Anno XLIII – N. 240 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e
redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: [email protected]
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Serie Ordinaria - Mercoledì 02 ottobre 2013
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
SOMMARIO
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Deliberazione Giunta regionale 27 settembre 2013 - n. X/725
Verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - Modifiche
al progetto per la realizzazione della piastra espositiva EXPO 2015 nei comuni di Milano e Rho (MI). Proponente: EXPO 2012
s.p.a. – Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Deliberazione Giunta regionale 27 settembre 2013 - n. X/736
Autorizzazione in deroga al regime proprio del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino per la realizzazione di opere
pubbliche (art. 18, comma 6-ter, l.r. 86/1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
Presidenza
Decreto dirigente unità organizzativa 27 settembre 2013 - n. 8654
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Organismo Pagatore Regionale - Approvazione di «Criteri e modalità per il calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare a seguito dell’aggiornamento dei dati
di utilizzo del suolo per il triennio 2010-2012 (progetto Refresh 2012)». . . . . . . . . . . . . . . . .
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Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2013
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 27 settembre 2013 - n. X/725
Verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - Modifiche al progetto per la realizzazione della piastra espositiva
EXPO 2015 nei comuni di Milano e Rho (MI). Proponente: EXPO
2012 s.p.a. – Milano
LA GIUNTA REGIONALE
OMISSIS
DELIBERA
1. di escludere dalla procedura di Valutazione d’impatto
ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, il progetto
di «modifiche al progetto per la realizzazione della Piastra Espositiva EXPO 2015 nei Comuni di Milano e di Rho (MI)», secondo
la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati
dal Proponente EXPO 2015 s.p.a., a condizione che siano ottemperate le prescrizioni - che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione dei progetti stessi - contenute nel capitolo
7 dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione ad EXPO
2015 s.p.a.;
3. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della
stessa:
−− Provincia di Milano
−− Comune di Milano
−− Comune di Rho
−− ARPA Lombardia
−− Regione Lombardia – D.C. Programmazione Integrata
−− Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica
4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte
dispositiva della presente deliberazione;
5. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale
della deliberazione e della relazione istruttoria Allegato A, parte
integrante e sostanziale, sul sito web della Regione Lombardia
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
6. contro la presente deliberazione è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R della Lombardia secondo le modalità
di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso
straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Il segretario: Marco Pilloni
Bollettino Ufficiale
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2013
D.g.r. 27 settembre 2013 - n. X/736
Autorizzazione in deroga al regime proprio del Parco naturale
lombardo della Valle del Ticino per la realizzazione di opere
pubbliche (art. 18, comma 6-ter, l.r. 86/1983)
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la richiesta del Parco Lombardo della Valle del Ticino del
20 novembre 2012, prot. F1.2012.0022796, successivamente integrata con nota del 14 maggio 2013, prot. T1.2013.0014683, tesa
ad ottenere l’autorizzazione, in deroga al regime proprio del Parco naturale Lombardo della Valle del Ticino, per la realizzazione
di una recinzione di sicurezza perimetrale e di una recinzione
mobile di partizione delle superfici a pascolo, oltre che di una
tettoia di ricovero per gli animali e il foraggio nel Centro Parco
Geracci, in Comune di Motta Visconti (MI);
Visti:
•l’art. 18, comma 6-ter, della legge regionale 30 novembre
1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alla Giunta
Regionale, previo parere della competente commissione
consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell’ente gestore del parco, la possibilità di autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano
esserediversamente localizzate, la realizzazione di opere
pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed
interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. n. 34/1978;
•la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di istituzione di parchi», sezione
II, art. 5 «Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino»;
•la d.c.r. 26 novembre 2003 n. VII/919 «Disciplina del piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della
Valle del Ticino, ai sensi dell’art. 18 comma 2 bis, della l.r.
86/1983 e s.m.i.»;
•la d.g.r. 16 maggio 1997, n. 28623, con la quale sono stati approvati i criteri per la presentazione delle richieste di
autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 18, comma
6-ter, della l.r. 86/83;
Rilevato che l’intervento:
•consiste nella realizzazione di una tettoia per il ricovero degli animali e del foraggio, oltre che di recinzione perimetrale e di partizione, costituita da moduli in legno e metallo
che definiscono una struttura mobile, posizionabile su un
lotto di 5 ha ca, secondo diverse geometrie, in relazione
alle necessità di foraggio da parte dei bovini, da un lato,
e alla possibilità di permettere la rigenerazione del prato
nelle zone in cui si renda necessario, in assenza di bovini;
•ricade in zona B2, definita «Zona naturalistica di interesse
botanico- forestale», all’interno del Parco naturale Lombardo della Valle del Ticino, nella Zona di Protezione Speciale
IT2080301 «Boschi del Ticino» e nel Sito di Importanza Comunitaria IT2080002 «Basso corso e sponde del Ticino», in
Comune di Motta Visconti (MI);
•si sviluppa nell’ambito del progetto «Gestione e conservazione di agro ecosistemi e di ambienti forestali a favore
dell’avifauna di interesse conservazionistico nel Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino», co- finanziato da
Fondazione Cariplo;
•funzionale all’allevamento di n. 12 capi bovini di razza varzese, che consente la sperimentazione della pratica del
pascolo bovino, a scopo di valorizzare gli habitat faunistici;
Viste:
•la delibera del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 20
del 18 aprile 2011, di approvazione del progetto «Gestione e
conservazione di agro- ecosistemi e di ambienti forestali a
favore dell’avifauna di interesse conservazionistico nel Parco
del Ticino», co-finanziato da Fondazione Cariplo;
•la delibera della Comunità del Parco n. 22 del 28 settembre
2012, di approvazione della richiesta a Regione Lombardia
di autorizzazione, in deroga al regime proprio del Parco naturale Lombardo della Valle del Ticino, alla realizzazione di
strutture di servizio, costituite da una tettoia e da recinzioni
per i bovini e alla sperimentazione di allevamento al pascolo presso il Centro Parco Geracci di Motta Visconti (MI);
Vista la relazione di compatibilità ambientale redatta del Parco Lombardo della Valle del Ticino;
Riferito dalla competente Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile che:
•ai sensi dell’art. 6 «Ambito del Fiume Ticino (T), Area di divagazione fluviale (F), Zone Naturalistiche perifluviali (A,
B1, B2), zone naturalistiche perifluviali (B3)» commi 4, 10,
11 del Parco Naturale sono vietati l’esercizio del pascolo,
la realizzazione di recinzioni di nuovo impianto, la realizzazione di nuovi edifici;
•il Parco - Ufficio Gestione Siti Natura 2000, nella relazione
del 14 novembre 2012, ha dichiarato che l’intervento non
è assoggettato a Valutazione di Incidenza, in quanto funzionale e direttamente connesso alla creazione e al mantenimento di habitat idonei per l’averla piccola e per altre
specie faunistiche di interesse conservazionistico, attualmente in stato di declino, legate agli ambienti agricoli,
nonché degli habitat presenti nel SIC IT2080002 e nella
ZPS IT2080301, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.;
•l’intervento:
−− non può essere realizzato in altra area che risulti essere
contemporaneamente idonea e di proprietà del Parco;
−− si configura come opera pubblica, in quanto rientra in
uno specifico progetto di riqualificazione ambientale di
interesse generale, è previsto in un’area di proprietà del
Parco soggetta a fruizione pubblica ed indifferenziata e
soddisfa i bisogni della collettività;
−− si fonda su esigenze di sperimentazione scientifica e
riqualificazione ambientale ed è strumentale al perseguimento di interessi non commerciali e non industriali;
−− migliora la qualità dell’habitat del SIC oggetto dell’intervento, attualmente in forte declino, sostituendo un’area impiegata come pioppeto industriale con una nuova superficie prativa, che comprende boschi igrofili e zone umide,
creando in tal modo una opportunità di riqualificazione;
−− offre l’opportunità di impiegare il terreno di 5 ha ca.
con modalità differenziate a pascolo o di rigenerazione
prativa, tramite la recinzione di partizione, strutturata in
moduli mobili, che vengono di volta in volta posizionati
sul lotto, configurando diverse geometrie, in modo tale
da ripartire la superficie prativa, in relazione alle necessità di cui sopra;
−− favorisce la riproduzione di mucche di razza varzese che
sono allevate a solo scopo riproduttivo con l’obiettivo del
Parco di diffondere tale specie ad oggi poco diffusa;
Vista la delibera della Giunta regionale n. X/423 del 19 luglio
2013 con la quale si richiede ai sensi dell’art. 18, comma 6-ter,
della legge regionale 83/1983, il parere alla competente Commissione Consiliare;
Preso atto del parere favorevole n. 8 - D.g.r. n. 423 del 19 luglio 2013 della competente Commissione Consiliare Agricoltura,
Montagna, Foreste e Parchi, espresso nella seduta dell’11 settembre 2013;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare, in deroga al regime proprio del Parco naturale Lombardo della Valle del Ticino, ai sensi dell’art. 18, comma
6-ter, della legge regionale 83/1986, la realizzazione dei seguenti interventi, presso il Centro Parco Geracci:
•pascolo bovino
•recinzioni per il pascolo
•struttura per il ricovero dei bovini
•come da progetto definitivo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito da:
•tav. 1 – «Tettoia a servizio del parco per ricovero bovini e
recinzione pascolo»- scala 1:100
•tav. 2 – «Identificazione dell’area di intervento in località
Geracci – Estratto PTC»- scala 1:25.000/1:2.000;
2. di dare atto che compete al Parco Lombardo della Valle
del Ticino dotarsi di eventuali, diverse autorizzazioni richieste ai
sensi di altre disposizioni statali o regionali;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
II segretario: Marco Pilloni
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2013
TAVOLA 1
Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2013
TAVOLA 2
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2013
D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
Presidenza
D.d.u.o. 27 settembre 2013 - n. 8654
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza Organismo Pagatore Regionale - Approvazione di «Criteri e
modalità per il calcolo dell’importo da recuperare e delle
eventuali sanzioni da applicare a seguito dell’aggiornamento
dei dati di utilizzo del suolo per il triennio 2010-2012 (progetto
Refresh 2012)»
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRETTORE
Visti:
•Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del
Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
•Il regolamento (CE) n. 885/2006 del 21 giugno 2006 della
Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio
per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;
•Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno
a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007
e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
•Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio istitutivo
del sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
•Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg.1698/05;
•Il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per
le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
•Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione
recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e
di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli
agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
•la decisione Comunitaria n. C(2007)4663 del 16 ottobre 2007 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia e successive modifiche e
integrazioni;
Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che
ha riconosciuto l’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21
giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA
e del FEASR;
Richiamate le circolari AGEA Coordinamento:
•ACIU.2009.1544 dell’11 dicembre 2009 «Liquidazione dei
conti del FEAGA a norma dell’art. 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Indagine n. AA/2008/13, seguito
dato nel settore degli aiuti per superficie: regolamenti
nn. 1782/2003, 1973/2003 e 796/2004 Istruzioni applicative ed operative per il calcolo dell’importo da recuperare
– e delle eventuali sanzioni da applicare – sulle domande
(DUP) 2007 in seguito all’aggiornamento («refresh») del
SIPA-SIG utilizzando nuove immagini del 2007 e del 2008»;
•ACIU.2011.103 del 1° febbraio 2011 «Liquidazione dei conti del FEAGA-FEASR i sensi dei regolamenti 1290/2005 e
1698/2005 – Indagini AA/2008/13 e AA/2009/15 relative
al settore superfici. Istruzioni applicative ed operative per il
calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e PSR a seguito
del 2° ciclo di aggiornamento «Refresh» del SIPA-SIG utilizzando le nuove immagini del 2010,2011 e 2012;
Richiamato il decreto del Direttore OPR, dduo n. 2635 del
25 marzo 2013, «Approvazione del procedimento per l’aggiornamento e la definizione dei dati di uso del suolo e consistenza territoriali – istanza di riesame» che ha stabilito le modalità di
contestazione degli esiti del refresh 2012;
Considerato che, in attuazione delle citate circolari AGEA
ACIU.2009.1544 e ACIU.2011.103, è necessario stabilire le modalità per il calcolo degli importi da recuperare e delle eventuali
sanzioni da applicare a seguito dell’aggiornamento dei dati di
utilizzo del suolo effettuato con il refresh 2012, come da allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Richiamato
•la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 «II Provvedimento organizzativo 2013»;
•le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;
•il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell’Organismo Pagatore Regionale»;
recepite le premesse,
DECRETA
•di approvare i «Criteri e modalità per il calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare a
seguito dell’aggiornamento dei dati di utilizzo del suolo per
il triennio 2010-2012 (progetto refresh 2012)», di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
•di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo altresì
disponibile sul sito web dell’Organismo Pagatore Regionale
(link: http://www.opr.regione.lombardia.it) e presso i Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
Il direttore OPR
Antonietta De Costanzo
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Bollettino Ufficiale
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Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2013
ALLEGATO A
CRITERI E MODALITÀ PER IL CALCOLO DELL’IMPORTO DA RECUPERARE E DELLE EVENTUALI SANZIONI DA APPLICARE A SEGUITO
DELL’AGGIORNAMENTO DEI DATI DI UTILIZZO DEL SUOLO PER IL TRIENNIO 2010 – 2012 (PROGETTO REFRESH 2012)
Sommario
1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. APPLICAZIONE DEL REFRESH – CASI CHE NON COSTITUISCONO ECLATANZE
3.1 Nuova definizione del codice tare (780)
3.2 Nuove indicazioni per la delimitazione dei pascoli con tara forfetaria e boschi
3.3 Elementi caratteristici del paesaggio – le siepi ed i filari – codice 781
4. RICALCOLO DEGLI IMPORTI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.PREMESSA
Nel corso del 2012, la Regione Lombardia è stata interessata dal secondo ciclo di aggiornamento degli usi del suolo (progetto REFRESH 2012 di aggiornamento del SIPA - GIS) con l’obiettivo di far emergere le variazioni dell’uso del suolo da agricolo a non agricolo
intervenute tra il primo ciclo REFRESH e l’attuale.
Il progetto REFRESH consiste nella rilevazione, effettuata ogni tre anni, degli usi del suolo attraverso foto aeree opportunamente interpretate dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA e collegate alle particelle del catasto terreni.
Gli esiti dei rilievi (c.d. macrousi del suolo) vengono confrontati con quanto dichiarato nella consistenza territoriale del Fascicolo
Aziendale da ciascun produttore.
Le variazioni rilevate riguardano il triennio 2010-2012.
Le nuove superfici non agricole non potranno più essere oggetto di contributo comunitario e saranno assoggettate a eventuali procedure di recupero per il triennio in esame.
L’Organismo Pagatore della Lombardia ha inviato una comunicazione a tutti i soggetti che hanno presentato, nella campagna
2012, una domanda di aiuto connessa a superfici per le quali è stata rilevata una modifica di eleggibilità che poteva portare ad una
riduzione del contributo erogabile, con l’indicazione delle particelle, presenti nel Fascicolo Aziendale alla data del 1/12/2012, che
risultano in discordanza e con l’invito a verificare i dati accertati ed a comunicare entro e non oltre il 9 settembre 2013 le eventuali
contestazioni attraverso la presentazione di un’istanza di riesame1.
Come indicato nella comunicazione, per tutti i soggetti che, entro la suddetta data, non hanno dato avvio alla procedura di contestazione, i dati trasmessi si intendono accettati.
Per tutte le variazioni accertate e relative a terreni che non sono stati oggetto di domande di aiuto nella campagna 2012 le eventuali
richieste di variazione dell’uso del suolo avranno decorrenza a partire dall’anno campagna della richiesta.
A seguito dei rilievi e delle raccomandazioni della Commissione Europea, alcune definizioni o elementi di valutazione del macrouso
dei suoli sono stati variati rispetto al passato.
E’ il caso, ad esempio, della delimitazione dei pascoli con tara forfettaria che ha visto una più puntuale delimitazione degli appezzamenti a pascolo magro o della nuova definizione delle tare e degli elementi caratteristici del paesaggio.
Si tratta di aggiornamenti di misurazioni di superfici comunque agricole le cui variazioni di misurazione non costituiscono oggetto di
applicazione di recuperi e sanzioni, come stabilito dalla circolare AGEA Coordinamento ACIU.2011.103 del 1/12/11.
Il presente decreto definisce i criteri e modalità per il calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare a
seguito dell’aggiornamento dei dati di occupazione del suolo per il triennio 2010 – 2012 per le aree dichiarate come agricole e riscontrate come non agricole (c.d. eclatanze) in applicazione delle disposizioni di AGEA in qualità di Organismo di Coordinamento (citata
circolare ACIU.2011.103 del 1/12/11 che aggiorna e conferma le modalità di applicazione già stabilite nella circolare ACIU.2009.1544
del 11/12/2009 relative al ricalcolo delle domande interessate nei casi di eclatanza).
I terreni presenti nello Schedario Viticolo Regionale, di cui al decreto MiPAAF 16/12/20102, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto.
Sono inoltre escluse dal presente decreto tutte le domande selezionate a campione nella campagna 2012 per l’esecuzione dei con1
2
Le modalità di presentazione delle istanze di riesame, riassunte nella lettera, sono oggetto del decreto del Direttore OPR n. 2635 del 25/03/2013 pubblicato sul BURL
Serie Ordinaria n°13 del 28 marzo 2013 e disponibile sul sito www.opr.regione.lombardia.it alla voce “REFRESH 2012 e istanza di riesame” e presso i Centri di Assistenza
Agricola.
D.M. 16 dicembre 2010 Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”
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Bollettino Ufficiale
Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2013
trolli di ammissibilità in quanto i relativi esiti sono determinati a seguito di una diversa procedura che prevede la fotointerpretazione di
immagini da satellite ed il controllo in campo, ove necessario.
2.DEFINIZIONI
APPEZZAMENTO: una porzione continua di terreno con un uso del suolo omogeneo, riconoscibile sulla ortofoto. L’individuazione
dell’appezzamento è basata sui seguenti elementi: confini fisici quali fiumi, strade, scarpate, dirupi, ferrovie, siepi o muri o fossi di larghezza superiore ai 2 metri o altri evidenti limiti fisici che ne interrompano la continuità territoriale; − omogeneità delle caratteristiche
di uso del suolo.
IRREGOLARITÀ: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
MACROUSO: l’uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l’assenza di coltura;
ORTOFOTO: fotografia area ortogonale corretta per le distorsioni ottiche dell’obiettivo, georeferenziata ed ortorettificata. Essa rappresenta la superficie reale della terra, pertanto può essere utilizzata per misurare distanze e aree.
ECLATANZE cambio dell’occupazione del suolo da “agricola” a “non agricola”. I codici relativi all’uso non agricolo sono:
cod. 660 – manufatti (fabbricati, strade, ecc..)
cod. 690 – acque
cod. 650 – boschi
cod. 770 – aree non coltivabili (rocce, ghiacciai, ecc..)
cod. 780 – tare
cod. 781 – siepi e filari
3. APPLICAZIONE DEL REFRESH – CASI CHE NON COSTITUISCONO ECLATANZE
Nel secondo ciclo REFRESH, a seguito delle raccomandazioni dei servizi della Commissione Europea, la superficie minima relativa ad
alcuni elementi non eleggibili (in quanto non agricoli) è stata rilevata in base ai nuovi criteri richiesti dalla Commissione Europea.
Come specificato dalla citata circolare AGEA ACIU.2011.103, gli aggiornamenti relativi a tali elementi non costituiscono “eclatanza”
perché si tratta di aggiornamenti di misurazioni di superfici comunque agricole, effettuate dall’Amministrazione, e pertanto le variazioni di misurazione evidenziate non costituiscono oggetto di applicazione di recuperi e di sanzioni.
Si indicano di seguito le modifiche rispetto al ciclo precedente che non costituiscono eclatanze:
3.1
Nuova definizione del codice tare (780)
In base alle raccomandazioni ricevute dai servizi della Commissione Europea (nota DG AGRI 28008 del 21 novembre 2008) ed alle
problematiche riscontrate durante il primo periodo, nel secondo ciclo REFRESH, vengono definite come tare le aree di piccole dimensioni sicuramente non utilizzabili ai fini agricoli, situati all’interno di una superficie agricola, che abbiano una dimensione superiore ai
100 mq ed inferiore ai 1000 mq.
Il primo ciclo REFRESH prevedeva una dimensione superiore ai 400 mq ed inferiore ai 2000 mq.
Pertanto, non costituiscono eclatanze le tare inferiori a 400 mq.
Questa modifica delle dimensioni minime degli elementi non eleggibili viene applicata anche ai manufatti (cod. 660) ed alle acque
(cod. 690).
3.2
Nuove indicazioni per la delimitazione dei pascoli con tara forfetaria e boschi
A seguito della richiesta ricevuta dai servizi della Commissione Europea (nota ARES 2010 n. 158601 del 25 marzo 2010), la fase di aggiornamento dell’uso del suolo degli appezzamenti a pascolo magro è stata caratterizzata da una più puntuale verifica.
In particolar modo gli appezzamenti originariamente classificati, secondo le specifiche tecniche del primo ciclo REFRESH, con i codici
659 (pascolo magro con tara 20%) e 654 (pascolo magro con tara 50%), sono stati rifotointerpretati per garantire che le tare fossero
distribuite in maniera omogenea (e corrispondente alla percentuale prevista dalla classe assegnata) su tutta la superficie delimitata.
In caso di appezzamenti che comprendevano zone disomogenee è stata operata un’ulteriore suddivisione in modo da ottenere
nuovi appezzamenti con maggiore omogeneità.
Anche le dimensioni minime per la classificazione delle aree a bosco (cod. 650) sono passate da 2.000 mq del primo ciclo REFRESH
a 1.000 mq del secondo ciclo REFRESH.
Pertanto non costituiscono eclatanze gli appezzamenti classificati con i codici 659 e 654 soltanto per effetto della modifica dei criteri
di delimitazione prevista dal secondo ciclo REFRESH.
Non costituisce inoltre eclatanza la superficie rilevata a bosco se inferiore a 2.000 mq e la superficie rilevata a bosco superiore a 2.000 mq se
-
può essere considerata pascolabile a seguito di verifiche in campo del sottobosco,
-
è presente nel Registro dei pascoli storici.
3.3
Elementi caratteristici del paesaggio – le siepi ed i filari – codice 781
Il Reg. CE n.73/2009 e il Decreto del Ministero Delle politiche agricole e forestali n.30125 del 22/12/2009 individuano alcuni elementi
paesaggistici riconosciuti come caratteristici quali le siepi e i filari.
L’elemento siepe, durante l’attività svolta per il primo ciclo REFRESH è stato nella maggior parte dei casi classificato con il codice 780
(tare) o con il codice 690 (acque).
Nel secondo ciclo REFRESH, le siepi ed i filari sono stati scorporati dai poligoni tara, attribuendo il loro proprio codice 781.
Le siepi ed i filari, pertanto, analogamente alle tare, non costituiscono eclatanze per aree inferiori a 400 mq.
Bollettino Ufficiale
–9–
Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2013
4. RICALCOLO DEGLI IMPORTI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Il ricalcolo dei pagamenti avviene a seguito della chiusure del procedimento di istanza di riesame o dell’accettazione dei risultati del
REFRESH, con le modalità previste dalla circolare ACIU.2009.1544 aggiornate e confermate dalla successiva circolare ACIU.2011.103.
La superficie ammissibile accertata sarà la base per la determinazione del premio cui il produttore ha diritto per le domande di aiuto
relative alla campagna 2012.
Le risultanze REFRESH relative al 2012 verranno applicate anche alle domande di aiuto delle campagne 2010 e 2011, procedendo al
ricalcolo degli aiuti limitatamente alle eclatanze accertate.
Nell’ambito del PSR, qualora uno o più codici tra quelli indicati come non eleggibili siano compatibili con l’intervento di premio richiesto sulla superficie in esame, tali codici non concorreranno alla determinazione della cosiddetta “superficie eclatante” in virtù della
loro effettiva eleggibilità a premio nel caso specifico.
Il calcolo dello scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze, previste dell’art.
57, paragrafo 3, comma del Reg. CE 1122/2009 avviene su tutta la superficie richiesta ad aiuto nella domanda.
Nel caso di eclatanze, l’esito del gruppo coltura, interessato dalla rilevazione del suolo ad uso non agricolo, viene ricalcolato con
l’applicazione di riduzioni e di sanzioni.
Come espressamente richiesto dai servizi della Commissione e secondo la normativa comunitaria, devono essere determinati distintamente gli importi riferiti:
a) alla superficie determinata;
b) alla superficie non riscontrata;
c) alle sanzioni.
Il recupero da effettuare ha per oggetto gli importi di cui ai precedenti punti b) e c).
Il calcolo della modulazione, da applicare ai sensi dell’art. 7 del Reg. (CE) 73/09, viene effettuato al termine della rideterminazione
dell’aiuto erogabile.
Gli eventuali importi da recuperare saranno comunicati alle aziende interessate, ai sensi della L. 241/90 e smi, e saranno iscritti a debito per il recupero nel corso dei successivi pagamenti all’azienda o mediante rimborso diretto da parte dell’azienda.
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento alla seguente normativa:
Legge 241/90 e s.m.i.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
CIRCOLARE AGEA n. 43 del 30 luglio 2009
Procedimento per l’aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004,
Legge 241/90, Legge 69/2009).
Nota ACIU.2009.1544 dell’11 dicembre 2009
Liquidazione dei conti del FEAGA a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Indagine n. AA/2008/13, seguito dato nel settore degli aiuti per superficie regolamenti nn. 1782/03, 1973/2003 e 796/2004. Istruzioni
applicative ed operative per il calcolo dell’importo da recuperare - e delle eventuali sanzioni da applicare - sulle domande (DPU)
2007 in seguito all’aggiornamento (“REFRESH”) del SIPA-SIG utilizzando nuove immagini del 2007 e del 2008
CIRCOLARE ACIU.2011.103 del 1 febbraio 2011
Liquidazione dei conti FEAGA – FEASR ai sensi dei Regolamenti 1290/2005 e 1698/2005.
Indagini n. AA/2008/13 e AA/2009/15 relativi al settore superfici.
Istruzioni applicative ed operative per il calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande
Uniche e PSR 2008 e 2009 a seguito del 2° ciclo di aggiornamento “REFRESH” del SIPA-GIS utilizzando le nuove immagini del 2010, 2011
e 2012
Documento AGEA - ALLEGATO A del 23 settembre 2011 (versione 1.1)
Aggiornamento Refresh Esteso 2° ciclo Sistema di classificazione - Atlante dei casi particolari
CIRCOLARE AGEA n. n. 55 del 6 dicembre 2011
Comunicazione degli esiti definitivi negativi e parzialmente negativi dei procedimenti amministrativi deicontrolli “REFRESH” agli intestatari delle domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie (regolamenti CE n. 1782/03, 796/2004, 1698/2005) a seguito delle
norme di armonizzazione indirizzate a tutti gli Organismi Pagatori da parte dell’Organismo di Coordinamento AGEA per le campagne
2007, 2008, 2009.
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