Sanzionatoria
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.000,00 (mille/00).
ORDINANZA N. 5135/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5137/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
64
Sanzioni
ORDINANZA N. 5138/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5139/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5140/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5141/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
65
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5142/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento
Cooperativo, con sede in Segrate (MI).
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5143/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5144/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5145/09 DEL 7 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
66
Sanzioni
ORDINANZA N. 5146/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5147/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5148/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5150/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
67
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5151/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5152/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5153/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5154/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
68
Sanzioni
ORDINANZA N. 5155/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5156/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5157/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5158/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
69
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5159/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5160/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5161/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5162/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
70
Sanzioni
ORDINANZA N. 5163/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5164/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5165/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5166/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
71
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5167/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5168/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5169/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5170/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
72
Sanzioni
ORDINANZA N. 5171/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5172/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5173/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall’art. 5 della l. 57/2001 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi
di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 3, comma 10, lettera b), punto 2, del d.l. 857/1976.
Importo sanzione
euro 82.632,66 (ottantaduemilaseicentotrentadue/66).
ORDINANZA N. 5174/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
73
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5175/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5176/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5177/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5178/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
74
Sanzioni
ORDINANZA N. 5179/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5180/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5181/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5182/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
75
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5183/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5184/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5185/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 5186/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
76
Sanzioni
ORDINANZA N. 5187/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5188/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5189/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5190/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
77
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5191/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5192/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5193/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5194/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
78
Sanzioni
ORDINANZA N. 5195/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5196/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5197/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5198/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
79
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5199/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5200/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5201/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5202/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
80
Sanzioni
ORDINANZA N. 5203/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5207/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5208/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5209/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
81
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5210/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5211/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5212/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5213/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 28.000,00 (ventottomila/00).
82
Sanzioni
ORDINANZA N. 5214/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5215/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 15.000,00 (quindicimila/00).
ORDINANZA N. 5216/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
83
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5221/09 DEL 10 DICEMBRE 2009
Destinatario
“Cellini Maurizio e Massimo s.n.c.”, agenzia della Nuova Tirrena S.p.A., con sede
in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 117, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 54 del
regolamento ISVAP n. 5/2006; combinato disposto degli artt. 120 del d.lgs.
209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006; combinato disposto degli artt.
120 del d.lgs. 209/2005 e 52 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti
ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie:
-inosservanza dell’obbligo di separazione patrimoniale, avendo l’agenzia versato
sul proprio contro corrente bancario parte dei premi al netto delle provvigioni ed
effettuato operazioni non riconducibili al versamento di premi o al pagamento di
somme destinate a risarcimenti (n. 1 violazione);
-inosservanza dell’obbligo di separazione patrimoniale con riferimento ad un
conto corrente postale, intestato al sig. Massimo Cellini (non iscritto al RUI) ed
utilizzato per l’incasso dei premi (n. 1 violazione);
-assenza, in 7 fascicoli di polizza, della dichiarazione attestante l’avvenuta
consegna al contraente della documentazione concernente l’informativa
precontrattuale nonché della documentazione comprovante l’acquisizione da
parte del contraente medesimo di ogni informazione utile per la proposizione
di un contratto adeguato alle sue esigenze ed assenza, in altri 3 fascicoli di
polizza, del solo questionario concernente l’adeguatezza del contratto offerto.
Norma
Sanzionatoria
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 19.000,00 (diciannovemila/00).
ORDINANZA N. 5222/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5223/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 42.000,00 (quarantaduemila/00).
84
Sanzioni
ORDINANZA N. 5224/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 5225/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).
ORDINANZA N. 5227/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5228/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
85
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5229/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5230/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5231/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 5232/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
86
Sanzioni
ORDINANZA N. 5233/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5234/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5235/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5236/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
87
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5237/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5238/09 DELL’11 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5239/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5242/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
88
Sanzioni
ORDINANZA N. 5243/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5244/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5245/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5246/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
89
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5247/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5248/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5250/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 15.141,51 (quindicimilacentoquarantuno/51).
ORDINANZA N. 5251/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
90
Sanzioni
ORDINANZA N. 5252/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5253/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5254/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5255/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
91
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5256/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5257/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI).
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5258/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5259/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
92
Sanzioni
ORDINANZA N. 5260/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5261/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5262/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5263/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
93
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5264/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5265/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5266/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5267/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
94
Sanzioni
ORDINANZA N. 5268/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5269/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5270/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 5271/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
95
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5272/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall’art. 5 della l. 57/2001 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi
di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 3, comma 10, lettera b), punto 1, del d.l. 857/1976.
Importo sanzione
euro 6.885,33 (seimilaottocentottantacinque/33).
ORDINANZA N. 5274/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall’art. 5 della l. 57/2001 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 3, comma 10, lettera b), punto 1, del d.l. 857/1976.
Importo sanzione
euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00).
ORDINANZA N. 5275/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 5276/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
96
Sanzioni
ORDINANZA N. 5277/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5278/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5279/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5280/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
97
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5281/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5282/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5283/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5284/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
98
Sanzioni
ORDINANZA N. 5285/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5286/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5287/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5288/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A.
(già Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.), con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
99
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5289/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5290/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5291/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5293/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
100
Sanzioni
ORDINANZA N. 5294/09 DEL 14 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5296/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Generali Business Solutions s.c.p.a., con sede in Torino
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste (in solido).
Violazione
art. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 (accertamenti ispettivi presso il Centro
liquidazione danni di Modena) - mancato rispetto, per n. 36 posizioni di danno r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 311.850,00 (trecentoundicimilaottocentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 5297/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Generali Business Solutions s.c.p.a., con sede in Torino
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma (in solido).
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 (accertamenti ispettivi presso il Centro liquidazione
danni di Napoli) - mancato rispetto, per n. 24 posizioni di danno r.c. auto, dei
termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per
la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 291.720,00 (duecentonovantunomilasettecentoventi/00).
ORDINANZA N. 5298/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - tardivo rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
101
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5300/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008
- tardivo rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi ad una
polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5301/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Navale Vita S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 31, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - inosservanza del termine di 45 giorni
dalla data di cessazione dell’incarico per la trasmissione all’ISVAP della relazione
predisposta dall’attuario incaricato uscente.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5302/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
art. 12 ter della l. 990/1969 - tardivo accoglimento della richiesta di accesso agli
atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5303/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Novit Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
102
Sanzioni
ORDINANZA N. 5304/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Gualtieri Michele, intermediario, residente in Melegnano (MI).
Violazione
artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005 e artt. 47, commi 1 e 3, e 54 del regolamento
ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- incasso in contanti di un premio relativo ad una polizza vita;
- registrazione del pagamento di detto premio con considerevole ritardo rispetto
ai termini di legge.
Norma
Sanzionatoria
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.000,00 (duemila/00).
ORDINANZA N. 5305/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5306/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5307/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - tardivo rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
103
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5309/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5310/09 DEL 15 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5311/09 DEL 16 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5312/09 DEL 16 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
104
Sanzioni
ORDINANZA N. 5313/09 DEL 16 DICEMBRE 2009
Destinatario
Violazione
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano
.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5314/09 DEL 16 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5315/09 DEL 16 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5316/09 DEL 16 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
105
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5318/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5319/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5320/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5321/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
106
Sanzioni
ORDINANZA N. 5322/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5323/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5324/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5325/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
107
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5326/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5327/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5328/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5329/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
108
Sanzioni
ORDINANZA N. 5330/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5331/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5333/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5334/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
109
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5335/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5340/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 18.037,74 (diciottomilatrentasette/74).
ORDINANZA N. 5341/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - tardivo rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5342/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
110
Sanzioni
ORDINANZA N. 5343/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - tardivo rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5344/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - tardivo rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5345/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 12 ter della l. 990/1969 - tardivo accoglimento della richiesta di accesso agli
atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5346/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.440,25 (diecimilaquattrocentoquaranta/25).
111
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5347/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5348/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5349/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5350/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
112
Sanzioni
ORDINANZA N. 5351/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5353/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5354/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5355/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
113
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5356/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 21.305,03 (ventunomilatrecentocinque/03).
ORDINANZA N. 5357/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5359/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5361/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
114
Sanzioni
ORDINANZA N. 5362/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5363/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5364/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 15.000,00 (quindicimila/00).
ORDINANZA N. 5365/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
115
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5366/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5367/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5368/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 7, commi 1 e 3, della l. 990/1969 e art. 16 del d.p.r. 973/1970 - tardivo rilascio
del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi ad una polizza r.c.
auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5369/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
116
Sanzioni
ORDINANZA N. 5370/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5371/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 15.000,00 (quindicimila/00).
ORDINANZA N. 5372/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5373/09 DEL 17 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
117
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5374/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5375/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento
Cooperativo, con sede in Segrate (MI).
Violazione
art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall’art. 5 della l. 57/2001 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione della
domanda di integrazione degli elementi mancanti nella richiesta di risarcimento.
Norma
Sanzionatoria
art. 3, comma 10, lettera a), del d.l. 857/1976.
Importo sanzione
euro 1.032,00 (milletrentadue/00).
ORDINANZA N. 5376/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5377/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
118
Sanzioni
ORDINANZA N. 5380/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - tardivo rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5382/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 12 ter della l. 990/1969 - tardivo accoglimento della richiesta di accesso agli
atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5383/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5384/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - tardivo rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
119
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5385/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - tardivo rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5386/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
La Piemontese Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5387/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 5388/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008
- tardivo rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi ad una
polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.000,00 (tremila/00).
120
Sanzioni
ORDINANZA N. 5390/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5392/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5394/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5395/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
121
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5396/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5397/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5398/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 21.000,00 (ventunomila/00).
ORDINANZA N. 5399/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
122
Sanzioni
ORDINANZA N. 5400/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5401/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 21.000,00 (ventunomila/00).
ORDINANZA N. 5402/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5403/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
123
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5404/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5405/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5406/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5407/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
124
Sanzioni
ORDINANZA N. 5408/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5409/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5410/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 12 ter della l. 990/1969 - tardivo accoglimento della richiesta di accesso agli
atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5411/09 DEL 21 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
125
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5412/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5413/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio di irregolare attestazione sullo stato del rischio
relativa ad una polizza r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
ORDINANZA N. 5421/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5422/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
126
Sanzioni
ORDINANZA N. 5423/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5424/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5425/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5426/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 141 e148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
127
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5427/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5429/09 DEL 22 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5431/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5432/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
128
Sanzioni
ORDINANZA N. 5433/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5434/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5435/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
129
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5436/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5437/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5439/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5440/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.176,10 (diecimilacentosettantasei/10).
130
Sanzioni
ORDINANZA N. 5441/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5442/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5443/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5444/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
131
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5445/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.679,25 (ventimilaseicentosettantanove/25).
ORDINANZA N. 5446/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5447/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
132
Sanzioni
ORDINANZA N. 5449/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5450/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 42.000,00 (quarantaduemila/00).
ORDINANZA N. 5451/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5452/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
133
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5453/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5454/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 15.031,45 (quindicimilatrentuno/45).
ORDINANZA N. 5455/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5456/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 15.000,00 (quindicimila/00).
134
Sanzioni
ORDINANZA N. 5457/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 12 ter della l. 990/1969 - tardivo accoglimento della richiesta di accesso agli
atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5459/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5460/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5461/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
135
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5462/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5463/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5464/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 5465/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.000,00 (diecimila/00).
136
Sanzioni
ORDINANZA N. 5466/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 5467/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5468/09 DEL 23 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
(già Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia), con
sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5650/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
137
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5651/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5652/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5653/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5654/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
138
Sanzioni
ORDINANZA N. 5655/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Unipol Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5656/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5657/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5658/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
139
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5659/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5660/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5661/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 5662/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
140
Sanzioni
ORDINANZA N. 5663/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5665/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5666/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 5667/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
141
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5668/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5669/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5670/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 5671/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
142
Sanzioni
ORDINANZA N. 5672/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Groupama Assicurazioni S.p.A.
(già Nuova Tirrena S.p.A.), con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5673/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
La Piemontese Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).
ORDINANZA N. 5676/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
A. & C. Assicurazioni s.n.c. di Amore G. e Cuomo L., in liquidazione, con sede in
Salerno.
Violazione
art. 308 del d.lgs. 209/2005 (accertamenti ispettivi presso la sede della società)
- abuso di denominazione assicurativa, non avendo la società provveduto a
modificare la propria denominazione sociale (presenza del termine “Assicurazioni”)
entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 9 del
14 novembre 2007.
Norma
Sanzionatoria
art. 308, comma 4, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.000,00 (duemila/00).
ORDINANZA N. 5678/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
143
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5681/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5682/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5684/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5688/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
144
Sanzioni
ORDINANZA N. 5702/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5703/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 12 ter della l. 990/1969 - mancato accoglimento della richiesta di accesso agli
atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma
Sanzionatoria
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 5704/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.
Violazione
art. 6 del regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 - ritardo nella trasmissione
della delibera del Consiglio di Amministrazione contenente le linee guida
sull’operatività infragruppo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5705/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Global Assistance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 6 del regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 - ritardo nella trasmissione
della delibera del Consiglio di Amministrazione contenente le linee guida
sull’operatività infragruppo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
145
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5706/09 DEL 24 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5707/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Pavesi Carlo, intermediario, residente a Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 55, comma 2, del
regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54, commi
1 e 2, del regolamento ISVAP n. 5/2006, dell’art. 47, comma 3, lettera a), del
regolamento ISVAP n. 5/2006 e dell’art. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005
(accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie:
- utilizzo di un modello 7B che non individuava la polizza di volta in volta mediata e
che, relativamente ai poteri d’incasso dei premi, non era allineato con la maggior
parte delle lettere di libera collaborazione ricevute nel tempo dalle compagnie;
- due operazioni di versamento, nel conto corrente separato, di premi incassati
da parte di collaboratori al netto delle provvigioni a loro spettanti;
- versamento, sul conto corrente dedicato, di assegni bancari ricevuti dai clienti
privi della clausola di non trasferibilità;
- omessa comunicazione della collaborazione di soggetto già iscritto al RUI a
cura di altro intermediario.
Norma
Sanzionatoria
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.000,00 (quattromila/00).
ORDINANZA N. 5708/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Svizzera di Assicurazione contro la Grandine - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
Violazione
art. 41 del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 - omessa istituzione
della funzione di compliance (o alla sua esternalizzazione) entro il termine del 1°
gennaio 2009.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
146
Sanzioni
ORDINANZA N. 5709/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5710/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).
ORDINANZA N. 5711/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Svizzera di Assicurazione contro la Grandine - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
Violazione
artt. 3 e 38 del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e 306, comma 2, del
d.lgs. 209/2005 - omesso invio dell’allegato 3, riportante il prospetto riepilogativo
dei contratti di esternalizzazione in vigore.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
ORDINANZA N. 5713/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall’art. 5 della l. 57/2001 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione della
domanda di integrazione degli elementi mancanti nella richiesta di risarcimento.
Norma
Sanzionatoria
art. 3, comma 10, lettera a), del d.l. 857/1976.
Importo sanzione
euro 1.032,00 (milletrentadue/00).
147
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5714/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5715/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5716/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5717/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
148
Sanzioni
ORDINANZA N. 5718/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5719/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5720/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 42.000,00 (quarantaduemila/00).
ORDINANZA N. 5721/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
149
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5722/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5723/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5724/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 5726/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
150
Sanzioni
ORDINANZA N. 5727/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di
diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5728/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5729/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
ORDINANZA N. 5730/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
151
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5731/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5732/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 5733/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5734/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
152
Sanzioni
ORDINANZA N. 5736/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5737/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5738/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5739/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
153
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5740/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Unipol Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5741/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5742/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5743/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
154
Sanzioni
ORDINANZA N. 5744/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5745/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Aurora Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5746/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 5747/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 16.452,83 (sedicimilaquattrocentocinquantadue/83).
155
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5748/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 15.000,00 (quindicimila/00).
ORDINANZA N. 5749/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 5751/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 5752/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
156
Sanzioni
ORDINANZA N. 5753/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Alleanza Toro S.p.A.
(già Toro Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 5754/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 5755/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 5756/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
Violazione
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento diretto al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
157
Bollettino ISVAP dicembre 2009
ORDINANZA N. 5757/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Firenze.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5758/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A.
(già Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.), con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 5759/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 5760/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Unipol Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
158
Sanzioni
ORDINANZA N. 5761/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
UGF Assicurazioni S.p.A.
(già Unipol Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma
Sanzionatoria
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 5763/09 DEL 29 DICEMBRE 2009
Destinatario
Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma
2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro
il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma
Sanzionatoria
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione
euro 14.261,01 (quattordicimiladuecentosessantuno/01).
159
2.2sanzioni disciplinari:
radiazioni - intermediari e
periti
Radiazioni
Provvedimento n.354/PD/09 del 7 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FORNO
Angelo Franco.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. FORNO
Angelo Franco del 23 gennaio 2008, ritualmente notificato all’interessato;
VISTA la deliberazione n. 1250/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell’adunanza
del 2 luglio 2009, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si
richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. FORNO Angelo Franco;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell’articolo 62, comma 2, lettera a) punto 4 nonché dell’articolo 117,
comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private e dell’articolo 54, comma 2, del Regolamento
ISVAP n. 5/2006;
Dispone
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. FORNO Angelo Franco, nato a Torino
il 27/05/1956, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, con conseguente cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
163
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
164
Radiazioni
Provvedimento n. 00357/PD/09 del 17 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MIOTTO
Graziano e conseguente cancellazione della società CONSULENZE ASSICURATIVE
s.a.s.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del
Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. MIOTTO
Graziano del 10 febbraio 2009, ritualmente notificato all’interessato in data 24 febbraio 2009;
VISTA la comunicazione del 10 febbraio 2009 - ai sensi dell’art. 3, comma 7 del
Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla CONSULENZE ASSICURATIVE s.a.s.
dell’atto di contestazione nei confronti del sig. MIOTTO Graziano, ritualmente notificata in data
16 febbraio 2009;
VISTA la deliberazione n. 1245/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza
del 23 giugno 2009, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. MIOTTO Graziano, con cui è stata accertata la violazione delle disposizioni
di cui all’articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre
2006;
165
Bollettino ISVAP dicembre 2009
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano fatti di eccezionale gravità;
CONSIDERATO che l’esercizio dell’attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti
contestati è stato effettuato in forma societaria dalla CONSULENZE ASSICURATIVE s.a.s.,
di cui il sig. MIOTTO Graziano è responsabile dell’attività di intermediazione, e che è stata
riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione
dell’illecito disciplinare previste dall’art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;
Dispone
- l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. MIOTTO Graziano, nato a MOTTA DI
LIVENZA (TV) il 18 agosto 1959, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi
dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con
conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d’intermediazione CONSULENZE ASSICURATIVE s.a.s.
dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art. 330, comma 2, del
Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
166
Radiazioni
Provvedimento n. 372/PD/09 del 24 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DELEDDA
Mauro
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del
Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. DELEDDA
Mauro del 30 marzo 2009, ritualmente notificato all’interessato in data 1°aprile 2009;
VISTA la deliberazione n. 1249/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza
del 30 giugno 2009, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. DELEDDA Mauro;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell’articolo 62, comma 2, lettera a), punto 7) e lettera b), punti 6),
7) e 9) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
Dispone
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. DELEDDA Mauro nato a Roma il
25/12/1970, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
167
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
168
Radiazioni
Provvedimento n. 373/PD/09 del 24 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig.
PETRUCCIOLI Claudio
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del
Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.
PETRUCCIOLI Claudio del 24 dicembre 2008, ritualmente notificato all’interessato in data 23
marzo 2009;
VISTA la deliberazione n. 1255/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza
del 6 luglio 2009, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si
richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. PETRUCCIOLI Claudio;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione degli articoli 54, comma 2 e 62, comma 2, lettera a), punti 4) e 10)
del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
169
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Dispone
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. PETRUCCIOLI Claudio nato a Roma
il 29/03/1953, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
170
Radiazioni
Provvedimento n. 383/PD/09 del 27 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig. ra
AGOSTI Barbara conseguente cancellazione della società Il Duomo Assicurazioni di
Agosti Barbara e c. Sas
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti);
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. ra
AGOSTI Barbara del 20 ottobre 2008, ritualmente notificato all’interessato in data 23 ottobre
2008;
VISTA la comunicazione del 20 ottobre 2008 - ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Regolamento
ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla società Il Duomo Assicurazioni di Agosti Barbara e c. Sas
dell’atto di contestazione nei confronti della sig. ra AGOSTI Barbara, ritualmente notificato in
data 30 aprile 2009;
VISTA la deliberazione n. 1254/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell’adunanza
del 2 luglio 2009, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si
richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. ra AGOSTI Barbara, con cui è stata accertata la violazione delle seguenti
disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5 del
16 ottobre 2006;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano fatti di eccezionale gravità;
171
Bollettino ISVAP dicembre 2009
CONSIDERATO che l’esercizio dell’attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti
contestati è stato effettuato in forma societaria dalla società Il Duomo Assicurazioni di Agosti
Barbara e c. Sas, di cui la sig. ra AGOSTI Barbara è responsabile dell’attività di intermediazione
e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 330, comma 2, del
Codice delle Assicurazioni Private;
Dispone
- l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. ra AGOSTI Barbara, nata a Castelleone
(CR) il 25 Maggio 1971, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo
329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente
cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d’intermediazione Il Duomo Assicurazioni di Agosti Barbara
e c. Sas dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art. 330, comma 2,
del Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
172
Radiazioni
Provvedimento n. 384/PD/09 del 27 luglio 2009
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SilenzI
Roberto conseguente cancellazione della società Silenzi agenzia assicurazioni sas di
Silenzi Roberto & C.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti);
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SILENZI
ROBERTO del 20 ottobre 2008, ritualmente notificato all’interessato in data 25 ottobre 2008;
VISTA la comunicazione del 20 ottobre 2008 - ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Regolamento
ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla società Silenzi agenzia assicurazioni sas di Silenzi
Roberto & C. dell’atto di contestazione nei confronti del sig. SILENZI Roberto, ritualmente
notificato in data 2 maggio 2009;
VISTA la deliberazione n. 1244/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell’adunanza
del 18 giugno 2009, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario
di assicurazione sig. SILENZI Roberto, con cui è stata accertata la violazione delle seguenti
disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5 del
16 ottobre 2006;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano fatti di eccezionale gravità;
CONSIDERATO che l’esercizio dell’attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti
173
Bollettino ISVAP dicembre 2009
contestati è stato effettuato in forma societaria dalla società Silenzi agenzia assicurazioni
sas di Silenzi Roberto & C., di cui il sig. SILENZI Roberto è stato responsabile dell’attività di
intermediazione e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità
dell’illecito disciplinare previste dall’art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;
Dispone
- l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. ra SILENZI Roberto, nato a Macerata
(MC) il 21 novembre 1973, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo
329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente
cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d’intermediazione Silenzi agenzia assicurazioni sas di
Silenzi Roberto & C. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art.
330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
174
Radiazioni
2.2.1 D.P.R. sui ricorsi avverso i provvedimenti di radiazione
Decreto del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario presentato dal sig.
Caputo Teodoro
VISTO il ricorso presentato da Teodoro Caputo contro l’Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo per l’annullamento, del provvedimento ISVAP n.
00011/PD/07 del 2 agosto 2007;
VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n.
1054 e successive modifiche;
VISTO il R.D. 21 aprile 1942, n. 444 con il quale è stato approvato il “Regolamento per
l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato”;
VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 recante norme sulla semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
VISTA la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI gli atti di istruttoria;
UDITO il Consiglio di Stato il cui parere di merito n. 1809/2008 emesso dalla Sezione
Prima nell’adunanza del 3 dicembre 2008 forma parte integrante del presente decreto e le cui
considerazioni si intendono qui integralmente riportate;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri in conformità al citato parere del
Consiglio di Stato;
D E C R E TA
II ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Teodoro Caputo, di cui alle
premesse, è inammissibile.
Roma, 31 marzo 2009
175
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Parere del Consiglio di Stato del 3 dicembre 2008
Oggetto: Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica, proposto da Caputo Teodoro. Sanzione disciplinare della radiazione e cancellazione
dal registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
VISTA la relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento amministrativo - del 16 aprile 2008 pervenuta il 15 maggio successivo, con la quale
è stato chiesto il parere sul ricorso in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore omissis;
RITENUTO e CONSIDERATO:
riferisce l’Amministrazione che, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Sig.
Teodoro Caputo ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 00011/PD/07 del 2 agosto
2007 con cui l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
- ISVAP ha disposto la sanzione disciplinare della radiazione e la conseguente cancellazione dal
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett.
e) e comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 48.
La vicenda trae origine dalla segnalazione avanzata all’ISVAP da parte della Carige
Assicurazioni S.p.A., impresa mandante nell’ambito del rapporto di agenzia instaurato con il
mandatario Teodoro Caputo, di aver revocato il mandato per giusta causa, a seguito di gravi
irregolarità gestionali e contabili riscontrate nell’esecuzione del rapporto da parte del precitato
Teodoro Caputo.
L’ISVAP apriva, pertanto, un procedimento disciplinare al riguardo, nel corso del quale il
ricorrente aveva modo sia di inviare proprie deduzioni in ordine agli addebiti contestati che di
essere direttamente ascoltato. In esito a tale procedimento, l’ISVAP emanava, in data 2 agosto
2007, il provvedimento con cui si disponeva l’applicazione a carico di Teodoro Caputo della
sanzione disciplinare della radiazione e cancellazione dal registro, ai sensi dell’art. 18, comma
1 lett. e) della L. n.48/1979.
Avverso tale provvedimento il Sig. Caputo ha proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, chiedendone l’annullamento.
In effetti, però - come osserva la Presidenza del Consiglio dei ministri - l’interessato
non evidenzia alcun motivo di illegittimità, esponendo i fatti antecedenti alla vicenda
oggetto della radiazione e la sua diffìcile situazione economica e familiare a seguito della
cancellazione dall’Albo e limitandosi a dedurre che l’ISVAP non avrebbe tenuto conto di una
propria memoria difensiva.
176
Radiazioni
Orbene il ricorso - ove possa qualificarsi come tale e non come mera petizione al Capo dello
Stato - deve essere dichiarato inammissibile per genericità, non contenendo l’indicazione di
specifici vizi di legittimità del provvedimento censurato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L’ESTENSORE omissis
IL SEGRETARIO
omissis IL PRESIDENTE
omissis
177
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Decreto del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario presentato dalla sig.
ra Doria Luisa
VISTO il ricorso presentato da Luisa Doria contro l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo per l’annullamento del provvedimento ISVAP n. 00137/PD/08 del
21 maggio 2008;
VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D, 26 giugno 1924,
n. 1054 e successive modifiche;
VISTO il R.D, 21 aprile 1942, n. 444 con il quale è stato approvato il “Regolamento per
l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato”;
VISTO il D.P.R, 24 novembre 1971, n. 1199 recante norme sulla semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
VISTA la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI gli atti di istruttoria;
UDITO il Consiglio di Stato il cui parere di merito n. 110/09 emesso dalla Sezione Prima
nell’adunanza del 18 marzo 2009 forma parte integrante del presente decreto e le cui
considerazioni si intendono qui integralmente riportate;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri in conformità al citato parere del
Consiglio di Stato;
D E C R E TA
II ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra DORIA Luisa,
di cui alle premesse, è respinto.
Roma, 5 ottobre 2009
178
Radiazioni
Parere del Consiglio di Stato del 18 marzo 2009
Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Richiesta di parere sul ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica presentato da Luisa Doria contro l’Istituto di vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo per l’annullamento del provvedimento ISVAP n. 00137/PD/08 del 21 maggio 2008.
VISTA la relazione prot. n. DICA 0018936 P-5.1.4 del 10 dicembre 2008 (pervenuta il 15
gennaio 2009) con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
amministrativo - Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo - Servizio
attività di indirizzo ed interventi speciali - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al
ricorso straordinario in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore omissis;
PREMESSO
in fatto quanto esposto nel ricorso straordinario (notificato alla Fondiaria Sai S.p.A.
il 25 settembre 2008) e nella relazione dell’Amministrazione, che riferisce che con
ricorso straordinario al Capo dello Stato la Sig.ra Luisa Dona ha chiesto l’annullamento
del provvedimento n. 00137/PD/08 del 21 maggio 2008, con cui l’Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ISVAP le ha comunicato la sanzione
disciplinare del richiamo ai sensi dell’art. 18, commi 1, lett. a), e 2 l. 7 febbraio 1979, n. 48.
La vicenda trae origine - afferma la relazione - da un’ispezione effettuata in data 11-22
settembre 2006 dall’impresa Fondiaria — SAI S.p.A. presso l’agenzia della Sig.ra Luisa
Doria, che, sin dal 1992, svolgeva attività agenziale per conto di quell’impresa.
Durante l’ispezione, gli agenti accertarono irregolarità nello svolgimento del mandato,
per cui il 12 ottobre fu inviata alla Doria una comunicazione di recesso per giusta causa, con
l’indicazione delle irregolarità riscontrate.
Successivamente, il 13 novembre 2006, tale comunicazione di cessazione del mandato fu
inviata all’ISVAP, secondo la circolare 423/D dell’ISVAP stessa.
L’ISVAP, con nota del 12 giugno 2007, comunicava all’interessata l’apertura di un
procedimento disciplinare e la contestazione degli addebiti.
A seguito dello svolgimento di tale procedimento, il Collegio dì garanzia sui procedimenti
disciplinari, vista la modestia degli addebiti, deliberò di infliggere alla Doria la sanzione del
richiamo ai sensi dell’articolo 18, commi 1, lett. a), e 2, l. n. 48 del 1979.
La delibera, accolta nel provvedimento ISVAP n. 137/PD/08 del 21 maggio 2008, venne
comunicata il 27 maggio 2008 alla Doria che presentato, quindi, ricorso al Capo dello Stato.
La ricorrente opera una ricostruzione dei fatti oggetto della vicenda, dalla sottoscrizione
12 giugno 1992 del contratto di agenzia con la compagnia di Assicurazioni La Fondiaria.
179
Bollettino ISVAP dicembre 2009
In particolare, sottolinea lo sforzo per avviare l’agenzia circa le spese di avviamento e la
costituzione di un portafoglio clienti.
Peraltro, allora il settore viveva un momento di crisi e le Compagnie chiedevano al
personale capace di occuparsi del risanamento di altre agenzie in crisi.
Così accadde alla ricorrente cui, visti i buoni risultati ottenuti nella agenzia di Vogherà,
fu chiesto dalla Compagnia di occuparsi, per un periodo di 12 mesi, della ricostruzione
del portafoglio clienti dell’agenzia di Nizza Monferrato, considerato che l’agente prima
responsabile era stato costretto a dimettersi per aver sottratto capitale alla Compagnia.
La ricorrente, malgrado la consapevolezza del nocumento che l’ulteriore impegno avrebbe
causato all’attività della sua agenzia di Vogherà, non poté rifiutare e non poté nemmeno
opporsi alla nomina dell’ex agente dimissionario a subagente della nuova agenzia.
Ma la ricorrente si rese immediatamente conto che la situazione della agenzia di Nizza
Monferrato era più grave e complicata di quanto prospettatole, con capitali non versati, clienti
morosi, clienti che non avevano ricevuto quietanza ecc..
Inoltre, il subagente, profittando della rinnovata posizione, aveva continuato a
mascherare le irregolarità commesse in passato da agente.
La ricorrente richiese immediato controllo dell’ispettore commerciale, tramite cui stabilì
la totalità delle somme e le generalità dei clienti che, pur avendo regolarmente pagato i
premi, risultavano privi di assicurazione.
La ricorrente decise di comunicare alla Compagnia di recedere dalla gestione del
portafoglio dell’agenzia di Nizza Monferrato, in quanto l’incarico non rispondeva ai presupposti
per i quali era stato accettato.
Malgrado la richiesta, la ricorrente - previo nuovo accordo con la Compagnia, che
si impegnava a corrisponderle, sino a quando non fosse stata individuata una diversa
collocazione del portafoglio di Nizza Monferrato, un contributo compensativo delle spese
di gestione sostenute - continuò ad occuparsi dell’attività di risanamento, con una perdita
mensile intorno ai 1.000,00 euro.
Nonostante altri incontri con la Compagnia per chiarire la posizione, la ricorrente continuò
ad occuparsi dell’agenzia di Nizza Monferrato sino al 2005, quando il predetto portafoglio,
depurato dalle scorie e aumentato della nuova produzione in cinque anni di lavoro, fu
trasferito ad altra agenzia Fondiaria, da sempre esistita a Nizza Monferrato,
Ovviamente a tale passaggio avrebbe dovuto corrispondere l’assegnazione di una
liquidazione delle indennità maturate, invece non verificata.
Così, dopo anche un tentativo di conciliazione fallito per assenza della Compagnia, la
ricorrente si è dovuta rivolgere al giudice civile.
A seguito di ciò, la Compagnia inviò un’ispezione amministrativa “con la precisa missione
di redigere un verbale dal quale sì potesse infamare con strategia dell’equivoco, la personalità
180
Radiazioni
dell’agente “.
In esito all’ispezione alla ricorrente fu inviata una lettera di recesso per giusta causa, con
segnalazione all’ISVAP di irregolarità, mai commesse,
L’ISVAP con il provvedimento qui impugnato non ha accolto le accuse della Fondiaria
e si è, anzi, espressa in modo a lei favorevole, ma essa comunque ricorre contro il
provvedimento, in quanto si duole comunque che le sia stata comminata la sanzione.
La ricorrente lamenta in sostanza:
a) Ritardo nella rimessa premi
Solo in due occasioni, non dipendenti dalla sua volontà, essa aveva rimesso i premi
in ritardo alla Compagnia, e senza pregiudizio di valuta (che comunque rimaneva fissa per la
data prevista).
Diverso invece il comportamento della Compagnia, inadempiente nel pagamento delle
indennità di liquidazione per lo scorporo del portafoglio di Nizza Monferrato e che ha costretto
la ricorrente a rivolgersi al Tribunale di Voghera.
Inoltre, la ricorrente espone anche alcune considerazioni più in generale in ordine al
fatto che le Compagnie di Assicurazione possano con semplici circolari cambiare regole che
finiscono per stravolgere i rapporti economici fra le parti a danno di agenti e collaboratori.
Dopo aver premesso che le attuali condizioni bancarie di conto corrente sono mutate
rispetto al passato, nel senso di un aggravio di spesa per l’agente, la ricorrente fa notare,
infatti, che all’origine del mandato (1992) le disposizioni della Compagnia prevedevano l’invio
da parte dell’agenzia di bonifici dei premi incassati solo due volte al mese (il 20 ed il 5 di ogni
mese per i premi incassati la prima e seconda quindicina), mentre attualmente la Compagnia
ha preteso che gli invii diventassero tre al mese (il 14, 24 e 2 di ogni mese, per decadi), con
anticipazione dell’invio al giorno precedente (se il successivo è festivo).
Le modalità di incasso di premi pagati dai clienti con assegni fuori piazza non della stessa
banca dell’agenzia, comporta che i relativi bonifici siano, di fatto, effettuati dall’agenzia senza
averne la disponibilità delle somme, pur versate in conto corrente, venendo a creare, quindi,
per l’agenzia medesima alcuni giorni di scoperto, con costo dell’operazione di un 15% più la
commissione fissa e le spese.
Insomma, la ricorrente assume che con questo sistema, in pratica, si pretende l’invio di
bonifici per premi non ancora incassati, il che configura un arricchimento senza causa per la
Compagnia stessa a discapito dell’agente.
b) Circa le violazioni delle norme vigenti nella gestione del conto corrente
La ricorrente evidenzia che le viene contestato di aver utilizzato il conto corrente aziendale
per operazioni estranee al debito-credito con la Compagnia, e attinenti invece alla corrente
gestione dell’agenzia.
181
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Ciò, secondo i rilievi della Fondiaria Sai S.p.A. sarebbe “presumibilmente avvenuto in violazione
di una disposizione amministrativa interna al rapporti, ma senza arrecare danno alla compagnia “.
Su tale punto il Collegio di garanzia dell’ISVAP sarebbe rimasto “vittima della difficoltà
interpretativa del fraseggio volutamente usato per trarre in inganno il lettore di buonafede,
soprattutto dalla temerarietà con la quale si citano documenti evidentemente non allegati a prova
nella denuncia inoltrata all’ISVAP”.
La ricorrente cita le circolari della Compagnia e dell’ISVAP sulla questione in esame e
da cui si evince una semplice informativa sulla nuova realtà di legge, cui il comparto
assicurativo si doveva adeguare e conformare, ma senza nulla prevedere circa la gestione
dei conti.
c) Motivazioni del collegio di garanzia circa “II ritardo con il quale l’agenzia ha effettuato
la rimessa dei premi di spettanza delle coassicuratrici”
I rilievi della Compagnia si riferiscono a nove estratti emessi nel 2006 e che avevano per
beneficiaria la Navale Assicurazioni.
La ricorrente nota che le somme di otto di quegli estratti, relative a polizze Fondiaria
con partecipazione al rischio quale coassicuratrice della Navale Assicurazioni, erano state
versate nel conto corrente della Compagnia: è improprio ritenere quegli importi come trattenuti
dall’agenzia. L’agenzia sarebbe stata favorevole ad un’assunzione totale del rischio o a un
invio dei premi alla Navale per poter così riscuotere le provvigioni sospese.
Quanto all’ultima quota, della Società La Nationale confluita in Navale, è stata eccepita
un’irregolarità inesistente. L’agenzia, in credito con quella Società per un premio non di sua
competenza erroneamente rimessole, aveva autorizzato a compensare fino a concorrenza del
credito residuo l’importo dei premi di sua competenza sugli estratti, e di ciò aveva informato
l’estensore del verbale della Compagnia.
d) Circa l’irregolarità tecnico assicurativa nell’emissione di polizze R.C. Auto e sulle
motivazioni espresse dal collegio dì Garanzia ISVAP
La ricorrente rileva che malgrado il Collegio abbia ritenuto fondata la mancanza degli
attestati di rischio su 36 polizze R.C.A., da una lettura del verbale degli esecutori della
Fondiaria emerge chiaramente che ciò non risponde al vero.
II tutto scaturirebbe da una stesura ed organizzazione espositiva degli scritti orchestrata
ad arte per confondere il lettore.
La ricorrente sottolinea di aver presentato istanza per l’audizione dinanzi al Collegio
giudicante di alcune persone che avrebbero potuto smentire le contestazioni della Fondiaria,
ma che sono stati ammessi solo il legale della Compagnia e l’ispettore esecutore del
verbale.
Le persone indicate avrebbero potuto far emergere la verità su mansioni e persone e la
ricorrente ritiene che così le sia stato negato il diritto alla difesa.
182
Radiazioni
La ricorrente richiede dunque l’annullamento della delibera impugnata.
L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
controdeduce nei sensi che seguono.
Quanto al primo motivo del ricorso, l’ISVAP ritiene che non abbia rilevanza.
Le disposizioni dell’impresa mandante vengono accettate dall’agente con la stipula di
un contratto liberamente concluso e assumono fra le parti forza di legge. E’ indiscutibile che
le somme riscosse dall’agente siano di proprietà della mandante e la mancata o ritardata
corresponsione dei premi, indipendentemente dalle motivazioni, è una grave lesione dei
principi del rapporto agenziale. E in sede di procedimento disciplinare non assume rilievo la
mancata corresponsione da parte dell’impresa delle indennità dovute alla ricorrente.
Anche le contestazioni del secondo motivo di ricorso sono senza fondamento.
Sul punto infatti, correttamente il Collegio di garanzia non le ha irrogato sanzioni disciplinari
gravi, considerata l’inesistenza di un danno patrimoniale, ma il comportamento della ricorrente
è comunque meritevole di una pur lieve sanzione.
Pertanto, la decisione assunta è condivisibile ed insindacabile, perché altrimenti
si consentirebbe al ricorso al Capo dello Stato di sostituirsi ad un organo di particolare
competenza tecnica, imparziale ed indipendente rispetto anche all’ISVAP stesso, quale il
Collegio di garanzia.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Il Collegio ha riconosciuto l’estraneità della ricorrente all’addebito più grave mosso in sede
di recesso per giusta causa (anzi, rimarcando, anche, in maniera decisa il comportamento
scorretto dell’impresa); ma non può giustificare il ritardo nella rimessa dei premi, considerato
che dagli estratti conto rinvenuti durante l’ispezione, emerge un ritardo nella corresponsione
dei premi alle coassicuratrici.
Il quarto motivo non è ammissibile, oltre che infondato nel merito.
Infatti il Collegio non ha posto a fondamento della sanzione le irregolarità alla base del
recesso per giusta causa, anzi ne ha riconosciuto l’infondatezza. Pertanto sembrerebbe che
la ricorrente stia cercando non di far cadere una decisione sfavorevole, ma di giungere ad
un accertamento dell’estraneità ai fatti contestati, funzione che non è certo tipica di questo
ricorso.
Nemmeno il quinto motivo ha fondamento.
II procedimento disciplinare è strutturato sulla falsariga di un procedimento paragiurisdizionale,
con un’istruttoria demandata ad un organo imparziale (il Collegio di garanzia) e un’attività
decisoria del Presidente dell’Autorità, che decide sulla base della proposta del Collegio.
Le fasi delle due attività sono dettate dal Regolamento ISVAP n. 6/2006, che, ad una fase
istruttoria in cui si sono garantiti ampiamente i diritti dei soggetti interessati sul contraddittorio,
183
Bollettino ISVAP dicembre 2009
alla partecipazione ed all’accesso, è stata affiancata una fase decisoria, senza un diritto al
contraddittorio per gli interessati.
Ne consegue che non può essere accolta la contestazione della ricorrente, considerato
che nell’istruttoria ha esercitato pienamente i suoi diritti.
Inoltre, non rilievo che l’audizione sia stata disposta solo per alcune persone, considerato
che le stesse sono state ascoltate su questioni che erano già comprovate.
Perciò l’ISVAP ritiene che il provvedimento sia legittimo.
CONSIDERATO:
II ricorso è infondato e va respinto.
Tutte le censure sollevate dalla ricorrente, infatti, attengono al merito dell’apprezzamento
operato dall’organo disciplinare, e non concernono i profili di illegittimità.
Non si può dunque, in questa sede di ricorso straordinario - dove il provvedimento
amministrativo è vagliato esclusivamente dal punto di vista degli ipotetici vizi di legittimità
- svolgere un giudizio di sostanziale appello di merito. Invece le censure dedotte appaiono
orientate tutte a vagliare l’apprezzamento di mento, in punto di fatto come in punto di
conseguenze giuridiche, della condotta censurata dall’organo disciplinare.
PQM
Esprime il parere che il ricorso vada respinto.
L’ESTENSORE omissis
IL SEGRETARIO
omissis
IL PRESIDENTE
omissis
184
2.3 SENTENZE su ricorsi
presentati avverso le
sanzioni
Sentenze
Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13768/2009 del 29 dicembre
2009
di rigetto del ricorso proposto da Andrea FACCANI, rappresentato e difeso dagli avv.ti
omissis;
contro
ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona
del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti omissis domiciliato presso
l’avvocatura dell’istituto, in Roma alla via del Quirinale n. 21, per mandato in calce all’atto di
costituzione in giudizio;
nei confronti di:
- Riunione adriatica di sicurta’ – R.a.s. S.p.A., con sede in Milano al corso Italia n. 23, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, intimata non costituita in giudizio;
- Faccani & Partners Assicurazioni S.r.l., omissis;
per l’annullamento
- del provvedimento del Presidente dell’ISVAP n. 000162/PD/08, comunicato con
nota n. 03/08/0001736 di prot. del 24 luglio 2008, successivamente ricevuta, con
cui è stata disposta la radiazione del ricorrente, con conseguente cancellazione, dal
registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e comunque connesso,
ivi compresa in particolare la deliberazione del Collegio di garanzia sui procedimenti
disciplinari n. 1075 dell’11 giugno 2008, recante proposta di radiazione del ricorrente,
con conseguente cancellazione, dal registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi, e la nota di contestazione degli addebiti del 27 dicembre 2007 (recte:
del 27 giugno 2007, notificata all’interessato il 30 luglio 2007e per il risarcimento
del danno cagionato al ricorrente dal provvedimento e atti impugnati nella misura
individuata dal Tribunale adito, anche attraverso fissazione di criteri ai sensi di
legge
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ISVAP;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 5688 del 3 dicembre 2008 con cui è stata respinta l’istanza incidentale
di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
187
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2009 il dott. omissis e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 7 novembre 2008 e depositato il 13 novembre 2008, Andrea Faccani
ha proposto le cumulative domande di annullamento del provvedimento e degli atti presupposti
impugnati e di accertamento del diritto al risarcimento dei danni cagionati dal medesimo.
Giova premettere che:
- il ricorrente Andrea Faccani costituiva, con i signori omissis nel maggio 2004 la
società Faccani & Partners S.r.l., con sede in Pavia, cui la compagnia assicuratrice
Riunione adriatica di sicurtà - R.A.S. S.p.A. conferiva nel giugno 2004 mandato di
agenzia per la zona di Pavia;
- nella predetta società il Faccani omissis detenevano quota di partecipazione pari al
40% del capitale sociale e omissis; il Faccani era altresì presidente del consiglio di
amministrazione della società, con delega all’attività assicurativa (cui era delegato
anche omissis);
- a seguito di visite ispettive disposte dalla compagnia mandante, quest’ultima
riscontrava numerose irregolarità amministrativo-contabili, e in particolare, con
verifica amministrativa iniziata il 23 gennaio 2006 e conclusa il 19 giugno 2006 con
la riconsegna dell’agenzia, accertava un debito complessivo dell’agenzia verso
la compagnia pari a euro 1.218.218,88, costituito in parte da premi assicurativi
riscossi e non ancora versati (per euro 503.027,37) e in parte (per euro 579.674,60)
da provvigioni non dovute, incassate dall’agenzia come provvigioni precontate su
contratti di assicurazione di durata pluriennale, per i quali risultava riscossa la sola
prima rata e non anche quelle successive, ritenuti contratti fittizi e/o falsi siccome
costituiti da polizze di assicurazione collettive stipulate da società quali omissis di cui il Faccani e omissis erano soci, detenendo la totalità o la maggioranza del
capitale sociale- in nome di persone all’oscuro dei contratti e di cui le predette
società detenevano dati anagrafici e fiscali ad altri fini, e in misura minore da polizze
sottoscritte, anche con firme apocrife, riconducibili ai soci della Faccani & Partners
S.r.l., o a loro collaboratori e congiunti;
- nelle more della verifica ispettiva, la società Faccani & Partners S.r.l. recedeva dal
contratto di agenzia con atto del 28 marzo 2006, mentre la nuova società denominata
Faccani Assicurazioni S.r.l. instaurava nuovo rapporto di agenzia con le compagnie
assicuratrici Zurich Investments life Ltd e Zurich Ins. Company Ltd.;
188
Sentenze
- con nota del 21 dicembre 2006 la R.A.S. S.p.A. segnalava all’ISVAP le circostanze
acclarate a seguito delle visite ispettive e della verifica amministrativa, e a seguito di
richiesta dell’ISVAP di ulteriori informazioni di cui a nota del 16 marzo 2007, reiterata
con nota del 18 aprile 2007, la R.A.S. S.p.A., con nota del 22 maggio 2007, ricevuta
dall’ISVAP il 24 maggio 2007, trasmetteva relazione con allegati;
- con nota n. 3/07/001089 del 27 giugno 2007, ricevuta dal Faccani il 30 luglio 2007,
veniva avviato il procedimento disciplinare, agli atti del quale l’interessato accedeva
il 28 agosto 2007;
- una prima adunanza del Collegio di garanzia per i procedimenti disciplinari fissata
al 3 aprile 2008 era rinviata non essendo pervenuta al Faccani la comunicazione
della detta seduta; nella successiva seduta dell’11 giugno 2008, il Collegio, respinta
richiesta di rinvio formulata dal difensore del Faccani, riuniva il procedimento
con quello avviato nei confronti omissis, e con deliberazione n. 1075 proponeva
l’irrogazione nei confronti del Faccani della sanzione disciplinare della radiazione, con
conseguente cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
omissis;
- con provvedimento del Presidente dell’ISVAP n. 000162/PD/08, comunicato con
nota n. 03/08/0001736 di prot. del 24 luglio 2008, ricevuta dall’interessato il 28 luglio
2008, è stata disposta la radiazione del ricorrente, con conseguente cancellazione,
dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
A sostegno delle domande cumulative proposte il ricorrente ha dedotto le seguenti
censure:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 del regolamento ISVAP n. 6 del 20
ottobre 2006, come successivamente integrato e modificato. Violazione dei principi
generali in tema di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione
del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Non è stata inviata alla società Faccani & Partners S.r.l. la contestazione degli addebiti
con invito a partecipare al procedimento, ai sensi dell’epigrafata disposizione, essenziale
poiché l’intermediazione assicurativa era esercitata nel caso di specie in forma societaria,
ciò che vizia in radice il procedimento e il provvedimento disciplinare.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 331 comma 1 d.lgs. n. 209/2005. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Violazione
del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Violazione dei principi di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990. Sono stati violati i
termini prescritti dalle epigrafate disposizioni sia per lo svolgimento dell’istruttoria, che per
la contestazione degli addebiti e l’adozione del provvedimento finale. In particolare, tenuto
conto che la compagnia assicuratrice aveva inviato all’ISVAP la propria segnalazione con
nota del 26 giugno 2006, lo svolgimento dell’istruttoria e la contestazione degli addebiti,
avvenuta il 27 giugno 2007, è intervenuta ben oltre i rispettivi termini di novanta e centoventi
189
Bollettino ISVAP dicembre 2009
giorni dall’accertamento dell’infrazione.
3. Violazione dell’art. 11 del regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. E’ stato violato altresì
il termine per la conclusione del procedimento, come indicato dall’epigrafata disposizione
(trecentosessantacinque giorni dall’avvio del procedimento), poiché la contestazione degli
addebiti risale al 27 giugno 2007, mentre il provvedimento reca la data del 18 luglio 2007.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 commi 1 e 4 della legge 7 febbraio 1979, n.
48. Eccesso di potere per incongruità, contraddittorietà e illogicità manifesta e disparità di
trattamento. Al ricorrente è stata irrogata la massima sanzione disciplinare, omissis.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 329 del d.lgs. 209/2005 e comunque dell’art. 18
della legge n. 48/1979. Travisamento dei fatti. Non è stata condotta alcuna istruttoria sui fatti
segnalati dalla R.A.S. S.p.A. in ordine al preteso ruolo del ricorrente nelle società omissis
né su gli stessi risultano svolti accertamenti giudiziari, anche sommari. Il provvedimento di
radiazione non è motivato con riferimento al requisito della particolare gravità della condotta
addebitata, imprescindibile ai fini dell’irrogazione della massima sanzione disciplinare.
Costituitosi in giudizio, l’Istituto intimato, con memoria difensiva depositata in vista della
trattazione dell’istanza cautelare, ha dedotto l’infondatezza del ricorso in base ai rilievi di
seguito sintetizzati:
a) nessuna contestazione d’addebito doveva essere comunicata alla società Faccani &
Partners S.r.l., non essendo ad essa applicabile, ratione temporis, alcuna sanzione
disciplinare, per essere i fatti commessi entro il 31 dicembre 2006, ed applicandosi ad
essi la disciplina sostanziale previgente al d..lgs. n. 209/2005, e quindi non anche l’art.
330 comma 2 del codice delle assicurazioni, che in uno alla radiazione dell’intermediario
prevede la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o sistematica
reiterazione dell’illecito disciplinare;
b) il computo dei termini per la contestazione dell’addebito va ricondotto alla data del 24
maggio 2007, sotto la quale all’Istituto è pervenuta la relazione della R.A.S. S.p.A. che
delineava compiutamente tutti i fatti, onde rispetto alla medesima la notificazione dell’atto
di contestazione (avvenuta il 30 luglio 2007) è affatto tempestiva siccome intervenuta
ben entro il termine di centoventi giorni; del pari, rispetto all’anzidetta data del 30 luglio
2007 (di avvio del procedimento), è tempestiva tanto la delibera del Collegio di garanzia
(11 giugno 2008), quanto il provvedimento presidenziale (27 giugno 2008), quest’ultimo
addirittura notificato il 28 luglio 2008, e quindi entro il termine di trecentosessantacinque
giorni dall’avvio del procedimento;
c) è incontrovertibile, e comunque non è stato specificamente confutato, il ben diverso
e pregnante ruolo svolto dal ricorrente in ordine alla gestione dell’agenzia e delle
polizze collettive, stipulate con società delle quali è incontestabile che egli fosse socio
detentore, omissis della maggioranza o addirittura della totalità del capitale sociale,
mentre omissis si occupava della sede secondaria di omissis e della rete esterna dei
collaboratori omissis;
d) non essendo stati specificamente confutati i fatti, ed essendo essi acclarati in verbali
ispettivi e di verifica della compagnia assicuratrice mandante, assistiti da fede privilegiata,
nessun approfondimento istruttorio era necessario ai fini della loro ricostruzione, non
190
Sentenze
potendosi negare che, per la loro rilevanza e gravità, giustifichino l’irrogazione della
massima sanzione disciplinare. Con memoria difensiva depositata in vista dell’udienza
di discussione, il ricorrente ha replicato agli avversi rilievi, insistendo per l’accoglimento
del ricorso. Con ordinanza n. 5688 del 3 dicembre 2008 è stata respinta, per carenza
di “fumus boni juris”, l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato. All’udienza pubblica del 10 giugno 2009 il ricorso è stato
discusso e deciso con pubblicazione del dispositivo.
DIRITTO
1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.
1.1) Giova premettere il quadro normativo di riferimento, legislativo e regolamentare.
1.1.1)Nell’originario impianto dell’art. 18 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 (recante
“Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione”,
abrogata dall’art. 354 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, introduttiva del
codice delle assicurazioni private in relazione alla nuova disciplina dell’attività
d’intermediazione assicurativa e riassicurativa), la radiazione, massima sanzione
disciplinare di natura espulsiva, era irrogabile agli agenti assicurativi per “condotta”
o “atti non conformi all’etica, alla dignità ed al decoro professionale”, in relazione
a “fatti di particolare gravità”, con conseguente automatica cancellazione
dall’albo ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera e). Il procedimento era avviato dalla
commissione per l’albo degli agenti d’assicurazione, istituita presso il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato (anche su segnalazione delle
commissioni provinciali per l’albo degli agenti assicurativi, istituite presso
ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e da essa
definito con provvedimento impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
A seguito del trasferimento all’ISVAP anche delle funzioni già assegnate al
Ministero dell’Industria dalla legge n. 48/1979, disposto dall’art. 1 comma 1 del
d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, con un primo regolamento ISVAP 11 novembre
1999, n. 1338 furono introdotte nuove disposizioni in ordine ai procedimenti
disciplinari, affidati ad un Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli
agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e del
ruolo dei periti assicurativi, composto da un magistrato, anche a riposo, con
qualifica non inferiore a consigliere di corte di cassazione o equiparato e due
esperti (di cui uno scelto tra soggetti iscritti nella seconda sezione dell’albo
e l’altro tra persone che abbiano svolto, essendone cessati, ruoli dirigenziali
nel settore delle assicurazioni pubbliche o private o attività di mediatore o
perito assicurativo).Il procedimento disciplinare delineato dal regolamento n.
1338/1999, istruito da funzionario addetto all’apposito ufficio, era instaurato
mediante notifica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
agli interessati, che nei venti giorni successivi potevano prendere visione del
fascicolo disciplinare ed estrarne copia, con successiva comunicazione della
data di trattazione, in vista della quale gli incolpati potevano presentare scritti,
memorie e documenti, almeno venti giorni prima della data dell’adunanza (art.
191
Bollettino ISVAP dicembre 2009
4), con facoltà di audizione personale, anche con assistenza di un legale o di un
iscritto all’albo o ruolo di appartenenza., di cui è redatto verbale (art. 7). In esito
alla trattazione il Collegio di garanzia proponeva l’archiviazione o l’applicazione
delle sanzioni disciplinari (art. 8). Il procedimento disciplinare, salve cause
legittime di sospensione, doveva “…essere concluso entro 365 giorni dalla data
di ricevimento dell’atto di contestazione ai sensi dell’art. 4 comma 4” (art. 9).
1.1.2)Con il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (recante “Codice delle assicurazioni
private”), emanato in attuazione della delega di cui all’art. 4 della legge 29
luglio 2003, n. 229 (come modificato dall’art. 2, comma 7, della legge 27 luglio
2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio
2004, n. 136), è stata riformulata l’intera disciplina dell’esercizio dell’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa (titolo IX capi I, II, III) e il sistema
disciplinare sanzionatorio, ora imperniato -per quanto qui interessa- sugli
artt. 329, 330, 331. Ai sensi dell’art. 329 le sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e riassicurativi (nonché dei produttori diretti,
collaboratori e altri soggetti ausiliari dell’intermediario e periti assicurativi) sono
graduate, in funzione della “gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale
recidiva”, nel richiamo scritto, nella censura e nella radiazione. Il richiamo
“consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per
fatti di lieve manchevolezza”. La censura “è disposta per fatti di particolare
gravità”. La radiazione “è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina
l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione”. La radiazione implica,
ai sensi dell’art. 113 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 209/2005, la cancellazione
dell’intermediario, produttore, collaboratore, ausiliario dalla relativa sezione del
registro unico informatico istituito dal precedente art. 109 e disciplinato, in base
alla medesima disposizione, con il regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5.
La radiazione comporta, qualora l’attività d’intermediazione sia esercitata in
forma assicurativa e la società sia stata a sua volta iscritta nel registro, anche
“la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica
reiterazione dell’illecito disciplinare”, ai sensi dell’art. 330 comma 2 del d.lgs.
n. 209/2005. Il procedimento disciplinare è regolato dal successivo art. 332
e si articola attraverso la contestazione degli addebiti, che deve intervenire
nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione (centottanta
per i soggetti residenti all’estero), la sua trasmissione al Collegio di garanzia
sui procedimenti disciplinari (composto da “…un magistrato con qualifica non
inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo,
con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da
due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le
associazioni maggiormente rappresentative”), la facoltà dell’incolpato di proporre
reclamo entro sessanta giorni dalla contestazione, con richiesta di audizione
da parte del Collegio che, decorso tale termine, “…acquisisce le risultanze
istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti
possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia”,
e che -salva l’archiviazione o richiesta d’integrazioni istruttorie- “trasmette al
192
Sentenze
Presidente dell’ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione
disciplinare”, che a sua volta provvede con decreto comunicato alle parti del
procedimento.
1.1.3) In base alla delega di potere normativo secondario di cui all’art. 332 comma 3,
è stato emanato il regolamento ISVAP 20 ottobre 2006, n. 6, in base al quale:
- l’istruttoria dei procedimenti disciplinari, affidata alla responsabilità di un funzionario,
è curata dalla sezione consulenza legale dell’Istituto; il procedimento è istruito sulla
base degli atti e documentazione ricevuti da altri servizi, con possibilità di richiedere,
anche direttamente, atti e documenti alle imprese assicuratrici mandanti, nel termine
di novanta giorni dal ricevimento degli atti, termine passibile d’interruzione per una
sola volta per richiesta di atti e documenti, dal cui ricevimento il termine riprende a
decorrere; in esito all’istruttoria, il funzionario responsabile propone l’archiviazione o
l’avvio del procedimento disciplinare al vice direttore generale o dirigente delegato
dal Presidente dell’Istituto, che provvede alla contestazione degli addebiti con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero
entro centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, dalla data di conclusione
dell’istruttoria - da comunicare con lo stesso mezzo alla società in caso di esercizio
societario dell’intermediazione assicurativa o riassicurativa (art. 3);
- entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione l’interessato (e la società nel
caso di esercizio societario dell’intermediazione) può accedere agli atti ed estrarne
copia, presentare scritti, memorie, documenti, proporre reclamo alla contestazione
e chiedere l’audizione dinanzi al Collegio di garanzia (art. 4), con facoltà di farsi
assistere da legale o esperto di fiducia nell’adunanza del Collegio, in esito alla quale,
salve integrazioni istruttorie (art. 8), l’organo di disciplina propone l’archiviazione o
l’adozione motivata di un provvedimento disciplinare con deliberazione trasmessa
al Presidente dell’Istituto che a sua volta decide, salva richiesta di riesame della
proposta (art. 9), con provvedimento notificato all’interessato mediante lettera
raccomandata, comunicato all’impresa assicuratrice mandante o agli intermediari
presso cui l’interessato prestava incarico o collaborazione (art. 10);
- salve le cause legittime di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere
concluso nel termine di trecentosessantacinque giorni dall’avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 (così dispone l’art. 11) ossia dalla contestazione degli
addebiti all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- ai procedimenti disciplinari “…per illeciti commessi entro il 31 dicembre 2006 si
applicano le norme sostanziali di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, alla legge 28
novembre 1984, n. 792 e alla legge 17 febbraio 1992, n. 166…”, salva la competenza
del Collegio di garanzia istituito dal regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2007
(art. 12).
1.2) Così delineato il quadro di riferimento normativo, risultano infondate sia le censure
imperniate su vizi del procedimento disciplinare sia quelle concernenti vizi funzionali
193
Bollettino ISVAP dicembre 2009
della motivazione.
1.2.1) Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta l’illegittimità del procedimento e del
conseguente provvedimento disciplinare sul rilievo che l’atto di contestazione
degli addebiti non sarebbe stato comunicato anche alla Faccani & Partners
S.r.l., e ciò in base all’assunto che nella specie l’attività d’intermediazione
assicurativa sarebbe stata svolta in forma societaria. Osserva il Tribunale che
è agevole rilevare, in ordine alla palese inconsistenza giuridica della censura
-e prescindendo dal rilievo che non è stato affatto documentato che la predetta
società abbia richiesto e/o sia stata mai iscritta, a sua volta, nel registro
unico delle imprese d’intermediazione assicurativa, secondo le disposizioni
del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, onde non si comprende come
si sarebbe potuto disporne la cancellazione a seguito della radiazione del
ricorrente- che la chiara disposizione transitoria dell’art. 12 del regolamento
ISVAP 20 ottobre 2006, n. 6 stabilisce che per i fatti di rilievo disciplinare
anteriori al 31 dicembre 2006 trovi applicazione la disciplina previgente al
d.lgs. n. 209/2005, con ciò escludendo inequivocamente l’assoggettamento
della società al disposto (di natura sostanziale, in quanto attinente non già al
procedimento, sebbene all’applicabilità della sanzione) dell’art. 330 comma 2 del
codice delle assicurazioni, secondo l’esatta deduzione dei difensori dell’Istituto.
In altri termini, non potendo configurarsi nella specie, quale conseguenza
della radiazione del ricorrente, la cancellazione della società dal registro degli
intermediari, non era dovuta alla Faccani & Partners S.r.l. alcuna comunicazione
dell’atto di contestazione degli addebiti.
1.2.2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei termini per il
compimento dell’istruttoria, (novanta giorni dal ricevimento degli atti) e per la
contestazione degli addebiti (centoventi giorni dall’esaurimento dell’istruttoria),
di cui di cui all’art. 3 del regolamento ISVAP 20 ottobre 2006, n. 6. Tali censure
sono infondate muovendo dall’erroneo assunto che il termine di “fase” attinente
all’istruttoria, e quello conseguente stabilito per la contestazione degli addebiti,
siano decorsi, senza interruzione del primo, dalla segnalazione dei fatti di cui
alla nota della compagnia assicuratrice già mandante R.A.S. Assicurazioni
S.p.A. del 21 dicembre 2006, laddove, al contrario, esso:
- deve essere computato dal momento del ricevimento da parte della sezione
consulenza legale dell’Istituto della nota del Capo Servizio Albi in data 27 gennaio
2007 di trasmissione della segnalazione;
- è stato ritualmente interrotto dalla nota del 16 marzo 2007 di richiesta di ulteriori
informazioni, e quindi d’integrazioni istruttorie, indirizzata alla compagnia assicuratrice
R.A.S. Assicurazioni S.p.A.;
- ha ripreso a decorrere dal ricevimento da parte dell’Istituto, in data 24 maggio 2007,
della documentazione trasmessa dalla compagnia assicuratrice.
194
Sentenze
Ne consegue che il termine per il compimento dell’attività istruttoria, riprendendo
a decorrere dal 25 maggio 2007, assumeva scadenza al 23 agosto 2007,
mentre l’atto di contestazione degli addebiti, di cui alla nota n. 3/07/001089 del
27 giugno 2007, notificato il 30 luglio 2007, è intervenuto addirittura prima della
scadenza del suddetto termine.
1.2.3) Non hanno maggior pregio giuridico, poi, le censure svolte con il terzo motivo di
ricorso, imperniate sulla presunta tardività del provvedimento sanzionatorio in
funzione del termine di conclusione del procedimento disciplinare, come fissato
il trecentosessantacinque giorni dall’art. 11 del regolamento ISVAP 20 ottobre
2006, n. 6. L’atto di contestazione degli addebiti ha chiara natura recettizia, poiché
intanto può dispiegare effetti in quanto sia portato a conoscenza del destinatario.
L’art. 11 fa discendere il computo del termine “…dall’avvio del procedimento di cui
all’articolo 3, commi 6 e 7”; a sua volta l’art. 3 comma 6 dispone che “l’avvio del
procedimento avviene con la contestazione degli addebiti all’interessato a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento…” (mentre il comma 7 contiene
analoga previsione per la comunicazione della contestazione alla società per
il caso di esercizio dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa in forma
societaria). La disposizione non è dissimile da quella dell’art. 9 del previgente
regolamento ISVAP n. 1338/1999, che pure configurava come recettizio l’atto di
contestazione degli addebiti. Ne consegue che, dovendosi computare il termine
ex art. 11, dalla data di ricevimento della contestazione degli addebiti, nella
specie avvenuta il 30 luglio 2007, il provvedimento impugnato, emanato il 18
luglio 2008, è del tutto tempestivo, poiché intervenuto prima della scadenza
del termine di trecentosessantacinque giorni, che rimaneva fissata al 29 luglio
2008. Ed anzi entro la data da ultimo indicata il provvedimento irrogativo della
sanzione è stato addirittura notificato (28 luglio 2008) al ricorrente.
1.2.4) Palesemente infondate sono le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso,
imperniate sulla presunta disparità di trattamento tra il ricorrente e omissis.
omissis La diversificazione delle sanzioni trova razionale ed esauriente
giustificazione nella diversa natura e consistenza delle condotte poste in
essere rispettivamente dal ricorrente omissis, come posta in evidenza dal
Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari nella deliberazione n. 1075
dell’11 giugno 2008. L’organo disciplinare ha osservato, infatti, che “…mentre
il Sig. FACCANI Andrea risulta aver svolto nell’intera vicenda il ruolo del
protagonista, sia in quanto Presidente del Consiglio di amministrazione della
FACCANI & PARTNERS Assicurazioni S.r.l., sia in quanto socio e partecipe
attivo di quel sistema societario più sopra descritto, rivelatosi strumentale per
acquisite differenze attive tra provvigioni e premi di assicurazione, omissis.
D’altro canto il ricorrente non ha contestato in alcun modo, nel merito, il ben
diverso e più pregnante ruolo da egli rivestito nella vicenda relativa alle gravi
irregolarità amministrative e contabili riscontrate nel rapporto con la compagnia
assicuratrice mandante e con i clienti della medesima, come pure puntualmente
ricostruito dal Collegio di garanzia.
195
Bollettino ISVAP dicembre 2009
1.2.5) Infondate sono anche le residue censure di cui al quinto motivo di ricorso, posto
che la documentazione acquisita in esito all’istruttoria condotta dal funzionario
responsabile del procedimento ha fornito sufficiente riscontro alle gravi
irregolarità amministrativo-contabili contestate al ricorrente, al di là di eventuali
accertamenti, ultronei a fini disciplinari, in ordine al rilievo giuridico penale
delle condotte addebitate. In particolare è incontestato un debito complessivo
dell’agenzia verso la compagnia pari a euro 1.218.218,88, costituito in parte da
premi assicurativi riscossi e non ancora versati (per euro 503.027,37) e in parte
(per euro 579.674,60) da provvigioni non dovute, incassate dall’agenzia come
provvigioni precontate su contratti di assicurazione di durata pluriennale, per i
quali risultava riscossa la sola prima rata e non anche quelle successive. Quanto
a questi ultimi, la loro natura fittizia e/o falsità è stata logicamente argomentata
dalla circostanza che si trattava di polizze di assicurazione collettive stipulate
da società quali omissis. -di cui il Faccani e omissis, detenendo la totalità o la
maggioranza del capitale sociale- in nome di persone all’oscuro dei contratti e di
cui le predette società detenevano dati anagrafici e fiscali ad altri fini, o altrimenti,
e in misura minore, di polizze sottoscritte, anche con firme apocrife, riconducibili
ai soci della Faccani & Partners S.r.l., o a loro collaboratori e congiunti. Secondo
pacifica giurisprudenza, anche amministrativa, già il solo “omesso invio alla
Compagnia di assicurazione di somme percepite dagli assicurati a titolo di
premi costituisce una circostanza obiettivamente lesiva del rapporto fiduciario
che deve sussistere tra Compagnia ed agente per l’intera durata del rapporto di
agenzia”, che di per se assume quella connotazione di particolare gravità della
condotta dell’agente assicurativo tale da giustificare l’irrogazione della sanzione
espulsiva della radiazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 novembre 2008,
n. 10053). L’irrogazione delle sanzioni disciplinari nel settore della vigilanza
assicurativa rispecchia ambiti di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo
sotto i profili della correttezza del procedimento, della esattezza dei presupposti
di fatto e della correlazione logica delle conseguenze sanzionatorie. In tale
contesto, già solo il mancato versamento dei premi assicurativi “…pregiudica la
fiducia che può essere riposta nell’agente di assicurazione, e quindi in ordine
alla sua preposizione ad un’attività che comporta necessariamente il maneggio
di denaro altrui”, posto che “la garanzia di affidabilità richiesta all’agente di
assicurazione consiste, in primo luogo, nella capacità di assolvere ai propri
obblighi, ed in particolare a quelli che attengono al deposito ed alla gestione di
denaro altrui”, esigendosi una diligenza che “…non è limitata alla mera assenza
di comportamenti dolosi, volti ad appropriarsi indebitamente, o comunque a
trattenere per un tempo superiore al dovuto, le somme delle quali è depositario,
ma si estende alla diligenza necessaria ad assicurare la sollecita consegna
delle suddette somme agli aventi diritto” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 2008,
n, 2278). A fortiori, la stipulazione di contratti fittizi e/o falsi finalizzata a lucrare
provvigioni precontate rappresenta condotta di straordinaria gravità perché
denotante consapevole, reiterata violazione dei doveri contrattuali, professionali
e deontologici dell’intermediario assicurativo, tale da giustificare l’applicazione
196
Sentenze
della massima sanzione disciplinare espulsiva.
2.) Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome
infondato.
3.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese e
onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma - Sezione I rigetta il
ricorso in epigrafe.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2009 con l’intervento
dei Magistrati:
omissis
197
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 5684/09 del 16 giugno 2009
di rigetto del ricorso proposto da Soc Zurich Insurance Company Sa Rapp Gener Per
L’Italia, rappresentato e difeso dagli avv.ti omissis;
contro
ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo,
rappresentato e difeso dall’avv. omissis via del Quirinale, 21; Ministero delle Attivita’
Produttive;
e del ricorso proposto da La Gioia Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. ti omissis;
contro
ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo,
rappresentato e difeso dagli avv. ti omissis con domicilio eletto presso via del Quirinale, 21,
Roma; Ministero delle Attivita’ Produttive;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Presidente dell’ISVAP n. 2779/07 in data 20 dicembre 2007 con la
quale era ordinato ed ingiunto al dott. Francesco La Gioia (all’epoca dei fatti contestati
direttore generale di Zurich compagnia di Assicurazioni s.a. (ora Zurich Insurance
Company s.a.) ed a Zurich Insurance Company s.a. Rappresentanza Generale per
l’Italia, di pagare, quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata
la somma di euro 198.517,73, oltre i diritti di notifica e spese di procedimento di
competenza dell’ISVAP per euro 36,27, per complessivi euro 198.554,00;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, tra cui il processo
verbale di accertamento di violazione della legge 28 novembre 1984 n. 792 n. 24892
del 30 novembre 2005 del Presidente ISVAP e l’istruttoria esperita dal Servizio
Ispettorato dell’Istituto e come riferita al Servizio Sanzioni del medesimo.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ISVAP - Ist. Vig. Assic.Ni Private e di Interesse
Collettivo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott. Roberto Politi e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
198
Sentenze
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il 23 febbraio 1999 Zurigo Compagnia di Assicurazioni (ora: Zurich Insurance Company)
e omissis sottoscrivevano un accordo di collaborazione per la copertura della responsabilità
civile professionale, con impegno della prima di porre a disposizione degli associati del secondo
i prodotti oggetto di convenzione alle condizioni contrattuali ed alle tariffe concordate.
Sui premi netti incassati relativamente ai prodotti oggetto della predetta convenzione,
Zurich riconosceva a omissis la provvigione del 23%, maggiorata del 2% relativamente al
primo esercizio.
L’accordo formava, prima della naturale scadenza, oggetto di rinnovo per un
quinquennio.
A seguito di accertamenti ispettivi effettuati da ISVAP presso la sede di omissis, l’Istituto
chiedeva a Zurich informazioni in ordine alle commissioni addizionali corrisposte in violazione
dell’art. 1 della legge 792/1984.
Il 5 gennaio 2006 perveniva alla ricorrente Zurich un processo verbale di accertamento
di violazione dell’art. 1 della legge 792/1984, in quanto l’Istituto riteneva accertata l’esistenza
di accordi fra Zurich ed il broker in merito al riconoscimento di provvigioni collegate al
raggiungimento di obiettivi di redditività delle polizze/convenzione relative ai rischi di infortunio/
malattia stipulate, con la mediazione di omissis.
In esito allo svolgimento della prevista istruttoria, ISVAP adottava l’avversato provvedimento,
con il quale è stata irrogata agli odierni ricorrenti – in solido – la sanzione pecuniaria in
precedenza indicata.
I profili di censura omogeneamente dedotti con gli epigrafati ricorsi – i cui contenuti possono,
conseguentemente, essere congiuntamente riportati – sono i seguenti:
1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 2, 8 e 9 della legge 792/1984. Violazione
di legge con riferimento all’art. 2729 c.c. eccesso di potere per carenza di istruttoria,
travisamento delle risultanze di fatto, irragionevolezza.
Come in precedenza indicato, ISVAP ha ritenuto che siano stati raggiunti accordi fra Zurich
ed una società di brokeraggio aventi ad oggetto il riconoscimento di provvigioni collegate
al raggiungimento di obiettivi di redditività delle polizze/convenzione relative ai rischi di
infortunio/malattia: sì da venirsi a determinare un rapporto fra compagnia assicuratrice e
broker in contrasto con il principio di indipendenza di quest’ultimo, sancito dall’art. 1 della
legge 792/1984. Nell’osservare come la durata temporale della condotta stigmatizzata
da ISVAP sarebbe considerevolmente più breve di quanto dallo stesso Istituto ritenuto,
sostiene Zurich Assicurazioni che il pagamento, in favore del broker, della commissione
legata alla redditività dei contratti non avrebbe determinato alcun impegno, in capo al
broker, suscettibile di vincolare quest’ultimo all’impresa assicurativa: escludendosi che
199
Bollettino ISVAP dicembre 2009
la presunzione a fondamento dell’iter logico che ha condotto ISVAP all’irrogazione della
sanzione trovi concreti e dimostrabili elementi di prova.
2) Violazione ed errata applicazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della
normativa nazionale per contrasto con la normativa comunitaria sopravvenuta (direttiva
2002/92/ce). violazione ed errata applicazione di legge in relazione alle sopravvenute
disposizioni in materia di intermediazione assicurativa di cui al d.lgs. 209/2005. Eccesso di
potere per carenza di istruttoria sul punto.
La legge 792/1984 – sulla quale si fonda l’applicazione della contestata sanzione – è stata
abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2006, dall’art. 354, comma 1, del D.Lgs. 209/2005:
e non era, quindi, in vigore al momento della contestazione della violazione (5 gennaio
2006). Il quadro normativo risultante dalla citata sopravvenienza escluderebbe alcuna
rilevanza alla fattispecie sanzionata da ISVAP (non prescrivendosi più che il broker debba
agire “in assenza di vincoli”), con riveniente venir meno della fattispecie asseritamente
illecita. A conclusioni analoghe sarebbe, del resto, dato pervenire a seguito dell’esame della
disciplina di rango comunitario (Direttiva 2002/92/CE), la cui vigenza avrebbe, comunque,
dovuto imporre la disapplicazione della legge 792/1984.
3) Violazione di legge in relazione al principio della correlatività tra il “contestato” ed il “ritenuto”.
eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento delle risultanze di fatto, carente
istruttoria, motivazione apparente o insufficiente. Violazione di legge con riferimento all’art.
62 del regolamento n. 5 dell’ISVAP.
Mentre il verbale di accertamento si riferisce ad un’ipotesi di cointeressamento del broker,
l’ordinanza impugnata individua negli accordi su modalità ed entità di commissioni, legate
ad obiettivi di redditività, la presenza di un legame con la compagnia assicuratrice, in
contrasto con il principio di indipendenza del broker stesso. Tali elementi configurerebbero
una fattispecie di violazione del principio di immutabilità della contestazione, con riveniente
lesione del diritto alla difesa.
4) Violazione di legge con riferimento all’art. 28 della legge 689/1981 in materia di prescrizione.
eccesso di potere per istruttoria incongrua e contraddittorietà.
Nell’osservare come il termine prescrizionale quinquennale si compia – ai sensi dell’art. 28
della legge 689/1981 – con decorrenza dalla data di commissione della violazione, osserva
parte ricorrente che, nel caso in esame, avuto riguardo alla data di sottoscrizione degli
accordi fra Zurich ed il broker (24 febbraio 1999 e 3 luglio 2000), la pretesa sanzionatoria
non avrebbe potuto essere legittimamente esercitata.
5) Violazione ed errata applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 209/2005. violazione del
principio del favore rei, del giusto processo, dell’imparzialità. travisamento delle risultanze
fattuali. motivazione apparente o insufficiente. Al momento della notifica del verbale di
accertamento e contestazione, era vigente la previsione di cui all’art. 326 del D.Lgs.
209/2005, con conseguente proponibilità di un reclamo dinanzi alla Commissione da tale
disposizione disciplinata.
200
Sentenze
6) Violazione di legge per errata applicazione delle disposizioni in materia di determinazione
ed applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Eccesso di potere per travisamento
delle risultanze di fatto e per carenza di istruttoria. Motivazione inesistente, comunque
insufficiente e contraddittoria. Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 2, della
legge 689/1981.
Contesta da ultimo parte ricorrente la determinazione della sanzione, assumendo la
non correttezza del relativo computo in ragione in ragione dell’errata individuazione
dell’ammontare dei premi mediati nel periodo rilevante. Conclude parte ricorrente
insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti
oggetto di censura. Sollecita ulteriormente parte ricorrente – ai sensi dell’art. 7, lett. c),
della l. 21 luglio 2000 n. 205 (che ha sostituito l’art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) – il
riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell’esecuzione dell’atto
impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell’Amministrazione
intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante. L’Amministrazione intimata,
costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando
la reiezione dell’impugnativa. La domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti
impugnati, proposta in via incidentale con riferimento al solo ricorso n. 598/2008, è stata
da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 761, pronunziata nella Camera di Consiglio
del 6 febbraio 2008.
I ricorsi vengono ritenuti per la decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2009.
DIRITTO
Evidenti ragioni di connessione sotto il profilo oggettivo – venendo in considerazione
l’impugnazione della medesima determinazione dell’ISVAP, con la quale è stata applicata nei
confronti dei ricorrenti, in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria in precedenza indicata
– consentono di procedere alla riunione dei ricorsi nn. 598 e 1198 del 2008.
L’omogeneità degli argomenti di censura dedotti con i due indicati mezzi di tutela costituisce
idoneo presupposto per un’unitaria trattazione del thema decidendum da essi proposto
all’attenzione dell’adito giudice amministrativo.
1. Va innanzi tutto precisato il pertinente quadro normativo di riferimento.
Prevedeva l’art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792 (abrogata dall’ articolo 354 del
D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, con la decorrenza indicata dal successivo art. 355)
che “è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi
esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di
assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti
che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli
nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla
loro gestione ed esecuzione”. L’assenza di vincoli fra il broker e le imprese assicuratrici
– come si è visto espressamente postulata dalla riportata disposizione – induce ad
escludere la legittimità di accordi, convenzioni o intese fra le parti per effetto delle quali
l’attività istituzionalmente demandata allo stesso broker – nella qualità di intermediario
201
Bollettino ISVAP dicembre 2009
“puro” fra l’impresa ed i soggetti che intendano provvedere alla copertura assicurativa di
rischi – venga a connotarsi in termini di “cointeressenza” con quella propria della stessa
compagnia assicuratrice: di tal guisa che, per effetto della pattuita compartecipazione agli
utili da quest’ultima conseguiti per effetto della stipula di contratti di assicurazione, il broker
venga a ricevere un’aggiuntiva utilità economica rispetto a quelle strettamente connesse
allo svolgimento dell’attività intermediativi di quest’ultimo propria. Intuibile è la ratio di tale
divieto. Ove, diversamente, fosse consentito al broker di (com)partecipare agli utili della
compagnia assicuratrice, verrebbe ad introdursi nel rapporto trilatero intercorrente fra i
primi due ed il cliente di quest’ultima un elemento evidentemente distorsivo, atteso che il
vantaggio economico aggiuntivo spettante al broker in conseguenza della stipulazione dei
contratti (oltre quanto inter partes pattuito per lo svolgimento dell’attività di mediazione) si
potrebbe dimostrare suscettibile di infirmare l’imparziale svolgimento dell’attività stessa,
venendo a compromettere la posizione di indipendenza che la riportata disposizione ha
inteso assicurare allo stesso broker.
2. Premessi gli illustrati cenni in ordine alla normativa di riferimento – che ha informato
l’attivazione e l’esercizio dell’attività repressiva da parte di ISVAP, sostanziatasi
nell’adozione dell’avversata determinazione sanzionatoria – parte ricorrente ha posto
in evidenza la mancata corrispondenza fra il contenuto del verbale di accertamento e
l’ordinanza-ingiunzione, atteso che, mentre il primo degli atti ora citati si riferirebbe alle
intese intercorse fra Zurich e omissis il 24 febbraio 1999 ed il 3 luglio 2000, diversamente
la seconda avrebbe riguardo al periodo 1° gennaio 2001 – 30 settembre 2004. Tale
lamentata discrasia trova comprensibile fondamento ove si consideri che nel verbale di
accertamento viene indicata la condotta che, ad avviso dell’Organo di vigilanza, si pone
in contrasto con la pertinente disciplina di riferimento; mentre l’ordinanza-ingiunzione, in
quanto recante l’esplicitazione dell’apparato sanzionatorio ad essa ricongiunta, si riferisce
ai premi “mediati” dal broker, nel quadro degli accordi intercorsi con la ricorrente compagnia
assicuratrice, nel periodo sopra indicato. Né può convenirsi con quanto dalla ricorrente
stessa affermato circa l’anticipata risoluzione della convenzione con omissis alla data del
31 dicembre 2002 (laddove tale atto, stipulato il 24 febbraio 1999, aveva originaria durata
al 31 dicembre 2003), mentre il successivo atto negoziale inter partes non prevedeva
alcuna commissione (in favore del broker) parametrata alla redditività dell’affare. Ferma la
pattuizioni di sovraprovvigioni in favore dei omissis per effetto dell’attività da quest’ultima
svolta in favore della ricorrente Zurich relativamente alle convenzioni omissis (circostanza,
in punto di fatto, non smentita), va ulteriormente osservato che i termini provvigionali hanno
formato oggetto di modificazione (nota del 3 luglio 2000), con valenza estesa fino al 31
dicembre 2007, nel senso di escludere dal calcolo delle provvigioni stesse la sola polizza
r.c. professionale. Né l’accordo intercorso fra Zurich e omissis (di cui alla scrittura privata
del 15 gennaio 2003) ha diversamente disciplinato le originarie pattuzioni concernenti il
regolamento provvigionale: per l’effetto rivelandosi priva di fondatezza (in quanto carente è
risultata la dimostrazione dei relativi presupposti di fatto) la censura all’esame, relativamente
all’arco temporale rilevante ai fini della configurazione diacronica della condotta oggetto di
attenzione ad opera dell’Istituto di vigilanza.
3. Se, quanto alla rilevanza assunta nel quadro della presente vicenda contenziosa
202
Sentenze
dall’esigenza di preservare il carattere di indipendenza dell’attività rimessa al broker ai sensi
del riportato art. 1 della legge 792/1984, non può omettere il Collegio di richiamare quanto
esposto al precedente punto 1. (per l’effetto dovendosi disattendere le argomentazioni ex
adverso dedotte dalla ricorrente), va parimenti escluso che possa incontrare condivisione
la doglianza con la quale Zurich lamenta che, in seguito all’abrogazione della legge sopra
richiamata (disposta dal sopravvenuto D.Lgs. 209/2005), la condotta oggetto di sanzione
non rivelasse, al momento dell’adozione del provvedimento gravato, profili di attuale
antigiuridicità. Tale affermazione troverebbe, ad avviso di parte ricorrente, accentuati
profili di consistenza laddove si consideri che, anche anteriormente all’entrata in vigore
del citato decreto, in ogni caso la sostenuta immediata applicabilità delle disposizioni
dettate dalla Direttiva 2002/92/CE avrebbe reso non ulteriormente operanti le previsioni
della legge 792/1984: per l’effetto sostenendosi che il teorema accusatorio a fondamento
della contestata applicazione sanzionatoria sarebbe stato, comunque, privo di vigenti
referenti normativi. Impregiudicato il carattere immediatamente esecutivo della direttiva da
ultimo citata – rispetto al quale, peraltro, il Collegio non può omettere di rilevare la carenza
dei necessari elementi individuativi di una valenza self-executing dell’atto comunitario
in questione – va comunque osservato che, come da questa Sezione già affermato
proprio in materia di attività repressiva da parte di ISVAP (cfr. sentenza 25 marzo 2009
n. 3121), l’applicazione, risultante dall’art. 1 della legge 689/1981, dei principi di legalità,
di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, comporta l’assoggettamento del
comportamento, rilevante ai fini della integrazione della violazione, alla legge vigente al
tempo del suo verificarsi (cfr., ex multis, Corte Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2003 n.
18212 e 6 aprile 2004, n. 6769). Tale principio – dal quale la Sezione non ha motivo
di discostarsi – impone di considerare, al fine di valutare la legittimità dell’esercizio
dell’attività repressiva da parte dell’Istituto di vigilanza, esclusivamente il quadro normativo
vigente al momento della commissione del fatto, ovvero del verificarsi della condotta
potenzialmente suscettibile di attenzione: appartenendo il principio di retroattività della
lex posterior più favorevole esclusivamente alla disciplina penale, rispetto alla quale la
carenza di assimilabili presupposti consente di confermare l’inoperatività del favor rei
anche alla materia degli illeciti amministrativi, come del resto confermato da un costante
quadro giurisprudenziale. Alla stregua dei principi come sopra enucleati, la collocazione
temporale non solo delle condotte di che trattasi (esauritesi ben prima dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 209/2005), ma anche dell’attività di accertamento da parte di ISVAP, in epoca
anteriore rispetto all’abrogazione della legge 792/1984, consente di escludere la rilevanza,
quanto alla vicenda in esame, dello jus superveniens invocato dalla ricorrente; sotto tale
profilo dovendosi confermare quanto dalla Sezione già affermato con ordinanza n. 2422
del 24 maggio 2007, laddove viene puntualizzato che, pur in presenza della vis abrogans
di cui all’art. 354, comma 1, del D.Lgs. 209/2005, va tuttavia considerato come il comma
4 di tale articolo preveda che le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati
ai sensi del codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto
dal comma 2 dell’art. 355 (1° gennaio 2008).
4. Assume , poi, parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso
in violazione del principio di corrispondenza fra fatto contestato e fatto in base al quale
203
Bollettino ISVAP dicembre 2009
è stata adottata la sanzione (con riveniente lesione del carattere di immutabilità della
contestazione, alla quale accederebbe una vulnerazione del diritto alla difesa), in quanto:
- se nel processo verbale n. 24892 del 30 dicembre 2005 ISVAP avrebbe contestato
il riconoscimento a omissis di provvigioni correlate alla sinistrosità dei sinistri da
quest’ultima mediati;
- diversamente, l’ordinanza oggetto di gravame recherebbe riferimento ai premi (per
i quali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 ed il 30 settembre 2004 non
sarebbe stata prevista e liquidata alcuna provvigione avente fondamento nella
cointeressenza che la stessa ISVAP ha assunto intercorrere fra omissis e Zurich).
L’incondivisibilità della censura appieno rileva ove si consideri che il presupposto di fatto
dal quale ha preso avvio l’attività di accertamento condotta da ISVAP è rappresentato dalla
presenza di accordi fra compagnia assicuratrice e broker, per effetto dei quali a quest’ultimo
venivano riconosciute utilità economiche (provvigioni) connesse al conseguimento di obiettivi
di redditività correlati alle polizze da omissis mediate. Tale quadro fattuale a fondamento
dell’attività (di accertamento prima; e repressiva poi) svolta da ISVAP non ha subito
mutamenti nel corso del procedimento: né è ragionevolmente predicabile che l’esercizio
della potestà sanzionatoria sia intervenuto con riferimento a fattispecie diversamente
connotata rispetto a quella – sotto il profilo sostanziale – presa in considerazione in sede
di avvio (e svolgimento) dell’attività di verifica condotta preliminarmente all’adozione del
conclusivo provvedimento. In altri termini, la violazione del principio di indipendenza del
broker, sostanziata dalla cointeressenza che ha ricongiunto l’operatività, in termini di
redditualità, dell’attività intermediativa a quest’ultimo rimessa per effetto delle convenzioni
stipulate con Zurich, ha assunto rilevanza non soltanto quale elemento di avvio del
procedimento, ma anche quale fondamento per l’applicazione del potere sanzionatorio
oggetto dell’odierna contestazione.
5. Neppure fondata si dimostra la censura con la quale parte ricorrente assume che l’esercizio
del potere sanzionatorio si sia prescritto, in ragione dell’affermato decorso di un arco
temporale ultraquinquennale dal momento in cui la violazione sarebbe stata commessa.
Va al riguardo osservato che la stigmatizzata violazione delle prescrizioni dettate dalla
legge 792/1984 è rappresentata, come si è in precedenza avuto modo di illustrare, dalla
pattuzioni di sovraprovvigioni, in favore del broker omissis, aggiuntive rispetto a quelle
aventi valenza di corrispettivo rispetto all’attività di mediazione a quest’ultimo rimessa,
e correlata alla redditività dei contratti di assicurazione mediati. E va ulteriormente
rammentato come – ed è questa circostanza non controversa – l’attività in questione abbia
avuto inizio a far tempo dal 1° gennaio 2001, per effetto della vigenza della convenzione
fra lo stesso omissis e la ricorrente Zurich. Come sopra individuato il dies a quo di
decorrenza del termine prescrizionale, la notificazione (ad opera di ISVAP), del processo
verbale di accertamento dell’infrazione alla data del 30 dicembre 2005 si pone, all’interno
dell’arco temporale sopra indicato, con valenza chiaramente interruttiva della prescrizione
quinquennale. Come riconosciuto in giurisprudenza (cfr. Corte Cass., sez. I civ., 12 agosto
1992 n. 9545), in tema di sanzioni amministrative, poiché l’art. 28, comma 2, della l. 24
novembre 1981 n. 689 rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne l’interruzione
204
Sentenze
della prescrizione, deve riconoscersi l’idoneità ad interrompere il decorso del relativo
termine anche al verbale di accertamento dell’infrazione ritualmente notificato, in quanto
atto idoneo a costituire in mora il debitore a norma dell’art. 2943 c.c., oltre che dichiarativo
della volontà dell’Amministrazione di infliggere la pena.
6. Si duole parte ricorrente, ulteriormente, che non avrebbero trovato applicazione, ad
opera del procedente Istituto, le disposizioni ratione temporis applicabili del Codice delle
Assicurazioni. Va in proposito rammentato come l’art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n.
262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”) abbia:
- dichiarato applicabili ai procedimenti devoluti alle varie autorità di vigilanza ivi
indicate (Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP. COVIP) “i principi sull’individuazione
e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al
procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni” e, quanto ai procedimenti di controllo a carattere
contenzioso e ai procedimenti sanzionatori, i “…principi della piena conoscenza degli
atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione”;
- demandato ad appositi regolamenti delle predette autorità l’applicazione dei suddetti
principi (peraltro analoga disposizione, con specifico riguardo all’ISVAP, era già stata
introdotta dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005);
- escluso l’applicabilità alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle predette
autorità di vigilanza dell’art. 16 della legge n. 689/1981 (pagamento in misura ridotta),
prima invece ammesso, con limiti, dall’art. 326 comma 2 del D.Lgs. 209/2005;
- devoluto la cognizione dei ricorsi avverso gli atti relativi alle sanzioni amministrative
emanati dalle predette autorità alla competenza funzionale del T.A.R. per il Lazio,
con riduzione alla metà dei termini processuali, escluso quello per la presentazione
del ricorso (e quindi con implicita estensione a tali giudizi dello speciale rito di cui
all’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come aggiunto dall’art. 4 della
legge 21 luglio 2000 n. 205).
La disciplina procedimentale già recata dall’art. 326 del D.Lgs. 209/2005 è stata quindi
innovata dal regolamento dell’ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006 (ulteriormente modificato con
deliberazione n. 2466 del 24 ottobre 2006) che, ribaditi i termini per la notificazione dell’atto
di contestazione come definiti dalla suddetta disposizione legislativa (art. 3, comma 2), ha
previsto termini procedimentali intermedi per:
- la presentazione di memorie, controdeduzioni o richiesta di audizione (art. 4 comma
1: sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione),
- la conclusione della fase istruttoria (art. 4 comma 2: novanta giorni dal ricevimento
delle memorie difensive o dall’audizione, se successiva, o se siano mancate l’una e
l’altra dalla scadenza del termine dei sessanta giorni),
205
Bollettino ISVAP dicembre 2009
- l’adozione del provvedimento conclusivo (art. 5 comma 2: novanta giorni dal
ricevimento della relazione del Servizio sanzioni da parte del Presidente dell’Istituto)
e, infine, un termine massimo per l’adozione del provvedimento conclusivo, di
irrogazione della sanzione o di archiviazione (art. 5 comma 4: due anni dalla data
d’avvio del procedimento, coincidente con la notificazione dell’atto di contestazione
delle violazioni ai sensi dell’art. 3 comma 4).
Il regolamento ha poi dettato una disciplina transitoria per i procedimenti già avviati alla data
dell’11 gennaio 2006 con presentazione di memorie e/o richiesta di audizione non ancora
svolta (con termine per la conclusione fissato al 31 dicembre 2007) e con istruttoria già
conclusa alla stessa data dell’11 gennaio 2006 (con termine per la conclusione fissato al
31 dicembre 2006). Deve rilevarsi, peraltro, che il termine dell’11 gennaio 2006 è erroneo,
poiché il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge n. 262/2005 sul supplemento
n. 208 alla G.U.R.I. n. 301 del 28 dicembre 2005 (e, quindi, di entrata in vigore della
disciplina legislativa, decorso l’ordinario periodo di vacatio legis ex artt. 10 disp. prel. c.c. e
73, comma 3, della Costituzione) coincide con il 12 gennaio 2006. Così tracciato, in sintesi,
il quadro di riferimento normativo, il vigente quadro regolamentare – come sopra definito
dall’ISVAP – propone una distinzione di funzioni in ragione del segmento procedimentale,
ovvero dell’assunzione della conclusiva effusione provvedimentale, così individuabile:
- fase di avvio del procedimento sanzionatorio (conclusa dalla comunicazione dell’atto
di contestazione delle norme asseritamente violate, ex art. 326, comma 1, del D.Lgs.
209/2005), di spettanza del Servizio di Vigilanza, Ispettorato e Tutela degli Utenti;
- attività preparatoria all’attività decisoria (facente capo all’organismo di vertice
dell’Istituto) rimessa al Servizio Sanzioni, al quale compete la predisposizione
degli atti conclusivi, quali l’ordinanza di ingiunzione, ovvero il provvedimento di
archiviazione).
Quanto sopra osservato, va ulteriormente soggiunto che, secondo quanto stabilito dall’art.
8 (Disposizioni transitorie) del citato testo regolamentare:
- laddove “nei termini di cui all’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 sono
state presentate memorie difensive e/o è stata richiesta l’audizione senza che essa
si sia ancora tenuta” i procedimenti sanzionatori “seguiranno l’iter procedimentale
previsto dal presente Regolamento” e che la relativa conclusione “con l’irrogazione
della sanzione ovvero l’archiviazione” debba intervenire “entro il 31 dicembre 2007”
(comma 1);
- mentre, “per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data dell’11 gennaio 2006 era
già stata completata la fase istruttoria, anche per il decorso dei termini di cui al comma
1, il Servizio Sanzioni predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio
sottoponendoli al Presidente dell’Istituto per la decisione. Il provvedimento motivato
di irrogazione della sanzione ovvero l’archiviazione del procedimento è adottato entro
il 31 dicembre 2006” (comma 3).
206
Sentenze
In ragione della notificazione, in data 5 gennaio 2006, del più volte citato processo verbale
di accertamento di violazione dell’art. 1 della legge 792/1984 – reso a fronte della affermata
esistenza di accordi fra Zurich (all’epoca, Zurigo Assicurazioni) e omissis – viene in
considerazione l’operatività del termine (31 dicembre 2007) indicato dal comma 1 del
citato art. 8 quale dies ad quem per la conclusione del procedimento mercè adozione del
conclusivo atto provvedimentale; e ciò in quanto (come già osservato da questa Sezione:
cfr. sent. 28 luglio 2008 n. 7544):
- se in assenza di memorie o di richiesta di audizione, ovvero nel caso di conclusione
dell’attività istruttoria, il procedimento (ove avviato anteriormente all’11 gennaio 2006)
deve in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2006;
- laddove sia stata esercitata l’attività difensiva sopra indicata, viene in considerazione
la tempistica regolamentare fissata per la definizione del procedimento stesso: la cui
conclusione dovrà intervenire, al più, entro il 31 dicembre 2007.
La sussumibilità della fattispecie ora all’esame nella seconda delle tipologie sopra indicate
rende legittima l’adottabilità dell’avversato provvedimento (emanato il 20 dicembre 2007)
entro il sopra indicato termine del 31 dicembre 2007: dovendosi ulteriormente escludere
che, in ragione della riscontrata legittimità della consecuzione degli atti che hanno connotato
lo svolgimento procedimentale – alla luce delle pertinenti, ed applicabili, disposizioni
regolamentari – le censure in proposito dedotte dalla parte ricorrente possano trovare
favorevole considerazione.
7. Viene, da ultimo, contestata la commisurazione della sanzione pecuniaria inflitta con il
provvedimento gravato, assumendosi l’illegittimità di tale determinazione con riferimento
ai criteri dall’ISVAP assunti come parametro di riferimento per il relativo computo. Va in
proposito osservato che il monte-premi mediato da omissis nel periodo intercorrente fra
il 1° gennaio 2001 ed il 30 settembre 2004 risulta pari (come indicato sia nel processo
verbale del 30 dicembre 2005, sia nell’ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2007) a
complessivi euro 3.970.354,66. Ciò preliminarmente osservato, si rammenta come il comma
1 dell’art. 9 della legge 792/1984 (ratione temporis applicabile alla fattispecie, come sopra
chiarito) prescriveva che “le persone che svolgono l’attività di mediatore di assicurazione
e riassicurazione senza essere iscritte all’albo di cui all’art. 3 o che, essendovi iscritte,
operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione
amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di
ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente
legge”. Nel ribadire quanto pure in precedenza esposto circa l’intrinseca rilevanza assunta,
ai fini della legittima esercitabilità del potere sanzionatorio, dalla violazione delle previsioni
disciplinanti l’autonomia e la terzietà del broker (ex artt. 1 e 9 della stessa legge 792/1984),
non si rivela condivisibile l’argomentazione esposta dalla parte ricorrente circa la valenza
annessa, ai fini di che trattasi, dalla circostanza relativa alla mancata corresponsione di
provvigione alcuna per il periodo sopra indicato; né si dimostra persuasiva la doglianza
con la quale parte ricorrente ha contestato che l’avversata ordinanza- ingiunzione non sia
assistita da adeguato corredo motivazionale. Come costantemente (e condivisibilmente)
sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lav.,
207
Bollettino ISVAP dicembre 2009
28 ottobre 2003 n. 16203), il contenuto dell’obbligo imposto dall’art. 18, comma 2, della
legge 24 novembre 1981 n. 689, circa la motivazione dell’atto applicativo della sanzione
amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello
di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione; con la conseguenza
che il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto allorquando dall’ingiunzione risulti la
violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice
esercitare il controllo giurisdizionale (dimostrandosi, quindi, legittima la motivazione per
relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare,
del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva
contestazione). E, d’altro canto, nell’ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni
amministrative tramite ordinanza-ingiunzione, la determinazione della misura della
sanzione (che costituisce mera applicazione del dettato normativo di cui all’art. 11 della
legge 689/1981) rappresenta solo una fase tecnica diretta alla liquidazione del credito
e non una fase discrezionale dell’attività dell’Amministrazione, di talché la motivazione
dell’ordinanza sul punto può ritenersi sufficiente quando contenga l’esposizione dei criteri
seguiti per pervenire alla liquidazione della somma pretesa (cfr. Corte Cass., Sez. Lav., 11
aprile 2001 n. 5443). La corretta evocazione del parametro normativo sul quale informare
l’applicazione dell’irrogata sanzione pecuniaria e la non dimostrata consistenza dei profili
inficianti la cui presenza è stata dalla parte ricorrente sostenuta al fine di contestare la
determinazione della misura affittiva de qua impongono di disattendere le censure al
riguardo esposte.
8. La riscontrata infondatezza dei motivi di ricorso omogeneamente esposti con le riunite
impugnative impone di respingere entrambi i gravami.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – preliminarmente riuniti i ricorsi
nn. 598 e 1198 del 2008, respinge entrambe le suddette impugnative.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2009 con l’intervento
dei Magistrati:
omissis
208
3. atti comunitari di interesse per il settore assicurativo Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA
DESCRIZIONE DELL’ATTO
L 314 del 1 dicembre 2009
Regolamento (CE) N. 1165/2009 della
Commissione del 27 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n.
1126/2008 della Commissione che adotta
taluni principi contabili internazionali
conformemente al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda
l’international
Financial Reporting
Standard (IFRS) 4 e l’IFRS 7.
L 314 del 1 dicembre 2009
Regolamento (CE) N. 1171/2009 della
Commissione del 30 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n.
1126/2008 della Commissione che adotta
taluni principi contabili internazionali
conformemente al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, per quanto riguarda
l’Interpreazione
dell’International
Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) 9 e l’International
Accounting Standard (IAS) 39.
L 314 del 1 dicembre 2009
Regolamento (CE) N. 1164/2009 della
Commissione del 27 novembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n.
1126/2008 che adotta taluni principi
contabili internazionali conformemente
al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’Interpretazione
dell’International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) 18.
L 315 del 2 dicembre 2009
Decisione n. 2009/882/UE del Consiglio
europeo del 1° dicembre 2009 relativa
all’adozione del suo regolamento
interno.
211
Bollettino ISVAP dicembre 2009
C 295 E del 4 dicembre 2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sul quadro comune
di riferimento per il diritto contrattuale
europeo.
C 295 E del 4 dicembre 2009
Risoluzione del Parlamento europeo del
2 settembre 2008 su talune questioni
inerenti all’assicurazione autoveicoli.
L 322 del 9 dicembre 2009
Decisione n. 2009/908/UE del Consiglio
del 1° dicembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione della decisione
del Consiglio europeo sull’esercizio
della Presidenza del Consiglio e sulla
Presidenza degli organi preparatori del
Consiglio.
L 331 del 16 dicembre 2009
Decisione n. 2009/942/CE del Consiglio
del 30 novembre 2009 che modifica
la decisione 2006/325/CE al fine di
istituire una procedura per l’attuazione
dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo
tra la Comunità europea e il Regno di
Danimarca concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale.
L 331 del 16 dicembre 2009
Decisione n. 2009/943/CE del Consiglio
del 30 novembre 2009 che modifica
la decisione 2006/326/CE al fine di
istituire una procedura per l’attuazione
dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo
tra la Comunità europea e il Regno di
Danimarca relativo alla notificazione e
alla comunicazione degli atti giudiziari
ed extragiudiziali in materia civile e
commerciale.
L 334 del 17 dicembre 2009
Decisione del Comitato Misto SEE N. 115/2009 del 22 ottobre 2009 che
modifica l’allegato XXII (Diritto societario)
dell’accordo SEE (Regolamento 494/2009
adozione IAS 27 e Regolamento
495/2009 adozione IFRS 3).
212
Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo
L 334 del 17 dicembre 2009
Decisione del Comitato Misto SEE N. 116/2009 del 22 ottobre 2009 che
modifica l’allegato XXII (Diritto societario)
dell’accordo SEE (Raccomandazione
della
Commissione
2009/385/CE – Remunerazione degli amministratori
delle società quotate).
L 334 del 17 dicembre 2009
Decisione del Comitato Misto SEE N. 106/2009 del 22 ottobre 2009 che
modifica l’allegato IX (Servizi finanziari)
dell’accordo SEE (Direttiva 2009/27/CE – Modifiche alla CRD).
L 335 del 17 dicembre 2009
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009 in materia di accesso ed
esercizio delle attività di assicurazione e
riassicurazione (Solvibilità II).
L 337 del 18 dicembre 2009
Direttiva 2009/136/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25 novembre
2009 recante modifica della direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale
e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica,
della direttiva 2002/58/Ce relativa al
trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni e del regolamento
(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione
tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa a tutela
dei consumatori.
L 337 del 18 dicembre 2009
Direttiva 2009/140/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009 recante modifica delle
direttive 2002/21/CE che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed
i servizi di comunicazione elettronica,
2002/19/CE relativa all’accesso alle
reti di comunicazione elettronica e alle
risorse correlate, e all’interconnessione
delle medesime e 2002/20/CE relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica.
213
Bollettino ISVAP dicembre 2009
C 318 del 23 dicembre 2009
Parere del Comitato economico e sociale
europeo sul tema “La relazione del
gruppo de Larosière”.
L 344 del 23 dicembre 2009
Rettifica della decisione 2009/908/UE
del Consiglio, del 1° dicembre 2009, che
stabilisce le modalità di applicazione
della decisione del Consiglio europeo
sull’esercizio della presidenza del
Consiglio e sulla Presidenza degli organi
preparatori del Consiglio.
C 317 del 23 dicembre 2009
Parere del Comitato economico e sociale
europeo in merito alla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio
sui diritti dei consumatori.
C 317 del 23 dicembre 2009
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con
autobus e che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione
tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa che
tutela i consumatori.
C 319 del 23 dicembre 2009
Relazione esplicativa sulla Convenzione
concernente
la
competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale conclusa a Lugano
il 30 ottobre 2007.
214
4. imprese di assicurazione
Elenchi degli operatori del mercato assicurativo - Imprese di assicurazione
4.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31
DICEMBRE 2009
Imprese nazionali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A DI R
ABC ASSICURA
ALA ASSICURAZIONI
ALICO
ALLEANZA TORO
ALLIANZ S.P.A.
ANTONVENETA ASSICURAZIONI
ANTONVENETA VITA
APULIA PREVIDENZA
ARA 1857
ARAG
ARCA ASSICURAZIONI
ARCA VITA
ARFIN S.P.A.
ARISCOM
ASSICURATRICE ITAL. DANNI
ASSICURATRICE ITAL. VITA
ASSICURATRICE MILANESE
ASSICURATRICE VAL PIAVE
ASSICURAZIONI GENERALI
ASSIMOCO
ASSIMOCO VITA
AUGUSTA ASSICURAZIONI
AUGUSTA VITA S.P.A
AVIPOP
AVIPOP VITA
AVIVA
AVIVA ASSICURAZIONI
AVIVA ASSICURAZIONI VITA
AVIVA ITALIA
AVIVA LIFE
AVIVA PREVIDENZA
AVIVA VITA
AXA ASSICURAZIONI
AXA INTERLIFE S.P.A.
AXA MPS DANNI
AXA MPS VITA
BANCASSURANCE POPOLARI
BAP ASSICURAZIONI
BCC VITA
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 217
BENTOS
BERICA VITA
BERNESE ASSICURAZIONI
BIM VITA
BIPIEMME VITA
BNL VITA S.P.A.
C.B.A. VITA
C.I.R.A. S.P.A.
CAPITALIA ASSICURAZIONI
CARDIF ASSICURAZIONI SPA
CARIGE ASSICURAZIONI
CARIGE VITA NUOVA
CATTOLICA ASSICURAZIONI
CATTOLICA PREVIDENZA
CENTROVITA ASSICURAZIONI
CF ASSICURAZIONI S.P.A.
CHIARA ASSICURAZIONI
CHIARA VITA
CNP VITA S.P.A.
COFACE ASSICURAZIONI
CREDEMASSICURAZIONI
CREDEMVITA
CREDIT AGRICOLE ASS.
CREDIT AGRICOLE VITA
CREDITRAS
CREDITRAS VITA
D.A.S.
DIALOGO ASSICURAZIONI
DIALOGO VITA SPA
DIRECT LINE
DKV SALUTE
DUOMO UNI ONE
ELBA
ERGO ASSICURAZIONI
ERGO PREVIDENZA
EULER HERMES SIAC S.P.A.
EURIZONTUTELA
EURIZONVITA
EUROP ASSISTANCE ITALIA
EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA
EUROVITA
Bollettino ISVAP dicembre 2009
82 FARO
83 FATA ASSICURAZIONI DANNI
84 FATA VITA
85 FILO DIRETTO
86 FONDIARIA - SAI
87 GENERTEL
88 GENERTELLIFE
89 GENIALLOYD
90 GLOBAL ASSISTANCE
91 GROUPAMA ASSICURAZIONI
92 HDI ASSICURAZIONI
93 HELVETIA VITA
94 IMA ITALIA ASSISTANCE
95 INA ASSITALIA
96 INCHIARO
97 INTERGEA
98 INTESA VITA
99 ISI INSURANCE
100 ITALIANA ASSICURAZIONI
101 ITAS ASSICURAZIONI S.P.A
102 ITAS VITA SPA
103 ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE
104 L.A. VITA
105 LE ASSICUR. DI ROMA VITA
106 LIGURIA
107 LIGURIA VITA
108 LINEAR
109 LOMBARDA VITA
110 MEDIOLANUM ASSICURAZIONI
111 MEDIOLANUM VITA
112 MILANO ASSICURAZIONI
113 MONDIAL ASSISTANCE
114 NATIONALE SUISSE
115 NATIONALE SUISSE VITA
116 NAVALE ASSICURAZIONI
117 NAVALE VITA
118 NET INSURANCE
119 NET LIFE
120 NOVIT ASSICURAZIONI
121 PADANA ASSICURAZIONI SPA
122 POPOLARE VITA
123 POSTE VITA S.P.A.
124 PRAMERICA LIFE
125 PROGRESS ASSICURAZIONI
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 218
PRONTO ASSISTANCE
QUADRIFOGLIO VITA
QUIXA
RB VITA
RISPARMIO & PREVIDENZA
SACE BT
SAN MINIATO PREVIDENZA
SARA ASSICURAZIONI
SARA VITA
SIAT
SKANDIA VITA
SLP
SOCIETA’ REALE MUTUA
SUD POLO VITA
SYSTEMA
SYSTEMA VITA
TUA
TUTELA LEGALE
UBI ASSICURAZIONI
UCA-ASS.NE SPESE LEGALI
UGF ASSICURAZIONI SPA
UNIQA
UNIQA LIFE
UNIQA PREVIDENZA
UNIQA PROTEZIONE
UNISALUTE
VITTORIA ASSICURAZIONI
ZURICH INVESTMENTS LIFE
ZURICH LIFE
ZURICH LIFE AND PENSIONS
ZURITEL
Elenchi degli operatori del mercato assicurativo - Imprese di assicurazione
Rappresentanze di imprese estere extra Unione Europea
1 ASSIC. GRANDINE SVIZZERA
2 HELVETIA
3 ZURICH INSURANCE COMPANY
Rappresentanze di riassicuratrici specializzate con sede nell’Unione Europea
1 2 3 4 5 6 7 GENERAL COLOGNE RE
GLOBALE RUCK
MUNCHENER RUCK. GES. AG
RGA INTERNATIONAL
SCOR GLOBAL LIFE
SCOR GLOBAL P&C
SWISS RE EUROPE S.A.
219
5. pareri resi all’autorita’ garante della concorrenza e del mercato (art. 20, comma 4, L. 287/90)
Pareri resi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Parere del 10 dicembre 2009
Nella versione pubblicata di questo parere
sono state omesse alcune informazioni
di natura riservata non destinate alla
pubblicazione
Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti
concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell’operazione di acquisizione da
parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana S.p.A.
Si fa riferimento alla nota dell’11 novembre 2009, prot. n. 0063562, pervenuta a questa
Autorità in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(di seguito “AGCM”) ha richiesto il parere di cui all’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in
ordine all’acquisizione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. (società a capo del Gruppo
Veneto Banca) del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
S.p.A..
1. Premessa e descrizione dell’operazione
L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. (di
seguito “VBH”) di una partecipazione al capitale azionario di Cassa di Risparmio di Fabriano
e Cupramontana S.p.A. (di seguito “CARIFAC”) compresa tra il 34,2% e il 71%. L’acquisizione
azionaria avverrà nell’ambito di un aumento di capitale sociale di CARIFAC. Il livello della
futura partecipazione, anche in considerazione delle previsioni statutarie e degli impegni
contenuti nei vigenti accordi parasociali, garantirà comunque a VBH di esercitare il controllo
esclusivo di CARIFAC.
La conclusione dell’operazione è condizionata alla favorevole conclusione dei procedimenti
di autorizzazione, instaurati presso le Autorità competenti (Banca d’Italia e AGCM).
Si segnala, inoltre, che l’ISVAP con provvedimento del 13 novembre 2009 ha autorizzato,
ai sensi dell’art. 68 del codice delle assicurazioni, VBH all’acquisto, in via indiretta, della
partecipazione di controllo nel capitale sociale delle società di assicurazione Apulia Previdenza
S.p.A. ed Apulia Assicurazioni S.p.A. L’efficacia di tale acquisizione è tuttavia subordinata
(OMISSIS).
2. Soggetto acquirente
VBH è capogruppo del gruppo bancario Veneto Banca, attivo principalmente nei settori
bancario, finanziario ed assicurativo nelle zone del Nord Est e Sud Est del Paese.
223
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Nel mercato assicurativo, il gruppo Veneto Banca è presente attraverso Claris Assicurazioni
s.r.l. (che attualmente distribuisce unicamente i prodotti della società di assicurazione Direct
Line Insurance S.p.A.) e Claris Broker S.p.A., intermediari assicurativi con forma societaria,
controllati per il tramite di Veneto Banka d.d., società del gruppo. La banca è presente sul
mercato nazionale con 364 sportelli, di cui n. 186 nel Polo Nord Est, n. 126 nel Polo Nord
Ovest e n. 52 nel Polo Sud Est.
VBH è iscritta nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) e svolge
attività di intermediazione assicurativa per conto delle seguenti imprese di assicurazione: Uniqa
Previdenza s.p.a, Direct Line Insurance S.p.A., Uniqa Protezione s.p.a, Cardif Assicurazioni
S.p.A., Arca Vita S.p.A., CNP Unicredit Vita S.p.A. e Skandia Vita S.p.A.
(omissis)
3. Soggetto acquisito
CARIFAC è un istituto bancario attivo principalmente nell’offerta di servizi bancari e
finanziari nelle regioni del centro Italia. Non possiede legami partecipativi di controllo con
imprese assicurative.
La banca, partecipata in modo minoritario da Società Cattolica di Assicurazione Coop.
a.r.l. (17,24%) ed attualmente controllata dalla Fondazione Cassa Risparmio di Fabriano
e Cupramontana, è presente sul mercato nazionale con 59 sportelli (46 nelle Marche, 9 in
Umbria, 4 nel Lazio). Con riguardo agli aspetti di interesse, sulla base delle informazioni rese
nella comunicazione trasmessa da codesta Autorità, le province potenzialmente interessate
dall’operazione di concentrazione sono quelle di Roma (4 sportelli), Ascoli Piceno (1 sportello)
e Macerata (10 sportelli).
A seguito della prevista operazione, il numero di sportelli complessivamente detenuti da
VBH e CARIFAC nelle province interessate risulterà così modificato: (OMISSIS).
CARIFAC è iscritta nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e
svolge attività di intermediazione assicurativa per conto delle seguenti imprese di assicurazione:
Risparmio & Previdenza S.p.A., Arfin Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. e
Societa’ Cattolica di Assicurazione - soc. coop.
4. Definizione dei mercati assicurativi interessati
I mercati interessati dall’operazione in esame, considerato che nessuna delle due imprese
è attiva nel mercato della produzione, sono quelli individuati nei settori della distribuzione
attraverso il solo canale bancario di prodotti assicurativi dei rami vita e danni.
Dal punto di vista geografico il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è a
carattere locale (provinciale) e riguarda, con riferimento all’operazione in questione, le province
di Roma, Ascoli Piceno e Macerata.
Veneto Banka d.d. è una società bancaria croata, con sede legale a Zagabria.
(OMISSIS). In ogni caso, si rileva che all’esito di tale operazione, attraverso cui VBH sarà presente sul mercato della
produzione assicurativa, gli effetti della concentrazione in esame continueranno a non interessare il mercato della
produzione in considerazione della già descritta estraneità di CARIFAC dal predetto mercato.
224
Pareri resi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
5. Mercato della distribuzione
Si premette che l’ISVAP non dispone, su base provinciale, di dati statistici relativi alla
distribuzione di prodotti assicurativi ripartiti per singoli canali distributivi (canale bancario e
postale, agenzie con mandato ed in economia, promotori finanziari, broker, altre forme di
vendita diretta).
Il dato quantitativo che è possibile fornire si riferisce alla complessiva distribuzione, nelle
province interessate dalla contemporanea operatività di VBH e di CARIFAC (Roma, Ascoli
Piceno e Macerata), dei prodotti assicurativi di Uniqa Previdenza S.p.A., impresa nella quale
VBH detiene una partecipazione minoritaria e con la quale (OMISSIS) nonché delle imprese
di assicurazione che si avvalgono degli sportelli delle banche interessate dall’operazione di
concentrazione in qualità di intermediari iscritti nella sezione D del RUI. Pertanto i dati forniti,
riferendosi a tutti i canali distributivi, saranno verosimilmente superiori a quelli, qui rilevanti,
concernenti il solo canale bancario.
Si precisa, inoltre, che – ai fini della valutazione dei profili anticoncorrenziali - non sussiste
sovrapposizione tra i mandati relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi conferiti a VBH
e a CARIFAC.
5.1 Distribuzione nei rami vita
Tanto premesso, si segnalano – avuto riguardo alla distribuzione dei prodotti dei rami vita
nelle provincie interessate dall’operazione di concentrazione - i seguenti, più significativi, dati
statistici riferiti a tutto il II trimestre 2009:
VBH
- Uniqa Previdenza S.p.A. ha distribuito prodotti assicurativi vita per una quota pari
(OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota più
rilevante si registra nella provincia di Roma, dove tale impresa ha distribuito prodotti
vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale;
- Cardif Assicurazioni S.p.A. ha distribuito assicurativi vita per una quota pari allo
(OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota più
rilevante si registra nella provincia di Roma, dove tale impresa ha distribuito prodotti
vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale;
- CNP Vita S.p.A. ha distribuito assicurativi vita per una quota pari allo (OMISSIS)
del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota più rilevante si
registra nella provincia di Roma, dove tale impresa ha distribuito prodotti vita per
una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale.
CARIFAC
- Risparmio & Previdenza S.p.A. ha distribuito prodotti assicurativi vita per una quota
pari allo (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la
quota più rilevante si registra nella provincia di Macerata, dove tale impresa ha
distribuito prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale.
Uniqa Previdenza s.p.a, Direct Line Insurance S.p.A., Uniqa Protezione s.p.a, Cardif Assicurazioni S.p.A., Arca Vita S.p.A.,
CNP Unicredit Vita S.p.A. e Skandia Vita S.p.A., con riferimento a VBH. Risparmio & Previdenza S.p.A., Arfin Compagnia
di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazione - soc. coop. con riferimento a CARIFAC
Le quote di mercato provinciale delle altre imprese di assicurazione che intrattengono rapporti di distribuzione con VBH
e CARIFAC risultano, nelle province interessate, del tutto irrilevanti per i fini in oggetto.
225
Bollettino ISVAP dicembre 2009
5.2
Distribuzione nei rami danni
Con riferimento alla distribuzione dei prodotti dei rami danni nelle province interessate
dall’operazione di concentrazione, si indicano i seguenti, più significativi, dati statistici riferiti a
tutto il II trimestre 2009:
VBH
-
Direct Line S.p.A. ha distribuito prodotti assicurativi danni per una quota pari allo
(OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota
più rilevante si registra nella provincia di Roma, dove tale impresa ha distribuito
prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale.
CARIFAC
-
Cattolica Assicurazioni ha distribuito prodotti assicurativi danni per una quota pari
allo (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate la quota
più rilevante si registra nella provincia di Macerata, dove tale impresa ha distribuito
prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale.
6. Conclusioni
In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato della distribuzione
assicurativa derivanti dall’operazione in oggetto, questa Autorità, avuto riguardo alla limitata
sovrapposizione territoriale delle reti distributive dei due soggetti bancari interessati, nonché
all’assenza di variazioni quantitative sostanziali rispetto alla situazione attuale, ritiene che
l’operazione di concentrazione in esame non alteri l’equilibrio concorrenziale preesistente nel
mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
226
6. altre notizie
Altre notizie
6.1 MODIFICHE STATUTARIE
Trasferimento della sede sociale di Fondiaria-Sai S.p.A..
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con
comunicazione all’impresa del 2 dicembre 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi
dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14
del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 9 novembre 2009 dal Consiglio
di amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A.. Tale modifica riguarda il trasferimento della sede
sociale da Firenze, Piazza della Libertà n. 6 a Torino, Corso Galileo Galilei n. 12.
*****
Aumento di capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con
comunicazione all’impresa del 15 dicembre 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi
dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14
del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte
dall’Assemblea straordinaria dell’8 settembre 2009. Tale modifica riguarda l’aumento del
capitale sociale da euro 19.604.970,00 ad euro 24.506.212,50.
*****
Modifiche dello statuto sociale di Carige Vita Nuova S.p.A., con sede in Genova.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con
comunicazione all’impresa del 16 dicembre 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi
dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del
18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 18 settembre 2009 dall’Assemblea
straordinaria di Carige Vita Nuova S.p.A.. Tale modifica riguarda l’aumento di capitale sociale
da euro 84,8 milioni ad euro 109,4 milioni, suddiviso in n. 210.477.745 milioni di azioni del
valore nominale di euro 0,52 ciascuna. La sottoscrizione dell’aumento di capitale è avvenuta
in data 17 dicembre 2009.
*****
6.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo della società Cornhill
France S.A. alla Macifilia S.A. entrambe con sede in Francia.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà
notizia che l’impresa Cornhill France S.A., ha trasferito il proprio portafoglio assicurativo, a
seguito della fusione per incorporazione, alla società Macifilia S.A., operante in regime di
libertà di prestazione dei servizi in Italia a seguito della comunicazione dell’Autorité de Controle
des Assurances et des Mutuelles (Acam) del 29 settembre 2009.
229
Bollettino ISVAP dicembre 2009
Tale trasferimento è stato pubblicato sul Giornale Ufficiale della Repubblica francese del 15
dicembre 2006.
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente comunicazione.
*****
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti
in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società First
Beacon Insurance Limited, con sede in Irlanda, alla Electro Assurances S.A., con sede
nel Gran Ducato del Lussemburgo.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà
notizia che l’Autorità di Vigilanza dell’Irlanda, Irish Financial Services Regulatory Authority, ha
comunicato che in data 12 ottobre 2009 l’Alta Corte d’Irlanda ha approvato il trasferimento del
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi
per i rischi situati in Italia, della società First Beacon Insurance Limited, con sede in Irlanda,
alla Electro Assurances S.A., con sede nel Gran Ducato del Lussemburgo, con effetto 31
dicembre 2009.
La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente comunicazione.
*****
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti
in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società
Württembergische und Badische Versicherungs AG, con sede legale in Germania, alla
Chartis Europe S.A. (già AIG Europe S.A.), con sede legale in Francia.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà
notizia che l’Autorità di Vigilanza tedesca, BaFin, ha comunicato di aver approvato in data 26
novembre 2009 il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime
di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Württembergische
und Badische Versicherungs AG, con sede legale in Germania, alla Chartis Europe S.A. (già
AIG Europe S.A.), con sede legale in Francia, con effetto 1 dicembre 2009.
A seguito della citata operazione i contratti trasferiti saranno gestiti dalla sede secondaria in
Germania di Chartis Europe S.A. (già AIG Europe S.A.).
La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente comunicazione.
230
Altre notizie
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti
in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla
fusione tra le società Altraplan Luxembourg S.A. e Commercial Union International Life
S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia
che l’Autorità di Vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances, ha comunicato
che con decreto ministeriale del 24 dicembre 2009 è stata autorizzato il trasferimento del
portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi
per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Altraplan Luxembourg S.A.
e Commercial Union International Life S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del
Lussemburgo.
La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente comunicazione.
231
Bollettino ISVAP dicembre 2009
6.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in
euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.
(valori percentuali)
Mese di rilevazione
Rendimento Lordo
del titolo di Stato
guida BTP a 10 anni
TMO
60%TMO
Tasso massimo
garantibile
(TMG)
75%TMO
(3)
Tasso massimo
garantibile
(TMG)
(1)
(2)
2006 ott.
4,070
3,980
2,388
2,25
2,985
2,75
(4)
nov.
3,970
3,970
2,382
2,25
2,978
2,75
dic.
4,038(*)
4,038
2,423
2,25
3,029
2,75
2007 gen.
4,263
4,106
2,464
2,25
3,080
2,75
feb.
4,280
4,155
2,493
2,25
3,116
2,75
mar.
4,176
4,176
2,506
2,25
3,132
2,75
apr.
4,370
4,188
2,513
2,25
3,141
2,75
mag.
4,490
4,205
2,523
2,25
3,154
2,75
giug.
4,772
4,245
2,547
2,25
3,184
2,75
lug.
4,760
4,283
2,570
2,25
3,212
2,75
ago.
4,584
4,317
2,590
2,25
3,238
3,25
set.
4,574
4,362
2,617
2,25
3,272
3,25
ott.
4,591
4,406
2,643
2,50
3,304
3,25
nov.
4,449
4,446
2,667
2,50
3,334
3,25
dic.
4,538
4,487
2,692
2,50
3,365
3,25
2008 gen.
4,399
4,399
2,639
2,50
3,299
3,25
feb.
4,354
4,354
2,612
2,50
3,266
3,25
mar.
4,377
4,377
2,626
2,50
3,283
3,25
apr.
4,532
4,532
2,719
2,50
3,399
3,25
mag.
4,703
4,553
2,732
2,50
3,415
3,25
giug.
5,106
4,581
2,748
2,50
3,435
3,25
lug.
5,095
4,609
2,765
2,50
3,465
3,25
ago.
4,814
4,628
2,777
2,50
3,471
3,25
set.
4,804
4,647
2,788
2,50
3,485
3,25
ott.
4,780
4,663
2,798
2,50
3,497
3,25
nov.
4,743
4,687
2,812
2,50
3,515
3,25
dic.
4,469
4,469
2,681
2,50
3,352
3,25
2009 gen.
4,621
4,621
2,773
2,50
3,466
3,25
feb.
4,536
4,536
2,722
2,50
3,402
3,25
mar.
4,458
4,458
2,674
2,50
3,343
3,25
apr.
4,356
4,356
2,614
2,50
3,267
3,25
mag.
4,415
4,415
2,649
2,50
3,311
3,25
giug.
4,606
4,606
2,764
2,50
3,455
3,25
lug.
4,373
4,373
2,624
2,50
3,280
3,25
ago.
4,116
4,116
2,470
2,50
3,087
3,25
set
4,088
4,088
2,453
2,50
3,066
3,25
ott
4,101
4,101
2,461
2,50
3,076
3,25
nov
4,057
4,057
2,434
2,50
3,043
3,25
(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D".
(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei
rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.
(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all’art.
13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione,
semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso
massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12
Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La
modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.
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BOLLETTINO
Anno IV- N. 12
2009
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